1975R1365 — IT — 04.08.2005 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/75 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1975

concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(GU L 139, 30.5.1975, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio del 30 giugno 1993

  L 181

13

23.7.1993

►M2

Regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003

  L 245

25

29.9.2003

►M3

Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio del 24 giugno 2005

  L 184

1

15.7.2005


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

 A2

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/75 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1975

concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che i problemi che si pongono per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella società moderna sono sempre più numerosi e complessi; che è importante che le azioni da intraprendere in materia nella Comunità possano fondarsi su basi scientifiche interdisciplinari e che, al tempo stesso, è importante associare le parti sociali alle azioni così condotte;

considerando che la Comunità non è attualmente in grado di effettuare analisi, studi e riflessioni che permettano un'impostazione scientifica sistematica dei problemi citati;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) prevede che le Istituzioni comunitarie dovrebbero dotarsi di un organo capace specialmente di repertoriare gli elementi che intervengono negli ambienti di vita e di lavoro, e di eseguire lo studio previsionale dei fattori che possono compromettere le condizioni di esistenza e dei fattori che sono invece in grado di migliorare tali condizioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale ( 4 ), prevede, tra l'altro, un programma di azione a favore dei lavoratori inteso a umanizzarne le condizioni di vita e di lavoro;

considerando che l'istituzione di una fondazione è necessaria per raggiungere gli scopi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

considerando che i poteri d'azione specifici richiesti per l'istituzione di questa Fondazione non sono stati previsti dal trattato;

considerando che la fondazione è istituita nell'ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

È istituita una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, qui di seguito denominata la «Fondazione».

Articolo 2

1.  La Fondazione ha il compito di contribuire alla concezione ed alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere questa evoluzione.

2.  In tale prospettiva, la Fondazione ha il compito di sviluppare e di approfondire, in base all'esperienza pratica, lo studio per il miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro a medio e lungo termine e di identificare i fattori di cambiamento. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la Fondazione tiene conto delle politiche comunitarie in questi settori e consiglia le Istituzioni della Comunità sugli obiettivi e gli orientamenti prevedibili, trasmettendo loro le cognizioni scientifiche e i dati tecnici.

3.  Nel contesto del miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro, essa si occuperà più in particolare dei seguenti problemi, adoperandosi per far valere le priorità:

 condizione dell'uomo al lavoro;

 organizzazione del lavoro, e in particolare concezione dei posti di lavoro;

 problemi specifici di talune categorie di lavoratori;

 aspetti a lungo termine del miglioramento dell'ambiente;

 ripartizione nello spazio delle attività umane e loro distribuzione nel tempo.

Articolo 3

1.  Per svolgere i suoi compiti, la Fondazione favorisce lo scambio d'informazioni e di esperienze in questi settori ed istituisce, qualora necessario, un sistema d'informazione e di documentazione. Essa può in particolare:

a) facilitare i contatti tra le università, gli istituti di studi e di ricerca, le amministrazioni e le organizzazioni della vita economica e sociale e incoraggiare azioni concertate;

b) creare gruppi di lavoro;

c) concludere contratti di studio, partecipare a studi, promuovere e contribuire alla realizzazione di progetti-pilota e, ove occorra, realizzare direttamente alcuni studi;

d) organizzare corsi, conferenze e seminari.

▼M3

2.  La Fondazione collabora il più strettamente possibile con gli istituti, le fondazioni e gli organismi specializzati esistenti negli Stati membri o a livello internazionale. In particolare, la Fondazione garantisce una collaborazione adeguata con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, restando impregiudicate le proprie finalità.

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Articolo 4

1.  La Fondazione è un organismo senza scopo di lucro. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

2.  La Fondazione ha sede in Irlanda.

▼M3

Articolo 5

Le strutture di direzione e di gestione della Fondazione comprendono:

a) un consiglio di direzione;

b) un ufficio di presidenza;

c) un direttore e un direttore aggiunto.

Articolo 6

1.  Il consiglio di direzione è composto da:

a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

2.  I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro e per ciascuna delle suddette categorie. Il Consiglio nomina, contemporaneamente ed alle stesse condizioni del membro titolare, un membro supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione soltanto in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima, tenendo conto di una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne.

Nel presentare l’elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

L’elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dalla Fondazione sul suo sito Internet.

3.  La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4.  Il consiglio di direzione designa il presidente e tre vicepresidenti, uno tra ciascuno dei tre gruppi di cui al paragrafo 7 e uno tra i rappresentanti della Commissione, per la durata di un anno rinnovabile.

5.  Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l’anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

6.  Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei membri.

7.  All’interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore, che parteciperà alle riunioni del consiglio di direzione. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

8.  Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi come indicato al paragrafo 7 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che partecipano alle riunioni dell’ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari.

9.  Il numero annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell’ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

10.  Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate per consenso. Qualora non si raggiunga il consenso, l’ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l’adozione delle decisioni.

11.  Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e tempestivo delle attività e delle decisioni dell’ufficio di presidenza.

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Articolo 7

▼M3

1.  Il consiglio di direzione amministra la Fondazione di cui stabilisce gli orientamenti. Sulla base di un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione adotta, d’intesa con la Commissione, il programma annuale e il programma aperto quadriennale della Fondazione.

2.  Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche delle sue attività. Il regolamento interno è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio può modificare tale regolamento.

▼B

3.  Esso decide in merito all'accettazione di ogni legato, donazione e sovvenzione provenienti da una fonte che non sia la Comunità.

▼M3

4.  Fatte salve le responsabilità del direttore di cui agli articoli 8 e 9, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, controlla che le decisioni del consiglio di direzione siano attuate e adotta tutti i provvedimenti necessari all’idonea gestione della Fondazione tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all’ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 12 e 15.

▼B

Articolo 8

1.  Il direttore della Fondazione e il direttore aggiunto sono nominati dalla Commissione in base ad un elenco di candidati presentato dal ►M3  consiglio di direzione ◄ .

2.  Il direttore e il direttore aggiunto vengono scelti tra persone particolarmente competenti che offrano ogni garanzia di indipendenza.

3.  Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati al massimo per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

▼M3

Articolo 9

1.  Il direttore è responsabile della gestione della Fondazione e dell’attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza nonché dei programmi da questi adottati. Il direttore è il rappresentate legale della Fondazione.

2.  Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, il direttore esercita i poteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

3.  Il direttore prepara i lavori del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. Il direttore o il direttore aggiunto o entrambi partecipano alle riunioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza.

4.  Il direttore rende conto dell’esecuzione del suo mandato al consiglio di direzione.

Articolo 10

Sulla base della proposta del direttore, il consiglio di direzione può selezionare esperti indipendenti e chiedere il loro parere su questioni specifiche attinenti al programma di lavoro annuale e al programma staffetta quadriennale.

▼M3 —————

▼B

Articolo 12

▼M3

1.  Il direttore redige un programma di lavoro annuale entro il 1o luglio di ciascun anno sulla base degli orientamenti di cui all’articolo 7. Il programma di lavoro annuale è parte di un programma aperto quadriennale. I progetti previsti dal programma di lavoro annuale sono accompagnati da una stima degli esborsi necessari.

Nell’elaborare tali programmi, il direttore tiene conto dei pareri presentati dalle istituzioni comunitarie e dal Comitato economico e sociale europeo.

▼B

A questo scopo e per evitare doppioni, le Istituzioni comunitarie e il Comitato economico e sociale comunicano alla Fondazione le loro esigenze, nonché — per quanto possibile — gli studi e i lavori che fanno parte delle loro attività.

▼M3

2.  Il direttore trasmette i programmi al consiglio di direzione ai fini dell’approvazione.

▼M2

Articolo 13

1.  Il ►M3  consiglio di direzione ◄ adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2.  La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 14

1.  Tutte le entrate e le spese della Fondazione formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio della Fondazione, che comprende la tabella dell'organico.

2.  Il bilancio della Fondazione è in pareggio in entrate e spese.

Articolo 15

1.  Ogni anno, il ►M3  consiglio di direzione ◄ adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il ►M3  consiglio di direzione ◄ trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2.  La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

5.  Il ►M3  consiglio di direzione ◄ adotta il bilancio della Fondazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6.  Il ►M3  consiglio di direzione ◄ comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al ►M3  consiglio di direzione ◄ entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 16

1.  Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal ►M3  consiglio di direzione ◄ previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 5 ) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

2.  Il direttore cura l'esecuzione del bilancio della Fondazione.

3.  Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4.  Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al ►M3  consiglio di direzione ◄ .

6.  Il ►M3  consiglio di direzione ◄ formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

7.  Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore della Fondazione trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del ►M3  consiglio di direzione ◄ , al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.  I conti definitivi vengono pubblicati.

9.  Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al ►M3  consiglio di direzione ◄ .

10.  Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

11.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore della Fondazione, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

▼M3

Articolo 17

1.  Il personale della Fondazione assunto dopo il 4 agosto 2005 è sottoposto allo statuto dei funzionari delle Comunità europee o al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) previsto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ( 6 ). Si applica la sezione 2 dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari.

2.  Tutti i contratti di lavoro conclusi dalla Fondazione e dal suo personale ai sensi del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 ( 7 ) anteriormente al 4 agosto 2005 si considerano conclusi a norma dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Le disposizioni delle sezioni 1, 3 e 4 (escluso l’articolo 22, paragrafo 2), dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari si applicano a tali contratti a decorrere dalla stessa data.

I membri del personale hanno il diritto di recedere dal contratto alla stessa data senza dover rispettare il preavviso previsto all’articolo 45 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76. Ai fini delle indennità di fine contratto e delle indennità di disoccupazione, la risoluzione del contratto è considerata come il risultato di un’azione della Fondazione.

3.  Nei confronti del personale, la Fondazione esercita i poteri conferiti dall’autorità investita del potere di nomina o dall’autorità autorizzata a concludere i contratti, a seconda dei casi.

4.  Il consiglio di direzione adotta, di concerto con la Commissione, le opportune modalità d’applicazione.

▼B

Articolo 18

I membri del ►M3  consiglio di direzione ◄ , il direttore, il direttore aggiunto e il personale nonché ogni persona che partecipa alle attività della Fondazione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.

▼M2

Articolo 18 bis

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 8 ) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

2.  Il ►M3  consiglio di direzione ◄ adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 ( 9 ).

3.  Le decisioni adottate dalla Fondazione in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

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Articolo 19

Il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 20

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 21

1.  La responsabilità contrattuale della Fondazione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Fondazione.

2.  In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3.  La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Fondazione è regolata dalle disposizioni relative al personale della Fondazione.

Articolo 22

Qualsiasi atto della Fondazione, implicito e esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del ►M3  consiglio di direzione ◄ o qualsiasi terza persona, direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità.

L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato.

La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di decisioni entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 33.

( 2 ) GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 37.

( 3 ) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

( 4 ) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

( 5 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

( 6 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15).

( 8 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 9 ) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25.


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