1972R0616 — IT — 31.12.1977 — 006.001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 616/72 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1972 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva (GU L 078, 31.3.1972, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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Regolamento (CEE) n. 2563/72 della Commissione del 6 dicembre 1972 |
L 274 |
11 |
7.12.1972 |
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Regolamento (CEE) n. 142/75 della Commissione del 20 gennaio 1975 |
L 17 |
8 |
22.1.1975 |
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Regolamento (CEE) n. 3366/75 della Commissione del 23 dicembre 1975 |
L 333 |
13 |
30.12.1975 |
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Regolamento (CEE) n. 503/76 della Commissione del 5 marzo 1976 |
L 59 |
26 |
6.3.1976 |
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Regolamento (CEE) n. 231/77 Della Commissione del 2 febbraio 1977 |
L 31 |
14 |
3.2.1977 |
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Regolamento (CEE) n. 2962/77 della Commissione del 23 dicembre 1977 |
L 348 |
53 |
30.12.1977 |
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NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1). |
REGOLAMENTO (CEE) N. 616/72 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 1972
relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ( 2 ),
visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia ( 3 ),
visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 ( 5 ), in particolare l'articolo 11,
considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio della restituzione gli oli ad elevato tenore in acidi grassi liberi, dei quali la produzione ed il commercio sono scarsi; che allo stesso fine è opportuno suddividere la sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune fra oli d'oliva vergini ed altri oli compresi nella stessa sottovoce;
considerando che, affinché il prelievo all'esportazione raggiunga pienamente i suoi scopi, è opportuno prevedere che il suo importo sia uguale agli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/67/CEE; che, tuttavia, il prelievo è fissato soltanto nel caso in cui la differenza tra il prezzo cif e il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione possa dar luogo ad esportazioni atte a perturbare il mercato della Comunità;
considerando che, dato il volume delle esportazioni tradizionali in piccoli imballaggi non è influenzato sensibilmente dall'evoluzione dei corsi mondiali, occorre prevedere una franchigia dal prelievo per tali esportazioni; che, tuttavia, una franchigia superiore all'importo delle spese minime d'imballaggio potrebbe dar luogo ad esportazioni speculative in piccoli imballaggi; che è quindi necessario limitare questa franchigia al suddetto importo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La restituzione all'esportazione è concessa soltanto per gli oli d'oliva il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non supera 30 grammi per 100 grammi.
2. Se l'olio d'oliva esportato è una miscela rientrante nella sottovoce tariffaria 15.07 A II composta:
a) di olio acquistato nell'ambito di una gara per l'esportazione e
b) di olio acquistato direttamente sul mercato comunitario,
2. la restituzione fissata per gli oli della sottovoce 15.07 A II è concessa unicamente per la quantità proveniente direttamente dal mercato comunitario.
▼M3 —————
Articolo 2
L'autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 171/67/CEE, è subordinata all'esportazione d'olio d'oliva per le qualità ed eventualmente per le presentazioni per le quali, il giorno in cui viene presentata la domanda di autorizzazione, sia in vigore una restituzione.
▼M2 —————
Articolo 4
1. La Commissione fissa il prelievo all'esportazione per gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune quando la differenza tra il prezzo cif e il prezzo constatato sul mercato della Comunità rischia di provocare esportazioni che potrebbero perturbare il mercato comunitario o il mercato mondiale.
Il prezzo sul mercato della Comunità viene determinato in base ai corsi e alle offerte rilevati sui mercati più rappresentativi ai fini della produzione e dell'esportazione.
Il prelievo all'esportazione viene ritoccato in funzione degli eventuali mutamenti della situazione.
2. Se il prezzo cif supera il prezzo indicativo di mercato, l'applicazione del prelievo all'esportazione è esaminata almeno una volta al mese nel quadro della procedura prevista all'articolo 39 del regolamento n. 136/66/CEE.
3. La Commissione, non appena fissato l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotere per 100 kg di olio esportato, lo comunica agli Stati membri.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva ( 6 ), modificato dal regolamento (CEE) n. 2219/70 ( 7 ), è abrogato.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1972.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
( 2 ) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
( 3 ) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
( 4 ) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
( 5 ) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.
( 6 ) GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.
( 7 ) GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 72.