Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio /* COM/2013/0327 final - 2013/0169 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Contesto generale Il 29 giugno 2011 la Commissione europea
ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020[1],
modificata il 6 luglio 2012[2].
Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio
2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di 1 891,936 milioni
di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai mangimi per l'intero periodo
2014-2020. L'obiettivo del presente regolamento è modernizzare le disposizioni
finanziarie in detto ambito. Il principale quadro giuridico finanziario
attualmente vigente che disciplina il finanziamento dei programmi veterinari di
eradicazione e delle misure veterinarie di urgenza, degli interventi fitosanitari
e dei controlli ufficiali è costituito rispettivamente dalla
decisione 2009/470/CE del Consiglio, dalla direttiva 2000/29/CE del
Consiglio e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Altre disposizioni finanziarie specifiche sono contenute nel
regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e
animale, nel regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari, nella direttiva 2009/128/CE, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, nonché in numerose altre direttive del Consiglio relative alla
sanità animale e vegetale. Si tratta di un quadro frammentario che non è
conforme ad alcune disposizioni del regolamento finanziario, risulta
particolarmente complesso, ha subito varie modifiche ed è necessario
uniformarlo. Si presenta ora l'opportunità di sostituire le
disposizioni finanziarie in vigore, fondate su basi giuridiche diverse, con un
quadro finanziario unico, chiaro e moderno, che ottimizzi l'attuazione e il
funzionamento della gestione finanziaria delle spese in materia di mangimi e
alimenti. In particolare, saranno semplificate le strutture di gestione
finanziaria sulla base di obiettivi e indicatori precisi. Saranno inoltre resi
più chiari e semplificati i tassi di finanziamento. La presente proposta fa parte del pacchetto "Animali
e piante più sani per una filiera alimentare più sicura", che comprende
proposte nei seguenti ambiti: –
misure di politica in materia di sanità animale,
finalizzate a proteggere e migliorare la salute e il benessere degli animali
nell'UE, in particolare degli animali destinati alla produzione alimentare,
consentendo che gli scambi e le importazioni intra-UE di animali e dei prodotti
di origine animale avvengano nel rispetto delle norme sanitarie applicabili e
dei rispettivi obblighi internazionali; –
regime fitosanitario, il cui obiettivo è quello di
proteggere l'agricoltura e la silvicoltura europea, impedendo l'ingresso e la
diffusione di organismi nocivi per le piante non indigeni; –
regime di produzione e immissione sul mercato delle
sementi e del materiale riproduttivo riguardanti le specie agricole, vegetali,
forestali, fruttifere, viticole ed ornamentali, che garantisce che siano
soddisfatti i criteri sanitari, identificativi e qualitativi dell'UE; –
norme che disciplinano i controlli e altre attività
ufficiali intesi a garantire l'applicazione della legislazione relativa agli
alimenti e ai mangimi, disposizioni in materia di salute e benessere degli
animali, di sanità vegetale e di materiale riproduttivo vegetale, di prodotti
fitosanitari e di pesticidi. ·
Asse degli interventi/Spese I programmi veterinari di eradicazione sono
essenziali per eliminare progressivamente talune malattie animali contemplate,
che sono endemiche in alcune regioni dell'Unione, grazie ad un'ampia gamma di
misure quali la vaccinazione, gli esami sugli animali e gli indennizzi per le perdite
dovute alla macellazione o all'abbattimento degli animali. I fondi dell'UE
destinati a sostenere tali misure danno priorità alle malattie rilevanti per la
sanità pubblica e a quelle che implicano gravi ripercussioni economiche a causa
della loro incidenza sul commercio e delle perdite di reddito per gli
agricoltori, per l'industria dell'allevamento in generale e per l'indotto di
tali settori. I regimi fitosanitario e del materiale
riproduttivo vegetale dell'UE mettono l'accento sulla protezione dell'agricoltura
e della silvicoltura europee impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi
non indigeni nocivi per le piante, nonché sulla disponibilità e l'uso di
materiale vegetale sano all'inizio della filiera di produzione vegetale. Le spese relative ai controlli ufficiali
comprendono il finanziamento del programma "Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alimenti", che promuove un approccio armonizzato
per il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e dell'Unione e il finanziamento
della rete dei laboratori di riferimento dell'UE, che forniscono consulenze
scientifiche e tecniche in settori in cui l'efficacia dei controlli ufficiali
dipende dalla qualità, dall'uniformità e dall'affidabilità dei metodi di
analisi o dei test applicati dai laboratori ufficiali, nonché dai loro
risultati. Rientrano in tali spese anche altre iniziative volte a migliorare
l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e, più in
generale, l'applicazione dell'acquis relativo alla filiera agroalimentare. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate La revisione di tali politiche è in corso ormai da
tempo, per cui ciascuna di esse è sostenuta da proprie valutazioni d'impatto ed
è già stata oggetto di discussioni approfondite con le parti interessate nei
vari forum di consultazione. ·
Valutazione d'impatto accelerata Una valutazione
d'impatto è stata realizzata tra agosto e settembre 2012 dalla direzione
generale per la Salute e i consumatori. In tale valutazione sono state
esaminate le seguenti quattro opzioni: –
opzione 1: mantenimento della situazione attuale.
Il quadro giuridico attuale non sarà allineato al quadro finanziario
pluriennale. Le spese relative alla sanità vegetale non possono essere
aumentate; –
opzione 2: integrazione delle disposizioni in
vigore in un unico strumento legislativo. Anche se tale opzione favorirà una
legislazione più semplice e comprensibile, non consentirà tuttavia un
adeguamento del quadro finanziario; –
opzione 3 a): definizione di un programma
finanziario unico e coerente, che si basi in larga misura sulle disposizioni
finanziarie esistenti, ma perfezionandole. La semplificazione del sistema e
l'armonizzazione dei tassi di finanziamento ridurrà l'onere amministrativo per
la Commissione e per gli Stati membri. Le risorse disponibili saranno
utilizzate in modo più efficace grazie a nuovi strumenti di gestione
finanziaria, ad esempio obiettivi e indicatori chiari; –
opzione 3 b): adozione di alcuni elementi dei
"sistemi di suddivisione dei costi e delle responsabilità". Questa
opzione prevede un approccio partecipativo allorquando le autorità pubbliche
condividono con il settore privato non solo le perdite subite, ma anche le
responsabilità della gestione del sistema. Si prevedono un aumento a breve
termine dell'onere amministrativo e problemi nella gestione del sistema; –
opzione 4: sospensione di tutte le misure dell'UE.
Questa opzione non è stata considerata adatta, in quanto rischia di
compromettere gli obiettivi delle politiche e di avere forti ripercussioni
negative sugli scambi commerciali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della proposta è costituita
dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 168,
paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). Le misure adottate in forza dell'articolo 43,
paragrafo 2, sono necessarie per perseguire gli obiettivi della politica
agricola comune. L'obiettivo delle misure adottate in forza
dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), deve consistere in
un elevato livello di protezione della salute umana. La presente proposta mira
a sostenere finanziariamente gli interventi dell'Unione e degli Stati membri
volti a garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo,
degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nonché un
elevato livello di protezione e di informazione dei consumatori di prodotti di
tale filiera. La scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, e
dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE è quindi
giustificata dal punto di vista sia degli obiettivi sia del contenuto della
proposta. Questa deve essere adottata conformemente alla procedura legislativa
ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del
Comitato delle regioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il 29 giugno 2011 la Commissione europea
ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale per il
2014-2020[3],
modificato il 6 luglio 2012[4].
Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio
2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di
1 891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai
mangimi per l'intero periodo 2014-2020. A norma del regolamento (CE)
n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti
relativi alla gestione dei programmi comunitari, nel 2008 la Commissione ha
incaricato l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori di svolgere le
funzioni esecutive per la gestione del programma in materia di alimenti e
mangimi. La Commissione può decidere, sulla base di un'analisi costi/benefici,
di affidare a un'agenzia esecutiva esistente l'attuazione del presente
programma. 5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL
PRESENTE REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce la portata e gli
obiettivi per quanto riguarda le spese per gli alimenti e i mangimi fino ad un
massimale di 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti. Gli
obiettivi sono i seguenti: un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei
sistemi di produzione alimentare, il miglioramento della salute e del benessere
degli animali, la rilevazione e l'eradicazione degli organismi nocivi al fine
di garantire l'esecuzione efficace dei controlli ufficiali. Tali obiettivi sono
corredati di indicatori. Il presente regolamento stabilisce inoltre le
misure e i costi ammissibili. I tassi di finanziamento per le sovvenzioni sono
razionalizzati. Il tasso ordinario di finanziamento dei costi ammissibili è
pari al 50%. In determinate condizioni tale tasso può raggiungere il 75% o il
100%. Al fine di evitare gli oneri amministrativi connessi alla gestione di
microprogrammi, il presente regolamento fissa a 50 000 EUR l'importo
minimo delle sovvenzioni. In determinate circostanze è previsto anche il
ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo. Per quanto riguarda la sanità vegetale, al fine di
proteggere l'UE contro gli organismi nocivi legati, tra l'altro, alla
globalizzazione degli scambi commerciali e al cambiamento climatico,
beneficeranno del contributo finanziario dell'Unione anche i programmi di
indagine finalizzati a rilevare la presenza di organismi nocivi e le misure
fitosanitarie di sostegno ai territori ultraperiferici degli Stati membri. Il presente regolamento prevede inoltre la
possibilità di sostenere i laboratori di riferimento dell'Unione e i progetti
volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali. A fini di chiarezza e trasparenza, il regolamento
fissa le procedure di presentazione e di valutazione dei programmi di controllo
annuali e pluriennali, nonché la procedura per l'elaborazione e l'aggiornamento
dell'elenco delle malattie degli animali e degli organismi nocivi per le piante,
ammissibili ad un cofinanziamento. Le modalità di finanziamento di tali settori sono
semplificate. In particolare diminuirà considerevolmente il numero delle
decisioni che la Commissione dovrà adottare. Non sarà più la Commissione, ad
esempio, a decidere in merito ai rimborsi. 2013/0169 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che fissa le disposizioni per la gestione
delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che
modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva
2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni
66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e
l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione europea[5], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La legislazione dell'Unione
fissa le prescrizioni in materia di alimenti e di sicurezza alimentare, nonché
in materia di mangimi e di sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della
produzione, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e la
comunicazione di informazioni ai consumatori. Essa stabilisce inoltre le
prescrizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali
trasmissibili e delle zoonosi, nonché i requisiti relativi al benessere degli
animali, di sottoprodotti di origine animale, di sanità vegetale e di materiale
riproduttivo vegetale, di protezione delle varietà vegetali, di organismi
geneticamente modificati, di immissione sul mercato, di uso dei prodotti fitosanitari
e di uso sostenibile dei pesticidi. La legislazione dell'Unione prevede inoltre
controlli ufficiali e altre attività di sorveglianza volte a garantire
l'applicazione e il rispetto efficaci di tali prescrizioni. (2) Con la legislazione
applicabile a tali settori l'Unione intende contribuire, in termini generali,
ad un livello elevato di sanità umana, animale e vegetale nell'intera filiera
alimentare, nonché ad un livello elevato di protezione e di informazione dei
consumatori e di tutela dell'ambiente, favorendo al contempo la competitività e
la creazione di posti di lavoro. (3) Il perseguimento di tale
obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario
che l'Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi
settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più
mirato delle spese, devono essere fissati obiettivi specifici e definiti
indicatori per valutare il loro raggiungimento. (4) In passato, il finanziamento
dell'Unione delle spese per gli alimenti e i mangimi è stato effettuato sotto
forma di sovvenzioni, di contratti e di versamenti a favore di organizzazioni
internazionali operanti nel settore. È opportuno mantenere queste modalità di
finanziamento. (5) Per ragioni di disciplina di
bilancio, è necessario stabilire nel presente regolamento l'elenco delle misure
che possono fruire di un contributo dell'Unione, nonché dei costi ammissibili e
dei tassi applicabili. (6) Il 29 giugno 2011
la Commissione europea ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020[8],
modificata il 6 luglio 2012[9].
Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio
2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di
1 891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai
mangimi per l'intero periodo 2014-202. (7) Inoltre, nella sua proposta
di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione
propone di istituire un meccanismo di emergenza per reagire alle situazioni di
crisi. Di conseguenza, in circostanze eccezionali quali possono essere
situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli
stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si
riveli necessario adottare misure urgenti, occorre trasferire i fondi della
riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente all'Accordo
interistituzionale del … tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione
finanziaria[10]. (8) La legislazione attualmente
in vigore prevede, per alcuni costi ammissibili, il rimborso a tasso fisso,
mentre per altri non sono previsti massimali. Al fine di razionalizzare e
semplificare il sistema, occorre stabilire un tasso di rimborso massimo. È
opportuno equiparare questo tasso a quello applicato normalmente per le
sovvenzioni. È inoltre necessario far sì che, in determinate circostanze, tale
tasso massimo possa essere aumentato. (9) Tenuto conto dell'importanza
del conseguimento degli obiettivi fissati dal presente regolamento, è
necessario che i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di alcuni interventi
siano coperti interamente a condizione che l'attuazione delle stesse comporti
anche costi non ammissibili. (10) L'Unione europea ha la
responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di
adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi
programmi di spesa per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei
beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti, in linea con la
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
"Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"[11]. Per ragioni di rapporto
costo/efficacia, a livello sia di Commissione sia di Stati membri, è opportuno
sopprimere l'erogazione di sovvenzioni al di sotto di una certa soglia. (11) La legislazione dell'Unione
impone agli Stati membri di adottare determinate misure in caso di comparsa e
di diffusione di alcune malattie animali o zoonosi. Per tale ragione, l'Unione
deve supportare finanziariamente tali misure di emergenza. (12) È altresì necessario ridurre, tramite
misure appropriate di eradicazione, di controllo e di sorveglianza, il numero
di focolai di malattie animali e zoonosi che presentano un rischio per la
salute umana e animale, nonché prevenire l'insorgenza di tali focolai. I
programmi nazionali di eradicazione, di controllo e di sorveglianza di tali
malattie e zoonosi devono pertanto beneficiare del sostegno finanziario
dell'Unione. (13) Per ragioni di organizzazione
e di efficienza nella gestione dei finanziamenti nel campo della sanità animale
e vegetale, è opportuno stabilire norme riguardo al contenuto, alla
presentazione, alla valutazione e all'approvazione dei programmi nazionali,
comprese le disposizioni applicabili alle regioni ultraperiferiche dell'Unione
ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ("TFUE"). Per le stesse ragioni, occorre anche stabilire i
termini per la notifica e l'introduzione delle domande di pagamento. (14) La direttiva 2000/29/CE
del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[12] impone agli Stati membri di
adottare misure di emergenza per l'eradicazione di organismi nocivi per le
piante o i prodotti vegetali ("organismi nocivi"). L'Unione deve
contribuire finanziariamente ad eradicare tali organismi nocivi. Deve inoltre
partecipare al finanziamento, in determinate condizioni, delle misure di
emergenza destinate ad arginare la diffusione degli organismi che hanno l'incidenza
più grande sull'Unione, impossibili da eliminare in alcune zone, nonché delle
misure di prevenzione relative a tali organismi. (15) Le misure di emergenza
adottate per lottare contro gli organismi nocivi devono essere ammissibili al
cofinanziamento dell'Unione se tali misure presentano un valore aggiunto per
l'intera Unione. Per questo motivo, l'Unione deve contribuire a finanziare la
lotta contro gli organismi elencati nella direttiva 2000/29/CE di cui non
sia nota la presenza nel territorio dell'Unione. Nei casi in cui sia stata
riscontrata la presenza di tali organismi nel territorio dell'Unione, devono
fruire di un aiuto finanziario europeo solo le misure relative agli organismi
che hanno l'incidenza più grande sull'Unione. Un tale aiuto va concesso anche
alle misure di lotta contro gli organismi nocivi per eradicare i quali l'Unione
ha adottato misure di emergenza. (16) È necessario che la presenza
di determinati organismi nocivi sia individuata tempestivamente. Le indagini
effettuate dagli Stati membri al riguardo sono essenziali per garantirne
l'immediata eradicazione. Le indagini svolte dai singoli Stati membri sono
determinanti per proteggere il territorio di tutti gli altri Stati membri.
Occorre che l'Unione contribuisca al finanziamento di tali indagini. (17) Le regioni ultraperiferiche
degli Stati membri incontrano difficoltà dovute alla loro grande distanza e
alla loro dipendenza da un ristretto numero di prodotti. È opportuno che
l'Unione conceda un aiuto finanziario agli Stati membri per i programmi di
lotta contro gli organismi nocivi in tali regioni ultraperiferiche,
conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 228/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013 , recante misure
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio[13]. (18) I controlli ufficiali degli
Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e
controllare che siano attuate, rispettate ed applicate le prescrizioni
pertinenti dell'Unione. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo
ufficiali sono indispensabili per assicurare un elevato livello di sicurezza
per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo
nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente. Occorre che
l'Unione disponga un sostegno finanziario a favore di tali controlli. Devono in
particolare essere finanziati dall'Unione i laboratori di riferimento dell'UE
per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di
lavoro approvati dalla Commissione. Inoltre, dal momento che l'efficacia dei
controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, nelle autorità preposte al
controllo, di personale qualificato, in possesso di un'adeguata conoscenza
della legislazione dell'Unione, quest'ultima deve essere in grado di
contribuire alla loro formazione, nonché ai programmi di scambio organizzati
dalle autorità competenti. (19) La gestione efficiente dei
controlli ufficiali dipende dallo scambio rapido di dati e di informazioni
relative a tali controlli. L'applicazione corretta e armonizzata delle norme corrispondenti
dipende inoltre dalla definizione di sistemi efficienti che coinvolgano le
autorità competenti degli Stati membri. Pertanto devono poter fruire di un
aiuto finanziario anche la creazione e la gestione di basi di dati e di sistemi
di gestione informatici con queste finalità. (20) L'Unione deve mettere a
disposizione risorse per le attività scientifiche, tecniche, di coordinamento e
di comunicazione, necessarie per assicurare la corretta applicazione della
legislazione dell'Unione e per garantirne l'adeguamento al progresso
scientifico, tecnologico e sociale. Deve inoltre destinare risorse alla
realizzazione di progetti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
controlli ufficiali. (21) A norma dell'articolo 3
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002[14],
ogni proposta presentata all'autorità legislativa comportante deroghe alle
disposizioni di detto regolamento deve indicare chiaramente tali deroghe e
precisare i motivi specifici che le giustificano. Pertanto, data la specificità
di alcuni obiettivi contemplati dal presente regolamento e considerato che le
autorità competenti degli Stati membri possono realizzare al meglio le attività
associate a tali obiettivi, è opportuno considerare tali autorità come i
beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Occorre pertanto che possano essere
loro concesse sovvenzioni senza previa pubblicazione di un invito a presentare
proposte. (22) In deroga all'articolo 86
e a titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012, data la natura urgente e imprevedibile di tali
misure, i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7
e 17 del presente regolamento devono essere sovvenzionabili a partire
dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l'insorgenza di una
malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio
corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili devono essere decisi dalla
Commissione, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli
Stati membri, utilizzando, se opportuno e necessario, la riserva per le crisi
nel settore agricolo. (23) È della massima importanza che
tali misure di emergenza siano applicate immediatamente. Pertanto, sarebbe
controproducente escludere dal finanziamento tali spese sostenute prima
dell'introduzione della domanda di sovvenzione, in quanto ciò significherebbe
incoraggiare gli Stati membri a concentrare i loro sforzi immediati sulla
preparazione di una domanda di sovvenzione, anziché sull'attuazione delle
misure di emergenza. (24) Data la portata delle
disposizioni vigenti nell'Unione sull'attuazione delle misure di eradicazione e
di sorveglianza, nonché i limiti tecnici per quanto riguarda altre competenze,
è opportuno che l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento sia
affidata prevalentemente alle autorità competenti degli Stati membri. È quindi
necessario, in alcuni casi, cofinanziare i costi delle retribuzioni del
personale delle amministrazioni nazionali. (25) Consentendo il coordinamento e
la definizione delle priorità, la programmazione contribuisce ad un uso
efficace delle risorse finanziarie dell'Unione. La Commissione deve pertanto
essere autorizzata ad adottare i programmi di lavoro per l'attuazione di
determinate misure previste dal presente regolamento. (26) Al fine di garantire
l'utilizzo responsabile ed efficace delle risorse finanziarie dell'Unione,
occorre autorizzare la Commissione a verificare che i finanziamenti dell'Unione
servano effettivamente all'attuazione delle misure ammissibili tramite
ispezioni sul posto o controlli documentali. (27) Gli interessi finanziari
dell'Unione devono essere protetti durante l'intero ciclo di spesa anche
attraverso misure di prevenzione, individuazione e investigazione degli
illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non
correttamente utilizzati. (28) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la
compilazione e la modifica degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi
ammissibili ad un finanziamento dell'Unione, nonché la definizione dei
programmi di lavoro. Nel modificare l'elenco delle malattie animali che possono
fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la
Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate
conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli
animali nella Comunità[15].
Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[16]. (29) È necessario ricorrere alla procedura
consultiva per l'adozione dei primi elenchi delle malattie animali e delle
zoonosi ammissibili ad un finanziamento nel settore della sanità animale, dato
che tali elenchi devono in un primo tempo contenere, senza modifiche, solo le
malattie animali e le zoonosi che beneficiano già di un tale finanziamento in
virtù della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del
25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario[17]. (30) La legislazione dell'Unione
deve essere gestita e attuata in modo tale da garantire che essa produca i
benefici preventivati, alla luce dell'esperienza acquisita. È quindi opportuno
che la Commissione valuti il funzionamento e l'efficacia del presente
regolamento e comunichi i risultati della sua valutazione alle altre istituzioni. (31) Nell'applicazione delle norme
dell'Unione di cui al presente regolamento, la Commissione è assistita da vari
comitati, in particolare da quelli istituiti con i seguenti atti:
decisione 66/399/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa
all'istituzione di un comitato permanente per le sementi e i materiali di
moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali[18],
decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che
istituisce un comitato fitosanitario permanente[19], direttiva 98/56/CE del Consiglio,
del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali[20],
direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti[21] e regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[22]. È opportuno razionalizzare la
procedura di comitato in questo settore e affidare al comitato istituito in
virtù dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 il compito di
assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per
quanto riguarda le spese sostenute negli ambiti di pertinenza; la denominazione
di tale comitato va pertanto adeguata per tener conto dell'allargamento del suo
mandato. Occorre pertanto abrogare le decisioni 66/399/CEE
e 76/894/CEE e modificare di conseguenza le direttive 98/56/CE
e 2008/90/CE e il regolamento (CE) n. 178/2002. (32) Il presente regolamento
sostituisce le disposizioni della decisione 2009/470/CE. Sostituisce,
inoltre, l'articolo 13 quater, paragrafo 5, e gli articoli da
22 a 26 della direttiva 2000/29/CE, l'articolo 66 del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali[23],
gli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio[24],
l'articolo 22 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[25] e l'articolo 76 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE
e 91/414/CEE[26].
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE, i
regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE
e il regolamento (CE) n. 1107/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione Il presente
regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate
dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori disciplinati dalle norme
dell'Unione riguardanti: a) alimenti e sicurezza alimentare, in
tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e
dello smaltimento di tali alimenti, comprese le norme volte a garantire
pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei
consumatori, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti; b) mangimi e sicurezza dei mangimi, in
tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e
dello smaltimento di tali mangimi, nonché del loro uso, comprese le norme volte
a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e
l'informazione dei consumatori; c) la fissazione di prescrizioni in
materia di sanità animale; d) la definizione di prescrizioni relative
al benessere degli animali; e) misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti nella
direttiva 2000/29/CE (di seguito "organismi nocivi"); f) la produzione, in vista
dell'immissione sul mercato, e immissione sul mercato di materiale riproduttivo
vegetale; g) la fissazione di prescrizioni per
l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e per un uso sostenibile dei
pesticidi; h) la prevenzione e riduzione al minimo
dei rischi per la sanità pubblica e la sanità animale derivanti dai
sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati; i) l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; j) la protezione dei diritti di
proprietà intellettuale in relazione alle varietà vegetali e conservazione e
scambio delle risorse fitogenetiche. Articolo 2
Obiettivi 1. Con
le spese di cui all'articolo 1 si intendono conseguire: a) l'obiettivo
generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della
salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera
alimentare e nei settori correlati, nonché un livello elevato di protezione dei
consumatori e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi
dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla competitività e alla
creazione di posti di lavoro; b) i seguenti obiettivi specifici: i) contribuire a un elevato livello di
sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri
prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel
contempo la sostenibilità della loro produzione; ii) contribuire a migliorare la situazione
sanitaria e il benessere degli animali nell'Unione; iii) contribuire all'individuazione
tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata
accertata la presenza nel territorio dell'Unione; iv) contribuire a rafforzare l'efficacia,
l'efficienza e l'affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività
finalizzate all'efficace attuazione e al rispetto delle norme dell'Unione di
cui all'articolo 1. 2. Al fine di misurare il
conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1,
lettera b), si utilizzano i seguenti indicatori: a) per l'obiettivo specifico di cui al
paragrafo 1, lettera b), punto i), la riduzione del numero dei
casi di malattie umane nell'Unione legati alle zoonosi e alla sicurezza alimentare; b) per l'obiettivo specifico di cui al
paragrafo 1, lettera b), punto ii): i) l'aumento del numero di Stati membri o
di loro regioni indenni da malattie animali per le quali è concesso un
contributo finanziario; ii) una riduzione globale dei parametri di
malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai); c) per l'obiettivo specifico di cui al
paragrafo 1, lettera b), punto iii): i) l'estensione a tutto il territorio
dell'Unione di indagini sugli organismi nocivi, in particolare su quelli di cui
non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e su quelli ritenuti
estremamente pericolosi per l'Unione; ii) la durata e il tasso di riuscita
dell'eradicazione di tali organismi nocivi; d) per l'obiettivo specifico di cui al
paragrafo 1, lettera b), punto iv), l'evoluzione positiva dei
risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi
effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari
preoccupazioni. CAPO II
FORME DI FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI Articolo 3
Forme di finanziamento 1. Le spese di cui
all'articolo 1 danno luogo ad un finanziamento dell'Unione conformemente
alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2. Quando le sovvenzioni sono
concesse alle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità sono
considerate i beneficiari ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1,
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali sovvenzioni possono essere
concesse senza invito a presentare proposte. 3. Il contributo finanziari dell'Unione
alle misure di cui al presente regolamento può assumere anche la forma di
pagamenti volontari a favore di organizzazioni internazionali operanti nei
settori disciplinati dalle norme di cui all'articolo 1 e delle quali
l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa. Articolo 4
Bilancio 1. Fermo restando
l'articolo 5, il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai
prezzi correnti. 2. L'importo di cui al
paragrafo 1 può anche coprire le spese relative alle attività di
preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la
gestione delle spese di cui all'articolo 1 e per la realizzazione dei loro
obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, spese legate alle reti
informatiche destinate al trattamento e allo scambio dei dati, nonché tutte le
altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla
Commissione per la gestione di tali costi. 3. Tale importo può inoltre
coprire i costi dell'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per
assicurare la transizione tra le diverse misure, adottate prima e dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento. Se del caso, alcuni stanziamenti
possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese
simili e consentire la gestione delle misure non ancora completate entro il
31 dicembre 2020. Articolo 5
Ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni
di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II,
sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del
Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune. Articolo 6
Tassi massimi e importo minimo delle sovvenzioni 1. Un
contributo finanziario concesso sotto forma di sovvenzione non supera il 50%
dei costi ammissibili. 2. Il
tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1
può essere portato al 75%: a) per attività transfrontaliere svolte
congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi
nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione; b) per Stati membri il cui prodotto
nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è
inferiore al 90% della media dell'Unione. 3. Il tasso massimo di
finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere
portato al 100%, se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione: a) sono finalizzate al controllo dei rischi
sanitari gravi nell'Unione; b) sono attività specifiche di particolare
rilevanza per l'Unione ed espressamente riconosciute tali dalla Commissione nel
programma di lavoro adottato conformemente all'articolo 35,
paragrafo 1 o c) sono realizzate in paesi terzi. 4. Non
sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR. TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE CAPO I
SANITÀ ANIMALE Sezione 1
Misure di emergenza Articolo 7
Misure ammissibili 1. Agli Stati membri possono
essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6,
paragrafi 1, 2 e 3, per le misure adottate in caso di conferma
dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente
all'articolo 8, a condizione che tali misure siano state applicate con
effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili
stabilite dalla legislazione dell'Unione. 2. Agli Stati membri possono
essere concesse sovvenzioni se, in caso di conferma dell'insorgenza di una
delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8, due o più
Stati membri collaborano strettamente per fronteggiare l'epizoozia. 3. Possono essere concesse
sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali per le
misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell'Unione sia
minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un
paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e
zoonosi elencate conformemente all'articolo 8 o all'articolo 11. 4. Agli Stati membri possono
essere concesse sovvenzioni se la Commissione decide, su richiesta di uno Stato
membro, che devono essere costituite scorte di prodotti biologici destinati
alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente
all'articolo 8 e all'articolo 11. 5. Può essere concesso un
contributo finanziario dell'Unione per la costituzione di scorte di prodotti
biologici o per l'acquisto di dosi di vaccino se l'insorgenza o la diffusione
in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi
elencate conformemente all'articolo 8 e all'articolo 11, possono
rappresentare una minaccia per l'Unione. Articolo 8
Elenco delle malattie animali 1. La Commissione stabilisce,
mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali che a norma
dell'articolo 7 possono beneficiare di un finanziamento. Tale elenco
include le malattie animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e
all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.
L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui
all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. La Commissione può, mediante
atti di esecuzione, modificare l'elenco delle malattie animali definito
conformemente al paragrafo 1, tenendo conto delle malattie animali che
devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e delle
malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione a causa
della loro significativa incidenza: a) sulla sanità umana; b) sulla salute o sul benessere degli
animali o c) sulla produzione agricola o
dell'acquacoltura o su settori dell'economia correlati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente
regolamento. Articolo 9
Costi ammissibili 1. Sono ammissibili ad un
finanziamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, i seguenti costi
sostenuti dagli Stati membri nell'esecuzione delle misure di cui a detto
articolo: a) indennizzi ai proprietari di animali
macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali
animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento; b) indennizzi ai proprietari di prodotti di
origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di
tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione; c) costi di pulizia, di disinsettazione e di
disinfezione di aziende e attrezzature; d) costi per la distruzione di mangimi
contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature
contaminate; e) costi per l'acquisto e la
somministrazione di vaccini se decisi o autorizzati dalla Commissione; f) eventuali costi per il trasporto delle
carcasse negli impianti di trasformazione; g) in casi eccezionali e debitamente
giustificati, eventuali altri costi essenziali per l'eradicazione della
malattia, conformemente alla decisione di finanziamento prevista
all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento. 2. A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130,
paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono
ammissibili a decorrere dalla data in cui l'insorgenza della malattia è
notificata alla Commissione dagli Stati membri. Dopo la valutazione delle domande di pagamento
presentate dagli Stati membri, la Commissione procede agli impegni di bilancio
corrispondenti e al pagamento delle spese ammissibili. Sezione 2
Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie
animali e le zoonosi Articolo 10
Programmi ammissibili Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati
membri per i loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione,
di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi
elencate conformemente all'articolo 11 (nel seguito "programmi
nazionali"). Articolo 11
Elenco delle malattie animali e delle zoonosi 1. La Commissione stabilisce,
mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi
che a norma dell'articolo 10 possono beneficiare di una sovvenzione. Tale
elenco contiene le malattie degli animali e le zoonosi figuranti
nell'allegato I della decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è
adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39,
paragrafo 2, del presente regolamento. 2. La Commissione può, mediante
atti d'esecuzione, modificare l'elenco definito conformemente al
paragrafo 1, tenendo conto: a) della situazione per quanto riguarda le
malattie animali che hanno un'incidenza significativa sull'allevamento o sul
commercio di bestiame; b) dello sviluppo di zoonosi che possono
rappresentare una minaccia per la sanità umana o c) dei recenti progressi in campo
scientifico ed epidemiologico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente
regolamento. Articolo 12
Costi ammissibili Sono ammissibili ad una sovvenzione ai sensi
dell'articolo 10 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per
l'attuazione dei programmi nazionali: a) costi di campionamento degli
animali; b) costi per la realizzazione dei test,
purché limitati: i) ai costi dei kit di analisi, dei
reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati appositamente
per l'effettuazione di tali test; ii) ai costi del personale, di qualsivoglia
status, direttamente coinvolto nell'esecuzione dei test; c) indennizzi ai proprietari di animali
macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore
o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro
macellazione o del loro abbattimento; d) indennizzi ai proprietari di
prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di
mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione; e) costi per l'acquisto e il
magazzinaggio delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche per animali
utilizzati nel quadro dei programmi; f) costi per la vaccinazione di
animali domestici; g) costi per la distribuzione dei
vaccini e delle esche per animali selvatici; h) costi per la pulizia, la
disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione
dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno; i) in casi eccezionali e debitamente
giustificati, i costi legati all'attuazione delle misure necessarie, diverse da
quelle di cui alle lettere da a) a h), purché tali misure siano
specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all'articolo 14,
paragrafo 2). Ai fini del primo comma, lettera c), il
valore di recupero degli animali è detratto, se del caso, dagli indennizzi. Ai fini del primo comma, lettera d), il
valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a
incubazione è detratto dagli indennizzi. Articolo 13
Contenuto e presentazione dei programmi nazionali 1. Entro il 31 maggio di
ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali
previsti per l'anno successivo per i quali presentano la domanda di
sovvenzione. I programmi presentati dopo il 31 maggio non
sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio
successivo. 2. I programmi nazionali
comprendono almeno i seguenti elementi: a) una descrizione della situazione
epidemiologica della malattia animale o della zoonosi prima della data di avvio
del programma; b) una descrizione e delimitazione delle
zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma; c) la durata del programma; d) le misure da attuare; e) il bilancio di previsione; f) gli obiettivi da raggiungere alla data
di scadenza del programma e i vantaggi attesi; g) indicatori adeguati per misurare il
conseguimento degli obiettivi del programma. Per quanto riguarda i programmi nazionali pluriennali
le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma sono fornite per
ciascun anno di validità del programma. 3. Se la comparsa o la
diffusione di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente
all'articolo 11, rischiano di minacciare la situazione sanitaria
dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo
territorio di una di queste malattie o zoonosi, gli Stati membri possono
includere nei loro programmi nazionali misure destinate ad essere applicate nel
territorio di paesi terzi limitrofi, in collaborazione con le autorità di tali
paesi. Articolo 14
Valutazione e approvazione dei programmi nazionali 1. I programmi nazionali sono valutati
in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro
annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e, se del
caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali
di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2. I programmi nazionali annuali e i
relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno,
tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi
sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito
alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la
Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo
di ammissibilità. 3. I programmi nazionali pluriennali e
i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno
della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle
misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e
la fine del periodo di attuazione. 4. In caso di approvazione dei
programmi nazionali pluriennali in conformità del paragrafo 3, gli impegni
di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la
Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di
avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di
bilancio. 5. La Commissione può adottare
orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità veterinarie e i
criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi
nazionali. Articolo 15
Relazioni Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale,
gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso,
compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui
all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto
dettagliato dei costi ammissibili sostenuti. Inoltre, per ogni programma nazionale annuale
approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il
31 luglio di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie. Articolo 16
Pagamenti Gli Stati membri presentano alla Commissione
le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro
il 31 marzo dell'anno successivo. La Commissione versa il contributo finanziario
dell'Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di
cui all'articolo 15. CAPO II
SANITÀ VEGETALE Sezione 1
Misure di emergenza Articolo 17
Misure ammissibili 1. Agli Stati membri possono essere
concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6,
paragrafi 1, 2 e 3, per le seguenti misure adottate contro gli
organismi nocivi, alle condizioni di cui all'articolo 18: a) misure per l'eradicazione di un organismo
nocivo da una zona infestata, prese dalle autorità competenti ai sensi
dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2000/29/CE o in applicazione di misure dell'Unione adottate
conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva; b) misure destinate ad arginare la
diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale l'Unione ha adottato
misure di contenimento, in applicazione dell'articolo 16,
paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, in una zona infestata nella
quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono
indispensabili per proteggere l'Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali
misure riguardano esclusivamente l'eradicazione dell'organismo in questione
nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona; c) misure di protezione supplementari volte
ad evitare la diffusione di un di un organismo nocivo nei confronti del quale
l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 16,
paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, diverse dalle misure di
eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b),
se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore
diffusione di tale organismo. 2. Le sovvenzioni di cui al
paragrafo 1 possono essere concesse anche ad uno Stato membro nel cui
territorio non sono presenti gli organismi nocivi di cui al medesimo paragrafo,
se sono state adottate misure volte ad evitare il rischio che tali organismi si
diffondano nel territorio di tale Stato membro da uno Stato membro o un paese
terzo limitrofi. Articolo 18
Condizioni Le misure di cui all'articolo 17 sono
ammissibili ad una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state
applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni
applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione e almeno una delle
seguenti condizioni: a) riguardino gli organismi nocivi
elencati nell'allegato I, parte A, sezione I, e
nell'allegato II, parte A, sezione I, della
direttiva 2000/29/CE; b) siano contemplate da una misura
adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,
della direttiva 2000/29/CE. Per le misure che soddisfano la condizione di
cui al paragrafo 1, lettera b), la sovvenzione non copre i costi
sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE. Articolo 19
Costi ammissibili 1. Sono ammissibili ad un finanziamento
ai sensi del presente articolo i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri
nell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 17: a) costi del personale, di qualsivoglia
status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi di
noleggio delle apparecchiature, materiali consumabili e altri materiali
necessari, prodotti per trattamenti e test di laboratorio; b) costi di contratti di servizi con terzi
per l'esecuzione di una parte delle misure; c) indennizzi agli operatori per la
distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno,
dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei
macchinari e delle attrezzature; d) in casi eccezionali e debitamente
giustificati, i costi legati all'attuazione di misure necessarie diverse da
quelle di cui alle lettere da a) a c), purché tali misure siano
specificate nella decisione di finanziamento conformemente all'articolo 35,
paragrafo 3). 2. A titolo eccezionale, come previsto
all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui la
presenza dell'organismo nocivo è notificata alla Commissione dagli Stati
membri. Dopo la valutazione delle domande di pagamento
presentate dagli Stati membri, la Commissione procede ai corrispondenti impegni
di bilancio e al pagamento delle spese ammissibili. Sezione 2
Programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi Articolo 20
Programmi di indagine ammissibili Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati
membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad
accertare la presenza di organismi nocivi (di seguito: "programmi di
indagine"), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti
condizioni: a) riguardino gli organismi nocivi
elencati nell'allegato I, parte A, sezione I, e
nell'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE; b) siano contemplate da una misura
adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,
della direttiva 2000/29/CE. Per quanto riguarda gli organismi nocivi di
cui al paragrafo 1, lettera a), i programmi di indagine si basano su
una valutazione del rischio di ingresso, di insediamento e di diffusione di
tali organismi nel territorio dello Stato membro interessato ed hanno come
obiettivo minimo gli organismi che presentano i maggiori rischi e le principali
specie di piante esposte a tali rischi. Per le misure che soddisfano la condizione di
cui al paragrafo 1, lettera b), la sovvenzione non copre i costi
sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE. Articolo 21
Costi ammissibili Sono ammissibili ad una sovvenzione a norma
dell'articolo 20 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri
nell'attuazione dei programmi di indagine di cui a detto articolo: a) costi di campionamento; b) costi per la realizzazione dei test,
purché limitati: i) ai costi dei kit di analisi, dei
reagenti e dei materiali consumabili identificabili e destinati ad essere
utilizzati per l'effettuazione di tali test; ii) ai costi del personale, di qualsivoglia
status, direttamente coinvolto nella raccolta dei campioni e nell'effettuazione
dei test; c) in casi eccezionali e debitamente
giustificati, ai costi legati all'attuazione di misure necessarie diverse da
quelle di cui alle lettere da a) e b), purché tali misure siano specificate
nella decisione di sovvenzione conformemente all'articolo 23,
paragrafo 2). Articolo 22
Contenuto e presentazione dei programmi di indagine 1. Entro il 31 maggio di ogni anno
gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi di indagine previsti
per l'anno successivo per i quali presentano la domanda di sovvenzione. I programmi di indagine presentati dopo il
31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento
nell'esercizio successivo. 2. I programmi di indagine comprendono
almeno i seguenti elementi: a) gli organismi nocivi oggetto del
programma; b) una descrizione e delimitazione delle
zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una
descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli
organismi nocivi in questione; c) la durata del programma; d) il numero dei controlli visivi, dei
campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti interessati; e) il bilancio di previsione; f) gli obiettivi da raggiungere alla data
di scadenza del programma e i vantaggi attesi; g) indicatori adeguati per misurare il
conseguimento degli obiettivi del programma. Per quanto riguarda i programmi di indagine
pluriennali le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma sono
fornite per ciascun anno di validità del programma. Articolo 23
Valutazione e approvazione dei programmi di indagine 1. I programmi di indagine sono
valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di
lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e,
se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o
pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2. I programmi di indagine annuali e i
relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno,
tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi
sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito
alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la
Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo
di ammissibilità. 3. I programmi di indagine pluriennali
e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo
anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle
misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e
la fine del periodo di attuazione. 4. In caso di approvazione dei
programmi di indagine pluriennali in conformità del paragrafo 3, gli
impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni
anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato
di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di
bilancio. 5. La Commissione può adottare
orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità fitosanitarie,
in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel
territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi
per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione
dei programmi di indagine. Articolo 24
Relazioni e pagamenti Gli articoli 15 e 16 si applicano mutatis
mutandis ai programmi di indagine. Sezione 3
Programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche
dell'Unione Articolo 25
Misure e costi ammissibili 1. Possono essere concesse sovvenzioni
agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle
regioni ultraperiferiche dell'Unione (di seguito "programmi per le regioni
ultraperiferiche"), di cui all'articolo 349 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, conformemente agli obiettivi enunciati
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni
riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle
norme in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi
nocivi. 2. Sono ammissibili ad un contributo
finanziario dell'Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'attuazione
dei programmi per le regioni ultraperiferiche: a) costi del personale, di qualsivoglia
status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi di
noleggio di apparecchiature, materiali consumabili e prodotti per trattamenti; b) costi di contratti di servizi con terzi
per l'esecuzione di una parte delle misure; c) costi del campionamento; d) costi per la realizzazione dei test,
purché limitati: i) ai costi dei kit di analisi, dei
reagenti e dei materiali consumabili identificabili e destinati ad essere
utilizzati per l'effettuazione di tali test; ii) ai costi del personale, di qualsivoglia
status, direttamente coinvolto nella raccolta dei campioni e nell'effettuazione
dei test. Articolo 26
Contenuto e presentazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche 1. Entro il 31 maggio di ogni anno
gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi per le regioni
ultraperiferiche previsti per l'anno successivo per i quali presentano la
domanda di sovvenzione. I programmi per le regioni ultraperiferiche
presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di
un finanziamento nell'esercizio successivo. 2. I programmi per le regioni
ultraperiferiche comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli organismi nocivi oggetto del
programma; b) una descrizione e delimitazione delle
zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una
descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli
organismi nocivi in questione; c) un'analisi tecnica della situazione
fitosanitaria della regione; d) la durata del programma; e) le attività incluse nel programma e, se
del caso, il numero di controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per
gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
interessati; f) il bilancio di previsione; g) gli obiettivi da raggiungere alla data di
scadenza del programma e i vantaggi attesi; h) indicatori adeguati per misurare il
conseguimento degli obiettivi del programma. Per quanto riguarda i programmi pluriennali per le
regioni ultraperiferiche, le informazioni di cui alle lettere da a) a h) del
primo comma sono fornite per ciascun anno del programma. Articolo 27
Valutazione e approvazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche 1. I programmi per le regioni
ultraperiferiche sono valutati tenendo conto delle priorità e dei criteri
enunciati nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui
all'articolo 35, paragrafo 1. 2. I programmi annuali per le regioni
ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il
31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle
misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il
31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni
intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se
necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità. 3. I programmi pluriennali per le
regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il
31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di
sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il
1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione. 4. In caso di approvazione dei
programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche in conformità del
paragrafo 3, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate
annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali
tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato
e delle disponibilità di bilancio. Articolo 28
Relazioni e pagamenti Gli articoli 15 e 16 si applicano mutatis
mutandis ai programmi per le regioni ultraperiferiche. CAPO III
Sostegno finanziario ai controlli
ufficiali e ad altre attivitÀ Articolo 29
Laboratori di riferimento dell'Unione europea 1. Possono
essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di
cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i costi da
essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla
Commissione. 2. Sono
ammissibili ad una sovvenzione ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi: a) costi del personale, di qualsivoglia
status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori da questi svolte
in quanto laboratori di riferimento dell'Unione; b) costi di beni strumentali; c) costi dei materiali consumabili; d) costi di spedizione dei campioni, di
missioni, riunioni, attività di formazione. Articolo 30
Formazione 1. L'Unione può finanziare la
formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli
ufficiali, come previsto all'articolo 51 del regolamento (CE)
n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e
ad altre attività ufficiali al fine di garantire un elevato livello di
protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante. 2. La Commissione mette a punto programmi
di formazione che fissano gli ambiti di intervento prioritari, sulla base dei
rischi individuati per la sanità pubblica, la salute e il benessere degli
animali e la sanità vegetale. 3. Per poter beneficiare di un
finanziamento dell'Unione come previsto al paragrafo 1, le autorità
competenti provvedono a che le conoscenze acquisite nel quadro di attività di
formazione di cui a detto paragrafo siano diffuse nella necessaria misura e
utilizzate correttamente nei programmi di formazione nazionali. 4. Sono ammissibili ad un contributo
finanziario ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi: a) costi di organizzazione della formazione
o dei programmi di scambio; b) costi di viaggio e soggiorno del
personale delle autorità competenti che partecipano alla formazione. Articolo 31
Esperti degli Stati membri Può essere concesso un contributo finanziario
dell'Unione per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti
degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti,
conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 46,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004. Articolo 32
Piani coordinati di controllo e raccolta di dati 1. Agli Stati membri possono essere
concesse sovvenzioni per i costi sostenuti per l'attuazione dei piani
coordinati di controllo di cui all'articolo 53 del regolamento (CE)
n. 882/2004 e per la raccolta di dati. 2. Sono ammissibili i seguenti costi: a) costi dei test di laboratorio; b) costi delle attrezzature necessarie per
realizzare i controlli ufficiali e la raccolta dei dati. CAPO IV
Altre misure Articolo 33
Sistemi d'informazione 1. L'Unione finanzia la creazione e il
funzionamento di banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle
informazioni, necessari ai fini dell'efficiente ed efficace applicazione delle
norme di cui all'articolo 1 e gestiti dalla Commissione. 2. Può essere concesso un contributo
finanziario dell'Unione per la creazione e la gestione di banche dati e di
sistemi informatizzati di gestione delle informazioni di terzi, comprese
organizzazioni internazionali, a condizione che tali strumenti: a) apportino un chiaro valore aggiunto per
l'intera Unione e siano accessibili sul suo territorio a tutti gli utilizzatori
interessati e b) siano necessari per l'efficiente ed
efficace applicazione delle norme di cui all'articolo 1. Articolo 34
Applicazione e adeguamento delle norme 1. L'Unione può finanziare i lavori
tecnici e scientifici, compresi gli studi e le attività di coordinamento,
necessari a garantire la corretta applicazione delle norme di cui
all'articolo 1 e l'adeguamento di dette norme agli sviluppi scientifici,
tecnologici e sociali. Può inoltre essere concesso un contributo
finanziario dell'Unione agli Stati membri o ad organizzazioni internazionali
operanti nei settori di cui all'articolo 1 per attività destinate a
sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle norme di cui al medesimo
articolo. 2. Possono essere concesse sovvenzioni
a progetti organizzati da uno o più Stati membri finalizzati a migliorare,
tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dei
controlli ufficiali. 3. Può inoltre essere concesso un
contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e
sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1. TITOLO III
PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO Articolo 35
Programma di lavoro 1. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti,
per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il
capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti
di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui
all'articolo 39, paragrafo 3. 2. I programmi di lavoro di cui al
paragrafo 1 definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le
modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una
descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati
per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto
riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano inoltre le priorità, i
criteri fondamentali di valutazione e il tasso di finanziamento. 3. Per l'applicazione delle misure di
cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II,
sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la
Commissione adotta decisioni di finanziamento ad hoc a norma
dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012. Articolo 36
Controlli effettuati sul posto dalla Commissione La Commissione può organizzare controlli sul
posto negli Stati membri e presso le sedi dei beneficiari al fine di
verificare, in particolare: a) l'applicazione efficace delle misure
che beneficiano del contributo finanziario dell'Unione; b) la conformità delle prassi
amministrative con le norme dell'Unione; c) l'esistenza dei documenti
giustificativi necessari e la loro correlazione con le misure che beneficiano
di un contributo dell'Unione. Articolo 37
Accesso alle informazioni Gli Stati membri e i beneficiari tengono a
disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare
l'attuazione delle misure e adottano tutte le misure atte ad agevolare i
controlli che la Commissione ritenga utile effettuare nell'ambito della
gestione del finanziamento dell'Unione, compresi controlli sul posto. Articolo 38
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione adotta i
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle misure
finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari
dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro
la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli
efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero degli
importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate
e dissuasive 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di
sovvenzioni, organismi di esecuzione, contraenti e subcontraenti che hanno
ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è
autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori
economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali
finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96[27],
per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o
decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli
accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le
convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione
del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la
Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul
posto. TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo39
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto
tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro
il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida
in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto
tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro
il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida
in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato. Articolo 40
Valutazione 1. Entro il 31 dicembre 2018,
la Commissione stila una relazione di valutazione sul conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, delle misure di cui al
titolo II, capi I e II, e capo III, articoli 29
e 30, (in termini di risultato e di impatto), per quanto concerne l'uso
efficiente delle risorse e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. La
valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità
della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle
priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a
lungo termine delle precedenti misure. 2. Entro il 30 giugno 2022 la
Commissione effettua una valutazione ex post delle misure di cui al
paragrafo 1 in stretta collaborazione con gli Stati membri. La valutazione
ex post di dette misure valuta l'efficacia e l'efficienza delle spese di cui
all'articolo 1 e le loro ripercussioni. 3. Nelle valutazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono misurati i progressi compiuti in base agli
indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 4. La Commissione comunica le
conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni. Articolo 41
Informazione, comunicazione e pubblicità 1. Ove opportuno, i beneficiari
e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai
contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far
conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento
delle misure. 2. La Commissione realizza
iniziative di informazione e comunicazione sulle misure finanziate e sui loro
risultati. Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata alla comunicazione in
virtù del presente regolamento comprende anche la comunicazione sulle priorità
politiche dell'Unione. Articolo 42
Abrogazione 1. Le decisioni 66/399/CEE,
76/894/CEE e 2009/470/CE sono abrogate. 2. I riferimenti alle
decisioni 66/399/CEE e 76/894/CEE si intendono fatti all'articolo 58,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Articolo 43
Disposizioni transitorie L'articolo 27, paragrafi 7 e 8,
della decisione 2009/470/CE continua ad applicarsi ai programmi nazionali
di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e
le zoonosi per il 2013 che beneficiano di finanziamenti dell'Unione nel quadro
della misura finanziaria di cui a detto articolo. Articolo 44
Modifica della direttiva 98/56/CE La direttiva 98/56/CE[28] è così modificata: all'articolo 17, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: "1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011." all'articolo 18, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: "1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011." Articolo 45
Modifica della direttiva 2000/29/CE La direttiva 2000/29/CE è così modificata: 1. all'articolo 13 quater
è soppresso il paragrafo 5; 2. gli articoli da 22 a 26 sono
soppressi. Articolo 46
Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002 1. All'articolo 58 del
regolamento (CE) n. 178/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. La Commissione è assistita da un
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in
appresso denominato il "comitato". Tale comitato è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[29].
Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni
pertinenti." 2. I riferimenti al comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali contenuti nella
legislazione dell'Unione si intendono fatti al comitato di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Articolo 47
Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004 L'articolo 66 del regolamento (CE)
n. 882/2004 è soppresso. Articolo 48
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 Gli articoli 36 e 37 del regolamento
(CE) n. 396/2005 sono soppressi. Articolo 49
Modifica della direttiva 2008/90/CE All'articolo 19 della
direttiva 2008/90/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio." Articolo 50
Modifica della direttiva 2009/128/CE L'articolo 22 della
direttiva 2009/128/CE è soppresso. Articolo 51
Modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 L'articolo 76 del regolamento (CE)
n. 1107/2009 è soppresso. Articolo 52
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal
1° gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale ("le spese per gli alimenti e i mangimi") 1.2. Settore/settori interessati nella
struttura ABM/ABB[30] 17
04 Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e sanità
vegetale 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[31] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente P La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Le
spese oggetto del presente regolamento mirano a garantire un livello elevato di
protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera
alimentare e nei settori correlati, nonché un livello elevato di protezione dei
consumatori e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi
dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla competitività e alla
creazione di posti di lavoro. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico 1: contribuire
a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione
alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti,
migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione Obiettivo
specifico 2: contribuire
a migliorare la situazione sanitaria e il benessere degli animali nell'Unione Obiettivo
specifico 3: contribuire
all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione
se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell'Unione Obiettivo
specifico 4: contribuire
a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei controlli ufficiali
e di altre attività finalizzate all'efficace attuazione e al rispetto delle
norme dell'Unione di cui al regolamento che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese per gli alimenti e i mangimi 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Il
quadro finanziario 2007-2013 interessa principalmente gli Stati membri e le
loro autorità competenti in quanto principali beneficiari del contributo
finanziario dell'Unione. Esso ha inoltre effetti indiretti – se pur secondari -
su soggetti interessati, quali i produttori primari (agricoltori, ecc.), altri
operatori e veterinari. La proposta di regolamento per il periodo 2014-2020 non
cambierà tale situazione. L'esito
globale che si attende dal cofinanziamento da parte dell'UE è il seguente: -
eventuali focolai di malattie animali e di organismi nocivi per le piante
saranno eradicati più rapidamente; -
sarà evitata la comparsa di malattie animali e di organismi nocivi per le
piante; -
la legislazione dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi
sarà applicata in maniera più uniforme in tutta l'Unione europea. Inoltre,
tali risultati contribuiranno anche ad un migliore funzionamento del mercato
interno e ad un più agevole accesso ai mercati dei paesi terzi con potenziali
positive ripercussioni sull'occupazione nell'UE. Indicatori
di risultati e di incidenza Obiettivo
1: contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi
di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla
sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro
produzione. La
riduzione del numero dei casi di malattie legate alla sicurezza degli alimenti
o a zoonosi nella popolazione dell'Unione servirà a misurare il conseguimento
di tale obiettivo. Obiettivo
2: contribuire a migliorare la situazione sanitaria e il benessere degli
animali nell'Unione. L'aumento
del numero di Stati membri o di loro regioni indenni da malattie degli animali
per le quali è concesso un contributo finanziario, nonché la riduzione dei
parametri di tali malattie (incidenza, prevalenza, numero di focolai, ecc.)
serviranno a misurare il raggiungimento di tale obiettivo. Obiettivo
3: contribuire all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro
eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell'Unione
Il
raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato tramite i seguenti indicatori: -
l'estensione a tutto il territorio dell'Unione di indagini sugli organismi
nocivi, in particolare su quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio
dell'Unione e su quelli ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione e -
la durata e il tasso di riuscita dell'eradicazione di tali organismi nocivi. Obiettivo
4: contribuire a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei
controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all'efficace attuazione e
al rispetto delle norme dell'Unione di cui all'articolo 1 del progetto di
regolamento. Tale
obiettivo sarà considerato raggiunto in caso di evoluzione favorevole dei
risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi
effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari
preoccupazioni. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
settore privato deve essere protetto contro gli effetti fortemente
pregiudizievoli di malattie e di organismi nocivi perché possa contribuire a
promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE. Le
disposizioni del presente regolamento devono sostenere gli obiettivi
strategici, definiti per ciascun settore, consistenti nel mantenimento di un
buon livello di sanità degli animali, delle piante e del materiale riproduttivo
vegetale, nonché di efficaci controlli ufficiali. A
partire dal 2014 il regolamento continuerà ad agevolare l'azione dell'UE nel
campo della sicurezza degli alimenti. Esso si basa sui risultati conseguiti nel
quadro della legislazione attuale e sulla valutazione d'impatto accelerata che
accompagna la presente proposta. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Conformemente
al principio secondo il quale la sicurezza degli alimenti e dei mangimi deve
essere garantita dal produttore al consumatore, l'azione dell'UE si prefigge di
introdurre miglioramenti in tutte le fasi della filiera alimentare. Il settore,
armonizzato a livello dell'UE, costituisce il quadro di un volume considerevole
di scambi tra gli Stati membri. L'industria dell'UE degli alimenti e delle
bevande, il cui fatturato per il 2009 ha raggiunto i 954 miliardi di EUR,
rappresenta il più importante settore manifatturiero in Europa; esporta infatti
nei paesi terzi l'equivalente di 54 miliardi di EUR di prodotti alimentari
e bevande, contribuisce alla bilancia commerciale con un'eccedenza pari a circa
10 miliardi di EUR e dà lavoro a circa 4,2 milioni di persone.
(Fonte: Confederazione delle industrie agroalimentari dell'UE). La
comparsa di focolai di malattie gravi negli animali e nelle piante può
provocare perdite dirette rilevanti per il settore agricolo e, di conseguenza,
danni ingenti all'economia europea. Tali problemi possono diffondersi
rapidamente da uno Stato membro all'altro fino a coinvolgere l'intero mercato
dell'UE. La recente insorgenza della febbre catarrale in gran parte
dell'Europa, che ha causato perdite sostanziali, richiama ancora una volta
l'attenzione sull'imprevedibilità e sulla gravità delle epidemie di malattie
animali. L'obiettivo
dell'intervento dell'UE consiste nel limitare al massimo le ripercussioni di
tali eventi sulla sanità umana e degli animali, nonché sui mercati, e nel ridurre
i rischi lungo l'intera filiera alimentare tramite misure preventive e la
gestione delle crisi. Una
parte del contributo dell'UE va ai programmi nazionali volti a migliorare la sanità
animale o ad eradicare le malattie che colpiscono l'uomo o la cui presenza può
avere incidenze sociali, economiche e politiche rilevanti. I programmi di
eradicazione, di sorveglianza e di controllo sono necessari per contenere entro
limiti accettabili i rischi per la sanità pubblica e/o animale. Su scala
dell'UE è in atto inoltre una sorveglianza per malattie quali l'influenza
aviaria e le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). È
previsto un contributo finanziario per le misure d'urgenza (Fondo di emergenza)
per aiutare gli Stati membri a gestire le crisi legate alle malattie animali;
sono state inoltre create banche di vaccini dotate di riserve adeguate, a cui
attingere in caso di emergenze. È
fornito inoltre un aiuto finanziario allo Stato membri che sia vittima della
comparsa sul suo territorio di organismi nocivi per le piante, alla luce
soprattutto dell'incremento degli scambi commerciali tra gli Stati membri e con
i paesi terzi. A subirne i danni non è solo l'industria alimentare, ma anche
l'industria in generale, a causa delle possibili conseguenze della presenza di
alcuni organismi nocivi per le piante nel legname e nel materiale di
imballaggio in legno, ad esempio i pallet. È
concesso inoltre un contributo finanziario ad una rete di laboratori di
riferimento dell'UE al fine di garantire un miglior grado di preparazione e di
fornire alla Commissione e agli Stati membri un supporto scientifico a livello
di UE. Ciò contribuisce all'armonizzazione delle pratiche diagnostiche
nell'Unione europea. L'intervento dell'UE include anche un programma di
formazione destinato al personale delle autorità competenti, sia all'interno
che all'esterno dell'Unione, (Programma BTSF - Better Training for Safer
Food programme ovvero "Migliorare la formazione per rendere più sicuri
gli alimenti") il cui obiettivo è garantire la corretta applicazione delle
norme dell'UE. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe I
problemi dell'attuale quadro giuridico riguardano principalmente la necessità
di adeguarlo alle mutate esigenze settoriali constatate nei diversi riesami.
Tali esigenze devono trovare riscontro nella futura legislazione,
indipendentemente dal fatto che le disposizioni riguardanti le spese siano
iscritte in atti settoriali o riunite in un unico atto orizzontale.
Causa 1: l'attuale quadro giuridico è troppo complesso. La
mancanza di chiarezza a livello di tassi di finanziamento è fonte di incertezza
per gli Stati membri quando essi pianificano le loro azioni. Pertanto, la
presente proposta di regolamento prevede tre tassi massimi: 50%, 75% e 100%. Il
tasso di finanziamento al 100% si applica all'acquisto di vaccini e ai costi
ammissibili dei laboratori di riferimento dell'UE, il tasso del 75% è previsto
per le spese ammissibili degli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro
capite più recente è inferiore al 90% della media dell'Unione e quello del 50%
si applica a tutte le altre spese ammissibili. A partire dal 2014 quest'ultimo
sarà considerato il tasso di base. Inoltre,
le disposizioni finanziarie sono attualmente disseminate in tutta una serie di
strumenti legislativi diversi. Tale problema sarà risolto con il raggruppamento
di tali disposizioni in una unica base giuridica. L'importo minimo di 50 000 EUR
proposto per sovvenzione semplificherà certamente la gestione di bilancio delle
amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee.
Causa 2: gli attuali strumenti di gestione finanziaria non sono completi. Le
disposizioni finanziarie in vigore non fissano obiettivi e indicatori chiari e
coerenti. La
definizione di misure ammissibili e costi associati non è chiara. Una relazione
di audit interno del 2012 ne ha raccomandato la precisazione e la
semplificazione. Tutti
questi fattori contribuiscono all'eccessiva complessità del sistema e a tassi
di errore troppo elevati. Una recente indagine dei rappresentanti degli Stati
membri ha rivelato che il quadro delle programmazioni pluriennale e annuale è
considerato oneroso. Il ciclo annuale di preparazione, valutazione,
approvazione e adozione dei programmi e presentazione delle relazioni necessita
di ingenti risorse e rappresenta per lo più una ripetizione rispetto all'anno
precedente. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti E'
di fondamentale importanza che la proposta in esame resti coerente con le altre
politiche dell'Unione. Ciò significa che va tenuto pienamente conto degli
obiettivi della strategia "Europa 2020" e del quadro finanziario
pluriennale. Inoltre, ancora forse più importante, è fondamentale che il quadro
finanziario sostenga la ripresa economica incoraggiando gli scambi commerciali
e altre importanti attività economiche. In altri settori sarà importante
garantire che la politica della sicurezza dei mangimi e degli alimenti sostenga
e integri altre politiche dell'UE, senza sovrapporsi ad esse, né comprometterne
l'efficacia. Ciò vale in particolare per i settori dell'agricoltura e del
commercio. Le nuove proposte relative alla politica agricola comune appoggiano
lo stesso tipo di obiettivi generali dell'attuale progetto di regolamento di
cui trattasi, ma perseguono obiettivi specifici diversi e con modalità diverse.
È inoltre fondamentale che il progetto continui a sostenere il commercio
europeo e sia coerente con le norme commerciali esistenti e future. È
necessario prestare una certa attenzione alla politica marittima, ad esempio
quando il quadro finanziario sostiene la prevenzione o l'eradicazione di
malattie che colpiscono gli animali d'acquacoltura. È importante inoltre tener
conto degli obiettivi delle politiche ambientali. Infine, vi è una stretta interrelazione
tra altre politiche in materia di sanità pubblica, di benessere degli animali,
ecc., che necessitano di un coordinamento. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria þ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
þ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 1°.1.2014 fino al
31.12.2020 –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 (stanziamenti d'impegno) ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[32] þ Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione þGestione centralizzata indiretta con delega
delle funzioni di esecuzione a: –
þ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[33]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento
finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Agenzia
esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC): conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio,
del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie
esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione
dei programmi comunitari[34],
la Commissione ha incaricato[35]
l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori di svolgere le funzioni di
esecuzione della gestione del programma "Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (programma BTFS) per il
periodo 2007-2013. La Commissione può pertanto decidere di affidare a tale
Agenzia anche i compiti di esecuzione della gestione del programma BTFS per il
periodo 2014-2020. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Attualmente
l'EAHC gestisce la spesa per il programma "Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alimenti". Tutte le altre spese sono gestite
direttamente dalla Commissione. Maggiore
attenzione sarà dedicata all'analisi dei programmi veterinari e fitosanitari
presentati; i programmi veterinari per il 2013
sono stati sottoposti per la prima volta ad una valutazione esterna; tale
procedura sarà sviluppata nel corso dei prossimi anni. Sono in fase di
elaborazione indicatori di risultato; essi serviranno alla valutazione dei
risultati del programma. Entro
il 2018, la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento
degli obiettivi delle misure (considerando risultati e incidenze), l'uso
efficiente delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista di una
decisione in merito al rinnovo, alla modifica o alla sospensione delle misure.
La valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità
della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle
priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva; essa tiene conto dei risultati delle valutazioni relative alle
incidenze a lungo termine delle misure precedenti. Inoltre,
entro la metà del 2022, sarà effettuata una valutazione ex-post. La
Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni, corredate delle sue
osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati La
maggior parte dei fondi è destinata agli Stati membri. I
principali elementi dell'esecuzione del bilancio sono i seguenti: mediante
atti di esecuzione, saranno adottati programmi di lavoro annuali comuni o
distinti affinché sia messo in atto il contributo finanziario necessario ai
controlli ufficiali e ad altre attività. Tali programmi di lavoro annuali
fissano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le modalità di esecuzione
previste e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione
delle misure da finanziare, un'indicazione delle dotazioni per ciascuna misura
e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni i
programmi di lavoro precisano le priorità, i criteri fondamentali di
valutazione e il tasso di finanziamento. La
Commissione valuterà, ai fini della loro applicazione, i programmi di
eradicazione, di indagine e di monitoraggio nel campo della sanità animale e
vegetale che le saranno presentati e li approverà entro il 30 gennaio di
ogni anno, se del caso a determinate condizioni, e deciderà l'importo della
sovvenzione. Se i programmi pluriennali sono approvati, gli impegni di bilancio
possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione
impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei
programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio. Per
l'attuazione delle misure di emergenza nel campo della sanità animale e
vegetale o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la
Commissione adotta decisioni di finanziamento ad hoc. Saranno
inoltre aggiudicati contratti di servizi. I
rischi principali sono i seguenti: -
per quanto concerne i controlli ufficiali, il rischio di un'applicazione
inadeguata a scapito dell'efficacia delle misure cofinanziate; -
un impiego inefficiente e anti-economico delle risorse destinate ai programmi
di eradicazione e alle misure di emergenza a causa della complessità delle
modalità di rimborso dei costi reali ammissibili, nonché delle scarse
possibilità di verifica documentale dei costi ammissibili. 2.2.2. Modalità di controllo previste
In
generale, tutte le operazioni finanziarie (impegni, pagamenti, ordini di
riscossione, ecc.) e i contratti/le convenzioni di sovvenzione connessi alla
politica in materia di spese per gli alimenti e i mangimi sono controllati,
autorizzati e firmati dagli ordinatori sottodelegati responsabili dell'attività
interessata. Ogni ordinatore sottodelegato è assistito da una cellula
finanziaria decentrata che, prima di firmarli, verifica e completa i fascicoli
delle operazioni finanziarie e i contratti/le convenzioni di sovvenzione.
Membri del personale dell'unità responsabile provvedono all'avvio e al
controllo delle operazioni. Inoltre,
il nucleo finanziario centrale procede a una verifica documentaria ex ante di
secondo livello sulla base di un campione di operazioni. Inoltre, il gruppo
centralizzato incaricato dei controlli sul posto della direzione generale
verifica, sul sito, l'ammissibilità dei costi di cui il beneficiario chiede il
rimborso. La DG SANCO si avvale inoltre della collaborazione di una società
specializzata nell'organizzazione dei controlli ex post. Sovvenzioni:
tenuto conto del quadro di cui sopra e dato che i beneficiari delle sovvenzioni
dell'UE sono per la maggior parte entità pubbliche, il rischio di irregolarità
può essere considerato molto limitato. I progetti sovvenzionati, una volta
ultimati, saranno sottoposti a controlli ex post. La strategia in materia di
audit ex post consisterà, primo, nel combinare una valutazione del rischio e
una selezione casuale, al fine di evitare una procedura di selezione troppo
rigida, e, secondo, nel tener conto, per quanto possibile, degli aspetti
operativi durante l'audit sul posto. Contratti
di servizio: la DG SANCO conclude contratti di servizio direttamente con i
fornitori di servizi. I contraenti sono scelti sulla base di una procedura di
gara d'appalto, nel pieno rispetto del regolamento finanziario. Gli appalti con
valore superiore a una certa soglia sono soggetti a controlli approfonditi ad
opera del comitato "Appalti pubblici" della DG SANCO. Quest'ultima
utilizza i contratti tipo proposti dalla Commissione, che prevedono la
possibilità di eseguire controlli ex post. Tuttavia, una volta fissati gli
importi dei contratti, i rischi di errori finanziari sono ridotti e il numero
di controlli ex post per i contratti di servizio è molto limitato. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità La
Commissione adotta misure appropriate volte a garantire che, durante lo
svolgimento delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, gli
interessi finanziari dell'Unione siano protetti tramite l'applicazione di
misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività
illegale, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate
irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso,
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente
all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom)
n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee, e all'articolo 58 del
regolamento finanziario. La
Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di
revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti
i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto
finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei regolamenti specifici. L'OLAF è autorizzato
a effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori economici
interessati direttamente o indirettamente da un finanziamento di questo tipo,
secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96,
dell'11 novembre 1996, per accertare casi di frode, corruzione o
altre attività illegali in relazione a una convenzione o decisione di
sovvenzione o a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell'Unione. Fatto
salvo quanto indicato nei due precedenti paragrafi, le decisioni, le
convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento
autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti
a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti (rinumerate per la nuova
nomenclatura per il periodo 2014-2020) · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (nuova
nomenclatura 2014-2020). Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione || Diss./Non diss. || di paesi EFTA[36] || di paesi candidati[37] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 17 01 04 03 Spese amministrative a sostegno delle misure fitosanitarie, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, dell'eradicazione delle malattie animali e del fondo di emergenza || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3 || 17 01 06 03 Spese amministrative a sostegno dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3 || 17 04 01 Contributo finanziario a favore del miglioramento della salute e del benessere degli animali e di un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3 || 17 04 02 Contributo finanziario a favore dell'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e della loro eradicazione || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3 || 17 04 03 Contributo finanziario volto a promuovere controlli efficaci, efficienti e affidabili || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3 || 17 04 04 Misure di emergenza nel campo della sanità animale e vegetale || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SI NO || SÌ/NO 4 || 17 04 10 Accordi internazionali || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese (in prezzi correnti) Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza DG: SANCO || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || >2020 Stanziamenti operativi || || || || || || || || || 17 04 01 Contributo al miglioramento della salute e del benessere degli animali e ad un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione || Impegni || (1) || 180,000 || 178,500 || 177,000 || 175,000 || 171,500 || 171,500 || 171,000 || || 1 224,500 Pagamenti || (2) || 10,000 || 165,000 || 163,000 || 161,000 || 157,000 || 158,000 || 159,000 || 251,500 || 1 224,500 17 04 02 Contributo all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e alla loro eradicazione || Impegni || (1) || 5,000 || 10,000 || 14,000 || 19,000 || 25,000 || 28,500 || 30,500 || || 132,000 Pagamenti || (2) || 3,000 || 9,000 || 12,000 || 17,000 || 22,000 || 25,000 || 26,000 || 18,000 || 132,000 17 04 03 Contributo al rafforzamento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'affidabilità dei controlli || Impegni || (1) || 45,724 || 47,360 || 50,401 || 53,558 || 57,520 || 60,021 || 62,162 || || 376,746 Pagamenti || (2) || 18,000 || 45,000 || 48,000 || 50,000 || 52,000 || 55,000 || 58,000 || 50,746 || 376,746 17 04 04 Misure di emergenza nel campo della sanità animale e vegetale || Impegni || (1) || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || || 140,000 || Pagamenti || (2) || 10,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 10,000 || 140,000 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici (ex linee "BA", ricerca indiretta, ricerca diretta) || || || || || || || || || 17 01 04 03 Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità vegetale || (3) || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || || 18,690 17 01 06 03 Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità vegetale TOTALE degli stanziamenti || Impegni || =1+3 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936 per la DG SANCO || Pagamenti || =2+3 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 250,724 || 255,860 || 261,401 || 267,558 || 274,020 || 280,021 || 283,662 || || 1 873,246 Pagamenti || (5) || 41,000 || 239,000 || 243,000 || 248,000 || 251,000 || 258,000 || 263,000 || 330,426 || 1 873,246 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 3,182 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 TOTALE degli stanziamenti || Impegni || =4+6 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936 per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || =5+6 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936 Il progetto di bilancio per il 2014 stanzia un
importo di 5 milioni di EUR alla lotta contro il cambiamento climatico,
segnatamente per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini e del virus
di Schmallenberg Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Spese amministrative Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 DG: SANCO || || Risorse umane || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446 Altre spese amministrative || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503 TOTALE || Stanziamenti || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949 || || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949 per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno >2020 || TOTALE 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 TOTALE degli stanziamenti || Impegni || 262,865 || 268,123 || 273,789 || 280,073 || 286,665 || 292,799 || 296,575 || || 1 960,886 per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || 53,141 || 251,263 || 255,388 || 260,515 || 263,645 || 270,778 || 275,913 || 330,246 || 1 960,886 Si rammenta che gli importi indicati al
punto 3.2.1 sono importi massimi e che il fabbisogno annuale sarà valutato
ogni anno nei limiti dell'importo massimo globale. 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi – þ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato
di seguito (stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) OBIETTIVO
SPECIFICO 1 - Contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e
dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere
sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della
loro produzione; Le spese relative alla realizzazione di tale
obiettivo sono integrate in quelle connesse alle misure adottate nel quadro
degli obiettivi da. 2 a 4. OBIETTIVO
SPECIFICO 2 - Contribuire a migliorare la situazione sanitaria e il benessere
degli animali nell'Unione Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || - Risultato || Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi || +/- 1,4 milioni || +/-120 || 170 || +/-120 || 168 || +/-120 || 166 || +/-120 || 163 || +/-120 || 159 || +/-120 || 158 || +/-120 || 157 || +/- 840 || 1,141 || - Risultato || Altre misure in campo veterinario e acquisto di vaccini/antigeni || +/- 2,38 milioni || +/- 5 || 10 || +/- 5 || 10,5 || +/- 5 || 11 || +/- 5 || 12 || +/- 5 || 12,5 || +/- 5 || 13,5 || +/- 5 || 14 || +/- 35 || 83,5 || Totale parziale del'obiettivo specifico 2 || || 180,0 || || 178,5 || || 177,0 || || 175,0 || || 171,5 || || 171,5 || || 171 || || 1 224,5 || OBIETTIVO
SPECIFICO 3 – Contribuire all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi
e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio
dell'Unione Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale - Risultato || Programmi di sorveglianza || +/-0,9 || 5 || 5,0 || 13 || 9,0 || 16 || 13,0 || 20 || 18,0 || 24 || 24,0 || 27 || 27,0 || 31 || 29,0 || 136 || 125,0 - Risultato || Sementi || 0,600 || - || - || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,5 || 2 || 1,5 || 12 || 7,0 Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || || 5,0 || || 10,0 || || 14,0 || || 19,0 || || 25,0 || || 28,5 || || 30,5 || || 132,0 OBIETTIVO
SPECIFICO 4 – Contribuire a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e
l'affidabilità dei controlli Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale - Risultato || Laboratori e centri || 0,330 || 45 || 15 || 45 || 15,5 || 47 || 16 || 48 || 16,5 || 51 || 17 || 55 || 18 || 56 || 18,8 || 345 || 116,8 Risultato || Programma BTSF || 0,150 || 95 || 15 || 100 || 15,5 || 105 || 16 || 105 || 16,5 || 116 || 17,5 || 122 || 18 || 127 || 19 || 770 || 117,5 - Risultato || Comunicazione || 0,25 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 10 || 2,5 || 10 || 2,5 || 10 || 2,70 || 10 || 2,70 || 64 || 16,4 - Risultato || Esperti nazionali || 0,005 || 125 || 0,5 || 125 || 0,5 || 125 || 0,6 || 125 || 0,6 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 875 || 4,3 - Risultato || Sistemi di allarme e strumenti informatici || 1,300 || 6 || 8 || 7 || 8 || 7 || 8,5 || 7 || 9 || 7 || 9,5 || 7 || 10 || 8 || 10 || 49 || 63,0 - Risultato || Raccolta dei dati || 0,500 || 4 || 2 || 5 || 2,5 || 6 || 3 || 7 || 3,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 49 || 24,5 - Risultato || Organizzazioni internazionali || 0,370 || 3 || 1,0 || 3 || 1,0 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,8 || 6 || 2,0 || 28 || 10,3 - Risultato || Studi e valutazioni || 0,300 || 7 || 2,224 || 7 || 2,360 || 9 || 2,901 || 10 || 3,358 || 12 || 4,320 || 12 || 4,321 || 13 || 4,462 || 70 || 23,946 Totale parziale dell'obiettivo specifico 4 || || 45,724 || || 47,360 || || 50,401 || || 53,558 || || 57,520 || || 60,021 || || 62,162 || || 376,746 OBIETTIVI
SPECIFICI. 2 e 3 - Misure di emergenza nel campo della sanità animale e
vegetale Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale - Risultato || Emergenze legate alla sanità animale e vegetale || || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 140,0 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale degli obiettivi specifici 2 e 3 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 140 * numero di risultati non noti: dipende dal
numero di focolai || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE COSTO TOTALE || || 250,724 || || 255,860 || || 261,401 || || 267,558 || || 274,020 || || 280,021 || || 283,662 || || 1 873,246 Si ricorda che gli importi indicati al
punto 3.2.2 sono importi massimi e che il fabbisogno annuale sarà valutato
ogni anno nei limiti dell'importo massimo globale. 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti
di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446 Altre spese amministrative || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949 Esclusa la RUBRICA 5[38] del quadro finanziario pluriennale || Risorse umane || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx Altre spese di natura amministrativa || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 18,690 TOTALE || 12,141 || 12,263 || 12,388 || 12,515 || 12,645 || 12,778 || 12,913 || 87,640 Gli importi suindicati saranno adeguati in
funzione dei risultati del previsto processo di esternalizzazione. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[39] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[40] || - in sede[41] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Attualmente la
gestione delle spese nei settori della filiera alimentare, della salute e del
benessere degli animali, nonché della sanità vegetale e del materiale
riproduttivo vegetale (spese per gli alimenti e i mangimi) che rientrano nel campo d'applicazione della
proposta SANCO/11220/2012 REV. 1 è assicurata da 28,5 ETP. Tuttavia si
prevede che a partire dal 2014 ne basteranno 26,5. Tale numero include
unicamente il personale della DG SANCO. Queste cifre si
riferiscono unicamente al personale impegnato nella gestione delle spese per gli
alimenti e i mangimi e, pertanto, non è incluso il personale responsabile
dell'attuazione delle politiche settoriali. Tuttavia, la revisione del quadro
legislativo per le politiche settoriali (sanità animale, organismi nocivi per
le piante, materiale riproduttivo vegetale e controlli), proposta
contemporaneamente al presente quadro finanziario non altre incidenze sulle
risorse finanziarie e umane oltre a quelle risultanti dalla presente scheda
finanziaria comune. Il fabbisogno di
risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell'azione e/o reimpiegato all'interno della stessa DG, integrato, se del
caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG
responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || · Coordinamento, redazione e organizzazione della procedura di adozione dei programmi di lavoro annuali (decisioni di finanziamento), compresa la consultazione di un comitato degli Stati membri · Verifica/monitoraggio della programmazione e dell'attuazione delle attività finanziarie conformemente alle norme finanziarie e di bilancio in vigore; partecipazione alla stesura di relazioni · Preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni · Preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie · Verifica della correttezza delle operazioni finanziarie · Verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari · Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte · Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto · Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti · Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali · Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari · Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie · Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza · Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste · Verifica della correttezza dei processi d'impegno Personale esterno || · preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni; · preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie; · verifica della correttezza delle operazioni finanziarie; · verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari; · Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte · Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto · Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti · Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali · Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari · Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie · Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza · Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste · Verifica della correttezza dei processi d'impegno 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 proposto dalla Commissione. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. NON
PERTINENTE –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. NON
PERTINENTE 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43] Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Articolo ………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa
interessate. NON
PERTINENTE Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. NON
PERTINENTE [1] COM(2011) 398
final. [2] COM(2012) 388
final. [3] COM(2011) 398
final. [4] COM(2012) 388
final. [5] GU
C [….] del [….], pag. [….]. [6] GU
C [….] del [….], pag. [….]. [7] GU
C [….] del [….], pag. [….]. [8] COM(2011) 398
final. [9] COM(2012) 388
final. [10] GU
C [….] del [….], pag. [….]. [11] COM(2010) 543
final. [12] GU
L 169 del 10.7.2000, pag. 1. [13] GU
L 78 del 20.3.2013, pag. 23. [14] GU
L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [15] GU
L 378 del 31.12.1982, pag. 58. [16] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [17] GU
L 155 del 18.6.2009, pag. 30. [18] GU
125 dell'11.7.1966, pagg. 2289/66. [19] GU
L 340 del 9.12.1976, pag. 25. [20] GU
L 226 del 13.8.1998, pag. 16. [21] GU
L 267 dell'8.10.2008, pag. 8. [22] GU
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [23] GU
L 165 del 30.4.2004, pag. 1. [24] GU
L 70 del 16.3.2005, pag. 1. [25] GU
L 309 del 24.11.2009, pag. 71. [26] GU
L 309 del 24.11.2009, pag. 1. [27] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [28] GU
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [29] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [30] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity
Based Budgeting (bilancio per attività). [31] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [32] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [33] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [34] GU
L 11 del 16.1.2003, pag. 1. [35] Decisione
C(2008)4943 della Commissione del 9 settembre 2008. [36] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [37] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [38] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [39] AC
= agente contrattuale; INT= personale interinale ("intérimaire");
JED = giovane esperto in delegazione ("jeune expert en délégation");.
AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [40] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [41] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [42] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [43] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.