52013PC0327

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio /* COM/2013/0327 final - 2013/0169 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Contesto generale

Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1], modificata il 6 luglio 2012[2]. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di 1 891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai mangimi per l'intero periodo 2014-2020. L'obiettivo del presente regolamento è modernizzare le disposizioni finanziarie in detto ambito.

Il principale quadro giuridico finanziario attualmente vigente che disciplina il finanziamento dei programmi veterinari di eradicazione e delle misure veterinarie di urgenza, degli interventi fitosanitari e dei controlli ufficiali è costituito rispettivamente dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio, dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Altre disposizioni finanziarie specifiche sono contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, nel regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nella direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché in numerose altre direttive del Consiglio relative alla sanità animale e vegetale.

Si tratta di un quadro frammentario che non è conforme ad alcune disposizioni del regolamento finanziario, risulta particolarmente complesso, ha subito varie modifiche ed è necessario uniformarlo.

Si presenta ora l'opportunità di sostituire le disposizioni finanziarie in vigore, fondate su basi giuridiche diverse, con un quadro finanziario unico, chiaro e moderno, che ottimizzi l'attuazione e il funzionamento della gestione finanziaria delle spese in materia di mangimi e alimenti. In particolare, saranno semplificate le strutture di gestione finanziaria sulla base di obiettivi e indicatori precisi. Saranno inoltre resi più chiari e semplificati i tassi di finanziamento.

La presente proposta fa parte del pacchetto "Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura", che comprende proposte nei seguenti ambiti:

– misure di politica in materia di sanità animale, finalizzate a proteggere e migliorare la salute e il benessere degli animali nell'UE, in particolare degli animali destinati alla produzione alimentare, consentendo che gli scambi e le importazioni intra-UE di animali e dei prodotti di origine animale avvengano nel rispetto delle norme sanitarie applicabili e dei rispettivi obblighi internazionali;

– regime fitosanitario, il cui obiettivo è quello di proteggere l'agricoltura e la silvicoltura europea, impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi per le piante non indigeni;

– regime di produzione e immissione sul mercato delle sementi e del materiale riproduttivo riguardanti le specie agricole, vegetali, forestali, fruttifere, viticole ed ornamentali, che garantisce che siano soddisfatti i criteri sanitari, identificativi e qualitativi dell'UE;

– norme che disciplinano i controlli e altre attività ufficiali intesi a garantire l'applicazione della legislazione relativa agli alimenti e ai mangimi, disposizioni in materia di salute e benessere degli animali, di sanità vegetale e di materiale riproduttivo vegetale, di prodotti fitosanitari e di pesticidi.

· Asse degli interventi/Spese

I programmi veterinari di eradicazione sono essenziali per eliminare progressivamente talune malattie animali contemplate, che sono endemiche in alcune regioni dell'Unione, grazie ad un'ampia gamma di misure quali la vaccinazione, gli esami sugli animali e gli indennizzi per le perdite dovute alla macellazione o all'abbattimento degli animali. I fondi dell'UE destinati a sostenere tali misure danno priorità alle malattie rilevanti per la sanità pubblica e a quelle che implicano gravi ripercussioni economiche a causa della loro incidenza sul commercio e delle perdite di reddito per gli agricoltori, per l'industria dell'allevamento in generale e per l'indotto di tali settori.

I regimi fitosanitario e del materiale riproduttivo vegetale dell'UE mettono l'accento sulla protezione dell'agricoltura e della silvicoltura europee impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi non indigeni nocivi per le piante, nonché sulla disponibilità e l'uso di materiale vegetale sano all'inizio della filiera di produzione vegetale.

Le spese relative ai controlli ufficiali comprendono il finanziamento del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", che promuove un approccio armonizzato per il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e dell'Unione e il finanziamento della rete dei laboratori di riferimento dell'UE, che forniscono consulenze scientifiche e tecniche in settori in cui l'efficacia dei controlli ufficiali dipende dalla qualità, dall'uniformità e dall'affidabilità dei metodi di analisi o dei test applicati dai laboratori ufficiali, nonché dai loro risultati. Rientrano in tali spese anche altre iniziative volte a migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e, più in generale, l'applicazione dell'acquis relativo alla filiera agroalimentare.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

La revisione di tali politiche è in corso ormai da tempo, per cui ciascuna di esse è sostenuta da proprie valutazioni d'impatto ed è già stata oggetto di discussioni approfondite con le parti interessate nei vari forum di consultazione.

· Valutazione d'impatto accelerata

Una valutazione d'impatto è stata realizzata tra agosto e settembre 2012 dalla direzione generale per la Salute e i consumatori. In tale valutazione sono state esaminate le seguenti quattro opzioni:

– opzione 1: mantenimento della situazione attuale. Il quadro giuridico attuale non sarà allineato al quadro finanziario pluriennale. Le spese relative alla sanità vegetale non possono essere aumentate;

– opzione 2: integrazione delle disposizioni in vigore in un unico strumento legislativo. Anche se tale opzione favorirà una legislazione più semplice e comprensibile, non consentirà tuttavia un adeguamento del quadro finanziario;

– opzione 3 a): definizione di un programma finanziario unico e coerente, che si basi in larga misura sulle disposizioni finanziarie esistenti, ma perfezionandole. La semplificazione del sistema e l'armonizzazione dei tassi di finanziamento ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. Le risorse disponibili saranno utilizzate in modo più efficace grazie a nuovi strumenti di gestione finanziaria, ad esempio obiettivi e indicatori chiari;

– opzione 3 b): adozione di alcuni elementi dei "sistemi di suddivisione dei costi e delle responsabilità". Questa opzione prevede un approccio partecipativo allorquando le autorità pubbliche condividono con il settore privato non solo le perdite subite, ma anche le responsabilità della gestione del sistema. Si prevedono un aumento a breve termine dell'onere amministrativo e problemi nella gestione del sistema;

– opzione 4: sospensione di tutte le misure dell'UE. Questa opzione non è stata considerata adatta, in quanto rischia di compromettere gli obiettivi delle politiche e di avere forti ripercussioni negative sugli scambi commerciali.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le misure adottate in forza dell'articolo 43, paragrafo 2, sono necessarie per perseguire gli obiettivi della politica agricola comune. L'obiettivo delle misure adottate in forza dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), deve consistere in un elevato livello di protezione della salute umana. La presente proposta mira a sostenere finanziariamente gli interventi dell'Unione e degli Stati membri volti a garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nonché un elevato livello di protezione e di informazione dei consumatori di prodotti di tale filiera. La scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE è quindi giustificata dal punto di vista sia degli obiettivi sia del contenuto della proposta. Questa deve essere adottata conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020[3], modificato il 6 luglio 2012[4]. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di 1 891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai mangimi per l'intero periodo 2014-2020. A norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, nel 2008 la Commissione ha incaricato l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori di svolgere le funzioni esecutive per la gestione del programma in materia di alimenti e mangimi. La Commissione può decidere, sulla base di un'analisi costi/benefici, di affidare a un'agenzia esecutiva esistente l'attuazione del presente programma.

5.           SINTESI DEL CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce la portata e gli obiettivi per quanto riguarda le spese per gli alimenti e i mangimi fino ad un massimale di 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti. Gli obiettivi sono i seguenti: un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare, il miglioramento della salute e del benessere degli animali, la rilevazione e l'eradicazione degli organismi nocivi al fine di garantire l'esecuzione efficace dei controlli ufficiali. Tali obiettivi sono corredati di indicatori.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure e i costi ammissibili.

I tassi di finanziamento per le sovvenzioni sono razionalizzati. Il tasso ordinario di finanziamento dei costi ammissibili è pari al 50%. In determinate condizioni tale tasso può raggiungere il 75% o il 100%. Al fine di evitare gli oneri amministrativi connessi alla gestione di microprogrammi, il presente regolamento fissa a 50 000 EUR l'importo minimo delle sovvenzioni.

In determinate circostanze è previsto anche il ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo.

Per quanto riguarda la sanità vegetale, al fine di proteggere l'UE contro gli organismi nocivi legati, tra l'altro, alla globalizzazione degli scambi commerciali e al cambiamento climatico, beneficeranno del contributo finanziario dell'Unione anche i programmi di indagine finalizzati a rilevare la presenza di organismi nocivi e le misure fitosanitarie di sostegno ai territori ultraperiferici degli Stati membri.

Il presente regolamento prevede inoltre la possibilità di sostenere i laboratori di riferimento dell'Unione e i progetti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali.

A fini di chiarezza e trasparenza, il regolamento fissa le procedure di presentazione e di valutazione dei programmi di controllo annuali e pluriennali, nonché la procedura per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco delle malattie degli animali e degli organismi nocivi per le piante, ammissibili ad un cofinanziamento.

Le modalità di finanziamento di tali settori sono semplificate. In particolare diminuirà considerevolmente il numero delle decisioni che la Commissione dovrà adottare. Non sarà più la Commissione, ad esempio, a decidere in merito ai rimborsi.

2013/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea[5],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La legislazione dell'Unione fissa le prescrizioni in materia di alimenti e di sicurezza alimentare, nonché in materia di mangimi e di sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e la comunicazione di informazioni ai consumatori. Essa stabilisce inoltre le prescrizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e delle zoonosi, nonché i requisiti relativi al benessere degli animali, di sottoprodotti di origine animale, di sanità vegetale e di materiale riproduttivo vegetale, di protezione delle varietà vegetali, di organismi geneticamente modificati, di immissione sul mercato, di uso dei prodotti fitosanitari e di uso sostenibile dei pesticidi. La legislazione dell'Unione prevede inoltre controlli ufficiali e altre attività di sorveglianza volte a garantire l'applicazione e il rispetto efficaci di tali prescrizioni.

(2)       Con la legislazione applicabile a tali settori l'Unione intende contribuire, in termini generali, ad un livello elevato di sanità umana, animale e vegetale nell'intera filiera alimentare, nonché ad un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e di tutela dell'ambiente, favorendo al contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro.

(3)       Il perseguimento di tale obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario che l'Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più mirato delle spese, devono essere fissati obiettivi specifici e definiti indicatori per valutare il loro raggiungimento.

(4)       In passato, il finanziamento dell'Unione delle spese per gli alimenti e i mangimi è stato effettuato sotto forma di sovvenzioni, di contratti e di versamenti a favore di organizzazioni internazionali operanti nel settore. È opportuno mantenere queste modalità di finanziamento.

(5)       Per ragioni di disciplina di bilancio, è necessario stabilire nel presente regolamento l'elenco delle misure che possono fruire di un contributo dell'Unione, nonché dei costi ammissibili e dei tassi applicabili.

(6)       Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[8], modificata il 6 luglio 2012[9]. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di 1 891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai mangimi per l'intero periodo 2014-202.

(7)       Inoltre, nella sua proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di istituire un meccanismo di emergenza per reagire alle situazioni di crisi. Di conseguenza, in circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti, occorre trasferire i fondi della riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente all'Accordo interistituzionale del … tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[10].

(8)       La legislazione attualmente in vigore prevede, per alcuni costi ammissibili, il rimborso a tasso fisso, mentre per altri non sono previsti massimali. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema, occorre stabilire un tasso di rimborso massimo. È opportuno equiparare questo tasso a quello applicato normalmente per le sovvenzioni. È inoltre necessario far sì che, in determinate circostanze, tale tasso massimo possa essere aumentato.

(9)       Tenuto conto dell'importanza del conseguimento degli obiettivi fissati dal presente regolamento, è necessario che i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di alcuni interventi siano coperti interamente a condizione che l'attuazione delle stesse comporti anche costi non ammissibili.

(10)     L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"[11]. Per ragioni di rapporto costo/efficacia, a livello sia di Commissione sia di Stati membri, è opportuno sopprimere l'erogazione di sovvenzioni al di sotto di una certa soglia.

(11)     La legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di adottare determinate misure in caso di comparsa e di diffusione di alcune malattie animali o zoonosi. Per tale ragione, l'Unione deve supportare finanziariamente tali misure di emergenza.

(12)     È altresì necessario ridurre, tramite misure appropriate di eradicazione, di controllo e di sorveglianza, il numero di focolai di malattie animali e zoonosi che presentano un rischio per la salute umana e animale, nonché prevenire l'insorgenza di tali focolai. I programmi nazionali di eradicazione, di controllo e di sorveglianza di tali malattie e zoonosi devono pertanto beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione.

(13)     Per ragioni di organizzazione e di efficienza nella gestione dei finanziamenti nel campo della sanità animale e vegetale, è opportuno stabilire norme riguardo al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e all'approvazione dei programmi nazionali, comprese le disposizioni applicabili alle regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Per le stesse ragioni, occorre anche stabilire i termini per la notifica e l'introduzione delle domande di pagamento.

(14)     La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[12] impone agli Stati membri di adottare misure di emergenza per l'eradicazione di organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali ("organismi nocivi"). L'Unione deve contribuire finanziariamente ad eradicare tali organismi nocivi. Deve inoltre partecipare al finanziamento, in determinate condizioni, delle misure di emergenza destinate ad arginare la diffusione degli organismi che hanno l'incidenza più grande sull'Unione, impossibili da eliminare in alcune zone, nonché delle misure di prevenzione relative a tali organismi.

(15)     Le misure di emergenza adottate per lottare contro gli organismi nocivi devono essere ammissibili al cofinanziamento dell'Unione se tali misure presentano un valore aggiunto per l'intera Unione. Per questo motivo, l'Unione deve contribuire a finanziare la lotta contro gli organismi elencati nella direttiva 2000/29/CE di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione. Nei casi in cui sia stata riscontrata la presenza di tali organismi nel territorio dell'Unione, devono fruire di un aiuto finanziario europeo solo le misure relative agli organismi che hanno l'incidenza più grande sull'Unione. Un tale aiuto va concesso anche alle misure di lotta contro gli organismi nocivi per eradicare i quali l'Unione ha adottato misure di emergenza.

(16)     È necessario che la presenza di determinati organismi nocivi sia individuata tempestivamente. Le indagini effettuate dagli Stati membri al riguardo sono essenziali per garantirne l'immediata eradicazione. Le indagini svolte dai singoli Stati membri sono determinanti per proteggere il territorio di tutti gli altri Stati membri. Occorre che l'Unione contribuisca al finanziamento di tali indagini.

(17)     Le regioni ultraperiferiche degli Stati membri incontrano difficoltà dovute alla loro grande distanza e alla loro dipendenza da un ristretto numero di prodotti. È opportuno che l'Unione conceda un aiuto finanziario agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi in tali regioni ultraperiferiche, conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013 , recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio[13].

(18)     I controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che siano attuate, rispettate ed applicate le prescrizioni pertinenti dell'Unione. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per assicurare un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente. Occorre che l'Unione disponga un sostegno finanziario a favore di tali controlli. Devono in particolare essere finanziati dall'Unione i laboratori di riferimento dell'UE per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Inoltre, dal momento che l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, nelle autorità preposte al controllo, di personale qualificato, in possesso di un'adeguata conoscenza della legislazione dell'Unione, quest'ultima deve essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

(19)     La gestione efficiente dei controlli ufficiali dipende dallo scambio rapido di dati e di informazioni relative a tali controlli. L'applicazione corretta e armonizzata delle norme corrispondenti dipende inoltre dalla definizione di sistemi efficienti che coinvolgano le autorità competenti degli Stati membri. Pertanto devono poter fruire di un aiuto finanziario anche la creazione e la gestione di basi di dati e di sistemi di gestione informatici con queste finalità.

(20)     L'Unione deve mettere a disposizione risorse per le attività scientifiche, tecniche, di coordinamento e di comunicazione, necessarie per assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione e per garantirne l'adeguamento al progresso scientifico, tecnologico e sociale. Deve inoltre destinare risorse alla realizzazione di progetti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali.

(21)     A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[14], ogni proposta presentata all'autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni di detto regolamento deve indicare chiaramente tali deroghe e precisare i motivi specifici che le giustificano. Pertanto, data la specificità di alcuni obiettivi contemplati dal presente regolamento e considerato che le autorità competenti degli Stati membri possono realizzare al meglio le attività associate a tali obiettivi, è opportuno considerare tali autorità come i beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Occorre pertanto che possano essere loro concesse sovvenzioni senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.

(22)     In deroga all'articolo 86 e a titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, data la natura urgente e imprevedibile di tali misure, i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 17 del presente regolamento devono essere sovvenzionabili a partire dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l'insorgenza di una malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili devono essere decisi dalla Commissione, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, utilizzando, se opportuno e necessario, la riserva per le crisi nel settore agricolo.

(23)     È della massima importanza che tali misure di emergenza siano applicate immediatamente. Pertanto, sarebbe controproducente escludere dal finanziamento tali spese sostenute prima dell'introduzione della domanda di sovvenzione, in quanto ciò significherebbe incoraggiare gli Stati membri a concentrare i loro sforzi immediati sulla preparazione di una domanda di sovvenzione, anziché sull'attuazione delle misure di emergenza.

(24)     Data la portata delle disposizioni vigenti nell'Unione sull'attuazione delle misure di eradicazione e di sorveglianza, nonché i limiti tecnici per quanto riguarda altre competenze, è opportuno che l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento sia affidata prevalentemente alle autorità competenti degli Stati membri. È quindi necessario, in alcuni casi, cofinanziare i costi delle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali.

(25)     Consentendo il coordinamento e la definizione delle priorità, la programmazione contribuisce ad un uso efficace delle risorse finanziarie dell'Unione. La Commissione deve pertanto essere autorizzata ad adottare i programmi di lavoro per l'attuazione di determinate misure previste dal presente regolamento.

(26)     Al fine di garantire l'utilizzo responsabile ed efficace delle risorse finanziarie dell'Unione, occorre autorizzare la Commissione a verificare che i finanziamenti dell'Unione servano effettivamente all'attuazione delle misure ammissibili tramite ispezioni sul posto o controlli documentali.

(27)     Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti durante l'intero ciclo di spesa anche attraverso misure di prevenzione, individuazione e investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(28)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la compilazione e la modifica degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento dell'Unione, nonché la definizione dei programmi di lavoro. Nel modificare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità[15]. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[16].

(29)     È necessario ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione dei primi elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento nel settore della sanità animale, dato che tali elenchi devono in un primo tempo contenere, senza modifiche, solo le malattie animali e le zoonosi che beneficiano già di un tale finanziamento in virtù della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario[17].

(30)     La legislazione dell'Unione deve essere gestita e attuata in modo tale da garantire che essa produca i benefici preventivati, alla luce dell'esperienza acquisita. È quindi opportuno che la Commissione valuti il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e comunichi i risultati della sua valutazione alle altre istituzioni.

(31)     Nell'applicazione delle norme dell'Unione di cui al presente regolamento, la Commissione è assistita da vari comitati, in particolare da quelli istituiti con i seguenti atti: decisione 66/399/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa all'istituzione di un comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali[18], decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente[19], direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali[20], direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti[21] e regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[22]. È opportuno razionalizzare la procedura di comitato in questo settore e affidare al comitato istituito in virtù dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 il compito di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per quanto riguarda le spese sostenute negli ambiti di pertinenza; la denominazione di tale comitato va pertanto adeguata per tener conto dell'allargamento del suo mandato. Occorre pertanto abrogare le decisioni 66/399/CEE e 76/894/CEE e modificare di conseguenza le direttive 98/56/CE e 2008/90/CE e il regolamento (CE) n. 178/2002.

(32)     Il presente regolamento sostituisce le disposizioni della decisione 2009/470/CE. Sostituisce, inoltre, l'articolo 13 quater, paragrafo 5, e gli articoli da 22 a 26 della direttiva 2000/29/CE, l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[23], gli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio[24], l'articolo 22 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[25] e l'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[26]. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE, i regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE e il regolamento (CE) n. 1107/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell'Unione riguardanti:

a)           alimenti e sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b)           mangimi e sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali mangimi, nonché del loro uso, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori;

c)           la fissazione di prescrizioni in materia di sanità animale;

d)           la definizione di prescrizioni relative al benessere degli animali;

e)           misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti nella direttiva 2000/29/CE (di seguito "organismi nocivi");

f)            la produzione, in vista dell'immissione sul mercato, e immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale;

g)           la fissazione di prescrizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e per un uso sostenibile dei pesticidi;

h)           la prevenzione e riduzione al minimo dei rischi per la sanità pubblica e la sanità animale derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati;

i)            l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

j)            la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle varietà vegetali e conservazione e scambio delle risorse fitogenetiche.

Articolo 2 Obiettivi

1.           Con le spese di cui all'articolo 1 si intendono conseguire:

a)      l'obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla competitività e alla creazione di posti di lavoro;

b)      i seguenti obiettivi specifici:

i)        contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione;

ii)       contribuire a migliorare la situazione sanitaria e il benessere degli animali nell'Unione;

iii)      contribuire all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell'Unione;

iv)      contribuire a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all'efficace attuazione e al rispetto delle norme dell'Unione di cui all'articolo 1.

2.           Al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti indicatori:

a)      per l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), la riduzione del numero dei casi di malattie umane nell'Unione legati alle zoonosi e alla sicurezza alimentare;

b)      per l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii):

i)        l'aumento del numero di Stati membri o di loro regioni indenni da malattie animali per le quali è concesso un contributo finanziario;

ii)       una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai);

c)      per l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii):

i)        l'estensione a tutto il territorio dell'Unione di indagini sugli organismi nocivi, in particolare su quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e su quelli ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione;

ii)       la durata e il tasso di riuscita dell'eradicazione di tali organismi nocivi;

d)      per l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), l'evoluzione positiva dei risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari preoccupazioni.

CAPO II FORME DI FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI

Articolo 3 Forme di finanziamento

1.           Le spese di cui all'articolo 1 danno luogo ad un finanziamento dell'Unione conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.           Quando le sovvenzioni sono concesse alle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità sono considerate i beneficiari ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte.

3.           Il contributo finanziari dell'Unione alle misure di cui al presente regolamento può assumere anche la forma di pagamenti volontari a favore di organizzazioni internazionali operanti nei settori disciplinati dalle norme di cui all'articolo 1 e delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

Articolo 4 Bilancio

1.           Fermo restando l'articolo 5, il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

2.           L'importo di cui al paragrafo 1 può anche coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione delle spese di cui all'articolo 1 e per la realizzazione dei loro obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, spese legate alle reti informatiche destinate al trattamento e allo scambio dei dati, nonché tutte le altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione di tali costi.

3.           Tale importo può inoltre coprire i costi dell'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per assicurare la transizione tra le diverse misure, adottate prima e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle misure non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 5 Ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo

Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II, sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Articolo 6 Tassi massimi e importo minimo delle sovvenzioni

1.           Un contributo finanziario concesso sotto forma di sovvenzione non supera il 50% dei costi ammissibili.

2.           Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 75%:

a)      per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione;

b)      per Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

3.           Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100%, se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione:

a)      sono finalizzate al controllo dei rischi sanitari gravi nell'Unione;

b)      sono attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione ed espressamente riconosciute tali dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 o

c)      sono realizzate in paesi terzi.

4.           Non sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I SANITÀ ANIMALE

Sezione 1 Misure di emergenza

Articolo 7 Misure ammissibili

1.           Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per le misure adottate in caso di conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione.

2.           Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se, in caso di conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8, due o più Stati membri collaborano strettamente per fronteggiare l'epizoozia.

3.           Possono essere concesse sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali per le misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell'Unione sia minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 8 o all'articolo 11.

4.           Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro, che devono essere costituite scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all'articolo 8 e all'articolo 11.

5.           Può essere concesso un contributo finanziario dell'Unione per la costituzione di scorte di prodotti biologici o per l'acquisto di dosi di vaccino se l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 8 e all'articolo 11, possono rappresentare una minaccia per l'Unione.

Articolo 8 Elenco delle malattie animali

1.           La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali che a norma dell'articolo 7 possono beneficiare di un finanziamento. Tale elenco include le malattie animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.           La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare l'elenco delle malattie animali definito conformemente al paragrafo 1, tenendo conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e delle malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione a causa della loro significativa incidenza:

a)      sulla sanità umana;

b)      sulla salute o sul benessere degli animali o

c)      sulla produzione agricola o dell'acquacoltura o su settori dell'economia correlati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 9 Costi ammissibili

1.           Sono ammissibili ad un finanziamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'esecuzione delle misure di cui a detto articolo:

a)      indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento;

b)      indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione;

c)      costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature;

d)      costi per la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

e)      costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini se decisi o autorizzati dalla Commissione;

f)       eventuali costi per il trasporto delle carcasse negli impianti di trasformazione;

g)      in casi eccezionali e debitamente giustificati, eventuali altri costi essenziali per l'eradicazione della malattia, conformemente alla decisione di finanziamento prevista all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.           A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l'insorgenza della malattia è notificata alla Commissione dagli Stati membri.

Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede agli impegni di bilancio corrispondenti e al pagamento delle spese ammissibili.

Sezione 2 Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi

Articolo 10 Programmi ammissibili

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all'articolo 11 (nel seguito "programmi nazionali").

Articolo 11 Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

1.           La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che a norma dell'articolo 10 possono beneficiare di una sovvenzione. Tale elenco contiene le malattie degli animali e le zoonosi figuranti nell'allegato I della decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.           La Commissione può, mediante atti d'esecuzione, modificare l'elenco definito conformemente al paragrafo 1, tenendo conto:

a)      della situazione per quanto riguarda le malattie animali che hanno un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame;

b)      dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la sanità umana o

c)      dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 12 Costi ammissibili

Sono ammissibili ad una sovvenzione ai sensi dell'articolo 10 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l'attuazione dei programmi nazionali:

a)           costi di campionamento degli animali;

b)           costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)       ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati appositamente per l'effettuazione di tali test;

ii)       ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'esecuzione dei test;

c)           indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento;

d)           indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione;

e)           costi per l'acquisto e il magazzinaggio delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche per animali utilizzati nel quadro dei programmi;

f)            costi per la vaccinazione di animali domestici;

g)           costi per la distribuzione dei vaccini e delle esche per animali selvatici;

h)           costi per la pulizia, la disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno;

i)            in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all'attuazione delle misure necessarie, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a h), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2).

Ai fini del primo comma, lettera c), il valore di recupero degli animali è detratto, se del caso, dagli indennizzi.

Ai fini del primo comma, lettera d), il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

Articolo 13 Contenuto e presentazione dei programmi nazionali

1.           Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali previsti per l'anno successivo per i quali presentano la domanda di sovvenzione.

I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

2.           I programmi nazionali comprendono almeno i seguenti elementi:

a)      una descrizione della situazione epidemiologica della malattia animale o della zoonosi prima della data di avvio del programma;

b)      una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;

c)      la durata del programma;

d)      le misure da attuare;

e)      il bilancio di previsione;

f)       gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi;

g)      indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi nazionali pluriennali le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma.

3.           Se la comparsa o la diffusione di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 11, rischiano di minacciare la situazione sanitaria dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate ad essere applicate nel territorio di paesi terzi limitrofi, in collaborazione con le autorità di tali paesi.

Articolo 14 Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

1.           I programmi nazionali sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e, se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2.           I programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

3.           I programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

4.           In caso di approvazione dei programmi nazionali pluriennali in conformità del paragrafo 3, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

5.           La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità veterinarie e i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi nazionali.

Articolo 15 Relazioni

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie.

Articolo 16 Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell'Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all'articolo 15.

CAPO II SANITÀ VEGETALE

Sezione 1 Misure di emergenza

Articolo 17 Misure ammissibili

1.           Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per le seguenti misure adottate contro gli organismi nocivi, alle condizioni di cui all'articolo 18:

a)      misure per l'eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, prese dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE o in applicazione di misure dell'Unione adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva;

b)      misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l'eradicazione dell'organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona;

c)      misure di protezione supplementari volte ad evitare la diffusione di un di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b), se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

2.           Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse anche ad uno Stato membro nel cui territorio non sono presenti gli organismi nocivi di cui al medesimo paragrafo, se sono state adottate misure volte ad evitare il rischio che tali organismi si diffondano nel territorio di tale Stato membro da uno Stato membro o un paese terzo limitrofi.

Articolo 18 Condizioni

Le misure di cui all'articolo 17 sono ammissibili ad una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione e almeno una delle seguenti condizioni:

a)           riguardino gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE;

b)           siano contemplate da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 19 Costi ammissibili

1.           Sono ammissibili ad un finanziamento ai sensi del presente articolo i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 17:

a)      costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi di noleggio delle apparecchiature, materiali consumabili e altri materiali necessari, prodotti per trattamenti e test di laboratorio;

b)      costi di contratti di servizi con terzi per l'esecuzione di una parte delle misure;

c)      indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

d)      in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all'attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c), purché tali misure siano specificate nella decisione di finanziamento conformemente all'articolo 35, paragrafo 3).

2.           A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui la presenza dell'organismo nocivo è notificata alla Commissione dagli Stati membri.

Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede ai corrispondenti impegni di bilancio e al pagamento delle spese ammissibili.

Sezione 2 Programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi

Articolo 20 Programmi di indagine ammissibili

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi (di seguito: "programmi di indagine"), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

a)           riguardino gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE;

b)           siano contemplate da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui al paragrafo 1, lettera a), i programmi di indagine si basano su una valutazione del rischio di ingresso, di insediamento e di diffusione di tali organismi nel territorio dello Stato membro interessato ed hanno come obiettivo minimo gli organismi che presentano i maggiori rischi e le principali specie di piante esposte a tali rischi.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 21 Costi ammissibili

Sono ammissibili ad una sovvenzione a norma dell'articolo 20 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'attuazione dei programmi di indagine di cui a detto articolo:

a)           costi di campionamento;

b)           costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)       ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e destinati ad essere utilizzati per l'effettuazione di tali test;

ii)       ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nella raccolta dei campioni e nell'effettuazione dei test;

c)           in casi eccezionali e debitamente giustificati, ai costi legati all'attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) e b), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all'articolo 23, paragrafo 2).

Articolo 22 Contenuto e presentazione dei programmi di indagine

1.           Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi di indagine previsti per l'anno successivo per i quali presentano la domanda di sovvenzione.

I programmi di indagine presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

2.           I programmi di indagine comprendono almeno i seguenti elementi:

a)      gli organismi nocivi oggetto del programma;

b)      una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;

c)      la durata del programma;

d)      il numero dei controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;

e)      il bilancio di previsione;

f)       gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi;

g)      indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi di indagine pluriennali le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma.

Articolo 23 Valutazione e approvazione dei programmi di indagine

1.           I programmi di indagine sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e, se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2.           I programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

3.           I programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

4.           In caso di approvazione dei programmi di indagine pluriennali in conformità del paragrafo 3, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

5.           La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

Articolo 24 Relazioni e pagamenti

Gli articoli 15 e 16 si applicano mutatis mutandis ai programmi di indagine.

Sezione 3 Programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione

Articolo 25 Misure e costi ammissibili

1.           Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (di seguito "programmi per le regioni ultraperiferiche"), di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

2.           Sono ammissibili ad un contributo finanziario dell'Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'attuazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche:

a)      costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi di noleggio di apparecchiature, materiali consumabili e prodotti per trattamenti;

b)      costi di contratti di servizi con terzi per l'esecuzione di una parte delle misure;

c)      costi del campionamento;

d)      costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)        ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e destinati ad essere utilizzati per l'effettuazione di tali test;

ii)       ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nella raccolta dei campioni e nell'effettuazione dei test.

Articolo 26 Contenuto e presentazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

1.           Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi per le regioni ultraperiferiche previsti per l'anno successivo per i quali presentano la domanda di sovvenzione.

I programmi per le regioni ultraperiferiche presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

2.           I programmi per le regioni ultraperiferiche comprendono almeno i seguenti elementi:

a)      gli organismi nocivi oggetto del programma;

b)      una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;

c)      un'analisi tecnica della situazione fitosanitaria della regione;

d)      la durata del programma;

e)      le attività incluse nel programma e, se del caso, il numero di controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;

f)       il bilancio di previsione;

g)      gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi;

h)      indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche, le informazioni di cui alle lettere da a) a h) del primo comma sono fornite per ciascun anno del programma.

Articolo 27 Valutazione e approvazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

1.           I programmi per le regioni ultraperiferiche sono valutati tenendo conto delle priorità e dei criteri enunciati nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

2.           I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

3.           I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

4.           In caso di approvazione dei programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche in conformità del paragrafo 3, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 28 Relazioni e pagamenti

Gli articoli 15 e 16 si applicano mutatis mutandis ai programmi per le regioni ultraperiferiche.

CAPO III Sostegno finanziario ai controlli ufficiali e ad altre attivitÀ

Articolo 29 Laboratori di riferimento dell'Unione europea

1.           Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

2.           Sono ammissibili ad una sovvenzione ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:

a)      costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori da questi svolte in quanto laboratori di riferimento dell'Unione;

b)      costi di beni strumentali;

c)      costi dei materiali consumabili;

d)      costi di spedizione dei campioni, di missioni, riunioni, attività di formazione.

Articolo 30 Formazione

1.           L'Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

2.           La Commissione mette a punto programmi di formazione che fissano gli ambiti di intervento prioritari, sulla base dei rischi individuati per la sanità pubblica, la salute e il benessere degli animali e la sanità vegetale.

3.           Per poter beneficiare di un finanziamento dell'Unione come previsto al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono a che le conoscenze acquisite nel quadro di attività di formazione di cui a detto paragrafo siano diffuse nella necessaria misura e utilizzate correttamente nei programmi di formazione nazionali.

4.           Sono ammissibili ad un contributo finanziario ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:

a)      costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio;

b)      costi di viaggio e soggiorno del personale delle autorità competenti che partecipano alla formazione.

Articolo 31 Esperti degli Stati membri

Può essere concesso un contributo finanziario dell'Unione per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 32 Piani coordinati di controllo e raccolta di dati

1.           Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni per i costi sostenuti per l'attuazione dei piani coordinati di controllo di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 882/2004 e per la raccolta di dati.

2.           Sono ammissibili i seguenti costi:

a)      costi dei test di laboratorio;

b)      costi delle attrezzature necessarie per realizzare i controlli ufficiali e la raccolta dei dati.

CAPO IV Altre misure

Articolo 33 Sistemi d'informazione

1.           L'Unione finanzia la creazione e il funzionamento di banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni, necessari ai fini dell'efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all'articolo 1 e gestiti dalla Commissione.

2.           Può essere concesso un contributo finanziario dell'Unione per la creazione e la gestione di banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni di terzi, comprese organizzazioni internazionali, a condizione che tali strumenti:

a)      apportino un chiaro valore aggiunto per l'intera Unione e siano accessibili sul suo territorio a tutti gli utilizzatori interessati e

b)      siano necessari per l'efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

Articolo 34 Applicazione e adeguamento delle norme

1.           L'Unione può finanziare i lavori tecnici e scientifici, compresi gli studi e le attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 1 e l'adeguamento di dette norme agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri o ad organizzazioni internazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1 per attività destinate a sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle norme di cui al medesimo articolo.

2.           Possono essere concesse sovvenzioni a progetti organizzati da uno o più Stati membri finalizzati a migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dei controlli ufficiali.

3.           Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 35 Programma di lavoro

1.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

2.           I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano inoltre le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso di finanziamento.

3.           Per l'applicazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta decisioni di finanziamento ad hoc a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 36 Controlli effettuati sul posto dalla Commissione

La Commissione può organizzare controlli sul posto negli Stati membri e presso le sedi dei beneficiari al fine di verificare, in particolare:

a)           l'applicazione efficace delle misure che beneficiano del contributo finanziario dell'Unione;

b)           la conformità delle prassi amministrative con le norme dell'Unione;

c)           l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro correlazione con le misure che beneficiano di un contributo dell'Unione.

Articolo 37 Accesso alle informazioni

Gli Stati membri e i beneficiari tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l'attuazione delle misure e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile effettuare nell'ambito della gestione del finanziamento dell'Unione, compresi controlli sul posto.

Articolo 38 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.           La Commissione adotta i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle misure finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, organismi di esecuzione, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[27], per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo39 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 40 Valutazione

1.           Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione stila una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, delle misure di cui al titolo II, capi I e II, e capo III, articoli 29 e 30, (in termini di risultato e di impatto), per quanto concerne l'uso efficiente delle risorse e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. La valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a lungo termine delle precedenti misure.

2.           Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione ex post delle misure di cui al paragrafo 1 in stretta collaborazione con gli Stati membri. La valutazione ex post di dette misure valuta l'efficacia e l'efficienza delle spese di cui all'articolo 1 e le loro ripercussioni.

3.           Nelle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurati i progressi compiuti in base agli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4.           La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 41 Informazione, comunicazione e pubblicità

1.           Ove opportuno, i beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento delle misure.

2.           La Commissione realizza iniziative di informazione e comunicazione sulle misure finanziate e sui loro risultati. Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata alla comunicazione in virtù del presente regolamento comprende anche la comunicazione sulle priorità politiche dell'Unione.

Articolo 42 Abrogazione

1.           Le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE sono abrogate.

2.           I riferimenti alle decisioni 66/399/CEE e 76/894/CEE si intendono fatti all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 43 Disposizioni transitorie

L'articolo 27, paragrafi 7 e 8, della decisione 2009/470/CE continua ad applicarsi ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi per il 2013 che beneficiano di finanziamenti dell'Unione nel quadro della misura finanziaria di cui a detto articolo.

Articolo 44 Modifica della direttiva 98/56/CE

La direttiva 98/56/CE[28] è così modificata:

all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.          La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011."

all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.          La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 45 Modifica della direttiva 2000/29/CE

La direttiva 2000/29/CE è così modificata:

1.           all'articolo 13 quater è soppresso il paragrafo 5;

2.           gli articoli da 22 a 26 sono soppressi.

Articolo 46 Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002

1.           All'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.     La Commissione è assistita da un comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in appresso denominato il "comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti."

2.           I riferimenti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali contenuti nella legislazione dell'Unione si intendono fatti al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 47 Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004

L'articolo 66 del regolamento (CE) n. 882/2004 è soppresso.

Articolo 48 Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005

Gli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 396/2005 sono soppressi.

Articolo 49 Modifica della direttiva 2008/90/CE

All'articolo 19 della direttiva 2008/90/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.          La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Articolo 50 Modifica della direttiva 2009/128/CE

L'articolo 22 della direttiva 2009/128/CE è soppresso.

Articolo 51 Modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009

L'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è soppresso.

Articolo 52 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione prevista

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale ("le spese per gli alimenti e i mangimi")

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[30]

17 04 Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e sanità vegetale

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[31]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

P       La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Le spese oggetto del presente regolamento mirano a garantire un livello elevato di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla competitività e alla creazione di posti di lavoro.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1:

contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione

Obiettivo specifico 2:

contribuire a migliorare la situazione sanitaria e il benessere degli animali nell'Unione

Obiettivo specifico 3:

contribuire all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell'Unione

Obiettivo specifico 4:

contribuire a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all'efficace attuazione e al rispetto delle norme dell'Unione di cui al regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese per gli alimenti e i mangimi

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Il quadro finanziario 2007-2013 interessa principalmente gli Stati membri e le loro autorità competenti in quanto principali beneficiari del contributo finanziario dell'Unione. Esso ha inoltre effetti indiretti – se pur secondari - su soggetti interessati, quali i produttori primari (agricoltori, ecc.), altri operatori e veterinari. La proposta di regolamento per il periodo 2014-2020 non cambierà tale situazione.

L'esito globale che si attende dal cofinanziamento da parte dell'UE è il seguente:

- eventuali focolai di malattie animali e di organismi nocivi per le piante saranno eradicati più rapidamente;

- sarà evitata la comparsa di malattie animali e di organismi nocivi per le piante;

- la legislazione dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi sarà applicata in maniera più uniforme in tutta l'Unione europea.

Inoltre, tali risultati contribuiranno anche ad un migliore funzionamento del mercato interno e ad un più agevole accesso ai mercati dei paesi terzi con potenziali positive ripercussioni sull'occupazione nell'UE.

Indicatori di risultati e di incidenza

Obiettivo 1: contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione.

La riduzione del numero dei casi di malattie legate alla sicurezza degli alimenti o a zoonosi nella popolazione dell'Unione servirà a misurare il conseguimento di tale obiettivo.

Obiettivo 2: contribuire a migliorare la situazione sanitaria e il benessere degli animali nell'Unione.

L'aumento del numero di Stati membri o di loro regioni indenni da malattie degli animali per le quali è concesso un contributo finanziario, nonché la riduzione dei parametri di tali malattie (incidenza, prevalenza, numero di focolai, ecc.) serviranno a misurare il raggiungimento di tale obiettivo.

Obiettivo 3: contribuire all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell'Unione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato tramite i seguenti indicatori:

- l'estensione a tutto il territorio dell'Unione di indagini sugli organismi nocivi, in particolare su quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e su quelli ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione e

- la durata e il tasso di riuscita dell'eradicazione di tali organismi nocivi.

Obiettivo 4: contribuire a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all'efficace attuazione e al rispetto delle norme dell'Unione di cui all'articolo 1 del progetto di regolamento.

Tale obiettivo sarà considerato raggiunto in caso di evoluzione favorevole dei risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari preoccupazioni.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il settore privato deve essere protetto contro gli effetti fortemente pregiudizievoli di malattie e di organismi nocivi perché possa contribuire a promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE. Le disposizioni del presente regolamento devono sostenere gli obiettivi strategici, definiti per ciascun settore, consistenti nel mantenimento di un buon livello di sanità degli animali, delle piante e del materiale riproduttivo vegetale, nonché di efficaci controlli ufficiali.

A partire dal 2014 il regolamento continuerà ad agevolare l'azione dell'UE nel campo della sicurezza degli alimenti. Esso si basa sui risultati conseguiti nel quadro della legislazione attuale e sulla valutazione d'impatto accelerata che accompagna la presente proposta.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Conformemente al principio secondo il quale la sicurezza degli alimenti e dei mangimi deve essere garantita dal produttore al consumatore, l'azione dell'UE si prefigge di introdurre miglioramenti in tutte le fasi della filiera alimentare. Il settore, armonizzato a livello dell'UE, costituisce il quadro di un volume considerevole di scambi tra gli Stati membri. L'industria dell'UE degli alimenti e delle bevande, il cui fatturato per il 2009 ha raggiunto i 954 miliardi di EUR, rappresenta il più importante settore manifatturiero in Europa; esporta infatti nei paesi terzi l'equivalente di 54 miliardi di EUR di prodotti alimentari e bevande, contribuisce alla bilancia commerciale con un'eccedenza pari a circa 10 miliardi di EUR e dà lavoro a circa 4,2 milioni di persone. (Fonte: Confederazione delle industrie agroalimentari dell'UE).

La comparsa di focolai di malattie gravi negli animali e nelle piante può provocare perdite dirette rilevanti per il settore agricolo e, di conseguenza, danni ingenti all'economia europea. Tali problemi possono diffondersi rapidamente da uno Stato membro all'altro fino a coinvolgere l'intero mercato dell'UE. La recente insorgenza della febbre catarrale in gran parte dell'Europa, che ha causato perdite sostanziali, richiama ancora una volta l'attenzione sull'imprevedibilità e sulla gravità delle epidemie di malattie animali.

L'obiettivo dell'intervento dell'UE consiste nel limitare al massimo le ripercussioni di tali eventi sulla sanità umana e degli animali, nonché sui mercati, e nel ridurre i rischi lungo l'intera filiera alimentare tramite misure preventive e la gestione delle crisi.

Una parte del contributo dell'UE va ai programmi nazionali volti a migliorare la sanità animale o ad eradicare le malattie che colpiscono l'uomo o la cui presenza può avere incidenze sociali, economiche e politiche rilevanti. I programmi di eradicazione, di sorveglianza e di controllo sono necessari per contenere entro limiti accettabili i rischi per la sanità pubblica e/o animale. Su scala dell'UE è in atto inoltre una sorveglianza per malattie quali l'influenza aviaria e le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

È previsto un contributo finanziario per le misure d'urgenza (Fondo di emergenza) per aiutare gli Stati membri a gestire le crisi legate alle malattie animali; sono state inoltre create banche di vaccini dotate di riserve adeguate, a cui attingere in caso di emergenze.

È fornito inoltre un aiuto finanziario allo Stato membri che sia vittima della comparsa sul suo territorio di organismi nocivi per le piante, alla luce soprattutto dell'incremento degli scambi commerciali tra gli Stati membri e con i paesi terzi. A subirne i danni non è solo l'industria alimentare, ma anche l'industria in generale, a causa delle possibili conseguenze della presenza di alcuni organismi nocivi per le piante nel legname e nel materiale di imballaggio in legno, ad esempio i pallet.

È concesso inoltre un contributo finanziario ad una rete di laboratori di riferimento dell'UE al fine di garantire un miglior grado di preparazione e di fornire alla Commissione e agli Stati membri un supporto scientifico a livello di UE. Ciò contribuisce all'armonizzazione delle pratiche diagnostiche nell'Unione europea. L'intervento dell'UE include anche un programma di formazione destinato al personale delle autorità competenti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, (Programma BTSF - Better Training for Safer Food programme ovvero "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti") il cui obiettivo è garantire la corretta applicazione delle norme dell'UE.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I problemi dell'attuale quadro giuridico riguardano principalmente la necessità di adeguarlo alle mutate esigenze settoriali constatate nei diversi riesami. Tali esigenze devono trovare riscontro nella futura legislazione, indipendentemente dal fatto che le disposizioni riguardanti le spese siano iscritte in atti settoriali o riunite in un unico atto orizzontale. Causa 1: l'attuale quadro giuridico è troppo complesso.

La mancanza di chiarezza a livello di tassi di finanziamento è fonte di incertezza per gli Stati membri quando essi pianificano le loro azioni. Pertanto, la presente proposta di regolamento prevede tre tassi massimi: 50%, 75% e 100%. Il tasso di finanziamento al 100% si applica all'acquisto di vaccini e ai costi ammissibili dei laboratori di riferimento dell'UE, il tasso del 75% è previsto per le spese ammissibili degli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite più recente è inferiore al 90% della media dell'Unione e quello del 50% si applica a tutte le altre spese ammissibili. A partire dal 2014 quest'ultimo sarà considerato il tasso di base.

Inoltre, le disposizioni finanziarie sono attualmente disseminate in tutta una serie di strumenti legislativi diversi. Tale problema sarà risolto con il raggruppamento di tali disposizioni in una unica base giuridica. L'importo minimo di 50 000 EUR proposto per sovvenzione semplificherà certamente la gestione di bilancio delle amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee.           Causa 2: gli attuali strumenti di gestione finanziaria non sono completi.

Le disposizioni finanziarie in vigore non fissano obiettivi e indicatori chiari e coerenti.

La definizione di misure ammissibili e costi associati non è chiara. Una relazione di audit interno del 2012 ne ha raccomandato la precisazione e la semplificazione.

Tutti questi fattori contribuiscono all'eccessiva complessità del sistema e a tassi di errore troppo elevati. Una recente indagine dei rappresentanti degli Stati membri ha rivelato che il quadro delle programmazioni pluriennale e annuale è considerato oneroso. Il ciclo annuale di preparazione, valutazione, approvazione e adozione dei programmi e presentazione delle relazioni necessita di ingenti risorse e rappresenta per lo più una ripetizione rispetto all'anno precedente.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

E' di fondamentale importanza che la proposta in esame resti coerente con le altre politiche dell'Unione. Ciò significa che va tenuto pienamente conto degli obiettivi della strategia "Europa 2020" e del quadro finanziario pluriennale. Inoltre, ancora forse più importante, è fondamentale che il quadro finanziario sostenga la ripresa economica incoraggiando gli scambi commerciali e altre importanti attività economiche. In altri settori sarà importante garantire che la politica della sicurezza dei mangimi e degli alimenti sostenga e integri altre politiche dell'UE, senza sovrapporsi ad esse, né comprometterne l'efficacia. Ciò vale in particolare per i settori dell'agricoltura e del commercio. Le nuove proposte relative alla politica agricola comune appoggiano lo stesso tipo di obiettivi generali dell'attuale progetto di regolamento di cui trattasi, ma perseguono obiettivi specifici diversi e con modalità diverse. È inoltre fondamentale che il progetto continui a sostenere il commercio europeo e sia coerente con le norme commerciali esistenti e future. È necessario prestare una certa attenzione alla politica marittima, ad esempio quando il quadro finanziario sostiene la prevenzione o l'eradicazione di malattie che colpiscono gli animali d'acquacoltura. È importante inoltre tener conto degli obiettivi delle politiche ambientali. Infine, vi è una stretta interrelazione tra altre politiche in materia di sanità pubblica, di benessere degli animali, ecc., che necessitano di un coordinamento.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– þ  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 1°.1.2014 fino al 31.12.2020

– þ  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 (stanziamenti d'impegno)

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[32]

þ Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

þGestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– þ  agenzie esecutive

– ¨  organismi istituiti dalle Comunità[33]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC): conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[34], la Commissione ha incaricato[35] l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori di svolgere le funzioni di esecuzione della gestione del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (programma BTFS) per il periodo 2007-2013. La Commissione può pertanto decidere di affidare a tale Agenzia anche i compiti di esecuzione della gestione del programma BTFS per il periodo 2014-2020.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Attualmente l'EAHC gestisce la spesa per il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti". Tutte le altre spese sono gestite direttamente dalla Commissione. Maggiore attenzione sarà dedicata all'analisi dei programmi veterinari e fitosanitari presentati; i programmi veterinari per il 2013 sono stati sottoposti per la prima volta ad una valutazione esterna; tale procedura sarà sviluppata nel corso dei prossimi anni. Sono in fase di elaborazione indicatori di risultato; essi serviranno alla valutazione dei risultati del programma.

Entro il 2018, la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi delle misure (considerando risultati e incidenze), l'uso efficiente delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista di una decisione in merito al rinnovo, alla modifica o alla sospensione delle misure. La valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; essa tiene conto dei risultati delle valutazioni relative alle incidenze a lungo termine delle misure precedenti.

Inoltre, entro la metà del 2022, sarà effettuata una valutazione ex-post.

La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

La maggior parte dei fondi è destinata agli Stati membri.

I principali elementi dell'esecuzione del bilancio sono i seguenti:

mediante atti di esecuzione, saranno adottati programmi di lavoro annuali comuni o distinti affinché sia messo in atto il contributo finanziario necessario ai controlli ufficiali e ad altre attività. Tali programmi di lavoro annuali fissano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le modalità di esecuzione previste e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni i programmi di lavoro precisano le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso di finanziamento.

La Commissione valuterà, ai fini della loro applicazione, i programmi di eradicazione, di indagine e di monitoraggio nel campo della sanità animale e vegetale che le saranno presentati e li approverà entro il 30 gennaio di ogni anno, se del caso a determinate condizioni, e deciderà l'importo della sovvenzione. Se i programmi pluriennali sono approvati, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Per l'attuazione delle misure di emergenza nel campo della sanità animale e vegetale o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta decisioni di finanziamento ad hoc.

Saranno inoltre aggiudicati contratti di servizi.

I rischi principali sono i seguenti:

- per quanto concerne i controlli ufficiali, il rischio di un'applicazione inadeguata a scapito dell'efficacia delle misure cofinanziate;

- un impiego inefficiente e anti-economico delle risorse destinate ai programmi di eradicazione e alle misure di emergenza a causa della complessità delle modalità di rimborso dei costi reali ammissibili, nonché delle scarse possibilità di verifica documentale dei costi ammissibili.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

In generale, tutte le operazioni finanziarie (impegni, pagamenti, ordini di riscossione, ecc.) e i contratti/le convenzioni di sovvenzione connessi alla politica in materia di spese per gli alimenti e i mangimi sono controllati, autorizzati e firmati dagli ordinatori sottodelegati responsabili dell'attività interessata. Ogni ordinatore sottodelegato è assistito da una cellula finanziaria decentrata che, prima di firmarli, verifica e completa i fascicoli delle operazioni finanziarie e i contratti/le convenzioni di sovvenzione. Membri del personale dell'unità responsabile provvedono all'avvio e al controllo delle operazioni.

Inoltre, il nucleo finanziario centrale procede a una verifica documentaria ex ante di secondo livello sulla base di un campione di operazioni. Inoltre, il gruppo centralizzato incaricato dei controlli sul posto della direzione generale verifica, sul sito, l'ammissibilità dei costi di cui il beneficiario chiede il rimborso. La DG SANCO si avvale inoltre della collaborazione di una società specializzata nell'organizzazione dei controlli ex post.

Sovvenzioni: tenuto conto del quadro di cui sopra e dato che i beneficiari delle sovvenzioni dell'UE sono per la maggior parte entità pubbliche, il rischio di irregolarità può essere considerato molto limitato. I progetti sovvenzionati, una volta ultimati, saranno sottoposti a controlli ex post. La strategia in materia di audit ex post consisterà, primo, nel combinare una valutazione del rischio e una selezione casuale, al fine di evitare una procedura di selezione troppo rigida, e, secondo, nel tener conto, per quanto possibile, degli aspetti operativi durante l'audit sul posto.

Contratti di servizio: la DG SANCO conclude contratti di servizio direttamente con i fornitori di servizi. I contraenti sono scelti sulla base di una procedura di gara d'appalto, nel pieno rispetto del regolamento finanziario. Gli appalti con valore superiore a una certa soglia sono soggetti a controlli approfonditi ad opera del comitato "Appalti pubblici" della DG SANCO. Quest'ultima utilizza i contratti tipo proposti dalla Commissione, che prevedono la possibilità di eseguire controlli ex post. Tuttavia, una volta fissati gli importi dei contratti, i rischi di errori finanziari sono ridotti e il numero di controlli ex post per i contratti di servizio è molto limitato.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione adotta misure appropriate volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti tramite l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e all'articolo 58 del regolamento finanziario.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei regolamenti specifici. L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori economici interessati direttamente o indirettamente da un finanziamento di questo tipo, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illegali in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell'Unione.

Fatto salvo quanto indicato nei due precedenti paragrafi, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti (rinumerate per la nuova nomenclatura per il periodo 2014-2020)

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (nuova nomenclatura 2014-2020).

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

|| Diss./Non diss. || di paesi EFTA[36] || di paesi candidati[37] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 17 01 04 03 Spese amministrative a sostegno delle misure fitosanitarie, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, dell'eradicazione delle malattie animali e del fondo di emergenza || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3 || 17 01 06 03 Spese amministrative a sostegno dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3 || 17 04 01 Contributo finanziario a favore del miglioramento della salute e del benessere degli animali e di un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3 || 17 04 02 Contributo finanziario a favore dell'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e della loro eradicazione || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3 || 17 04 03 Contributo finanziario volto a promuovere controlli efficaci, efficienti e affidabili || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3 || 17 04 04 Misure di emergenza nel campo della sanità animale e vegetale || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SI NO || SÌ/NO

4 || 17 04 10 Accordi internazionali || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

(in prezzi correnti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza

DG: SANCO || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || >2020

Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

17 04 01 Contributo al miglioramento della salute e del benessere degli animali e ad un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione || Impegni || (1) || 180,000 || 178,500 || 177,000 || 175,000 || 171,500 || 171,500 || 171,000 || || 1 224,500

Pagamenti || (2) || 10,000 || 165,000 || 163,000 || 161,000 || 157,000 || 158,000 || 159,000 || 251,500 || 1 224,500

17 04 02 Contributo all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e alla loro eradicazione || Impegni || (1) || 5,000 || 10,000 || 14,000 || 19,000 || 25,000 || 28,500 || 30,500 || || 132,000

Pagamenti || (2) || 3,000 || 9,000 || 12,000 || 17,000 || 22,000 || 25,000 || 26,000 || 18,000 || 132,000

17 04 03 Contributo al rafforzamento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'affidabilità dei controlli || Impegni || (1) || 45,724 || 47,360 || 50,401 || 53,558 || 57,520 || 60,021 || 62,162 || || 376,746

Pagamenti || (2) || 18,000 || 45,000 || 48,000 || 50,000 || 52,000 || 55,000 || 58,000 || 50,746 || 376,746

17 04 04 Misure di emergenza nel campo della sanità animale e vegetale || Impegni || (1) || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || || 140,000

|| Pagamenti || (2) || 10,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 10,000 || 140,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici (ex linee "BA", ricerca indiretta, ricerca diretta) || || || || || || || || ||

17 01 04 03 Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità vegetale || (3) || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || || 18,690

17 01 06 03 Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità vegetale

TOTALE degli stanziamenti || Impegni || =1+3 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936

per la DG SANCO || Pagamenti || =2+3 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936

TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 250,724 || 255,860 || 261,401 || 267,558 || 274,020 || 280,021 || 283,662 || || 1 873,246

Pagamenti || (5) || 41,000 || 239,000 || 243,000 || 248,000 || 251,000 || 258,000 || 263,000 || 330,426 || 1 873,246

TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 3,182 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670

TOTALE degli stanziamenti || Impegni || =4+6 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936

per la RUBRICA 3

del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || =5+6 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936

Il progetto di bilancio per il 2014 stanzia un importo di 5 milioni di EUR alla lotta contro il cambiamento climatico, segnatamente per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini e del virus di Schmallenberg

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Spese amministrative

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

DG: SANCO || ||

Risorse umane || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446

Altre spese amministrative || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503

TOTALE || Stanziamenti || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949

|| || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949

per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno >2020 || TOTALE

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

TOTALE degli stanziamenti || Impegni || 262,865 || 268,123 || 273,789 || 280,073 || 286,665 || 292,799 || 296,575 || || 1 960,886

per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || 53,141 || 251,263 || 255,388 || 260,515 || 263,645 || 270,778 || 275,913 || 330,246 || 1 960,886

Si rammenta che gli importi indicati al punto 3.2.1 sono importi massimi e che il fabbisogno annuale sarà valutato ogni anno nei limiti dell'importo massimo globale.

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito (stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione;

Le spese relative alla realizzazione di tale obiettivo sono integrate in quelle connesse alle misure adottate nel quadro degli obiettivi da. 2 a 4.

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Contribuire a migliorare la situazione sanitaria e il benessere degli animali nell'Unione

Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE ||

RISULTATI ||

||

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

- Risultato || Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi || +/- 1,4 milioni || +/-120 || 170 || +/-120 || 168 || +/-120 || 166 || +/-120 || 163 || +/-120 || 159 || +/-120 || 158 || +/-120 || 157 || +/- 840 || 1,141 ||

- Risultato || Altre misure in campo veterinario e acquisto di vaccini/antigeni || +/- 2,38 milioni || +/- 5 || 10 || +/- 5 || 10,5 || +/- 5 || 11 || +/- 5 || 12 || +/- 5 || 12,5 || +/- 5 || 13,5 || +/- 5 || 14 || +/- 35 || 83,5 ||

Totale parziale del'obiettivo specifico 2 || || 180,0 || || 178,5 || || 177,0 || || 175,0 || || 171,5 || || 171,5 || || 171 || || 1 224,5 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Contribuire all'individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell'Unione

Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

- Risultato || Programmi di sorveglianza || +/-0,9 || 5 || 5,0 || 13 || 9,0 || 16 || 13,0 || 20 || 18,0 || 24 || 24,0 || 27 || 27,0 || 31 || 29,0 || 136 || 125,0

- Risultato || Sementi || 0,600 || - || - || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,5 || 2 || 1,5 || 12 || 7,0

Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || || 5,0 || || 10,0 || || 14,0 || || 19,0 || || 25,0 || || 28,5 || || 30,5 || || 132,0

OBIETTIVO SPECIFICO 4 – Contribuire a rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei controlli

Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

- Risultato || Laboratori e centri || 0,330 || 45 || 15 || 45 || 15,5 || 47 || 16 || 48 || 16,5 || 51 || 17 || 55 || 18 || 56 || 18,8 || 345 || 116,8

Risultato || Programma BTSF || 0,150 || 95 || 15 || 100 || 15,5 || 105 || 16 || 105 || 16,5 || 116 || 17,5 || 122 || 18 || 127 || 19 || 770 || 117,5

- Risultato || Comunicazione || 0,25 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 10 || 2,5 || 10 || 2,5 || 10 || 2,70 || 10 || 2,70 || 64 || 16,4

- Risultato || Esperti nazionali || 0,005 || 125 || 0,5 || 125 || 0,5 || 125 || 0,6 || 125 || 0,6 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 875 || 4,3

- Risultato || Sistemi di allarme e strumenti informatici || 1,300 || 6 || 8 || 7 || 8 || 7 || 8,5 || 7 || 9 || 7 || 9,5 || 7 || 10 || 8 || 10 || 49 || 63,0

- Risultato || Raccolta dei dati || 0,500 || 4 || 2 || 5 || 2,5 || 6 || 3 || 7 || 3,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 49 || 24,5

- Risultato || Organizzazioni internazionali || 0,370 || 3 || 1,0 || 3 || 1,0 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,8 || 6 || 2,0 || 28 || 10,3

- Risultato || Studi e valutazioni || 0,300 || 7 || 2,224 || 7 || 2,360 || 9 || 2,901 || 10 || 3,358 || 12 || 4,320 || 12 || 4,321 || 13 || 4,462 || 70 || 23,946

Totale parziale dell'obiettivo specifico 4 || || 45,724 || || 47,360 || || 50,401 || || 53,558 || || 57,520 || || 60,021 || || 62,162 || || 376,746

OBIETTIVI SPECIFICI. 2 e 3 - Misure di emergenza nel campo della sanità animale e vegetale

Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

- Risultato || Emergenze legate alla sanità animale e vegetale || || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 140,0

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale degli obiettivi specifici 2 e 3 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 140

* numero di risultati non noti: dipende dal numero di focolai

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

COSTO TOTALE || || 250,724 || || 255,860 || || 261,401 || || 267,558 || || 274,020 || || 280,021 || || 283,662 || || 1 873,246

Si ricorda che gli importi indicati al punto 3.2.2 sono importi massimi e che il fabbisogno annuale sarà valutato ogni anno nei limiti dell'importo massimo globale.

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446

Altre spese amministrative || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949

Esclusa la RUBRICA 5[38] del quadro finanziario pluriennale ||

Risorse umane || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx

Altre spese di natura amministrativa || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 18,690

TOTALE || 12,141 || 12,263 || 12,388 || 12,515 || 12,645 || 12,778 || 12,913 || 87,640

Gli importi suindicati saranno adeguati in funzione dei risultati del previsto processo di esternalizzazione.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) ||

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[39] ||

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[40] || - in sede[41] || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Attualmente la gestione delle spese nei settori della filiera alimentare, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità vegetale e del materiale riproduttivo vegetale (spese per gli alimenti e i mangimi) che rientrano nel campo d'applicazione della proposta SANCO/11220/2012 REV. 1 è assicurata da 28,5 ETP. Tuttavia si prevede che a partire dal 2014 ne basteranno 26,5. Tale numero include unicamente il personale della DG SANCO.

Queste cifre si riferiscono unicamente al personale impegnato nella gestione delle spese per gli alimenti e i mangimi e, pertanto, non è incluso il personale responsabile dell'attuazione delle politiche settoriali. Tuttavia, la revisione del quadro legislativo per le politiche settoriali (sanità animale, organismi nocivi per le piante, materiale riproduttivo vegetale e controlli), proposta contemporaneamente al presente quadro finanziario non altre incidenze sulle risorse finanziarie e umane oltre a quelle risultanti dalla presente scheda finanziaria comune.

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegato all'interno della stessa DG, integrato, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || · Coordinamento, redazione e organizzazione della procedura di adozione dei programmi di lavoro annuali (decisioni di finanziamento), compresa la consultazione di un comitato degli Stati membri · Verifica/monitoraggio della programmazione e dell'attuazione delle attività finanziarie conformemente alle norme finanziarie e di bilancio in vigore; partecipazione alla stesura di relazioni · Preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni · Preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie · Verifica della correttezza delle operazioni finanziarie · Verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari · Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte · Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto · Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti · Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali · Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari · Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie · Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza · Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste · Verifica della correttezza dei processi d'impegno

Personale esterno || · preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni; · preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie; · verifica della correttezza delle operazioni finanziarie; · verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari; · Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte · Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto · Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti · Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali · Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari · Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie · Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza · Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste · Verifica della correttezza dei processi d'impegno

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 proposto dalla Commissione.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

NON PERTINENTE

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

NON PERTINENTE

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da terzi

– ¨  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43]

Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Articolo ………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

NON PERTINENTE

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

NON PERTINENTE

[1]               COM(2011) 398 final.

[2]               COM(2012) 388 final.

[3]               COM(2011) 398 final.

[4]               COM(2012) 388 final.

[5]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[6]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[7]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[8]               COM(2011) 398 final.

[9]               COM(2012) 388 final.

[10]             GU C [….] del [….], pag. [….].

[11]             COM(2010) 543 final.

[12]             GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

[13]             GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

[14]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[15]             GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

[16]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[17]             GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

[18]             GU 125 dell'11.7.1966, pagg. 2289/66.

[19]             GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

[20]             GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

[21]             GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

[22]             GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[23]             GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

[24]             GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

[25]             GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

[26]             GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

[27]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[28]             GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[29]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[30]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[31]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[32]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[33]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[34]             GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

[35]             Decisione C(2008)4943 della Commissione del 9 settembre 2008.

[36]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[37]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[38]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[39]             AC = agente contrattuale; INT= personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione ("jeune expert en délégation");. AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

[40]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[41]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[42]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[43]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.