COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Verso un quadro di qualità per i tirocini Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma dell’articolo 154 del TFUE /* COM/2012/0728 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Verso un quadro di qualità per i tirocini Seconda fase della consultazione delle
parti sociali a livello europeo
a norma dell’articolo 154 del TFUE 1. Introduzione Lo scopo della
presente comunicazione è invitare le parti sociali a livello dell’Unione a
esprimere il proprio parere, conformemente all’articolo 154, paragrafo 3, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sul contenuto di una
proposta della Commissione riguardante un quadro europeo di qualità per i
tirocini, e chiedere loro se intendono avviare trattative ai sensi
dell’articolo 154, paragrafo 4, del TFUE. Nella comunicazione Verso
una ripresa fonte di occupazione[1]
del 18 aprile 2012 (“pacchetto occupazione”), la Commissione ha annunciato la
presentazione di una raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per
i tirocini entro la fine del 2012. Parallelamente, essa ha avviato una consultazione
pubblica[2]
per raccogliere i pareri di tutte le parti interessate sulla necessità di una
tale iniziativa, il suo campo di applicazione, nonché la sua forma e contenuto.
La consultazione pubblica ha ricevuto oltre 250 risposte, di cui 29 da governi nazionali
e regionali (ministeri e agenzie), 8 da sindacati, 40 da organizzazioni di
datori di lavoro e rappresentanti di imprese, 14 da organizzazioni (ombrello)
giovanili, 33 da istituti di istruzione, 11 da altre organizzazioni e 117 da
privati cittadini. È emerso un ampio consenso
sull’importante ruolo dei tirocini nell’agevolare il passaggio dagli studi al
mondo del lavoro e sulla necessità di garantire tirocini di elevata qualità. I sindacati, le ONG, la maggior parte degli
istituti di istruzione, i privati e vari governi nazionali hanno espresso il
loro sostegno a favore di un quadro di qualità per i tirocini. Nelle loro risposte
alla consultazione pubblica le parti sociali europee hanno chiesto di essere
formalmente consultate sul possibile orientamento di un’azione, conformemente
alla procedura di cui agli articoli 154 e 155 del TFUE. In base a tali articoli
la Commissione deve consultare le parti sociali prima di presentare proposte
nel settore della politica sociale. La Commissione ha
accolto la richiesta delle parti sociali, sottolineando il ruolo fondamentale
che queste possono svolgere nella creazione e nell’attuazione di un quadro di
qualità per i tirocini. L’11 settembre 2012 le parti sociali europee sono state
invitate a presentare le proprie osservazioni sul possibile orientamento di
un’azione dell’UE in una prima fase di consultazione. A seguito delle risposte
ricevute, la Commissione lancia ora la seconda fase di consultazione sul
contenuto della proposta[3]. La presente
comunicazione raccoglie i principali risultati della prima fase di
consultazione e dati recenti relativi ai problemi di qualità legati ai tirocini
e illustra le opzioni per un’azione a livello dell’UE. Per aiutare le parti
sociali a preparare le loro risposte alla consultazione la presente
comunicazione è corredata di un documento di analisi contenente informazioni
generali (ad esempio, una definizione delle tipologie di tirocini, una
descrizione dei loro vantaggi e costi, l’espressione del punto di vista delle
parti interessate, la definizione delle problematiche e gli obiettivi
strategici)[4]. Per tirocinio
s’intende un’attività lavorativa di durata limitata presso imprese, enti
pubblici o organismi senza scopo di lucro effettuata da studenti o giovani che
hanno recentemente terminato gli studi al fine di acquisire una preziosa
esperienza pratica in ambito professionale prima di iniziare una regolare
attività professionale. Vi sono cinque
principali tipologie di tirocinio, che in parte si sovrappongono: tirocini nel corso degli studi; tirocini facenti parte di una formazione
professionale obbligatoria (ad esempio, per le professioni di avvocato, medico,
insegnante, architetto, contabile, ecc.); tirocini
nell’ambito di politiche attive per il lavoro; tirocini
sul libero mercato; tirocini transnazionali. Per
quanto riguarda l’oggetto dell’iniziativa, anche se la decisione spetta alle
parti sociali, questa potrebbe incentrarsi sui tirocini sul libero mercato,
dato che rappresentano il segmento più problematico. Ma
vi sono anche altre alternative: la portata
delle misure potrebbe essere estesa o limitata solo ai tirocini transnazionali
o a quelli al di sopra di una certa durata. Un’altra
questione riguarda la possibilità di adattare o di limitare le misure in
considerazione delle specificità di determinati settori o industrie. 2. Prima fase di consultazione
delle parti sociali Esiste un ampio
consenso tra le parti sociali dell’UE sul ruolo rilevante dei tirocini
nell’agevolare il passaggio dagli studi al mondo del lavoro, specialmente in
epoca di crisi. Nel 2010 le parti sociali a livello intersettoriale hanno
convenuto che la promozione di nuovi e migliori contratti di apprendistato e di
tirocinio costituisce un’azione fondamentale nell’ambito dell’accordo quadro
sui mercati del lavoro inclusivi. Tutti i partecipanti alla consultazione
concordano sull’importanza delle parti sociali nel promuovere l’offerta di
tirocini e invitano la Commissione a fornire un sostegno finanziario per
aumentarne il numero, anche avviando programmi su larga scala a livello UE. Tuttavia, la prima fase di consultazione rivela
opinioni divergenti in merito alla necessità di un’iniziativa da parte dell’UE,
al suo oggetto, alla forma che dovrebbe assumere una tale iniziativa e ai
principali elementi qualitativi sui quali dovrebbe concentrarsi l’iniziativa. I
sindacati reputano un’azione sui tirocini a livello dell’UE “assolutamente
necessaria”. La CES[5] è molto preoccupata per
l’elevato numero di giovani che rimangono in posizioni di tirocinanti, talvolta
per diversi anni. Troppo spesso questi giovani
non hanno né uno statuto chiaro né alcun diritto di protezione sociale e
percepiscono una remunerazione molto inferiore al salario minimo. In altri termini, essi prestano un servizio
equivalente a quello di un lavoratore dipendente ma senza alcun beneficio
equiparabile. Pertanto la CES insiste sul
fatto che, per affrontare tali questioni, occorre stabilire un quadro di
qualità per via legislativa o attraverso la contrattazione collettiva. La CES concorda con l’analisi/definizione degli
elementi di qualità illustrata dalla Commissione nel documento di consultazione
(contratto di tirocinio, obiettivi e contenuti chiari, durata limitata,
sicurezza sociale/retribuzioni di livello adeguato, ecc.) e sottolinea che le
parti sociali devono essere coinvolte attivamente in ogni fase del processo e a
tutti i livelli. La CES sottolinea altresì la
necessità di monitorare il rispetto di tale quadro di qualità. Le
organizzazioni dei datori di lavoro assumono un posizione più scettica e
sottolineano la necessità di distinguere chiaramente i tirocini dagli
apprendistati. BusinessEurope si chiede se sia
giustificata la necessità di un’iniziativa a livello UE. Le organizzazioni dei datori di lavoro riconoscono che per
alcuni tirocini vi possono essere criticità legate alla qualità ma, a loro
avviso, tali problematiche vanno affrontate a livello nazionale o regionale e sostengono che l’UE non dispone di competenze
sufficienti, in particolare in materia di remunerazione. BusinessEurope
ritiene che le questioni relative alla remunerazione e alla sicurezza sociale
non rientrano nell’ambito di competenza dell’UE e che, in ogni caso, le piccole
imprese avrebbero difficoltà ad applicarle. Sebbene
sia riconosciuto che i tirocini presentano notevoli vantaggi per le PMI (in
particolare la possibilità di selezionare potenziali futuri lavoratori,
assumere e impiegare personale altamente qualificato e migliorare la propria
immagine aziendale a costi relativamente bassi), l’UEAPME[6] sottolinea che le piccole imprese
incontrano difficoltà specifiche nell’offrire tirocini poiché il livello dei
costi è per loro relativamente più elevato. Il
CEEP[7] è favorevole ad un quadro di
qualità a livello UE sotto forma di una serie di principi generali. BusinessEurope
e UEAMPE menzionano la necessità di mantenere il quadro sufficientemente
flessibile per tener conto della diversità di sistemi e pratiche nazionali. Si teme che i programmi di tirocinio vengano
appesantiti da procedure legali o amministrative eccessive che potrebbero
scoraggiare le imprese dall’accogliere tirocinanti, privando così i giovani di
una preziosa esperienza professionale. Vi
è un ampio consenso sul fatto che la maggior parte dei problemi segnalati
riguardano i tirocini sul libero mercato e numerose organizzazioni (comprese
molte organizzazioni dei datori di lavoro, anche se non tutte) suggeriscono di
limitare l’iniziativa proprio a questo tipo di tirocini. In
occasione della riunione del comitato per il dialogo sociale del 23 ottobre
2012, BusinessEurope, CEEP e UEAPME hanno espresso la
disponibilità dei datori di lavoro dell’UE ad aprire un dibattito sui tirocini
nell’ambito delle trattative autonome tra le parti sociali su un quadro
d’azione sull’occupazione giovanile. La CES ha
spiegato che, nonostante la piena volontà di partecipare a tali negoziati e
l’apprezzamento per l’iniziativa della Commissione volta a creare un quadro di
qualità per i tirocini, ritiene che il quadro d’azione non sia, in questa fase,
la sede adeguata in cui condurre i negoziati sui tirocini ai sensi
dell’articolo 154 del TFUE. Entrambe le parti
hanno sottolineato che le posizioni espresse nella fase della prima
consultazione non pregiudicano quelle che adotteranno durante una (eventuale)
seconda consultazione. 3. Problematiche relative ai
tirocini Sebbene
i tirocini comportino una serie di vantaggi non solo per i tirocinanti, ma
anche per i datori di lavoro e la società in generale, tutte le istituzioni
europee hanno espresso preoccupazioni connesse alla loro efficacia, disponibilità
e qualità. Nel 2010 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione nella quale chiede specificamente tirocini migliori e
garantiti, così come una Carta europea della qualità dei tirocini che preveda
norme minime per garantirne il valore educativo ed evitare lo sfruttamento[8]. Nell’aprile
2012 la Commissione europea ha annunciato nel pacchetto occupazione[9] una proposta di un quadro di
qualità per i tirocini entro la fine del 2012. Nel
giugno 2012 il Consiglio europeo ha concluso che “è fondamentale affrontare
la disoccupazione giovanile, ricorrendo soprattutto alle iniziative della
Commissione sulle garanzie per i giovani e sul quadro di qualità per i tirocini”[10]. L’alto
livello di attenzione politica è dovuto al fatto che una parte sostanziale dei
tirocini presenta problemi quali contenuti formativi insufficienti, compensi
troppo bassi o del tutto assenti, termini e condizioni insoddisfacenti
relativamente ad aspetti diversi dal livello di retribuzione/indennità (quali
condizioni di lavoro inadeguate). Vi sono anche problemi legati alla scarsa
mobilità dei tirocinanti all’interno dell’UE[11]. In
tutti gli Stati membri i tassi di disoccupazione giovanile sono molto più
elevati rispetto al resto della popolazione in età lavorativa - in media il
doppio. Ciò è dovuto a una serie di motivi, in particolare la mancanza di
esperienza lavorativa di chi si affaccia al mondo del lavoro per la prima
volta. Ciò evidenzia l’importanza dei tirocini nel facilitare il passaggio
dagli studi al mondo del lavoro e, in ultima analisi, per aiutare a ridurre la
disoccupazione giovanile. Un efficace quadro di qualità deve fornire
orientamenti in grado di aiutare i datori di lavoro ad offrire un maggior
numero di tirocini a vantaggio delle loro imprese e dei tirocinanti, che
possono in tal modo beneficiare di un’opportunità per avvicinarsi al mondo del
lavoro. D’altro
canto, i tirocini di scarsa qualità che non accrescono la possibilità di
inserimento professionale del tirocinante, che non offrono un livello minimo di
tutela e che sono utilizzati come sostituzione a basso costo del personale
regolare possono dissuadere i giovani dall’effettuare tirocini, incidendo
negativamente sul mercato del lavoro. In alcuni Stati membri non è obbligatorio
avere un contratto di tirocinio che stabilisca i diritti e gli obblighi delle
parti, il che significa che alcuni tirocinanti (fino al 25% secondo un
sondaggio del 2011 effettuato dal Forum europeo della gioventù) non hanno alcun
rapporto contrattuale scritto con l’organizzazione presso cui svolgono il
tirocinio. Per quanto riguarda l’indennità
e la retribuzione, offrire una formazione di qualità rappresenta un costo per
il datore di lavoro. Tuttavia, la remunerazione costituisce un importante
elemento di qualità. L’assenza di compenso per larga parte dei tirocini desta
preoccupazioni in termini di pari opportunità, poiché le persone provenienti da
ambienti meno privilegiati possono effettivamente non avere accesso ai
tirocini. Un ulteriore problema
riguarda la ripetizione di tirocini uno dopo l’altro, per cui un giovane
talvolta è costretto a svolgere più tirocini prima di accedere al mondo del
lavoro. Secondo l’indagine del Forum europeo della gioventù, il 37% degli
intervistati ha effettuato tre o più tirocini. Preoccupa altresì il fatto che i
datori di lavoro, sfruttando le retribuzioni basse o inesistenti insieme alla
ripetizione dei tirocini, li utilizzino come una forma di occupazione non
retribuita. Attualmente, sono
relativamente pochi i giovani che completano un tirocinio in un altro paese.
Un sondaggio Eurobarometro del 2011 rivela che il 53% dei giovani in Europa
sono disposti o interessati a lavorare in un altro Stato membro dell’UE[12]. I principali ostacoli
identificati nella mobilità transnazionale sono legati alla mancanza di
informazioni trasparenti e facilmente accessibili sulle condizioni giuridico -
amministrative e alla difficoltà di trovare organizzazioni ospitanti in cui vi
sia una buona corrispondenza tra le esigenze dell’organizzazione e il profilo
del tirocinante. Il problema della mancanza di informazioni circa la qualità
dei tirocini è in effetti più sentito per i tirocini transnazionali. Lo
studio sui tirocini ha evidenziato notevoli differenze nel mercato del lavoro e
nel quadro normativo dei tirocini nei vari Stati membri. La mancanza di
conoscenza da parte dei tirocinanti stranieri delle condizioni locali ostacola
la comprensione e la consapevolezza dei loro diritti. L’interesse mostrato
dai giovani a lavorare all’estero e, parallelamente, il basso numero di
tirocini internazionali indicano che le incertezze relative alle condizioni
lavorative all’estero potrebbero costituire un importante elemento (negativo).
Se un giovane non sa cosa aspettarsi da un tirocinio all’estero in termini di
condizioni, apprendimento, protezione sociale, remunerazione, ecc., la sua
volontà di parteciparvi sarà limitata. Ciò significa un’opportunità persa per
il tirocinante (e futuro lavoratore) in termini di acquisizione di nuove
competenze ed esperienze nonché un ostacolo alla mobilità all’interno dell’UE. 4. Necessità di un’azione UE
sui tirocini Data la situazione
dei giovani sul mercato del lavoro nell’UE e le criticità sopra descritte, urge
migliorare la qualità dei tirocini mobilitando le parti sociali e fornendo
orientamenti agli Stati membri. Ciò è necessario per far fronte all’elevato
tasso di disoccupazione giovanile e per ridurre gli squilibri nel mercato del
lavoro europeo, agevolando il passaggio dagli studi al mondo del lavoro ed
eliminando gli ostacoli alla mobilità. La presente comunicazione viene adottata
nell’ambito del pacchetto per l’occupazione giovanile che comprende iniziative
quali una garanzia per la gioventù e misure in materia di mobilità e
apprendistati[13]. Nel semestre europeo
2012, 22 Stati membri hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese,
intese appositamente a migliorare la situazione dei giovani sul mercato del
lavoro[14].
I tirocini di qualità contribuiscono a promuovere la possibilità di inserimento
professionale dei giovani e rappresentano una tappa importante verso
un’occupazione regolare. L’azione dell’UE
sosterrà gli Stati membri nell’attuazione dell’orientamento per l’occupazione
n. 8 della strategia Europa 2020, in particolare attraverso iniziative per
aiutare i neo-laureati alla ricerca di una prima occupazione, corsi
postuniversitari o opportunità di formazione. Inoltre,
la definizione di criteri di qualità riconosciuti a livello internazionale può
avvenire più rapidamente se vi sono istituzioni sovranazionali che assumono un
ruolo di coordinamento e di supporto. L’UE è
il soggetto più indicato a tal fine, in quanto sembra piuttosto limitata o del
tutto assente la tendenza a sviluppare spontaneamente criteri di qualità
internazionali. Una soluzione a livello
dell’UE porterebbe inoltre chiari vantaggi in termini di mobilità dei
tirocinanti all’interno dell’UE e contribuirebbe a una maggiore integrazione
del mercato del lavoro. La promozione della
mobilità geografica all’interno dell’UE contribuirà a ridurre la disoccupazione
strutturale, poiché esistono notevoli squilibri tra le competenze indicate e la
domanda/offerta sul mercato del lavoro europeo. Lo sviluppo dei tirocini
transnazionali è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo. I
giovani che desiderano effettuare una formazione in un altro Stato membro
dovrebbero avere un chiaro punto di riferimento per poter verificare i criteri
di qualità ed evitare di essere scoraggiati a causa di incertezze sulle
formalità giuridico - amministrative o sugli obblighi contrattuali. Un
approccio a livello dell’UE è inoltre una condizione imprescindibile, dal punto
di vista operativo, per estendere la rete EURES agli apprendistati e ai
tirocini, come richiesto dal Consiglio europeo del giugno 2012[15]. 5. Linee di azione dell’UE La Commissione ha
individuato possibili linee di azione dell’UE, su cui desidera raccogliere il
parere delle parti sociali, anche per quanto riguarda l’eventuale apertura di
trattative tra di loro. Tutte le linee di
azione dell’UE – che possono essere combinate tra loro - sono indicate in
dettaglio nel documento analitico di accompagnamento.
Attualmente, le
opinioni espresse dalle parti sociali dell’UE durante la prima fase della
consultazione sono discordanti in merito al contenuto e alla forma che
un’iniziativa di questo tipo potrebbe assumere. 5.1. Quadro di qualità per i
tirocini Nel
pacchetto occupazione[16]
dell’aprile 2012, la Commissione ha annunciato una proposta relativa a un
quadro di qualità per i tirocini. Per quanto
riguarda la scelta degli elementi di qualità da inserire, la Commissione ha
identificato una serie di principi che caratterizzano i tirocini di qualità,
sulla base dello studio sui tirocini e delle risposte alla consultazione
pubblica e alla prima fase di consultazione. Sebbene
possa sembrare che abbiano validità generale, tali principi potrebbero essere
adattati al tipo di attività/settore e rispecchiare la dimensione
dell’organizzazione che offre il tirocinio. Si
dovrebbe tener conto degli oneri amministrativi per le PMI, in quanto le
piccole imprese e soprattutto le microimprese possono incontrare maggiori
difficoltà nel fornire ai tirocinanti lo stesso livello di formazione
individuale (o altro supporto) rispetto alle organizzazioni di dimensioni più
grandi. Inoltre, il livello di tutela offerto
ai tirocinanti non dovrebbe essere superiore a quello dei lavoratori regolari. Occorre
considerare i seguenti elementi da inserire nel quadro: –
contratto di tirocinio:
il punto di partenza per il quadro di qualità è rappresentato dalla conclusione
di un contratto di tirocinio. Un tirocinio di qualità dovrebbe basarsi su un
contratto scritto tra il tirocinante e l’organizzazione ospitante (e
possibilmente con l’organizzazione di formazione), che specifichi aspetti quali
gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata, il tempo di lavoro
giornaliero/settimanale e, se del caso, l’assicurazione sociale e la
retribuzione/ indennità; –
trasparenza delle informazioni: i diritti e gli obblighi del tirocinante, del datore di lavoro e, se
del caso, dell’istituto di istruzione. Informazioni aggiornate sulle
disposizioni giuridiche e di altra natura applicabili a livello europeo e
nazionale dovrebbero essere facilmente disponibili, in un formato comparabile,
a tutte le parti che intervengono nell’organizzazione e nello svolgimento dei
tirocini. La difficoltà di accedere a informazioni complete e attendibili su
tali disposizioni in tutti gli Stati membri costituisce uno dei principali
ostacoli all’organizzazione di tirocini transnazionali; –
obiettivi e contenuti:
i tirocini dovrebbero consentire al tirocinante di acquisire competenze
pratiche sul posto di lavoro complementari alla sua preparazione teorica. Lo
scopo principale dei tirocini è aumentare le possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani e promuovere il loro sviluppo professionale. A tal
fine è importante stabilire obiettivi ben definiti e un contenuto di
apprendimento di elevata qualità; –
orientamento e riconoscimento: i contenuti formativi dovrebbero essere assicurati designando un
supervisore personale o un tutor all’interno dell’organizzazione ospitante per
ciascun tirocinante. Tale figura dovrebbe guidare il tirocinante nei compiti
che gli vengono assegnati, verificare i progressi compiuti e spiegare le
procedure e le tecniche di lavoro in generale. Il tutor è anche tenuto a
valutare le attività svolte dal tirocinante alla fine del tirocinio, anche
sotto forma di una lettera di referenza. Una valutazione finale indicante
aspetti quali la durata, il contenuto formativo, le mansioni espletate, nonché
le conoscenze, abilità e competenze acquisite e una valutazione delle attività
svolte dovrebbe assicurare il corretto riconoscimento del tirocinio; –
durata: la durata dei
tirocini sul libero mercato non dovrebbe eccedere un periodo determinato, ad
esempio sei mesi, per assicurare che il tirocinante non sostituisca il
personale regolare. I tirocini post-laurea obbligatori per l’accesso alle
professioni (ad esempio per medici, avvocati, insegnanti) dovrebbero essere
esclusi in quanto questi tirocini tendono ad essere fortemente regolamentati.
Una categoria simile è rappresentata dai “programmi di tirocinio in impresa”
per le assunzioni ai livelli manageriali più alti al fine di preparare i
tirocinanti ad una carriera di alto livello nell’azienda; –
ripetizione dei tirocini: va affrontata la questione di limitare il numero di tirocini successivi
presso lo stesso datore di lavoro, ad esempio limitando la possibilità di
stipulare un nuovo contratto di tirocinio tra le medesime parti entro un
determinato lasso di tempo (per es. 12 mesi) dalla scadenza del precedente
contratto; –
disposizioni sulla sicurezza sociale: il tirocinante e l’organizzazione ospitante devono chiarire le
condizioni di protezione sociale, compresa l’assicurazione sanitaria e
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Se il tirocinante non è uno
studente[17],
l’organizzazione ospitante e il tirocinante stesso devono adempiere agli
obblighi in materia di assicurazione previsti dal diritto del lavoro di quel
paese. In alternativa, il contratto di tirocinio può prevedere regimi
assicurativi a carico dell’organizzazione ospitante o del tirocinante; –
retribuzione/rimborso spese: in caso di vantaggio reciproco dell’organizzazione ospitante e del
tirocinante in termini di trasferimento delle conoscenze e di apprendimento,
può essere opportuno un tirocinio non retribuito. Gli orientamenti relativi
alla remunerazione/indennità dovrebbero quindi prevedere che il contratto
scritto di tirocinio specifichi chiaramente l’eventuale indennità o
retribuzione, sottolineando il ruolo di tale aspetto nel garantire ai giovani
provenienti da ambienti svantaggiati l’accesso a tirocini di qualità, e in
ultima analisi ad alcune professioni; –
approccio di partenariato: al fine di aumentare il numero di tirocini di qualità, i datori di lavoro
e le organizzazioni ospitanti dovrebbero intensificare la cooperazione con i
servizi pubblici di collocamento (anche attraverso la rete EURES), altri enti
pubblici, istituti di istruzione e di formazione e altri datori di lavoro per
sfruttare al meglio le sinergie, ridurre i costi, condividere le migliori
pratiche, abbinare in maniera più efficace la domanda e l’offerta di tirocini,
ecc. Il
quadro di qualità potrebbe limitarsi ai tirocini nel libero mercato e assumere
la forma di una raccomandazione (ai sensi degli articoli 292 e 153 del TFUE),
come annunciato nel pacchetto occupazione. 5.2. Etichette di qualità dei
tirocini Un’altra
opzione è rappresentata dall’attribuzione di un’etichetta di qualità per le
organizzazioni ospitanti, gli istituti di istruzione, i servizi di collocamento
e/o altri attori interessati, che si conformano al quadro di qualità o che
rispettano una serie definita di principi di qualità.
Si potrebbe inoltre prevedere un’etichetta di qualità per settori
specifici. Varie
sono le soluzioni possibili. Per mantenere al
minimo i costi legati all’etichetta di qualità, questa potrebbe essere
attribuita alle organizzazioni che si impegnano a rispettare i principi di
qualità, senza previa ispezione o selezione, con l’intesa che eventuali reclami
debitamente giustificati comporterebbero il ritiro dell’etichetta . Ciò consentirebbe di gestire l’attribuzione
dell’etichetta attraverso un piccolo ufficio esterno o un’organizzazione
interessata. L’etichetta di qualità sarebbe
una soluzione non normativa alle questioni relative alla qualità. Tuttavia, con tale impostazione vi è il rischio che
solo poche organizzazioni la richiedano, in quanto la domanda attuale di
tirocini è superiore all’offerta. Inoltre,
molti dei possibili richiedenti probabilmente sarebbero tra coloro che già
offrono tirocini di qualità e pertanto tale iniziativa non consentirebbe di
risolvere appieno il problema. 5.3. Creazione di un sito web di
informazione Un’ulteriore
opzione è l’istituzione di un sito web che offra una panoramica sui tirocini
(con informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni dei tirocini e il
quadro giuridico in ciascuno Stato membro, eventualmente nel contesto del
portale EURES). Un sito web ben progettato e
di facile utilizzo potrebbe consentire un accesso più agevole alle informazioni
sulla legislazione nazionale relativa ai tirocini e sulla disponibilità dei
vari tipi di tirocini negli Stati membri. Ciò
ridurrebbe i costi di ricerca dei tirocini, migliorando l’incontro tra domanda
e offerta, ed eventualmente potrebbe avere un effetto positivo aumentando la
disponibilità di candidati per tirocini transnazionali.
D’altro canto, ciò potrebbe altresì avere un impatto limitato sulla
qualità dei tirocini. Anche se risolverebbe la questione della mancanza di
informazioni generali sulle norme vigenti, di per sé il sito non sarebbe in
grado di fornire in maniera sistematica informazioni sulla qualità degli
specifici tirocini offerti. Ciò potrebbe avvenire tramite un modulo in cui i
tirocinanti o ex-tirocinanti potrebbero lasciare i propri commenti sugli
specifici tirocini. 5.4. Impatto delle opzioni Tutte
le linee di azione dell’UE avranno delle ripercussioni, come indicato nel
documento analitico di accompagnamento. La
Commissione è interessata a conoscere il parere delle parti sociali
sull’impatto delle opzioni proposte. 6. Prossime fasi Un quadro di qualità
potrebbe essere decisivo per migliorare la qualità dei tirocini nell’UE. Esso
incoraggerebbe le organizzazioni di accoglienza a offrire un maggior numero di
tirocini che garantirebbero una formazione di qualità, condizioni di lavoro
dignitose e un vero e proprio trampolino di lancio per accedere al mercato del
lavoro. La Commissione terrà
conto dei risultati di questa consultazione nelle sue future attività al fine
di migliorare la qualità dei tirocini. In particolare, essa potrebbe sospendere
tali attività se le parti sociali decidessero di aprire negoziati tra loro su
tali questioni in un’ottica sufficientemente ampia. Altrimenti la Commissione
procederà ad adottare un’iniziativa dell’UE su un quadro di qualità per i
tirocini, corredata di una valutazione d’impatto. 7. Quesiti alle parti sociali La Commissione desidera pertanto sentire il
parere delle parti sociali in risposta ai seguenti quesiti e sulla loro
valutazione dell’impatto dell’opzione preferita: 1. Ritenete che l’opzione di cui
al punto 5.1. –
possa fornire un quadro accettabile per affrontare
le preoccupazioni espresse nelle risposte alla prima fase della consultazione? –
dovrebbe limitarsi ai tirocini sul libero mercato,
oppure dovrebbe coprire tutti i tipi di tirocini? 2. Qual è il parere delle parti
sociali sulle altre opzioni di cui ai punti 5.2 e 5.3? 3. Le parti sociali dell’UE, a
livello interprofessionale e settoriale, sono disposte ad intavolare trattative
sulle questioni sollevate al punto 5.1 della presente comunicazione al fine di
concludere un accordo su un quadro di qualità per i tirocini ai sensi
dell’articolo 155 TFUE? [1] COM(2012) 173 final. [2] SWD(2012) 99 final. [3] I possibili esiti di tale processo sono i seguenti: le
parti sociali possono avviare trattative e potrebbero raggiungere un accordo
autonomo oppure chiedere alla Commissione di presentare una proposta
legislativa in base al loro accordo. Se le parti sociali non giungono ad un
accordo o decidono di non negoziare, la Commissione deve valutare la situazione
e decidere se presentare la propria proposta. [4] SWD(2012) 407 del 5 dicembre 2012. [5] Confederazione europea dei sindacati. [6] Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie
imprese. [7] Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e
delle imprese di interesse economico generale. [8] PE 2009/2221 (INI), 14.6.2010. [9] COM(2012) 173 del 18.4.2012. [10] EUCO 76/12, 28-29 giugno 2012. [11] Commissione europea (2012): Study on a comprehensive
overview on traineeship arrangements in Member States (in appresso “lo
studio sui tirocini”). [12] L'esperienza acquisita nel corso dei programmi Erasmus e
Leonardo da Vinci dimostra che molti studenti desiderano svolgere un tirocinio
all’estero in quanto la domanda da parte dei potenziali partecipanti supera di
gran lunga i fondi disponibili. [13] COM(2012) 727 del 5 dicembre 2012. [14] Una rassegna dettagliata delle raccomandazioni indirizzate
specificamente ai giovani sono riportate nell'allegato II del documento di
lavoro dei servizi della Commissione SWD(2012) 406 del 5 dicembre 2012. [15] EUCO
76/12, 28-29 giugno 2012. [16] COM(2012)173 del 18.4.2012. [17] Nella maggior parte degli Stati membri, gli studenti
ricevono una tutela sociale da parte dello Stato o del loro istituto di
istruzione, e hanno quindi un'assicurazione sanitaria o contro gli infortuni
quando svolgono un tirocinio durante gli studi.