52011PC0540

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia /* COM/2011/0540 definitivo - 2011/0238 (COD) */


RELAZIONE

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che occorre un migliore coordinamento delle attività dell'Unione e degli Stati membri al fine di garantire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'UE in materia di energia con i principali paesi produttori, di transito e consumatori. Il Consiglio ha pertanto invitato gli Stati membri a informare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione di tutti i loro accordi bilaterali in materia di energia, nuovi ed esistenti, con i paesi terzi[1].

La presente proposta trasforma le conclusioni del Consiglio europeo in un meccanismo corredato di procedure dettagliate per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in relazione ad accordi intergovernativi, ovvero accordi giuridicamente vincolanti fra gli Stati membri e i paesi terzi che possono avere ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

La proposta accompagna la comunicazione della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale — "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner di là dalle nostre frontiere"[2].

1. OBIETTIVI STRATEGICI

La quota dell'energia importata nell'Unione è in costante aumento[3]. Gli Stati membri e le imprese energetiche sono alla ricerca di nuove fonti energetiche fuori dall'UE. I negoziati con grandi fornitori di energia nei paesi terzi in genere presuppongono un sostegno politico sotto forma di accordi intergovernativi conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi. Questi accordi intergovernativi sono di solito negoziati a livello bilaterale e spesso costituiscono la base per contratti commerciali più specifici.

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'elettricità e del gas nell'Unione europea, in particolare con l'attuazione del terzo pacchetto energetico[4], gli Stati membri hanno apportato cambiamenti significativi alle loro legislazioni in campo energetico. Il rispetto di queste modifiche legislative non è sempre nell'interesse commerciale dei fornitori di energia dei paesi terzi. Di fronte a una probabile carenza dell'approvvigionamento, gli Stati membri subiscono sempre più pressioni affinché accettino, nei loro accordi intergovernativi con i paesi terzi, concessioni alle regole incompatibili con il diritto dell'UE nel settore dell'energia. Tali concessioni minacciano l'operatività e il funzionamento corretti del mercato interno dell'energia dell'Unione.

A titolo di esempio, se un accordo intergovernativo è concluso per sostenere un progetto di gasdotto specifico, non dovrebbe includere clausole che riservano il diritto di un determinato trasportatore di indire una gara d'appalto per la capacità totale o parziale del gasdotto, a meno che tale clausola sia consentita dal diritto dell'Unione a seguito di una decisione favorevole adottata dalle autorità competenti a livello nazionale e unionale, relativa all'esenzione dalle prescrizioni per l'accesso di terzi previste dalla legislazione dell'UE nel settore dell'energia, a determinate condizioni ivi specificate. Altrimenti, l'accordo sarà in contrasto con il diritto dell'Unione e, di conseguenza, non fornirà certezza giuridica agli investitori. Inoltre, il progetto di gasdotto non potrà beneficiare di eventuali finanziamenti dell'UE. Poiché gli Stati membri non possono semplicemente modificare unilateralmente gli accordi intergovernativi conclusi con i paesi terzi nel caso risulti che talune disposizioni violano le norme del mercato interno, gli accordi intergovernativi che contengono disposizioni illecite pongono gli Stati membri in una situazione di obblighi giuridici contrastanti e minacciano l'operatività e il funzionamento corretti del mercato interno dell'energia dell'Unione. Tali accordi non saranno pertanto firmati dagli Stati membri.

Inoltre, come dimostrato durante la crisi del gas fra la Federazione russa e l'Ucraina nel gennaio 2009, quando il mercato interno non funziona correttamente, l'UE è più vulnerabile ai rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. È pertanto importante che gli Stati membri e la Commissione siano consapevoli della quantità e delle fonti dell'energia importata.

Per far fronte a questi problemi, è importante migliorare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra gli Stati membri e la Commissione sugli accordi intergovernativi vigenti, applicati in via provvisoria e futuri. Ciò faciliterà il coordinamento a livello unionale e l'efficace attuazione della politica energetica dell'Unione. Inoltre, ciò rafforzerà la posizione negoziale dei singoli Stati membri nei confronti dei paesi terzi per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare l'operatività e il funzionamento adeguati del mercato interno dell'energia dell'Unione, creare certezza giuridica per le decisioni d'investimento, e rendere possibile il potenziale finanziamento UE del progetto. Una maggiore trasparenza in materia di accordi intergovernativi rafforzerà in ultima analisi l'uniformità e la coerenza, in uno spirito di solidarietà, delle relazioni esterne dell'Unione nel settore energetico e consentirà agli Stati membri di beneficiare maggiormente del peso politico ed economico dell'Unione e delle competenze della Commissione per quanto riguarda il diritto dell'Unione. Per questo motivo è previsto che gli Stati membri possano chiedere alla Commissione di assisterli durante i negoziati. Il nuovo strumento permetterà pertanto alla Commissione di sostenere gli Stati membri in modo efficace.

2. OPZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Dato l'impatto economico e sociale limitato della presente proposta, non si è ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto formale. Tenendo conto degli obiettivi strategici dichiarati, la Commissione ha comunque valutato una serie di opzioni per conseguire l'adeguata attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo. Tra il 21 dicembre 2010 e il 7 marzo 2011 si è svolta una consultazione pubblica sulla dimensione esterna della politica energetica dell'UE. La consultazione ha sollevato interrogativi sulla necessità di un coordinamento fra gli Stati membri e la Commissione in relazione agli accordi intergovernativi per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nonché l'operatività e il funzionamento adeguati del mercato interno dell'energia dell'Unione. In totale sono pervenute oltre novanta risposte. Le risposte ricevute evidenziano il ruolo importante dell'Unione nella promozione di un quadro giuridico e istituzionale affidabile al fine di costruire relazioni reciprocamente vantaggiose con i suoi principali fornitori di energia e i paesi di transito. Il 6 aprile 2011 si è inoltre tenuta a Bruxelles una riunione con esperti del settore.

Soluzione dello status quo

La Commissione non è al momento a conoscenza della maggior parte degli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi in quanto non esiste l'obbligo di informare la Commissione dettagliatamente su tali accordi[5]. La Commissione ritiene in modo indicativo che esistano circa trenta accordi intergovernativi fra gli Stati membri e paesi terzi nel settore del petrolio e circa sessanta in quello del gas[6]. Questi possono riguardare il volume di petrolio o di gas importato nell'Unione da paesi terzi o le condizioni per la fornitura di tali volumi attraverso infrastrutture fisse. Per quanto riguarda gli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia elettrica, si ritiene che il numero totale sia inferiore. Questi accordi includono il cosiddetto accordo "BRELL ring" fra Bielorussia, Russia, Estonia, Lituania e Lettonia, sul funzionamento e l'utilizzo delle reti nei paesi baltici. Probabilmente esistono accordi analoghi anche con paesi dei Balcani in cui le reti dei paesi terzi sono connessi in modo sincrono con gli Stati membri dell'Unione. Non è possibile stimare in modo preciso la frequenza alla quale questi accordi intergovernativi sono modificati o nuovi accordi sono conclusi. Gli Stati membri non posseggono un meccanismo per essere tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore nei 27 Stati membri. Alcuni obblighi di trasparenza sono già stati adottati[7], ma riguardano esclusivamente il settore del gas (accordi intergovernativi esistenti e nuovi accordi al momento della stipulazione) e lo scambio di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri (ma non fra gli Stati membri); ciò significa che, già sotto questi aspetti, le conclusioni del Consiglio europeo non sono state pienamente recepite. Lo status quo è quindi insoddisfacente e la Commissione ritiene necessario proporre l'istituzione di un nuovo meccanismo per lo scambio di informazioni più dettagliato e globale.

Uno strumento giuridico o misure volontarie

Soltanto obblighi chiari in materia di scambio di informazioni su accordi intergovernativi fra gli Stati membri e fra gli Stati membri e la Commissione sono in grado di garantire la trasparenza indispensabile per il coordinamento a livello unionale. Il meccanismo proposto comprende anche elementi di normativa non vincolante come per esempio lo sviluppo congiunto di clausole standard, ma le misure volontarie da sole non hanno finora dimostrato di essere sufficienti a garantire il tipo di scambio di informazioni necessario per garantire che gli accordi conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi siano legali e non minaccino l'operatività e il funzionamento adeguati del mercato interno dell'energia dell'Unione. Uno strumento giuridico, idealmente sotto forma di una decisione[8], per lo scambio obbligatorio di informazioni è pertanto l'unica opzione che possa garantire il conseguimento degli obiettivi politici dichiarati.

Campo d'applicazione

Per recepire adeguatamente le conclusioni del Consiglio, si propone che la decisione copra tutti gli accordi intergovernativi vigenti, applicati in via provvisoria e nuovi che potrebbero avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. È particolarmente importante che la decisione comprenda tutti gli accordi intergovernativi che hanno un'incidenza sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità attraverso infrastrutture fisse (come i gasdotti e le reti) o sulle quantità complessive di energia importata nell'UE.

Tempistica adeguata per lo scambio di informazioni

L'informazione tempestiva degli altri Stati membri e della Commissione su futuri accordi intergovernativi appare essenziale. È altresì necessario avere una conoscenza approfondita del contenuto degli accordi intergovernativi già in vigore. Si ritiene pertanto opportuno che gli Stati membri in primo luogo informino la Commissione della loro intenzione di avviare negoziati e trasmettano la versione ratificata dell'accordo intergovernativo. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale nella tempestiva diffusione di tali informazioni agli altri Stati membri, tenendo conto delle richieste degli Stati membri in materia di riservatezza.

Tuttavia, senza scambio di informazioni già nel corso dei negoziati, sarà difficile condizionare i futuri accordi intergovernativi affinché rispettino la legislazione dell'UE nel settore dell'energia e la politica dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò significherebbe perdere l'opportunità di garantire la certezza del diritto necessaria in relazione allo status e alla validità di accordi intergovernativi per importanti progetti energetici e il relativo finanziamento. Ciò pregiudicherebbe gli investimenti dell'Unione e di conseguenza la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

L'attuale meccanismo di controllo ex post sotto forma di procedimenti di infrazione non affronta questo problema nel modo più efficace[9]. Questo perché, una volta che gli accordi intergovernativi sono stati firmati e, a maggior ragione una volta ratificati, gli Stati membri non possono modificarli di propria iniziativa, qualora talune disposizioni risultino in contrasto con le norme del mercato interno; dovrebbero invece rinegoziare gli accordi intergovernativi con i paesi terzi in questione. Contatti e scambi di informazioni costanti durante i negoziati e la possibilità di una verifica della compatibilità su richiesta dello Stato membro interessato o della Commissione prima della firma dell'accordo intergovernativo sono pertanto considerati essenziali. Inoltre, si propone che gli Stati membri possano chiedere l'assistenza dei servizi della Commissione nel corso dei negoziati. L'esperienza maturata attraverso tali meccanismi di scambio dovrebbe consentire l'elaborazione congiunta di clausole standard facoltative che gli Stati membri possono utilizzare negli accordi intergovernativi futuri. L'utilizzo di tali clausole contribuirebbe a prevenire i conflitti che possono sorgere fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell'Unione.

Controllo ex ante obbligatorio o verifica di compatibilità più flessibile

Non si propone di istituire un meccanismo di controllo ex ante esaustivo obbligatorio applicabile a tutti gli accordi intergovernativi pertinenti, dato che un meccanismo di questo tipo costituirebbe un onere eccessivo per gli Stati membri e ritarderebbe la conclusione di tutti i futuri accordi intergovernativi di almeno alcuni mesi.

Si ritiene invece sufficiente prevedere un meccanismo di controllo di compatibilità più flessibile dove la Commissione, su sua richiesta o su richiesta dello Stato membro che sta negoziando l'accordo intergovernativo, valuta la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione prima che l'accordo sia firmato. Qualora la verifica di compatibilità sia stata eseguita su richiesta dello Stato membro interessato o della Commissione, per non ritardare indebitamente i negoziati, in assenza di un parere espresso della Commissione entro un termine di quattro mesi, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

L'opzione proposta rafforzerà in maniera significativa la capacità dell'Unione di mantenere l'operatività e il funzionamento adeguati del suo mercato interno dell'energia e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la realizzazione di importanti progetti energetici attraverso un utilizzo coordinato e quindi efficiente del potere contrattuale dell'Unione. A questo proposito, gli effetti positivi della proposta compensano gli oneri aggiuntivi piuttosto limitati in termini di obblighi di trasparenza a carico degli Stati membri nella negoziazione di accordi intergovernativi con i paesi terzi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Scopo della presente proposta è trasformare le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 in un meccanismo con procedure dettagliate per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in relazione agli accordi intergovernativi al fine di agevolare il coordinamento a livello unionale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, l'operatività e il funzionamento corretti del mercato interno dell'energia dell'Unione e per creare certezza del diritto per le decisioni di investimento.

A livello individuale, è difficile per gli Stati membri garantire il conseguimento di questi obiettivi politici. Gli Stati membri non dispongono attualmente di informazioni sufficienti per valutare le implicazioni generali dei loro accordi intergovernativi sulla situazione della sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE. Le valutazioni degli Stati membri stessi in merito alla corretta applicazione della normativa dell'UE nel settore dell'energia per quanto riguarda questi accordi intergovernativi non apportano una certezza del diritto sufficiente per gli investitori. Il coordinamento dell'Unione contribuirà d'altro canto alla realizzazione di tutti gli obiettivi stabiliti. Poiché la proposta di scambio di informazioni rafforzerà la posizione negoziale degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, garantirà anche la corretta attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione e consentirà di ottenere una prospettiva della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, al posto della una prospettiva nazionale. L'uso di clausole standard elaborate congiuntamente e la verifica della compatibilità proposta consentiranno inoltre di offrire agli investitori maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la probabile compatibilità dell'accordo intergovernativo con la legislazione UE. La proposta è pertanto giustificata in termini di sussidiarietà. Inoltre, la proposta rispetta il principio di proporzionalità giacché le alternative volontarie esaminate non garantiscono uno scambio di informazioni sufficiente per garantire che gli obiettivi strategici siano soddisfatti.

Gli accordi intergovernativi sono tutti gli accordi giuridicamente vincolanti fra gli Stati membri e i paesi terzi che possono avere ripercussioni sull'operatività e il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE.

Al fine di evitare inutili doppioni, gli accordi intergovernativi per i quali una notifica specifica alla Commissione è già prevista in altri atti normativi dell'Unione sono esclusi dal campo di applicazione della proposta, ad eccezione degli accordi intergovernativi che devono essere presentati alla Commissione conformemente al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas[10]. Si propone inoltre che il nuovo meccanismo non riguardi gli accordi fra operatori commerciali, a condizione che l'accordo intergovernativo ne faccia esplicita menzione.

Gli Stati membri invieranno alla Commissione, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della decisione proposta, tutti gli accordi intergovernativi vigenti o applicati in via provvisoria fra loro e con paesi terzi. La Commissione deve inoltre essere informata quanto prima circa la loro intenzione di avviare negoziati su futuri accordi intergovernativi o modificare gli accordi intergovernativi vigenti. La Commissione deve essere regolarmente informata sui negoziati. Su richiesta, la Commissione partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice. In questo contesto, anche gli Stati membri hanno il diritto di chiedere assistenza alla Commissione durante i loro negoziati con i paesi terzi.

Una volta ratificato l'accordo intergovernativo, il testo ratificato è trasmesso alla Commissione. Gli accordi intergovernativi sono trasmessi in tutti i loro elementi, compresi i loro allegati, gli altri testi cui fanno riferimento e tutte le relative modifiche. La Commissione mette le informazioni pervenute a disposizione degli Stati membri tramite una banca dati. Nel fornire informazioni alla Commissione, uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni trasmesse negli accordi debba considerarsi riservata.

La Commissione agevola il coordinamento fra gli Stati membri allo scopo di analizzare gli sviluppi in materia di accordi intergovernativi, individuare problemi e soluzioni comuni ed elaborare clausole standard che gli Stati membri possano utilizzare nei futuri accordi intergovernativi.

Inoltre la Commissione, di propria iniziativa, al più tardi quattro settimane dopo essere stata informata della conclusione dei negoziati o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo intergovernativo, ha il diritto di valutare la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione, al fine di garantire la legittimità dell'accordo. In questo caso, gli Stati membri devono presentare l'accordo intergovernativo integralmente negoziato alla Commissione prima della firma di tale accordo. La Commissione dispone di quattro mesi per la valutazione. Se è stata chiesta la verifica di compatibilità, in assenza di un parere della Commissione entro il periodo di esame, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

La Commissione elabora una relazione sull'applicazione della decisione proposta quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

La decisione proposta entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

4. INCIDENZA DELLA PROPOSTA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Gli oneri amministrativi aggiuntivi limitati per la Commissione europea non implicano costi aggiuntivi.

2011/0238 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a informare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione di tutti i loro accordi bilaterali, nuovi ed esistenti, con i paesi terzi. È opportuno che la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati membri in una forma appropriata, tenendo conto dell'esigenza di tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

(2) Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati o risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità fra il diritto unionale e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri e paesi terzi.

(3) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia prevede che l'energia importata nell'Unione da paesi terzi sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funziona correttamente pone l'UE in una posizione vulnerabile per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di prendere misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi alla normativa dell'Unione europea e garantiscano effettivamente l'approvvigionamento energetico.

(4) È opportuno che il nuovo meccanismo di scambio di informazioni riguardi soltanto gli accordi intergovernativi suscettibili di incidere sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. È auspicabile che comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno un impatto sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità, mediante infrastrutture fisse o che hanno un impatto sulla quantità di energia importata nell'Unione da paesi terzi.

(5) È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni istituito dalla presente decisione gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione, quali il [regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti[13]].

(6) È auspicabile non applicare l'obbligo di notifica menzionato non si deve applicare agli accordi intergovernativi che devono essere obbligatoriamente trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE[14]. Questi accordi intergovernativi conclusi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas saranno pertanto essere notificati conformemente alle regole stabilite nella presente decisione. Al fine di evitare inutili doppioni, è opportuno ritenere che una notifica presentata ai sensi della presente decisione soddisfi l'obbligo di notifica di cui al regolamento (UE) n. 994/2010.

(7) La presente decisione non riguarda gli accordi fra enti commerciali, a condizione che gli accordi intergovernativi facciano esplicito riferimento a tali accordi commerciali. Gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi possono comunque chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.

(8) È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi in vigore e applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna[15] e i nuovi accordi intergovernativi.

(9) È opportuno che gli Stati membri notifichino già alla Commissione la loro intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche degli accordi intergovernativi esistenti. È auspicabile che la Commissione sia informata regolarmente in merito ai negoziati in corso e che abbia inoltre il diritto di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. Gli Stati membri possono inoltre chiedere alla Commissione di essere assistiti durante i loro negoziati con i paesi terzi.

(10) È opportuno che la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo intergovernativo, abbia il diritto di valutare la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione prima della firma dell'accordo.

(11) È opportuno trasmettere alla Commissione tutti gli accordi definitivi e ratificati oggetto della presente decisione per consentire che tutti gli altri Stati membri ne siano adeguatamente informati.

(12) È opportuno che la Commissione metta tutte le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in forma elettronica. È opportuno che la Commissione rispetti la richiesta da parte di Stati membri di trattare le informazioni trasmesse, in particolare quelle commerciali, come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. Le richieste di riservatezza non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[16].

(13) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello unionale consenta di elaborare pratiche ottimali. Sulla base di tali pratiche, è opportuno che la Commissione raccomandi clausole standard da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole standard non vincolanti è mirato a escludere eventuali contrasti fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell'Unione.

(14) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi in vigore e nuovi è mirata a consentire un migliore coordinamento nel settore dell'energia fra gli Stati membri stessi e fra gli Stati membri e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato consentirà agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione.

(15) È opportuno che il meccanismo per lo scambio di informazioni di cui alla presente decisione non incida sull'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni e alla concorrenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi.

2. Gli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione, ad eccezione degli accordi intergovernativi che devono essere trasmessi alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010, non sono disciplinati dalla presente decisione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "accordi intergovernativi", tutti gli accordi giuridicamente vincolanti fra Stati membri e paesi terzi che possono avere ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE;

2) "accordi intergovernativi vigenti", gli accordi intergovernativi entrati in vigore prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3 Scambio di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti e applicati in via provvisoria fra loro e con paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le relative modifiche. La Commissione mette i documenti pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati membri in forma elettronica. Gli accordi intergovernativi in vigore o applicati provvisoriamente già trasmessi alla Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 alla data di entrata in vigore della presente decisione, e che rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, si considerano notificati ai fini della presente decisione.

2. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo intergovernativo vigente o concludere un nuovo accordo intergovernativo, deve comunicare per iscritto alla Commissione la propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono la documentazione pertinente, una menzione delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre informazioni pertinenti. In caso di modifica di un accordo esistente, le disposizioni che dovranno essere rinegoziate sono indicate nelle informazioni fornite alla Commissione. La Commissione mette le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli Stati membri in formato elettronico. Lo Stato membro interessato informa regolarmente la Commissione sui negoziati in corso. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

3. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone l'accordo o la modifica dell'accordo, compresi gli allegati e altri testi cui tali accordi o emendamenti fanno esplicitamente riferimento, alla Commissione che rende i documenti pervenuti, fatta eccezione per le parti riservate individuate ai sensi dell'articolo 7, accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

Articolo 4 Assistenza della Commissione

Quando uno Stato membro informa la Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della propria intenzione di avviare negoziati al fine di modificare un accordo intergovernativo vigente o concludere un nuovo accordo intergovernativo, lo Stato membro può chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati con il paese terzo.

Articolo 5 Controllo di compatibilità ex ante

La Commissione può, di propria iniziativa, fino a quattro settimane dopo essere stato informato della chiusura dei negoziati o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo intergovernativo, valutare la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione prima della firma dell'accordo. Qualora la Commissione o lo Stato membro in questione chiedano tale valutazione ex ante dell'accordo intergovernativo negoziato rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di accordo intergovernativo negoziato ma non ancora firmato è trasmesso alla Commissione per esame. Lo Stato membro interessato si astiene dal firmare l'accordo per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del progetto di accordo intergovernativo. D'intesa con lo Stato membro interessato, il periodo d'esame può essere prorogato. Quando è stata chiesta una verifica della compatibilità, in assenza di un parere della Commissione entro il periodo di esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Articolo 6 Coordinamento con gli Stati membri

1. La Commissione agevola il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi;

b) individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi;

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare clausole standard il cui uso garantirebbe la piena conformità dei futuri accordi intergovernativi con la legislazione dell'UE nel settore dell'energia.

Articolo 7 Riservatezza

Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, in particolare le informazioni commerciali, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possono essere condivise con altri Stati membri. La Commissione rispetta tali indicazioni. Le richieste di riservatezza non limitano l'accesso della Commissione alle informazioni riservate.

Articolo 8 Clausola di revisione

1. Quattro anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2. La relazione esamina in particolare se tale decisione offra un quadro sufficiente per garantire la piena conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi.

Articolo 9 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Tale conclusione è stata confermata dal Consiglio "Energia" del 28 febbraio 2011: "Migliorare lo scambio tempestivo di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri, in particolare le informazioni degli Stati membri alla Commissione sui loro accordi bilaterali nuovi ed esistenti con i paesi terzi ".

[2]               COM(2011) 539.

[3]               Secondo degli scenari elaborati per il 2030, le importazioni totali di energia da paesi terzi potrebbero raggiungere il 57%.

[4]               GU L 211 del 14.8.2009.

[5]               L'unico obbligo che esiste finora è previsto dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (regolamento sull'approvvigionamento di gas), GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1. Tale disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione gli accordi intergovernativi nel settore del gas. Gli accordi intergovernativi esistenti devono solo essere notificati entro il 3 dicembre 2011.

[6]               Tenendo conto dei pochi accordi intergovernativi conosciuti fra Stati membri e paesi terzi, per esempio per quanto riguarda il gasdotto South Stream, questa stima molto prudente è effettuata presupponendo che una serie di Stati membri abbiano sottoscritto accordi di questo tipo con i principali fornitori di petrolio e di gas, in particolare quando il petrolio o il gas sono erogati tramite gasdotti.

[7]               Cfr. articolo 13, paragrafo 6, del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

[8]               Nonostante si possa pensare sia a un regolamento che a una decisione, la decisione è più appropriata in quanto lo strumento giuridico non avrà effetti diretti sui singoli individui, ma è destinato esclusivamente agli Stati membri.

[9]               Va osservato che la notifica di accordi intergovernativi in vigore non impedisce alla Commissione di avviare procedimenti di infrazione se necessario, ossia se si può dimostrare, in un determinato caso, in che modo un particolare accordo viola le norme relative al mercato interno.

[10]             I doppioni sono evitati anche nel caso del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento in quanto una notifica conformemente alle norme più particolareggiate previste nella presente proposta soddisferebbe le prescrizioni di cui al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

[11]             GU C […] del […], pag. […].

[12]             GU C […] del […], pag. […].

[13]             [COM(2010) 344 definitivo, non ancora adottato].

[14]             GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

[15]             Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

[16]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 28.


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