Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia /* COM/2011/0540 definitivo - 2011/0238 (COD) */
RELAZIONE Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha
concluso che occorre un migliore coordinamento delle attività dell'Unione e
degli Stati membri al fine di garantire l'uniformità e la coerenza nelle
relazioni esterne dell'UE in materia di energia con i principali paesi
produttori, di transito e consumatori. Il Consiglio ha pertanto invitato gli
Stati membri a informare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione di
tutti i loro accordi bilaterali in materia di energia, nuovi ed esistenti, con
i paesi terzi[1]. La presente proposta trasforma le conclusioni
del Consiglio europeo in un meccanismo corredato di procedure dettagliate per
lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in relazione
ad accordi intergovernativi, ovvero accordi giuridicamente vincolanti fra gli
Stati membri e i paesi terzi che possono avere ripercussioni sull'operatività o
il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento
energetico nell'Unione. La proposta accompagna la comunicazione della
Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la
cooperazione internazionale — "La politica energetica dell'UE: un impegno
con i partner di là dalle nostre frontiere"[2].
1.
OBIETTIVI STRATEGICI
La quota dell'energia importata nell'Unione è
in costante aumento[3].
Gli Stati membri e le imprese energetiche sono alla ricerca di nuove fonti
energetiche fuori dall'UE. I negoziati con grandi fornitori di energia nei
paesi terzi in genere presuppongono un sostegno politico sotto forma di accordi
intergovernativi conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi. Questi
accordi intergovernativi sono di solito negoziati a livello bilaterale e spesso
costituiscono la base per contratti commerciali più specifici. A seguito della liberalizzazione del mercato
dell'elettricità e del gas nell'Unione europea, in particolare con l'attuazione
del terzo pacchetto energetico[4],
gli Stati membri hanno apportato cambiamenti significativi alle loro
legislazioni in campo energetico. Il rispetto di queste modifiche legislative
non è sempre nell'interesse commerciale dei fornitori di energia dei paesi
terzi. Di fronte a una probabile carenza dell'approvvigionamento, gli Stati
membri subiscono sempre più pressioni affinché accettino, nei loro accordi intergovernativi
con i paesi terzi, concessioni alle regole incompatibili con il diritto dell'UE
nel settore dell'energia. Tali concessioni minacciano l'operatività e il
funzionamento corretti del mercato interno dell'energia dell'Unione. A titolo di
esempio, se un accordo intergovernativo è concluso per sostenere un progetto di
gasdotto specifico, non dovrebbe includere clausole che riservano il diritto di
un determinato trasportatore di indire una gara d'appalto per la capacità
totale o parziale del gasdotto, a meno che tale clausola sia consentita dal
diritto dell'Unione a seguito di una decisione favorevole adottata dalle
autorità competenti a livello nazionale e unionale, relativa all'esenzione
dalle prescrizioni per l'accesso di terzi previste dalla legislazione dell'UE
nel settore dell'energia, a determinate condizioni ivi specificate. Altrimenti,
l'accordo sarà in contrasto con il diritto dell'Unione e, di conseguenza, non
fornirà certezza giuridica agli investitori. Inoltre, il progetto di gasdotto
non potrà beneficiare di eventuali finanziamenti dell'UE. Poiché gli
Stati membri non possono semplicemente modificare unilateralmente gli
accordi intergovernativi conclusi con i paesi terzi nel caso risulti che talune
disposizioni violano le norme del mercato interno, gli accordi intergovernativi
che contengono disposizioni illecite pongono gli Stati membri in una situazione
di obblighi giuridici contrastanti e minacciano l'operatività e il
funzionamento corretti del mercato interno dell'energia dell'Unione. Tali accordi
non saranno pertanto firmati dagli Stati membri. Inoltre, come
dimostrato durante la crisi del gas fra la Federazione russa e l'Ucraina
nel gennaio 2009, quando il mercato interno non funziona correttamente, l'UE è
più vulnerabile ai rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. È pertanto
importante che gli Stati membri e la Commissione siano consapevoli della
quantità e delle fonti dell'energia importata. Per far fronte a questi problemi, è importante
migliorare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra gli Stati
membri e la Commissione sugli accordi intergovernativi vigenti, applicati in
via provvisoria e futuri. Ciò faciliterà il coordinamento a
livello unionale e l'efficace attuazione della politica energetica dell'Unione.
Inoltre, ciò rafforzerà la posizione negoziale dei singoli Stati membri
nei confronti dei paesi terzi per garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti, assicurare l'operatività e il funzionamento adeguati del
mercato interno dell'energia dell'Unione, creare certezza giuridica per le
decisioni d'investimento, e rendere possibile il potenziale finanziamento UE
del progetto. Una maggiore trasparenza in materia di accordi intergovernativi
rafforzerà in ultima analisi l'uniformità e la coerenza, in uno spirito di
solidarietà, delle relazioni esterne dell'Unione nel settore energetico e
consentirà agli Stati membri di beneficiare maggiormente del peso politico
ed economico dell'Unione e delle competenze della Commissione per quanto
riguarda il diritto dell'Unione. Per questo motivo è previsto che gli Stati
membri possano chiedere alla Commissione di assisterli durante i negoziati. Il
nuovo strumento permetterà pertanto alla Commissione di sostenere gli Stati
membri in modo efficace.
2.
OPZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
Dato l'impatto
economico e sociale limitato della presente proposta, non si è ritenuto necessario
effettuare una valutazione d'impatto formale. Tenendo conto degli obiettivi
strategici dichiarati, la Commissione ha comunque valutato una serie di
opzioni per conseguire l'adeguata attuazione delle conclusioni del
Consiglio europeo. Tra il 21 dicembre 2010 e il 7 marzo 2011
si è svolta una consultazione pubblica sulla dimensione esterna della politica
energetica dell'UE. La consultazione ha sollevato interrogativi sulla necessità
di un coordinamento fra gli Stati membri e la Commissione in relazione agli
accordi intergovernativi per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
nonché l'operatività e il funzionamento adeguati del mercato interno dell'energia
dell'Unione. In totale sono pervenute oltre novanta risposte. Le risposte
ricevute evidenziano il ruolo importante dell'Unione nella promozione di un
quadro giuridico e istituzionale affidabile al fine di costruire
relazioni reciprocamente vantaggiose con i suoi principali fornitori di
energia e i paesi di transito. Il 6 aprile 2011 si è inoltre tenuta a Bruxelles
una riunione con esperti del settore. Soluzione dello status quo La Commissione non è al momento a conoscenza
della maggior parte degli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i
paesi terzi in quanto non esiste l'obbligo di informare la Commissione
dettagliatamente su tali accordi[5].
La Commissione ritiene in modo indicativo che esistano circa trenta accordi
intergovernativi fra gli Stati membri e paesi terzi nel settore del petrolio e
circa sessanta in quello del gas[6].
Questi possono riguardare il volume di petrolio o di gas importato nell'Unione
da paesi terzi o le condizioni per la fornitura di tali volumi attraverso
infrastrutture fisse. Per quanto riguarda gli accordi intergovernativi fra gli
Stati membri e i paesi terzi in materia di energia elettrica, si ritiene
che il numero totale sia inferiore. Questi accordi includono il cosiddetto
accordo "BRELL ring" fra Bielorussia, Russia, Estonia, Lituania e
Lettonia, sul funzionamento e l'utilizzo delle reti nei paesi baltici.
Probabilmente esistono accordi analoghi anche con paesi dei Balcani in cui le
reti dei paesi terzi sono connessi in modo sincrono con gli Stati membri dell'Unione.
Non è possibile stimare in modo preciso la frequenza alla quale questi accordi
intergovernativi sono modificati o nuovi accordi sono conclusi. Gli Stati
membri non posseggono un meccanismo per essere tenuti al corrente degli
sviluppi in questo settore nei 27 Stati membri. Alcuni obblighi di
trasparenza sono già stati adottati[7],
ma riguardano esclusivamente il settore del gas (accordi intergovernativi
esistenti e nuovi accordi al momento della stipulazione) e lo scambio di
informazioni fra la Commissione e gli Stati membri (ma non fra gli Stati
membri); ciò significa che, già sotto questi aspetti, le conclusioni del
Consiglio europeo non sono state pienamente recepite. Lo status
quo è quindi insoddisfacente e la Commissione ritiene necessario proporre l'istituzione
di un nuovo meccanismo per lo scambio di informazioni più dettagliato e
globale. Uno strumento giuridico o misure
volontarie Soltanto obblighi chiari in materia di scambio
di informazioni su accordi intergovernativi fra gli Stati membri e fra gli
Stati membri e la Commissione sono in grado di garantire la trasparenza
indispensabile per il coordinamento a livello unionale. Il meccanismo proposto
comprende anche elementi di normativa non vincolante come per esempio lo
sviluppo congiunto di clausole standard, ma le misure volontarie da sole non
hanno finora dimostrato di essere sufficienti a garantire il tipo di scambio di
informazioni necessario per garantire che gli accordi conclusi fra gli Stati
membri e i paesi terzi siano legali e non minaccino l'operatività e il
funzionamento adeguati del mercato interno dell'energia dell'Unione. Uno strumento
giuridico, idealmente sotto forma di una decisione[8],
per lo scambio obbligatorio di informazioni è pertanto l'unica
opzione che possa garantire il conseguimento degli obiettivi politici
dichiarati. Campo d'applicazione Per recepire adeguatamente le conclusioni del
Consiglio, si propone che la decisione copra tutti gli accordi intergovernativi
vigenti, applicati in via provvisoria e nuovi che potrebbero avere
ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, in quanto questi due
aspetti sono intrinsecamente collegati. È particolarmente importante che la
decisione comprenda tutti gli accordi intergovernativi che hanno un'incidenza
sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità attraverso infrastrutture fisse
(come i gasdotti e le reti) o sulle quantità complessive di energia importata
nell'UE. Tempistica adeguata per lo scambio di
informazioni L'informazione tempestiva degli altri Stati
membri e della Commissione su futuri accordi intergovernativi appare
essenziale. È altresì necessario avere una conoscenza approfondita del
contenuto degli accordi intergovernativi già in vigore. Si ritiene pertanto
opportuno che gli Stati membri in primo luogo informino la Commissione della
loro intenzione di avviare negoziati e trasmettano la versione ratificata dell'accordo
intergovernativo. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale nella
tempestiva diffusione di tali informazioni agli altri Stati membri, tenendo
conto delle richieste degli Stati membri in materia di riservatezza. Tuttavia, senza scambio di informazioni già
nel corso dei negoziati, sarà difficile condizionare i futuri accordi
intergovernativi affinché rispettino la legislazione dell'UE nel settore dell'energia
e la politica dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò significherebbe
perdere l'opportunità di garantire la certezza del diritto necessaria in
relazione allo status e alla validità di accordi intergovernativi per
importanti progetti energetici e il relativo finanziamento. Ciò
pregiudicherebbe gli investimenti dell'Unione e di conseguenza la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'attuale meccanismo di controllo ex post
sotto forma di procedimenti di infrazione non affronta questo problema nel modo
più efficace[9].
Questo perché, una volta che gli accordi intergovernativi sono stati firmati e,
a maggior ragione una volta ratificati, gli Stati membri non possono
modificarli di propria iniziativa, qualora talune disposizioni risultino in
contrasto con le norme del mercato interno; dovrebbero invece rinegoziare gli
accordi intergovernativi con i paesi terzi in questione. Contatti e scambi di
informazioni costanti durante i negoziati e la possibilità di una verifica
della compatibilità su richiesta dello Stato membro interessato o della
Commissione prima della firma dell'accordo intergovernativo sono pertanto
considerati essenziali. Inoltre, si propone che gli Stati membri possano
chiedere l'assistenza dei servizi della Commissione nel corso dei negoziati.
L'esperienza maturata attraverso tali meccanismi di scambio dovrebbe
consentire l'elaborazione congiunta di clausole standard facoltative che gli
Stati membri possono utilizzare negli accordi intergovernativi futuri. L'utilizzo
di tali clausole contribuirebbe a prevenire i conflitti che possono sorgere fra
gli accordi intergovernativi e il diritto dell'Unione. Controllo ex ante obbligatorio o verifica
di compatibilità più flessibile Non si propone di istituire un meccanismo di
controllo ex ante esaustivo obbligatorio applicabile a tutti gli accordi
intergovernativi pertinenti, dato che un meccanismo di questo tipo costituirebbe
un onere eccessivo per gli Stati membri e ritarderebbe la conclusione di tutti
i futuri accordi intergovernativi di almeno alcuni mesi. Si ritiene invece sufficiente prevedere un
meccanismo di controllo di compatibilità più flessibile dove la Commissione, su
sua richiesta o su richiesta dello Stato membro che sta negoziando l'accordo
intergovernativo, valuta la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto
dell'Unione prima che l'accordo sia firmato. Qualora la verifica
di compatibilità sia stata eseguita su richiesta dello Stato membro interessato
o della Commissione, per non ritardare indebitamente i negoziati, in assenza di
un parere espresso della Commissione entro un termine di quattro mesi, si
ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. L'opzione proposta rafforzerà in maniera
significativa la capacità dell'Unione di mantenere l'operatività e il
funzionamento adeguati del suo mercato interno dell'energia e di garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la realizzazione di importanti
progetti energetici attraverso un utilizzo coordinato e quindi efficiente del
potere contrattuale dell'Unione. A questo proposito, gli effetti positivi della
proposta compensano gli oneri aggiuntivi piuttosto limitati in termini di
obblighi di trasparenza a carico degli Stati membri nella negoziazione di
accordi intergovernativi con i paesi terzi.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Scopo della presente proposta è trasformare le
conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 in un meccanismo con
procedure dettagliate per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la
Commissione in relazione agli accordi intergovernativi al fine di agevolare il
coordinamento a livello unionale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento,
l'operatività e il funzionamento corretti del mercato interno dell'energia dell'Unione
e per creare certezza del diritto per le decisioni di investimento. A livello individuale, è difficile per gli
Stati membri garantire il conseguimento di questi obiettivi politici. Gli Stati
membri non dispongono attualmente di informazioni sufficienti per valutare le
implicazioni generali dei loro accordi intergovernativi sulla situazione della
sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE. Le valutazioni degli Stati membri
stessi in merito alla corretta applicazione della normativa dell'UE nel settore
dell'energia per quanto riguarda questi accordi intergovernativi non apportano
una certezza del diritto sufficiente per gli investitori. Il coordinamento dell'Unione
contribuirà d'altro canto alla realizzazione di tutti gli obiettivi stabiliti.
Poiché la proposta di scambio di informazioni rafforzerà la posizione negoziale
degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, garantirà anche la corretta
attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione e consentirà di ottenere
una prospettiva della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento
nell'UE, al posto della una prospettiva nazionale. L'uso di clausole standard
elaborate congiuntamente e la verifica della compatibilità proposta
consentiranno inoltre di offrire agli investitori maggiore certezza del diritto
per quanto riguarda la probabile compatibilità dell'accordo intergovernativo
con la legislazione UE. La proposta è pertanto giustificata in termini di
sussidiarietà. Inoltre, la proposta rispetta il principio di proporzionalità
giacché le alternative volontarie esaminate non garantiscono uno scambio di
informazioni sufficiente per garantire che gli obiettivi strategici siano
soddisfatti. Gli accordi intergovernativi sono tutti gli
accordi giuridicamente vincolanti fra gli Stati membri e i paesi terzi che
possono avere ripercussioni sull'operatività e il funzionamento del mercato
interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE. Al fine di evitare inutili doppioni, gli
accordi intergovernativi per i quali una notifica specifica alla Commissione è
già prevista in altri atti normativi dell'Unione sono esclusi dal campo di
applicazione della proposta, ad eccezione degli accordi intergovernativi che
devono essere presentati alla Commissione conformemente al regolamento sulla
sicurezza dell'approvvigionamento del gas[10].
Si propone inoltre che il nuovo meccanismo non riguardi gli accordi fra
operatori commerciali, a condizione che l'accordo intergovernativo ne faccia
esplicita menzione. Gli Stati membri invieranno alla Commissione,
al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della decisione proposta, tutti
gli accordi intergovernativi vigenti o applicati in via provvisoria fra loro e
con paesi terzi. La Commissione deve inoltre essere informata quanto prima
circa la loro intenzione di avviare negoziati su futuri accordi
intergovernativi o modificare gli accordi intergovernativi vigenti. La
Commissione deve essere regolarmente informata sui negoziati. Su richiesta, la
Commissione partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice. In questo
contesto, anche gli Stati membri hanno il diritto di chiedere assistenza alla
Commissione durante i loro negoziati con i paesi terzi. Una volta ratificato l'accordo
intergovernativo, il testo ratificato è trasmesso alla Commissione. Gli accordi
intergovernativi sono trasmessi in tutti i loro elementi, compresi i loro
allegati, gli altri testi cui fanno riferimento e tutte le relative modifiche.
La Commissione mette le informazioni pervenute a disposizione degli Stati
membri tramite una banca dati. Nel fornire informazioni alla Commissione,
uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni trasmesse negli
accordi debba considerarsi riservata. La Commissione agevola il coordinamento fra
gli Stati membri allo scopo di analizzare gli sviluppi in materia di accordi
intergovernativi, individuare problemi e soluzioni comuni ed elaborare clausole
standard che gli Stati membri possano utilizzare nei futuri accordi
intergovernativi. Inoltre la Commissione, di propria iniziativa,
al più tardi quattro settimane dopo essere stata informata della conclusione
dei negoziati o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo
intergovernativo, ha il diritto di valutare la compatibilità dell'accordo
negoziato con il diritto dell'Unione, al fine di garantire la legittimità dell'accordo.
In questo caso, gli Stati membri devono presentare l'accordo
intergovernativo integralmente negoziato alla Commissione prima della firma di
tale accordo. La Commissione dispone di quattro mesi per la valutazione. Se è stata chiesta la verifica di compatibilità, in
assenza di un parere della Commissione entro il periodo di esame, si ritiene
che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione
della decisione proposta quattro anni dopo la sua entrata in vigore. La decisione proposta entrerà in vigore 20
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
4.
INCIDENZA DELLA PROPOSTA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione. Gli oneri amministrativi aggiuntivi limitati per la
Commissione europea non implicano costi aggiuntivi. 2011/0238 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un meccanismo per lo scambio
di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i
paesi terzi nel settore dell'energia IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 194, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11], visto il parere del Comitato delle regioni[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a
informare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione di tutti i loro
accordi bilaterali, nuovi ed esistenti, con i paesi terzi. È opportuno che
la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati
membri in una forma appropriata, tenendo conto dell'esigenza di tutela delle
informazioni commercialmente sensibili. (2)
Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di
adottare tutte le misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati o risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione. È
pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità
fra il diritto unionale e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri
e paesi terzi. (3)
L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia
prevede che l'energia importata nell'Unione da paesi terzi sia interamente
disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un
mercato interno dell'energia che non funziona correttamente pone l'UE in una
posizione vulnerabile per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra
gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione
di prendere misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di
garantire che tali accordi siano conformi alla normativa dell'Unione europea e
garantiscano effettivamente l'approvvigionamento energetico. (4)
È opportuno che il nuovo meccanismo di scambio di
informazioni riguardi soltanto gli accordi intergovernativi suscettibili di
incidere sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento
energetico in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. È
auspicabile che comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che
hanno un impatto sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità, mediante
infrastrutture fisse o che hanno un impatto sulla quantità di energia importata
nell'Unione da paesi terzi. (5)
È opportuno escludere dal sistema di scambio di
informazioni istituito dalla presente decisione gli accordi intergovernativi
che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri
atti dell'Unione, quali il [regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e
del Consiglio, del …, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi
bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti[13]]. (6)
È auspicabile non applicare l'obbligo di notifica
menzionato non si deve applicare agli accordi intergovernativi che devono
essere obbligatoriamente trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 13,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva
2004/67/CE[14].
Questi accordi intergovernativi conclusi con paesi terzi che hanno
ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di
gas saranno pertanto essere notificati conformemente alle regole stabilite
nella presente decisione. Al fine di evitare inutili doppioni, è opportuno ritenere
che una notifica presentata ai sensi della presente decisione soddisfi l'obbligo
di notifica di cui al regolamento (UE) n. 994/2010. (7)
La presente decisione non riguarda gli accordi fra
enti commerciali, a condizione che gli accordi intergovernativi facciano
esplicito riferimento a tali accordi commerciali. Gli operatori commerciali che
negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi possono comunque
chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il
diritto dell'Unione. (8)
È opportuno che gli Stati membri presentino alla
Commissione tutti gli accordi intergovernativi in vigore e applicati in via
provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna[15] e i nuovi accordi
intergovernativi. (9)
È opportuno che gli Stati membri notifichino già
alla Commissione la loro intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi
accordi intergovernativi o modifiche degli accordi intergovernativi esistenti.
È auspicabile che la Commissione sia informata regolarmente in merito ai
negoziati in corso e che abbia inoltre il diritto di partecipare ai negoziati
in qualità di osservatrice. Gli Stati membri possono inoltre chiedere alla
Commissione di essere assistiti durante i loro negoziati con i paesi terzi. (10)
È opportuno che la Commissione, di propria iniziativa
o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo
intergovernativo, abbia il diritto di valutare la compatibilità dell'accordo
negoziato con il diritto dell'Unione prima della firma dell'accordo. (11)
È opportuno trasmettere alla Commissione tutti gli
accordi definitivi e ratificati oggetto della presente decisione per consentire
che tutti gli altri Stati membri ne siano adeguatamente informati. (12)
È opportuno che la Commissione metta tutte le
informazioni pervenute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in forma
elettronica. È opportuno che la Commissione rispetti la richiesta da parte di
Stati membri di trattare le informazioni trasmesse, in particolare quelle
commerciali, come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le
richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione
stessa alle informazioni riservate in quanto questa deve disporre di
informazioni complete ai fini della valutazione. Le richieste di riservatezza
non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001,
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione[16]. (13)
È auspicabile che uno scambio permanente di
informazioni sugli accordi intergovernativi a livello unionale consenta di
elaborare pratiche ottimali. Sulla base di tali pratiche, è opportuno che la
Commissione raccomandi clausole standard da utilizzare negli accordi intergovernativi
fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole standard non
vincolanti è mirato a escludere eventuali contrasti fra gli accordi
intergovernativi e il diritto dell'Unione. (14)
La migliore conoscenza reciproca degli accordi
intergovernativi in vigore e nuovi è mirata a consentire un migliore
coordinamento nel settore dell'energia fra gli Stati membri stessi e fra
gli Stati membri e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato consentirà
agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione. (15)
È opportuno che il meccanismo per lo scambio di
informazioni di cui alla presente decisione non incida sull'applicazione delle
norme dell'Unione relative alle infrazioni e alla concorrenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1. La presente decisione istituisce un
meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la
Commissione in materia di accordi intergovernativi. 2. Gli accordi intergovernativi che sono già soggetti,
in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche
conformemente al diritto dell'Unione, ad eccezione degli accordi
intergovernativi che devono essere trasmessi alla Commissione in conformità
dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010, non sono
disciplinati dalla presente decisione. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende
per: 1) "accordi intergovernativi", tutti
gli accordi giuridicamente vincolanti fra Stati membri e paesi terzi che
possono avere ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato
interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE; 2) "accordi intergovernativi vigenti",
gli accordi intergovernativi entrati in vigore prima dell'entrata in vigore
della presente decisione. Articolo 3
Scambio di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri 1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in
vigore della presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione
tutti gli accordi intergovernativi vigenti e applicati in via provvisoria fra
loro e con paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi i loro allegati e
altri testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le relative modifiche. La
Commissione mette i documenti pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati
membri in forma elettronica. Gli accordi
intergovernativi in vigore o applicati provvisoriamente già trasmessi alla
Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 alla data di entrata in
vigore della presente decisione, e che rispettano le prescrizioni del presente
paragrafo, si considerano notificati ai fini della presente decisione. 2. Lo Stato membro che intende avviare
negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo intergovernativo
vigente o concludere un nuovo accordo intergovernativo, deve comunicare per
iscritto alla Commissione la propria intenzione il più presto possibile prima
dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le
informazioni trasmesse alla Commissione comprendono la documentazione
pertinente, una menzione delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati,
gli obiettivi dei negoziati e altre informazioni pertinenti. In caso di modifica di un accordo esistente, le
disposizioni che dovranno essere rinegoziate sono indicate nelle informazioni
fornite alla Commissione. La Commissione mette
le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli Stati membri in formato
elettronico. Lo Stato membro interessato
informa regolarmente la Commissione sui negoziati in corso. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro
interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di
osservatrice. 3. Dopo
la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo
intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone l'accordo o la modifica
dell'accordo, compresi gli allegati e altri testi cui tali accordi o
emendamenti fanno esplicitamente riferimento, alla Commissione che rende i
documenti pervenuti, fatta eccezione per le parti riservate individuate ai
sensi dell'articolo 7, accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato
elettronico. Articolo 4
Assistenza della Commissione Quando uno Stato membro informa la Commissione
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della propria intenzione di avviare
negoziati al fine di modificare un accordo intergovernativo vigente o
concludere un nuovo accordo intergovernativo, lo Stato membro può chiedere l'assistenza
della Commissione nei negoziati con il paese terzo. Articolo 5
Controllo di compatibilità ex ante La Commissione può, di propria iniziativa,
fino a quattro settimane dopo essere stato informato della chiusura dei
negoziati o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo
intergovernativo, valutare la compatibilità dell'accordo negoziato con il
diritto dell'Unione prima della firma dell'accordo. Qualora la Commissione o lo
Stato membro in questione chiedano tale valutazione ex ante dell'accordo
intergovernativo negoziato rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di
accordo intergovernativo negoziato ma non ancora firmato è trasmesso alla
Commissione per esame. Lo Stato membro interessato si astiene dal firmare l'accordo
per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del progetto di
accordo intergovernativo. D'intesa con lo
Stato membro interessato, il periodo d'esame può essere prorogato. Quando è stata chiesta una verifica della
compatibilità, in assenza di un parere della Commissione entro il periodo di
esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. Articolo 6
Coordinamento con gli Stati membri 1. La Commissione agevola il coordinamento fra
gli Stati membri al fine di: a) esaminare l'evoluzione della situazione in
relazione agli accordi intergovernativi; b) individuare i problemi comuni in relazione
ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per
affrontare tali problemi; c) sulla base delle migliori prassi, elaborare
clausole standard il cui uso garantirebbe la piena conformità dei futuri
accordi intergovernativi con la legislazione dell'UE nel settore dell'energia. Articolo 7
Riservatezza Nel fornire informazioni alla Commissione
conformemente all'articolo 3, lo Stato membro può indicare se parte delle
informazioni, in particolare le informazioni commerciali, debba considerarsi
riservata e se le informazioni fornite possono essere condivise con altri Stati
membri. La Commissione rispetta tali indicazioni. Le richieste di riservatezza
non limitano l'accesso della Commissione alle informazioni riservate. Articolo 8
Clausola di revisione 1. Quattro anni dopo la sua entrata in vigore,
la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. 2. La relazione esamina in particolare se tale
decisione offra un quadro sufficiente per garantire la piena conformità degli
accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di
coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Articolo 9
Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 10
Destinatari Gli Stati membri
sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Tale conclusione è stata confermata dal Consiglio
"Energia" del 28 febbraio 2011: "Migliorare lo scambio
tempestivo di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri, in
particolare le informazioni degli Stati membri alla Commissione sui loro
accordi bilaterali nuovi ed esistenti con i paesi terzi ". [2] COM(2011) 539. [3] Secondo degli scenari elaborati per il 2030, le
importazioni totali di energia da paesi terzi potrebbero raggiungere il 57%. [4] GU L 211 del 14.8.2009. [5] L'unico obbligo che esiste finora è previsto
dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la
direttiva 2004/67/CE (regolamento sull'approvvigionamento di gas), GU L 295 del
12.11.2010, pag. 1. Tale disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di
notificare alla Commissione gli accordi intergovernativi nel settore
del gas. Gli accordi intergovernativi esistenti devono solo essere notificati
entro il 3 dicembre 2011. [6] Tenendo conto dei pochi accordi intergovernativi
conosciuti fra Stati membri e paesi terzi, per esempio per quanto riguarda il
gasdotto South Stream, questa stima molto prudente è effettuata presupponendo
che una serie di Stati membri abbiano sottoscritto accordi di questo tipo con i
principali fornitori di petrolio e di gas, in particolare quando il petrolio o
il gas sono erogati tramite gasdotti. [7] Cfr. articolo 13, paragrafo 6, del regolamento sulla
sicurezza dell'approvvigionamento di gas. [8] Nonostante si possa pensare sia a un regolamento che a
una decisione, la decisione è più appropriata in quanto lo strumento giuridico
non avrà effetti diretti sui singoli individui, ma è destinato esclusivamente
agli Stati membri. [9] Va osservato che la notifica di accordi intergovernativi
in vigore non impedisce alla Commissione di avviare procedimenti di infrazione
se necessario, ossia se si può dimostrare, in un determinato caso, in che modo
un particolare accordo viola le norme relative al mercato interno. [10] I doppioni sono evitati anche nel caso del regolamento
sulla sicurezza dell'approvvigionamento in quanto una notifica conformemente
alle norme più particolareggiate previste nella presente proposta soddisferebbe
le prescrizioni di cui al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento
di gas. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] [COM(2010) 344 definitivo, non ancora adottato]. [14] GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1. [15] Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. [16] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 28.