Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 /* COM/2010/0708 def. - APP 2010/0347 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 2.12.2010 COM(2010) 708 definitivo 2010/0347 (APP) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 (in seguito "regolamento")[1] che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito "Agenzia"). L’Agenzia è operativa dal 1º marzo 2007. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, i settori tematici di attività dell’Agenzia sono definiti dal Consiglio in un quadro pluriennale. Il Consiglio ha provveduto in tal senso adottando la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (in seguito "quadro pluriennale")[2]. La presente proposta intende modificare il quadro pluriennale per l’Agenzia in modo da estenderne i compiti ai settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. Contesto generale Il 30 giugno 2005 la Commissione ha proposto[3] di istituire un'Agenzia per i diritti fondamentali. A tal fine sono stati prospettati due strumenti: i) un regolamento del Consiglio "che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali", sulla base dell'articolo 308 del trattato CE, e ii) una decisione del Consiglio "che conferisce all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea", sulla base degli articoli, 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE. I negoziati in seno al Consiglio hanno tuttavia autorizzato solo l'adozione (il 15 febbraio 2007) dello strumento che consente all'Agenzia di svolgere i suoi compiti nei limiti delle competenze della Comunità (regolamento (CE) n. 168/2007). Il Consiglio ha deciso di non adottare lo strumento che avrebbe autorizzato l'Agenzia a esercitare le sue attività nei settori rientranti nel titolo VI del trattato UE[4]. La Commissione resta dell'opinione che l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe poter svolgere le sue attività (definite dal regolamento) nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. Il carattere giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali e la soppressione dei cosiddetti "pilastri" rafforzano gli argomenti a favore dell'estensione delle attività dell'Agenzia a questi due settori. Il regolamento (CE) n. 168/2007 è stato adottato sulla base dell'articolo 308 del trattato CE. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tale articolo è stato modificato ed è diventato l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le materie precedentemente rientranti nel titolo VI del trattato UE (ex "terzo pilastro") sono ora disciplinate dal capo 4 ("Cooperazione giudiziaria in materia penale") e dal capo 5 ("Cooperazione di polizia") del titolo V ("Spazio di libertà, sicurezza e giustizia") del TFUE. L'articolo 352 del TFUE si applica a tutte le materie rientranti nel campo di applicazione del trattato. Di conseguenza non è necessario modificare il regolamento (CE) n. 168/2007 per estenderne il campo di applicazione alle materie attualmente disciplinate dal titolo V del TFUE. Tuttavia, l'attuale quadro pluriennale non contempla la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia fra i settori tematici di attività dell’Agenzia. È quindi necessario modificarlo affinché l'Agenzia possa operare in questi settori. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO Prima di presentare la proposta per istituire l’Agenzia per i diritti fondamentali, la Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica. Le parti interessate che vi hanno partecipato hanno auspicato vivamente l'inclusione dei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia nel campo di attività dell'Agenzia. I risultati della consultazione sono confluiti nella valutazione d'impatto[5] che accompagna la proposta, che, come si è detto, prevedeva già l'estensione del campo delle attività dell'Agenzia alle materie di cui al titolo VI del trattato UE ante Lisbona. Da allora, le parti interessate non hanno smesso di chiedere che l'Agenzia operi anche in tali settori. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Contenuto della misura proposta La proposta di modifica aggiunge un elemento supplementare all'elenco dei settori tematici specificati all'articolo 2 della decisione del Consiglio. Base giuridica La Commissione ritiene che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 costituisca una base giuridica derivata ai sensi della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-133/06[6]. La base giuridica della presente proposta dovrebbe pertanto essere la stessa del regolamento, ossia l'attuale articolo 352 del TFUE. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio. Amplierà il quadro pluriennale per l'Agenzia in modo da permetterle di operare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dei progetti per i quali l'autorità di bilancio ha già impegnato le risorse. ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA La proposta aggiunge la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia ai settori tematici dell'attuale quadro pluriennale. Ai sensi dei capi 4 e 5 del titolo V del TFUE, l'Unione europea può adottare una varietà di misure in questi settori, che in certi casi possono sollevare questioni delicate in relazione ai diritti fondamentali. Svolgendo le sue attività nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, l'Agenzia contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo dell'Unione di garantire che le misure adottate dall'Unione e la loro attuazione rispettino la Carta dei diritti fondamentali. 2010/0347 (APP) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, vista la proposta della Commissione europea[7], previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, vista l'approvazione del Parlamento europeo[8], deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007. (2) Il primo quadro pluriennale è stato adottato dal Consiglio con decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012[9]. (3) L'attuale quadro pluriennale, tuttavia, non comprende i settori tematici della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. (4) Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 168/2007 il Consiglio aveva accettato di riesaminare, anteriormente al 31 dicembre 2009, il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali, ai fini della possibile estensione del medesimo al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e aveva invitato la Commissione a presentare una proposta in tal senso, ove opportuno. (5) La cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia sono disciplinate dai capi 4 e 5, rispettivamente, del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È necessario modificare il quadro pluriennale per consentire all'Agenzia per i diritti fondamentali di svolgere le sue attività in tali settori, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2008/203/CE è così modificata: All’articolo 2 è aggiunto il punto seguente: “j) cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia.” Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il […] 2010. Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1. [2] GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14. [3] COM(2005) 280 definitivo. [4] All'epoca il Consiglio aveva formulato la seguente dichiarazione: "Il Consiglio accetta di riesaminare, anteriormente al 31 dicembre 2009, il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali, ai fini della possibile estensione del medesimo al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta in tal senso, ove opportuno." (Addendum al progetto di processo verbale della 2781a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2007. Documento n. 6396/07 ADD 1, PV/CONS 7 JAI 80, del 27 febbraio 2007). [5] Cfr. relazione SEC(2005) 849 del 30.6.2005. [6] Sentenza 6 maggio 2008, causa C-133/06, Parlamento/Consiglio. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14.