Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) /* COM/2009/0702 def. - NLE 2009/0187 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 17.12.2009 COM(2009)702 definitivo 2009/0187 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) RELAZIONE - Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 23 luglio 2007 ha autorizzato la presidenza del Consiglio dell’Unione europea a firmare un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS). L’accordo è stato firmato dall’Unione europea il 23 luglio 2007 e dagli Stati Uniti il 26 luglio 2007 e si applica in via provvisoria a decorrere dal 26 luglio 2007. - La finalità dell'accordo è assicurare lo scambio di informazioni sui passeggeri europei, cioè i dati PNR, con il DHS affinché questi valuti il rischio che un passeggero può rappresentare per la sicurezza degli Stati Uniti. - Obiettivo dell’accordo è fornire una base giuridica per lo scambio di informazioni utili alle autorità giudiziarie e di contrasto tra UE e Stati Uniti per combattere il terrorismo e i reati connessi di carattere transnazionale, inclusa la criminalità organizzata – in questo caso i dati PNR –, offrendo certezza giuridica alle compagnie aeree, ai passeggeri e alle autorità di protezione dei dati e assicurando nel contempo la tutela della vita privata dei cittadini e la loro incolumità fisica. Inoltre, un accordo a livello UE permette di applicare questa soluzione in maniera uniforme in tutta l’Unione per garantire il diritto di ciascuno al rispetto della vita privata e evitare distorsioni di concorrenza tra le compagnie aeree. **** - L’accordo mira a prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) intende garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, e dei principi di proporzionalità e necessità in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. - Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. **** - La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS). 2009/0187 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [xx.xx.2010] relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione, vista l’approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: 1. Il 22 febbraio 2007 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo a lungo termine tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS). 2. In conformità della decisione 2007/551/PESC/GAI del Consiglio del 23 luglio 2007[2], l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) è stato firmato il…., con riserva della sua conclusione in una data successiva. 3. Conformemente al punto 9 dell'accordo, questo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. 4. L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. È opportuno concludere l’accordo. 6. [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri partecipano all'adozione della presente decisione.] 7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)[3], corredato della lettera di accompagnamento del DHS e della lettera di risposta dell'Unione europea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, allo scambio degli strumenti di approvazione a norma del punto 9 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente […] ALLEGATO [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L 204 del 4.8.2007, pag. 16. [3] GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.