52009DC0166

Relazione della Commissione in base all'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) [SEC(2009) 476] /* COM/2009/0166 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.4.2009

COM(2009) 166 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

in base all'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)

[SEC(2009) 476]

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

in base all'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)

1. INTRODUZIONE

1.1. Antefatti

Secondo l'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale[1] ("decisione quadro"), la Commissione elabora una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla decisione quadro. Il 16 febbraio 2004 la Commissione ha pubblicato una prima relazione[2] che esaminava il recepimento a decorrere dal 25 marzo 2003, quando soltanto AT, BE, FI, DE, IT, IE, LU, PT, ES e SE avevano inviato contribuiti relativamente completi sul recepimento nella legislazione nazionale.

La presente relazione finale esamina l'attuazione di tutti gli articoli della decisione quadro a far data dal 15 febbraio 2008 in tutti e 27 gli Stati membri.

Sebbene l'articolo 18 imponga agli Stati membri l'obbligo di presentare alla Commissione la normativa di recepimento entro il 22 marzo 2006, nel novembre del 2007 solo 13 Stati membri (AT, DK, DE, ES, LU, NL, PT, SE, UK, CZ, HU, LT, PL) avevano inviato contributi relativamente completi. La Commissione ha allora sollecitato gli Stati membri e fissando il termine ultimo al 15 febbraio 2008. La presente relazione costituisce quindi un resoconto della situazione per quanto riguarda il recepimento al 15 febbraio 2008 quasi due anni dopo il termine del 22 marzo 2006 e andrebbe letta unitamente alla prima relazione che contiene informazioni sul metodo e i criteri di valutazione, e all'allegato che elenca in forma di tabella le disposizioni di attuazione presentate dagli Stati, per singolo articolo.

1.2. Osservazioni generali

2 Stati membri (MT e EL) non hanno trasmesso le leggi attuative, quindi la Commissione non può valutare se la decisione quadro sia stata o meno attuata.

LV ha inviato un pacchetto di disposizioni nazionali in lettone il 12 dicembre 2007, seguito da ulteriori disposizioni il 6 marzo 2008 (oltre il termine), senza allegare alcuna descrizione o nota esplicativa delle misure nazionali di attuazione. La Commissione non può pertanto valutare se LV abbia rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 18. Altri Stati membri hanno trasmesso disposizioni nazionali intese ad attuare in tutto o in parte la decisione quadro. LU ha informato la Commissione che il progetto di legge cui fa riferimento la prima relazione non è stato ancora approvato; non se ne terrà pertanto conto nella valutazione relativa a LU. UK precisa che la sua relazione si applica ad Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, ma ha inviato un contributo supplementare relativo al recepimento in Scozia (il regime scozzese è specificatamente menzionato laddove differisca dalle disposizioni generali per il resto di UK).

Nessuno Stato membro ha recepito la decisione quadro con un unico provvedimento legislativo nazionale, tutti si sono basati su disposizioni già in vigore e molti rimandano, per il recepimento, ai rispettivi codici di procedura penale. Pochi Stati membri hanno adottato nuovi provvedimenti legislativi aventi ad oggetto uno o più articoli. Molti di essi hanno presentato codici non vincolanti, istruzioni e carte in luogo di vere e proprie leggi.

Numerosi Stati membri hanno recepito le disposizioni in maniera frammentaria, grazie a sovrapposizioni con una serie di disposizioni nazionali già in vigore o di recente adozione.

2. ANALISI DEI SINGOLI ARTICOLI

Per le misure presentate dagli Stati membri consultare la tabella in allegato.

Articolo 1: Definizioni

L'articolo dà la definizione di "vittima", "organizzazione di assistenza alle vittime", "procedimento penale", "procedimento" e "mediazione nelle cause penali". Non un singolo Stato membro ha introdotto un atto che recepisca questo articolo, anche se in molti si richiamano a definizioni nazionali di "vittima" corrispondenti in misura più o meno ampia alla definizione della decisione quadro. Non è stato invece affrontato il problema degli altri termini definiti.

UK, BG, RO, LT e SE hanno fornito un'ampia definizione di "vittima". La definizione di SK si estende alle persone giuridiche. ES, NL, DK, LU, EE, FI, BE e PT non hanno trasmesso alcuna normativa di recepimento. FR afferma che le definizioni corrispondono comunque alle nozioni comunemente usate. IE dichiara che le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono conformi alla decisione quadro.

Articolo 2: Rispetto e riconoscimento

L'articolo 2, paragrafo 1, prevede che la vittima assuma "un ruolo effettivo e appropriato" nel sistema giudiziario penale. La relazione del 2004 appurava che AT, BE, FR, FI, DE, IT, LU, PT e SE rispettavano la decisione quadro. BG, EE, CZ, HU, IE, PL, LT, RO, UK e ES fanno esplicito riferimento ad "un ruolo effettivo e appropriato". DK e SI osservano che questa disposizione è di carattere molto generale e che i diritti specifici sono contenuti in altri articoli. L'articolo 2, paragrafo 2, concerne le "vittime particolarmente vulnerabili" (non definite) alle le quali deve essere assicurato un "trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione".

FR, IE, BE, PT, PL, UK, SE, SI e IT tutelano alcune categorie di persone considerate vulnerabili a causa di talune peculiarità fisiche o mentali (minori e portatori di handicap fisici). ES, NL, CY, FI e RO pongono l'accento su situazioni che possono provocare tale vulnerabilità (violenze familiari, reati a sfondo sessuale, terrorismo, tratta di esseri umani) Altri optano per una protezione più ampia, che comprende ogni genere di persone e di situazioni. In SK e DE, qualora il testimone non possa presentarsi per rendere interrogatorio per motivi di età, malattia o handicap, viene utilizzata la videoconferenza; LT, HU e CZ garantiscono un regime di tutela (anonimato o altre misure) in determinate circostanze (grave minaccia alla vita della vittima o del testimone, reati gravi, rilevanza della dichiarazione). In HU l'età della vittima costituisce un criterio. BG e PL assicurano una speciale tutela ad alcune categorie di persone vulnerabili e qualora si configurino taluni reati gravi (tratta di esseri umani o violenza domestica). EE non ha presentato disposizioni specifiche a tutela delle persone vulnerabili.

Articolo 3: Audizione e produzione di prove

L'articolo 3 conferisce alla vittima il diritto di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova. La maggior parte dei paesi (AT, BE, FI, FR, DE, IT, LU, NL, PT, ES, SE, HU, CZ, BG, PL, SK, SK, RO e EE) garantisce una serie di diritti alla vittima in quanto parte di un procedimento penale. Nei paesi di common law la vittima non è parte del procedimento penale ma UK e IE le riconoscono il diritto di essere sentita.

Nella maggioranza degli Stati membri le vittime possono fornire elementi di prova nel corso del procedimento. 3 paesi non hanno presentato disposizioni specifiche (DK, NL, UK).

10 Stati membri (AT, FI, IT, LU, ES, SE, HU, PL, CZ, BE) hanno correttamente recepito il secondo paragrafo dell'articolo 3, secondo cui "le autorità competenti interrogano la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale". IT limita l'interrogatorio a fatti attinenti all'imputazione. HU provvede a che il testimone possa rendere una dichiarazione scritta quale elemento di prova. In CZ, la vittima può essere obbligata a presenziare a procedimenti successivi soltanto in caso di necessità. In PL, la Suprema Corte e gli orientamenti dell'Avvocato generale sanciscono il diritto della vittima a non essere interrogata ripetutamente. UK fa riferimento a corsi di formazione per gli operatori del settore sulle modalità da seguire per interrogare le vittime.

Articolo 4: Diritto di ottenere informazioni

L'articolo 4 tratta del diritto della vittima di ottenere diversi tipi di informazioni.

L'articolo 4, paragrafo 1, elenca dieci tipi di informazioni da trasmettere alla vittima. AT, CY, FI, DE, IE, NL, UK (Scozia) e SE hanno recepito tale obbligo rendendo disponibili la maggior parte delle informazioni su siti web e/o pubblicando opuscoli informativi. Tuttavia, dalle misure legislative presentate non risulta chiaro se la vittima abbia accesso effettivo a tali informazioni fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

In IT e UK non sussiste in capo alle autorità alcun obbligo di fornire informazioni alle vittime. Le misure di PT non obbligano le autorità nazionali a trasmettere informazioni alle vittime.

BE, EE, FR, ES, CZ, HU e SK dispongono di un sistema accettabile in base al quale le forze di polizia, i pubblici ministeri e i giudici hanno l'obbligo di fornire alle vittime informazioni sulla maggior parte dei loro diritti. FI circoscrive l'obbligo di informare la vittima, incombente alle autorità competenti per le indagini preliminari, alle informazioni sul diritto al risarcimento.

RO, BG, FI, LT e PL dispongono di approcci combinati. Le autorità hanno l'obbligo di informare la vittima dei suoi diritti, e tali paesi hanno creato appositi siti web. BG, CY e RO hanno messo a disposizione un numero telefonico al fine di fornire informazioni alle vittime.

La normativa di SI e CY risulta incompleta ed insufficiente. SI fa riferimento alle linee guida del ministero dell'Interno, che non sarebbero vincolanti (il testo non è stato trasmesso). L'attuazione da parte di LU è inadeguata, poiché il progetto di legge non è stato convertito.

Occorre segnalare altri due punti deboli. Il primo riguarda le lingue. Le informazioni dovrebbero essere fornite "per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa". Alcuni Stati membri (DE, UK (Scozia), NL, SE, BG e FI) rendono disponibili le informazioni in numerose lingue (tra cui l'inglese). La maggior parte degli Stati membri tace al riguardo. Soltanto la legislazione di BG e RO prevede esplicitamente che le informazioni siano fornite alla vittima in una lingua a quella comprensibile. CZ e HU hanno adottato disposizioni che assicurano il diritto di chi non comprende la lingua del paese a comunicare con le autorità in una lingua conosciuta.

Il secondo punto debole concerne i meccanismi speciali a disposizione delle vittime non residenti. Tale norma è stata ignorata dagli Stati membri ad eccezione di UK (Scozia) e BG, che dispongono di una linea telefonica grazie alla quale è possibile contattare direttamente degli interpreti. In IE esiste un'unità speciale all'interno dell'organizzazione di assistenza alle vittime che assiste le vittime residenti in un altro paese.

L'articolo 4, paragrafo 2, relativo alle informazioni sul seguito del procedimento, è stato correttamente recepito, ma DK, EE, UK, LU, SI e FR non hanno comunicato le informazioni concernenti la sentenza. IT notifica la decisione soltanto alle vittime che si sono costituite parte civile. FI ha integrato l'obbligo di cui alla lettera c) nel proprio ordinamento giuridico interno, ma non ha fornito alcun riferimento normativo. Il codice di procedura penale di PT non garantisce che la vittima, "se lo desidera", sia informata attivamente dall'autorità nazionale. La carta delle vittime di IE non ha valore vincolante. EE non ha comunicato alcuna normativa di attuazione.

L'articolo 4, paragrafo 3, che prevede che la vittima sia informata del rilascio dell'autore del reato, è stato correttamente recepito soltanto da FI, CZ, PL, SK e SE. La carta delle vittime di IE stabilisce che la vittima è informata del rilascio dell'autore del reato; se tale obbligo non viene rispettato, il solo mezzo di ricorso per le vittime è scrivere al "Garda Victim Liaison Officer" o al "local Superintendent". BG, LU, EE, HU, LT, RO e SI non hanno trasmesso alcun provvedimento di recepimento. Le disposizioni di UK presentano due punti deboli. La legge denominata Criminal Justice and Court Service Act 2000 stabilisce che la vittima venga informata qualora sia previsto il rilascio dell'autore del reato, e fissa le condizioni cui è soggetto tale rilascio. Questa disposizione si applica, tuttavia, esclusivamente nel caso di condanna a pena superiore ai dodici mesi di reclusione, comminata per reati di natura violenta o a sfondo sessuale. L'ordinamento giuridico scozzese prevede che la vittima sia informata del rilascio del suo aggressore, ma tale strumento non è vincolante. L'informazione riguardante la concessione della libertà condizionale è garantita semplicemente dalla "pratica corrente" della polizia. ES fa riferimento ad una disposizione avente ad oggetto l'obbligo di informare la vittima di qualsiasi fase della procedura che possa pregiudicare la sua sicurezza. FR dichiara che sta svolgendo lavori al riguardo. PT afferma che terrà conto di tale disposizione in un futuro disegno di legge di emendamento del codice di procedura penale.

L'articolo 4, paragrafo 4, concerne il diritto della vittima a non ricevere informazioni sul rilascio dell'autore del reato. Soltanto FI, SE e SK hanno recepito in toto tale disposizione. HU, CY, LT e IT dichiarano di non disporre di norme in tal senso. AT, DK, UK, DE, FR, EL, NL, LU, LT, EE, RO, SI e ES non hanno trasmesso disposizioni. In IE, qualora la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sia opzionale, il problema è ancora una volta il valore giuridico della carta delle vittime. Le disposizioni di PT non assicurano alla vittima il diritto di non ricevere le informazioni. BE ha parzialmente recepito tale disposizione, avendo disposto soltanto la trasmissione delle informazioni relative alla concessione all'autore del reato della libertà condizionale.

Articolo 5: Garanzie in materia di comunicazione

L'articolo 5 prevede l'obbligo di "ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione" per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato. Le difficoltà di comunicazione potrebbero essere interpretate in senso più lato, fino a farvi rientrare la comprensione della procedura stessa, ma tutti gli Stati membri hanno inteso tale difficoltà nel senso delle sole barriere linguistiche. Soltanto FI dispone di un sistema di interpretazione efficace che si estende alle indagini preliminari. In FR, IT, SI e BE è fornita l'assistenza di un interprete o di un traduttore nel caso in cui la vittima partecipi al procedimento in qualità di parte in causa o di testimone. SK, BG, CZ, IE, DK, FI, HU, SI, ES, PL e RO offrono assistenza linguistica completa.

Le disposizioni comunicate denotano, in cinque Stati membri (LT, LU, SE, UK, NL), uno scarso livello di attuazione rispetto alla più elevata tutela garantita all'imputato. Non risulta chiaro se in EE i servizi di assistenza alle vittime forniscano un servizio di traduzione o se si limitino ad assistere le vittime nella comprensione globale del procedimento.

PL e CY non hanno comunicato disposizioni di attuazione.

Articolo 6: Assistenza specifica alla vittima

Questo articolo impone un duplice obbligo.

In primo luogo, gli Stati membri devono garantire che la vittima abbia accesso, gratuitamente se del caso, a qualsiasi forma di assistenza diversa dall'assistenza di un legale e dal patrocinio gratuito. Soltanto 10 Stati membri (BG, EE, BE, ES, IE, SE, FR, RO, UK e DK) hanno agito conformemente a tale obbligo. La definizione di qualsiasi forma di assistenza è diversa nei vari Stati membri, e spazia dall'assistenza psicologica alle informazioni o trattamenti sanitari.

In linea generale, l'attuazione da parte degli Stati membri risulta incompleta. SI ha trasmesso l'articolo 65 della legge sulla procedura penale che non corrisponde all'obbligo disposto dall'articolo 6. IT ha inviato soltanto provvedimenti legislativi concernenti l'assistenza specifica ai minori vittime di reati gravi e alle vittime della tratta di esseri umani. 9 Stati membri (LU, HU, CZ, FI, PL, SK, LT, CY e NL) non garantiscono alle vittime libero accesso a un'assistenza diversa da quella di un legale e dal patrocinio gratuito.

In secondo luogo, gli Stati membri devono garantire che le vittime abbiano accesso al patrocinio gratuito in qualità di possibili parti del procedimento. Tale disposizione è stata correttamente recepita dalla maggior parte degli Stati membri tranne SI. Esistono differenze tra i possibili beneficiari dell'assistenza. NL ha informato la Commissione riguardo al suo sistema di patrocinio gratuito limitato (consulenze della durata di trenta minuti) indipendentemente dal reddito.

Articolo 7: Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale

L'articolo 7 prevede la copertura delle spese della vittima che sia parte civile o testimone nel procedimento penale. AT, DE, EE, DK, PL, IT, PT, FI, LT, ES e SE operano una distinzione tra vittima in qualità di parte civile e vittima in qualità di testimone. La maggioranza degli Stati membri (tranne BE, IE, NL e UK) prevedono la copertura delle spese degli avvocati se la vittima è parte civile nel procedimento. Salvo che la vittima abbia diritto al patrocinio gratuito, ai sensi della legislazione di IT, HU, ES, CZ, RO e SK le spese degli avvocati della vittima posso essere addebitate soltanto all'autore del reato. Tale circostanza potrebbe comportare problemi ove questi sia insolvente. In BG possono essere coperte le spese legali. In LT è prevista la copertura delle spese sostenute dai testimoni e dalle vittime. In PL provvede alle spese legali della vittima il responsabile del reato e, a certe condizioni non specificate, lo Stato. In FI le spese legali della vittima non sono coperte da fondi pubblici; il responsabile del reato può essere tenuto a sostenerle.

La documentazione presentata da CY è incompleta e EE menziona soltanto il rimborso delle spese sostenute dalla vittima qualora sia ascoltata in qualità di testimone.

Articolo 8: Diritto alla protezione

L'articolo 8 conferisce diversi diritti alla protezione.

L'articolo 8, paragrafo 1, ha ad oggetto l'obbligo di garantire la sicurezza delle vittime di reati e dei loro familiari nonché la tutela dell'intimità della vita privata; è stato recepito da AT, BE, FI, DE, PT, NL, ES, SE, CY, CZ, RO, SK, SI, BG e HU. FR, LT e PL hanno adottato misure volte alla protezione delle vittime ma non dei loro familiari; non hanno trasmesso disposizioni di recepimento relative ad altri aspetti dell'articolo 8, paragrafo 1. IE ha recepito l'articolo 8, paragrafo 1, nella sua carta delle vittime (non vincolante). Per quanto attiene alla tutela dell'intimità della vita privata della vittima, tutti gli Stati membri tranne SI hanno indicato la possibilità che il procedimento si svolga a porte chiuse. La tutela dell'intimità della vita privata dei familiari della vittima è esplicitamente menzionata soltanto da FI, sebbene non sia stato inviato il testo pertinente.

L'articolo 8, paragrafo 2, si riferisce alla sfera della vita privata in relazione ai procedimenti giurisdizionali. AT, BE, BG, FR, SK, HU, DE e PT hanno fornito informazioni relative alla tutela dell'immagine fotografica.

DK ha trasmesso informazioni incomplete sull'articolo 8, paragrafi 1 e 2, facendo unicamente riferimento al regime di protezione dei testimoni.

L'articolo 8, paragrafo 3, è diretto a ridurre il contatto tra vittima e autore del reato, in particolare munendo gli edifici giurisdizionali di luoghi di attesa separati. Soltanto DE, IT e ES hanno inviato disposizioni di recepimento dell'articolo 8, paragrafo 3. DE lo ha recepito correttamente; ES ha provveduto soltanto a realizzare locali separati per le vittime in qualità di testimoni. FI, IE, LU, CZ, UK e SE affermano di rispettare tale articolo nella pratica (senza tuttavia disporre di una legge). PL ha affermato che i presidenti dei tribunali sono consapevoli di tale necessità e DK ha dichiarato che il Ministro della Giustizia aveva inviato comunicazioni in tal senso. SK afferma che il giudice può adottare le misure necessarie per garantire che non vi siano contatti tra gli imputati e la vittima negli edifici giurisdizionali, ma tali misure sono limitate solo a determinati casi e non assicurano la disponibilità di locali separati.

L'articolo 8, paragrafo 4, obbliga gli Stati membri a tutelare le vittime consentendo loro di rendere testimonianza con modalità che tengano conto della loro vulnerabilità. La maggioranza degli Stati membri ha recepito questo articolo in una certa misura. FR, SI, EE, LT e EL non hanno inviato alcun provvedimento legislativo. FI indica un disegno di legge avente ad oggetto misure a tutela dei minori. UK applica misure nelle Crown Courts , ma la loro applicazione nelle Magistrates' Courts si limita all'utilizzo di collegamenti audiovisivi. CZ prevede una tutela limitata per minori di 15 anni. DK prevede un regime generale di tutela (in base al quale non vengono comunicati i dati personali) qualora la persona versi in una situazione di pericolo. Tutto ciò non basta però a raggiungere l'obiettivo della disposizione, ad esempio per quanto concerne i bambini. L'attuazione dell'articolo 8 da parte di EE è insoddisfacente, poiché non risultano riferimenti alla tutela dei familiari e delle persone vulnerabili. L'attuazione da parte di LU è anch'essa inadeguata, in quanto il progetto di legge non è stato convertito.

Articolo 9: Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale

L'articolo 9, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a garantire che la decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato sia adottata entro un lasso di tempo ragionevole. La maggioranza degli Stati membri ha ritenuto che tale disposizione possa essere recepita attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

I paesi di common law non conoscono la costituzione di parte civile. IE dispone di un regime di indennizzo per alcune categorie di vittime. DK, EL e UK non hanno comunicato disposizioni di recepimento. CY, DE, FR, LT, BE, ES e SE prevedono l'indennizzo solo per determinate categorie di vittime. Le suddette misure non recepiscono l'articolo 9, paragrafo 1.

L'articolo 9, paragrafo 2, impone agli Stati membri di incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima. AT, FR, DE, FI, IE, IT, ES e NL hanno disposto misure adeguate per il recepimento di tale norma. Il beneficio della libertà condizionale è subordinato alla condotta dell'autore del reato nei confronti della vittima. In RO il pubblico ministero o il giudice possono adottare misure cautelari quali il sequestro o la confisca dei beni dell'autore del reato, onde garantire la corresponsione del risarcimento, ma in caso di insolvenza dell'autore del reato nulla si prevede in merito al pagamento. In LT, FI, HU, SI e CZ il risarcimento del danno causato dal reato può essere considerato una circostanza attenuante in sede di giudizio. DK, EE, EL e UK non hanno comunicato disposizioni di recepimento.

L'articolo 9, paragrafo 3, obbliga gli Stati membri a garantire che i beni appartenenti alla vittima siano restituiti senza ritardo. La maggioranza degli Stati membri ha introdotto tale obbligo. DK, FR, DE, EL e ES non hanno trasmesso disposizioni. IE e UK affermano che tale obbligo è soddisfatto, sebbene non abbiano inviato nessuna legge al riguardo.

Articolo 10: Mediazione nell'ambito del procedimento penale

L'articolo 10 obbliga gli Stati membri a promuovere la mediazione nei procedimenti idonei. La maggioranza degli Stati membri dispone di un regime che prevede la mediazione. In LU la scelta del ricorso alla mediazione penale può essere operata soltanto dal procureur d'Etat; le parti non godono del diritto di iniziativa. In SI, il pubblico ministero decide di ricorrere alla mediazione, che può avere luogo soltanto previo consenso della vittima e dell'autore del reato; nel momento in cui riceve comunicazione dei termini dell'accordo, il pubblico ministero archivia il procedimento. In PL e FI la mediazione può mitigare la severità della pena. In LT, se le parti accettano la mediazione, il procedimento penale si interrompe e in BG l'accordo risultante dalla mediazione è vincolante tra le parti. In SE è possibile ricorrere alla mediazione quando l'autore del reato ha un'età inferiore a 21 anni.

In CY e DK la mediazione non è disciplinata. DK sta vagliando la possibilità di introdurre la mediazione su base permanente in seguito ad un progetto pilota avviato nel 1994 ed ulteriormente prolungato nel 2003 e nel 2007.

Articolo 11: Vittime residenti in un altro Stato membro

L'articolo 11, paragrafo 1, impone agli Stati membri di valutare la possibilità che le vittime non residenti possano rendere la deposizione immediatamente o che sia ammesso l'uso della videoconferenza, secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria del 2000. La convenzione non è comunque in vigore in EL, IT, IE e LU. AT, BE, DK, DE, EL, LU, NL e SI non hanno comunicato disposizioni. La legislazione di tali Stati ammette la possibilità di raccogliere la deposizione subito dopo che è stato commesso il reato. ES non ha recepito questo articolo. NL, LU, SE e UK descrivono i rispettivi regimi, ma non ne precisano le fonti legislative.

L'articolo 11, paragrafo 2, consente alle vittime non residenti di sporgere denuncia nello stato di residenza. FR, IT, CY, PT, ES e SE non hanno recepito tale norma; AT, BE, DK, DE, LU, NL, LT, RO, EE, SI e SE non hanno comunicato disposizioni. BE, IE, DK, HU, NL e SK ricevono le denunce e le trasmettono, ove necessario, al paese in cui è stato commesso il reato. Soltanto LU e FI hanno recepito questo paragrafo.

Articolo 12: Cooperazione tra Stati membri

L'articolo 12 concerne la cooperazione tra Stati membri. PT, HU e BG indicano disposizioni nazionali di attuazione. UK e CZ fanno riferimento al ruolo ricoperto dalle rispettive organizzazioni di assistenza alle vittime in seno al Forum europeo per i servizi alle vittime (ora denominato Victim Support Europe ). SE sottolinea il ruolo assunto nell'organizzare conferenze internazionali. IT e ES affermano di avere recepito l'articolo 12 attuando rispettivamente la direttiva del 2004 sull'indennizzo e la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria. FR, CY, SI, SK, DK e EE non menzionano questa disposizione. CY, FI e LT affermano che non sono necessari provvedimenti legislativi per attuarla.

Articolo 13: Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime

L'articolo 13 obbliga gli Stati membri a promuovere il ruolo delle organizzazioni di assistenza alle vittime ai fini della loro accoglienza, accompagnamento e assistenza. La maggioranza degli Stati membri afferma di disporre di un servizio di assistenza alle vittime finanziato dallo Stato, con mansioni di informazione, orientamento e sostegno. Soltanto AT, BE, BG, FR, PT EE e SE hanno indicato disposizioni sulle funzioni di tali organizzazioni, in particolare sull'assistenza dopo la chiusura del procedimento penale. CY, SI e SK non hanno menzionato questo articolo. IT fornisce assistenza soltanto a determinate categorie di vittime (minori che hanno subito abusi, reati di estorsione, ecc.). RO fornisce assistenza psicologica gratuita alle vittime di determinate categorie di reati. ES e FR fanno riferimento a leggi nazionali esistenti senza però precisarne gli articoli e non è quindi possibile verificare il recepimento. LT dispone di "programmi nazionali di assistenza alle vittime" (senza altre informazioni). UK (Scozia), PL e CZ osservano che lo Stato finanzia le organizzazioni di assistenza alle vittime, descrivendone le funzioni, ma non indicano quali siano le norme di riferimento.

Articolo 14: Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime

L'articolo 14 prevede che le persone che entrano in contatto con le vittime (in particolare le forze di polizia e gli operatori del settore della giustizia) ricevano una formazione adeguata. PT, RO e SE sono gli unici paesi che hanno recepito entrambi i paragrafi di questo articolo. Non è chiaro se nel "personale di assistenza alle vittime di reati" citato da BG rientrino le forze di polizia e gli operatori del settore della giustizia. La maggior parte degli altri paesi, ad eccezione di DK e IT, fa semplicemente riferimento al compito di alcune organizzazioni, che consiste nel fornire una formazione professionale a coloro che operano nel settore. Non sempre risulta chiaro se tali organizzazioni siano finanziate dallo Stato, come dispone l'articolo 14. La disposizione di recepimento di AT non recepisce l'articolo 14, in quanto non tratta l'aspetto della formazione professionale per i partecipanti del settore.

Articolo 15: Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento

L'articolo 15, paragrafo 1, disciplina la prevenzione di pregiudizi ulteriori alla vittima. Soltanto AT, IT e ES hanno recepito questo paragrafo. Altri Stati membri, tranne DK e IT, affermano di avere introdotto le misure necessarie, benché la descrizione fornita sia vaga e poco soddisfacente. In BE, le forze di polizia hanno diritto a finanziamenti al fine di predisporre strutture ad uso delle vittime, ma solo per le vittime di violenza fisica o sessuale.

L'articolo 15, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri ad adeguare le strutture al fine di evitare ulteriori pregiudizi alle vittime. La maggioranza degli Stati membri ha completamente ignorato l'articolo 15, paragrafo 2. SE dichiara che la maggior parte dei servizi di polizia dispone di una sala distinta per i bambini; per le altre categorie di vittime, sono in corso lavori per creare condizioni adeguate in futuro.

Articolo 16: Ambito territoriale

UK non ha trasmesso informazioni che indicano che tale disposizione è stata recepita per Gibilterra.

3. CONCLUSIONE

Il livello di attuazione della decisione quadro è insoddisfacente. La legislazione nazionale trasmessa alla Commissione presenta numerose omissioni, oltre a riflettere, in gran parte, prassi esistenti già prima dell'adozione della decisione quadro. L'obiettivo di armonizzare la legislazione in questo settore non è raggiunto in quanto sussistono ampie disparità tra le normative nazionali. Molte disposizioni sono state attuate tramite orientamenti non vincolanti, carte e raccomandazioni. La Commissione non è in grado di valutare se quanto prescrivono tali documenti sia osservato nella pratica.

La Commissione invita gli Stati membri a esaminare la presente relazione e a cogliere l'occasione per fornire alla Commissione stessa e al Segretariato del Consiglio ogni altra informazione utile, così da rispettare gli obblighi imposti loro dall'articolo 18 della decisione quadro. La Commissione esorta inoltre gli Stati membri che stanno ancora elaborando una legislazione pertinente, ad adottare e trasmettere quanto prima tali misure nazionali.

[1] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

[2] COM(2004) 54 definitivo