[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.1.2009 COM(2009) 21 definitivo 2009/0009 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La direttiva 2001/115/CE del Consiglio (di seguito "direttiva sulla fatturazione") introduce norme UE comuni sulla fatturazione dell'IVA, ritenute necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. Tuttavia, l'obiettivo della semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione dell'IVA non è stato pienamente raggiunto: a causa delle molte opzioni attualmente lasciate agli Stati membri si è creato un insieme non armonizzato di norme in materia di fatturazione. Questa situazione è evidente per quanto riguarda la fatturazione elettronica, dove la diversità delle norme in vigore è vista generalmente come un freno alla diffusione di questo tipo di fatturazione. La direttiva sulla fatturazione, oggi integrata nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (di seguito "direttiva IVA"), prevede che la Commissione presenti entro il 31 dicembre 2008 una relazione al Consiglio sugli sviluppi tecnologici nel settore della fatturazione elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta. Dato che la direttiva sulla fatturazione non ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi, la portata della proposta che accompagna la relazione al Consiglio è stata ampliata in modo da coprire altre carenze delle disposizioni in materia di fatturazione. | 120 | Contesto generale Gli oneri amministrativi inutili costituiscono un freno alla crescita e all'innovazione. Le norme in materia di fatturazione fissate dalla direttiva IVA impongono obblighi in materia di informazione alla quasi totalità delle imprese europee. La semplificazione di queste norme presenta pertanto notevoli potenzialità di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. Inoltre, il rispetto degli obblighi fissati dalla direttiva IVA ostacola la diffusione della fatturazione elettronica, il che impedisce alle imprese di realizzare risparmi su costi potenzialmente consistenti. Se si vogliono incoraggiare le imprese ad accrescere la loro efficienza, occorre eliminare gli ostacoli all'utilizzo delle nuove tecnologie. Oltre a introdurre un insieme più semplificato e armonizzato di norme moderne, occorre anche non perdere di vista la questione della frode all'IVA. Un lavoro significativo è stato realizzato nella lotta contro questo tipo di frode e occorre evitare che modifiche alle norme in materia di fatturazione possano compromettere questo lavoro e bisogna fare in modo che, al contrario, lo completino. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'obiettivo generale della proposta relativa alla fatturazione è introdurre un insieme moderno di norme armonizzate che semplifichino gli obblighi in materia di fatturazione applicabili alle imprese, pur dotando le autorità fiscali di mezzi efficaci per assicurare il pagamento dell'imposta. La proposta può essere vista come un contributo a quattro obiettivi chiave del programma della Commissione. Ridurre gli oneri a carico delle imprese Nel gennaio 2007 la Commissione ha presentato un ambizioso programma di azione che mira a ridurre del 25% gli oneri amministrativi a carico delle imprese nell'Unione europea entro il 2012. Nel marzo 2007 il programma di azione è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera. La direttiva IVA rientra tra i 42 testi legislativi menzionati nel programma di azione. Fra le disposizioni della direttiva, quelle relative alla fatturazione sono fondamentali in quanto impongono alle imprese numerosi obblighi in materia di informazione. La presente proposta mira a ridurre gli oneri dovuti a tali norme. In particolare essa mira ad assicurare che le autorità fiscali riservino alle fatture elettroniche lo stesso trattamento accordato alle fatture cartacee. Inoltre, la presente proposta mira anche a creare un insieme di norme armonizzate in materia di fatturazione, riducendo le opzioni lasciate attualmente agli Stati membri. Le imprese ritengono che un insieme comune di norme armonizzate in materia di fatturazione costituisca un elemento essenziale per ridurre gli oneri che pesano su esse. Nel suo parere del 22 ottobre 2008 il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha sottolineato le numerose possibilità di riduzione degli oneri nel settore della fatturazione e ha approvato il principio della parità di trattamento da parte delle autorità fiscali delle fatture elettroniche e di quelle su carta. Favorire le PMI Il 25 giugno 2008 la Commissione ha adottato lo Small Business Act (SBA). Esso contiene un elenco di misure che gli Stati membri e la Commissione devono adottare con l'obiettivo comune di promuovere le PMI. La presente proposta integra l'SBA estendendo il ricorso alla fatturazione semplificata, comprese le fatture di importo modesto, particolarmente importanti per le PMI, e dando a tutti gli Stati membri la possibilità di autorizzare le PMI a contabilizzare l'IVA sulla base del principio di cassa nel quadro di un regime di contabilità di cassa. Diffondere l'uso della fatturazione elettronica Il programma di Lisbona per la crescita e l'occupazione è una delle grandi priorità della Commissione. Incoraggiando il ricorso alla fatturazione elettronica, mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione delle fatture elettroniche, si consente alle imprese di ridurre i loro costi e di accrescere la loro efficienza, contribuendo pertanto al conseguimento degli obiettivi definiti nel predetto programma. Il gruppo di esperti sulla fatturazione elettronica, istituito con decisione della Commissione, ha designato la direttiva IVA come uno, ma certamente non il solo, dei grandi atti normativi aventi un'influenza diretta sulla diffusione della fatturazione elettronica. Inoltre, l'area unica dei pagamenti in euro, lanciata all'inizio del 2008 al fine di armonizzare i pagamenti elettronici in Europa, e l'obiettivo di promuovere la fatturazione elettronica possono essere reciprocamente vantaggiosi, dati i legami intrinseci che esistono tra fatture e pagamenti. Per promuovere la fatturazione elettronica, la presente proposta mira a eliminare dalla direttiva IVA gli ostacoli che frenano il ricorso a questo tipo di fatturazione, eliminando le differenze di trattamento tra fatture inviate per via elettronica e quelle inviate su carta e assicurando in tal modo la neutralità del metodo di trasmissione. Contribuire a lottare contro la frode Il 31 maggio 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006) 254). In alcune forme di frode all'IVA citate nella comunicazione, come le detrazione non autorizzate e le "frodi carosello", si utilizzano le fatture per perpetrare la frode. Sebbene la fattura possa servire a commettere una frode, in molti casi essa è il principale documento utilizzato dalle autorità fiscali per verificare il pagamento della dell'imposta. Cosciente di questo, nella sua relazione orale al Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2008 il commissario Kovacs ha affermato che in occasione dell'aggiornamento delle norme sulla fatturazione occorreva tenere conto del miglioramento della possibilità per le autorità fiscali di controllare i soggetti passivi. La presente proposta include misure volte a sostenere le autorità fiscali nella lotta contro la frode all'IVA. Si tratta in particolare di rendere più rigorose le norme relative alla funzione della fattura nella detrazione dell'IVA e a permettere uno scambio di informazioni più rapido sulle cessioni intracomunitarie. Quest'ultima misura integra la proposta della Commissione intesa a ridurre il termine per lo scambio di informazioni tra Stati membri sugli elenchi ricapitolativi. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione pubblica. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Il pubblico è stato invitato a formulare osservazioni su una selezione di raccomandazioni tratte dallo studio sulla fatturazione e sui grandi principi sulla fatturazione elettronica enunciati dal gruppo di esperti sulla fatturazione elettronica. In generale, le imprese e le associazioni di imprese si sono pronunciate fortemente a favore delle raccomandazioni sottoposte alla consultazione pubblica. Le raccomandazioni sono state ampiamente riprese nella presente proposta. | 213 | Una consultazione pubblica è stata organizzata su Internet dal 24 luglio 2008 al 19 settembre 2008. La Commissione ha ricevuto 64 risposte. I risultati sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm. | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori scientifici/di competenza interessati Il 25 luglio 2007 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per uno studio sulla fatturazione. La data di chiusura era fissata al 7 settembre 2007. Il contratto relativo allo studio è stato firmato il 17 dicembre 2007 con il vincitore. | 222 | Metodologia applicata Lo studio aveva un triplice obiettivo. In primo luogo, si trattava di individuare le diverse norme in vigore nei 27 Stati membri di attuazione della direttiva sulla fatturazione e di fornire dati relativi alla diffusione della fatturazione elettronica nell'UE. In secondo luogo, lo studio doveva analizzare le difficoltà che hanno le imprese a rispettare gli obblighi in materia di fatturazione, in particolare per quanto riguarda la fatturazione elettronica, e a valutare l'importanza di questi obblighi come misure di controllo per le amministrazioni nazionali. In terzo luogo, lo studio doveva formulare raccomandazioni in merito a modifiche normative nei settori in cui gli Stati membri potrebbero adottare un approccio più armonizzato o nei quali la normativa potrebbe essere modernizzata. | 223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Consulenti fiscali ed esperti IVA degli Stati membri. | 2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Non sono stati individuati seri rischi con conseguenze irreversibili. | 225 | Il parere è stato inviato sotto forma di uno studio sulla fatturazione, che è stato utilizzato come base per la consultazione pubblica. Gli Stati membri sono stati consultati in occasione di una riunione del gruppo di lavoro n. 1, svoltasi il 25 settembre 2008. Gli esperti IVA degli Stati membri si sono pronunciati su una serie di misure da includere nella proposta. | 226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Lo studio sulla fatturazione è stato pubblicato nel sito web della Commissione ed una serie di raccomandazioni è stata sottoposta a consultazione pubblica. Lo studio sulla fatturazione è disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm | 230 | Valutazione dell'impatto A norma dell'articolo 237 della direttiva IVA, entro il 31 dicembre 2008 la Commissione deve presentare una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica per tener conto degli sviluppi tecnologici in questo campo. Sebbene non si siano registrati sviluppi tecnologici tali da giustificare la presentazione di una proposta da parte della Commissione, tuttavia si ritiene che lo strumento più appropriato per rimuovere gli ostacoli alla fatturazione elettronica, sia una direttiva di modifica, dato che gli ostacoli stessi sono contenuti nella direttiva IVA. Altri obiettivi strategici, come la riduzione degli oneri a carico delle imprese e il sostegno alle PMI, possono anch'essi essere raggiunti solo mediante una modifica delle norme fissate dalla direttiva IVA. Benché non sia stato possibile realizzare una valutazione dell'impatto completa, tenuto conto del termine fissato dalla direttiva IVA, numerosi elementi della valutazione dell'impatto sono comunque contenuti nella proposta e nella comunicazione di accompagnamento. Secondo l'esercizio di misura previsto nel quadro del programma di azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/action_program_en.htm), realizzato secondo il modello UE dei costi standard, si stima che la soppressione degli ostacoli connessi all'IVA che frenano il ricorso alla fatturazione elettronica consentirebbe a medio termine una riduzione degli oneri fino ad un valore di 18 miliardi di euro, se tutte le fatture fossero inviate per via elettronica. Una stima più prudente della differenza di costo tra la fatturazione cartacea e la fatturazione elettronica, che prende in considerazione il numero di fatture IVA che devono essere emesse e la percentuale effettiva di fatture inviate per via elettronica negli Stati membri che applicano già lo stesso trattamento alle fatture cartacee e alle fatture elettroniche, evidenzia risparmi inferiori, per quanto molto consistenti, per le imprese. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte L'azione proposta consiste in una modifica della direttiva IVA. Tra le modifiche legislative proposte figurano le misure illustrate di seguito. Esigibilità dell'imposta sulle cessioni/prestazioni intracomunitarie La proposta completa la proposta della Commissione relativa alla riduzione dei termini per la trasmissione degli elenchi ricapitolativi (COM(2008) 147), semplificando le norme in materia di esigibilità dell'imposta dovuta sulle cessioni intracomunitarie. L'obiettivo è fissare una data unica alla quale l'imposta diviene esigibile, ossia la data del fatto generatore, che è determinata dalla data della cessione/prestazione. Se si stabilisce che la fattura deve essere rilasciata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore, la fattura rimarrà il documento principale attestante l'avvenuta cessione/prestazione intracomunitaria. Inoltre, è opportuno modificare la data di esigibilità dell'imposta per gli acquisti intracomunitari di beni in modo da farla corrispondere a quella della cessione intracomunitaria. Diritto alla detrazione Sono state proposte due misure per quanto riguarda la modifica delle norme applicabili al diritto a detrazione. L'obbligo di possedere la fattura ai fini della detrazione La proposta mira a garantire lo stesso trattamento al fornitore/prestatore che ha l'obbligo di emettere una fattura e all'acquirente/destinatario che è tenuto ad essere in possesso di una fattura per esercitare il suo diritto a detrazione. Le vigenti norme determinano una disparità di trattamento dato che in alcuni casi, come le operazioni soggette a inversione contabile, l'acquirente/destinatario non è obbligato ad essere in possesso di una fattura valida per esercitare il suo diritto a detrazione. Tuttavia, al pari di quanto avviene attualmente, la proposta consente agli Stati membri di continuare ad accordare il diritto a detrazione, fatta salva la presentazione di altri documenti giustificativi qualora non sia disponibile una fattura valida. La contabilità di cassa Alcuni Stati membri autorizzano la deroga riguardante il momento in cui il diritto a detrazione può essere esercitato dai soggetti passivi che dichiarano l'IVA nell'ambito di un regime facoltativo di contabilità di cassa che semplifica il pagamento dell'imposta per le piccole imprese. La deroga consiste nel posporre il diritto a detrazione dei soggetti passivi partecipanti al regime fino alla data in cui effettuano il pagamento a favore dei loro fornitori/prestatori, purché siano autorizzati a posporre fino al ricevimento del pagamento il momento in cui l'imposta diventa esigibile. Si propone di estendere questa misura di semplificazione facoltativa in materia di contabilità di cassa a tutti gli Stati membri. Il regime sarebbe aperto a tutte le microimprese con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro conformemente alla definizione di cui alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Inoltre, quando il fornitore/prestatore contabilizza l'IVA soltanto al momento del ricevimento del pagamento, occorre prevedere un'eccezione che autorizzi i destinatari delle cessioni/prestazioni a far valere un diritto a detrazione immediato. La proposta crea una basa giuridica che consente agli Stati membri di continuare a sostenere le imprese che utilizzano un sistema di contabilità di cassa. La proposta contiene anche una modifica dei dati che devono figurare sulla fattura IVA completa che obbligherà il fornitore/prestatore a indicare sulla fattura la data di esigibilità dell'imposta. Attualmente, in mancanza di tale obbligo, in alcuni casi il beneficiario non sa a partire da quando può fare valere il suo diritto a detrazione. Emissione della fattura Stato membro le cui norme sono applicabili Attualmente, vi è una certa ambiguità per quanto riguarda lo Stato membro le cui norme sulla fatturazione sono applicabili. Benché in generale si ammetta che le norme applicabili siano quelle dello Stato membro nel quale l'imposta è dovuta, questo principio non è enunciato espressamente. Questa situazione crea difficoltà alle imprese. Il soggetto passivo che effettua in un altro Stato membro cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a imposta deve rispettare le norme sulla fatturazione dell'altro Stato membro, e tali norme possono differire dalle norme in vigore nello Stato membro in cui è stabilito. La proposta mira a risolvere questo problema introducendo un insieme di norme armonizzate applicabili alle fatture tra imprese, in modo che un soggetto passivo che emette fattura nel luogo dove è identificato ai fini dell'IVA abbia la certezza giuridica che la fattura è valida in tutta l'Unione europea. In tal modo, le norme saranno anche applicabili nello Stato membro del fornitore/prestatore, il che si iscrive nell'idea dello "sportello unico", che permette alle imprese di rispettare gli obblighi cui sono soggette nello Stato membro in cui sono stabilite. La proposta mira in particolare ad armonizzare le norme sulla fatturazione dove al momento vi è disparità di trattamento, ossia per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti, il termine di emissione delle fatture, la fatturazione periodica, l'autofatturazione e il subappalto a terzi. Per le cessioni/prestazioni da imprese a privati, le norme applicabili resteranno quelle del luogo di imposizione, ma con una maggiore armonizzazione e trasparenza per le imprese. Consentendo agli Stati membri di richiedere la fatturazione delle cessioni/prestazioni da imprese a privati, un obbligo questo che dovrà essere applicato sia alle imprese stabilite che a quelle non stabilite, ma limitando la possibilità unicamente alle fatture semplificate, la proposta tenta di conciliare le esigenze degli Stati membri in termini di controllo dell'imposta e la necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Si può garantire la trasparenza per le imprese imponendo agli Stati membri la pubblicazione su un sito web di informazioni sulle norme in materia di fatturazione applicabili alle cessioni/prestazioni da imprese a privati. In effetti, la proposta della Commissione (COM(2004) 728 definitivo – articolo 34 septies del regolamento (CE) n. 1798/2003) prevede già quest'obbligo per il regime dello "sportello unico" e pertanto il "mini regime dello sportello unico" qui previsto introdurrà un obbligo analogo. Contenuto delle fatture L'emissione di una fattura è in genere richiesta ai fini IVA a comprova dell'IVA dovuta al fisco e per consentire all'acquirente/destinatario di esercitare il suo diritto a detrazione. Ovviamente, l'importanza della fattura nei casi in cui si può esercitare un diritto a detrazione è chiaramente superiore rispetto ai casi in cui solo il fornitore è soggetto all'imposta. È per questo che la proposta mira a introdurre un sistema di fatturazione che prevede due tipi di fatture. In primo luogo, la fattura IVA completa: fattura obbligatoria contenente un ampio insieme di dati, per le cessioni/prestazioni tra imprese, che deve essere emessa nel caso vi sia la probabilità che l'acquirente/destinatario eserciti il diritto a detrazione, nel caso il fornitore/prestatore abbia un diritto a detrazione nella fase predente e nel caso di cessioni/prestazioni transfrontaliere. In secondo luogo, le fatture semplificate: facoltative in alcuni casi, obbligatorie in altri. Fattura IVA completa Per quanto riguarda la fattura IVA completa, i vigenti obblighi fissati dall'articolo 226 della direttiva IVA sono per lo più mantenuti. Tre modifiche sono da segnalare. La prima modifica riguarda l'obbligo a carico del fornitore/prestatore di indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario. Le autorità fiscali avranno così maggiore certezza che il numero IVA dell'acquirente/destinatario che figura sulla fattura corrisponde a quello con il quale viene esercitato il diritto a detrazione. Quest'obbligo metterà inoltre fine alla distinzione tra fatture nazionali e fatture riguardanti una cessione/prestazione effettuata a favore di un acquirente/destinatario stabilito in un altro Stato membro. Inoltre, il sistema permetterà di identificare in maniera univoca l'acquirente/destinatario quando, come si auspica, si diffonderà la trasmissione delle fatture per via elettronica. La seconda modifica riguarda la data di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, che è sostituita dalla data nella quale l'imposta diventa esigibile. In questo modo, il beneficiario della cessione/prestazione saprà in quale periodo può esercitare il suo diritto a detrazione. La terza modifica riguarda le cessioni/prestazioni soggette a inversione contabile. In questo caso, il fornitore/prestatore, che non è debitore dell'imposta, può omettere l'aliquota e l'importo dell'IVA sulla fattura completa quando la cessione/prestazione ha luogo in un altro Stato membro. Quando l'acquirente/destinatario è situato in un altro Stato membro, per il fornitore può spesso essere difficile conoscere l'aliquota IVA applicabile. Fattura IVA semplificata Gli Stati membri hanno la possibilità di imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emissione di fattura per le cessioni/prestazioni da imprese a privati. Tuttavia, dato che, in questi casi, è poco probabile che si abbia detrazione IVA, può essere imposta solo una fattura semplificata. Per quanto riguarda le cessioni/prestazioni tra imprese, un'impresa può emettere una fattura semplificata per le note di accredito e le operazioni nazionali esenti che non conferiscono al fornitore/prestatore il diritto di detrarre l'IVA pagata nella fase precedente. Inoltre, quando l'importo della fattura è inferiore a 200 EUR, è richiesta solo una fattura semplificata. Dato che l'importo dell'IVA che potrebbe essere detratto è ridotto, il rischio per i bilanci degli Stati membri è ugualmente ridotto. In ogni caso, la maggioranza degli Stati membri ha già consultato il comitato IVA per autorizzare la fatturazione semplificata per le fatture di importo modesto. I dati che devono apparire su una fattura semplificata sono quelli attualmente menzionati all'articolo 238 della direttiva IVA. L'unico elemento nuovo è l'obbligo di includere il valore dei tipi di beni ceduti o dei servizi forniti. Fatturazione elettronica Usando le varie possibilità a loro disposizione, gli Stati membri hanno attuato le norme sulla fatturazione elettronica in modo divergente, il che ha creato un insieme di norme eterogenee sulla fatturazione elettronica che le imprese hanno difficoltà a rispettare, soprattutto nel caso della fatturazione elettronica transfrontaliera. La proposta mira a eliminare gli ostacoli giuridici alla fatturazione elettronica contenuti nella direttiva IVA, e pertanto prevede lo stesso trattamento per tutte le fatture, a prescindere dal fatto che siano spedite su supporto cartaceo o per via elettronica. Viene pertanto soppresso il riferimento alla firma elettronica anticipata o all'EDI applicabili alla fatturazione elettronica. Allo stesso tempo, è importante che si diffondano le migliori pratiche affinché le norme, gli obblighi a carico delle imprese e tutte le prescrizioni normative convergano verso un modello comune. In tal senso, la direttiva IVA può svolgere un ruolo soltanto per quanto riguarda l'eliminazione degli attuali ostacoli normativi connessi all'IVA e al riguardo sarà utile il lavoro del gruppo di esperti sulla fatturazione elettronica. Archiviazione delle fatture La proposta introduce un periodo comune a livello UE di 6 anni per l'archiviazione delle fatture. Questo periodo garantisce una certa uniformità nello scambio delle fatture tra Stati membri ed è in generale conforme ai periodi di archiviazione attualmente in vigore negli Stati membri. Lo Stato membro di cui si applicano le norme è ormai chiaramente definito dalla normativa. Nel caso del fornitore/prestatore, le norme applicabili sono quelle dello Stato membro in cui il fornitore/prestatore è stabilito ai fini dell'IVA. Per l'acquirente/destinatario le norme applicabili sono quelle dello Stato membro di appartenenza. Altra modifica importante, le imprese saranno autorizzate, a fini di archiviazione, a convertire le fatture su carta in un formato elettronico. | 310 | Base giuridica Articolo 93 del trattato CE. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito. | 331 | La direttiva è stata scelta come la misura più semplice e più adeguata, dato che le vigenti norme da semplificare, modernizzare e armonizzare sono fissate da una direttiva. | 332 | Le misure mirano a ridurre gli oneri a carico delle imprese, a sostenere le PMI e a promuovere il ricorso alla fatturazione elettronica, e dovrebbero pertanto avere un effetto positivo globale per gli operatori economici, pur lasciando agli Stati membri sufficienti mezzi per effettuare controlli fiscali efficaci ed efficienti. | Scelta degli strumenti | 341 | Strumenti proposti: la direttiva. | 342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo indicato di seguito. Dato che l'atto normativo modificato è una direttiva, un altro atto legislativo non sarebbe adeguato. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta mira a semplificare la normativa e le procedure amministrative a vantaggio delle autorità pubbliche (UE o nazionali) e dei privati. | 512 | La proposta mira a eliminare gli ostacoli giuridici esistenti sul mercato interno in materia di fatturazione IVA. Essa contribuisce alla strategia di semplificazione lanciata dalla Commissione nell'ottobre 2005 (COM(2005) 535) al fine di aiutare le imprese ad accrescere la loro competitività. Le misure di semplificazione riguardano, in particolare, l'emissione delle fatture conformemente ad un insieme di norme armonizzate valide in tutta l'Unione europea, l'emissione di fatture semplificate nel caso delle cessioni/prestazioni da imprese a privati, la parità di trattamento tra le fatture cartacee e di quelle elettroniche, la fissazione a livello UE di un periodo comune per l'archiviazione delle fatture e la soppressione della possibilità concessa agli Stati membri di imporre condizioni in materia di autofatturazione. | 513 | La proposta contribuirà a migliorare la qualità dei dati scambiati tra Stati membri per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni. | 514 | La definizione di norme armonizzate a livello UE darà alle imprese la certezza giuridica che una fattura conforme alle norme in uno Stato membro lo sarà in tutti gli Stati membri. Oggi, le imprese devono a volte rispettare fino a 27 insiemi di norme di fatturazione diversi. | 550 | Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva accompagnate da una tavola di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva. | E-28891 | 2009/0009 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[4], fissa le condizioni e le norme in materia di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. In applicazione dell'articolo 237 della direttiva, la Commissione ha presentato una relazione che, alla luce degli sviluppi tecnologici in materia, individua alcune difficoltà in relazione alla fatturazione elettronica ed evidenzia, inoltre, altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA per migliorare il funzionamento del mercato interno. (2) Dato che le registrazioni devono permettere agli Stati membri di controllare i beni che sono trasportati temporaneamente da uno Stato membro ad un altro, occorre precisare che le registrazioni devono includere informazioni dettagliate sulle perizie realizzate su beni trasportati temporaneamente tra Stati membri. Inoltre, occorre che i trasferimenti di beni in un altro Stato membro a scopo di perizia non siano considerati come cessioni di beni ai fini dell'IVA. (3) Occorre semplificare le norme relative all'esigibilità dell'IVA dovuta sulle cessioni intracomunitarie di beni per assicurare l'uniformità delle informazioni trasmesse con gli elenchi riepilogativi e la tempestività dello scambio di informazioni tramite tali elenchi. Occorre sopprimere la deroga prevista all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, che consente che l'imposta diventi esigibile al momento dell'emissione della fattura; occorre che l'IVA diventi esigibile solo al momento della consegna dei beni. Inoltre, occorre che l'imposta sulle cessioni di beni effettuate in modo continuativo da uno Stato membro ad un altro per un periodo superiore ad un mese di calendario diventi esigibile alla fine di ogni mese di calendario. Occorre modificare in modo analogo le norme relative all'esigibilità dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni. (4) Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA. (5) Una fattura valida, emessa conformemente alla direttiva 2006/112//CE, è un documento importante ai fini dei controlli IVA, in particolare per quanto riguarda il diritto a detrazione. Ciò vale per tutte le operazioni, indipendentemente dal debitore dell'imposta. Occorre pertanto introdurre norme che conferiscano agli Stati membri il diritto di esigere in tutti i casi una fattura IVA valida quando vi è un diritto a detrazione. (6) Per garantire alle imprese certezza del diritto in merito agli obblighi cui sono tenute in materia di fatturazione, occorre designare chiaramente lo Stato membro le cui norme di fatturazione si applicano. Occorre che le norme applicabili siano quelle dello Stato membro in cui il soggetto passivo che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è identificato ai fini IVA o vi è stabilito in altro modo. (7) Per contribuire maggiormente a ridurre gli oneri a carico delle imprese, occorre estendere l'uso delle fatture semplificate ai settori nei quali il rischio di frode fiscale è minimo, ad esempio le note di accredito, le cessioni o prestazioni di importo modesto e talune cessioni/prestazioni esenti. (8) Tenuto conto delle norme divergenti in vigore negli Stati membri in materia di fatturazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a favore di soggetti non assoggettati e della necessità di preservare le misure di lotta contro la frode, occorre conservare la possibilità di esigere che i soggetti passivi emettano fatture ai soggetti non assoggettati. Tuttavia, per conciliare questa esigenza con la necessità di ridurre gli oneri a carico delle imprese, occorre imporre soltanto una fattura semplificata contenente un minimo di informazioni. (9) Per armonizzare le norme in materia di emissione di fatture a soggetti passivi o a persone giuridiche non soggetti passivi, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, occorre abolire le diverse possibilità attualmente offerte agli Stati membri e sostituirle con norme uniformi. Ciò riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti, il termine di emissione delle fatture, la fatturazione periodica, l'autofatturazione e il subappalto a terzi stabiliti al di fuori della Comunità. (10) Occorre modificare gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un migliore controllo dell'imposta, garantire lo stesso trattamento alle cessioni di beni/prestazioni di servizi transfrontaliere e a quelle nazionali e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica. (11) Dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad accrescere la competitività, è essenziale che le fatture cartacee e le fatture elettroniche ricevano lo stesso trattamento. Il solo modo di garantire un approccio tecnologicamente neutro consiste nell'eliminare ogni distinzione tra fatture cartacee e fatture elettroniche per quanto riguarda il contenuto, l'emissione o l'archiviazione. (12) Dato che le norme divergenti degli Stati membri per quanto riguarda il periodo di archiviazione delle fatture, il supporto sul quale devono essere conservate e il luogo di archiviazione creano notevoli oneri a carico delle imprese, occorre stabilire un periodo di archiviazione comune e autorizzare l'archiviazione delle fatture su supporto elettronico e al di fuori dello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito, purché le fatture possano essere presentate senza ingiustificato ritardo. Occorre anche prevedere che le norme applicabili all'archiviazione delle fatture siano quelle dello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito. (13) Occorre precisare le norme che disciplinano l'accesso alle fatture da parte dell'autorità competente a fini di controllo, in modo che, quando un soggetto passivo archivia in linea le fatture che ha emesso o ricevuto, lo Stato membro nel quale l'imposta è dovuta possa avere accesso alle fatture. (14) Poiché gli obiettivi dell'azione da adottare per la semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione dell'IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (15) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2006/112/CE La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) All'articolo 17, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;" 2) All'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Le cessioni continue di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, che sono spedite o trasportate in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e che sono ceduti in esenzione IVA o che sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 138, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione. Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno." 3) All'articolo 66, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta." 4) L'articolo 67 è soppresso. 5) Al titolo VI, capo 2, è inserito il seguente articolo 67 bis : "Articolo 67 bis L'articolo 64, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 65 e l'articolo 66 non si applicano, quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa." 6) All'articolo 68, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato, e l'IVA diventa esigibile, nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro." 7) L'articolo 69 è soppresso. 8) È inserito il seguente articolo 167 bis : "Articolo 167 bis 1. Quando l'imposta detraibile diventa esigibile al ricevimento del pagamento, gli Stati membri possono disporre che il diritto a detrazione sorga quando i beni sono ceduti o i servizi resi o al momento dell'emissione della fattura. 2. Gli Stati membri possono prevedere che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il soggetto passivo contabilizza l'IVA sulle sue cessioni di beni o prestazioni di servizi soltanto dopo che ha effettivamente ricevuto il pagamento dell'acquirente/destinatario; b) il fatturato annuo del soggetto passivo non supera i 2 000 000 di EUR. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito alle misure legislative nazionali adottate in applicazione del primo comma." 9) L'articolo 178 è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente alle sezioni da 3 a 6, del capo 3, del titolo XI;" b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;" c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) quando è tenuto ad assolvere l'IVA quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6, e adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro." 10) L'articolo 180 è sostituito dal seguente: "Articolo 180 Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179. Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalità di concessione dell'autorizzazione." 11) Gli articoli 181 e 182 sono soppressi. 12) All'articolo 197, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5." 13) È inserito il seguente articolo 218 bis : "Articolo 218 bis Gli Stati membri non possono imporre a carico dei soggetti passivi obblighi o formalità diversi da quelli di cui al presente capo e al capo 4, in relazione all'uso e all'archiviazione delle fatture, indipendentemente dal fatto che le fatture siano inviate o messe a disposizione in formato elettronico o inviate su carta." 14) Al titolo XI, capo 3, sezione 3 è inserito il seguente articolo 219 bis : "Articolo 219 bis 1. L'emissione di una fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro che ha rilasciato al soggetto passivo il numero di identificazione IVA con il quale è stata effettuata la cessione/prestazione. In mancanza del numero, le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA. 2. Quando un acquirente/destinatario che riceve una cessione di beni/prestazione di servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dal quale la cessione/prestazione è stata effettuata e l'acquirente/destinatario è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme che si applicano nello Stato membro che ha emesso il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente/destinatario ha ricevuto la cessione/prestazione." 15) L'articolo 220 è modificato come segue: a) il punto 2) è soppresso; b) il punto 4) è sostituito dal seguente: "4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione o del completamento delle cessioni di beni di cui al punto 1);" 16) È inserito il seguente articolo 220 bis : "Articolo 220 bis Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti: a) quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 200 EUR; b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell'articolo 219; c) quando la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente e il soggetto passivo tenuto all'emissione della fattura è identificato ai fini IVA nello stesso Stato membro del suo domicilio fiscale. La lettera c) del primo comma non si applica nel caso in cui la cessione di beni interessata è anch'essa esente ai sensi dell'articolo 138." 17) Gli articoli 221, 222 e 223 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 221 Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura semplificata per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio. Articolo 222 La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. Articolo 223 Gli Stati membri autorizzano il soggetto passivo a emettere una fattura periodica che riporti i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA per le cessioni/prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario." 18) Gli articoli 224 e 225 sono soppressi. 19) L'articolo 226 è modificato come segue: a) il punto 4) è sostituito dal seguente: "4) il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214;" b) il punto 7) è sostituito dal seguente: "7) la data in cui l'IVA diventa esigibile, se detta data è diversa dalla data di emissione della fattura, o, qualora la data in cui l'IVA diventa esigibile sia sconosciuta, un riferimento al fatto generatore;" c) è inserito il seguente punto 7) bis : "7) bis se l'IVA diventa esigibile al momento del ricevimento del pagamento, la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, se precedente alla data di pagamento;" d) è inserito il seguente punto 10) bis : "10) bis se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura "autofatturazione;" e) il punto 11) è sostituito dal seguente: "11) in caso di esenzione, la dicitura "EX";" f) è inserito il seguente punto 11) bis : "11) bis se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura "RC";" g) il punto 13) è sostituito dal seguente: "13) in caso di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio, il riferimento all'articolo 306;" h) il punto 14) è sostituito dal seguente: "14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, il riferimento agli articoli 313, 326 o 323, a seconda del caso;" 20) Sono inseriti i seguenti articoli 226 bis e 226 ter : "Articolo 226 bis Se la fattura è emessa da un soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione ad un acquirente/destinatario debitore dell'imposta, il soggetto passivo può omettere le indicazioni di cui ai punti 8), 9) e 10), dell'articolo 226 e indicare, in sostituzione, il valore dei beni e servizi, con riferimento alla quantità o all'entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi. Articolo 226 ter Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti: a) la data di emissione della fattura; b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione; c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore; d) l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarla." 21) Gli articoli 227 e 228 sono soppressi. 22) L'articolo 230 è sostituito dal seguente: "Articolo 230 Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per il giorno in cui l'imposta diventa esigibile, o, in assenza di pubblicazione per quel giorno, il giorno di pubblicazione precedente." 23) L'articolo 231 è soppresso. 24) L'articolo 232 è modificato come segue: "Articolo 232 Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere trasmesse su carta oppure possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica." 25) Gli articoli 233, 234, 235 e 237 sono soppressi. 26) L'articolo 238 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da esso stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio debbano figurare solo i dati di cui all'articolo 226 ter nei seguenti casi: a) quando l'importo della fattura è superiore a 200 EUR ma inferiore a 400 EUR; b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono particolarmente difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui all'articolo 226." b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse ai sensi dell'articolo 220, punto 3), o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi." 27) Gli articoli 239 e 240 sono soppressi. 28) L'articolo 243 è sostituito dal seguente: " Articolo 243 1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h). 2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni." 29) L'articolo 244 è sostituito dal seguente: "Articolo 244 Ogni soggetto passivo, il quale sia tenuto ad assicurare che le fatture vengano emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, deve provvedere alla loro archiviazione. Ogni soggetto passivo che riceve una fattura provvede alla sua archiviazione. L'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA." 30) All'articolo 245, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso. 31) All'articolo 246, il secondo comma è soppresso. 32) L'articolo 247 è sostituito dal seguente: "Articolo 247 Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di sei anni." 33) L'articolo 248 è soppresso. 34) Al titolo XI, capo 4, sezione 3 è inserito il seguente articolo 248 bis : "Articolo 248 bis A fini di controllo, gli Stati membri in cui l'imposta è dovuta possono prescrivere che determinate fatture siano tradotte nelle loro lingue ufficiali." 35) L'articolo 249 è sostituito dal seguente: "Articolo 249 A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, se l'IVA è dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle." 36) All'articolo 272, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3." Articolo 2Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] GU C... del ...., pag.. [2] GU C... del ...., pag.. [3] GU C... del ...., pag.. [4] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.