52008PC0149

Proposta di direttiva del Consiglio che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania /* COM/2008/0149 def. */


IT

Bruxelles, 19.3.2008

COM(2008) 149 definitivo

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano, a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio o dalla Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione).

La proposta allegata di direttiva del Consiglio riguarda gli adattamenti della direttiva 2006/87/CE, adottata il 12 dicembre 2006, nel settore dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. Gli adattamenti in questione, basati su precedenti adeguamenti simili della direttiva 82/714/CEE, sono di natura tecnica. L’adeguamento tecnico dell’acquis a seguito dell’adesione non ha un impatto finanziario.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

2008//…/CE

che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

vista la proposta della Commissione [1],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora un atto del Consiglio adottato anteriormente all’adesione richiede, a motivo dell’adesione, adattamenti che non sono contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio adotta l’atto a tal fine necessario.

(2) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio [2] è stata adottata il 12 dicembre 2006, anteriormente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e richiede adattamenti a seguito dell’adesione.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è così modificata:

1) L’allegato I è così modificato:

a) Al capo 2, zona 3,

i) Il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti il Regno del Belgio e le Repubblica ceca:

“Repubblica di Bulgaria

Danubio: dal km 845,650 al km 374,100”;

ii) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca:

“Romania

Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina.

Danubio – canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di Constanta sud – Agigea (km “0” del canale).

Poarta Albă – canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio – canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale) fino al porto di Midia (km “0” del canale)”.

b) Al capo 3, zona 4, il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca:

“Romania

Tutte le altre vie navigabili che non figurano nella Zona 3.”.

2) L’allegato IX è così modificato:

a) nella parte I, capo 4, articolo 4.05,

i) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia:

“19 = Romania”

ii) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania:

“34 = Bulgaria”

b) nella parte III, capo 1, articolo 1.06:

i) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia:

“19 = Romania”

ii) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania:

“34 = Bulgaria”

c) nella parte IV, capo 1, articolo 1.06:

i) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia:

“19 = Romania”

ii) il testo seguente è inserito fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania:

“34 = Bulgaria”

Articolo 2

1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il presidente

[…]

[1] GU C del , pag. .

[2] GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/137/CE, GU L 389 del 30.12.2006, pag. 261.

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