[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.1.2008 COM(2008) 16 definitivo 2008/0013 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (presentata dalla Commissione) {COM(2008) 30 definitivo}{SEC(2008) 52}{SEC(2008) 53}{SEC(2008) 85} RELAZIONE Introduzione Il 1° gennaio 2005 è diventato operativo il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS, da Emission Trading Scheme , comunitario), che costituisce uno dei meccanismi di punta e “uno dei più importanti strumenti”[1] della politica climatica dell’UE, grazie alla possibilità che offre di abbattere le emissioni assolute di gas serra all’insegna dell’efficienza economica. La prima fase del sistema ETS (dal 2005 al 2007) è servita ad istituire con successo il libero scambio delle quote di emissione in tutta l’UE, a creare l’infrastruttura necessaria per le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni, in particolare con l’istituzione dei registri, e finora è stata caratterizzata dalla positiva conclusione di due cicli di adempimento. Questo sistema ha permesso di sviluppare il più vasto mercato mondiale del carbonio e ora rappresenta il 67% del volume globale del mercato mondiale del carbonio e l’81% del suo valore[2]; ha dato inoltre impulso al mercato globale dei crediti di emissione e in tal senso ha incentivato investimenti in progetti di riduzione delle emissioni che oggi, grazie ai progetti di attuazione congiunta (JI) e nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CDM), associano indirettamente al sistema ETS europeo 147 paesi. Questa prima fase avrebbe potuto dare esiti più positivi a livello ambientale ma è risultata limitata perché in alcuni Stati membri e per alcuni settori il numero delle quote di emissione assegnate è stato troppo elevato, in particolare perché i calcoli si sono basati su previsioni e perché sono mancati dati verificati sulle emissioni. Dopo che i dati sono diventati disponibili, il prezzo di mercato delle quote è stato rapidamente rettificato, a dimostrazione che il mercato del carbonio funziona realmente. I principi e i meccanismi che avevano creato problemi nel primo periodo di scambio si sono riproposti nei piani nazionali di assegnazione (PNA) che gli Stati membri hanno presentato per la seconda fase prevista dal sistema. In questo caso, tuttavia, grazie ai dati verificati sulle emissioni e all’esperienza acquisita in precedenza, la Commissione è intervenuta con maggiore successo ed è riuscita a far sì che i piani nazionali di assegnazione servissero a ridurre concretamente le emissioni. Dalle decisioni sui PNA approvati emerge una diminuzione delle emissioni in termini assoluti pari al 6,5% rispetto alle emissioni verificate del 2005; questo dato garantisce che il sistema ETS comunitario - concepito come un sistema definito cap-and-trade , cioè fondato su un tetto massimo di emissioni e sullo scambio delle quote – abbatterà concretamente le emissioni. L’esperienza maturata nel corso del primo periodo di scambio e dalla valutazione dei PNA per il secondo periodo fa ritenere tuttavia che il funzionamento globale del sistema ETS sia migliorabile sotto vari aspetti. In questo contesto e in base all’articolo 30 della direttiva sul sistema ETS comunitario[3], nel novembre 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Realizzare un mercato globale del carbonio - Relazione a norma dell’articolo 30 della direttiva 2003/87/CE”[4], nella quale elencava i principali aspetti che dovevano essere riesaminati per razionalizzare il sistema comunitario di scambio delle quote. Nel marzo del 2007 il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo UE di ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra (gas serra) per il 2020, a condizione che altri paesi industrializzati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati economicamente contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e delle rispettive capacità. Il Consiglio si è inoltre impegnato unilateralmente e risolutamente ad abbattere le emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020 anche in assenza di un accordo internazionale. In una prospettiva a lungo termine (2050) il Consiglio europeo ha riaffermato che i paesi industrializzati dovrebbero ridurre collettivamente le emissioni del 60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990[5]. In questa situazione e nell’intento di migliorare la certezza e la prevedibilità del sistema di scambio delle quote di emissione sarebbe opportuno che la direttiva prevedesse degli adeguamenti automatici e prevedibili in vista di un futuro accordo internazionale. In particolare tali adeguamenti dovrebbero prevedere un aumento del contributo che il sistema ETS comunitario può dare all’obiettivo di riduzione del 30% e riguardare il meccanismo di assegnazione, l’adeguamento del tetto massimo applicabile all’UE, l’impiego dei crediti di emissione derivanti dai progetti JI/CDM e altri tipi di crediti e/o meccanismi possibili previsti dal futuro accordo. Nelle conclusioni del 20 febbraio 2007, il Consiglio ha sottolineato l’impegno dell’UE a trasformare l’Europa in un’economia ad alta efficienza energetica e basse emissioni di gas serra e ha invitato la Commissione a “portare avanti proposte in grado di creare i giusti incentivi per decisioni di investimento lungimiranti e a bassa emissione di carbonio”[6]. Tutti questi temi sono stati all’ordine del giorno delle riunioni del gruppo di lavoro sullo scambio delle emissioni istituito nell’ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), che si è riunito quattro volte tra marzo e giugno 2007, per un totale di otto giorni. Da questi incontri sono emersi notevoli spunti per il riesame della direttiva sul sistema comunitario di scambio ETS[7]. L’idea alla base delle modifiche proposte alla direttiva sul sistema ETS comunitario s’ispira a tre obiettivi generali da realizzare: 1. necessità di sfruttare tutte le potenzialità del sistema ETS comunitario per contribuire agli impegni globali di riduzione delle emissioni di gas serra dell’UE all’insegna dell’efficacia economica; 2. perfezionare e migliorare il sistema ETS alla luce dell’esperienza acquisita; 3. contribuire a trasformare l’Europa in un’economia a basse emissioni di gas serra e creare i giusti incentivi per decisioni di investimento lungimiranti e a bassa emissione di carbonio dando un segnale chiaro, forte e senza distorsioni riguardo al prezzo del carbonio nel lungo termine. Ambito di applicazione Razionalizzare ed estendere l’ambito di applicazione del sistema ETS… L’interpretazione codificata del concetto di “impianto di combustione” contenuta nel documento di orientamento sui PNA per il secondo periodo di scambio che la Commissione ha predisposto dovrebbe mettere fine all’applicazione disomogenea della direttiva per quanto riguarda l’ambito di applicazione e dovrebbe rispecchiare la strategia seguita dalla Commissione nella valutazione dei piani nazionali di assegnazione del secondo periodo di scambio. Oltre alla definizione esplicita di “impianto di combustione”, che ricomprende tutti gli impianti di combustione fissi il cui esercizio comporta l’emissione di gas serra, la proposta di direttiva dovrebbe offrire la chiarezza necessaria sotto il profilo tecnico e giuridico per un’applicazione uniforme della direttiva. Un elenco esplicito delle attività interessate, nell’ambito dell’allegato I della direttiva, dovrebbe rafforzare ulteriormente questa impostazione e definire con maggiore chiarezza le emissioni di processo che rientrano nel campo di applicazione e che forse non sono state trattate con adeguata chiarezza nell’interpretazione codificata del concetto di impianto di combustione. Tale elenco dovrebbe includere anche nuovi settori e nuovi gas che attualmente non ricadono nel sistema comunitario ETS (si veda sotto). Con l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema ETS a nuovi settori e gas quest’ultimo dovrebbe risultare più efficace sotto il profilo ambientale e disporre di nuove e ulteriori opportunità di abbattimento, potenziando così le proprie potenzialità e riducendo i costi di abbattimento[8]. Le potenzialità in termini di abbattimento o i costi possono non rappresentare necessariamente un criterio per l’inserimento di un determinato settore nel sistema ETS comunitario, visto che nel sistema rientrano già settori che vantano un potenziale limitato di abbattimento, ma comprendono notevoli fonti di emissione di gas serra. Per questo è importare sottolineare la necessità di attribuire un valore economico alle emissioni di questi gas. Questo aspetto deve essere valutato alla luce dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Consiglio europeo, obiettivi che saranno conseguiti solo incentivando investimenti lungimiranti e a basse emissioni di carbonio grazie ai necessari segnali economici che derivano dall’applicazione al maggior numero di settori industriali possibile di un prezzo del carbonio chiaro e non soggetto a distorsioni. Per le ragioni esposte è opportuno inserire nel sistema ETS le emissioni di CO2 dell’industria petrolchimica, dell’ammoniaca e dell’alluminio. Lo stesso vale per le emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico e per le emissioni di PFC del settore dell’alluminio, perché tutte possono essere misurate e verificate con sufficiente accuratezza. Con l’inserimento di questi settori e questi gas, il sistema UE di scambio delle quote potrebbe addirittura arrivare a gestire circa 100 Mt di CO2, corrispondenti al 4,6% delle quote della fase II. Se abbinato all’intervento di razionalizzazione dell’ambito di applicazione del sistema ETS comunitario, garantita dall’interpretazione codificata del concetto di “impianto di combustione”, il sistema comunitario dovrebbe riuscire globalmente a coprire emissioni fino a 140-150 Mt di CO2, cioè una percentuale compresa tra il 6,6 e il 7,1% delle quote della fase II[9]. Il sistema di scambio delle quote dovrebbe essere esteso solo alle emissioni che è possibile monitorare, comunicare e verificare con la stessa accuratezza applicabile agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica attualmente previsti dalla direttiva. È il caso, ad esempio, delle emissioni dei trasporti marittimi che non sono incluse nella proposta, ma potrebbero esserlo in futuro dopo un’apposita ed esauriente valutazione d’impatto. Diversa è invece la situazione delle emissioni derivanti dalle attività agricole e silvicole, anche se il sistema comunitario considera la combustione di biomassa come un’attività neutra sotto il profilo delle emissioni. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno consentito l’utilizzo dei provenienti derivanti dalla vendita all’asta delle quote nell’ambito del sistema ETS per ridurre le emissioni, in particolare per evitare la deforestazione[10]. L’estensione dell’ambito di applicazione sarà inoltre facilitato dando alla Commissione la facoltà di autorizzare, quando deve approvare l’inclusione unilaterale di altre attività e gas che non figurano nell’allegato I della direttiva, altri Stati membri a procedere anche all’inserimento di tali attività e gas supplementari. … riducendone potenzialmente i costi complessivi consentendo misure alternative per gli impianti che producono poche emissioni… Gli impianti di dimensioni ridotte e i grandi impianti contribuiscono in maniera disomogenea alle emissioni complessive disciplinate nell’ambito del sistema ETS comunitario: il 7% degli impianti più grandi rappresenta il 60% delle emissioni totali, mentre i 1 400 impianti più piccoli (che costituiscono circa il 14% del totale) contribuiscono appena per lo 0,14%. Per questo si potrebbe migliorare l’efficacia dei costi dei contributi dei piccoli impianti. Se verrà mantenuta l’attuale soglia di 20 MW di potenza termica nominale per gli impianti di combustione, sarebbe opportuno abbinare una soglia di emissione di 10 000 t CO2/anno (escluse le emissioni prodotte dalla biomassa) a condizione che la potenza termica nominale non superi i 25 MW. Ciò significa che gli impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW ma inferiore a 25 MW ed emissioni annue inferiori a 10 000 tonnellate di biossido di carbonio in ciascuno dei tre anni precedenti l’anno di applicazione potranno essere esclusi nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione se: 1. per correttezza e per evitare distorsioni del mercato interno, saranno in vigore misure (ad esempio fiscali) tali che gli impianti esclusi dal sistema siano in grado di fornire un contributo equivalente agli obiettivi globali di riduzione delle emissioni; 2. gli Stati membri chiederanno alla Commissione la possibilità di escludere gli impianti interessati e proseguire l’applicazione di tali misure e il monitoraggio e questa non esprimerà parere contrario entro un periodo di sei mesi. La soglia delle 10 000 tonnellate di biossido di carbonio offre il massimo beneficio, in termini relativi, ai fini della riduzione delle spese amministrative per ogni tonnellata (potenzialmente) esclusa dal sistema ETS comunitario, con un risparmio calcolabile attorno a 4,2 EUR per tonnellata esclusa (i costi amministrativi delle misure amministrative equivalenti non sono noti). Circa 4 200 impianti potrebbero essere esclusi su richiesta, pari a circa 0,70% delle emissioni complessive regolamentate dal sistema ETS. Una modifica della regola dell’aggregazione, secondo quanto suggerito nel secondo documento orientativo della Commissione, con l’esclusione degli impianti di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, può esonerare dal sistema circa altri 800 impianti di piccolissime dimensioni che attualmente rientrano nel sistema di scambio. … sfruttando le nuove opportunità offerte dalle tecniche di cattura e stoccaggio del CO 2 … Considerate le potenzialità di riduzione delle emissioni a lungo termine offerte dalle tecnologie di cattura e stoccaggio del CO2 (tecnologie CCS) e in attesa dell’entrata in vigore della direttiva XX/2008/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, sarebbe opportuno far rientrare nel sistema comunitario gli impianti che effettuano la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico dei gas serra. Anche se l’articolo 24 costituisce il quadro giuridico più appropriato per l’inserimento unilaterale di questi impianti in attesa dell’entrata in vigore della suddetta direttiva, a fini di chiarezza sarebbe opportuno indicare espressamente le attività riguardanti la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico dei gas serra nell’allegato I della direttiva. Per incentivare adeguatamente lo stoccaggio geologico dei gas emessi, non dovrebbe essere necessario restituire le quote per i quantitativi stoccati, ma non verrebbero assegnate quote per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dei gas serra. … senza tuttavia sostituire altri provvedimenti in materia di trasporti … Le emissioni del trasporto su strada e del trasporto marittimo sono in costante aumento, ma prima che la Commissione possa decidere se lo scambio delle quote di emissione è lo strumento più idoneo per questi settori è necessaria uno studio più dettagliato, comprendente un’analisi esauriente dei costi e dei benefici. Per questo motivo le emissioni dei trasporti su strada e marittimi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva proposta. Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni Norme più efficaci in materia di monitoraggio e comunicazione… L’esperienza acquisita con il monitoraggio e la comunicazione ha finora dimostrato che le prassi in atto negli Stati membri divergono. Per migliorare i risultati ottenuti in questo campo in tutta l’UE è opportuno che le linee guida attuali siano sostituite da un regolamento adottato con la procedura di comitato. … abbinate all’armonizzazione per la verifica e l’accreditamento … La direttiva attualmente in vigore e i relativi allegati disciplinano unicamente alcuni obblighi e aspetti fondamentali del processo di verifica. Per questo motivo le procedure di verifica poste in essere negli Stati membri divergono e non garantiscono necessariamente quelle condizioni di parità che permettono di mantenere la credibilità generale delle verifiche. L’adozione di un regolamento tramite la procedura di comitato dovrebbe fissare prescrizioni comuni per la verifica, garantendo cosi un determinato livello di qualità del processo di verifica; altri miglioramenti dovrebbero derivare dalle modifiche degli allegati IV e V della direttiva. Il medesimo regolamento dovrebbe permettere anche l’accreditamento su scala comunitaria dei verificatori, con i conseguenti vantaggi per il mercato interno. … e all’aggiornamento delle disposizioni ai fini dell’adempimento … Occorre garantire che le sanzioni in caso di inadempimento continuino ad essere sufficientemente elevate per far sì che il mercato funzioni adeguatamente; per questo le sanzioni per le emissioni in eccesso prodotte dovrebbero essere indicizzate al tasso d’inflazione annuo all’interno dell’Eurozona. Questa disposizione dovrebbe avere lo stesso effetto deterrente della disposizione oggi in vigore, evitando la necessità di frequenti modifiche. … rafforzano la fiducia e la credibilità del sistema ETS comunitario… Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono attività fondamentali per il funzionamento e la credibilità complessiva del sistema ETS comunitario, sia all’interno dell’UE che al suo esterno. L’efficacia ambientale del sistema, la sua integrità e dunque la sua reputazione e il grado di accettazione globali dipendono in massima parte dalla messa in atto di un sistema valido, affidabile e sicuro di monitoraggio, comunicazione e verifica, che riesca a garantire una sufficiente accuratezza riguardo al livello delle emissioni prodotte da ciascun impianto che ricade nel sistema. In questo contesto, la Commissione ritiene giustificato un potenziale incremento delle spese amministrative a breve termine connesso all’introduzione di un regolamento, perché nel lungo termine tali spese dovrebbero essere molto inferiori. Vi sarebbe inoltre una maggiore certezza, trasparenza e affidabilità rispetto ai livelli effettivi delle emissioni, con una maggiore fiducia del mercato. A più lungo termine, quando si farà maggiore ricorso agli strumenti elettronici, si prevede che i benefici supereranno di gran lunga le spese più elevate sostenute nel breve periodo e anzi diminuiranno i costi di monitoraggio, comunicazione e verifica sia per i gestori che per le autorità nazionali. … con un sistema di registrazione semplice e sicuro È necessario che all’interno della Comunità le quote di emissione possano essere trasferite tra persone senza alcuna limitazione. Per questo motivo, e visti i rischi di carattere tecnico, politico e amministrativo connessi all’attuale sistema dei registri e le incertezze sul futuro sviluppo del sistema di registri delle Nazioni Unite, le quote rilasciate nell’ambito del sistema ETS comunitario a partire dal 1° gennaio 2013 dovrebbero essere conservate nel registro comunitario. Oltre a rappresentare una semplificazione del sistema, questa operazione è necessaria anche per garantire che il sistema di scambio comunitario si relazioni con altri sistemi di scambio delle emissioni in vigore in paesi terzi e altre entità amministrative. Ulteriore armonizzazione e maggiore prevedibilità Un tetto massimo di emissioni applicabile per l’UE garantisce il conseguimento dell’obiettivo di riduzione del 20% mentre una riduzione lineare consente una prevedibilità nel lungo termine… Un sistema fondato su un tetto massimo nazionale per le emissioni non offre garanzie sufficienti sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni approvato dal Consiglio europeo nel marzo 2007. Inoltre, è improbabile che un sistema di questo tipo consenta di ridurre al minimo il costo complessivo delle riduzioni delle emissioni rispetto a quanto necessario. Per questo, al fine di realizzare questi obiettivi è opportuno fissare nella direttiva il tetto applicabile all’UE. La definizione di un tetto massimo offre inoltre una prospettiva di lungo termine e una maggiore prevedibilità, due elementi necessari per la realizzazione di investimenti sul lungo periodo per abbattere efficacemente le emissioni. A tal fine è preferibile fissare un periodo di scambio di 8 anni fino al 2020 e una riduzione lineare del tetto che permetta di proseguire l’andamento di riduzione oltre il 2020, inviando così un messaggio chiaro agli investitori. Il livello del tetto applicabile all’UE nell’ambito del sistema ETS deve essere efficace sotto il profilo economico e coerente con l’obiettivo che l’UE si è fissata di abbattere complessivamente le emissioni del 20% entro il 2020. La riduzione lineare compatibile con questo principio è pari all’1,74% annuo, che consente di arrivare a una riduzione del 21% rispetto alle emissioni comunicate nel 2005. Questo andamento è stato calcolato partendo dalla quantità totale media annua di quote rilasciata dagli Stati membri nell’anno intermedio del periodo 2008-2012 ai sensi delle decisioni della Commissione sui piani nazionali di assegnazione per il 2008-2012. … mentre la vendita all’asta è il principio su cui basare l’assegnazione a condizione che si eviti la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio … La vendita all’asta delle quote è lo strumento che più di ogni altro garantisce l’efficienza del sistema di scambio delle emissioni, la trasparenza e la semplicità del sistema ed evita gli effetti indesiderati a livello di distribuzione. Questo sistema è inoltre il più conforme al principio “chi inquina paga” e premia le azioni tempestive intraprese per l’abbattimento delle emissioni. Per tutti questi motivi dovrebbe essere il principio di base per l’assegnazione delle quote. L’impegno che l’economia europea deve profondere per realizzare gli obiettivi di abbattimento fissati per il 2020 dovrà però essere più consistente rispetto a quello attualmente richiesto per il 2012 e in assenza di vincoli comparabili per le industrie dei paesi terzi ci può essere il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di gas serra ( carbon leakage ) dall’UE ai paesi terzi, con il conseguente incremento delle emissioni globali. Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto della capacità di trasferire i costi di opportunità, dal 2013 in poi la messa all’asta delle quote dovrebbe essere la norma per il settore della produzione di energia elettrica e della cattura e stoccaggio del CO2. Per favorire una produzione più efficiente dell’elettricità, gli impianti di produzione di elettricità potrebbero comunque ricevere quote a titolo gratuito per l’energia termica fornita a fini di teleriscaldamento o a impianti industriali. Per gli impianti di altri settori è più opportuna una transizione graduale, con l’assegnazione in un primo tempo di quote gratuite pari all’80% della percentuale relativa nell’ambito delle quote complessive da rilasciare, che diminuiranno di importi uguali ogni anno per arrivare a zero nel 2020. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas serra non parteciperanno ad un accordo internazionale per limitare l’incremento della temperatura a 2°C a livello planetario, alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in regime di concorrenza in ambito internazionale potrebbero correre il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni. Ciò andrebbe a minare l’integrità ambientale e i benefici degli interventi comunitari. L’industria europea dovrebbe pertanto vedere un chiaro impegno della Commissione a prendere opportuni provvedimenti al riguardo. La Commissione riesaminerà pertanto la situazione entro giugno 2011, consultandosi con tutte le parti sociali, e, sulla scorta dei risultati dei negoziati internazionali, presenterà una relazione corredata di proposte adeguate. In quest’ambito, entro il 30 settembre 2010 la Commissione dovrà individuare quali saranno i settori o sotto-settori industriali ad alta intensità energetica che potrebbero subire il fenomeno della rilocalizzazione. L’analisi sarà fondata sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza perdere una consistente quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni potrebbero ricevere gratuitamente fino al 100% delle quote; in alternativa si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. I provvedimenti dovrebbero inoltre rispettare gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. Nel complesso si prevede che nel 2013 almeno due terzi delle quote totali saranno messi all’asta. La direttiva stabilisce la percentuale delle quote totali che gli Stati membri metteranno all’asta. La proposta prevede che il 90% del quantitativo complessivo di quote da mettere all’asta sia distribuito in base alla percentuale relativa delle emissioni del 2005 nel contesto del sistema ETS comunitario[11]. A fini di equità e solidarietà, e tenuto conto della situazione nazionale, il 10% delle quote totali da mettere all’asta dovrebbe essere ridistribuito dagli Stati membri con un reddito medio pro capite superiore di oltre il 20% rispetto alla media dell’UE. La ridistribuzione è più elevata nel caso di livelli di reddito pro capite bassi ed elevate prospettive di crescita. La messa all’asta delle quote dovrebbe avvenire senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno e senza distorsioni del mercato delle quote di emissione. La direttiva offre pertanto la base giuridica per la preparazione ed esecuzione delle aste. La vendita all’asta genererà notevoli introiti. In base al principio di precauzione dell’articolo 174, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, una determinata percentuale delle entrate derivanti dall’asta dovrebbe essere destinata all’abbattimento delle emissioni di gas serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo dedicate alla riduzione delle emissioni e all’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, alla cattura e allo stoccaggio geologico dei gas serra, al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi medio-bassi. Nel dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta legislativa finalizzata a ridurre l’impatto sul clima del settore aereo e ha inserito nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas serra le emissioni di biossido di carbonio prodotte dal settore aereo. Nella valutazione d’impatto relativa al documento in questione la Commissione aveva indicato chiaramente che le compagnie aeree avrebbero potuto trasferire, in tutto o in larga parte, ai clienti i costi derivanti dalla partecipazione al sistema di scambio, senza tuttavia prendere posizione sulla percentuale adeguata di quote da mettere all’asta dopo il 2012; in quell’occasione aveva dichiarato invece che, per i periodi di scambio successivi, la percentuale di quote da mettere all’asta dovesse tener conto del riesame generale della direttiva 2003/87/CE. Il riesame è ora ultimato ed ha concluso che il settore aereo debba essere trattato alla stregua di altri comparti che ricevono quote a titolo gratuito in via transitoria e non come gli impianti di produzione di energia elettrica. In altri termini, nel 2013, l’80% delle quote dovrebbe essere assegnato gratuitamente e successivamente l’assegnazione gratuita al settore aereo deve ridursi ogni anno di una stessa percentuale per scomparire definitivamente nel 2020. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale sulle misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore aereo. …l’eventuale assegnazione gratuita per una fase transitoria, anche per i nuovi entranti, deve rispettare norme di portata comunitaria … Per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno che l’assegnazione di quote gratuite per un periodo transitorio avvenga secondo norme comunitarie armonizzate, che dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa e delle tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. Tutte queste norme non devono avere l’effetto perverso di aumentare le emissioni. Gli impianti che chiudono non devono più ricevere quote gratuite. La proposta prevede la creazione di una riserva comunitaria per i nuovi entranti e l’assegnazione delle quote attinte ad essa deve rispettare le regole di assegnazione applicate agli impianti esistenti. COLLEGAMENTO CON I SISTEMI DI SCAMBIO DELLE EMISSIONI DI PAESI TERZI E SOLUZIONI ATTE A COINVOLGERE I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI AD ECONOMIA IN TRANSIZIONE Collegamento con altri sistemi di scambio delle emissioni per creare un mercato globale del carbonio… Il sistema ETS comunitario dovrebbe potersi collegare ad altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni che fissano un tetto alle emissioni assolute applicati in paesi terzi o entità amministrative; tale collegamento potrebbe avvenire attraverso disposizioni e accordi finalizzati al riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e il sistema di scambio che deve essere collegato all’ETS comunitario. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007, l’UE si è impegnata ad abbattere le proprie emissioni di gas serra del 30% qualora entrasse in vigore un accordo internazionale. Tale accordo dovrà incidere sul numero cumulativo di quote disponibili nell’ambito del sistema ETS comunitario e in collegamento con altri sistemi di scambio. Per questo motivo è necessario prevedere disposizioni volte a introdurre i necessari adeguamenti che risultassero opportuni o richiesti. … che esiste già in termini di crediti di progetto, ma richiede armonizzazione… I crediti di progetto consentono ai gestori dell’UE di rispettare gli obblighi contemplati dal sistema comunitario di scambio delle quote investendo in progetti tesi a ridurre le emissioni al di fuori del territorio dell’UE. Questi meccanismi possono rappresentare un incentivo per gli Stati a sottoscrivere un accordo internazionale ed essere uno strumento economicamente efficace sul breve termine per le imprese che devono ottemperare ai propri obblighi. Alle condizioni fissate per la fase 2, crediti per circa 1 400 milioni di tonnellate potranno entrare nel circuito del sistema ETS comunitario, pari ad una media annua di 280 milioni di tonnellate. Rispetto alle emissioni del 2005, il tetto previsto per la seconda fase rappresenta una riduzione di circa 130 milioni di tonnellate. Se i gestori utilizzassero integralmente i crediti, a livello interno si verificherebbero poche riduzioni e in casi estremi le emissioni nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote potrebbero perfino aumentare; in tal caso sarebbe più difficoltoso realizzare gli obiettivi globali di riduzione fissati dall’UE per il 2020. Per questo nel terzo periodo di scambio è opportuno autorizzare l’uso dei crediti CDM al massimo per la parte non utilizzata dell’importo autorizzato nel secondo periodo (2008-2012). È dunque necessario dare certezze ai gestori sui crediti che potranno usare dopo il 2012; in tal senso, gli Stati membri dovranno permettere ai gestori di scambiare alcune CER emesse per le riduzioni delle emissioni effettuate prima del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. Questo meccanismo dovrebbe applicarsi anche a CER di elevata qualità rilasciate per riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 2013 tramite progetti istituiti prima di quella data. Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre autorizzare l’impiego dei crediti di riduzione delle emissioni da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Dopo che la Comunità avrà siglato un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno incrementare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi e aumentare contestualmente il livello di riduzione delle emissioni da conseguire nell’ambito dei sistema UE di scambio (passando cioè dal 20% al 30%). In assenza di un accordo di questo tipo, il fatto di prevedere un uso accentuato delle CER metterebbe a repentaglio questo incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell’UE volti ad incentivare un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Prima dell’entrata in vigore di un prossimo accordo internazionale sui cambiamenti climatici le ERU non possono esistere ai fini della riduzione delle emissioni a partire dal 2013, mentre i progetti che hanno generato ERU prima potrebbero continuare ad essere riconosciuti mediante accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi. In presenza di un accordo internazionale sul clima i crediti CDM potranno essere accettati nell’ambito del sistema ETS comunitario solo se proverranno da paesi terzi che avranno ratificato l’accordo. È necessario prevedere disposizioni per scoraggiare comportamenti opportunistici da parte di imprese di Stati che non hanno concluso un accordo internazionale, a meno che tali imprese non abbiano sede in paesi terzi o entità amministrative connessi al sistema UE di scambio delle quote di emissione. Il ricorso alle CER dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo UE di produrre il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, si dovrebbe prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per avviare investimenti in tali paesi al fine di realizzare concretamente riduzioni supplementari delle emissioni di gas serra incentivando contemporaneamente l’innovazione nelle imprese europee e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. I progetti di abbattimento delle emissioni di gas serra nella Comunità dovrebbero poter rilasciare quote a condizione che rispondano a determinate condizioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema ETS comunitario. Tra le condizioni prese in esame potrebbero figurare l’adozione di norme armonizzate per tali progetti a livello comunitario, l’esclusione della doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni e di ogni ostacolo all’estensione del campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote oppure l’adozione di altre misure strategiche di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario ETS. Tali progetti, infine, non dovranno comportare oneri amministrativi elevati e dovranno basarsi su regole semplici e di facile gestione. Entrata in vigore All’entrata in vigore della presente proposta gli Stati membri non saranno più tenuti a presentare i piani nazionali di assegnazione; nell’eventualità di ritardi, gli Stati membri sono chiamati a elaborare e a presentare, ai sensi del sistema UE di scambio attuale, i rispettivi piani di assegnazione entro giugno 2011 per il periodo 2013-2017. Dal 2013 in poi la direttiva in vigore consente la messa all’asta di tutte le quote; l’assegnazione gratuita andrebbe a costituire un aiuto di Stato che dovrebbe dunque essere motivato a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Al fine di rafforzare la certezza e la prevedibilità, in questa fase la Commissione ritiene che i piani nazionali di assegnazione sarebbero accettabili solo se la quantità totale di quote assegnate diminuisse almeno in linea con quanto indicato nella presente proposta e se le quote assegnate gratuitamente non superassero il quantitativo stabilito nella presente proposta o definito a norma della stessa. 2008/0013 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione[12], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13], visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[15], considerando quanto segue: 3. La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[16] ha istituito un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra all’interno della Comunità al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all’insegna dell’efficacia dei costi e dell’efficienza economica. 4. L’obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)[17], è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non deve superare di oltre 2°C i livelli del periodo pre-industriale. L’ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)[18] indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno e che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di abbattimento delle emissioni. 5. Il Consiglio europeo[19] si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno della metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni. 6. Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi a lungo termine è opportuno definire un andamento prevedibile di riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti che rientrano nel sistema comunitario. Per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005. 7. Al fine di rafforzare la certezza e la prevedibilità del sistema comunitario, occorre definire disposizioni affinché il sistema comunitario di scambio contribuisca maggiormente ad abbattere le emissioni complessive di oltre il 20%, in particolare alla luce della riduzione del 30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio europeo, obiettivo ritenuto necessario dal punto di vista scientifico per evitare cambiamenti climatici pericolosi. 8. Quando la Commissione e i paesi terzi avranno concluso un accordo internazionale finalizzato all’adozione di un’azione adeguata a livello mondiale dopo il 2012, occorrerà adoperarsi per accreditare le riduzioni delle emissioni ottenute in tali paesi. In attesa di tale accordo, occorre comunque dare maggiore certezza sulla possibilità di continuare ad utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della Comunità. 9. L’esperienza acquisita durante il primo periodo di scambio evidenzia le potenzialità insite nel sistema comunitario di scambio delle quote e il completamento dei piani nazionali di assegnazione per il secondo periodo di scambio garantirà un notevole abbattimento delle emissioni entro il 2012, ma il riesame ha confermato la necessità di una maggiore armonizzazione del sistema di scambio per poter sfruttare più efficacemente i vantaggi dello scambio delle emissioni, evitando distorsioni nel mercato interno e favorendo il collegamento con altri sistemi di scambio delle emissioni. Occorre altresì garantire maggiore prevedibilità ed estendere l’ambito di applicazione del sistema inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il duplice obiettivo di dare un segnale più forte in termini di prezzo del carbonio al fine di incentivare gli investimenti necessari e di offrire nuove opportunità di abbattimento, che porteranno a una diminuzione dei costi globali di abbattimento e a una maggiore efficacia del sistema. 10. È opportuno che la definizione dei gas a effetto serra sia uniformata con la definizione contenuta nella convenzione UNFCCC e che si faccia maggiore chiarezza sulla definizione e l’aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra. 11. Occorre estendere il sistema comunitario di scambio delle quote ad altri impianti di cui sia possibile monitorare, comunicare e verificare le emissioni con la stessa accuratezza garantita nell’ambito degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica attualmente applicabili. 12. Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore. La soglia indicata offre il massimo beneficio relativo sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata esclusa dal sistema grazie alla semplificazione amministrativa. A seguito dell’abbandono dei periodi di assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. 13. È opportuno che la quantità di quote rilasciate a livello comunitario diminuisca linearmente a partire dall’anno intermedio del periodo 2008-2012, garantendo che il sistema di scambio delle quote produca un abbattimento graduale e prevedibile nel tempo delle emissioni. Ogni anno le quote dovrebbero diminuire dell’1,74% rispetto alle quote rilasciate dagli Stati membri in conformità delle decisioni della Commissione sui piani nazionali di assegnazione per il 2008-2012, in modo che il sistema comunitario riesca a contribuire in maniera economicamente efficiente a realizzare l’obiettivo comunitario di una riduzione globale minima delle emissioni del 20% entro il 2020. 14. Tale contributo equivale ad una riduzione delle emissioni nell’ambito del sistema comunitario, nel 2020, del 21% rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto degli effetti dell’estensione dell’ambito di applicazione dal periodo 2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle emissioni del 2005 per il settore partecipante allo scambio di emissioni, utilizzati per valutare il piano nazionale di assegnazione della Bulgaria e della Romania nel periodo 2008-2012, per un rilascio massimo di 1 720 milioni di quote nel 2020. Il quantitativo esatto di quote sarà calcolato dopo che gli Stati membri avranno rilasciato le quote sulla base delle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, perché l’approvazione delle quote assegnate ad alcuni impianti era subordinata alla dimostrazione e verifica delle emissioni di questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote per il 2008-2012, la Commissione pubblicherà il quantitativo comunitario di quote. Sarà opportuno adeguare tale quantitativo per tener conto degli impianti che saranno inseriti nel sistema comunitario di scambio durante il periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi. 15. L’impegno supplementare richiesto all’economia europea impone anche che il sistema riveduto di scambio delle quote funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti. 16. Tutti gli Stati membri dovranno effettuare ingenti investimenti per ridurre l’intensità di carbonio delle rispettive economie entro il 2020 e gli Stati membri nei quali il reddito pro capite è ancora sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando terreno rispetto a quelle degli Stati membri più ricchi dovranno compiere un notevole sforzo per migliorare l’efficienza energetica. Considerati gli obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità e della necessità di garantire la massima efficienza economica nel processo volto a trasformare l’economia dell’UE in un’economia a basse emissioni di carbonio, non è opportuno trattare diversamente nei differenti Stati membri i settori economici che ricadono nel sistema comunitario. È pertanto necessario sviluppare altri meccanismi per sostenere l’impegno degli Stati membri con un reddito pro capite relativamente più basso e maggiori prospettive di crescita. È altresì opportuno che il 90% del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta sia distribuito tra gli Stati membri in funzione della rispettiva percentuale delle emissioni prodotte nel 2005 considerate nell’ambito del sistema comunitario. È opportuno che il 10% di tale quantitativo sia distribuito a vantaggio di tali Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità e che sia utilizzato per l’abbattimento delle emissioni e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. La distribuzione di tale 10% dovrebbe tener conto dei livelli di reddito pro capite nel 2005 e delle prospettive di crescita degli Stati membri e dovrebbe essere più elevata per gli Stati membri con bassi livelli di reddito pro capite ed elevate prospettive di crescita. È opportuno che gli Stati membri in cui il reddito pro capite medio supera di oltre il 20% la media comunitaria contribuiscano a tale distribuzione, salvo quando i costi diretti stimati dell’intero pacchetto contenuti nel documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% del PIL. 17. Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 20% degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF)[20], a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. 18. Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i maggiori costi del CO2, e occorre vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per l’energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza. 19. Per altri settori che rientrano nel sistema comunitario occorre prevedere un sistema transitorio in base al quale nel 2013 le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare l’80% del quantitativo corrispondente alla percentuale delle emissioni complessive comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali impianti hanno prodotto espresse come percentuale della quantità totale annua di quote comunitarie assegnate. L’assegnazione gratuita delle quote dovrebbe pertanto diminuire ogni anno della stessa quantità e cessare nel 2020. 20. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. 21. La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali[21]. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito fino al 100% delle quote spettanti ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sotto-settori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sotto-settori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. 22. È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. 23. Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l’accordo. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo comunitario di produrre il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario di scambio. 24. Ai fini della prevedibilità, è necessario dare certezza ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU derivanti da tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario di scambio durante il periodo 2008-2012 per la quota rimanente del livello che erano autorizzati ad utilizzare in detto periodo. Poiché prima del 2015 gli Stati membri non possono riportare le CER e le ERU detenute dai gestori da un periodo d’impegno ad un altro nell’ambito degli accordi internazionali (il cosiddetto “accumulo” delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati membri decidono di consentire l’accumulo di tali CER ed ERU nell’ambito di limitati diritti ad accumulare tali crediti, la certezza di una tale possibilità deve essere garantita imponendo agli Stati membri di autorizzare i gestori a scambiare le CER e le ERU rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute prima del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare gli Stati membri ad accettare CER ed ERU che non sono certi di poter utilizzare per adempiere ai propri impegni internazionali, tale disposizione non deve applicarsi oltre il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire ai gestori la stessa certezza con riferimento alle CER rilasciate a seguito di progetti istituiti prima del 2013 relativamente alle riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013. 25. Nel caso in cui la conclusione di un accordo internazionale fosse ritardata, occorre prevedere la possibilità di utilizzare crediti derivanti da progetti di elevata qualità nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote mediante accordi con i paesi terzi. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, potrebbero consentire il riconoscimento, nell’ambito del sistema comunitario di scambio, dei progetti che hanno generato ERU fino al 2012 ma che non possono più farlo a norma di Kyoto. 26. I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell’utilizzo degli introiti della vendita all’asta delle quote per favorire l’adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei suddetti paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020, a condizione che abbiano ratificato un accordo globale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità. 27. Dopo la conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi terzi dovrebbero essere accettati nell’ambito del sistema comunitario di scambio solo se i paesi in questione avranno ratificato l’accordo. 28. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri autorizzino le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti, in modo da scoraggiare comportamenti opportunistici da parte di imprese di Stati che non hanno concluso un accordo internazionale, a meno che tali imprese non abbiano sede in paesi terzi o entità sub-federali o regionali connessi al sistema UE di scambio delle quote di emissione. 29. Sulla scorta delle esperienze acquisite è opportuno perfezionare le disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni contemplate dal sistema comunitario di scambio delle quote. 30. Al fine di chiarire che la presente direttiva si applica a tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altoforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici è necessario definire il concetto di “impianto di combustione”. 31. Al fine di garantire il trasferimento delle quote tra persone all’interno della Comunità senza limitazioni e affinché il sistema comunitario di scambio possa essere collegato a sistemi di scambio delle emissioni in vigore in paesi terzi e in entità sub-federali e regionali a partire dal gennaio 2013 in poi, è opportuno che tutte le quote siano conservate nel registro comunitario istituito dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004[22]. Ciò non deve pregiudicare il mantenimento dei registri nazionali per le emissioni che non rientrano nel sistema comunitario di scambio. 32. È opportuno che dal 2013 la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra siano inseriti in modo armonizzato nel sistema comunitario di scambio. 33. Occorre prevedere le modalità necessarie per il riconoscimento reciproco delle quote tra il sistema comunitario di scambio e altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che fissano un tetto massimo per le emissioni assolute in vigore in paesi terzi e in entità sub-federali e regionali. 34. Sulla base dell’esperienza acquisita nel contesto del sistema comunitario di scambio, è opportuno consentire il rilascio di quote per progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a condizione che tali progetti siano realizzati secondo norme armonizzate approvate a livello comunitario e che non comportino una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né ostacolino l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema comunitario oppure la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario di scambio. 35. [Per quanto riguarda la strategia per l’assegnazione delle quote al settore aereo, è opportuno che questo sia trattato alla stregua di altri settori che ricevono le quote a titolo gratuito in via transitoria e non come gli impianti di produzione di elettricità. Ciò significa che nel 2013 è opportuno assegnare gratuitamente al settore aereo l’80% delle quote e successivamente l’assegnazione gratuita deve ridursi ogni anno di una stessa percentuale fino a scomparire definitivamente nel 2020. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale su misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore aereo e riesaminino la situazione del settore in occasione del prossimo riesame del sistema comunitario.] 36. Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[23]. In particolare occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare provvedimenti per la messa all’asta delle quote, l’assegnazione transitoria di quote a livello comunitario, per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, per l’accreditamento dei verificatori e l’attuazione di norme armonizzate per i progetti. Poiché tali misure sono di portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva con l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. 37. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE. 38. È opportuno prevedere il rapido recepimento delle disposizioni in questione quale strumento preparatorio al nuovo funzionamento del sistema comunitario di scambio delle quote a partire dal 2013. 39. Al fine di portare a termine correttamente il periodo di scambio 2008-2012, è opportuno che le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, continuino ad applicarsi, fatta salva la possibilità che la Commissione adotti le misure necessarie ai fini del nuovo funzionamento del sistema comunitario a partire dal 2013. 40. La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE. 41. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 42. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2003/87/CE La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 43. All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: “Dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.” 44. L’articolo 3 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) “gas a effetto serra”, i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;” b) la lettera h) è sostituita dalla seguente h) “nuovo entrante”, l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1;” (c) Sono aggiunte le seguenti lettere: “[t)] “impianto di combustione”, l’unità tecnica permanente in cui sono ossidati combustibili che producono energia termica, energia meccanica o entrambe e sono svolte altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; [u)] “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e che rientra unicamente nella categoria “Fornitura di energia elettrica o termica” dell’allegato I. 45. All’articolo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo il regolamento di cui all’articolo 14.” 46. All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: “L’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.” 47. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 Quantitativo comunitario di quote Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo 2008-2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2025 .” 48. È inserito il seguente articolo 9 bis: “ Articolo 9 bis Adeguamento del quantitativo comunitario di quote 1. Per gli impianti inseriti nel sistema comunitario di scambio nel periodo 2008-2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9. 2. Per gli impianti che sono inseriti nel sistema comunitario di scambio solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti possano presentare all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni verificate in maniera indipendente affinché queste possano essere considerate per determinare il quantitativo di quote da rilasciare. Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le modalità adottate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1. Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. 3. La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2.” 49. L’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Articolo 10 Messa all’asta delle quote 1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma dell’articolo 10 bis. 2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito: a) il 90% del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate per il 2005 nell’ambito del sistema comunitario di scambio; b) il 10% del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati a norma della lettera a). Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario. Se necessario, le percentuali di cui al primo comma, lettera b), sono adeguate in proporzione per garantire che la ridistribuzione sia pari al 10%. 3. Almeno il 20% degli introiti provenienti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l’efficienza energetica del 20% per il 2020; c) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, in particolare quelli emessi dalle centrali elettriche a carbone; d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati; e) favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo; f) affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni; g) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio. 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte. 5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3].” 50. Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter: “Articolo 10 bis Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura dei gas a effetto serra, le condutture per il loro trasporto o i siti di stoccaggio non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote. 3. Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. 4. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che svolgono attività nel 2013 e che nel periodo 2008-2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito non deve superare, rispetto al quantitativo comunitario totale annuo di quote, la percentuale corrispondente alle emissioni prodotte dagli stessi impianti nel periodo 2005-2007. Ove necessario si applica un fattore di correzione. 5. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che ricadono nel sistema comunitario solo a partire dal 2013 non deve superare, nel 2013, le emissioni verificate complessive di tali impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni anno successivo il quantitativo totale di quote assegnate ai suddetti impianti è adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. 6. Il cinque per cento (5%) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. 9. Entro il 30 giugno 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal fine considera i seguenti elementi: a) la misura in cui la messa all’asta delle quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione; b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; d) gli effetti delle politiche già in atto in materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Articolo 10 ter Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: - l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis; - l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell’articolo 10 bis. Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione.” 51. Gli articoli 11 e 11 bis sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 11 Misure nazionali di attuazione 1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1. 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da distribuire ogni anno calcolato a norma degli articoli 10 e 10 bis. Gli impianti che cessano l’attività non ricevono altre quote a titolo gratuito. Articolo 11 bis Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici 1. Fino all’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici e prima dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2. I gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti approvati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012, a condizione che tali gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 2014 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta. 3. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER derivanti da progetti istituiti prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013. Il primo comma si applica a tutti i tipi di progetti approvati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012. 4. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati. Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti approvati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un accordo con la Comunità o al più tardi fino al 2020. 5. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario. 6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o che impiegano fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria. 7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo.” 52. All’articolo 11 ter, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: “La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 25.” 53. L’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.”; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:“Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3.” 54. L’articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni 1. La Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, per le attività che figurano nell’allegato I, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. 2. Il regolamento può tener conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte a concorrenza internazionale e di fare in modo che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente. Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati. 3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dal regolamento.” 55. L’articolo 15 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: “Verifica e accreditamento” b) sono aggiunti i seguenti commi: “La Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni e per l’accreditamento dei verificatori, nel quale specifica le condizioni per l’accreditamento, il riconoscimento reciproco e la revoca dell’accreditamento dei verificatori, e per l’eventuale supervisione e valutazione inter pares . Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3].” 56. All’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. L’ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.” 57. L’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono conservate nel registro comunitario.”; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: “4. Il regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).” 58. L’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1 la seconda frase è sostituita dalla seguente:“La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle modalità di applicazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.”; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione organizza uno scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l’assegnazione delle quote, l’impiego delle ERU e delle CER nell’ambito del sistema comunitario, il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l’accreditamento, le tecnologie dell’informazione e il rispetto della presente direttiva”. 59. L’articolo 22 è sostituito dal seguente: “Articolo 22 Modifiche degli allegati La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3].” 60. All’articolo 24, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Quando è approvata l’inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo autorizzare altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione. 3. La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3].” 61. È inserito il seguente articolo 24 bis: “Articolo 24 bis Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni 1. Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, la Commissione può adottare misure di applicazione per il rilascio di quote riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni al di fuori del sistema comunitario. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario di scambio. Sono adottate disposizioni solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità. 2. La Commissione può adottare misure di applicazione che stabiliscano con precisione le istruzioni per l’accreditamento dei progetti comunitari di cui al paragrafo 1. Tali modalità, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.” 62. All’articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter: “1bis. Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali. 1ter. Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.” 63. Gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 27 Esclusione di impianti di combustione di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: 64. notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; 65. confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; 66. confermino che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; 67. pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. 2. Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, la notifica si considera approvata. Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade nel sistema di scambio delle quote di emissione, l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto. Articolo 28 Adeguamenti applicabili in caso di conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 4. La Commissione può adottare misure affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di progetti nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3)].” 68. L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva. 69. È inserito l’allegato II bis di cui all’allegato II della presente direttiva. 70. L’allegato III è soppresso. Articolo 2 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, inserito dall’articolo 1, paragrafo 6, della presente direttiva, e all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, modificato dall’articolo 1, paragrafo 9, della presente direttiva, entro il [31 dicembre 2009]. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1° gennaio 2013. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri. Articolo 3 Disposizione transitoria Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012. Articolo 4 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I L’allegato I della direttiva 2003/87/CE è così modificato: 71. Il punto 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.” 72. Al punto 2 è aggiunta la seguente frase: “Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione non sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.” 73. La tabella è così modificata: (a) Il primo gruppo di categorie di attività è sostituito dal seguente: “ Fornitura di energia elettrica o termica Impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) Altre attività energetiche Raffinerie di petrolio Cokerie | Biossido di carbonio Biossido di carbonio Biossido di carbonio | ” (b) Il secondo gruppo di categorie di attività è così modificato: (i) nel titolo è soppresso il termine “ ferrosi ”; (ii) sono aggiunti i seguenti paragrafi: “ Produzione e trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW, compresi laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio (primario, e di alluminio secondario ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW) Produzione e trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW | Biossido di carbonio Biossido di carbonio e perfluorocarburi Biossido di carbonio | ” (c) il terzo gruppo di categorie di attività è così modificato: (i) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:“Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva, compresa la calcinazione di dolomite e magnesite, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”; (ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:“e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3”; (iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi: “ Impianti per la produzione di lana di roccia o di lane minerali con una capacità superiore a 20 tonnellate al giorno Impianti per l’essiccazione o la calcinazione del gesso o per la produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW | Biossido di carbonio Biossido di carbonio | ” 74. Sono aggiunti i seguenti gruppi di categorie di attività: “ Industria chimica Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido gliossilico Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3) ………………………………………………………………… Cattura, trasporto e stoccaggio geologico delle emissioni di gas serra Impianti per la cattura dei gas serra ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE[24] Condutture per il trasporto dei gas serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE Siti autorizzati allo stoccaggio geologico dei gas serra a norma della direttiva xxxx/xx/CE | Biossido di carbonio Biossido di carbonio e protossido di azoto Biossido di carbonio e protossido di azoto Biossido di carbonio e protossido di azoto Biossido di carbonio Biossido di carbonio Biossido di carbonio Biossido di carbonio Tutti i gas serra di cui all’allegato II Tutti i gas serra di cui all’allegato II Tutti i gas serra di cui all’allegato II | ” ALLEGATO II Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il seguente allegato II bis: “ ALLEGATO II bis Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita nella Comunità, al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici Incremento per Stato membro | Belgio | 10% | Bulgaria | 53% | Repubblica ceca | 31% | Estonia | 42% | Grecia | 17% | Spagna | 13% | Italia | 2% | Cipro | 20% | Lettonia | 56% | Lituania | 46% | Lussemburgo | 10% | Ungheria | 28% | Malta | 23% | Polonia | 39% | Portogallo | 16% | Romania | 53% | Slovenia | 20% | Slovacchia | 41% | Svezia | 10% | ” SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa: Politica: 07 Ambiente Attività ABB Codice 0703: Attuazione delle politiche e della normativa comunitaria in materia di ambiente 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: Articolo 07 03 07 - LIFE+ (Strumento finanziario per l’ambiente — 2007-2013) 3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: Per il periodo 2009-2013 gli stanziamenti necessari saranno soddisfatti dalle risorse già previste per il programma LIFE+. Poiché la normativa riveduta avrà effetto soltanto a partire dal 2013 e non è prevista una data di conclusione dell’azione, la proposta continuerà ad incidere sul bilancio dell’UE anche successivamente, almeno per quanto riguarda il regolare controllo del funzionamento del sistema. Il principale elemento di incertezza è dato dai tempi di conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, in conseguenza del quale potrebbe essere necessario adeguare alcuni aspetti del sistema. 3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie): Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 07 03 07 | Spese obblig./ Spese non obblig. | SD | No | No | No | n. 2 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Totale | Spese operative[25] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,900 | 1,850 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,270 | 1,185 | 0,815 | 0,675 | 0,105 | 0,000 | 3,050 | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[26] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 0,900 | 1,850 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,270 | 1,185 | 0,815 | 0,675 | 0,105 | 0,000 | 3,050 | Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[27] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 1,170 | 1,813 | 1,287 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 6,727 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,250 | 0,287 | 0,341 | 0,395 | 0,277 | 0,331 | 1,881 | Costo totale indicativo dell’intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 2,320 | 3,950 | 1,778 | 1,364 | 1,096 | 1,150 | 11,658 | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 1,690 | 3,285 | 2,443 | 1,889 | 1,201 | 1,150 | 11,658 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[28] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al primo decimale) Prima dell’azio-ne [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione | Totale risorse umane | 10 A*/AD | 15.5 A*/AD | 11 A*/AD | 7 A*/AD | 7 A*/AD | 7 A*/AD | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione è uno degli strumenti più importanti di cui l’Unione europea dispone per contribuire a realizzare le consistenti riduzioni delle emissioni necessarie per evitare pericolosi cambiamenti del clima. Alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di scambio delle quote e delle ampie consultazioni condotte con le parti interessate, risulta evidente la necessità di rafforzare il sistema e di estenderlo ad altri impianti industriali che producono grandi quantità di emissioni, in modo da poter diventare un solida base per un mercato globale del carbonio e per un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici. A tal fine, sono necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti che la direttiva assegna alla Commissione, e in particolare: - l’elaborazione di regolamenti per definire le modalità di applicazione in materia di monitoraggio e comunicazione, verifica delle comunicazioni delle emissioni e accreditamento dei verificatori, e vendita all’asta delle quote; - l’elaborazione di norme comunitarie sull’ assegnazione delle quote; - l’elaborazione di norme relative ai progetti di riduzione delle emissioni di gas serra all’interno o all’esterno della Comunità; - l’eventuale elaborazione di metodi e disposizioni da applicare fino alla conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici; - gli eventuali adeguamenti delle disposizioni della direttiva che si rendano necessari una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici; - la definizione di disposizioni e accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas serra applicati in altre parti del mondo e compatibili con il sistema comunitario; - il commissionamento di studi o altre attività di assistenza tecnica connesse all’attuazione; - attività di informazione e di rafforzamento delle capacità. I principali beneficiari della maggiore certezza, prevedibilità e armonizzazione del sistema sono i gestori degli impianti attualmente rientranti nel sistema o per i quali è proposta la futura inclusione. Indirettamente la maggiore trasparenza e prevedibilità gioverà anche agli intermediari commerciali. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Il modo migliore per ridurre le emissioni di gas serra è mediante un intervento legislativo e un coordinamento a livello comunitario. La prima fase del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (dal 2005 al 2007) ha messo in evidenza la necessità di una maggiore armonizzazione, ad esempio per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, la fissazione di un tetto massimo alle emissioni e le norme in materia di assegnazione delle quote, onde evitare distorsioni della concorrenza sul mercato interno. Sono previste spese operative nell’ambito della parte del bilancio LIFE+ gestita direttamente a livello centrale. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha approvato un obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, e ad alcune condizioni del 30%, quale contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle rispettive responsabilità e capacità. Inoltre, lo stesso Consiglio europeo ha confermato che il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione è e rimarrà uno dei più importanti strumenti di cui l’UE dispone per contribuire a realizzare le consistenti riduzioni delle emissioni necessarie per conseguire l’obiettivo strategico di limitare l’aumento della temperatura media globale a un massimo di 2°C al di sopra dei livelli preindustriali. Sotto questo profilo, è indispensabile perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione alla luce dell’esperienza acquisita durante la prima fase di apprendimento sul campo, dal 2005 al 2007, in modo tale che sia pronto per essere collegato con altri sistemi cap-and-trade (ossia fondati su un tetto massimo di emissioni e sullo scambio di quote) applicati in altre parti del mondo. Gli obiettivi della proposta sono descritti nella relazione. Obiettivo | Indicatore | Razionalizzazione ed estensione dell’ambito di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione | Riduzione del numero di reclami da parte dell’industria o degli Stati membri riguardo a divergenze nell’ambito di applicazione del sistema tra i diversi Stati membri e riguardo agli eccessivi oneri amministrativi per gli impianti più piccoli. | Maggiore armonizzazione e prevedibilità del sistema | Assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno a causa di differenze nell’attuazione da uno Stato membro all’altro. Sufficiente certezza del diritto per le imprese, che possono decidere di investire a medio-lungo termine in tecnologie a basse emissioni di carbonio. | Solide procedure per garantire il rispetto delle regole e il controllo della loro applicazione | Elevata fiducia nel sistema comunitario, anche a livello internazionale. | Collegamento con i sistemi di scambio delle emissioni di paesi terzi e soluzioni atte a coinvolgere i paesi in via di sviluppo e le economie in transizione | Aver contribuito allo sviluppo di sistemi di scambio delle emissioni in paesi terzi o entità amministrative per permetterne il collegamento con il sistema comunitario senza mettere in pericolo l’integrità ambientale di quest’ultimo. | 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Gli Stati membri dovranno riferire in merito a tutte le iniziative e le disposizioni adottate per attuare la direttiva (articolo 1, punto 7 e articolo 2 della proposta). I contratti firmati dalla Commissione ai fini dell’attuazione della direttiva devono prevedere la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di eventuali rappresentanti da essa autorizzati) e la verifica contabile della Corte dei conti, eventualmente anche in loco. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante Si veda la valutazione di impatto che accompagna la presente proposta. Nel 2007 è stata effettuata una valutazione dell’impatto economico, sociale, sanitario e ambientale delle misure proposte, in parte internamente e in parte mediante consulenti esterni. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Le misure proposte e la valutazione d’impatto tengono conto dell’esperienza maturata nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione nel periodo 2005-2007. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive I progressi compiuti nell’attuazione della proposta e l’adeguatezza delle risorse stanziate saranno oggetto di una valutazione annuale in connessione con il piano di gestione. 7. MISURE ANTIFRODE Saranno integralmente applicate le norme di controllo interno nn. 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 e i principi istituiti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014+ | Funzionari o agenti temporanei[30] (XX 01 01) | A*/AD | 9 | 14,5 | 10 | 6 | 6 | 6 | B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personale finanziato[31] con l’art. XX 01 02 | Altro personale[32] finanziato con l’art. XX 01 04/05 | TOTALE | 10 | 15,5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione - predisposizione di regolamenti in materia di: vendita delle quote all’asta; monitoraggio e comunicazione delle emissioni; verifica e accreditamento - elaborazione di norme comunitarie in materia di assegnazione delle quote e sviluppo di un registro elettronico comunitario - analisi della necessità di un meccanismo da applicare ad alcuni impianti ad elevata intensità energetica fino alla conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici - adeguamento del sistema, se e in quanto opportuno, in seguito alla conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici - controllo dell’attuazione negli Stati membri - attività di informazione e di rafforzamento delle capacità 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n X Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e succ. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 1,170 | 1,813 | 1,287 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 1,170 | 1,813 | 1,287 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei | Il salario standard di un funzionario A*/AD di cui al punto 8.2.1 è pari a 0,117 milioni di euro | Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 | Non applicabile | 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e succ. | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,030 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[34] | 0,027 | 0,081 | 0,135 | 0,027 | 0,081 | 0,351 | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,000 | 0,037 | 0,091 | 0,145 | 0,027 | 0,081 | 0,381 | 3 Altre spese di natura amministrativa (XX. 010301 (Apparecchiature del centro dati, servizi e spese operative del centro dati)) | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,500 | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,250 | 0,287 | 0,341 | 0,395 | 0,277 | 0,331 | 1,881 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento | Per il periodo dal 2010 al 2012, sono previste ogni anno dieci missioni del personale della Commissione ad un costo unitario di 1 000 EUR, allo scopo di spiegare la nuova normativa e facilitarne l’attuazione negli Stati membri. Sono previste alcune riunioni del comitato sui cambiamenti climatici (costo unitario: 27 000 EUR) per l’adozione di tre nuovi regolamenti della Commissione e per la modifica di un regolamento della Commissione già in vigore e delle norme comunitarie sull’assegnazione delle quote. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, potrebbe essere necessario adattare alcuni elementi del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione mediante la procedura di comitato. Sempre con la procedura di comitato potrebbero essere adottati disposizioni o accordi destinati a collegare il sistema comunitario con i sistemi di paesi terzi. Le riunioni del comitato sui cambiamenti climatici per l’adozione dei regolamenti della Commissione e delle norme comunitarie sull’assegnazione delle quote saranno necessarie nel periodo 2010-2012. Il calendario delle altre riunioni dipenderà dagli sviluppi a livello internazionale. L’ammontare annuo è di 250 000 EUR: i costi qui inclusi si riferiscono alla gestione del CITL/del registro comunitario da parte della Commissione, nonché all’acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici e dei mezzi di comunicazione necessari per rendere il sistema pienamente operativo. Il CITL, catalogo indipendente delle operazioni che registra il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote, è un’applicazione informatica estremamente importante per il funzionamento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, che la Commissione è tenuta a gestire a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE. A norma dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 2216/2004 che disciplina il sistema dei registri, la Commissione deve provvedere affinché sia il CITL sia il registro comunitario (un registro a parte che la Comunità è tenuta a gestire in base al protocollo di Kyoto) siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e che le interruzioni del funzionamento siano limitate al minimo. I costi connessi allo sviluppo e alla manutenzione del sistema sono imputati sulla linea di bilancio 07 03 07 (LIFE +): si veda in proposito la sezione 8.1. | Le risorse umane e amministrative necessarie saranno messe a disposizione nei limiti dello stanziamento che può essere concesso alla DG responsabile nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio. [1] Riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione - Conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2007, consultabili al seguente indirizzo:http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st11/st11429.it07.pdf [2] Banca mondiale, State and Trends of the Carbon Market , maggio 2007. [3] Direttiva 2003/87/CE. [4] COM(2006)676 del 13 novembre 2006. [5] Ibidem. [6] Obiettivi dell’UE per l’ulteriore sviluppo del regime climatico internazionale oltre il 2012 " Conclusioni del Consiglio d012 − Conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2007, consultabili al seguente indirizzo:http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st06/st06621.it07.pdf [7] I rapporti sui temi discussi e i risultati dei dibattiti sono consultabili sul sito: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_en.htm [8] Secondo alcune ipotesi i costi di adempimento potrebbero diminuire addirittura del 30-40% con l’inclusione nel sistema di nuovi settori e gas, purché si rispettino alcune condizioni, come l’applicazione di disposizioni precise in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni. Si veda la relazione conclusiva sulla prima riunione del gruppo di lavoro sullo scambio delle emissioni dell’ECCP sul riesame del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione riguardante l’ambito di applicazione della direttiva:http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_en.htm [9] Le cifre fornite sono stime che possono essere ulteriormente perfezionate. [10] Prima lettura del Parlamento europeo e accordo politico del Consiglio sulla proposta della Commissione finalizzata a inserire il trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. [11] Quando saranno disponibili i dati completi relativi alle emissioni del 2006 la Commissione sarebbe intenzionata a considerare la possibilità di utilizzare le emissioni medie del 2005 e del 2006 comprese nel sistema ETS comunitario come base per la distribuzione in questione. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18). [17] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11. [18] Quarto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) adottato il 17 novembre 2007 a Valencia, Spagna; il documento è consultabile al seguente indirizzo: www.ipcc.ch [19] Conclusioni del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo marzo 2007 a Bruxelles. [20] COM(2006)583 definitivo del 6 ottobre 2006. [21] 13a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC e terza riunione delle Parti del protocollo di Kyoto tenutesi a Bali, Indonesia, dal 3 al 14 dicembre 2007. [22] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1. [23] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [24] Direttiva xxxx/xx/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. [25] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [26] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. [27] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [28] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [29] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [30] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [31] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [32] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [33] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [34] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.