Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEe del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEe del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione [SEC(2007) 298] [SEC(2007) 300] /* COM/2007/0091 def. - COD 2007/0035 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 6.3.2007 COM(2007) 91 definitivo 2007/0035 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (presentata dalla Commissione) [SEC(2007) 298][SEC(2007) 300] RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA - Motivazione e obiettivi della proposta Gran parte della normativa CE è stata introdotta per correggere le carenze del mercato e assicurare condizioni di concorrenza uniformi. Spesso, per conseguire tali scopi non si è potuto fare a meno di introdurre disposizioni che obbligano le imprese a fornire informazioni e a riferire sull’applicazione della normativa. Con il passare del tempo, tuttavia, alcune di queste procedure sono diventate inutilmente lunghe od obsolete. Questi oneri amministrativi superflui ostacolano l’attività economica e hanno un impatto negativo sulla competitività delle imprese europee. La Commissione è impegnata a ridurre quanto più possibile questi oneri inutili. Ciò rientra nella strategia per il miglioramento della normativa ed è di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi fissati a Lisbona: più crescita e più posti di lavoro. - Contesto generale Il 14 novembre 2006 la Commissione ha presentato un Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea (COM (2006) 689), nel quale viene proposto l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese del 25% entro il 2012. Dieci proposte concrete di “azioni rapide” sono state poi individuate dall’allegato III del Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea (COM (2007) 23), basato su un’ampia consultazione delle parti interessate e sulle osservazioni degli Stati membri e degli esperti della Commissione. Le “azioni rapide” mirano a ridurre significativamente gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese introducendo nella legislazione lievi modifiche che non alterano il livello di protezione o lo scopo originario perseguito dalla normativa. Una delle “azioni rapide” proposte ha ad oggetto la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni. Si propone di eliminare alcuni oneri amministrativi superflui che gravano sulle imprese, dando agli azionisti la possibilità diretta[1] di rinunciare, se così desiderano, alla relazione scritta di esperti sul progetto di fusione o di scissione. In tal modo le due direttive saranno in linea con le prescrizioni della decima direttiva sul diritto societario (direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali). - Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni che la presente proposta è intesa a modificare sono gli articoli 9 e 11 della direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e gli articoli 8 e 9 della direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO - Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione Nel programma d’azione del 24 gennaio 2007 la Commissione ha presentato dieci proposte concrete di “azioni rapide”. Queste proposte sono basate sulla consultazione di esperti e, in particolare, su un progetto pilota avente ad oggetto il raffronto tra le misurazioni di riferimento degli oneri amministrativi nella Repubblica ceca, in Danimarca, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito nel 2006. Una di queste “azioni rapide” riguarda il diritto societario e propone di attenuare gli obblighi concernenti le relazioni scritte agli azionisti in caso di fusione e di scissione. Le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio prevedono che le società facciano redigere una relazione di esperti sul progetto di fusione o di scissione. La direttiva 82/891/CEE del Consiglio lascia agli Stati membri la possibilità di non applicare queste disposizioni qualora così decidano tutti gli azionisti e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto. Su indicazione di alcuni Stati membri è stato consultato il gruppo di esperti che assiste la Commissione in materia di governo societario e diritto delle società. Sintesi delle risposte Le consultazioni del gruppo di esperti in materia di governo societario e diritto delle società hanno confermato che l’obbligo previsto dalla direttiva 78/855/CEE riguardo alla relazione di esperti sul progetto di fusione è eccessivo. Come è stato già riconosciuto nel quadro dell’adozione della direttiva 2005/56/CE, questa prescrizione diventa una formalità superflua quando gli azionisti di tutte le società partecipanti alla fusione ritengono che tale relazione non sia necessaria. Inoltre, la Commissione ha ricevuto risposte positive alla presentazione del suo programma d’azione, anche con riferimento alla proposta d’azione rapida riguardante il diritto societario. Alcune risposte hanno espresso timori per quanto riguarda la trasparenza e la protezione degli azionisti. Questi timori sono stati presi in considerazione nella presente proposta. Sembra dunque opportuno allineare le disposizioni delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE sull’esenzione prevista dalla direttiva 2005/56/CE. - Valutazione dell’impatto La valutazione d’impatto ha considerato tre opzioni: Opzione 1 Nessun cambiamento di politica. Opzione 2 Soppressione dell’obbligo a meno che gli azionisti decidano altrimenti. Opzione 3 Soppressione dell’obbligo qualora tutti gli azionisti così decidano. L’opzione 3 è stata preferita perché fornisce un livello soddisfacente di trasparenza e di protezione degli azionisti pur contribuendo a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi delle misure proposte Si propone di uniformare alla norma corrispondente della direttiva 2005/56/CE (articolo 8) le disposizioni delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE riguardo alla relazione di esperti sul progetto di fusione o di scissione. - Base giuridica La base giuridica dell’azione comunitaria nel settore è costituita dall’articolo 44 del trattato CE. - Principio di sussidiarietà L’azione degli Stati membri non basterebbe a ridurre gli oneri amministrativi in questo settore perché gli obblighi di informazione relativi alle fusioni e alle scissioni di società per azioni sono stati imposti mediante direttive CE. L’azione UE assicurerà che in Europa tutte le fusioni e tutte le scissioni di società per azioni possano trarre beneficio da queste riduzioni degli oneri amministrativi. La proposta è dunque conforme al principio di sussidiarietà. - Principio di proporzionalità Trattandosi di modificare i pertinenti articoli della direttiva 78/855/CEE e della direttiva 82/891/CEE mediante una direttiva, gli Stati membri avranno un margine di manovra sufficiente per recepire la direttiva e realizzare il risultato perseguito nella maniera che essi considerano opportuna e più adatta al loro sistema giuridico nazionale. La presente proposta assicura che siano ridotti al minimo gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici in caso di fusione o di scissione di società per azioni. - Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva. L’unico modo per ridurre gli oneri amministrativi causati dagli obblighi d’informazione di cui alla direttiva 78/855/CEE e alla direttiva 82/891/CEE è modificare queste direttive, cosa che richiede l’adozione di uno strumento giuridico CE vincolante dello stesso tipo e livello, vale a dire una direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha implicazioni per il bilancio comunitario. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI - Semplificazione La proposta prevede la semplificazione di procedure amministrative per quanto riguarda i privati. La procedura amministrativa che le società per azioni devono seguire in caso di fusione o di scissione sarà semplificata in quanto alcune prescrizioni in materia di informazione cesseranno di essere obbligatorie e diverranno facoltative. - Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva. 2007/0035 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera g), vista la proposta della Commissione[2], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: (1) Le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, quali definite in particolare nelle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, “Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea”[5] e “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea”[6], sottolineano il fatto che per migliorare la competitività delle imprese e per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona è fondamentale ridurre gli oneri amministrativi imposti dalla normativa. (2) La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali[7] prevede un’esenzione dall’obbligo di far esaminare il progetto di fusione ad un esperto indipendente e di fargli elaborare una relazione, se tutti gli azionisti concordano che tale relazione non è necessaria. (3) La direttiva 78/855/CEE[8] del Consiglio non contiene una siffatta esenzione e la direttiva 82/891/CEE[9] del Consiglio lascia gli Stati membri liberi di prevedere o meno tale possibilità riguardo alla relazione dell’esperto sul progetto di scissione. (4) Non vi è motivo di esigere l’esame di un esperto indipendente se tutti gli azionisti concordano che non è necessario. (5) Occorre dunque modificare di conseguenza le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue: 1) Nell’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4: “4. Non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di esperti qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.” 2) Nell’articolo 11, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente: “e) se pertinente, le relazioni di cui all’articolo 10.” Articolo 2 La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue: 1) Nell’articolo 9, paragrafo 1), la lettera e) è sostituita dal testo seguente: “e) se pertinente, le relazioni di cui all’articolo 8.” 2) L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 10 1. Non occorrono né l’esame del progetto di scissione né la relazione di esperti previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società. 2. Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.” Articolo 3 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] Attualmente la direttiva 82/891/CEE del Consiglio permette agli Stati membri di dare agli azionisti la possibilità di rinunciare alla relazione di esperti sul progetto di scissione. [2] GU C, pag. . [3] GU C, pag. . [4] GU C, pag. . [5] COM (2006) 689. [6] COM (2007) 23. [7] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1. [8] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 37). [9] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.