Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale Europeo - Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere {SEC(2006) 1690} /* COM/2006/0824 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.12.2006 COM(2006) 824 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere{SEC(2006) 1690} 1. COMPENSAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE PERDITE E MERCATO INTERNO 1.1. Introduzione La presente comunicazione si inserisce nel quadro della comunicazione sul coordinamento dei regimi di imposizione diretta degli Stati membri nell’ambito del mercato interno[1] e fornisce l’esempio di un settore in cui un simile coordinamento potrebbe essere molto utile. La Commissione si è impegnata a migliorare la competitività delle imprese dell’Unione europea, ostacolata tra l’altro dalla mancanza di compensazione transfrontaliera delle perdite[2]. Nella comunicazione del 2005 intitolata “Il contributo delle politiche fiscali e doganali alla strategia di Lisbona”[3], la soluzione di questo problema è individuata come una delle misure mirate che possono essere prese a breve termine per eliminare gli ostacoli fiscali transfrontalieri cui sono confrontate le imprese dell’UE. Un’azione in tal senso risulta particolarmente pertinente alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Marks & Spencer [4]. In mancanza di una compensazione transfrontaliera delle perdite, queste sono generalmente compensate solo nei limiti degli utili realizzati negli Stati membri in cui sono effettuati gli investimenti. Ne consegue una distorsione delle decisioni delle imprese sul mercato interno. La presente comunicazione[5] espone i principi basilari e i problemi attinenti alla compensazione transfrontaliera delle perdite. Essa formula ipotesi su come gli Stati membri potrebbero autorizzare la compensazione transfrontaliera delle perdite subite: - all’interno di una società (cioè le perdite subite da una filiale o da una “sede stabile” situata in un altro Stato membro); oppure - nell’ambito di un gruppo di società (cioè le perdite subite da una società appartenente al gruppo in un altro Stato membro). 1.2. La problematica Benché le società sperino sempre di realizzare profitti, a volte capita che subiscano perdite. Praticamente tutti i regimi fiscali vigenti nell’UE trattano i profitti e le perdite in modo asimmetrico: mentre i profitti sono tassati per l’esercizio fiscale in cui vengono realizzati, il valore fiscale delle perdite non viene rimborsato dal fisco nel momento in cui la perdita è subita. Per evitare una “sovratassazione”, l’impresa o il gruppo di imprese deve quindi compensare le perdite con un’altra base imponibile positiva al suo interno. Si evitano in questo modo gli scompensi di cash-flow derivanti dal ritardo con cui viene contabilizzata la perdita, cioè un riporto delle perdite e una compensazione con profitti futuri rispetto a una compensazione immediata con un’altra base imponibile positiva[6]. La compensazione transfrontaliera delle perdite impedirebbe che queste siano immobilizzate presso entità diverse. Una società con più succursali a livello nazionale sarà, di norma, tassata automaticamente sul risultato netto, cioè sia i profitti che le perdite di tali succursali saranno contabilizzati automaticamente e immediatamente. Nella maggioranza delle altre situazioni, la compensazione delle perdite è possibile solo se autorizzata da un’apposita disposizione emanata dallo Stato membro interessato: Compensazione nazionale delle perdite | Compensazione transfrontaliera delle perdite | All’interno di una stessa società (“sede stabile”) | Automatica | Autorizzata nella maggioranza dei casi | In un gruppo di società (“capogruppo” e “controllate”) | Autorizzata da specifiche disposizioni nella maggioranza degli Stati membri | Di norma non autorizzata, tranne pochissime eccezioni | 1.3. Il mercato interno e il suo impatto sulle decisioni delle imprese La diversità di regimi applicati dagli Stati membri alle perdite transfrontaliere incide sul funzionamento del mercato interno. La problematica della compensazione transfrontaliera delle perdite influenza le decisioni imprenditoriali circa l’opportunità e le modalità di penetrazione in nuovi mercati. L’assenza o la limitazione della compensazione transfrontaliera delle perdite ostacola l’ingresso ai mercati esteri, perpetuando la segmentazione artificiale del mercato interno lungo le linee di demarcazione nazionali. Di conseguenza, le imprese dei grandi Stati membri, che sono in grado di realizzare maggiori economie di portata e di scala sul proprio mercato nazionale, si trovano avvantaggiate rispetto ai potenziali concorrenti degli Stati membri più piccoli, anche se questi sono più innovativi ed efficienti. Le grandi società in genere operano maggiormente in più Stati membri rispetto alle piccole, il che consente loro di assorbire più facilmente le perdite. Parimenti, gli Stati membri che possiedono un mercato nazionale più grande sono avvantaggiati perché è più probabile che le imprese abbiano già investito su questi mercati e siano quindi in grado di compensare le perdite occasionate da determinate attività con la base imponibile positiva di altre. La questione è particolarmente rilevante per le PMI per quanto riguarda le perdite di avviamento risultanti da nuovi investimenti all’estero[7]. Pertanto, l’assenza di compensazione transfrontaliera delle perdite o la sua autorizzazione assai limitata ha come effetto: - di avvantaggiare gli investimenti nazionali e di scoraggiare gli investimenti in altri Stati membri; - di favorire gli investimenti transfrontalieri negli Stati membri più grandi; - di avvantaggiare le grandi imprese a scapito delle PMI quando si tratta di investire all’estero; nonché - di influenzare la scelta tra sede stabile e società controllata come forma di insediamento. Tutte queste distorsioni fanno salire i prezzi sia per le imprese che per i consumatori, con conseguente calo di benessere. Se le restrizioni cui è soggetta la compensazione transfrontaliera delle perdite frena la concorrenza sui mercati degli Stati membri, a lungo andare ne risentiranno anche le imprese dominanti, in quanto saranno meno motivate a innovare e a diventare più efficienti. 1.4. Compensazione transfrontaliera delle perdite e giurisprudenza della Corte La Corte di giustizia europea si è occupata della compensazione transfrontaliera delle perdite tra sedi stabili nelle cause Futura [8] e AMID [9]. Nella causa Futura , la Corte ha considerato la situazione dal punto di vista dello Stato ospitante (lo Stato che ospita la sede stabile), ritenendo che il principio di territorialità possa giustificare una limitazione del riporto delle perdite autorizzato in quello Stato all’importo delle perdite economicamente connesse al reddito ottenuto in quello stesso Stato. Nella causa AMID , la Corte si è posta nella prospettiva dello Stato di residenza e ha concluso che l’esenzione della sede stabile situata in Lussemburgo dall’imposta sugli utili in virtù dell’accordo sulla doppia imposizione tra il Belgio e il Lussemburgo non crea, sotto il profilo della compensazione delle perdite, una differenza oggettiva tra la situazione di una società belga con sede stabile in Lussemburgo e quella di una società belga con una filiale in Belgio[10]. Una diversa disciplina della deduzione delle perdite applicata ingiustificatamente a queste due società è contraria alla libertà di stabilimento e quindi inaccettabile[11]. La problematica della compensazione transfrontaliera delle perdite tra società è stata affrontata per la prima volta dalla Corte nella causa Marks & Spencer . Secondo la ricorrente, il rifiuto di autorizzare la capogruppo britannica a compensare con i propri utili le perdite delle controllate straniere nell’UE che non operano nel Regno Unito viola la libertà di stabilimento sancita dal trattato CE. Le perdite di esercizio hanno finito per portare alla completa cessazione dell’attività della maggior parte delle controllate. Il Regno Unito ha avanzato diverse giustificazioni di tale restrizione: (a) la necessità di una ripartizione equilibrata dei poteri di imposizione tra gli Stati membri; (b) la necessità di evitare una doppia contabilizzazione delle perdite; (c) il rischio di evasione fiscale. La Corte ha ammesso che questi tre fattori, considerati congiuntamente, potevano giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento[12]. Essa ha tuttavia concluso che il regime britannico di sgravio di gruppo non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità nel caso in cui le possibilità di contabilizzazione delle perdite nello Stato di residenza della controllata fossero state esaurite. 2. PERDITE ALL’INTERNO DI UNA SOCIETÀ – LA PROBLEMATICA DELLE PERDITE SUBITE DALLE SEDI STABILI Le perdite interne a una società sono le perdite subite da componenti della società stessa, come singoli reparti, filiali e succursali o sedi stabili. 2.1. Trattamento fiscale delle perdite in un contesto nazionale Lo sgravio delle perdite derivanti da operazioni nazionali nell’ambito di una stessa impresa è automaticamente autorizzato in tutti gli Stati membri, per cui le perdite interne vengono immediatamente contabilizzate. Poiché l’impresa è tassata sul risultato netto di tutte le attività delle succursali nazionali, lo sgravio sarà automaticamente recuperato allorché la componente in perdita della società torna ad essere redditizia. 2.2. Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere In quanto non residente, l’impresa è generalmente tassata sui risultati della sede stabile nello Stato membro in cui questa si trova. Ai sensi della normativa comunitaria, l’ordinamento nazionale deve accordare alla sede stabile lo stesso trattamento riservato alle entità residenti, per esempio in materia di riporto delle perdite a esercizi precedenti o successivi[13]. I risultati della sede stabile vengono così ad integrarsi nei risultati globali dell’impresa nello Stato membro in cui è situata la sede centrale. Gli accordi sulla doppia imposizione attribuiscono di norma allo Stato membro ospitante il diritto di imposizione primario sugli utili della sede stabile. Lo Stato membro di residenza della sede centrale ha generalmente solo un diritto di imposizione secondario su tali utili. La scelta del metodo per eludere la doppia imposizione dipende da quale dei due metodi previsti all’articolo 23 della convenzione tipo dell’OCSE (metodo del credito di imposta o metodo di esenzione) è stato adottato negli accordi sulla doppia imposizione con altri Stati membri. a) Metodo del credito di imposta Con questo metodo, gli introiti della società realizzati in ogni parte del mondo vengono contabilizzati nello Stato di residenza. Le imposte pagate all’estero vengono accreditate sulla parte del gettito fiscale nazionale riscossa sul reddito dell’impresa tassato all’estero. Il metodo del credito di imposta funziona dunque in modo analogo alla disciplina delle perdite delle sedi nazionali. Qualsiasi perdita è contabilizzata al momento di determinare il reddito mondiale della società. b) Metodo di esenzione ... Il metodo di esenzione in genere esclude dalla base imponibile della sede centrale i redditi esteri tassati nel paese di origine. (1) … senza deduzione delle perdite Poiché i risultati delle sedi stabili non sono contabilizzati a livello della sede centrale, non è possibile alcuna compensazione delle perdite. Questo approccio è applicato da sette Stati membri. (2) … con deduzione (temporanea) delle perdite Attualmente cinque Stati membri ammettono la deduzione delle perdite subite dalle sedi stabili situate in un altro Stato membro, mentre i profitti sono esonerati. Queste perdite vengono recuperate quando la sede stabile ridiventa redditizia (in modo da assicurare la coesione fiscale). 2.3. Libertà di stabilimento e perdite interne all’impresa Se le perdite delle sedi stabili non possono essere compensate con gli utili della sede centrale (compensazione verticale a monte), si configura una disparità di trattamento rispetto a una situazione esclusivamente nazionale. Ciò dissuade le imprese dall’esercitare la libertà di stabilimento e può renderle reticenti a impiantare una sede stabile in un altro Stato membro. Una simile disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento e come tale è vietata dall’articolo 43 del trattato CE. La Corte di giustizia europea ha espressamente dichiarato, nella causa AMID , che una società si trova praticamente nella stessa situazione sia che abbia o che non abbia una sede stabile all’estero[14]. La doppia contabilizzazione delle perdite può essere evitata mediante un meccanismo di recupero. Mentre in un contesto nazionale il recupero delle perdite avviene automaticamente, nelle situazioni transfrontaliere tale meccanismo deve essere appositamente predisposto. Il fatto che cinque Stati membri lo abbiano già adottato dimostra che un sistema di deduzione delle perdite con recupero da profitti futuri è fattibile. Il rischio di evasione fiscale è assai limitato per le perdite delle sedi stabili, in quanto esse sono contabilizzate unicamente a livello della sede centrale (compensazione verticale a monte). 3. PERDITE NELL’AMBITO DI UN GRUPPO SOCIETARIO – LA PROBLEMATICA DELLE PERDITE SUBITE DALLE CONTROLLATE STRANIERE 3.1. Motivazione della compensazione delle perdite nell’ambito di un gruppo societario Le società dotate di personalità giuridica di diritto civile sono generalmente soggette all’imposta sul reddito delle società in tutti gli Stati membri. La costituzione di una nuova società da luogo a un’entità distinta, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello fiscale. Il diritto societario non riconosce personalità giuridica al gruppo di società in quanto tale; e quest’ultimo non è neanche riconosciuto come soggetto fiscale a se stante. Pertanto, nell’ambito di un gruppo di società, le perdite non vengono contabilizzate automaticamente come avviene all’interno di un’unica società. Dal punto di vista economico, tuttavia, il gruppo societario può essere considerato come un’unità economica a sé. Molti Stati membri hanno introdotto un regime nazionale di imposizione di gruppo, in modo da trattare il gruppo come un unico soggetto economico. Tuttavia, solo pochi Stati membri – anche se in numero crescente – dispongono di un sistema di compensazione delle perdite applicabile alle situazioni transfrontaliere[15]. La mancanza di un regime nazionale di imposizione di gruppo falsa le decisioni in materia di investimenti – in particolare per quanto riguarda la natura giuridica dell’investimento, favorendo la costituzione di filiali anziché di controllate –, ma non le decisioni sulla localizzazione dell’investimento. La mancanza di compensazione transfrontaliera delle perdite per gruppi societari, invece, può falsare le decisioni imprenditoriali sia riguardo alla natura giuridica che alla localizzazione dell’investimento. 3.2. Compensazione delle perdite nell’ambito di un gruppo societario a livello nazionale In sei Stati membri manca un regime nazionale di imposizione di gruppo. I regimi applicati dagli altri diciannove Stati membri possono essere classificati grosso modo nelle seguenti tre categorie: a) regime di “trasferimento intragruppo delle perdite” (sette Stati membri); b) “cumulo” dei risultati fiscali del gruppo (undici Stati membri); oppure c) completo consolidamento fiscale (uno Stato membro). Il termine “trasferimento intragruppo delle perdite” comprende sia lo “sgravio di gruppo”, sia il “contributo intragruppo”. Entrambe queste varianti consentono il trasferimento definitivo di reddito tra società al fine di compensare le perdite con i profitti nell’ambito del gruppo. Con il regime dello “sgravio di gruppo”, una perdita può essere trasferita (o “ceduta”) da una società del gruppo a un’altra più redditizia. Viceversa, con il regime del “contributo intragruppo”, i profitti di una società del gruppo possono essere trasferiti alla società in perdita. Nella misura in cui il contributo intragruppo viene utilizzato per annullare le perdite, esso ha lo stesso effetto economico del trasferimento intragruppo delle perdite. Il regime del “cumulo” implica l’aggregazione di tutti i singoli risultati fiscali (profitti e perdite) delle varie società del gruppo presso la capogruppo. Il sistema del cumulo non è necessariamente legato all’esistenza di perdite, benché questa sia la ragione principale per cui esso viene applicato. Il completo consolidamento fiscale va più in là del cumulo, giacché la personalità giuridica delle singole società che compongono il gruppo e le eventuali transazioni intragruppo non hanno rilevanza fiscale. I risultati del gruppo sono determinati sulla base di un unico conto profitti e perdite. Quando sono applicati a livello nazionale, tutti i metodi consentono la piena compensazione intragruppo delle perdite, sia verticale a monte/a valle (tra capogruppo e controllate), sia orizzontale (tra controllate). In altri termini, se il gruppo presenta una perdita netta globale, gli utili delle sue singole componenti non saranno assoggettati a imposta ma andranno a compensare le perdite di altre società del gruppo. Tutti i metodi procurano uno sgravio immediato, impedendo che le perdite rimangano immobilizzate presso entità diverse. Lo sgravio è generalmente temporaneo a causa del recupero automatico, cioè dura finché la controllata in perdita ridiventa redditizia. Lo sgravio è permanente solo se le perdite sono definitive. Una semplice estensione dei regimi vigenti a livello nazionale alle operazioni transfrontaliere, pur rappresentando un passo avanti rispetto alla situazione attuale, non offrirebbe una soluzione ideale. Nel contesto nazionale, il recupero delle perdite è automatico; volendo applicare lo stesso regime alle situazioni transfrontaliere, si dovrebbe introdurre un apposito meccanismo di recupero. Inoltre, potrebbe risultare tecnicamente difficile applicare tutti gli aspetti di un regime nazionale di compensazione delle perdite a un contesto transfrontaliero. Tutti gli Stati membri che possiedono un regime di compensazione transfrontaliera delle perdite applicano norme diverse alle situazioni nazionali e a quelle transfrontaliere. 3.3. Definizione della portata di una misura mirata 3.3.1. Distinzione rispetto alla base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) Qualsiasi misura mirata intesa a introdurre la compensazione transfrontaliera delle perdite rappresenta una soluzione provvisoria in attesa dell’adozione di una CCCTB. Una misura mirata sarebbe più facile da elaborare e da attuare, ma ovviamente avrebbe una portata più limitata di una CCCTB valida nell’insieme dell’UE. Non richiederebbe alcuna armonizzazione dei regimi fiscali o della base imponibile. A differenza della CCCTB, che si fonda su un approccio “multilaterale” o “comune”, una misura mirata potrebbe essere concepita, in teoria, per essere attuata e applicata da un solo Stato membro (“unilateralmente”). Nondimeno, l’approccio più giusto sarebbe un’azione coordinata tra il paese di origine e il paese in cui è situato l’investimento straniero. 3.3.2. Implicazioni della sentenza della Corte nella causa C-446/03 Marks & Spencer Dalla sentenza si possono dedurre i seguenti principi e orientamenti: innanzitutto, per salvaguardare una ripartizione equilibrata dei poteri di imposizione, lo Stato della società capogruppo autorizzerebbe una compensazione permanente delle perdite solo in caso di perdite finali ; in secondo luogo, la doppia contabilizzazione delle perdite può essere evitata subordinando lo sgravio alla condizione che la controllata abbia esaurito tutte le possibilità immediate di compensazione delle perdite nel proprio Stato di residenza; in terzo luogo, il rischio di evasione fiscale è maggiore quando un gruppo di società è libero di scegliere dove e quando preferisce che siano contabilizzate le sue perdite (e i suoi profitti) a fini fiscali. Questo problema è tanto maggiore quanto più una società è libera di compensare le proprie perdite orizzontalmente o verticalmente a valle. Naturalmente le società tendono a imputare le perdite alle imprese in cui il valore fiscale è più elevato. Secondo la Commissione, tali problemi possono essere in gran parte risolti limitando la compensazione transfrontaliera alla forma verticale a monte. Tale vincolo, unito a un dispositivo di recupero e all’esigenza che la controllata si avvalga dapprima di ogni altro sgravio disponibile nell’immediato, dovrebbe ridurre al minimo il rischio di evasione fiscale. 3.3.3. Quadro concettuale – Principi guida di una misura mirata Una misura mirata in materia di compensazione transfrontaliera delle perdite deve garantire che i gruppi societari operanti in più Stati membri siano trattati per quanto possibile alla stessa stregua dei gruppi che svolgono la loro attività in un solo Stato. In particolare, essa deve consentire che le perdite siano detratte dalla base imponibile dell’esercizio nel quale si sono verificate. Una misura mirata deve pertanto: a) permettere la deduzione una tantum , effettiva e immediata, delle perdite; b) autorizzare, come minimo, la contabilizzazione delle perdite a carico della società capogruppo (compensazione “verticale a monte”); c) non dare luogo, di norma, a un trasferimento significativo di reddito da uno Stato membro all’altro, a meno che le perdite siano definitive e che non vi sia alcuna possibilità di sgravio nello Stato in cui si sono verificate; d) esaurire in primo luogo le possibilità immediate di sgravio esistenti a livello nazionale; nonché e) non prestarsi ad abusi. 3.4. Alternative alla compensazione transfrontaliera delle perdite In teoria, esistono tre possibili alternative che offrirebbero lo stesso livello minimo di compensazione delle perdite. Queste alternative non differiscono sotto il profilo della contabilizzazione delle perdite, bensì per quanto riguarda la disciplina dei profitti futuri della controllata a livello della capogruppo: Esercizio fiscale della perdita | Deduzione della perdita nell’esercizio fiscale della perdita | Esercizi fiscali successivi | Alternativa 1 trasferimento definitivo della perdita | Alternativa 2 trasferimento temporaneo della perdita | Alternativa 3 imposizione corrente dei risultati della controllata | i profitti futuri non sono contabilizzati | recupero della perdita dedotta | contabilizzazione dei risultati della società in perdita per un certo tempo | 3.4.1. Alternativa 1: Trasferimento definitivo della perdita (“trasferimento intragruppo delle perdite”) Questo regime comporterebbe un trasferimento definitivo delle perdite (nell’ipotesi di uno “sgravio di gruppo” come nel caso Marks & Spencer ) o dei profitti (nell’ipotesi di “contributo intragruppo”) senza recupero, tranne qualora vengano introdotte misure di riequilibrio. Per neutralizzare l’effetto sul gettito fiscale dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa che assorbe la perdita, si potrebbe introdurre un sistema di compensazione per cui lo Stato membro della società che cede la perdita compensa lo Stato membro della società che assorbe la perdita. Tale sistema dovrà tenere conto delle disparità sostanziali tra aliquote d’imposta applicabili e regole di contabilità fiscale. Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione ai problemi di pianificazione fiscale. 3.4.2. Alternativa 2: Trasferimento temporaneo della perdita (“metodo di deduzione/reintegro”) Secondo questo regime, la perdita subita da una controllata situata in un altro Stato membro, che è stata dedotta dai risultati della capogruppo, viene successivamente recuperata una volta che la controllata è tornata ad essere redditizia. Ciò equivale a un trasferimento temporaneo delle perdite. Si era optato per questo approccio nella proposta di direttiva del 1990[16]. Questo metodo ha il vantaggio di essere relativamente semplice da mettere in pratica. In un primo momento le perdite vengono dedotte e poi, quando la controllata torna a realizzare profitti, sono recuperate mediante un aggravio fiscale a carico della capogruppo. Questo meccanismo consente quindi uno sgravio immediato e temporaneo a livello della capogruppo, evitando così gli scompensi di cash-flow che altrimenti si verificherebbero. 3.4.3. Alternativa 3: Imposizione corrente dei risultati della controllata (“regime degli utili consolidati”) Con questo sistema, i profitti e le perdite di un determinato esercizio fiscale di alcune o di tutte le componenti del gruppo sono contabilizzati per un certo tempo a carico della capogruppo. Le controllate consolidate vengono trattate alla stregua di sedi stabili. Per prevenire la doppia imposizione si ricorrerebbe al metodo del credito di imposta. Le imposte pagate dalla controllata nel proprio Stato di residenza verrebbero accreditate sulle imposte dovute nello Stato membro della capogruppo per il reddito percepito dalla controllata. La ripartizione degli utili tra le varie componenti del gruppo non è presa in considerazione. L’applicazione di tale sistema non è legata o limitata all’esistenza di perdite (benché questa sia la ragione principale della sua applicazione). Pertanto, una volta che una controllata è stata selezionata per partecipare a questo regime, esso viene applicato per un certo periodo, di regola 3-5 anni o più. Il regime degli utili consolidati può applicarsi: - a una o più controllate, selezionate a discrezione del contribuente ( regime selettivo ), oppure - a tutte le controllate che fanno parte del gruppo ( regime globale ). Tra i due regimi, quello selettivo richiede meno documentazione ma potrebbe essere vulnerabile alle tecniche di pianificazione fiscale aggressive che implicano una concentrazione dei costi presso le controllate selezionate. Nel regime globale, l’intera situazione finanziaria del gruppo è assoggettata a imposta nello Stato di residenza della capogruppo. Il metodo del credito di imposta contribuirebbe a eliminare le occasioni di arbitraggio fiscale in merito al calcolo della base imponibile e delle aliquote d’imposta. Il principale inconveniente sarebbe un aumento del costo degli adempimenti di conformità, dovuto alla necessità di ricalcolare il reddito di tutte le società del gruppo secondo le norme vigenti nello Stato membro della capogruppo[17]. 4. CONCLUSIONI La Commissione sottolinea la necessità di introdurre sistemi efficaci di compensazione transfrontaliera delle perdite nell’Unione europea. La scarsa disponibilità di una compensazione transfrontaliera delle perdite rappresenta uno dei maggiori ostacoli all’attività economica transfrontaliera e allo sviluppo di un mercato interno efficiente. L’introduzione di regimi di compensazione transfrontaliera delle perdite gioverà in particolare alle PMI, attualmente svantaggiate dalla mancanza di questa forma di sgravio, oltre ad eliminare uno dei principali ostacoli all’emergenza di imprese europee più competitive sul mercato mondiale. Perdite all’interno di un’impresa La Commissione incoraggia vivamente quegli Stati membri che non autorizzano la contabilizzazione delle perdite subite dalle sedi stabili in un altro Stato membro a rivedere la loro legislazione fiscale in modo da promuovere la libertà di stabilimento sancita dal trattato CE. Perdite nell’ambito di un gruppo di imprese La Commissione incoraggia gli Stati membri a introdurre e mantenere in vigore regimi fiscali nazionali per la compensazione intragruppo delle perdite che offrano un trattamento equivalente a quello applicato alla compensazione delle perdite nell’ambito di un’unica impresa. In questo modo verrebbero eliminate le distorsioni e incoraggiata la scelta del paese in questione come sede di investimenti, in aderenza agli obiettivi della strategia di Lisbona. La Commissione sottolinea la necessità di offrire maggiori possibilità di compensazione transfrontaliera delle perdite per i gruppi societari, al fine di incentivare lo sviluppo dell’attività economica nell’ambito del mercato unico e a livello mondiale. La presente comunicazione propone tre possibili approcci alla compensazione transfrontaliera delle perdite. L’azione dovrebbe essere coordinata, in modo da ottenere il massimo vantaggio per il mercato interno ed evitare inutili doppioni nei venticinque Stati membri. La Commissione invita il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo a esaminare le proposte formulate nella presente comunicazione al fine di sollecitare gli Stati membri a: - rivedere gli ordinamenti fiscali nazionali per autorizzare la compensazione delle perdite all’interno di un’impresa in situazioni transfrontaliere; - porre in atto al più presto una o più delle possibili soluzioni proposte nella presente comunicazione per la disciplina delle perdite subite nell’ambito di gruppi societari; nonché - studiare come applicare i suggerimenti della presente comunicazione a situazioni sia nazionali che transfrontaliere, migliorando i regimi vigenti in materia di compensazione delle perdite e/o introducendone di nuovi. [1] COM(2006) 823 def. [2] COM(2001) 582 def., “Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali”, pag. 12. [3] COM (2005) 532 def., pag. 8. [4] Causa C-446/03 Marks & Spencer [2005], non ancora pubblicata. [5] Il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2006)1690contiene allegati tecnici che recano ulteriori spiegazioni e chiarimenti. [6] Nella causa C-397/98 Metallgesellschaft [2001] Racc. I-1727, la Corte di giustizia europea ha già sostenuto che gli scompensi di cash-flow che si verificano in mancanza di una compensazione immediata delle perdite sono di per sé contrari alla normativa UE. [7] Le particolari difficoltà incontrate dalle PMI in relazione all’attività economica transfrontaliera (mancanza di compensazione transfrontaliera delle perdite e costi elevati degli adempimenti di conformità) formano oggetto della comunicazione della Commissione su un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza (COM(2005) 702 def.). [8] Causa C-250/95 Futura [1997] I-2492. [9] Causa C-141/99 AMID [2000] I-11621. [10] Causa C-141/99 AMID [2000] I-11621, §§ 28-29. [11] Ibidem, §§ 30-31. [12] Causa C-446/03 Marks & Spencer [2005], § 51. [13] Cfr. causa C-311/97 Royal Bank of Scotland [1999] Racc. I-2651. [14] Causa C-141/99 AMID [2000] I-11621, §§ 25 segg. [15] Danimarca e Francia applicano un simile regime già da diversi anni; Italia e Austria lo hanno introdotto rispettivamente a decorrere dal 2004 e dal 2005. [16] COM(90) 595 def. Proposta ritirata (GU C 5 del 9.1.2004, pag. 20). [17] Per i gruppi di PMI, la “tassazione dello Stato di residenza” ovvierebbe ai principali inconvenienti.