52005DC0672

Libro Verde - Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie {SEC(2005) 1732} /* COM/2005/0672 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.12.2005

COM(2005) 672 definitivo

LIBRO VERDE

Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie

(presentato dalla Commissione) {SEC(2005) 1732}

INDICE

1 Contesto e obiettivi del Libro verde 3

1.1 Domande di risarcimento del danno come elemento del sistema diapplicazione del diritto antitrust comunitario 3

1.2 Problema 4

1.3 Obiettivi 4

2 Questioni principali 5

2.1 Accesso alle prove 5

2.2 Requisito della colpa 7

2.3 Risarcimento del danno 7

2.4 “Eccezione di trasferimento” e legittimazione ad agire dell’acquirente indiretto 8

2.5 Tutela degli interessi del consumatore 9

2.6 Spese processuali 9

2.7 Coordinamento dell’applicazione del diritto da parte delle autorità pubblichee dei privati 10

2.8 Foro competente e diritto applicabile 11

2.9 Altre questioni 12

LIBRO VERDE

Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie

In un mercato interno aperto, una concorrenza forte rappresenta la migliore garanzia per l’aumento della produttività e della capacità d’innovazione delle imprese europee. L’applicazione del diritto della concorrenza è, quindi, un elemento essenziale della “strategia di Lisbona”, che ha come obiettivo la crescita dell’economia dell’Unione europea e la creazione di posti di lavoro per i cittadini europei.

Nello sforzo di migliorare l’applicazione del diritto della concorrenza a seguito della modernizzazione del diritto processuale relativo all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, questo Libro verde, assieme al documento di lavoro dei servizi della Commissione ad esso allegato, affronta il tema delle condizioni per l’introduzione delle domande di risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario. Esso individua gli ostacoli alla creazione di un sistema più efficace per l’introduzione di tali domande e propone una serie di opzioni per risolvere questi problemi. Agevolanre l’introduzione delle domande di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust, non solo, consentirà ai consumatori e alle imprese danneggiate da una violazione delle norme antitrust di soddisfare più facilmente la loro pretesa risarcitoria ma, rafforzerà, nel contempo, l’applicazione del diritto della concorrenza.

1 Contesto e obiettivi del Libro verde

1.1 Domande di risarcimento del danno come elemento del sistema di applicazione del diritto antitrust comunitario

Le norme antitrust di cui agli articoli 81 e 82 del trattato sono applicate sia dalle autorità pubbliche che dai privati. Entrambe le forme di applicazione fanno parte di un sistema di applicazione comune e perseguono lo stesso obiettivo: impedire le pratiche anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrust e tutelare le imprese e i consumatori da tali pratiche e dai danni che ne possono conseguire. L’applicazione della normativa antitrust, sia da parte dei privati che delle autorità pubbliche, costituisce uno strumento importante per creare e mantenere un’economia competitiva.

Per quanto concerne l’applicazione da parte delle autorità pubbliche, sia la Commissione che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano la normativa comunitaria in materia di concorrenza in casi singoli. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza formano una rete di autorità garanti della concorrenza che applica a livello pubblico le norme comunitarie vigenti in materia di concorrenza. Nel quadro della loro azione, tali autorità adottano, tra le altre cose, sia decisioni che accertano la violazione della normativa antitrust da parte di un’impresa sia decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie. L’applicazione della normativa da parte delle autorità pubbliche è indispensabile per garantire una tutela efficace dei diritti conferiti dal trattato e l’applicazione effettiva degli obblighi dallo stesso imposti.

Gli articoli 81 e 82 del trattato sono direttamente applicabili in tutti i loro elementi. Sin dall’inizio, anche i privati hanno svolto un ruolo importante nell’applicazione di tali articoli. In questo contesto, per applicazione della normativa da parte dei privati si intende l’applicazione della normativa antitrust in occasione delle controversie civili davanti ai tribunali nazionali. Tale applicazione può avvenire in varie forme. Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato le decisioni o gli accordi vietati dall’articolo 81 sono nulli. Le norme del trattato consentono inoltre di proporre azioni inibitorie. Infine, coloro che hanno subito un danno a causa di una violazione delle norme antitrust possono chiederne il risarcimento.

Il presente Libro verde riguarda solo le azioni di risarcimento. Le azioni di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust rispondono ad un duplice obiettivo: in primis, risarcire coloro che hanno subito un danno a causa di un comportamento anticoncorrenziale e, in secondo luogo, assicurare, attraverso la disincentivazione delle condotte anticoncorrenziali, la piena efficacia delle norme antitrust previste dal trattato, contribuendo così in modo significativo al mantenimento di una concorrenza effettiva nella Comunità[1] (deterrenza). Grazie alla possibilità di introdurre efficacemente una domanda di risarcimento del danno, le singole imprese o i singoli consumatori in Europa sono ravvicinati alle norme sulla concorrenza e potranno partecipare attivamente alla loro applicazione. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l’effettiva tutela dei diritti conferiti dal trattato implica che i privati che hanno subito un danno a causa di una violazione degli articoli 81 e 82 del trattato hanno il diritto di chiederne il risarcimento[2].

1.2 Problema

Nonostante, quindi, il diritto comunitario esiga un sistema efficace per l’introduzione delle domande di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, nei 25 Stati membri questo settore del diritto è ancora caratterizzato da uno “sottosviluppo totale”[3].

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che, in assenza di norme comunitarie in materia, spetta ai sistemi giuridici degli Stati membri definire norme dettagliate per proporre azioni di risarcimento del danno. Poiché in questo campo i tribunali comunitari non sono competenti (salvo per quanto concerne le questioni pregiudiziali), tali cause sono generalmente introdotte davanti ai tribunali degli Stati membri. Nei vari Stati membri sussistono ostacoli significativi al funzionamento efficace delle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario.

1.3 Obiettivi

L'obiettivo del presente Libro verde e del documento di lavoro dei servizi della Commissione è di individuare i principali ostacoli all’attuazione di un sistema più efficace per l’introduzione delle domande di risarcimento del danno e proporre vari spunti di riflessione e di possibile intervento per agevolare la proposizione di azioni di risarcimento del danno, siano esse azioni di seguito (ad esempio azioni civili proposte dopo che un’autorità garante della concorrenza ha accertato una violazione) o azioni indipendenti (ossia azioni che non fanno seguito a un precedente accertamento da parte di un’autorità garante della concorrenza di una violazione della normativa sulla concorrenza).

2 Questioni principali

Le questioni principali sono riassunte in appresso e sono trattate più approfonditamente nel documento di lavoro. Tutte le parti interessate sono invitate ad esaminare le considerazioni svolte. Per una presentazione più dettagliata delle fonti di informazione considerate si rinvia all’allegato documento di lavoro.

La Commissione invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle questioni esposte e sulle opzioni proposte, nonché su qualsiasi altro aspetto inerente alle domande di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust. Tali osservazioni consentiranno alla Commissione di decidere se sia necessario adottare misure a livello comunitario per migliorare le condizioni per l’introduzione di domande di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust.

2.1 Accesso alle prove

Generalmente le azioni per il risarcimento del danno nelle cause in materia antitrust richiedono l’esame di un gran numero di fatti. La specifica difficoltà di questo tipo di controversie è che le prove rilevanti spesso sono difficilmente accessibili e si trovano in possesso dalla parte che ha posto in essere il comportamento anticoncorrenziale. Per rendere efficaci le domande di risarcimento del danno è dunque fondamentale che l’attore possa accedere a tali prove. Occorre, quindi, valutare se sia necessario introdurre l’obbligo di trasmettere i documenti o se, invece, sia preferibile consentire l’accesso alle prove in un altro modo. Questo rilievo è particolarmente importante per le azioni indipendenti.

Analogamente, si potrebbe considerare la possibilità di introdurre l’obbligo per il convenuto di divulgare i documenti presentati a un’autorità garante della concorrenza. Nei casi in cui la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza ha avviato un’indagine, è probabile che essa venga in possesso di prove rilevanti che potrebbero essere importanti per la parte che voglia avviare un'azione di seguito. L’uso di tali prove nelle successive azioni civili potrebbe essere utile per provare la domanda di risarcimento. Per limitare l’onere amministrativo a carico delle autorità garanti della concorrenza, l’accesso a tali documenti dovrebbe essere regolato tra le parti.

Anche la previsione di norme sull’onere della prova e sullo standard della prova potrebbe aiutare l’attore a tale riguardo. Particolarmente importante è la questione del valore probatorio delle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Domanda A: | Nei procedimenti civili per risarcimento del danno ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE dovrebbero essere previste norme speciali sulla divulgazione delle prove documentali? In caso affermativo, come dovrebbe avvenire tale divulgazione? |

Opzione 1: | Le prove dovrebbero essere divulgate non appena una parte ha esposto in dettaglio i fatti rilevanti della causa e ha presentato prove ragionevolmente accessibili a sostegno delle sue affermazioni (determinazione dei fatti). La divulgazione dovrebbe limitarsi a singoli documenti rilevanti e ragionevolmente identificati e dovrebbe essere disposta dal tribunale. |

Opzione 2: | Ferma restando la determinazione dei fatti, dovrebbe essere possibile per il tribunale disporre la divulgazione obbligatoria di categorie di documenti tra le parti. |

Opzione 3: | Ferma restando la determinazione dei fatti, ogni parte dovrebbe essere obbligata a fornire alle altre parti in causa un elenco dei documenti rilevanti in suo possesso e ad esse accessibili. |

Opzione 4: | Introduzione di sanzioni in caso di distruzione di prove, al fine di permettere la divulgazione conformemente alle opzioni 1, 2 e 3. |

Opzione 5: | Obbligo di conservare le prove rilevanti. In base a questa norma, prima dell’effettivo avvio di un’azione civile, un tribunale potrebbe disporre che le prove rilevanti per tale successiva azione siano conservate. La parte che chiede al tribunale di disporre in tal senso dovrebbe tuttavia fornire delle prove ragionevolmente accessibili che attestino la verosimiglianza della violazione. |

Domanda B: | Sarebbe utile per le domande di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust prevedere norme speciali sull’accesso ai documenti in possesso di un’autorità garante della concorrenza? Come potrebbe essere organizzato tale accesso? |

Opzione 6: | Obbligo per ogni parte di un procedimento davanti a un’autorità garante della concorrenza di trasmettere a una parte di un procedimento civile tutti i documenti che sono stati presentati a tale autorità, ad eccezione delle domande di trattamento favorevole. Le questioni inerenti alla divulgazione di segreti professionali e di altre informazioni, nonché al diritto alla difesa sarebbero trattate conformemente alla legge del foro (ossia alla legge del tribunale avente competenza giurisdizionale). |

Opzione 7: | Accesso dei tribunali nazionali a documenti in possesso della Commissione. A tal riguardo la Commissione vorrebbe sapere a) come i tribunali nazionali pensano di garantire la riservatezza dei segreti professionali o di altre informazioni riservate, e b) in quali casi i tribunali nazionali chiederebbero alla Commissione informazioni che anche le parti potrebbero fornire. |

Domanda C: | L’onere a carico dell’attore di provare la violazione delle norme antitrust nelle azioni di risarcimento del danno dovrebbe essere attenuato e, in caso affermativo, come? |

Opzione 8: | Le decisioni di accertamento di una violazione adottate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero essere vincolanti per i tribunali civili, oppure potrebbe essere prevista l’inversione dell’onere probatorio qualora sussistano tali decisioni. |

Opzione 9: | Trasferimento o attenuazione dell’onere probatorio in caso di asimmetria di informazioni tra l’attore e il convenuto, al fine di correggere tale asimmetria. Tali norme potrebbero, in una certa misura, compensare l’inesistenza o la debolezza di norme sulla divulgazione utilizzabili dall’attore. |

Opzione 10: | Il rifiuto ingiustificato di una parte di trasmettere le prove potrebbe influire sull’onere probatorio; tale rifiuto potrebbe valere quale presunzione, confutabile o inconfutabile, di prova o essere semplicemente preso in considerazione dal tribunale all’atto di valutare se il fatto rilevante è stato o meno provato. |

2.2 Requisito della colpa

In molti Stati membri le domande di risarcimento del danno, in quanto azioni extracontrattuali, richiedono di provare la colpa. In alcuni di questi Stati membri la colpa è presunta se l’atto è compiuto in violazione della normativa antitrust. In altri Stati membri, invece, una simile presunzione non esiste. Si dovrebbe pertanto valutare il tipo di colpa necessario per le domande di risarcimento del danno.

Domanda D: | Sarebbe opportuno introdurre il requisito della colpa per le azioni di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust? |

Opzione 11: | La prova della violazione dovrebbe essere sufficiente (presunzione di colpa). |

Opzione 12: | La prova della violazione dovrebbe essere sufficiente solo per le violazioni più gravi della normativa antitrust. |

Opzione 13: | Il convenuto dovrebbe avere la possibilità di dimostrare di avere commesso un errore di diritto o di fatto scusabile. In questo caso dalla violazione non discenderebbe la responsabilità per danni (eccezione relativa alla scusabilità dell’errore). |

2.3 Risarcimento del danno

Molte questioni riguardano l’effettiva portata della domanda di risarcimento del danno. Innanzitutto occorre definire l’importo del risarcimento. Sono possibili varie definizioni, basate sul concetto di riparazione o di restituzione di un profitto illecito. È inoltre necessario stabilire se il risarcimento includa anche gli interessi, nonché l’importo degli stessi ed il loro modo di calcolo. Inoltre, in caso di violazioni delle norme sui cartelli orizzontali, si potrebbe prevedere la possibilità di raddoppiare il risarcimento in maniera automatica o condizionata, o a discrezione del tribunale.

Oltre alla definizione giuridica del risarcimento da accordare, una questione fondamentale è la quantificazione del risarcimento. Sono stati sviluppati vari modelli economici per calcolare il risarcimento in situazioni complesse. Occorre valutare se tali modelli debbano essere usati anche nelle controversie giudiziarie.

Domanda E: | Come dovrebbe essere definito il risarcimento? |

Opzione 14: | Il risarcimento è definito in funzione del danno subito dall’attore a causa del comportamento illecito del convenuto (riparazione). |

Opzione 15: | Il risarcimento è definito in funzione del profitto illecito realizzato dall’autore della violazione (restituzione del profitto illecito). |

Opzione 16: | Doppio risarcimento in caso di cartelli orizzontali. Il risarcimento potrebbe essere raddoppiato automaticamente, solo a determinate condizioni o a discrezione del tribunale. |

Opzione 17: | Gli interessi iniziano a maturare dalla data della violazione o dalla data del pregiudizio. |

Domanda F: | Che metodo si dovrebbe usare per calcolare l’importo del risarcimento? |

Opzione 18: | Nel quadro delle azioni di risarcimento del danno, qual è il valore aggiunto dell’uso di modelli economici complessi per la quantificazione del risarcimento rispetto a metodi più semplici? Il tribunale dovrebbe essere autorizzato a determinare l’importo del risarcimento in base a un approccio equitativo? |

Opzione 19: | La Commissione dovrebbe pubblicare degli orientamenti sulla quantificazione del risarcimento? |

Opzione 20: | Suddividere il procedimento in due parti, una relativa alla responsabilità dell’autore della violazione e l’altra alla quantificazione del risarcimento, al fine di semplificare il contenzioso. |

2.4 “Eccezione di trasferimento” e legittimazione ad agire dell’acquirente indiretto

L’“eccezione di trasferimento” riguarda il trattamento giuridico di un’impresa che, effettuando acquisti da un fornitore che pone in essere un comportamento anticoncorrenziale, potrebbe limitare le proprie perdite economiche trasferendo la maggiorazione di prezzo sui propri clienti. I danni causati dal comportamento anticoncorrenziale potrebbero quindi ripercuotersi sulla catena di distribuzione o addirittura essere sopportati interamente dall’ultimo acquirente, il consumatore finale. Dal punto di vista giuridico, occorre stabilire se l’autore della violazione possa essere autorizzato ad avvalersi di tale trasferimento della maggiorazione di prezzo come un mezzo di difesa. Analogamente, occorre esaminare la legittimazione ad agire dell’acquirente indiretto, su cui può essere stata trasferita o meno la maggiorazione di prezzo.

L’eccezione di trasferimento complica notevolmente le domande di risarcimento del danno, in quanto potrebbe essere estremamente difficile provare la ripartizione esatta dei danni lungo la catena di distribuzione. I problemi probatori ostacolano, inoltre, anche le azioni degli acquirenti indiretti, che potrebbero non essere in grado di provare l’entità dei danni subiti e il nesso di causalità con il comportamento anticoncorrenziale.

Domanda G: | Sarebbe opportuno prevedere norme sull’ammissibilità e il funzionamento dell’eccezione di trasferimento? In caso affermativo, che forma dovrebbero avere? L’acquirente indiretto dovrebbe essere legittimato ad agire? |

Opzione 21: | L’eccezione di trasferimento è ammissibile e sia l’acquirente diretto che quello indiretto possono agire contro l’autore della violazione. Tale opzione comporterebbe il rischio che la domanda di risarcimento dell’acquirente diretto venga respinta perché l’autore della violazione ha opposto l’eccezione di trasferimento e che la domanda di risarcimento dell’acquirente indiretto venga respinta perché costui non è stato in grado di dimostrare l’esistenza e l’entità del trasferimento del danno lungo la catena di distribuzione. A tal riguardo occorrerebbe considerare attentamente l’onere probatorio. |

Opzione 22: | L’eccezione di trasferimento non è ammissibile e solo l’acquirente diretto può agire contro l’autore della violazione. In questo caso l’acquirente diretto si troverebbe in una posizione più favorevole, in quanto il procedimento non sarebbe ostacolato dalle difficoltà connesse con l’eccezione di trasferimento. |

Opzione 23: | L’eccezione di trasferimento non è ammissibile e sia l’acquirente diretto che quello indiretto possono agire contro l’autore della violazione. Se da un lato,però, l’esclusione dell’eccezione di trasferimento rende meno gravose le azioni degli attori, tale opzione comporta il rischio che il convenuto sia condannato più volte al risarcimento, poiché sia l’acquirente diretto che quello indiretto possono agire nei suoi confronti. |

Opzione 24: | Una procedura in due fasi, in cui l’eccezione di trasferimento non è ammissibile; l’autore della violazione può essere convenuto da chiunque abbia subito un danno e la maggiorazione di prezzo viene ripartita tra tutte le parti lese in una fase successiva. Questa soluzione è tecnicamente difficile ma consente un’equa riparazione a favore di tutte le parti lese. |

2.5 Tutela degli interessi del consumatore

Per motivi pratici, è molto improbabile - se non impossibile - che i consumatori e gli acquirenti che hanno subito un danno di lieve entità introducano un’azione di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust. Si dovrebbero pertanto esaminare delle modalità che permettano di meglio tutelare tali interessi mediante azioni collettive. Oltre alla tutela specifica degli interessi dei consumatori, le azioni collettive possono essere utilizzate per raggruppare in un’unica azione un numero consistente di domande di portata più modesta, risparmiando così tempo e denaro.

Domanda H: | Dovrebbero esistere procedure speciali per introdurre azioni collettive e tutelare gli interessi dei consumatori? In tal caso, che forma potrebbero assumere tali procedure? |

Opzione 25: | Possibilità di agire per le associazioni dei consumatori senza impedire ai singoli consumatori di introdurre azioni individuali. Sarebbe opportuno esaminare questioni come la legittimazione ad agire (un eventuale sistema di registrazione o autorizzazione), la ripartizione del danno (se il risarcimento viene concesso all’associazione stessa o ai suoi membri) e la quantificazione del danno (il risarcimento concesso all’associazione potrebbe essere calcolato sulla base di un profitto illecito dell’attore e quello concesso ai membri sulla base del singolo danno subito). |

Opzione 26: | Una disposizione speciale per azioni collettive da parte di gruppi di acquirenti diversi dai consumatori finali. |

2.6 Spese processuali

Le norme in materia di spese processuali svolgono un ruolo importante come incentivi o deterrenti per quanto riguarda l’introduzione di un’azione. In considerazione del fatto che tanto il diritto comunitario quanto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo impongono un accesso effettivo ai tribunali per proporre un’azione civile, si dovrebbe esaminare in che modo le norme relative alle spese processuali possono agevolare tale accesso.

Domanda I: | Sarebbe opportuno introdurre norme speciali per ridurre il rischio finanziario a danno dell’attore? Se sì, che tipo di norme? |

Opzione 27: | Prevedere una norma in base alla quale l’attore dovrà pagare le spese solo se, introducendo l’azione, ha agito in modo chiaramente irragionevole. Si dovrebbe esaminare anche l’ipotesi di concedere al tribunale il potere discrezionale di ordinare, all’inizio di un processo, che l’attore non debba sostenere alcuna spesa anche se l’azione ha esito negativo. |

2.7 Coordinamento dell’applicazione del diritto da parte delle autorità pubbliche e dei privati

L’applicazione del diritto da parte delle autorità pubbliche e dei privati si complementano a vicenda e dovrebbero, pertanto, essere coordinati in modo ottimale. Le decisioni delle autorità garanti della concorrenza possono avere un impatto notevole sulla effettiva possibilità dell’attore di fornire le prove necessarie a fondamento della sua azione (cfr. sezione 2.1, domanda C, opzione 8). Un coordinamento ottimale fra applicazione del diritto da parte delle autorità pubbliche e dei privati è importante soprattutto per il coordinamento fra le domande di trattamento favorevole nell’applicazione del diritto da parte delle autorità pubbliche e le domande di risarcimento del danno. I programmi di trattamento favorevole e la responsabilità civile contribuiscono, con i loro effetti, allo stesso obiettivo: dissuadere in modo più efficace le imprese dalla conclusione di cartelli. Si dovrebbe, inoltre, valutare l’incidenza delle domande di risarcimento del danno sul funzionamento dei programmi di trattamento favorevole al fine di salvaguardare l'efficacia di questi ultimi. A questo proposito è opportuno ricordare che tali programmi sono di solito utili per i privati che introducono azioni di risarcimento del danno, in quanto consentono di rivelare i cartelli segreti.

Domanda J: | Come si può raggiungere un coordinamento ottimale fra applicazione del diritto da parte delle autorità pubbliche e dei privati? |

Opzione 28: | Esclusione di qualsiasi diffusione della domanda di trattamento favorevole per proteggere la riservatezza delle comunicazioni trasmesse all’autorità garante della concorrenza nel quadro della domanda stessa. |

Opzione 29: | Concessione di una riduzione condizionata su tutte le domande di risarcimento del danno per l’impresa che ha chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, mentre le domande di risarcimento nei confronti di altri autori dell’infrazione – responsabili in solido dell’intero danno - restano immutate. |

Opzione 30: | Soppressione della responsabilità solidale per l’impresa che ha chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, limitando così la sua esposizione alle domande di risarcimento del danno. Una possibile soluzione consisterebbe nel limitare la responsabilità di tale impresa all’ammontare del danno corrispondente alla sua parte nel mercato soggetto a cartello. |

2.8 Foro competente e diritto applicabile

La competenza giurisdizionale dei tribunali in merito ai casi introdotti contro convenuti domiciliati negli Stati membri è disciplinata dal regolamento 44/2001.[4] Detti convenuti possono essere perseguiti dinanzi ai tribunali dello Stato in cui sono domiciliati oppure – a scelta dell’attore – dinanzi ai Tribunali dello Stato in cui si è verificato l’evento dannoso. Il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso può essere (a) il luogo in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al danno o (b) il luogo in cui si è verificato il danno stesso (a scelta dell’attore). Gli articoli 6, 27 e 28 del regolamento consentono di coordinare azioni diverse ma connesse.

Per quanto riguarda la questione del diritto applicabile, si dovrebbe fare riferimento alla proposta di regolamento della Commissione sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II”).[5] Poiché le domande di risarcimento del danno riguardano di solito illeciti civili, rientrano nel campo di applicazione della presente proposta. A questo proposito si deve valutare se la norma generale di cui all’articolo 5 della proposta è adeguata per i casi antitrust o se è necessaria una norma speciale, più precisa. Quest’ultima potrebbe specificare che si dovrebbe adottare un’impostazione basata sugli effetti. In alternativa, potrebbe essere applicabile in tutti i casi la legge del foro. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai casi in cui il comportamento anticoncorrenziale riguarda più di uno Stato.

Domanda K: | Quale diritto sostanziale si dovrebbe applicare alle domande di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust? |

Opzione 31: | Il diritto applicabile dovrà essere determinato sulla base della norma generale di cui all’articolo 5 del proposto regolamento Roma II, vale a dire con riferimento al luogo in cui si verifica il danno. |

Opzione 32: | Dovrebbe essere prevista una norma specifica per le domande di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust. Tale norma dovrebbe precisare che per questo tipo di domande, la norma generale di cui all’articolo 5 significa che le domande possono essere disciplinate dalle leggi degli Stati sul cui mercato la vittima subisce il danno derivante dalla pratica anticoncorrenziale. |

Opzione 33: | La norma specifica potrebbe stabilire che il diritto applicabile è sempre il diritto del foro competente. |

Opzione 34: | Nei casi in cui il comportamento anticoncorrenziale che dà origine alla domanda di risarcimento del danno interessa il territorio di più Stati e il tribunale è competente per giudicare sull’integralità del danno subito dall’attore, si potrebbe prendere in considerazione se lasciare a quest’ultimo la possibilità di stabilire il diritto applicabile alla controversia. Tale scelta potrebbe essere limitata a un solo diritto applicabile fra quelli possibili sulla base del principio di mercato interessato. Si potrebbe anche ipotizzare di ampliare le possibilità per consentire la scelta di un solo diritto, o del diritto applicabile a ciascuna parte separatamente, o del diritto del foro competente. |

2.9 Altre questioni

Tenuto conto della complessità delle azioni di risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust, la possibilità di ricorrere ad esperti in tribunale è particolarmente importante per garantire lo svolgimento efficiente del procedimento. La nomina degli esperti da parte del tribunale consentirebbe di ridurre i costi in quanto, in questo modo, si renderebbe necessario un numero minore di esperti. Un’ulteriore conseguenza sarebbe quella di evitare la moltiplicazione di esperti che forniscono prove contraddittorie, a seconda delle posizioni dei rispettivi clienti.

Domanda L: | Il tribunale dovrebbe, se del caso, nominare un esperto? |

Opzione 35: | Chiedere alle parti di concordare il nome di un esperto che deve essere nominato dal tribunale piuttosto che dalle parti stesse. |

La sospensione o la proroga della prescrizione hanno una funzione importante per garantire la possibilità di introdurre efficacemente una domanda di risarcimento del danno, soprattutto nel caso di azioni di seguito.

Domanda M: | I termini di prescrizione dovrebbero essere sospesi? Se sì, a partire da quando? |

Opzione 36: | Sospensione dei termini di prescrizione per le domande di risarcimento del danno a decorrere dalla data di apertura del procedimento da parte della Commissione o di un’autorità nazionale garante della concorrenza. In alternativa, il termine di prescrizione potrebbe cominciare a decorrere dopo che un tribunale inappellabile avrà deliberato in merito alla violazione. |

Il nesso di causalità costituisce una condizione necessaria di qualsiasi domanda di risarcimento del danno. Se da un lato può essere estremamente difficile fornire prove dell’esistenza di un nesso di causalità fra violazione e danno a causa della complessità economica delle questioni in oggetto, la nozione giuridica di nesso di causalità di per sé, quale elaborata dalla giurisprudenza degli Stati membri, non deve costituire un ostacolo rilevante per gli attori. Tuttavia, l’applicazione della condizione del nesso di causalità non deve impedire a coloro che hanno subito danni a seguito di una violazione della normativa antitrust di essere risarciti per tali danni.

Domanda N: | È necessario chiarire il requisito giuridico di nesso di causalità per agevolare azioni di risarcimento del danno? |

Domanda O: | Ci sono altre questioni su cui le parti interessate potrebbero desiderare presentare osservazioni? |

La Commissione invita a formulare osservazioni sul presente Libro verde, in particolare sulle domande e le opzioni sopra elencate, al fine di esaminare se sia necessario e opportuno adottare iniziative a livello comunitario per migliorare le condizioni per l’introduzione di azioni indipendenti e di seguito.

Per favorire uno scambio di opinioni, è stato aperto un sito internet del Libro verde:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/gp.html

Fino al 2 aprile 2006 le osservazioni possono essere inviate per posta elettronica:

comp-damages-actions@cec.eu.int

o per corrispondenza:

Commissione europeaDirezione generale ConcorrenzaUnità COMP/A-1 – Politica antitrust e supporto strategicoRiesame delle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitarioB - 1049 Bruxelles/Brussel

È prassi normale della DG Concorrenza pubblicare le osservazioni pervenute in risposta ad una consultazione pubblica. È tuttavia possibile richiedere che le osservazioni trasmesse, o parte di esse, rimangano confidenziali. In tal caso, indicare chiaramente tale richiesta sulla prima pagina della risposta e trasmettere alla DG Concorrenza anche una versione non riservata della risposta, che sarà pubblicata.

[1] Cfr. la sentenza della Corte del 20 settembre 2001, Causa C-453/99, Courage/Crehan, punti 26 e 27.

[2] Cfr. sentenza Courage nota 1.

[3] Cfr. “Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC antitrust rules” sul sito web della Commissione:http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/private_enforcement/index_en.html.

[4] Regolamento (CE) n 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1. In Danimarca, la competenza giurisdizionale è disciplinata dalla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 1990, C 189, pag. 2] modificata, che è sostanzialmente uguale al regolamento 44/2001.

[5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"), COM(2003) 427 def. come emendata dalla proposta modificata (Riferimento non disponible).


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