Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale /* COM/2013/0348 final - 2013/0188 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1. Di recente la sfida
rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto
proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione
europea e nel mondo in quanto comporta la perdita di miliardi di euro.
Riducendo la frode e l'evasione gli Stati membri potrebbero aumentare il
gettito fiscale, il che a sua volta offrirebbe loro un più ampio margine per
ristrutturare i propri sistemi tributari in modo più propizio alla crescita,
come sottolineato nell'Analisi annuale della crescita per il 2013. Inoltre,
considerata l'enormità dell'impresa, intensificare la lotta alla frode e all'evasione
fiscali non è solo una questione di entrate, ma anche di equità. In particolare
in questi tempi di difficoltà economiche sarebbe opportuno che gli aumenti
supplementari delle imposte necessari per compensare le perdite di entrate
causate dai frodatori e dagli evasori non ricadano sulle spalle dei
contribuenti onesti. 2. Da anni l'Unione europea (UE)
lavora su questi problemi, in particolare adottando strumenti giuridici
specifici intesi ad attuare lo scambio automatico di informazioni ("SAI")
all'interno dell'Unione. La direttiva UE sulla tassazione dei redditi da
risparmio garantisce lo scambio automatico di informazioni sugli interessi e
una proposta per ampliarne il campo di applicazione è attualmente in
discussione al Consiglio. La direttiva sulla cooperazione amministrativa
garantisce che a decorrere dal 2015 gli Stati membri effettueranno uno scambio
automatico delle informazioni disponibili su cinque categorie di reddito e
capitale: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione
sulla vita non contemplati in altre direttive, pensioni e proprietà e redditi
immobiliari. 3. Gli Stati membri hanno ora
espresso chiaramente il desiderio di andare oltre gli attuali livelli di
cooperazione. Il Consiglio europeo del 2 marzo 2012 ha invitato il Consiglio e
la Commissione a elaborare rapidamente modalità concrete di potenziamento della
lotta alla frode fiscale. Il 6 dicembre 2012 la Commissione ha presentato un
piano di azione inteso a rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione
fiscale[1].
Il piano d'azione evidenzia la necessità di promuovere lo scambio automatico d'informazioni
come norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio d'informazioni
in materia fiscale. Il 14 maggio 2013 il Consiglio ECOFIN ha adottato
conclusioni che accoglievano con favore il lavoro svolto dalla Commissione per
elaborare misure intese a combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la
pianificazione fiscale aggressiva e ha riconosciuto l'utile ruolo che il piano
d'azione della Commissione può svolgere a tale riguardo[2]. 4. Il Consiglio europeo del 22
maggio 2013 si è spinto ancora oltre chiedendo che lo scambio automatico di
informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per
combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale
aggressiva. In tale occasione la Commissione si è impegnata a proporre
modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel giugno 2013, in
previsione del riesame di tale direttiva previsto per il 2017, al fine di
ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. 5. L'obiettivo della presente
proposta è pertanto ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico
di informazioni nell'Unione al di là di quanto previsto negli accordi vigenti
in materia nell'Unione. Il campo di applicazione dello scambio automatico di
informazioni contemplerebbe così i seguenti elementi: dividendi, plusvalenze,
altri redditi finanziari e saldi dei conti. Saranno comunque mantenute le
disposizioni riguardanti il riesame e l'ampliamento del campo di applicazione
della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel 2017. Tuttavia, in linea
con l'obiettivo di potenziare lo scambio automatico di informazioni, si
considererà a quel momento la possibilità di eliminare la condizione di
disponibilità per tutte le cinque categorie esistenti, in modo che la direttiva
copra l'intera gamma dei redditi. Inoltre le categorie da considerare per l'inclusione
a quel momento saranno modificate alla luce della presente proposta (v. sotto).
L'ampliamento del campo di applicazione dello scambio automatico di
informazioni contribuirà inoltre a garantire la parità di trattamento fra i
diversi tipi di attività e ad evitare una riallocazione di portafogli non
auspicabile. 6. La Commissione propone di
eliminare il riferimento contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva
a un importo minimo al di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare
di ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Dalle discussioni è emerso
che l'applicazione di tale importo minimo non è pratica per gli Stati membri
che hanno l'obbligo di comunicazione. Uno Stato membro potrà tuttavia
continuare a scegliere di non ricevere informazioni su una particolare
categoria di reddito. 7. Un'iniziativa a livello dell'Unione
è necessaria sia dal punto di vista del mercato interno sia in termini di
efficacia ed efficienza: –
un'iniziativa dell'Unione assicura un approccio
coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione in materia di scambio automatico
di informazioni nel mercato interno; essa porterebbe a un unico approccio in
materia di comunicazione in tutti gli Stati membri che consentirebbe di ridurre
i costi a carico delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici (si
veda anche il punto 11); –
uno strumento giuridico dell'Unione garantirebbe
anche la certezza per le amministrazioni fiscali e gli operatori economici dell'Unione; –
uno strumento giuridico dell'Unione contribuirebbe
a rendere lo scambio automatico di informazioni una norma internazionale; –
uno strumento giuridico dell'Unione basato sulla
direttiva relativa alla cooperazione amministrativa comporterebbe l'utilizzo di
strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare
la comunicazione delle informazioni nell'ambito della direttiva sulla
tassazione dei redditi da risparmio e della direttiva sulla cooperazione
amministrativa. Secondo tali direttive, gli Stati membri dell'Unione
condividono informazioni in formati specifici utilizzando un canale di
comunicazione particolare (il sistema CCN/CSI: rete comune di
comunicazione/interfaccia comune di sistema). Tali formati potrebbero
facilmente essere ampliati in modo da essere utilizzabili anche per i nuovi
elementi di cui è proposta l'inclusione. Poiché gli Stati membri hanno
investito tempo e denaro considerevoli per mettere a punto tali formati, il
loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di
realizzare economie di scala; –
nell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sulla
cooperazione amministrativa il Consiglio si è inoltre già impegnato a valutare
a tempo debito la possibilità di estendere lo scambio automatico di
informazioni, sulla base di uno strumento giuridico a livello dell'Unione, ad
altre categorie di reddito, come i dividendi e le plusvalenze. La presente
proposta si limita pertanto ad accelerare il lavoro in linea con questo
impegno. 8. Gli accordi che numerosi
governi hanno concluso o concluderanno con gli USA riguardo alla legge
statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (US Foreign Account
Tax Compliance Act - FATCA)[3]
hanno dato un notevole impulso allo scambio automatico di informazioni come
modo di combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale. 9. Il 9 aprile 2013 Francia,
Germania, Regno Unito, Italia e Spagna hanno annunciato piani per un'azione
pilota sullo scambio automatico di informazioni utilizzando come base il
modello FATCA concordato con gli USA. Questi Stati membri hanno inoltre
invitato l'Europa ad assumere un ruolo guida nel promuovere lo scambio
automatico di informazioni nel mondo e hanno espresso il desiderio di discutere
le possibilità di migliorare, all'interno dell'Unione, lo scambio di
informazioni in materia fiscale fra tutti gli Stati membri. 10. Secondo l'articolo 19 della
direttiva sulla cooperazione amministrativa, uno Stato membro che presta ad un
paese terzo una cooperazione più estesa non può rifiutare tale cooperazione più
estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione
più estesa con detto Stato membro. Il fatto che gli Stati membri abbiano
concluso o concluderanno accordi con gli USA riguardo alla FATCA significa che
essi prestano una cooperazione più estesa ai sensi di tale disposizione. 11. L'ampliamento dello scambio
automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello
dell'Unione eliminerebbe la necessità e l'incentivo, per gli Stati membri, di
invocare l'articolo 19 della direttiva sulla cooperazione amministrativa al
fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero
essere considerati appropriati in assenza di legislazione unionale pertinente.
La possibile conclusione di vari accordi ai sensi di tale disposizione
comporterebbe infatti una serie di svantaggi rispetto a una soluzione attuata
mediante un'azione dell'Unione: –
le condizioni di parità tra gli Stati membri
potrebbero essere pregiudicate se gli Stati membri convenissero di cooperare
sul rafforzamento dello scambio automatico di informazioni in modi diversi:
questa situazione potrebbe infatti condurre a distorsioni e flussi artificiali
di capitale nel mercato interno; –
se gli accordi tra gli Stati membri non fossero
identici, potrebbero anche sorgere difficoltà per gli operatori economici
attivi in più Stati membri, che potrebbero trovarsi nella situazione di dover
rispettare requisiti di conformità diversi in diversi Stati membri; –
inoltre gli Stati membri potrebbero non essere in
grado di utilizzare i sistemi informatici di comunicazione messi a punto nell'Unione
(si veda sopra). 12. Un'adozione e un'attuazione
tempestive sono cruciali per beneficiare di queste norme il più presto possibile.
Per garantire coerenza con il termine stabilito per l'applicazione dello
scambio automatico di informazioni alle categorie di reddito e di capitale già
contemplate nella direttiva sulla cooperazione amministrativa, le date proposte
per il recepimento e l'attuazione delle nuove norme sono, rispettivamente, il 31
dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Oltre al dibattito che si svolge in sede di
Consiglio da aprile 2013 (si veda il precedente punto 1), la Commissione
ha tenuto una riunione tecnica con gli Stati membri il 21 maggio 2013 per
confermare la necessità di una proposta legislativa e discuterne le modalità
pratiche e il contenuto. Dal dibattito è emerso che in generale gli
Stati membri concordano sull'esigenza di rafforzare lo scambio automatico di
informazioni e di accelerare l'ampliamento del campo di applicazione dell'articolo
8 della direttiva sulla cooperazione amministrativa, come già previsto all'articolo
8, paragrafo 5. La gran parte degli Stati membri intende
adottare provvedimenti in tempi rapidi per potenziare lo scambio automatico di
informazioni, ma un'azione non coordinata da parte loro potrebbe condurre a una
frammentazione potenzialmente duratura nel mercato interno. È divenuto pertanto
eccezionalmente urgente fornire un quadro giuridico coerente a livello dell'Unione;
per questo motivo non è stata elaborata una valutazione d'impatto. Il 21 maggio 2013[4] il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui accoglie con favore il
piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esorta gli
Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d'azione
della Commissione e sottolinea che l'Unione deve assumere un ruolo di primo
piano nelle discussioni sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale
e i paradisi fiscali e in particolare per quanto riguarda la promozione dello
scambio automatico di informazioni. Anche il Comitato economico e sociale europeo
ha adottato un parere in data 17 aprile 2013[5]. Il comitato si dichiara favorevole al piano
d'azione della Commissione e ne sostiene gli sforzi tesi a trovare soluzioni
concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscale. In particolare, nei punti 4.6
e 4.7 appoggia le iniziative della Commissione concernenti miglioramenti dello
scambio automatico di informazioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta mira a modificare l'articolo 8
dell'attuale direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le modifiche sono
contenute nell'articolo 1 della proposta. La prima modifica riguarda l'articolo 8,
paragrafo 3. Si propone di eliminare il riferimento a un importo minimo al
di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare di ricevere informazioni
dagli altri Stati membri. Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso che l'applicazione
di tale importo minimo non è gestibile dal punto di vista pratico. Si propone
inoltre di sostituire i termini "sulle categorie" con "su una o
più delle categorie" allo scopo di evitare malintesi nei casi in cui uno
Stato membro comunichi che non desidera ricevere informazioni su una o più
delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, ma che desidera
invece ricevere informazioni su altre. Si propone inoltre di introdurre, inserendo un
nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 8, lo scambio automatico di
informazioni per dividendi, plusvalenze e altri redditi generati da attività
detenute in un conto finanziario e per qualsiasi importo in relazione al quale
l'istituto finanziario sia l'obbligato (ossia legalmente o contrattualmente
obbligato a pagare) o il debitore, inclusi eventuali pagamenti di rimborso e
saldi dei conti. Questi elementi aggiuntivi si riferiscono al reddito versato
direttamente o indirettamente ai beneficiari effettivi, che sono persone
fisiche, quali definite all'articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2011/16/UE,
o capitale detenuto direttamente o indirettamente da tali persone. Non si
propone di estendere ai nuovi elementi la condizione vigente già contemplata
nella direttiva all'articolo 8, paragrafo 1, in relazione al reddito, ossia che
le informazioni devono essere scambiate solo se sono "disponibili".
Le informazioni relative ai nuovi elementi saranno sicuramente disponibili in
quanto gli intermediari finanziari avranno l'obbligo di comunicarle alle
amministrazioni fiscali in virtù degli accordi che gli Stati membri hanno
concluso o concluderanno con gli USA riguardo alla FACTA. Con riguardo all'articolo 8, paragrafo 5,
si propongono le seguenti modifiche: –
nel primo comma si introduce un riferimento al
nuovo paragrafo 3 bis e il riesame della condizione di disponibilità
riguarderà tutte le cinque categorie elencate nel paragrafo 1 (anziché solo tre
di esse); –
nel secondo comma, alla lettera b), il riferimento
a "dividendi e plusvalenze" quali elementi da considerare ai fini
della futura inclusione nella direttiva è eliminato in quanto tali categorie
sono ora aggiunte nel nuovo paragrafo 3 bis; tale riferimento è
sostituito dai termini "altre categorie e elementi, comprese le royalties"
(le royalties sono già elencate nel testo esistente) in modo da lasciare più
aperto il campo di applicazione della nuova proposta nel 2017. L'articolo 2
contiene la consueta disposizione che impone allo Stato membro di recepire la
direttiva. I termini proposti per il recepimento e l'applicazione delle nuove
norme sono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015 al fine
di allinearli alle date applicabili alle categorie di reddito e di capitale
contemplate nell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva vigente. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio. Questo
riguarda in particolare l'utilizzo degli strumenti informatici, dato che gli
strumenti in fase di elaborazione saranno utilizzati anche per l'attuazione
della presente direttiva. 2013/0188 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 115, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[6], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7],
deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) Di recente la sfida
rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto
proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione
e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente
i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza
e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di
informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la
Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione
per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale[8], ha
evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di
informazioni come la futura norma europea e internazionale di trasparenza e di
scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013
ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione
e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la
pianificazione fiscale aggressiva. (2) La direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE[9], prevede
già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per
talune categorie di reddito e di capitale. Essa stabilisce inoltre un approccio
graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo
progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la
condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. (3) Come evidenziato dalla
richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello
scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5,
della direttiva 2011/16/UE. Un'iniziativa dell'Unione garantisce un approccio
coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di
informazioni nel mercato interno che consentirebbe alle amministrazioni fiscali
e agli operatori economici di realizzare economie. (4) Gli Stati membri hanno
concluso o hanno espresso l'intenzione di concludere accordi con gli Stati
Uniti d'America riguardo alla legislazione statunitense sugli adempimenti
fiscali dei conti esteri ("Foreign Account Tax Compliance Act",
comunemente denominata "FATCA"); questo significa che essi prestano o
presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della
direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione
anche ad altri Stati membri. (5) La conclusione, da parte
degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo
19 della direttiva 2011/16/UE comporterebbe distorsioni che recherebbero
pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello
scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello
dell'Unione eliminerebbe la necessità, per gli Stati membri, di invocare detta
disposizione al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in
materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una
legislazione unionale pertinente. (6) Occorre ampliare l'ambito di
applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire i
seguenti elementi contemplati dalla FATCA e da accordi correlati conclusi dagli
Stati membri: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei
conti pagati, garantiti o detenuti da un istituto finanziario per il beneficio
diretto o indiretto di un beneficiario effettivo che è una persona fisica
residente in altri Stati membri. (7) La condizione, prevista all'articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico
può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste, non
deve essere applicata ai nuovi elementi in quanto le informazioni ad essi
relative devono necessariamente essere messe a disposizione delle
amministrazioni fiscali dagli intermediari finanziari a norma degli accordi
conclusi con gli Stati Uniti in materia di FATCA. (8) Occorre eliminare il
riferimento a un importo minimo contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva
2011/16/UE in quanto l'applicazione di tale importo minimo non sembra essere
gestibile dal punto di vista pratico. (9) Il riesame della condizione
di disponibilità da effettuare nel 2017 deve essere esteso a tutte le cinque
categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, in
modo da analizzare l'interesse di uno scambio di informazioni da parte di tutti
gli Stati membri sull'insieme di queste categorie. (10) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (11) Poiché gli obiettivi della
presente Direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra
gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del
mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia
necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato allo stesso articolo. (12) Occorre pertanto modificare di
conseguenza la direttiva 2011/16/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE è così
modificato: a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. L'autorità competente di uno Stato
membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato
membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di
reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri
ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla
Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni." b) Dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente
paragrafo: "3 bis. L'autorità
competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di
qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui
periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 sui seguenti elementi pagati, garantiti o
detenuti da un istituto finanziario per il beneficio diretto o indiretto di un
beneficiario effettivo che è una persona fisica residente in tale altro Stato
membro: (a)
dividendi; (b)
plusvalenze; (c)
qualsiasi altro reddito generato da attività
detenute in un conto finanziario; (d)
qualsiasi importo rispetto al quale l'istituto
finanziario è l'obbligato o il debitore, inclusi i pagamenti di rimborso; (e)
saldi dei conti. Il primo comma non si applica nella misura in cui
lo scambio di informazioni di cui trattasi è assicurato dal paragrafo 1 o da un
altro strumento giuridico dell'Unione." c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Anteriormente al 1° luglio 2017
la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una
valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali
i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio
automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del
caso, la Commissione presenta una proposta al Consiglio concernente le categorie
e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità
delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli
elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi. Nell'esaminare una proposta presentata dalla
Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e
del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del
livello degli stessi, al fine di prevedere che: a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro
comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante
scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017
riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di
reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione
dello Stato membro che comunica le informazioni; b) l'elenco delle categorie e degli elementi di
cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed
elementi, comprese le royalties." Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1°
gennaio 2015. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM (2012)
722 final del 6.12.2012. [2] Conclusioni
del Consiglio sulla frode fiscale e l'evasione fiscale del 14 maggio 2013 (doc.
9549/13 – FISC 94 – ECOFIN 353). [3] http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx [4] Risoluzione
del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale,
l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) – 2013/2025(INI). [5] Parere
del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 in merito alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano
d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale COM(2012)
722 final (Relazione Dandea) – CESE 101/2013. [6] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [7] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [8] COM (2012)
722 final del 6.12.2012. [9] GU L 64
dell'11.3.2011, pag. 1.