Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] /* COM/2013/0245 final - 2011/0380 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 2 dicembre 2011 la Commissione ha adottato
una proposta di “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento
(CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio
e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima
integrata”] (FEAMP). Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato
una proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul
FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di
coesione (COM(2011) 615 definitivo). La proposta iniziale della Commissione per il
regolamento sul FEAMP allineava il sistema di gestione e di controllo del FEAMP
alle disposizioni proposte per il FEASR. Questa scelta era motivata dal fatto
che la gestione di questi due Fondi era spesso affidata alle stesse autorità,
per cui l’esistenza di disposizioni armonizzate per entrambi avrebbe costituito
un vantaggio. In sede d’esame della proposta relativa al
FEAMP nell’ambito del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio diversi Stati
membri hanno formulato riserve in merito al passaggio al sistema proposto dalla
Commissione per la gestione e il controllo e per la gestione finanziaria. Nel
periodo di programmazione precedente (2000-2006) e in quello attuale (2007-2013)
le modalità di gestione del FEAMP erano conformi a quelle stabilite nell’ambito
della politica di coesione. Secondo gli Stati membri, era necessario garantire
il massimo grado di continuità con il sistema vigente per consentire alle
autorità nazionali incaricate della gestione dei Fondi europei per la pesca di
sfruttare al meglio le competenze acquisite. Pur essendo favorevole a conformare il sistema
di gestione del FEAMP a quello stabilito per la politica di coesione, la
maggior parte degli Stati membri ha anche richiamato la necessità di tener
conto del principio di proporzionalità (articolo 4, paragrafo 5, del
regolamento recante disposizioni comuni). Nella maggior parte dei casi i
programmi operativi nel settore della pesca sono meno estesi di quelli
stabiliti nell’ambito della politica di coesione e presentano caratteristiche
specifiche destinate a garantire che il FEAMP contribuisca alla riforma della
politica comune della pesca. Al fine di agevolare i negoziati attualmente
in corso al Consiglio e al Parlamento europeo, la Commissione propone di
modificare contemporaneamente le proprie proposte riguardanti il regolamento
recante disposizioni comuni e il regolamento relativo al FEAMP, in modo da
garantire un’integrazione semplice ed efficiente del FEAMP nel quadro normativo
esistente per la politica di coesione. Uno stretto ravvicinamento delle modalità di
gestione del FEAMP, nella forma proposta, a quelle previste per la politica di
coesione contribuirà all’armonizzazione e alla coerenza delle norme applicabili
ai vari Fondi (FESR, FSE, FC e FEAMP). Fondandosi sull’esperienza acquisita nei
precedenti periodi, tale approccio faciliterà la transizione da un periodo di
programmazione all’altro. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La proposta della Commissione che modifica il
regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento relativo al FEAMP è stata
preceduta da discussioni approfondite sulle modalità di attuazione del FEAMP
nell’ambito del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio e di contatti bilaterali
con gli Stati membri. Per entrambe le proposte legislative è stata
effettuata una valutazione d’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta riguarda una modifica parallela
delle proposte della Commissione relative al regolamento recante disposizioni
comuni e al regolamento sul FEAMP: • il FEAMP viene integrato nelle
pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni, in origine
specificamente destinate alla politica di coesione, mediante l’inserimento, nel
precitato regolamento, di una nuova Parte IV che si applica alla politica di
coesione e al FEAMP; • le disposizioni corrispondenti
(che si riferiscono alle modalità di attuazione del FEAMP o si sovrappongono
agli articoli del regolamento recante disposizioni comuni nella sua forma
modificata) sono soppresse dal regolamento sul FEAMP, nel quale si introducono
i necessari riferimenti al regolamento recante disposizioni comuni. I considerando e le definizioni vengono
adeguati alle modifiche apportate agli articoli e alla struttura dei
regolamenti. La terminologia utilizzata nella nuova Parte IV viene adeguata
alle specificità del FEAMP e in certi casi si precisa che le norme specifiche
dei Fondi applicate al FEAMP possono essere integrate da norme complementari. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La modifica proposta non ha alcuna incidenza
sul bilancio. La disponibilità di nuovi dati e previsioni macroeconomiche, come
pure l’adesione della Repubblica di Croazia, comportano tuttavia un adeguamento
della dotazione del FEAMP. Tali modifiche non pregiudicano i negoziati in
corso relativi al regolamento QFP. 5. SINTESI DELLE MODIFICHE Nel regolamento relativo al FEAMP vengono
modificati i considerando 86, 89, 101, 103 e 104 e soppressi i considerando 91,
93, 94 e 97. Vengono inoltre modificati gli articoli 3, 12, 14, 20, 24, 25, 28,
33, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 75, 78, 92, 94, 95, 102, 103,
105, 108, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153 e 154 e soppressi gli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 127 e 130. Nel regolamento recante disposizioni comuni
vengono modificati i considerando 3, 75, 78, 80, 84 e 87. Sono state inoltre
introdotte modifiche agli articoli 1 e 3 al fine di precisare quale parte del
regolamento recante disposizioni comuni si applica a ciascuno dei Fondi (FESR,
FSE, FC, FEASR e FEAMP). È stato necessario modificare leggermente le
definizioni di cui all’articolo 2, punti 5), 7), 25) e 26), al fine di
sostituire i riferimenti alla Parte III con riferimenti alla Parte IV. Sono stati infine modificati l’articolo 55,
paragrafo 7, l’articolo 64, paragrafo 6, l’articolo 74, paragrafo 1, l’articolo
112, paragrafo 3, l’articolo 113, paragrafo 5, l’articolo 114, paragrafo 3, lettere
b) e g), l’articolo 117, paragrafo 4, l’articolo 120, l’articolo 121, paragrafo
1, l’articolo 124, l’articolo 126, paragrafo 4, l’articolo 128, l’articolo
130, paragrafo 1, l’articolo 131, paragrafo 1, l’articolo 133, paragrafo 1,
l’articolo 134, paragrafo 1, gli articoli 135, 136 e 137 e l’articolo 140,
paragrafo 1. 2011/0380 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91,
paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173,
paragrafo 3, l’articolo 175, l’articolo 188, l’articolo 192,
paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 195,
paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla riforma della politica
comune della pesca (di seguito: la comunicazione sulla PCP) definisce le sfide,
gli obiettivi e gli orientamenti potenziali per la politica comune della pesca
(di seguito: la PCP) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale
comunicazione, la PCP deve essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. Tale
riforma deve interessare tutti i principali aspetti della PCP, inclusi quelli
finanziari. Per realizzare gli obiettivi della riforma occorre abrogare il
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per
la pesca[3],
il regolamento (CE) n. 861/2006 che istituisce un’azione finanziaria dell’Unione
per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del
mare[4], le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia) relative ai prodotti della
pesca e dell’acquacoltura[5]
e il regolamento (CE) n. 791/2007 che istituisce un regime di
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni
prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di
Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione[6] e sostituirli con un
nuovo regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Riconoscendo l’interconnessione di tutte le questioni relative agli
oceani e ai mari europei, il nuovo regolamento deve inoltre favorire l’ulteriore
sviluppo della politica marittima integrata (PMI) oggetto del [regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per
l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata]. (2) La portata del FEAMP deve
estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e
lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua
dolce e l’acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché tali attività siano realizzate
nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione, anche da parte di
pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da
pescherecci dell’Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la
responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle
disposizioni dell’articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare. (3) Il successo della politica
comune della pesca dipende dall’efficacia del sistema di controllo, ispezione
ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per
la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP
deve pertanto sostenere tali politiche. (4) La portata del FEAMP deve
estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l’attuazione di
interventi coordinati e l’adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari,
alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse
politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della
pesca, i trasporti, l’industria, la coesione territoriale, l’ambiente, l’energia
e il turismo. Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione
delle diverse politiche settoriali nell’ambito del Mar Baltico, del Mare del
Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei
bacini del Mediterraneo e del Mar Nero. (5) Conformemente alle
conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata
adottata la strategia Europa 2020, l’Unione e gli Stati membri devono
adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell’Unione. In particolare,
occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della
strategia Europa 2020 nonché migliorare gli obiettivi specifici e l’efficacia
grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L’inclusione della PMI nel
nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi
politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa
2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[7] (strategia Europa 2020) ed è
coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica,
sociale e territoriale fissati nel trattato. (6) Per far sì che il FEAMP
contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della
strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità
essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull’innovazione
e sulle conoscenze, favorire una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed
efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l’occupazione e la
coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione
delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la
diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia
marittima. (7) L’Unione dovrebbe mirare, in
tutte le fasi di attuazione del Fondo, a eliminare le ineguaglianze e a
promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni
fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale. (8) L’obiettivo generale della
politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di
acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili
a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve
inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita
per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la
disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi
ragionevoli. (9) È di fondamentale importanza
provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP,
che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici
della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP
punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e
mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo
sostenibile entro il 2015. La PCP applica l’approccio precauzionale ed
ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla
protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)[8]. (10) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri, date le dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare
nell’ambito dei programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati
nello sviluppo dei settori della pesca e degli affari marittimi e le risorse finanziarie
limitate degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a
livello dell’Unione grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle
corrispondenti priorità, l’Unione può intervenire, in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione
europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5,
paragrafo 4, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto
necessario per raggiungere tale obiettivo. (11) Il finanziamento delle spese
inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata
tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di
semplificazione e rafforzare l’integrazione di entrambe le politiche. L’estensione
della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la
compensazione per le regioni ultraperiferiche nonché le attività di controllo e
raccolta dei dati, devono contribuire ulteriormente alla semplificazione e
ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati
membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno
concesso. (12) Il bilancio dell’Unione deve
finanziare le spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica
marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell’ambito
della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con
gli Stati membri deve applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca,
dell’acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle
organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni
ultraperiferiche e le attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione
diretta deve applicarsi alla consulenza scientifica, ai contributi volontari
alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e
agli interventi volti all’attuazione di una politica marittima integrata.
Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del
FEAMP. (13) Occorre distinguere fra le
misure di controllo e attuazione cofinanziate nell’ambito della gestione
concorrente e quelle finanziate nell’ambito della gestione diretta. È
essenziale stanziare risorse specifiche per il controllo nell’ambito della
gestione concorrente. (14) A norma degli articoli 50 e 51
del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento
sulla PCP), il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP deve
essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati
membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la
responsabilità dell’Unione di garantire, nell’interesse pubblico, la
conservazione delle risorse biologiche marine nell’ambito della PCP, secondo
quanto previsto all’articolo 3 del TFUE. (15) Il fatto di erogare il
sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP ad operatori che, ex
ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla
conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento
degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente
agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla
presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento,
alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale
delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce
un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[9], e che non abbiano commesso
infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o
dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005,
(CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007,
(CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006[10] o altre inosservanze delle
norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli
stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e
mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in
grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY). (16) I beneficiari devono inoltre
continuare a rispettare, nel pubblico interesse, i requisiti connessi alla
conservazione delle risorse biologiche marine vive dopo aver presentato la
domanda di aiuto, nel corso dell’intero periodo di attuazione dell’intervento
e, per alcuni tipi di intervento, anche per un determinato periodo di tempo
successivo all’ultimo pagamento. Gli aiuti versati ai beneficiari che non
rispettano i requisiti di pubblico interesse relativi alla conservazione delle
risorse biologiche marine vive o da essi trattenuti potrebbero essere
eventualmente collegati alle infrazioni e mettere dunque a rischio il
conseguimento degli obiettivi della PCP. (17) Le conseguenze stabilite per
il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità devono essere applicate
nei casi di infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine
di determinare l’importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto
della gravità dell’inadempienza delle norme della PCP da parte del
beneficiario, del vantaggio economico derivante da tale inadempienza o dell’entità
del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario. (18) Il conseguimento degli
obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario
dell’Unione nell’ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non
rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in
materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei
dati e l’attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di
mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o
interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri. (19) A titolo precauzionale, per
evitare pagamenti non conformi e incentivare gli Stati membri al rispetto delle
norme della PCP o esigere il rispetto di tali norme da parte del beneficiario,
è possibile far ricorso all’interruzione dei termini di pagamento e alla
sospensione dei pagamenti, due misure il cui campo di applicazione è limitato
nel tempo. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, le rettifiche
finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili devono essere
applicate unicamente alle spese direttamente connesse ad interventi nell’ambito
dei quali sono state commesse infrazioni alle norme della PCP. (20) Al fine di migliorare il
coordinamento e armonizzare l’attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno
nell’ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC),
con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca,
ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state
stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi (“Fondi del QSC”) nell’ambito
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni][11]. In aggiunta al suddetto
regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle
particolarità della PCP e della PMI. (21) Tenuto conto delle dimensioni
del futuro FEAMP e alla luce del principio di proporzionalità, le disposizioni
relative alla pianificazione strategica sono state rese oggetto di deroga dal
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; la consultazione delle
parti interessate deve pertanto aver luogo almeno due volte nel corso del
periodo di programmazione ma non obbligatoriamente ogni anno, poiché ciò
costituirebbe un onere amministrativo e finanziario eccessivo sia per la
Commissione che per gli Stati membri. (22) L’azione dell’Unione deve
essere complementare all’azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di
contribuire a quest’ultima. Per apportare un contributo significativo è
opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga
rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel
pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare
particolare attenzione per garantire un’adeguata rappresentazione delle donne e
dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e
locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi
quelle responsabili dell’ambiente e della promozione delle pari opportunità, i
partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner
interessati devono essere coinvolti nell’elaborazione di contratti di
partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione
della programmazione. (23) Conformemente al principio di
proporzionalità, i mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri
possono variare a seconda dell’importo totale della spesa pubblica destinata al
programma operativo. Tale variazione deve applicarsi in particolare ai mezzi
utilizzati per la valutazione, il controllo e la presentazione di relazioni
sull’attuazione dei programmi operativi. (24) La Commissione deve stabilire
una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d’impegno
disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono
includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006
e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. (25) L’adempimento di talune
condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nel quadro della PCP,
soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un piano strategico
nazionale pluriennale sull’acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata
di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di
far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo,
ispezione ed esecuzione a livello dell’Unione. (26) In linea con l’obiettivo di
semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione
concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere
presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro,
conformemente alla sua struttura nazionale. L’esercizio di programmazione deve
coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è
tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve
identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione
alle priorità dell’Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La
programmazione deve essere conforme alle priorità dell’Unione, adatta ai
contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in
particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione. (27) Per contribuire all’obiettivo
di semplificare l’attuazione del FEAMP nonché per ridurre i costi del controllo
e il tasso di errore, gli Stati membri devono far ricorso nella misura del
possibile alla possibilità offerta dal [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni] di utilizzare importi forfettari e altre forme
semplificate di sovvenzione. (28) Per garantire il rispetto
degli obblighi in materia di controllo nell’ambito della PCP, gli Stati membri
devono compilare la sezione sul controllo contenuta nel programma operativo in
linea con le priorità dell’Unione adottate dalla Commissione in questo
particolare settore politico. Al fine di adeguare il programma operativo alle
mutevoli esigenze in termini di controllo ed esecuzione, la sezione “Controllo”
dei programmi operativi può essere rivista regolarmente sulla base dei
mutamenti nelle priorità dell’Unione relative alla politica di controllo ed
esecuzione nell’ambito della PCP. Tali modifiche devono essere approvate dalla
Commissione. (29) Per mantenere una certa
flessibilità nella programmazione delle attività di controllo, la revisione
della sezione del programma operativo relativa al controllo deve essere oggetto
di una procedura semplificata. (30) Gli Stati membri devono
redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in
linea con un programma pluriennale dell’Unione. Per adeguarsi alle esigenze
specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri devono
redigere un piano di lavoro annuale da adattare annualmente sotto la guida
della Commissione e soggetto alla sua approvazione. (31) Al fine di accrescere la
competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale
importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP deve
pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese. (32) Investire nel capitale umano è
altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della
pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l’apprendimento
permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la
divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono
a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori. (33) Riconoscendo l’importanza del
ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera
artigianale, il FEAMP deve sostenere la formazione e la creazione di reti che
contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per
svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati. (34) Consapevole della scarsa
partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca
costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono
tale dialogo nelle sedi appropriate. (35) Tenuto conto del potenziale
offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale
e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve
contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all’avviamento di imprese
e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione
necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per
attività diverse dalla pesca. (36) Per sopperire alle esigenze in
materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti
destinati a questo settore. (37) A seguito della creazione dei
sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del
[regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di
questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al
rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche. (38) L’introduzione dei sistemi di
concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità
professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto
incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle
comunità di pescatori, sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la
riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività
marittime diverse dalla pesca. Quest’ultimo intervento sembra adeguato dal
momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei
sistemi di concessioni di pesca trasferibili. (39) L’obiettivo della politica
comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock
ittici. L’eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali
del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta
peschereccia dell’Unione alle risorse disponibili. L’eliminazione dell’eccesso
di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di
regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata
inefficace. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di
concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di
capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività
degli operatori interessati. (40) Poiché l’eccesso di capacità è
uno dei fattori principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure
volte ad adeguare la capacità della flotta dell’Unione alle risorse disponibili;
in questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la
gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP
come strumento di gestione per la riduzione dell’eccesso di capacità. (41) È di fondamentale importanza
integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure
di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie
condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale
sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione. (42) In questa stessa ottica, il
FEAMP deve sostenere la riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente
marino, in particolare tramite la promozione dell’ecoinnovazione, una maggiore
selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla
protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell’Unione in materia di
biodiversità fino al 2020. (43) In linea con il divieto di
effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli
investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle
catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce
catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il
valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a
bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture. (44) Tenuto conto dell’importanza
dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP
deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di
aumentare l’efficienza energetica, la protezione dell’ambiente, la qualità del
prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro. (45) Per l’Unione è di vitale
importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse
di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune
disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell’impatto
ambientale garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo
settore. (46) In linea con la strategia
della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea[12], gli obiettivi della PCP e la
strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell’acquacoltura
che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale. (47) L’acquacoltura contribuisce
alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale
che le imprese acquicole, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno
del FEAMP e che esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività. Al
fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività
di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità.
Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle
imprese, con particolare riguardo all’acquacoltura di tipo non alimentare e a
quella offshore. (48) È stato dimostrato che l’associazione
di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto
allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività
complementari diverse dall’acquacoltura, come il turismo legato alla pesca
sportiva e le attività educative o ambientali. (49) Un altro metodo importante per
incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i
prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e
commercializzazione, nonché introducendo nuove specie con buone prospettive di
mercato e diversificando in tal modo la produzione. (50) Tenuto conto della necessità
di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell’acquacoltura,
soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve
assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello
nazionale. (51) Investire nel capitale umano è
altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle
attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l’apprendimento permanente
e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché
servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni
complessive e la competitività degli operatori. (52) Al fine di promuovere un’acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio
sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell’ambiente, alla
conversione di imprese acquicole verso l’ecogestione, all’applicazione di
regimi di audit nonché alla conversione verso l’acquacoltura biologica. Nella
stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado
di fornire servizi ambientali specifici. (53) Tenuto conto dell’importanza
della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli
operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute
pubblica e animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura. (54) Riconoscendo i rischi inerenti
agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla
sicurezza delle imprese sovvenzionando l’accesso alla copertura assicurativa
degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di
perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi
climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o
infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione. (55) Tenuto conto del fatto che l’approccio
allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli
anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e
delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello
sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e
rafforzato in futuro. (56) Nelle zone di pesca, lo
sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi
destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai
prodotti della pesca e diversificando l’economia locale verso nuove attività
economiche, incluse quelle offerte dalla “crescita blu” e da settori marittimi
più ampi. (57) Lo sviluppo sostenibile delle
zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia
Europa 2020 (promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà
nonché l’innovazione a livello locale) nonché dell’obiettivo della coesione
territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona. (58) Lo sviluppo locale di tipo
partecipativo deve essere attuato tramite un approccio “dal basso” da parte di
partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del
settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la
società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per
definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte
a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di
garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale è importante che
nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto
nell’ambito degli organi decisionali. (59) Un aspetto fondamentale di
questo approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La
cooperazione fra questi partenariati locali costituisce un importante strumento
di sviluppo che deve essere reso accessibile grazie al FEAMP. (60) Il sostegno alle zone di pesca
offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale
offerto da altri Fondi dell’Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi
all’elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di
interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all’animazione
della zona locale e al funzionamento del partenariato locale. (61) Per garantire la redditività
della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di un mercato altamente competitivo
è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all’attuazione del
[regolamento (UE) n. ... relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura][13] nonché alle attività di
commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di
ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Un’attenzione
particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della
catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di
divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle
catture indesiderate. (62) È necessario che il sostegno
sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni
di organizzazioni di produttori. La compensazione per l’aiuto al magazzinaggio
e l’aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere
gradualmente eliminata poiché l’importanza di questo tipo particolare di
sostegno è venuta meno alla luce dell’evolversi della struttura del mercato
dell’Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta
dalle organizzazioni di produttori più influenti. (63) Tenuto conto della crescente
concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far
fronte, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori
aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla
trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce. (64) Le attività di pesca nelle
regioni ultraperiferiche dell’Unione europea si trovano attualmente in
difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per la
commercializzazione di taluni prodotti ittici a causa degli svantaggi specifici
riconosciuti dall’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (65) Per salvaguardare la
competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti dalla
regioni ultraperiferiche dell’Unione europea rispetto a quella di prodotti
analoghi provenienti da altre regioni dell’Unione, a partire dal 1992 quest’ultima
ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi
supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel
regolamento (CE) n. 791/2007[14].
È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi
supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della
pesca a partire dal 1° gennaio 2014. (66) Tenuto conto delle differenze
nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui
trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di
mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di
determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i
quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti
della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. (67) È necessario che gli Stati
membri siano autorizzati a variare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della
pesca interessati nonché l’importo della compensazione nei limiti della
dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad
adeguare i propri piani di compensazione, qualora l’evoluzione della situazione
lo giustifichi. (68) Occorre che gli Stati membri
fissino l’importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare
adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle
regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei
prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni
eccessive, l’importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto
intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di
trasporto verso l’Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale
scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che
incidano sull’entità dei costi supplementari. (69) È di fondamentale importanza
che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da
consentire un livello di controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto
delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo
sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto
sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve
contribuire alla crescita sostenibile. (70) Il sostegno concesso agli
Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in
relazione all’attuazione del sistema di controllo dell’Unione deve essere
proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. (71) In linea con gli obiettivi
della politica di controllo ed esecuzione dell’Unione, appare opportuno che
navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un
tempo minimo ad attività di controllo della pesca; tale periodo deve essere
fissato con precisione per fornire una base al sostegno offerto dal FEAMP. (72) Tenuto conto dell’importanza
della cooperazione fra gli Stati membri nel settore del controllo, il FEAMP
deve fornire un sostegno a tal fine. (73) Occorre stabilire disposizioni
per sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati sulla pesca secondo
quanto specificato nel programma pluriennale dell’Unione, in particolare a
sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell’uso di dati per l’analisi
scientifica e l’attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a
norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla
raccolta, alla gestione e all’uso di dati sulla pesca deve essere proseguito
nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. (74) È inoltre necessario sostenere
la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con
riguardo alla raccolta di dati all’interno dello stesso bacino marittimo,
nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti. (75) La PMI è volta a favorire l’uso
sostenibile dei mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale
coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano
gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i
settori marittimi, conformemente alla comunicazione della commissione “Una
politica marittima integrata per l’Unione europea”[15]. (76) L’attuazione e l’ulteriore
sviluppo della politica marittima integrata per l’Unione europea richiedono un
finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del
Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni[16]. (77) Il FEAMP deve sostenere la
promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto
tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione
delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla
creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini
marittimi dell’Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti
interessate per potenziare al massimo l’uso degli strumenti finanziari e dei
Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale
dell’Unione. (78) Il FEAMP deve inoltre
sostenere l’ulteriore sviluppo di strumenti atti a creare sinergie fra le
iniziative adottate in diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le
coste. È il caso della sorveglianza marittima integrata, volta a migliorare la
conoscenza della situazione marittima grazie a migliori e più sicuri scambi di
informazioni fra i settori interessati. Tuttavia, gli interventi connessi alla
sorveglianza marittima che rientrano nel campo di applicazione del titolo V del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea non devono essere finanziati
tramite il FEAMP. (79) L’interconnessione di alcuni
sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la
mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea
con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la
gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile
delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello
sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre
importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei,
per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli
investimenti transfrontalieri, mentre l’attuazione della direttiva quadro sulla
strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle
attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino. È inoltre necessario
migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l’innovazione facilitando
la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati
riguardanti lo stato degli oceani e dei mari. (80) Il FEAMP deve inoltre favorire
la crescita economica, l’occupazione, l’innovazione e la competitività
sostenibili nell’ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È
particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze
formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri,
nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell’innovazione
tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle
applicazioni marine e marittime. (81) Il FEAMP deve essere
complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi
disponibili dall’Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e
subnazionale, per promuovere la protezione e l’uso sostenibile degli oceani,
dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più
efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e
ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell’avanzamento dei progetti
nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell’Unione che
possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il
programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell’energia. (82) Al fine di conseguire gli
obiettivi della PCP a livello mondiale, l’Unione partecipa attivamente ai
lavori delle organizzazioni internazionali. È dunque essenziale che essa
contribuisca alle attività di tali organizzazioni intese a garantire la
conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi. Il sostegno concesso alle
organizzazioni internazionali sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 deve
essere proseguito nel quadro del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. (83) Al fine di migliorare la
governance nell’ambito della PCP e di garantire l’effettivo funzionamento dei
consigli consultivi (CC), è essenziale che questi ultimi dispongano di un
finanziamento sufficiente e permanente per poter svolgere efficacemente il loro
ruolo consultivo nell’ambito della PCP. In base alla logica di un Fondo unico,
il sostegno concesso ai CC nell’ambito del FEAMP deve sostituire quello
concesso ai consigli consultivi regionali (CCR) a norma del regolamento (CE) n.
861/2006. (84) In termini di assistenza
tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e
tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le
valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di
facilitare l’attuazione del programma operativo e promuovere strategie e
pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente. L’assistenza
tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di
azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle
capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la
cooperazione fra i partenariati locali. (85) In relazione a tutti gli
interventi finanziati a norma del presente regolamento, sia nell’ambito della
gestione concorrente che di quella diretta, occorre garantire la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione mediante la corretta applicazione della normativa
vigente a tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte
degli Stati membri e della Commissione. (86) Il [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni] e le disposizioni adottate in applicazione del
medesimo devono applicarsi alle disposizioni del presente regolamento, che
rientra nell’ambito della gestione concorrente. In particolare, il [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni][17]
fissa le disposizioni relative alla gestione concorrente dei Fondi dell’Unione
con gli Stati membri sulla base di principi di solida gestione finanziaria,
trasparenza e non discriminazione, nonché le disposizioni
sul funzionamento degli organismi riconosciuti, i principi di bilancio e
le disposizioni che devono essere rispettate nel quadro del presente
regolamento. (87) Tuttavia, tenuto conto della
specificità del FEAMP, in particolare delle sue dimensioni, dei tipi di
interventi finanziati, del forte legame con la PCP e di altri fattori
rilevanti, alcune delle disposizioni comuni relative alla gestione concorrente
devono essere adattate, rese oggetto di deroga o integrate nel presente
regolamento. Ove richiesto dalle disposizioni del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni], il FEAMP deve completare e integrare le suddette
disposizioni. (88) Tenuto conto dell’importanza
di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere
gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle
conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP[18], occorre escludere dal
sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e
mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione,
costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle
risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni
catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché
quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell’Unione non
deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l’attuazione di
un intervento, per danneggiare l’interesse pubblico di conservazione delle
risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP. (89) È
necessario che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il
corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine è
opportuno designare un’autorità di gestione, un organismo pagatore e un’autorità
di certificazione per ciascun programma operativo e definirne le rispettive
competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la buona gestione
finanziaria, l’organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese,
l’audit e il rispetto del diritto dell’Unione. È opportuno prevedere riunioni
periodiche tra la Commissione e le autorità nazionali a fini di sorveglianza.
Con riguardo alla gestione e al controllo, è necessario in particolare fissare
le modalità con le quali gli Stati membri assicurano l’esistenza e il corretto
funzionamento dei sistemi. Al fine di agevolare la transizione dall’attuale
sistema di gestione e di controllo per l’FSE e promuovere l’armonizzazione
delle norme per i Fondi ESI, è opportuno stabilire nel [regolamento (UE) n. […]
recante disposizioni comuni] le disposizioni in materia di gestione, controllo
e gestione finanziaria. (8990) Gli interessi finanziari dell’Unione europea devono
essere protetti lungo l’intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate
comprendenti la prevenzione, il rilevamento e l’indagine delle irregolarità, il
recupero dei fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo
scorretto, nonché le sanzioni eventualmente necessarie. (91) Gli
importi recuperati dagli Stati membri a seguito di irregolarità devono essere
lasciati a disposizione dei programmi operativi degli Stati membri interessati.
Occorre predisporre un sistema di responsabilità finanziaria degli Stati membri
nei casi in cui non venga effettuato il recupero totale delle irregolarità e la
Commissione deve essere messa in grado di salvaguardare gli interessi del
bilancio dell’Unione imputando allo Stato membro interessato gli importi
perduti a seguito di irregolarità e non recuperati entro un termine
ragionevole. (902) Per consentire l’effettivo funzionamento del
partenariato e un’adeguata promozione degli interventi dell’Unione, è opportuno
assicurare un’informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale
compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le
misure adottate, spetta alle autorità responsabili della gestione degli
interventi. (93) Le norme e
le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere
semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento
del 4% del contributo del FEAMP deve contribuire ad accelerare l’attuazione del
programma operativo. (94) Al fine di
garantire la buona gestione delle risorse dell’Unione, è opportuno migliorare
le previsioni e l’esecuzione delle spese. A tal fine è opportuno che gli Stati
membri trasmettano regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l’utilizzo
delle risorse unionali e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a
rimborsi dell’anticipo e a disimpegni automatici. (915) Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP
menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al
rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in
aggiunta alle norme sull’interruzione dei termini di pagamento [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un
operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora
la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la
Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti. (926) In aggiunta a tale possibilità di interruzione e onde
evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la
Commissione deve essere autorizzata a sospendere i pagamenti legati a un’inadempienza
delle norme della PCP secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del
[regolamento sulla PCP]. (97) Per
pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori
riconosciuti e il bilancio dell’Unione è opportuno che la Commissione proceda
ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la
decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la
veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la
normativa dell’Unione. (938) Il programma operativo deve essere oggetto di
sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i
risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un’azione di
monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l’altro la tempestiva
disponibilità dei dati pertinenti. In quest’ambito, la Commissione deve
determinare un elenco di indicatori e valutare l’impatto della politica del
FEAMP in relazione ad obiettivi specifici. (949) La competenza per il monitoraggio del programma deve
essere condivisa dall’autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio
appositamente costituito a questo scopo. A tal fine occorre precisare le
rispettive attribuzioni. Il monitoraggio del programma deve comportare la
stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, da trasmettere alla
Commissione. (95100) Per migliorare l’accessibilità e la
trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui
beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione
un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma
operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell’ambito di
ciascun programma. Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto,
e in particolare ai contribuenti dell’Unione, un’idea ragionevole, tangibile e
concreta del modo in cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP.
In aggiunta a questo obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve
contribuire a una maggiore pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un
finanziamento dell’Unione. Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto
fondamentale alla protezione dei dati e in linea con la sentenza della Corte
nelle cause riunite Schecke[19],
la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche non deve essere richiesta. (96101) Al fine di integrare e modificare alcuni
elementi non essenziali del presente regolamento, occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del
trattato per quanto concerne un codice di condotta che consenta di identificare
i casi di inadempienza delle norme della PCP che possono comportare l’inammissibilità
di una domanda e di fissare il periodo di tale inammissibilità per garantire
una condizionalità ex ante in misura proporzionata; di determinare gli
investimenti a bordo ammissibili per evitare quelli che comporterebbero un
aumento della capacità di pesca della nave; di determinare un metodo di calcolo
delle entrate nette in caso di ecoinnovazione; di determinare gli interventi e
i costi ammissibili legati alla protezione e al ripristino delle zone marine
protette; di determinare i costi ammissibili per gli investimenti destinati all’acquacoltura
offshore e di tipo non alimentare; di determinare il contenuto del piano di
azione delle strategie di sviluppo locale; di determinare i costi ammissibili
nell’ambito del sostegno preparatorio per le strategie di sviluppo locale; di
determinare i costi ammissibili nell’ambito delle spese di gestione e di
animazione per le strategie di sviluppo locale; di
precisare gli obblighi degli organismi pagatori; di determinare i compiti degli
organismi di certificazione; di precisare le procedure da seguire per garantire
una pista di audit adeguata; di chiarire gli obblighi degli Stati membri in
caso di recupero di importi indebitamente versati; di determinare i casi
di mancato rispetto delle norme della PCP che potrebbero condurre alla
sospensione dei pagamenti; di definire i criteri e la metodologia da applicare
in caso di rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate e l’elenco dei casi
pertinenti di inadempienza delle norme della PCP che potrebbero condurre all’applicazione
di rettifiche finanziarie; nonché di determinare il contenuto del sistema di
monitoraggio e valutazione e di procedere al suo allestimento. (97102) La Commissione, nel preparare e redigere
gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e
adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (98103) Alla Commissione deve essere conferito il
potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, decisioni sulla
ripartizione annua degli stanziamenti, sull’approvazione dei programmi
operativi e delle relative modifiche, sulle priorità dell’Unione in materia di
controllo e di esecuzione, sull’approvazione dei piani di lavoro annuali
relativi alla raccolta dei dati, sull’accertamento di inadempienze nei riguardi
della PCP che possono condurre a una sospensione dei pagamenti, sulla
sospensione dei pagamenti e sulla revoca di tale sospensione, e sulle rettifiche finanziarie e sulla
liquidazione dei conti. (99104) Per garantire condizioni uniformi di
attuazione del presente regolamento è necessario conferire alla Commissione le
competenze di esecuzione connesse al formato del programma operativo, alle
procedure di adozione del programma operativo, alle procedure connesse all’adozione
del piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati, alla concreta
applicazione dei punti percentuali di intensità dell’aiuto di cui all’allegato I,
alla scadenza per trasmettere la dichiarazione di spesa
intermedia, alle norme sugli obblighi degli organismi pagatori in materia di
gestione e controllo, ai compiti specifici degli organismi di certificazione,
alle norme per una gestione e un controllo efficienti, alle norme per la
determinazione dei pagamenti da sospendere, alle procedure per l’interruzione
del termine di pagamento o per la sospensione dei pagamenti, alla procedura
relativa a controlli in loco supplementari da parte della Commissione, al
formato delle relazioni annuali di attuazione, agli elementi da includere nelle
valutazioni ex ante ed ex post nonché all’elaborazione di elementi tecnici per
le misure in materia di pubblicità. Tali competenze devono essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[20]. (100105) Tenuto conto del carattere procedurale delle
disposizioni dell’articolo 24, dell’articolo 98,
dell’articolo 10320 e dell’articolo
12043, che la Commissione
deve adottare per mezzo di atti di esecuzione, al momento dell’adozione di
questi ultimi occorre applicare la procedura consultiva. (101106) Per favorire il passaggio dal sistema
previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 a quello istituito dal presente
regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all’articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda l’adozione di disposizioni transitorie. (102107) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente
regolamento sostituisce il regime di sostegno stabilito dal regolamento (CE) n.
1198/2006, dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata, dal regolamento (CE) n. 1290/2005
(Fondo di garanzia), dal regolamento (CE) n. 791/2007 e dall’articolo 103
del regolamento (CE) n. 1224/2009. I suddetti regolamenti e le suddette
disposizioni devono essere pertanto abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I
OBIETTIVI CAPO I
Campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento definisce le misure
finanziarie dell’Unione per attuare: a) la politica comune della pesca
(PCP), b) le misure relative al diritto del
mare, c) lo sviluppo sostenibile delle zone
di pesca e della pesca nelle acque interne e d) la politica marittima integrata
(PMI). Articolo 2
Ambito di applicazione
geografico Salvo ove diversamente disposto dal presente
regolamento, quest’ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio
dell’Unione. Articolo 3
Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui
all’articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca][21], all’articolo 5 del
[regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura], all’articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e all’articolo 2 del [regolamento recante
disposizioni comuni][22]. 2. Ai fini del presente
regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1)
‘sistema comune per la condivisione delle
informazioni (CISE)’: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo
scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la
conoscenza della situazione delle attività in mare; (2)
‘interventi intersettoriali’: iniziative che
presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali,
secondo quanto previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e
che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle
rispettive politiche; (3)
‘sistema di registrazione e comunicazione
elettronica’ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati
secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009
del Consiglio; (4)
‘rete europea di dati e osservazioni marine’: una
rete che integra l’osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una
risorsa europea comune e accessibile; (5)
‘zona di pesca’: una zona in cui è presente una
costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l’estuario di un
fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o
acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro; (6)
‘pescatore’: qualsiasi persona che esercita la
pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un
peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi
marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave; (7)
‘politica marittima integrata’ (PMI): una politica
dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e
coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica
e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni
costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi,
mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione
internazionale; (8)
‘sorveglianza marittima integrata’: un’iniziativa
dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di
sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la
collaborazione intersettoriale e internazionale; (9)
‘irregolarità’: un’irregolarità quale definita all’articolo
1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; (10)
‘pesca nelle acque interne’: le attività di pesca
praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle
acque interne o mediante l’utilizzo di altri strumenti per la pesca sul
ghiaccio; (11)
‘gestione integrata delle zone costiere’: le
strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione
della gestione integrata delle zone costiere in Europa[23]; (12)
‘governance marittima integrata’: la gestione
coordinata di tutte le politiche settoriali dell’Unione europea che hanno un’incidenza
sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere; (13)
‘regioni marine’: le zone geografiche indicate nell’allegato
I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle
organizzazioni regionali di gestione della pesca; (14)
‘pianificazione dello spazio marittimo’: un
processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la
distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per
conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali; (15)
‘misura’: una serie di interventi; (16) ‘spesa pubblica’: ogni contributo al finanziamento
di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di
enti regionali o locali o dal bilancio dell’Unione ed ogni spesa analoga. È
assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di
interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o
associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto
pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; (17)
‘strategia del bacino marittimo’: un quadro
strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata,
elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e,
ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia
tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche
del bacino marittimo; (18)
‘pesca costiera artigianale’: la pesca praticata da
navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli
attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento
(CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al
registro della flotta peschereccia comunitaria[24]; (19)
‘navi che operano esclusivamente nelle acque
interne’: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse
nel registro della flotta peschereccia dell’Unione. TITOLO II
QUADRO GENERALE CAPO I
Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione
dei suoi obiettivi Articolo 4
Istituzione È istituito il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca. Articolo 5
Obiettivi Il FEAMP contribuisce ai seguenti obiettivi: (a)
promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili
e competitive; (b)
favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica
marittima integrata dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di
coesione e alla politica comune della pesca; (c)
promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e
inclusivo delle zone di pesca; (d)
favorire l’attuazione della PCP. Articolo 6
Priorità dell’Unione Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla
realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità
dell’Unione, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro strategico comune (di seguito: QSC): (1) rafforzare l’occupazione e la
coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi: (a)
promozione della crescita economica e dell’inclusione
sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori
nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura; (b)
diversificazione delle attività alieutiche in altri
settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima, compresa la
mitigazione dei cambiamenti climatici; (2) favorire una pesca innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
sostegno al rafforzamento dello sviluppo
tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze; (b)
rafforzamento della competitività e della
redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro; (c)
sviluppo di nuove competenze professionali e
apprendimento permanente; (d)
miglioramento dell’organizzazione di mercato dei
prodotti della pesca; (3) favorire un’acquacoltura innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
sostegno al rafforzamento dello sviluppo
tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze; (b)
rafforzamento della competitività e della
redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI; (c)
sviluppo di nuove competenze professionali e
apprendimento permanente; (d)
miglioramento dell’organizzazione di mercato dei
prodotti dell’acquacoltura; (4) promuovere una pesca sostenibile ed
efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente
marino; (b)
tutela e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono; (5) promuovere un’acquacoltura
sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: (a)
potenziamento degli ecosistemi che ospitano
impianti acquicoli e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di
risorse; (b)
promozione di un’acquacoltura che garantisca un
livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute
e sicurezza pubblica; (6) promuovere l’attuazione della PCP
tramite: (a)
l’apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta
di dati; (b)
il sostegno al controllo e all’esecuzione, il
rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione
pubblica efficiente. CAPO II
Gestione concorrente e gestione diretta Articolo 7
Gestione concorrente e
gestione diretta 1. Le misure di cui al titolo V
e l’assistenza tecnica di cui all’articolo 92 sono finanziate dal FEAMP
conformemente al principio della gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione
e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].[25] 2. Le misure di cui al titolo
VI, ad eccezione dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 92, sono
finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta. CAPO III
Principi generali di assistenza nell’ambito della gestione concorrente Articolo 8
Aiuti di Stato 1. Fatto salvo il paragrafo 2
del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del
settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109
del trattato. 2. Gli articoli 107, 108 e 109
del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri
a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel
campo d’applicazione dell’articolo 42 del trattato. 3. Le disposizioni nazionali che
istituiscono finanziamenti pubblici che vanno oltre le disposizioni del
presente regolamento sui contributi finanziari, di cui al paragrafo 2, sono
trattate globalmente sulla base del paragrafo 1. Articolo 9
Partenariato In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione
consulta almeno due volte nel corso del periodo di programmazione le
organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione
del sostegno proveniente dal FEAMP. Articolo 10
Coordinamento In aggiunta ai principi enunciati all’articolo
4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e
gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il
sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri
strumenti finanziari dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che
stabilisce il programma quadro per l’ambiente e l’azione contro i cambiamenti
climatici (programma quadro LIFE)][26],
e quelli nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione. Il coordinamento fra il
sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in
particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti
integrati finanziati nell’ambito del programma quadro LIFE, nonché l’uso di
soluzioni, metodi e approcci convalidati nell’ambito del programma quadro LIFE. Articolo 11
Precondizioni Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui
all’allegato III del presente regolamento. CAPO IV
Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili Articolo 12
Ammissibilità delle domande 1. Non sono ammissibili al
sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato le domande presentate
dai seguenti operatori: (a)
operatori che hanno commesso una violazione grave a
norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; (b)
operatori associati allo sfruttamento, alla
gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle
navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008; (c)
operatori colpevoli di altre inadempienze delle
norme della PCP che mettono gravemente a rischio la sostenibilità degli stock
interessati. 2. Le domande presentate da
operatori che hanno commesso un’irregolarità nell’ambito del FEP o del FEAMP
non sono ammissibili all’aiuto per un periodo di tempo determinato. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 12750 al fine di stabilire: (a)
il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che
deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell’infrazione o
dell’inadempienza; (b)
le date di inizio o fine del periodo di cui al
paragrafo 1; (c)
l’identificazione degli altri casi di inadempienza
di cui al paragrafo 1, lettera c), che mettono gravemente a rischio la
sostenibilità dello stock interessato. 4. Gli Stati membri esigono che
gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità
di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri
elencati al paragrafo 1 e non abbiano commesso irregolarità nell’ambito del FEP
o del FEAMP secondo quanto descritto al paragrafo 2. Gli Stati membri
accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all’approvazione
dell’intervento. 5. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 relativo alla deroga riguardante l’istituzione di un
sistema per lo scambio di informazioni in merito alle inadempienze fra Stati
membri. Articolo 13
Interventi non ammissibili Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli
interventi seguenti: (a)
interventi che aumentano la capacità di pesca della
nave; (b)
la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l’importazione
di pescherecci; (c)
l’arresto temporaneo delle attività di pesca; (d)
la pesca sperimentale; (e)
il trasferimento di proprietà di un’impresa; (f)
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente
previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel
caso di ripopolamento sperimentale. TITOLO III
QUADRO FINANZIARIO Articolo 14
Esecuzione del bilancio 1. Il bilancio dell’Unione
assegnato al FEAMP a norma del titolo V è attuato nell’ambito della gestione
concorrente conformemente all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni]. 2. Il bilancio dell’Unione
assegnato al FEAMP a norma del titolo VI è attuato direttamente dalla
Commissione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del
[nuovo regolamento finanziario]. 3. La Commissione annulla la
totalità o una parte degli impegni di bilancio nell’ambito della gestione
diretta conformemente al [nuovo regolamento finanziario] e all’articolo 12447 del presente regolamento. 4. Il principio di sana gestione
finanziaria è applicato conformemente agli articoli 27 e 50 del [nuovo
regolamento finanziario]. Articolo 15
Risorse di bilancio in regime
di gestione concorrente 1. Le risorse disponibili da
impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito
della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000
000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II. 2. 4 535 000 000 EUR delle
risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della
pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II
e III del titolo V. 3. 477 000 000 EUR delle risorse
di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di
cui all’articolo 78. 4. 358 000 000 EUR
delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla
raccolta dei dati di cui all’articolo 79. 5. Le risorse attribuite a
titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V,
capo V, non superano annualmente: –
4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera; –
5 800 000 EUR per le Isole Canarie; –
4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione. 6. 45 000 000 EUR
delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio
di cui all’articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso. Articolo 16
Risorse di bilancio in regime
di gestione diretta Un importo di 1 047 000 000 EUR del FEAMP è
assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato
al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l’assistenza tecnica ai sensi
dell’articolo 91. Articolo 17
Ripartizione finanziaria per
la gestione concorrente 1. Le risorse disponibili per
gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 15, paragrafi da 2 a 6,
per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all’allegato II
sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi: (a)
con riguardo alle misure di cui al titolo V: i) il livello occupazionale nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, ii) il livello di produzione nel settore
della pesca e dell’acquacoltura e iii) la percentuale della flotta dedita alla
pesca costiera artigianale sull’insieme della flotta peschereccia; (b)
con riguardo agli articoli 78 e 79: i) la portata dei compiti di controllo
dello Stato membro interessato approssimata in funzione delle dimensioni della
flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi e del valore delle
importazioni in provenienza dai paesi terzi; ii) le risorse disponibili in materia di
controllo rispetto all’entità dei compiti di controllo dello Stato membro,
laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di
controlli svolti in mare e delle ispezioni sugli sbarchi; iii) la portata dei compiti di raccolta dei
dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni
della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del
quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di
indagini a cui lo Stato membro partecipa e iv) le risorse disponibili in materia di
raccolta dei dati rispetto all’entità dei compiti di raccolta dei dati dello
Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del
numero di osservatori in mare e della quantità di risorse umane e mezzi tecnici
necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta
dei dati; (c)
con riguardo a tutte le misure, le dotazioni
storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico
ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. 2. La Commissione adotta una
decisione, per mezzo di un atto di esecuzione, che stabilisce la ripartizione
annua delle risorse globali per Stato membro. TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE CAPO I
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione concorrente Articolo 18
Preparazione dei programmi
operativi 1. Ciascuno Stato membro elabora
un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione da
cofinanziare tramite il FEAMP. 2. Il programma operativo è
redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all’articolo
5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. La consultazione
dei partner sui documenti preparatori è organizzata in modo tale da consentire
loro un esame di tali documenti. 3. Per la sezione del programma
operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), la Commissione
adotta mediante un atto di esecuzione le priorità dell’Unione per la politica
di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013. 4. La sezione del programma
operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera o), riguardante la parte
del programma pluriennale di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento
sulla politica comune della pesca] per il 2014 è trasmessa entro il 31 ottobre
2013. Articolo 19
Principi orientativi per il
programma operativo Nella preparazione del programma operativo, lo
Stato membro tiene conto dei seguenti principi orientativi: (a)
vengono incluse combinazioni pertinenti di misure
in relazione a ciascuna delle priorità dell’Unione, sulla base dei risultati
della valutazione ex ante e dell’analisi dei punti di forza e di debolezza,
delle opportunità e dei rischi (di seguito: “analisi SWOT”); (b)
il programma include un approccio pertinente all’innovazione,
alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adeguamento ai medesimi; (c)
si prevedono adeguati provvedimenti per
semplificare e facilitare l’attuazione del programma; (d)
ove del caso, le misure adottate nell’ambito delle
priorità dell’Unione per il FEAMP di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 5, del presente
regolamento sono coerenti con il piano strategico pluriennale per l’acquacoltura
di cui all’articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca]. Articolo 20
Contenuti del programma
operativo 1. Oltre agli elementi indicati
all’articolo 24 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il
programma operativo contiene: (a)
la valutazione ex ante di cui all’articolo 48 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; (b)
un’analisi SWOT della situazione e l’identificazione
dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta
dal programma. L’analisi è strutturata intorno alle priorità dell’Unione.
Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all’adattamento ad essi nonché alla promozione dell’innovazione sono
determinate trasversalmente alle priorità dell’Unione, in modo da individuare
risposte adeguate in questi due campi a livello di ciascuna priorità; una
sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di
punti di forza e debolezze; (c)
un approccio pertinente e comprovato, integrato al
programma, con riguardo all’innovazione, all’ambiente, comprese le esigenze
specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all’adattamento ad essi; (d)
la valutazione delle precondizioni e, ove
richiesto, delle azioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e le fasi critiche
stabilite ai fini dell’articolo 19 dello stesso regolamento; (e)
un elenco delle misure selezionate organizzato in
base alle priorità dell’Unione; (f)
una descrizione dei criteri di selezione per i
progetti; (g)
una descrizione dei criteri di selezione per le
strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III; (h)
una chiara indicazione degli interventi a norma del
titolo V, capo III, che possono essere intrapresi collettivamente e possono
dunque beneficiare di un’intensità più elevata di aiuti a norma dell’articolo 95,
paragrafo 3; (i)
un’analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e
valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 49 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Gli Stati membri
apportano una sufficiente dotazione di risorse e intraprendono attività di
potenziamento delle capacità per soddisfare i bisogni individuati; (j)
un piano di finanziamento da stabilire tenendo
conto degli articoli 18 e 20 del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni] e conformemente alla decisione della Commissione di cui
all’articolo 17, paragrafo 3, comprendente: i) una tabella che fissa il contributo
totale del FEAMP stabilito per ciascun anno; ii) una tabella che fissa le risorse del
FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per gli obiettivi nell’ambito
delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 e dell’assistenza tecnica. Ove
del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i
tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all’articolo
94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all’articolo 72, all’articolo 73,
all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all’articolo 78,
paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 79; (k)
informazioni sulla complementarità con le misure
finanziate tramite altri Fondi del QSC o tramite il programma quadro LIFE; (l)
le modalità di attuazione del programma,
segnatamente: i) la designazione da parte dello Stato
membro di tutte le autorità di cui all’articolo 107 113 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e,
per informazione, una descrizione sintetica della strutturadel sistema di gestione e di controllo; ii) una descrizione delle procedure di
monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di
monitoraggio; iii) le disposizioni volte a dare adeguata
pubblicità al programma, conformemente all’articolo 12043; (m)
la designazione dei partner di cui all’articolo 5
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e i risultati
delle consultazioni con i partner stessi; (n)
con riguardo all’obiettivo di migliorare il
rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all’articolo 6, paragrafo 6, e
conformemente all’articolo 18, paragrafo 3: i) un elenco degli organismi preposti al
sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle
relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca,
l’ispezione e l’esecuzione, le attrezzature disponibili per il controllo della
pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi,
aeromobili ed elicotteri; ii) gli obiettivi generali delle misure di
controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente
all’articolo 11033; iii) gli obiettivi specifici da conseguire
in linea con le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, indicando quanti elementi
di ciascuna categoria di spesa verranno acquistati nel corso dell’intero
periodo di programmazione; (o)
con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati
per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 6, e
all’articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell’Unione
di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune
della pesca]: i) una descrizione delle attività di
raccolta dei dati da svolgere ai fini di: –
una valutazione del settore della pesca (variabili
biologiche, economiche e trasversali nonché indagini di ricerca in mare), –
una valutazione della situazione economica dell’acquacoltura
e delle industrie di trasformazione, –
una valutazione dell’impatto del settore della
pesca sull’ecosistema; ii) una descrizione dei metodi di
conservazione, gestione e utilizzo dei dati; iii) una dimostrazione della capacità di
gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e
finanziario. Questa sezione del programma operativo è integrata
dall’articolo 23. 2. Il programma operativo
include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui
all’articolo 57 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni],
dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità dell’articolo 97103, o il metodo per il calcolo
delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per
ciascuna delle attività esercitate a norma dell’articolo 38, paragrafo 1. 3. Il programma operativo
include inoltre una descrizione delle azioni specifiche volte a promuovere le
pari opportunità e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale, incluse le disposizioni atte a garantire l’integrazione
della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di
intervento. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli
elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati
conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 12851, paragrafo 2. Articolo 21
Approvazione del programma
operativo 1. In aggiunta al disposto dell’articolo
25 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione
valuta la coerenza dei programmi operativi con il presente regolamento e il
loro effettivo contributo al conseguimento delle priorità dell’Unione per il
FEAMP di cui all’articolo 6, tenendo anche conto della valutazione ex ante. 2. La Commissione approva il
programma operativo mediante un atto di esecuzione. Articolo 22
Modifica del programma
operativo 1. La Commissione approva la
modifica di un programma operativo mediante atti di esecuzione. 2. Al fine di adeguarsi all’evoluzione
delle esigenze tecniche delle attività di controllo, la sezione del programma
operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), può essere
modificata ogni due anni, e per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2015. A tal fine, la Commissione adotta una decisione,
mediante un atto di esecuzione, che indichi nei dettagli i cambiamenti
intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione
e di controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e i corrispondenti
interventi cui deve essere concessa la priorità. Tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella
decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri
presentano alla Commissione la modifica del programma operativo entro il 31
ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione interessato. 3. In linea con il principio di
proporzionalità, le modifiche dei programmi di cui al paragrafo 2 beneficiano
di una procedura semplificata adottata conformemente all’articolo 24. Articolo 23
Piano di lavoro annuale per
la raccolta dei dati 1. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla
Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale. I
piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi
da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per valutare l’accuratezza
e precisione di questi ultimi. 2. Gli Stati membri trasmettono
i piani di lavoro annuali per via elettronica. 3. La Commissione approva,
mediante un atto di esecuzione, il piano di lavoro annuale entro il 31 dicembre
di ogni anno. 4. Il primo piano di lavoro
annuale comprende le attività per il 2014 e deve essere presentato alla
Commissione entro il 31 ottobre 2013. Articolo 24
Procedure e scadenze 1. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le
scadenze per: –
l’approvazione dei programmi operativi; –
la presentazione e l’approvazione delle proposte di
modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza
di presentazione durante il periodo di programmazione; –
la presentazione e l’approvazione delle proposte di
modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2; –
la presentazione dei piani di lavoro annuali per la
raccolta dei dati. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel
caso di modifiche dei programmi operativi riguardanti: (a)
un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione; (b)
l’introduzione o la revoca di misure o di
interventi; (c)
le modifiche della descrizione delle misure,
incluse le condizioni di ammissibilità; (d)
le modifiche di cui all’articolo 22, paragrafo 2,
nonché ulteriori modifiche del programma della sezione di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, lettera n). Per poter beneficiare della procedura
semplificata, le modifiche di cui alle lettere a) e b) non superano il 5%
dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione e il 10% dell’importo
attribuito a ciascuna misura. 2. Detti atti sono adottati
conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 12851, paragrafo 2. CAPO II
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione diretta Articolo 25
Programma di lavoro annuale 1. Ai fini dell’applicazione del
titolo VI, capi I e II, e dell’articolo 92, la Commissione adotta, mediante
atti di esecuzione, il programma di lavoro annuale conformemente agli obiettivi
fissati in tali capitoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 12851, paragrafo 3. 2. Il programma di lavoro
annuale fissa gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di
attuazione e l’importo totale. Esso contiene inoltre una descrizione delle
attività da finanziare, un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna
attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima.
Per ciascuno stanziamento vengono indicate le priorità, i criteri essenziali di
valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. TITOLO V
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE CAPO I
Sviluppo sostenibile della pesca Articolo 26
Obiettivi specifici Il sostegno di cui al presente capo
contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo
6, paragrafi 2 e 4. Articolo 27
Condizioni generali 1. Il proprietario di un
peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui all’articolo 32,
paragrafo 1, lettera b), all’articolo 36, all’articolo 39, paragrafo 1, lettera
a), o all’articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento non trasferisce la
nave a un paese terzo al di fuori dell’Unione almeno nei 5 anni successivi alla
data del pagamento effettivo dell’aiuto al beneficiario. 2. Salvo ove espressamente
disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno. Articolo 28
Innovazione 1. Al fine di promuovere l’innovazione
nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o
introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente
migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili. 2. Gli interventi finanziati a
norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un
organismo scientifico o tecnico riconosciuto che ne convalidi i risultati. 3. I risultati degli interventi
finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un’adeguata
pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 12043. Articolo 29
Servizi di consulenza 1. Al fine di migliorare le
prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può
sostenere: (a)
studi di fattibilità intesi a valutare la fattibilità
di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo; (b)
prestazioni di consulenza professionale sulle
strategie aziendali e di mercato. 2. Gli studi di fattibilità e la
consulenza di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettere a) e b), saranno
forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, provvisti delle
competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato
membro. 3. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso agli operatori o alle organizzazioni di pescatori,
riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di
fattibilità di cui al paragrafo 1. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano
selezionati mediante procedura accelerata. 5. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è erogato sotto forma di importi forfettari non superiori a 3 000
EUR. Il suddetto limite non si applica se il beneficiario è un’organizzazione
di produttori. Articolo 30
Partenariati tra esperti
scientifici e pescatori 1. Per favorire il trasferimento
di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere: (a)
la creazione di una rete costituita da uno o più
organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di
pescatori; (b)
le attività svolte da una rete secondo quanto
riferito al punto a). 2. Le attività di cui al
paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati,
studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche. 3. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori,
organizzazioni di pescatori e organismi non governativi riconosciuti dallo
Stato membro o gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) quali
definiti all’articolo 62. Articolo 31
Promuovere il capitale umano
e il dialogo sociale 1. Al fine di promuovere il
capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere: (a)
l’apprendimento permanente, la diffusione delle
conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di
nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione
e dell’imprenditoria; (b)
i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e
buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che
promuovono le pari opportunità tra uomini e donne; (c)
la promozione del dialogo sociale a livello
nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti
interessate. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella
misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di
pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle
condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del pescatore
autonomo o svolgano compiti complementari. Articolo 32
Favorire la diversificazione
e la creazione di posti di lavoro 1. Per favorire la
diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore
della pesca, il FEAMP può sostenere: (a)
l’avviamento di imprese in settori diversi dalla
pesca; (b)
il riadattamento delle navi adibite alla pesca
costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori: (a)
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo
delle loro nuove attività; (b)
che possiedono competenze professionali adeguate
acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 31, paragrafo
1, lettera a). 3. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera
artigianale che possiedono un peschereccio dell’Unione registrato come attivo e
che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei
due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di
pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo. 4. I beneficiari del sostegno di
cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque
anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno. 5. I costi ammissibili a norma
del paragrafo 1, lettera b), si limitano alle spese inerenti alle modifiche di
un’imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione. 6. L’importo dell’assistenza
finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del
bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo
massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento. Articolo 33
Salute e sicurezza a bordo 1. Al fine di migliorare le
condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti
a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti
vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell’Unione. 2. Il sostegno è concesso ai
pescatori o ai proprietari di pescherecci. 3. Quando l’intervento consiste
in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per
lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l’intervento
consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può
essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo
di programmazione. 4. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili
ai sensi del paragrafo 1. Articolo 34
Sostegno ai sistemi di
concessioni di pesca trasferibili della PCP 1. Al fine di istituire o
modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell’articolo 27
del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere: (a)
l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e
amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di
concessioni di pesca trasferibili; (b)
la partecipazione delle parti interessate all’ideazione
e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili; (c)
la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di
concessioni di pesca trasferibili; (d)
la gestione dei sistemi di concessioni di pesca
trasferibili. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso
a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori
riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca
trasferibili messe in comune conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del
regolamento sulla politica comune della pesca. Articolo 35
Sostegno all’attuazione delle
misure di conservazione nell’ambito della PCP 1. Per garantire l’efficace
applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21
del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere: (a)
l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e
amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi
degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca]; (b)
la partecipazione delle parti interessate all’ideazione
e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del
[regolamento relativo alla politica comune della pesca]. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici. Articolo 36
Limitazione dell’impatto
della pesca sull’ambiente marino 1. Al fine di ridurre l’impatto
della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione dei rigetti in mare e
facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche
marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di
sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere
investimenti destinati ad attrezzature: (a)
che migliorano la selettività degli attrezzi da
pesca con riguardo alla taglia o alla specie; (b)
che riducono le catture indesiderate di stock
commerciali o altre catture accessorie; (c)
che limitano gli impatti fisici e biologici della
pesca sull’ecosistema o sul fondo marino. 2 Il sostegno può essere
concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso
peschereccio dell’Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura. 3. Il sostegno può essere
concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da
pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore
selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non
bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a
norma del diritto dell’Unione o di un’altra normativa nazionale degli Stati
membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla
PCP]. 4. L’aiuto è concesso ai
seguenti soggetti: (a)
proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi
sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in
mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di
presentazione della domanda; (b)
pescatori che possiedono le attrezzature da
sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per
almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della
domanda; (c)
organizzazioni di pescatori riconosciute dallo
Stato membro. Articolo 37
Innovazione connessa alla
conservazione delle risorse marine 1. Al fine di contribuire all’eliminazione
dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione
verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e
mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado
di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o
introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti
delle attività di pesca sull’ambiente o che riescano a conseguire un uso più
sostenibile delle risorse biologiche marine vive. 2. Gli interventi finanziati a
norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un
organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato
membro che ne convalidi i risultati. 3. I risultati degli interventi
finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un’adeguata
pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 12043. 4. I pescherecci coinvolti nei
progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5%
delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata
al momento della presentazione della domanda. 5. Gli interventi che consistono
nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere
svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro. 6. Le entrate nette generate
dalla partecipazione del peschereccio all’intervento sono detratte dalla spesa
ammissibile inerente all’intervento. 7. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12750 per specificare il metodo di calcolo delle entrate
nette di cui al paragrafo 6 per un periodo di tempo rilevante. Articolo 38
Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca
sostenibili 1. Al fine di promuovere la
partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di
attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi: (a)
la raccolta di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione
degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini; (b)
la costruzione o l’installazione di elementi fissi
o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine; (c)
il contributo a una migliore gestione o
conservazione delle risorse; (d)
la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei
siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche[27],
e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[28], conformemente ai quadri di
azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio; (e)
la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle
zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione
spaziale di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio; (f)
la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere
e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di
habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili. 2. Gli interventi a norma del
presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la
partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo
Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di
pescatori o FLAG quali definiti all’articolo 62. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12750 per: (a)
identificare i tipi di interventi ammissibili a
norma del paragrafo 1 del presente articolo; (b)
specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo
1. Articolo 39
Mitigazione dei cambiamenti climatici 1. Al fine di mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici, il FEAMP può sostenere: (a)
investimenti a bordo volti a ridurre l’emissione di
sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza
energetica dei pescherecci; (b)
audit e regimi di efficienza energetica. 2. Il sostegno non può essere
concesso per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o
ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci
e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso
peschereccio. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12750 per definire gli investimenti ammissibili a norma del
paragrafo 1, lettera a). Articolo 40
Qualità dei prodotti e utilizzo
delle catture indesiderate 1. Al fine di migliorare la
qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere investimenti a bordo
destinati a tale scopo. 2. Al fine di migliorare l’utilizzo
delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a
fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e
valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l’articolo
15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l’articolo 8,
lettera b), del [regolamento (UE) n. ... relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 3. Il sostegno a norma del
presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di
programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario. 4. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell’Unione che
hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Articolo 41
Porti, luoghi di sbarco e
ripari di pesca 1. Al fine di migliorare la
qualità del prodotto sbarcato, accrescere l’efficienza energetica, contribuire
alla protezione dell’ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di
lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le
infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli
investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. 2. Al fine di migliorare l’utilizzo
delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti di
pesca e nei siti di sbarco che consentano di fare il miglior uso possibile
delle catture indesiderate di stock commerciali e che valorizzino la parte
sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l’articolo 15 del
[regolamento sulla politica comune della pesca] e con l’articolo 8, lettera b),
del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 3. Al fine di migliorare la
sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti
finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca. 4. Il sostegno non può essere
concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale
per la vendita all’asta. Articolo 42
Pesca nelle acque interne 1. Al fine di ridurre l’impatto
della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza
energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le
condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti: (a)
investimenti a bordo o destinati a singole
attrezzature di cui all’articolo 33 e alle condizioni previste in tale
articolo; (b)
investimenti destinati a singole attrezzature di
cui all’articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo; (c)
investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi
di efficienza energetica di cui all’articolo 39 e alle condizioni previste
in tale articolo; (d)
investimenti nei porti e nei siti di sbarco
esistenti di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo. 2. Ai fini del paragrafo 1: (a)
i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33,
36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti
esclusivamente nelle acque interne; (b)
i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo
36 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il
peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne. 3. Al fine di sostenere la
diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque
interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi
operanti nelle acque interne alle condizioni previste all’articolo 32 del
presente regolamento. 4. Ai fini del paragrafo 3, i
riferimenti a pescherecci fatti nell’articolo 32 devono essere intesi come
riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne. 5. Al fine di proteggere e di
sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la
partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla
gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste
zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero
delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate
dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).
6. Gli Stati membri provvedono
affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo
continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne. CAPO II
Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura Articolo 43
Obiettivi specifici Il sostegno di cui al presente capo
contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo
6, paragrafi 2 e 4. Articolo 44
Condizioni generali 1. Salvo ove espressamente
disposto, il sostegno nell’ambito del presente capo è limitato alle imprese
acquicole. 2. Qualora gli interventi
consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che
consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014
in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli
animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino
alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese. Articolo 45
Innovazione 1. Al fine di promuovere l’innovazione
nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi: (a)
che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o
organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono il loro impatto sull’ambiente
o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura; (b)
che sviluppano o introducono sul mercato prodotti,
processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a
quelli attualmente disponibili. 2. Gli interventi a norma del
presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che
ne convalidi i risultati. 3. I risultati degli interventi
sovvenzionati devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità da parte dello
Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 12043. Articolo 46
Investimenti destinati all’acquacoltura
offshore e a quella di tipo non alimentare 1. Al fine di favorire forme di
acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere
investimenti destinati allo sviluppo dell’acquacoltura offshore e di quella di
tipo non alimentare. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili e
i costi ammissibili. Articolo 47
Nuove forme di reddito e
valore aggiunto 1. Al fine di promuovere l’imprenditoria
nel settore dell’agricoltura, il FEAMP può sostenere investimenti che
contribuiscano ai seguenti obiettivi: (a)
valorizzare i prodotti dell’acquacoltura, in
particolare consentendo alle imprese acquicole di provvedere alla
trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri
prodotti; (b)
diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite
lo sviluppo di nuove specie acquicole con buone prospettive di mercato; (c)
diversificare il reddito delle imprese acquicole
tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall’acquacoltura. 2. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione
che le attività complementari diverse dall’acquacoltura rappresentino attività
acquicole chiave dell’impresa, come il turismo legato alla pesca sportiva, i
servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attività pedagogiche relative
all’acquacoltura. Articolo 48
Servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole 1. Al fine di migliorare le
prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può
sostenere i seguenti obiettivi: (a)
la creazione di servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; (b)
la fornitura di servizi di consulenza aziendale di
natura tecnica, scientifica, giuridica o economica. 2. I servizi di consulenza di
cui al paragrafo 1, lettera b), includono: (a)
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura
conforme alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione
ambientale nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo; (b)
la valutazione dell’impatto ambientale; (c)
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura
conforme alla normativa unionale in materia di salute e benessere degli animali
acquatici o di salute pubblica; (d)
le norme in materia di salute e sicurezza basate
sulla normativa unionale e nazionale; (e)
le strategie aziendali e di mercato. 3. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di
diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale.
Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a
PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’acquacoltura. 4. Il sostegno alle imprese
acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del
periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo
2, lettere da a) ad e). Articolo 49
Promozione del capitale umano
e del collegamento in rete 1. Al fine di promuovere il
capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura, il
FEAMP può sostenere: (a)
l’apprendimento permanente, la diffusione delle
conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l’acquisizione di
nuove competenze professionali nel settore dell’acquacoltura; (b)
il collegamento in rete e lo scambio di esperienze
e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e
altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che
promuovono le pari opportunità fra uomini e donne. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di
grandi dimensioni. Articolo 50
Aumento del potenziale dei
siti di acquacoltura 1. Al fine di contribuire allo
sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura, il FEAMP può
sostenere: (a)
l’identificazione e la mappatura delle zone più
idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei
processi di pianificazione dello spazio marittimo; (b)
il miglioramento delle infrastrutture delle zone
acquicole tramite azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o
gestione delle acque; (c)
le azioni adottate e applicate dalle autorità
competenti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire
gravi danni all’acquacoltura. 2. Il sostegno a norma del
presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici. Articolo 51
Promozione di nuovi
acquacoltori 1. Al fine di favorire l’imprenditoria
in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da
parte di nuovi operatori. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel
settore, a condizione che: (a)
possiedano conoscenze e competenze professionali
adeguate; (b)
creino per la prima volta una microimpresa o una
piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa; (c)
presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività
acquicola. 3. Al fine di acquisire
competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel
settore dell’acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 49,
paragrafo 1, lettera a). Articolo 52
Promozione dell’acquacoltura
con un livello elevato di protezione ambientale Al fine di ridurre sostanzialmente l’impatto
dell’acquacoltura sull’ambiente il FEAMP può sostenere investimenti destinati
ai seguenti obiettivi: (a)
consentire una considerevole riduzione dell’impatto
delle imprese acquicole sulle acque, in particolare tramite la riduzione del
quantitativo d’acqua utilizzato o il miglioramento della qualità delle acque in
uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica; (b)
limitare l’impatto negativo delle imprese acquicole
sulla natura o sulla biodiversità; (c)
acquistare attrezzature che proteggano le imprese
acquicole dai predatori selvatici che beneficiano di una protezione a norma
della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e della
direttiva 92/43/CE del Consiglio; (d)
accrescere l’efficienza energetica e promuovere la
conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia; (e)
consentire il recupero di stagni o lagune di
acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o impedire l’accumulo di
quest’ultimo. Articolo 53
Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo di un’acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico,
il FEAMP può sostenere: (a)
la conversione dei metodi di produzione acquicola
convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91[29], e conformemente al
regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica
il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione
di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell’acquacoltura biologica[30]; (b)
la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit
dell’Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[31]. 2. Il sostegno è concesso
esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all’EMAS per un
minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un
minimo di cinque anni. 3. Il sostegno è concesso sotto
forma di compensazione per un massimo di due anni durante il periodo di
conversione dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della
preparazione per la partecipazione all’EMAS. 4. Gli Stati membri calcolano la
compensazione sulla base dei dati seguenti: (a)
la perdita di reddito o i costi aggiuntivi
sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a
quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo; (b)
i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione
di domande e dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS nel caso di
interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b). Articolo 54
Prestazione di servizi
ambientali da parte dell’acquacoltura 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo di un’acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può
sostenere: (a)
metodi di acquacoltura compatibili con esigenze
ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti
dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE
del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; (b)
la partecipazione ad azioni di conservazione ex
situ e di riproduzione di animali acquatici nell’ambito di programmi di
conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o
sotto la loro supervisione; (c)
forme di acquacoltura estensiva che consentano la
conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la
gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite
all’acquacoltura. 2. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera a), può essere erogato sotto forma di una compensazione
annuale per i costi aggiuntivi sostenuti o per le perdite di reddito risultanti
da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all’attuazione della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. 3. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano
per un minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano
oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici
ambientali dell’intervento sono comprovati da una valutazione preliminare
effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non
siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico. 4. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale
per i costi aggiuntivi sostenuti. 5. I risultati degli interventi
finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un’adeguata
pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 12043. Articolo 55
Misure sanitarie 1. Il FEAMP sostiene la
compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della
raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine
sanitario. 2. Il sostegno può essere
concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione
dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza
di plancton contenente biotossine e quando: a) si protrae per più di quattro mesi
consecutivi, o b) la perdita dovuta alla sospensione della
raccolta supera il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato
sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti. 3. L’indennità può essere
concessa per un massimo di dodici mesi nell’arco dell’intero periodo di
programmazione. Articolo 56
Misure relative alla salute e
al benessere degli animali 1. Al fine di promuovere la
salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in
termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere: (a)
il controllo e l’eradicazione delle malattie nel
settore dell’acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del
Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario; (b)
lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta
generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di
biosicurezza o di benessere degli animali in acquacoltura; (c)
una maggiore disponibilità di farmaci veterinari da
utilizzare in acquacoltura e un uso adeguato di tali farmaci grazie a studi
farmaceutici e alla diffusione e allo scambio di informazioni. 2. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera c), non può essere concesso per l’acquisto di farmaci
veterinari. 3. I risultati degli studi
finanziati a norma del paragrafo 1, lettera c), devono essere oggetto di
adeguate relazioni e pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto
disposto all’articolo 12043. 4. Il sostegno può essere
altresì concesso a organismi di diritto pubblico. Articolo 57
Assicurazione degli stock
acquicoli 1. Al fine di salvaguardare le
entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un’assicurazione
degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a: (a)
calamità naturali; (b)
eventi climatici avversi; (c)
improvvisi cambiamenti della qualità delle acque; (d)
malattie nel settore acquicolo o distruzione di
impianti di produzione. 2. Il verificarsi di un evento
climatico avverso o l’insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono
oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono stabilire in
anticipo i criteri su cui è basata la concessione di tale riconoscimento
ufficiale. 3. Il sostegno è concesso
unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le
perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% della produzione
annua dell’acquacoltore. CAPO III
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca Sezione 1
Campo di applicazione e obiettivi Articolo 58
Campo di applicazione Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile
delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo
partecipativo secondo quanto previsto all’articolo 28 del [regolamento (UE) n.
[...] recante disposizioni comuni]. Articolo 59
Obiettivi specifici Il sostegno finanziario di cui al presente
capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo
6, paragrafo 1. Sezione 2
Zone di pesca, partenariati locali e strategie di sviluppo locale Articolo 60
Zone di pesca 1. Si considerano ammissibili al
sostegno le zone di pesca: (a)
di estensione limitata e, di norma, con dimensioni
inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione
di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[32]; nonché, (b)
funzionalmente coerenti in termini geografici,
economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e
dell’acquacoltura, e che offrano una massa critica sufficiente in termini di
risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di
sviluppo locale praticabile. 2. Gli Stati membri definiscono
nel programma operativo la procedura per la selezione delle zone, indicando i
criteri applicati. Articolo 61
Strategie integrate di
sviluppo locale 1. Ai fini del FEAMP, la
strategia di sviluppo locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c),
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] è fondata sull’interazione
tra operatori e progetti su diversi settori dell’economia locale, in
particolare i settori della pesca e dell’acquacoltura. 2. Per contribuire all’adeguamento
degli obiettivi di cui all’articolo 59 le strategie di sviluppo locale devono: (a)
potenziare al massimo la partecipazione dei settori
della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca
costiere e interne; (b)
garantire che le comunità locali si avvalgano e
beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e
costiero. 3. La strategia deve essere
coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le
priorità dell’Unione per il FEAMP. Le strategie possono variare da quelle
incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle
zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di
interventi o a una giustapposizione di misure settoriali. 4. Per essere ammissibile al
finanziamento del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all’articolo 29
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] contiene anche
almeno i seguenti elementi: (a)
una descrizione e una giustificazione dell’adesione
al FLAG; (b)
una giustificazione del bilancio FEAMP proposto e
della ripartizione delle risorse tra le priorità locali identificate. 5. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12750 con riguardo al contenuto del piano di azione di cui
all’articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n.
[...] recante disposizioni comuni]. 6. Gli Stati membri definiscono
nel programma operativo i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo
locale, che rispecchiano il valore aggiunto dell’approccio di tipo
partecipativo. Articolo 62
Gruppi di azione locale per
la pesca 1. Ai fini del FEAMP, i gruppi
di azione locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] sono designati “gruppi
di azione locale per la pesca” (di seguito: “FLAG”). 2. I FLAG propongono una
strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati
all’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione. 3. I FLAG: (a)
rispecchiano l’asse principale della loro strategia
e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione
equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il
settore pubblico e la società civile; (b)
garantiscono una rappresentazione significativa dei
settori della pesca e dell’acquacoltura. 4. Qualora la strategia di
sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, è istituito
un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base
ai criteri definiti al paragrafo 3. 5. Le mansioni minime dei FLAG
sono definite all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni]. 6. I FLAG possono inoltre
svolgere compiti aggiuntivi ad essi delegati dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore. 7. I ruoli rispettivi del FLAG e
dell’autorità di gestione/dell’organismo pagatore con riguardo a tutti i
compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel
programma operativo. Sezione 3
Interventi ammissibili Articolo 63
Sostegno del FEAMP allo
sviluppo locale integrato 1. Gli interventi ammissibili
nell’ambito della presente sezione sono definiti all’articolo 31 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. 2. I gruppi di azione locale
possono chiedere al competente organismo pagatoreall’autorità di gestione il versamento di un anticipo se
tale possibilità è prevista nel programma operativo. L’importo dell’anticipo è
limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione. Articolo 64
Sostegno preparatorio 1. Il sostegno preparatorio
include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti
in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di una strategia di sviluppo
locale. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 per definire le spese ammissibili delle attività di cui
al paragrafo 1. Articolo 65
Attuazione di strategie di
sviluppo locale 1. Il sostegno all’attuazione di
strategie di sviluppo locale può essere concesso in relazione ai seguenti
obiettivi: (a)
valorizzare, creare occupazione e promuovere l’innovazione
in tutte le fasi della filiera della pesca e dell’acquacoltura; (b)
sostenere la diversificazione e la creazione di
posti di lavoro nelle zone di pesca, in particolare in altri settori marittimi; (c)
migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale
delle zone di pesca, inclusi gli interventi volti a migliorare i cambiamenti
climatici; (d)
promuovere il benessere sociale e il patrimonio
culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo; (e)
rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori
nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle
attività marittime. 2. Il sostegno concesso può
includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano
motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi
finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le
pertinenti condizioni e i massimali d’intervento per operazione fissati nei
capi I e II del presente titolo. Articolo 66
Attività di cooperazione 1. Il sostegno di cui all’articolo
31, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] può
essere concesso per: (a)
progetti di cooperazione interterritoriale o
transnazionale; (b)
supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione
interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale
siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto. Per “cooperazione interterritoriale” si intende la
cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione
transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e
con territori di paesi terzi. 2. Oltre che altri FLAG, i
partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i membri di un partenariato
pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all’interno o all’esterno
dell’Unione. 3. Se i progetti di cooperazione
non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di
presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano
le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti
di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più
tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. 4. I progetti di cooperazione
sono approvati non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli
stessi. 5. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati. Articolo 67
Costi di gestione e di
animazione 1. I costi di gestione di cui
all’articolo 31, lettera d), del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni] si riferiscono alla gestione dell’attuazione della
strategia di sviluppo locale da parte del FLAG. 2. I costi di animazione della
zona di pesca di cui all’articolo 31, lettera d), del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni] si riferiscono ad azioni d’informazione
sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 per definire le spese ammissibili degli
interventi di cui ai paragrafi 1 e 2. CAPO IV
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione Articolo 68
Obiettivi specifici Il sostegno a norma del presente capo
contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai capi I e II
del presente titolo. Articolo 69
Piani di produzione e di
commercializzazione 1. Il FEAMP può sostenere la
preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di
cui all’articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 2. Le spese connesse ai piani di
produzione e di commercializzazione sono ammissibili a un contributo a norma
del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di
ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all’articolo 32,
paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 3. Il supporto concesso per anno
a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della
produzione commercializzata alla prima vendita di ciascuna organizzazione di
produttori nel periodo 2009-2011. Per qualsiasi organizzazione di produttori
riconosciuta recentemente, il supporto concesso per anno a norma del presente
articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata
alla prima vendita dei relativi membri nel periodo 2009-2011. 4. Lo Stato membro interessato
può concedere un anticipo pari al 50% del sostegno finanziario previa
approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo
32, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 5. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di
organizzazioni di produttori. Articolo 70
Aiuto al magazzinaggio 1. Il FEAMP può sostenere il
versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni
di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della
pesca di cui all’allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] a
condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35
e 36 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]: (a)
l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non supera l’importo
dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e
il magazzinaggio dei prodotti in questione; (b)
i quantitativi ammissibili all’aiuto al
magazzinaggio non superano il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti
interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori; (c)
l’aiuto finanziario concesso per anno non supera le
percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione
commercializzata alla prima vendita dei membri dell’organizzazione di
produttori nel periodo 2009‑2011. Nel caso in cui i membri dell’organizzazione
di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011,
viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione
commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione: –
1% nel 2014 –
0,8% nel 2015 –
0,6% nel 2016 –
0,4% nel 2017 –
0,2% nel 2018. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019. 3. Il sostegno è concesso
unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il
consumo umano. 4. Gli Stati membri fissano l’importo
dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le
seguenti modalità: (a)
i costi tecnici vengono calcolati ogni anno sulla
base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e
il magazzinaggio; (b)
i costi finanziari vengono calcolati ogni anno
sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; (c)
i costi tecnici e finanziari sono resi accessibili
al pubblico. 5. Gli Stati membri svolgono
controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell’aiuto al
magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nel quadro
di queste modalità di ispezione, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio
tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti
immagazzinati e in seguito reintrodotta sul mercato per il consumo umano. Articolo 71
Misure a favore della
commercializzazione 1. Il FEAMP può sostenere misure
a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura
al fine di: (a)
migliorare le condizioni per l’immissione sul
mercato di: i) specie eccedentarie o
sottosfruttate; ii) catture indesiderate sbarcate in
conformità all’articolo 15 del [regolamento (UE) n. [...] relativo alla
politica comune della pesca] e all’articolo 8, lettera b), secondo trattino,
del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]; iii) prodotti ottenuti utilizzando
metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura
biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
relativo alla produzione biologica; (b)
promuovere la qualità facilitando: i) la domanda di registrazione di un
determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari[33]; ii) la certificazione e la promozione,
anche della pesca e dell’acquacoltura sostenibili; iii) la commercializzazione diretta dei
prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera
artigianale; (c)
contribuire alla trasparenza della produzione e dei
mercati e svolgere indagini di mercato; (d)
redigere contratti-tipo compatibili con la
normativa dell’Unione; (e)
creare organizzazioni di produttori, associazioni
di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a
norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]; (f)
realizzare campagne di promozione regionali,
nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 2. Gli interventi di cui al
paragrafo 1, lettera b), possono includere l’integrazione di attività di
produzione, trasformazione e commercializzazione. Articolo 72
Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura 1. Il FEAMP può finanziare gli
investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura: (a)
che contribuiscono a risparmiare energia o a
ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; (b)
volti alla trasformazione di specie di interesse
commerciale limitato o inesistente; (c)
volti alla trasformazione dei sottoprodotti
risultanti dalle attività di trasformazione principali; (d)
volti alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura
biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui
al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. CAPO V
Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura
nelle regioni ultraperiferiche Articolo 73
Regime di compensazione 1. Il FEAMP può sostenere il
regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del
Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività
di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca
e dell’acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie,
della Guiana francese e della Riunione. 2. Gli Stati membri interessati
determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio
territorio, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i
quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione. 3. Nello stabilire l’elenco e i
quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i
fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la
compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP. 4. Non possono beneficiare della
compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura: (a)
catturati da pescherecci di paesi terzi, ad
eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione; (b)
catturati da pescherecci dell’Unione che non sono
registrati in uno dei porti delle regioni elencate al paragrafo 1; (c)
importati da paesi terzi. 5. Il paragrafo 4, lettera b),
del presente articolo non si applica se la capacità esistente dell’industria di
trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo
della materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo. Articolo 74
Calcolo della compensazione La compensazione è versata agli operatori che
svolgono attività nelle regioni considerate e tiene conto dei seguenti fattori: (a)
per ciascun prodotto della pesca e dell’acquacoltura,
i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni
interessate, e (b)
qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che
incida sull’entità dei costi supplementari. Articolo 75
Piano di compensazione 1. Gli Stati membri interessati
trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione
interessata, nel quale figurano l’elenco e i quantitativi di cui all’articolo 73,
il livello di compensazione di cui all’articolo 74 e l’autorità competente ai
sensi dell’articolo 99108. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 12750 allo scopo di definire il
contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei
costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni
interessate. CAPO VI
Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di
gestione concorrente Articolo 76
Ambito di applicazione
geografico In deroga all’articolo 2 del presente
regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori
dal territorio dell’Unione europea. Articolo 77
Obiettivi specifici Le misure istituite dal presente capo
sostengono l’attuazione degli articoli 37 e 46 del regolamento [sulla PCP]. Articolo 78
Controllo ed esecuzione 1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione
di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo
46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca[34]. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
acquisto e/o sviluppo di tecnologie, compresi
hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e
reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi
e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di
campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi
intersettoriali di scambio di dati; (b)
acquisto e installazione dei componenti necessari
ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e
del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e
dell’UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di
registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via
satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a
fini di controllo; (c)
acquisto e installazione dei componenti necessari
per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai
sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; (d)
attuazione di programmi finalizzati allo scambio e
all’analisi dei dati tra gli Stati membri; (e)
ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed
elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60%
del tempo per attività di controllo della pesca; (f)
acquisto di altri mezzi di controllo, in
particolare dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di
pesatura; (g)
attuazione di progetti pilota connessi al controllo
della pesca, in particolare per quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci e
lo sviluppo di siti web dedicati al controllo; (h)
programmi di formazione e di scambio, anche tra
Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la
sorveglianza delle attività di pesca; (i)
analisi costi/benefici, valutazione delle revisioni
contabili effettuate e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito
delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza; (j)
iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali,
intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici
ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di
opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare
le norme della PCP. 3. Le misure di cui al paragrafo
2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno
unicamente se realizzate nell’ambito di attività di controllo effettuate da un
organismo pubblico. 4. Per le misure di cui al
paragrafo 2, lettere d) e h), del presente articolo, soltanto uno degli Stati
membri interessati è designato come organismo pagatoreautorità di gestione. Articolo 79
Raccolta di dati 1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e
utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici,
segnatamente nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo
37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di
analisi scientifiche e l’attuazione della PCP; (b)
programmi di campionamento nazionali pluriennali; (c)
sorveglianza in mare delle attività di pesca
commerciale e ricreativa; (d)
campagne di ricerca in mare; (e)
partecipazione di rappresentanti degli Stati membri
a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4,
del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle
organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’UE è parte contraente
o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di
formulare pareri scientifici. TITOLO VI
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA CAPO I
Politica marittima integrata Articolo 80
Ambito di applicazione
geografico In deroga all’articolo 2 del presente
regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori
dal territorio dell’Unione europea. Articolo 81
Ambito di applicazione e
obiettivi Il sostegno previsto nel presente capo
contribuisce allo sviluppo e all’attuazione della politica marittima integrata
dell’Unione. Tale sostegno: (a)
favorisce lo sviluppo e l’attuazione di una
governance integrata degli affari marittimi e costieri a livello locale,
regionale, nazionale e di bacino marittimo, nonché a livello unionale e
internazionale, segnatamente attraverso: i) la promozione di azioni volte a
incoraggiare gli Stati membri e le regioni dell’UE a sviluppare, introdurre ed
attuare una governance marittima integrata, ii) la promozione del dialogo e della
cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni
marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo di strategie relative ai
bacini marittimi, iii) la promozione di piattaforme e di reti
di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni
pubbliche e delle amministrazioni regionali e locali, dell’industria, del
settore del turismo, della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della
società civile e delle parti sociali, iv) la promozione dello scambio di buone
pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo
bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra
l’UE e i paesi terzi considerati, v) il rafforzamento della visibilità di un
approccio integrato agli affari marittimi e la sensibilizzazione delle
amministrazioni pubbliche, del settore privato e del pubblico in generale a
tale riguardo; (b)
contribuisce allo sviluppo di iniziative
intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche
settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative
esistenti, quali: i) la sorveglianza marittima integrata per
una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i
vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri, ii) la pianificazione dello spazio marittimo
e la gestione integrata delle zone costiere, iii) il graduale sviluppo di una base
completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al
pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e
conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori; (c)
favorisce una crescita economica sostenibile, l’occupazione,
l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri
delle regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello
settoriale e nazionale; (d)
promuove la protezione dell’ambiente marino,
segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti
Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e
costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività
umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito
della direttiva quadro sulla strategia dell’ambiente marino. Articolo 82
Interventi ammissibili 1. Il FEAMP può sostenere
interventi volti a conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 81,
quali: (a)
studi; (b)
progetti, compresi progetti pilota e progetti di
cooperazione; (c)
informazione del pubblico e condivisione di buone
pratiche, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e
divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento
di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle
priorità politiche dell’UE connesse agli obiettivi generali del presente
regolamento; (d)
conferenze, seminari e gruppi di lavoro; (e)
scambio di buone pratiche, attività di
coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e meccanismi
di pilotaggio delle strategie relative ai bacini marittimi; (f)
sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti
informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi e
lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di
campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi
intersettoriali di scambio di dati. 2. Ai fini del conseguimento
dell’obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all’articolo
81, lettera b), il FEAMP può sostenere: (a)
lo sviluppo e l’applicazione di strumenti tecnici
per la sorveglianza marittima integrata, in particolare per sostenere lo
sviluppo, la gestione e la manutenzione di un sistema decentrato per lo scambio
di informazioni nel settore marittimo (CISE), segnatamente grazie all’interconnessione
dei sistemi esistenti o futuri; (b)
attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati
membri volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione
integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività
di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la
creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto
a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello
spazio marittimo; (c)
gli strumenti tecnici per la creazione e la
gestione di una rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente
marino volta a facilitare la raccolta, l’assemblaggio, il controllo di qualità,
il riutilizzo e la divulgazione dei dati marini grazie alla cooperazione tra le
istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete. CAPO II
Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica
marittima integrata in regime di gestione diretta Articolo 83
Ambito di applicazione
geografico In deroga all’articolo 2 del presente
regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori
dal territorio dell’Unione europea. Articolo 84
Obiettivi specifici Le misure previste nel presente capo agevolano
l’attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda: (a)
la consulenza scientifica nell’ambito della PCP; (b)
le misure specifiche di controllo ed esecuzione
nell’ambito della PCP; (c)
i contributi volontari ad organizzazioni
internazionali; (d)
i consigli consultivi; (e)
le informazioni sul mercato; (f)
le attività di comunicazione della politica comune
della pesca e della politica marittima integrata. Articolo 85
Consulenza e conoscenze
scientifiche 1. Il FEAMP può sostenere la
prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca
applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri
scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito
della PCP. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
studi e progetti pilota necessari per l’attuazione
e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche
sostenibili di gestione della pesca; (b)
elaborazione e prestazione di consulenze e pareri
scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi
consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte
di esperti e istituti di ricerca indipendenti; (c)
partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a
questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi
consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di
esperti di pesca; (d)
spese sostenute dalla Commissione per servizi
connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione
e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi
di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia
di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai
lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici; (e)
attività di cooperazione tra gli Stati membri nel
settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche
dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati
destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di
raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della
gestione della pesca. Articolo 86
Controllo ed esecuzione 1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione
di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo
46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
acquisto congiunto, da parte di più Stati membri
appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di
sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60% del tempo per
attività di controllo della pesca; (b)
spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di
nuove tecnologie di controllo; (c)
tutte le spese operative connesse alla verifica, ad
opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli
Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza,
formazione degli ispettori, organizzazione di riunioni e partecipazione alle
medesime, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di
ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009
del Consiglio del 20 novembre 2009. 3. Per la misura di cui al
paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è
designato come organismo pagatore. Articolo 87
Contributi volontari alle
organizzazioni internazionali Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di
interventi nel settore delle relazioni internazionali: (a)
contributi volontari versati alle organizzazioni
delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di
diritto del mare; (b)
contributi finanziari volontari per lavori
preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali
che rivestono interesse per l’Unione europea; (c)
contributi finanziari volontari a lavori o
programmi svolti da organizzazioni internazionali che rivestono particolare
interesse per l’Unione europea; (d)
contributi finanziari ad attività (comprese
riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a
sostenere gli interessi dell’Unione europea in seno alle organizzazioni
internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali
organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di
rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e
consessi internazionali sono a carico del FEAMP quando la presenza di tali
persone è necessaria per gli interessi dell’Unione europea. Articolo 88
Consigli consultivi 1. Il FEAMP può sostenere le
spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall’articolo 52 del
[regolamento sulla politica comune della pesca]. 2. Un consiglio consultivo
dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell’Unione
in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale. Articolo 89
Informazioni sul mercato Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la
diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura in conformità dell’articolo 49 del
[regolamento (UE) n. … relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. Articolo 90
Attività di comunicazione
della politica comune della pesca e
della politica marittima integrata Il FEAMP può sostenere: (a)
i costi connessi ad attività di comunicazione e
informazione nell’ambito della politica comune della pesca e della politica
marittima integrata, quali in particolare: (b)
i costi per la produzione, traduzione e
divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi
interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico); (c)
i costi per la preparazione e l’organizzazione di
manifestazioni e riunioni destinate ad informare i vari gruppi interessati
dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata e a
raccoglierne i pareri; (d)
le spese di viaggio e alloggio di esperti e
rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare
alle riunione; (e)
i costi relativi alla comunicazione delle priorità
politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali
del presente regolamento. CAPO III
Assistenza tecnica Articolo 91
Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della
Commissione e limitatamente a un massimale pari all’1,1% della propria
dotazione: (a)
le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo
51, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]
per l’attuazione del presente regolamento; (b)
l’attuazione di accordi di pesca sostenibili e la
partecipazione dell’Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca; (c)
l’istituzione di una rete europea di gruppi di
azione locale nel settore della pesca volta a favorire la creazione di
capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e buone pratiche e
sostenere la cooperazione fra i partenariati locali. Tale rete collabora con
gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo
sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle
rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale. Articolo 92
Assistenza tecnica su
iniziativa degli Stati membri 1. Il FEAMP può sostenere, su
iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 5% dell’ammontare
complessivo del programma operativo: a) le misure di assistenza tecnica di cui
all’articolo 52, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni]; b) l’istituzione di reti nazionali allo
scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo
scambio di buone pratiche e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione
locale nel settore della pesca. 2. In via eccezionale e in
circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può
essere superato. 3. I costi connessi all’organismo di certificazione alle
autorità di audit non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1. 4. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 con riguardo alla definizione delle attività che devono
essere svolte dalle reti nazionali di cui al paragrafo 1. TITOLO VII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE CAPO I
Disposizioni generali Articolo 93
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alle misure
finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V. CAPO II
Meccanismo di attuazione Sezione 1
Sostegno del FEAMP Articolo 94
Determinazione dei tassi di
cofinanziamento 1. La decisione della
Commissione recante approvazione del programma operativo stabilisce l’importo
massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma. 2. La partecipazione del FEAMP è
calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile. Il programma operativo stabilisce il tasso di
partecipazione del FEAMP a ciascuno degli obiettivi definiti nell’ambito delle
priorità dell’Unione per il FEAMP ai sensi dell’articolo 6. Il tasso massimo di
partecipazione del FEAMP ammonta al 75% della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari
al 20%. 3. In deroga al paragrafo 2,
la partecipazione del FEAMP è pari: (a)
al 100% della spesa pubblica ammissibile per il
sostegno nell’ambito dell’aiuto al magazzinaggio di cui all’articolo 70; (b)
al 100% della spesa pubblica ammissibile per il
regime di compensazione di cui all’articolo 73; (c)
al 50% della spesa pubblica ammissibile per il
sostegno di cui all’articolo 78, paragrafo 2, lettera e); (d)
all’80% della spesa pubblica ammissibile per il
sostegno di cui all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j); (e)
al 65% della spesa ammissibile per il sostegno di
cui all’articolo 79. 4. In deroga
al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per
gli obiettivi definiti nell’ambito delle priorità dell’Unione è maggiorato di
dieci punti percentuali quando l’insieme delle priorità dell’Unione definite
all’articolo 6, paragrafo 1, è attuato mediante iniziative di sviluppo locale realizzate
da attori locali. Articolo 95
Intensità dell’aiuto pubblico 1. Gli Stati membri applicano un’intensità
massima dell’aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’intervento. 2. In deroga al paragrafo 1, gli
Stati membri applicano un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della
spesa pubblica ammissibile dell’intervento quando: (a)
il beneficiario è un organismo di diritto pubblico; (b)
l’intervento è connesso all’aiuto al magazzinaggio
di cui all’articolo 70; (c)
l’intervento è connesso al regime di compensazione
di cui all’articolo 73; (d)
l’intervento è connesso alla raccolta dati di cui
all’articolo 79. 3. In deroga al paragrafo 1, gli
Stati membri applicano un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e
un massimo del 100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è
attuato nell’ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei criteri seguenti: (a)
interesse collettivo; (b)
beneficiario collettivo; (c)
accesso pubblico ai risultati dell’intervento; (d)
elementi innovativi del progetto a livello locale. 4. In deroga al paragrafo 1, si
applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico
figuranti nell’allegato I. 5. L’intensità minima dell’aiuto
pubblico è pari al 20% della spesa totale ammissibile dell’intervento. 6. La Commissione stabilisce,
mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d’esame di
cui all’articolo 12851,
paragrafo 3, le modalità in base alle quali si applicano le varie percentuali
dell’intensità dell’aiuto pubblico nel caso in cui ricorrano più condizioni di
cui all’allegato I. Sezione 2
Gestione finanziaria e uso dell’euro Articolo 96
Regime di prefinanziamento 1. In
aggiunta alle disposizioni generali dell’articolo 72 del [regolamento (UE)
n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della
Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo
iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero periodo di programmazione.
Tale importo corrisponde al 4% del contributo del bilancio dell’Unione al
programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in
funzione della disponibilità di bilancio. 2. Gli
interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma operativo
di cui trattasi e detratti dall’importo della spesa pubblica figurante nella
dichiarazione finale di spesa. Articolo 97
Esercizio contabile L’esercizio contabile
comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio
del FEAMP dall’organismo pagatore per l’esercizio N che inizia il 16 ottobre
dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Articolo 98
Pagamenti intermedi 1. Per
ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Detti
pagamenti sono calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna
priorità dell’Unione alle spese pubbliche certificate per tale priorità. 2. Nei
limiti delle disponibilità di bilancio, la Commissione effettua pagamenti
intermedi allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori
riconosciuti per la realizzazione dei programmi. 3. La
Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le
seguenti condizioni: a) le sia stata
trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall’organismo pagatore
riconosciuto, a norma dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera c); b) sia rispettato l’importo
globale del contributo del FEAMP assegnato ad ogni priorità dell’Unione per l’intero
periodo coperto dal programma interessato; c) le sia stata
trasmessa l’ultima relazione annuale di attuazione del programma operativo. 4. Nel caso
in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la
Commissione informa quanto prima l’organismo pagatore riconosciuto. In caso di
mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o
lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile. 5. La
Commissione effettua il pagamento intermedio entro 45 giorni dalla
registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui
al paragrafo 3, fatti salvi gli articoli 123 e 127. 6. Gli
organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione
dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi operativi entro i
termini fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità
della procedura consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 2. Le dichiarazioni di spesa
intermedie relative alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre
sono imputate al bilancio dell’anno successivo. Articolo 99
Versamento del saldo e chiusura del programma 1. Il
pagamento del saldo è effettuato dalla Commissione, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e previa ricezione dell’ultima relazione annuale di
attuazione del programma operativo, sulla base del piano di finanziamento in
vigore, dei conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del pertinente
programma operativo e della corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti
sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo
di ammissibilità delle spese e riguardano le spese sostenute dall’organismo
pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese. 2. Il
pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la
Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al
paragrafo 1 e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo
il disposto dell’articolo 100, gli importi che rimangono impegnati dopo il
pagamento del saldo vengono disimpegnati dalla Commissione entro un termine di
sei mesi. 3. La
mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1
dell’ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la
liquidazione dei conti dell’ultimo anno di attuazione del programma comporta il
disimpegno del saldo, a norma dell’articolo 100. Articolo 100
Disimpegno La Commissione procede al
disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma
operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i
pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni
di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 98, paragrafo 3, in
relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo all’anno dell’impegno di bilancio. Articolo 101
Uso dell’euro 1. Gli
importi che figurano nel programma operativo presentato dallo Stato membro, le
dichiarazioni di spesa certificate, le domande di pagamento e le spese indicate
nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro. 2. Gli Stati
membri che non hanno adottato l’euro come valuta alla data di una domanda di
pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta
nazionale. Tali importi sono convertiti
in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel
mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’organismo pagatore
del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla
Commissione in formato elettronico. 3. Gli
importi in moneta nazionale recuperati dagli Stati membri che non hanno
adottato l’euro come valuta alla data del recupero sono convertiti in euro al
tasso di cambio di cui al paragrafo 2. 4. Nel
momento in cui l’euro diventa la moneta di uno Stato membro, per tutte le spese
contabilizzate dall’organismo pagatore prima della data di entrata in vigore
del tasso di conversione fisso della moneta nazionale con l’euro, resta
applicabile la procedura di conversione di cui al paragrafo 3. Sezione 23
Ammissibilità delle spese e stabilità Articolo 96102
Spese ammissibili 1. In
aggiunta alle disposizioni generali dell’articolo 55, paragrafo 1, del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], i pagamenti effettuati
dai beneficiari sono comprovati da fatture o documenti probatori. 2. Soltanto
i costi indiretti di cui al titolo V, capo III, sono ammessi a beneficiare
della partecipazione del FEAMP. 3. In deroga all’articolo 55, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni], le spese che diventano ammissibili a seguito di
una modifica del programma ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento sono ricevibili soltanto a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla presentazione della modifica da parte dello Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo
24, paragrafo 1. Articolo 97103
Calcolo dei costi
semplificati, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi semplificati, dei costi aggiuntivi o del mancato
guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati
in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e
verificabile. Articolo 104
Anticipi 1. Il
versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria
o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell’importo anticipato. 2. Nel caso
di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e
alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. 3. Uno
strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto
equivalente alla garanzia di cui al paragrafo 1, purché tale autorità si
impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto
all’importo anticipato non sia stato stabilito. 4. La
garanzia è svincolata dopo che l’organismo pagatore competente abbia accertato
che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto
pubblico per l’intervento supera l’importo dell’anticipo. Articolo 98105
Stabilità dei criteri di
ammissibilità dell’intervento 1. Il beneficiario continua a
rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 12,
paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di
attuazione dell’intervento nonché, per alcuni tipi di interventi, per un
determinato periodo di tempo dopo l’ultimo pagamento. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 12750 al fine di stabilire: (a)
i tipi di interventi per i quali le condizioni di
ammissibilità devono essere rispettate dopo l’ultimo pagamento e (b)
il termine di tempo di cui al paragrafo 1. La Commissione esercita tale potere nel pieno
rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l’inadempienza
delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e
mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili
con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock
interessati e per la conservazione dell’ambiente marino. CAPO III
Sistemi di gestione e controllo Articolo 106
Responsabilità degli Stati membri Gli Stati membri
provvedono affinché per il programma operativo sia stato istituito un sistema
di gestione e di controllo atto a garantire una chiara ripartizione e
separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione, l’organismo pagatore e l’organismo
di certificazione. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento
del sistema durante l’intero periodo di programmazione. Articolo 107
Autorità competenti 1. Gli Stati
membri designano, per il programma operativo, le seguenti autorità: (c)
l’autorità di gestione,
che può essere un ente di diritto pubblico o privato operante a livello
nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione,
ovvero lo Stato membro stesso nell’esercizio di tale funzione; (d)
l’organismo pagatore
riconosciuto ai sensi dell’articolo 109; (e)
l’organismo di
certificazione ai sensi dell’articolo 112. 2. Gli Stati
membri definiscono chiaramente i compiti dell’autorità di gestione, dell’organismo
pagatore e, nell’ambito dello sviluppo locale sostenibile, dei gruppi di azione
locale di cui all’articolo 62 con riguardo all’applicazione dei criteri di
ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti. Articolo 99108
Autorità di gestione 1. In aggiunta
alle disposizioni generali definite all’articolo 114 del [regolamento (UE) n.
[…] recante disposizioni comuni] l’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e
attuazione del programma e, a tal fine, provvede in
particolare: (a) a garantire l’esistenza
di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la
conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e
sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e
segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti
nella realizzazione degli obiettivi stabiliti e delle priorità dell’Unione; (ab) a
comunicare trimestralmente semestralmente alla Commissione i dati pertinenti sugli
interventi selezionati per il finanziamento, tra cui le caratteristiche
salienti del beneficiario e dell’intervento stesso;. La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le norme relative alla presentazione di tali dati conformemente
alla procedura consultiva di cui all’articolo 12851, paragrafo 2; (c) a garantire che i
beneficiari e altri organismi che partecipano all’esecuzione degli interventi: i) siano informati
degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e mantengano un sistema contabile
distinto o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative all’intervento; ii) siano a conoscenza
dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e
la registrazione dei prodotti e dei risultati; (d) a garantire che la
valutazione ex ante di cui all’articolo 48 del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni] sia conforme al sistema di monitoraggio e
valutazione di cui all’articolo 131, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla
Commissione; (e) a garantire che sia
stato elaborato il piano di valutazione di cui all’articolo 49 del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e che la valutazione ex post di cui
all’articolo 140 sia realizzata entro i termini fissati nel succitato articolo,
a garantire che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e di
valutazione di cui all’articolo 131 nonché a trasmetterle al comitato di
monitoraggio di cui all’articolo 136 e alla Commissione; (f) a trasmettere al
comitato di monitoraggio di cui all’articolo 136 le informazioni e i documenti
necessari per monitorare l’attuazione del programma alla luce degli specifici
obiettivi e priorità del medesimo; (g) a redigere la
relazione annuale di attuazione del programma di cui all’articolo 138,
corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla
Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio di cui all’articolo
136; (h) ad assicurare che l’organismo
pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e
degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per
finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti; (bi) a
dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le
organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per
la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità
offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti; (cj) nonché a dare pubblicità al programma
informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e il pubblico in generale
sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del programma. 2. Lo Stato
membro o l’autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi,
che possono essere enti regionali o locali od organizzazioni non governative,
per provvedere alla gestione e all’esecuzione degli interventi nell’ambito del
programma operativo. 2. La
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla
presentazione di tali dati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo
128, paragrafo 2. 3. L’autorità
di gestione rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione
ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata
a terzi. L’autorità di gestione provvede affinché l’organismo delegato possa
disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento del
proprio incarico. Articolo 109
Riconoscimento e revoca del riconoscimento dell’organismo pagatore 1. L’organismo
pagatore è uno specifico servizio o organismo dello Stato membro responsabile
della gestione e del controllo della spesa. Fatta eccezione per il pagamento, l’esecuzione
dei compiti suddetti può essere delegata. 2. Gli Stati
membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che
rispondono ai criteri di riconoscimento che la Commissione stabilisce a norma
dell’articolo 111, paragrafo 2. 3. Il
responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto redige le informazioni
elencate all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. 4. Qualora
un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più
criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il
riconoscimento, a meno che l’organismo pagatore non proceda ai necessari
adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del
problema. 5. Gli
organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni
connesse all’intervento pubblico loro affidate e se ne assumono la
responsabilità generale. Articolo 110
Pagamento integrale ai beneficiari Salvo esplicita
disposizione contraria prevista dalla legislazione dell’Unione, i pagamenti
relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati
integralmente ai beneficiari. Articolo 111
Poteri della Commissione Per garantire il corretto
funzionamento del sistema istituito dall’articolo 106, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 150
riguardanti: a) le condizioni
minime per il riconoscimento degli organismi pagatori con riferimento all’ambiente
interno, alle attività di controllo, all’informazione e comunicazione e al
monitoraggio, nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del
riconoscimento; b) le norme
relative alla supervisione e alla procedura di revisione del riconoscimento
degli organismi pagatori; c) gli obblighi
degli organismi pagatori per quanto riguarda la natura delle loro responsabilità
in materia di gestione e di controllo. Articolo 112
Organismi di certificazione 1. L’organismo
di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato
dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità
di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei
conti annuali dell’organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo
sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni
sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria. Esso
è operativamente indipendente dall’organismo pagatore, dall’autorità di
gestione e dall’autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore. 2. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150
recanti norme dettagliate relative allo statuto degli organismi di
certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai
certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di
accompagnamento. Articolo 113
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori Le spese in regime di
gestione concorrente di cui al titolo V e dell’assistenza tecnica di cui all’articolo
92 possono beneficiare del finanziamento dell’Unione soltanto se sono state
effettuate da organismi pagatori riconosciuti. CAPO IV
Controllo da parte degli Stati membri Articolo 114
Responsabilità degli Stati membri 1. Gli Stati
membri adottano, nell’ambito del FEAMP, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace
tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di: (a)
accertare la legalità e
la regolarità degli interventi finanziati, e segnatamente accertare che i
prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano
pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme
nazionali e dell’Unione, al programma operativo e alle condizioni per il
sostegno dell’intervento; (b)
garantire che i beneficiari
coinvolti nell’attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative a un intervento; (c)
istituire procedure
intese a garantire che tutti i documenti relativi alle spese e alle revisioni
contabili necessari per assicurare una pista di controllo adeguata siano
conservati secondo quanto disposto all’articolo 62, lettera g), del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; (d)
offrire una prevenzione
efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è
più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e
della proporzionalità delle misure; (e)
prevenire, rilevare e
perseguire le irregolarità e le frodi; (f)
applicare opportune
rettifiche finanziarie che siano efficaci, proporzionate e dissuasive in
conformità della legislazione dell’Unione o del diritto nazionale; (g)
recuperare i pagamenti
indebiti, maggiorati di interessi, e avviare i procedimenti giudiziari
eventualmente necessari. 2. Gli Stati
membri istituiscono sistemi efficaci di gestione e di controllo al fine di
garantire l’osservanza del presente regolamento. 3. Al fine
di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i sistemi
istituiti dagli Stati membri comprendono: (a)
controlli amministrativi
per ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; (b)
controlli in loco degli
interventi. Per quanto riguarda i
controlli in loco, l’autorità responsabile costituisce il campione di controllo
a partire dall’intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno,
una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso
di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati. 4. Le
verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 3, lettera b),
possono essere svolte a campione. 5. Se l’autorità
di gestione è al tempo stesso un beneficiario nell’ambito del programma
operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 1,
lettera a), garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni. 6. Gli Stati
membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in
applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 5. Le condizioni eventualmente
adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite nel
presente regolamento devono essere verificabili. 7. La
Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all’applicazione
uniforme dei paragrafi 1, 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. 8. La
Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 150 recanti norme
riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 1,
lettera c). Articolo 115
Recupero di pagamenti indebitamente effettuati 1. Nel caso di cui all’articolo 114,
paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente
versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica
alla Commissione e la informano sull’andamento dei relativi procedimenti
amministrativi e giudiziari. 2. È
conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità
dell’articolo 150 recanti norme dettagliate concernenti gli obblighi degli
Stati membri specificati al paragrafo 1. Articolo 116
Irregolarità 1. Gli Stati
membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito
in seguito a irregolarità o ad altri casi di inadempienza entro un anno dalla
prima comunicazione dell’avvenuta irregolarità e registrano gli importi
corrispondenti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore. 2. Qualora
il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della
richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del
mancato recupero sono a carico dello Stato membro, fermo restando l’obbligo per
lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell’articolo
115. Qualora, nell’ambito del
procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente
carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro
interessato dichiara al Fondo, come spesa, l’onere finanziario di cui si è
fatto carico in applicazione del primo comma. 3. Per
motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non
portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata
solo nei casi seguenti: (a)
se i costi già sostenuti
e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da
recuperare, oppure (b)
se il recupero si rivela
impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente
responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto
nazionale dello Stato membro interessato. Qualora la decisione di cui al
primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti
siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie
del mancato recupero sono a carico del bilancio dell’Unione. 4. Lo Stato
membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in
applicazione del paragrafo 2, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione
a norma dell’articolo 125, lettera c), punto iii). La Commissione verifica e,
se necessario, decide di modificare i conti annuali mediante atti di
esecuzione. 5. Mediante
atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento
unionale gli importi posti a carico del bilancio dell’Unione nei seguenti casi: (a)
se lo Stato membro non
ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1; (b)
se non ritiene
giustificata la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata
da uno Stato membro a norma del paragrafo 3; (c)
se ritiene che le
irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze
dell’amministrazione o di un altro organismo ufficiale dello Stato membro. 6. Prima di
adottare eventuali decisioni mediante atti di esecuzione ai sensi del presente
articolo si applica la procedura prevista all’articolo 129, paragrafo 6. Articolo 10017
Rettifiche finanziarie da
parte degli Stati membri 1. Spetta in
primo luogo agli Stati membri fare accertamenti riguardo a irregolarità o ad
altri casi di inadempienza, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e
procedere ai recuperi. Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro
estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere
interessati. 2. Lo Stato
membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle
irregolarità isolate o sistemiche o ad altri casi di inadempienza individuati
nell’ambito di un intervento o del programma operativo. Le rettifiche dello Stato
membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico
a favore dell’intervento o del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto
della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che
ne risulta per il FEAMP e applica una rettifica commisurata. L’organismo
pagatore inserisce le rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel
quale è decisa la soppressione. 3. In aggiunta
al disposto dell’articolo 135 del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni], spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sui casi
di inadempienza delle norme applicabili nell’ambito della politica comune della
pesca. 4. Nel caso di rettifiche
finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all’inadempienza dell’articolo
98105, l’ammontare della
rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell’inadempienza
delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che
deriva da tale inadempienza o dell’entità della partecipazione del FEAMP all’attività
economica del beneficiario. 4. Il
contributo del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 1 può essere riutilizzato
nell’ambito del programma operativo, fatto salvo il disposto del paragrafo 5. 5. Il
contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l’intervento
o gli interventi oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica
finanziaria per un’irregolarità sistemica o per altri casi di inadempienza, per
gli interventi interessati dall’irregolarità sistemica o da altri casi di
inadempienza. CAPO V
Controllo da parte della Commissione Sezione 1
Interruzione e sospensione Articolo 10118
Interruzione dei termini di
pagamento In aggiunta ai criteri di interruzione
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a c), del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni], l’ordinatore delegato ai sensi del
[regolamento finanziario] può interrompere i termini di pagamento di una
richiesta di pagamento intermedio per un periodo massimo di
nove mesi qualora la Commissione abbia adottato, mediante atto di
esecuzione, una decisione che riconosce l’esistenza di prove che fanno
presumere un caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro
nell’ambito della politica comune della pesca, tale da incidere sulle spese
figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il
pagamento intermedio. Articolo 10219
Sospensione dei pagamenti 1. In aggiunta
al disposto dell’articolo 134 del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni], la Commissione, mediante un atto di esecuzione,
può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al
programma operativo qualora: (a)
il sistema di gestione e
controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono
state adottate misure correttive; (b)
le spese figuranti in
una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità
o a un altro caso di inadempienza che non è stato rettificato; (c)
lo Stato membro non
abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha
dato origine a un’interruzione ai sensi dell’articolo 118; (d)
sussistano gravi carenze
nella qualità e nell’affidabilità del sistema di monitoraggio; (e) la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una
decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi
ad esso incombenti nell’ambito della politica comune della pesca. Tale
inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione
certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio;. (e)
ricorrano le condizioni
previste all’articolo 17, paragrafo 5, e all’articolo 20, paragrafo 3, del
regolamento [recante disposizioni comuni]. 2. La
Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere di sospendere la
totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro
la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 12851, paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti la parte dei pagamenti che possono essere sospesi. L’ammontare
di tali pagamenti è commisurato alla natura e alla
gravità della carenza, dell’irregolarità o dell’inadempienza
commessa dallo Stato membro. 3. La
Commissione, mediante un atto di esecuzione, decide di porre fine alla
sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo
Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Se lo
Stato membro non adotta tali misure, la Commissione può decidere, mediante un
atto di esecuzione, di applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità
o una parte del contributo dell’Unione al programma operativo in conformità
dell’articolo 128 e secondo la procedura descritta all’articolo 129. Articolo 10320
Poteri della Commissione 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 12750 che definiscano i casi di
inadempienza di cui all’articolo 10118 e all’articolo 10219, paragrafo 1, lettera e), ed
enumerino le pertinenti disposizioni della PCP che sono essenziali per la
conservazione delle risorse biologiche marine. L’interruzione
o la sospensione dei pagamenti a seguito di tali inadempienze è commisurata
alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell’inadempienza. 2. La Commissione può stabilire,
mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione della procedura di
interruzione e di sospensione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 12851, paragrafo 3. Sezione 2
Liquidazione dei contiScambio di informazioni e rettifiche
finanziarie Articolo 121
Controlli in loco effettuati dalla Commissione 1. Fatti
salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell’articolo 287
del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all’articolo 322
del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati
membri allo scopo di verificare, in particolare: a) la conformità delle
prassi amministrative alle norme dell’Unione; b) l’esistenza dei
documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con gli interventi
finanziati dal FEAMP; c) le modalità secondo
le quali sono realizzati e controllati gli interventi finanziati dal FEAMP. 2. Le
persone incaricate dalla Commissione dell’esecuzione dei controlli in loco o
gli agenti della Commissione che agiscono nell’ambito delle competenze loro
conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento,
compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su
supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAMP. 3. I poteri
di effettuare controlli in loco non pregiudicano l’applicazione delle
disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente
designati dalla legislazione nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione
non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all’interrogatorio
formale delle persone ai sensi della legislazione dello Stato membro. Essi
hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute. 4. La
Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro
interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali
controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato. 5. Su
richiesta della Commissione e con l’accordo dello Stato membro interessato, le
autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o
ad indagini relative agli interventi di cui al presente regolamento. A tali
controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa
incaricate. 6. Per
migliorare i controlli la Commissione può, con l’accordo degli Stati membri
interessati, chiedere l’assistenza delle autorità di detti Stati membri per
determinati controlli o indagini. 7. La
Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura
consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 2, può stabilire disposizioni
riguardanti le procedure applicabili ai fini dell’esecuzione dei controlli
complementari di cui ai paragrafi 5 e 6. Articolo 10422
Accesso all’informazione 1. Gli Stati
membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni
necessarie per il buon funzionamento del FEAMP e adottano tutte le misure atte
ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell’ambito
della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco. 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate per l’applicazione degli atti dell’Unione inerenti alla
politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un’incidenza
finanziaria per il FEAMP. 3. Gli Stati
membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle
irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle
azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a
tali irregolarità e frodi ai sensi dell’articolo 116. Articolo 123
Accesso ai documenti Gli organismi pagatori
riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i
documenti relativi all’esecuzione dei controlli fisici e amministrativi
previsti dalla legislazione dell’Unione e mettono tali documenti ed
informazioni a disposizione della Commissione. Se i documenti sono
conservati presso un’autorità che agisce su delega di un organismo pagatore
incaricata dell’ordinazione delle spese, quest’ultima trasmette all’organismo
pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro
contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati. Articolo 124
Liquidazione contabile 1. Anteriormente
al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato e in base alle
informazioni trasmesse a norma dell’articolo 125, lettera c), la Commissione
adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti
degli organismi pagatori riconosciuti. 2. La
decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la
completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La
decisione non pregiudica l’adozione di decisioni successive a norma dell’articolo
128. Articolo 125
Comunicazione delle informazioni Gli Stati membri
trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni, dichiarazioni
e documenti: (a)
per gli organismi
pagatori riconosciuti: i) l’atto di
riconoscimento, ii) la funzione, iii) se del caso, la
revoca del riconoscimento; (b)
per gli organismi di
certificazione: i) la denominazione, ii) l’indirizzo; (c)
per le misure relative
agli interventi finanziati: i) le dichiarazioni di
spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall’organismo
pagatore riconosciuto e corredate delle informazioni richieste, ii) l’aggiornamento
delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell’anno
e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all’esercizio finanziario
successivo, iii) la dichiarazione di
affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori
riconosciuti, iv) una sintesi dei
risultati di tutte le revisioni contabili e di tutti i controlli disponibili. Articolo 10526
Riservatezza Gli Stati membri e la Commissione adottano
tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni
comunicate o ottenute nell’ambito delle attività di controllo in loco o
liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento. A tali informazioni si applicano i principi di
cui all’articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11
novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati
dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[35]. Articolo 127
Poteri della Commissione La Commissione può
adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti: (a)
la forma, il contenuto,
la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono
trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le dichiarazioni di
spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,
comprese le entrate con destinazione specifica, ii) la dichiarazione di
affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i
risultati di tutte le revisioni contabili e di tutti i controlli disponibili, iii) le relazioni di
certificazione dei conti, iv) i dati relativi all’identificazione
degli organismi pagatori riconosciuti e degli organismi di certificazione, v) le modalità di
imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAMP, vi) le notifiche delle
rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi
o del programma operativo e gli stati riepilogativi dei procedimenti di
recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità, vii) informazioni sulle
misure adottate per tutelare gli interessi finanziari della Commissione; (b)
le disposizioni che
disciplinano gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli
Stati membri e la creazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, il
formato e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono
elaborare e le norme relative alla loro conservazione; (c)
la comunicazione alla
Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti,
statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione. (d)
gli obblighi di
cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l’attuazione
degli articoli 121 e 122. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. Articolo 10628
Rettifiche finanziarie
applicate dalla Commissione e criteri per la loro applicazione 1. Oltre ai casi contemplati
dall’articolo 20, paragrafo 4, e dall’articolo 77 e dall’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento
[recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante atti di esecuzione,
procede a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del
contributo dell’Unione a un programma operativo qualora, effettuate le
necessarie verifiche, essa concluda che: (a) il sistema di
gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze, che mettono in
pericolo il contributo dell’Unione già versato al programma operativo; (b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono
inficiate da irregolarità o da altri
casi di inadempienza delle norme della PCP da parte del
beneficiario e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della
procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. La
rettifica finanziaria applicata a seguito di tali irregolarità o inadempienze è
commisurata alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell’inadempienza; (c) uno Stato membro non
si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 117
prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; (b)(d) le spese figuranti
in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di
inadempienza, da parte dello Stato membro, di norme della PCP essenziali per la
conservazione delle risorse biologiche marine. 2. Nei casi
di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la Commissione fonda le proprie
rettifiche finanziarie sui singoli casi di irregolarità o sugli altri casi
specifici di inadempienza individuati e tiene conto dell’eventuale natura
sistemica dell’irregolarità o del caso di inadempienza. Quando non è possibile
quantificare con precisione l’importo di spesa irregolare addebitato al FEAMP,
la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per
estrapolazione. 23. Nei casi
contemplati al paragrafo 1, lettera ab), in caso di relativi a inadempienze dell’articolo 98105, e al paragrafo 1, lettera bd), la Commissione fonda le
proprie rettifiche finanziarie soltanto sulle spese direttamente connesse all’inadempienza
delle norme della PCP. La Commissione stabilisce l’entità delle rettifiche
finanziarie tenendo conto della gravità dell’inadempienza delle norme della PCP
da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale
inadempienza o dell’entità della partecipazione del FEAMP all’attività
economica del beneficiario. 34. Quando non è
possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza
delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la
Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per
estrapolazione in conformità del paragrafo 46, lettera a). 5. Quando la
Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai
suoi servizi, essa trae le sue conclusioni in merito alle conseguenze
finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro
interessato a norma dell’articolo 117, delle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 125,
lettera c), e delle eventuali risposte degli Stati membri. 46. È conferito
alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo
12750 al fine di: (a)
definire i criteri per stabilire il livello della
rettifica finanziaria da applicare nel caso di rettifiche finanziarie su base
forfettaria o per estrapolazione; (b)
enumerare le pertinenti norme della PCP di cui al
paragrafo 1, lettera bd),
che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine. Articolo 10729
Procedura 1. Prima di
decidere in merito a una rettifica finanziaria mediante atti di esecuzione, la
Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni
provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi. 2. In aggiunta al disposto dell’articolo 137, paragrafo 2,
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all’articolo 106, paragrafo 2, calcolata
per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato
membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che
la portata reale dell’irregolarità o di un altro del
caso di inadempienza, compresa l’inadempienza delle
norme della PCP e il suo rapporto con la spesa sono
inferiori alla valutazione della Commissione. D’intesa con
la Commissione, lo Stato membro può limitare l’ambito dell’esame a una parte o
a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi
debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è
limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. 3. La
Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro
entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2. 4. Se non
accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da
questa convocato per un’audizione, affinché la Commissione possa disporre di
tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter formulare le proprie
conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria. 5. Per
applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione,
mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione,
o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro
convenga di presentarle successivamente all’audizione. La Commissione tiene
conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante
la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due
mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla
Commissione. 6. Se la
Commissione o la Corte dei conti rileva irregolarità che incidono sui bilanci
annuali, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del FEAMP
al programma operativo. Articolo 130
Obblighi degli Stati membri L’applicazione di una
rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo
dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all’articolo 117,
paragrafo 2, e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 1, del trattato e a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio. CAPO VI
Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione Sezione 1
ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Articolo 10831
Sistema di monitoraggio e
valutazione 1. Al fine di misurare l’efficacia
del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli
interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una
misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati in conformità all’articolo 12750 riguardanti il contenuto e l’architettura del quadro
comune. 2. L’impatto del FEAMP è
misurato in relazione alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. La Commissione, mediante atti di esecuzione,
definisce una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell’Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo
12851, paragrafo 3. 3. Gli Stati membri forniscono
alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la
valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle
sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini
statistici, se del caso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui
dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di
esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo
12851, paragrafo 3. 4. La Commissione presenta ogni
quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione
del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre
2017. Articolo 10932
Obiettivi Il sistema di monitoraggio e di valutazione
persegue le seguenti finalità: (a)
dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell’ambito
della politica marittima e della pesca e valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza
e la pertinenza degli interventi del FEAMP; (b)
contribuire a un sostegno più mirato della politica
marittima e della pesca; (c)
favorire un processo di apprendimento comune basato
sull’attività di monitoraggio e di valutazione; (d)
fornire valutazioni attendibili e adeguatamente
documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell’ambito del
processo decisionale. Sezione 2
DISPOSIZIONI TECNICHE Articolo 11033
Indicatori comuni 1. Il sistema di monitoraggio e
valutazione di cui all’articolo 10831 comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla
situazione di partenza nonché all’esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai
risultati e all’impatto del programma, applicabili a tutti i programmi e tali
da consentire l’aggregazione dei dati a livello dell’Unione. 2. Gli indicatori comuni sono
collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi in
conformità delle priorità dell’Unione indicate nell’articolo 6. Tali indicatori
comuni sono utilizzati per il quadro di riferimento dei risultati di cui all’articolo
19, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e
consentono di valutare i progressi, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione
della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale,
nazionale e di programma. Articolo 11134
Sistema di informazione
elettronico 1. Le informazioni essenziali
sull’attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il
finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e
valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei
progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente. 2. La Commissione assicura l’esistenza
di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione
e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni
sul monitoraggio e sulla valutazione. Articolo 11235
Informazione I beneficiari di aiuti nell’ambito del FEAMP,
compresi i gruppi di azione locale, si impegnano a comunicare all’autorità di
gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati ad espletare
funzioni per conto dell’autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie
per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a
fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. Sezione 3
Monitoraggio Articolo 11336
Procedure di monitoraggio 1. L’autorità di gestione di cui
all’articolo 99108 e il
comitato di monitoraggio di cui all’articolo 41 del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni] monitorano le qualità dell’attuazione del
programma. 2. L’autorità di gestione e il
comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori
finanziari, di prodotti e di obiettivi. Articolo 11437
Competenze del comitato di
monitoraggio Oltre alle competenze previste all’articolo 43
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il comitato di monitoraggio
verifica i risultati e l’effettiva attuazione del programma operativo. A tal
fine, il comitato di monitoraggio: (a)
è consultato e formula un parere, entro quattro
mesi dall’approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli
interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione
delle esigenze di programmazione; (b)
esamina le attività e i prodotti relativi al piano
di valutazione del programma; (c)
esamina le azioni del programma relative all’adempimento
delle precondizioni; (d)
esamina e approva le relazioni annuali di
attuazione prima che vengano trasmesse alla Commissione; (e)
esamina le azioni intese a promuovere la parità tra
uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l’accessibilità
per i disabili; (f)
non è consultato in merito al piano di lavoro
annuale per la raccolta dei dati di cui all’articolo 23. Articolo 11538
Relazione annuale di
attuazione 1. Entro il 31 maggio 2016
ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso,
gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato
di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La
relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014
e 2015. 2. Oltre a quanto disposto all’articolo
44 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] la relazione
annuale di attuazione contiene: (a)
informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese
per misura; (b)
una sintesi delle attività intraprese in relazione
al piano di valutazione; (c)
informazioni riguardanti l’inadempienza delle
condizioni di stabilità fissate all’articolo 98105 e gli interventi correttivi attuati dagli Stati
membri, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie in conformità dell’articolo
117135, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. 3. Oltre a quanto disposto all’articolo 44
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la relazione
annuale di attuazione presentata nel 2017 e nel 2019 contiene anche una
valutazione dei progressi compiuti riguardo all’uso integrato delle risorse del
FEAMP e di altri strumenti finanziari dell’UE a sostegno dello sviluppo
territoriale, anche attraverso strategie di sviluppo locale, nonché le
risultanze relative al conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna
priorità del programma operativo. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, norme concernenti il formato e le modalità di
presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12851, paragrafo 3. Sezione 4
Valutazione Articolo 11639
Disposizioni generali 1. La Commissione, mediante atti
di esecuzione, indica gli elementi che devono figurare nelle relazioni di
valutazione ex ante ed ex post di cui agli articoli 48 e 50
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e stabilisce i
requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all’articolo 49 dello
stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 12851, paragrafo 3. 2. Gli Stati membri garantiscono
che le valutazioni siano conformi al sistema comune di valutazione concordato
ai sensi dell’articolo 10831,
provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai
valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio. 3. Gli Stati membri pubblicano
le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito
web dell’Unione europea. Articolo 11740
Valutazione ex-ante Gli Stati membri provvedono affinché il
valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all’iter di elaborazione
del programma del FEAMP, che inizia con l’analisi di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, lettera b), la definizione della logica d’intervento e
la fissazione degli obiettivi del programma. Articolo 11841
Valutazione ex post In conformità dell’articolo 50 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], gli Stati membri
elaborano una relazione di valutazione ex post del programma operativo. Tale
relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2023. Articolo 11942
Sintesi delle valutazioni Sintesi delle valutazioni ex ante ed
ex post a livello dell’Unione vengono elaborate sotto la responsabilità
della Commissione. Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni. Sezione 5
Informazione e comunicazione Articolo 12043
Informazione e pubblicità 1. L’organismo
pagatore, in collaborazione con l’autorità di gestione, provvede, in conformità dell’articolo 99108, paragrafo 1, lettera ib): (a)
a garantire la creazione di un sito web unico o di
un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni
Stato membro; (b)
a informare i potenziali beneficiari in merito alle
possibilità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi; (c)
a pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il
ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e
comunicazione sui risultati e sull’impatto dei contratti di partenariato, dei
programmi operativi e degli interventi. 2. Al fine di garantire la
trasparenza del sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri
mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal
sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi
del programma operativo. L’elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni
tre mesi. Le informazioni minime che devono figurare nell’elenco
degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi
di cui agli articoli 28, 37, 45, 54 e 56, sono precisate nell’allegato IV. 3. Norme dettagliate concernenti
le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di
informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell’allegato IV. 4. Le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e pubblicità relative all’intervento, le
istruzioni per creare l’emblema e una definizione dei colori standard sono
adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della
procedura consultiva di cui all’articolo 12851, paragrafo 2. TITOLO VIII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA CAPO I
Disposizioni generali Articolo 12144
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alle misure
finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI. CAPO II
Controllo Articolo 12245
Tutela degli interessi
finanziari dell’Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni
finanziate ai sensi presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione
siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove
fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente
versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari,
contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici
che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti,
secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per
accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive
degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni
di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli
accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le
convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione
del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la
Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul
posto. Articolo 12346
Revisioni contabili 1. I funzionari della
Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono
procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi
urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente
regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo
da parte della Commissione. 2. Funzionari della Commissione
e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad
effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi
altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e
registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell’ambito
del presente regolamento. 3. I poteri di controllo di cui
al paragrafo 2 non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali che
riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della
legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti,
o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l’altro, alle visite a domicilio
o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale
dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni
così ottenute. 4. Se il sostegno finanziario
dell’Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente
assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale,
in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell’Unione, comunica
alla Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario
finale. 5. A tale fine, i beneficiari
tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni
dal versamento del saldo. Articolo 12447
Sospensione dei pagamenti,
riduzione e revoca del contributo finanziario 1. Se la Commissione ritiene che
i fondi dell’Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni
stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto unionale
applicabile, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a
decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro
osservazioni. 2. In assenza di risposta entro
tale termine o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute
soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne
sospende l’erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere
restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono
maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal
[regolamento finanziario]. CAPO III
Valutazione e relazioni Articolo 12548
Valutazione 1. Gli interventi finanziati a
norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per
verificarne la corretta esecuzione. 2. La Commissione garantisce una
valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati. Articolo 12649
Relazioni La Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio: (a)
entro il 31 marzo 2017, una relazione di
valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dell’attuazione degli interventi finanziati a norma del presente
regolamento; (b)
entro il 30 agosto 2018, una comunicazione relativa
al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento; (c)
entro il 31 dicembre 2021, una relazione di
valutazione ex post. TITOLO IX
DISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 12750
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega dei poteri di cui agli
articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131
e 153 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2014. 3. La delega dei poteri di cui
agli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131
e 153 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati
nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131
e 153 entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno
sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni
oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l’intenzione di non
sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 12851
Procedura di comitato 1. Nell’attuazione delle norme
relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione è
assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12952
Abrogazione 1. I regolamenti (CE) n. 1198/2006,
(CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007, (CE) n. 2328/2003
e l’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono abrogati con
effetto dal 1º gennaio 2014. 2. I riferimenti ai regolamenti
abrogati si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 13053
Disposizioni transitorie 1. Al fine di agevolare la
transizione dai regimi istituiti dai regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE)
n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata] e (CE) n. 791/2007 al regime
istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell’articolo 12750 in relazione alle condizioni alle quali il sostegno
approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere
integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto
riguarda l’assistenza tecnica e le valutazioni ex post. 2. Il presente regolamento non
pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o
parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi
approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 1198/2006,
(CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007 e dell’articolo
103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile
a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. 3. Le domande presentate ai
sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio restano valide. Articolo 13154
Entrata in vigore e
applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Intensità
specifica dell’aiuto Tipo di interventi || Punti percentuali Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del || 25 Interventi nelle isole greche periferiche: possibile aumento del || 35 Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento del || 35 Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento del || 10 Interventi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di produttori: possibile aumento del || 20 Interventi ai sensi dell’articolo 78 “Controllo ed esecuzione”: possibile aumento del || 30 Interventi ai sensi dell’articolo 78 “Controllo ed esecuzione” connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del || 40 Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del || 20 ALLEGATO II [Ripartizione annuale degli
stanziamenti d’impegno per il periodo 2014-2020] ALLEGATO
III Precondizioni generali Settore || Precondizione || Criteri di adempimento 1. Antidiscriminazione || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[36] e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica[37]. || – L’attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione delle suddette direttive; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione delle suddette direttive. 2. Parità di genere || Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l’attuazione efficace. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: – un sistema per la raccolta e l’analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto; – un piano e criteri ex-ante per l’integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere. 3. Disabilità || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: – l’attuazione di misure in linea con l’articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all’accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l’attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l’articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della Convenzione ONU, comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità. 4. Appalti pubblici || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[38] e la loro idonea supervisione e vigilanza. || – L’attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: – il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; – misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e dell’adeguatezza delle relative informazioni; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici. 5. Aiuti di Stato || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato. 6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della normativa dell’Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[39] e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente[40]. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci della legislazione ambientale dell’Unione sono garantite da: – il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione delle direttive VIA e VAS; – misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa. 7. Sistemi statistici e indicatori di risultato || Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all’efficacia e all’impatto dei programmi. Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso il conseguimento dei risultati e per svolgere la valutazione d’impatto. || – Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta tempestiva e l’aggregazione di dati che comprende: – l’identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; – dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; – un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell’interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta tempestiva e disponibilità pubblica dei dati; esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori. Precondizioni specifiche 1. PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITà Priorità dell’UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT) || Precondizione || Criteri di adempimento Priorità del FEAMP: 2. Promozione di una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 3. Promozione di un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze OT 3: potenziare la competitività delle piccole e medie imprese || Costituzione di imprese: sono state intraprese azioni specifiche per l’effettiva attuazione del Quadro fondamentale per la piccola impresa (“Small Business Act”, SBA), quale riesaminato il 23 febbraio 2011, e del principio di una “corsia preferenziale” per la piccola impresa che ne costituisce la base. || Le azioni specifiche comprendono: – misure per ridurre i tempi di costituzione di un’impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l’attività specifica di un’impresa; – un meccanismo di valutazione sistematica dell’impatto della legislazione sulle PMI mediante un “test PMI” che tenga conto delle eventuali differenze di dimensione delle imprese. Priorità del FEAMP: 3. Promozione di un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 5. Promozione di un’acquacoltura sostenibile ed efficiente in termini di risorse OT 6: proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse || Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura quale previsto all’articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca] entro il 2014. || – Un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del PO. – Il PO comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura. Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l’attuazione della PCP OT 6: proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse || Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all’articolo 37 del [regolamento sulla PCP]. || – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all’attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l’attuazione della PCP OT 6: proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse || Capacità amministrativa comprovata di attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 46 del [regolamento sulla PCP] e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. || Le azioni specifiche comprendono: – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo 2014-2020 di cui all’articolo 19, paragrafo l. – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali (articolo 46 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare un programma comune di controllo di concerto con altri Stati membri (articolo 94 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare programmi specifici di controllo ed ispezione (articolo 95 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi (articolo 90 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi (articolo 92 del regolamento sul controllo). Capacità sufficiente in termini di risorse umane per l’attuazione del regolamento sul controllo. ALLEGATO IV
Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP 1. Elenco degli interventi L’elenco degli interventi di cui all’articolo 12043 contiene, in almeno una
delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati: –
nome del beneficiario (solo per persone giuridiche;
non devono essere nominate persone fisiche); –
numero di registro della flotta comunitaria (CFR)
dei pescherecci previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004
della Commissione del 30 dicembre 2003[41] (completare solo se l’intervento
riguarda un peschereccio); –
denominazione dell’intervento; –
sintesi dell’intervento; –
data di inizio dell’intervento; –
data di conclusione dell’intervento (data prevista
per il completamento materiale o la completa attuazione dell’intervento); –
spesa ammissibile totale; –
importo del contributo UE; –
codice postale dell’intervento; –
paese; –
denominazione della priorità dell’Unione; –
data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco degli
interventi. I titoli dei campi di dati e le denominazioni
degli interventi sono altresì forniti in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione
europea. 2. Misure di informazione e pubblicità per
il pubblico 2.1. Competenze dello Stato membro 1. Lo Stato membro provvede
affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura
mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello
adeguato. 2. Lo Stato membro è
responsabile dell’organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e
pubblicità: (a)
organizzare un’attività informativa principale che
pubblicizzi l’avvio del programma operativo; (b)
organizzare, almeno due volte nel corso del periodo
di programmazione, un’attività informativa principale che promuova le
possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati
del programma operativo; (c)
esporre la bandiera dell’Unione europea davanti
alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al
pubblico; (d)
pubblicare l’elenco degli interventi di cui al punto
1 in formato elettronico; (e)
fornire esempi di interventi, suddivisi per
programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo,
accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere formulati
in una lingua ufficiale dell’Unione europea di ampia diffusione, diversa dalla
lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; (f)
esporre, in una sezione specifica del sito web
unico, una sintesi degli interventi in materia di innovazione ed
ecoinnovazione; (g)
fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione
del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web
unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale
web unico. 3. L’autorità di gestione,
conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti
organismi nell’attuazione di misure di informazione e pubblicità: (h)
i partner di cui all’articolo 5 del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; (i)
centri di informazione sull’Europa, nonché gli
uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri; (j)
istituti di istruzione e di ricerca. Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione
delle informazioni di cui all’articolo 12043, paragrafo 1, lettere a) e b). 3. Misure di informazione per i potenziali
beneficiari e per i beneficiari effettivi 3.1. Misure di informazione
rivolte ai potenziali beneficiari 1. L’autorità di gestione
provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di
finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali
beneficiari e a tutte le parti interessate. 2. L’autorità di gestione
provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti
punti: (k)
le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare
per poter beneficiare di un sostegno nell’ambito di un programma operativo; (l)
una descrizione delle condizioni di ammissibilità
delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle
rispettive scadenze; (m)
i criteri di selezione degli interventi da
finanziare; (n)
i contatti a livello nazionale, regionale o locale
che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi; (o)
le domande devono proporre attività di
comunicazione commisurate all’entità dell’intervento, al fine di informare il
pubblico in merito alle finalità dell’intervento stesso e al relativo sostegno
dell’UE. 3.2. Misure di informazione
rivolte ai beneficiari L’autorità di gestione informa i beneficiari
che l’accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro
inclusione nell’elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell’articolo 12043, paragrafo 2. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
[Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento
n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[42] [Settore:
titolo 11 “Affari marittimi e pesca” della rubrica 2…] specificare
le linee di bilancio esistenti incorporate nelle nuove: Linee
di bilancio dopo il 2013: 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla
politica marittima integrata] per il prossimo periodo di finanziamento 2014-2020). ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[43]
¨ La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Il
nuovo strumento finanziario contribuirà principalmente a tre iniziative faro
nell’ambito della strategia Europa 2020: 1) uso efficiente delle risorse, 2)
Unione dell’innovazione e 3) un’agenda per nuove competenze e nuovi posti
di lavoro. In linea con la strategia Europa 2020, il futuro strumento
finanziario persegue i seguenti obiettivi generali: -
sostenere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata promuovendo
un settore della pesca e dell’acquacoltura sostenibile e redditizio; -
sostenere l’ulteriore sviluppo e l’attuazione della politica marittima
integrata; -
sostenere uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone in cui si praticano
attività di pesca. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivi
specifici in regime di gestione concorrente Dimensioni || Obiettivi specifici Rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale || – promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura – diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima, compresa la mitigazione del cambiamento climatico Promozione di una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze || – sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze – rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro nel settore alieutico – sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente – miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca Promozione di un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze || – sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze – rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI – sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente – miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti dell’acquacoltura Promozione di una pesca sostenibile ed efficiente in termini di risorse || – riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino – tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono Promozione di un’acquacoltura sostenibile ed efficiente in termini di risorse || – potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse – promozione di un’acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica Promuovere l’attuazione della PCP || – apporto di conoscenze scientifiche e raccolta dei dati – sostegno al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente. Obiettivi specifici in regime di gestione
diretta Dimensioni || Obiettivi specifici || Pesca basata sull’innovazione e sulle conoscenze || – migliorare l’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca (osservatorio) Pesca sostenibile ed efficiente in termini di risorse || – potenziare le conoscenze scientifiche e la raccolta dei dati ai fini di una gestione sostenibile della pesca – rafforzare l’osservanza delle norme grazie all’attività di controllo Sviluppo e attuazione della PMI || – sviluppare strumenti intersettoriali per una migliore elaborazione delle politiche (pianificazione dello spazio marittimo, sorveglianza marittima integrata, conoscenze oceanografiche) – promuovere un’integrazione delle politiche che consenta una gestione sostenibile e transfrontaliera/basata sugli ecosistemi dei bacini marittimi europei Governance della PCP e della PMI || – promuovere una governance integrata della PCP e degli affari marittimi e costieri – rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate alla gestione della pesca e dell’acquacoltura grazie al sostegno finanziario dell’Unione ai consigli consultivi – contribuire al finanziamento dei costi connessi ad attività di informazione e comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI e dei costi per la partecipazione di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse alle riunioni della Commissione nel settore della PCP e della PMI Attività ABM/ABB interessate 11 01 SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE AFFARI MARITTIMI E PESCA 11 02 MERCATI DELLA PESCA 11 03 PESCA INTERNAZIONALE E DIRITTO DEL MARE (parzialmente) 11 04 GOVERNANCE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA 11 06 FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 11 07 CONSERVAZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE ACQUATICHE
VIVE 11 08 CONTROLLO E APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA 11 09 POLITICA MARITTIMA 1.4.3. Risultati ed effetti previsti
in regime di gestione concorrente e di gestione diretta Specificare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
mirati. La
proposta per il periodo successivo al 2013 rappresenterà un importante
strumento finanziario per l’attuazione della politica comune della pesca
riformata. L’approccio a tal fine applicato prevede la soppressione degli aiuti
a favore della flotta, costosi e inefficienti, per concentrare il sostegno su
un numero limitato di obiettivi ambientali, economici e sociali della politica
comune della pesca, in linea con la strategia Europa 2020. Particolare
attenzione sarà dedicata agli interventi intesi a promuovere la sostenibilità
del settore alieutico e l’ecoinnovazione, a incoraggiare una rapida transizione
verso nuovi sistemi di gestione della pesca e a favorire la crescita e l’occupazione
nelle comunità che dipendono dalla pesca, aspetti, questi, che svolgeranno un
ruolo cruciale in questa transizione. I
risultati e l’impatto di tale strategia dipenderanno dai programmi operativi
che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno
invitati a fissare obiettivi nei loro programmi. Parte interessata || Descrizione della parte interessata || Interessi/effetti principali Beneficiari || Settore delle catture nell’UE || – Armatori, operatori ed equipaggi UE || – Redditività delle imprese – Maggiore resilienza agli shock economici, pianificazione d’impresa a lungo termine – Nuove competenze, migliore commercializzazione e promozione. Pesca sostenibile, riduzione dei rigetti Settore dell’acquacoltura nell’UE || – Proprietari, operatori e personale delle imprese acquicole || – Redditività delle imprese – Maggiori incentivi di mercato per un’acquacoltura sostenibile/intensiva, anche nei siti NATURA 2000 – Copertura dei costi connessi ai requisiti ambientali – Nuove competenze, migliore commercializzazione e promozione Comunità dipendenti dalla pesca || – Comunità il cui sostentamento dipende dalla pesca o dall’acquacoltura || – Vitalità delle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca Settore della trasformazione || – Quanti trasformano materie prime sia importate che prelevate nelle acque UE || – Maggiore competitività e valore aggiunto, approvvigionamento stabile di prodotti di qualità Settore della ricerca || – Organismi e ricercatori scientifici che producono dati sulla PCP e sull’ambiente marino || – Fornitura tempestiva di dati sulla pesca di elevata qualità, affidabili e completi per l’elaborazione di politiche basate sulle conoscenze. Miglioramento delle conoscenze oceanografiche, integrazione dei dati Amministrazioni e altri organismi || – Organismi nazionali, regionali e locali che partecipano alla raccolta dei dati, contribuendo così all’attuazione e al controllo della PCP – Consigli consultivi, ORGP || – Sostegno per un’attuazione più concreta, efficace ed effettiva dei compiti di tali organismi – Organismi nazionali, regionali e locali operanti nei seguenti settori: protezione dei litorali, monitoraggio dell’ambiente marino, controlli alle frontiere e sicurezza marittima || – Sostegno per un’attuazione più concreta, efficace ed effettiva dei compiti di tali organismi – Maggiore visibilità dei problemi e delle esigenze finanziarie delle regioni costiere, migliore coordinamento e utilizzo più strategico dei fondi UE Altri || Settori marittimi nell’UE || – Operatori che esercitano attività economiche costiere e offshore (flotte commerciali, turismo, porti, ecc.) || – Maggiore sicurezza e protezione – Minori oneri amministrativi nelle zone marittime grazie a strutture stabili e integrate di governance marittima (anche per quanto riguarda la pianificazione dello spazio) – Rafforzamento della comunicazione tra industrie marittime (cluster marittimi nei bacini marittimi) Consumatori || – Quanti consumano prodotti della pesca e dell’acquacoltura || – Disponibilità di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di elevata qualità e ad alto valore nutrizionale Paesi terzi || – Settore della pesca in competizione con le flotte UE – Acquacoltori, esportatori nell’UE – Amministrazione || – Accesso al mercato UE – Potenziamento della capacità del settore grazie all’accesso al sostegno UE ONG, società civile e cittadini dell’UE || – ONG operanti in campo ambientale – Il grande pubblico interessato alle problematiche della PMI, della pesca e dell’ambiente marino || – Gestione sostenibile dei mari e dei litorali, con particolare riguardo alla necessità di preservare gli stock ittici, la biodiversità marina e il valore ricreativo di mari, fiumi e laghi – Responsabilità condivisa per la sostenibilità ambientale nei vari settori 1.4.4. Indicatori di risultato e di
impatto in regime di gestione concorrente Precisare gli indicatori che permettono di
seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Le
proposte prevedono l’elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di
valutazione destinato a misurare le prestazioni della PCP. Nel quadro sono
inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione. L’incidenza
di queste misure della PCP è misurata sulla base dei seguenti indicatori (a
titolo indicativo): –
Aumento del valore aggiunto lordo per addetto nella
flotta peschereccia e nell’acquacoltura –
Efficienza energetica dell’attività di cattura –
Costi energetici nell’acquacoltura –
Aumento del valore o del volume dei prodotti
smerciati tramite le organizzazioni di produttori –
Tassi di rigetto di specie sfruttate
commercialmente –
Grado di conformità alle chiamate di dati –
Numero di stock sottoposti a valutazione rispetto
al numero totale degli stock sfruttati –
Numero di infrazioni gravi constatate –
Numero di posti di lavoro creati e mantenuti dai
partenariati locali Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce una serie di indicatori specifici
per tali obiettivi. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Per
conseguire gli obiettivi pluriennali della PCP e per adempiere ai pertinenti
obblighi previsti dal trattato, le proposte mirano a stabilire il quadro
legislativo della PCP per il periodo successivo al 2013. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea In
conformità del TFUE, l’Unione ha competenza esclusiva nel settore della
conservazione delle risorse biologiche marine e competenza concorrente nei
restanti settori della PCP. Inoltre la PCP gestisce risorse condivise dagli
Stati membri e strettamente interconnesse con gli ecosistemi marini, che non
rispettano le frontiere nazionali. Oltre
a costituire uno degli elementi fondamentali dell’iniziativa faro per un uso
efficiente delle risorse nell’ambito della strategia Europa 2020, la capacità
dell’UE di instaurare una pesca sostenibile, tenuto conto degli scarsi successi
fino ad ora registrati dalla PCP e dei modesti progressi realizzati in questo
ambito dai partner dell’UE, costituirà un importante banco di prova per la
credibilità dell’Unione in quanto motore dell’agenda per lo sviluppo
sostenibile. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Sulla
scorta dell’esame dell’attuale quadro politico, di un’ampia consultazione delle
parti interessate e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori
dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le
proposte legislative. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti in regime di gestione concorrente Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEAMP, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEASR). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEAMP, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEASR, il che garantirà un uso
integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le
altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell’Unione. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 fino al 31.12.2020 –
¨ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[44] ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[45] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Gestione
concorrente: Titoli III, IV e V Gestione
diretta: Titoli VI e VII 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni in regime di gestione concorrente Precisare frequenza e
condizioni. Il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è uno dei Fondi
operanti nell’ambito del quadro strategico comune (QSC). La parte più
consistente delle spese realizzate nell’ambito di questo strumento è oggetto di
una gestione concorrente; una quota minore è invece gestita direttamente dalla
Commissione. I. GESTIONE CONCORRENTE Al
centro di questo approccio sono previsti comitati di monitoraggio e relazioni
annuali di attuazione per ciascun programma operativo. I comitati di
monitoraggio si riuniscono almeno una volta all’anno. Ad integrazione di questo
sistema sono organizzate riunioni annuali di riesame tra la Commissione e gli
Stati membri. Oltre
alle relazioni di attuazione per ciascun programma operativo, le relazioni
sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e 2019 (riguardanti
l’attuazione dei contratti di partenariato) sono riassunte dalla Commissione,
che elabora relazioni strategiche e le trasmette alle istituzioni dell’UE. Nel 2018
e nel 2020 la Commissione inserisce nella sua relazione annuale sullo stato dei
lavori, da presentare al Consiglio europeo di primavera, un capitolo che
sintetizza la relazione strategica, in particolare per quanto concerne i
progressi compiuti nel realizzare le priorità dell’Unione. Gli Stati membri
elaborano relazioni di valutazione ex post riguardanti i rispettivi programmi a
titolo del FEAMP. Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2023. Il
sistema di monitoraggio e di relazioni si avvale di dati quantitativi e
qualitativi. Gli strumenti quantitativi comprendono sia dati finanziari che
dati materiali. I dati materiali comprendono indicatori di realizzazione e lo
sviluppo di indicatori di risultato. La Commissione ha specificato una serie di
indicatori di realizzazione che saranno utilizzati per l’aggregazione dei dati
a livello dell’Unione. In punti chiave del periodo di attuazione (2017 e 2019)
le relazioni annuali di attuazione prevedono ulteriori requisiti di analisi
sullo stato di avanzamento dei programmi. Il sistema di monitoraggio e di
relazioni utilizza appieno le potenzialità dei trasferimenti elettronici di
dati. Si
prevede che alcune misure precedentemente soggette a gestione diretta saranno
ora finanziate in regime di gestione concorrente: - misure
connesse alla commercializzazione e alla trasformazione, misure a sostegno dell’organizzazione
di mercato dei prodotti della pesca e a compensazione dei costi aggiuntivi
connessi ai prodotti della pesca nelle regioni ultraperiferiche, nonché - misure
a sostegno del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e misure a
sostegno della raccolta dei dati. II. GESTIONE DIRETTA Il
FEAMP finanzia le spese seguenti in regime di gestione diretta: - misure
per lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata; - misure
per l’elaborazione di consulenza scientifica e lo sviluppo delle conoscenze,
misure a favore dei consigli consultivi, dei contributi volontari alle
organizzazioni internazionali, dell’attuazione di determinati interventi
connessi al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e di attività di
comunicazione, nonché - misure di assistenza tecnica. Per i primi due ambiti la Commissione adotta
programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. La legislazione
relativa al FEAMP definisce le informazioni che tali programmi devono contenere
in materia di sovvenzioni e appalti pubblici. Sono inoltre previste attività
regolari di monitoraggio e rendicontazione nonché la presentazione, da parte
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dei seguenti documenti: - entro il 31 marzo 2017, una relazione di
valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dell’esecuzione delle azioni finanziate nell’ambito del presente
regolamento; - entro il 30 agosto 2018, una comunicazione
relativa al proseguimento delle azioni finanziate nell’ambito del presente
regolamento; - entro il 31 dicembre 2021, una relazione di
valutazione ex post. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo in regime di gestione concorrente 2.2.1. Rischi individuati Dal
2008 la Corte dei conti europea segnala nella sua relazione annuale, per ogni
esercizio finanziario (esercizi 2007-2010), un tasso di errore stimato per il
settore politico “Agricoltura e risorse naturali” nel suo complesso, basato su
un campione annuo casuale indipendente di operazioni. Il tasso di errore più
probabile stimato dalla Corte si situa tra il 2% e il 5% per gli esercizi 2007
e 2009 e risulta inferiore al 2% per l’esercizio finanziario 2008. Per l’esercizio
finanziario 2010 è stato segnalato un tasso del 2,3%. Secondo le conclusioni
della Corte, i sistemi di supervisione e di controllo sono parzialmente
efficaci per garantire la regolarità dei pagamenti. Rispetto
al lavoro annuale di audit (DAS) della Corte, il campione di operazioni da
questa selezionato è generalmente di piccole dimensioni (per l’esercizio
finanziario 2010 sono stati esaminati 12 pagamenti nei settori Ambiente, Affari
marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori). Pochi errori sono stati
segnalati per lo SFOP e il FEP. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 lo
SFOP non è stato neppure incluso nel campione della Corte. Per
quanto riguarda le tendenze identificabili, gli errori più frequenti
riscontrati nell’ultimo triennio riguardano il mancato rispetto delle norme in
materia di pubblicità (41% dei casi, sempre però senza conseguenze finanziarie)
e il finanziamento di categorie di costi non ammissibili (30%), in particolare
costi di subappalto non sovvenzionabili, nonché un progetto prorogato oltre il
periodo di ammissibilità. Il resto degli errori riguarda altri problemi di
conformità (non quantificabili). Tutti
gli errori quantificabili riguardano le condizioni di ammissibilità. I. GESTIONE CONCORRENTE 1. Periodo di programmazione 1994-1999
(concluso) Il tasso globale di errore per questo periodo di
programmazione può essere basato sulle rettifiche finanziarie complessivamente
imposte alla fine del 2010 all’atto della chiusura dei programmi (99 milioni di
euro, pari al 3,88% dell’importo stanziato). 2. Periodo di programmazione 2000-2006 (SFOP) La chiusura dei programmi è ancora in corso. Una
stima quanto più possibile accurata del tasso globale di errore per questo
periodo di programmazione può essere effettuata tenendo conto degli esercizi
dal 2005 in poi, in cui il programma procedeva “a velocità di crociera”. Su
questa base, il tasso di errore annuo per lo SFOP (calcolato come somma degli
errori rivelati da verifiche circostanziate dei progetti, dall’audit del
sistema e da potenziali rettifiche forfettarie) si è generalmente aggirato intorno
all’1% dei pagamenti effettuati ogni anno. In considerazione di quanto precede, il tasso
globale di errore per il periodo di programmazione è stimato al 2% circa. 3. Periodo di programmazione 2007-2013 (FEP) Sulla base degli elementi fino ad ora emersi dall’audit,
si ritiene che il tasso di errore sia inferiore al 2%. Per il 2009 l’importo
massimo a rischio, determinato in base all’analisi delle relazioni di controllo
annuali, delle relazioni nazionali e delle relazioni di altre direzioni
generali per i programmi compresi nelle categorie 2b e 3, corrispondeva all’1,18%
dei pagamenti totali effettuati nel corso dell’anno considerato. Per il 2010 l’importo
a rischio era pari all’1,44%. II. GESTIONE DIRETTA È opportuno che i tassi di errore siano esaminati
anche da una prospettiva pluriennale, in quanto in un dato anno la DG MARE
sottopone a verifica diversi esercizi di spese dichiarate e pagate. Se si tiene
conto dei tassi di errore degli anni precedenti evidenziati dai controlli ex
post effettuati nel 2006, 2007, 2008 e 2009, i tassi pluriennali di errore
riscontrati nei campioni relativi ai programmi di raccolta dati e ai programmi
di sorveglianza e controllo ammontano rispettivamente all’1,89% e al 4,33%
(ammontare degli importi non ammissibili riscontrati nell’ambito dei controlli
ex post rispetto all’ammontare delle operazioni finanziarie effettivamente
sottoposte a controllo ex post). Per il programma relativo ai mercati e alle regioni
ultraperiferiche non sono state accertate spese non ammissibili nel 2010 o
negli anni precedenti. 2.2.2. Modalità di controllo previste
I. GESTIONE CONCORRENTE I meccanismi di controllo posti alla base del FEAMP
subiranno un cambiamento sostanziale dopo il 2013. Gli Stati membri dovranno,
in particolare, designare i tre organismi descritti nel prosieguo. 1. Autorità di gestione (AG) All’autorità di gestione compete sostanzialmente la
responsabilità di sorvegliare l’attuazione del programma. Spetta agli Stati
membri decidere se a tal fine sia più conveniente continuare ad avvalersi degli
organismi che attualmente svolgono questo ruolo per il FEP o incaricare l’autorità
di gestione di un altro Fondo. A prescindere dalla natura e dall’entità dei
controlli che essa può effettuare (ogni Stato membro definisce opportune modalità
a questo riguardo), all’autorità di gestione compete sostanzialmente la
responsabilità di garantire che l’organismo pagatore (che è in ultima analisi
responsabile del pagamento) riceva tutte le informazioni necessarie,
segnatamente sulle procedure applicate e sugli eventuali controlli effettuati
in relazione agli interventi selezionati per il finanziamento, prima che sia
autorizzato il pagamento. 2. Organismo pagatore (OP) L’organismo pagatore deve rispondere a determinati
criteri di riconoscimento (l’allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della
Commissione descrive gli elementi costitutivi di un sistema efficace di
gestione e di controllo). Il mancato rispetto dei suddetti criteri può
comportare la revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro, con la
conseguente impossibilità di chiedere il rimborso dei fondi UE alla
Commissione. Ad eccezione dei pagamenti, l’organismo pagatore può delegare le
proprie funzioni, pur mantenendo la responsabilità finale della loro corretta
esecuzione. Esso è responsabile dell’elaborazione di
informazioni sui conti annuali ai fini della liquidazione. Questo comprende la
dichiarazione di affidabilità di gestione, da parte dell’OP, per quanto
riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il
corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, la legalità e
regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio della sana
gestione finanziaria. L’organismo pagatore deve inoltre presentare una
relazione di sintesi di tutti gli audit e i controlli effettuati, in cui
figurino un’analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti e le azioni
correttive adottate o previste. 3. Organismo di certificazione (OC) L’organismo di certificazione è operativamente
indipendente sia dall’organismo pagatore che dall’autorità che ha effettuato il
riconoscimento ed è tecnicamente competente (è tenuto a seguire norme
internazionali di revisione contabile). Come avviene attualmente per la
politica agricola comune (PAC), esso sarà responsabile della revisione annuale
dei conti di ciascun organismo pagatore. L’OC deve redigere una relazione sulle
proprie risultanze e presentare, mediante un certificato, un parere di audit
sulla veridicità, completezza ed esattezza dei conti dell’OP, nonché un parere
sulla dichiarazione di affidabilità di gestione per gli aspetti menzionati nel
precedente paragrafo. L’introduzione di un sistema di liquidazione
annuale dei conti dovrebbe costituire un incentivo per le autorità nazionali e
regionali a effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in vista
della certificazione annuale dei conti destinata alla Commissione. Ciò rafforza
gli attuali dispositivi di gestione finanziaria e offre una maggiore garanzia
del fatto che le spese irregolari siano escluse dai conti annualmente anziché
al termine del periodo di programmazione. Tale stima è tuttavia subordinata alla capacità
della Commissione e degli Stati membri di affrontare i principali rischi sopra
descritti. La struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo
rappresenta un’evoluzione rispetto a quella esistente per il periodo 2007-2013
e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale,
incluse le verifiche amministrative e sul posto, gli audit dei sistemi di
gestione e di controllo e gli audit delle operazioni. Mantiene altresì
inalterato il ruolo della Commissione nonché la possibilità per la stessa di
operare interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie. Per incrementare l’assunzione di responsabilità, le
autorità di programma verrebbero accreditate da un organismo nazionale di
accreditamento incaricato della loro supervisione continua. La proposta è
sufficientemente flessibile da consentire di mantenere l’attuale struttura con
le tre autorità principali per ciascun programma nei casi in cui il sistema
attuale si sia dimostrato efficace. Tuttavia è anche possibile unificare l’autorità
di gestione e quella di certificazione, riducendo in tal modo il numero delle
autorità coinvolte negli Stati membri. Un numero inferiore di organismi
ridurrebbe l’onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire
una più forte capacità amministrativa, ma consentirebbe altresì di assegnare
responsabilità più chiare. Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al
controllo: - la creazione e l’operatività di un’autorità
accreditante (i cui costi possono essere compensati dalla fusione delle
autorità di gestione e di certificazione, se lo Stato membro opta per questa
soluzione); - la presentazione di bilanci annuali certificati e
di una dichiarazione di gestione annuale, che presuppone che siano stati
effettuati tutti i debiti controlli entro il periodo contabile (potrebbero
essere necessari sforzi amministrativi supplementari); - l’esigenza di attività di audit supplementari da
parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione o la
necessità di completare i propri audit ed esprimere un parere in tempi più
brevi rispetto a quelli richiesti attualmente. Alcune proposte ridurranno tuttavia i costi relativi
al controllo: - l’opzione di fondere le autorità di gestione e di
certificazione, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una
parte significativa degli attuali costi connessi alla certificazione, grazie a
un’amministrazione più efficiente, a una minore necessità di coordinamento e
alla riduzione del campo di applicazione degli audit; - il ricorso ai costi semplificati, che ridurrà i
costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni
che per i beneficiari; - dispositivi di controllo proporzionati per le
verifiche di gestione e per gli audit; - la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo
alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle
amministrazioni pubbliche e dei beneficiari. Nel complesso si prevede pertanto che le proposte
comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno
attorno al 2% dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o
una riduzione degli stessi. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei
costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo
proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più
efficace attenuazione dei rischi, facendo scendere il tasso di errore al di
sotto del 5%. Oltre ai cambiamenti nei dispositivi di gestione
finanziaria e di controllo, che favoriranno l’efficace identificazione e la
tempestiva esclusione degli errori dai conti, la proposta prevede una
semplificazione in diversi settori, che contribuisce a prevenire gli errori.
Come indicato sopra, le misure proposte in questi settori comprendono: - un uso più esteso dei costi semplificati, che
consentirà di ridurre gli errori relativi alla gestione finanziaria, alle norme
di ammissibilità e alla pista di controllo e di riorientare sia l’esecuzione
che il controllo verso l’efficacia e l’efficienza degli interventi; - un approccio semplificato, su base forfettaria,
alle operazioni generatrici di entrate, che ridurrà il rischio di errori nella
determinazione e nella deduzione delle entrate generate dalle operazioni; - armonizzazione, chiarificazione e semplificazione
delle norme di ammissibilità con altri strumenti di sostegno finanziario dell’UE,
che consentiranno di ridurre gli errori commessi dai beneficiari che utilizzano
aiuti provenienti da fonti diverse; - chiusura annuale degli interventi o delle spese,
che consentirà di ridurre gli errori relativi alla pista di controllo
abbreviando il periodo di conservazione dei documenti e di evitare l’accumulo
sostanziale del carico di lavoro amministrativo legato alla chiusura una tantum
al termine del periodo di programmazione. La maggior parte delle azioni di semplificazione
sopra elencate contribuisce inoltre a ridurre l’onere amministrativo a carico
dei beneficiari e rappresenta pertanto una diminuzione nel contempo dei rischi
di errore e dell’onere amministrativo. II. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI ALLA GESTIONE
DIRETTA Interruzione e sospensione dei pagamenti L’ordinatore
subdelegato può interrompere i termini di pagamento di una domanda di pagamento
intermedio per un periodo massimo di novesei mesi in caso di inadempienza delle norme UE da parte di
uno Stato membro. Per gli inadempimenti più gravi si applica una sospensione
dei pagamenti, che è revocata soltanto dopo che lo Stato membro abbia
dimostrato di avere adottato opportuni interventi correttivi. In casi estremi è
prevista la possibilità di sopprimere il contributo dell’Unione. Rettifiche finanziarie Benché
spetti in primo luogo agli Stati membri individuare le irregolarità, recuperare
gli importi corrispondenti e applicare eventuali rettifiche finanziarie, la
Commissione ha la facoltà di imporre rettifiche di importo definito o calcolate
su base forfettaria. In tal caso si terrà conto della natura e della gravità
delle eventuali irregolarità e si valuterà l’incidenza finanziaria delle
carenze. III. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI ALLA GESTIONE
CONCORRENTE Prima
di essere approvati, tutti i programmi sono controllati al fine di accertare l’osservanza
della legislazione applicabile e l’ammissibilità delle spese proposte. I
servizi operativi verificano l’ammissibilità e la coerenza di tutte le
dichiarazioni di spesa sulla base della decisione di finanziamento della
Commissione e del programma corrispondente. Prima
di autorizzare impegni o pagamenti, è effettuata una verifica ex ante delle
operazioni mediante il controllo dei dati trasmessi e delle prove di pagamento,
al fine di garantire l’ammissibilità delle domande di rimborso. Per
prevenire eventuali irregolarità la Commissione effettua missioni di
monitoraggio con controlli in loco intesi ad accertare l’effettiva attuazione
dei programmi e a verificare l’ammissibilità dei costi prima del pagamento. Oltre
ai controlli ex ante delle operazioni finanziarie, la direzione generale
sottopone a verifica ex ante il 100% dei documenti e delle procedure attinenti
a sovvenzioni ed appalti. La
gestione delle procedure d’appalto e di concessione delle sovvenzioni è
affidata alle unità operative della direzione generale responsabili della
verifica operativa. Un’ulteriore verifica indipendente è realizzata a livello
centrale dall’Unità Bilancio che, per tutta la durata della procedura, esamina
i progetti di capitolato dei bandi di gara e degli inviti a presentare
proposte, le procedure di gara e di invito a presentare proposte, i bandi di
gara, le relazioni di valutazione e di aggiudicazione, le decisioni di
aggiudicazione e i contratti ed accordi. Esiste inoltre un comitato consultivo
indipendente (il gruppo per l’esame degli appalti) incaricato di esaminare
tutte le procedure d’appalto che superano la soglia per la pubblicazione, il
quale offre consulenza all’ordinatore subdelegato circa la legalità e la
regolarità delle procedure. IV. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI A TUTTE LE SPESE
DEL FEAMP Tutte
le operazioni finanziarie della direzione generale sono soggette a verifica
operativa e finanziaria ex ante. Audit della Commissione Per
l’intera durata del periodo di attuazione il servizio della DG MARE incaricato
delle verifiche ex post realizza un vasto audit dei sistemi per confermare le
garanzie ottenute in relazione all’efficace funzionamento dei sistemi e chiede
agli Stati membri di correggere le eventuali carenze o irregolarità di spesa
riscontrate. Per ottenere le necessarie garanzie la Commissione si avvale sia
delle risultanze degli audit condotti dai propri servizi che degli esiti delle
verifiche realizzate dalle autorità nazionali di audit. Gli audit vengono selezionati
in base a un’analisi di rischio. V. COSTO DEI CONTROLLI E RAPPORTO COSTO/EFFICACIA A
questo riguardo la DG MARE si è procurata informazioni dirette e aggiornate
presso i 15 Stati membri che totalizzano il 93% delle spese del FEP,
ai quali è stato chiesto di stimare i costi connessi al controllo delle misure
finanziate dal FEP per il 2010. Come suggerito dalla DG BUDG, l’apposito
modello comprende un’illustrazione del grado di profondità dei controlli
realizzati. Sono
attualmente in corso di analisi le informazioni fino ad ora pervenute e si
attendono ancora le risposte di alcuni Stati membri. È quindi troppo presto per
giudicare se i costi sostenuti dagli Stati membri per i controlli nell’ambito
del FEP corrispondono ai risultati riferiti dalla DG REGIO: “Si stima che i
costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale,
esclusi i costi della Commissione) siano intorno al 2% dei finanziamenti totali
gestiti nel periodo 2007-2013[46]“. Nel
complesso è probabile che nel prossimo periodo di programmazione i tassi di
errore e i costi connessi al controllo non si discosteranno significativamente
da quelli riscontrati nell’ambito del FEP. Un aumento dei costi del
controllo potrebbe derivare da: - l’abolizione dei premi per la demolizione dei pescherecci e per
l’arresto temporaneo dell’attività: si tratta di
misure relativamente facili da gestire e da controllare, che non hanno
comportato oneri eccessivi per i beneficiari. Non sono previste misure
equivalenti nel nuovo periodo di programmazione. I costi per il controllo e i
tassi di errore connessi alle nuove misure potrebbero risultare in un primo
tempo più elevati, per poi scendere man mano che gli Stati membri e i
beneficiari si familiarizzeranno con le nuove regole. Un calo dei costi potrebbe derivare dai seguenti fattori: - importi forfettari/costi semplificati: non vengono richieste prove documentali dei costi sostenuti, per cui: • gli
oneri di controllo saranno ridotti • saranno
eliminati i problemi connessi alla prova dell’ammissibilità, con conseguente
riduzione del tasso di errori • i
beneficiari non saranno più tenuti a conservare per lungo tempo i documenti,
cosa che comporterà una riduzione degli oneri corrispondenti (minor numero di
audit); - semplificazione del tasso di cofinanziamento e delle aliquote di
aiuto: l’applicazione e il controllo risulteranno
semplificati. • Un
tasso di cofinanziamento unico del 75% per tutte le regioni[47], a fronte dei tre attualmente
esistenti. • Un’unica
aliquota di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile[48], a fronte delle 24
attualmente esistenti. Inoltre gli Stati membri che sceglieranno di
avvalersi degli organismi pagatori già autorizzati per effettuare i pagamenti
del FEAGA e del FEASR nell’ambito della PAC e degli organismi di certificazione
esistenti potranno probabilmente beneficiare di una riduzione dei costi
amministrativi grazie al ricorso ad un sistema comune. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità in regime di gestione concorrente Precisare le misure di prevenzione e di tutela
in vigore o previste. I
servizi dei Fondi strutturali, di concerto con l’OLAF, hanno elaborato una
strategia congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni
che la Commissione deve realizzare, con la partecipazione degli Stati membri,
per prevenire le frodi nell’ambito degli interventi strutturali attuati in
regime di gestione concorrente. La
comunicazione della Commissione del 24 giugno 2011 sulla strategia antifrode
[COM(2011) 376 definitivo] accoglie con favore la strategia esistente quale
esempio di migliori pratiche e prevede azioni ad essa complementari, tra cui,
in particolare, il fatto che nella sua proposta per i regolamenti 2014-2020 la
Commissione chieda agli Stati membri di adottare strategie di prevenzione delle
frodi che siano efficaci e commisurate ai rischi di frode identificati. L’attuale
proposta della Commissione include un obbligo esplicito di porre in atto tali
strategie ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 4, lettera c). Ciò dovrebbe
rafforzare la consapevolezza negli Stati membri in merito alle frodi tra tutti
gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in
tal modo il rischio di frode. Il regolamento proposto prevede che gli Stati
membri istituiscano misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto
dei rischi individuati. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. In regime di gestione concorrente Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………………………...…….] || Diss./Non diss. ([49]) || di paesi EFTA[50] || di paesi candidati[51] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario RUBRICA 2 Crescita sostenibile - risorse naturali || 11.02: Mercati della pesca 11.06: Fondo europeo per la pesca (FEP) 11.07 01: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive 11.08: Controllo e applicazione della politica comune della pesca || Diss. || NO || NO || NO || NO In regime di
gestione diretta Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………………………...…….] || Diss./Non diss. ([52]) || di paesi EFTA[53] || di paesi candidati[54] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario RUBRICA 2 Crescita sostenibile - risorse naturali || 11.01: Spese amministrative del settore Affari marittimi e pesca 11.02: Mercati della pesca 11.03 03: Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali 11.04: Governance nel settore della politica comune della pesca 11.06 11: Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica 11.07 02: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive 11.08: Controllo e applicazione della politica comune della pesca 11.09: Politica marittima || Diss. || NO || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Crescita sostenibile – risorse naturali DG: MARE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 o anni successivi || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio Gestione concorrente || Impegni || (1) || 732 || 748 || 768 || 787 || 812 || 828 || 845 || || || || 5 520 Pagamenti (indicativo) || (2) || 220,8 || 441,6 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 607,2 || 276 || 5 520 Numero della linea di bilancio Gestione diretta || Impegni || (1a) || 115 || 129 || 140 || 142 || 145 || 149 || 155 || || || || 975 Pagamenti (indicativo) || (2a) || 28,75 || 89,75 || 128,25 || 137,75 || 142,25 || 145,25 || 149,5 || 114,75 || 38,75 || || 975 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[55] ASSISTENZA TECNICA || || || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 11 01 04 01 - 11 01 04 02 – 11 01 04 03 - 11 01 04 04 - 11 01 04 05 - 11 01 04 06 – 11 01 04 07 - 11 01 04 08 - 11 06 11 || || (3) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72 Totale degli stanziamenti || Impegni || =1+1a +3 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1 011 || || || || 6567 Pagamenti (indicativo) || =2+2a +3 || 259,55 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 847 || 877 || 908 || 929 || 957 || 977 || 1000 || || || || 6 495 Pagamenti (indicativo) || (5) || 249,55 || 531,35 || 790,65 || 800,15 || 804,65 || 807,65 || 811,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 495 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72 Totale degli stanziamenti per il FEAMP || Impegni || =4+ 6 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1011 || || || || 6 567* Pagamenti (indicativo) || =5+ 6 || 259,99 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567* * Oltre all’importo per il FEAMP, è prevista
una dotazione per gli accordi di pesca sostenibili e per la partecipazione dell’UE
ad organizzazioni internazionali e ad organizzazioni regionali di gestione
della pesca, che hanno i loro propri atti di base. La dotazione per entrambe le
azioni ammonta a 968 milioni di euro, ripartiti come segue: 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 146 || 141 || 136 || 136 || 136 || 137 || 136 || 968 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || 2023 o anni successivi || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || || || || 80,024 Altre spese amministrative || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || || || || 22,820 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844 Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || 2023 o anni successivi || TOTALE Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 871,692 || 901,692 || 932,692 || 953,692 || 981,692 || 1 002,692 || 1 025,692 || || || || 6 669,844 Pagamenti || 274,242 || 556,042 || 815,342 || 824,842 || 829,342 || 833,342 || 837,592 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 669,844 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Mentre le priorità strategiche sono fissate a
livello dell’UE, gli indicatori comuni di realizzazione saranno fissati in
collaborazione con gli Stati membri. Gli obiettivi quantificati relativi a tali
indicatori saranno noti soltanto dopo l’adozione, da parte della Commissione,
dei programmi operativi presentati dagli Stati membri. Non è quindi possibile
indicare obiettivi in termini di realizzazioni prima del 2013/2014. Obiettivi specifici in regime di gestione concorrente Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato [56] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO .[57]… • Sostegno all’innovazione e al trasferimento delle conoscenze • Rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della pesca costiera artigianale • Sviluppo di nuove competenze professionali • Miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca • Sostegno all’innovazione e al trasferimento delle conoscenze • Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI • Sviluppo di nuove competenze professionali • Miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti dell’acquacoltura • Riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino • Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nel contesto di una pesca sostenibile • Rafforzamento delle conoscenze scientifiche e della raccolta dati ai fini di una gestione sostenibile della pesca • Rafforzamento dell’osservanza grazie all’attività di controllo • Potenziamento degli ecosistemi dipendenti dall’acquacoltura e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse • Riduzione dell’impatto dell’acquacoltura sull’ambiente • Promozione della crescita economica, dell’inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura • Diversificazione delle attività di pesca in altri settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima - Risultato Da definire successivamente || || || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 Totale parziale Obiettivo specifico || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 COSTO TOTALE || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 Obiettivi
specifici in regime di gestione diretta Controllo Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[58] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[59]… || Rafforzamento dell’osservanza grazie all’attività di controllo Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica || Numero di motovedette acquistate congiunta-mente dagli SM || 6,25 (80% del costo totale di 7 812) || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 18 || 112,5 Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica || Numero di elicotteri acquistati congiunta-mente dagli SM || 12,5 (80% del costo totale di 15 625) || || || 1 || 12,5 || || || 1 || 12,5 || 1 || 12,5 || || || || || 3 || 37,5 Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica || Numero di aeromobili acquistati congiunta-mente dagli SM || 13,5 (80% del costo totale di 16 875) || || || || || || || || || || || 1 || 13,5 || 1 || 13,5 || 2 || 27 - Risultato || Numero di ispezioni congiunte effettuate dagli SM || Non pertinente || || || || || || || || || || || || || || || || Missioni intese a garantire l’attuazione delle norme della PCP || Numero di ispezioni, audit e verifiche svolti dagli ispettori della Commissione || 6,667 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 1050 || 7 Riunioni del gruppo di esperti di pesca per garantire l’attuazione delle norme della PCP || Numero di riunioni del gruppo di esperti || 0,017 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 210 || 3,5 - Risultato || Sviluppo di applicazioni informatiche a sostegno dell’attività di controllo ed ispezione || Non pertinente || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 15 || || 1,5 || || 1,5 || || 10,5 Totale Obiettivo specifico || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 29 || || 29 || || 198 Mercati
della pesca Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[60] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO Aiutare gli attori del settore a meglio pianificare la produzione e la commercializzazione e gli organismi pubblici a meglio comprendere la situazione del mercato e a elaborare politiche appropriate grazie alla regolare disponibilità di informazioni sui mercati affidabili e facilmente accessibili.[61]… - Risultato || Informazioni per i responsabili politici || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 Totale parziale Obiettivo specifico || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 COSTO TOTALE || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 Consulenza
scientifica Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale RISULTATI Tipo di risultato[62] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO Ricevere pareri basati sulle conoscenze scientifiche ed economiche per la formulazione di proposte di regolamento nell’ambito della PCP e l’elaborazione di azioni correlate da parte degli Stati membri || || || || || || || || || || || || || || || || Studi connessi alla PCP || Ricerca e relazioni consultive || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936 Sostegno del CCR alle riunioni dello CSTEP || Supporto logistico || || 27 || 1,126 || 27 || 1,159 || 27 || 1,194 || 27 || 1,23 || 27 || 1,267 || 27 || 1,305 || 27 || 1,344 || 189 || 8.625 Funzionamento dello CSTEP || Indennità per gli esperti || || * || 1,013 || * || 1,043 || * || 1,075 || * || 1,107 || * || 1,14 || * || 1,174 || * || 1,21 || * || 7.762 Pareri sugli stock ittici e gli ecosistemi || Basi di dati e consulenze || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936 Partenariati scientifici || Progetti di studio || || * || 2,251 || * || 2,319 || * || 2,388 || * || 2,46 || * || 2,534 || * || 2,61 || * || 2,688 || * || 17.25 Consulenza economica e pareri sugli ecosistemi || Relazioni di consulenza || || * || 1,234 || * || 5,001 || * || 4,761 || * || 6,513 || * || 6,259 || * || 5,997 || * || 6,726 || * || 36.491 Totale parziale Obiettivo specifico || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96 COSTO TOTALE || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96 Raccolta
dati a livello regionale, studi e pareri scientifici Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[63] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[64] Raccolta dati - cooperazione regionale || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Basi di dati regionali || 0,5 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 14 || 7 || - Risultato || Progetti di coordinamento regionale || 0,5 || 2 || 1 || 6 || 3 || 6 || 3 || 6 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 8 || 4 || 36 || 18 || Totale parziale Obiettivo specifico || 4 || 2 || 8 || 4 || 8 || 4 || 8 || 4 || 6 || 3 || 6 || 3 || 10 || 5 || 50 || 25 || OBIETTIVO SPECIFICO Studi || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Studi || 0,5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39 || Totale parziale Obiettivo specifico || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39 || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 7 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 12 || || 64 || Governance Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI || Tipo di risultato [65] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[66] Governance della PCP || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato: consigli consultivi || Servizi || 0.33 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 21 - Risultato: informazione, comunicazione e riunioni della Commissione con esperti/parti interessate || Prodotti || 0.1 || 40 || 4 || 40 || 4 || 50 || 5 || 50 || 5 || 50 || 5 || 60 || 6 || 60 || 6 || 350 || 35 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56 || COSTO TOTALE || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56 || Politica
marittima integrata Specificare gli obiettivi e i risultati || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RISULTATI || Tipo di risultato[1] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale di risultati || Costo || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1: promozione di una governance marittima integrata a livello locale, regionale, nazionale, di bacino marittimo, dell’UE e internazionale || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato: azioni a sostegno di un approccio integrato agli affari marittimi negli Stati membri e nei bacini marittimi europei || || 3,01 || || 3,33 || || 3,93 || || 3,93 || || 4,06 || || 4,06 || || 4,25 || || 26,57 Risultato: elaborazione di quadri bilaterali e regionali, numero di riunioni con i partner principali per migliorare la cooperazione internazionale nel settore degli affari marittimi || || 0,16 || || 0,17 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,22 || || 1,39 Totale parziale Obiettivo 1 || || 3,17 || || 3,50 || || 4,14 || || 4,14 || || 4,27 || || 4,27 || || 4,47 || || 27,96 OBIETTIVO SPECIFICO n. 2: sviluppo di azioni intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato: azioni a sostegno della pianificazione dello spazio marittimo negli Stati membri e nei bacini marittimi europei || || 1,76 || || 2,50 || || 3,99 || || 3,99 || || 4,28 || || 4,28 || || 4,73 || || 25,53 Risultato: numero delle serie di dati di sorveglianza scambiati tra i vari settori || || 11,34 || || 12,50 || || 14,81 || || 14,81 || || 15,28 || || 15,28 || || 15,98 || || 100,00 Risultato: numero di download di dati della rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati || || 23,82 || || 26,25 || || 31,11 || || 31,11 || || 32,09 || || 32,09 || || 33,54 || || 210,01 Totale parziale Obiettivo 2 || || 36,92 || || 41,25 || || 49,91 || || 49,91 || || 51,65 || || 51,65 || || 54,25 || || 335,54 OBIETTIVO SPECIFICO n. 3: promozione di una crescita sostenibile, dell’occupazione e dell’innovazione nei settori marittimi || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato: numero di progetti selezionati che prevedono un sostegno diretto all’innovazione || || 2,27 || || 2,51 || || 2,96 || || 2,96 || || 3,05 || || 3,05 || || 3,20 || || 20,00 Risultato: numero di azioni di sensibilizzazione e diffusione a livello dell’UE, nazionale e regionale || || 1,13 || || 1,25 || || 1,48 || || 1,48 || || 1,53 || || 1,53 || || 1,60 || || 10,00 Totale parziale Obiettivo 3 || || 3,40 || || 3,76 || || 4,44 || || 4,44 || || 4,58 || || 4,58 || || 4,80 || || 30,00 OBIETTIVO SPECIFICO n. 4: protezione dell’ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere || || || || || || || || || || || || || Risultato: azioni a sostegno dell’attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino || || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 38,50 COSTO TOTALE || || 49 || || 54 || || 64 || || 64 || || 66 || || 66 || || 69 || || 432 Organizzazioni
regionali di gestione della pesca (ORGP) - facoltativo Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[67] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[68]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali || || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94 COSTO TOTALE || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 80.024 Altre spese amministrative || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 22.820 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 102.844 Esclusa la RUBRICA 5[69] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 12,068 Altre spese amministrative di natura amministrativa || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 9,276 || 9,276 || 59,932 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 72 TOTALE || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 25,692 || 25,692 || 174,844 Fabbisogno previsto di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[70] || 11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || 11 01 04 || - in sede[71] || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 - nelle delegazioni || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale –
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo
quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[72]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento in regime di gestione concorrente –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
¨ La proposta prevede che i finanziamenti europei devono essere
cofinanziati dagli Stati membri. L’importo esatto potrà essere quantificato
soltanto dopo l’adozione dei programmi operativi: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[73] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [2] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [3] GU L 223 del 15.8.2006,
pag. 1. [4] GU L 160 del 14.6.2006,
pag.1. [5] GU L 209 dell’11.8.2005,
pag. 1. [6] GU L 176
del 6.7.2007, pag. 1. [7] COM(2010)
2020 definitivo del 3.3.2010. [8] GU L 164 del 25.6.2008,
pag. 19. [9] GU L 286
del 29.10.2008, pag. 1. [10] GU L 343
del 22.12.2009, pag. 1. [11] COM(2011) 615
definitivo. [12] COM(2002) 511 definitivo. [13] GU L […]
del […], pag. […]. [14] GU L 176
del 6.7.2007, pag. 1. [15] COM(2007) 575
definitivo del 10.10.2007. [16] Conclusioni
del Consiglio Affari generali del 14 giugno 2010, risoluzione del Parlamento
europeo del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) –
Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide; parere del Comitato delle
regioni su “Sviluppo di una politica marittima integrata e conoscenze
oceanografiche 2020”. [17] GU L […]
del […], pag. […]. [18] COM(2009) 163
definitivo del 22.4.2009. [19] Sentenza
della Corte del 9.11.2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Schecke. [20] GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13. [21] COM(2011) 425
definitivo. [22] COM(2011) 615
definitivo. [23] GU L 148
del 6.6.2002. [24] GU L 5 del 9.1.2004,
pag. 25. [25] GU L […] del
[…], pag. […]. [26] GU L […]
del […], pag. […]. [27] GU L 206
del 22.7.1992, pag. 7. [28] GU L 20 del
26.1.2010, pag. 7. [29] GU L 189
del 20.7.2007, pag. 1. [30] GU L 204
del 6.8.2009, pag. 15. [31] GU L 114
del 24.4.2001, pag. 1. [32] GU L 154
del 21.6.2003, pag. 1. [33] GU L 93 del
31.3.2006, pag. 12. GU L 335 del 13.12.2008, pag. 213 (MT). [34] GU L 343
del 22.12.2009, pag. 1. [35] GU L 292
del 15.11.1996, pag. 2. [36] GU L 303 del 2.12.2000,
pag.16. [37] GU L 180 del 19.7.2000,
pag. 22. [38] GU L 134 del 30.4.2004,
pag. 1. [39] GU L 175 del 5.7.1985,
pag. 40. [40] GU L 197 del 21.7.2001,
pag. 30. [41] GU L 5 del 9.1.2004,
pag. 25. [42] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [43] A norma
dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [44] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [45] A norma
dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [46] Studio
intitolato “Regional governance in the context of globalisation: reviewing
governance mechanisms & administrative costs. Administrative
workload and costs for Member State public authorities of the implementation of
ERDF and Cohesion Fund”, 2010. [47] Escluse la
raccolta dati e le misure di controllo. [48] Eccezioni
chiaramente definite e giustificate dal punto di vista politico (piccola pesca,
azioni collettive, isole greche periferiche, regioni ultraperiferiche). [49] SD =
Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [50] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [51] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [52] SD =
Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [53] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [54] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [55] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [56] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) [57] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [58] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [59] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [60] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [61] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [62] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [63] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [64] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [65] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [66] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [67] I risultati
sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti
finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [68] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [69] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [70] AC = agente
contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale;
END = esperto nazionale distaccato; [71] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [72] Cfr. punti 19
e 24 dell’Accordo interistituzionale. [73] Per quanto
riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero),
gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui
viene detratto il 25% per spese di riscossione.