Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui gas fluorurati a effetto serra /* COM/2012/0643 final - 2012/0305 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Descrizione del problema e obiettivi La comunità scientifica internazionale
concorda sulla necessità di limitare l'aumento della temperatura del pianeta a 2
°C per prevenire effetti indesiderati sul clima[1]. Per conseguire
questo obiettivo, il Consiglio europeo ha invitato a ridurre, entro il 2050, le
emissioni di gas a effetto serra nell'UE dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990
nel quadro di misure analoghe da parte dei paesi industrializzati. La tabella
di marcia dell'UE verso un'economia a basse emissioni di carbonio[2] dimostra che, per conseguire questo obiettivo al costo più contenuto è
necessario il contributo di tutti i settori e di tutti i gas a effetto serra,
compresi i gas fluorurati a effetto serra, il cui potenziale di riscaldamento
globale può essere fino a 23 000 volte più potente di quello dell'anidride
carbonica (CO2). Nel settembre 2011 la Commissione ha
pubblicato una relazione[3]
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 842/2006[4], in cui giunge alla conclusione
che il regolamento potrebbe portare a significative riduzioni delle emissioni
se fosse ulteriormente migliorato e pienamente applicato e che occorre compiere
maggiori sforzi per ridurre ulteriormente le emissioni di gas fluorurati nell'UE.
Assicurando che i gas fluorurati siano sostituiti da alternative sicure senza
impatto sul clima o con impatto minore, le emissioni annue espresse in CO2
equivalente potrebbero essere ridotte di due terzi entro il 2030 a costi
relativamente contenuti[5]. È
chiaro che un'azione rapida avvalendosi di opzioni di abbattimento dei gas
fluorurati relativamente poco costose consentirà di evitare costi
potenzialmente più elevati associati alla riduzione di altri gas a effetto
serra in altri settori industriali[6].
Tuttavia, alcuni portatori di interesse[7]
hanno dichiarato che è difficile commercializzare tecnologie alternative più ecologiche
nelle attuali condizioni di mercato. D'altra parte, in Danimarca, dove vigono
norme nazionali più severe in materia di gas fluorurati, le start-up e
le PMI sono riuscite a innovare con successo e a commercializzare nuove
tecnologie "verdi", diventando leader di mercato. Al riguardo, la presente proposta mira a (1)
sostituire il regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati a effetto serra, al fine di assicurare un contributo più
efficiente sotto il profilo dei costi al raggiungimento degli obiettivi
climatici dell'UE, scoraggiando l'uso dei gas fluorurati con un forte impatto
sul clima a favore di alternative sicure ed efficienti sul piano energetico, e di
migliorare ulteriormente le misure relative al contenimento e al trattamento
alla fine del ciclo di vita dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas
fluorurati; (2)
promuovere una crescita sostenibile, stimolare l'innovazione
e mettere a punto tecnologie ecologiche migliorando le opportunità di mercato
per le tecnologie alternative e per i gas con un impatto climatico ridotto; (3)
fare in modo che l'UE si conformi ai dati
scientifici internazionali più recenti, come descritto nella quarta relazione
di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici
(IPCC) delle Nazioni Unite, ad esempio per quanto riguarda le sostanze
disciplinate dal presente regolamento e il calcolo del loro potenziale di
riscaldamento globale; (4)
contribuire a creare un consenso su un accordo
internazionale per l'eliminazione graduale degli idrofluorocarburi (HFC), il
più importante gruppo di gas fluorurati, nel quadro del protocollo di Montreal; (5)
semplificare e chiarire il regolamento (CE) n. 842/2006
al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in linea con l'impegno assunto
dalla Commissione di migliorare la regolamentazione. Contesto Secondo la strategia efficace sotto il profilo
dei costi per "decarbonizzare" l'economia dell'UE, le emissioni di
gas fluorurati dovrebbero essere ridotte del 70-78% entro il 2050 e del 72-73%
entro il 2030 a costi di abbattimento marginali di circa 50 euro per
tonnellata di CO2 equivalente2. Attualmente i gas
fluorurati rappresentano complessivamente nell'UE il 2% del totale dei gas a
effetto serra ma hanno un potenziale di riscaldamento atmosferico molto più
potente del CO2. Essi sono usati in un'ampia gamma di
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, nelle schiume
isolanti e nelle apparecchiature elettriche, negli spray aerosol, come solventi
o nei sistemi di protezione antincendio. Le emissioni sono prodotte
principalmente al momento degli usi che generano emissioni (ad es. di spray
aerosol o di solventi) o a causa di perdite durante il funzionamento e lo smaltimento
dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. La maggior parte dei gas fluorurati sono stati
messi a punto dalle imprese in sostituzione di sostanze che riducono lo strato
di ozono, che sono in fase di eliminazione graduale ai sensi del protocollo di
Montreal. A causa dell'aumento della ricchezza e della crescita della
popolazione, le vendite di prodotti e di apparecchiature contenenti gas
fluorurati o di sostanze che riducono lo strato di ozono sono aumentate. Di
conseguenza, dal 1990 si è registrato un forte aumento a livello mondiale della
produzione e dell'uso di gas fluorurati, che, se non contenuto, determinerà
notevoli emissioni in atmosfera. Poiché i prodotti e le apparecchiature
contenenti gas fluorurati sono spesso caratterizzati da una notevole durata, se
non si interviene oggi, le emissioni elevate che avrebbero potuto essere
evitate proseguiranno ancora nei decenni a venire. Il regolamento sui gas fluorurati vigente si incentra
principalmente sul contenimento e il trattamento al termine del ciclo di vita
dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. Le attuali
politiche dell'UE in materia di gas fluorurati dovrebbero consentire di
stabilizzare le emissioni di gas fluorurati nell'UE se verranno colmate le
carenze riscontrate nell'applicazione di determinate misure. Tuttavia, è
improbabile che si verifichi una riduzione delle emissioni in termini assoluti
se non verranno adottate misure aggiuntive. Attualmente esistono poche misure per evitare
l'uso di gas fluorurati. Eppure, oggi in quasi tutti i settori in cui si
utilizzano gas fluorurati è possibile sostituirli, del tutto o in parte, con
sostanze alternative sicure e altrettanto efficienti sotto il profilo
energetico. Le misure politiche, tuttavia, devono tenere conto del fatto che i
prodotti e le apparecchiature interessati sono numerosi e che la fattibilità
tecnica e i costi e i benefici della sostituzione dei gas fluorurati possono
dipendere dalle dimensioni del prodotto o dell'apparecchiatura e dal luogo in
cui verranno utilizzati. A livello internazionale si presta sempre
maggior attenzione al problema delle emissioni di gas fluorurati. Negli anni 2009,
2010, 2011 e 2012, diverse parti del protocollo di Montreal hanno presentato proposte
di eliminazione graduale della fornitura e del consumo di HFC nel mondo. Le
misure previste dal presente regolamento consentirebbero di anticipare l'eliminazione
graduale a livello mondiale in linea con le attuali proposte nell'ambito del
protocollo di Montreal e quindi permetterebbero all'UE di prepararsi a tali
obblighi futuri. L'UE ha sostenuto queste proposte come integrazione delle
azioni intese ad attenuare i cambiamenti climatici nell'ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)[8]. Finora i risultati dei
negoziati sono insoddisfacenti, perché Cina, India, Brasile e altri paesi si
sono rifiutati di affrontare la questione nel quadro del protocollo di
Montreal. Tuttavia, la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo
sostenibile (Rio+20) ha di recente espresso sostegno all'eliminazione graduale
del consumo e della produzione di HFC[9]. Inoltre, nel 2012 è stata istituita la Climate
and Clean Air Coalition to Reduce Short-lived Climate Pollutants (Coalizione
per il clima e l'aria pulita per ridurre gli inquinanti atmosferici di breve
durata), cui hanno aderito il G8, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
(UNEP), la Banca mondiale e la Commissione europea. Uno dei settori prioritari
di intervento sono le emissioni di HFC[10]. Anche il Parlamento
europeo ha ripetutamente sottolineato la necessità di iniziative ambiziose sui
gas fluorurati, in particolare sugli HFC[11]. La normativa UE vigente in materia di gas
fluorurati è costituita da due atti legislativi principali: (1)
il regolamento (CE) n. 842/2006, riguardante la
prevenzione delle perdite durante l'uso (contenimento) e a fine vita della
(maggior parte delle) apparecchiature fisse e che introduce un numero limitato
di divieti sui gas fluorurati per applicazioni di nicchia ben definite ("regolamento
sui gas fluorurati"), (2)
la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che introduce restrizioni all'uso dei gas fluorurati con
potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 nei sistemi di condizionamento
d'aria degli autoveicoli nuovi. Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato
integrato da dieci regolamenti della Commissione che stabiliscono il formato
delle relazioni[12],
la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori[13], i requisiti standard di
controllo delle perdite[14],[15] i requisiti in materia
di programmi di formazione e di certificazione[16],[17],[18],[19],[20] e il formato della
relativa notifica[21]. Coerenza con
altri obiettivi e politiche dell'Unione Il diritto dell'Unione europea di intervenire
in questo settore è sancito negli articoli 191 e 192 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 191 menziona espressamente
l'obiettivo della lotta contro i cambiamenti climatici nel quadro della
politica ambientale dell'UE. L'azione in questo settore rispetta pienamente il
principio di sussidiarietà. I cambiamenti climatici costituiscono un problema
transfrontaliero che richiede interventi a livello UE, in particolare perché l'Unione
europea si è data un obiettivo comune di riduzione delle emissioni. Le previste riduzioni delle emissioni,
efficienti sotto il profilo dei costi, sono in linea con il calendario indicato
nella tabella di marcia dell'UE verso un'economia a basse emissioni di carbonio
entro il 2050. Il sostegno a nuove soluzioni alternative contribuirà a
preservare la competitività dell'economia europea e a promuovere in particolare
la crescita "verde", in linea con la priorità della crescita
sostenibile fissata dalla strategia Europa 2020[22]. Vengono introdotte misure per
tutelare gli interessi delle PMI ispirate al principio "innanzitutto
pensare piccolo"[23],
mentre un'attenzione particolare è rivolta all'impatto sull'efficienza
energetica, al fine di garantire la coerenza con il lavoro compiuto dall'UE per
incoraggiare la progettazione ecocompatibile[24]
e l'efficienza energetica[25].
Infine, la proposta mira a semplificare la normativa e a ridurre al minimo gli
oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche (UE o nazionali) e delle
imprese. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate e
raccolta e uso del parere di esperti La Commissione ha
raccolto un'ampia gamma di pareri tecnici da numerosi studi di esperti[26], [27], [28], [29] compreso uno studio completo5 in preparazione della
revisione del regolamento (CE) n. 842/2006. Un gruppo di esperti composto da 47
membri in rappresentanza di diversi settori industriali, degli Stati membri e
di ONG è stato incaricato di formulare orientamenti e di fornire contributi
tecnici alla realizzazione dello studio. Il Centro comune di ricerca (JRC) ha
inoltre effettuato un'analisi macroeconomica delle opzioni politiche. La Commissione ha svolto un'ampia
consultazione dei portatori di interesse, tra cui una consultazione online
durata tre mesi, dal 26 settembre al 19 dicembre 2011, e un'audizione pubblica
svoltasi a Bruxelles il 13 febbraio 2012. Dei 261 portatori di interesse che
hanno risposto alla consultazione online tre quarti erano imprese. Per
quanto riguarda le strategie politiche più adeguate in alternativa ad un'eliminazione
graduale degli HFC a livello mondiale, meno del 2% dei portatori di interesse
si è detto contrario a ulteriori azioni. Le tre opzioni politiche più
frequentemente prescelte sono state: il rafforzamento delle misure di
contenimento e di recupero, gli accordi volontari e le restrizioni quantitative
all'immissione degli HFC sul mercato dell'UE (eliminazione graduale). Molti
partecipanti alla consultazione ritengono che varie misure politiche siano
appropriate. Dall'audizione dei portatori di interesse, cui
hanno partecipato oltre 130 portatori di interesse, è emerso che gran parte
delle imprese preferisce o potrebbe accettare l'eliminazione graduale della
fornitura di gas fluorurati. Ciò permetterebbe una certa flessibilità laddove
le tecnologie alternative non sono ancora considerate adeguate. Ritengono invece
che il divieto riguardante le nuove apparecchiature sia troppo rigido o imponga
una complessa serie di esenzioni. Per gli utilizzatori commerciali di apparecchiature
contenenti gas fluorurati, è fondamentale che le apparecchiature esistenti non
diventino inutilizzabili. Le ONG e le imprese che si occupano di tecnologie
alternative ritengono che sia essenziale imporre divieti e ridurre al minimo le
esenzioni. A loro parere l'eliminazione graduale può essere solo un'integrazione
ai divieti. Pochi portatori di interessi hanno espresso sostegno all'opzione
consistente nel concentrarsi unicamente sul miglioramento dell'applicazione del
regolamento. In quella fase gli Stati membri, che non avevano espresso la loro
posizione ufficiale, si sono detti favorevoli all'eliminazione graduale. Una
rete di agenzie per la protezione dell'ambiente[30] ha raccomandato di combinare
il meccanismo di eliminazione graduale con divieti intesi a rafforzarlo. Valutazione
di impatto La Commissione ha effettuato una valutazione
di impatto delle alternative sotto il profilo della loro efficacia nel
conseguimento degli obiettivi politici e del loro impatto ambientale, economico
e sociale sui portatori di interesse. È stata presa in considerazione una vasta
gamma di misure politiche per completare le misure vigenti. Le opzioni finali
comprendevano unicamente misure dimostratesi atte a determinare notevoli
riduzioni delle emissioni a costi di abbattimento contenuti e in linea con
altre politiche dell'UE. La piena applicazione del regolamento sui gas
fluorurati è stata indicata come opzione di base. Altre quattro opzioni
politiche sono state valutate in maniera dettagliata: (a)
accordi volontari; (b)
estensione del campo di applicazione delle misure
di contenimento e di recupero; (c)
restrizioni quantitative alla fornitura di HFC (eliminazione
graduale); (d)
divieto di immissione sul mercato UE di taluni
prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati. La base metodologica per la valutazione d'impatto
è stata un'analisi dettagliata della possibilità di introdurre alternative
sicure ed efficienti sotto il profilo energetico nei 28 principali settori
che utilizzano gas fluorurati. Poiché le tecnologie alternative sono state
prese in considerazione solo quando si è ritenuto che la loro efficienza
energetica fosse almeno equivalente a quella delle tecnologie classiche che
utilizzano gas fluorurati, si è tenuto conto sin dall'inizio delle emissioni
indirette dovute al consumo di energia elettrica. Sono stati esaminati gli impatti nelle diverse
fasi della catena di produzione e dell'uso, ossia sui produttori di sostanze
chimiche; i fabbricanti di prodotti ed apparecchiature; i grossisti; gli
utilizzatori industriali di prodotti e apparecchiature; le imprese che
assicurano la manutenzione delle apparecchiature e i consumatori finali. La valutazione d'impatto ha dimostrato che un'eliminazione
graduale degli HFC che prevede fino al 2030 l'introduzione graduale di limiti
sempre più bassi per le quantità di gas fluorurati che possono essere immesse
sul mercato nell'UE consentirebbe di realizzare le massime riduzioni di
emissioni, riducendole, nel 2030, di due terzi rispetto al livello attuale (circa 70 milioni
di tonnellate di CO2 equivalente). Alcune restrizioni sull'uso dei
gas fluorurati sono opportune, in particolare per tutelare l'integrità dell'eliminazione
graduale e intervenire sui gas fluorurati che non sono interessati dall'eliminazione
graduale. Le misure di contenimento e di recupero dovrebbero essere estese ad
alcuni modi di trasporto. Insieme, le due opzioni incentiverebbero l'innovazione
e lo sviluppo di tecnologie ecologiche. Il loro costo per l'economia e la
società nel suo insieme sarebbe ridotto (impatto massimo pari a −0,006%
del PIL), ma offrirebbero una certa flessibilità all'industria. Una riduzione
delle emissioni dei due terzi sarebbe in linea con le attuali proposte nell'ambito
del protocollo di Montreal e preparerebbe l'industria dell'UE all'eliminazione
graduale. Comporterebbe riduzioni dei costi grazie alla migliore penetrazione
del mercato delle tecnologie alternative e alle economie di scala associate,
contribuendo in tal modo a raggiungere un accordo sulle proposte nell'ambito
del protocollo di Montreal. I costi amministrativi possono essere
mantenuti ad un livello relativamente basso (costi amministrativi totali per l'eliminazione
graduale pari a circa due milioni di euro l'anno), i quanto il sistema di informazione
di cui al regolamento (CE) n. 842/2006, richiede già la maggior parte dei dati
necessari per attuare le opzioni politiche in futuro. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta mantiene le attuali disposizioni
del regolamento sui gas fluorurati, con alcuni adattamenti per garantire una
migliore attuazione e un controllo dell'applicazione della legislazione più
adeguato da parte delle autorità nazionali. Alcune misure di contenimento sono
state estese anche agli autocarri e rimorchi frigorifero. L'allegato IX
illustra, in una tavola di concordanza, un quadro generale del modo in cui le
disposizioni esistenti sono state integrate nella proposta di regolamento. La misura nuova più importante è l'introduzione
di limiti quantitativi, in diminuzione progressiva, applicabili al volume di
HFC immessi nel mercato UE. Il meccanismo di eliminazione graduale è
integrato da misure volte a garantire che i quantitativi utilizzati nei
prodotti e nelle apparecchiature siano disciplinati da tale meccanismo. Il meccanismo prevede un limite degressivo del
volume di HFC (in milioni di tonnellate di CO2 equivalente) sul
mercato dell'UE e un congelamento nel 2015, seguito da una prima riduzione
nel 2016 per giungere entro il 2030 al 21% dei livelli venduti nel periodo 2008 - 2011.
I fabbricanti di prodotti e apparecchiature, di fronte alla restrizione di
approvvigionamento di gas fluorurati, ricorreranno a tecnologie alternative,
laddove possibile. L'eliminazione graduale si fonda in larga
misura sull'esperienza maturata con l'eliminazione graduale del consumo di
sostanze che riducono lo strato di ozono. Le imprese che immettono sul mercato
UE volumi di HFC devono godere del diritto di immettere grandi quantità di
sostanze sul mercato UE per la prima volta. La Commissione assegna quote gratuite
alle imprese in base a informazioni comunicate in passato, con una riserva per
i nuovi entranti. Le imprese devono accertarsi di disporre di un numero
sufficiente di diritti per coprire le quantità di prodotti e apparecchiature
che immettono sul mercato. Esse possono scambiarsi queste quote. La Commissione
verifica la conformità l'anno successivo, mediante una verifica indipendente
delle relazioni. Si prevede la partecipazione di circa 100 imprese mentre una
soglia minima garantisce che le aziende che commercializzano quantità ridotte
siano esonerate. Occorre che gli HFC importati in
apparecchiature precaricate siano anch'essi contabilizzati nell'ambito dell'eliminazione
graduale e pertanto occorrono misure complementari per tenere conto di questi
gas ai fini dell'integrità ambientale[31]
del meccanismo di eliminazione graduale e delle condizioni di concorrenza eque
sul mercato. Gli apparecchi a HFC non ermeticamente sigillati potrebbero
pertanto essere prodotti o importati nell'Unione europea ma dovrebbero essere
caricati nel luogo di installazione[32].
Analogamente, l'immissione sul mercato di condizionatori mobili contenenti HFC
sarà vietata a partire dal 2020. Per rafforzare il meccanismo di eliminazione progressiva
e limitare l'utilizzazione di altri gas fluorurati non interessati da questo meccanismo
sono previsti alcuni ulteriori divieti; queste misure sono risultate efficaci
sotto il profilo dei costi rispetto al livello totale prescritto di riduzione
delle emissioni. Cfr. tabella 1 — Panorama. Tabella 1: Panorama delle nuove restrizioni
sulle apparecchiature Prodotti e apparecchiature || Data del divieto Uso di HFC-23 nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori || 1° gennaio 2015 Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 1° gennaio 2015 Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (sistemi ermeticamente sigillati) || 1° gennaio 2017 per gli HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 1° gennaio 2020 per gli HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 Impianti mobili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 1° gennaio 2020 Inoltre, a partire dal 2020 sarà vietata la
ricarica delle apparecchiature di refrigerazione esistenti con dimensioni del
carico di refrigerazione superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente, con HFC aventi un potenziale di riscaldamento globale molto
elevato (> 2 500), perché sono già
ampiamente disponibili sul mercato refrigeranti drop-in più adeguati e efficienti
sotto il profilo energetico aventi un potenziale di riscaldamento globale
inferiore. Le restrizioni all'uso dell'SF6
nella pressofusione del magnesio sono estese anche agli impianti che utilizzano
meno di 850 kg all'anno, perché il progresso tecnologico ha reso obsoleto tale
uso. La previsione di ulteriori obblighi di
comunicazione dovrebbero consentire il controllo dell'uso dei gas fluorurati
non contemplati dalla normativa in vigore. Base giuridica L'obiettivo principale del regolamento è garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente, in particolare in termini di lotta
contro i cambiamenti climatici. La presente proposta si basa pertanto sull'articolo
192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà Gli obiettivi della proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. L'Unione europea può
realizzare meglio i previsti obiettivi per i motivi illustrati qui di seguito. La protezione del sistema climatico è un
problema transnazionale. I singoli Stati membri non possono risolvere da soli
questi problemi. La portata del problema impone interventi a livello UE, nonché
azioni a livello internazionale. La proposta mira anche a creare il quadro
giuridico per l'attuazione di un accordo internazionale sull'eliminazione graduale
degli HFC, cui l'Unione aderirebbe. L'accordo è attualmente in discussione a
livello internazionale. Il regolamento prevede il divieto di
immissione in commercio e dell'uso di taluni prodotti e di talune
apparecchiature contenenti gas fluorurati. È pertanto pertinente per il
funzionamento del mercato interno. La proposta concerne principalmente la
modifica e l'integrazione della normativa UE e il rafforzamento di alcune
disposizioni per migliorarne l'attuazione e il controllo dell'osservanza da
parte degli Stati membri. Essa è quindi conforme al principio di
sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. Le misure sono basate su una valutazione approfondita della
loro efficienza sotto il profilo dei costi. Le soglie per costi di abbattimento
accettabili sono in linea con la tabella di marcia verso un'economia a basse
emissioni di carbonio[33],
che stabilisce la strategia complessiva di lotta contro i cambiamenti
climatici. Periodi transitori sufficientemente lunghi consentiranno ai settori
interessati di adattarsi in modo efficiente dal punto di vista economico. Quando prevede restrizioni all'applicazione di
taluni gas fluorurati, la proposta garantisce che siano disponibili alternative
tecnicamente ed economicamente valide. Qualora, in circostanze particolari, ciò
non sia possibile, consente la concessione di deroghe. Non sono previste disposizioni dettagliate nei
settori in cui gli obiettivi possono essere realizzati meglio mediante
interventi nel quadro di altre politiche, ad esempio la normativa in materia di
rifiuti e di progettazione ecocompatibile, per evitare sovrapposizioni che
potrebbero causare una ripartizione non chiara delle competenze e creare oneri
aggiuntivi a carico delle autorità pubbliche e delle imprese. Scelta dello strumento Lo strumento giuridico scelto è il
regolamento, sia perché la proposta mira a sostituire e migliorare il vigente
regolamento sia perché il meccanismo di eliminazione graduale dovrebbe basarsi
sul sistema istituito a livello dell'UE per l'eliminazione graduale delle
sostanze che riducono lo strato di ozono. Questo sistema si è dimostrato efficace.
Eventuali modifiche al sistema creerebbero un onere eccessivo a carico
degli Stati membri e delle imprese attive nel settore. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0305 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sui gas fluorurati a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[34], visto il parere del Comitato delle regioni[35], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La quarta relazione di
valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental
Panel on Climate Change — IPCC) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di cui l'Unione è parte[36], ha affermato che, sulla base
degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le
emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro
il 2050 per limitare i cambiamenti climatici ad un aumento della temperatura di
2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima[37]. (2) Per raggiungere questo
obiettivo, la Commissione europea ha definito nella tabella di marcia verso un'economia
a basse emissioni di carbonio modalità efficienti sotto il profilo dei costi
per conseguire nell'Unione le necessarie riduzioni delle emissioni complessive
entro il 2050[38].
La tabella di marcia fissa i contributi settoriali necessari in sei settori. Le
emissioni diverse dal CO2 (compresi i gas fluorurati a effetto
serra, ma escluse le emissioni diverse dal CO2 provenienti dall'agricoltura)
devono essere ridotte del 72-73% entro il 2030 e del 70-78% entro il 2050
rispetto ai livelli del 1990. Se si prende come anno di riferimento il 2005, è
necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2, escluse
quelle agricole, del 60-61% entro il 2030. Le emissioni di gas fluorurati
a effetto serra nel 2005 sono state stimate a 90 milioni di tonnellate
(Mt) di CO2 equivalente. Per conseguire una riduzione del 60% occorre
ridurre le emissioni a circa 35 Mt di CO2 equivalente entro il 2030.
Tenuto conto di una stima di 104 Mt di CO2 equivalenti nel 2030,
basata sulla piena applicazione della normativa in vigore, è necessario un
ulteriore calo di circa 70 Mt di CO2 equivalente. (3) Nella relazione[39] sull'applicazione, gli effetti
e l'adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006[40], la Commissione ha concluso
che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero
di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Tali misure devono
pertanto essere mantenute e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita nella
loro applicazione. Alcune misure devono essere estese ad altre apparecchiature
che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali
autocarri e rimorchi frigorifero. L'obbligo di istituire e tenere registri
delle apparecchiature contenenti detti gas deve essere esteso ai commutatori
elettrici. (4) La relazione della
Commissione è giunta anche alla conclusione che è possibile fare di più per
ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, in
particolare evitando l'uso di tali gas laddove esistono tecnologie alternative
sicure e efficienti sotto il profilo energetico senza impatto o con impatto
minore sul clima. Una diminuzione fino a due terzi delle emissioni del 2010
entro il 2030 è efficace sotto il profilo dei costi in quanto in molti settori
sono disponibili effettive soluzioni alternative testate. (5) Per incoraggiare l'uso di
tali tecnologie, la formazione del personale che svolge attività che comportano
l'uso di gas fluorurati a effetto serra deve riguardare le tecnologie che consentono
di sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurne l'uso. Occorre che i
certificati abbiano una validità limitata e che il periodo iniziale di validità
sia prorogato solo se è prevista una formazione periodica obbligatoria, in modo
da assicurare che il personale interessato sia al corrente dei nuovi sviluppi
tecnici. (6) Per garantire la coerenza con
le prescrizioni di controllo e di comunicazione ai sensi della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della decisione n. 4/CMP.7
della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo
di Kyoto, occorre calcolare il potenziale di riscaldamento globale come
potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas
rispetto ad un chilogrammo di CO2. Se possibile, il calcolo deve
basarsi sulla quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. (7) Dato che esistono soluzioni
alternative adeguate, occorre estendere il vigente divieto sull'uso di
esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e sul riciclaggio delle
leghe di magnesio per pressofusione agli impianti che utilizzano meno di 850 kg
l'anno. Analogamente, occorre vietare, prevedendo un adeguato periodo
transitorio, l'uso di refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento
globale per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di
refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiore a 5
tonnellate di CO2. (8) Occorre introdurre ulteriori
divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d'aria e di protezione antincendio che
utilizzano determinati gas fluorurati a effetto serra qualora siano disponibili
soluzioni alternative valide a tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi
tecnici e della disponibilità di soluzioni alternative efficienti sotto il
profilo dei costi all'uso dei gas fluorurati a effetto serra, occorre che la
Commissione sia autorizzata a includere altri prodotti e altre apparecchiature o
a escludere anche temporaneamente alcune categorie di prodotto o di
apparecchiature per le quali sostanze alternative con un potenziale di
riscaldamento inferiore al limite specificato non sono disponibili per ragioni
tecniche o economiche, in particolare perché l'offerta di sostanze alternative
sul mercato non è sufficiente per soddisfare la domanda o perché le norme di
sicurezza vigenti impediscono l'uso di queste sostanze alternative. (9) Occorre che questi divieti
siano introdotti soltanto se consentiranno di ridurre sia le emissioni di gas a
effetto serra, in particolare quelle dovute a perdite di gas fluorurati, che le
emissioni di CO2 risultanti dal consumo energetico. Le
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra devono pertanto
essere autorizzate se le loro emissioni totali di gas a effetto serra sono
inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti non contenenti gas fluorurati
a effetto serra il cui consumo energetico massimo consentito è stabilito nelle
misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE
(progettazione ecocompatibile)[41]. (10) Per assicurare che solo il
personale debitamente certificato installi apparecchiature di refrigerazione e
di condizionamento d'aria e pompe di calore non ermeticamente sigillate,
occorre imporre il divieto all'immissione in commercio di tali apparecchiature
precaricate con idrofluorocarburi. Tale misura deve anche assicurare che le
quantità utilizzate per il primo riempimento delle apparecchiature siano tutte
soggette alle misure di riduzione. (11) La riduzione graduale dell'immissione
in commercio degli idrofluorocarburi è stata riconosciuta come il modo più efficace
e più efficiente sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di tali
sostanze a lungo termine. (12) Per attuare la riduzione
graduale dell'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, occorre che la
Commissione assegni ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione
in commercio, affinché non sia superato il limite quantitativo complessivo per
l'immissione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione. (13) La quota assegnata alle
singole imprese deve basarsi sulle quantità di idrofluorocarburi da esse
prodotte o importate nel periodo di riferimento 2008-2011. Tuttavia, per non
escludere i piccoli operatori, il 5% del limite quantitativo complessivo deve
essere riservato agli importatori e ai produttori che nel periodo di riferimento
non hanno importato o prodotto più di 1 tonnellata di gas fluorurati a effetto
serra. (14) Occorre che la Commissione,
ricalcolando regolarmente le quote, assicuri che i nuovi operatori siano in
grado di proseguire la loro attività sulla base dei volumi medi da essi immessi
in commercio nel recente passato. (15) La Commissione deve assicurare
che venga istituito un registro centrale elettronico per la gestione delle
quote, basato sul sistema di rilascio delle licenze ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono[42]. (16) Per mantenere la flessibilità
del mercato degli idrofluorocarburi, è opportuno consentire il trasferimento di
quote anche ai produttori e agli importatori che non hanno precedentemente
esercitato attività nel settore. (17) Al fine di consentire il
controllo dell'efficacia del regolamento, occorre estendere gli attuali
obblighi di comunicazione ad altre sostanze fluorurate che hanno un
considerevole potenziale di riscaldamento globale o che potrebbero sostituire
alcuni dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I. Per lo
stesso motivo occorre notificare anche la distruzione di gas fluorurati ad
effetto serra e l'importazione di tali gas se contenuti in prodotti e
apparecchiature. Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, in
particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, occorre fissare
delle soglie minime. (18) La Commissione deve monitorare
costantemente le conseguenze della riduzione dell'immissione sul mercato di
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto sulla fornitura destinata agli
apparecchi in cui l'uso di idrofluorocarburi comporterebbe minori emissioni nel
corso del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia alternativa. Il monitoraggio
deve altresì garantire l'individuazione tempestiva di rischi per la sicurezza e
la salute legati ad impatti negativi sulla disponibilità di medicinali. È opportuno
procedere ad un esame generale prima del 2030 in tempo per adeguare le
disposizioni del presente regolamento alla luce della sua attuazione e dell'evoluzione
della situazione e per adottare, se del caso, ulteriori misure di riduzione. (19) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, devono essere
conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato
dei registri da tenere sulle apparecchiature installate o oggetto di
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione, della notifica dei
programmi di formazione e certificazione e delle etichette dei prodotti e delle
apparecchiature; per stabilire valori di riferimento per gli importatori e i
produttori in base alla quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato nell'Unione
e per definire il formato e le modalità di presentazione delle relazioni.
Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[43]. (20) Per tener conto del progresso
tecnologico e dell'evoluzione dei mercati oggetto del presente regolamento, e
per garantire il rispetto degli accordi internazionali, occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea per gli aspetti seguenti: prescrizioni
per i controlli standard delle perdite; ampliamento dell'elenco delle
apparecchiature soggette all'obbligo di recupero dei gas fluorurati a effetto
serra; requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco dei
programmi di formazione per il personale addetto all'installazione,
manutenzione, riparazione e disattivazione delle apparecchiature, al controllo
delle perdite e al recupero dei gas fluorurati a effetto serra, e per la
certificazione di tale personale e delle imprese che svolgono tali attività;
modifica dei requisiti in materia di etichettatura; divieto dell'immissione in
commercio di ulteriori prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a
effetto serra o che utilizzano tali gas; modifica delle quantità massime di
idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio e esenzione, per
motivi sanitari e di sicurezza, dall'obbligo in materia di quote per la
fornitura di idrofluorocarburi destinati a specifici usi critici; fissazione
delle regole per ricalcolare i valori di riferimento per l'immissione in
commercio degli idrofluorocarburi da parte delle singole imprese e per
modificare o integrare il meccanismo di assegnazione delle quote; riesame delle
soglie in relazione all'obbligo di comunicazione; fissazione dei requisiti per
i sistemi di comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra e
l'uso dei dati sulle emissioni raccolti dagli Stati membri; inclusione di altre
sostanze con un significativo potenziale di riscaldamento globale negli elenchi
delle sostanze oggetto del presente regolamento e aggiornamento degli elenchi
sulla base di nuovi dati scientifici, in particolare il potenziale di
riscaldamento globale delle sostanze di cui agli allegati del regolamento. (21) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (22) Il presente regolamento
modifica e integra il regolamento (CE) n. 842/2006, che deve pertanto essere
sostituito, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
"gas fluorurati a effetto serra", gli
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6)
e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell'allegato I, soli o
in miscela; (2)
"potenziale di riscaldamento globale", il
potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a
quello dell'anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di
potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad
un chilogrammo di CO2, di cui agli allegati I, II e III; (3)
"tonnellata di CO2 equivalente",
la quantità di gas a effetto serra, o di una miscela contenente tali gas,
espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate
metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale; (4)
"operatore", la persona fisica o
giuridica proprietaria delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal
presente regolamento che eserciti un effettivo controllo sul loro funzionamento
tecnico; (5)
"uso", l'impiego di gas fluorurati a
effetto serra nella produzione, manutenzione o riparazione, ivi compresa la
ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi; (6)
"immissione in commercio", la fornitura o
la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione,
contro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio
conto, o l'importazione nel territorio doganale dell'Unione secondo una procedura
doganale che consenta l'uso o il funzionamento dei prodotti importati nell'Unione; (7)
"sistema ermeticamente sigillato",
sistema in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono
state ermeticamente sigillate in fase di produzione mediante saldatura,
brasatura o altra connessione permanente analoga e per il quale il circuito
refrigerante non deve essere aperto per la messa in funzione del sistema; (8)
"contenitore non ricaricabile",
contenitore progettato esclusivamente per il trasporto o lo stoccaggio di gas
fluorurati a effetto serra e che non può essere ricaricato senza adattamenti a
tal fine, o che sia immesso in commercio in assenza di disposizioni relative
alla sua restituzione in vista di una ricarica; (9)
"recupero", la raccolta e lo stoccaggio
di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, apparecchiature o
contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o
riparazione o prima dello smaltimento dei prodotti, delle apparecchiature o dei
contenitori; (10)
"riciclaggio", il riutilizzo di un gas
fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di
depurazione di base; (11)
"rigenerazione", il ritrattamento di un
gas fluorurato a effetto serra recuperato allo scopo di ottenere un rendimento
equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso
previsto; (12)
"distruzione", il processo tramite il
quale tutto un gas fluorurato a effetto serra o la maggior parte dello stesso
viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili
che non sono gas fluorurati a effetto serra; (13)
"fisso", non in movimento durante il
funzionamento; (14)
"schiuma monocomponente", schiuma
contenuta in un unico contenitore per aerosol allo stato liquido non reagito o
in parte reagito e che si espande e indurisce all'uscita dal contenitore; (15)
"autocarro frigorifero", veicolo a motore
di massa massima superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito
principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella
frigorifero; (16)
"rimorchio frigorifero": veicolo
progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore
principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella
frigorifero. Capo II
Contenimento Articolo 2
Prevenzione delle emissioni 1. Il rilascio intenzionale nell'atmosfera
di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è
tecnicamente necessario per l'uso previsto. 2. Gli operatori di
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle
precauzioni per prevenire il rilascio accidentale (in appresso "perdita"). 3. Se viene rilevata una perdita
di tali gas, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura venga riparata
senza indebito ritardo. L'operatore assicura che, una volta riparata, l'apparecchiatura
sia controllata da personale certificato entro un mese dalla riparazione per
verificare che la riparazione sia stata efficace. 4. Il personale e le imprese che
svolgono le seguenti attività sono certificate conformemente all'articolo 8: (a)
installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione
delle apparecchiature di cui all'articolo 3, paragrafo 1; (b)
manutenzione, riparazione o disattivazione di
impianti mobili di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati a effetto
serra; (c)
installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione
di commutatori elettrici contenenti SF6; (d)
consegna o ricevimento di gas fluorurati a effetto
serra per le attività di cui alle lettere a), b) e c). Nello svolgimento delle predette attività, il
personale e le imprese di cui al primo comma adottano misure precauzionali per
prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra. 5. Le persone che incaricano
terzi dell'installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione di
commutatori elettrici contenenti SF6 o delle apparecchiature di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, si assicurano che questi terzi siano in possesso
dei certificati necessari ai sensi dell'articolo 8 per lo svolgimento delle attività
richieste. Articolo 3
Controllo delle perdite 1. Gli operatori di
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con un potenziale di
riscaldamento globale pari a 5 tonnellate di CO2 non contenuti in
schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare
la presenza di eventuali perdite. Tuttavia le apparecchiature con sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali, contenenti gas fluorurati a
effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari a meno di 10
tonnellate di CO2 non sono soggette ai controlli delle perdite di
cui al presente articolo. I controlli sono effettuati da personale
certificato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8. Il presente paragrafo si applica agli operatori
delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra: (a)
apparecchiature fisse di refrigerazione; (b)
apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; (c)
pompe di calore fisse; (d)
sistemi fissi di protezione antincendio; (e)
autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero. 2. I controlli di cui al
paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza: (a)
le apparecchiature contenenti gas fluorurati a
effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 5
tonnellate di CO2 ma inferiore a 50 tonnellate di CO2
sono controllate per verificare la presenza di eventuali perdite una volta ogni
12 mesi; (b)
le apparecchiature contenenti gas fluorurati a
effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 50
tonnellate di CO2 ma inferiore a 500 tonnellate di CO2
sono controllate per verificare la presenza di eventuali perdite almeno una
volta ogni sei mesi; (c)
le apparecchiature contenenti gas fluorurati a
effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 500
tonnellate di CO2 sono controllate per verificare la presenza di
eventuali perdite almeno una volta ogni tre mesi. 3. Se per i sistemi di
protezione antincendio di cui al paragrafo 1, lettera d), vige già un
regime di controllo conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e il sistema
antincendio è controllato con la frequenza stabilita al paragrafo 2, si ritiene
che i controlli soddisfano gli obblighi di cui al paragrafo 1. 4. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, per specificare i
requisiti in materia di controlli per la verifica delle perdite da effettuare
ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per ogni tipo di apparecchiature
di cui allo stesso paragrafo, per individuare le parti delle apparecchiature
che presentano la maggiore probabilità di perdite e per modificare l'elenco
delle apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di
includervi altri tipi di apparecchiature, tenendo conto delle tendenze del
mercato e del progresso tecnologico. Articolo 4
Sistemi di rilevamento delle perdite 1. Gli operatori delle
apparecchiature di cui all'articolo 3, paragrafo 1, contenenti gas fluorurati a
effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 500
tonnellate di CO2 assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un
sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore in caso di perdite. Tali sistemi di rilevamento
delle perdite sono controllati almeno una volta l'anno per accertarne il
corretto funzionamento. 2. In deroga all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera b), quando le apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari o
superiore a 50 tonnellate di CO2, ma inferiore a 500 tonnellate di
CO2, sono dotate di un sistema di rilevamento delle perdite, i
controlli per la verifica delle perdite sono effettuati almeno una volta ogni 12
mesi. Articolo 5
Tenuta dei registri 1. Gli operatori di
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in
schiume istituiscono e tengono, per ciascuna apparecchiatura, registri
contenenti le seguenti informazioni utili per l'identificazione dell'apparecchiatura: (a)
la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto
serra; (b)
le quantità di gas fluorurati a effetto serra
aggiunti e i motivi dell'aggiunta; (c)
le quantità di gas fluorurati a effetto serra
recuperati; (d)
i tassi di perdita rilevati; (e)
i dati che consentono di identificare l'impresa e le
persone che hanno provveduto all'installazione, alla manutenzione e, se del
caso, alla riparazione o allo disattivazione dell'apparecchiatura; (f)
le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3; (g)
qualora l'apparecchiatura sia stata disattivata, le
misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. Le disposizioni del presente paragrafo si
applicano agli operatori dei commutatori elettrici contenenti SF6 e
delle apparecchiature di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 2. A meno che i dati di cui al
paragrafo 1 non siano registrati in una banca dati creata dalle autorità
competenti degli Stati membri, gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i
registri per almeno due anni dopo la disattivazione delle apparecchiature. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano
registrati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati
membri, le persone o le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1,
lettera e), per conto degli operatori conservano copia dei dati per almeno
cinque anni. Su richiesta, detti registri sono messi a
disposizione dell'autorità competente o della Commissione. 3. Mediante un atto di
esecuzione, la Commissione può stabilire il formato dei registri di cui al
paragrafo 1 e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L'atto di
esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 21. Articolo 6
Emissioni in fase di produzione I produttori di composti fluorurati prendono,
per quanto possibile, tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni
di gas fluorurati a effetto serra durante la produzione, il trasporto e lo
stoccaggio. I produttori assicurano che il trifluorometano
(HFC-23) risultante come sottoprodotto in quantità significative sia distrutto
nel corso del processo di produzione. Articolo 7
Recupero 1. Gli operatori di
apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati
a effetto serra non contenuti in schiume, predispongono meccanismi per il
recupero di tali gas da parte delle persone e delle imprese che detengono i
pertinenti certificati secondo quanto disposto all'articolo 8, per garantire
che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. Questo obbligo si applica agli operatori delle
seguenti apparecchiature: (a)
circuiti di raffreddamento di apparecchiature di
refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; (b)
apparecchiature contenenti solventi a base di gas
fluorurati a effetto serra; (c)
impianti di protezione antincendio ed estintori; (d)
commutatori elettrici. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per modificare l'elenco
delle apparecchiature di cui al paragrafo 1 al fine di includervi altri tipi di
apparecchiature in considerazione della loro crescente importanza, in funzione
dello sviluppo del mercato o dei progressi tecnologici. 3. Prima dello smaltimento di
contenitori di gas fluorurati a effetto serra, la persona che ha utilizzato il
contenitore per il trasporto o lo stoccaggio deve provvedere al recupero degli
eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o
la distruzione. 4. Gli utilizzatori di prodotti
e gli operatori di apparecchiature non elencati al paragrafo 1 contenenti gas
fluorurati a effetto serra provvedono, se possibile, a far recuperare i gas da
personale qualificato al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o
la distruzione o affinché siano distrutti senza previo recupero. Articolo 8
Formazione e certificazione 1. Gli Stati membri stabiliscono
programmi di formazione e certificazione per i seguenti soggetti: a) personale addetto all'installazione, alla
manutenzione, alla riparazione e alla disattivazione delle apparecchiature di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma; b) personale addetto all'installazione, alla
manutenzione, alla riparazione o alla disattivazione di commutatori elettrici
contenenti SF6; c) personale addetto ai controlli per la
verifica dell'eventuale presenza di perdite di cui all'articolo 3,
paragrafo 1; d) personale addetto al recupero dei gas
fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 7. 2. I programmi di formazione di
cui al paragrafo 1 prevedono le seguenti materie: a) regolamentazione e norme tecniche applicabili; b) prevenzione delle emissioni; c) recupero dei gas fluorurati a effetto
serra; d) manipolazione sicura delle
apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato; e) tecnologie che consentono di sostituire i
gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e di manipolare questi gas in
condizioni di sicurezza. 3. Nel quadro dei programmi di
certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono rilasciati ai
richiedenti che abbiano completato un programma di formazione istituto a norma
dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli Stati membri istituiscono
programmi di certificazione per le imprese che svolgono le attività di cui al
paragrafo 1, lettere da a) a d), per conto di altre parti. 5. I certificati di cui ai
paragrafi 1 e 3 sono validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati membri
possono prorogare la validità dei certificati di cui al paragrafo 1 se la
persona interessata frequenta ogni cinque anni un corso obbligatorio di
aggiornamento sulle materie di cui al paragrafo 2. 6. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e di certificazione entro
il 1° gennaio 2015. Essi riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati
membri e non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di
stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un
altro Stato membro. 7. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per specificare i requisiti
minimi di formazione e certificazione di cui al paragrafo 1 e per precisare le
condizioni del reciproco riconoscimento dei certificati. 8. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, il formato della comunicazione di cui al paragrafo
6. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame
di cui all'articolo 21. Capo III
Immissione in commercio e controllo dell'uso Articolo 9
Restrizioni all'immissione in commercio 1. L'immissione in commercio di
determinati prodotti e apparecchiature elencati all'allegato III è vietata
a decorrere dalla data ivi indicata, con eventuali distinzioni in funzione del
tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale
di tale gas. Per il calcolo del potenziale di riscaldamento
globale delle miscele di gas fluorurati a effetto serra contenuti in tali
prodotti e apparecchiature si applica il metodo di cui all'allegato IV. 2. Il divieto sancito al
paragrafo 1 non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito,
nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della
direttiva 2009/125/CE[44]
che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro
funzionamento, le loro emissioni di CO2 nel corso del ciclo di vita
sarebbero inferiori rispetto ad apparecchiature equivalenti che soddisfano le
specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono
idrofluorocarburi. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per modificare l'elenco di
cui all'allegato III al fine di includervi altri prodotti e altre
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di
riscaldamento globale pari o superiore a 150 o che dipendono da tali gas per il
loro funzionamento, se è stata accertata l'esistenza di soluzioni alternative
all'uso di gas fluorurati a effetto serra o all'uso di tipi specifici di gas
fluorurati a effetto serra e se è stato stabilito che il loro uso consentirebbe
di ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra e per escludere, se
del caso per un determinato periodo di tempo, talune categorie di prodotti o apparecchiature
per le quali le sostanze alternative con un potenziale di riscaldamento globale
inferiore al limite non sono disponibili per ragioni tecniche, economiche o di
sicurezza. Articolo 10
Etichettatura e informazioni sui prodotti 1. I prodotti e le
apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra sono immessi in
commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica ai seguenti tipi
di apparecchiature: (a)
apparecchiature di refrigerazione; (b)
apparecchiature di condizionamento; (c)
pompe di calore; (d)
sistemi di protezione antincendio; (e)
commutatori elettrici; (f)
bombolette aerosol contenenti gas fluorurati a
effetto serra; (g)
tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto
serra. 2. L'etichetta prevista ai sensi
del paragrafo 1 riporta quanto segue: (a)
l'indicazione che il prodotto o l'apparecchiatura
contiene gas fluorurati a effetto serra; (b)
il nome del gas fluorurato a effetto serra,
utilizzando la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la
denominazione chimica; (c)
a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità di gas
a effetto serra contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura, espressa in peso
e in CO2 equivalente. Sull'etichetta è indicato se i gas fluorurati a
effetto serra sono contenuti in sistemi ermeticamente sigillati. 3. L'etichetta deve essere chiaramente
leggibile e indelebile e deve essere posta vicino ai punti di accesso per la
ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra o sulla parte del
prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. 4. Le schiume contenenti gas
fluorurati a effetto serra possono essere immesse in commercio soltanto se i
gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un'etichetta in cui è
riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la
denominazione chimica. L'etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma
contiene gas fluorurati a effetto serra. Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni
devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli. 5. Le informazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 figurano nei manuali d'uso di tali prodotti e apparecchiature.
Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 le informazioni
sono anche incluse nella descrizione utilizzata a fini di pubblicità. 6. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, il formato delle etichette di cui ai paragrafi 1 e
3. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di
cui all'articolo 21. 7. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 per modificare gli obblighi
di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 3 e per modificare l'elenco di
prodotti e di apparecchiature di cui al paragrafo 1 al fine di includervi, se
del caso, altri prodotti e altre apparecchiature, alla luce degli sviluppi
commerciali o tecnologici. Articolo 11
Controllo dell'uso 1. È vietato l'uso di SF6
nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per
pressofusione. Alle installazioni che utilizzano una quantità di SF6
inferiore a 850 kg l'anno il divieto si applica solo a decorrere dal 1° gennaio
2015. 2. È vietato l'uso di SF6
per il riempimento di pneumatici di autoveicoli. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2020
è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra, o delle miscele contenenti
gas fluorurati a effetto serra, con potenziale di riscaldamento globale pari o
superiore a 2 500 per la manutenzione
o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del
carico di refrigerazione pari o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente. Ai fini della presente disposizione, il potenziale
di riscaldamento globale delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto
serra è calcolato conformemente all'allegato IV. Articolo 12
Precarica delle apparecchiature 1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa]
[inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento], le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria
e le pompe di calore non sono caricate con idrofluorocarburi prima dell'immissione
in commercio o prima della messa a disposizione dell'utilizzatore finale per l'installazione
iniziale. L'apparecchiatura è caricata al momento della
messa in uso, da personale certificato ai sensi dell'articolo 8. 2. Il paragrafo 1 non si applica
alle apparecchiature ermeticamente sigillate o alle apparecchiature contenenti
una quantità di idrofluorocarburi corrispondente a meno del 2% della capacità
massima prevista per l'apparecchiatura. Capo IV
Riduzione dell'immissione in commercio degli idrofluorocarburi Articolo 13
Riduzione dell'immissione in commercio degli idrofluorocarburi 1. La Commissione provvede
affinché la quantità di idrofluorocarburi che i produttori e gli importatori
possono immettere sul mercato dell'Unione ogni anno non superi la quantità
massima per l'anno in questione calcolata conformemente all'allegato V.
Ogni produttore e ogni importatore assicura che la quantità di idrofluorocarburi
calcolata conformemente all'allegato V che immette in commercio non superi
la quota assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, o trasferitagli
ai sensi dell'articolo 16. 2. Il presente articolo non si
applica agli idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti. Esso non si applica ai produttori o agli
importatori di meno di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente
di idrofluorocarburi l'anno. 3. Il presente articolo e gli
articoli 14, 16, 17 e 22 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in
miscele di polioli. 4. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20, (a)
per modificare le quantità massime stabilite nell'allegato V
alla luce degli sviluppi del mercato degli idrofluorocarburi e delle relative
emissioni, e (b)
per esentare l'immissione in commercio per usi
specifici dall'obbligo delle quote di cui al paragrafo 1, quando l'uso di
idrofluorocarburi è necessario per motivi sanitari o di sicurezza e non sarebbe
altrimenti garantita un'offerta sufficiente. Articolo 14
Assegnazione di quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi 1. Entro il 31 ottobre 2014 la
Commissione determina, mediante decisioni di esecuzione, per ogni produttore e
per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media
annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l'importatore
hanno comunicato di aver prodotto o importato dal 2008 al 2011. Ai fini
del calcolo del valore di riferimento, non si tiene conto delle quantità
dichiarate in eccesso rispetto alla quota. I valori di riferimento sono
calcolati conformemente all'allegato V del presente regolamento. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente
alla procedura di esame di cui all'articolo 21. 2. I produttori e gli
importatori che per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 non hanno
comunicato né la produzione né le importazioni ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 842/2006 possono dichiarare l'intenzione di produrre o
importare idrofluorocarburi nell'anno successivo. La dichiarazione è inviata alla Commissione con l'indicazione
dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità che si prevede di immettere in
commercio. La Commissione emana una comunicazione sui termini
per la presentazione di queste dichiarazioni. Prima di presentare la
dichiarazione a norma dei paragrafi 2 e 3, le imprese sono tenute a registrarsi
nel registro di cui all'articolo 15. 3. Entro il 31 ottobre 2017 e in
seguito ogni tre anni la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i
produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base della media
annuale delle quantità di idrofluorocarburi prodotte o importate dopo il 1°
gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell'articolo 17. Essa fissa
tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente
alla procedura d'esame di cui all'articolo 21. 4. I produttori e gli
importatori per i quali sono stati definiti valori di riferimento possono
dichiarare le quantità aggiuntive previste secondo la procedura di cui al
paragrafo 2. 5. La Commissione assegna a
ciascun produttore e importatore una quota per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi
ogni anno a partire dal 2015, secondo il meccanismo di assegnazione di cui all'allegato
VI. 6. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per stabilire il meccanismo
per ricalcolare i valori di riferimento ai sensi del paragrafo 3 e per
modificare o integrare il meccanismo di assegnazione delle quote stabilito all'allegato VI. Articolo 15
Registro delle quote 1. È istituito un registro
elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. La
Commissione adotta misure per l'istituzione del registro elettronico e per
garantirne il funzionamento. Su richiesta, nel registro sono riportati: (a)
i produttori e gli importatori cui è stata
assegnata una quota per l'immissione in commercio a norma dell'articolo 14,
paragrafo 5; (b)
i produttori e gli importatori cui è stata
trasferita una quota ai sensi dell'articolo 16; (c)
i produttori e gli importatori che intendono
presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. 2. La Commissione assicura che i
produttori, gli importatori e le autorità competenti degli Stati membri vengano
informati, mediante il registro, sulle quote assegnate e sulle eventuali
modifiche che intervengono nel corso del periodo di assegnazione. Articolo 16
Trasferimento delle quote Ogni produttore o importatore per il quale sia
stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo
1 o paragrafo 3, e cui è stata assegnata una quota a norma dell'articolo 14,
paragrafo 5, può trasferire la quota, in parte o in toto, ad un'altra
impresa nell'Unione ripresa nel registro di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
Il trasferimento è preventivamente comunicato alla Commissione. Capo V Comunicazioni Articolo 17
Comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione e la distruzione 1. Entro il 31 marzo 2014 e
successivamente ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha
prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o di 1 000
tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra e di
altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile
precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per
ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione. 2. Entro il 31 marzo 2014 e successivamente
ogni anno, ciascun impresa che ha distrutto più di una tonnellata metrica o di 1 000
tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra e di
altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile
precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per
ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione. 3. Entro il 31 marzo 2014 e
successivamente ogni anno, ciascun impresa che immette sul mercato prodotti e
apparecchiature contenenti più di 10 000 tonnellate di CO2
equivalente di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco
dell'allegato II nel corso dell'anno civile precedente comunica alla
Commissione i dati di cui all'allegato VII per ciascuna delle sostanze per l'anno
civile in questione. 4. Ogni impresa tenuta a
comunicare, a norma dei paragrafi 1 e 3, l'immissione in commercio di oltre 10 000
tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno
civile precedente, prima di inviare le informazioni, provvede a far verificare
l'accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente, accreditato a
norma della direttiva 2003/87/CE[45]
o accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla
legislazione dello Stato membro interessato. L'impresa conserva la relazione di verifica per
almeno cinque anni. Su richiesta, la relazione di verifica è messa a
disposizione dell'autorità competente e della Commissione. 5. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per modificare le soglie per
gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, se del caso, alla luce degli
sviluppi del mercato, per evitare che quantità considerevoli di gas fluorurati
a effetto serra prodotte, importate o esportate sfuggano ai controlli o per ridurre
gli oneri amministrativi quando le quantità comunicate sono trascurabili. 6. La Commissione può stabilire,
mediante atti di esecuzione, il formato e le modalità di trasmissione delle
relazioni di cui al presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente
alla procedura d'esame di cui all'articolo 21. 7. La Commissione adotta le
misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono
comunicate. Articolo 18
Raccolta di dati sulle emissioni 1. Gli Stati membri raccolgono i
dati relativi alle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. A tal fine essi istituiscono, a seconda dei casi,
uno dei seguenti sistemi: a) un sistema che prevede la tenuta, a
livello nazionale, di una banca dati per la raccolta dei dati registrati a
norma dell'articolo 5, paragrafo 1; b) un sistema che consenta di effettuare
indagini sulle emissioni sulla base di un campione rappresentativo degli
operatori soggetti alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e di
estrapolare i risultati da tali indagini. 2. I dati raccolti a norma del
paragrafo 1 sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. La
Commissione può trasmettere i dati agli altri Stati membri. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per stabilire i requisiti
dei sistemi di raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, secondo comma, del
presente articolo e per stabilire per ogni settore specifico se il sistema
debba essere istituito a norma della lettera a) o della lettera b),
del secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo. Capo VI Disposizioni finali Articolo 19
Riesame 1. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per modificare l'allegato I
al fine di includere nell'elenco le sostanze con un potenziale significativo di
riscaldamento globale utilizzate in sostituzione di sostanze che già figurano
nell'elenco dell'allegato e che sono esportate, importate, prodotte o immesse
sul mercato in quantità considerevoli. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per aggiornare gli
allegati I, II e IV sulla base di nuove scoperte scientifiche, in
particolare sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate. 3. Sulla base delle informazioni
sull'immissione in commercio comunicate ai sensi dell'articolo 17 e delle
informazioni sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra rese disponibili
a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione controlla l'applicazione
e gli effetti del presente regolamento. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione pubblica
una relazione sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione,
in particolare per le applicazioni mediche. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione pubblica
una relazione completa sugli effetti del presente regolamento, comprendente una
previsione sulla domanda di idrofluorocarburi dopo il 2030. Articolo 20
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo
8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 7, all'articolo
13, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 5,
all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, è conferito
alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [gg/mm/aaaa]
[inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. 3. Il potere di adottare atti
delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo
8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 7, all'articolo
13, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 5,
all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo
8, paragrafo 7, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 7,
dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 17,
paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafi 1
e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 21
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 22
Sanzioni 1. Gli Stati membri emanano
norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione
di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le norme adottate alla
Commissione entro il gg/mm/aaaa [data di entrata in vigore] e provvedono a
notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione
di dette norme. 2. Oltre alle sanzioni di cui al
paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l'immissione in
commercio di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell'articolo 14,
paragrafo 5, oppure loro trasferita ai sensi dell'articolo 16, può essere
assegnata solo una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione
del superamento. L'importo della riduzione è pari al 200% della
quantità corrispondente al superamento. Se l'importo della riduzione è
superiore alla quantità da assegnare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5,
quale quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del
superamento, in detto periodo di assegnazione non viene assegnata alcuna quota
e la quota per i successivi periodi di assegnazione è ridotta
corrispondentemente fino a detrazione dell'intera quantità. Articolo 23
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato VIII. Articolo 24
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 1, punto 1 Sostanza || Potenziale di riscaldamento globale[46] Designazione industriale || Denominazione chimica (nome comune) || Formula chimica Sezione 1: idrofluorocarburi (HFC) HFC-23 || trifluorometano (fluoroform) || CHF3 || 14 800 HFC-32 || difluorometano || CH2F2 || 675 HFC-41 || fluorometano (metilfluoruro) || CH3F || 92 HFC-125 || pentafluoretano || CHF2CF3 || 3 500 HFC-134 || 1,1,2,2-tetrafluoroetano || CHF2CHF2 || 1 100 HFC-134a || 1,1,1,2-tetrafluoroetano || CH2FCF3 || 1 430 HFC-143 || 1,1,2-trifluoroetano || CH2FCHF2 || 353 HFC-143a || 1,1,1-trifluoroetano || CH3CF3 || 4 470 HFC-152 || 1,2-difluoretano || CH2FCH2F || 53 HFC-152a || 1,2-difluoretano || CH3CHF2 || 124 HFC-161 || fluoretano (etilfluoruro) || CH3CH2F || 12 HFC-227ea || 1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano || CF3CHFCF3 || 3 220 HFC-236cb || 1,1,1,2,2,3-esafluoropropano || CH2FCF2CF3 || 1 340 HFC-236ea || 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano || CHF2CHFCF3 || 1 370 HFC-236fa || 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano || CF3CH2CF3 || 9 810 HFC-245ca || 1,1,2,2,3-pentafluoropropano || CH2FCF2CHF2 || 693 HFC-245fa || 1,1,1,3,3-pentafluoropropano || CHF2CH2CF3 || 1030 HFC-365 mfc || 1,1,1,3,3-pentafluorobutano || CF3CH2CF2CH3 || 794 HFC-43-10 mee || 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano || CF3CHFCHFCF2CF3 || 1 640 Sezione 2: Perfluorocarburi (PFC) PFC-14 || Perfluorometano (carbontetrafluoruro) || CF4 || 7 390 PFC-116 || esafluoretano (perfluoroetano) || C2F6 || 12 200 PFC-218 || ottafluoropropano (perfluoropropano) || C3F8 || 8 830 PFC-3-1-10 (R-31-10) || decafluorobutano (perfluorobutano) || C4F10 || 8 860 PFC-4-1-12 (R-41-12) || dodecafluoropentano (perfluoropentano) || C5F12 || 9 160 PFC-5-1-14 (R-51-14) || tetradecafluoroesano (perfluoroesano) || C6F14 || 9 300 PFC-c-318 || ottafluorociclobutano (perfluorociclobutano) || c-C4F8 || 10 300 Sezione 3: Altri composti perfluorinati || esafluoruro di zolfo || SF6 || 22 800 ALLEGATO II Altri
gas fluorurati soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 17 Sostanza || Potenziale di riscaldamento globale[47] Nome comune/designazione industriale || Formula chimica Sezione 1: Idrofluorocarburi insaturi HFC-1234yf || CF3CF=CH2 || 4 Fn [48] HFC-1234ze || trans — CHF=CHCF3 || 7 Fn 48 Sezione 2: Eteri fluorurati HFE-125 || CHF2OCF3 || 14 900 HFE-134 || CHF2OCHF2 || 6 320 HFE-143a || CH3OCF3 || 756 HCFE-235da2 || CHF2OCHClCF3 || 350 HFE-245cb2 || CH3OCF2CF3 || 708 HFE-245fa2 || CHF2OCH2CF3 || 659 HFE-254cb2 || CH3OCF2CHF2 || 359 HFE-347 mcc3 || CH3OCF2CF2CF3 || 575 HFE-347pcf2 || CHF2CF2OCH2CF3 || 580 HFE-356pcc3 || CH3OCF2CF2CHF2 || 110 HFE-449sl (HFE-7100) || C4F9OCH3 || 297 HFE-569sf2 (HFE-7200) || C4F9OC2:5 || 59 HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) || CHF2OCF2OC2F4OCHF2 || 1 870 HFE-236ca12 (HG-10) || CHF2OCF2OCHF2 || 2 800 HFE-338pcc13 (HG-01) || CHF2OCF2CF2OCHF2 || 1 500 || (CF3)2CFOCH3 || 343 || CF3CF2CH2OH || 42 || (CF3)2CHOH || 195 HFE-227ea || CF3CHFOCF3 || 1 540 HFE-236ea2 || CHF2OCHFCF3 || 989 HFE-236fa || CF3CH2OCF3 || 487 HFE-245fa1 || CHF2CH2OCF3 || 286 HFE 263fb2 || CF3CH2OCH3 || 11 HFE-329 mcc2 || CHF2CF2OCF2CF3 || 919 HFE-338 mcf2 || CF3CH2OCF2CF3 || 552 HFE-347 mcf2 || CHF2CH2OCF2CF3 || 374 HFE-356 mec3 || CH3OCF2CHFCF3 || 101 HFE-356pcf2 || CHF2CH2OCF2CHF2 || 265 HFE-356pcf3 || CHF2OCH2CF2CHF2 || 502 HFE 365 mcf3 || CF3CF2CH2OCH3 || 11 HFE-374pc2 || CHF2CF2OCH2CH3 || 557 || - (CF2)4CH (OH) - || 73 || (CF3)2CHOCHF2 || 380 || (CF3)2CHOCH3 || 27 Sezione 3: Altri composti perfluorinati PFPMIE || CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 || 10 300 trifluoruro di azoto || NF3 || 17 200 trifluorometil pentafluoruro di zolfo || SF5CF3 || 17 700 perfluorociclopropano || c-C3F6 || 17 340 Fn [49] ALLEGATO III Divieti
di immissione in commercio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 Prodotti e apparecchiature Se del caso, il potenziale di riscaldamento globale (GWP) delle miscele contenenti gas fluorurati è calcolato conformemente all'allegato V, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, comma 2. || Data del divieto 1. Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra utilizzati per la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio, per commutatori, o impiegati come solventi || 4 luglio 2007 2. Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti || 4 luglio 2007 3. Sistemi di protezione antincendio ed estintori || contenenti PFC || 4 luglio 2007 contenenti HFC-23 || 1° gennaio 2015 4. Finestre ad uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra || 4 luglio 2007 5. Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra || 4 luglio 2008 6. Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra || 4 luglio 2006 7. Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra || 4 luglio 2007 8. Schiume monocomponenti, tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 4 luglio 2008 9. Generatori di aerosol immessi in commercio e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006[50], e trombe a gas contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 4 luglio 2009 10. Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 1° gennaio 2015 11. Frigoriferi e congelatori per lo stoccaggio, l'esposizione o la distribuzione di prodotti nei negozi al dettaglio e nella ristorazione ("uso commerciale") — sistemi ermeticamente sigillati || contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 || 1° gennaio 2017 contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 1° gennaio 2020 12. Sistemi mobili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 || 1° gennaio 2020 ALLEGATO IV Metodo
di calcolo del potenziale di riscaldamento globale delle miscele di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 3 Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) totale
di una miscela contenente gas fluorurati a effetto serra è calcolato come la
media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole
sostanze moltiplicate per il rispettivo potenziale di riscaldamento globale,
salvo altrimenti specificato, comprese le sostanze che non sono gas fluorurati
a effetto serra. Σ (sostanza X% × GWP) + (sostanza Y% ×
GWP) + … (sostanza N% × GWP), dove % è il contributo in peso con una
tolleranza pari a ± 1%. Ad esempio: applicando la formula ad una
miscela di gas consistente al 60% di etere dimetilico, al 10% di HFC-152a e al 30%
di isobutano: Σ (60% x 1) + (10 x 125%) + (30% x 4) → GWP complessivo = 14,3. Per il calcolo del potenziale di riscaldamento
globale delle miscele è utilizzato il potenziale di riscaldamento globale delle
sostanze non fluorurate indicate di seguito. Per le altre sostanze non elencate
nel presente allegato si applica un valore standard pari a 0. Sostanza || Potenziale di riscaldamento globale[51] Nome comune || Designazione industriale || Formula chimica metano || || CH4 || 25 ossido di azoto || || N2O || 298 dimetiletere || || CH3OCH3 || 1 cloruro di metilene || || CH2Cl2 || 9 cloruro di metile || || CH3Cl || 13 cloroformio || || CHCl3 || 31 etano || R-170 || CH3CH3 || 6 propano || R-290 || CH3CH2CH3 || 3 butano || R-600 || CH3CH2CH2CH3 || 4 isobutano || R-600a || CH(CH3)2CH3 || 3 pentano || R-601 || CH3CH2CH2CH2CH3 || 20 isopentano || R-601a || (CH3)2CHCH2CH3 || 4 etossietano (etere dietilico) || R-610 || CH3CH2OCH2CH3 || 4 formiato di metile || R-611 || HCOOCH3 || 25 idrogeno || R-702 || H2 || 6 ammoniaca || R-717 || NH3 || 0 etilene || R-1150 || C2H5 || 4 propilene || R-1270 || C3H6 || 2 ALLEGATO V Calcolo
della quantità massima, dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione
in commercio degli idrofluorocarburi La quantità massima di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, è calcolata applicando le seguenti percentuali alla media annuale
della quantità totale prodotta e importata nell'Unione nel periodo 2008-2011: Anni || 2015 || 100% 2016-17 || 93% 2018-20 || 63% 2021-23 || 45% 2024-26 || 31% 2027-29 || 24% 2030 || 21% La quantità massima,
i valori di riferimento e le quote per l'immissione in commercio degli
idrofluorocarburi di cui agli articoli 13 e 14 sono calcolati come quantità
aggregate di tutti i tipi di idrofluorocarburi, espresse in tonnellate di CO2
equivalente. Il calcolo dei valori di riferimento e delle
quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi di cui agli
articoli 13 e 14 si basa sulle quantità di idrofluorocarburi che i produttori e
gli importatori hanno immesso sul mercato dell'Unione durante il periodo di
assegnazione. Le quantità che nello stesso periodo di
assegnazione sono state trasferite ad un'impresa per l'esportazione non sono
prese in considerazione nel calcolo della quota o nella valutazione del rispetto
dell'articolo 13, paragrafo 2, purché l'esportazione avvenga nello stesso
periodo e l'esportatore la comunichi conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.
L'operazione deve essere verificata conformemente all'articolo 17, paragrafo 4,
a prescindere dalle quantità. ALLEGATO VI Meccanismo
di assegnazione di cui all'articolo 14 1. Determinazione della quantità
da assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento
a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 Ogni impresa per la quale è stato fissato un
valore di riferimento riceve una quota corrispondente al 95% del valore di
riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell'allegato V per l'anno
in questione. 2. Determinazione della quantità
da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo
14, paragrafo 2 La somma delle quote assegnate ai sensi del
punto 1 è sottratta dalla quantità massima per l'anno in questione di cui all'allegato V
per determinare la quantità da assegnare alle imprese per le quali non è stato
fissato un valore di riferimento e che hanno presentato una dichiarazione ai
sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 (quantità da assegnare nella fase 1 del
calcolo). 2.1. Fase 1 del calcolo Ogni impresa riceve un'assegnazione corrispondente
alla quantità richiesta nella sua dichiarazione, ma non superiore ad una quota
percentuale della quantità da assegnare nella fase 1. La quota percentuale è calcolata dividendo 100
per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione. La somma delle
quote assegnate nella fase 1 è sottratta dalla quantità da assegnare nella fase
1 per stabilire la quantità da assegnare nella fase 2. 2.2. Fase 2 del calcolo Ogni impresa che non ha ottenuto il 100% della
quantità richiesta nella dichiarazione nella fase 1 riceve un'assegnazione
supplementare corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la
quantità ottenuta nella fase 1. Tuttavia, tale assegnazione non deve superare
la quota percentuale della quantità da assegnare nella fase 2. La quota percentuale è calcolata dividendo 100
per il numero di imprese ammissibili all'assegnazione nella fase 2. La somma
delle quote assegnate nella fase 2 è sottratta dalla quantità da assegnare
nella fase 2 per stabilire la quantità da assegnare nella fase 3. 2.3. Fase 3 del calcolo La fase 2 viene ripetuta fino a quando la
quantità restante da assegnare nella fase successiva è inferiore a 1 000
tonnellate di CO2 equivalente. 3. Determinazione della quantità
da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 4 La somma delle
quote assegnate ai sensi dei punti 1 e 2 è sottratta dalla quantità massima per
l'anno in questione di cui all'allegato V per determinare la quantità da
assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento e
che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4. Si applica il meccanismo di assegnazione
descritto ai punti 2.1 e 2.2. ALLEGATO VII Dati
da comunicare ai sensi dell'articolo 17 1. I produttori di cui all'articolo
17, paragrafo 1, comunicano quanto segue: (a)
la produzione totale di ogni sostanza nell'Unione,
indicando le principali categorie di applicazione in cui la sostanza è
utilizzata; (b)
le quantità di ogni sostanza che hanno immesso sul
mercato dell'Unione; (c)
le quantità di ogni sostanza che sono state
rispettivamente riciclate, rigenerate o distrutte; (d)
eventuali scorte detenute all'inizio e alla fine
del periodo di dichiarazione. 2. Gli importatori di cui all'articolo
17, paragrafo 1, comunicano quanto segue: (a)
le quantità di ogni sostanza che hanno importato
nell'Unione, indicando le principali categorie di applicazione in cui la
sostanza è utilizzata, (b)
le quantità di ogni sostanza che sono state
rispettivamente riciclate, rigenerate o distrutte. 3. Gli esportatori di cui all'articolo
17, paragrafo 1, comunicano quanto segue: (a)
le quantità di ogni sostanza che hanno esportato
dall'UE, escluse quelle riciclate, rigenerate o distrutte; (b)
le quantità di ogni sostanza che ha esportato per
essere rispettivamente riciclate, rigenerate e distrutte. 4. Le imprese di cui all'articolo
17, paragrafo 2, comunicano quanto segue: (a)
le quantità di ogni sostanza distrutte, ivi
comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature, (b)
eventuali stock di sostanze in attesa di essere
distrutte, ivi comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature; (c)
la tecnologia impiegata per la distruzione. 5. Le imprese di cui all'articolo
17, paragrafo 3, comunicano quanto segue: (a)
le categorie di prodotti o apparecchiature; (b)
il numero di unità; (c)
per ogni sostanza, la quantità contenute nei
prodotti o nelle apparecchiature. ALLEGATO VIII Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 842/2006 || Il presente regolamento Articolo 1 || — Articolo 2 || Articolo 1 Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 2, primo comma || Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 3, paragrafo 1, primo comma Articolo 3, paragrafo 3 || Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 5 || Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 3, paragrafo 6 || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 7 || Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 6, paragrafo 4, Articolo 4, paragrafo 4 || Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 7 Articolo 5, paragrafo 2, prima frase || Articolo 8, paragrafi 1 e 4 Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase || Articolo 8, paragrafo 6, prima frase Articolo 5, paragrafo 2, terza frase || Articolo 8, paragrafo 6, seconda frase Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 4 || Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) Articolo 5, paragrafo 5 || Articolo 8, paragrafo 8 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma || Articolo 17, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1, e allegato VII Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 17, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima frase || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, seconda e terza frase || Articolo 10, paragrafi 2 e 3 Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 1, primo comma Articolo 7, paragrafo 3, prima frase || Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 3, seconda frase || Articolo 10, paragrafo 7 Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 || — Articolo 9, paragrafo 3 || — Articolo 10 || Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 11 || — Articolo 12 || Articolo 21 Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 22, paragrafo 2, primo comma Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma Articolo 14 || — Articolo 15 || Articolo 24 Allegato I — parte 1 || Allegato I Allegato I — parte 2 || Allegato IV Allegato II || Allegato III [1] Gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti
climatici (IPCC), Contribution of Working Group III to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007
(contributo del gruppo di lavoro III alla quarta relazione di valutazione
adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici
(IPCC), 2007). www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html. [2] "Una tabella di marcia verso un'economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", COM(2011) 112. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:IT:NOT. [3] Relazione della Commissione "Applicazione, effetti
e adeguatezza del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(regolamento (CE) n. 842/2006)", COM(2011) 581 definitivo. [4] Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1. [5] Schwarz et al., 2011, Preparatory study for a review
of Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases (Studio
preparatorio per la revisione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra), Öko-Recherche et al.. [6] Si pensi che le riduzioni annue efficienti sotto il
profilo dei costi dei gas fluorurati realizzabili entro il 2030
corrispondono grosso modo a quanto i settori industriali che partecipano al
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) sono attualmente tenuti
a ridurre in due anni. [7] How to bring natural refrigerants faster to market
(come commercializzare più velocemente i refrigeranti naturali), relazione di
sintesi di ATMOsphere 2010, seminario internazionale sui refrigeranti naturali. [8] Conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2011 sulla
preparazione della 17a sessione della conferenza delle parti (CoP)
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) e della 7a sessione della riunione delle parti del
protocollo di Kyoto a Durban. [9] http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html. [10] http://www.unep.org/CCAC/. [11] Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 settembre 2011 "Un
approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio
(CO2) che incidono sul clima", P7_TA-PROV(2011)0384 e
risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, "Economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 – Risoluzione del Parlamento
europeo su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse
emissioni di carbonio nel 2050", P7_TA-PROV(2012)0086. [12] Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17
dicembre 2007. GU L 332 del 18.12.2007, pag. 7. [13] Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17
dicembre 2007. GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25. [14] Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19
dicembre 2007. GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10. [15] Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18
dicembre 2007. GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4. [16] Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile
2008, GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3. [17] Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12. [18] Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17. [19] Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21. [20] Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25. [21] Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2
aprile 2008, GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28. [22] http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm. [23] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm. [24] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_en.htm. [25] http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm. [26] SKM Enviros, 2012, Further Assessment of Policy Options
for the Management and Destruction of Banks of ODS and F-Gases in the EU
(ulteriore valutazione delle opzioni politiche per la gestione e la distruzione
degli stock di gas che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati nell'UE) http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/research/docs/ods_f-gas_destruction_report_2012_en.pdf. [27] Becken et al., 2010. Avoiding Fluorinated Greenhouse
Gases — Prospects for Phasing Out (Evitare i gas fluorurati a effetto serra
– prospettive per l'eliminazione graduale), Ufficio federale per l'ambiente,
Dessau, Germania. http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien-e/3977.html. [28] UNEP Technology and Economic Assessment Panel (TEAP),
Nairobi, 2009. Assessment of Alternatives to HCFCs and
HFCs and Update of the TEAP 2005 Supplement Report Data (valutazione delle alternative agli HCFC e agli HFC e aggiornamento
dei dati della relazione integrativa TEAP 2005) protocollo di Montreal,
relazione del gruppo di valutazione tecnologica ed economica dell'UNEP. l'UNEP. http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf. [29] Clodic et al., 2011, 1990 to 2010 Refrigerant
Inventories for Europe – Previsions on banks and emissions from 2006 to 2030
for the European Union (1990-2010 inventari dei refrigeranti per l'Europa —
previsioni sugli stock e sulle emissioni dal 2006 al 2030 per l'Unione
europea), Armines/ERIE. http://www.epeeglobal.org/refrigerants/F-Gas-review/. [30] Lettera della Rete europea dei responsabili delle
agenzie per la protezione dell'ambiente ai commissari europei
Potočnik, Hedegaard, Tajani e Oettinger, 15 maggio 2012. [31] Si stima che nel 2030, quasi il 20% dei quantitativi di
idrofluorocarburi immessi sul mercato sarà posto all'interno di apparecchiature
importate. Se le apparecchiature importate non sono soggette alle stesse
restrizioni in termini di gas fluorurati delle apparecchiature prodotte nell'UE,
è probabile che la quota delle importazioni di apparecchiature e quindi la
fornitura di gas fluorurati che sfugge ai controlli, siano persino maggiori. [32] Il riempimento delle apparecchiature che utilizzano HFC
nella fase di installazione in loco consentirebbe anche di fugare le
preoccupazioni dell'industria delle manutenzione (soprattutto PMI) che sostiene
che attualmente le nuove apparecchiature spesso non sono installate
correttamente e che non si fa ricorso ad esperti certificati come stabilito dal
regolamento sui gas fluorurati. Ciò dà origine a
emissioni supplementari. AREA, 2010, 'Position paper: Review of Regulation
(EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases — pre-charged
non-monobloc air-conditioning equipment.' www.area-eur.be. [33] Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a
basse emissioni di carbonio nel 2050, COM(2011) 112 definitivo. [34] GU C […] del […], pag. […]. [35] GU C […] del […], pag. […]. [36] Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente
la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11. [37] Gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti
climatici (IPCC), Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007, Mitigation of
Climate Change (contributo del gruppo di lavoro III alla quarta relazione
di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti
climatici, 2007), capitolo 13.3.3, mitigazione dei cambiamenti climatici. [38] Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a
basse emissioni di carbonio nel 2050, COM(2011) 112 definitivo. [39] Relazione della Commissione dal titolo "Applicazione,
effetti e adeguatezza del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(regolamento (CE) n. 842/2006)", COM(2011) 581 definitivo. [40] Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, GU L 161
del 14.6.2006, pag. 1. [41] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia,
GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. [42] GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1. [43] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [44] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia,
GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. [45] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, GU L 275 del 25.10.2003,
pag. 32. [46] Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata
dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non
altrimenti indicato. [47] Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata
dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non
altrimenti indicato. [48] Potenziale di riscaldamento globale secondo la relazione
di valutazione 2010 del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del
protocollo di Montreal, tabelle 1-11, che cita due riferimenti scientifici
sottoposti a valutazione inter pares. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml. [49] Valore minimo secondo la richiesta di azione futura (Forward
Action Request) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici. [50] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 396 del
30.12.2006, pag. 1. [51] Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata
dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non
altrimenti indicato.