RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario /* COM/2012/0627 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Attuazione
della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente
l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro
dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità
transfrontaliera nel settore ferroviario INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 3 1.1........ La direttiva..................................................................................................................... 3 1.2........ Recepimento formale della direttiva................................................................................. 3 1.3........ Monitoraggio e valutazione della
direttiva......................................................................... 4 2........... Portata e oggetto dell’accordo
allegato alla direttiva......................................................... 4 3........... Principali disposizioni operative
dell’accordo allegato alla direttiva.................................... 5 3.1........ Clausola 3 — Riposo giornaliero in
residenza.................................................................. 5 3.2........ Clausola 4 — Riposo giornaliero
fuori residenza.............................................................. 6 3.3........ Clausola 5 — Pause....................................................................................................... 7 3.4........ Clausola 6 — Periodo di riposo
settimanale.................................................................... 8 3.5........ Clausola 7 — Tempo di guida......................................................................................... 8 3.6........ Clausola 8 — Controllo.................................................................................................. 9 4........... Valutazione degli effetti pratici
delle disposizioni della direttiva........................................ 10 4.1........ Verso lo Spazio ferroviario europeo
unico — L’importanza dei servizi di interoperabilità transfrontaliera 10 4.2........ Implicazioni dei servizi di
interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario per la mobilità del
personale 11 4.3........ L’impatto sociale della direttiva..................................................................................... 12 4.4........ L’impatto della direttiva sul piano
economico................................................................. 14 4.5........ L’impatto della direttiva:
conclusioni.............................................................................. 14 5........... potenziali oneri amministrativi........................................................................................ 14 6........... Questioni sollevate da Stati membri
e parti sociali durante le consultazioni sulla presente relazione 15 7........... Conclusioni................................................................................................................... 15 1. Introduzione 1.1. La
direttiva La direttiva
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la
Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori
dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori
mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore
ferroviario (in prosieguo, “la direttiva”)[1]
è stata adottata dal Consiglio in base all’articolo 155 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 139 del trattato CE), che
recita:
“Articolo 155 (ex articolo 139 del TCE) 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione può condurre, se
queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello dell’Unione sono attuati secondo le
procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o,
nell’ambito dei settori contemplati dall’articolo 153, e a richiesta congiunta
delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta
della Commissione. Il Parlamento europeo è
informato. Il Consiglio delibera all’unanimità
allorché l’accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno
dei settori per i quali è richiesta l’unanimità a norma dell’articolo 153,
paragrafo 2. Poiché il termine
“decisione” di cui all’articolo 155 del trattato è usato in senso generale in
modo che la scelta dell’atto legislativo avvenga in conformità all’articolo 228
del trattato, spetta alla Commissione proporre al Consiglio, tra i 3 strumenti
vincolanti previsti dal suddetto articolo (regolamento, direttiva o decisione),
quello più idoneo. Nel caso in questione, data la natura e il contenuto
dell’accordo intervenuto tra le parti sociali e l’opportunità che sia applicato
in modo indiretto, mediante disposizioni che gli Stati membri o le parti
sociali recepiscono nella normativa nazionale degli Stati membri, la
Commissione ha ritenuto che lo strumento più idoneo fosse una direttiva del
Consiglio. In effetti, la direttiva ha lo scopo di
attuare l’accordo concluso il 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su
taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano
servizi di interoperabilità transfrontaliera. 1.2. Recepimento
formale della direttiva Gli Stati membri erano tenuti a recepire la
direttiva, previa consultazione delle parti sociali, entro il 27 luglio 2008
oppure a garantire che entro tale data le parti sociali ne avrebbero adottato
le necessarie disposizioni per mezzo di un accordo (articolo 5). Tutti gli Stati
membri hanno recepito la direttiva, esclusi gli Stati membri privi di ferrovie
(Malta e Cipro) o di servizi transfrontalieri con altri Stati membri della UE
(Finlandia). In 2 casi, il recepimento è avvenuto con molto ritardo e solo dopo
che la Commissione aveva aperto procedimenti d’infrazione (procedure C-291/10 e
C-305/10). In questo
processo, tutti gli Stati membri, tranne la Lituania, hanno consultato le parti
sociali. In Lituania, tuttavia, le parti sociali hanno influenzato in parte il
recepimento, avendo ottenuto l’aggiornamento di un accordo collettivo non
appena la direttiva fosse stata recepita. Per quanto
riguarda la sostanza del recepimento e la sua conformità alla direttiva, la
situazione viene descritta clausola per clausola alle sezioni 2 e 3. La
Commissione prenderà adeguati provvedimenti sulle questioni e i problemi ivi
descritti. 1.3. Monitoraggio
e valutazione della direttiva Per esaminare l’impatto economico e sociale
dell’accordo e, in particolare, la clausola 4 del medesimo, la Commissione si
impegnò a presentare al Consiglio una relazione, cosa che fece il 15 dicembre
2008 nella comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo “Impatto
economico e sociale dell’accordo allegato alla direttiva 2005/47/CE, concluso
tra le parti sociali il 27 gennaio 2004, su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità
transfrontaliera nel settore ferroviario[2]”. L’articolo 3 della direttiva prevede che la
Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello europeo,
indirizzi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio avente per oggetto
l’applicazione della presente direttiva nel contesto dell’andamento del settore
ferroviario. A sostegno della relazione, la Commissione ha
effettuato uno studio sull’attuazione della direttiva. Le parti sociali sono
state coinvolte e consultate sui risultati dello studio. 2. Portata
e oggetto dell’accordo allegato alla direttiva Clausola 1 – Campo di applicazione Il presente accordo si applica ai lavoratori
mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera
effettuati da imprese ferroviarie. L’applicazione del presente accordo è
facoltativa per il traffico passeggeri transfrontaliero locale e regionale e
per il traffico merci transfrontaliero nel raggio di 15 km oltrefrontiera,
nonché per il traffico tra le stazioni di frontiera ufficiali, elencate in
allegato. Esso è anche facoltativo per treni adibiti a
tratte transfrontaliere, il cui itinerario inizi e termini sull’infrastruttura
dello stesso Stato membro ma utilizzando l’infrastruttura di un altro Stato
membro senza fermarvisi (operazione è perciò assimilabile a un trasporto
nazionale). Riguardo ai lavoratori mobili che effettuano
servizi di interoperabilità transfrontaliera, la direttiva 93/104/CE cesserà di
essere applicata ad aspetti per i quali il presente accordo prevede
disposizioni più specifiche.
In 5 Stati membri (Estonia, Lettonia, Slovenia, Danimarca
e Grecia), la normativa (esclusa la clausola 5) si applica unicamente ai
macchinisti. Negli altri Stati membri la legislazione si applica non solo ai
macchinisti, ma in generale a tutto il personale di scorta del treno
internazionale (non tutti gli Stati membri entrano nei dettagli). Nessun Stato membro ha clausole speciali per
dipendenti che lavorano sia a livello internazionale che a livello nazionale. Uso delle esclusioni facoltative da parte
degli Stati membri 15 Stati membri non si sono avvalsi
della facoltà di applicare la direttiva al traffico passeggeri transfrontaliero
locale e regionale e al traffico merci transfrontaliero nel raggio di 15 km
oltrefrontiera. 10 Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Italia,
Slovacchia, Austria, Lussemburgo, Danimarca, Francia e Spagna) si sono avvalsi
di tale facoltà nella loro normativa e hanno usato la formulazione dell’accordo
(2° paragrafo della clausola 1). 2 Stati membri (Lituania e Grecia) hanno
previsto tale possibilità, descrivendola con una propria formulazione. In
quest’ultimo caso l’accordo si applica a tutti i trasporti transfrontalieri,
anche su brevi distanze. 15 Stati membri non si sono avvalsi
della facoltà di applicare la direttiva a tratte transfrontaliere il cui
itinerario iniziasse e terminasse nello stesso Stato membro. 8 Stati membri
(Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Slovacchia, Austria, Danimarca, Svezia e
Spagna) si sono avvalsi di questa facoltà, descrivendola nei termini della
direttiva UE. 3 Stati membri (Lituania, Grecia e Portogallo) hanno previsto
questa possibilità e l’hanno descritta con una propria formulazione. 3. Principali disposizioni
operative dell’accordo allegato alla direttiva 3.1. Clausola
3 — Riposo giornaliero in residenza La clausola 3 prevede un riposo giornaliero in
residenza della durata minima di 12 ore consecutive nel corso di un periodo di
24 ore. L’accordo consente una riduzione fino a un minimo assoluto di 9 ore, ma
tale riduzione può intervenire una sola volta ogni periodo di 7 giorni. Non si
può fissare un riposo giornaliero ridotto tra 2 riposi giornalieri fuori
residenza; inoltre, le ore di riposo decurtate devono essere aggiunte al
successivo riposo giornaliero in residenza. Recepimento delle disposizioni sul riposo
giornaliero in residenza 21 Stati membri
applicano la disposizione sulle 12 ore consecutive di riposo giornaliero in
residenza nel corso di un periodo di 24 ore. Belgio, Lussemburgo e Francia non
vi ricorrono; normalmente, essi hanno 14 ore consecutive di riposo giornaliero
in residenza. La Polonia si serve di una clausola diversa ma mantiene la durata
di 12 ore del riposo minimo in residenza. Tutti gli Stati
membri, eccetto Lettonia, Polonia, Slovenia e Slovacchia, prevedono nella loro
legislazione la possibilità di ridurre il riposo giornaliero all’interno di
ciascun periodo di 7 giorni. Lettonia, Polonia e Slovenia non hanno inserito
questa possibilità nella loro legislazione. La Slovacchia prevede la
possibilità di decurtare il riposo giornaliero in residenza se ciò si
giustifica con “obiettive e dimostrabili ragioni tecniche od organizzative”.
Ciò significa che non vengono seguite le norme della direttiva e che il periodo
di riposo può essere ridotto più di una volta alla settimana. Eccetto Lettonia e
Polonia, tutti gli Stati membri hanno introdotto nella loro legislazione norme
che limitano il ricorso al riposo giornaliero ridotto. Il personale ferroviario
lettone non percorre oltrefrontiera più di 110 km, il che permette un rientro
al proprio domicilio il giorno stesso. La Polonia non prevede tale limitazione
perché non contempla il ricorso a riduzioni del riposo giornaliero. In 12 Stati membri
(Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Romania, Austria,
Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Spagna), le norme applicate ai
lavoratori transfrontalieri riguardo al riposo giornaliero in residenza non
sono le stesse di quelle applicate ad altri dipendenti del settore ferroviario.
Nella maggior parte dei paesi in cui non esistono differenze tra personale
nazionale e internazionale, le norme per i dipendenti nazionali sono incluse
nella legislazione generale che disciplina l’orario di lavoro. In alcuni paesi
(Paesi Bassi e Regno Unito) non esiste, ad esempio, un diritto specifico a un
riposo in residenza. Altrove, le norme sui lavoratori transfrontalieri sono
diverse da quelle applicate ad altri dipendenti del settore ferroviario. 3.2. Clausola
4 — Riposo giornaliero fuori residenza La clausola 4 prevede che il riposo
giornaliero fuori residenza debba durare almeno 8 ore consecutive nel corso di
un periodo di 24 ore e che debba essere seguito da un riposo giornaliero in
residenza, a meno che tra le parti sociali di un’impresa ferroviaria o a
livello nazionale non sia stato concluso un accordo su un secondo riposo
consecutivo fuori residenza (con compensazione). Il testo di questa clausola contiene una nota
secondo la quale la questione sarà rinegoziata a livello europeo 2 anni dopo la
firma dell’accordo. Finora, tuttavia, i negoziati non hanno dato frutti. La clausola raccomanda inoltre di provvedere a
che il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi
confortevoli. Recepimento delle disposizioni sul riposo
giornaliero fuori residenza Eccetto Lettonia, Lussemburgo, Polonia e
Slovenia, tutti i paesi che hanno recepito la direttiva hanno accolto nella
loro legislazione le norme sul riposo giornaliero fuori residenza. La Lettonia
non dispone di linee internazionali di lunghezza superiore a 110 km (sola
andata) e non sembra aver bisogno di un riposo fuori residenza. Slovenia e
Lussemburgo contemplano il riposo giornaliero fuori residenza seguito da un
riposo in residenza ma hanno norme diverse sulla loro durata. In Slovenia, il
riposo tra 2 turni deve essere lungo il doppio del turno di servizio. Perciò,
se un turno dura 6 ore, il riposo deve durare 12 ore. La Polonia non ha norme
specifiche sul riposo giornaliero fuori residenza. In Lussemburgo, al
periodo massimo di assenza dalla residenza si applicano i seguenti limiti: - 28 ore se il
riposo dura 9 ore, - 29 ore se il
riposo dura 10 ore, - 30 ore se il
riposo dura non meno di 11 ore. Se per un
motivo qualsiasi, non fosse possibile applicare i limiti di 28, 29 o 30 ore, il
dipendente riceverà una compensazione che pareggi il tempo ecceduto. La possibilità per
le parti sociali di concordare un secondo riposo fuori residenza è stato
negoziato in soli 8 Stati membri: Germania, Ungheria, Romania, Slovenia, Paesi
Bassi, Francia, Italia e Portogallo. Il negoziato si è svolto ovunque a livello
di imprese, meno che in Slovenia. In Germania, è noto un solo accordo
riguardante una filiale dell’operatore principale. In Italia, Francia e Paesi
Bassi non esistono accordi con gli operatori principali. In Slovenia, è stato
raggiunto un accordo a livello nazionale. Sembra che esistano accordi di
compensazione del riposo fuori residenza in soli 6 paesi (Ungheria, Romania,
Slovenia, Lussemburgo, Francia e Italia). Il livello di
comfort offerto al personale durante il riposo fuori residenza è disciplinato
dalla normativa di soli 9 Stati membri (Ungheria, Lituania, Romania, Slovenia,
Belgio, Svezia, Italia e Spagna). Su tale questione, la Danimarca ha raggiunto
accordi collettivi. In alcuni paesi
(Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Romania, Austria, Belgio,
Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia), le norme applicate al riposo
giornaliero fuori residenza dei lavoratori delle ferrovie addetti a servizi di
interoperabilità transfrontaliera sono diverse da quelle applicate ai
lavoratori delle ferrovie addetti a servizi puramente nazionali. Occorre anche affrontare la questione della
definizione del termine “home” (residenza). La questione era stata
discussa dai firmatari dell’accordo perché i negoziati si erano fondati sul
testo francese che usa il termine “résidence normale du personnel mobile” (residenza
normale del personale mobile). In una lettera comune del 10 giugno 2009,
essi precisarono che la formulazione francese “résidence normale du
personnel mobile” in campo ferroviario non si riferisce all’abitazione
privata/domicilio del lavoratore in questione ma al luogo in cui ha normalmente
sede il suo posto di lavoro (EN: home depot; DE: Dienstort).
Per questo, nelle norme adottate in Germania “home” non denota
l’abitazione privata del personale in questione ma, appunto, il luogo cui essi
sono destinati dal loro datore di lavoro (“Dienstort”). 3.3. Clausola
5 — Pause Le disposizioni sulle pause distinguono tra
macchinisti e il resto del personale di accompagnamento. –
In presenza di un secondo macchinista, tutti i
macchinisti sono autorizzati a una pausa di almeno 45 minuti se il tempo di
lavoro è superiore a 8 ore e di almeno 30 minuti per giornate lavorative che
durino tra 6 e 8 ore. Nel corso della giornata lavorativa, parti di tale pausa
devono situarsi tra la 3a e la 6a ora di lavoro. In
presenza di un secondo macchinista, la pausa sarà invece disciplinata da
disposizioni fissate a livello nazionale. –
Per il resto del personale di accompagnamento, la
pausa deve durare almeno 30 minuti se la giornata lavorativa supera le 6 ore. Recepimento delle disposizioni relative
alle pause Alla deroga, che scatta in mancanza del
secondo macchinista, ricorrono 14 paesi, ma non: Repubblica ceca, Bulgaria,
Danimarca, Ungheria, Slovacchia, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo e
Svezia. Sembra che solo Regno Unito, Lettonia, Polonia
e Repubblica ceca non abbiano usato, nel loro testo di recepimento, la
formulazione della clausola. In Lettonia, i treni interoperabili
internazionali hanno 2 macchinisti. Non occorre perciò applicare le norme
relative alle pause. In questo campo, la Repubblica ceca si orienta sulla
propria normativa nazionale in materia di orario di lavoro. Il regolamento
governativo[3] che recepisce la direttiva impone, sì, una pausa per il personale che
lavori da solo per più di 6 ore ininterrottamente, ma non ne specifica la
durata. La Polonia ha completamente cancellato questa clausola. Il Regno Unito
ha una regola diversa per le pause nei servizi internazionali: “Non
inferiori a 30 minuti se il tempo di lavoro di un macchinista solo è di 6 o più
ore, tenendo conto dei ritardi dei treni e delle esigenze di orario, ma di
durata sufficiente per consentire ‘l’effettivo recupero da parte del
lavoratore’, come previsto dal regolamento 4. Per gli altri macchinisti
[della rete nazionale] il cui tempo di lavoro superi le 6 ore, la pausa cui
hanno diritto è di 20 minuti o un equivalente periodo di riposo compensativo o
un’altra forma di tutela della salute e della sicurezza, se quanto sopra non
fosse possibile”. Il Regno Unito non dispone di una norma che imponga una
pausa di almeno 45 minuti se il tempo di lavoro supera le 8 ore. La Danimarca impone condizioni analoghe
attraverso accordi collettivi. In 8 paesi (Repubblica ceca, Danimarca,
Ungheria, Polonia, Austria, Paesi Bassi, Grecia e Portogallo) le pause non
possono essere modificate in caso di ritardo. In Lettonia, dove il servizio
viene svolto da 2 macchinisti, questa regola non si applica mai. In Francia la
questione è affrontata in modo diverso a seconda del il sistema in vigore: Nel
caso dell’operatore principale, le pause non possono adattarsi ai ritardi
mentre secondo le norme che disciplinano altri operatori ferroviari ciò è
possibile. Le disposizioni relative alla durata della
pause sono state letteralmente copiate in 16 Stati membri. 3 Stati membri (Repubblica ceca, Lussemburgo e
Regno Unito) utilizzano un altro testo ma impongono una norma simile. Per
esempio, nel Regno Unito: “almeno 15 minuti della pausa devono essere
effettuati tra la 3a e la 6a ora del tempo di lavoro”.
In Bulgaria, Polonia e Austria, non esiste questa norma né una simile. In
Francia, questa regola si applica solo agli operatori del trasporto merci per
ferrovia diversi dall’operatore principale. In Lettonia, poiché il servizio è
svolto da 2 macchinisti, questa regola non si applica mai. La norma per il resto del personale viaggiante
è stata recepita da quasi tutti gli Stati membri. 3.4. Clausola
6 — Periodo di riposo settimanale I lavoratori mobili (cioè i macchinisti e gli
altri) che effettuano servizi transfrontalieri hanno diritto a un periodo
minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, oltre ai periodi di riposo giornalieri
e indipendentemente da essi, per ogni periodo di 7 giorni. A questi 52 periodi
di riposo di 24 ore, occorre aggiungerne altri 52, per un totale di 104 periodi
di riposo di 24 ore. I periodi devono essere distribuiti in modo che per almeno
12 volte siano presi insieme e durante un fine settimana 2 periodi di 24 ore e
che, per altre 12 volte, siano presi di nuovo consecutivamente 2 periodi di 24
ore, ma senza garanzia che vi sia incluso un fine settimana. Recepimento delle prescrizioni sul periodo
di riposo settimanale Quasi tutti gli Stati membri hanno recepito le
relative norme nella legislazione nazionale. In Polonia, un lavoratore mobile
ha diritto a un periodo di riposo di 35 ore (1 ora meno di quanto indicato
dalla direttiva). Il Lussemburgo dispone di una norma diversa per i periodi di
riposo settimanale e distingue tra distanze lunghe e brevi. Le brevi distanze
sono tratte inferiori a 15 km (per le quali, ai sensi della clausola 1,
l’accordo/direttiva è facoltativo). Per le lunghe distanze, le regole sono
compatibili con la direttiva. 3.5. Clausola
7 — Tempo di guida Il tempo di guida, il periodo cioè durante il
quale il macchinista è in servizio pur non essendo necessariamente alla guida
del treno, non può superare 9 ore per una prestazione diurna e 8 ore per un
prestazione notturna. Su un periodo di 2 settimane, la guida non può superare
le 80 ore. Recepimento delle prescrizioni sul periodi
di guida Poiché uno dei rischi principali è
rappresentato dall’affaticamento, le ore di lavoro sono un aspetto importante
delle condizioni di lavoro. Nel caso di servizi transfrontalieri, il problema
si aggrava se si assentano colleghi della stessa società: i treni merci, ad
esempio, hanno un solo macchinista e sono privi di altro personale. Una scarsa
familiarità e un ambiente dominato da una lingua straniera possono portare a
uno smarrimento reale o presunto. Queste particolari condizioni possono
giustificare specifiche valutazioni dei rischi e orientamenti fondati su
pratiche esemplari per servizi transfrontalieri nel quadro della direttiva
89/391/CEE[4]
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Tra i paesi che hanno già recepito la
direttiva, solo 2 Stati membri non hanno utilizzato la formulazione contenuta
nella clausola. La Polonia non dispone di norme sui periodi massimi di
conduzione giornalieri o settimanali, ma la regola del codice del lavoro
prevede una settimana lavorativa massima di 40 ore. Ciò significa che il tempo
di guida sarà inferiore a tale limite. In Lettonia, i macchinisti effettuano
sia i servizi nazionali che quelli internazionali e non hanno un lavoro “solo”
transfrontaliero. Nei servizi interoperabili, perciò, i macchinisti non devono
condurre per più di 80 ore in 2 settimane 7 Stati membri (Estonia, Slovenia, Austria,
Irlanda, Danimarca, Grecia e Italia) hanno riprodotto la definizione data dalla
direttiva di periodo notturno. 18 Stati membri ricorrono a definizioni
differenti. Numerosi paesi hanno adottato un’interpretazione più ampia di
periodo notturno, più favorevole ai lavoratori dipendenti. Slovacchia, Romania,
Bulgaria, Lettonia, Ungheria e Spagna definiscono “notturno” il periodo che
trascorre tra le 22.00 e le 06.00. Per Svezia e Germania è quello tra le 23.00
e le 06.00; per i Paesi Bassi, quello tra le 00.00 e le 07.00. In Francia
esistono differenze tra l’operatore principale (periodo notturno: tra le 23.00
e le 06.00) e altri operatori di trasporto ferroviario di merci (tra le 22.00 e
le 05.00). Lussemburgo ricorre a una definizione meno favorevole per i
lavoratori dipendenti: il periodo notturno (per macchinisti) è quello tra le
01.00 e le 04.00. 12 Stati membri usano una propria definizione
di “prestazione notturna”: Repubblica ceca, Bulgaria, Ungheria, Lettonia,
Polonia, Slovacchia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda
del Nord, Francia e Spagna. In Slovacchia, una prestazione notturna è un turno
la maggior parte del quale si svolga tra le 22.00 e le 06.00; in Lettonia e in
Germania, una prestazione notturna è un turno che includa almeno 2 ore di
periodo notturno (v. sopra); nei Paesi Bassi e in Bulgaria: almeno 3 ore di
periodo notturno. In Francia, secondo le norme di legge per gli operatori del
trasporto merci “ogni attività tra le 22.00 e le 05.00 è considerata lavoro
notturno”; lo stesso vale per l’Ungheria. Questa definizione è più
favorevole ai dipendenti. Alcuni paesi, come il Regno Unito, non menzionano
esplicitamente la prestazione notturna. In Lussemburgo, la definizione appare
meno favorevole per i lavoratori dipendenti: un turno che inizia tra le 01.00 e
le 04.00 (per macchinisti). Ciò significa che i tradizionali turni di lavoro
notturni tra le 23h00 a le 07.00 non sono definiti come prestazioni
notturne. Per contro, turni mattutini che inizino prima delle 04.00 sono
considerati prestazioni notturne. 3.6. Clausola
8 — Controllo È necessario istituire un sistema che registri
le ore di lavoro quotidiane e i periodi di riposo e li conservi per almeno un
anno. Recepimento delle disposizioni sul
controllo Tutti gli Stati membri che hanno già recepito
la direttiva, sembrano imporre l’obbligo di conservare (per almeno un anno) un
registro dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo giornalieri per i
lavoratori mobili. Sono pervenute osservazioni che segnalano problemi con
l’attuazione pratica di tale obbligo. Sembra relativamente difficile, per le
autorità, avere rapido accesso ai registri tenuti da altri paesi e, per molti
operatori, ottenere un quadro completo su dove lavorino i macchinisti. La maggior parte degli Stati membri ha
istituito sanzioni, ma non Ungheria, Polonia e Francia (per l’operatore
principale). La legge francese, riguardante altre società (private) nel settore
del trasporto ferroviario di merci, impongono - invece - sanzioni. 4. Valutazione degli effetti
pratici delle disposizioni della direttiva 4.1. Verso
lo Spazio ferroviario europeo unico — L’importanza dei servizi di
interoperabilità transfrontaliera Nel Libro bianco dal titolo “Tabella di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile”[5],
la Commissione ha definito i 10 obiettivi di una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile. Uno di questi obiettivi è che “il 30% del trasporto
di merci su strada dovrebbe essere trasferito verso altri modi, quali la
ferrovia o le vie navigabili, entro il 2030. Nel 2050 questa percentuale dovrebbe
passare al 50%”. Tuttavia, secondo il Libro bianco, un
autentico mercato interno dei servizi ferroviari, ossia uno Spazio ferroviario
europeo unico, non è stato ancora raggiunto. L’obiettivo per il prossimo
decennio è quello di dar vita a un autentico Spazio unico europeo dei
trasporti, eliminando gli ostacoli residui tra modi e sistemi nazionali e
facilitando il processo di integrazione e l’emergere di nuovi operatori
multinazionali e multimodali.. A tal fine, si sta prendendo in considerazione
un quarto pacchetto ferroviario. I sistemi ferroviari sono talmente diversi
che, per questi servizi, barriere che non siano le differenze nelle regole
delle condizioni di lavoro hanno notevoli effetti sulla mole dei servizi di
interoperabilità transfrontaliera. Un’impresa ferroviaria che intenda gestire
un servizio di trasporto, che attraversi una o più frontiere, dovrà affrontare
numerosi ostacoli tecnici, giuridici e amministrativi. Il trasporto ferroviario di merci è
completamente liberalizzato nell’UE dall’inizio del 2007, per i trasporti sia
nazionali che internazionali. Ciò significa che una società ferroviaria UE
abilitata, munita della necessaria certificazione di sicurezza, può chiedere
che le siano date capacità e offrire servizi nazionali e internazionali di
trasporto merci per ferrovia nell’intera UE. Nel 2010, a ciò si è aggiunta
l’approvazione del regolamento (CE) n. 913/2010 relativo alla rete
ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Tale regolamento
stabilisce le regole per realizzare e organizzare i corridoi ferroviari merci
internazionali e fornisce un primo elenco di corridoi per il trasporto merci a
lunga distanza. Il mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale
di passeggeri è liberalizzato nella UE dall’1 gennaio 2010. Il mercato dei
servizi esclusivamente nazionali di trasporto ferroviario di passeggeri non è
invece ancora stato aperto alla concorrenza transfrontaliera. I servizi di
trasporto merci devono condividere la rete transeuropea dei trasporti (Trans-European
Transport Network - TEN-T) con i servizi passeggeri ad alta velocità e con
i treni passeggeri convenzionali. La messa in funzione del sistema europeo di
gestione del traffico ferroviario (European Railway Traffic Management
System – ERTMS) favorisce l’integrazione di servizi molto diversi in
termini di velocità commerciale, distanze e i tempi di viaggio. In termini giuridici, un’impresa ferroviaria
per accedere al mercato internazionale e attraversare realmente la frontiera
con un locomotore o un macchinista, deve: possedere
un’omologazione del materiale rotabile, soprattutto delle locomotive,
rilasciata dagli Stati membri; possedere
certificati di sicurezza (separati) per ciascun Stato membro in cui offre dei
servizi; e possedere le
patenti di guida per i macchinisti. Dal 27 ottobre 2011 è obbligatorio che i
macchinisti abbiano una licenza internazionale di guida e un certificato
(direttiva 2007/59/CE). Inoltre, per poter
offrire servizi transfrontalieri, occorre ancora soddisfare varie condizioni
tecniche riguardo alla gestione di servizi internazionali di trasporto merci e
passeggeri (scartamenti, elettrificazione, sistemi di segnalazione e di
sicurezza). Esistono 37 frontiere tra Stati membri; e in 35 coppie di paesi le
ferrovie si incontrano alla frontiera. Tenuto conto tuttavia di tutte le
questioni tecniche, nel 2011 esistevano 19 coppie di paesi le cui frontiere
erano attraversate da treni passeggeri e 17 coppie di paesi le cui frontiere
erano attraversate da treni merci. La legislazione UE, con le direttive
sull’interoperabilità e la sicurezza, affronta tali questioni tecniche. Se la sostituzione dei macchinisti prende
qualche minuto, occorre molto più tempo per sostituire un locomotore. Le
imprese ferroviarie (soprattutto se private) effettueranno di norma un’analisi
costi/benefici prima di istituire un servizio con macchinisti transfrontalieri.
L’analisi costi/benefici considererà: volume e frequenza dei treni che
attraversano la frontiera, lunghezza delle linee, costi e disponibilità di
locomotive interoperabili (si terrà conto anche dei vantaggi derivanti dall’uso
di una vecchia locomotiva invece che di una nuova) e costo del lavoro
(formazione aggiuntiva per licenze, salari e costi di soggiorno all’estero). Ma
la decisione tuttavia non sempre si basa su un’analisi costi/benefici. Tra i
più tradizionali operatori principali nel trasporto di passeggeri, possono
ancora essere validi accordi tra 2 paesi su treni che richiedono la
sostituzione di locomotiva e macchinista alla frontiera. 4.2. Implicazioni
dei servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario per la
mobilità del personale Il buon funzionamento dei servizi di
interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario dipende fortemente da
accordi sull’organizzazione del lavoro. Non tutti prevedono personale che con
il treno attraversi la frontiera. Esistono, di fatto, 5 possibilità: l’impresa impiega personale in paesi
diversi: se un operatore dispone di personale da
entrambi i lati della frontiera, sostituisce il personale al confine che sarà
attraversato solo dal treno. Se l’impresa si serve di personale proveniente
da altre imprese o da un' agenzia di lavoro interinale: anche in questo caso è
il treno, non il personale, ad attraversare la frontiera. Cooperazione con un’altra impresa — Il
personale non attraversa la frontiera: Questa 3a
possibilità presuppone una cooperazione con un’altra impresa per condividere un
determinato percorso internazionale; ciascuna impresa si occupa di assumere
personale nel proprio paese, anche se usano locomotive interoperabili. Cooperazione con un’altra impresa — Il
personale attraversa la frontiera: Un altro modello
implica una cooperazione tra operatori di Stati membri confinanti: in questo
caso gli operatori percorrono l’intero itinerario senza sostituire il personale
alla frontiera. Il proprio personale attraversa la
frontiera: Secondo quest’ultima possibilità,
l’operatore ha personale proprio che attraversa la frontiera in servizio
interoperabile e penetra oltrefrontiera per più di 15 chilometri. Esistono 2
alternative: il personale guida oltrefrontiera solo per un tempo che renda
possibile rientrare alla residenza il giorno stesso o prosegue oltrefrontiera e
riposa fuori residenza. Nelle prime 3 possibilità, il personale
proprio non attraversa la frontiera e la direttiva non si applica. La società
pertanto è vincolata solo a disposizioni nazionali. Non si applicano quindi le
restrizioni della direttiva sul numero delle ore di riposo fuori residenza,
anche se distanze e viaggi all’interno di alcuni Stati membri possono essere
lunghi. Dipende perciò dalle regole nazionali e dai contratti collettivi se i
vincoli sono meno cogenti rispetto a quelli previsti dalla direttiva. Nel caso
del personale impiegato a livello internazionale si pone anche la questione del
supplemento salariale/compensazione che in molti Stati membri remunera
normalmente un lavoro di tipo internazionale. Non è necessario inoltre che le
imprese abbiano 2 certificati di sicurezza per i macchinisti e che i
macchinisti parlino altre lingue. È opportuno sottolineare le differenze tra
servizi transfrontalieri e cabotaggio. Ai fini del presente documento, i
servizi transfrontalieri sono servizi ferroviari che iniziano in un paese e che
terminano in un altro, o servono stazioni di un altro paese, prima del rientro
in residenza nel quadro di tale servizio. Nei servizi di cabotaggio, un
operatore gestisce un servizio che inizia e termina nello stesso paese. In
quest’ultimo caso, la direttiva non si applica. Pur essendoci anche in questo
caso un elemento transfrontaliero, il fatto cioè che il gestore del servizio
abbia sede in un paese diverso da quello in cui effettua il servizio, ai fini
della presente direttiva, non si tratta di un servizio transfrontaliero poiché
il treno non attraversa la frontiera. Il personale attraversa la frontiera solo nei
2 ultimi casi e solo allora si applicano le norme della direttiva. Esistono
perciò molte possibilità per gli operatori di effettuare servizi
transfrontalieri senza che il personale attraversi la frontiera con il treno,
ed esistono quindi molti casi in cui la direttiva non si applica a servizi
transfrontalieri. Per applicare la direttiva a un servizio,
occorre anche disporre di personale capace, effettivamente abilitato a lavorare
a livello transfrontaliero. In tutto, si stima che nella UE esistano tra
5 000 e 7 000 macchinisti autorizzati a operare in almeno 2 paesi[6]: cioè, meno del 10% di tutti i macchinisti UE, che sono circa
93 000. Più difficile è invece stimare quanti lavoratori esistano che
effettuano altri servizi transfrontalieri. Si stima a 6 000 il numero dei
capotreni[7], in base all’ipotesi che, per ogni macchinista nel trasporto di
passeggeri, esistano, in media, 2 capotreni attivi. Tuttavia, la maggior parte
di questi capotreni svolge un servizio transfrontaliero solo per parte dei
proprio turno. A parte i capotreni, alcuni treni passeggeri hanno a bordo
dell’altro personale al servizio dei viaggiatori. Si tratta di baristi,
personale delle carrozze ristorante o personale dei treni notturni addetto alla
preparazione di letti e cuccette e a servire la prima colazione. Non esistono
stime sulla consistenza numerica di tale personale. Si parte dal presupposto di un costante
aumento dei servizi transfrontalieri, grazie alla riduzione delle barriere
tecniche e all’aumento del materiale rotabile interoperabile. Ciò sta avvenendo
non solo dal punto di vista dei servizi transfrontalieri ma anche come parte
integrante del normale processo di rinnovo e sostituzione del materiale
obsoleto. Un importante fattore del futuro livello di servizi ferroviari
transfrontalieri resta comunque la misura in cui questa modalità di trasporto
sarà in grado di acquisire quote di mercato da altre modalità come il trasporto
aereo o il trasporto su gomma. Un effetto della politica ferroviaria della UE
potrà anche manifestarsi nel fatto che il mercato ferroviario europeo, grazie a
fusioni e acquisizioni, diventi sempre più integrato. Ne conseguirebbe un
numero maggiore di operatori su scala europea, capaci di competere tra loro a
livello europeo. 4.3. L’impatto
sociale della direttiva In complesso, 14 Stati membri (Bulgaria,
Ungheria, Romania, Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito
e Irlanda del Nord, Svezia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) hanno
aumentato il livello di protezione dei lavoratori grazie al recepimento della
direttiva. L’impatto sociale è stato più elevato là dove le norme nazionali sui
trasporti transfrontalieri, precedenti il recepimento della direttiva,
offrivano ai lavoratori un grado di tutela inferiore. Alcune società, ad
esempio, hanno dovuto ridurre il tempo di guida da 10/11 ore a 9 ore durante il
giorno e a 8 durante la notte, ciò che ridurrà i rischi per la sicurezza e la
salute. Il fatto che la direttiva limiti il tempo di guida limiterà in futuro
eventuali pressioni da parte dei datori di lavoro per orari di lavoro più
lunghi; ciò proteggerà i lavoratori (e le società) dai rischi dovuti
dall’affaticamento di lunghe ore di lavoro. Non sembra che si lamentino esempi
di regressione nel grado di protezione sociale. La maggior parte degli Stati membri hanno le
stesse norme per il personale ferroviario che opera a livello nazionale e
internazionale. Alcuni hanno una legislazione diversa per il personale
ferroviario nazionale. Esistono, ad esempio, differenze riguardo a: riposo
giornaliero in residenza (Paesi Bassi e Regno Unito non lo prevedano nel caso
dei servizi interni); tempo di guida; pause (il Regno Unito impone un periodo
più breve per i servizi nazionali); e riposo fuori residenza (Repubblica ceca,
Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito non lo prescrivono nel caso dei servizi
interni). La questione più problematica ai fini del
recepimento della direttiva è stato il numero di riposi giornalieri fuori
residenza. L’accordo prevede (clausola 4) che un riposo giornaliero fuori
residenza debba essere seguito da un riposo giornaliero in residenza (cfr.
paragrafo 3.2). È tuttavia possibile concordare tra le parti sociali, a livello
nazionale o di impresa, un secondo riposo fuori residenza. Questo secondo
riposo fuori residenza è stato negoziato solo in 8 Stati membri: Germania,
Ungheria, Romania, Slovenia, Paesi Bassi, Francia, Italia e Portogallo. Ma,
come indicato al punto 3.2, esso riguarda spesso solo alcuni operatori in tali
paesi. La questione è stata fonte di profonde divisioni tra le parti sociali
del settore ferroviario e ha impedito un accordo a livello UE. Sono soprattutto i piccoli operatori che
intendono gestire tratte lunghe a percepire il numero di riposi giornalieri fuori
residenza come una limitazione. Gli operatori commerciali di maggiori
dimensioni sembrano disporre di maggiori risorse in personale, hanno personale
anche oltrefrontiera oppure possono contare su “tradizionali accordi di
cooperazione” con altri operatori di altri paesi. Tutte possibilità che
riducono gli effetti negativi di questo vincolo. Per la maggior parte dei
datori di lavoro, un aumento del numero dei riposi consecutivi fuori residenza
significherebbe maggior libertà gestionale e flessibilità. Altre imprese,
insediate in paesi con livelli salariali più bassi, potrebbero approfittarne
per estendere il loro raggio d’azione e competere in più regioni. La maggior parte dei rappresentanti dei
lavoratori ritiene che i periodi trascorsi fuori residenza abbiano effetti
particolarmente negativi sull’equilibrio tra vita professionale e familiare.
Nei paesi tuttavia in cui le tratte interne sono lunghe ed esiste un’abitudine
a trascorrere più giorni fuori residenza per servizi ferroviari nazionali,
l’impatto di eventuali mutamenti in risposta a questa questione sarà
relativamente modesto. Secondo alcuni rappresentanti sindacali, la prospettiva
di un maggior guadagno in cambio della prestazioni di servizi all’estero
potrebbe aumentare la disponibilità a lavorare all’estero per periodi di tempo
consecutivi più lunghi. L’importanza della questione potrebbe
ulteriormente aumentare nel contesto dei Corridoi per il trasporto ferroviario
di merci (v. regolamento (CE) n. 913/2010 relativo alla rete ferroviaria
europea per un trasporto merci competitivo) che tendono a essere assi
transfrontalieri a lunga percorrenza. 4.4. L’impatto
della direttiva sul piano economico Come indicato al punto 4.2, inviare personale
proprio oltrefrontiera è solo uno dei modi di operare a livello
internazionale. La direttiva non si applica perciò a tutte le imprese di
trasporto ferroviario internazionale né a tutte le tratte e il numero dei
lavoratori interessati è esiguo rispetto al numero di dipendenti dell’intero
settore ferroviario. Anche l’impatto economico di tali norme non è molto
rilevante perché le risorse umane rappresentano, in media, l’8,5% circa del
totale delle spese di funzionamento di un trasporto ferroviario
transfrontaliero. Eventuali aumenti dei costi di personale dovuti dall’accordo
avranno quindi un’incidenza trascurabile rispetto ad altre spese di
funzionamento, come energia o infrastrutture. Grazie anche al preesistente livello di
protezione, l’impatto economico appare limitato. In termini relativi, i costi
generati dalla direttiva hanno avuto effetti più palpabili nelle situazioni in
cui i lavoratori erano meno tutelati da preesistenti regolamentazioni nazionali
dei trasporti transfrontalieri e l’entrata in vigore della direttiva ha fornito
l’occasione per un necessario adeguamento. Riguardo agli effetti sullo sviluppo economico
ulteriore dei trasporti ferroviari, i mutamenti a livello normativo introdotti
dalla direttiva non hanno il ruolo importante di fattori come gli sviluppi
tecnici del settore ferroviario, il processo di liberalizzazione del mercato
ferroviario o la libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. Ai
fini dell’organizzazione del settore ferroviario e della destinazione di
personale a servizi transfrontalieri, esistono fattori ben più rilevanti della
direttiva. Tuttavia, rimosse le barriere tecniche e liberalizzati i mercati,
gli operatori, soprattutto se piccoli operatori del trasporto ferroviario di
merci, possono sentirsi troppo vincolati dalle restrizioni di cui alla clausola
4 sul riposo fuori residenza. Ciò può indicare che il pieno impatto della
direttiva sarà avvertito quando gli ostacoli tecnici saranno stati
ulteriormente ridotti e saranno effettivamente aumentati i servizi
internazionali. Sebbene quindi il suo impatto economico possa essere
considerato scarso, la direttiva ha introdotto uno standard minimo, ratificato
da un accordo tra le parti sociali. La direttiva garantisce condizioni di
parità per tutti e che è già un successo in sé. Infine, sostenendo il lavoro di
qualità per i lavoratori mobili, la direttiva contribuisce anche a migliorare
la qualità del servizio. 4.5. L’impatto
della direttiva: conclusioni Nel complesso, le conseguenze sociali ed
economiche sembrano essere limitate. La clausola più importante in proposito è
la clausola 4 sul riposo giornaliero fuori residenza. Ma anche in questo caso,
l’effetto per i datori di lavoro è attenuato dall’esistenza di alternative
nell’organizzazione dei trasporti internazionali per ferrovia che non obbligano
il personale ad attraversare la frontiera a bordo del treno di cui sono
l’equipaggio. La maggior parte dei rappresentanti dei lavoratori non sono
favorevoli all’aumento del numero dei riposi fuori residenza perché lo
ritengono un fattore negativo sull’equilibrio tra vita professionale e
familiare. In alcuni casi, tuttavia (Ungheria, Romania, Slovenia, Paesi Bassi,
Francia, Italia e Portogallo), esiste un accordo collettivo su un secondo
riposo giornaliero fuori residenza. 5. potenziali
oneri amministrativi Data la natura delle norme già in vigore al
momento dell’adozione della direttiva, questa non ha realmente aumentato
l’attuale livello degli oneri amministrativi. La maggior parte
delle disposizioni limitano la disponibilità del personale e vincolano quindi
la libertà e la flessibilità delle imprese. Non introducono oneri
amministrativi perché non prescrivono formalità amministrative. Solo le
disposizioni relative alle registrazioni possono essere considerate oneri
amministrativi nella misura in cui obbligano i datori di lavoro a misure
aggiuntive e a formalità che non sarebbero state necessarie se non fossero
state imposte. I benefici che da tali obblighi scaturiranno
per la società nel suo complesso supereranno gli svantaggi, se si pensa quali
catastrofi sono causate da incidenti ferroviari provocati dall’affaticamento. 6. Questioni
sollevate da Stati membri e parti sociali durante le consultazioni sulla
presente relazione Gli Stati membri non hanno segnalato problemi,
né sollevato questioni né formulato particolari richieste. Le parti sociali sono state consultate
formalmente sul progetto di relazione. Due di esse hanno espresso delle
reazioni nel luglio 2012. Dal loro punto di vista, l’unico aspetto che susciti
controversie e osservazioni è la clausola 4 sul riposo giornaliero fuori
residenza. La Comunità delle ferrovie europee (Community
of European Railway and Infrastructure Companies - CER) encomia la certezza
giuridica introdotta dalla direttiva e fa notare che la maggior parte dei
datori di lavoro intende aumentare il numero di riposi fuori residenza,
sottolineando i limiti evidenti che questa clausola impone alla flessibilità
degli operatori, soprattutto ai più piccoli. Essa cerca di riaprire i negoziati
sulla clausola 4 pur riconoscendo che la posizione ufficiale a livello europeo
delle parti sociali che rappresentano i lavoratori è di opporsi a modifiche; è
vero peraltro che taluni rappresentanti nazionali dei lavoratori sembrano avere
meno problemi con un aumento del numero di riposi giornalieri consecutivi fuori
residenza. La CER sottolinea inoltre la necessità di instaurare condizioni di
parità nella concorrenza tra modalità di trasporto e che nessun altra modalità
di trasporto ha una regolamentazione sociale così vincolante. La Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (European Transport Workers’ Federation - ETF), si compiace
del fatto che l’attuazione dell’accordo abbia aumentato il livello di
protezione dei lavoratori in numerosi Stati membri e rileva che, attualmente,
un soggiorno continuato all’estero superiore a 48 ore si verifica solo nelle
operazioni di cabotaggio (su tratte triangolari o poligonali). L’ETF non
considera la clausola 4 un ostacolo ai servizi transfrontalieri né ritiene
pertanto necessario modificarla. L’ETF è preoccupata per il fatto che 5 Stati
membri abbiano attuato le norme per i macchinisti ma non per il resto del
personale di accompagnamento e ritiene inoltre che occorra intervenire sulla
questione dei controlli in modo da chiarire compiti e responsabilità delle
autorità e da migliorare la cooperazione amministrativa transfrontaliera. Viene
infine suggerito l’uso di tachigrafi. 7. Conclusioni L’effetto principale della direttiva
2005/47/CE consiste nel poter fungere da “rete di sicurezza”. Essa impedisce la
corsa al livellamento sulle condizioni di lavoro peggiori, soprattutto riguardo
all’orario di lavoro, imponendo una soglia armonizzata al di sotto della quale
non deve andare nessun operatore e garantisce parità di trattamento per evitare
la concorrenza sleale. Non è affatto provato che i servizi di
interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario siano ostacolati in
misura significativa dalle norme fissate dalla direttiva. Ciò può essere in
parte spiegato con la limitata incidenza delle situazioni alle quali le norme
(personale che varca una frontiera con il treno) per ora si applicano
effettivamente. È possibile che il prevedibile aumento dei servizi offerti,
soprattutto da parte degli operatori più piccoli, conferisca in futuro maggior
importanza a tali norme. La Commissione intende adottare ogni misura
che possa risultare opportuna sulle questioni e i problemi emersi con
l’attuazione della direttiva nonché sui suggerimenti avanzati e tesi a
migliorare l’attuazione pratica della direttiva. Sulla questione specifica della clausola 4
(Riposo giornaliero fuori residenza), la Commissione ritiene che gli attuali
margini di flessibilità non siano stati pienamente sfruttati da nessuna delle
parti sociali: gli accordi collettivi sono stati infatti meno numerosi di
quanto previsto. La direttiva consente tali accordi in modo da fissare
condizioni più flessibili riguardo al numero dei riposi fuori residenza,
condizioni che possono migliorare l’interoperabilità dei servizi
transfrontalieri nel settore ferroviario e creare opportunità di mercato, in
particolare per le PMI. La Commissione invita pertanto le parti sociali a
livello nazionale ed europeo eventualmente a fare un uso più ampio di questa
possibilità e a riprendere i negoziati a livello UE come indicato nella nota
alla clausola 4 dell’accordo. In proposito, la Commissione invita le parti
sociali a tener conto, nei loro negoziati, delle varie condizioni alle quali
avvengono i trasporti ferroviari di passeggeri e di merci, in particolare in
termini di distanza, di velocità commerciale e di tempi di viaggio. La
Commissione seguirà da vicino l’andamento di questi negoziati e riesaminerà la
situazione nel giro di 2 anni. [1] GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15. [2] COM(2008) 855 definitivo, del 15.12.2008. [3] N. 589/2006 Coll. [4] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del
29.6.1989, pag. 1). [5] COM/2011/0144
def. [6] V. il suddetto studio commissionato a sostegno della
presente relazione. [7] Personale di accompagnamento che verifica (e, talvolta,
vende) biglietti a bordo dei treni passeggeri.