52012PC0579

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per determinati stock di acque profonde /* COM/2012/0579 final - 2012/0282 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta Per stock di acque profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. Molte di queste specie hanno una crescita lenta e vivono a lungo, il che le rende particolarmente vulnerabili all'attività di pesca. Un altro fattore che incide in misura rilevante sulla vulnerabilità di una specie alla pesca è la possibilità di essere catturata in aggregazioni locali, in particolare al momento della riproduzione: è il caso del pesce specchio atlantico, della molva azzurra e dei berici. Come per tutti gli stock ittici selvatici, il fatto di non imporre restrizioni alla pesca in acque profonde incoraggia la corsa delle imprese di pesca per impossessarsi di una risorsa gratuita senza tenere nel debito conto il livello sostenibile di sfruttamento. È quanto è avvenuto per alcune specie di acque profonde prima che l'Unione europea iniziasse la regolamentazione del settore nel 2003. Alcune specie di elevato valore commerciale sono considerate depauperate, come ad esempio il pesce specchio atlantico nelle acque nordoccidentali e l'occhialone nel Golfo di Biscaglia. È pertanto necessario limitare l'attività di pesca con un intervento pubblico al fine di prevenire l'erosione del reddito dei pescatori, orientare lo sfruttamento verso rese più elevate nel lungo termine e ridurre l'impatto sull'ecosistema e sulla catena alimentare dovuto alle riduzioni improvvise dell'entità di alcune popolazioni ittiche. Nel caso delle specie di acque profonde l'intervento pubblico è particolarmente rilevante in quanto la ricostituzione degli stock a crescita lenta già depauperati potrebbe richiedere molto tempo o anche risultare impossibile. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) fornisce ogni due anni un esame approfondito dello stato biologico degli stock di acque profonde. Il parere più recente è del giugno 2012. La presente proposta di fissazione delle possibilità di pesca è basata sull'ulteriore esame effettuato nel luglio 2012 dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) a seguito dei lavori svolti dal CIEM. Tale esame fornisce le basi per fissare le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde conformemente ai principi enunciati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, a norma del quale le procedure decisionali nell'ambito della politica comune della pesca devono essere basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi. La Commissione ha quindi istituito la prassi di presentare proposte di regolamenti relativi alle possibilità di pesca in funzione dei pareri scientifici che le vengono trasmessi. Essa ha inoltre valutato l'efficacia del regime generale di accesso agli stock di acque profonde (regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[1]) e ha svolto una valutazione d'impatto delle opzioni intese a rafforzare questo regime, comprendente un ampio processo di consultazione. Su questa base, il 19 luglio 2012 la Commissione ha presentato una proposta di revisione del regime di accesso, che include un sistema di licenze più rigoroso e un abbandono progressivo degli attrezzi da pesca destinati specificamente alla cattura di specie di acque profonde in modo meno sostenibile, ossia le reti a strascico e le reti da posta ancorate. La Commissione ha inoltre proposto requisiti specifici per la raccolta di dati relativi alle attività di pesca in acque profonde.

Contesto generale A partire dal 2003, la pesca di specie di acque profonde è regolamentata dall'Unione europea in termini di totali ammissibili di catture (TAC) per specie e per zona e in termini di sforzo di pesca massimo che può essere esercitato nell'Atlantico nordorientale. Per il 2011 e il 2012 i totali ammissibili di catture per determinate specie di acque profonde sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde[2]. In tutti i casi, con due sole eccezioni, i dati disponibili sugli stock di acque profonde oggetto della presente proposta non permettono agli esperti di valutarne pienamente lo stato, né in termini di entità della popolazione né in termini di mortalità per pesca. Le ragioni sono molteplici: queste specie sono spesso molto longeve e hanno una crescita assai lenta, per cui risulta estremamente difficile strutturare lo stock in classi di età e valutare gli effetti della pesca sullo stock mediante i cambiamenti osservati nella lunghezza o nella struttura di età delle catture. Non si conosce la frequenza del reclutamento di giovanili negli stock. Gli stock sono ampiamente distribuiti a profondità difficili da esaminare per motivi pratici. Spesso i dati degli studi scientifici non sono disponibili, a causa della ridotta importanza commerciale di questi stock, o non coprono l'intera zona di distribuzione. Le attività di pesca si concentrano solo parzialmente su queste specie e in alcuni casi sono relativamente recenti. Malgrado queste difficoltà intrinseche, i pareri scientifici forniti dal CIEM nel giugno 2012 e dallo CSTEP nel luglio 2012 hanno conseguito progressi, in particolare con riguardo agli stock che offrono le maggiori possibilità di pesca. Per gli stock principali di granatiere è stato possibile identificare livelli di pesca che, se rispettati, consentiranno alla risorsa di raggiungere il rendimento massimo sostenibile (MSY). Per un'altra specie importante, il pesce sciabola nero, il parere, sebbene basato su tendenze e non su una stima completa dello stato della risorsa, fornisce precise indicazioni su come raggiungere l'MSY nel 2015. È in tal modo possibile identificare obiettivi di gestione chiari che possono servire da base per uno sfruttamento sostenibile a lungo termine di questi stock. La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli obblighi relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive sono sanciti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tali possibilità di pesca devono essere conformi agli accordi internazionali, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (di seguito: "accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici"). In particolare l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock, la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. L'adeguamento dei TAC previsto nella presente proposta segue gli orientamenti definiti nei pareri scientifici e riflette i principi di gestione stabiliti nell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock e negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, confermati da successive risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni 61/105 del 2007, 64/72 del 2009 e, più recentemente, 66/231 del 2011). Benché alcuni stock di acque profonde siano sfruttati da altre nazioni che praticano la pesca, in particolare Norvegia, Islanda, Isole Færøer e Russia, e benché sia necessario cercare un accordo sulle misure di gestione armonizzata insieme alle suddette nazioni dedite alla pesca, oppure, per gli stock che vivono in acque internazionali, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), occorrono misure unilaterali da applicare alle navi dell'Unione europea fino alla conclusione di tali accordi al fine di evitare le conseguenze negative sopra descritte della pesca non regolamentata.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio e sono applicabili fino al 31 dicembre 2012. Esse sono connesse al già menzionato regolamento (CE) n. 2347/2002, che elenca nell'allegato I le specie di acque profonde commercialmente più importanti per cui la Commissione si sforza di ottenere limitazioni delle catture.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta è stata elaborata sulla base dei principi e degli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 278 final)), in cui la Commissione spiegava le proprie opinioni e intenzioni in merito alle sue proposte di possibilità di pesca per tutti gli stock nel 2013. Come affermato nel titolo, la Commissione, sulla base di questa comunicazione, svolge un'ampia consultazione con le parti interessate, la società civile, gli Stati membri e il grande pubblico.

Ricorso al parere di esperti La biologia e l'economia della pesca costituiscono i settori scientifici/di competenza interessati. La Commissione ha consultato il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e ha organizzato la riunione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il parere del CIEM si basa su un parere quadro elaborato dallo stesso CIEM e utilizzato conformemente al memorandum d'intesa tra il CIEM e la Commissione, che figura tra i clienti del CIEM. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione. Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul relativo sito web. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito web. Per molti degli stock oggetto della presente proposta non si dispone di dati sufficienti a dimostrare la sostenibilità della pesca. Il parere scientifico segue in tal caso il principio precauzionale e raccomanda di ridurre le catture rispetto ai livelli più recenti fino a quando la popolazione non dia segni di ripresa. Vengono fornite precise indicazioni con riguardo al livello di riduzione delle catture. Questo parere è considerato orientativo, poiché fornisce un orientamento sui livelli a cui andrebbero fissati i TAC. Come approccio generale, e tenuto conto del principio precauzionale, la Commissione giudica necessario proporre riduzioni dei TAC che vadano in questa direzione, nella proporzione indicata dal parere. Alcuni dei 24 TAC fissati dal presente regolamento riguardano quantitativi molto limitati. Per questi TAC poco elevati vengono consigliate riduzioni precauzionali. I contingenti esistenti, di entità limitata e comprensivi delle catture accessorie inevitabili, sono per questo mantenuti in modo da evitare di creare un obbligo di rigetto in mare. Ciò riguarda in particolare le catture accessorie di molva azzurra, granatiere e pesce sciabola nero effettuate al di fuori delle zone di pesca principali. Per gli stock la cui situazione continua ad essere particolarmente preoccupante vengono mantenuti gli attuali TAC a livello zero, secondo quanto indicato dai pareri scientifici. È il caso dello stock di pesce specchio atlantico, che risulta depauperato. Per gli stock di squali di profondità, un nuovo parere scientifico è atteso all'inizio di ottobre; nella presente proposta è pertanto indicata la menzione "pro-memoria" (pm). Lo stato degli stock di molva azzurra e di occhialone è considerato critico. Per tali specie, come anche per i berici e le musdee, vengono consigliate riduzioni precauzionali delle catture. I pareri sono invece piuttosto positivi per gli stock oggetto della presente proposta soggetti alla pesca diretta, ossia i principali stock di granatiere e di pesce sciabola nero. Dopo varie riduzioni consecutive delle possibilità di pesca, il parere scientifico del 2012 conferma la tendenza già osservata due anni fa in base alla quale i livelli di sfruttamento di questi due stock su un certo numero di anni non sembrano avere avuto un impatto negativo sul loro stato. Quest'anno, il CIEM e lo CSTEP sono stati in grado di completare una valutazione più precisa dello stato di queste risorse, che risulta buono. Ciò consente di aumentare le possibilità di pesca per il pesce sciabola nero e di mantenere il livello delle catture per il principale stock di granatiere presente nelle acque occidentali. Il processo di revisione e miglioramento del regime di accesso agli stock di acque profonde, attualmente in corso, viene utilizzato come strumento per elaborare le misure necessarie per favorire strategie di pesca in grado di mitigare gli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e ridurre i rigetti. Nei casi in cui una parte considerevole delle catture raccomandate è effettuata da paesi terzi, questo aspetto è stato preso in considerazione e il parere è stato applicato ai vari tipi di pesca dell'UE in funzione della loro evoluzione. Valutazione d'impatto Le possibilità di pesca devono essere fissate secondo quanto previsto all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili. La strategia adottata nella proposta comporterà a breve termine una riduzione dei TAC ma, una volta ricostituiti gli stock sovrasfruttati, le possibilità di cattura resteranno stabili o aumenteranno, in funzione del parere precauzionale. Gli effetti previsti a medio e lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale in conseguenza della diminuzione dello sforzo di pesca, una riduzione del numero di navi e/o dello sforzo di pesca medio per nave, nonché una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi per le specie che avranno dimostrato di poter sostenere un'attività di pesca continua. La riduzione, ottenuta dal 2003, dello sforzo di pesca e della dimensione della flotta dedita alla pesca in acque profonde dimostra che questa politica è applicata nella pratica. I primi segnali positivi provenienti dagli indici degli stock confermano che le aspettative concernenti gli effetti a medio e lungo termine sono ancora valide.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta stabilisce, mediante un regolamento, i limiti di cattura per le flotte pescherecce dell'Unione europea relativamente alle specie di acque profonde commercialmente più importanti nelle acque UE e nelle acque internazionali dell'Atlantico nordorientale al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca a livelli sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. Essa si basa sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le proprie possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento è adottato ogni due anni dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

In generale la proposta non semplifica né complica la gestione dei contingenti di pesca.

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento relativo al 2013 e 2014. Gli strumenti di gestione e i livelli delle possibilità di pesca saranno riesaminati nel 2014 per preparare il regolamento successivo. Il presente regolamento non richiede una clausola di revisione.

Presentazione dettagliata della proposta A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure "relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca". La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione di tali possibilità e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo. Per quanto riguarda i limiti di cattura, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading), illustrati nella comunicazione della Commissione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo) e nella comunicazione della Commissione "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013" (COM(2012) 278 final), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2013. La sezione 6 di tale comunicazione stabilisce il parere della Commissione in merito alle modalità di fissazione delle possibilità di pesca; tali norme sono state seguite nell'elaborazione della presente proposta, con riguardo ai 24 TAC ivi contenuti, nel modo di seguito indicato. · Se si dispone di pareri scientifici basati su dati completi e su analisi e previsioni quantitative corrispondenti al "quadro MSY" del CIEM, i TAC devono essere fissati in conformità a detti pareri. Qualora tali pareri esistano, bisogna fare diretto riferimento ad essi nel fissare i livelli dei contingenti o dello sforzo, anche se è ammissibile una realizzazione graduale del suddetto quadro entro il 2015, sempreché sia compatibile con i pareri. Nell'ambito della presente proposta, questo orientamento si applica a 2 TAC relativi al granatiere. · Se si dispone di pareri scientifici indicativi fondati su un'analisi qualitativa delle informazioni disponibili (anche se queste ultime sono incomplete o comportano un giudizio di esperti), tali pareri devono fungere da base per le decisioni relative ai TAC. Nell'ambito della presente proposta, conformemente a questo orientamento vengono proposte riduzioni per 8 TAC. Nel caso di 2 voci per il pesce sciabola nero, l'applicazione di questo orientamento comporta un aumento del TAC. · Se non esiste alcun parere scientifico, occorre seguire l'approccio precauzionale. Nell'ambito della presente proposta, questo approccio si applica a 11 TAC, inclusi 6 casi di TAC precauzionali fissati a zero. La proposta è altresì conforme alla comunicazione della Commissione "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" (COM(2006) 360 definitivo).

2012/0282 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)       A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[3], le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)       Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)       I totali ammissibili di catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare quelli dei consigli consultivi regionali interessati.

(5)       È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori[4] e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(6)       I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando la loro dimensione mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di vietare la pesca diretta del pesce specchio atlantico in tutte le zone nonché quella di alcuni stock di molva azzurra e di occhialone.

(7)       Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[5], riguardano due anni, salvo che per taluni stock di molva azzurra e di argentina. Attualmente, il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio fissa le possibilità di pesca per il 2011 e il 2012.

(8)       Conformemente al regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[6], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, al momento di fissare i TAC il Consiglio deve decidere a quali stock si applica un TAC precauzionale e a quali si applica un TAC analitico. Si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario si applicano TAC analitici. Tenuto conto dei pareri del CIEM e dello CSTEP, e in particolare dell'assenza prevalente di una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti, la maggior parte degli stock oggetto del presente regolamento deve essere soggetta a TAC precauzionali.

(9)       Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca di cui sopra vengano aperte il 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca annuali concesse alle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque UE e in alcune acque non UE in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2 Definizioni

1.           Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)      "nave dell'UE", una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell'Unione;

b)      "acque UE", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

c)      "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)      "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)      "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

2.           Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:

a)      zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009[7];

b)      zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009[8].

Articolo 3 TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi dell'UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.           La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)      gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)      le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[9] e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio[10];

c)      gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)      i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)      le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.           Salvo ove diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del suddetto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

PARTE 1 Definizione di specie e gruppi di specie

1.           Nell'elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune || Nome scientifico

Pesce sciabola nero || Aphanopus carbo

Berici || Beryx spp.

Granatiere || Coryphaenoides rupestris

Pesce specchio atlantico || Hoplostethus atlanticus

Molva azzurra || Molva dypterygia

Occhialone || Pagellus bogaraveo

Musdea bianca || Phycis blennoides

2.           Ai fini del presente regolamento, per "squali di profondità" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune || Nome scientifico

Gattucci oceanici Squalo serpente || Apristurus spp. Chlamydoselachus anguineus

Sagrì || Centrophorus granulosus

Sagrì atlantico || Centrophorus squamosus

Squalo portoghese || Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo || Centroscymnus crepidater

Pescecane nero || Centroscyllium fabricii

Squalo becco d'uccello || Deania calcea

Zigrino || Dalatias licha

Pesce diavolo maggiore || Etmopterus princeps

Sagrì nero || Etmopterus spinax

Boccanera || Galeus melastomus

Gattuccio islandese || Galeus murinus

Squalo capopiatto || Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico || Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico || Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia || Somniosus microcephalus

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PARTE 2 Possibilità di pesca annuali delle navi dell'UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie: || Squali di profondità || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Germania || pm || pm

Estonia || pm || pm

Irlanda || pm || pm

Spagna || pm || pm

Francia || pm || pm

Lituania || pm || pm

Polonia || pm || pm

Portogallo || pm || pm

Regno Unito || pm || pm

Unione || pm || pm

|| ||

TAC || pm || pm

Specie: || Squali di profondità || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Portogallo || pm || pm

Unione || pm || pm

|| ||

TAC || pm || pm

Specie: || Squali di profondità, Deania histricosa e Deania profundorum || Zona: || Acque internazionali della zona XII (DWS/12INT-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Irlanda || pm || pm

Spagna || pm || pm

Francia || pm || pm

Regno Unito || pm || pm

Unione || pm || pm

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TAC || pm || pm

Specie: || Pesce sciabola nero Aphanopus carbo || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Germania || 3 || 3

Francia || 3 || 3

Regno Unito || 3 || 3

Unione || 9 || 9

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TAC || 9 || 9

Specie: || Pesce sciabola nero Aphanopus carbo || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Germania || 30 || 36

Estonia || 15 || 18

Irlanda || 75 || 90

Spagna || 149 || 178

Francia || 2 090 || 2 510

Lettonia || 97 || 117

Lituania || 1 || 1

Polonia || 1 || 1

Regno Unito || 149 || 178

Altri(1) || 8 || 9

Unione || 2 615 || 3 138

|| ||

TAC || 2 615 || 3 138

(1)                   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: || Pesce sciabola nero Aphanopus carbo || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Spagna || 11 || 12

Francia || 27 || 29

Portogallo || 3 477 || 3 650

Unione || 3 515 || 3 691

|| ||

TAC || 3 515 || 3 691

Specie: || Pesce sciabola nero Aphanopus carbo || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona COPACE 34.1.2. (BSF/C3412-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Portogallo || 3 094 || 2 475

Unione || 3 094 || 2 475

|| ||

TAC || 3 094 || 2 475

Specie: || Berici Beryx spp. || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Irlanda || 9 || 9

Spagna || 69 || 63

Francia || 19 || 17

Portogallo || 199 || 182

Regno Unito || 9 || 9

Unione || 305 || 280

|| ||

TAC || 305 || 280

Specie: || Granatiere Coryphaenoides rupestris || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Danimarca || 1 || 1

Germania || 1 || 1

Francia || 10 || 10

Regno Unito || 1 || 1

Unione || 13 || 13

|| ||

TAC || 13 || 13

Specie: || Granatiere Coryphaenoides rupestris || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-)(1)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Danimarca || 643 || 515

Germania || 4 || 3

Svezia || 33 || 26

Unione || 680 || 544

|| ||

TAC || 680 || 544

(1)                   Non è consentita la pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'UE e la Norvegia.

Specie: || Granatiere Coryphaenoides rupestris || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67-)

Anno || 2013(1) || 2014(1) || TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania || 5 || 5

Estonia || 43 || 38

Irlanda || 190 || 165

Spagna || 48 || 41

Francia || 2 409 || 2 096

Lituania || 55 || 48

Polonia || 28 || 25

Regno Unito || 141 || 123

Altri(2) || 5 || 5

Unione || 4 500 || 4 500

|| ||

TAC || 4 500 || 4 500

(1)                   Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14-). (2)                   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: || Granatiere Coryphaenoides rupestris || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X14-)

Anno || 2013(1) || 2014(1) || TAC precauzionale.

Germania || 22 || 19 ||

Irlanda || 5 || 4 ||

Spagna || 2 405 || 2 047 ||

Francia || 111 || 94 ||

Lettonia || 39 || 33 ||

Lituania || 5 || 4 ||

Polonia || 753 || 641 ||

Regno Unito || 10 || 8 ||

Unione || 3 350 || 2 850 ||

|| ||

TAC || 3 350 || 2 850

(1)                   Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-).

Specie: || Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Irlanda || 0 || 0

Spagna || 0 || 0

Francia || 0 || 0

Regno Unito || 0 || 0

Unione || 0 || 0

|| ||

TAC || 0 || 0

Specie: || Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Irlanda || 0 || 0

Spagna || 0 || 0

Francia || 0 || 0

Regno Unito || 0 || 0

Altri || 0 || 0

Unione || 0 || 0

|| ||

TAC || 0 || 0

Specie: || Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Irlanda || 0 || 0

Spagna || 0 || 0

Francia || 0 || 0

Portogallo || 0 || 0

Regno Unito || 0 || 0

Unione || 0 || 0

|| ||

TAC || 0 || 0

Specie: || Molva azzurra Molva dypterygia || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Danimarca || 3 || 3

Germania || 3 || 3

Irlanda || 3 || 3

Francia || 21 || 14

Regno Unito || 12 || 10

Altri(1) || 3 || 3

Unione || 45 || 36

|| ||

TAC || 45 || 36

(1)                   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: || Molva azzurra Molva dypterygia || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Danimarca || 3 || 2

Germania || 1 || 1

Svezia || 3 || 2

Unione || 6 || 5

|| ||

TAC || 6 || 5

Specie: || Occhialone Pagellus bogaraveo || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)

Anno || 2013(1) || 2014(1) || TAC precauzionale.

Irlanda || 5 || 4

Spagna || 138 || 110

Francia || 7 || 6

Regno Unito || 17 || 14

Altri(2) || 5 || 4

Unione || 172 || 138

|| ||

TAC || 172 || 138

(1)                   Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale). (2)                   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: || Occhialone Pagellus bogaraveo || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)

Anno || 2013(1)(2) || 2014(1)(2) || TAC precauzionale.

Spagna || 491 || 393

Portogallo || 133 || 107

Unione || 624 || 500

|| ||

TAC || 624 || 500

(1)                   Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale). (2)                   Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).

Specie: || Occhialone Pagellus bogaraveo || Zona: || Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Spagna || 8 || 6

Portogallo || 893 || 715

Regno Unito || 8 || 6

Unione || 909 || 727

|| ||

TAC || 909 || 727

Specie: || Musdea bianca Phycis blennoides || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Germania || 7 || 6

Francia || 7 || 6

Regno Unito || 11 || 8

Unione || 25 || 20

|| ||

TAC || 25 || 25

Specie: || Musdea bianca Phycis blennoides || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/567-)

Anno || 2013(1) || 2014(1) || TAC precauzionale.

Germania || 8 || 6

Irlanda || 208 || 166

Spagna || 470 || 376

Francia || 285 || 228

Regno Unito || 651 || 522

Unione || 1 622 || 1 298

|| ||

TAC || 1 622 || 1 298

(1)                   Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).

Specie: || Musdea bianca Phycis blennoides || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)

Anno || 2013(1) || 2014(1) || TAC precauzionale.

Spagna || 194 || 155

Francia || 12 || 10

Portogallo || 8 || 6

Unione || 214 || 171

|| ||

TAC || 214 || 171

(1)                   Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/*567-).

Specie: || Musdea bianca Phycis blennoides || Zona: || Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)

Anno || 2013 || 2014 || TAC precauzionale.

Francia || 7 || 6

Portogallo || 29 || 23

Regno Unito || 7 || 6

Unione || 43 || 35

|| ||

TAC || 43 || 35 ||

[1]               GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

[2]               GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

[3]               GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[4]               Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

[5]               GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

[6]               GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[7]               Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

[8]               Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

[9]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[10]             GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.