COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Effetti combinati delle sostanze chimiche Miscele chimiche /* COM/2012/0252 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO Effetti combinati delle sostanze chimiche Miscele chimiche 1. Introduzione Negli ultimi anni si è dedicata sempre
maggiore attenzione agli effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dell'esposizione
a varie e diverse sostanze chimiche, anche noti come effetti combinati,
combinazione di sostanze chimiche, effetti "cocktail". Il
Parlamento europeo ha sistematicamente attirato l'attenzione sulla
necessità di tener conto, nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti
chimici, degli effetti derivanti dalla combinazione di prodotti chimici sulla
salute dell'uomo e sull'ambiente. Il 22 dicembre 2009 il Consiglio, basandosi
in parte sulle questioni sollevate dallo studio danese sui bambini di due anni
(riquadro 1) ha adottato le conclusioni sugli "effetti combinati delle
sostanze chimiche"[1]. Riquadro 1
Miscele cui sono esposte le popolazioni umane Nel 2009 le
autorità danesi hanno pubblicato i risultati di uno studio[2] relativo all'esposizione
dei bambini di circa due anni alle miscele chimiche in forma di numerosi
interferenti endocrini da fonti diverse. Lo studio esaminava l'esposizione
attraverso la catena alimentare, aria e la polvere in ambienti chiusi, gli
abiti e le calzature, il contatto con i giocattoli, l'applicazione di prodotti
di igiene e cura del corpo, il contatto con articoli come i fasciatoi e i
tappetini da bagno. In base alla concentrazione prevista delle varie sostanze,
lo studio ha concluso che occorre ridurre l'esposizione alle sostanze antiandrogene
ed estrogene derivante dal cibo, dall'aria in ambienti chiusi e dai prodotti di
consumo. In particolare il Consiglio ha invitato la
Commissione a "… valutare se e come la pertinente normativa comunitaria
vigente tratti adeguatamente i rischi derivanti dalla poliesposizione a
sostanze chimiche che emanano da fonti diverse o seguono percorsi diversi e,
sulla scorta di tale valutazione, considerare le modifiche, gli orientamenti e
i metodi di valutazione appropriati e riferire in merito al Consiglio al più
tardi all'inizio del 2012". La presente comunicazione è la risposta
formale all'invito del Consiglio, in particolare per valutare se l'attuale
normativa dell'Unione, che si basa soprattutto sulla valutazione di singole
sostanze e singole fonti, garantisca l'elevato livello di protezione richiesto
dal trattato. La sfida presentata dalle miscele chimiche si iscriverà
inoltre nel quadro della preparazione delle future priorità della politica
ambientale. Le azioni adottate per ridurre l'esposizione a miscele chimiche
potenzialmente dannose contribuiranno anche alla realizzazione degli obiettivi
del programma "Salute per la crescita"[3]. Il presente documento si fonda in gran parte
sul parere comune di tre comitati scientifici[4]
(in seguito, "i comitati scientifici") e tiene altresì conto
dell'importante studio "State of the Art Report on Mixture Toxicity"
(Stato dell'arte sulla tossicità delle miscele) finanziato dalla Commissione[5]. 2. Miscele[6] nel contesto della normativa dell'UE sulle sostanze chimiche Nell'UE come altrove nel mondo la normativa
sulle sostanze chimiche si basa sui risultati di valutazioni effettuate su
singole sostanze chimiche. Tali valutazioni sono spesso usate come basi per le
decisioni connesse direttamente alle singole sostanze. Tuttavia, oltre alle
disposizioni che disciplinano la valutazione e la gestione delle singole
sostanze, esiste un corpus normativo assai vasto dell'UE che tratta vari tipi
di miscele. 2.1 Miscele intenzionali In caso di miscele intenzionali, la
composizione è nota e le valutazioni si basano sulle proprietà dei componenti,
corredate laddove opportuno dalle prove effettuate sul prodotto intero. Esempi
di questo tipo di normativa comprendono disposizioni per la classificazione, l'etichettatura
e l'imballaggio delle miscele[7],
per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari[8],
per la composizione dei cosmetici[9],
per l'approvazione dei medicinali per uso umano[10] e per l'approvazione dei
medicinali veterinari[11]. 2.2 Miscele derivanti da fonte singola Gli scarichi nell'ambiente durante la
produzione, il trasporto, l'uso o lo smaltimento di merci contengono spesso una
miscela di sostanze chimiche. Se la composizione è nota o i componenti possono
essere identificati con metodi analitici, è possibile procedere a valutazioni
in base alla conoscenza dei componenti. Se la composizione non è nota, la
valutazione dovrà basarsi su prove effettuate sull'intera miscela. Vi sono
pochissimi esempi di normativa dell'UE che specificamente richieda di valutare
o sottoporre a prove intere miscele. Tuttavia, l'obbligo fissato nella
direttiva quadro sulle acque[12]
di raggiungere un buono stato ecologico e un buono stato chimico dei corpi
idrici comporta la necessità di focalizzarsi non solo sulle concentrazioni di
singole sostanze chimiche ma anche sugli effetti della loro combinazione. 2.3 Miscela di
sostanze chimiche provenienti da fonti multiple e percorsi multipli In relazione alla valutazione di sostanze
multiple provenienti da fonti multiple — questione che più preoccupa il
Consiglio — vi è solo un numero limitato di esempi nella normativa dell'UE.
Nell'ambito del regolamento REACH[13]
sono state elaborate linee guida sulla valutazione delle fonti multiple di
esposizione ad una singola sostanza e, in casi specifici, sulla valutazione di
sostanze diverse strettamente collegate e con meccanismi d'azione simili (ad
esempio, diversi sali dello stesso metallo o una serie di derivati di sostanze
organiche strettamente correlati)[14].
Sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a valutare le sostanze chimiche
pericolose e i rischi che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici
in questione[15].
Per quanto riguarda la determinazione dei livelli massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e
animale[16],
il gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari dell'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha elaborato approcci intesi a tener
conto degli effetti cumulativi e sinergici nel fissare i livelli massimi
residui dei pesticidi con modalità d'azione simili[17]. L'EFSA sta anche sviluppando
una metodologia per gli antiparassitari con modalità d'azione dissimile per
quanto riguarda l'esposizione professionale[18]. 2.4 Conclusioni In conclusione,
laddove le miscele chimiche sono valutate e disciplinate nella normativa dell'UE
si tratta soprattutto di prodotti chimici la cui composizione è nota. Anche
alcune miscele complesse scaricate/rilasciate nell'ambiente da una fonte
singola (fabbrica, impianto ecc.) sono soggette a controlli. Vi sono alcuni
esempi di valutazioni e controlli effettuati in relazione a diverse sostanze
provenienti da fonti diverse e con diversi percorsi, ma sono di portata
limitata. La vigente normativa dell'UE non prevede meccanismi di valutazione
sistematica, completa e integrata degli effetti miscela che tenga conto delle
diverse vie di esposizione e dei diversi tipi di prodotti. Lo studio recentemente
svolto in Danimarca (cfr. riquadro 1), che ha messo in evidenza le
preoccupazioni connesse all'esposizione dei bambini di circa due anni a diversi
interferenti endocrini, non ha potuto, finora, dare luogo ad una valutazione
completa nell'ambito della normativa dell'UE. 3. L'esposizione a basse
concentrazioni di sostanze diverse può avere effetti negativi? Abbiamo visto nella sezione 2 che esiste un
corpus normativo assai vasto inteso a garantire che l'esposizione di uomini,
animali e piante alle concentrazioni di singole sostanze sia mantenuta entro
limiti sicuri. Fermo restando il rispetto degli obblighi giuridici, ciò significa
che, sebbene siamo (insieme agli animali e alle piante) esposti a basse
concentrazioni di numerose e diverse sostanze chimiche, nessuna di esse
dovrebbe essere presente al di là del proprio limite di sicurezza. Pertanto,
per rispondere alle preoccupazioni manifestate dal Consiglio, dobbiamo
esaminare se una miscela di sostanze chimiche derivanti da fonti diverse e
percorsi diversi, in cui ciascuna sostanza è presente in concentrazioni molto
basse, possa avere effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente. I comitati scientifici hanno indicato che, a
determinate condizioni, le sostanze chimiche presenti in una miscela esercitano
un'azione congiunta tale da influenzare il livello complessivo di tossicità. In
particolare, le sostanze chimiche con modalità d'azione comuni[19] possono esercitare un'azione
congiunta e produrre effetti combinati più vasti degli effetti di ciascun
componente della miscela preso singolarmente. Tuttavia, nel caso di sostanze
con modalità d'azione diverse (che agiscono in modo indipendente[20]), i comitati scientifici hanno
concluso che non vi è prova inconfutabile di rischio per la salute dovuto all'esposizione
ad una miscela di tali sostanze chimiche se le singole sostanze sono presenti
ai rispettivi livelli di effetto zero o al di sotto. Per quanto riguarda la
possibilità che l'esposizione a miscele di sostanze chimiche sia una potenziale
fonte di rischio (in relazione alla salute umana), i comitati scientifici hanno
concluso che, se il livello di protezione previsto è ottenuto per ciascuna
singola sostanza, il grado di rischio per le miscele di sostanze con modalità d'azione
dissimili dovrebbe essere considerato trascurabile. Tuttavia, in relazione agli effetti ecologici,
la situazione è meno chiara e i comitati scientifici hanno concluso che, in
sintesi, per tali effetti l'esposizione a miscele di sostanze con modalità d'azione
dissimili in concentrazioni basse ma potenzialmente rilevanti dovrebbe essere
considerata un'eventuale fonte di rischio anche se tutte le sostanze sono al di
sotto della rispettiva prevedibile concentrazione priva di effetti. Occorre
pertanto migliorare le attuali conoscenze e metodologie, e sviluppare approcci
olistici per la valutazione del rischio ecologico delle sostanze chimiche in
condizioni realistiche. 4. La sfida scientifica 4.1. Individuare le priorità Come indicato nella sezione precedente, l'esposizione
a miscele chimiche può costituire fonte di preoccupazione, anche quando le
sostanze in questione sono presenti in concentrazioni basse (ossia quando rispecchiano
le condizioni del mondo reale). Il numero delle potenziali combinazioni delle
decine di migliaia di sostanze attualmente in commercio è tuttavia astronomico:
la valutazione del rischio dovrebbe concentrarsi quindi sulle situazioni in cui
maggiori sono le potenzialità di effetti negativi. I comitati scientifici hanno
impartito indicazioni chiare circa i criteri e le metodologie applicabili all'individuazione
delle combinazioni/miscele chimiche cui attribuire priorità nelle valutazioni ulteriori
(cfr. riquadro 2). Riquadro 2
Estratto delle raccomandazioni particolareggiate dei comitati scientifici sulla
definizione delle priorità Dato il
numero pressoché infinito di possibili combinazioni di sostanze chimiche cui
sono esposti gli esseri umani e le specie ambientali, è necessaria una qualche
forma di filtro iniziale che permetta di concentrarsi sulle miscele
potenzialmente pericolose. Si propone di considerare i criteri seguenti: 1)
esposizione dell'uomo e/o dell'ambiente a livelli significativi; 2) sostanze
chimiche prodotte e/o commercializzate come sostanze multicomponenti o come
miscele commerciali con vari componenti e/o ingredienti attivi e/o sostanze
potenzialmente pericolose; 3)
potenziali gravi effetti avversi di una o più sostanze chimiche ai livelli di
esposizione probabili; 4)
probabilità di esposizione frequente o su vasta scala della popolazione umana o
dell'ambiente; 5)
persistenza delle sostanze chimiche nell'organismo e/o nell'ambiente; 6)
informazioni note sulla potenziale interazione ai livelli di esposizione dell'uomo
e dell'ambiente; 7)
informazioni predittive sull'azione simile delle sostanze; 8)
particolare attenzione alle miscele con uno o più componenti che si presume non
abbiano una soglia d'effetto. 4.2. Valutazione scientifica delle
combinazioni/miscele chimiche Se a una data miscela chimica è attribuita
priorità per la valutazione ulteriore, i comitati scientifici hanno inoltre
formulato indicazioni particolareggiate sui metodi attualmente disponibili per
valutarne/prevederne la tossicità (cfr. riquadro 3). Riquadro 3 Estratto della raccomandazione particolareggiata dei
comitati scientifici sulla valutazione In considerazione della grande varietà di esposizioni dell'uomo alle
miscele chimiche, la valutazione del rischio per l'uomo muoveva automaticamente
dal presupposto che, in generale, le modalità di azione delle varie sostanze
fossero dissimili. Nei casi in cui le informazioni disponibili indicano invece
che la modalità d'azione è simile, è opportuno adottare un approccio basato
sull'additività di dose/concentrazione. È vero che, se applicato ai componenti
di miscele chimiche di cui s'ignorano le modalità d'azione, questo tipo di
approccio può risultare in una sovrastima della tossicità, ma l'approccio
basato sull'azione indipendente può, per converso, sottostimarla. Pertanto,
quando s'ignorano le modalità d'azione, l'approccio basato sull'additività di
dose/concentrazione risulta preferibile anche per garantire un livello adeguato
di protezione. In ecotossicologia qualsiasi approccio dovrebbe riferirsi a punti
finali specifici e a gruppi tassonomici di organismi determinati. […]Un limite
considerevole degli approcci basati sui componenti è la loro applicabilità alle
sole miscele di cui sono noti i componenti essenziali. 4.3. Lacune nelle conoscenze/nei
dati Nel presentare linee guida dettagliate per l'identificazione
delle miscele chimiche potenzialmente più pericolose e le metodologie per
valutarle, i comitati hanno tuttavia segnalato anche le numerose lacune nei
dati e nelle conoscenze che impediscono un'applicazione più sistematica ed
efficace di tali metodologie (cfr. riquadro 4). Riquadro 4
Estratto delle raccomandazioni particolareggiate dei comitati scientifici sulle
lacune nelle conoscenze Relativamente
alla valutazione delle miscele chimiche, una delle grandi lacune attuali è che
s'ignora in quali luoghi, con che frequenza e in che misura l'uomo e l'ambiente
siano esposti a determinate miscele chimiche e come l'esposizione possa mutare
nel tempo. Si ravvisa la necessità di comprendere meglio le esposizioni dell'uomo
e dell'ambiente ricorrendo al monitoraggio e alla modellistica. Per
numerose sostanze non si dispone di informazioni attendibili sulla modalità d'azione:
mancano attualmente sia un inventario concordato delle modalità d'azione sia
una serie prestabilita di criteri in base ai quali caratterizzare o prevedere
una modalità d'azione per le sostanze chimiche per cui i dati a disposizione
sono scarsi o classificare le sostanze in gruppi di valutazione. È difficile
prevedere le interazioni[21]
delle sostanze chimiche nelle miscele, particolarmente con riguardo agli
effetti a lungo termine. Occorre portare avanti la ricerca per stabilire i
criteri atti a prevedere il potenziamento o la sinergia. In ecotossicologia la questione è ancor più complessa, perché è
estremamente difficile — se non addirittura impossibile — acquisire conoscenza
di tutte le modalità d'azione che possono presentarsi nei diversi tipi di
organismi di una comunità biologica complessa. Si tenga peraltro presente che i
punti finali pertinenti sotto il profilo ecologico sono in generale più ampi e
non altrettanto specifici (ad es., tossicità per determinati organi) di
quelli in tossicologia umana. Si dovrebbe passare in rassegna tutta la
letteratura esistente per preparare uno stato dell'arte sulla modellistica per
la biodegradazione delle miscele. I comitati
hanno altresì segnalato che, grazie al regolamento REACH, si sta costituendo la
più grande banca dati sulle sostanze chimiche della storia e che queste informazioni
potrebbero permettere di ridurre alcune delle incertezze attuali. 4.4. Possibilità di maggiore
sistematicità della valutazione delle miscele chimiche nel quadro della
normativa dell'UE Dal parere dei comitati scientifici emerge
che, una volta attribuita a una data miscela chimica priorità ai fini della
valutazione ulteriore, esiste la metodologia scientifica per effettuare le
valutazioni in questione, sebbene attualmente si riscontrino numerose lacune
nelle conoscenze o nei dati che potrebbero ostacolarne l'applicazione
effettiva. Resta quindi da stabilire se le conoscenze attuali siano
sufficientemente solide da permettere una valutazione più sistematica delle
miscele chimiche nel quadro della normativa dell'UE. I comitati scientifici
hanno formulato raccomandazioni chiare anche su questo punto (cfr. riquadro 5). Riquadro 5
Estratto della raccomandazione dei comitati scientifici sulla possibilità di
maggiore sistematicità della valutazione delle miscele nel quadro della
normativa dell'UE In molti
casi le conoscenze disponibili non sono sufficienti per un'analisi scientifica
solida. Se è possibile escludere interazioni significative sotto il
profilo tossicologico, identificare i componenti della miscela e disporre di
conoscenze sulla modalità d'azione, è opportuno applicare un modello basato
sull'additività di dose o sull'azione indipendente. In tossicologia umana,
tuttavia, tali informazioni sono raramente disponibili e, nella maggior parte
dei casi, particolarmente onerose in termini di risorse finanziarie ed umane. Poiché in
ecotossicologia si dovrebbero conoscere le modalità d'azione per tutti i gruppi
tassonomici pertinenti di ecosistemi acquatici e terrestri, le informazioni
disponibili in questo ambito sono, di fatto, ancor più limitate. Inoltre,
modalità d'azione considerate dissimili a livello individuale possono incidere
sugli stessi punti finali di popolazione pertinenti: per prevedere gli effetti
a livello di popolazione può quindi risultare più adatto il modello basato sull'additività
di dose/concentrazione. Per
attribuire priorità alle miscele chimiche ai fini di un'eventuale valutazione,
occorre anzitutto considerare se vi sia esposizione significativa dell'uomo o
dell'ambiente alla miscela o ai suoi componenti. A meno che non vi siano indicazioni
di interazione significativa, si potrebbe ricorrere ad un modello basato sull'additività
di dose/concentrazione quando i componenti della miscela producono effetti
biologici con modalità/meccanismi d'azione identici o simili. Qualora l'azione
dei componenti della miscela fosse dissimile, si applicherebbe il modello
basato sull'azione indipendente. Pare inoltre opportuno, per esercitare la
debita prudenza nella valutazione, applicare automaticamente un approccio
basato sull'additività di dose/concentrazione quando mancano informazioni sulla
modalità d'azione e sulla relazione dose-risposta. Oltre alle raccomandazioni riportate nel
riquadro 5, i comitati scientifici hanno fornito un albero decisionale cui ci
si potrebbe attenere riguardo alle miscele chimiche (per maggiori informazioni,
cfr. parere dei comitati scientifici). 5. Conclusioni 5.1. Sulla situazione attuale (1)
La vigente normativa dell'UE non prevede una
valutazione completa e integrata degli effetti cumulativi delle diverse
sostanze chimiche in considerazione delle diverse vie di esposizione.
Attualmente, se è identificata una miscela potenzialmente pericolosa che
contiene sostanze chimiche disciplinate da diversi atti normativi dell'UE, non
esiste nessun meccanismo che permetta di promuovere una valutazione integrata e
coordinata trasversalmente ai vari atti. (2)
Per le sostanze chimiche che presentano modalità d'azione
indipendenti, la determinazione di "livelli di sicurezza" basati
sulla valutazione delle singole sostanze offrirebbe una garanzia sufficiente di
tutela della salute umana dagli eventuali effetti avversi delle
miscele/combinazioni. (3)
Tuttavia, effetti cumulativi sono possibili quando
sostanze chimiche con modalità d'azione simili coesistono in una miscela (anche
se ciascuna in concentrazione inferiore al livello di sicurezza); ai fini di un
livello di protezione adeguato è quindi preferibile optare per l'approccio
basato sull'additività di dose/concentrazione. (4)
La situazione non è così chiara relativamente agli
effetti sulle specie selvatiche e sugli ecosistemi: la possibilità di effetti
combinati/effetti miscela dovrebbe pertanto essere presa in considerazione sia
per le sostanze chimiche ad azione indipendente sia per quelle che presentano
modalità d'azione simili. (5)
Sebbene siano disponibili metodologie sia per l'identificazione
delle miscele chimiche potenzialmente pericolose sia per la valutazione delle
miscele chimiche, sussistono gravi lacune nelle conoscenze e nei dati
(soprattutto nei dati sulle modalità d'azione e sulle esposizioni) che limitano
la possibilità di valutare adeguatamente le miscele. Le informazioni raccolte
nel quadro della normativa dell'UE, in particolare del regolamento REACH,
contribuiranno a ridurre le incertezze attuali. (6)
Nonostante le lacune nelle conoscenze e nei dati, è
possibile una maggiore sistematicità nella valutazione della tossicità delle
miscele nel quadro della normativa dell'UE. Se le informazioni sulla modalità d'azione
e sulla relazione dose-risposta mancano o non sono concludenti, il presupposto
automatico che esista un'additività di dose/concentrazione permette un livello
superiore di protezione, ma rischia di sovrastimare gli effetti avversi. Nel
considerare le possibili misure di gestione occorre tener conto di questa
limitazione e dei costi aggiuntivi che può comportare. (7)
Sebbene la questione non sia trattata in modo
specifico nel parere dei comitati scientifici, occorre valutare le miscele
chimiche attenendosi al principio di riduzione, ottimizzazione e sostituzione
delle prove sugli animali vertebrati. 5.2. Sul seguito operativo Date le conclusioni esposte, la Commissione: (1)
costituirà un gruppo di lavoro ad hoc composto dei
servizi competenti e delle agenzie e autorità associate (Autorità europea per
la sicurezza alimentare, Agenzia europea per le sostanze chimiche, Agenzia
europea per i medicinali, Agenzia europea dell'ambiente) per rafforzare il
coordinamento fra i diversi atti normativi e per promuovere la valutazione
integrata delle miscele prioritarie tenendo conto dei rischi di esposizione
dell'uomo e dell'ambiente. Tale gruppo coordinerà i lavori volti alla raccolta
dei dati e supervisionerà la valutazione integrata delle miscele prioritarie.
Gli interventi in questo ambito s'iscriveranno nel quadro della normativa che
disciplina attualmente ciascuna sostanza; (2)
tenuto conto del parere dei comitati scientifici,
formulerà entro il giugno 2014 orientamenti tecnici per promuovere,
trasversalmente ai diversi atti normativi dell'UE, un approccio coerente alla
valutazione delle miscele prioritarie. Tali orientamenti non si
sostituiranno alle norme vigenti (laddove esistano) né imporranno ulteriori
obblighi o oneri agli operatori economici. Il gruppo di lavoro ad hoc
menzionato al punto (1) coordinerà i lavori di elaborazione degli orientamenti; (3)
favorirà lo sviluppo delle conoscenze sulle miscele
chimiche cui le popolazioni umane e l'ambiente naturale sono effettivamente
esposti: (a)
esaminando, in consultazione con le agenzie
associate, i dati di monitoraggio raccolti attualmente in virtù della normativa
dell'UE oppure generati nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'UE[22]; (b)
promuovendo, mediante la creazione di una
piattaforma per i dati sul monitoraggio chimico, una maggiore coerenza nell'approccio
alla generazione, raccolta, conservazione e uso di tali dati relativamente all'uomo
e all'ambiente. Contribuirà così all'individuazione dei collegamenti fra
esposizione e dati epidemiologici al fine di vagliare gli effetti biologici
potenziali e migliorare i risultati in termini di salute; (4)
vaglierà le possibilità di colmare altre lacune
nelle conoscenze, in particolare in tema di: (i) modalità d'azione delle
sostanze chimiche; (ii) classificazione delle sostanze chimiche in categorie o
gruppi di valutazione; (iii) previsione delle interazioni; (iv) individuazione
delle sostanze chimiche che costituiscono i principali vettori della tossicità
delle miscele. Queste azioni potranno essere sostenute in parte da
Orizzonte 2020, il futuro programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione; (5)
promuoverà a livello mondiale la coerenza e la base
scientifica degli approcci alla valutazione del rischio delle miscele chimiche
partecipando alle attività internazionali in materia. Contribuirà così alla
tutela della salute e dell'ambiente e, nel contempo, alla promozione della
competitività dell'industria europea; (6)
pubblicherà entro il giugno 2015 una relazione
sulla valutazione delle miscele chimiche, nella quale esporrà i progressi
compiuti e le esperienze maturate in collegamento con le azioni indicate ai
punti da (1) a (5). Nell'eseguire le azioni indicate ai punti da
(1) a (5) la Commissione collaborerà con gli Stati membri e con gli altri
soggetti interessati, secondo modalità da stabilirsi che si avvarranno,
ogniqualvolta possibile, delle strutture esistenti. [1] Conclusioni del Consiglio — Effetti combinati delle
sostanze chimiche, 2988° sessione del Consiglio "Ambiente",
Bruxelles, 22 dicembre 2009. [2] Survey and Health Assessment of the exposure of 2
year olds to chemical substances in consumer products (Indagine e
valutazione sanitaria dell'esposizione dei bambini di due anni alla sostanze
chimiche nei prodotti di consumo), Ministero danese dell'ambiente, Agenzia per
la tutela dell'ambiente, 2009. [3] Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma
"Salute per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione
dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020. COM(2011) 709
definitivo. [4] Tossicità e valutazione delle miscele chimiche, comitato
scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), comitato scientifico dei
rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) e comitato
scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere comune adottato il
14 dicembre 2011. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm [5] Sito web della DG ENV della
Commissione europea http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm. [6] I termini "miscele chimiche", "cocktail
chimici" e "effetti combinati delle sostanze chimiche" sono
spesso usati in modo intercambiabile. Per motivi di chiarezza nel presente
documento si usa "miscele chimiche". [7] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2008 , sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai
fini del SEE). GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. [8] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 , sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai
fini del SEE). GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. [9] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 novembre 2009 , sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai
fini del SEE). GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59. [10] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. [11] Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. [12] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque. GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche — REACH. GU L 136 del
29.5.2007, pag. 1. [14] http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_part_e_en.pdf [15] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro. GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. [16] regolamento (CE) n. 396/2005. GU L 70 del 16.3.2005, pag.
1. [17] EFSA
Journal 2008; 704: 1-85 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/705.pdf e
EFSA Journal 2009; 7: 1167.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1167.htm [18] http:www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/232e.htm [19] Secondo i comitati scientifici, una modalità d'azione è
un'ipotesi plausibile della commensurabilità degli eventi chiave mediante i
quali una sostanza chimica esercita i propri effetti biologici. Secondo la
definizione dell'EFSA, la modalità d'azione comune implica gli stessi eventi
chiave che portano ad un effetto avverso sulla salute in seguito
all'interazione del composto con il suo bersaglio biologico/i suoi bersagli
biologici. [20] Secondo i comitati scientifici, si ha azione indipendente
quando le modalità d'azione ed eventualmente, ma non necessariamente, la natura
e i luoghi degli effetti tossici divergono tra le sostanze in una miscela e una
sostanza chimica non influenza la tossicità dell'altra. [21] I comitati scientifici hanno definito il termine
"interazione" come effetto combinato di due o più sostanze chimiche
qualora sia più forte (per sinergia, potenziamento o superadditività) o più
debole (per antagonismo, inibizione o subadditività) di quello prevedibile
in base all'additività di dose/concentrazione. [22] Tenuto conto delle azioni del piano d'azione europeo per
l'ambiente e la salute {SEC(2004) 729} /* COM/2004/416 definitivo.