COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'imposizione di diritti nazionali sulle infrastrutture stradali ai veicoli leggeri privati /* COM/2012/0199 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'imposizione di diritti nazionali
sulle infrastrutture stradali ai veicoli leggeri privati (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione L'obiettivo primario della politica dei
trasporti dell'Unione europea presentata nel Libro bianco sui trasporti[1] è "contribuire a
realizzare un sistema che sostenga il progresso economico europeo, rafforzi la
competitività e offra servizi di mobilità di elevato livello, garantendo allo
stesso tempo un uso più efficace delle risorse.". In pratica, gli
utenti del sistema dei trasporti devono sfruttare in modo più efficace l'infrastruttura
riducendone l'impatto negativo sull'ambiente. Una tariffazione corretta, che
applichi il principio "l'utente paga" e "chi inquina paga",
è uno dei modi di rendere gli utenti della rete stradale consapevoli dell'impatto
delle loro scelte di mobilità. Un sistema moderno di tariffazione stradale
inteso a contribuire al perseguimento degli obiettivi del Libro bianco dovrà: –
contribuire ad una concorrenza leale tra i modi
trasporto tramite meccanismi equi e trasparenti che accollino i costi dell'infrastruttura
agli utenti (principio "l'utente paga"); –
evitare discriminazioni dirette o indirette tra
utenti in base alla cittadinanza o al luogo di residenza; –
promuovere i principi di sviluppo sostenibile
tramite meccanismi armonizzati e trasparenti che accollino all'utente i costi
esterni quali le emissioni, l'inquinamento acustico, la congestione, gli
incidenti, che sono in genere sostenuti da tutta la società (principio "chi
inquina paga") e –
contribuire a finanziare un'infrastruttura di
qualità. Il Libro bianco sottolinea l'intenzione
della Commissione di proporre misure cogenti per internalizzare i principali
costi esterni del trasporto, tra i quali l'inquinamento acustico, l'inquinamento
a livello locale e la congestione in un orizzonte 2020. Ciò richiede, tra l'altro,
una ristrutturazione dei pedaggi stradali che è programmata in due fasi. Nella
prima fase, fino al 2016, si prevede l'introduzione di un diritto obbligatorio
sull'infrastruttura per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. Il
pedaggio obbligatorio sull'infrastruttura, necessario per costruire su basi
solide la successiva internalizzazione dei costi esterni, deve essere
armonizzato in tutta l'UE per quanto riguarda le strutture tariffarie, le
componenti di costo, il metodo di riscossione e la destinazione degli introiti.
Occorre inoltre valutare la compatibilità dei sistemi di pedaggio stradale in
vigore per le automobili con i trattati dell'UE ed elaborare le linee guida per
l'applicazione dell'internalizzazione dei costi esterni a tutti i veicoli. Nella seconda
fase 2016-2020, il Libro bianco prevede l'internalizzazione piena e
obbligatoria dei costi esterni per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci e la possibilità di estensione a tutti i veicoli, oltre al recupero
obbligatorio dei costi dell'infrastruttura (usura). Se da un lato
vigono norme di diritto derivato dell'UE sui diritti di utenza stradale a
carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci la cui massa
massima autorizzata non supera 3,5 tonnellate[2],
le uniche disposizioni relative alla tassazione di veicoli leggeri privati[3], veicoli leggeri commerciali la
cui massa massima autorizzata non supera 3,5 tonnellate e gli autobus sono
riprese direttamente dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati
membri di solito applicano lo stesso sistema con le stesse tariffe[4] ai veicoli leggeri commerciali
adibiti al trasporto per conto terzi o per conto proprio e ai veicoli leggeri
privati, in quanto non vi è grande differenza tra questi tipi di veicoli per
quanto riguarda l'uso dell'infrastruttura e i costi amministrativi di gestione
del sistema. Benché la presente comunicazione possa applicarsi ai veicoli
leggeri commerciali, non ha la pretesa di disciplinare tutte le questioni
relative ai diritti di utenza stradale a carico del trasporto commerciale, né
tratta le questioni relative agli autobus: questi ultimi rientrano di solito
nei sistemi di tassazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. La presente
comunicazione, in quanto parte dell'ampia strategia di imposizione di diritti definita
nel Libro bianco, intende illustrare in che modo secondo la Commissione i
principi generali di non discriminazione e di proporzionalità iscritti nel
trattato debbano essere applicati ad un sistema di bollo per i veicoli leggeri
privati. Essa contiene anche orientamenti sull'attuazione di tale sistema. La comunicazione
non crea nuove norme legislative. L'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione
è in ultima analisi competenza della Corte di giustizia europea. 2. Sistemi di pedaggio in vigore In assenza di
normativa dell'UE in materia, gli Stati membri sono in linea di principio
liberi di predisporre un sistema di diritti di utenza dell'infrastruttura
stradale a carico dei veicoli leggeri privati (sistema di bollo). Possono
infatti istituire norme che disciplinano il funzionamento di tale sistema
purché le disposizioni nazionali rispettino i principi fondamentali dei
trattati dell'Unione, in particolare quello di non discriminazione in base alla
nazionalità e il principio di proporzionalità. Da diversi casi
riferiti alla Commissione risulta tuttavia che questi principi non sempre sono
rispettati. Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione non
intende presentare proposte legislative in merito; d'altra parte, ritiene
opportuno definire e chiarire il diritto dell'UE nelle sue attuali applicazioni
alla luce del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Spetta alla
Commissione, conformemente ai doveri e alle competenze che le incombono in
virtù dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, provvedere all'attuazione
di questi principi nell'interesse dell'Europa e dei suoi cittadini. Nel pubblicare la
presente comunicazione, la Commissione svolge un esercizio di trasparenza e
chiarimento delle norme dell'UE che è tenuta ad attuare; propone quindi a tutti
gli Stati membri interessati uno strumento di riferimento che illustra il
quadro entro il quale un sistema di bollo garantirebbe il rispetto dei principi
fondamentali del diritto dell'Unione. Finora, sette
Stati membri dell'UE hanno approfittato della libertà di predisporre un sistema
di bollo per i veicoli leggeri privati[5].
Le imposizioni attualmente applicate ai veicoli leggeri privati rispecchiano un'ampia
varietà di approccio tra gli Stati membri. Alcuni paesi ricorrono a una
combinazione di vari strumenti d'imposizione (tassazione del carburante e dei
veicoli). Altri si sono dotati di una gamma di strumenti più diversificata, che
prevede anche il recupero dei costi dell'infrastruttura tramite l'imposizione
di diritti di utenza nei confronti degli automobilisti che percorrono la rete
autostradale. I diritti di utenza assumono la forma di tariffe calcolate in
base al tempo (bolli), spesso riscosse su tutta la rete primaria, o di tariffe
in base alla distanza (pedaggi), riscosse su determinati tratti di strade di
solito attrezzate con caselli stradali. I bolli nazionali sono pagati dai veicoli
leggeri privati per avere il diritto di usufruire della principale rete
stradale durante un certo periodo. Tuttavia, le numerose denunce che pervengono
continuamente alla Commissione indicano che l'applicazione dei sistemi di bollo
ai veicoli leggeri privati, se non è attentamente definita, può sollevare
problemi pratici che ostacolano la circolazione del traffico, specialmente
nelle regioni di frontiera, e dar luogo a pratiche di esecuzione inadeguate. Esiste
anche un rischio di discriminazione degli utenti occasionali, soprattutto
automobilisti provenienti da altri Stati membri per i quali un bollo a scadenza
più breve può non essere previsto o comportare un'aliquota giornaliera
sensibilmente più alta di quella applicata ai bolli annuali, previsti
soprattutto per gli utenti residenti; questa differenza di aliquota può
sembrare sproporzionata. L'applicazione dei sistemi di bollo varia da
uno Stato membro all'altro e queste variazioni possono dar luogo a potenziali
carenze. D'altra parte, i sistemi di pedaggio per i veicoli leggeri privati non
comportano gli stessi problemi dei bolli, in quanto si tratta di tariffe basate
sulle distanze, direttamente collegate all'uso dell'infrastruttura e quindi
meno soggette al rischio di discriminazione. Inoltre i sistemi di pedaggio
elettronico consentono una corsa fluida del traffico, in quanto gli utenti non
devono fermarsi al casello. In seguito ad
attenta analisi dei sistemi di bollo applicati ai veicoli leggeri privati nell'UE[6], la Commissione ha deciso
di redigere la presente comunicazione per assistere gli Stati membri che
intendono introdurre un nuovo sistema di bollo per i suddetti veicoli o
desiderano sviluppare ulteriormente i sistemi in vigore, nel rispetto dei
principi dell'UE. 3. Principi dei trattati dell'UE Le norme fondamentali del diritto dell'Unione
che hanno particolare rilievo nella fattispecie sono il principio di non
discriminazione in base alla nazionalità e il principio di proporzionalità. 3.1. Non discriminazione in base
alla nazionalità Sebbene non esista una legislazione dell'Unione
con regole precise sulla tassazione dei veicoli privati, gli Stati membri che
introducano bolli su tali veicoli sono tenuti a rispettare le disposizioni del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La discriminazione dei
cittadini dell'Unione in base alla nazionalità è vietata dall'articolo 18 del
trattato che recita: "Nel campo di applicazione dei trattati, e senza
pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni
discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo
e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.". Secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia[7],
l'articolo 18 del trattato vieta i trattamenti iniqui non specificamente
collegati alla nazionalità ma che, applicando altri criteri di
differenziazione, giungono di fatto allo stesso risultato (discriminazione
indiretta in base alla nazionalità). Poiché il trattato non contiene
disposizioni specifiche sul trasporto privato, tutti i sistemi di bollo per i
veicoli leggeri privati dovrebbero essere valutati alla luce dell'articolo 18
del trattato. 3.2. Proporzionalità Il sistema di bollo applicato da uno Stato
membro penalizza i cittadini degli altri Stati membri laddove per gli
automobilisti non residenti che usano solo occasionalmente la sua rete stradale
non prevede una tariffa di utenza a breve termine o di transito dell'infrastruttura
stradale. Una disposizione nazionale che si applichi
parimenti ai cittadini/residenti e ai cittadini di paesi terzi/non residenti
può essere discriminatoria (discriminazione indiretta). Tale discriminazione
potrebbe nondimeno essere giustificata da motivi di interesse generale,
ad es. il miglioramento dei flussi di traffico e/o la riduzione dei
costi/danni ambientali. Va tuttavia sottolineato che tali misure
dovrebbero costituire un mezzo proporzionato per conseguire gli
obiettivi di interesse generale, in particolare laddove gli obiettivi
perseguiti dalla misura non possano essere raggiunti da altre misure meno
onerose. In altre parole, le misure adottate per raggiungere tali obiettivi
devono superare la prova della proporzionalità. Un'indicazione utile si può trarre
dalla situazione che la Corte di giustizia europea ha esaminato nella sentenza
della causa Cura Anlagen[8],
in cui la Corte ha sostenuto che, anche se non può essere messo in dubbio che
un'imposta sul consumo possa avere come finalità di interesse generale quella
di disincentivare l'acquisto o il possesso di veicoli a forte consumo di
carburante, tuttavia tale imposta è contraria al principio di proporzionalità
in quanto l'obiettivo da essa perseguito può essere raggiunto istituendo un'imposta
proporzionale alla durata dell'immatricolazione del veicolo nello Stato in cui
esso è utilizzato. Nel 1996 la Commissione ha esaminato una
proposta di sistema di bollo prevista dall'Austria. Nel suo parere[9] ha concluso che oltre ai bolli
annuali e bimestrali inizialmente previsti, occorreva prevedere almeno un bollo
settimanale per non discriminare i turisti e i non residenti, che sono tipici
utenti occasionali. In seguito la maggior parte degli altri Stati membri ha
seguito il modello austriaco nei sistemi di bollo, salvo la Slovenia che ne ha
introdotto uno del tutto diverso nel 2008. Il sistema sloveno è risultato
contenere lacune che hanno portato all'avvio di una procedura d'infrazione nell'ottobre
2008. Secondo la Commissione il sistema sloveno, nella forma inizialmente
introdotta, tendeva a penalizzare i cittadini degli altri Stati membri in
quanto offriva solo bolli annuali o semestrali per l'utenza della rete
autostradale da parte di auto passeggeri e motocicli. La Commissione ha
concluso che si trattava di discriminazione indiretta in base alla nazionalità.
Nel luglio 2009, la Slovenia ha quindi introdotto bolli settimanali e mensili
in aggiunta a quelli annuali per le auto. In tal modo la Commissione ha sciolto
le riserve che il sistema fosse indirettamente discriminatorio nei confronti
dei cittadini di altri Stati membri che utilizzavano la rete autostradale in
via occasionale e la procedura per infrazione si è conclusa di conseguenza. In base alla giurisprudenza della Corte di
giustizia e alle due cause precedentemente segnalate, la Commissione ritiene
che un sistema di bolli, per non essere considerato discriminatorio,
potrebbe prevedere ad esempio due o tre tipi di bolli: settimanale (7-14
giorni), mensile (30-60 giorni) e annuale (anno civile). Attualmente, tutti gli
Stati membri che applicano un sistema di bolli ai veicoli leggeri privati
prevedono questi tre tipi, compresi quelli a breve termine, validi per periodi
da 7 a 10 giorni. 4. Orientamenti sull'applicazione dei
sistemi nazionali di bollo Sulla scorta delle denunce pervenute e degli
studi analitici, la Commissione propone di presentare orientamenti sui punti
seguenti: –
disponibilità di bolli a prezzi proporzionati; –
adeguato accesso alle informazioni; –
riscossione e pagamento dei diritti; –
adeguate prassi di esecuzione, che potrebbero essere utili per l'applicazione
non discriminatoria dei sistemi di bollo per i veicoli leggeri privati. Gli
orientamenti non si basano sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma
sono piuttosto il frutto delle riflessioni della Commissione sulle attuali
questioni relative all'applicazione dei sistemi di bollo. 4.1. Disponibilità di bolli a
prezzi proporzionati Sotto il profilo del diritto dell'Unione, si
potrebbe obiettare che il prezzo di un bollo a breve scadenza è fissato ad un
livello così alto rispetto a quello a lunga scadenza (annuale) che penalizza di
fatto i conducenti non residenti e potrebbe quindi essere indirettamente
discriminatorio. Per riuscire a capire quando si possa affermare l'esistenza di
una sproporzione significativa, il prezzo dei bolli può essere esaminato su
base media giornaliera, ossia il prezzo del bollo diviso per il numero dei
giorni in cui offre accesso al sistema. Quanto più basso è il rapporto tra
il prezzo medio giornaliero del bollo a breve scadenza e quello a lunga
scadenza, tanto più vicino è il valore giornaliero del bollo a breve scadenza a
quello del bollo a lunga scadenza: il prezzo risultante non è indirettamente
discriminatorio nei confronti degli utenti occasionali[10]. La tabella figurante in
allegato fornisce le informazioni sulle aliquote attuali dei bolli disponibili
negli Stati membri che applicano il sistema ai veicoli leggeri privati. La Commissione
riconosce tuttavia che alcune divergenze tra i prezzi medi giornalieri dei
bolli a lunga e a breve scadenza possono essere giustificate principalmente dai
fattori seguenti: –
costi amministrativi di funzionamento del sistema e
del trattamento di ciascuna operazione, che comprendono anche il costo di
produzione, informazione dell'utente, distribuzione pratica e vendita dei bolli
ed esecuzione del sistema. Il sistema dei bolli dovrebbe generare reddito
sufficiente almeno a coprire i suddetti costi. Se sono previste varie categorie
di bolli, è quindi ragionevole adattare i costi amministrativi di conseguenza; –
la diversità d'utenza della rete stradale soggetta
a bollo. Sembra ragionevole che i prezzi dei bolli rispecchino l'uso dell'infrastruttura
in base all'entità media dell'utenza stradale sul periodo di validità di
diversi bolli. Se è vero che i bolli a lunga scadenza riflettono un'utenza
totale maggiore, non è però un rapporto lineare. Ad esempio, l'acquirente
pendolare di un bollo annuale può sfruttarlo fino a 500 volte l'anno per
percorsi relativamente brevi se usa l'autostrada per recarsi al lavoro (due
volte al giorno 250 volte l'anno), mentre l'utente di un bollo annuale per
percorsi regolari di piacere accederà alla rete con assai meno frequenza del
pendolare, ma per distanze più lunghe. La Commissione suggerisce pertanto un sistema
che, ai fini della proporzionalità, offra un bollo a breve termine
proporzionato a quello annuale, tenendo conto delle differenze tra i costi
amministrativi di ciascun tipo (o dei costi amministrativi forfettari)
relativamente all'utenza media dell'infrastruttura per ciascun tipo di bollo[11]. La Commissione, nel parere del 1996 sull'Austria,
ha riconosciuto che il trattamento dei bolli a breve scadenza può creare
costi amministrativi supplementari. Sottolineava nondimeno che le economie
di scala avrebbero consentito di offrire bolli a breve scadenza non sproporzionatamente
costosi. Data una previsione di prezzo per il bollo annuale pari a 42 ECU per i
veicoli inferiori a 3,5 tonnellate, si concludeva che il prezzo per il bollo
settimanale doveva essere fissato sotto i 6 ECU per soddisfare la condizione di
proporzionalità; Tenendo conto dei costi amministrativi, il prezzo del nuovo
bollo austriaco valido 10 giorni è stato pertanto fissato ad un valore
corrispondente a circa 5 ECU. Inoltre, le disposizioni relative alla
proporzionalità dei prezzi tra i bolli a breve e quelli a lunga scadenza per
gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci figurano già all'articolo 7 bis,
paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture[12],
che recita "I diritti di utenza sono proporzionati alla durata
dell'utilizzo dell'infrastruttura, entro gli importi di cui all'allegato II, e
sono validi per una giornata, una settimana, un mese o un anno. In particolare,
l'aliquota mensile non è superiore al 10% dell'aliquota annuale, l'aliquota
settimanale non è superiore al 5% di quella annuale e l'aliquota giornaliera
non è superiore al 2% di quella annuale.". Dato che i sistemi di bollo
sia per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci sia per gli
autoveicoli leggeri privati sono in sostanza gestiti allo stesso modo e che in
pratica non vi è differenza nel prodotto, nella vendita e nell'esecuzione, si
può dedurre che non vi debbano essere grandi differenze nei costi
amministrativi. Sebbene vi possa essere una differenza nelle consuete modalità
d'utenza dell'infrastruttura, gli Stati membri possono ritenere utile, nel
fissare le aliquote dei bolli sugli autoveicoli privati, applicare gli stessi
principi di tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. 4.2. Adeguato accesso alle
informazioni Per evitare di discriminare gli utenti
occasionali non residenti, occorre che questi dispongano di informazioni
sufficienti sull'obbligo di acquistare un bollo prima di accedere alla rete
stradale soggetta a pedaggio. Le informazioni relative a tale obbligo possono
figurare nella documentazione pubblicitaria per turisti, su siti internet di
facile accesso e ovunque lo Stato membro ritenga opportuno diffonderle. Per
essere utili, le informazioni dovranno sottolineare tale obbligo, all'occorrenza
nelle lingue degli Stati membri vicini e nelle altre lingue principali europee,
e presentare diverse alternative d'acquisto del bollo in questione. La segnaletica stradale è un altro elemento
utile a fornire le informazioni necessarie prima che l'utente entri nella rete
a pedaggio, e ad aumentare la trasparenza del sistema. La segnaletica, oltre
alla o alle lingue nazionali, dovrebbe essere disposta anche nella lingua dello
Stato membro o degli Stati membri confinanti e in una delle lingue più
ampiamente diffuse in Europa; indicherà il prezzo, i mezzi di pagamento, le
istruzioni per raggiungere il punto vendita più vicino e fornirà informazioni
sulle contravvenzioni. La strategia che abbraccia queste impostazioni mira a
stimolare gli automobilisti ad acquistare il bollo anziché ad individuare i
contravventori a posteriori e a infliggere sanzioni. Analogamente, per informare meglio gli
automobilisti che desiderano comprare il bollo, le informazioni ai punti
vendita o ai distributori automatici indicheranno: –
i tipi di veicoli per i quali occorre acquistare un
bollo; –
le strade per le quali il bollo è obbligatorio; –
le varie opzioni di bollo e relativi prezzi; –
le modalità d'acquisto; –
le modalità per ottenere ulteriori informazioni; –
le sanzioni applicabili. Per evitare confusioni sulla definizione di
settimana o di mese, la segnaletica indicherà chiaramente per quanti giorni di
calendario è valido ciascun bollo. Se il bollo è autoadesivo, la data di
scadenza è indicata sull'autoadesivo per garantire che l'utente sappia
esattamente i giorni di validità. 4.3. Riscossione e pagamento dei
diritti È importante che agli utenti stradali
occasionali non residenti sia offerta un'ampia gamma di opzioni di acquisto del
bollo, onde evitare discriminazioni. Per gli autoadesivi, punti vendita al
dettaglio e distributori automatici saranno previsti nei pressi delle strade a
pedaggio, anche ai valichi di frontiera. La maggior parte dei punti vendita
sarà accessibile tutti i giorni il più a lungo possibile. Saranno accettate le
carte di debito e di credito più diffuse, il contante in euro/valuta locale e
nella valuta dello Stato membro confinante. L'applicazione del sistema di bollo
elettronico non richiede autoadesivi a riprova della conformità e consente agli
utenti occasionali di acquistare anticipatamente il bollo prima di iniziare il
viaggio, senza bisogno di fare deviazioni verso un punto vendita prima di
accedere ad una strada a pedaggio[13].
Le opzioni d'acquisto per telefono (via SMS o chiamata) o via internet offrono
un valore aggiunto agli utenti in quanto non comportano restrizioni di luogo né
di orario. Per gli utenti in transito su più Stati membri
con un sistema di bollo, sarebbe più interessante un bollo valido in più Stati
membri. Un esempio potrebbe essere l'Eurobollo per gli autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci[14],
che offre questo livello di interoperabilità, in quanto dà accesso all'infrastruttura
stradale di cinque Stati membri dell'UE. Un prodotto analogo per i veicoli
leggeri privati potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti
internazionali, specialmente tra Stati membri confinanti con alte percentuali
di traffico internazionale. 4.4. Adeguate prassi di esecuzione L'esecuzione delle norme relative ai sistemi
di bollo rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Tuttavia tali
norme dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alle infrazioni
commesse, e consentire ai cittadini di esercitare effettivamente i propri
diritti procedurali. In particolare occorre evitare le prassi di esecuzione che
possano dar luogo a discriminazione indiretta degli utenti occasionali non
residenti. L'esecuzione non dovrà mirare innanzitutto a
raggiungere il maggior numero di contravventori, ma a promuovere la
comprensione del sistema per stimolarne il rispetto. Gli agenti incaricati
di far rispettare le norme dovranno pertanto disporre di un potere
discrezionale nei confronti degli utenti diretti affinché questi possano
acquistare immediatamente il bollo ed evitare la sanzione se vi sono
ragionevoli motivi di credere in un malinteso. In questo modo l'impegno nel far
rispettare le norme si concentrerà sui contravventori frequenti e non sui non
residenti che spesso sono in contravvenzione per la prima volta. Se i posti di
controllo, le videocamere e la relativa segnaletica nonché altre forme di
repressione delle infrazioni fossero chiaramente visibili, potrebbero stimolare
gli utenti a rispettare le norme del sistema e ridurre sensibilmente l'attività
strettamente repressiva. Gli utenti devono percepire che è meno
rischioso e costoso acquistare il bollo che essere colti in infrazione. In
particolare gli utenti occasionali non residenti cui viene inflitta una
sanzione dovranno ricevere informazioni precise in una o più lingue ampiamente
diffuse in Europa sulle possibilità di pagare e sulle possibilità di ricorso se
la sanzione è considerata errata o irragionevole. Si consiglia quanto segue: –
rendere pubblici leggi e regolamenti che
definiscono il bollo, infrazioni, sanzioni e procedure, secondo procedure
nazionali, se possibile con un riassunto delle disposizioni principali ai fini
della trasparenza; –
concentrare l'azione volta a far rispettare la
normativa nei luoghi in cui l'inosservanza è relativamente frequente, non solo
ai posti di frontiera, in modo che residenti e non residenti siano trattati
alla pari (idealmente si dovrebbe procedere a ispezione quando il veicolo esce
dallo Stato membro). Il coordinamento e la collaborazione tra Stati
membri contribuirà sensibilmente a garantire che le sanzioni siano inflitte
oltre frontiera. Le sanzioni dovranno inoltre essere
proporzionate alla gravità dell'infrazione. Le norme sulle sanzioni per gli
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci sono già contenute nell'articolo
9 bis della direttiva "Eurobollo" precedentemente citata,
che recita: "Gli Stati membri pongono in essere gli adeguati controlli
e determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle
disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva; adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.". Si esortano gli Stati membri ad
applicare gli stessi principi ai veicoli leggeri privati. 5. Conclusione Per dotare i veicoli leggeri privati di un
sistema non discriminatorio di bollo, la Commissione propone agli Stati membri
di istituire sistemi che offrano, oltre al bollo annuale e mensile, anche un
bollo settimanale (o di minore durata). Si consiglia inoltre quanto segue: –
offrire i bolli a breve e a lunga durata ad un
prezzo proporzionato; –
gli utenti occasionali non residenti devono avere
adeguato accesso alle informazioni relative ai veicoli soggetti a bollo, all'infrastruttura
stradale a pedaggio, ai tipi di bollo con relativa validità e tariffe, ai punti
vendita e alle sanzioni in caso d'infrazione; –
gli utenti stradali occasionali non residenti
devono disporre di un'ampia gamma di opzioni di acquisto del bollo; –
la repressione si deve concentrare nei luoghi in
cui l'inosservanza delle norme è relativamente elevata e non principalmente ai
posti di frontiera, su non residenti che si trovano in infrazione per la prima
volta, affinché residenti e non residenti siano trattati alla pari; –
le sanzioni devono essere proporzionate alle altre
violazioni del codice della strada e rispecchiare in modo ragionevole l'elemento
sanzionatorio. Dal momento che i
sistemi di bollo applicano il principio "l'utente paga"[15], la Commissione raccomanda un
uso trasparente degli introiti derivanti da tali sistemi, che si applicheranno
idealmente solo a strade per le quali esiste un programma adeguato di
manutenzione, al fine di offrire agli utenti un livello minimo di servizio in
cambio del loro esborso. La Commissione invita gli Stati membri che
dispongono di un sistema di bollo per veicoli leggeri privati, o che intendono
istituirne uno, a valutare i rispettivi sistemi alla luce della presente
comunicazione. Alla luce dell'esperienza, la Commissione può
prendere in considerazione l'eventualità di chiarire ulteriormente le norme
applicabili ai diritti di utenza stradale a carico dei veicoli leggeri privati.
Allegato Diritti
d'utenza (bolli) per i veicoli ≤ 3,5 tonnellate nell'UE[16] 2012 Austria settimana (10 giorni) || 2 mesi || anno 8 € || 23.40 € || 77.80 € Bulgaria settimana (7 giorni) || mese || anno 5 € || 13 € || 34 € Repubblica ceca settimana (10 giorni) || mese || anno 12,40 € || 17,60 € || 59,90 € Ungheria (sistema di bollo elettronico) settimana (10 giorni) || mese || anno 10,30 € || 16,60 € || 148,90 € Slovacchia settimana (10 giorni) || mese || anno 10 € || 14 € || 50 € Slovenia settimana (7 giorni) || mese || anno 15 € || 30 € || 95 € Romania (sistema di bollo elettronico) Veicoli leggeri privati e veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto di persone settimana (7 giorni) || mese || 3 mesi || anno 3 € || 7 € || 13 € || 28 € Veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto di merci settimana (7 giorni) || mese || 3 mesi || anno 6 € || 16 € || 36 € || 96 € I tassi di cambio
applicati sono quelli in vigore al 27 febbraio 2012. [1] Libro bianco della Commissione — Tabella di marcia verso
uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile, COM(2011) 144. [2] Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture, modificata, nota come la direttiva "Eurobollo". [3] Automobili, motocicli e altri autoveicoli la cui massa
massima autorizzata non supera 3,5 tonnellate, usati soprattutto a fini
privati. [4] Con la sola eccezione della Romania, che applica bolli
con tassi diversi ai veicoli leggeri adibiti al trasporto di merci. [5] Attualmente sette Stati membri del'UE applicano un
sistema di bollo ai veicoli leggeri adibiti al trasporto di passeggeri:
Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Romania,Slovacchia, Slovenia e
Ungheria. Altri Stati membri (ad es. il Belgio) stanno programmandone
l'applicazione. [6] Cfr. anche lo studio
"Assessment of Vignette Systems for Private Vehicles applied in Member
States" (Booz & Co 2010) e "Study on Impacts of application of
the Vignette systems to Private Vehicles" (Booz & Co 2012) http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm. [7] C-398/92 Mund & Fester c.
Hatrex International Transport, 1994 racc. 467, in particolare punto 14. [8] Sentenza della Corte di giustizia
del 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen GmbH contro Auto Service
Leasing GmbH (ASL), Racc. 2002, pag. I-03193. [9] COM(96) 2 166 del 30 luglio 1996. [10] Ad esempio, il prezzo medio giornaliero del bollo a
scadenza più breve (10 giorni) per l'Austria è 0,8 EUR (ossia 8 EUR diviso
per 10 giorni); il prezzo medio giornaliero del bollo a scadenza più lunga (365
giorni) per l'Austria è 21,8 EUR (ossia 77,80 EUR diviso per 365 giorni). Di
conseguenza, il rapporto tra il prezzo del bollo più breve e di quello più
lungo è 0,8/0,21 = 3,8. Vedi anche la tabella 5-4 a
pag. 24 dello studio "Assessment of Vignette Systems for Private
Vehicles applied in Member States" (Booz & Co 2010). [11] Un esempio della metodologia di calcolo proporzionale dei
prezzi dei bolli figura nello "Study on Impacts of application of the
Vignette systems to Private Vehicles" (Booz & Co 2012). [12] GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42, modificata dalla
direttiva 2006/38/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8) e dalla direttiva
2011/76/UE (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1). [13] Eviterebbe anche l'affissione dell'autoadesivo sul
parabrezza anteriore dei veicoli a motore (vicino al montante anteriore) che
riduce la visibilità del conducente e si ripercuote negativamente sulla
sicurezza degli utenti stradali vulnerabili, ad esempio i pedoni. [14] Sistema di bollo comune a cinque Stati membri (Belgio,
Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca e Svezia) istituito con l'accordo del 4
febbraio 1994 relativo alla riscossione dei diritti di utenza per determinate
strade da parte di autoveicoli da trasporto pesanti. [15] Nessuno Stato membro applica una distinzione delle
aliquote del bollo in base alle norme ambientali dei veicoli privati leggeri.
Inoltre, il bollo non sembra lo strumento adatto per combattere la congestione
del traffico, che è spesso legata a tempi e luoghi precisi. [16] La tabella non contiene le aliquote per i motocicli e i
rimorchi leggeri.