COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Le dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea /* COM/2012/0153 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Le dimensione esterna del coordinamento in
materia di sicurezza sociale nell'Unione europea
Introduzione In un contesto economico globalizzato la
mobilità dei lavoratori sia all'interno dell'UE che tra l'UE e il resto del
mondo è una realtà e una necessità di crescente importanza. Il coordinamento
della sicurezza sociale si basa su un sistema di norme volte a facilitare
questa mobilità. L'UE dispone da oltre cinquant'anni di un sistema di norme di
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che facilitano la mobilità al suo
interno[1].
Recentemente tali norme sono state estese all'Islanda, al Liechtenstein, alla
Norvegia e alla Svizzera[2]. Il coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale tra l'UE e il resto del mondo avviene in due modi. Da un lato vi è
l'approccio nazionale, con cui gli Stati membri concludono convenzioni
bilaterali con determinati paesi terzi. Si tratta di un approccio frammentato:
la rete di convenzioni è incompleta e gli accordi tendono ad avere contenuti
diversi da paese a paese. Dall'altro lato, l'UE sta ora sviluppando un
approccio comune per il coordinamento della sicurezza sociale con i paesi terzi. In questo contesto, la presente comunicazione
persegue quattro obiettivi: –
sottolineare che i migranti e le imprese dei paesi
terzi, che generalmente considerano l'UE come un tutto unico, si trovano di
fronte a sistemi di sicurezza sociale diversi che creano ostacoli all'ingresso
e alla circolazione nell'UE e all'uscita dal suo territorio; –
sostenere gli argomenti a favore della promozione e
del rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, affinché possa
essere sviluppato un modo più coerente di coordinare la sicurezza sociale con i
paesi terzi; –
spiegare i vari modi in cui le norme dell'UE fanno
già sentire i loro effetti all'esterno dell'UE e fornire informazioni chiare
sul rapporto giuridico tra la normativa dell'UE e gli accordi bilaterali nazionali; –
descrivere le attuali componenti di un approccio
comune dell'UE e presentare proposte per un suo ulteriore sviluppo. 1. accordi bilaterali degli stati membri
con i paesi terzi 1.1. Portata degli accordi
bilaterali nazionali I diritti in materia di sicurezza sociale dei
migranti che entrano ed escono dall'UE sono ancora disciplinati principalmente
dalle regolamentazioni nazionali. I singoli Stati membri concludono con i paesi
terzi accordi bilaterali di coordinamento della sicurezza sociale, che istituiscono
un sistema di norme di coordinamento per le persone che si spostano tra due
paesi. I motivi per la conclusione di tali accordi sono diversi:
tradizionalmente, essi intendono tutelare i cittadini che lavorano in altri
paesi, ma sono considerati sempre più spesso come un mezzo per attrarre imprese
e lavoratori dai paesi terzi. La conclusione di un accordo può anche costituire
un'espressione di amicizia politica tra i paesi. Gli Stati membri dell'UE hanno
anche concluso accordi multilaterali in materia di sicurezza sociale; la Spagna
e il Portogallo, ad esempio, sono parti della convenzione iberoamericana di
sicurezza sociale. La maggior parte degli accordi con i paesi
terzi contiene disposizioni sulla legislazione applicabile, sulla parità di
trattamento e sulle pensioni. Le disposizioni sulle pensioni tutelano i diritti
acquisiti dei migranti quando lasciano il territorio nazionale e autorizzano il
versamento della pensione nel territorio dell'altro paese. Alcuni accordi
prevedono il cumulo dei periodi assicurativi, lavorativi o di residenza. Le
legislazioni applicabili comprendono generalmente disposizioni relative al
distacco dei lavoratori. Queste permettono ai lavoratori che soddisfano
determinate condizioni di rimanere soggetti alla legislazione di sicurezza
sociale del paese di origine e di essere esentati dal pagamento dei contributi
di sicurezza sociale nel paese in cui lavorano. Il principio della parità di
trattamento garantisce ai lavoratori migranti lo stesso trattamento dei
cittadini del paese in cui lavorano. I singoli Stati membri dell'UE negoziano
generalmente i loro accordi bilaterali senza fare riferimento agli altri Stati
membri dell'UE. Il processo è estremamente frammentato. In pratica, i
principali partner commerciali dell'UE possono scegliere di concludere accordi
con alcuni Stati membri dell'UE escludendone altri. Non esiste un meccanismo
per l'armonizzazione degli approcci e non c'è neppure un meccanismo che
consenta agli Stati membri dell'UE di riunirsi per risolvere i problemi comuni
che incontrano nelle relazioni con un dato paese. Inoltre, la specificità nazionale di questi
accordi bilaterali fa sì che i migranti e le imprese originari dei paesi terzi
si trovino di fronte non solo a regimi di sicurezza sociale diversi quando si
spostano da uno Stato membro dell'UE all'altro, ma anche ad accordi bilaterali
nazionali diversi quando si installano nell'UE o al momento di lasciarla. La
rete degli accordi bilaterali non è completa e può darsi che tra certi paesi
terzi e certi Stati membri dell'UE non esista una convenzione bilaterale.
L'assenza di un accordo può determinare la perdita dei diritti acquisiti di
sicurezza sociale delle persone che lasciano l'UE o che vi si installano
nuovamente. Questo problema può riguardare sia i migranti che sono cittadini
dell'UE sia quelli provenienti da paesi terzi. In generale, vi è una mancanza
di trasparenza per quanto concerne i diritti dei cittadini. 1.2. L'impatto della legislazione
dell'UE sugli accordi bilaterali nazionali La sentenza Gottardo Gli accordi bilaterali nazionali, come tutti
gli strumenti legislativi degli Stati membri, sono soggetti alla prevalenza del
diritto dell'Unione europea. Ciò è stato precisato nel campo della sicurezza
sociale nel 2002, quando la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso,
in base all'articolo 39 CE (ora articolo 45 TFUE), che gli Stati membri non
possono limitare l'applicazione degli accordi di sicurezza sociale conclusi con
i paesi terzi ai propri cittadini e che devono accordare anche agli altri
cittadini dell'UE gli stessi diritti previsti dall'accordo[3]. Questa sentenza della Corte
nella causa Gottardo ha come conseguenza che gli Stati membri dell'UE
che concludono accordi fondati sulla nazionalità devono adattare l'applicazione
di tali accordi con i paesi terzi in modo da garantire che anche i cittadini
degli altri Stati membri possano beneficiarne[4].
Il regolamento (UE) n. 1231/2010 Le norme di coordinamento dell'UE in materia
di sicurezza sociale hanno anche un impatto sulla capacità degli Stati membri
di applicare le disposizioni degli accordi bilaterali. Le norme dei regolamenti
(CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, relativi al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, prevedono un sistema di coordinamento per le
persone che si spostano all'interno dell'UE. Nel 2003 queste norme sono state
estese a tutti i cittadini dei paesi terzi legalmente residenti nell'UE che si
trovino "in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti,
all'interno di un solo Stato membro". Il regolamento in vigore è il
regolamento (UE) n. 1231/2010[5],
che in effetti costituisce un "ponte" che consente a tutte le persone
legalmente residenti in un paese dell'UE e che si trovano in una situazione con
qualche elemento transfrontaliero di beneficiare delle norme di coordinamento
dell'UE. Queste persone godono degli stessi diritti dei cittadini dell'UE a
ricevere l'assistenza medica necessaria durante un soggiorno temporaneo in un
altro Stato membro (un diritto attestato nella tessera europea di assicurazione
sanitaria)[6].
In virtù del regolamento (UE)
n. 1231/2010, il coordinamento dei diritti di sicurezza sociale dei
cittadini dei paesi terzi che si trovano in una situazione transfrontaliera
all'interno dell'UE è di esclusiva competenza dell'Unione europea. In caso di
conflitto, la normativa UE prevale sulle disposizioni nazionali definite negli
accordi bilaterali con i paesi terzi. Se ad esempio un cittadino di un paese
terzo è inviato in uno Stato membro dell'UE in conformità alle disposizioni di
un accordo bilaterale concluso tra tale Stato membro e il paese terzo in
questione e in seguito si sposta per lavorare in un altro Stato membro, il
regolamento (UE) n. 1231/2010 si applica a questa seconda situazione.
Inoltre, se un cittadino di un paese terzo lavora in due o più Stati membri per
conto di un datore di lavoro la cui sede è al di fuori dell'UE, si applicano le
norme dell'UE relative alla determinazione della legislazione applicabile in
materia di sicurezza sociale[7]. 1.3. Difficoltà pratiche e
preoccupazioni comuni Gli Stati membri sono tenuti, in forza del
"principio di leale cooperazione" di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
del TUE e dell'articolo 351 del TFUE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad
eliminare le incompatibilità tra le convenzioni concluse con Stati terzi e i
loro obblighi derivanti dalla legislazione UE. Per quanto riguarda l'impatto
della sentenza Gottardo e del regolamento (UE) n. 1231/2010 sugli
accordi bilaterali, gli Stati membri devono assicurare la cooperazione dei
paesi terzi in questione per garantire il rispetto degli obblighi derivanti
dalla normativa dell'UE. Ciò determina una serie di difficoltà comuni. Secondo la sentenza Gottardo, un
accordo bilaterale deve essere applicato nel rispetto del principio di non
discriminazione. Ciò può richiedere la rinegoziazione dell'accordo o
semplicemente l'accettazione dell'inserimento di una clausola di non
discriminazione nell'accordo. In termini pratici, gli Stati membri possono
trovarsi nella situazione di dover chiedere ai paesi terzi informazioni sulla
copertura sociale dei cittadini di altri Stati membri. Ciò crea spesso
difficoltà amministrative e giuridiche. Il problema fondamentale consiste nel
fatto che, mentre lo Stato membro dell'UE ha l'obbligo di conformarsi alla
normativa UE, il paese terzo non è generalmente tenuto a cooperare in questo
campo. Difficoltà simili sorgono quando si tratta di
garantire che gli accordi bilaterali siano applicati in modo compatibile con il
regolamento (UE) n. 1231/2010. È necessario spiegare ai paesi terzi che in
determinate circostanze gli accordi bilaterali non possono essere applicati
perché prevale la normativa UE. Tutti gli Stati membri si trovano ad affrontare
questo problema, ma attualmente non dispongono di alcun meccanismo comune con
cui risolverlo. Una soluzione semplice sarebbe l'inserimento in tutti gli
accordi di una clausola precisante che in caso di conflitto la normativa UE
prevale sulle disposizioni dell'accordo. Uno dei problemi comuni agli Stati membri è ad
esempio quello di come resistere alla pressione esercitata perché accettino
lunghi periodi di distacco, che permettono ai lavoratori dei paesi terzi di
essere esentati dal versamento di contributi di sicurezza sociale nello Stato
membro. Nell'UE il periodo massimo durante il quale un lavoratore può rimanere
assicurato nello Stato membro di origine è limitato a due anni[8]. I lavoratori dei paesi terzi
distaccati nell'UE possono invece rimanere assicurati nel proprio paese di
origine per periodi molto più lunghi e quest'esenzione dall'affiliazione
nell'UE costituisce spesso un punto sensibile al momento della conclusione
degli accordi bilaterali moderni. Infine, per la maggior parte degli Stati
membri è molto importante ottenere dati dal paese terzo nel contesto della
lotta contro le frodi. Le norme dell'UE in materia di coordinamento della
sicurezza sociale contengono disposizioni che permettono a uno Stato membro di
chiedere allo Stato membro di residenza del beneficiario di verificare le
informazioni[9].
Ciò consente alle istituzioni erogatrici di assicurarsi, ad esempio, che il
beneficiario di una pensione sia ancora in vita o che una persona soddisfi
ancora le condizioni per beneficiare di una pensione di invalidità. Pochi
accordi bilaterali prevedono questo tipo di meccanismo di verifica. Molti Stati
membri accoglierebbero con favore l'introduzione di un approccio efficace di
lotta contro le frodi. 1.4. Rafforzare
la collaborazione con i paesi terzi in materia di coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale –
Viste le difficoltà pratiche e le preoccupazioni
comuni sopra descritte, è evidente che una migliore collaborazione tra gli
Stati membri e i paesi terzi per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale offrirebbe vantaggi in molti sensi. Se gli Stati membri collaborano e,
ove necessario, agiscono insieme, vedranno rafforzata la loro posizione
negoziale nei confronti dei paesi terzi, potranno risolvere più facilmente i
problemi comuni e ottenere, insieme, che l'applicazione degli accordi
bilaterali sia conforme alla normativa dell'UE. In generale, una maggiore
collaborazione permetterebbe un approccio globale più coerente di tutti gli
Stati membri dell'UE. –
A tale riguardo è necessario che l'UE adotti un
meccanismo per rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri. In questo contesto,
la Commissione darà il suo sostegno a un gruppo di lavoro incaricato di
facilitare questa collaborazione, composto da esperti degli Stati membri che si
riuniranno una volta all'anno. Questo gruppo di lavoro permetterà anche alla
Commissione di scambiare informazioni sullo stato di avanzamento della
negoziazione degli accordi dell'UE con i paesi terzi. Il nuovo meccanismo
garantirà inoltre la complementarità tra l'approccio bilaterale nazionale e
l'approccio comune che l'UE elabora nel campo del coordinamento con i paesi
terzi in materia di sicurezza sociale. 2. Elaborazione di un approccio comune
dell'UE 2.1. Regolamento (UE)
n. 1231/10 Il regolamento (UE) 1231/2010 applica i
regolamenti dell'UE sul coordinamento in materia di sicurezza sociale ai cittadini
dei paesi terzi legalmente residenti sul territorio di uno Stato membro e che
si trovino "in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi
aspetti, all'interno di un solo Stato membro". Il regolamento ha, tra
l'altro, l'effetto di far beneficiare i cittadini cui esso si applica del
principio di parità di trattamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 883/2004. Ciò significa che tutti i cittadini di un paese terzo che si
trovino in una situazione transfrontaliera e cui si applichi il regolamento
(UE) n. 1231/2010, i quali hanno diritto a una pensione di vecchiaia
erogata da uno Stato membro dell'UE, godranno della parità di trattamento
rispetto ai cittadini dello Stato erogatore per quanto concerne il pagamento di
questa pensione al di fuori dell'UE[10]. La Commissione ritiene necessario garantire
effettivamente il rispetto del principio di parità di trattamento quando si
tratta di pagare le pensioni in un paese terzo. La questione è resa ancor più
importante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
secondo la quale il diritto a una pensione basata sull'occupazione può, in
certe circostanze, essere assimilato a un diritto di proprietà tutelato dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo[11].
A tal fine, la Commissione farà ricorso alla sua rete di esperti nazionali in
materia di sicurezza sociale per raccogliere informazioni sulla legislazione e
sulle altre misure esistenti a livello nazionale per quanto concerne il
pagamento delle pensioni nei paesi terzi. Queste informazioni saranno inserite
nelle descrizioni della sicurezza sociale dei singoli paesi sul sito Internet
della Commissione e saranno completate con informazioni sugli accordi
bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ottenute grazie agli
esperti nazionali in materia di sicurezza sociale. 2.2. Diritti accordati dagli
strumenti dell'UE in materia di migrazione Le norme dell'UE relative alla migrazione
hanno imposto standard che le legislazioni nazionali in materia di sicurezza
sociale devono soddisfare nel caso dei cittadini di paesi terzi residenti in
uno Stato membro. Ad esempio, dopo aver soggiornato legalmente per cinque anni
in uno Stato membro dell'UE, i cittadini di paesi terzi acquisiscono, a
condizione che siano rispettate determinate condizioni, gli stessi diritti dei
cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza
sociale e la protezione sociale, come definiti dalla legislazione nazionale[12]. Inoltre, esistono tre
direttive dell'UE relative alla migrazione, cioè la cosiddetta direttiva
"permesso unico"[13],
la direttiva "carta blu"[14]
e la direttiva relativa ai ricercatori dei paesi terzi[15], che garantiscono ai cittadini
di paesi terzi ammessi negli Stati membri, con limitate eccezioni, la parità di
trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui risiedono per
quanto riguarda la sicurezza sociale. Questa garanzia comprende la parità di
trattamento per il trasferimento delle pensioni statali in un paese terzo e non
dipende dall'esistenza di accordi bilaterali[16].
Le proposte di altre direttive della Commissione sulla migrazione nell'UE
contengono clausole simili sulla parità di trattamento[17]. 2.3. Accordi di associazione e
accordi di stabilizzazione e di associazione In generale, gli
accordi di associazione (compresi gli accordi di stabilizzazione e di
associazione conclusi con i paesi dei Balcani occidentali) contengono una serie
di principi di coordinamento delle norme di sicurezza sociale applicabili ai
lavoratori e ai loro familiari che si spostano tra un paese dell'UE e il paese
associato. Inoltre, i consigli di associazione istituiti da tali accordi sono
incaricati di adottare le disposizioni concernenti l'applicazione di questi
principi. Nell'ottobre 2010
il Consiglio ha compiuto un primo passo in questa direzione decidendo la
posizione che l'UE dovrà adottare in seno ai consigli di associazione istituiti
dagli accordi con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, Israele, la Croazia e l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda l'adozione, da parte di
tali consigli, delle decisioni relative al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale[18].
Le decisioni del consiglio di associazione
dovranno vertere sui seguenti diritti dei lavoratori dipendenti che esercitano
legalmente un'attività lavorativa: la parità di trattamento con i lavoratori
del paese ospitante; l'esportazione della totalità dell'importo delle pensioni
di vecchiaia, superstiti e invalidità e delle pensioni per infortuni sul lavoro
e malattie professionali al di fuori del territorio dello Stato erogatore; la
parità di trattamento per i familiari legalmente residenti con il lavoratore.
Questi diritti devono essere reciproci, poiché i lavoratori dell'UE dovranno
beneficiare degli stessi diritti nei paesi associati e al loro ritorno nell'UE.
Gli spostamenti all'interno dell'UE non dovranno incidere sul beneficio di
questi diritti. Queste decisioni dovranno anche definire un quadro reciproco di
collaborazione e i meccanismi di verifica per lottare contro le frodi. Le
disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra paesi associati e singoli
Stati membri che garantiscono un trattamento più favorevole ai cittadini dei
paesi associati o degli Stati membri continueranno a essere applicate (tenendo
conto, se del caso, della sentenza Gottardo della Corte sopra
menzionata). Quando saranno state adottate le decisioni del
consiglio di associazione, l'approccio comune dell'UE in materia di
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sarà attuato effettivamente ed
avrà un effetto diretto nelle legislazioni nazionali. In seguito, la
Commissione proporrà disposizioni amministrative pratiche di carattere non
legislativo per facilitare l'applicazione delle decisioni del consiglio di
associazione. Essa aiuterà gli Stati membri ad applicare le decisioni
organizzando riunioni annuali per discutere sulle modalità di coordinamento con
i paesi associati e per facilitare la collaborazione in generale e seguirà
attentamente il modo in cui gli Stati membri applicheranno le decisioni. Per completare la rassegna degli accordi di
associazione dell'Unione europea e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale occorre infine menzionare l'accordo di associazione con la Turchia, in
particolare il suo protocollo addizionale del 1970[19], che prevede come obiettivo da
raggiungere gradualmente la libera circolazione dei lavoratori tra la Turchia e
l'UE. In questo contesto, l'articolo 39 del protocollo addizionale dispone che
il consiglio di associazione adotti misure di sicurezza sociale per i
lavoratori turchi che si spostano all'interno dell'UE. Tale disposizione è
stata attuata dalla decisione n. 3/80 del consiglio di associazione[20]. Anche se le misure necessarie
per l'attuazione di questa decisione non sono mai state adottate, la Corte di
giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il principio della parità di
trattamento e la clausola sull'esportazione delle pensioni della decisione
n. 3/80 sono direttamente applicabili[21].
Quindi, in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia, di fatto esiste
già un certo approccio comune dell'UE in materia di coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale per i lavoratori turchi nell'UE. 2.4. Utilizzare gli accordi di
associazione per sviluppare ulteriormente un approccio comune nell'UE L'UE e i suoi Stati membri hanno assunto
obblighi in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non solo
nei confronti della Turchia, ma anche negli accordi con l'Albania, il
Montenegro e San Marino. Tuttavia, l'attuazione di queste disposizioni è ancora
in sospeso. La Commissione ritiene che gli obblighi giuridici definiti in
questi accordi debbano essere rispettati e quindi proporrà un secondo pacchetto
di decisioni del Consiglio relative alla posizione da adottare da parte dell'UE
in seno ai consigli di stabilizzazione e di associazione, di cooperazione o di
associazione, per quanto riguarda il coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale in questi paesi. Per quanto riguarda la Turchia in particolare,
la Commissione ritiene che si debba sostituire e aggiornare la decisione n.
3/80 del consiglio di associazione[22].
La recente sentenza della Corte di giustizia nella causa C-485/07, Akdas, rende
ancor più necessario quest'aggiornamento. La Commissione presenterà una
nuova proposta di attuazione degli aspetti della sicurezza sociale dell'accordo
di associazione tenendo conto, ad esempio, del principio enunciato nel
regolamento (CE) n. 883/2204, secondo cui "le prestazioni speciali in
denaro non contributive" non sono esportabili. Per quanto riguarda i nuovi accordi di
associazione con i paesi terzi in corso di negoziazione, la Commissione intende
inserirvi una clausola standard relativa al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, fondata sui principi della parità di trattamento,
dell'esportazione delle pensioni e della cooperazione amministrativa. 2.5. Nuovi accordi UE in materia
di sicurezza sociale Per tener conto delle necessità del mercato
del lavoro globalizzato, la Commissione avvierà, in seno alla commissione
amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, un
dibattito per esaminare se sia necessario, in determinate circostanze, che gli
Stati membri agiscano congiuntamente per coordinare i sistemi di sicurezza
sociale nei confronti di un dato paese terzo. A questa necessità potrebbe
rispondere un nuovo strumento, un accordo UE in materia di sicurezza sociale,
che permetterebbe un approccio più flessibile nel coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale rispetto agli accordi di associazione e potrebbe essere
concluso anche con i paesi terzi con cui non esistono accordi di associazione o
di collaborazione. Un accordo UE potrebbe essere concluso in caso di necessità,
ad esempio se l'applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 presenta
difficoltà nelle relazioni con un dato paese terzo o per risolvere i problemi
legati al doppio versamento dei contributi di sicurezza sociale. Nell'accordo
potrebbero essere inserite clausole concernenti in modo specifico uno Stato
membro e il paese terzo interessato, la cui applicazione potrebbe essere
facoltativa per gli Stati membri. La Commissione prevede che questi accordi
"su misura" saranno conclusi con alcuni partner strategici dell'UE,
in particolare quelli con cui esiste un notevole flusso di lavoratori. Potrebbe
essere presa in considerazione anche la conclusione di un accordo con i paesi
membri di un'organizzazione di integrazione regionale. Questi accordi avrebbero
come obiettivo principale la promozione di una strategia coerente dell'UE nei
confronti del paese terzo interessato. 2.6. Rafforzare la posizione
esterna dell'UE in materia di sicurezza sociale Come ha evidenziato la Strategia Europa 2020,
è essenziale che l'UE guardi verso l'esterno e partecipi a discussioni e azioni
importanti su questioni di regolamentazione a livello globale. Dato che gli
Stati sviluppano sempre più la loro collaborazione sulle questioni
transfrontaliere di sicurezza sociale, l'Unione europea dovrebbe, vista la sua
lunga esperienza nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, svolgere
un ruolo guida, anche in cooperazione con altre organizzazioni internazionali,
come l'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL). Nel 2011 la Conferenza
internazionale del lavoro ha invitato i paesi membri dell'OIL a prendere in
considerazione la conclusione di accordi per offrire ai lavoratori migranti la
parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, nonché l'accesso ai
diritti alle prestazioni sociali e la loro conservazione e/o trasferibilità.
L'importanza delle discussioni sulla protezione sociale e sul coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale con altre regioni del mondo è sempre più evidente.
La Commissione intende quindi promuovere la collaborazione con le altre
organizzazioni internazionali e le altre parti del mondo nel campo del
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale . [1] Le norme sono attualmente contenute nel regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nel
suo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, GUJ L166 del 30.5.2004,
pag. 1; GU L284 del 30.10.2009, pag. 1. [2] L'accordo sullo Spazio economico europeo è entrato in
vigore il 1° gennaio 1994 (però è diventato applicabile nel
Liechtenstein solo il 1° maggio 1995), GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
L'accordo UE-Svizzera è entrato in vigore il 1° giugno 2001, GU L 114,
30.4.2002, pag. 1. [3] Causa C-55/00. [4] Raccomandazione n. P1, del 12 giugno 2009,
della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47. [5] GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1. Il Regno Unito continua
ad essere vincolato e soggetto all'applicazione del precedente regolamento (E)
n. 859/2003. La Danimarca non è vincolata o soggetta all'applicazione del
regolamento (UE) n. 1231/2010 né al regolamento (CE) n. 859/2003. I
paesi dello SEE e la Svizzera non applicano nessuno di questi regolamenti. [6] Articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004. [7] Cfr. p.es. l'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento
(CE) n. 987/2009. [8] Articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. [9] Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
987/2009. [10] Cfr. il considerando 13 del regolamento (CE) n. 1231/2010. [11] CEDU, Klein contro Austria (App n. 57028/00), 3
marzo 2011. [12] Articolo 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. [13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un
permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti
per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato
membro, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1. [14] Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente
qualificati, GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17. [15] Direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura
specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di
ricerca scientifica, GU L 289 del 12.10.2005, pag. 15. [16] Tale diritto è concesso esplicitamente dall'articolo 14,
paragrafo 1, lettera f, della direttiva 2009/50/CE, ma può essere dedotto anche
dai termini dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2005/71/CE. [17] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi
per motivi di lavoro stagionale, COM(2010) 379 definitivo; proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti
intrasocietari, COM(2010) 378 definitivo. [18] GU L 306 del 23.11.2010. [19] Protocollo addizionale del 23.11.1970 all'accordo che crea
un'associazione tra la CEE e la Turchia , GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3. [20] Decisione 3/80 del Consiglio di associazione, del
19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai
loro familiari, GU C 110 del 25.4.1983, pag. 60. [21] Causa C-262/96, Sürül; causa C-485/07, Akdas;
cfr. anche le sentenze delle cause C-18/90, Kziber e C-103/94, Krid,
concernenti la clausola sulla parità di trattamento degli accordi di
cooperazione con i paesi del Maghreb, ora sostituiti da accordi di
associazione. [22] La Commissione ritirerà la sua proposta precedente di
attuare la decisione n. 3/80 del consiglio di associazione (COM(83) 13).