52011PC0855

/* COM/2011/0855 definitivo - 2011/0416 (COD) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Applicare alle competenze di esecuzione della Commissione previste dal regolamento (CE) n. 1217/2009[1] la distinzione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fra le competenze delegate e le competenze di esecuzione della Commissione.

- Contesto generale

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) operano una distinzione fra due diverse categorie di atti della Commissione:

- l'articolo 290 del TFUE autorizza il legislatore a delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono denominati, in base alla terminologia del trattato, «atti delegati» (articolo 290, paragrafo 3, del TFUE);

- l'articolo 291 del TFUE autorizza gli Stati membri ad adottare tutte le misure di diritto interno necessarie all'applicazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Allorché si rendono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di tali atti, questi ultimi possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono denominati, in base alla terminologia del trattato, «atti di esecuzione» (articolo 291, paragrafo 4, del TFUE).

- Disposizioni in vigore nel settore della proposta

Articoli 290 e 291 del TFUE.

- Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione

Senza oggetto.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

- Consultazione delle parti interessate

- Ricorso al parere di esperti

- Valutazione d'impatto

Poiché la proposta intesa ad adeguare al trattato di Lisbona il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio ha una dimensione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio, non è stato necessario consultare le parti interessate, ricorrere al parere di esperti né procedere ad una valutazione d'impatto. Inoltre, la portata delle modifiche intese a semplificare e ad adeguare il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio alla luce delle esperienze acquisite grazie alla sua applicazione è limitata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle disposizioni proposte

Individuare le competenze delegate e le competenze di esecuzione della Commissione nel regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio e definire la corrispondente procedura per l'adozione dei rispettivi atti.

Inoltre, a fini di semplificazione ed in base all'esperienza acquisita grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, si propone di modificare o di sopprimere talune disposizioni del suddetto regolamento.

- Base giuridica

Articolo 43 del TFUE.

- Principio di sussidiarietà

La politica agricola è una competenza condivisa fra l'Unione europea e gli Stati membri; ciò significa che gli Stati membri mantengono le loro competenze purché l'Unione europea non legiferi nel settore. La rete d'informazione contabile agricola (RICA) esiste fin dal 1965 ed è giustificato semplificare le norme attualmente in vigore adeguandole in base all'esperienza acquisita grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. Incidenza finanziaria

Le presenti misure non richiedono alcuna spesa supplementare da parte dell'Unione.

5. Informazioni supplementari

- Semplificazione e adeguamento alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio

Come spiegato in appresso, il regolamento contiene alcune disposizioni che risalgono all'epoca dell'adozione del regolamento (CEE) n. 79/65 del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE[2] e che non si riflettono più nella struttura e nell'ambiente attuali della RICA.

In effetti, le relazioni stilate in base alla RICA non vengono più trasmesse al Parlamento e al Consiglio allo scopo di fissare annualmente i prezzi dei prodotti agricoli. L'attuale disposizione in virtù della quale le relazioni devono essere presentate annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio è quindi obsoleta. Tuttavia, onde consentire alle altre istituzioni ed al pubblico di avere facile accesso ai dati e alle relazioni elaborate in base alla RICA, sarebbe opportuno pubblicare tali informazioni su un sito internet accessibile al pubblico.

La Commissione non esige dagli Stati membri che trasmettano alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere un ufficio, ma la maggior parte delle aziende ha il proprio contabile o ufficio contabile che trasmette i dati alla RICA oppure i dati sono raccolti direttamente dall'organismo di collegamento o dai suoi contraenti. Inoltre, il controllo finanziario delle spese necessarie all'invio delle schede delle aziende agricole è sottoposto ad una procedura finanziaria distinta e non dovrebbe essere più incluso quindi nel presente regolamento.

Visto che entrambe le indagini citate nel regolamento, riguardati l'accertamento dei redditi delle aziende agricole da un lato e l'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole dall'altro sono soggette essenzialmente alle stesse norme, occorre raggruppare le disposizioni applicabili a questi due tipi di indagine.

L'allegato I del regolamento contiene un elenco di circoscrizioni per ogni singolo Stato membro. Questo elenco può essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato. Un simile elenco delle circoscrizioni, inclusivo del numero di aziende da selezionare per ognuna di esse, figura anche nell'allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini dell'accertamento dei redditi delle aziende agricole[3]. Tenuto conto della natura piuttosto tecnica dell'allegato I di tale regolamento e della necessità di poter adeguare in modo flessibile tale elenco di circoscrizioni, si propone di sopprimere l'allegato I del regolamento in parola e di concedere alla Commissione la facoltà di stilare l'elenco delle circoscrizioni mediante atti delegati.

2011/0416 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[4],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[6],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 1217/2009[7] del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune delle sue disposizioni.

2. Come conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona occorre allineare sugli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il «trattato») le disposizioni del regolamento (CE) n. 1217/2009 che conferiscono dei poteri alla Commissione.

3. Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'elaborazione dell'elenco delle circoscrizioni per Stato membro, la fissazione della soglia relativa alla dimensione economica ed al numero di aziende contabili per circoscrizione, l'adozione di norme supplementari relative alla qualifica delle aziende contabili, la determinazione del contenuto supplementare del piano di selezione delle aziende contabili, l'adozione di norme aggiuntive relative alle attività dei comitati nazionali degli Stati membri per la rete d'informazione, l'adozione di norme supplementari relative alle mansioni degli organi di collegamento degli Stati membri e l'adozione di norme relative ai dati contabili da includere nella scheda dell'azienda. È di particolare importanza che la Commissione proceda alle consultazioni appropriate durante il suo lavoro di preparazione, anche a livello di esperti. Allorché prepara ed elabora atti delegati, la Commissione dovrebbe fare in modo che i pertinenti documenti siano trasmessi contemporaneamente, in tempo utile e in modo adeguato, al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 ed evitare qualsivoglia discriminazione fra gli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione delle norme relative alla retribuzione forfettaria della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Dette competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[8].

5. A fini di semplificazione ed in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009, occorre adeguare o sopprimere alcune disposizioni del suddetto regolamento.

6. In virtù dell'articolo1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, le relazioni stilate in base alle informazioni della RICA vengono presentate annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio soprattutto in previsione della fissazione annuale dei prezzi dei prodotti agricoli. Tuttavia tali relazioni nella pratica non sono più presentate alle istituzioni di cui sopra allo scopo di fissare i prezzi dei prodotti agricoli. Onde consentire alle altre istituzioni e al pubblico di accedere facilmente e adeguatamente alle relazioni analitiche annuali elaborate in base alla RICA, occorre prevedere la pubblicazione delle relazioni relative a settori prescelti su un apposito sito internet.

7. Nell'ambito della RICA le aziende contabili vengono selezionate in base ad un elenco delle circoscrizioni per Stato membro. Tale elenco figura attualmente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009. Inoltre, un elenco del genere figura anche nell'allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole[9]. A fini di semplificazione, è opportuno evitare una duplicazione di tali elenchi. Considerata la natura dell'elenco delle circoscrizioni e la necessità di un'efficace attuazione di eventuali modifiche, occorre sopprimere l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e conferire alla Commissione il potere di adottare tale elenco mediante atti delegati. In attesa dell'adozione di un simile elenco delle circoscrizioni da parte della Commissione, ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009 si deve adoperare l'elenco figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009.

8. L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 fissa il numero massimo di aziende contabili. L'obiettivo di tale disposizione è fissare un limite di spesa per la raccolta di informazioni nell'ambito della RICA. Poiché tale obiettivo è assicurato dalla procedura annuale di preparazione e adozione del bilancio dell'Unione, il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 non ha più alcuna ragione d'essere.

9. Il capo II del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene le norme relative alla determinazione dei redditi nelle aziende agricole mentre il capo III del medesimo regolamento stabilisce le norme relative all'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole. Poiché questi due tipi di indagini sono sottoposte essenzialmente alle stesse norme, e a fini di semplificazione di queste ultime, giova raggruppare le disposizioni applicabili a questi due tipi di indagine.

10. Il regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene altre disposizioni che non riflettono più la pratica, quale è descritta nel suddetto regolamento. In particolare, la Commissione non impone agli Stati membri di inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere un ufficio contabile poiché la maggior parte delle aziende dispone del proprio contabile o del proprio ufficio contabile che trasmette i dati alla RICA oppure i dati vengono direttamente raccolti dall'ufficio di collegamento o dai suoi contraenti. Inoltre, la Commissione non esige più l'elaborazione di relazioni sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili approvato dai comitati nazionali.

11. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 217/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato come segue:

12. All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico.».

13. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) alla lettera a), l'espressione «capo-azienda» è sostituita dal termine «agricoltore»;

b) la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) "classe di aziende": un insieme di aziende agricole appartenenti a una stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia dell'Unione relativa alle aziende agricole;»;

c) la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) "circoscrizione": territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini della scelta delle aziende contabili;».

14. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis ai fini della stesura dell'elenco delle circoscrizioni per Stato membro.

In attesa dell'adozione di tale elenco delle circoscrizioni da parte della Commissione, le circoscrizioni utilizzate devono essere quelle di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione*.

* GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.».

15. Il titolo del capo II è sostituito dal seguente testo:

«DATI DESTINATI ALLA RILEVAZIONE DEI REDDITI ED ALL'ANALISI DEL FUNZIONAMENTO ECONOMICO DELLE AZIENDE AGRICOLE».

16. L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4

Il presente capo si applica alla raccolta dei dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi e ad un'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole.

Tali dati sono raccolti mediante indagini regolari e speciali.».

17. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale a un minimo espresso in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica, quali definite nella tipologia dell'Unione relativa alle aziende agricole.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis ai fini della determinazione della soglia relativa alla dimensione economica e al numero di aziende contabili per circoscrizione nonché ai fini dell'adozione di norme supplementari relative alla qualificazione delle aziende contabili.».

18. È inserito l'articolo 5 bis in appresso:

«Articolo 5 bis

1. Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili. Tale piano deve permettere di ottenere un campione contabile rappresentativo del campo d'osservazione.

Il piano di selezione contabile comporta, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base al tipo di azienda e le norme particolareggiate relative alla selezione delle aziende interessate.

Il piano di selezione delle aziende contabili è stabilito in base ai dati statistici più recenti presentati secondo la tipologia dell'Unione relativa alle aziende agricole.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis ai fini della determinazione del contenuto supplementare del piano di selezione delle aziende contabili.».

19. L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis ai fini dell'adozione di norme supplementari relative alle attività dei comitati nazionali.».

20. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa il quadro normativo che li riguarda e di vigilare sulla corretta applicazione di quest'ultimo;

b) redigere, sottoporre all'approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione il piano di selezione delle aziende contabili;

c) elaborare:

i) l'elenco delle aziende contabili;

ii) eventualmente, l'elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo, conformemente alle clausole dei contratti previsti all'articolo 10;

d) riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili;

e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate;

f) inviare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;

g) trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d'informazione di cui all'articolo 17, e inoltrare alla Commissione le relative risposte.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis ai fini dell'adozione di norme supplementari relative alle mansioni degli uffici di collegamento.».

21. All'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene i dati contabili che permettono di:

— caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione,

— valutare il reddito dell'azienda sotto i suoi vari aspetti,

— procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell''articolo 19 bis relativo alle norme che riguardano il tipo di informazione contabile da trasmettere nella scheda aziendale, le modalità di presentazione di tale informazione e le relative definizioni ed istruzioni.».

22. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile fornisce le informazioni contabili ad un ufficio contabile disposto a compilare la scheda per la sua azienda, conformemente alle clausole del contratto di cui all'articolo 10.».

23. L'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente designato dalle autorità nazionali e ciascuno degli uffici contabili. In base a tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

24. Il capo III è soppresso.

25. L'articolo 18 è soppresso.

26. L'articolo 19 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) le retribuzioni forfettarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti;».

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 ter , paragrafo 2.».

27. Sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter :

« Articolo 19 bis

«1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 5 bis , paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 5 bis , paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 5 bis , paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della rete d'informazione contabile agricola». Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento(UE) n. 182/2011*.

2. Allorché si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.».

28. L'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 2013].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […],

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA | FinancSt/1193974 EM/nh/ 4.1.2011 |

DATA: 14.10.2011 |

1. | LINEA DI BILANCIO: Titolo 05 — Agricoltura e sviluppo rurale | STANZIAMENTI: CE: 57 292,3 Mio EUR CP: 55 269,1 Mio EUR |

2. | TITOLO Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea. |

3. | BASE GIURIDICA: articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |

4. | OBIETTIVI: Individuare le competenze delegate e le competenze d'esecuzione della Commissione previste dal regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio e definire la procedura corrispondente per l'adozione di tali atti (adeguare il regolamento del Consiglio al trattato di Lisbona). |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO [2011] (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO [2012] (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO — DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — DEI BILANCI NAZIONALI — ALTRI | — | — | — |

5.1 | ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — SUL PIANO NAZIONALE | — | — | — |

[2013] | [2014] | [2015] | [2016] |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | — | — | — | — |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | — | — | — |

5.2 | METODO DI CALCOLO: |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO DI STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO |

OSSERVAZIONI: L'obiettivo della presente proposta è adeguare il regolamento del Consiglio al trattato di Lisbona. Essa non avrà pertanto alcuna incidenza sulle spese di bilancio. |

[1] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

[2] GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859.

[3] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

[8] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[9] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.