Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione /* COM/2011/0842 definitivo - 2011/0415 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale
(QFP) la Commissione si propone in via prioritaria di semplificare il contesto
normativo e agevolare la disponibilità dell'assistenza dell'Unione per i
paesi e le regioni partner, le organizzazioni della società civile, le PMI,
ecc. nella misura in cui contribuiscono alle finalità del regolamento. Nell'attuazione dei nuovi strumenti, procedure
decisionali semplificate e flessibili consentiranno di adottare più rapidamente
le misure di esecuzione e quindi di fornire più celermente l'assistenza dell'Unione
europea, in particolare quella destinata ai paesi in situazione di crisi, post crisi
e fragilità. Inoltre, la revisione del regolamento
finanziario, particolarmente sostanziale per quanto riguarda la disposizione
specifica relativa alle azioni esterne, agevolerà la partecipazione delle
organizzazioni della società civile e delle piccole imprese al finanziamento
dei programmi, ad esempio grazie alla semplificazione delle norme, alla
riduzione dei costi di partecipazione e all'accelerazione delle procedure di
aggiudicazione. La Commissione intende attuare il presente regolamento
utilizzando le nuove procedure flessibili previste dal nuovo regolamento
finanziario. In questo contesto, la Commissione propone un
insieme di procedure e di norme di esecuzione semplificate e armonizzate valide
per quattro strumenti geografici (DCI, ENI, IPA e PI) e per i tre strumenti
tematici (IfS, EIDHR e INSC). Per l'IPA e l'ENI, tuttavia, le particolarità
della cooperazione di preadesione e transfrontaliera richiederanno ulteriori e
specifiche procedure e norme di esecuzione che integrino come lex specialis
l'insieme comune stabilito dal regolamento di esecuzione comune. Le decisioni concernenti il FES e la Groenlandia
sono entrambe escluse dal campo di applicazione del regolamento, data la
specificità dei rispettivi meccanismi di finanziamento. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione pubblica Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011
la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sul finanziamento futuro
dell'azione esterna dell'UE, sulla base di un questionario online e di un
documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione
esterna dell'UE dopo il 2013?". In generale, le risposte non hanno
indicato l'esigenza di una modifica sostanziale dei meccanismi di attuazione
vigenti, sebbene una maggioranza significativa dei rispondenti si sia espressa
a favore di un'attuazione più flessibile e semplificata. Ricorso al parere di esperti La Commissione ha proceduto a un riesame
interno delle varie relazioni (valutazioni, audit, studi, riesami intermedi),
analizzando i risultati positivi e negativi e traendo insegnamenti per l'elaborazione
degli strumenti finanziari. Il riesame ha mostrato che gli attuali
strumenti hanno contribuito ai progressi verso la realizzazione degli OSM nei
paesi in via di sviluppo. Le modalità di esecuzione, quali il sostegno al
bilancio e l'"approccio settoriale", hanno permesso di approfondire
la cooperazione con i paesi partner e di ripartire in modo più efficiente i
compiti tramite il cofinanziamento tra donatori. Il riesame ha comunque messo in risalto una
serie di carenze. Le attuali procedure di attuazione sono state infatti
giudicate troppo complesse e non atte a consentire adeguamenti rapidi in caso
di necessità. Il presente regolamento affronta direttamente tali carenze. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, parte quinta, titolo III, capo 1, delinea il quadro giuridico della
cooperazione con i paesi e le regioni partner. Di conseguenza, la proposta di
regolamento di esecuzione comune si basa sull'articolo 209, paragrafo 1, e sull'articolo
212, paragrafo 2, del trattato, e viene presentata dalla Commissione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 294. Poiché gli articoli da 310
a 320 del TFUE si applicano all'Euratom (cfr. articolo 106 bis Euratom), la
proposta può disciplinare anche l'attuazione della cooperazione finanziaria nell'ambito
dell'INSC. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO n.p. 5. ELEMENTI PRINCIPALI (1) Titolo I: Esecuzione – Articoli
da 1 a 3 L'articolo 1 (Oggetto e principi)
definisce le finalità del regolamento: stabilire un insieme omogeneo di norme
di esecuzione per gli strumenti Relex, tutelare gli interessi finanziari dell'Unione
e promuovere la semplificazione e la flessibilità nell'esecuzione di tali
strumenti. L'articolo 2 (Adozione di programmi d'azione,
misure individuali e misure speciali) stabilisce che le decisioni di
finanziamento adottate dalla Commissione devono assumere la forma di programmi
d'azione, fondati sui documenti di programmazione pluriennale. In casi
eccezionali, ma comunque in linea con i documenti di programmazione pluriennale,
possono essere adottate misure individuali al di fuori del quadro del programma
d'azione. In caso di imprevisti debitamente giustificati, la Commissione può
adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione
pluriennale. L'articolo comprende la procedura di comitato da seguire per l'adozione
di dette decisioni, nonché le deroghe previste. L'articolo 3 (Misure di sostegno)
definisce le tipologie di spesa che costituiscono sostegno all'applicazione del
presente regolamento e che possono essere coperte dal finanziamento dell'Unione
(a es. attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione,
informazione e comunicazione). Tali misure possono essere finanziate al di
fuori dell'ambito dei documenti di programmazione. (2) Titolo
II: Disposizioni concernenti i metodi di finanziamento – Articoli da 4 a 6 Senza pretese di esaustività e sulla scorta
della prassi corrente e delle esigenze individuate, gli articoli da 4 a 6
citano le tipologie di finanziamento cui si può ricorrere nell'ambito del
presente regolamento. Le modifiche apportate tengono conto delle disposizioni
dell'ultima versione del regolamento finanziario. In particolare, l'articolo 4
prevede strumenti innovativi, quali prestiti, garanzie, partecipazioni e altri
strumenti di ripartizione del rischio, e descrive le modalità possibili in
riferimento alle imposte, tasse, dazi e oneri. Si stabilisce che le misure nell'ambito
del presente regolamento possono essere attuate direttamente dalla Commissione
o indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio alle entità o
persone elencate nel regolamento finanziario. Si definisce inoltre il tipo di
cofinanziamento (parallelo o congiunto). L'articolo 7 (Tutela degli interessi
finanziari dell'Unione) stabilisce le misure atte a tutelare gli interessi
finanziari dell'Unione, in particolare a consentirle (segnatamente alla
Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF) di svolgere tutti i necessari
controlli sulle misure attuate. (3) Titolo III: Norme in materia di
cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le
procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione –
Articoli da 8 a 12 Gli articoli da 8 a 11 (Norme in materia di
cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici,
le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di
attribuzione) stabiliscono le condizioni che disciplinano l'accesso alle
procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni
ai fini dell'applicazione del regolamento. Le disposizioni proposte sono
notevolmente semplificate e indicano l'obiettivo di perseguire l'erogazione di
aiuti non vincolati. Gli articoli specificano tuttavia le condizioni di
ammissibilità dei paesi terzi (requisito della reciprocità, partecipazione al
programma attuato, non ammissibilità di determinati paesi ecc.) e le deroghe
previste (indisponibilità di prodotti o servizi, estrema urgenza, cooperazione
triangolare ecc.). L'articolo 12 (Valutazione) impegna la
Commissione a valutare periodicamente i risultati delle politiche e dei
programmi attuati, le politiche settoriali e l'efficacia della programmazione
stessa. Tutti i soggetti interessati saranno associati alla valutazione e la
relazione verrà comunicata al Consiglio e al Parlamento europeo. (4) Titolo IV: Disposizioni finali –
Articoli da 13 a 17 L'articolo 13 (Relazione annuale) prevede
una relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento e sull'applicazione
del presente regolamento. La relazione verrà presentata al Parlamento europeo e
al Consiglio. L'articolo 14 (Spesa per l'azione per il
clima e la biodiversità) prevede uno specifico sistema di rilevamento
fondato sulla metodologia dell'OCSE ("marcatori di Rio"). L'articolo 15 (Comitati) illustra il
ruolo dei comitati competenti nell'applicazione del presente regolamento,
adattandolo al nuovo regolamento sulla procedura di comitato[1]. L'articolo 16 (Revisione e valutazione
degli strumenti) stabilisce che entro la metà del 2018 la Commissione
prepari e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che
valuti l'applicazione del presente regolamento e, se del caso, presenti una
proposta legislativa che apporti le necessarie modifiche. La relazione valuterà
inoltre l'impatto delle misure adottate sulla base del presente regolamento. L'articolo 17 (Entrata in vigore) fissa
l'entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione al 1° gennaio 2014,
senza stabilire una data di scadenza. 2011/0415 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione
degli strumenti di azione esterna dell'Unione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209,
paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, vista la proposta
della Commissione, previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando
quanto segue: (1)
È opportuno che l'Unione europea adotti un insieme completo
di strumenti concernenti una gamma di politiche inerenti all'azione esterna, la
cui esecuzione richiede procedure e norme comuni specifiche. Si tratta dei
seguenti strumenti: lo strumento di cooperazione allo sviluppo ("DCI"),
lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani ("EIDHR"),
lo strumento europeo di vicinato ("ENI"), lo strumento per la
stabilità ("IfS"), lo strumento per la cooperazione in materia di
sicurezza nucleare ("INSC"), lo strumento di assistenza preadesione ("IPA")
e lo strumento di partenariato ("PI"). (2)
I summenzionati strumenti prevedono generalmente
che le azioni da finanziare sulla loro base debbano essere oggetto di una
programmazione indicativa pluriennale, che costituisce il quadro per l'adozione
delle decisioni di finanziamento conformemente al regolamento finanziario[2] e alle procedure di cui al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3]. (3)
È opportuno che le decisioni di finanziamento
assumano le forme di programmi d'azione annuali o pluriennali e di misure individuali
quando viene seguita la pianificazione prevista dalla programmazione indicativa
pluriennale, di misure speciali, ove richiesto da esigenze impreviste e
giustificate, e di misure di sostegno. (4)
Tenuto conto della loro natura di programmazione
strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul
bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati
secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata
finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di
esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati
correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano
motivi imperativi d'urgenza. (5)
Nelle decisioni di finanziamento occorre
ulteriormente approvare, conformemente alle procedure previste dal regolamento
(UE) n. 182/2011, la descrizione di ciascuna azione, con indicazione degli
obiettivi, delle principali attività, dei risultati attesi, del bilancio e del
calendario previsti nonché delle modalità di controllo del rendimento. (6)
Per l'esecuzione degli strumenti finanziari, quando
la gestione dell'operazione è affidata a un intermediario finanziario, la
decisione della Commissione dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni
in materia di ripartizione del rischio, la remunerazione dell'intermediario
responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale
profitto. (7)
L'insieme comune di norme e procedure dev'essere
coerente con le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione
stabilite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, in appresso
il "regolamento finanziario"[4],
con il quale si intende in ogni rinvio l'ultima versione del regolamento
vigente, comprendente le corrispondenti disposizioni adottate dalla Commissione[5] per l'esecuzione del
regolamento finanziario. (8)
Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione
presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a
tal fine sono limitate dalla realtà economica e finanziaria dell'Unione. La
Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficace le risorse
disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di
leva. Consentendo di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati
dagli strumenti finanziari si incrementa tale effetto di leva. (9)
Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono
essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure
proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione
degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non
correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure devono essere
applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali
e paesi terzi. (10)
Occorre adottare ulteriori disposizioni in materia
di metodi di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, norme
sulla cittadinanza e sull'origine nonché valutazione degli strumenti, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO
I ESECUZIONE Articolo 1 Oggetto
e principi 1.
Il presente regolamento stabilisce le norme e
condizioni per la fornitura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle
azioni, compresi i programmi d'azione e le altre misure, nell'ambito dei
seguenti strumenti: lo strumento di cooperazione allo sviluppo ("DCI"),
lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani ("EIDHR"),
lo strumento europeo di vicinato ("ENI"), lo strumento per la
stabilità ("IfS"), lo strumento per la cooperazione in materia di
sicurezza nucleare ("INSC"), lo strumento di assistenza preadesione ("IPA")
e lo strumento di partenariato ("PI"), in appresso denominati
congiuntamente "gli strumenti" e singolarmente "lo strumento
applicabile". 2.
La Commissione assicura che le azioni vengano
attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in
conformità dell'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'assistenza
finanziaria fornita sulla base degli strumenti è coerente con le norme e
procedure stabilite dal regolamento finanziario, che costituisce il fondamento
giuridico e finanziario per la loro esecuzione. 3.
Nell'applicazione del presente regolamento, la
Commissione favorisce, ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione,
il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima flessibilità onde
garantire un'esecuzione efficace ed efficiente. Articolo 2 Adozione
di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali 1.
La Commissione adotta programmi d'azione annuali o
pluriennali, fondati se del caso sui documenti di programmazione indicativa di
cui allo strumento applicabile. In casi eccezionali, in particolare ove non sia
stato ancora adottato un programma d'azione, la Commissione può adottare, sulla
scorta dei documenti di programmazione indicativa, misure individuali
conformemente alle stesse norme e procedure applicabili ai programmi d'azione. In caso di esigenze, situazioni o impegni
imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure
speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa. È inoltre
possibile ricorrere a misure speciali per facilitare la transizione dagli aiuti
d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, comprese misure per
preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti. 2.
I programmi d'azione e le misure individuali di cui
al paragrafo 1 per cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10
milioni di euro e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione
è superiore a 30 milioni di euro sono adottati conformemente alla procedura di esame
di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Tale procedura non è richiesta per i programmi d'azione
e le misure al di sotto delle summenzionate soglie, e per le relative modifiche
non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono gli adeguamenti
tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi
all'interno del bilancio di previsione, ovvero gli aumenti o le riduzioni del
bilancio in misura inferiore al 20% del bilancio iniziale, purché tali
modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o
della misura iniziale. In tal caso, i programmi d'azione e le misure, nonché le
relative modifiche non sostanziali, sono comunicati al Parlamento europeo e al
Consiglio entro un mese dalla loro adozione. 3.
Per motivi imperativi d'urgenza debitamente
giustificati, quali situazioni di crisi, post crisi e fragilità oppure minacce
alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani o alle libertà
fondamentali, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente
applicabili, ivi comprese modifiche dei programmi d'azione e delle misure
vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4. 4.
Per i progetti sensibili dal punto di vista
ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è
effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui
cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la
valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione
dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche
(VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle
valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati. Articolo 3 Misure
di sostegno 1.
Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese
di esecuzione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi,
comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di
preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente
necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalle
delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per gestire
gli interventi finanziati nell'ambito degli strumenti. 2.
Purché le attività elencate alle lettere a), b) e
c) seguenti siano connesse agli obiettivi generali dello strumento applicabile
attuati tramite l'azione, il finanziamento dell'Unione può riguardare (a)
studi, riunioni, attività di informazione,
sensibilizzazione, formazione, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa
amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione delle azioni, (b)
attività di ricerca e studi su questioni pertinenti
e relativa divulgazione, (c)
spese connesse alle attività di informazione e
comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche
dell'Unione. 3.
Le misure di sostegno possono essere finanziate al
di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso,
la Commissione adotta le misure di sostegno conformemente alla procedura
consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. TITOLO
II Disposizioni
concernenti i metodi di finanziamento Articolo
4
Disposizioni finanziarie generali 1.
L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere
erogata, tra l'altro, tramite le seguenti tipologie di finanziamento previste
dal regolamento finanziario: (a) sovvenzioni; (b) appalti pubblici di servizi, forniture o
lavori; (c) sostegno al bilancio; (d) contributi a fondi fiduciari istituiti
dalla Commissione; (e) strumenti finanziari quali prestiti,
garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri
strumenti di ripartizione del rischio, eventualmente associati a sovvenzioni; (f) partecipazioni o conferimenti a
istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo
regionale. L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre
essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a
fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti
dalla Banca europea per gli investimenti, da organizzazioni internazionali,
Stati membri o paesi o regioni partner, per mobilitare finanziamenti congiunti
di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini
dell'attuazione congiunta di progetti. 2.
Per l'esecuzione degli strumenti finanziari di cui
alla precedente lettera e), conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento
finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono
destinati al corrispondente strumento finanziario a titolo di entrata con
destinazione specifica. Per gli strumenti finanziari istituiti durante il
quadro finanziario pluriennale 2007-2013, tali entrate e rimborsi sono
destinati al nuovo strumento finanziario equivalente del periodo 2014‑2020. 3.
L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata
dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente a cura
dei servizi della Commissione, delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie
esecutive, oppure indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio
ai soggetti elencati nel regolamento finanziario, anche in regime di gestione
concorrente con gli Stati membri. 4.
Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1
e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al
paragrafo 3 sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli
obiettivi specifici delle azioni, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei
controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza.
Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme
forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari. 5.
Le azioni finanziate nell'ambito degli strumenti
possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di
cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione
è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle
quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre
individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo
totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono
messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di
finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. 6.
Facendo ricorso a una delle tipologie di
finanziamento di cui al paragrafo 1 o all'articolo 6, paragrafo 1, la
cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, tra l'altro, le
seguenti forme: (a)
accordi triangolari con cui l'Unione coordina con
paesi terzi la sua assistenza a un paese o una regione partner, (b)
misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi
tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di
diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato
membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di
cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli
Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali, (c)
contributi alle spese necessarie per istituire e
gestire un partenariato pubblico-privato, (d)
programmi di sostegno alle politiche settoriali,
tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese
partner, (e)
nel caso dell'IPA e dell'ENI, contributi alla
partecipazione dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione. Articolo 5 Imposte, tasse, dazi e oneri L'assistenza dell'Unione non genera né attiva
la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici. Se del caso, sono negoziate idonee
disposizioni con i paesi partner al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e
altri oneri fiscali le azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione.
Altrimenti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni
stabilite dal regolamento finanziario. Articolo 6 Disposizioni
finanziarie specifiche 1.
Oltre alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo
4, paragrafo 1, l'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito degli
strumenti seguenti può essere fornita conformemente al regolamento finanziario
anche tramite le seguenti tipologie di finanziamento: (a)
nell'ambito del DCI e dell'ENI, alleggerimento del
debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello
internazionale; (b)
nell'ambito del DCI e dell'IfS, in casi
eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni
sotto forma di: (i) programmi settoriali d'importazione in
natura; (ii) programmi settoriali d'importazione
sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni
settoriali; (iii) programmi generali d'importazione
sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali
riguardanti una vasta gamma di prodotti; (c)
nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di: (i) sovvenzioni di valore modesto a
difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza; (ii) sovvenzioni onde finanziare azioni
nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2,
paragrafo 4, del regolamento EIDHR ove sarebbe inopportuna la pubblicazione di
un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 2 000 000
di euro e hanno durata fino a 18 mesi, che può essere prorogata di
ulteriori sei mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione; (iii) sovvenzioni a favore: –
dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i
diritti umani; –
del Centro interuniversitario europeo per i diritti
umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani
e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete
associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di
diritti umani, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi. 2.
L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito
dell'IPA e dell'ENI può essere attuata in regime di gestione concorrente con
gli Stati membri, e di gestione indiretta per quanto riguarda la cooperazione
transfrontaliera nell'ambito dell'ENI, purché le norme settoriali e integrative
richieste dal regolamento finanziario e le altre opportune disposizioni siano
inserite in un atto delegato adottato sulla base dello strumento applicabile. 3.
Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'IPA
e dell'ENI la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere
ripartiti su più esercizi in frazioni annue. Articolo 7 Tutela
degli interessi finanziari dell'Unione 1.
La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti
a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del
presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano
tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove
fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno nei
casi in cui il beneficiario è lo Stato o un'istituzione pubblica di un paese
terzo, la restituzione delle somme indebitamente versate. Se del caso, sono
inoltre applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.
La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di
revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti
i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti e altri terzi che
hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici
che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti,
secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del
Consiglio[6],
per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni
o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli
accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e
decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente
regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e
l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. TITOLO
III Norme
in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre
procedure di attribuzione Articolo 8 Norme
comuni 1.
La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto,
alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di
attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a
beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la
cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo
strumento applicabile figurante negli articoli seguenti del presente titolo,
alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni
internazionali. 2.
Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente
con un partner, o attuate tramite gli organismi incaricati in regime di
gestione indiretta, ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla
Commissione conformemente al regolamento finanziario, i paesi ammissibili
secondo le norme dell'organismo in questione, stabiliti negli accordi conclusi
con l'organismo cofinanziatore o attuatore, ovvero nell'atto costitutivo del
fondo fiduciario, sono ammissibili a prescindere dalle norme specifiche
stabilite dagli articoli seguenti. Inoltre, l'organismo cofinanziatore o
attuatore accetta di applicare le norme in materia di ammissibilità stabilite
nel presente regolamento come specificato nei medesimi accordi. 3.
Nel caso delle azioni finanziate da uno degli
strumenti e anche da un altro strumento di azione esterna, compreso il Fondo
europeo di sviluppo, o delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale
cui partecipino anche paesi beneficiari ammissibili secondo le norme degli
strumenti in questione, i paesi individuati nell'ambito di uno degli strumenti
in questione possono essere considerati ammissibili ai fini dell'azione. 4.
Tutte le forniture e i beni acquistati nell'ambito
di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione,
finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un
paese ammissibile. Tuttavia, possono avere origine in qualsivoglia paese quando
è consentito il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente
regolamento, il termine "origine" è inteso secondo la definizione
della pertinente normativa dell'Unione sulle norme di origine a fini doganali. 5.
Le norme del presente titolo non si applicano alle
persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto
contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile. 6.
Ove il regolamento finanziario prevede un margine
discrezionale nella scelta del contraente, è data priorità ove opportuno all'aggiudicazione
di appalti locali e regionali. 7.
In deroga a tutte le altre norme, l'ammissibilità
definita nel presente titolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza,
all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e
dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace
attuazione. Tali limitazioni possono applicarsi in particolare alla
partecipazione alle procedure di attribuzione nell'ambito delle azioni di
cooperazione transfrontaliera. 8.
Gli offerenti, i richiedenti e i candidati cui sono
stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi
gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del
diritto del lavoro[7]. Articolo 9 DCI,
ENI, PI e INSC 1.
Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito
del DCI, dell'ENI, del PI e dell'INSC gli offerenti, i richiedenti e i
candidati dei seguenti paesi: (a)
gli Stati membri, i paesi candidati e i candidati
potenziali riconosciuti dall'Unione, nonché i membri dello Spazio economico
europeo; (b)
per l'ENI, i paesi partner rientranti in tale strumento
e la Federazione russa quando la pertinente procedura si svolge nel contesto
dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipa; (c)
i paesi e territori in via di sviluppo, come
definiti dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE/DAC"), che non sono
membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare cui si applica
la decisione del Consiglio [2001/822/CE del 27 novembre 2001[8]]; (d)
i paesi in via di sviluppo secondo la definizione
dell'OCSE/DAC che sono membri del gruppo G-20 nonché altri paesi e territori
quando sono beneficiari dell'azione finanziata dall'Unione nell'ambito degli
strumenti cui si applica il presente articolo; (e)
i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso
reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per
un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità
a parità di condizioni a soggetti dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito
degli strumenti cui si applica il presente articolo. La Commissione decide in
merito all'accesso reciproco e alla sua durata conformemente alla procedura
consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, previa consultazione del paese
o dei paesi destinatari in questione; (f)
uno Stato membro dell'OCSE/DAC in caso di contratti
attuati in un paese meno sviluppato, secondo la definizione dell'OCSE/DAC. 2.
Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi
non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati
ammissibili dalla Commissione nei seguenti casi: (a) paesi con legami tradizionali di tipo
economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o (b) attuazione di accordi di cooperazione triangolari
con paesi terzi, o (c) urgenza o indisponibilità di prodotti e
servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente
giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero
impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un
programma o di un'azione. 3.
Per le azioni attuate in regime di gestione
concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato
compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della
Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili a
norma del paragrafo 2, ovvero beni di origine non ammissibile a norma dell'articolo
8, paragrafo 4. Articolo 10 IPA 1.
Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito
dell'IPA gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi: (a)
gli Stati membri, i paesi beneficiari rientranti
nell'IPA, i membri dello Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti
nell'ENI, (b)
i paesi donatori per i quali la Commissione stabilisce
l'accesso reciproco all'assistenza esterna alle condizioni previste all'articolo
9, paragrafo 1, lettera e). 2.
Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi
non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati
ammissibili dalla Commissione nei seguenti casi debitamente giustificati: (a)
qualora le norme in materia di ammissibilità
rendano la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa
per l'indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati,
o in caso di estrema urgenza, oppure (b)
per l'attuazione di accordi di cooperazione triangolari
con paesi terzi. 3.
Per le azioni attuate in regime di gestione
concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato
compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della
Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili a
norma del paragrafo 2, ovvero beni di origine non ammissibile a norma dell'articolo
8, paragrafo 4. Articolo 11 IfS e
EIDHR 1.
Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e
agli obiettivi dell'azione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, la
partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di
sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperti senza limitazioni a
titolo dell'IfS e dell'EIDHR. 2.
Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del
finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori: (a)
organizzazioni della società civile, tra cui
organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche
indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni
ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti,
operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; (b)
enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo
di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e
internazionale; (c)
organismi parlamentari a livello nazionale,
regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli
obiettivi dello strumento e la misura proposta non possa essere finanziata nel
quadro di un altro strumento di assistenza esterna dell'Unione; (d)
organizzazioni intergovernative internazionali e
regionali; (e)
persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica
e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o
attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la
realizzazione degli obiettivi dello strumento. Articolo 12 Valutazione
delle azioni 1.
La Commissione effettua controlli e revisioni
periodiche delle sue azioni e valuta i risultati dell'attuazione delle azioni e
delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione,
eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di
verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare
raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. 2.
La Commissione trasmette, per informazione, le
relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri
possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del
comitato di cui all'articolo 15; la concezione dei programmi e la
distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione. 3.
La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti
gli interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata
ai sensi del presente regolamento. TITOLO IV ALTRE
DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 13 Relazione
biennale 1.
La Commissione vaglia i progressi compiuti nell'attuazione
delle misure di assistenza finanziaria adottate nell'ambito dell'azione esterna
e presenta ogni due anni, a partire dal 2016, al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'attuazione e sui risultati, nonché, per quanto
possibile, sui principali effetti e conseguenze dell'assistenza finanziaria
dell'Unione. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni. 2.
La relazione biennale contiene dati sulle misure
finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle
valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione
degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i
risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto
possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione
degli obiettivi degli strumenti. Articolo 14 Spesa
per l'azione per il clima e la biodiversità I finanziamenti assegnati nel contesto degli
strumenti sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla
metodologia dell'OCSE ("marcatori di Rio"), integrato nella
metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione
europea, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la
biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle
misure speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono registrati nell'ambito
delle valutazioni e delle relazioni biennali. Sulla scorta dei documenti di
programmazione indicativa adottati è effettuata una stima annuale della spesa
complessiva relativa all'azione per il clima e la biodiversità. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Comitati 1.
La Commissione è assistita dai comitati istituiti
dagli strumenti. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il parere del comitato debba essere
ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza
esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del
comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato
lo richieda. 3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il parere del comitato debba essere
ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza
esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del
comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato
lo richieda. 4.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in
combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento. La decisione adottata rimane in vigore per la
durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o
modificati. Articolo 16 Revisione
e valutazione degli strumenti 1.
Non oltre il 31 dicembre 2017 la Commissione
elabora una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento
utilizzando indicatori di risultato e impatto che misurino l'efficienza dell'utilizzo
delle risorse e il valore aggiunto europeo degli strumenti, in vista della
decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di
azione attuate nell'ambito degli strumenti. La relazione prende inoltre in
considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il
mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo
delle misure alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle
conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti. 2.
La relazione è presentata al Parlamento europeo e
al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che
apportano le necessarie modifiche agli strumenti. 3.
I valori degli indicatori al 1° gennaio 2014 sono
utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati
gli obiettivi. 4.
La Commissione chiede ai paesi partner di fornire
tutti i dati e le informazioni necessari, conformemente agli impegni
internazionali sull'efficacia degli aiuti, per consentire di effettuare il
monitoraggio e la valutazione delle misure in questione. 5.
Gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità
degli effetti degli strumenti sono valutati conformemente alle norme e
procedure vigenti in quel momento. Articolo 17 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Regolamento (UE) n. 182/2011. Un osservatore della Banca
europea per gli investimenti può partecipare ai lavori dei comitati in
relazione a questioni concernenti la Banca, conformemente al regolamento
interno del comitato (cfr. regolamento interno tipo per i comitati, GU C 206
del 12.7.2011, pag. 11). [2] Cfr. considerando 6. [3] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [4] Attualmente regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002,
pag. 1). [5] Attualmente regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della
Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
(GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1). [6] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [7] Le norme fondamentali del diritto del lavoro definite
dall'Organizzazione internazionale del lavoro, convenzioni sul diritto di
organizzazione e di negoziazione collettiva, sul lavoro forzato e obbligatorio,
sulla discriminazione relativa all'impiego e alla professione e sul lavoro
minorile. [8] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.