52011PC0821

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro /* COM/2011/0821 definitivo - 2011/0386 (COD) */


2011/0386 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) il trattato prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane, e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

(2) Il Patto di stabilità e crescita, in particolare il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[1], e il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi[2], inteso a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione, stabilisce l'ambito entro il quale prevenire e correggere i disavanzi eccessivi. Il Patto è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e dal regolamento (UE) n. …/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi, preventivi e graduali in forma di sanzioni finanziarie per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(4) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato consente l'adozione di misure specifiche nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.

(5) È nella fase progettuale che si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

(7) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti del quadro di bilancio dell'Unione. Il recepimento dovrebbe avere effetto grazie all'obbligatorietà delle norme, preferibilmente di natura costituzionale, a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del Patto di stabilità e crescita.

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti possono elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e attendibili.

(9) Questa sorveglianza gradualmente rafforzata integrerà ulteriormente le disposizioni vigenti del Patto di stabilità e crescita e aumenterà il monitoraggio della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire a ottenere risultati di bilancio migliori a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi.

(10) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sí che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore dei bilanci. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato.

(12) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione.

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1.           Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro:

(a) aggiungendo al semestre europeo definito nell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 un calendario di bilancio comune;

(b) aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 disposizioni di monitoraggio supplementari, intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;

(c) corredando la procedura di correzione del disavanzo eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97, di un monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio degli Stati membri soggetti alla procedura suddetta, al fine di garantire la correzione tempestiva e duratura dei disavanzi stessi.

2.           Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2 Definizioni

1.           Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "consiglio indipendente di bilancio", un ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali;

(2) "previsioni macroeconomiche indipendenti", le previsioni macroeconomiche e/o di bilancio elaborate da un ente indipendente o dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro;

(3) "quadro di bilancio a medio termine", il significato indicato all'articolo 2, lettera e) della direttiva […/…];

(4) "programma di stabilità", il significato indicato nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97;

(5) "pubblico" e "disavanzo" hanno il significato indicato all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.           Si applica altresì la definizione di amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori di cui all'allegato A, punto 2.70 del regolamento (CE) n. 2223/96.

Capo II

Disposizioni comuni di bilancio

Articolo 3 Calendario comune di bilancio

1.           Ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di stabilità.

2.           Ogni anno, entro il 15 ottobre, sono resi pubblici i progetti di legge di bilancio per le amministrazioni pubbliche insieme alle previsioni macroeconomiche indipendenti sulle quali si fondano.

3.           Le leggi di bilancio per le amministrazioni pubbliche sono adottate e rese pubbliche ogni anno entro il 31 dicembre.

Articolo 4 Norme sul saldo di bilancio e sul consiglio indipendente di bilancio nazionale

1.           Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.

2.           Gli Stati membri dispongono di un consiglio indipendente di bilancio che monitora l'applicazione delle regole di bilancio nazionali di cui al paragrafo 1.

Capo III

Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri

Articolo 5 Disposizioni di monitoraggio

1.           Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

2.           Il documento programmatico di bilancio è reso pubblico contemporaneamente.

3.           Il documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo:

(a) l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;

(b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche, con le relative componenti principali;

(c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/97;

(d) una descrizione dettagliata con quantificazione documentata delle misure da inserire nel bilancio per l'anno successivo al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b). La descrizione può essere meno precisa per le misure il cui impatto sul bilancio è stimato inferiore allo 0,1% del PIL. Sarà dedicata particolare attenzione ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro;

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti;

(f) nel caso, altre indicazioni sulle modalità per dar seguito alle raccomandazioni in materia di bilancio rivolte allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121 del trattato.

4.           Se gli obiettivi indicati nel documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3, lettere a) e c) o le proiezioni a politiche invariate si scostano dall'ultimo programma di stabilità, tali divari sono debitamente spiegati.

5.           La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica.

I paragrafi da 2 a 4 si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

6.           La Commissione specifica il contenuto del documento programmatico di bilancio di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Valutazione del documento programmatico di bilancio

1.           Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio.

2.           La Commissione rende pubblico il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, lo presenta al Parlamento stesso.

3.           La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica.

4.           L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.

Capo IV

Correzione del disavanzo eccessivo

Articolo 7 Monitoraggio rafforzato per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

1.           Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

2.           Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione copre anche i rischi finanziari associati alle entità pubbliche e ai contratti pubblici nella misura in cui possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati della valutazione sono inseriti nella relazione trasmessa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis o all'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97, sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo.

3.           Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

La Commissione specifica il contenuto della relazione di cui al presente paragrafo.

4.           Se lo Stato membro interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato, la relazione in conformità al paragrafo 3 è trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione iniziale di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei mesi.

5.           Se lo Stato membro interessato è destinatario di un'intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato, la relazione in conformità al paragrafo 3 contiene anche informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio. La relazione è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la relazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi.

6.           A richiesta ed entro la scadenza fissata dalla Commissione, lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato:

(a) elabora, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di revisione, una revisione complessiva e indipendente dei conti delle amministrazioni pubbliche, intesa a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza dei conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, e presenta una relazione sui risultati di tale revisione. In questo contesto, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati riferiti dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento (CE) n. 679/2010[3];

(b) fornisce informazioni supplementari ai fini del monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo.

Articolo 8 Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

1.           Nel valutare se l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo, disposto dal Consiglio con raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o con intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9 del trattato, sia a rischio, la Commissione tiene conto anche delle relazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.

2.           Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, la presenta al Parlamento stesso.

3.           Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica.

4.           La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione ai sensi del paragrafo 2 la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1467/97.

5.           In base alla relazione di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla raccomandazione rivoltagli conformemente al paragrafo 2.

Articolo 9 Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

1.           La misura in cui lo Stato membro ha tenuto conto del parere di cui all'articolo 6, paragrafo 1 è presa in considerazione:

(a) dalla Commissione nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3 del trattato e nel raccomandare l'imposizione di un deposito non fruttifero conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. XXX/2011;

(b) dal Consiglio nel decidere se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato.

2.           Il monitoraggio rafforzato di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro alle raccomandazioni rivoltegli a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o alle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato per correggere il disavanzo eccessivo.

3.           Nel valutare se è stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o alle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno, di decidere eventualmente a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o paragrafo 11 del trattato.

Articolo 10 Coerenza con il regolamento n. XXX sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico conformemente all'articolo 6 del regolamento XXX non sono soggetti agli articoli 5 e 7 del presente regolamento.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 11 Riesame

1.           Entro [data di cui all'articolo 13 del regolamento sulle sanzioni] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta tra l'altro:

(a) l'efficacia del presente regolamento;

(b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al trattato.

2.           Se opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

3.           La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1.           Il presente regolamento si applica agli Stati membri che sono già soggetti ad una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.           In deroga al paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2 non si applica agli Stati membri per i quali il Consiglio ha già deciso che è stato dato seguito effettivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1467/97.

3.           Gli Stati membri si conformano all'articolo 4 entro [sei mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[2]               GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

[3]               GU L 198 del 30.7.2010, pag. 1.