Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] /* COM/2011/0804 definitivo - 2011/0380 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta della Commissione relativa al
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014‑2020, adottata il 29
giugno, ha delineato il quadro di bilancio e i principali orientamenti per il
finanziamento della politica comune della pesca (PCP) e della politica
marittima integrata (PMI). Il 13 luglio 2011 la Commissione ha inoltre
adottato un pacchetto che definisce il nuovo contesto giuridico della PCP. Nel
periodo 2008-2010, la politica marittima integrata (PMI) è stata finanziata
tramite una serie di progetti pilota e azioni preparatorie. Per il
periodo 2012‑2013, la Commissione ha proposto un nuovo strumento
finanziario. Con l’avvio del nuovo quadro finanziario pluriennale, il sostegno
della PMI richiede l’adozione di uno strumento a lungo termine. Il 6 ottobre 2011
la Commissione ha adottato una proposta di regolamento recante disposizioni
comuni che stabilisce norme comuni per i Fondi a gestione concorrente, con
l’obiettivo principale di semplificare l’attuazione delle politiche. Il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione,
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il futuro Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca (Fondi del QSC) perseguono obiettivi complementari
e condividono le stesse modalità di gestione. Il regolamento recante
disposizioni comuni stabilisce una serie di norme comuni per questi Fondi. Tali
disposizioni riguardano principi generali quali il partenariato, la governance
a più livelli, la parità tra uomini e donne, la sostenibilità e la conformità
al diritto unionale e nazionale applicabile. La proposta contiene inoltre gli
elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui un
elenco di obiettivi tematici basato sulla strategia Europa 2020 e
disposizioni sul quadro strategico comune a livello di Unione e sui contratti
di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro. Essa introduce
condizionalità macroeconomiche e definisce un approccio comune orientato al
perseguimento di risultati nell’ambito dei Fondi del QCS. Vengono pertanto
incluse condizionalità ex-ante e verifiche dei risultati, ma anche disposizioni
in materia di monitoraggio, redazione di relazioni e valutazione. Sono altresì
stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e
disposizioni specifiche relative agli strumenti finanziari e allo sviluppo
locale di tipo partecipativo, cioè promosso dalla collettività. Sono infine
previste alcune disposizioni comuni a tutti i Fondi del QSC in materia di
gestione e di controllo. L’attuale proposta di regolamento sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è volta a conseguire
gli obiettivi delle riforme della PCP e della PMI sulla base degli obiettivi
seguenti, ridefiniti nell’ottica del finanziamento: (1)
promuovere attività di pesca e acquacoltura
sostenibili e competitive; (2)
favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica
marittima integrata dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di
coesione e alla PCP; (3)
promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e
inclusivo delle zone in cui si praticano attività di pesca (inclusa l’acquacoltura
e la pesca nelle acque interne); (4)
contribuire all’attuazione della PCP. I negoziati dell’Organizzazione mondiale del
commercio sulle nuove discipline in materia di sovvenzioni al settore alla
pesca sono attualmente in corso. Data la natura preliminare di tali negoziati
non è possibile prevederne l’esito. Tuttavia, qualora da essi emergano nuovi
obblighi per l’Unione, la proposta relativa al FEAMP dovrà essere adattata di
conseguenza per garantirne la compatibilità. A tal fine può essere necessaria
un’analisi di compatibilità delle pertinenti misure del FEAMP. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Sulla base della valutazione ex post dello
SFOP, della valutazione intermedia del FEP e della valutazione d’impatto per la
riforma della PCP, la valutazione d’impatto del FEAMP analizza tre scenari
alternativi: i) scenario “FEP+”, che costituisce la continuazione dell’attuale
FEP, con la soppressione della maggior parte delle sovvenzioni dirette alle
flotte e con un aiuto concentrato sugli obiettivi della riforma della PCP; ii)
scenario “FEP+ integrazione”, in cui gli altri strumenti finanziari della PCP
vengono integrati in un Fondo post FEP, pur conservando le modalità di gestione
attuali; iii) scenario “FEP+ convergenza”, in cui il sostegno alla PMI viene
altresì integrato nell’ambito del nuovo Fondo unico e tutti gli strumenti
vengono ricondotti nella misura del possibile nell’ambito della gestione
concorrente. Questi tre scenari
sono stati messi in parallelo con lo scenario preferito per la riforma della
PCP e valutati rispetto alla stessa situazione di riferimento. Per essi si è
inoltre tenuto conto dei risultati delle consultazioni avviate con l’adozione
del Libro verde nell’aprile 2009. L’esito di queste consultazioni è
sintetizzato di seguito: –
numerosi contributi chiedono il mantenimento degli
aiuti pubblici alla pesca, benché alcuni Stati membri e la maggior parte delle
ONG sostengano che i fondi così erogati tengono in vita strutture non
redditizie, contribuiscono all’eccesso di capacità e mantengono la dipendenza
del settore dalle sovvenzioni; –
tutti convengono sul fatto che in futuro gli aiuti
debbano sostenere l’attuazione della riforma della PCP e alleggerire i costi di
adeguamento del settore; –
il finanziamento dell’Unione deve concentrarsi
sulla ricerca e l’innovazione, favorendo la protezione dell’ambiente marino e
sostenendo le organizzazioni di pescatori e lo sviluppo locale; –
è considerato importante il collegamento con la
PMI: le politiche marittime non possono più agire isolatamente e la coerenza
fra PCP e PMI deve essere rafforzata; –
occorre rafforzare il legame di condizionalità tra
il finanziamento dell’UE e il conseguimento degli obiettivi della PCP; la
disponibilità dei fondi deve essere subordinata al rispetto di norme e
obiettivi; –
un gruppo di Stati membri insiste fortemente sulla
necessità di un approccio più settoriale alla ripartizione dei fondi (connesso
alle dimensioni del settore alieutico anziché, come avviene attualmente, al
livello di sviluppo economico); il Parlamento europeo è tuttavia contrario a
tale impostazione; –
tutti concordano sull’importanza delle flotte
costiere artigianali, che restano una fonte significativa di occupazione nelle
comunità costiere; alcuni Stati membri auspicano un accesso privilegiato ai
finanziamenti per queste flotte, mentre altri non favoriscono un approccio
specifico; –
la stragrande maggioranza del settore e degli Stati
membri ritiene che i servizi comuni (come il controllo e la raccolta dei dati)
debbano continuare ad essere sovvenzionati nell’ambito dell’Unione europea. In aggiunta alla
consultazione pubblica sono state organizzate circa 200 riunioni con le parti
interessate. Nel 2010 e nel 2011 si sono inoltre tenute riunioni nell’ambito
delle quali si è discusso sulla riforma e sul finanziamento della PCP. In particolare: i)
un seminario specifico sul futuro del FEP con le parti interessate del settore,
i sindacati, il Parlamento europeo e gli Stati membri è stato organizzato il 13
aprile 2010 a Bruxelles; ii) due riunioni con gli Stati membri si sono svolte a
Gand (12-14 settembre 2010) e a Noordwijk (9-11 marzo 2011); iii) una
conferenza sul futuro dello sviluppo locale nelle zone di pesca si è svolta a
Bruxelles il 12 e 13 aprile 2011. La
validità dell’approccio integrato agli affari marittimi e la necessità di un
finanziamento della PMI sono state infine confermate dalla Commissione, dal Consiglio
e dal Parlamento europeo. Dalla valutazione d’impatto è emerso che lo
scenario “FEP+ convergenza” ottiene risultati migliori rispetto alle altre due
opzioni sui tre indicatori di impatto scelti per l’analisi: la riduzione dell’impatto
della pesca sull’ambiente, il recupero del ritardo in materia di innovazione
nei settori della pesca e dell’acquacoltura e il numero di posti di lavoro
creati nelle comunità dipendenti dalla pesca. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta prevede che la maggior parte degli
attuali strumenti finanziari della PCP e della PMI vengano integrati in un
unico Fondo, ad eccezione degli accordi di pesca sostenibile (APS) e del
contributo obbligatorio alle ORGP. Il FEAMP si articola intorno a 4 pilastri: · pesca intelligente ed ecocompatibile (gestione
concorrente) per favorire il passaggio a una pesca sostenibile, più selettiva,
che non comporti rigetti in mare, provochi meno danni agli ecosistemi marini e
contribuisca in tal modo alla loro gestione sostenibile, nonché per fornire un
sostegno mirato all’innovazione e al valore aggiunto, così da rendere il
settore della pesca economicamente redditizio e in grado di resistere agli
shock esterni e alla concorrenza dei paesi terzi; · acquacoltura intelligente ed ecocompatibile (gestione
concorrente) per realizzare un settore dell’acquacoltura economicamente
redditizio, competitivo ed ecocompatibile, in grado di far fronte alla
concorrenza mondiale e di offrire ai consumatori europei prodotti di elevato
valore nutrizionale; · sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo
(gestione concorrente) per contrastare il declino di molte comunità costiere e
interne dipendenti dalla pesca, conferendo un maggior valore aggiunto alla
pesca e alle attività connesse e favorendo la diversificazione verso altri
settori dell’economia marittima; · politica marittima integrata (gestione
centralizzata diretta) per sostenere le priorità trasversali che generano
risparmio e crescita ma che gli Stati membri non intraprendono di propria
iniziativa, quali la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo,
la gestione integrata delle zone costiere e la sorveglianza marittima
integrata, la protezione dell’ambiente marino e in particolare della sua
biodiversità nonché l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento
climatico sulle zone costiere. In aggiunta ai quattro pilastri, il FEAMP
includerà una serie di misure di accompagnamento: raccolta di dati e pareri
scientifici, controllo, governance, mercati ittici (incluse le regioni
ultraperiferiche), pagamenti volontari alle ORGP e assistenza tecnica. La proposta è conforme al principio di
sussidiarietà. L’obiettivo generale del FEAMP è di sostenere gli
obiettivi della PCP, una politica di competenza esclusiva dell’Unione, e di
sviluppare ulteriormente la politica marittima integrata dell’UE. Agendo
isolatamente, gli Stati membri non sono in grado di conseguire questi
obiettivi, che possono essere realizzati in modo più efficace a livello dell’Unione
grazie a finanziamenti pluriennali mirati alle pertinenti priorità. 4. Esperienza maturata e nuove
caratteristiche del FEAMP Contributo alla strategia Europa 2020 Il FEAMP contribuirà a conseguire gli
obiettivi della strategia Europa 2020 nell’ambito di tre iniziative faro: i) Un’Europa
efficiente sotto il profilo delle risorse, ii) L’Unione dell’innovazione e iii)
Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro. Il contributo principale del FEAMP all’iniziativa
“Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” consisterà nel favorire
il passaggio a una pesca sostenibile, basata su rendimenti massimi sostenibili,
sull’eliminazione dei rigetti e sulla riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente
marino, sulla promozione dell’acquacoltura con elevati livelli di protezione
ambientale e su un maggiore coordinamento delle politiche marittime in vista di
un uso più sostenibile delle risorse. Nell’ambito dell’iniziativa “Un’agenda per
nuove competenze e nuovi posti di lavoro”, il FEAMP punterà principalmente ad
accrescere l’occupazione, la coesione territoriale e l’inclusione sociale nelle
comunità che dipendono dalla pesca. La
diversificazione delle economie locali, in particolare verso altri settori dell’economia
marittima, darà vita a nuove opportunità di crescita e di occupazione nelle
zone costiere. Il FEAMP contribuirà inoltre all’iniziativa “L’Unione
dell’innovazione” tramite il sostegno all’innovazione dei prodotti e dei
processi a tutti i livelli delle catene di produzione, commercializzazione e
distribuzione dei settori della pesca e dell’acquacoltura, l’aumento del valore
aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il sostegno all’ecoinnovazione
e all’ulteriore sviluppo di nuovi strumenti politici innovativi e trasversali
quali la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo e la
sorveglianza marittima integrata. Rafforzamento della dimensione sociale Il FEAMP promuoverà la coesione sociale e la
creazione di posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca conferendo
un maggior valore aggiunto alla pesca e favorendo la diversificazione delle
attività verso altri settori marittimi. L’approccio allo sviluppo sostenibile
delle zone di pesca di tipo partecipativo verrà rafforzato. Il FEAMP riconosce
inoltre per la prima volta il ruolo spesso svolto dai coniugi (per lo più donne)
nell’ambito dell’impresa di pesca familiare, in molti casi senza alcun
riconoscimento giuridico, offrendo loro fra l’altro un sostegno per la
formazione, in particolare per l’acquisizione di competenze di tipo
imprenditoriale e legate alla gestione di aziende. Il FEAMP promuoverà altresì il capitale umano
e favorirà la diversificazione consentendo alle comunità locali di acquisire le
capacità necessarie per partecipare a nuove attività emergenti in altri settori
marittimi. Questo approccio sfrutterà inoltre il patrimonio naturale e
culturale, trasformandolo in una risorsa importante ai fini dello sviluppo
locale. Tenuto conto dell’importanza delle flotte
artigianali per le comunità costiere, il FEAMP propone che esse beneficino di
un’aliquota di aiuto più elevata e introduce alcune misure speciali riservate
unicamente a queste flotte. Tali misure includono la consulenza professionale
su strategie aziendali e di mercato, aiuti all’avviamento di imprese al di
fuori del settore della pesca nonché un sostegno speciale all’innovazione;
quest’ultimo è particolarmente importante tenuto conto del fatto che la maggior
parte di queste imprese di pesca sono microimprese che dispongono di un accesso
limitato ai finanziamenti. Verrà data la
priorità agli approcci collettivi, promossi in particolare dalle organizzazioni
di produttori, che si fondino su un capitale sociale e che consentano il
raggiungimento di una massa critica di investimenti. Anche questi approcci
collettivi beneficeranno di un’aliquota di aiuto più elevata. Sostenibilità ambientale Le misure
esistenti sono state semplificate e rivedute al fine di stabilire un forte
legame con la sostenibilità ambientale. L’eccesso di capacità resta il problema
principale della PCP ed è una delle cause principali del sovrasfruttamento. L’eliminazione
di tale eccesso tramite aiuti pubblici come quelli alla demolizione si è
rivelata inefficace: malgrado la spesa sostenuta a partire dal 1994 (1,7
miliardi di euro), la maggior parte delle flotte dell’Unione non ha registrato
alcuna riduzione della capacità di pesca. Il FEAMP sospenderà dunque gli aiuti
alla demolizione e destinerà le risorse finanziarie in tal modo risparmiate a
forme più efficaci di assistenza alla pesca sostenibile. Il FEAMP sosterrà il passaggio verso il rendimento
massimo sostenibile (MSY) e faciliterà la graduale introduzione di un divieto
di effettuare rigetti tramite l’approccio integrato, che prevede misure quali
un aiuto a favore di attrezzi e tecniche di pesca più selettivi, investimenti
destinati alle attrezzature a bordo e alle strutture portuali necessarie per l’utilizzo
delle catture indesiderate, nonché misure di mercato e nel settore della
trasformazione. Con lo stesso obiettivo è stata considerevolmente rafforzata la
dotazione finanziaria destinata alla raccolta di dati e pareri scientifici
(nell’intento di accrescere il numero di stock per cui si dispone di un parere
scientifico) e al controllo delle spese (per garantire un maggiore rispetto
delle norme). L’attenzione verrà inoltre puntata sullo
sviluppo delle attività di acquacoltura che presentano un elevato livello di
protezione ambientale e sugli aiuti alle attività acquicole che hanno effetti
positivi sugli ecosistemi. A livello mondiale, la pesca è responsabile
all’incirca dell’1,2% del consumo totale di carburante. È necessario accrescere
l’efficienza delle risorse e ridurre le emissioni nel settore delle catture e,
in misura minore, in quello dell’acquacoltura, per contribuire all’obiettivo
principale della strategia Europa 2020 sui cambiamenti climatici. Il FEAMP
fornirà dunque il proprio sostegno a una serie di misure volte a mitigare i
cambiamenti climatici. Promozione di attività di pesca e
acquacoltura innovative, redditizie e competitive Sia il settore della pesca che quello dell’acquacoltura
incontrano difficoltà ad innovare. L’approvvigionamento, il marketing e la
commercializzazione sono attualmente organizzati in modo tale che le imprese
alieutiche e di acquacoltura si occupano raramente della vendita e
commercializzazione dei propri prodotti. 1. Nuove misure con un forte
accento sull’innovazione sono state incluse nel FEAMP per promuovere lo
sviluppo di prodotti, processi e sistemi di gestione e di organizzazione nuovi
o rinnovati lungo l’intera catena del valore, per permettere alla pesca e all’acquacoltura
di conferire valore ai loro prodotti, ridurre l’impatto ambientale delle loro
attività e contenere i prezzi di produzione. L’innovazione verrà inoltre
incoraggiata da misure volte a stimolare la cooperazione fra esperti scientifici
e pescatori. Il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo contribuirà
inoltre a diffondere l’innovazione a livello locale, tenendo conto del fatto
che tale innovazione varia spesso in funzione del contesto locale e può essere
tecnologica o non tecnologica e basarsi su pratiche nuove o tradizionali. 2. Il FEAMP tenterà inoltre per
la prima volta di promuovere nuove forme di acquacoltura ad elevato potenziale
di crescita, come l’acquacoltura offshore e quella di tipo non alimentare,
nonché di favorire gli aiuti all’avviamento delle imprese. Le novità includono
inoltre un sostegno all’acquacoltura multifunzionale, che consenta di
diversificare le entrate delle imprese acquicole tramite attività come la pesca
sportiva, la vendita diretta, l’ecoturismo o le attività educative connesse all’acquacoltura.
Sono inoltre proposti aiuti per favorire il ricorso a servizi di consulenza da
parte delle imprese acquicole e misure volte a migliorare il potenziale dei
siti di acquacoltura (tramite, ad esempio, fondi per la pianificazione dello
spazio marittimo e il miglioramento delle infrastrutture). Saranno incoraggiate la complementarità e la
sinergia con i programmi di ricerca e innovazione previsti nell’ambito del
nuovo programma quadro di ricerca (orizzonte 2020) attualmente in preparazione. Nuovo impulso allo sviluppo della politica
marittima integrata (PMI) La PMI è stata
avviata nel 2007 per favorire il coordinamento marittimo fra i vari paesi e
settori (trasporto marittimo, industria, regioni costiere, energia offshore,
pesca e ambiente marino). Il coordinamento fra politiche precedentemente
separate in comparti porta a una riduzione dei costi e a una maggiore
efficienza. Il finanziamento
della PMI nell’ambito del FEAMP sarà concentrato sullo sviluppo di strumenti
politici intersettoriali: iniziative che offrono vantaggi a diversi settori ma
che non possono essere realizzate nell’ambito di singole aree politiche. La
pianificazione dello spazio marittimo offre un quadro giuridico stabile per
la gestione sostenibile delle zone marine, delle risorse e dei servizi
ecosistemici. È stato dimostrato che la sua presenza accelera gli investimenti
marittimi e riduce le spese legali e amministrative delle imprese. La
sorveglianza marittima integrata consente ai soggetti pubblici di
condividere i dati per reagire in modo efficace e in tempo reale agli eventi
che si manifestano in mare. Essa evita costose duplicazioni di attività di
sorveglianza marittima che comportano un elevato impiego di risorse. La
sorveglianza marittima integrata produce sinergie efficaci sotto il profilo dei
costi che consentono un miglior uso dei fondi pubblici. L’iniziativa “Conoscenze
oceanografiche 2020” è volta a far convergere le frammentarie
conoscenze europee in materia di mari in una risorsa gratuita e pubblicamente
accessibile. La direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, che
costituisce il pilastro ambientale della PMI, contribuirà a definire i
limiti di sostenibilità della attività umane che hanno un impatto sull’ambiente
marino. La gestione
integrata degli affari marittimi consente un impiego più efficiente del denaro
pubblico e un’ottimizzazione degli effetti delle varie politiche relative al
mare. In quest’ambito, i finanziamenti sosterranno anche lo sviluppo di una
governance marittima integrata a livello dei bacini marittimi. Il coordinamento
a livello dei bacini marittimi fa sì che i fondi vengano spesi nell’ambito di
un quadro politico coerente, combinando varie fonti di finanziamento. L’inclusione
della PMI nel FEAMP favorisce inoltre l’integrazione degli obiettivi marittimi
in altri Fondi, rafforzando in tal modo il contributo delle politiche marittime
alla strategia Europa 2020. Semplificazione e riduzione dell’onere
amministrativo L’integrazione di cinque strumenti finanziari
della PCP e della PMI in un unico Fondo condurrà a un’importante
semplificazione grazie alla razionalizzazione e all’unificazione di norme e
procedure. Inoltre, la raccolta dei dati, il controllo e le misure di mercato,
compresa l’indennità compensativa per le regioni ultraperiferiche, verranno
gestite insieme alle misure ex FEP nell’ambito della gestione concorrente. Ciò
significa che quattro serie distinte di decisioni finanziarie, relazioni e
procedure di sorveglianza e valutazione verranno sostituite da una serie unica. Inoltre, la valutazione intermedia del FEP
mostra che l’onere amministrativo era legato principalmente alla creazione del
sistema di gestione e di controllo. La proposta di regolamento sulle
disposizioni comuni prevede un sistema di gestione e di controllo pressoché
identico per tutti i Fondi del QCS, basato su principi comuni. Viene introdotto
un sistema di riconoscimento nazionale per rafforzare l’impegno degli Stati
membri a garantire una sana gestione finanziaria. Le disposizioni volte a
garantire alla Commissione la regolarità della spesa sono state armonizzate e
sono stati introdotti nuovi elementi comuni, quali la dichiarazione di
affidabilità di gestione e una procedura annuale di liquidazione dei conti.
Questo approccio ridurrà in misura significativa la quantità di tempo
necessaria per predisporre i sistemi di gestione e di controllo e consentirà
una più rapida attuazione. In particolare, l’allineamento del meccanismo di
finanziamento con quello del Fondo di sviluppo rurale offrirà agli Stati membri
la possibilità di far ricorso agli stessi organismi per la gestione sia dei
programmi operativi del FEASR che di quelli del FEAMP. Ciò ridurrà
ulteriormente i costi amministrativi grazie all’approccio unificato in termini
di gestione e controllo, anche per quanto riguarda la presentazione di
relazioni, la valutazione e la sorveglianza. Le norme comuni sull’uso degli strumenti
finanziari offrono un contesto più chiaro e indicano espressamente che gli
strumenti finanziari possono essere utilizzati per ogni tipo di investimento e
di beneficiario. Ciò consente di conferire il contributo del FEAMP a istituti
finanziari già esistenti, nell’ambito dei quali sono già stati istituiti
accordi di collaborazione per altri Fondi dell’Unione, evitando in tal modo
oneri amministrativi e duplicazioni e facendo dell’ingegneria finanziaria un’alternativa
più attraente rispetto al cofinanziamento tramite sovvenzioni. L’approccio integrato per lo sviluppo locale
di tipo partecipativo (attuale asse 4) facilita le joint venture finanziate con
i Fondi del QSC, consentendo la valutazione e l’approvazione congiunte di
strategie di sviluppo locale, permettendo il finanziamento dei costi di
gestione a partire da un’unica fonte ed evitando di dover presentare relazioni
su questi costi a più enti diversi. L’impiego di indicatori comuni faciliterà la
presentazione di relazioni da parte degli Stati membri, concentrandola su dati
quantificati relativi allo stato di avanzamento e riducendo gli elementi
descrittivi. Il FEAMP chiarisce inoltre le norme relative
al rispetto della PCP, in particolare nel quadro della raccolta dei dati, del
controllo e dei regolamenti INN, garantendo in tal modo agli Stati membri e ai
beneficiari una maggiore certezza giuridica. Per semplificare ulteriormente l’attuazione
del FEAMP, le norme di ammissibilità vengono armonizzate con quelle degli altri
Fondi dell’Unione. Ciò semplificherà la gestione dei progetti sia per i
beneficiari che per le autorità nazionali e faciliterà inoltre l’attuazione di
progetti integrati. Sarà possibile un più ampio ricorso ai costi semplificati
per la parte di gestione concorrente del FEAMP (costi standard, pagamenti in un’unica
soluzione e finanziamenti a tasso forfettario per le sovvenzioni), riducendo in
tal modo i costi dei controlli ed il tasso di errori. Approccio strategico Il QSC e i contratti di partenariato includono
cinque Fondi a gestione concorrente nell’ambito del regolamento recante
disposizioni comuni. Tale contesto consente una migliore sinergia tra questi
Fondi a livello dell’Unione. Il QSC verrà attuato tramite un contratto di
partenariato che coordini i Fondi del QSC a livello nazionale. Attualmente, il coordinamento del FEP con
altri elementi del sostegno dell’Unione avviene grazie all’applicazione di “linee
di demarcazione” tra i Fondi, che ha condotto a sovrapposizioni e lacune nel
campo di applicazione delle politiche. Occorre dunque un meccanismo di
coordinamento migliore e il nuovo meccanismo di finanziamento che rafforza l’approccio
strategico dovrebbe rispondere a questi problemi. Il QSC e i contratti di
partenariato sostituiranno l’approccio strategico (piani strategici nazionali)
introdotto nell’ambito dell’attuale FEP, che presenta gravi limitazioni e
richiede uno sforzo sproporzionato da parte degli Stati membri rispetto al
finanziamento ricevuto. Programmazione strategica Il FEAMP si concentra sugli obiettivi
strategici a lungo termine della PCP e della PMI, tra cui la sostenibilità e la
competitività della pesca e dell’acquacoltura, un quadro politico coerente per
l’ulteriore sviluppo della PMI e uno sviluppo territoriale equilibrato e
inclusivo delle zone di pesca. In linea con la strategia Europa 2020, questi
vasti obiettivi per il periodo 2014-2020 si traducono nelle seguenti sei
priorità dell’Unione per il FEAMP: –
accrescere l’occupazione e rafforzare la coesione
territoriale; –
favorire una pesca innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze; –
favorire un’acquacoltura innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze; –
promuovere una pesca sostenibile ed efficiente
sotto il profilo delle risorse; –
promuovere un’acquacoltura sostenibile ed
efficiente sotto il profilo delle risorse; –
favorire l’attuazione della PCP. Queste priorità, corredate dei rispettivi
indicatori di obiettivi, costituiranno la base della programmazione
finanziaria. Condizionalità Il regolamento recante
disposizioni comuni introduce nuove disposizioni in materia di condizionalità
per garantire che i finanziamenti dell’Unione costituiscano forti incentivi per
gli Stati membri a conseguire gli obiettivi generali e specifici della
strategia Europa 2020. La condizionalità includerà sia condizioni ex ante che
devono essere presenti prima dell’erogazione dei fondi sia condizioni ex post
che subordineranno l’erogazione del 5% del contingente di attribuzione del
FEAMP ai risultati ottenuti. La condizionalità ex post si baserà sul
conseguimento di tappe fondamentali connesse agli obiettivi in termini di
realizzazioni e risultati, a loro volta legati agli obiettivi della strategia
Europa 2020 fissati per i programmi nel contratto di partenariato. Il sostegno
finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP verrà subordinato al rispetto, da
parte degli Stati membri e degli operatori, degli obiettivi e delle norme della
PCP, in particolare gli obblighi in materia di controllo, il regolamento INN e
gli obblighi sulla raccolta dei dati. La condizionalità ex ante si applicherà
inoltre all’acquacoltura, con l’obbligo per gli Stati membri di redigere piani
strategici nazionali pluriennali sulla base degli orientamenti strategici dell’Unione.
Secondo quanto previsto dal regolamento sulla PCP, l’obiettivo di questi piani,
basati su orientamenti strategici dell’Unione, sarà di promuovere lo sviluppo
sostenibile dell’acquacoltura con riguardo alla sicurezza delle attività, all’accesso
alle acque e al territorio nonché alla semplificazione amministrativa della
concessione di licenze. Tali condizionalità favoriranno il rispetto delle norme
della PCP e rafforzeranno la coerenza dell’intera politica. Sorveglianza e valutazione Dalla valutazione intermedia del FEP è emerso
che gli indicatori esistenti sono incentrati sulle realizzazioni e sono troppo
numerosi. Essi sono inoltre privi di un approccio comune e di una definizione
comune delle unità da misurare. Il FEAMP propone pertanto un quadro comune per
il monitoraggio e la valutazione (QCMV) nell’ambito del quale una serie di
indicatori comuni di realizzazione, risultato e impatto verrà definita in
collaborazione con gli Stati membri e adottata nel quadro di un atto di
esecuzione. Tali indicatori saranno collegati alle priorità del FEAMP,
consentendo l’aggregazione di dati a livello dell’Unione e la valutazione dello
stato di avanzamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’attuazione politica
necessaria, fra l’altro, per l’attribuzione della riserva di efficacia ed
efficienza. La valutazione ex ante verrà utilizzata per definire valori di
riferimento, tappe fondamentali e indicatori di obiettivi che verranno ripresi
nei contratti di partenariato e nei programmi operativi. Due relazioni annuali
speciali, nel 2017 e nel 2019, esamineranno lo stato di avanzamento e le
esperienze acquisite per il successivo periodo di programmazione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta del FEAMP prevede che una parte
significativa del bilancio dell’Unione continui ad essere riservata alle
politiche della pesca e degli affari marittimi. La dotazione per il 2014‑2020,
ai prezzi attuali, è fissata a 7 535 miliardi di EUR, inclusi gli accordi
di pesca sostenibile e i contributi obbligatori alle ORGP, che beneficeranno di
un finanziamento separato. Il bilancio del FEAMP, ai prezzi attuali, ammonta a 6
567 milioni di EUR. I dati particolareggiati sull’incidenza finanziaria della
proposta del FEAMP figurano nella scheda finanziaria che accompagna la
proposta. 2011/0380 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n.
XXX/2011 sulla politica marittima integrata] IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91,
paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173,
paragrafo 3, l’articolo 175, l’articolo 188, l’articolo 192,
paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 195,
paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni relativa alla riforma della politica comune della pesca (di
seguito: la comunicazione sulla PCP) definisce le sfide, gli obiettivi e gli
orientamenti potenziali per la politica comune della pesca (di seguito: la PCP)
dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PCP deve essere
riformata a partire dal 1° gennaio 2014. Tale riforma deve interessare tutti i
principali aspetti della PCP, inclusi quelli finanziari. Per realizzare gli
obiettivi della riforma occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca[3], il regolamento (CE) n. 861/2006
che istituisce un’azione finanziaria dell’Unione per l’attuazione della
politica comune della pesca e in materia di diritto del mare[4], le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia) relative ai prodotti della
pesca e dell’acquacoltura[5]
e il regolamento (CE) n. 791/2007 che istituisce un regime di
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni
prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di
Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione[6] e sostituirli con un
nuovo regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Riconoscendo l’interconnessione di tutte le questioni relative agli
oceani e ai mari europei, il nuovo regolamento deve inoltre favorire l’ulteriore
sviluppo della politica marittima integrata (PMI) oggetto del [regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per
l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata]. (2)
La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno
della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle
risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l’acquacoltura
nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli
Stati membri o nelle acque dell’Unione, anche da parte di pescherecci battenti
bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell’Unione o
cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello
Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 117 della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. (3)
Il successo della politica comune della pesca
dipende dall’efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché
dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza
scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto
sostenere tali politiche. (4)
La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno
alla PMI, che include lo sviluppo e l’attuazione di interventi coordinati e l’adozione
di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori
marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in
particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l’industria, la
coesione territoriale, l’ambiente, l’energia e il turismo. Occorre
garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche
settoriali nell’ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici,
del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo
e del Mar Nero. (5)
Conformemente alle conclusioni del Consiglio
europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020,
l’Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo
armonioso dell’Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per
conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020 nonché migliorare
gli obiettivi specifici e l’efficacia grazie a un maggiore orientamento sui
risultati. L’inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al
conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella comunicazione
della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020 - Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[7]
(strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di
rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel
trattato. (6)
Per far sì che il FEAMP contribuisca al
conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020,
occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a
sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull’innovazione e sulle
conoscenze, favorire una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed efficienti
sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l’occupazione e la coesione
territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle
comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione
delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima. (7)
L’Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di
attuazione del Fondo, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra
uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza
o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale. (8)
L’obiettivo generale della politica comune della
pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano
alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie
per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento
della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla
stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la
fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli. (9)
È di fondamentale importanza provvedere a una
migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire
risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica
ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno
sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli
stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile
entro il 2015. La PCP applica l’approccio precauzionale ed ecosistemico
alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione
dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)[8]. (10)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, date le
dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare nell’ambito dei
programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei
settori della pesca e degli affari marittimi e le risorse finanziarie limitate
degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell’Unione
grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle corrispondenti priorità, l’Unione
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5,
paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di
proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del trattato, il presente
regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale
obiettivo. (11)
Il finanziamento delle spese inerenti alla politica
comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico,
il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l’integrazione
di entrambe le politiche. L’estensione della gestione concorrente alle
organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche
nonché le attività di controllo e raccolta dei dati, devono contribuire
ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per
la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore
coerenza ed efficacia del sostegno concesso. (12)
Il bilancio dell’Unione deve finanziare le spese
inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata
tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell’ambito della gestione
concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri
deve applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell’acquacoltura
e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle organizzazioni
comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche e
le attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione diretta deve
applicarsi alla consulenza scientifica, ai contributi volontari alle
organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e agli
interventi volti all’attuazione di una politica marittima integrata. Occorre
precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del FEAMP. (13)
Occorre distinguere fra le misure di controllo e
attuazione cofinanziate nell’ambito della gestione concorrente e quelle
finanziate nell’ambito della gestione diretta. È essenziale stanziare risorse
specifiche per il controllo nell’ambito della gestione concorrente. (14)
A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento
sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il
sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP deve essere subordinato
al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli
operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell’Unione
di garantire, nell’interesse pubblico, la conservazione delle risorse
biologiche marine nell’ambito della PCP, secondo quanto previsto all’articolo 3
del TFUE. (15)
Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell’Unione
nell’ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di
interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine
comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve
essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo
di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati
associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci
inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008
che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[9], e che non abbiano commesso
infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o
dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005,
(CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007,
(CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006[10] o altre inosservanze delle
norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli
stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e
mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in
grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY). (16)
I beneficiari devono inoltre continuare a
rispettare, nel pubblico interesse, i requisiti connessi alla conservazione
delle risorse biologiche marine vive dopo aver presentato la domanda di aiuto,
nel corso dell’intero periodo di attuazione dell’intervento e, per alcuni tipi
di intervento, anche per un determinato periodo di tempo successivo all’ultimo
pagamento. Gli aiuti versati ai beneficiari che non rispettano i requisiti di
pubblico interesse relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine
vive o da essi trattenuti potrebbero essere eventualmente collegati alle
infrazioni e mettere dunque a rischio il conseguimento degli obiettivi della
PCP. (17)
Le conseguenze stabilite per il mancato rispetto
delle condizioni di ammissibilità devono essere applicate nei casi di
infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine di
determinare l’importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto
della gravità dell’inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario,
del vantaggio economico derivante da tale inadempienza o dell’entità del
contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario. (18)
Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe
altresì compromesso se il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del
FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di
interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle
risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l’attuazione degli
obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di
questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili
sfuggano al controllo degli Stati membri. (19)
A titolo precauzionale, per evitare pagamenti non
conformi e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP o
esigere il rispetto di tali norme da parte del beneficiario, è possibile far
ricorso all’interruzione dei termini di pagamento e alla sospensione dei
pagamenti, due misure il cui campo di applicazione è limitato nel tempo. Al
fine di rispettare il principio di proporzionalità, le rettifiche finanziarie
che presentano conseguenze definite e irrevocabili devono essere applicate
unicamente alle spese direttamente connesse ad interventi nell’ambito dei quali
sono state commesse infrazioni alle norme della PCP. (20)
Al fine di migliorare il coordinamento e
armonizzare l’attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell’ambito della
politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il
Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo
sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite
disposizioni comuni per tutti questi Fondi (“Fondi del QSC”) nell’ambito del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni][11]. In aggiunta al suddetto
regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle
particolarità della PCP e della PMI. (21)
Tenuto conto delle dimensioni del futuro FEAMP e
alla luce del principio di proporzionalità, le disposizioni relative alla
pianificazione strategica sono state rese oggetto di deroga dal [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; la consultazione delle parti
interessate deve pertanto aver luogo almeno due volte nel corso del periodo di
programmazione ma non obbligatoriamente ogni anno, poiché ciò costituirebbe un
onere amministrativo e finanziario eccessivo sia per la Commissione che per gli
Stati membri. (22)
L’azione dell’Unione deve essere complementare all’azione
condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest’ultima. Per
apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la
Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di
diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze
istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per
garantire un’adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il
partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità
pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell’ambiente
e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli
altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell’elaborazione
di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione,
sorveglianza e valutazione della programmazione. (23)
Conformemente al principio di proporzionalità, i
mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a
seconda dell’importo totale della spesa pubblica destinata al programma
operativo. Tale variazione deve applicarsi in particolare ai mezzi utilizzati
per la valutazione, il controllo e la presentazione di relazioni sull’attuazione
dei programmi operativi. (24)
La Commissione deve stabilire una ripartizione
annuale per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili servendosi di
criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni
storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico
ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. (25)
L’adempimento di talune condizionalità ex ante è di
fondamentale importanza nel quadro della PCP, soprattutto per quanto riguarda
la presentazione di un piano strategico nazionale pluriennale sull’acquacoltura
e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di
dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore
grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell’Unione.
(26)
In linea con l’obiettivo di semplificazione, tutte
le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il
controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un
programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale.
L’esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo
unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire
obiettivi specifici in relazione alle priorità dell’Unione per il FEAMP nonché
una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità
dell’Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche
unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione. (27)
Per contribuire all’obiettivo di semplificare l’attuazione
del FEAMP nonché per ridurre i costi del controllo e il tasso di errore, gli
Stati membri devono far ricorso nella misura del possibile alla possibilità
offerta dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] di
utilizzare importi forfettari e altre forme semplificate di sovvenzione. (28)
Per garantire il rispetto degli obblighi in materia
di controllo nell’ambito della PCP, gli Stati membri devono compilare la
sezione sul controllo contenuta nel programma operativo in linea con le
priorità dell’Unione adottate dalla Commissione in questo particolare settore
politico. Al fine di adeguare il programma operativo alle mutevoli esigenze in
termini di controllo ed esecuzione, la sezione “Controllo” dei programmi
operativi può essere rivista regolarmente sulla base dei mutamenti nelle
priorità dell’Unione relative alla politica di controllo ed esecuzione nell’ambito
della PCP. Tali modifiche devono essere approvate dalla Commissione. (29)
Per mantenere una certa flessibilità nella
programmazione delle attività di controllo, la revisione della sezione del
programma operativo relativa al controllo deve essere oggetto di una procedura
semplificata. (30)
Gli Stati membri devono redigere la sezione del
programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con un programma
pluriennale dell’Unione. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività
di raccolta dei dati, gli Stati membri devono redigere un piano di lavoro
annuale da adattare annualmente sotto la guida della Commissione e soggetto
alla sua approvazione. (31)
Al fine di accrescere la competitività e il
rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare
l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli
interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese. (32)
Investire nel capitale umano è altresì vitale per
accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l’apprendimento
permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la
divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono
a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori. (33)
Riconoscendo l’importanza del ruolo svolto da
coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il
FEAMP deve sostenere la formazione e la creazione di reti che contribuiscano al
loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i
compiti accessori a loro tradizionalmente riservati. (34)
Consapevole della scarsa partecipazione al dialogo
sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale, il
FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi
appropriate. (35)
Tenuto conto del potenziale offerto dalla
diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo
cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire
a tale diversificazione prevedendo aiuti all’avviamento di imprese e
investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria
per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività
diverse dalla pesca. (36)
Per sopperire alle esigenze in materia di salute e
sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo
settore. (37)
A seguito della creazione dei sistemi di
concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del [regolamento sulla
PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di questi nuovi sistemi,
il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e
allo scambio di buone pratiche. (38)
L’introduzione dei sistemi di concessioni di pesca
trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe
dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di
fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la
diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori,
sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la riassegnazione delle
navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla
pesca. Quest’ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite
alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di
pesca trasferibili. (39)
L’obiettivo della politica comune della pesca è di
garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’eccesso di capacità
è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È
dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell’Unione
alle risorse disponibili. L’eliminazione dell’eccesso di capacità tramite la
concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di regimi di cessazione
temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. Il FEAMP
sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca
trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di capacità e al miglioramento
delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati. (40)
Poiché l’eccesso di capacità è uno dei fattori
principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure volte ad
adeguare la capacità della flotta dell’Unione alle risorse disponibili; in
questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la
gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP
come strumento di gestione per la riduzione dell’eccesso di capacità. (41)
È di fondamentale importanza integrare le questioni
ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito
della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle
acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato
alle misure di conservazione. (42)
In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la
riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, in particolare tramite
la promozione dell’ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e
delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea
con la strategia dell’Unione in materia di biodiversità fino al 2020. (43)
In linea con il divieto di effettuare rigetti
introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle
navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a
valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la
scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il
FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il
valore commerciale delle catture. (44)
Tenuto conto dell’importanza dei porti pescherecci,
dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli
investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l’efficienza
energetica, la protezione dell’ambiente, la qualità del prodotto sbarcato
nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro. (45)
Per l’Unione è di vitale importanza che venga
conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il
loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a
favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell’impatto ambientale
garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo settore. (46)
In linea con la strategia della Commissione per lo
sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea[12],
gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo
del settore dell’acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo
ambientale, economico e sociale. (47)
L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione
nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese
acquicole, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno del FEAMP e che
esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività. Al fine di
aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di
acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità.
Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle
imprese, con particolare riguardo all’acquacoltura di tipo non alimentare e a
quella offshore. (48)
È stato dimostrato che l’associazione di nuove
forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo
sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività
complementari diverse dall’acquacoltura, come il turismo legato alla pesca
sportiva e le attività educative o ambientali. (49)
Un altro metodo importante per incrementare i
redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo
direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché
introducendo nuove specie con buone prospettive di mercato e diversificando in
tal modo la produzione. (50)
Tenuto conto della necessità di identificare le
zone maggiormente idonee allo sviluppo dell’acquacoltura, soprattutto in
termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità
nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale. (51)
Investire nel capitale umano è altresì vitale per
accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole.
Il FEAMP deve pertanto sostenere l’apprendimento permanente e la creazione di
reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza
che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività
degli operatori. (52)
Al fine di promuovere un’acquacoltura sostenibile
sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad
attività di acquacoltura altamente rispettose dell’ambiente, alla conversione
di imprese acquicole verso l’ecogestione, all’applicazione di regimi di audit
nonché alla conversione verso l’acquacoltura biologica. Nella stessa ottica, il
FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in gradi di fornire
servizi ambientali specifici. (53)
Tenuto conto dell’importanza della tutela dei
consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori
acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e
animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura. (54)
Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in
attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese
sovvenzionando l’accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque
salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di
produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi,
improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni
parassitarie e distruzione di impianti di produzione. (55)
Tenuto conto del fatto che l’approccio allo
sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un
utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e delle zone
rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il
sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro. (56)
Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo
partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita
e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e
diversificando l’economia locale verso nuove attività economiche, incluse
quelle offerte dalla “crescita blu” e da settori marittimi più ampi. (57)
Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve
contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020
(promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà nonché l’innovazione
a livello locale) nonché dell’obiettivo della coesione territoriale, che
costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona. (58)
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve
essere attuato tramite un approccio “dal basso” da parte di partenariati locali
composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della
società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali
operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare
strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle
esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la
rappresentatività dei gruppi di azione locale è importante che nessun gruppo di
interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell’ambito degli
organi decisionali. (59)
Un aspetto fondamentale di questo approccio è la
creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra questi
partenariati locali costituisce un importante strumento di sviluppo che deve
essere reso accessibile grazie al FEAMP. (60)
Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP
deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri
Fondi dell’Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all’elaborazione
ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai
gruppi di azione locale, nonché i costi legati all’animazione della zona locale
e al funzionamento del partenariato locale. (61)
Per garantire la redditività della pesca e dell’acquacoltura
nell’ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare
disposizioni che concedano un sostegno all’attuazione del [regolamento (UE) n.
... relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura][13]
nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli
operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che
integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito
della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di
divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle
catture indesiderate. (62)
È necessario che il sostegno sia concesso in
priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di
organizzazioni di produttori. La compensazione per l’aiuto al magazzinaggio e l’aiuto
ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere gradualmente eliminata
poiché l’importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla
luce dell’evolversi della struttura del mercato dell’Unione per questo tipo di
prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di
produttori più influenti. (63)
Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli
operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, il FEAMP deve
sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al
pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla
commercializzazione diretta di tale pesce. (64)
Le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche
dell’Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a
causa dei costi aggiuntivi sostenuti per la commercializzazione di taluni
prodotti ittici a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall’articolo 349
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (65)
Per salvaguardare la competitività di taluni
prodotti del settore della pesca provenienti dalla regioni ultraperiferiche
dell’Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre
regioni dell’Unione, a partire dal 1992 quest’ultima ha attuato nel settore
della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure
relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007[14]. È necessario continuare a
fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla
commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio
2014. (66)
Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di
commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle
fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno
lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti
della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi
corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione
globale assegnata a ciascuno Stato membro. (67)
È necessario che gli Stati membri siano autorizzati
a variare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché
l’importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro
assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri
piani di compensazione, qualora l’evoluzione della situazione lo giustifichi. (68)
Occorre che gli Stati membri fissino l’importo
della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi
supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche,
in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente
europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l’importo deve essere
proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare e in nessun
caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l’Europa continentale e
degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri
tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari. (69)
È di fondamentale importanza che gli Stati membri e
gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un livello di
controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della
politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento
sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli
Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve
contribuire alla crescita sostenibile. (70)
Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del
regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione all’attuazione
del sistema di controllo dell’Unione deve essere proseguito nell’ambito del
FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. (71)
In linea con gli obiettivi della politica di
controllo ed esecuzione dell’Unione, appare opportuno che navi, aeromobili ed
elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un tempo minimo ad attività
di controllo della pesca; tale periodo deve essere fissato con precisione per fornire
una base al sostegno offerto dal FEAMP. (72)
Tenuto conto dell’importanza della cooperazione fra
gli Stati membri nel settore del controllo, il FEAMP deve fornire un sostegno a
tal fine. (73)
Occorre stabilire disposizioni per sostenere la
raccolta, la gestione e l’uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato
nel programma pluriennale dell’Unione, in particolare a sostegno di programmi
nazionali nonché della gestione e dell’uso di dati per l’analisi scientifica e
l’attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del
regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta,
alla gestione e all’uso di dati sulla pesca deve essere proseguito nell’ambito
del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. (74)
È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra
gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta
di dati all’interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi
scientifici internazionali competenti. (75)
La PMI è volta a favorire l’uso sostenibile dei
mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale coordinato,
coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani,
i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi,
conformemente alla comunicazione della commissione “Una politica marittima
integrata per l’Unione europea”[15]. (76)
L’attuazione e l’ulteriore sviluppo della politica
marittima integrata per l’Unione europea richiedono un finanziamento congruo e
regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Consiglio, del
Parlamento europeo e del Comitato delle regioni[16]. (77)
Il FEAMP deve sostenere la promozione di una
governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi
delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie
per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto
integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell’Europa
nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per
potenziare al massimo l’uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e
contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. (78)
Il FEAMP deve inoltre sostenere l’ulteriore
sviluppo di strumenti atti a creare sinergie fra le iniziative adottate in
diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste. È il caso della
sorveglianza marittima integrata, volta a migliorare la conoscenza della
situazione marittima grazie a migliori e più sicuri scambi di informazioni fra
i settori interessati. Tuttavia, gli interventi con nessi alla sorveglianza
marittima che rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea non devono essere finanziati tramite il
FEAMP. (79)
L’interconnessione di alcuni sistemi di
informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei
loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto
disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata
delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone
marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di
interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per
gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per
consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti
transfrontalieri, mentre l’attuazione della direttiva quadro sulla strategia
marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività
umane che hanno un impatto sull’ambiente marino. È inoltre necessario
migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l’innovazione facilitando
la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati
riguardanti lo stato degli oceani e dei mari. (80)
Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita
economica, l’occupazione, l’innovazione e la competitività sostenibili nell’ambito
dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante
identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la
crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti
a incoraggiare gli investimenti nell’innovazione tecnologica necessari a
stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime. (81)
Il FEAMP deve essere complementare e coerente con
gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall’Unione e dagli
Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere la protezione
e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a
incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro
regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e
dell’avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con
altre politiche dell’Unione che possono includere una dimensione marittima, in
particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il
Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la
politica dell’energia. (82)
Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP a
livello mondiale, l’Unione partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni
internazionali. È dunque essenziale che essa contribuisca alle attività di tali
organizzazioni intese a garantire la conservazione a lungo termine e lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque
dei paesi terzi. Il sostegno concesso alle organizzazioni internazionali sulla
base del regolamento (CE) n. 861/2006 deve essere proseguito nel quadro del
FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. (83)
Al fine di migliorare la governance nell’ambito
della PCP e di garantire l’effettivo funzionamento dei consigli consultivi
(CC), è essenziale che questi ultimi dispongano di un finanziamento sufficiente
e permanente per poter svolgere efficacemente il loro ruolo consultivo nell’ambito
della PCP. In base alla logica di un Fondo unico, il sostegno concesso ai CC nell’ambito
del FEAMP deve sostituire quello concesso ai consigli consultivi regionali
(CCR) a norma del regolamento (CE) n. 861/2006. (84)
In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve
fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno
per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli
studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l’attuazione del
programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un’attuazione
semplice e trasparente. L’assistenza tecnica deve inoltre includere la
creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della
pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere
informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i
partenariati locali. (85)
In relazione a tutti gli interventi finanziati a
norma del presente regolamento, sia nell’ambito della gestione concorrente che
di quella diretta, occorre garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione
mediante la corretta applicazione della normativa vigente a tutela degli stessi
e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della
Commissione. (86)
Il [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni
comuni] e le disposizioni adottate in applicazione del medesimo devono
applicarsi alle disposizioni del presente regolamento, che rientra nell’ambito
della gestione concorrente. In particolare, il [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni][17]
fissa le disposizioni relative alla gestione concorrente dei Fondi dell’Unione
con gli Stati membri sulla base di principi di solida gestione finanziaria,
trasparenza e non discriminazione, nonché le disposizioni sul funzionamento
degli organismi riconosciuti, i principi di bilancio e le disposizioni che devono
essere rispettate nel quadro del presente regolamento. (87)
Tuttavia, tenuto conto della specificità del FEAMP,
in particolare delle sue dimensioni, dei tipi di interventi finanziati, del
forte legame con la PCP e di altri fattori rilevanti, alcune delle disposizioni
comuni relative alla gestione concorrente devono essere adattate, rese oggetto
di deroga o integrate nel presente regolamento. Ove richiesto dalle
disposizioni del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il
FEAMP deve completare e integrare le suddette disposizioni. (88)
Tenuto conto dell’importanza di garantire la
conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici,
in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte
nel Libro verde sulla riforma della PCP[18],
occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le
norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli
stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere
le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il
MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell’Unione
non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l’attuazione
di un intervento, per danneggiare l’interesse pubblico di conservazione delle
risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP. (89)
È necessario che gli Stati membri adottino misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di
controllo. A tal fine è opportuno designare un’autorità di gestione, un
organismo pagatore e un’autorità di certificazione per ciascun programma
operativo e definirne le rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare
principalmente la buona gestione finanziaria, l’organizzazione della
valutazione, la certificazione delle spese, l’audit e il rispetto del diritto
comunitario. È opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le
autorità nazionali a fini di sorveglianza. Con riguardo alla gestione e al
controllo, è necessario in particolare fissare le modalità con le quali gli
Stati membri assicurano l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi. (90)
Gli interessi finanziari dell’Unione europea devono
essere protetti lungo l’intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate
comprendenti la prevenzione, il rilevamento e l’indagine delle irregolarità, il
recupero dei fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo
scorretto, nonché le sanzioni eventualmente necessarie. (91)
Gli importi recuperati dagli Stati membri a seguito
di irregolarità devono essere lasciati a disposizione dei programmi operativi
degli Stati membri interessati. Occorre predisporre un sistema di
responsabilità finanziaria degli Stati membri nei casi in cui non venga
effettuato il recupero totale delle irregolarità e la Commissione deve essere
messa in grado di salvaguardare gli interessi del bilancio dell’Unione
imputando allo Stato membro interessato gli importi perduti a seguito di
irregolarità e non recuperati entro un termine ragionevole. (92)
Per consentire l’effettivo funzionamento del
partenariato e un’adeguata promozione degli interventi dell’Unione, è opportuno
assicurare un’informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale
compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le
misure adottate, spetta alle autorità responsabili della gestione degli
interventi. (93)
Le norme e le procedure che disciplinano gli
impegni e i pagamenti devono essere semplificate per assicurare un regolare
flusso di cassa. Un prefinanziamento del 4% del contributo del FEAMP deve
contribuire ad accelerare l’attuazione del programma operativo. (94)
Al fine di garantire la buona gestione delle
risorse dell’Unione, è opportuno migliorare le previsioni e l’esecuzione delle
spese. A tal fine è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente
alla Commissione le loro previsioni circa l’utilizzo delle risorse unionali e
che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell’anticipo e
a disimpegni automatici. (95)
Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP
menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al
rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in
aggiunta alle norme sull’interruzione dei termini di pagamento [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un
operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora
la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la
Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti. (96)
In aggiunta a tale possibilità di interruzione e
onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile,
la Commissione deve essere autorizzata a sospendere i pagamenti legati a un’inadempienza
delle norme della PCP secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del
[regolamento sulla PCP]. (97)
Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra
gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell’Unione è opportuno che
la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi.
È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza,
l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle
spese con la normativa dell’Unione. (98)
Il programma operativo deve essere oggetto di
sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i
risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un’azione di
monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l’altro la tempestiva
disponibilità dei dati pertinenti. In quest’ambito, la Commissione deve
determinare un elenco di indicatori e valutare l’impatto della politica del
FEAMP in relazione ad obiettivi specifici. (99)
La competenza per il monitoraggio del programma
deve essere condivisa dall’autorità di gestione e da un comitato di
monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. A tal fine occorre precisare
le rispettive attribuzioni. Il monitoraggio del programma deve comportare la
stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, da trasmettere alla
Commissione. (100)
Per migliorare l’accessibilità e la trasparenza
delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei
progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione un sito o un
portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi
gli elenchi degli interventi finanziati nell’ambito di ciascun programma.
Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto, e in particolare ai
contribuenti dell’Unione, un’idea ragionevole, tangibile e concreta del modo in
cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta a questo
obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve contribuire a una maggiore
pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un finanziamento dell’Unione.
Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati
e in linea con la sentenza della Corte nelle cause riunite Schecke[19], la pubblicazione dei nomi
delle persone fisiche non deve essere richiesta. (101)
Al fine di integrare e modificare alcuni elementi
non essenziali del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il
potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato per quanto
concerne un codice di condotta che consenta di identificare i casi di
inadempienza alle norme della PCP che possono comportare l’inammissibilità di
una domanda e di fissare il periodo di tale inammissibilità per garantire una
condizionalità ex ante in misura proporzionata; di determinare gli investimenti
a bordo ammissibili per evitare quelli che comporterebbero un aumento della
capacità di pesca della nave; di determinare un metodo di calcolo delle entrate
nette in caso di ecoinnovazione; di determinare gli interventi e i costi
ammissibili legati alla protezione e al ripristino delle zone marine protette;
di determinare i costi ammissibili per gli investimenti destinati all’acquacoltura
offshore e di tipo non alimentare; di determinare il contenuto del piano di
azione delle strategie di sviluppo locale; di determinare i costi ammissibili
nell’ambito del sostegno preparatorio per le strategie di sviluppo locale; di
determinare i costi ammissibili nell’ambito delle spese di gestione e di
animazione per le strategie di sviluppo locale; di precisare gli obblighi degli
organismi pagatori; di determinare i compiti degli organismi di certificazione;
di precisare le procedure da seguire per garantire una pista di audit adeguata;
di chiarire gli obblighi degli Stati membri in caso di recupero di importi
indebitamente versati; di determinare i casi di mancato rispetto delle norme
della PCP che potrebbero condurre alla sospensione dei pagamenti; di definire i
criteri e la metodologia da applicare in caso di rettifiche finanziarie
forfettarie o estrapolate e l’elenco dei casi pertinenti di inadempienza delle
norme della PCP che potrebbero condurre all’applicazione di rettifiche
finanziarie; nonché di determinare il contenuto del sistema di monitoraggio e
valutazione e di procedere al suo allestimento. (102)
La Commissione, nel preparare e redigere gli atti
delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata
dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (103)
Alla Commissione deve essere conferito il potere di
adottare, per mezzo di atti di esecuzione, decisioni sulla ripartizione annua
degli stanziamenti, sull’approvazione dei programmi operativi e delle relative
modifiche, sulle priorità dell’Unione in materia di controllo e di esecuzione,
sull’approvazione dei piani di lavoro annuali relativi alla raccolta dei dati,
sull’accertamento di inadempienze nei riguardi della PCP che possono condurre a
una sospensione dei pagamenti, sulla sospensione dei pagamenti e sulla revoca
di tale sospensione, sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei
conti. (104)
Per garantire condizioni uniformi di attuazione del
presente regolamento è necessario conferire alla Commissione le competenze di
esecuzione connesse al formato del programma operativo, alle procedure di
adozione del programma operativo, alle procedure connesse all’adozione del
piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati, alla concreta applicazione
dei punti percentuali di intensità dell’aiuto di cui all’allegato I, alla
scadenza per trasmettere la dichiarazione di spesa intermedia, alle norme sugli
obblighi degli organismi pagatori in materia di gestione e controllo, ai
compiti specifici degli organismi di certificazione, alle norme per una
gestione e un controllo efficienti, le norme per la determinazione dei
pagamenti da sospendere, alle procedure per l’interruzione del termine di
pagamento o per la sospensione dei pagamenti, alla procedura relativa a
controlli in loco supplementari da parte della Commissione, al formato delle
relazioni annuali di attuazione, agli elementi da includere nelle valutazioni
ex ante ed ex post nonché all’elaborazione di elementi tecnici per le misure in
materia di pubblicità. Tali competenze devono essere esercitate conformemente
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20]. (105)
Tenuto conto del carattere procedurale delle
disposizioni dell’articolo 24, dell’articolo 98, dell’articolo 120 e dell’articolo
143, che la Commissione deve adottare per mezzo di atti di esecuzione, al
momento dell’adozione di questi ultimi occorre applicare la procedura
consultiva. (106)
Per favorire il passaggio dal sistema previsto dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 a quello istituito dal presente regolamento,
è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti,
in conformità all’articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l’adozione
di disposizioni transitorie. (107)
Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente
regolamento sostituisce il regime di sostegno stabilito dal regolamento (CE) n.
1198/2006, dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per
l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, dal
regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia), dal regolamento (CE)
n. 791/2007 e dall’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
I suddetti regolamenti e le suddette disposizioni devono essere pertanto
abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I
OBIETTIVI CAPO I
Campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento definisce le misure
finanziarie dell’Unione per attuare: a) la politica comune della pesca
(PCP), b) le misure relative al diritto del
mare, c) lo sviluppo sostenibile delle zone
di pesca e della pesca nelle acque interne e d) la politica marittima integrata
(PMI). Articolo 2
Ambito di applicazione
geografico Salvo ove diversamente disposto dal presente
regolamento, quest’ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio
dell’Unione. Articolo 3
Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui
all’articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca][21], all’articolo 5 del [regolamento
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura], all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e all’articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni][22]. 2. Ai fini del presente
regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1)
‘sistema comune per la condivisione delle
informazioni (CISE)’: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo
scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la
conoscenza della situazione delle attività in mare; (2)
‘interventi intersettoriali’: iniziative che
presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali,
secondo quanto previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e
che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle
rispettive politiche; (3)
‘sistema di registrazione e comunicazione
elettronica’ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati
secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009
del Consiglio; (4)
‘rete europea di dati e osservazioni marine’: una
rete che integra l’osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una
risorsa europea comune e accessibile; (5)
‘zona di pesca’: una zona in cui è presente una
costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l’estuario di un
fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o
acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro; (6)
‘pescatore’: qualsiasi persona che esercita la
pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un
peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi
marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave; (7)
‘politica marittima integrata’ (PMI): una politica
dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e
coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica
e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni
costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi,
mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione
internazionale; (8)
‘sorveglianza marittima integrata’: un’iniziativa
dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di
sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la
collaborazione intersettoriale e internazionale; (9)
‘irregolarità’: un’irregolarità quale definita all’articolo
1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; (10)
‘pesca nelle acque interne’: le attività di pesca
praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle
acque interne o mediante l’utilizzo di altri strumenti per la pesca sul
ghiaccio; (11)
‘gestione integrata delle zone costiere’: le
strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione
della gestione integrata delle zone costiere in Europa[23]; (12)
‘governance marittima integrata’: la gestione
coordinata di tutte le politiche settoriali dell’Unione europea che hanno un’incidenza
sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere; (13)
‘regioni marine’: le zone geografiche indicate nell’allegato
I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle
organizzazioni regionali di gestione della pesca; (14)
‘pianificazione dello spazio marittimo’: un
processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la
distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per
conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali; (15)
“misura’: una serie di interventi; (16)
‘spesa pubblica’: ogni contributo al finanziamento
di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di
enti regionali o locali o dal bilancio dell’Unione ed ogni spesa analoga. È
assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di
interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o
associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto
pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[24]; (17)
‘strategia del bacino marittimo’: un quadro
strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata,
elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e,
ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia
tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche
del bacino marittimo; (18)
‘pesca costiera artigianale’: la pesca praticata da
navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi
trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004
della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria[25]; (19)
‘navi che operano esclusivamente nelle acque
interne’: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse
nel registro della flotta peschereccia dell’Unione. TITOLO II
QUADRO GENERALE CAPO I
Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione
dei suoi obiettivi Articolo 4
Istituzione È istituito il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca. Articolo 5
Obiettivi Il FEAMP contribuisce ai seguenti obiettivi: (a)
promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili
e competitive; (b)
favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica
marittima integrata dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di
coesione e alla politica comune della pesca; (c)
promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e
inclusivo delle zone di pesca; (d)
favorire l’attuazione della PCP. Articolo 6
Priorità dell’Unione Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla
realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità
dell’Unione, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro strategico comune (di seguito: QSC): (1) rafforzare l’occupazione e la
coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi: (a)
promozione della crescita economica e dell’inclusione
sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori
nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura; (b)
diversificazione delle attività alieutiche in altri
settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima, compresa la
mitigazione dei cambiamenti climatici; (2) favorire una pesca innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
sostegno al rafforzamento dello sviluppo
tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze; (b)
rafforzamento della competitività e della
redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro; (c)
sviluppo di nuove competenze professionali e
apprendimento permanente; (d)
miglioramento dell’organizzazione di mercato dei
prodotti della pesca; (3) favorire un’acquacoltura innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
sostegno al rafforzamento dello sviluppo
tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze; (b)
rafforzamento della competitività e della
redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI; (c)
sviluppo di nuove competenze professionali e
apprendimento permanente; (d)
miglioramento dell’organizzazione di mercato dei
prodotti dell’acquacoltura; (4) promuovere una pesca sostenibile ed
efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente
marino; (b)
tutela e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono; (5) promuovere un’acquacoltura
sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: (a)
potenziamento degli ecosistemi che ospitano
impianti acquicoli e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di
risorse; (b)
promozione di un’acquacoltura che garantisca un
livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute
e sicurezza pubblica; (6) promuovere l’attuazione della PCP
tramite: (a)
l’apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta
di dati; (b)
il sostegno al controllo e all’esecuzione, il
rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione
pubblica efficiente. CAPO II
Gestione concorrente e gestione diretta Articolo 7
Gestione concorrente e
gestione diretta 1. Le misure di cui al titolo V
e l’assistenza tecnica di cui all’articolo 92 sono finanziate dal FEAMP
conformemente al principio della gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione
e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].[26] 2. Le misure di cui al titolo
VI, ad eccezione dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 92, sono
finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta. CAPO III
Principi generali di assistenza nell’ambito della gestione concorrente Articolo 8
Aiuti di Stato 1. Fatto salvo il paragrafo 2
del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del
settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109
del trattato. 2. Gli articoli 107, 108 e 109
del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri
a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel
campo d’applicazione dell’articolo 42 del trattato. 3. Le disposizioni nazionali che
istituiscono finanziamenti pubblici che vanno oltre le disposizioni del
presente regolamento sui contributi finanziari, di cui al paragrafo 2, sono
trattate globalmente sulla base del paragrafo 1. Articolo 9
Partenariato In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione
consulta almeno due volte nel corso del periodo di programmazione le organizzazioni
che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione del
sostegno proveniente dal FEAMP. Articolo 10
Coordinamento In aggiunta ai principi enunciati all’articolo
4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e
gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il
sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri
strumenti finanziari dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che
stabilisce il programma quadro per l’ambiente e l’azione contro i cambiamenti
climatici (programma quadro LIFE)][27],
e quelli nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione. Il coordinamento fra il
sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare,
promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati
finanziati nell’ambito del programma quadro LIFE, nonché l’uso di soluzioni,
metodi e approcci convalidati nell’ambito del programma quadro LIFE. Articolo 11
Precondizioni Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui
all’allegato III del presente regolamento. CAPO IV
Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili Articolo 12
Ammissibilità delle domande 1. Non sono ammissibili al
sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato le domande presentate
dai seguenti operatori: (a)
operatori che hanno commesso una violazione grave a
norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; (b)
operatori associati allo sfruttamento, alla
gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle
navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008; (c)
operatori colpevoli di altre inadempienze alle
norme della PCP che mettono gravemente a rischio la sostenibilità degli stock
interessati. 2. Le domande presentate da
operatori che hanno commesso un’irregolarità nell’ambito del FEP o del FEAMP
non sono ammissibili all’aiuto per un periodo di tempo determinato. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 150 al fine di
stabilire: (a)
il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che
deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell’infrazione o
dell’inadempienza; (b)
le date di inizio o fine del periodo di cui al
paragrafo 1; (c)
l’identificazione degli altri casi di inadempienza
di cui al paragrafo 1, lettera c), che mettono gravemente a rischio la
sostenibilità dello stock interessato. 4. Gli Stati membri esigono che gli
operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità
di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri
elencati al paragrafo 1 e non abbiano commesso irregolarità nell’ambito del FEP
o del FEAMP secondo quanto descritto al paragrafo 2. Gli Stati membri
accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all’approvazione
dell’intervento. 5. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 relativo alla deroga
riguardante l’istituzione di un sistema per lo scambio di informazioni in
merito alle inadempienze fra Stati membri. Articolo 13
Interventi non ammissibili Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli
interventi seguenti: (a)
interventi che aumentano la capacità di pesca della
nave; (b)
la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l’importazione
di pescherecci; (c)
l’arresto temporaneo delle attività di pesca; (d)
la pesca sperimentale; (e)
il trasferimento di proprietà di un’impresa; (f)
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente
previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel
caso di ripopolamento sperimentale. TITOLO III
QUADRO FINANZIARIO Articolo 14
Esecuzione del bilancio 1. Il bilancio dell’Unione
assegnato al FEAMP a norma del titolo V è attuato nell’ambito della gestione
concorrente conformemente all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni]. 2. Il bilancio dell’Unione
assegnato al FEAMP a norma del titolo VI è attuato direttamente dalla
Commissione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del
[nuovo regolamento finanziario]. 3. La Commissione annulla la
totalità o una parte degli impegni di bilancio nell’ambito della gestione
diretta conformemente al [nuovo regolamento finanziario] e all’articolo 147
del presente regolamento. 4. Il principio di sana gestione
finanziaria è applicato conformemente agli articoli 27 e 50 del [nuovo
regolamento finanziario]. Articolo 15
Risorse di bilancio in regime
di gestione concorrente 1. Le risorse disponibili da
impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito
della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000
000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II. 2. 4 535 000 000 EUR delle
risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della
pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III
del titolo V. 3. 477 000 000 EUR delle risorse
di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di
cui all’articolo 78. 4. 358 000 000 EUR
delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla
raccolta dei dati di cui all’articolo 79. 5. Le risorse attribuite a
titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V,
capo V, non superano annualmente: –
4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera; –
5 800 000 EUR per le Isole Canarie; –
4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione. 6. 45 000 000 EUR
delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio
di cui all’articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso. Articolo 16
Risorse di bilancio in regime
di gestione diretta Un importo di 1 047 000 000 EUR del FEAMP è
assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato
al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l’assistenza tecnica ai sensi
dell’articolo 91. Articolo 17
Ripartizione finanziaria per
la gestione concorrente 1. Le risorse disponibili per
gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 15, paragrafi da 2 a 6,
per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all’allegato II
sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi: (a)
con riguardo alle misure di cui al titolo V: i) il livello occupazionale nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, ii) il livello di produzione nel settore
della pesca e dell’acquacoltura e iii) la percentuale della flotta dedita alla
pesca costiera artigianale sull’insieme della flotta peschereccia; (b)
con riguardo agli articoli 78 e 79: i) la portata dei compiti di controllo
dello Stato membro interessato approssimata in funzione delle dimensioni della
flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi e del valore delle
importazioni in provenienza dai paesi terzi; ii) le risorse disponibili in materia di
controllo rispetto all’entità dei compiti di controllo dello Stato membro,
laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di
controlli svolti in mare e delle ispezioni sugli sbarchi; iii) la portata dei compiti di raccolta dei
dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni
della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del
quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini
a cui lo Stato membro partecipa e iv) le risorse disponibili in materia di
raccolta dei dati rispetto all’entità dei compiti di raccolta dei dati dello
Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del
numero di osservatori in mare e della quantità di risorse umane e mezzi tecnici
necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta
dei dati; (c)
con riguardo a tutte le misure, le dotazioni
storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico
ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. 2. La Commissione adotta una
decisione, per mezzo di un atto di esecuzione, che stabilisce la ripartizione
annua delle risorse globali per Stato membro. TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE CAPO I
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione concorrente Articolo 18
Preparazione dei programmi
operativi 1. Ciascuno Stato membro elabora
un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione da
cofinanziare tramite il FEAMP. 2. Il programma operativo è
redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all’articolo
5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. La consultazione
dei partner sui documenti preparatori è organizzata in modo tale da consentire
loro un esame di tali documenti. 3. Per la sezione del programma
operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), la Commissione
adotta mediante un atto di esecuzione le priorità dell’Unione per la politica
di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013. 4. La sezione del programma
operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera o), riguardante la parte
del programma pluriennale di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento
sulla politica comune della pesca] per il 2014 è trasmessa entro il 31 ottobre
2013. Articolo 19
Principi orientativi per il
programma operativo Nella preparazione del programma operativo, lo
Stato membro tiene conto dei seguenti principi orientativi: (a)
vengono incluse combinazioni pertinenti di misure
in relazione a ciascuna delle priorità dell’Unione, sulla base dei risultati
della valutazione ex ante e dell’analisi dei punti di forza e di debolezza,
delle opportunità e dei rischi (di seguito: “analisi SWOT”); (b)
il programma include un approccio pertinente all’innovazione,
alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adeguamento ai medesimi; (c)
si prevedono adeguati provvedimenti per
semplificare e facilitare l’attuazione del programma; (d)
ove del caso, le misure adottate nell’ambito delle
priorità dell’Unione per il FEAMP di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 5, del
presente regolamento sono coerenti con il piano strategico pluriennale per l’acquacoltura
di cui all’articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca]. Articolo 20
Contenuti del programma
operativo 1. Oltre agli elementi indicati
all’articolo 24 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il
programma operativo contiene: (a)
la valutazione ex ante di cui all’articolo 48 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; (b)
un’analisi SWOT della situazione e l’identificazione
dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta
dal programma. L’analisi è strutturata intorno alle priorità dell’Unione.
Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all’adattamento ad essi nonché alla promozione dell’innovazione sono
determinate trasversalmente alle priorità dell’Unione, in modo da individuare
risposte adeguate in questi due campi a livello di ciascuna priorità; una
sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di
punti di forza e debolezze; (c)
un approccio pertinente e comprovato, integrato al
programma, con riguardo all’innovazione, all’ambiente, comprese le esigenze
specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all’adattamento ad essi; (d)
la valutazione delle precondizioni e, ove
richiesto, delle azioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e le fasi critiche
stabilite ai fini dell’articolo 19 dello stesso regolamento; (e)
un elenco delle misure selezionate organizzato in
base alle priorità dell’Unione; (f)
una descrizione dei criteri di selezione per i
progetti; (g)
una descrizione dei criteri di selezione per le
strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III; (h)
una chiara indicazione degli interventi a norma del
titolo V, capo III, che possono essere intrapresi collettivamente e possono
dunque beneficiare di un’intensità più elevata di aiuti a norma dell’articolo 95,
paragrafo 3; (i)
un’analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e
valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 49 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Gli Stati membri
apportano una sufficiente dotazione di risorse e intraprendono attività di
potenziamento delle capacità per soddisfare i bisogni individuati; (j)
un piano di finanziamento da stabilire tenendo
conto degli articoli 18 e 20 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni
comuni] e conformemente alla decisione della Commissione di cui all’articolo 17,
paragrafo 3, comprendente: i) una tabella che fissa il contributo
totale del FEAMP stabilito per ciascun anno; ii) una tabella che fissa le risorse del
FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per gli obiettivi nell’ambito
delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 e dell’assistenza tecnica. Ove
del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i
tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all’articolo
94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all’articolo 72, all’articolo 73,
all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all’articolo 78,
paragrafo 2, lettera e) e all’articolo 79; (k)
informazioni sulla complementarità con le misure
finanziate tramite altri Fondi del QSC o tramite il programma quadro LIFE; (l)
le modalità di attuazione del programma,
segnatamente: i) la designazione da parte dello Stato
membro di tutte le autorità di cui all’articolo 107 e, per informazione,
una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo; ii) una descrizione delle procedure di
monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di
monitoraggio; iii) le disposizioni volte a dare adeguata
pubblicità al programma, conformemente all’articolo 143; (m)
la designazione dei partner di cui all’articolo 5
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e i risultati
delle consultazioni con i partner stessi; (n)
con riguardo all’obiettivo di migliorare il
rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all’articolo 6, paragrafo 6, e
conformemente all’articolo 18, paragrafo 3: i) un elenco degli organismi preposti al
sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle
relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca,
l’ispezione e l’esecuzione, le attrezzature disponibili per il controllo della
pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi,
aeromobili ed elicotteri; ii) gli obiettivi generali delle misure di
controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente
all’articolo 133; iii) gli obiettivi specifici da conseguire
in linea con le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, indicando quanti
elementi di ciascuna categoria di spesa verranno acquistati nel corso dell’intero
periodo di programmazione; (o)
con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati
per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 6, e
all’articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell’Unione
di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune
della pesca]: i) una descrizione delle attività di
raccolta dei dati da svolgere ai fini di: –
una valutazione del settore della pesca (variabili
biologiche, economiche e trasversali nonché indagini di ricerca in mare), –
una valutazione della situazione economica dell’acquacoltura
e delle industrie di trasformazione, –
una valutazione dell’impatto del settore della
pesca sull’ecosistema; ii) una descrizione dei metodi di
conservazione, gestione e utilizzo dei dati; iii) una dimostrazione della capacità di
gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e
finanziario. Questa sezione del programma operativo è integrata
dall’articolo 23. 2. Il programma operativo
include i metodi per il calcolo dei costi semplificati, dei costi aggiuntivi o
del mancato guadagno ai sensi dell’articolo 103, o il metodo per il calcolo
delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per
ciascuna delle attività esercitate a norma dell’articolo 38, paragrafo 1. 3. Il programma operativo
include inoltre una descrizione delle azioni specifiche volte a promuovere le
pari opportunità e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale, incluse le disposizioni atte a garantire l’integrazione
della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di
intervento. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli
elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati
conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 2. Articolo 21
Approvazione del programma
operativo 1. In aggiunta al disposto dell’articolo
25 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione
valuta la coerenza dei programmi operativi con il presente regolamento e il
loro effettivo contributo al conseguimento delle priorità dell’Unione per il
FEAMP di cui all’articolo 6, tenendo anche conto della valutazione ex ante. 2. La Commissione approva il
programma operativo mediante un atto di esecuzione. Articolo 22
Modifica del programma operativo 1. La Commissione approva la
modifica di un programma operativo mediante atti di esecuzione. 2. Al fine di adeguarsi all’evoluzione
delle esigenze tecniche delle attività di controllo, la sezione del programma
operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), può essere
modificata ogni due anni, e per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2015. A tal fine, la Commissione adotta una decisione,
mediante un atto di esecuzione, che indichi nei dettagli i cambiamenti
intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione
e di controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e i corrispondenti
interventi cui deve essere concessa la priorità. Tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella
decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri
presentano alla Commissione la modifica del programma operativo entro il 31
ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione interessato. 3. In linea con il principio di
proporzionalità, le modifiche dei programmi di cui al paragrafo 2 beneficiano
di una procedura semplificata adottata conformemente all’articolo 24. Articolo 23
Piano di lavoro annuale per
la raccolta dei dati 1. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla
Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale. I
piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi
da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per valutare l’accuratezza
e precisione di questi ultimi. 2. Gli Stati membri trasmettono
i piani di lavoro annuali per via elettronica. 3. La Commissione approva,
mediante un atto di esecuzione, il piano di lavoro annuale entro il 31 dicembre
di ogni anno. 4. Il primo piano di lavoro
annuale comprende le attività per il 2014 e deve essere presentato alla
Commissione entro il 31 ottobre 2013. Articolo 24
Procedure e scadenze 1. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le
scadenze per: –
l’approvazione dei programmi operativi; –
la presentazione e l’approvazione delle proposte di
modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza
di presentazione durante il periodo di programmazione; –
la presentazione e l’approvazione delle proposte di
modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2; –
la presentazione dei piani di lavoro annuali per la
raccolta dei dati. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel
caso di modifiche dei programmi operativi riguardanti: (a)
un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione; (b)
l’introduzione o la revoca di misure o di
interventi; (c)
le modifiche della descrizione delle misure,
incluse le condizioni di ammissibilità; (d)
le modifiche di cui all’articolo 22, paragrafo 2,
nonché ulteriori modifiche del programma della sezione di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, lettera n). Per poter beneficiare della procedura
semplificata, le modifiche di cui alle lettere a) e b) non superano il 5%
dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione e il 10% dell’importo
attribuito a ciascuna misura. 2. Detti atti sono adottati
conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo
2. CAPO II
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione diretta Articolo 25
Programma di lavoro annuale 1. Ai fini dell’applicazione del
titolo VI, capi I e II, e dell’articolo 92, la Commissione adotta, mediante
atti di esecuzione, il programma di lavoro annuale conformemente agli obiettivi
fissati in tali capitoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. 2. Il programma di lavoro
annuale fissa gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di
attuazione e l’importo totale. Esso contiene inoltre una descrizione delle
attività da finanziare, un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna
attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima.
Per ciascuno stanziamento vengono indicate le priorità, i criteri essenziali di
valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. TITOLO V
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE CAPO I
Sviluppo sostenibile della pesca Articolo 26
Obiettivi specifici Il sostegno di cui al presente capo
contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo
6, paragrafi 2 e 4. Articolo 27
Condizioni generali 1. Il proprietario di un
peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui all’articolo 32,
paragrafo 1, lettera b), all’articolo 36, all’articolo 39, paragrafo 1, lettera
a), o all’articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento non trasferisce la
nave a un paese terzo al di fuori dell’Unione almeno nei 5 anni successivi alla
data del pagamento effettivo dell’aiuto al beneficiario. 2. Salvo ove espressamente
disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno. Articolo 28
Innovazione 1. Al fine di promuovere l’innovazione
nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o
introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente
migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili. 2. Gli interventi finanziati a
norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un
organismo scientifico o tecnico riconosciuto che ne convalidi i risultati. 3. I risultati degli interventi
finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un’adeguata
pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143. Articolo 29
Servizi di consulenza 1. Al fine di migliorare le
prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può
sostenere: (a)
studi di fattibilità intesi a valutare la
fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di
questo capo; (b)
prestazioni di consulenza professionale sulle
strategie aziendali e di mercato. 2. Gli studi di fattibilità e la
consulenza di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettere a) e b), saranno
forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, provvisti delle
competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato
membro. 3. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso agli operatori o alle organizzazioni di pescatori,
riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di
fattibilità di cui al paragrafo 1. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano
selezionati mediante procedura accelerata. 5. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è erogato sotto forma di importi forfettari non superiori a 3 000
EUR. Il suddetto limite non si applica se il beneficiario è un’organizzazione
di produttori. Articolo 30
Partenariati tra esperti
scientifici e pescatori 1. Per favorire il trasferimento
di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere: (a)
la creazione di una rete costituita da uno o più
organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di
pescatori; (b)
le attività svolte da una rete secondo quanto
riferito al punto a). 2. Le attività di cui al paragrafo
1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi,
diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche. 3. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori,
organizzazioni di pescatori e organismi non governativi riconosciuti dallo
Stato membro o gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) quali
definiti all’articolo 62. Articolo 31
Promuovere il capitale umano
e il dialogo sociale 1. Al fine di promuovere il
capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere: (a)
l’apprendimento permanente, la diffusione delle
conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di
nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione
e dell’imprenditoria; (b)
i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e
buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che
promuovono le pari opportunità tra uomini e donne; (c)
la promozione del dialogo sociale a livello
nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti
interessate. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella
misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di
pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle
condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del pescatore
autonomo o svolgano compiti complementari. Articolo 32
Favorire la diversificazione
e la creazione di posti di lavoro 1. Per favorire la
diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore
della pesca, il FEAMP può sostenere: (a)
l’avviamento di imprese in settori diversi dalla
pesca; (b)
il riadattamento delle navi adibite alla pesca
costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori: (a)
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle
loro nuove attività; (b)
che possiedono competenze professionali adeguate
acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 31,
paragrafo 1, lettera a). 3. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera
artigianale che possiedono un peschereccio dell’Unione registrato come attivo e
che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei
due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca
associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo. 4. I beneficiari del sostegno di
cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque
anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno. 5. I costi ammissibili a norma
del paragrafo 1, lettera b), si limitano alle spese inerenti alle modifiche di
un’imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione. 6. L’importo dell’assistenza
finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del
bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo
massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento. Articolo 33
Salute e sicurezza a bordo 1. Al fine di migliorare le
condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti
a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti
vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell’Unione. 2. Il sostegno è concesso ai
pescatori o ai proprietari di pescherecci. 3. Quando l’intervento consiste
in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per
lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l’intervento
consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può
essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo
di programmazione. 4. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i
tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1. Articolo 34
Sostegno ai sistemi di
concessioni di pesca trasferibili della PCP 1. Al fine di istituire o
modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell’articolo 27
del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere: (a)
l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e
amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di
concessioni di pesca trasferibili; (b)
la partecipazione delle parti interessate all’ideazione
e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili; (c)
la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di
concessioni di pesca trasferibili; (d)
la gestione dei sistemi di concessioni di pesca
trasferibili. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso
a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori
riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca
trasferibili messe in comune conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del
regolamento sulla politica comune della pesca. Articolo 35
Sostegno all’attuazione delle
misure di conservazione nell’ambito della PCP 1. Per garantire l’efficace
applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21
del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere: (a)
l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e
amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi
degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca]; (b)
la partecipazione delle parti interessate all’ideazione
e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del
[regolamento relativo alla politica comune della pesca]. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici. Articolo 36
Limitazione dell’impatto
della pesca sull’ambiente marino 1. Al fine di ridurre l’impatto
della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione dei rigetti in mare e
facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche
marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di
sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere
investimenti destinati ad attrezzature: (a)
che migliorano la selettività degli attrezzi da
pesca con riguardo alla taglia o alla specie; (b)
che riducono le catture indesiderate di stock
commerciali o altre catture accessorie; (c)
che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca
sull’ecosistema o sul fondo marino. 2 Il sostegno può essere
concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso
peschereccio dell’Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura. 3. Il sostegno può essere
concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da
pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore
selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non
bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a
norma del diritto dell’Unione o di un’altra normativa nazionale degli Stati
membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla
PCP]. 4. L’aiuto è concesso ai
seguenti soggetti: (a)
proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi
sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in
mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di
presentazione della domanda; (b)
pescatori che possiedono le attrezzature da
sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per
almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della
domanda; (c)
organizzazioni di pescatori riconosciute dallo
Stato membro. Articolo 37
Innovazione connessa alla
conservazione delle risorse marine 1. Al fine di contribuire all’eliminazione
dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione
verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e
mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado
di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o
introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti
delle attività di pesca sull’ambiente o che riescano a conseguire un uso più
sostenibile delle risorse biologiche marine vive. 2. Gli interventi finanziati a
norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un
organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato
membro che ne convalidi i risultati. 3. I risultati degli interventi
finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un’adeguata
pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143. 4. I pescherecci coinvolti nei progetti
finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5% delle navi
della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al
momento della presentazione della domanda. 5. Gli interventi che consistono
nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere
svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro. 6. Le entrate nette generate
dalla partecipazione del peschereccio all’intervento sono detratte dalla spesa
ammissibile inerente all’intervento. 7. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 150 per specificare il
metodo di calcolo delle entrate nette di cui al paragrafo 6 per un periodo di
tempo rilevante. Articolo 38
Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca
sostenibili 1. Al fine di promuovere la
partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di
attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi: (a)
la raccolta di rifiuti dal mare, ad esempio la
rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini; (b)
la costruzione o l’installazione di elementi fissi
o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine; (c)
il contributo a una migliore gestione o
conservazione delle risorse; (d)
la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei
siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche[28],
e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[29], conformemente ai quadri di
azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio; (e)
la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle
zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione
spaziale di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio; (f)
la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere
e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di
habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili. 2. Gli interventi a norma del
presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la
partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo
Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di
pescatori o FLAG quali definiti all’articolo 62. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 150 per: (a)
identificare i tipi di interventi ammissibili a
norma del paragrafo 1 del presente articolo; (b)
specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo
1. Articolo 39
Mitigazione dei cambiamenti
climatici 1. Al fine di mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici, il FEAMP può sostenere: (a)
investimenti a bordo volti a ridurre l’emissione di
sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza
energetica dei pescherecci; (b)
audit e regimi di efficienza energetica. 2. Il sostegno non può essere
concesso per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o
ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci
e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso
peschereccio. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 150 per definire gli
investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a). Articolo 40
Qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate 1. Al fine di migliorare la
qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere investimenti a bordo
destinati a tale scopo. 2. Al fine di migliorare l’utilizzo
delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a
fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e
valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l’articolo
15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l’articolo 8,
lettera b), del [regolamento (UE) n. ... relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 3. Il sostegno a norma del
presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di
programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario. 4. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell’Unione che
hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Articolo 41
Porti, luoghi di sbarco e
ripari di pesca 1. Al fine di migliorare la
qualità del prodotto sbarcato, accrescere l’efficienza energetica, contribuire
alla protezione dell’ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di
lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le
infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli
investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. 2. Al fine di migliorare l’utilizzo
delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti di
pesca e nei siti di sbarco che consentano di fare il miglior uso possibile
delle catture indesiderate di stock commerciali e che valorizzino la parte
sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l’articolo 15 del
[regolamento sulla politica comune della pesca] e con l’articolo 8, lettera b),
del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 3. Al fine di migliorare la
sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti
finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca. 4. Il sostegno non può essere
concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale
per la vendita all’asta. Articolo 42
Pesca nelle acque interne 1. Al fine di ridurre l’impatto
della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza
energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le
condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti: (a)
investimenti a bordo o destinati a singole
attrezzature di cui all’articolo 33 e alle condizioni previste in tale
articolo; (b)
investimenti destinati a singole attrezzature di
cui all’articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo; (c)
investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi
di efficienza energetica di cui all’articolo 39 e alle condizioni previste
in tale articolo; (d)
investimenti nei porti e nei siti di sbarco
esistenti di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo. 2. Ai fini del paragrafo 1: (a)
i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33,
36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti
esclusivamente nelle acque interne; (b)
i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo
36 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il
peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne. 3. Al fine di sostenere la
diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque
interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi
operanti nelle acque interne alle condizioni previste all’articolo 32 del
presente regolamento. 4. Ai fini del paragrafo 3, i
riferimenti a pescherecci fatti nell’articolo 32 devono essere intesi come
riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne. 5. Al fine di proteggere e di
sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la
partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla
gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste
zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero
delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate
dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).
6. Gli Stati membri provvedono
affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo
continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne. CAPO II
Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura Articolo 43
Obiettivi specifici Il sostegno di cui al presente capo
contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo
6, paragrafi 2 e 4. Articolo 44
Condizioni generali 1. Salvo ove espressamente
disposto, il sostegno nell’ambito del presente capo è limitato alle imprese
acquicole. 2. Qualora gli interventi
consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che
consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014
in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli
animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino
alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese. Articolo 45
Innovazione 1. Al fine di promuovere l’innovazione
nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi: (a)
che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o
organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono il loro impatto sull’ambiente
o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura; (b)
che sviluppano o introducono sul mercato prodotti,
processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a
quelli attualmente disponibili. 2. Gli interventi a norma del
presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che
ne convalidi i risultati. 3. I risultati degli interventi
sovvenzionati devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità da parte dello
Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143. Articolo 46
Investimenti destinati all’acquacoltura
offshore e a quella di tipo non alimentare 1. Al fine di favorire forme di
acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere
investimenti destinati allo sviluppo dell’acquacoltura offshore e di quella di
tipo non alimentare. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i
tipi di interventi sovvenzionabili e i costi ammissibili. Articolo 47
Nuove forme di reddito e
valore aggiunto 1. Al fine di promuovere l’imprenditoria
nel settore dell’agricoltura, il FEAMP può sostenere investimenti che
contribuiscano ai seguenti obiettivi: (a)
valorizzare i prodotti dell’acquacoltura, in
particolare consentendo alle imprese acquicole di provvedere alla
trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri
prodotti; (b)
diversificare il reddito delle imprese acquicole
tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole con buone prospettive di mercato; (c)
diversificare il reddito delle imprese acquicole
tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall’acquacoltura. 2. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione
che le attività complementari diverse dall’acquacoltura rappresentino attività
acquicole chiave dell’impresa, come il turismo legato alla pesca sportiva, i
servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attività pedagogiche relative
all’acquacoltura. Articolo 48
Servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole 1. Al fine di migliorare le
prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può
sostenere i seguenti obiettivi: (a)
la creazione di servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; (b)
la fornitura di servizi di consulenza aziendale di
natura tecnica, scientifica, giuridica o economica. 2. I servizi di consulenza di
cui al paragrafo 1, lettera b), includono: (a)
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura
conforme alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione
ambientale nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo; (b)
la valutazione dell’impatto ambientale; (c)
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura
conforme alla normativa unionale in materia di salute e benessere degli animali
acquatici o di salute pubblica; (d)
le norme in materia di salute e sicurezza basate
sulla normativa unionale e nazionale; (e)
le strategie aziendali e di mercato. 3. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di
diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale.
Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a
PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’acquacoltura. 4. Il sostegno alle imprese
acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del
periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo
2, lettere da a) ad e). Articolo 49
Promozione del capitale umano
e del collegamento in rete 1. Al fine di promuovere il
capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura, il
FEAMP può sostenere: (a)
l’apprendimento permanente, la diffusione delle
conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l’acquisizione di
nuove competenze professionali nel settore dell’acquacoltura; (b)
il collegamento in rete e lo scambio di esperienze
e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e
altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che
promuovono le pari opportunità fra uomini e donne. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di
grandi dimensioni. Articolo 50
Aumento del potenziale dei
siti di acquacoltura 1. Al fine di contribuire allo
sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura, il FEAMP può
sostenere: (a)
l’identificazione e la mappatura delle zone più
idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei
processi di pianificazione dello spazio marittimo; (b)
il miglioramento delle infrastrutture delle zone
acquicole tramite azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o
gestione delle acque; (c)
le azioni adottate e applicate dalle autorità
competenti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire
gravi danni all’acquacoltura. 2. Il sostegno a norma del
presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici. Articolo 51
Promozione di nuovi
acquacoltori 1. Al fine di favorire l’imprenditoria
in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da
parte di nuovi operatori. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel
settore, a condizione che: (a)
possiedano conoscenze e competenze professionali
adeguate; (b)
creino per la prima volta una microimpresa o una
piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa; (c)
presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività
acquicola. 3. Al fine di acquisire
competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel
settore dell’acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 49,
paragrafo 1, lettera a). Articolo 52
Promozione dell’acquacoltura
con un livello elevato di protezione ambientale Al fine di ridurre sostanzialmente l’impatto
dell’acquacoltura sull’ambiente il FEAMP può sostenere investimenti destinati
ai seguenti obiettivi: (a)
consentire una considerevole riduzione dell’impatto
delle imprese acquicole sulle acque, in particolare tramite la riduzione del
quantitativo d’acqua utilizzato o il miglioramento della qualità delle acque in
uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica; (b)
limitare l’impatto negativo delle imprese acquicole
sulla natura o sulla biodiversità; (c)
acquistare attrezzature che proteggano le imprese
acquicole dai predatori selvatici che beneficiano di una protezione a norma
della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e della
direttiva 92/43/CE del Consiglio; (d)
accrescere l’efficienza energetica e promuovere la
conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia; (e)
consentire il recupero di stagni o lagune di
acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o impedire l’accumulo di
quest’ultimo. Articolo 53
Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo di un’acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico,
il FEAMP può sostenere: (a)
la conversione dei metodi di produzione acquicola
convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91[30], e conformemente al
regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica
il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione
di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe
marine dell’acquacoltura biologica[31]; (b)
la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit
dell’Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[32]. 2. Il sostegno è concesso
esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all’EMAS per un
minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un
minimo di cinque anni. 3. Il sostegno è concesso sotto
forma di compensazione per un massimo di due anni durante il periodo di
conversione dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della
preparazione per la partecipazione all’EMAS. 4. Gli Stati membri calcolano la
compensazione sulla base dei dati seguenti: (a)
la perdita di reddito o i costi aggiuntivi
sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a
quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo; (b)
i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione
di domande e dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS nel caso di
interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b). Articolo 54
Prestazione di servizi
ambientali da parte dell’acquacoltura 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo di un’acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere: (a)
metodi di acquacoltura compatibili con esigenze
ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti
dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE
del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; (b)
la partecipazione ad azioni di conservazione ex
situ e di riproduzione di animali acquatici nell’ambito di programmi di
conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o
sotto la loro supervisione; (c)
forme di acquacoltura estensiva che consentano la
conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la
gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite
all’acquacoltura. 2. Il sostegno a norma del paragrafo
1, lettera a), può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per
i costi aggiuntivi sostenuti o per le perdite di reddito risultanti da esigenze
di gestione nelle zone interessate connesse all’attuazione della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. 3. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano
per un minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano
oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici
ambientali dell’intervento sono comprovati da una valutazione preliminare
effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non
siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico. 4. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale
per i costi aggiuntivi sostenuti. 5. I risultati degli interventi
finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un’adeguata
pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143. Articolo 55
Misure sanitarie 1. Il FEAMP sostiene la
compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della
raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine
sanitario. 2. Il sostegno può essere
concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione
dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza
di plancton contenente biotossine e quando: a) si protrae per più di quattro mesi
consecutivi, o b) la perdita dovuta alla sospensione della
raccolta supera il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato
sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti. 3. L’indennità può essere
concessa per un massimo di dodici mesi nell’arco dell’intero periodo di
programmazione. Articolo 56
Misure relative alla salute e
al benessere degli animali 1. Al fine di promuovere la
salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in
termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere: (a)
il controllo e l’eradicazione delle malattie nel
settore dell’acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del
Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario; (b)
lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta
generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di
biosicurezza o di benessere degli animali in acquacoltura; (c)
una maggiore disponibilità di farmaci veterinari da
utilizzare in acquacoltura e un uso adeguato di tali farmaci grazie a studi
farmaceutici e alla diffusione e allo scambio di informazioni. 2. Il sostegno a norma del
paragrafo 1, lettera c), non può essere concesso per l’acquisto di farmaci
veterinari. 3. I risultati degli studi
finanziati a norma del paragrafo 1, lettera c), devono essere oggetto di
adeguate relazioni e pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto
disposto all’articolo 143. 4. Il sostegno può essere
altresì concesso a organismi di diritto pubblico. Articolo 57
Assicurazione degli stock
acquicoli 1. Al fine di salvaguardare le
entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un’assicurazione
degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a: (a)
calamità naturali; (b)
eventi climatici avversi; (c)
improvvisi cambiamenti della qualità delle acque; (d)
malattie nel settore acquicolo o distruzione di
impianti di produzione. 2. Il verificarsi di un evento
climatico avverso o l’insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono
oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono stabilire in
anticipo i criteri su cui è basata la concessione di tale riconoscimento
ufficiale. 3. Il sostegno è concesso
unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le
perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% della produzione
annua dell’acquacoltore. CAPO III
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca Sezione 1
Campo di applicazione e obiettivi Articolo 58
Campo di applicazione Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile
delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo
partecipativo secondo quanto previsto all’articolo 28 del [regolamento (UE) n.
[...] recante disposizioni comuni]. Articolo 59
Obiettivi specifici Il sostegno finanziario di cui al presente
capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo
6, paragrafo 1. Sezione 2
Zone di pesca, partenariati locali e strategie di sviluppo locale Articolo 60
Zone di pesca 1. Si considerano ammissibili al
sostegno le zone di pesca: (a)
di estensione limitata e, di norma, con dimensioni
inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione
di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[33]; nonché, (b)
funzionalmente coerenti in termini geografici,
economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e
dell’acquacoltura, e che offrano una massa critica sufficiente in termini di
risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di
sviluppo locale praticabile. 2. Gli Stati membri definiscono
nel programma operativo la procedura per la selezione delle zone, indicando i
criteri applicati. Articolo 61
Strategie integrate di
sviluppo locale 1. Ai fini del FEAMP, la strategia
di sviluppo locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] è fondata sull’interazione
tra operatori e progetti su diversi settori dell’economia locale, in
particolare i settori della pesca e dell’acquacoltura. 2. Per contribuire all’adeguamento
degli obiettivi di cui all’articolo 59 le strategie di sviluppo locale devono: (a)
potenziare al massimo la partecipazione dei settori
della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca
costiere e interne; (b)
garantire che le comunità locali si avvalgano e
beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e
costiero. 3. La strategia deve essere
coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le
priorità dell’Unione per il FEAMP. Le strategie possono variare da quelle
incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle
zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di
interventi o a una giustapposizione di misure settoriali. 4. Per essere ammissibile al
finanziamento del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all’articolo 29
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] contiene anche
almeno i seguenti elementi: (a)
una descrizione e una giustificazione dell’adesione
al FLAG; (b)
una giustificazione del bilancio FEAMP proposto e
della ripartizione delle risorse tra le priorità locali identificate. 5. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 150 con riguardo al
contenuto del piano di azione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera e),
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. 6. Gli Stati membri definiscono
nel programma operativo i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo
locale, che rispecchiano il valore aggiunto dell’approccio di tipo
partecipativo. Articolo 62
Gruppi di azione locale per
la pesca 1. Ai fini del FEAMP, i gruppi
di azione locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] sono designati “gruppi
di azione locale per la pesca” (di seguito: “FLAG”). 2. I FLAG propongono una
strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati
all’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione. 3. I FLAG: (a)
rispecchiano l’asse principale della loro strategia
e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione
equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il
settore pubblico e la società civile; (b)
garantiscono una rappresentazione significativa dei
settori della pesca e dell’acquacoltura. 4. Qualora la strategia di
sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, è istituito
un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base
ai criteri definiti al paragrafo 3. 5. Le mansioni minime dei FLAG
sono definite all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni]. 6. I FLAG possono inoltre svolgere
compiti aggiuntivi ad essi delegati dall’autorità di gestione e/o dall’organismo
pagatore. 7. I ruoli rispettivi del FLAG e
dell’autorità di gestione/dell’organismo pagatore con riguardo a tutti i
compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel
programma operativo. Sezione 3
Interventi ammissibili Articolo 63
Sostegno del FEAMP allo
sviluppo locale integrato 1. Gli interventi ammissibili
nell’ambito della presente sezione sono definiti all’articolo 31 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. 2. I gruppi di azione locale
possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo
se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L’importo dell’anticipo
è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione. Articolo 64
Sostegno preparatorio 1. Il sostegno preparatorio
include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti
in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di una strategia di sviluppo locale. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per definire le spese
ammissibili delle attività di cui al paragrafo 1. Articolo 65
Attuazione di strategie di
sviluppo locale 1. Il sostegno all’attuazione di
strategie di sviluppo locale può essere concesso in relazione ai seguenti
obiettivi: (a)
valorizzare, creare occupazione e promuovere l’innovazione
in tutte le fasi della filiera della pesca e dell’acquacoltura; (b)
sostenere la diversificazione e la creazione di
posti di lavoro nelle zone di pesca, in particolare in altri settori marittimi; (c)
migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale
delle zone di pesca, inclusi gli interventi volti a migliorare i cambiamenti
climatici; (d)
promuovere il benessere sociale e il patrimonio
culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo; (e)
rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori
nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle
attività marittime. 2. Il sostegno concesso può
includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano
motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi
finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le
pertinenti condizioni e i massimali d’intervento per operazione fissati nei
capi I e II del presente titolo. Articolo 66
Attività di cooperazione 1. Il sostegno di cui all’articolo
31, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] può
essere concesso per: (a)
progetti di cooperazione interterritoriale o
transnazionale; (b)
supporto tecnico preparatorio per progetti di
cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di
azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un
progetto. Per “cooperazione interterritoriale” si intende la
cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione
transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e
con territori di paesi terzi. 2. Oltre che altri FLAG, i
partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i membri di un
partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all’interno
o all’esterno dell’Unione. 3. Se i progetti di cooperazione
non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di
presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano
le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti
di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più
tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. 4. I progetti di cooperazione
sono approvati non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli
stessi. 5. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati. Articolo 67
Costi di gestione e di
animazione 1. I costi di gestione di cui
all’articolo 31, lettera d), del [regolamento (UE) n. [...]
recante disposizioni comuni] si riferiscono alla gestione dell’attuazione della
strategia di sviluppo locale da parte del FLAG. 2. I costi di animazione della
zona di pesca di cui all’articolo 31, lettera d), del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni] si riferiscono ad azioni d’informazione
sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per definire le spese
ammissibili degli interventi di cui ai paragrafi 1 e 2. CAPO IV
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione Articolo 68
Obiettivi specifici Il sostegno a norma del presente capo
contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai capi I e II
del presente titolo. Articolo 69
Piani di produzione e di
commercializzazione 1. Il FEAMP può sostenere la
preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di
cui all’articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 2. Le spese connesse ai piani di
produzione e di commercializzazione sono ammissibili a un contributo a norma
del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di
ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all’articolo 32,
paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 3. Il supporto concesso per anno
a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della
produzione commercializzata alla prima vendita di ciascuna organizzazione di
produttori nel periodo 2009-2011. Per qualsiasi organizzazione di produttori
riconosciuta recentemente, il supporto concesso per anno a norma del presente
articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione
commercializzata alla prima vendita dei relativi membri nel periodo 2009-2011. 4. Lo Stato membro interessato
può concedere un anticipo pari al 50% del sostegno finanziario previa
approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo
32, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. 5. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di
organizzazioni di produttori. Articolo 70
Aiuto al magazzinaggio 1. Il FEAMP può sostenere il
versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni
di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della
pesca di cui all’allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] a
condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35
e 36 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]: (a)
l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non supera l’importo
dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e
il magazzinaggio dei prodotti in questione; (b)
i quantitativi ammissibili all’aiuto al
magazzinaggio non superano il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti
interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori; (c)
l’aiuto finanziario concesso per anno non supera le
percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione
commercializzata alla prima vendita dei membri dell’organizzazione di
produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell’organizzazione
di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011,
viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata
nei primi tre anni di produzione dal membro in questione: –
1% nel 2014 –
0,8% nel 2015 –
0,6% nel 2016 –
0,4% nel 2017 –
0,2% nel 2018 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019. 3. Il sostegno è concesso
unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il
consumo umano. 4. Gli Stati membri fissano l’importo
dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le
seguenti modalità: (a)
i costi tecnici vengono calcolati ogni anno sulla
base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e
il magazzinaggio; (b)
i costi finanziari vengono calcolati ogni anno
sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; (c)
i costi tecnici e finanziari sono resi accessibili
al pubblico. 5. Gli Stati membri svolgono
controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell’aiuto al
magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nel quadro
di queste modalità di ispezione, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio
tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti
immagazzinati e in seguito reintrodotta sul mercato per il consumo umano. Articolo 71
Misure a favore della
commercializzazione 1. Il FEAMP può sostenere misure
a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura
al fine di: (a)
migliorare le condizioni per l’immissione sul
mercato di: i) specie eccedentarie o
sottosfruttate; ii) catture indesiderate sbarcate in
conformità all’articolo 15 del [regolamento (UE) n. [...] relativo alla
politica comune della pesca] e all’articolo 8, lettera b), secondo trattino,
del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]; iii) prodotti ottenuti utilizzando
metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura
biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
relativo alla produzione biologica; (b)
promuovere la qualità facilitando: i) la domanda di registrazione di un
determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari[34]; ii) la certificazione e la promozione,
anche della pesca e dell’acquacoltura sostenibili; iii) la commercializzazione diretta dei
prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera
artigianale; (c)
contribuire alla trasparenza della produzione e dei
mercati e svolgere indagini di mercato; (d)
redigere contratti-tipo compatibili con la
normativa dell’Unione; (e)
creare organizzazioni di produttori, associazioni
di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a
norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]; (f)
realizzare campagne di promozione regionali,
nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 2. Gli interventi di cui al
paragrafo 1, lettera b), possono includere l’integrazione di attività di
produzione, trasformazione e commercializzazione. Articolo 72
Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura 1. Il FEAMP può finanziare gli
investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura: (a)
che contribuiscono a risparmiare energia o a
ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; (b)
volti alla trasformazione di specie di interesse
commerciale limitato o inesistente; (c)
volti alla trasformazione dei sottoprodotti
risultanti dalle attività di trasformazione principali; (d)
volti alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura
biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui
al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. CAPO V
Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura
nelle regioni ultraperiferiche Articolo 73
Regime di compensazione 1. Il FEAMP può sostenere il
regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio
per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura
originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e
della Riunione. 2. Gli Stati membri interessati
determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio
territorio, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i
quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione. 3. Nello stabilire l’elenco e i
quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i
fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la
compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP. 4. Non possono beneficiare della
compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura: (a)
catturati da pescherecci di paesi terzi, ad
eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione; (b)
catturati da pescherecci dell’Unione che non sono
registrati in uno dei porti delle regioni elencate al paragrafo 1; (c)
importati da paesi terzi. 5. Il paragrafo 4, lettera b),
del presente articolo non si applica se la capacità esistente dell’industria di
trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo
della materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo. Articolo 74
Calcolo della compensazione La compensazione è versata agli operatori che
svolgono attività nelle regioni considerate e tiene conto dei seguenti fattori: (a)
per ciascun prodotto della pesca e dell’acquacoltura,
i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni
interessate, e (b)
qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che
incida sull’entità dei costi supplementari. Articolo 75
Piano di compensazione 1. Gli Stati membri interessati
trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione
interessata, nel quale figurano l’elenco e i quantitativi di cui all’articolo 73,
il livello di compensazione di cui all’articolo 74 e l’autorità competente ai
sensi dell’articolo 108. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 150 allo scopo
di definire il contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il
calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle
regioni interessate. CAPO VI
Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di
gestione concorrente Articolo 76
Ambito di applicazione
geografico In deroga all’articolo 2 del presente
regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori
dal territorio dell’Unione europea. Articolo 77
Obiettivi specifici Le misure istituite dal presente capo
sostengono l’attuazione degli articoli 37 e 46 del regolamento [sulla PCP]. Articolo 78
Controllo ed esecuzione 1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione
di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo
46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca[35]. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
acquisto e/o sviluppo di tecnologie, compresi
hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e
reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi
e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di
campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi
intersettoriali di scambio di dati; (b)
acquisto e installazione dei componenti necessari
ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e
del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e
dell’UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di
registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via
satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a
fini di controllo; (c)
acquisto e installazione dei componenti necessari
per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai
sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; (d)
attuazione di programmi finalizzati allo scambio e
all’analisi dei dati tra gli Stati membri; (e)
ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed
elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60%
del tempo per attività di controllo della pesca; (f)
acquisto di altri mezzi di controllo, in
particolare dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di
pesatura; (g)
attuazione di progetti pilota connessi al controllo
della pesca, in particolare per quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci e
lo sviluppo di siti web dedicati al controllo; (h)
programmi di formazione e di scambio, anche tra
Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la
sorveglianza delle attività di pesca; (i)
analisi costi/benefici, valutazione delle revisioni
contabili effettuate e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito
delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza; (j)
iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali,
intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici
ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di
opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare
le norme della PCP. 3. Le misure di cui al paragrafo
2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno
unicamente se realizzate nell’ambito di attività di controllo effettuate da un
organismo pubblico. 4. Per le misure di cui al
paragrafo 2, lettere d) e h), del presente articolo, soltanto uno degli Stati
membri interessati è designato come organismo pagatore. Articolo 79
Raccolta di dati 1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e
utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici,
segnatamente nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo
37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di
analisi scientifiche e l’attuazione della PCP; (b)
programmi di campionamento nazionali pluriennali; (c)
sorveglianza in mare delle attività di pesca
commerciale e ricreativa; (d)
campagne di ricerca in mare; (e)
partecipazione di rappresentanti degli Stati membri
a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4,
del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle
organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’UE è parte contraente
o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di
formulare pareri scientifici. TITOLO VI
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA CAPO I
Politica marittima integrata Articolo 80
Ambito di applicazione geografico In deroga all’articolo 2 del presente
regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori
dal territorio dell’Unione europea. Articolo 81
Ambito di applicazione e
obiettivi Il sostegno previsto nel seguente capo
contribuisce allo sviluppo e all’attuazione della politica marittima integrata
dell’Unione. Tale sostegno: (a)
favorisce lo sviluppo e l’attuazione di una
governance integrata degli affari marittimi e costieri a livello locale,
regionale, nazionale e di bacino marittimo, nonché a livello unionale e
internazionale, segnatamente attraverso: i) la promozione di azioni volte a
incoraggiare gli Stati membri e le regioni dell’UE a sviluppare, introdurre ed
attuare una governance marittima integrata, ii) la promozione del dialogo e della
cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni
marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo di strategie relative ai
bacini marittimi, iii) la promozione di piattaforme e di reti
di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni
pubbliche e delle amministrazioni regionali e locali, dell’industria, del
settore del turismo, della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della
società civile e delle parti sociali, iv) la promozione dello scambio di buone
pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo
bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra
l’UE e i paesi terzi considerati, v) il rafforzamento della visibilità di un
approccio integrato agli affari marittimi e la sensibilizzazione delle
amministrazioni pubbliche, del settore privato e del pubblico in generale a
tale riguardo; (b)
contribuisce allo sviluppo di iniziative
intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche
settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative
esistenti, quali: i) la sorveglianza marittima integrata per
una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i
vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri, ii) la pianificazione dello spazio
marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, iii) il graduale sviluppo di una base
completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al
pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e
conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori; (c)
favorisce una crescita economica sostenibile, l’occupazione,
l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri
delle regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello
settoriale e nazionale; (d)
promuove la protezione dell’ambiente marino,
segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti
Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e
costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività
umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito
della direttiva quadro sulla strategia dell’ambiente marino. Articolo 82
Interventi ammissibili 1. Il FEAMP può sostenere
interventi volti a conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 81,
quali: (a)
studi; (b)
progetti, compresi progetti pilota e progetti di
cooperazione; (c)
informazione del pubblico e condivisione di buone
pratiche, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e
divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento
di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle
priorità politiche dell’UE connesse agli obiettivi generali del presente
regolamento; (d)
conferenze, seminari e gruppi di lavoro; (e)
scambio di buone pratiche, attività di
coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e meccanismi
di pilotaggio delle strategie relative ai bacini marittimi; (f)
sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti
informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi e
lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di
campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi
intersettoriali di scambio di dati. 2. Ai fini del conseguimento
dell’obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all’articolo
81, lettera b), il FEAMP può sostenere: (a)
lo sviluppo e l’applicazione di strumenti tecnici
per la sorveglianza marittima integrata, in particolare per sostenere lo
sviluppo, la gestione e la manutenzione di un sistema decentrato per lo scambio
di informazioni nel settore marittimo (CISE), segnatamente grazie all’interconnessione
dei sistemi esistenti o futuri; (b)
attività di coordinamento e cooperazione tra gli
Stati membri volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la
gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e
attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione,
la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma
volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione
dello spazio marittimo; (c)
gli strumenti tecnici per la creazione e la
gestione di una rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente
marino volta a facilitare la raccolta, l’assemblaggio, il controllo di qualità,
il riutilizzo e la divulgazione dei dati marini grazie alla cooperazione tra le
istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete. CAPO II
Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica
marittima integrata in regime di gestione diretta Articolo 83
Ambito di applicazione
geografico In deroga all’articolo 2 del presente
regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori
dal territorio dell’Unione europea. Articolo 84
Obiettivi specifici Le misure previste nel presente capo agevolano
l’attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda: (a)
la consulenza scientifica nell’ambito della PCP; (b)
le misure specifiche di controllo ed esecuzione
nell’ambito della PCP; (c)
i contributi volontari ad organizzazioni
internazionali; (d)
i consigli consultivi; (e)
le informazioni sul mercato; (f)
le attività di comunicazione della politica comune
della pesca e della politica marittima integrata. Articolo 85
Consulenza e conoscenze
scientifiche 1. Il FEAMP può sostenere la
prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca
applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri
scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito
della PCP. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
studi e progetti pilota necessari per l’attuazione
e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche
sostenibili di gestione della pesca; (b)
elaborazione e prestazione di consulenze e pareri
scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi
consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte
di esperti e istituti di ricerca indipendenti; (c)
partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a
questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi
consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di
esperti di pesca; (d)
spese sostenute dalla Commissione per servizi
connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione
e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi
di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia
di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai
lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici; (e)
attività di cooperazione tra gli Stati membri nel
settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche
dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati
ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e
gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione
della pesca. Articolo 86
Controllo ed esecuzione 1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione
di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo
46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca. 2. In particolare, possono
beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: (a)
acquisto congiunto, da parte di più Stati membri
appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di
sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60% del tempo per
attività di controllo della pesca; (b)
spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di
nuove tecnologie di controllo; (c)
tutte le spese operative connesse alla verifica, ad
opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli
Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza,
formazione degli ispettori, organizzazione di riunioni e partecipazione alle
medesime, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di
ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009
del Consiglio del 20 novembre 2009. 3. Per la misura di cui al
paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è
designato come organismo pagatore. Articolo 87
Contributi volontari alle
organizzazioni internazionali Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di
interventi nel settore delle relazioni internazionali: (a)
contributi volontari versati alle organizzazioni
delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di
diritto del mare; (b)
contributi finanziari volontari per lavori
preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali
che rivestono interesse per l’Unione europea; (c)
contributi finanziari volontari a lavori o
programmi svolti da organizzazioni internazionali che rivestono particolare
interesse per l’Unione europea; (d)
contributi finanziari ad attività (comprese
riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a
sostenere gli interessi dell’Unione europea in seno alle organizzazioni
internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali
organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di
rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e
consessi internazionali sono a carico del FEAMP quando la presenza di tali
persone è necessaria per gli interessi dell’Unione europea. Articolo 88
Consigli consultivi 1. Il FEAMP può sostenere le
spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall’articolo 52 del
[regolamento sulla politica comune della pesca]. 2. Un consiglio consultivo
dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell’Unione
in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale. Articolo 89
Informazioni sul mercato Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la
diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura in conformità dell’articolo 49 del [regolamento
(UE) n. … relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura]. Articolo 90
Attività di comunicazione
della politica comune della pesca e
della politica marittima integrata Il FEAMP può sostenere: (a)
i costi connessi ad attività di comunicazione e
informazione nell’ambito della politica comune della pesca e della politica
marittima integrata, quali in particolare: (b)
i costi per la produzione, traduzione e
divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi
interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico); (c)
i costi per la preparazione e l’organizzazione di
manifestazioni e riunioni destinate ad informare i vari gruppi interessati
dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata e a
raccoglierne i pareri; (d)
le spese di viaggio e alloggio di esperti e
rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare
alle riunione; (e)
i costi relativi alla comunicazione delle priorità
politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali
del presente regolamento. CAPO III
Assistenza tecnica Articolo 91
Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della
Commissione e limitatamente a un massimale pari all’1,1% della propria
dotazione: (a)
le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo
51, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]
per l’attuazione del presente regolamento; (b)
l’attuazione di accordi di pesca sostenibili e la
partecipazione dell’Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca; (c)
l’istituzione di una rete europea di gruppi di
azione locale nel settore della pesca volta a favorire la creazione di
capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e buone pratiche e
sostenere la cooperazione fra i partenariati locali. Tale rete collabora con
gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo
sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle
rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale. Articolo 92
Assistenza tecnica su
iniziativa degli Stati membri 1. Il FEAMP può sostenere, su
iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 5% dell’ammontare
complessivo del programma operativo: a) le misure di assistenza tecnica di cui
all’articolo 52, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni]; b) l’istituzione di reti nazionali allo
scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo
scambio di buone pratiche e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione
locale nel settore della pesca. 2. In via eccezionale e in
circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può
essere superato. 3. I costi connessi all’organismo
di certificazione non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1. 4. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 con riguardo alla
definizione delle attività che devono essere svolte dalle reti nazionali di cui
al paragrafo 1. TITOLO VII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE CAPO I
Disposizioni generali Articolo 93
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alle misure
finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V. CAPO II
Meccanismo di attuazione Sezione 1
Sostegno del FEAMP Articolo 94
Determinazione dei tassi di
cofinanziamento 1. La decisione della Commissione
recante approvazione del programma operativo stabilisce l’importo massimo della
partecipazione del FEAMP a favore di detto programma. 2. La partecipazione del FEAMP è
calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile. Il programma operativo stabilisce il tasso di
partecipazione del FEAMP a ciascuno degli obiettivi definiti nell’ambito delle
priorità dell’Unione per il FEAMP ai sensi dell’articolo 6. Il tasso massimo di
partecipazione del FEAMP ammonta al 75% della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari
al 20%. 3. In deroga al paragrafo 2,
la partecipazione del FEAMP è pari: (a)
al 100% della spesa pubblica ammissibile per il
sostegno nell’ambito dell’aiuto al magazzinaggio di cui all’articolo 70; (b)
al 100% della spesa pubblica ammissibile per il
regime di compensazione di cui all’articolo 73; (c)
al 50% della spesa pubblica ammissibile per il
sostegno di cui all’articolo 78, paragrafo 2, lettera e); (d)
all’80% della spesa pubblica ammissibile per il
sostegno di cui all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j); (e)
al 65% della spesa ammissibile per il sostegno di
cui all’articolo 79. Articolo 95
Intensità dell’aiuto pubblico 1. Gli Stati membri applicano un’intensità
massima dell’aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’intervento. 2. In deroga al paragrafo 1, gli
Stati membri applicano un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della
spesa pubblica ammissibile dell’intervento quando: (a)
il beneficiario è un organismo di diritto pubblico; (b)
l’intervento è connesso all’aiuto al magazzinaggio
di cui all’articolo 70; (c)
l’intervento è connesso al regime di compensazione
di cui all’articolo 73; (d)
l’intervento è connesso alla raccolta dati di cui
all’articolo 79. 3. In deroga al paragrafo 1, gli
Stati membri applicano un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e
un massimo del 100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è
attuato nell’ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei criteri
seguenti: (a)
interesse collettivo; (b)
beneficiario collettivo; (c)
accesso pubblico ai risultati dell’intervento; (d)
elementi innovativi del progetto a livello locale. 4. In deroga al paragrafo 1, si
applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico
figuranti nell’allegato I. 5. L’intensità minima dell’aiuto
pubblico è pari al 20% della spesa totale ammissibile dell’intervento. 6. La Commissione stabilisce,
mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d’esame di
cui all’articolo 151, paragrafo 3, le modalità in base alle quali si applicano
le varie percentuali dell’intensità dell’aiuto pubblico nel caso in cui
ricorrano più condizioni di cui all’allegato I. Sezione 2
Gestione finanziaria e uso dell’euro Articolo 96
Regime di prefinanziamento 1. In aggiunta alle disposizioni generali dell’articolo
72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito
della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la
Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero
periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al 4% del contributo del
bilancio dell’Unione al programma operativo considerato. Esso può essere
versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio. 2. Gli
interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma operativo
di cui trattasi e detratti dall’importo della spesa pubblica figurante nella
dichiarazione finale di spesa. Articolo 97
Esercizio contabile L’esercizio contabile comprende le spese
pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAMP dall’organismo
pagatore per l’esercizio N che inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15
ottobre dell’anno N. Articolo 98
Pagamenti intermedi 1. Per ciascun programma operativo sono
effettuati pagamenti intermedi. Detti pagamenti sono calcolati applicando il
tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità dell’Unione alle spese pubbliche
certificate per tale priorità. 2. Nei
limiti delle disponibilità di bilancio, la Commissione effettua pagamenti
intermedi allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori
riconosciuti per la realizzazione dei programmi. 3. La Commissione procede a
ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le sia stata trasmessa una dichiarazione
delle spese firmata dall’organismo pagatore riconosciuto, a norma dell’articolo
124, paragrafo 1, lettera c); b) sia rispettato l’importo globale del
contributo del FEAMP assegnato ad ogni priorità dell’Unione per l’intero
periodo coperto dal programma interessato; c) le sia stata trasmessa l’ultima relazione
annuale di attuazione del programma operativo. 4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia
rispettata, la Commissione informa quanto prima l’organismo pagatore riconosciuto.
In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3,
lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile. 5. La Commissione effettua il
pagamento intermedio entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione
di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3, fatti salvi gli
articoli 123 e 127. 6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla
Commissione dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi operativi
entro i termini fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione in
conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 2. Le dichiarazioni di
spesa intermedie relative alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre
sono imputate al bilancio dell’anno successivo. Articolo 99
Versamento del saldo e
chiusura del programma 1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla Commissione, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e previa ricezione dell’ultima relazione annuale di
attuazione del programma operativo, sulla base del piano di finanziamento in
vigore, dei conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del pertinente
programma operativo e della corrispondente decisione di liquidazione. Tali
conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine
ultimo di ammissibilità delle spese e riguardano le spese sostenute dall’organismo
pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese. 2. Il pagamento del saldo è
effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto
ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 e in cui sono
stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo il disposto dell’articolo
100, gli importi che rimangono impegnati dopo il pagamento del saldo vengono
disimpegnati dalla Commissione entro un termine di sei mesi. 3. La
mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1
dell’ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la
liquidazione dei conti dell’ultimo anno di attuazione del programma comporta il
disimpegno del saldo, a norma dell’articolo 100. Articolo 100
Disimpegno La Commissione procede
al disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma
operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i
pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni
di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 98, paragrafo 3, in
relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
all’anno dell’impegno di bilancio. Articolo 101
Uso dell’euro 1. Gli importi che figurano nel
programma operativo presentato dallo Stato membro, le dichiarazioni di spesa
certificate, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni di
attuazione annuali e finali sono espressi in euro. 2. Gli Stati membri che non
hanno adottato l’euro come valuta alla data di una domanda di pagamento
convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di
cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale
la spesa è stata contabilizzata dall’organismo pagatore del programma operativo
interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato
elettronico. 3. Gli importi in moneta
nazionale recuperati dagli Stati membri che non hanno adottato l’euro come
valuta alla data del recupero sono convertiti in euro al tasso di cambio di cui
al paragrafo 2. 4. Nel momento in cui l’euro diventa
la moneta di uno Stato membro, per tutte le spese contabilizzate dall’organismo
pagatore prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso
della moneta nazionale con l’euro, resta applicabile la procedura di
conversione di cui al paragrafo 3. Sezione 3
Ammissibilità delle spese e stabilità Articolo 102
Spese ammissibili 1. In aggiunta alle disposizioni
generali dell’articolo 55, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni], i pagamenti effettuati dai beneficiari sono comprovati da
fatture o documenti probatori. 2. Soltanto i costi indiretti di
cui al titolo V, capo III, sono ammessi a beneficiare della partecipazione del
FEAMP. 3. In deroga all’articolo 55,
paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], le
spese che diventano ammissibili a seguito di una modifica del programma ai
sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili soltanto a decorrere dal 1º
gennaio dell’anno successivo alla presentazione della modifica. Articolo 103
Calcolo dei costi
semplificati, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi
semplificati, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri
garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti
e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Articolo 104
Anticipi 1. Il versamento di anticipi è
subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia
equivalente, corrispondente al 100% dell’importo anticipato. 2. Nel caso di beneficiari
pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative
associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. 3. Uno strumento fornito quale
garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui
al paragrafo 1, purché tale autorità si impegni a versare l’importo coperto
dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato
stabilito. 4. La garanzia è svincolata dopo
che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese
effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’intervento
supera l’importo dell’anticipo. Articolo 105
Stabilità dei criteri di
ammissibilità dell’intervento 1. Il beneficiario continua a
rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 12,
paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di
attuazione dell’intervento nonché, per alcuni tipi di interventi, per un
determinato periodo di tempo dopo l’ultimo pagamento. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 150 al fine di
stabilire: (a)
i tipi di interventi per i quali le condizioni di
ammissibilità devono essere rispettate dopo l’ultimo pagamento e (b)
il termine di tempo di cui al paragrafo 1. La Commissione esercita tale potere nel pieno
rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l’inadempienza
alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e
mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili
con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock
interessati e per la conservazione dell’ambiente marino. CAPO III
Sistemi di gestione e controllo Articolo 106
Responsabilità degli Stati
membri Gli Stati membri provvedono affinché per il
programma operativo sia stato istituito un sistema di gestione e di controllo
atto a garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità
di gestione, l’organismo pagatore e l’organismo di certificazione. Gli Stati
membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema durante l’intero
periodo di programmazione. Articolo 107
Autorità competenti 1. Gli Stati membri designano,
per il programma operativo, le seguenti autorità: (a)
l’autorità di gestione, che può essere un ente di
diritto pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato
della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell’esercizio
di tale funzione; (b)
l’organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell’articolo
109; (c)
l’organismo di certificazione ai sensi dell’articolo
112. 2. Gli Stati membri definiscono
chiaramente i compiti dell’autorità di gestione, dell’organismo pagatore e,
nell’ambito dello sviluppo locale sostenibile, dei gruppi di azione locale di
cui all’articolo 62 con riguardo all’applicazione dei criteri di ammissibilità
e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti. Articolo 108
Autorità di gestione 1. L’autorità di gestione è
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del
programma e, a tal fine, provvede in particolare: (a)
a garantire l’esistenza di un sistema elettronico
adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la
trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti
a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni
necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli
obiettivi stabiliti e delle priorità dell’Unione; (b)
a comunicare trimestralmente alla Commissione i
dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui le
caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso; (c)
a garantire che i beneficiari e altri organismi che
partecipano all’esecuzione degli interventi: i) siano informati degli obblighi
derivanti dall’aiuto concesso e mantengano un sistema contabile distinto o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento; ii) siano a conoscenza dei requisiti
concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la
registrazione dei prodotti e dei risultati; (d)
a garantire che la valutazione ex ante di cui all’articolo
48 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] sia conforme al
sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 131, nonché ad
accettarla e a trasmetterla alla Commissione; (e)
a garantire che sia stato elaborato il piano di valutazione
di cui all’articolo 49 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni
comuni] e che la valutazione ex post di cui all’articolo 140 sia realizzata
entro i termini fissati nel succitato articolo, a garantire che tali
valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e di valutazione di cui
all’articolo 131 nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio di cui all’articolo
136 e alla Commissione; (f)
a trasmettere al comitato di monitoraggio di cui
all’articolo 136 le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione
del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo; (g)
a redigere la relazione annuale di attuazione del
programma di cui all’articolo 138, corredata di tabelle di monitoraggio
aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato
di monitoraggio di cui all’articolo 136; (h)
ad assicurare che l’organismo pagatore sia
debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli
eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento,
prima che siano autorizzati i pagamenti; (i)
a dare pubblicità al programma informando i
potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e
sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le
organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale,
circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere
ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e
il pubblico in generale sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del
programma. 2. Lo Stato membro o l’autorità
di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere
enti regionali o locali od organizzazioni non governative, per provvedere alla
gestione e all’esecuzione degli interventi nell’ambito del programma operativo. 3. L’autorità di gestione rimane
pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle
proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L’autorità
di gestione provvede affinché l’organismo delegato possa disporre di tutte le
informazioni e i dati necessari all’espletamento del proprio incarico. Articolo 109
Riconoscimento e revoca del
riconoscimento dell’organismo pagatore 1. L’organismo pagatore è uno
specifico servizio o organismo dello Stato membro responsabile della gestione e
del controllo della spesa. Fatta eccezione per il pagamento, l’esecuzione dei
compiti suddetti può essere delegata. 2. Gli Stati membri riconoscono
come organismi pagatori i servizi o gli organismi che rispondono ai criteri di
riconoscimento che la Commissione stabilisce a norma dell’articolo 111,
paragrafo 2. 3. Il responsabile dell’organismo
pagatore riconosciuto redige le informazioni elencate all’articolo 75,
paragrafo 1, lettere a), b) e c), del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni]. 4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di
soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato
membro revoca il riconoscimento, a meno che l’organismo pagatore non proceda ai
necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità
del problema. 5. Gli organismi pagatori
gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all’intervento
pubblico loro affidate e se ne assumono la responsabilità generale. Articolo 110
Pagamento integrale ai
beneficiari Salvo esplicita disposizione contraria
prevista dalla legislazione dell’Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti
previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari. Articolo 111
Poteri della Commissione Per garantire il corretto funzionamento del
sistema istituito dall’articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati in conformità all’articolo 150 riguardanti: a) le condizioni minime per il
riconoscimento degli organismi pagatori con riferimento all’ambiente interno,
alle attività di controllo, all’informazione e comunicazione e al monitoraggio,
nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del riconoscimento; b) le norme relative alla supervisione
e alla procedura di revisione del riconoscimento degli organismi pagatori; c) gli obblighi degli organismi
pagatori per quanto riguarda la natura delle loro responsabilità in materia di
gestione e di controllo. Articolo 112
Organismi di certificazione 1. L’organismo di
certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo
Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di
gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti
annuali dell’organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di
controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché
il rispetto del principio di sana gestione finanziaria. Esso è operativamente
indipendente dall’organismo pagatore, dall’autorità di gestione e dall’autorità
che ha riconosciuto tale organismo pagatore. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 recanti
norme dettagliate relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai
compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle
relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. Articolo 113
Ammissibilità dei pagamenti
eseguiti dagli organismi pagatori Le spese in regime di gestione concorrente di
cui al titolo V e dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 92 possono
beneficiare del finanziamento dell’Unione soltanto se sono state effettuate da
organismi pagatori riconosciuti. CAPO IV
Controllo da parte degli Stati membri Articolo 114
Responsabilità degli Stati
membri 1. Gli Stati membri adottano,
nell’ambito del FEAMP, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela
degli interessi finanziari del’Unione, in particolare allo scopo di: (a)
accertare la legalità e la regolarità degli
interventi finanziati, e segnatamente accertare che i prodotti e servizi
cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese
dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell’Unione,
al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’intervento; (b)
garantire che i beneficiari coinvolti nell’attuazione
di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento; (c)
istituire procedure intese a garantire che tutti i
documenti relativi alle spese e alle revisioni contabili necessari per
assicurare una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto
disposto all’articolo 62, lettera g), del [regolamento (UE) n. [...] recante
disposizioni comuni]; (d)
offrire una prevenzione efficace delle frodi, con
particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia
dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle
misure; (e)
prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e
le frodi; (f)
applicare opportune rettifiche finanziarie che
siano efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità della legislazione
dell’Unione o del diritto nazionale; (g)
recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di
interessi, e avviare i procedimenti giudiziari eventualmente necessari. 2. Gli Stati membri istituiscono
sistemi efficaci di gestione e di controllo al fine di garantire l’osservanza
del presente regolamento. 3. Al fine di ottemperare agli
obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i sistemi istituiti dagli
Stati membri comprendono: (a)
controlli amministrativi per ciascuna domanda di
rimborso presentata dai beneficiari; (b)
controlli in loco degli interventi. Per quanto riguarda i controlli in loco, l’autorità
responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall’intera
popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una
parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo,
mirando nel contempo anche agli errori più elevati. 4. Le verifiche in loco di
singoli interventi ai sensi del paragrafo 3, lettera b), possono essere svolte
a campione. 5. Se l’autorità di gestione è
al tempo stesso un beneficiario nell’ambito del programma operativo, le
disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a),
garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni. 6. Gli Stati membri informano la
Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei
paragrafi 1, 2, 3 e 5. Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati
membri a complemento delle condizioni stabilite nel presente regolamento devono
essere verificabili. 7. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all’applicazione uniforme dei
paragrafi 1, 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. 8. La Commissione adotta atti
delegati in conformità dell’articolo 150 recanti norme riguardanti le disposizioni
per la pista di controllo di cui al paragrafo 1, lettera c). Articolo 115
Recupero di pagamenti
indebitamente effettuati 1. Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera g),
gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del
caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la
informano sull’andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 150 recanti
norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati al
paragrafo 1. Articolo 116
Irregolarità 1. Gli Stati membri chiedono al
beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a
irregolarità o ad altri casi di inadempienza entro un anno dalla prima
comunicazione dell’avvenuta irregolarità e registrano gli importi
corrispondenti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore. 2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni
dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso
di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze
finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro, fermo
restando l’obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di
recupero in applicazione dell’articolo 115. Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero,
un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza
di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al Fondo, come spesa, l’onere
finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma. 3. Per motivi debitamente
giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il
procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi
seguenti: (a)
se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del
recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare, oppure (b)
se il recupero
si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone
giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in
virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Qualora la decisione
di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli
importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le
conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell’Unione. 4. Lo
Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in
applicazione del paragrafo 2, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione
a norma dell’articolo 125, lettera c), punto iii). La Commissione verifica e,
se necessario, decide di modificare i conti annuali mediante atti di
esecuzione. 5. Mediante atti di esecuzione
la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi
posti a carico del bilancio dell’Unione nei seguenti casi: (a)
se lo Stato membro non ha rispettato il termine di
cui al paragrafo 1; (b)
se non ritiene giustificata la decisione di non
portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma
del paragrafo 3; (c)
se ritiene che le irregolarità o il mancato
recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di
un altro organismo ufficiale dello Stato membro. 6. Prima di adottare eventuali
decisioni mediante atti di esecuzione ai sensi del presente articolo si applica
la procedura prevista all’articolo 129, paragrafo 6. Articolo 117
Rettifiche finanziarie da
parte degli Stati membri 1. Spetta in primo luogo agli
Stati membri fare accertamenti riguardo a irregolarità o ad altri casi di
inadempienza, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai
recuperi. Nel caso di un’irregolarità
sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi
che potrebbero essere interessati. 2. Lo Stato membro procede alle
rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o
sistemiche o ad altri casi di inadempienza individuati nell’ambito di un
intervento o del programma operativo. Le rettifiche dello Stato membro
consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a
favore dell’intervento o del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto
della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che
ne risulta per il FEAMP e applica una rettifica commisurata. L’organismo
pagatore inserisce le rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel
quale è decisa la soppressione. 3. Nel caso di rettifiche
finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all’inadempienza dell’articolo
105, l’ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto
della gravità dell’inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario,
del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell’entità della
partecipazione del FEAMP all’attività economica del beneficiario. 4. Il contributo del FEAMP
soppresso a norma del paragrafo 1 può essere riutilizzato nell’ambito del
programma operativo, fatto salvo il disposto del paragrafo 5. 5. Il contributo soppresso a
norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l’intervento o gli
interventi oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica
finanziaria per un’irregolarità sistemica o per altri casi di inadempienza, per
gli interventi interessati dall’irregolarità sistemica o da altri casi di
inadempienza. CAPO V
Controllo da parte della Commissione Sezione 1
Interruzione e sospensione Articolo 118
Interruzione dei termini di
pagamento In aggiunta ai criteri di interruzione
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a c), del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni], l’ordinatore delegato ai sensi del
[regolamento finanziario] può interrompere i termini di pagamento di una
richiesta di pagamento intermedio per un periodo massimo di nove mesi qualora
la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che
riconosce l’esistenza di prove che fanno presumere un caso di inadempienza
degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell’ambito della politica comune
della pesca, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione
certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio. Articolo 119
Sospensione dei pagamenti 1. La Commissione, mediante un
atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti
intermedi relativi al programma operativo qualora: (a)
il sistema di gestione e controllo del programma
operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure
correttive; (b)
le spese figuranti in una dichiarazione di spesa
certificata siano connesse a una grave irregolarità o a un altro caso di
inadempienza che non è stato rettificato; (c)
lo Stato membro non abbia adottato le azioni
necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione
ai sensi dell’articolo 118; (d)
sussistano gravi carenze nella qualità e nell’affidabilità
del sistema di monitoraggio; (e)
la Commissione abbia adottato, mediante atto di
esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è
conformato agli obblighi ad esso incombenti nell’ambito della politica comune
della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una
dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento
intermedio; (f)
ricorrano le condizioni previste all’articolo 17,
paragrafo 5, e all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento [recante
disposizioni comuni]. 2. La Commissione, mediante un
atto di esecuzione, può decidere di sospendere la totalità o una parte dei
pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di
presentare osservazioni entro un termine di due mesi. La Commissione può
stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame
di cui all’articolo 151, paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti la
parte dei pagamenti che può essere sospesa. L’ammontare della sospensione è
commisurato alla natura e alla gravità della carenza, dell’irregolarità o dell’inadempienza
commessa dallo Stato membro. 3. La Commissione, mediante un
atto di esecuzione, decide di porre fine alla sospensione della totalità o di
una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure
necessarie per consentirne la revoca. Se lo Stato membro non adotta tali
misure, la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, di
applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del
contributo dell’Unione al programma operativo in conformità dell’articolo 128 e
secondo la procedura descritta all’articolo 129. Articolo 120
Poteri della Commissione 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 150 che
definiscano i casi di inadempienza di cui all’articolo 118 e all’articolo 119,
paragrafo 1, lettera e), ed enumerino le pertinenti disposizioni della PCP che
sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine. 2. La Commissione può stabilire,
mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione della procedura di
interruzione e di sospensione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. Sezione 2
Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie Articolo 121
Controlli in loco effettuati
dalla Commissione 1. Fatti salvi i controlli
eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell’articolo 287
del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all’articolo 322
del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati
membri allo scopo di verificare, in particolare: a) la conformità delle prassi amministrative
alle norme dell’Unione; b) l’esistenza dei documenti giustificativi
necessari e la loro concordanza con gli interventi finanziati dal FEAMP; c) le modalità secondo le quali sono
realizzati e controllati gli interventi finanziati dal FEAMP. 2. Le persone incaricate dalla
Commissione dell’esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della
Commissione che agiscono nell’ambito delle competenze loro conferite hanno
accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti
e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico,
inerenti alle spese finanziate dal FEAMP. 3. I poteri di effettuare
controlli in loco non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni nazionali
che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione
nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in
particolare, alle perquisizioni e all’interrogatorio formale delle persone ai
sensi della legislazione dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle
informazioni così ottenute. 4. La Commissione preavvisa in
tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro
sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti
dello Stato membro interessato. 5. Su richiesta della
Commissione e con l’accordo dello Stato membro interessato, le autorità
competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad
indagini relative agli interventi di cui al presente regolamento. A tali
controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa
incaricate. 6. Per migliorare i controlli la
Commissione può, con l’accordo degli Stati membri interessati, chiedere l’assistenza
delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini. 7. La Commissione, mediante atti
di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 151,
paragrafo 2, può stabilire disposizioni riguardanti le procedure applicabili ai
fini dell’esecuzione dei controlli complementari di cui ai paragrafi 5 e 6. Articolo 122
Accesso all’informazione 1. Gli
Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni
necessarie per il buon funzionamento del FEAMP e adottano tutte le misure atte
ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell’ambito
della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco. 2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative adottate per l’applicazione degli
atti dell’Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui
questi atti abbiano un’incidenza finanziaria per il FEAMP. 3. Gli Stati membri mettono a
disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità
constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate
per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali
irregolarità e frodi ai sensi dell’articolo 116. Articolo 123
Accesso ai documenti Gli organismi pagatori riconosciuti conservano
i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all’esecuzione
dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell’Unione e
mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Se i documenti sono conservati presso un’autorità
che agisce su delega di un organismo pagatore incaricata dell’ordinazione delle
spese, quest’ultima trasmette all’organismo pagatore riconosciuto relazioni sul
numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla
scorta dei risultati. Articolo 124
Liquidazione contabile 1. Anteriormente al 30 aprile dell’anno
successivo all’esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a
norma dell’articolo 125, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori
riconosciuti. 2. La decisione di liquidazione
dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l’esattezza e la
veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l’adozione
di decisioni successive a norma dell’articolo 128. Articolo 125
Comunicazione delle
informazioni Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla
Commissione le seguenti informazioni, dichiarazioni e documenti: (a)
per gli organismi pagatori riconosciuti: i) l’atto di riconoscimento, ii) la funzione, iii) se del caso, la revoca del riconoscimento; (b)
per gli organismi di certificazione: i) la denominazione, ii) l’indirizzo; (c)
per le misure relative agli interventi finanziati: i) le dichiarazioni di spesa, che valgono
anche come domanda di pagamento, firmate dall’organismo pagatore riconosciuto e
corredate delle informazioni richieste, ii) l’aggiornamento delle stime delle
dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell’anno e le stime
delle dichiarazioni di spesa relative all’esercizio finanziario successivo, iii) la dichiarazione di affidabilità di
gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, iv) una sintesi dei risultati di tutte le
revisioni contabili e di tutti i controlli disponibili. Articolo 126
Riservatezza Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte
le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni
comunicate o ottenute nell’ambito delle attività di controllo in loco o
liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento. A tali informazioni si applicano i principi di
cui all’articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11
novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati
dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[36]. Articolo 127
Poteri della Commissione La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, norme riguardanti: (a)
la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e
le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o
messi a sua disposizione: i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di
previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate
con destinazione specifica, ii) la dichiarazione di affidabilità di
gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di
tutte le revisioni contabili e di tutti i controlli disponibili, iii) le relazioni di certificazione dei
conti, iv) i dati relativi all’identificazione
degli organismi pagatori riconosciuti e degli organismi di certificazione, v) le modalità di imputazione e di pagamento
delle spese finanziate dal FEAMP, vi) le notifiche delle rettifiche
finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi o del
programma operativo e gli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero
avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità, vii) informazioni sulle misure adottate per
tutelare gli interessi finanziari della Commissione; (b)
le disposizioni che disciplinano gli scambi di
informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e la
creazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, il formato e il
contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme
relative alla loro conservazione; (c)
la comunicazione alla Commissione, da parte degli
Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i
termini e i metodi per la loro comunicazione. (d)
gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri
sono tenuti a rispettare per l’attuazione degli articoli 121 e 122. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. Articolo 128
Rettifiche finanziarie
applicate dalla Commissione e criteri per la loro applicazione 1. Oltre ai casi contemplati
dall’articolo 20, paragrafo 4, e dall’articolo 77 del regolamento [recante
disposizioni comuni], la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a
rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell’Unione
a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa
concluda che: (a)
il sistema di gestione e di controllo del programma
presenta gravi carenze, che mettono in pericolo il contributo dell’Unione già
versato al programma operativo; (b)
le spese figuranti in una dichiarazione certificata
di spesa sono inficiate da irregolarità o da altri casi di inadempienza e lo
Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica
ai sensi del presente paragrafo; (c)
uno Stato membro non si è conformato agli obblighi
che gli incombono in virtù dell’articolo 117 prima dell’avvio della procedura
di rettifica ai sensi del presente paragrafo; (d)
le spese figuranti in una dichiarazione certificata
di spesa sono inficiate da casi di inadempienza, da parte dello Stato membro,
di norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche
marine. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1,
lettere a), b) e c), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie sui
singoli casi di irregolarità o sugli altri casi specifici di inadempienza
individuati e tiene conto dell’eventuale natura sistemica dell’irregolarità o
del caso di inadempienza. Quando non è possibile quantificare con precisione l’importo
di spesa irregolare addebitato al FEAMP, la Commissione applica una rettifica
finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. 3. Nei casi contemplati al
paragrafo 1, lettera b), in caso di inadempienza dell’articolo 105, e al
paragrafo 1, lettera d), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie
soltanto sulle spese direttamente connesse all’inadempienza delle norme della
PCP. La Commissione stabilisce l’entità delle rettifiche finanziarie tenendo
conto della gravità dell’inadempienza delle norme della PCP da parte del
beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell’entità
della partecipazione del FEAMP all’attività economica del beneficiario. 4. Quando non è possibile
quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza
delle norme della PCP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base
forfettaria o per estrapolazione in conformità del paragrafo 6, lettera a). 5. Quando la Commissione si basa
su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai suoi servizi, essa
trae le sue conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare
previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo
117, delle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 125, lettera c), e
delle eventuali risposte degli Stati membri. 6. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 150 al fine di: (a)
definire i criteri per stabilire il livello della
rettifica finanziaria da applicare nel caso di rettifiche finanziarie su base
forfettaria o per estrapolazione; (b)
enumerare le pertinenti norme della PCP di cui al
paragrafo 1, lettera d), che sono essenziali per la conservazione delle risorse
biologiche marine. Articolo 129
Procedura 1. Prima di decidere in merito a
una rettifica finanziaria mediante atti di esecuzione, la Commissione avvia la
procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e
invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi. 2. Se la Commissione propone una
rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è
data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della
documentazione pertinente, che la portata reale dell’irregolarità o di un altro
caso di inadempienza è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa
con la Commissione, lo Stato membro può limitare l’ambito dell’esame a una
parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in
casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame
è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione tiene conto di
ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti
ai paragrafi 1 e 2. 4. Se non accetta le conclusioni
provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione,
affinché la Commissione possa disporre di tutte le informazioni e osservazioni
pertinenti per poter formulare le proprie conclusioni in merito all’applicazione
della rettifica finanziaria. 5. Per applicare le rettifiche
finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione,
entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di
ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di
presentarle successivamente all’audizione. La
Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni
formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei
mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione
trasmessa dalla Commissione. 6. Se la Commissione o la Corte
dei conti rileva irregolarità che incidono sui bilanci annuali, le conseguenti
rettifiche finanziarie riducono il sostegno del FEAMP al programma operativo. Articolo 130
Obblighi degli Stati membri L’applicazione di una rettifica finanziaria da
parte della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro di
procedere ai recuperi di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e di
recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del
trattato e a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio[37]. CAPO VI
Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione Sezione 1
ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Articolo 131
Sistema di monitoraggio e
valutazione 1. Al fine di misurare l’efficacia
del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli
interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una
misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati in conformità all’articolo 150 riguardanti il
contenuto e l’architettura del quadro comune. 2. L’impatto del FEAMP è
misurato in relazione alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. La Commissione, mediante atti di esecuzione,
definisce una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell’Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo
151, paragrafo 3. 3. Gli Stati membri forniscono
alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la
valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle
sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici,
se del caso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni
sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati
necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di
esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo
151, paragrafo 3. 4. La Commissione presenta ogni
quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione
del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre
2017. Articolo 132
Obiettivi Il sistema di monitoraggio e di valutazione
persegue le seguenti finalità: (a)
dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell’ambito
della politica marittima e della pesca e valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza
e la pertinenza degli interventi del FEAMP; (b)
contribuire a un sostegno più mirato della politica
marittima e della pesca; (c)
favorire un processo di apprendimento comune basato
sull’attività di monitoraggio e di valutazione; (d)
fornire valutazioni attendibili e adeguatamente
documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell’ambito del
processo decisionale. Sezione 2
DISPOSIZIONI TECNICHE Articolo 133
Indicatori comuni 1. Il sistema di monitoraggio e
valutazione di cui all’articolo 131 comprende un elenco di indicatori
comuni relativi alla situazione di partenza nonché all’esecuzione finanziaria,
ai prodotti, ai risultati e all’impatto del programma, applicabili a tutti i
programmi e tali da consentire l’aggregazione dei dati a livello dell’Unione. 2. Gli indicatori comuni sono
collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi in
conformità delle priorità dell’Unione indicate nell’articolo 6. Tali indicatori
comuni sono utilizzati per il quadro di riferimento dei risultati di cui all’articolo
19, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e
consentono di valutare i progressi, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione
della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale,
nazionale e di programma. Articolo 134
Sistema di informazione
elettronico 1. Le informazioni essenziali
sull’attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il
finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e
valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei
progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente. 2. La Commissione assicura l’esistenza
di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione
e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni
sul monitoraggio e sulla valutazione. Articolo 135
Informazione I beneficiari di aiuti nell’ambito del FEAMP,
compresi i gruppi di azione locale, si impegnano a comunicare all’autorità di
gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati ad espletare
funzioni per conto dell’autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie
per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a
fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. Sezione 3
Monitoraggio Articolo 136
Procedure di monitoraggio 1. L’autorità di gestione di cui
all’articolo 108 e il comitato di monitoraggio di cui all’articolo 41 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] monitorano le qualità
dell’attuazione del programma. 2. L’autorità di gestione e il
comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori
finanziari, di prodotti e di obiettivi. Articolo 137
Competenze del comitato di
monitoraggio Oltre alle competenze previste all’articolo 43
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il comitato di
monitoraggio verifica i risultati e l’effettiva attuazione del programma
operativo. A tal fine, il comitato di monitoraggio: (a)
è consultato e formula un parere, entro quattro
mesi dall’approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli
interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione
delle esigenze di programmazione; (b)
esamina le attività e i prodotti relativi al piano
di valutazione del programma; (c)
esamina le azioni del programma relative all’adempimento
delle precondizioni; (d)
esamina e approva le relazioni annuali di
attuazione prima che vengano trasmesse alla Commissione; (e)
esamina le azioni intese a promuovere la parità tra
uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l’accessibilità
per i disabili; (f)
non è consultato in merito al piano di lavoro
annuale per la raccolta dei dati di cui all’articolo 23. Articolo 138
Relazione annuale di
attuazione 1. Entro il 31 maggio 2016
ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso,
gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato
di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La
relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014
e 2015. 2. Oltre a quanto disposto all’articolo
44 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] la relazione
annuale di attuazione contiene: (a)
informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese
per misura; (b)
una sintesi delle attività intraprese in relazione
al piano di valutazione; (c)
informazioni riguardanti l’inadempienza delle
condizioni di stabilità fissate all’articolo 105 e gli interventi correttivi
attuati dagli Stati membri, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie in
conformità dell’articolo 117, paragrafo 2. 3. Oltre a quanto disposto all’articolo 44
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la relazione
annuale di attuazione presentata nel 2017 e nel 2019 contiene anche una
valutazione dei progressi compiuti riguardo all’uso integrato delle risorse del
FEAMP e di altri strumenti finanziari dell’UE a sostegno dello sviluppo
territoriale, anche attraverso strategie di sviluppo locale, nonché le
risultanze relative al conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna
priorità del programma operativo. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, norme concernenti il formato e le modalità di
presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. Sezione 4
Valutazione Articolo 139
Disposizioni generali 1. La Commissione, mediante atti
di esecuzione, indica gli elementi che devono figurare nelle relazioni di
valutazione ex ante ed ex post di cui agli articoli 48 e 50
del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e stabilisce i
requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all’articolo 49 dello
stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 151, paragrafo 3. 2. Gli Stati membri garantiscono
che le valutazioni siano conformi al sistema comune di valutazione concordato
ai sensi dell’articolo 131, provvedono alla produzione e alla raccolta dei
dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal
sistema di monitoraggio. 3. Gli Stati membri pubblicano
le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito
web dell’Unione europea. Articolo 140
Valutazione ex-ante Gli Stati membri provvedono affinché il
valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all’iter di elaborazione
del programma del FEAMP, che inizia con l’analisi di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, lettera b), la definizione della logica d’intervento e
la fissazione degli obiettivi del programma. Articolo 141
Valutazione ex post In conformità dell’articolo 50 del
[regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], gli Stati membri
elaborano una relazione di valutazione ex post del programma operativo. Tale
relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2023. Articolo 142
Sintesi delle valutazioni Sintesi delle valutazioni ex ante ed
ex post a livello dell’Unione vengono elaborate sotto la responsabilità
della Commissione. Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni. Sezione 5
Informazione e comunicazione Articolo 143
Informazione e pubblicità 1. L’organismo pagatore, in
collaborazione con l’autorità di gestione, provvede, in conformità dell’articolo
108, paragrafo 1, lettera i): (a)
a garantire la creazione di un sito web unico o di
un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni
Stato membro; (b)
a informare i potenziali beneficiari in merito alle
possibilità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi; (c)
a pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il
ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione
sui risultati e sull’impatto dei contratti di partenariato, dei programmi
operativi e degli interventi. 2. Al fine di garantire la
trasparenza del sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri
mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal
sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi
del programma operativo. L’elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni
tre mesi. Le informazioni minime che devono figurare nell’elenco
degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi
di cui agli articoli 28, 37, 45, 54 e 56, sono precisate nell’allegato IV. 3. Norme dettagliate concernenti
le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di
informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell’allegato IV. 4. Le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e pubblicità relative all’intervento, le
istruzioni per creare l’emblema e una definizione dei colori standard sono
adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della
procedura consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 2. TITOLO VIII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA CAPO I
Disposizioni generali Articolo 144
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alle misure
finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI. CAPO II
Controllo Articolo 145
Tutela degli interessi
finanziari dell’Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni
finanziate ai sensi presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione
siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove
fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente
versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari,
contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici
che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti,
secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per
accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive
degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni
di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli
accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le
convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione
del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la
Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul
posto. Articolo 146
Revisioni contabili 1. I funzionari della
Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono
procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi
urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente
regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo
da parte della Commissione. 2. Funzionari della Commissione
e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad
effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi
altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e
registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell’ambito
del presente regolamento. 3. I poteri di controllo di cui
al paragrafo 2 non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali che
riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della
legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti,
o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l’altro, alle visite a domicilio
o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale
dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni
così ottenute. 4. Se il sostegno finanziario dell’Unione
concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a
terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto
primo destinatario del sostegno finanziario dell’Unione, comunica alla
Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario finale. 5. A tale fine, i beneficiari
tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni
dal versamento del saldo. Articolo 147
Sospensione dei pagamenti,
riduzione e revoca del contributo finanziario 1. Se la Commissione ritiene che
i fondi dell’Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni
stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto unionale
applicabile, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a
decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro
osservazioni. 2. In assenza di risposta entro
tale termine o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute
soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne
sospende l’erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere
restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono
maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal
[regolamento finanziario]. CAPO III
Valutazione e relazioni Articolo 148
Valutazione 1. Gli interventi finanziati a
norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per
verificarne la corretta esecuzione. 2. La Commissione garantisce una
valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati. Articolo 149
Relazioni La Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio: (a)
entro il 31 marzo 2017, una relazione di
valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dell’attuazione degli interventi finanziati a norma del presente
regolamento; (b)
entro il 30 agosto 2018, una comunicazione relativa
al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento; (c)
entro il 31 dicembre 2021, una relazione di
valutazione ex post. TITOLO IX
DISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 150
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega dei poteri di cui
agli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115,
119, 127, 131 e 153 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1°
gennaio 2014. 3. La delega dei poteri di cui
agli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115,
119, 127, 131 e 153 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112,
114, 115, 119, 127, 131 e 153 entra in vigore solo se il Parlamento europeo e
il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a
queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l’intenzione
di non sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 151
Procedura di comitato 1. Nell’attuazione delle norme
relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione è
assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 152
Abrogazione 1. I regolamenti (CE) n. 1198/2006,
(CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007, (CE) n. 2328/2003
e l’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono abrogati con
effetto dal 1º gennaio 2014. 2. I riferimenti ai regolamenti
abrogati si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 153
Disposizioni transitorie 1. Al fine di agevolare la
transizione dai regimi istituiti dai regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE)
n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata] e (CE) n. 791/2007 al regime
istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 in relazione alle
condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei
suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente
regolamento, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le valutazioni ex
post. 2. Il presente regolamento non
pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o
parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi
approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 1198/2006,
(CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007 e dell’articolo
103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile
a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. 3. Le domande presentate ai
sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio restano valide. Articolo 154
Entrata in vigore e
applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Intensità
specifica dell’aiuto Tipo di interventi || Punti percentuali Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del || 25 Interventi nelle isole greche periferiche: possibile aumento del || 35 Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento del || 35 Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento del || 10 Interventi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di produttori: possibile aumento del || 20 Interventi ai sensi dell’articolo 78 “Controllo ed esecuzione”: possibile aumento del || 30 Interventi ai sensi dell’articolo 78 “Controllo ed esecuzione” connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del || 40 Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del || 20 ALLEGATO II [Ripartizione annuale degli
stanziamenti d’impegno per il periodo 2014-2020] ALLEGATO
III Precondizioni generali Settore || Precondizione || Criteri di adempimento 1. Antidiscriminazione || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[38] e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica[39]. || – L’attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione delle suddette direttive; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione delle suddette direttive. 2. Parità di genere || Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l’attuazione efficace. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: – un sistema per la raccolta e l’analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto; – un piano e criteri ex-ante per l’integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere. 3. Disabilità || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: – l’attuazione di misure in linea con l’articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all’accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l’attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l’articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della Convenzione ONU, comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità. 4. Appalti pubblici || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[40] e la loro idonea supervisione e vigilanza. || – L’attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: – il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; – misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e dell’adeguatezza delle relative informazioni; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici. 5. Aiuti di Stato || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato. 6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) || Esistenza di un meccanismo che garantisca l’attuazione e l’applicazione efficaci della normativa dell’Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[41] e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente[42]. || – L’attuazione e l’applicazione efficaci della legislazione ambientale dell’Unione sono garantite da: – il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; – dispositivi istituzionali per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell’attuazione delle direttive VIA e VAS; – misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa. 7. Sistemi statistici e indicatori di risultato || Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all’efficacia e all’impatto dei programmi. Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso il conseguimento dei risultati e per svolgere la valutazione d’impatto. || – Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta tempestiva e l’aggregazione di dati che comprende: – l’identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; – dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; – un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell’interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta tempestiva e disponibilità pubblica dei dati; esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori. Precondizioni specifiche 1. PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITà Priorità dell’UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT) || Precondizione || Criteri di adempimento Priorità del FEAMP: 2. Promozione di una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 3. Promozione di un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze OT 3: potenziare la competitività delle piccole e medie imprese || Costituzione di imprese: sono state intraprese azioni specifiche per l’effettiva attuazione del Quadro fondamentale per la piccola impresa (“Small Business Act”, SBA), quale riesaminato il 23 febbraio 2011, e del principio di una “corsia preferenziale” per la piccola impresa che ne costituisce la base. || Le azioni specifiche comprendono: – misure per ridurre i tempi di costituzione di un’impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l’attività specifica di un’impresa; – un meccanismo di valutazione sistematica dell’impatto della legislazione sulle PMI mediante un “test PMI” che tenga conto delle eventuali differenze di dimensione delle imprese. Priorità del FEAMP: 3. Promozione di un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 5. Promozione di un’acquacoltura sostenibile ed efficiente in termini di risorse OT 6: proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse || Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura quale previsto all’articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca] entro il 2014. || – Un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del PO. – Il PO comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura. Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l’attuazione della PCP OT 6: proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse || Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all’articolo 37 del [regolamento sulla PCP]. || – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all’attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l’attuazione della PCP OT 6: proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse || Capacità amministrativa comprovata di attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 46 del [regolamento sulla PCP] e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. || Le azioni specifiche comprendono: – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo 2014-2020 di cui all’articolo 19, paragrafo l. – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali (articolo 46 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare un programma comune di controllo di concerto con altri Stati membri (articolo 94 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare programmi specifici di controllo ed ispezione (articolo 95 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi (articolo 90 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi (articolo 92 del regolamento sul controllo). Capacità sufficiente in termini di risorse umane per l’attuazione del regolamento sul controllo. ALLEGATO IV
Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP
1.
Elenco degli interventi
L’elenco degli interventi di cui all’articolo 143
contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti
campi di dati: –
nome del beneficiario (solo per persone giuridiche;
non devono essere nominate persone fisiche); –
numero di registro della flotta comunitaria (CFR)
dei pescherecci previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della
Commissione del 30 dicembre 2003[43]
(completare solo se l’intervento riguarda un peschereccio); –
denominazione dell’intervento; –
sintesi dell’intervento; –
data di inizio dell’intervento; –
data di conclusione dell’intervento (data prevista
per il completamento materiale o la completa attuazione dell’intervento); –
spesa ammissibile totale; –
importo del contributo UE; –
codice postale dell’intervento; –
paese; –
denominazione della priorità dell’Unione; –
data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco degli
interventi. I titoli dei campi di dati e le denominazioni
degli interventi sono altresì forniti in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione
europea.
2.
Misure di informazione e pubblicità per il pubblico
2.1.
Competenze dello Stato membro
1. Lo Stato membro provvede
affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura
mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello
adeguato. 2. Lo Stato membro è
responsabile dell’organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e
pubblicità: (a)
organizzare un’attività informativa principale che
pubblicizzi l’avvio del programma operativo; (b)
organizzare, almeno due volte nel corso del periodo
di programmazione, un’attività informativa principale che promuova le
possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati
del programma operativo; (c)
esporre la bandiera dell’Unione europea davanti
alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al
pubblico; (d)
pubblicare l’elenco degli interventi di cui al
punto 1 in formato elettronico; (e)
fornire esempi di interventi, suddivisi per
programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo,
accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere formulati
in una lingua ufficiale dell’Unione europea di ampia diffusione, diversa dalla
lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; (f)
esporre, in una sezione specifica del sito web
unico, una sintesi degli interventi in materia di innovazione ed
ecoinnovazione; (g)
fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione
del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web
unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale
web unico. 3. L’autorità di gestione,
conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti
organismi nell’attuazione di misure di informazione e pubblicità: (h)
i partner di cui all’articolo 5 del [regolamento
(UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; (i)
centri di informazione sull’Europa, nonché gli
uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri; (j)
istituti di istruzione e di ricerca. Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione
delle informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere a) e b).
3.
Misure di informazione per i potenziali beneficiari
e per i beneficiari effettivi
3.1.
Misure di informazione rivolte ai potenziali
beneficiari
1. L’autorità di gestione
provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di
finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali
beneficiari e a tutte le parti interessate. 2. L’autorità di gestione
provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti
punti: (k)
le condizioni di ammissibilità delle spese da
soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell’ambito di un programma
operativo; (l)
una descrizione delle condizioni di ammissibilità
delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle
rispettive scadenze; (m)
i criteri di selezione degli interventi da
finanziare; (n)
i contatti a livello nazionale, regionale o locale
che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi; (o)
le domande devono proporre attività di
comunicazione commisurate all’entità dell’intervento, al fine di informare il
pubblico in merito alle finalità dell’intervento stesso e al relativo sostegno
dell’UE.
3.2.
Misure di informazione rivolte ai beneficiari
L’autorità di gestione informa i beneficiari
che l’accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro
inclusione nell’elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell’articolo 143,
paragrafo 2. SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
[Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento
n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata]
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[44]
[Settore:
titolo 11”Affari marittimi e pesca” della rubrica 2…] specificare
le linee di bilancio esistenti incorporate nelle nuove: Linee
di bilancio dopo il 2013:
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla
politica marittima integrata] per il prossimo periodo di finanziamento 2014-2020). ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[45]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Il
nuovo strumento finanziario contribuirà principalmente a tre iniziative faro
nell’ambito della strategia Europa 2020: 1) uso efficiente delle risorse, 2)
Unione dell’innovazione e 3) un’agenda per nuove competenze e nuovi posti
di lavoro. In linea con la strategia Europa 2020, il futuro strumento
finanziario persegue i seguenti obiettivi generali: -
sostenere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata promuovendo
un settore della pesca e dell’acquacoltura sostenibile e redditizio; -
sostenere l’ulteriore sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata; -
sostenere uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone in cui si praticano
attività di pesca.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivi
specifici in regime di gestione concorrente Dimensioni || Obiettivi specifici Rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale || – promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura – diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima, compresa la mitigazione del cambiamento climatico Promozione di una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze || – sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze – rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro nel settore alieutico – sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente – miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca Promozione di un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze || – sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze – rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI – sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente – miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti dell’acquacoltura Promozione di una pesca sostenibile ed efficiente in termini di risorse || – riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino – tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono Promozione di un’acquacoltura sostenibile ed efficiente in termini di risorse || – potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse – promozione di un’acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica Promuovere l’attuazione della PCP || – apporto di conoscenze scientifiche e raccolta dei dati – sostegno al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente. Obiettivi specifici in regime di gestione
diretta Dimensioni || Obiettivi specifici || Pesca basata sull’innovazione e sulle conoscenze || – migliorare l’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca (osservatorio) Pesca sostenibile ed efficiente in termini di risorse || – potenziare le conoscenze scientifiche e la raccolta dei dati ai fini di una gestione sostenibile della pesca – rafforzare l’osservanza delle norme grazie all’attività di controllo Sviluppo e attuazione della PMI || – sviluppare strumenti intersettoriali per una migliore elaborazione delle politiche (pianificazione dello spazio marittimo, sorveglianza marittima integrata, conoscenze oceanografiche) – promuovere un’integrazione delle politiche che consenta una gestione sostenibile e transfrontaliera/basata sugli ecosistemi dei bacini marittimi europei Governance della PCP e della PMI || – promuovere una governance integrata della PCP e degli affari marittimi e costieri – rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate alla gestione della pesca e dell’acquacoltura grazie al sostegno finanziario dell’Unione ai consigli consultivi – contribuire al finanziamento dei costi connessi ad attività di informazione e comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI e dei costi per la partecipazione di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse alle riunioni della Commissione nel settore della PCP e della PMI Attività ABM/ABB interessate 11 01 SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE AFFARI MARITTIMI E PESCA 11 02 MERCATI DELLA PESCA 11 03 PESCA INTERNAZIONALE E DIRITTO DEL MARE (parzialmente) 11 04 GOVERNANCE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA 11 06 FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 11 07 CONSERVAZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE ACQUATICHE
VIVE 11 08 CONTROLLO E APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA 11 09 POLITICA MARITTIMA
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti in regime di
gestione concorrente e di gestione diretta
Specificare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
mirati. La
proposta per il periodo successivo al 2013 rappresenterà un importante
strumento finanziario per l’attuazione della politica comune della pesca
riformata. L’approccio a tal fine applicato prevede la soppressione degli aiuti
a favore della flotta, costosi e inefficienti, per concentrare il sostegno su
un numero limitato di obiettivi ambientali, economici e sociali della politica
comune della pesca, in linea con la strategia Europa 2020. Particolare
attenzione sarà dedicata agli interventi intesi a promuovere la sostenibilità
del settore alieutico e l’ecoinnovazione, a incoraggiare una rapida transizione
verso nuovi sistemi di gestione della pesca e a favorire la crescita e l’occupazione
nelle comunità che dipendono dalla pesca, aspetti, questi, che svolgeranno un
ruolo cruciale in questa transizione. I
risultati e l’impatto di tale strategia dipenderanno dai programmi operativi
che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno
invitati a fissare obiettivi nei loro programmi. Parte interessata || Descrizione della parte interessata || Interessi/effetti principali Beneficiari || Settore delle catture nell’UE || – Armatori, operatori ed equipaggi UE || – Redditività delle imprese – Maggiore resilienza agli shock economici, pianificazione d’impresa a lungo termine – Nuove competenze, migliore commercializzazione e promozione. Pesca sostenibile, riduzione dei rigetti Settore dell’acquacoltura nell’UE || – Proprietari, operatori e personale delle imprese acquicole || – Redditività delle imprese – Maggiori incentivi di mercato per un’acquacoltura sostenibile/intensiva, anche nei siti NATURA 2000 – Copertura dei costi connessi ai requisiti ambientali – Nuove competenze, migliore commercializzazione e promozione Comunità dipendenti dalla pesca || – Comunità il cui sostentamento dipende dalla pesca o dall’acquacoltura || – Vitalità delle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca Settore della trasformazione || – Quanti trasformano materie prime sia importate che prelevate nelle acque UE || – Maggiore competitività e valore aggiunto, approvvigionamento stabile di prodotti di qualità Settore della ricerca || – Organismi e ricercatori scientifici che producono dati sulla PCP e sull’ambiente marino || – Fornitura tempestiva di dati sulla pesca di elevata qualità, affidabili e completi per l’elaborazione di politiche basate sulle conoscenze. Miglioramento delle conoscenze oceanografiche, integrazione dei dati Amministrazioni e altri organismi || – Organismi nazionali, regionali e locali che partecipano alla raccolta dei dati, contribuendo così all’attuazione e al controllo della PCP – Consigli consultivi, ORGP || – Sostegno per un’attuazione più concreta, efficace ed effettiva dei compiti di tali organismi – Organismi nazionali, regionali e locali operanti nei seguenti settori: protezione dei litorali, monitoraggio dell’ambiente marino, controlli alle frontiere e sicurezza marittima || – Sostegno per un’attuazione più concreta, efficace ed effettiva dei compiti di tali organismi – Maggiore visibilità dei problemi e delle esigenze finanziarie delle regioni costiere, migliore coordinamento e utilizzo più strategico dei fondi UE Altri || Settori marittimi nell’UE || – Operatori che esercitano attività economiche costiere e offshore (flotte commerciali, turismo, porti, ecc.) || – Maggiore sicurezza e protezione – Minori oneri amministrativi nelle zone marittime grazie a strutture stabili e integrate di governance marittima (anche per quanto riguarda la pianificazione dello spazio) – Rafforzamento della comunicazione tra industrie marittime (cluster marittimi nei bacini marittimi) Consumatori || – Quanti consumano prodotti della pesca e dell’acquacoltura || – Disponibilità di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di elevata qualità e ad alto valore nutrizionale Paesi terzi || – Settore della pesca in competizione con le flotte UE – Acquacoltori, esportatori nell’UE – Amministrazione || – Accesso al mercato UE – Potenziamento della capacità del settore grazie all’accesso al sostegno UE ONG, società civile e cittadini dell’UE || – ONG operanti in campo ambientale – Il grande pubblico interessato alle problematiche della PMI, della pesca e dell’ambiente marino || – Gestione sostenibile dei mari e dei litorali, con particolare riguardo alla necessità di preservare gli stock ittici, la biodiversità marina e il valore ricreativo di mari, fiumi e laghi – Responsabilità condivisa per la sostenibilità ambientale nei vari settori
1.4.4.
Indicatori di risultato e di impatto in regime
di gestione concorrente
Precisare gli indicatori che permettono di
seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Le
proposte prevedono l’elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di
valutazione destinato a misurare le prestazioni della PCP. Nel quadro sono
inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione. L’incidenza
di queste misure della PCP è misurata sulla base dei seguenti indicatori (a
titolo indicativo): –
Aumento del valore aggiunto lordo per addetto nella
flotta peschereccia e nell’acquacoltura –
Efficienza energetica dell’attività di cattura –
Costi energetici nell’acquacoltura –
Aumento del valore o del volume dei prodotti
smerciati tramite le organizzazioni di produttori –
Tassi di rigetto di specie sfruttate
commercialmente –
Grado di conformità alle chiamate di dati –
Numero di stock sottoposti a valutazione rispetto
al numero totale degli stock sfruttati –
Numero di infrazioni gravi constatate –
Numero di posti di lavoro creati e mantenuti dai
partenariati locali Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce una serie di indicatori specifici
per tali obiettivi.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Per
conseguire gli obiettivi pluriennali della PCP e per adempiere ai pertinenti
obblighi previsti dal trattato, le proposte mirano a stabilire il quadro
legislativo della PCP per il periodo successivo al 2013.
1.5.2.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
In
conformità del TFUE, l’Unione ha competenza esclusiva nel settore della
conservazione delle risorse biologiche marine e competenza concorrente nei
restanti settori della PCP. Inoltre la PCP gestisce risorse condivise dagli
Stati membri e strettamente interconnesse con gli ecosistemi marini, che non
rispettano le frontiere nazionali. Oltre
a costituire uno degli elementi fondamentali dell’iniziativa faro per un uso
efficiente delle risorse nell’ambito della strategia Europa 2020, la capacità
dell’UE di instaurare una pesca sostenibile, tenuto conto degli scarsi successi
fino ad ora registrati dalla PCP e dei modesti progressi realizzati in questo
ambito dai partner dell’UE, costituirà un importante banco di prova per la
credibilità dell’Unione in quanto motore dell’agenda per lo sviluppo sostenibile.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Sulla
scorta dell’esame dell’attuale quadro politico, di un’ampia consultazione delle
parti interessate e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori
dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le
proposte legislative.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti in regime di gestione concorrente
Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEAMP, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEASR). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEAMP, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEASR, il che garantirà un uso
integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le
altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell’Unione.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 fino al 31.12.2020 –
¨ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 ¨ ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione prevista[46]
¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[47] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Gestione
concorrente: Titoli III, IV e V Gestione
diretta: Titoli VI e VII
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni in regime di gestione concorrente
Precisare frequenza e
condizioni. Il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è uno dei Fondi
operanti nell’ambito del quadro strategico comune (QSC). La parte più
consistente delle spese realizzate nell’ambito di questo strumento è oggetto di
una gestione concorrente; una quota minore è invece gestita direttamente dalla
Commissione. I. GESTIONE CONCORRENTE Al
centro di questo approccio sono previsti comitati di monitoraggio e relazioni
annuali di attuazione per ciascun programma operativo. I comitati di
monitoraggio si riuniscono almeno una volta all’anno. Ad integrazione di questo
sistema sono organizzate riunioni annuali di riesame tra la Commissione e gli
Stati membri. Oltre
alle relazioni di attuazione per ciascun programma operativo, le relazioni
sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e 2019
(riguardanti l’attuazione dei contratti di partenariato) sono riassunte dalla
Commissione, che elabora relazioni strategiche e le trasmette alle istituzioni
dell’UE. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nella sua relazione
annuale sullo stato dei lavori, da presentare al Consiglio europeo di
primavera, un capitolo che sintetizza la relazione strategica, in particolare
per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell’Unione.
Gli Stati membri elaborano relazioni di valutazione ex post riguardanti i
rispettivi programmi a titolo del FEAMP. Tali relazioni sono trasmesse alla
Commissione entro il 31 dicembre 2023. Il
sistema di monitoraggio e di relazioni si avvale di dati quantitativi e
qualitativi. Gli strumenti quantitativi comprendono sia dati finanziari che
dati materiali. I dati materiali comprendono indicatori di realizzazione e lo
sviluppo di indicatori di risultato. La Commissione ha specificato una serie di
indicatori di realizzazione che saranno utilizzati per l’aggregazione dei dati
a livello dell’Unione. In punti chiave del periodo di attuazione (2017 e 2019)
le relazioni annuali di attuazione prevedono ulteriori requisiti di analisi
sullo stato di avanzamento dei programmi. Il sistema di monitoraggio e di
relazioni utilizza appieno le potenzialità dei trasferimenti elettronici di
dati. Si
prevede che alcune misure precedentemente soggette a gestione diretta saranno
ora finanziate in regime di gestione concorrente: -
misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione, misure a
sostegno dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e a
compensazione dei costi aggiuntivi connessi ai prodotti della pesca nelle
regioni ultraperiferiche, nonché -
misure a sostegno del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e misure a
sostegno della raccolta dei dati. II. GESTIONE DIRETTA Il FEAMP finanzia le spese seguenti in regime di
gestione diretta: - misure per lo sviluppo e l’attuazione della
politica marittima integrata; - misure per l’elaborazione di consulenza
scientifica e lo sviluppo delle conoscenze, misure a favore dei consigli
consultivi, dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali, dell’attuazione
di determinati interventi connessi al sistema di controllo, ispezione ed
esecuzione e di attività di comunicazione, nonché - misure di assistenza tecnica. Per i primi due ambiti la Commissione adotta
programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. La legislazione
relativa al FEAMP definisce le informazioni che tali programmi devono contenere
in materia di sovvenzioni e appalti pubblici. Sono inoltre previste attività
regolari di monitoraggio e rendicontazione nonché la presentazione, da parte
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dei seguenti documenti: - entro il 31 marzo 2017, una relazione di
valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dell’esecuzione delle azioni finanziate nell’ambito del presente
regolamento; - entro il 30 agosto 2018, una comunicazione
relativa al proseguimento delle azioni finanziate nell’ambito del presente
regolamento; - entro il 31 dicembre 2021, una relazione di
valutazione ex post.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo in regime di
gestione concorrente
2.2.1.
Rischi individuati
Dal
2008 la Corte dei conti europea segnala nella sua relazione annuale, per ogni
esercizio finanziario (esercizi 2007-2010), un tasso di errore stimato per il
settore politico “Agricoltura e risorse naturali” nel suo complesso, basato su
un campione annuo casuale indipendente di operazioni. Il tasso di errore più
probabile stimato dalla Corte si situa tra il 2% e il 5% per gli esercizi 2007
e 2009 e risulta inferiore al 2% per l’esercizio finanziario 2008. Per l’esercizio
finanziario 2010 è stato segnalato un tasso del 2,3%. Secondo le conclusioni
della Corte, i sistemi di supervisione e di controllo sono parzialmente
efficaci per garantire la regolarità dei pagamenti. Rispetto
al lavoro annuale di audit (DAS) della Corte, il campione di operazioni da
questa selezionato è generalmente di piccole dimensioni (per l’esercizio
finanziario 2010 sono stati esaminati 12 pagamenti nei settori Ambiente, Affari
marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori). Pochi errori sono stati
segnalati per lo SFOP e il FEP. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 lo
SFOP non è stato neppure incluso nel campione della Corte. Per
quanto riguarda le tendenze identificabili, gli errori più frequenti
riscontrati nell’ultimo triennio riguardano il mancato rispetto delle norme in
materia di pubblicità (41% dei casi, sempre però senza conseguenze finanziarie)
e il finanziamento di categorie di costi non ammissibili (30%), in particolare
costi di subappalto non sovvenzionabili, nonché un progetto prorogato oltre il
periodo di ammissibilità. Il resto degli errori riguarda altri problemi di
conformità (non quantificabili). Tutti
gli errori quantificabili riguardano le condizioni di ammissibilità. I. GESTIONE CONCORRENTE 1. Periodo di programmazione 1994-1999 (concluso) Il
tasso globale di errore per questo periodo di programmazione può essere basato
sulle rettifiche finanziarie complessivamente imposte alla fine del 2010 all’atto
della chiusura dei programmi (99 milioni di euro, pari al 3,88% dell’importo
stanziato). 2. Periodo di programmazione 2000-2006 (SFOP) La
chiusura dei programmi è ancora in corso. Una stima quanto più possibile
accurata del tasso globale di errore per questo periodo di programmazione può
essere effettuata tenendo conto degli esercizi dal 2005 in poi, in cui il
programma procedeva “a velocità di crociera”. Su questa base, il tasso di
errore annuo per lo SFOP (calcolato come somma degli errori rivelati da
verifiche circostanziate dei progetti, dall’audit del sistema e da potenziali
rettifiche forfettarie) si è generalmente aggirato intorno all’1% dei pagamenti
effettuati ogni anno. In
considerazione di quanto precede, il tasso globale di errore per il periodo di
programmazione è stimato al 2% circa. 3. Periodo di programmazione 2007-2013 (FEP) Sulla
base degli elementi fino ad ora emersi dall’audit, si ritiene che il tasso di
errore sia inferiore al 2%. Per il 2009 l’importo massimo a rischio,
determinato in base all’analisi delle relazioni di controllo annuali, delle
relazioni nazionali e delle relazioni di altre direzioni generali per i
programmi compresi nelle categorie 2b e 3, corrispondeva all’1,18% dei
pagamenti totali effettuati nel corso dell’anno considerato. Per il 2010 l’importo
a rischio era pari all’1,44%. II. GESTIONE DIRETTA È
opportuno che i tassi di errore siano esaminati anche da una prospettiva
pluriennale, in quanto in un dato anno la DG MARE sottopone a verifica diversi
esercizi di spese dichiarate e pagate. Se si tiene conto dei tassi di errore
degli anni precedenti evidenziati dai controlli ex post effettuati nel 2006, 2007,
2008 e 2009, i tassi pluriennali di errore riscontrati nei campioni relativi ai
programmi di raccolta dati e ai programmi di sorveglianza e controllo ammontano
rispettivamente all’1,89% e al 4,33% (ammontare degli importi non ammissibili
riscontrati nell’ambito dei controlli ex post rispetto all’ammontare delle
operazioni finanziarie effettivamente sottoposte a controllo ex post). Per
il programma relativo ai mercati e alle regioni ultraperiferiche non sono state
accertate spese non ammissibili nel 2010 o negli anni precedenti.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
I. GESTIONE CONCORRENTE I
meccanismi di controllo posti alla base del FEAMP subiranno un cambiamento
sostanziale dopo il 2013. Gli Stati membri dovranno, in particolare, designare
i tre organismi descritti nel prosieguo. 1. Autorità di gestione (AG) All’autorità
di gestione compete sostanzialmente la responsabilità di sorvegliare l’attuazione
del programma. Spetta agli Stati membri decidere se a tal fine sia più
conveniente continuare ad avvalersi degli organismi che attualmente svolgono
questo ruolo per il FEP o incaricare l’autorità di gestione di un altro Fondo.
A prescindere dalla natura e dall’entità dei controlli che essa può effettuare
(ogni Stato membro definisce opportune modalità a questo riguardo), all’autorità
di gestione compete sostanzialmente la responsabilità di garantire che l’organismo
pagatore (che è in ultima analisi responsabile del pagamento) riceva tutte le
informazioni necessarie, segnatamente sulle procedure applicate e sugli
eventuali controlli effettuati in relazione agli interventi selezionati per il
finanziamento, prima che sia autorizzato il pagamento. 2. Organismo pagatore (OP) L’organismo
pagatore deve rispondere a determinati criteri di riconoscimento (l’allegato I
del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione descrive gli elementi
costitutivi di un sistema efficace di gestione e di controllo). Il mancato rispetto
dei suddetti criteri può comportare la revoca del riconoscimento da parte dello
Stato membro, con la conseguente impossibilità di chiedere il rimborso dei
fondi UE alla Commissione. Ad eccezione dei pagamenti, l’organismo pagatore può
delegare le proprie funzioni, pur mantenendo la responsabilità finale della
loro corretta esecuzione. Esso
è responsabile dell’elaborazione di informazioni sui conti annuali ai fini
della liquidazione. Questo comprende la dichiarazione di affidabilità di
gestione, da parte dell’OP, per quanto riguarda la completezza, l’esattezza e
la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di
controllo interno, la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il
rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L’organismo pagatore
deve inoltre presentare una relazione di sintesi di tutti gli audit e i
controlli effettuati, in cui figurino un’analisi delle carenze sistemiche o
ricorrenti e le azioni correttive adottate o previste. 3. Organismo di certificazione (OC) L’organismo
di certificazione è operativamente indipendente sia dall’organismo pagatore che
dall’autorità che ha effettuato il riconoscimento ed è tecnicamente competente
(è tenuto a seguire norme internazionali di revisione contabile). Come avviene
attualmente per la politica agricola comune (PAC), esso sarà responsabile della
revisione annuale dei conti di ciascun organismo pagatore. L’OC deve redigere
una relazione sulle proprie risultanze e presentare, mediante un certificato,
un parere di audit sulla veridicità, completezza ed esattezza dei conti dell’OP,
nonché un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione per gli
aspetti menzionati nel precedente paragrafo. L’introduzione
di un sistema di liquidazione annuale dei conti dovrebbe costituire un
incentivo per le autorità nazionali e regionali a effettuare controlli della
qualità in maniera tempestiva in vista della certificazione annuale dei conti
destinata alla Commissione. Ciò rafforza gli attuali dispositivi di gestione finanziaria
e offre una maggiore garanzia del fatto che le spese irregolari siano escluse
dai conti annualmente anziché al termine del periodo di programmazione. Tale
stima è tuttavia subordinata alla capacità della Commissione e degli Stati
membri di affrontare i principali rischi sopra descritti. II. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI ALLA GESTIONE
DIRETTA Interruzione e sospensione dei pagamenti L’ordinatore
subdelegato può interrompere i termini di pagamento di una domanda di pagamento
intermedio per un periodo massimo di nove mesi in caso di inadempienza delle
norme UE da parte di uno Stato membro. Per gli inadempimenti più gravi si
applica una sospensione dei pagamenti, che è revocata soltanto dopo che lo
Stato membro abbia dimostrato di avere adottato opportuni interventi
correttivi. In casi estremi è prevista la possibilità di sopprimere il
contributo dell’Unione. Rettifiche finanziarie Benché
spetti in primo luogo agli Stati membri individuare le irregolarità, recuperare
gli importi corrispondenti e applicare eventuali rettifiche finanziarie, la
Commissione ha la facoltà di imporre rettifiche di importo definito o calcolate
su base forfettaria. In tal caso si terrà conto della natura e della gravità
delle eventuali irregolarità e si valuterà l’incidenza finanziaria delle
carenze. III. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI ALLA GESTIONE
CONCORRENTE Prima
di essere approvati, tutti i programmi sono controllati al fine di accertare l’osservanza
della legislazione applicabile e l’ammissibilità delle spese proposte. I
servizi operativi verificano l’ammissibilità e la coerenza di tutte le
dichiarazioni di spesa sulla base della decisione di finanziamento della
Commissione e del programma corrispondente. Prima
di autorizzare impegni o pagamenti, è effettuata una verifica ex ante delle
operazioni mediante il controllo dei dati trasmessi e delle prove di pagamento,
al fine di garantire l’ammissibilità delle domande di rimborso. Per
prevenire eventuali irregolarità la Commissione effettua missioni di
monitoraggio con controlli in loco intesi ad accertare l’effettiva attuazione
dei programmi e a verificare l’ammissibilità dei costi prima del pagamento. Oltre
ai controlli ex ante delle operazioni finanziarie, la direzione generale
sottopone a verifica ex ante il 100% dei documenti e delle procedure attinenti
a sovvenzioni ed appalti. La
gestione delle procedure d’appalto e di concessione delle sovvenzioni è
affidata alle unità operative della direzione generale responsabili della
verifica operativa. Un’ulteriore verifica indipendente è realizzata a livello
centrale dall’Unità Bilancio che, per tutta la durata della procedura, esamina
i progetti di capitolato dei bandi di gara e degli inviti a presentare
proposte, le procedure di gara e di invito a presentare proposte, i bandi di
gara, le relazioni di valutazione e di aggiudicazione, le decisioni di
aggiudicazione e i contratti ed accordi. Esiste inoltre un comitato consultivo
indipendente (il gruppo per l’esame degli appalti) incaricato di esaminare
tutte le procedure d’appalto che superano la soglia per la pubblicazione, il
quale offre consulenza all’ordinatore subdelegato circa la legalità e la
regolarità delle procedure. IV. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI A TUTTE LE SPESE DEL
FEAMP Tutte
le operazioni finanziarie della direzione generale sono soggette a verifica
operativa e finanziaria ex ante. Audit della Commissione Per
l’intera durata del periodo di attuazione il servizio della DG MARE incaricato
delle verifiche ex post realizza un vasto audit dei sistemi per confermare le
garanzie ottenute in relazione all’efficace funzionamento dei sistemi e chiede
agli Stati membri di correggere le eventuali carenze o irregolarità di spesa
riscontrate. Per ottenere le necessarie garanzie la Commissione si avvale sia
delle risultanze degli audit condotti dai propri servizi che degli esiti delle
verifiche realizzate dalle autorità nazionali di audit. Gli audit vengono
selezionati in base a un’analisi di rischio. V. COSTO DEI CONTROLLI E RAPPORTO COSTO/EFFICACIA A
questo riguardo la DG MARE si è procurata informazioni dirette e aggiornate
presso i 15 Stati membri che totalizzano il 93% delle spese del FEP,
ai quali è stato chiesto di stimare i costi connessi al controllo delle misure
finanziate dal FEP per il 2010. Come suggerito dalla DG BUDG, l’apposito
modello comprende un’illustrazione del grado di profondità dei controlli
realizzati. Sono
attualmente in corso di analisi le informazioni fino ad ora pervenute e si
attendono ancora le risposte di alcuni Stati membri. È quindi troppo presto per
giudicare se i costi sostenuti dagli Stati membri per i controlli nell’ambito
del FEP corrispondono ai risultati riferiti dalla DG REGIO: “Si stima che i
costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale,
esclusi i costi della Commissione) siano intorno al 2% dei finanziamenti totali
gestiti nel periodo 2007-2013[48]“. Nel
complesso è probabile che nel prossimo periodo di programmazione i tassi di
errore e i costi connessi al controllo non si discosteranno significativamente
da quelli riscontrati nell’ambito del FEP. Un aumento dei costi del
controllo potrebbe derivare da: - l’abolizione dei premi per la demolizione dei pescherecci e per l’arresto
temporaneo dell’attività: si tratta di misure
relativamente facili da gestire e da controllare, che non hanno comportato
oneri eccessivi per i beneficiari. Non sono previste misure equivalenti nel
nuovo periodo di programmazione. I costi per il controllo e i tassi di errore
connessi alle nuove misure potrebbero risultare in un primo tempo più elevati,
per poi scendere man mano che gli Stati membri e i beneficiari si
familiarizzeranno con le nuove regole. Un calo dei costi potrebbe derivare dai seguenti fattori: - importi forfettari/costi semplificati:
non vengono richieste prove documentali dei costi sostenuti, per cui: • gli
oneri di controllo saranno ridotti • saranno
eliminati i problemi connessi alla prova dell’ammissibilità, con conseguente
riduzione del tasso di errori • i
beneficiari non saranno più tenuti a conservare per lungo tempo i documenti,
cosa che comporterà una riduzione degli oneri corrispondenti (minor numero di
audit); - semplificazione del tasso di cofinanziamento e delle aliquote di
aiuto: l’applicazione e il controllo risulteranno
semplificati. • Un
tasso di cofinanziamento unico del 75% per tutte le regioni[49], a fronte dei tre attualmente
esistenti. • Un’unica
aliquota di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile[50], a fronte delle 24 attualmente
esistenti. Inoltre
gli Stati membri che sceglieranno di avvalersi degli organismi pagatori già
autorizzati per effettuare i pagamenti del FEAGA e del FEASR nell’ambito della
PAC e degli organismi di certificazione esistenti potranno probabilmente
beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi grazie al ricorso ad un
sistema comune.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità in regime di gestione concorrente
Precisare le misure di prevenzione e di tutela
in vigore o previste. I
servizi dei Fondi strutturali, di concerto con l’OLAF, hanno elaborato una
strategia congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni
che la Commissione deve realizzare, con la partecipazione degli Stati membri,
per prevenire le frodi nell’ambito degli interventi strutturali attuati in
regime di gestione concorrente. La
comunicazione della Commissione del 24 giugno 2011 sulla strategia antifrode
[COM(2011) 376 definitivo] accoglie con favore la strategia esistente quale
esempio di migliori pratiche e prevede azioni ad essa complementari, tra cui,
in particolare, il fatto che nella sua proposta per i regolamenti 2014-2020 la
Commissione chieda agli Stati membri di adottare strategie di prevenzione delle
frodi che siano efficaci e commisurate ai rischi di frode identificati. L’attuale
proposta della Commissione include un obbligo esplicito di porre in atto tali
strategie ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 4, lettera c). Ciò dovrebbe
rafforzare la consapevolezza negli Stati membri in merito alle frodi tra tutti
gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in
tal modo il rischio di frode. Il regolamento proposto prevede che gli Stati
membri istituiscano misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto
dei rischi individuati.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. In regime di gestione concorrente Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………………………...……….] || Diss./Non diss. ([51]) || di paesi EFTA[52] || di paesi candidati[53] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario RUBRICA 2 Crescita sostenibile - risorse naturali || 11.02: Mercati della pesca 11.06: Fondo europeo per la pesca (FEP) 11.07 01: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive 11.08: Controllo e applicazione della politica comune della pesca || Diss. || NO || NO || NO || NO In regime di
gestione diretta Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………………………...……….] || Diss./Non diss. ([54]) || di paesi EFTA[55] || di paesi candidati[56] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario RUBRICA 2 Crescita sostenibile - risorse naturali || 11.01: Spese amministrative del settore Affari marittimi e pesca 11.02: Mercati della pesca 11.03 03: Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali 11.04: Governance nel settore della politica comune della pesca 11.06 11: Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica 11.07 02: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive 11.08: Controllo e applicazione della politica comune della pesca 11.09: Politica marittima || Diss. || NO || NO || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Crescita sostenibile – risorse naturali DG: MARE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 o anni successivi || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio Gestione concorrente || Impegni || (1) || 732 || 748 || 768 || 787 || 812 || 828 || 845 || || || || 5 520 Pagamenti (indicativo) || (2) || 220,8 || 441,6 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 607,2 || 276 || 5 520 Numero della linea di bilancio Gestione diretta || Impegni || (1a) || 115 || 129 || 140 || 142 || 145 || 149 || 155 || || || || 975 Pagamenti (indicativo) || (2a) || 28,75 || 89,75 || 128,25 || 137,75 || 142,25 || 145,25 || 149,5 || 114,75 || 38,75 || || 975 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[57] ASSISTENZA TECNICA || || || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 11 01 04 01 - 11 01 04 02 – 11 01 04 03 - 11 01 04 04 - 11 01 04 05 - 11 01 04 06 – 11 01 04 07 - 11 01 04 08 - 11 06 11 || || (3) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72 Totale degli stanziamenti || Impegni || =1+1a +3 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1 011 || || || || 6567 Pagamenti (indicativo) || =2+2a +3 || 259,55 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 847 || 877 || 908 || 929 || 957 || 977 || 1000 || || || || 6 495 Pagamenti (indicativo) || (5) || 249,55 || 531,35 || 790,65 || 800,15 || 804,65 || 807,65 || 811,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 495 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72 Totale degli stanziamenti per il FEAMP || Impegni || =4+ 6 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1011 || || || || 6 567* Pagamenti (indicativo) || =5+ 6 || 259,99 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567* * Oltre all’importo per il FEAMP, è prevista
una dotazione per gli accordi di pesca sostenibili e per la partecipazione dell’UE
ad organizzazioni internazionali e ad organizzazioni regionali di gestione
della pesca, che hanno i loro propri atti di base. La dotazione per entrambe le
azioni ammonta a 968 milioni di euro, ripartiti come segue: 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 146 || 141 || 136 || 136 || 136 || 137 || 136 || 968 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || 2023 o anni successivi || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || || || || 80,024 Altre spese amministrative || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || || || || 22,820 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844 Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || 2023 o anni successivi || TOTALE || Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 871,692 || 901,692 || 932,692 || 953,692 || 981,692 || 1 002,692 || 1 025,692 || || || || 6 669,844 Pagamenti || 274,242 || 556,042 || 815,342 || 824,842 || 829,342 || 833,342 || 837,592 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 669,844
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Mentre le priorità strategiche sono fissate a
livello dell’UE, gli indicatori comuni di realizzazione saranno fissati in
collaborazione con gli Stati membri. Gli obiettivi quantificati relativi a tali
indicatori saranno noti soltanto dopo l’adozione, da parte della Commissione,
dei programmi operativi presentati dagli Stati membri. Non è quindi possibile
indicare obiettivi in termini di realizzazioni prima del 2013/2014. Obiettivi specifici in regime di gestione concorrente Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato [58] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO .[59]… • Sostegno all’innovazione e al trasferimento delle conoscenze • Rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della pesca costiera artigianale • Sviluppo di nuove competenze professionali • Miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca • Sostegno all’innovazione e al trasferimento delle conoscenze • Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI • Sviluppo di nuove competenze professionali • Miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti dell’acquacoltura • Riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino • Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nel contesto di una pesca sostenibile • Rafforzamento delle conoscenze scientifiche e della raccolta dati ai fini di una gestione sostenibile della pesca • Rafforzamento dell’osservanza grazie all’attività di controllo • Potenziamento degli ecosistemi dipendenti dall’acquacoltura e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse • Riduzione dell’impatto dell’acquacoltura sull’ambiente • Promozione della crescita economica, dell’inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura • Diversificazione delle attività di pesca in altri settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima || - Risultato Da definire successivamente || || || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 || Totale parziale Obiettivo specifico || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 || COSTO TOTALE || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 || Obiettivi
specifici in regime di gestione diretta Controllo Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[60] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[61]… || Rafforzamento dell’osservanza grazie all’attività di controllo Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica || Numero di motovedette acquistate congiunta-mente dagli SM || 6,25 (80% del costo totale di 7 812) || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 18 || 112,5 Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica || Numero di elicotteri acquistati congiunta-mente dagli SM || 12,5 (80% del costo totale di 15 625) || || || 1 || 12,5 || || || 1 || 12,5 || 1 || 12,5 || || || || || 3 || 37,5 Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica || Numero di aeromobili acquistati congiunta-mente dagli SM || 13,5 (80% del costo totale di 16 875) || || || || || || || || || || || 1 || 13,5 || 1 || 13,5 || 2 || 27 - Risultato || Numero di ispezioni congiunte effettuate dagli SM || Non pertinente || || || || || || || || || || || || || || || || Missioni intese a garantire l’attuazione delle norme della PCP || Numero di ispezioni, audit e verifiche svolti dagli ispettori della Commissione || 6,667 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 1050 || 7 Riunioni del gruppo di esperti di pesca per garantire l’attuazione delle norme della PCP || Numero di riunioni del gruppo di esperti || 0,017 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 210 || 3,5 - Risultato || Sviluppo di applicazioni informatiche a sostegno dell’attività di controllo ed ispezione || Non pertinente || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 15 || || 1,5 || || 1,5 || || 10,5 Totale Obiettivo specifico || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 29 || || 29 || || 198 Mercati
della pesca Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[62] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO Aiutare gli attori del settore a meglio pianificare la produzione e la commercializzazione e gli organismi pubblici a meglio comprendere la situazione del mercato e a elaborare politiche appropriate grazie alla regolare disponibilità di informazioni sui mercati affidabili e facilmente accessibili.[63]… - Risultato || Informazioni per i responsabili politici || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 Totale parziale Obiettivo specifico || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 COSTO TOTALE || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 Consulenza
scientifica Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale RISULTATI Tipo di risultato[64] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO Ricevere pareri basati sulle conoscenze scientifiche ed economiche per la formulazione di proposte di regolamento nell’ambito della PCP e l’elaborazione di azioni correlate da parte degli Stati membri || || || || || || || || || || || || || || || || Studi connessi alla PCP || Ricerca e relazioni consultive || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936 Sostegno del CCR alle riunioni dello CSTEP || Supporto logistico || || 27 || 1,126 || 27 || 1,159 || 27 || 1,194 || 27 || 1,23 || 27 || 1,267 || 27 || 1,305 || 27 || 1,344 || 189 || 8.625 Funzionamento dello CSTEP || Indennità per gli esperti || || * || 1,013 || * || 1,043 || * || 1,075 || * || 1,107 || * || 1,14 || * || 1,174 || * || 1,21 || * || 7.762 Pareri sugli stock ittici e gli ecosistemi || Basi di dati e consulenze || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936 Partenariati scientifici || Progetti di studio || || * || 2,251 || * || 2,319 || * || 2,388 || * || 2,46 || * || 2,534 || * || 2,61 || * || 2,688 || * || 17.25 Consulenza economica e pareri sugli ecosistemi || Relazioni di consulenza || || * || 1,234 || * || 5,001 || * || 4,761 || * || 6,513 || * || 6,259 || * || 5,997 || * || 6,726 || * || 36.491 Totale parziale Obiettivo specifico || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96 COSTO TOTALE || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96 Raccolta
dati a livello regionale, studi e pareri scientifici Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[65] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[66] Raccolta dati - cooperazione regionale || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Basi di dati regionali || 0,5 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 14 || 7 || - Risultato || Progetti di coordinamento regionale || 0,5 || 2 || 1 || 6 || 3 || 6 || 3 || 6 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 8 || 4 || 36 || 18 || Totale parziale Obiettivo specifico || 4 || 2 || 8 || 4 || 8 || 4 || 8 || 4 || 6 || 3 || 6 || 3 || 10 || 5 || 50 || 25 || OBIETTIVO SPECIFICO Studi || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Studi || 0,5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39 || Totale parziale Obiettivo specifico || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39 || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 7 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 12 || || 64 || Governance Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI || Tipo di risultato [67] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[68] Governance della PCP || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato: consigli consultivi || Servizi || 0.33 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 21 - Risultato: informazione, comunicazione e riunioni della Commissione con esperti/parti interessate || Prodotti || 0.1 || 40 || 4 || 40 || 4 || 50 || 5 || 50 || 5 || 50 || 5 || 60 || 6 || 60 || 6 || 350 || 35 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56 || COSTO TOTALE || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56 || Politica
marittima integrata Specificare gli obiettivi e i risultati || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RISULTATI || Tipo di risultato[1] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale di risultati || Costo || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || di risultati || totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1: promozione di una governance marittima integrata a livello locale, regionale, nazionale, di bacino marittimo, dell’UE e internazionale || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato: azioni a sostegno di un approccio integrato agli affari marittimi negli Stati membri e nei bacini marittimi europei || || 3,01 || || 3,33 || || 3,93 || || 3,93 || || 4,06 || || 4,06 || || 4,25 || || 26,57 Risultato: elaborazione di quadri bilaterali e regionali, numero di riunioni con i partner principali per migliorare la cooperazione internazionale nel settore degli affari marittimi || || 0,16 || || 0,17 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,22 || || 1,39 Totale parziale Obiettivo 1 || || 3,17 || || 3,50 || || 4,14 || || 4,14 || || 4,27 || || 4,27 || || 4,47 || || 27,96 OBIETTIVO SPECIFICO n. 2: sviluppo di azioni intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato: azioni a sostegno della pianificazione dello spazio marittimo negli Stati membri e nei bacini marittimi europei || || 1,76 || || 2,50 || || 3,99 || || 3,99 || || 4,28 || || 4,28 || || 4,73 || || 25,53 Risultato: numero delle serie di dati di sorveglianza scambiati tra i vari settori || || 11,34 || || 12,50 || || 14,81 || || 14,81 || || 15,28 || || 15,28 || || 15,98 || || 100,00 Risultato: numero di download di dati della rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati || || 23,82 || || 26,25 || || 31,11 || || 31,11 || || 32,09 || || 32,09 || || 33,54 || || 210,01 Totale parziale Obiettivo 2 || || 36,92 || || 41,25 || || 49,91 || || 49,91 || || 51,65 || || 51,65 || || 54,25 || || 335,54 OBIETTIVO SPECIFICO n. 3: promozione di una crescita sostenibile, dell’occupazione e dell’innovazione nei settori marittimi || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato: numero di progetti selezionati che prevedono un sostegno diretto all’innovazione || || 2,27 || || 2,51 || || 2,96 || || 2,96 || || 3,05 || || 3,05 || || 3,20 || || 20,00 Risultato: numero di azioni di sensibilizzazione e diffusione a livello dell’UE, nazionale e regionale || || 1,13 || || 1,25 || || 1,48 || || 1,48 || || 1,53 || || 1,53 || || 1,60 || || 10,00 Totale parziale Obiettivo 3 || || 3,40 || || 3,76 || || 4,44 || || 4,44 || || 4,58 || || 4,58 || || 4,80 || || 30,00 OBIETTIVO SPECIFICO n. 4: protezione dell’ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere || || || || || || || || || || || || || Risultato: azioni a sostegno dell’attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino || || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 38,50 COSTO TOTALE || || 49 || || 54 || || 64 || || 64 || || 66 || || 66 || || 69 || || 432 Organizzazioni
regionali di gestione della pesca (ORGP) - facoltativo Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[69] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[70]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali || || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94 COSTO TOTALE || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di
stanziamenti amministrativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 11.432 || 80.024 Altre spese amministrative || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 3.260 || 22.820 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 14.692 || 102.844 Esclusa la RUBRICA 5[71] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 12,068 Altre spese amministrative di natura amministrativa || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 9,276 || 9,276 || 59,932 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 72 TOTALE || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 25,692 || 25,692 || 174,844 Fabbisogno previsto di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse
umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[72] || || 11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || 11 01 04 || - in sede[73] || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || - nelle delegazioni || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo
quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento
di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[74]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento in
regime di gestione concorrente
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
¨ La proposta prevede che i finanziamenti europei devono essere
cofinanziati dagli Stati membri. L’importo esatto potrà essere quantificato
soltanto dopo l’adozione dei programmi operativi: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria
sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ·
¨ sulle risorse proprie ·
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[75] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] GU
C [….] del [….], pag. [….]. [2] GU
C [….] del [….], pag. [….]. [3] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. [4] GU L 160 del 14.6.2006, pag.1. [5] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. [6] GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1. [7] COM(2010)
2020 definitivo del 3.3.2010. [8] GU L 164 del 25.6.2008,
pag. 19. [9] GU
L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [10] GU
L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [11] COM(2011) 615
definitivo. [12] COM(2002)
511 definitivo. [13] GU
L […] del […], pag. […]. [14] GU
L 176 del 6.7.2007, pag. 1. [15] COM(2007)
575 definitivo del 10.10.2007. [16] Conclusioni
del Consiglio Affari generali del 14 giugno 2010, risoluzione del Parlamento europeo
del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) – Valutazione
dei progressi realizzati e nuove sfide; parere del Comitato delle regioni su
“Sviluppo di una politica marittima integrata e conoscenze oceanografiche 2020”.
[17] GU L […] del […], pag. […]. [18] COM(2009)
163 definitivo del 22.4.2009. [19] Sentenza
della Corte del 9.11.2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Schecke. [20] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [21] COM(2011) 425
definitivo. [22] COM(2011) 615
definitivo. [23] GU
L 148 del 6.6.2002. [24] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [25] GU
L 5 del 9.1.2004, pag. 25. [26] GU
L , pag. . [27] GU L […] del […], pag. […]. [28] GU
L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [29] GU
L 20 del 26.1.2010, pag. 7. [30] GU
L 189 del 20.7.2007, pag. 1. [31] GU
L 204 del 6.8.2009, pag. 15. [32] GU
L 114 del 24.4.2001, pag. 1. [33] GU
L 154 del 21.6.2003, pag. 1. [34] GU
L 93 del 31.3.2006, pag. 12. GU L 335 del 13.12.2008, pag. 213 (MT). [35] GU
L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [36] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [37] GU
L 83 del 27.3.1999, pag. 1. [38] GU L 303 del 2.12.2000, pag.16. [39] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22. [40] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [41] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. [42] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. [43] GU
L 5 del 9.1.2004, pag. 25. [44] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [45] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [46] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [47] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [48] Studio
intitolato “Regional governance in the context of globalisation: reviewing
governance mechanisms & administrative costs. Administrative
workload and costs for Member State public authorities of the implementation of
ERDF and Cohesion Fund”, 2010. [49] Escluse
la raccolta dati e le misure di controllo. [50] Eccezioni
chiaramente definite e giustificate dal punto di vista politico (piccola pesca,
azioni collettive, isole greche periferiche, regioni ultraperiferiche). [51] SD
= Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [52] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [53] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [54] SD
= Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [55] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [56] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [57] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [58] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) [59] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [60] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [61] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [62] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [63] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [64] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [65] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [66] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [67] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [68] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [69] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [70] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…” [71] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [72] AC
= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente
locale; END = esperto nazionale distaccato; [73] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [74] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [75] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.