52011DC0803

/* COM/2011/0803 definitivo */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese


INTRODUZIONE

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo chiave nella struttura dell'economia europea, in quanto rappresentano il 99% delle imprese, di cui il 92% costituito da microimprese[1]. Esse occupano oltre due terzi della forza lavoro del settore privato e offrono un contributo sostanziale alla crescita economica. Sono di fondamentale importanza per l'economia europea quale fonte di occupazione e innovazione. La Commissione è impegnata a sostenere lo sviluppo delle PMI, in particolare attraverso lo "Small Business Act" fondato sul principio del "pensare anzitutto in piccolo", ma anche agevolando l'accesso ai finanziamenti dell'UE. Il programma della Commissione "legiferare con intelligenza" mira tra l'altro a sostenere le piccole imprese riducendo al minimo indispensabile gli oneri normativi della legislazione ritenuta necessaria a livello di Unione europea.

La strategia dell'UE volta a stimolare la crescita nel prossimo decennio – Europa 2020 – sottolinea che è importante migliorare il clima imprenditoriale, anche tramite la regolamentazione intelligente, per rafforzare la competitività delle imprese europee su scala mondiale. Tuttavia, poiché la crisi finanziaria continua ad avere gravi ripercussioni su numerose delle imprese più piccole dell'economia europea, è essenziale che le microimprese possano perseguire i propri obiettivi aziendali e commerciali senza essere gravate da oneri normativi superflue. La Commissione è consapevole del fatto che sono le imprese più piccole a dover sostenere i costi maggiori nell'osservanza delle normative[2]. Il rispetto della legislazione a livello regionale, nazionale ed europeo continuerà ad essere più oneroso per le imprese più piccole.

Il presente documento illustra le ulteriori evoluzioni del concetto di "pensare anzitutto in piccolo" per conseguire risultati in tempi rapidi. Esso indica gli interventi che la Commissione intende attuare per potenziare il ricorso alle esenzioni o a requisiti normativi meno rigidi espressamente previsti per le PMI o le microimprese; descrive inoltre il seguito che verrà dato nel corso del processo legislativo e di attuazione.

L'esistenza di un quadro normativo è oggi una componente indispensabile dell'attività imprenditoriale. Le leggi tutelano i cittadini e i lavoratori dai rischi legati alla sicurezza e proteggono l'ambiente dall'inquinamento. Sono il mezzo tramite il quale si conseguono gli obiettivi di interesse generale. Il costante sviluppo del mercato interno dell'UE apre molte nuove opportunità alle imprese di tutte le dimensioni, ma richiede altresì un minimo di regolamentazione per poter funzionare.

La Commissione accoglie con favore l'interesse del Consiglio europeo nei riguardi di questo tema, e valuterà con attenzione i contributi del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri soggetti interessati in risposta alla presente relazione, che concorreranno allo sviluppo di questa importante iniziativa. La Commissione confida inoltre in un fermo sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio alle proprie proposte legislative volte a ridurre al minimo i costi sostenuti dalle PMI e specialmente dalle microimprese per conformarsi alle normative.

La Commissione continuerà inoltre a lavorare con gli Stati membri per aiutarli a ridurre il più possibile il carico normativo ed eliminare la sovraregolamentazione ( gold plating ) in fase di recepimento della legislazione dell'UE.

Azioni già realizzate

La Commissione sta predisponendo proposte legislative a favore delle PMI, come l'esenzione delle microimprese da determinati requisiti giuridici superflui delle direttive contabili. Essa è fermamente intenzionata a valutare con attenzione l'incidenza sulle PMI di qualsiasi nuova normativa e di qualsiasi revisione tramite un processo di valutazione d'impatto ben rodato; verifica inoltre regolarmente l'efficacia delle normative rispetto ai risultati attesi. Attraverso le iniziative Small Business Act (SBA)[3] e "Atto per il mercato unico" (SMA)[4] essa attua misure intese ad agevolare l'accesso delle PMI al credito, uno degli ambiti di maggiore difficoltà per queste imprese nell'attuale congiuntura sfavorevole. Sono in fase di applicazione ampie misure di semplificazione volte a facilitare la partecipazione delle PMI a programmi finanziati dall'UE. L'ultima proposta della Commissione in materia di politica di coesione, ad esempio, ha introdotto una serie di norme comuni di base per i cinque fondi interessati[5], compresi metodi semplificati di rimborso, che agevoleranno notevolmente le condizioni di accesso ai finanziamenti dell'UE da parte delle PMI.

Per migliorare la normativa vigente, la Commissione ha operato con due ordini di attività. In primo luogo, un vasto programma di semplificazione, per snellire, aggiornare e consolidare il diritto dell'UE: sono state adottate circa 200 proposte che presentano vantaggi sostanziali per le imprese. Secondo, il programma di riduzione degli oneri amministrativi: la Commissione ha presentato proposte che consentiranno di ridurre del 33% gli oneri in questione, un valore ben superiore all'obiettivo previsto del 25%. Dal canto suo, il colegislatore ha adottato proposte che porteranno a una riduzione degli oneri pari al 22%. Gli Stati membri hanno iniziato ad attuare alcune di queste misure.

Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, presieduto dal dott. E. Stoiber, sta elaborando una relazione sulle migliori pratiche degli Stati membri volte ad attuare il diritto dell'Unione europea nel modo meno oneroso possibile. Maggiori informazioni sui risultati di tali attività figurano nella comunicazione "Legiferare con intelligenza"[6].

Sottolineare l 'ESIGENZA DI "PENSARE ANZITUTTO IN PICCOLO" NELL'ELABORAZIONE DI NUOVE PROPOSTE

A seguito di una proposta avanzata dal presidente Barroso, accolta con favore dal Consiglio europeo nel giugno 2011, la Commissione ha avviato un nuovo esame dell' acquis legislativo dell'UE per applicare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" e individuare ulteriori possibili esenzioni o riduzioni degli oneri che gravano sulle PMI e in particolare sulle microimprese.

L'esame dell' acquis è in corso, ma è essenziale che siano coinvolte le PMI interessate per individuare le aree in cui l'azione può essere davvero determinante. È necessario potenziare la partecipazione delle PMI e delle microimprese a quest'analisi, in quanto esse hanno paventato la possibilità che le esenzioni possano arrecare loro svantaggi. Per questa ragione, si stanno mettendo a punto meccanismi di consultazione migliori e più mirati per le PMI e le microimprese.

I primi risultati dell'esame condotto dalla Commissione hanno rivelato che è difficile definire criteri generali chiari e netti per individuare le norme da cui le microimprese potrebbero essere esentate. Le PMI e i loro rappresentanti riconoscono che le PMI non possono ritenersi al di sopra della legge. Resterà applicabile alle PMI e alle microimprese gran parte della normativa riguardante obblighi fondamentali di interesse pubblico, come ad esempio le norme di sicurezza dei prodotti, essenziali per gli scambi all'interno del mercato unico. Concedere esenzioni o applicare disposizioni meno rigide alle imprese più piccole non comprometterà gli obiettivi generali di interesse pubblico perseguiti attraverso le normative pertinenti, ad esempio in materia di salute e sicurezza pubbliche e sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare o tutela ambientale. Scopo di tali misure dovrebbe essere invece quello di ridurre l'onere sproporzionato che il conseguimento di detti obiettivi comporta. In alcuni casi, alleggerire gli oneri che gravano sui piccoli operatori, pur essendo di per sé allettante, potrebbe avere più ampie ripercussioni negative che potrebbero prevalere su eventuali benefici. In tali casi, la priorità accordata all'incidenza sugli operatori più piccoli dovrebbe svolgere un ruolo chiave nell'elaborazione dello strumento. È quindi essenziale applicare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" per evitare oneri inutili per le PMI.

Le imprese sostengono costi non indifferenti per la compilazione e l'archiviazione di documenti e registri o, in occasione di ispezioni, per dimostrare la propria conformità a disposizioni di legge. Tali costi possono essere eliminati in tutto o in parte, o spesso alleggeriti quando si tratta di piccole aziende. Per quanto concerne le leggi in materia di procedure, come quelle relative, ad esempio, alle norme igieniche, all'obbligo di riprendere la merce o a disposizioni analoghe, la Commissione si sta adoperando per elaborare impostazioni su misura e più semplici, per evitare che le imprese debbano sfogliare lunghi atti legislativi per identificare le parti di loro pertinenza.

Esempi di risultati preliminari dell'esame in corso figurano negli elenchi non esaustivi degli allegati 1 e 2.

L'esame dell' acquis ha messo in luce l'esistenza di una vasta gamma di atti legislativi che già prevedono esenzioni. Bisogna operare una distinzione tra i vari casi. In alcuni di essi, le PMI sono completamente escluse dal campo d'applicazione della normativa, mentre in altri la legislazione si applica alle PMI ma sono previste esenzioni in base alle dimensioni dell'impresa. In altri casi, poi, la legislazione è applicabile alle PMI ma con obblighi meno rigidi.

L'obiettivo generale consiste nel concedere esenzioni alle piccole imprese, ma tali esenzioni vengono definite caso per caso, con soglie diverse che tengano pienamente conto della natura specifica del settore e dell'obiettivo generale della legislazione.

Legislazione dal cui campo d 'applicazione sono escluse le piccole imprese

In alcuni casi, le piccole imprese non sono contemplate dalla normativa dell'UE, ad esempio dall'applicazione del principio de minimis .

Esenzioni già applicate o previste nella legislazione dell 'UE

- Esenzioni parziali : ad esempio, i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri che operano esclusivamente nelle acque territoriali possono essere dispensati dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci; le microimprese sono esentate dall'obbligo di installare tachigrafi su autocarri che percorrono tragitti limitati.

- Prolungamento del periodo transitorio : ad esempio, alle PMI è stato concesso un periodo di adattamento più lungo per installare la segnaletica in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro; inoltre, alle PMI del settore edile è stato concesso un periodo transitorio di due anni per adeguarsi alla legislazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro.

- Esenzioni temporanee : le microimprese godono, per un periodo di tempo limitato, dell'esenzione da talune disposizioni legislative, come l'esenzione temporanea dei lavoratori autonomi che effettuano attività di trasporto mobile su strada, esentati dalle direttive sull'orario di lavoro fino a marzo 2009.

Legislazione su misura

- In taluni ambiti, i requisiti non dovrebbero essere gli stessi per le piccole e per le grandi imprese. Pertanto la Commissione, così come auspicato dalle parti interessate, sta elaborando una legislazione sul diritto contabile che distinguerà chiaramente gli obblighi di ciascuna categoria di imprese (imprese grandi, medie, piccole e microimprese). Un ulteriore esempio è la riforma in atto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, che esamina varie possibilità di ridurre alcuni degli oneri normativi che gravano sulle microimprese e sulle PMI, introducendo ogniqualvolta possibile obblighi meno rigidi, fatta salva la tutela dei diritti fondamentali.

- L'ammodernamento della direttiva sulla trasparenza alleggerirà alcuni obblighi legati alla quotazione in borsa e renderà più allettanti per le PMI i mercati dei capitali.

- Oltre alla serie di norme comuni di base per i cinque fondi interessati, introdotta dalla recente proposta della Commissione sulla politica di coesione, è prevista un'ulteriore semplificazione per il prossimo programma dell'UE in materia di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020), soprattutto per aumentare la partecipazione delle PMI.

RAFFORZARE L'APPLICAZIONE DEL "TEST PMI" IN PARTICOLAR MODO PER LE MICROIMPRESE

Al fine di porre maggiormente l'accento sulle esenzioni e sulle norme su misura per le microimprese e le PMI, la Commissione si è messa all'opera per invertire l'onere della prova. Dal gennaio 2012, tutte le future proposte legislative della Commissione partiranno dall'assunto che soprattutto le microentità vadano escluse dal campo d'applicazione della legislazione proposta, ove non si possa dimostrare la proporzionalità della loro copertura. Tale dimostrazione è un nuovo elemento da inserire nel "test PMI" che, così modificato, invertirà di fatto l'onere della prova e permetterà di incentrare l'elaborazione della legislazione dell'UE sulla situazione specifica delle PMI e delle microimprese.

Dalla stessa data, nel caso in cui le microimprese debbano essere incluse nelle proposte legislative per ragioni d'interesse generale, la Commissione assicurerà che le sue proposte siano accompagnate dall'introduzione di una dimensione "microentità" nel "test PMI", che fa parte della normale valutazione d'impatto. In questi casi, si punterà a soluzioni adattate e a regimi agevolati . In parallelo con l'emergere delle argomentazioni e dei motivi a favore dell'introduzione di regimi agevolati, si potrà definire più facilmente la posizione delle PMI e delle microimprese lungo il processo decisionale.

Per realizzare un cambiamento strategico così importante e assicurarne l'effettiva attuazione, la Commissione definirà un quadro di valutazione, aggiornato su base annuale, indicante:

- tutte le esenzioni e tutti i regimi agevolati per le PMI e le microimprese proposti dalla Commissione, nonché altre proposte il cui impatto sugli operatori più piccoli sia stato individuato come fattore principale;

- la loro evoluzione durante il processo di codecisione e la normativa definitiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

- la successiva attuazione di tali disposizioni da parte di ciascuno Stato membro, rivolgendo particolare attenzione all'eventuale sovrapposizione di interventi normativi ( gold plating ) a livello nazionale o regionale.

Questa operazione consentirà a tutte le parti interessate di individuare le aree in cui sono stati compiuti progressi, ma anche di identificare eventuali fasi del ciclo legislativo europeo in cui si registrano passi indietro rispetto alla semplificazione, ecc.

Un piano d 'AZIONE VOLTO A UN MIGLIORE COINVOLGIMENTO DELLE PMI NELLA FORMULAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NELLA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI

La Commissione offrirà alle PMI occasioni più mirate di esprimere la propria posizione e di contribuire alla formulazione di decisioni rivolte alle loro esigenze. Essa discuterà con le PMI le modalità da loro preferite per alleggerire gli oneri normativi nelle diverse situazioni o nei vari ambiti e le consulterà opportunamente in merito ai risultati attesi dalle varie misure. Nel settore della politica sociale, prima di presentare proposte la Commissione ricorrerà al processo di consultazione con le parti sociali europee di cui all'articolo 154 del trattato. Inoltre, essa sta rivedendo il proprio processo di consultazione in linea con la comunicazione "Legiferare con intelligenza", e intende operare le modifiche seguenti.

1. La Commissione favorirà una maggiore partecipazione delle piccole imprese al miglioramento della produzione legislativa e la loro consultazione.

2. Nell'ambito della rete "Enterprise Europe" si farà maggior ricorso a consultazioni del gruppo PMI per ottenere un contributo diretto delle PMI al processo di valutazione d'impatto della Commissione e per una serie di altri scopi; è in corso, ad esempio, una consultazione che invita le PMI a segnalare i principali ostacoli che incontrano sul mercato interno.

3. Si stanno svolgendo incontri mirati con le PMI e le microimprese negli Stati membri, che permettono alla Commissione di raccogliere informazioni sulle loro problematiche; l'iniziativa, attualmente a livello sperimentale, sarà successivamente estesa su scala più ampia nell'ambito del programma per una normativa intelligente e dello "Small Business Act".

4. Il riesame dello "Small Business Act" introduce una nuova struttura di governance per garantire che le posizioni delle PMI siano prese in considerazione nell'adozione e nell'effettiva attuazione dello SBA. Nella nuova rete di rappresentanti nazionali delle PMI e in sede di assemblea delle PMI, le organizzazioni europee e nazionali di PMI forniranno dati e valutazioni in merito all'efficacia dello Small Business Act e promuoveranno lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto concerne le modalità volte a garantire una legislazione più favorevole alle PMI ed evitare inutili oneri normativi.

5. La rete di rappresentanti nazionali delle PMI avrà la possibilità di esprimere le proprie opinioni in merito agli ambiti in cui si avverte maggiormente l'esigenza di esenzioni o alleggerimenti normativi e alla possibile struttura di tali misure. Il rappresentante della Commissione per le PMI terrà i contatti con le PMI interessate e garantirà che le proposte della Commissione attinenti al mondo delle imprese tengano conto degli interessi delle PMI.

6. Sarà creata una pagina web specifica per individuare i dieci principali atti legislativi dell'UE ritenuti più gravosi per le microimprese e le PMI; la pagina sarà utilizzata per effettuare revisioni mirate e specifiche di tali atti legislativi.

Tali azioni e iniziative saranno finanziate mediante programmi in corso o previsti, conformemente con l'attuale quadro finanziario pluriennale e con le proposte relative al nuovo quadro 2014-2020.

Per ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI e sulle microimprese, la Commissione esorta gli Stati membri a garantire l'applicazione dei medesimi principi suesposti e, in particolare, a:

- coinvolgere pienamente, sin dall'inizio, la comunità delle piccole imprese nel processo legislativo;

- fare un ulteriore passo avanti nell'applicazione del principio del "pensare anzitutto in piccolo", integrandolo sistematicamente nel processo legislativo nazionale e prevedendo, all'occorrenza, la possibilità di ridurre oneri ed esenzioni caso per caso;

- applicare il "test PMI" nelle valutazioni d'impatto e potenziare la dimensione "microimprese" del test.

Il rappresentante nazionale delle PMI dovrebbe avere un ruolo chiave nel proprio paese per sorvegliare la realizzazione di tali azioni in stretta collaborazione con le organizzazioni di PMI.

Conclusioni

Nella presente relazione, la Commissione ha illustrato azioni concrete per ridurre al minimo indispensabile gli oneri amministrativi che gravano sulle PMI e in particolare sulle microimprese. Il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a sostenere questa impostazione e a utilizzare la tabella di valutazione della Commissione per seguire l'evoluzione delle esenzioni e della riduzione degli oneri per le microimprese durante il processo di codecisione e di esecuzione. La Commissione invita gli Stati membri ad applicare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" e ad impegnarsi a favore di una rapida e completa attuazione dei principi e delle azioni applicabili a livello di Stati membri.

Allegato 1 – Legislazione esistente con esenzioni o regimi semplificati

Legislazione | Esenzione o regime semplificato |

1 | Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 | Qualora un contratto sia aggiudicato a una PMI che opera con un parco mezzi di non più di 23 veicoli, si può raddoppiare la soglia oltre la quale è obbligatorio indire una gara d'appalto, rendendo in tal modo la procedura di aggiudicazione più semplice e meno onerosa. |

2 | Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) | Gli Stati membri possono individuare (tenendo conto delle dimensioni o dell'attività delle imprese) le categorie di imprese che possono sostituire totalmente, parzialmente o temporaneamente l'obbligo di segnalazione luminosa, e/o acustica, con misure alternative che assicurino lo stesso livello di protezione. |

3 | Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli | Le società con produzione limitata possono richiedere all'organismo di omologazione competente l'applicazione di oneri ridotti (NB: è in fase di preparazione un'ulteriore esenzione per i produttori di veicoli in piccole serie da taluni requisiti tecnici della normativa di omologazione dei veicoli a motore). |

4 | Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) | Le PMI possono essere esentate dall'obbligo di presentazione della relazione annuale ai fini della registrazione EMAS. |

5 | Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori | La direttiva si applica alle imprese che impiegano almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti. |

6 | Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, EAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE | Gli Stati membri possono autorizzare meccanismi speciali di assolvimento degli obblighi operativi e organizzativi delle piccole imprese. |

7 | Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti | Gli Stati membri possono limitare gli obblighi alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano, per quanto riguarda il numero dei lavoratori occupati, le condizioni per l'elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori. |

8 | Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici | Gli Stati membri possono prevedere per i piccoli distributori una deroga all'obbligo di favorire le misure volte a ridurre il consumo finale di energia e di fornire migliori misurazioni e fatture informative. |

9 | Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia | La direttiva contempla la possibilità per gli Stati membri di accordare un trattamento privilegiato alla piccola cogenerazione ad alto rendimento per quanto concerne l'accesso alla rete. |

10 | Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto | Gli Stati membri possono istituire regimi semplificati di imposizione e di riscossione dell'IVA per le piccole imprese, come i regimi IVA forfetari. |

11 | Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori | Gli Stati membri possono esentare dal rispetto dell'obbligo di versare il contributo finanziario previsto per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti i produttori che, rispetto alle dimensioni del mercato nazionale, immettono sul mercato nazionale piccolissime quantità di pile o accumulatori. |

12 | Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES | Gli Stati membri possono escludere del tutto o in parte dalle disposizioni di tale normativa i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale. |

13 | Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca | Esenzione per i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci, che comporterebbe costi sproporzionati. |

14 | Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto | Le PMI hanno potuto usufruire di periodi transitori più lunghi per adeguare la propria produzione (piccole imbarcazioni) alle nuove disposizioni della direttiva. |

15 | Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari | Gli operatori del settore alimentare sono responsabili dell'igiene degli alimenti e sono tenuti ad applicare un sistema di gestione della sicurezza dei prodotti alimentari, la metodologia HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici). Tuttavia, le PMI possono adeguare alla propria situazione taluni aspetti della normativa (ad es., riducendo la frequenza dei controlli interni); i produttori primari e i dettaglianti possono sostituire la metodologia HACCP con procedure di buone pratiche del settore. |

16 | Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità | La legislazione relativa al sistema di scambio delle emissioni fissa una soglia di capacità per escludere i piccoli impianti da detto sistema o per sottoporli alle misure equivalenti e alle prescrizioni semplificate di monitoraggio e comunicazione per gli impianti a basse emissioni. |

17 | Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari | Le esenzioni relative al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari si applicano alle offerte al di sotto dei 2,5 milioni di euro. |

18 | Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna | La direttiva prevede la possibilità di deroghe per le navi che navigano solo nelle vie navigabili interne di uno Stato membro. Tali deroghe possono essere utilizzate nei casi di strutture galleggianti che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, o per le imbarcazioni di portata lorda di peso non superiore a 350 tonnellate. |

19 | Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico | È attualmente in vigore un regime di esenzione per le navi con scali regolari. |

20 | Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri | I piccoli costruttori e i costruttori di nicchia possono chiedere di beneficiare di livelli più bassi. |

21 | Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri | I piccoli costruttori e i costruttori di nicchia possono chiedere di beneficiare di livelli più bassi. |

Allegato 2 – Possibili esenzioni o regimi semplificati previsti[7]

Legislazione | Esenzione o regime semplificato |

1 | Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati | I responsabili del trattamento dei dati (come le autorità pubbliche, le imprese, ecc.) hanno l'obbligo di comunicare le proprie operazioni di trattamento dei dati alle autorità nazionali preposte alla tutela dei dati, a meno che l'esenzione sia motivata. La direttiva lascia un notevole margine discrezionale agli Stati membri nel fissare eventuali esenzioni a tale obbligo; di conseguenza, la situazione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Il futuro pacchetto di riforme esaminerà le modalità di effettiva semplificazione del contesto normativo, ad esempio aumentando l'armonizzazione e proponendo l'abolizione degli obblighi di notifica, fatta eccezione per i casi di trattamento dei dati che presentano rischi particolari. |

2 | Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro | Si potrebbe esaminare la possibilità di sostituire, per le microimprese che svolgono attività a basso rischio, la documentazione sistematica della valutazione dei rischi con un'impostazione proporzionata basata sul rischio, a seguito di una consultazione con le parti sociali e di una valutazione d'impatto degli obblighi attuali. |

3 | Modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro | Si potrebbe cogliere l'opportunità della modifica di questa direttiva per introdurre un'impostazione basata sui rischi, che comporterebbe una riduzione degli obblighi che gravano sulle PMI, conformemente all'approccio generale previsto per l'insieme delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. |

4 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di ergonomia sul posto di lavoro, in particolare nella prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici legati all'attività lavorativa (WRMSD) e dei problemi della vista legati all'impiego di videoterminali, che abroga la direttiva 90/269/CEE del Consiglio e la direttiva 90/270/CEE del Consiglio | Si potrebbe considerare l'introduzione di un'impostazione basata sui rischi, che comporterebbe una riduzione degli obblighi che gravano sulle PMI, conformemente all'approccio generale previsto per l'insieme delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. |

5 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e residenza di cittadini di paesi terzi ai fini dell'occupazione stagionale | Si potrebbero esentare le microimprese e forse anche le PMI dagli obblighi concernenti i lavoratori stagionali, in modo che i piccoli imprenditori agricoli possano tornare, come un tempo, ad assumere lavoratori stagionali a condizioni meno rigide. |

6 | Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi | Nel formulare orientamenti sull'attuazione della direttiva, la Commissione esaminerà la possibilità di introdurre un regime semplificato per le società più piccole. |

7 | Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri | L'attuale revisione di questa direttiva potrebbe rappresentare un'opportunità per occuparsi di talune disposizioni eccessive, che non tengono conto delle caratteristiche delle navi di piccole dimensioni. |

8 | Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi | Le imbarcazioni devono essere equipaggiate con le forniture e le attrezzature mediche di base. Oltre una soglia specifica, è obbligatoria la presenza di un medico. Riesaminando la direttiva, la Commissione valuterà i pro e i contro di proporre una soglia più elevata per le imbarcazioni più piccole. |

9 | Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) | Nell'ambito della valutazione prevista della direttiva e del relativo processo, la Commissione inviterà a presentare osservazioni in merito al suo impatto sulle PMI. |

10 | Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) | Se la rifusione di questo atto legislativo imponesse ai distributori un nuovo obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni molto piccole, come proposto dal Parlamento europeo, si potrebbero estendere le possibilità di esenzione da tale obbligo ai negozi che occupano superfici molto ridotte. |

11 | Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti | Le PMI a basso rischio che trasportano rifiuti potrebbero essere soggette a una procedura di registrazione semplificata. A tal fine, le autorità nazionali competenti dovrebbero sfruttare appieno l'ultimo comma dell'articolo 26 della direttiva, che prevede la possibilità di utilizzare i registri nazionali per ottenere le informazioni necessarie ai fini della registrazione di tali PMI. Detto regime potrebbe essere applicato alle PMI a basso rischio, che rappresentano un rischio minimo in termini di potenziale danno all'ambiente o alla salute umana. |

12 | Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione | L'imminente revisione di questa direttiva potrebbe rappresentare un'opportunità per valutare a quali società imporre l'obbligo di conservazione dei dati. Fra i criteri potrebbero figurare le dimensioni dell'impresa. |

13 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici | L'imminente revisione delle disposizioni in materia di appalti pubblici delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE potrebbe prevedere una riduzione degli obblighi di presentare certificati ed altri mezzi di prova ai fini della partecipazione ad appalti pubblici. In particolare, i certificati e gli altri mezzi di prova potrebbero essere sostituiti da dichiarazioni (autocertificazioni). |

[1] Per PMI si intendono tutte le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale dello stato patrimoniale non supera i 43 milioni di euro. Le microimprese sono la categoria più piccola di PMI, con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un totale dello stato patrimoniale pari o inferiore a 2 milioni di euro.

[2] In media, laddove una grande impresa spende un euro a dipendente per assolvere a una disposizione di legge, un'impresa di medie dimensioni potrebbe dover spendere quattro euro circa, e una piccola impresa fino a dieci euro. (Relazione del gruppo di esperti riguardante i modelli per ridurre gli oneri amministrativi sproporzionati che gravano sulle PMI ("Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on SMEs"), maggio 2007.)

[3] Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa, comunicazione della Commissione - COM(2011)78 (23 febbraio 2011).

[4] L'atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - "Insieme per una nuova crescita", comunicazione della Commissione - COM (2011) 206 (13 aprile 2011).

[5] Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione, Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

[6] Legiferare con intelligenza nell'Unione europea, comunicazione della Commissione - COM(2010)543 (8 ottobre 2010).

[7] Le proposte riguardanti l'introduzione di nuove normative dell'UE o la modifica della legislazione vigente sono oggetto di consultazioni e valutazioni d'impatto che contribuiscono alla decisione finale sulla politica da adottare.