52011PC0783




RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel contesto dei negoziati per l'adesione all'Unione europea, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno preso l'impegno di chiudere e successivamente disattivare, entro un termine fissato di comune accordo, alcune unità dei propri reattori nucleari, per la precisione le unità da 1 a 4 della centrale di Kozloduy, le unità 1 e 2 di Ignalina e le unità 1 e 2 di Bohunice V1. Questa chiusura anticipata rappresenta un onere finanziario eccezionale per gli Stati membri non commisurato alla forza economica dei paesi interessati. In riconoscimento di questo fatto e come atto di solidarietà, l'Unione europea si è impegnata a continuare a fornire ulteriore assistenza finanziaria ai programmi per la disattivazione dei reattori di Kozloduy, Ignalina e Bohunice. L'impegno alla chiusura da parte dei tre Stati membri, nonché l'impegno dell'Unione europea a fornire sostegno finanziario, erano previsti nei rispettivi trattati di adesione.

Il totale dell'aiuto finanziario dell'Unione europea ai tre Stati membri fino alla fine del 2013 prevede 2 847,8 milioni di euro (1 367 milioni di euro per la Lituania, 613 milioni di euro per la Slovacchia e 867,8 milioni di euro per la Bulgaria).

Tutti e tre gli Stati membri hanno rispettato l'impegno del trattato di adesione di chiudere i reattori in modo tempestivo. A seguito della chiusura di tutte le centrali elettriche nucleari in questione, i paesi beneficiari si impegnano a procedere con l'attuazione di un piano di disattivazione; ove è stato tecnicamente possibile, lo scarico del combustibile del reattore è stato il primo passo importante verso la chiusura irreversibile e la disattivazione delle centrali. Sono in fase di installazione le strutture necessarie per sostenere il processo di disattivazione. Si sta preparando la documentazione necessaria per il rilascio delle licenze e sono già in corso lavori preparatori per lo smantellamento, parte integrante delle operazioni di disattivazione. Il quadro giuridico e le strutture di gestione dei paesi interessati sono in fase di adeguamento per tenere conto della trasformazione delle imprese produttrici di energia elettrica in organismi responsabili della disattivazione sicura. Sono iniziate le prime operazioni di smantellamento degli impianti non attivi. Ove necessarie, sono in costruzione importanti strutture per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

Il settore energetico ha beneficiato del finanziamento delle misure in linea con la politica energetica dell'Unione europea. Sono stati completati con successo progetti per l'efficienza energetica, sono state migliorate del punto di vista della sostenibilità ambientale le capacità di produzione convenzionale e nuove capacità sono in costruzione, mentre sono in corso di attuazione gli adeguamenti delle infrastrutture di rete elettrica. In nessuno dei tre Stati membri la chiusura dei reattori nucleari ha comportato un black-out di energia elettrica. Neanche la grave crisi del gas dell'inizio del 2009 ha portato alla riapertura dei reattori chiusi, anche se a livello politico ne era emersa l'intenzione.

L'attuale sostegno finanziario dell'Unione ha di fatto attenuato le conseguenze economiche della chiusura anticipata e ha assicurato notevoli progressi nella disattivazione (infrastrutture per la gestione dei rifiuti, preparazione allo smantellamento). Di conseguenza, non viene più preso in considerazione un ulteriore sostegno dell'Unione per le misure di mitigazione. Tuttavia, il processo di disattivazione dei tre Stati membri continuerà oltre le attuali prospettive finanziarie e devono ancora essere attuati importanti progetti chiave per la sicurezza.

Al fine di consentire la disattivazione in condizioni di sicurezza, dovrebbero essere disponibili, quando necessario, adeguate risorse finanziarie[1]. Le stime aggiornate per la pianificazione della disattivazione e per i relativi costi fornite dagli Stati membri a inizio 2011 dimostrano chiaramente che saranno necessarie ingenti risorse finanziarie aggiuntive per completare la disattivazione in condizioni di sicurezza delle centrali nucleari di Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

Per ragioni storiche, i tre Stati membri non hanno le risorse finanziarie necessarie. Tenendo conto che i reattori sono stati chiusi prima del termine della durata di vita per la quale erano stati inizialmente progettati e che ci vogliono circa 25 anni di funzionamento (es. obbligo legale per l'accumulo di fondi in Germania) per accumulare i fondi sufficienti per la disattivazione, non è stato possibile per i tre paesi accantonare i fondi necessari. Le risorse attualmente disponibili sono ancora insufficienti per garantire continuità e completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza.

La presente proposta di regolamento del Consiglio prevede un'estensione del sostegno finanziario dell'Unione con l'obiettivo generale di raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in conformità con i loro rispettivi piani di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.

Il sostegno finanziario dell'Unione è espressione della solidarietà europea nei confronti di Bulgaria, Lituania e Slovacchia. Tuttavia, la responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta agli Stati membri interessati e implica anche la responsabilità ultima per il suo finanziamento, compreso il finanziamento della disattivazione. Qualora tale finanziamento, proveniente dall'UE o da fonti nazionali, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, deve essere attuato in conformità alla normativa dell'UE applicabile in materia di aiuti di Stato.

Dai tre Stati membri ci si aspetta che essi siano pronti a fornire il finanziamento supplementare richiesto per coprire il fabbisogno finanziario residuo al fine di garantire un uso efficiente ed efficace del sostegno aggiuntivo dell'Unione , ma anche per assicurare la transizione verso il finanziamento totale da parte dello Stato membro del completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza. Sulla base delle attuali stime dei costi di disattivazione, si calcolano 668 milioni di euro per la Bulgaria, 1 140 milioni di euro per la Lituania e 321 milioni di euro per la Slovacchia. Nuovi stanziamenti di impegno saranno iscritti nel bilancio dell'UE fino alla fine del 2017 per i programmi Bohunice e Ignalina e fino alla fine del 2020 per il programma Kozloduy. Sulla base di tali stanziamenti di impegno, tuttavia, gli stanziamenti di pagamento continueranno ancora per diversi anni, molto probabilmente almeno fino al 2021 per Bohunice e Ignalina e fino al 2024 per Kozloduy. Tali stanziamenti saranno oggetto di una revisione entro la fine del 2015 nell'ambito di una valutazione intermedia.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1 Consultazione e parere degli esperti

Il regolamento proposto si basa su un'ampia consultazione con le parti interessate, gli Stati membri interessati (Bulgaria, Lituania e Slovacchia) e gruppi di esperti nella disattivazione. Sono stati utilizzati come contributi i risultati della relazione d'iniziativa del 2011 del Parlamento europeo e la conclusione e le raccomandazioni del 2011 della Corte dei conti europea sul controllo di gestione della disattivazione.

I contributi delle parti interessate hanno sollevato, fra l'altro, i seguenti problemi.

Vi è ampio consenso nell'individuare la necessità di un prolungamento del finanziamento per la disattivazione dei reattori nucleari e nel riconoscere che il settore energetico ha bisogno di canali di finanziamento più specifici, come i Fondi strutturali.

Gli esperti richiedono un piano di disattivazione circostanziato, solido e completo come base per l'erogazione di ulteriori sostegni da parte dell'Unione, che comprenda la stima totale dei costi fino alla data di completamento della disattivazione. È necessario fornire una chiara indicazione sul cofinanziamento nazionale e sulle misure intraprese per garantire questo finanziamento nazionale a lungo termine.

Si è dato un chiaro sostegno alle tappe principali e si è puntato sull'appoggio dell'Unione per la realizzazione di tappe concrete con il più alto valore aggiunto dell'UE. Fin dall'inizio dovranno essere tenuti in considerazione le procedure di conformità e un rigoroso controllo dei costi.

Durante la preparazione della presente proposta di regolamento sono state tenute in considerazione le raccomandazioni della Corte dei conti sul controllo di gestione della disattivazione, che si riflettono nelle disposizioni della proposta stessa, ad esempio: chiara scadenza degli aiuti dell'Unione; ripartizione del finanziamento fino al completamento della disattivazione a carico dello Stato membro interessato (condizionalità ex ante); chiara definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori per monitorare e controllare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi ; meccanismi di esecuzione rivisti per la gestione diretta o indiretta. Ulteriori dettagli relativi alle osservazioni e alle raccomandazioni della Corte possono essere trovati nella scheda finanziaria legislativa allegata.

2.2 Valutazione d'impatto

Il regolamento proposto è stato oggetto di una valutazione d'impatto riguardante tre possibili opzioni politiche:

- l'opzione di base, che non prevedrebbe alcun sostegno ulteriore da parte dell'Unione dopo il 2013;

- l'opzione di scenario invariato, con il sostegno dell'Unione alla disattivazione e con l’adozione di misure nel settore energetico conseguenti alla chiusura dei reattori nucleari;

- un ulteriore, ma ridotto, sostegno dell'Unione destinato alla sola disattivazione.

La scelta di non erogare ulteriori sostegni seguendo l'opzione di base comporterebbe il blocco dei programmi di disattivazione e comprometterebbe quindi la sicurezza nucleare. L'opzione di scenario invariato comporterebbe un sostegno finanziario dell'Unione molto più alto con un ridotto valore aggiunto. Un ulteriore supporto ai progetti nel settore energetico porterebbe a una distorsione della concorrenza, mentre un livello costantemente elevato di sostegno finanziario da parte dell'Unione non sarebbe un incentivo sufficiente perché gli Stati membri si assumano la piena responsabilità finanziaria del completamento della disattivazione.

La valutazione d'impatto delle tre opzioni, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali evidenziati in precedenza, ha portato alla conclusione che solo la terza opzione permetterebbe la prosecuzione senza soluzione di continuità delle operazioni di disattivazione al fine di raggiungere l’irreversibilità del processo di disattivazione e allo stesso tempo sosterrebbe la transizione verso il pieno finanziamento da parte dello Stato membro del completamento della disattivazione.

2.3 Valore aggiunto del sostegno dell'Unione

La necessità di intervento dell'Unione è dovuta al fatto che i fondi necessari per continuare la disattivazione in condizioni di sicurezza non possono essere resi disponibili in tempo utile attraverso i fondi nazionali. È quindi nell'interesse dell'Unione fornire un ulteriore sostegno finanziario per la prosecuzione senza soluzione di continuità della disattivazione, al fine di raggiungere l’irreversibilità del processo di disattivazione dei reattori nucleari interessati, in conformità con i relativi piani, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza. Ciò contribuirà a garantire un sostegno sostanziale e durevole alla salute dei lavoratori e della popolazione, prevenendo il degrado ambientale e consentendo un reale progresso nella sicurezza nucleare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Nel caso della Lituania, il trattato di adesione del 2003 prevede esplicitamente la possibilità di ulteriori finanziamenti per la disattivazione oltre il 2006. Nel caso della Bulgaria, l'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005 si riferisce solo al periodo 2007-2009. Nel caso della Slovacchia il trattato di adesione del 2003 si riferisce solo al periodo 2004-2006. L'atto e il trattato non forniscono una base giuridica specifica per il proseguimento degli aiuti a Bulgaria e Slovacchia oltre il 2009/2006, come nel caso della Lituania. Il trattato di adesione e l'articolo 30 dell'atto di adesione non possono quindi costituire una base giuridica appropriata per stanziare ulteriori finanziamenti oltre il 2013.

La base giuridica appropriata è perciò l'articolo 203 del trattato Euratom. Tale articolo prevede che "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso".

La presente proposta prevede alcune semplificazioni: è previsto un unico regolamento del Consiglio per il sostegno finanziario dell'Unione a Bulgaria, Lituania e Slovacchia nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, anziché i precedenti tre regolamenti separati e indipendenti. Il presente regolamento non prevede eccezioni al regolamento finanziario.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il programma riguarderà il periodo 2014-2020. Il totale degli stanziamenti complessivi è pari a 552 947 000 euro a prezzi correnti. Tale importo è in linea con la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[2]. Tale importo sarà ripartito tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice come segue:

1. 208 503 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo 2014-2020;

2. 229 629 000 EUR per il programma Ignalina per il periodo 2014-2017;

3. 114 815 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo 2014-2017.

La divisione dell'ammontare complessivo tra i tre singoli programmi tiene conto del fatto che la Bulgaria deve disattivare 4 unità, la Slovacchia 2 unità e la Lituania 2 unità, per le quali manca esperienza di disattivazione e il tipo e la quantità dei materiali da gestire hanno un diverso ordine di grandezza. La durata del sostegno si basa sul principio della parità di trattamento dopo l'adesione. Un riesame approfondito è previsto per il 2015 nell'ambito di una valutazione intermedia.

Ulteriori dettagli sulle implicazioni di bilancio sono reperibili nella scheda finanziaria legislativa allegata.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Per raggiungere l'obiettivo generale sopra presentato sono stati definiti obiettivi specifici con i rispettivi indicatori per i programmi Kolzoduy, Ignalina e Bohunice.

Il regolamento proposto istituisce la condizionalità ex ante che Bulgaria, Lituania e Slovacchia devono soddisfare prima che siano erogati i fondi del programma:

4. il rispetto dell' acquis dell'Unione; in particolare nel settore della sicurezza nucleare, il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio sulla sicurezza nucleare e della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

5. l’istituzione di un quadro giuridico nazionale atto a garantire misure adeguate per l'accumulo tempestivo di risorse finanziarie nazionali destinate al completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza;

6. la presentazione alla Commissione di un piano di disattivazione dettagliato rivisto.

Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere collegato e soggetto al raggiungimento dei risultati attesi. Di conseguenza, la presente proposta di regolamento prevede la possibilità di rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, alla luce del risultato di una valutazione dei progressi compiuti nella disattivazione.

La Commissione adotterà impegni finanziari annuali attraverso un comune programma di lavoro annuale per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Un atto che stabilisce le procedure di attuazione dovrà definire ulteriori dettagli operativi per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, tra cui requisiti dettagliati sulle relazioni e sul monitoraggio. Questo atto dovrà inoltre contenere i piani di disattivazione rivisti per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, che serviranno come base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi. Questo permetterà anche di affrontare in modo più efficiente ed efficace le difficoltà che potranno emergere nel corso dell'attuazione del progetto.

2011/0363 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 30 del protocollo relativo alle condizioni e modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, la Bulgaria si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy rispettivamente entro il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2006 e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Bulgaria ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(2) Ai sensi del protocollo n. 4 concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania allegato all’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, che nel 2004 ha riconosciuto la disponibilità dell'Unione a fornire un'assistenza comunitaria supplementare adeguata agli sforzi compiuti dalla Lituania per disattivare la centrale nucleare di Ignalina e ha sottolineato questa espressione di solidarietà dell'Unione, la Lituania si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'unità 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Lituania ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(3) Ai sensi del protocollo n. 9 concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 allegato all’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, la Slovacchia si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 rispettivamente entro il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Slovacchia ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(4) In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il supporto degli aiuti comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno chiuso le centrali nucleari e hanno compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. È necessario altro lavoro per continuare a progredire con le operazioni effettive di smantellamento fino al raggiungimento dell’irreversibilità del processo di disattivazione in condizioni di sicurezza, assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari.

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere Bulgaria, Lituania e Slovacchia nell'affrontare l'onere finanziario eccezionale scaturito dal processo di disattivazione, fermo restando il principio che la responsabilità finale delle operazioni di disattivazione spetta agli Stati membri interessati. Sin dal periodo di pre-adesione, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno ricevuto un notevole sostegno finanziario da parte dell'Unione, in particolare attraverso i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice stabiliti per il periodo 2007-2013. Il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito di questi programmi si concluderà nel 2013.

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, nella proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[5] è previsto un importo di 700 milioni di euro per la sicurezza nucleare e la disattivazione provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea. Di questo importo si prevede che 500 milioni di euro a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo programma per un sostegno aggiuntivo alle attività di disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile che i finanziamenti nell'ambito di questo nuovo programma siano erogati in maniera gradualmente decrescente.

(7) È necessario che il sostegno di cui al presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione in condizioni di sicurezza, poiché questo porterà il più elevato valore aggiunto dell'Unione, garantendo al contempo la transizione verso il pieno finanziamento da parte degli Stati membri del completamento delle attività di disattivazione. La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta agli Stati membri interessati e implica anche la responsabilità ultima per il suo finanziamento, compreso il finanziamento della disattivazione. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro in conformità agli articoli 107 e 108 del trattato.

(8) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati di adesione, in particolare dalle disposizioni dei protocolli menzionati nei considerando 1, 2 e 3 del presente regolamento.

(9) È auspicabile che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, al fine di garantire la massima efficienza possibile.

(10) È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento e gli interventi che esse sostengono siano conformi con il diritto nazionale e dell'Unione applicabile connesso direttamente o indirettamente con l'attuazione dell'operazione. La disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento deve essere effettuata in linea con la legislazione relativa alla sicurezza nucleare[6], alla gestione dei rifiuti[7] e all'ambiente[8].

(11) Sarà assicurato dalla Commissione un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di assicurare il più elevato valore aggiunto del l'Unione per i finanziamenti assegnati nell'ambito del presente regolamento, anche se la responsabilità finale della disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma.

(12) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con misure proporzionate durante tutto il ciclo delle spese, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(13) Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, e in particolare le disposizioni relative alle risorse finanziarie adeguate per la continuazione della disattivazione in condizioni di sicurezza, non possono essere sufficientemente perseguiti dagli Stati membri, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

(14) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di programmi di lavoro annuali e procedure di attuazione dettagliate. Tali competenze devono essere esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione[9].

(15) Il regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all’applicazione del protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania (Programma Ignalina)[10], il regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (Programma Bohunice)[11] e il regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 22 luglio 2010, relativo all’assistenza finanziaria dell’Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy)[12] devono pertanto essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma pluriennale di assistenza alla disattivazione nucleare per il 2014-2020 ("il programma") che stabilisce le disposizioni per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4; programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 (unità 1 e 2, programma Bohunice).

Articolo 2 Obiettivi

1. L'obiettivo generale del programma è aiutare gli Stati membri interessati a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.

2. Nei periodi di finanziamento gli obiettivi specifici per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice sono:

7. programma Kozloduy:

(i) smantellamento delle sale turbine delle unità da 1 a 4 e degli edifici ausiliari, da valutare in base al numero e al tipo di sistemi smantellati;

(ii) smantellamento dei componenti e delle attrezzature di grandi dimensioni negli edifici reattori delle unità da 1 a 4, da valutare in base al numero e al tipo di impianti e attrezzature smantellati;

(iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati;

8. programma Ignalina:

(i) scarico del combustibile contenuto nel nocciolo del reattore dell'unità 2 e nelle piscine di combustibile del reattore delle unità 1 e 2 nella struttura di stoccaggio a secco del combustibile esaurito, da valutare in base al numero di elementi di combustibile scaricati;

(ii) mantenimento in sicurezza dei reattori fino al completamento dello scarico del combustibile, da valutare in base al numero di incidenti registrati;

(iii) smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base al tipo e al numero di sistemi ausiliari smantellati e alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati;

9. programma Bohunice:

(i) smantellamento delle sale turbine e degli edifici ausiliari del reattore V1, da valutare in base al numero e al tipo di sistemi smantellati;

(ii) smantellamento all'interno degli edifici del reattore V1 dei componenti e delle attrezzature di grandi dimensioni, da valutare in base al numero e al tipo di impianti e attrezzature smantellati;

(iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati.

3. Le tappe principali e le date di scadenza sono definite nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3 Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.

Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice come segue:

10. 208 503 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo 2014-2020;

11. 229 629 000 EUR per il programma Ignalina per il periodo 2014-2017;

12. 114 815 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo 2014-2017.

2. La Commissione esaminerà i risultati del programma e valuterà i progressi dei programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice in relazione alle tappe principali e alle scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro la fine del 2015 nell'ambito della valutazione intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base dei risultati di questa valutazione, la Commissione può rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

3. La dotazione finanziaria per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

La dotazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio.

Articolo 4 Condizionalità ex ante

1. Entro il 1° gennaio 2014 Bulgaria, Lituania e Slovacchia sono tenute a soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:

13. rispettare l' acquis dell'Unione; in particolare nel settore della sicurezza nucleare, recepire nel diritto nazionale la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio6 sulla sicurezza nucleare e la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi7;

14. stabilire un quadro giuridico nazionale atto a garantire misure adeguate per l'accumulo tempestivo di risorse finanziarie nazionali destinate al completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza, in conformità alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;

15. presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite in relazione al soddisfacimento delle condizionalità ex ante durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Essa può decidere, al momento dell'adozione del programma di lavoro annuale, di sospendere in tutto o in parte l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa del completo soddisfacimento delle condizionalità ex ante.

Articolo 5 Modalità di attuazione

1. Il programma è attuato mediante una o più modalità previste dal regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], in particolare, attraverso sovvenzioni e appalti.

2. La Commissione può affidare l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del presente programma agli organismi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 6 Programmi di lavoro annuali e procedure di attuazione

1. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale congiunto per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo obiettivi, risultati attesi, indicatori correlati e calendario per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale.

2. La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2014 procedure di attuazione dettagliate per tutta la durata del programma. L'atto che stabilisce le procedure di attuazione definisce inoltre in dettaglio i risultati attesi, le attività e i relativi indicatori di prestazione per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Esso contiene i piani di disattivazione dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che servono da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.

3. I programmi di lavoro annuali e gli atti che stabiliscono le procedure di attuazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 7 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. La Commissione adotta le appropriate misure volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate dal presente regolamento, vengano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, procedure per il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere tali controlli, verifiche e ispezioni sul posto.

Articolo 8 Valutazione

1. Entro e non oltre la fine del 2015, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi delle misure, sia a livello di risultati sia di impatti, sull'efficienza nell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione, in vista di un'eventuale decisione che modifica o sospende le misure. La valutazione esamina inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.

2. La Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari. Tale valutazione esamina l'efficacia e l'efficienza del programma e il suo impatto sulla disattivazione.

3. Le valutazioni tengono conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tali valutazioni.

Articolo 9 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura prevista nell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura è chiusa senza esito nei casi in cui, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato lo stabilisca oppure la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 10 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti in questione fino alla loro conclusione, o dell'aiuto finanziario concesso dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2013, che continuano ad applicarsi alle azioni fino alla loro conclusione.

Articolo 11 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, il regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2014.

Articolo 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia

Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB [13]

32 Energia

Natura della proposta/iniziativa

♦ La proposta / iniziativa riguarda una nuova azione

♦ La proposta / iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[14]

x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

♦ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Rubrica 1 Crescita intelligente e inclusiva

L'obiettivo generale del programma è quello di raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, mantenendo il massimo livello di sicurezza.

Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Gli obiettivi specifici per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice sono:

programma Kozloduy:

- smantellamento delle sale turbine delle unità da 1 a 4 e degli edifici ausiliari;

- smantellamento dei componenti e delle attrezzature di grandi dimensioni negli edifici reattori delle unità da 1 a 4;

- gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti;

programma Ignalina:

- scarico del combustibile contenuto nel nocciolo del reattore dell'unità 2 e nelle piscine di combustibile del reattore delle unità 1 e 2 nella struttura di stoccaggio a secco del combustibile esaurito;

- mantenimento in sicurezza dei reattori fino al completamento dello scarico del combustibile;

- smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti;

programma Bohunice:

- smantellamento delle sale turbine e degli edifici ausiliari del reattore V1;

- smantellamento all'interno degli edifici del reattore V1 dei componenti e delle attrezzature di grandi dimensioni;

- gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti.

Attività ABM/ABB interessate

32 05

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il successo dell'assistenza finanziaria dell'Unione a Bulgaria, Lituania e Slovacchia comporterà un importante passo in avanti nella disattivazione di tutte le unità delle centrali nucleari in questione e nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I principali componenti e attrezzature negli edifici reattori e in quelli ausiliari andranno smantellati, contribuendo a garantire un sostegno sostanziale e durevole alla salute dei lavoratori e della popolazione, a prevenire il degrado ambientale e a portare un reale progresso nella sicurezza nucleare.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

OBIETTIVO GENERALE | L'obiettivo generale del programma è quello di raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, mantenendo il massimo livello di sicurezza. |

Indicatore di impatto | Situazione attuale | Obiettivo a lungo termine e tappe* |

Numero dei componenti e dei sistemi principali smantellati nei reattori nucleari in questione in conformità con i rispettivi piani di disattivazione. | Le date attualmente previste per il completamento della disattivazione sono: - unità da 1 a 4 di Kozloduy: 2030; - unità 1 e 2 di Ignalina: 2029; - unità 1 e 2 di Bohunice V1: 2025. |

(*) I dati sugli obiettivi precisi e sulle tappe per il 2020 non sono ancora disponibili. Essi saranno definiti in seguito, sulla base dei piani di disattivazione rivisti presentati da Bulgaria, Lituania e Slovacchia.

OBIETTIVO SPECIFICO | Programma Kozloduy |

Indicatori di risultato | Ultimo risultato noto | Obiettivo di medio termine (risultato)* |

Numero e tipo di sistemi smantellati nelle sale turbine e negli edifici ausiliari. | Sono iniziate le attività di smantellamento nelle sale turbine 1 e 2. | Smantellamento dei sistemi nelle sale turbine 1-4 completato entro il 2020; smantellamento negli edifici ausiliari completato nel 2015. |

Numero e tipo di sistemi e componenti di grandi dimensioni smantellati negli edifici reattori. | Non ancora iniziato | Smantellamento delle attrezzature nel 2015; smantellamento dei componenti di grandi dimensioni nel 2016. |

Quantità e tipo di rifiuti condizionati. | Sono in costruzione impianti per il trattamento e il condizionamento dei rifiuti. | Rimozione, trattamento e condizionamento dei rifiuti operativi completati nel 2018; trattamento e condizionamento dei rifiuti della disattivazione a partire dal 2015. |

OBIETTIVO SPECIFICO | Programma Ignalina |

Indicatori di risultato | Ultimo risultato noto | Obiettivo di medio termine (risultato)* |

Numero di elementi di combustibile scaricato dall'unità 2 e dalle piscine di combustibile esaurito. | Combustibile nel nocciolo del reattore dell'unità 1 scaricato, combustibile nel nocciolo del reattore dell'unità 2 parzialmente scaricato nelle piscine di combustibile esaurito. | Completamento dello scarico del combustibile e del trasferimento di elementi di combustibile esaurito all’impianto di stoccaggio a secco del combustibile esaurito entro la fine del 2016. |

Numero di incidenti registrati. | Manutenzione sicura eseguita senza incidenti. | Nessun incidente fino al completo scarico del combustibile delle unità 1 e 2. |

Tipo e numero di sistemi ausiliari smantellati, quantità e tipo di rifiuti condizionati. | Sistema di raffreddamento d'emergenza del nocciolo dell'unità 1 smantellato, inizio dei lavori di smantellamento nella sala turbine dell'unità 1; sono in costruzione strutture per la gestione dei rifiuti. | Smantellamento sala turbine unità 2: 2017; smantellamento edifici per la ventilazione e il trattamento dei gas: 2014-2015. |

OBIETTIVO SPECIFICO | Programma Bohunice |

Indicatori di risultato | Ultimo risultato noto | Obiettivo di medio termine (risultato)* |

Numero e tipo di sistemi smantellati nella sala turbine V1 e negli edifici ausiliari. | Smantellamento della sala turbine V1 iniziato; smantellamento degli edifici esterni (fase 1) iniziato. | Completamento dello smantellamento della sala turbine V1; rimozione dei sistemi negli edifici ausiliari (fase 2): inizio nel 2014. |

Numero e tipo di sistemi e componenti di grandi dimensioni smantellati negli edifici del reattore V1. | Decontaminazione dei circuiti primari del reattore V1 iniziata. | Inizio dello smantellamento dei componenti di grandi dimensioni nell'edificio reattore: 2015. |

Quantità e tipo di rifiuti condizionati. | Fase 1 - gestione dei rifiuti di disattivazione iniziata. | Fase 2 - gestione dei rifiuti di disattivazione: fine 2013-2025. |

(*) I dati forniti sono da considerarsi solo come indicativi. Il dettaglio degli obiettivi a medio termine sarà definito in seguito nell'atto di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sulla base dei piani di disattivazione rivisti presentati da Bulgaria, Lituania e Slovacchia.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Le modalità di attuazione dovranno essere operative entro il 31 dicembre 2014 e completate da programmi di lavoro annuali.

Entro il 2014 Bulgaria, Lituania e Slovacchia dovranno soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:

(a) rispetto dell' acquis dell'Unione, in particolare il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio sulla sicurezza nucleare e della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

(b) definizione di un quadro normativo nazionale che garantisca disposizioni adeguate per l'accumulo tempestivo di risorse finanziarie nazionali destinate al completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza;

(c) presentazione alla Commissione del piano di smantellamento dettagliato rivisto.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La necessità dell'intervento (sussidiarietà) è dovuta al fatto che, per ragioni storiche, i fondi necessari per la prosecuzione delle operazioni di disattivazione in condizioni di sicurezza al momento non possono essere reperiti attraverso i rispettivi finanziamenti nazionali. A differenza di altri Stati membri che si trovano in una situazione simile ma che non devono affrontare la chiusura anticipata delle loro centrali, non è stato possibile per Bulgaria, Lituania e Slovacchia accumulare fondi sufficienti attraverso il funzionamento delle centrali stesse.

È quindi nell'interesse dell'Unione fornire un ulteriore sostegno finanziario per la prosecuzione senza soluzione di continuità della disattivazione, al fine di raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione dei reattori nucleari interessati, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, mantenendo il massimo livello di sicurezza. Ciò contribuirà a garantire un sostegno sostanziale e durevole alla salute dei lavoratori e della popolazione e alla prevenzione del degrado ambientale e porterà un reale progresso nella sicurezza nucleare.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La Corte dei conti europea ha condotto un audit di gestione nel 2010/2011. Il presente regolamento tiene conto delle osservazioni e delle raccomandazioni della Corte come segue.

Pieno finanziamento non garantito e nessun limite di finanziamento determinato:

- il regolamento prevede una condizionalità per il sostegno dell'Unione: gli Stati membri beneficiari sono tenuti a istituire un quadro giuridico nazionale atto a garantire disposizioni adeguate per l'accumulo tempestivo di risorse finanziarie nazionali destinate al completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza;

- sono chiaramente fissate nel regolamento le date di scadenza per il sostegno dell'Unione europea: 2017 per la Lituania e la Slovacchia e 2020 per la Bulgaria.

Definizione degli obiettivi e di significativi indicatori di prestazione per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e le relative relazioni:

- il presente regolamento contiene obiettivi generali e specifici e indicatori di prestazione più dettagliati rispetto ai precedenti regolamenti;

- gli indicatori di prestazione e le disposizioni chiare per il monitoraggio e le relazioni saranno ulteriormente precisati come indicato nell'articolo 6, paragrafo 2.

Valutazione delle esigenze sulla base dei progressi compiuti finora, delle attività ancora da svolgere e del piano finanziario complessivo, comprese le risorse delle varie parti interessate:

- questa raccomandazione è soddisfatta dalla valutazione d'impatto;

- la pianificazione dettagliata delle attività ancora da svolgere sarà ulteriormente sviluppata nell'atto che stabilisce le procedure di attuazione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 2;

- i rispettivi Stati membri dovranno presentare alla Commissione un dettagliato piano di disattivazione rivisto per ciascuna delle centrali nucleari in questione.

Valutazione ex-ante per il sostegno dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP:

- la valutazione ex-ante richiesta è coperta dalla valutazione d'impatto. Questa fornisce le informazioni richieste ai sensi del regolamento finanziario,

- l'atto che stabilisce le procedure di attuazione previste all'articolo 6, paragrafo 2, conterrà ulteriori dettagli.

Numero dei livelli di gestione e responsabilità diffusa:

- la scelta delle modalità di gestione appropriate e dell'organismo delegato sarà portata a termine in un secondo momento, a seguito di un'ulteriore valutazione delle opzioni più adatte;

- ruoli e responsabilità saranno definiti con maggiore dettaglio nell'atto che stabilirà le procedure di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che darà seguito all'attuale decisione della Commissione sulle procedure. In tutti e tre i programmi lo Stato membro beneficiario ha il ruolo chiaramente identificato di coordinatore del programma.

Valutazione dei finanziamenti attraverso i Fondi strutturali:

- l'utilizzo dei Fondi strutturali è stato discusso nella valutazione d'impatto ed escluso come meccanismo di attuazione del sostegno dell'Unione europea alla disattivazione .

La Commissione ha adottato nel luglio 2011 la relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'utilizzo del sostegno finanziario dell'UE ai tre Stati membri. Per preparare la proposta per il sostegno dell'Unione europea oltre il 2013, ridefinire gli obiettivi e gli indicatori e migliorare ulteriormente le procedure di attuazione è stata anche presa in considerazione l'esperienza degli ultimi 10 anni di erogazione degli aiuti. La scelta successiva di adeguati meccanismi di esecuzione e le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento consentiranno alla Commissione europea di affrontare in modo più efficiente le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto da parte degli Stati membri beneficiari.

Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

In virtù delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario, i tre Stati membri interessati rimarranno tra i principali beneficiari dei Fondi strutturali e di coesione; potranno così continuare a beneficiare del sostegno finalizzato a far fronte alle conseguenze economiche e sociali della disattivazione degli impianti. Inoltre, il meccanismo per collegare l'Europa proposto dalla Commissione creerà importanti opportunità per migliorare e modernizzare le infrastrutture per l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni.

Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di durata limitata

- x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 2014 al 2020

- x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2025 (dal 2021 al 2025 solo per gli stanziamenti di pagamento)

♦ Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione prevista[15]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

x Gestione centralizzata indiretta , con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ♦ agenzie esecutive

- ♦ organismi creati dalle Comunità[16]

- x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

- ♦ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

♦ Gestione concorrente con gli Stati membri

♦ Gestione decentrata con paesi terzi

x Gestione congiunta con organizzazioni internazionali

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma può essere attuata direttamente ai sensi dell'articolo [55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) N. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], o indirettamente delegando le funzioni di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario].

La scelta della modalità di gestione e dell'organismo delegato sarà fatta in un secondo momento.

MISURE DI GESTIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E DI RELAZIONI

Precisare frequenza e condizioni.

Le riunioni di monitoraggio si terranno due volte l'anno e avranno lo scopo di valutare i progressi della disattivazione e di esaminare e approvare le relazioni di monitoraggio predisposte dai beneficiari del sostegno dell'Unione e dagli organismi delegati prima di ogni riunione.

Le modalità di monitoraggio e di relazione saranno fissate in seguito nell'atto che stabilisce le procedure di attuazione dettagliate.

Missioni e incontri sul luogo con le altre parti coinvolte (es. ministeri) completeranno il monitoraggio del progetto.

Entro e non oltre la fine del 2015 sarà redatta dalla Commissione una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione, in vista di una decisione che modifica o sospende le misure.

Una valutazione ex-post sarà effettuata in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari. Essa dovrà esaminare l'efficacia e l'efficienza del programma e il suo impatto sull'attività di disattivazione.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

Ritardi nell'attuazione del progetto

Cattiva gestione dell'assistenza finanziaria dell'UE da parte dei beneficiari

Rischio di doppio finanziamento

Modalità di controllo previste

Sarà realizzato un attento monitoraggio dell'attuazione del programma al fine di mitigare il rischio di ritardi nel progetto.

Sono previste valutazioni del programma, come contemplato all'articolo 9 del progetto di regolamento.

Si terrà conto anche del rischio di cattiva gestione selezionando il meccanismo di esecuzione appropriato.

Il rischio di doppio finanziamento è considerato minore. Ai sensi del presente regolamento non ci sarà un ulteriore sostegno a misure nel settore energetico dove potrebbe sussistere il rischio di doppio finanziamento proveniente da altri strumenti finanziari dell'Unione. Il sostegno dei progetti nucleari è escluso dai Fondi strutturali, quindi i due non rischiano di sovrapporsi. Per ogni programma specifico (programma Kozloduy, Ignalina e Bohunice) ciascuno Stato membro beneficiario nomina un coordinatore nazionale del programma con la responsabilità, tra le altre, di escludere un doppio finanziamento da risorse nazionali dedicate alla disattivazione degli impianti.

Per quanto riguarda la strategia di controllo, l'ipotesi è che il programma ai sensi del presente regolamento avrà caratteristiche di rischio simili a quelle del sostegno dell'Unione per il periodo 2007-2013 e sarà applicata una strategia di controllo analoga. Il livello di non conformità stimato dovrà pertanto essere simile a quello del programma di sostegno dell'Unione 2007-2013.

- Il controllo finanziario supplementare dell'Agenzia centrale per la gestione dei progetti (CPMA) alla centrale nucleare di Ignalina è stato ultimato nel 2010. Ciò ha confermato la valutazione istituzionale condotta a novembre e dicembre 2008, secondo la quale i seguenti punti chiave sono ben definiti e attuati in modo soddisfacente: appalti, sistema di controllo interno, contabilità, audit esterno, accesso del pubblico alle informazioni e pubblicazione dei beneficiari. Questo fornisce ragionevole garanzia che la CPMA soddisfi i requisiti del regolamento finanziario.

- Per quanto riguarda i fondi gestiti dalla BERS, un audit finanziario esterno del fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice ha rilevato un errore finanziario che corrisponde a circa lo 0,3% del bilancio totale del fondo. Supponendo che vi sia un livello di errore analogo negli altri due fondi di disattivazione, è possibile dare ragionevoli rassicurazioni (si prevede di lanciare audit simili sui fondi internazionali di sostegno delle centrali di Kozloduy e di Ignalina entro la fine del 2011).

Accordi e decisioni per l'attuazione delle azioni previste dal presente programma prevederanno la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, nonché gli audit della Corte dei conti e i controlli in loco effettuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

In relazione all’attuazione degli strumenti finanziari, qualsiasi accordo con un organismo a cui sono stati affidati dei compiti o con altre istituzioni finanziarie coinvolte prevederà esplicitamente la possibilità che la Commissione e la Corte dei conti esercitino i propri poteri di controllo sui documenti, sui locali e sulle informazioni, anche memorizzate su supporti elettronici, di tutti i terzi che abbiano ricevuto finanziamenti dell’Unione.

Natura e intensità dei controlli

Sintesi dei controlli | Importo in Mio EUR | Numero di beneficiari: transazioni (% del totale) | Profondità del controllo (valutazione 1-4) | Copertura (% del valore) |

Gestione delle azioni derivanti dalla valutazione degli audit ex-post | 8,48** | 1) controllo globale di tutti i progetti: 100% | 1 | 100 |

2) audit dei progetti selezionati: 10% | 4 | 20 |

** Approssimazione sulla base del seguente calcolo:

- 3 audit finanziari: 3 x 0,1 Mio EUR (basato sui costi dei controlli finanziari nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione nel periodo 2007-2013);

- valutazione 2015 ed ex post: 0,5 Mio EUR;

- controllo interno della DG ENER dedicato al programma: 0,18 Mio EUR (0,20 x 0,127 Mio EUR all'anno moltiplicato per 7 anni);

- costi per l'amministrazione del programma: 7,5 Mio EUR = 0,5 x (7+4+4) anni (0,5 Mio EUR all'anno individualmente per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, sulla base di importi medi per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2007-2013; 7+4+4 rappresenta la durata rispettiva degli aiuti aggiuntivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice).

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi di controllo regolamentare, la DG ENER elaborerà una strategia antifrode e un piano d'azione a livello di DG, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS), adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che i suoi controlli interni anti-frode siano allineati con la strategia e che il suo approccio nella gestione del rischio di frodi sia orientato a identificare le zone a rischio frode e a elaborare le risposte adeguate. Laddove necessario, saranno allestiti gruppi in rete e adeguati strumenti informatici dedicati all'analisi di casi di frode relativi al programma.

Saranno organizzati corsi di formazione su misura per il personale coinvolto nella gestione finanziaria (compresi i responsabili della verifica operativa e della gestione di progetti nonché i revisori dei conti) per la prevenzione e l'individuazione delle frodi nella gestione delle sovvenzioni e degli appalti, nonché nella progettazione e nel ciclo delle spese.

Le istituzioni finanziarie partecipanti all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario dovranno conformarsi alle norme sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sull'antiterrorismo. Esse non dovranno avere sede in territori le cui giurisdizioni non cooperano con l'Unione in relazione all'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionale.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

RUBRICA/RUBRICHE DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE E LINEA/LINEE DI BILANCIO DI SPESA INTERESSATE

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione………………………... … ] | Diss./Non diss. ([17]) | di paesi EFTA[18] Paesi | di paesi candidati[19] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

N. 1 | 32 05 03 Sicurezza nucleare – Azioni transitorie (Disattivazione degli impianti nucleari) | Diss. | NO | NO | NO | NO |

N. 1 | 32 01 04 03 | Non diss. | NO | NO | NO | NO |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione……………………………………..] | Diss./non-diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 1 | Crescita intelligente e inclusiva |

Mio EUR (al terzo decimale)

- Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno previsto di risorse umane

- ♦ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

? Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

? Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[24] |

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) |

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) |

10 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca diretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane necessarie sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, oltre, se necessario, da eventuali stanziamenti supplementari che possono essere concessi alla DG responsabile della gestione nell'ambito della procedura di stanziamento annuale e alla luce dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei | Attuazione del sostegno finanziario ai programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, programmazione, monitoraggio, controllo e relazioni. |

Personale esterno |

Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale

- x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui al COM(2011) 500.

- ♦ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

-

- ♦ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[27].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

-

Partecipazione di terzi al finanziamento (nessuna diretta partecipazione di terzi al programma di sostegno dell'UE)

- x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

- ♦ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- ♦ sulle risorse proprie

- ♦ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa[28] |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | ..inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo ... | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

-

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

-

[1] Raccomandazione della Commissione concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31.

[2] COM(2011) 500. L'importo corrispondente è pari a 500 milioni di euro ai prezzi del 2011.

[3] GU C [..] del […], pag.

[4] GU C […] del […], pag.

[5] COM(2011) 500.

[6] GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18; direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

[7] GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48; direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

[8] In particolare: direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40); direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

[9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[10] GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10.

[11] GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1.

[12] GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9.

[13] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

[14] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[15] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[16] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[17] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati

[18] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[19] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[21] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[22] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[23] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[24] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ( intérimaire ); JED = giovane esperto in delegazione (j eune expert en délégation );.

[25] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[26] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[27] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[28] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.