Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi /* COM/2011/0688 definitivo - 2011/0309 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Motivazione e obiettivi della proposta La prospezione e la produzione di petrolio e
gas si svolgono sempre più in mare aperto, anche in ambienti geograficamente e
geologicamente complessi come le acque profonde. La portata e le
caratteristiche dei recenti incidenti[1]
e dei "semincidenti"[2]
offshore riguardanti gli idrocarburi segnalati in tutto il mondo, compresa l'Unione,
richiedono un intervento. Essi svelano la disparità tra la crescente
complessità delle operazioni e l'inadeguatezza delle attuali pratiche di
gestione del rischio. Si rilevano ampie disparità tra le singole imprese
in termini di prestazioni e comportamenti nell'ambito della sicurezza. Gli
incidenti hanno inoltre messo in evidenza le sfide che i regolatori si trovano
ad affrontare per garantire un'adeguata sorveglianza delle attività offshore,
nonché la mancanza di trasparenza e condivisione dei dati relativi alle
prestazioni di sicurezza del settore offshore. In Europa la maggior parte del
petrolio e del gas è prodotta in mare aperto. Un grave incidente in un impianto
offshore in Europa potrebbe comportare perdite materiali, danni per l'ambiente,
l'economia, le comunità locali e la società; si potrebbero inoltre mettere a
repentaglio la vita e la salute dei lavoratori. È necessario ridurre le
probabilità di incidenti gravi nelle acque unionali. Gli studi, le consultazioni delle parti
interessate e le analisi del rischio condotti dal 2010 hanno identificato i
seguenti problemi principali per l'Unione: 1. Il rischio di un grave incidente offshore concernente l'estrazione
di petrolio o gas nelle acque unionali è significativo e la frammentaria
legislazione vigente e le pratiche normative e del settore non coprono tutte le
possibilità di riduzione dei rischi nell'UE. 2. L'attuale quadro normativo e le disposizioni operative non offrono
la risposta d'emergenza più efficace in caso di incidenti nelle acque dell'Unione
e le responsabilità in termini di bonifica e risarcimento dei danni
convenzionali non sono del tutto chiare. Pertanto, gli obiettivi generali della
proposta sono (i) ridurre i rischi di incidenti gravi nelle acque unionali e
(ii) limitare le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un
incidente. Contesto generale per un'iniziativa
normativa La Commissione ha reagito al disastro nel
Golfo del Messico già l'anno scorso con un'analisi dei divari fra le pratiche
in mare aperto e nel quadro legislativo dell'Unione e con la successiva
comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore
nel settore degli idrocarburi"[3],
adottata a ottobre 2010, che ha fornito una prima indicazione sulle aree di
intervento nell'Unione. Esistono forti disparità e frammentazione fra
le normative e le pratiche degli Stati membri nell'ambito delle attività
offshore, quali per esempio le autorizzazioni, le disposizioni in materia di
responsabilità, le norme di sicurezza delle attrezzature, la trasparenza
pubblica e lo scambio di informazioni, che riflettono l'effettiva assenza di
strumenti di diritto internazionale e le lacune del diritto unionale in
materia. Sebbene alcuni Stati membri abbiano sistemi
normativi sulle attività offshore considerati all'avanguardia a livello
mondiale, per tutti vi sono margini di miglioramento. Nella fattispecie, si deve
innalzare il livello di controllo del rischio più gravi nel settore offshore,
per raggiungere standard elevati in tutta l'Unione. Dall'analisi di frequenza delle prestazioni del settore in Europa a oggi e del costo documentato degli incidenti del passato si osserva che annualmente le perdite economiche e i danni dovuti a incidenti offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione sono mediamente quantificabili tra i 205 e i 915 milioni di euro. Questo intervallo è utilizzato per quantificare il rischio di base nella valutazione d'impatto. Si stima che i vantaggi derivati per l'Unione
e gli Stati membri superino significativamente i costi dell'introduzione
di standard più elevati. La maggior parte dei costi aggiuntivi sarà a carico
del settore, che beneficerà a sua volta della riduzione del rischio. L'esperienza
dimostra tuttavia che sono necessarie una solida regolamentazione e
una chiara definizione delle responsabilità per realizzare il cambiamento
culturale nel settore suscettibile di conseguire la riduzione del rischio che
il presente regolamento intende raggiungere. Gli obiettivi generali citati in precedenza si
articolano in quattro obiettivi specifici: 1.
garantire un uso coerente delle migliori pratiche
nel settore del controllo del rischio di incidenti rilevanti da parte dell'industria
degli idrocarburi nelle attività offshore suscettibili di danneggiare le acque
o le coste unionali; 2.
attuare le migliori pratiche normative in tutte le
giurisdizioni europee nelle quali si svolgono tali attività; 3.
rafforzare la preparazione e la capacità di
risposta in caso di emergenze suscettibili di colpire i cittadini, l'economia o
l'ambiente nell'UE; 4.
migliorare e chiarire le responsabilità e le
disposizioni in materia di indennizzo vigenti nell'Unione. Le soluzioni pratiche elaborate derivano dalle
attività di ricerca della Commissione e dalle sue consultazioni con le parti
interessate. Sono state inoltre identificate varie opzioni strategiche che
raggruppano le misure in combinazioni e mezzi di attuazione diversi. Queste
opzioni strategiche sono illustrate al capitolo 2. Disposizioni legislative unionali in vigore
nel settore della proposta L'Unione non dispone di una legislazione
specifica sulle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ma esiste un
più ampio acquis unionale che, spesso solo parzialmente, è applicato al
settore offshore. La presente proposta integra principalmente le seguenti
normative unionali: i. Responsabilità ambientale: la
direttiva 2004/35/CE riguarda la responsabilità in materia di riparazione del
danno ambientale, anche in relazione alle attività offshore nel settore degli
idrocarburi. L'operatore di attività che causano danni ambientali significativi
a specie protette, ad habitat naturali o alle acque è oggettivamente
responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni e dei relativi
costi complessivi. La proposta mira a estendere l'applicabilità territoriale
della direttiva, attualmente limitata alla fascia costiera e al mare
territoriale in relazione ai danni provocati alle acque, per arrivare a coprire
tutte le acque marine sotto la giurisdizione degli Stati membri. ii. Valutazione dell'impatto
ambientale: direttiva 85/337/CEE[4],
quale modificata dalle direttive 97/11/CE[5],
2003/35/CE[6]
e 2009/31/CE[7],
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ha armonizzato i principi di valutazione dell'impatto
ambientale dei progetti mediante l'introduzione di requisiti minimi generali.
Inoltre, la convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, parte integrante dell'acquis
ambientale, assume importanza in relazione alla valutazione dei progetti
suscettibili di avere effetti transfrontalieri. Per alcune operazioni di
trivellazione la sua applicazione è tuttavia discrezionale. iii. Legislazione sui rifiuti:
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), che si
applica pienamente ai casi di fuoriuscite di greggio, come confermato dalla
Corte di giustizia dell'UE. In questo modo, il petrolio che fuoriesce da un
impianto offshore rientra nella definizione UE di rifiuti, imponendo quindi l'obbligo
di bonifica per chi inquina. iv. Salute e sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro: la direttiva 92/91/CEE (che integra la direttiva quadro
89/391/CEE) è la parte principale della legislazione dell'Unione in materia di
protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro offshore. La presente
proposta rafforza il regime della direttiva 92/91/CEE per includere fra l'altro
la valutazione ambientale, per richiedere che la valutazione del rischio sia
presentata al regolatore per il consenso, per stabilire un sistema di
comunicazione delle operazioni di trivellazione e per richiedere la verifica
indipendente degli elementi critici di controllo del rischio. v. Grandi rischi: la direttiva Seveso
96/82/CE non si applica al settore offshore, ma alcuni dei suoi elementi sono
stati utilizzati come esempio di buona pratica nell'elaborazione della presente
proposta. La presente proposta va tuttavia oltre Seveso, in particolare nel
richiedere il consenso del regolatore per la valutazione del rischio, una
verifica più accurata delle capacità tecniche ed economiche in fase di
autorizzazione e misure per l'evacuazione e il salvataggio del personale. v. Rilascio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi: la direttiva 94/22/CE
rappresenta un quadro giuridico fondamentale per il rilascio di licenze alla
prospezione e alla coltivazione. La presente proposta non modifica la direttiva
stessa, ma rafforza gli obblighi delle autorità competenti durante il processo
di autorizzazione al fine di migliorare la valutazione delle capacità tecniche
e finanziarie dei richiedenti. vi. Intervento in caso di emergenza: la
presente proposta introduce nuovi obblighi di intervento d'emergenza per gli
Stati membri e per gli operatori del settore al fine di integrare le capacità
esistenti sia all'interno, sia all'esterno dell'Unione. Il meccanismo di
protezione civile dell'UE (decisione del Consiglio 2007/779/CE), il Centro di
informazione e monitoraggio (MIC)[8]
e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)[9] sono gli strumenti principali
dell'Unione per gli interventi di emergenza. Sono già state adottate
azioni per ampliare le competenze dell'EMSA in modo da coprire anche gli
incidenti negli impianti offshore, oltre all'oggetto principale che è il
trasporto marittimo. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Il presente regolamento è coerente con la
strategia energetica per il 2020[10],
nella fattispecie con la priorità 3, l'elemento per un'energia sicura e
sostenibile in Europa. Il presente regolamento è inoltre coerente con
la legislazione e la politica ambientale dell'Unione e le sue articolazioni,
quali la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché il principio "chi
inquina paga" e quello di precauzione. Esso è pienamente coerente anche
con la politica per l'ambiente marino, in particolare con l'obiettivo di
raggiungere entro il 2020 il buono stato ecologico dell'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE).
2.
RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE DAL
REGOLAMENTO E VALUTAZIONI D'IMPATTO DELLE OPZIONI STRATEGICHE
Consultazione delle parti interessate Tra il 16 marzo e il 20 maggio 2011 si è
svolta una consultazione pubblica online per conoscere il parere delle parti
interessate sulla necessità di azione dell'Unione in vari settori strategici. La Commissione ha ricevuto complessivamente 64
contributi, che comprendono anche 350 risposte disaggregate delle
parti interessate. Sintesi
delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La
consultazione ha rivelato un ampio consenso al rafforzamento delle misure di
prevenzione e di risposta agli incidenti gravi in mare aperto, tuttavia i mezzi
per raggiungere tale obiettivo sono diversi. Le autorità nazionali della
regione del Mare del Nord ritengono che i cambiamenti a livello unionale non
debbano rimettere in discussione il loro attuale approccio normativo, che
la presente proposta intende infatti promuovere. Pur riconoscendo le esigenze
di miglioramento in termini generali, gli operatori del settore sono stati i
soggetti più conservatori nei confronti delle modifiche normative, preferendo
un approccio basato sulla definizione di obiettivi e lasciando spazio alle
iniziative del settore. Dall'altra parte, le ONG e le società
specializzate (es. le società di classificazione) sono state le più attive nel
chiedere cambiamenti a livello unionale. Gli aspetti principali sono illustrati nel
prosieguo. Autorizzazioni I licenziatari devono essere ritenuti
responsabili degli eventuali danni causati. La maggior parte dei regolatori
nazionali e degli operatori del settore ritengono valido il sistema di
emissione di licenze e permessi attualmente applicato in alcuni Stati membri,
ma pensano che l'Unione debba lavorare con gli altri paesi per migliorare le
norme. Essi ritengono che le decisioni sulla concessione delle autorizzazioni
debbano riguardare esclusivamente lo Stato membro interessato, le informazioni
potrebbero tuttavia essere condivise con gli Stati limitrofi qualora esista la
possibilità di inquinamento transfrontaliero. Sono state formulate diverse
raccomandazioni da parte di singole imprese (per esempio l'armonizzazione e la
semplificazione delle procedure di autorizzazione nonché la separazione dei
regolatori responsabili delle licenze e della sicurezza). Alcuni cittadini
e ONG sono favorevoli a una consultazione obbligatoria o al consenso di uno
Stato limitrofo in caso di potenziale di
inquinamento transfrontaliero. Lo strumento legislativo prevede
una valutazione della capacità tecnica e finanziaria più
rigorosa e basata sul rischio introducendo inoltre anche elementi ambientali
nel controllo e nella prevenzione dei rischi gravi in aggiunta all'elemento
della sicurezza. Prevenzione degli incidenti Il settore ha bisogno di essere spronato a
fare ancora meglio nella prevenzione degli incidenti gravi, senza rischiare di
abbassare le norme di prevenzione degli incidenti negli Stati membri già dotati
di un solido regime normativo nel settore offshore. In generale gli operatori
del settore sostengono che si può migliorare la situazione attraverso l'autoregolamentazione
e le iniziative di settore. Le ONG, e in varia misura alcune autorità di
regolamentazione, ritengono che i regolamenti esistenti debbano essere
rafforzati ed estesi a tutte le operazioni offshore nelle acque unionali. Verifica di conformità e responsabilità per
danni È essenziale raggiungere alti livelli di
conformità a requisiti normativi solidi e ragionevoli. Sebbene gli operatori
del settore sostengano che la conformità costituisca sempre una delle
principali priorità aziendali, gran parte dei soggetti interessati ritiene in
generale che vi sia la necessità di adottare una cultura della sicurezza più
solida in tutto il settore. Il regolamento tiene conto degli aspetti relativi
alla conformità e alla costruzione di una cultura della sicurezza affidabile e
forte. Le ONG e alcune società di classificazione
richiedono controlli in loco più accurati. I regolatori nazionali e gli
operatori del settore sono generalmente contrari a questa richiesta perché
ritengono che le risorse siano potenzialmente inadeguate o che esista il
rischio di destabilizzare i sistemi attuali. Questi ultimi due gruppi hanno
offerto un certo sostegno all'obbligo di verifiche da parte di terzi
indipendenti. Un'estensione dell'ambito
di applicazione della responsabilità ambientale è stata appoggiata soprattutto
dalle ONG, mentre i regolatori e gli operatori del settore non hanno assunto
posizioni chiare. Gli operatori del settore e gli assicuratori tendono a essere
contrari a modifiche quali l'assicurazione obbligatoria senza limite massimo di
responsabilità a livello internazionale, mentre le ONG le richiedono con forza. Trasparenza, condivisione di informazioni e
pratiche avanzate In primo luogo le ONG, ma anche gli operatori
del settore e gli organismi di regolamentazione, hanno ritenuto che un
livello più alto di trasparenza consentirebbe al settore e alle
autorità pubbliche di dimostrare che le attività offshore nel settore degli
idrocarburi sono gestite e controllate in modo adeguato. Tutte le autorità
nazionali dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, secondo l'esempio del
North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) e degli incontri
informali del gruppo UE-NSOAF. Risposta alle emergenze La risposta alle emergenze è responsabilità
primaria dell'operatore e dello Stato membro interessati, ma è possibile
rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di risposta in Europa in caso
di fuoriuscita di petrolio attraverso la collaborazione e la condivisione di
competenze e di altre risorse. L'EMSA svolge un ruolo nella bonifica in caso di
richiesta da parte degli Stati membri interessati tramite il
meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Attività internazionali Le imprese con sede nell'Unione dovrebbero
cercare, come ci si aspetta da loro, di seguire le strategie delineate nel
presente regolamento e di non abbassare le norme quando operano al di fuori
dell'Unione. Ricorso al parere di esperti In aprile 2010 è iniziata la fase di
coinvolgimento delle parti interessate a livello internazionale e unionale
(settore offshore, ONG) e degli Stati membri che rappresentano, regolano o
gestiscono il settore offshore; la fase si è conclusa con la comunicazione di
ottobre 2010. Da allora si è avuto un ulteriore
sviluppo delle consultazioni scritte e degli incontri con le parti interessate.
Oltre alla consultazione pubblica, si sono svolti otto incontri delle autorità
nazionali di regolamentazione e di vigilanza organizzati congiuntamente dalla
Commissione e dal NSOAF. La questione della sicurezza del settore offshore è
stata sollevata anche durante le riunioni del gruppo di lavoro sui
combustibili fossili locali al Forum di Berlino[11]. Si sono inoltre
svolti numerosi incontri con le associazioni di categoria internazionali e
nazionali, le singole imprese, le ONG, le società di verifica indipendenti e
gli assicuratori. La Commissione ha inoltre regolarmente presenziato a eventi
nazionali (per esempio all'Oil Spill Prevention and Response Advisory Group nel
Regno Unito) e internazionali (per esempio il gruppo di lavoro GMEP nell'ambito
del G20). Questi incontri continuano a svolgersi a tutt'oggi. Analogamente sono
stati consultati su base continuativa altri servizi della Commissione (per
es. il CCR) con esperienze e competenze importanti e trasmissibili. Due esperti
nazionali provenienti da autorità nazionali di sicurezza offshore sono
stati assunti dalla Commissione. Nella formulazione del presente
regolamento si è tenuto in piena considerazione il contributo degli
esperti. Opzioni strategiche e valutazione del loro
impatto Gli obiettivi generali e specifici
descritti nel Capitolo 1 delineano diverse opzioni strategiche. Vi sono quattro
opzioni strategiche oltre a quella di base, ossia lasciare la situazione
immutata (opzione 0). L'opzione 0 manterrebbe lo status quo. Essa non comporta
né costi aggiuntivi, né un impatto sulla spesa di base di compresa fra 205
e 915 milioni di euro. L'opzione 1 ("Mare
del Nord base") costituisce il primo livello di un intervento unionale
significativo. Si introduce nella legislazione dell'UE la relazione sui rischi
di incidenti rilevanti (MHR, Major Hazards Report), in quanto concetto che
trova le sue basi nel documento richiesto a norma della direttiva 92/91/CE,
spingendosi però oltre e richiedendo che il regolatore lo approvi prima di
iniziare le operazioni. Al fine di rafforzare i provvedimenti descritti nella relazione
potrebbe essere necessario un regime di controlli e sanzioni. L'opzione 1
sarebbe attuata attraverso una nuova legislazione. L'opzione 1 introduce spese di funzionamento
supplementari per il settore pari a circa 36 milioni di euro l'anno
e una riduzione del rischio rispetto alla spesa base di circa 7 – 30 milioni
di euro l'anno, con una diminuzione media del 3% del rischio
di base. L'opzione 1+ ("Mare
del Nord +") si spinge oltre grazie all'introduzione di orientamenti non
vincolanti che hanno i seguenti scopi: un accurato esame della capacità tecnica
di quanti presentino domanda di licenza offshore per eseguire prospezioni nel
settore degli idrocarburi, la convergenza dei piani di intervento in caso di
emergenza, lo sviluppo di capacità di risposta compatibili da parte dei settori
pubblico e privato, oltre alla messa a disposizione degli stessi ad altri
paesi, se del caso, e il chiarimento della portata delle disposizioni
ambientali pertinenti alla responsabilità degli operatori (per es. l'applicabilità
della legislazione sui rifiuti) per quanto riguarda gli incidenti in impianti
offshore per l'estrazione di petrolio e gas. L'Unione proporrà alle aziende
aventi sede nell'Unione accordi volontari sul ricorso alle norme UE anche al di
fuori delle acque unionali. L'opzione 1+ introduce spese di
funzionamento supplementari per gli Stati membri pari a circa 3 milioni
di euro e costi di messa in conformità per il settore (cumulabili con
l'opzione 1) di circa 52 milioni di euro. L'effetto cumulativo
delle opzioni 1 e 1+ ammonta a 25-109 milioni di euro annui,
corrispondenti a una riduzione media del rischio di base pari al 12%.
L'opzione 2 ("Migliori
pratiche UE") sviluppa ulteriormente le riforme dell'opzione 1+ in un
pacchetto completo. Le migliori pratiche riconosciute a livello mondiale per il
controllo dei grandi rischi sarebbero rese obbligatorie e la valutazione del
rischio ambientale sarebbe incorporata nella relazione. Inoltre, gli accordi
con le autorità nazionali competenti dovrebbero prevedere il ricorso alle
migliori pratiche normative e a norme organizzative obbligatorie. Tale
valutazione comprensiva dei rischi per la sicurezza e per l'ambiente
integrerebbe la preparazione alle emergenze e la gestione della risposta alle
emergenze nel quadro normativo. Con la creazione di un gruppo di autorità
offshore per tutta l'Unione le direttive di autorizzazione e di responsabilità
ambientale sarebbero rinforzate per mezzo di regolamenti. L'opzione 2 introduce costi operativi
cumulativi di circa 122 milioni di euro (rispetto agli attuali
52 milioni di euro) per il settore e di circa 12 - 18 milioni di
euro (rispetto agli attuali 3 milioni di euro) per gli Stati membri,
più costi amministrativi una tantum di circa 18 ‑ 44 milioni
di euro. Per la Commissione le spese per istituire e gestire il gruppo di
autorità offshore ammonterebbe a circa 1 milione di euro. I
provvedimenti aggiuntivi riducono i costi del rischio di base di 103 -
455 milioni di euro l'anno, con una riduzione del rischio di base del
50%. L'opzione 3 ("Agenzia
UE") rafforzerebbe ulteriormente l'impatto dell'opzione 2 grazie all'istituzione
di un'agenzia deputata a istituzionalizzare e quindi rafforzare le riforme
conseguite con l'opzione 2. L'agenzia avrebbe il compito di effettuare
ispezioni e inchieste e di controllare e rafforzare la coerenza delle
prestazioni, sviluppando la capacità d'intervento e contribuendo alla creazione
di capacità nei paesi terzi limitrofi. L'opzione 3 introduce spese di funzionamento
annue cumulative per la Commissione di circa 35 milioni di euro l'anno
(rispetto all'attuale 1 milione di euro) e costi di avviamento una tantum
di 18-44 milioni di euro, oltre a 10 milioni per l'acquisto di
mezzi essenziali destinati all'emergenza. Non è previsto alcun costo ulteriore
per il settore. La tabella 1 raffronta i diversi livelli di
intervento previsti dalle opzioni per ogni singola misura. N. || Misura || Opzione 0 || Opzione 1 || Opzione 1+ || Opzione 2 || Opzione 3 1 || Verifica particolareggiata della capacità tecnica del potenziale operatore || 0 || 0 || O || L || UE 2 || Istituzione di ispezioni regolari e regime di sanzioni || 0 || L || L || L || UE 3 || Comunicazione all'autorità di regolamentazione delle valutazioni di sicurezza formali per accettazione || 0 || L || L || L || UE 4 || Inclusione della comunicazione degli incidenti rilevanti in un modello globale di gestione del rischio || 0 || 0 || 0 || L || L 5 || Ampliamento delle pratiche UE alle operazioni extra-UE || 0 || 0 || O || O || UE 6 || Istituzione di un'autorità competente || 0 || 0 || 0 || L || UE 7 || Istituzione di una piattaforma per il dialogo sulla regolamentazione || 0 || 0 || 0 || L || UE 8 || Esauriente scambio di informazioni e trasparenza || 0 || 0 || 0 || L || L 9 || Preparazione a una reazione di emergenza efficace in caso di incidenti rilevanti in mare || 0 || 0 || O || L || UE 10 || Garantire la disponibilità e la compatibilità transfrontaliera dei mezzi d'intervento || 0 || 0 || O || L || UE 11 || Chiarire la portata della responsabilità ambientale || 0 || 0 || O || L || L Tabella 1 0 = non previsto in questa opzione, O =
orientamenti / misure non vincolanti, L= legislazione, UE= Agenzia UE Un provvedimento può essere attuato con mezzi
diversi, spesso cercando un compromesso tra efficienza e praticabilità. Ogni
opzione è di conseguenza caratterizzata da un lato dall'insieme di misure
inserite nell'opzione e dall'altro dai mezzi di attuazione preferiti per
ciascuna misura di tale opzione. L'opzione strategica favorita è l'opzione 2, ossia una riforma globale delle attività offshore in
tutta l'UE che, grazie a una nuova legislazione, rafforzi il livello di
gestione del rischio e di preparazione all'emergenza del settore offshore. Oltre
alla coerenza, tale opzione incrementa notevolmente la trasparenza del settore
e le prestazioni dell'autorità di regolamentazione. Questa opzione è in grado di ridurre il
rischio di base del 50% grazie alla prevenzione e alla mitigazione rafforzate, in
caso di incidente. La riduzione del rischio in termini monetari medi (circa
103-455 milioni di euro l'anno) è positiva rispetto alla stima dei costi
cumulativi della sua attuazione (134-140 milioni di euro l'anno). Tale opzione
2 è più sostenibile dal punto vista amministrativo ed economico, poiché le
spese di funzionamento supplementari dell'opzione 3 (circa 34 milioni di euro
annui) non sono in grado di generare un corrispondente calo del rischio. L'opzione
1+ rappresenta un'eventualità avente un modesto impatto positivo (12%) e
possibilità di applicazione ridotte, mentre i vantaggi dell'opzione 1 sono
insufficienti per giustificare i costi, pur se contenuti.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO
Il regolamento proposto istituisce obblighi
per gli operatori, per gli Stati membri e per la Commissione come indicato di
seguito. Operatore Spetta all'operatore organizzare le proprie
attività in base a un modello ispirato alle migliori pratiche, preparare una relazione
e presentarla all'autorità competente per la valutazione. L'operatore è inoltre
tenuto a trasmettere al regolatore una comunicazione per ogni
operazione di trivellazione. Sia per la relazione sia per le comunicazioni
sulla trivellazione è richiesta una verifica indipendente degli elementi
critici per la sicurezza. Gli operatori dovranno preparare piani interni di
risposta alle emergenze, promuovere l'interoperabilità e la compatibilità dei
mezzi di emergenza e comunicare agli Stati membri interessati incidenti e altre
informazioni specifiche in un formato standard. Le principali imprese aventi
sede nell'Unione si dovranno impegnare a dimostrare di rispettare le norme di
sicurezza offshore dell'Unione, ovunque esse operino all'estero. Stati membri In fase di concessione delle autorizzazioni
per l'esplorazione e la produzione, le autorità degli Stati membri preposte al
rilascio delle licenze valuteranno in modo appropriato le prestazioni
potenziali dei richiedenti in materia di sicurezza e
ambiente nonché la capacità finanziaria di affrontare eventuali incidenti.
Gli Stati membri dovranno istituire autorità competenti per la supervisione
della sicurezza, della tutela ambientale e del grado di preparazione alle
emergenze e dovranno introdurre norme affidabili che disciplinino ispezioni e
indagini, corredate da adeguate sanzioni in caso di violazioni degli obblighi
da parte degli operatori. Gli Stati membri dovranno mettere regolarmente a
disposizione le informazioni sul proprio settore offshore e comunicare
alla Commissione tutti gli incidenti gravi e le esperienze acquisite. In
collaborazione con gli Stati membri limitrofi, gli Stati membri predisporranno
piani di emergenza esterni. Saranno adottati provvedimenti per garantire l'interoperabilità
di competenze e risorse fisiche per sostenere un intervento trasversale dell'Unione
anche attraverso l'EMSA. Gli Stati membri e il settore dovranno preparare e
verificare periodicamente i piani di risposta alle emergenze. Commissione La Commissione dovrà istituire un gruppo di
autorità offshore con rappresentanti delle autorità competenti responsabili
delle attività offshore nel settore degli idrocarburi negli Stati membri dell'Unione.
La Commissione dovrà modificare la direttiva sulla responsabilità ambientale
(2004/35/CE) in base alle misure previste nel presente regolamento. Base giuridica Il presente progetto di regolamento si basa
sull'articolo 192 (ambiente) del TFUE per il suo fine di tutelare l'ambiente e
sull'articolo 194 (energia) per minimizzare gli effetti negativi sulla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione e sul funzionamento
del mercato interno dell'energia. Principio di sussidiarietà L'azione dell'Unione viene presa in
considerazione solo se può raggiungere l'obiettivo in modo più efficace
rispetto agli Stati membri o nel caso in cui le azioni dei soli Stati membri
non possano apportare miglioramenti ottimali. Le imprese e gli impianti di trivellazione
come la Deepwater Horizon operano con modalità transfrontaliere
trovandosi di fronte diversi regimi di regolamentazione che variano sensibilmente
in base alle giurisdizioni nazionali. Le recenti reazioni da parte degli Stati
membri suggeriscono che, senza l'azione dell'Unione, queste differenze potranno
esacerbarsi: infatti, nella maggior parte dei casi, solo nelle regioni più
avanzate i paesi tendono a pianificare in modo individuale i miglioramenti,
mentre le iniziative internazionali progrediscono molto lentamente. Senza un'azione
dell'Unione resteranno inoltre le difficoltà attuali nel confrontare i
risultati del settore e nella condivisione delle informazioni e dei dati sugli
incidenti. L'azione dei soli Stati membri sarebbe
insufficiente per conseguire una protezione uniforme dell'ambiente che
comprenda la responsabilità per l'inquinamento, un bene comune, un impegno dell'Unione
e degli Stati membri espresso nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino. Sulla base delle relazioni nazionali e dell'analisi
del rischio condotta dalla Commissione nel 2011, emerge che restano alte in
tutta l'Unione le probabilità e le conseguenze di gravi incidenti offshore. La
produzione offshore è in crescita anche nel Mediterraneo, nel Mar Nero e
persino nel Mar Baltico, regioni marine dove alcuni paesi hanno minore
esperienza in materia di normazione delle operazioni in mare aperto. Eppure,
anche nelle regioni avanzate, soprattutto del Mare del Nord, l'azione nazionale
non è riuscita a raggiungere standard comuni e a garantire la comparabilità dei
dati. Nel complesso, nonostante le misure già
previste dalla legislazione dell'Unione, come per esempio quelle nel campo
della salute e della sicurezza sul lavoro, l'incapacità di agire a livello
unionale rischia di privare gli Stati membri dei mezzi più idonei per ridurre i
rischi di gravi incidenti in mare aperto in modo uniforme e tempestivo. Principio di proporzionalità L'articolo 5 del trattato recita: "L'azione
della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi del presente trattato". Nel conseguire il necessario equilibrio
tra gli obiettivi e i mezzi proposti per conseguirli il presente regolamento
tiene conto di quanto segue: i. i costi dell'incidente della
Deepwater Horizon sono stati stimati dalla BP in oltre 40 miliardi di
dollari, i costi di un evento simile nelle acque dell'Unione potrebbero avere
lo stesso ordine di grandezza; ii. gli incidenti di portata simile a
quello della Deepwater Horizon si verificano nel settore offshore con una
frequenza decennale, una frequenza alta per incidenti di tale gravità; iii. il valore del settore offshore dell'Unione
è molto alto in termini di economie nazionali (fatturato e occupazione) e di
contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento; iv. il settore offshore genera ricavi
relativamente elevati per le imprese coinvolte; v. l'opinione pubblica ha sviluppato
un'ostilità nei confronti del rischio di ulteriori incidenti gravi. Il costo delle misure proposte nel presente
regolamento (circa 134 - 140 milioni di euro all'anno) è contenuto se
paragonato alla riduzione del rischio che garantiranno (circa 103 - 455 milioni
di euro all'anno). Sono pertanto proposte come misure di attuazione. Scelta dello strumento Al fine di attuare
l'opzione 2 si propone un regolamento. Un regolamento è considerato
vantaggioso rispetto a una direttiva per chiarezza, coerenza e rapidità di
attuazione attraverso l'applicazione diretta[12].
Agendo direttamente sull'industria il regolamento creerebbe altresì condizioni
di mercato più eque e si inserirebbe bene nella pianificazione di emergenza per
lottare contro l'inquinamento transfrontaliero. Per quanto
riguarda gli accordi interistituzionali relativi ai gruppi di consulenti ed
esperti della Commissione, il gruppo di autorità offshore dell'UE sarà
istituito da una decisione autonoma della Commissione.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza della proposta sul
bilancio è pari a circa 2,5 milioni di euro nel periodo 2013-2016, compresi i
compensi per la partecipazione al comitato. L'assistenza dell'EMSA è legata
principalmente a a) l'uso del suo sistema di sorveglianza satellitare, attivo a
prescindere dal verificarsi di incidenti in mare aperto e b) l'uso di
imbarcazioni di emergenza organizzato dall'EMSA. Le imbarcazioni di emergenza
sono concesse in appalto solo a questo fine e i costi operativi sono a carico
dello Stato le cui coste sono state colpite e che richiede l'intervento. Il
regolamento (CE) n. 2038/2006 istituisce un quadro
finanziario pluriennale per la risposta all'inquinamento per gli anni
2007-2013. La Commissione non prevede alcuna modifica di tale quadro. Si
possono trarre le seguenti conclusioni: non sono previsti aumenti dei costi per
l'EMSA nel periodo 2007-2013. Eventuali costi aggiuntivi per l'EMSA durante il
periodo 2014-2020 dovranno essere in gran parte coperti da una riassegnazione
delle risorse già concordate.
5.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Modifica della legislazione vigente L'adozione del regolamento prevede una
modifica della direttiva 2004/35/CE (Responsabilità ambientale). Deleghe Il regolamento prevede lo sviluppo degli
aspetti tecnici con un modello comune mediante un atto delegato, mentre gli
aggiornamenti potenziali degli allegati tecnici avverranno attraverso un
provvedimento attuativo. Spazio economico europeo e Comunità dell'energia La proposta ha potenziale rilevanza ai fini
del SEE e della Comunità dell'energia. 2011/0309 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla sicurezza delle attività offshore di
prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, dopo la trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13],
visto il parere del Comitato delle Regioni[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo
di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di
protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. (2)
L'obiettivo del presente regolamento è ridurre il
verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli
idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente
marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le
condizioni minime di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione
di idrocarburi in mare aperto, limitando possibili interruzioni alla produzione
energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso
di incidente. (3)
Il presente regolamento deve applicarsi non solo ai
futuri impianti e attività bensì anche agli impianti esistenti soggetti a
regime transitorio. (4)
Gli incidenti del 2010 legati alle attività
offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare quello nel Golfo del
Messico, hanno dato avviato un processo di revisione delle politiche volto a
garantire la sicurezza delle attività offshore. La Commissione ha avviato una
revisione in materia e ha espresso il proprio parere iniziale sulla sicurezza
delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nella sua comunicazione
"Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore
degli idrocarburi" del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato
risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I
Ministri dell'energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle
conclusioni del Consiglio Energia del 3 dicembre 2010. (5)
I rischi di un grave incidente offshore nel settore
degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento
delle acque marine, questa iniziativa potrà contribuire alla protezione dell'ambiente
marino e, in particolare, al raggiungimento di un buono stato
ecologico entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1 della
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino)[15].
(6)
La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino, che richiede di affrontare l'impatto cumulativo di tutte le attività
sull'ambiente marino, costituisce il pilastro ambientale della politica
marittima integrata. Tale politica è importante per le operazioni offshore nel
settore degli idrocarburi giacché collega le problematiche tipiche di ogni
settore economico all'obiettivo generale di una visione d'insieme degli oceani,
dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente
nei confronti dell'ambiente marino, che prenda in considerazione tutti gli
aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l'uso della pianificazione
dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche. (7)
Le industrie offshore del settore degli idrocarburi
operano in diverse regioni dell'Unione, e sono previsti nuovi progetti
regionali nelle acque unionali. La produzione offshore di idrocarburi è un
elemento significativo per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE. (8)
La frammentazione del quadro normativo vigente
relativo alla sicurezza delle attività offshore in Europa e le attuali pratiche
di sicurezza del settore non garantiscono sufficiente la minimizzazione dei
rischi di incidenti in mare aperto in tutta l'Unione, né che sia
tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle
acque dell'Unione. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte
responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e/o non essere in
grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei
danni causati. (9)
Ai sensi della direttiva 1994/22/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio
e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, le attività offshore nell'Unione sono soggette all'ottenimento di
un'autorizzazione. In questo contesto, l'autorità competente è tenuta a
prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, a
controllare anche i precedenti in termini di responsabilità dei candidati che
richiedono licenze esclusive per l'esplorazione e la coltivazione. Vi è la
necessità di garantire che in sede di esame della capacità tecnica e
finanziaria del licenziatario, le autorità competenti valutino a fondo anche la
sua capacità di garantire regolarmente operazioni sicure ed efficaci in tutte
le condizioni prevedibili. (10)
Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle
autorizzazioni per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE sono
anche potenziali soggetti "operatori" responsabili, ai sensi della
direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale[16],
e che possono non essere autorizzati a delegare a terzi le proprie
responsabilità a tal riguardo. (11)
Sebbene l'autorizzazione generale, ai sensi della
direttiva 94/22/CE, garantisca ai licenziatari i diritti esclusivi per esplorare
o coltivare petrolio e/o gas all'interno di una determinata zona, è opportuno
che le operazioni reali all'interno della zona in parola siano soggette a una
continua supervisione normativa da parte di esperti degli Stati membri, al fine
di garantire che vi siano controlli in loco efficaci ai fini della prevenzione
dei gravi incidenti e per limitare l'impatto di questi ultimi su persone,
ambiente e sicurezza dell'approvvigionamento energetico. (12)
A norma della direttiva 85/337/CEE, quale
modificata, applicabile all'esplorazione e allo sfruttamento degli idrocarburi,
è opportuno che i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente
a causa, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, siano oggetto
di una valutazione d'impatto e richiedono un'autorizzazione. In linea con la
direttiva 85/337/CEE quando un'attività è sottoposta ad autorizzazione,
dovrebbe essere garantita un'effettiva partecipazione pubblica in conformità
con la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
(UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. (13)
All'interno dell'Unione esistono già
buoni esempi di norme nell'ambito delle pratiche normative nazionali legate
alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, queste norme
sono applicate in modo non uniforme all'interno dell'Unione e nessuno
Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione le
migliori pratiche regolamentari per prevenire gravi incidenti offshore o per
limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente. Le migliori prassi
regolamentari devono assicurare una regolamentazione efficace in materia di
sicurezza e ambiente, affidando queste funzioni a un'autorità competente comune
("l'autorità competente") che possa attingere risorse da una o più
agenzie nazionali. (14)
È opportuno che l'operatore autorizzato abbia il
diritto di esplorazione o di estrazione di petrolio e gas; e che l'autorità
competente sia autorizzata dalla legge e dotata da parte dello Stato membro
delle risorse necessarie per intraprendere misure esecutive, tra cui la
cessazione delle operazioni al fine di ottenere un'adeguata tutela dei
lavoratori e dell'ambiente. (15)
L'efficacia delle verifiche dell'autorità
competente sull'adeguatezza dei controlli di sicurezza relativi ai grandi
rischi da parte del licenziatario o dell'operatore è direttamente correlata a
politiche di regolamentazione, sistemi e competenze dell'autorità
competente stessa nell'ambito dei grandi rischi. Nonostante i diritti di
esplorazione e di estrazione di petrolio e gas degli operatori licenziatari, è
opportuno che l'autorità competente abbia il potere di adottare misure di
esecuzione, compresa la cessazione delle operazioni, al fine di ottenere un'adeguata
protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Per svolgere queste funzioni l'autorità
competente ha bisogno che lo Stato membro fornisca le risorse adeguate. (16)
Per mantenere una distinzione adeguata tra sviluppo
economico e ambientale e norme di sicurezza, è opportuno che l'autorità
competente possa dimostrare di essere indipendente dai finanziamenti
economici nazionali. (17)
I pericoli principali relativi al settore offshore
degli idrocarburi, nella fattispecie la sicurezza del processo, il contenimento
sicuro degli idrocarburi, l'integrità strutturale, la prevenzione di incendi ed
esplosioni, l'evacuazione e il soccorso nonché la limitazione dell'impatto
ambientale a seguito di un grave incidente, richiedono una
regolamentazione ad hoc mirata ad affrontare i rischi specifici del
settore stesso. (18)
È opportuno che il presente regolamento applichi,
fatte salve tutte le disposizioni in qualsiasi altra normativa dell'Unione,
soprattutto nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CE del Consiglio, del 12 giugno
1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[17], e la direttiva del
Consiglio 92/91/CEE del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese
al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)[18]. (19)
È necessario applicare un regime offshore alle
attività svolte da unità fisse e mobili, per l'intero ciclo di vita delle
attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e
all'abbandono definitivo. (20)
Le migliori prassi operative attualmente
disponibili per la prevenzione dei gravi incidenti in mare aperto sono basate
sul raggiungimento dei risultati desiderabili attraverso una valutazione
approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili. (21)
Le migliori prassi operative dell'Unione
dispongono che i proprietari e/o gli operatori degli impianti, compresi gli
impianti di trivellazione mobile, stabiliscano un'efficace politica aziendale,
definiscano opportune modalità di prevenzione dei gravi incidenti e
identifichino in modo completo e sistematico tutti gli scenari di rischio più
importanti relativi alle attività pericolose che possono essere realizzate su
tali impianti. Queste migliori prassi richiedono anche, all'interno di un
sistema completo di gestione della sicurezza, una valutazione delle
probabilità, delle conseguenze e dei controlli necessari di tali scenari. È
opportuno che tale politica e le sue modalità di attuazione siano chiaramente
descritte in un documento (la "relazione sui grandi rischi", MHR). È
opportuno che tale relazione sia comparabile e complementare al documento di
sicurezza e salute di cui alla direttiva 92/91/CE, che contenga inoltre
disposizioni sulla valutazione del rischio ambientale e sui piani d'emergenza,
e che preveda l'obbligo di presentazione della relazione all'autorità
competente per la procedura di autorizzazione. (22)
Al fine di mantenere l'efficacia del controllo sul
rischio di incidenti gravi nelle acque unionali, è opportuno che la relazione
sui grandi rischi sia redatta tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo
del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il
funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, le modifiche
importanti e il definitivo abbandono. È opportuno che la relazione sia
presentata all'autorità competente, in modo che le operazioni non possano
procedere prima che l'autorità competente abbia approvato la relazione sui
grandi rischi attraverso l'adozione di un'adeguata procedura di autorizzazione.
(23)
È necessario che la trivellazione e la riparazione
di pozzi di petrolio e di gas sia effettuata da un impianto in grado di
controllare tutti i rischi prevedibili nell'ubicazione del pozzo, e che sia
dotata di una relazione sui grandi rischi approvata. (24)
Oltre a utilizzare un impianto idoneo, è
necessario che l'operatore del pozzo prepari piani dettagliati pertinenti alle
circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di trivellazione e,
secondo le migliori pratiche dell'Unione, provveda all'esame della
progettazione del pozzo da parte di un esperto indipendente. L'operatore
del pozzo dovrà inviare una comunicazione dei suoi progetti di trivellazione
all'autorità competente in tempo utile per consentire all'autorità stessa di
prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all'operazione
prevista. (25)
Per garantire la sicurezza nella progettazione e
operazioni costantemente sicure, è opportuno che gli operatori del settore
siano tenuti a seguire le migliori prassi definite nella regolamentazione e
nelle guide dell'autorità competente, che sono aggiornate con nuove conoscenze
e invenzioni per un miglioramento continuo, in modo che gli operatori e le
autorità competenti possano collaborare per stabilire le priorità per la
creazione di standard e guide nuovi o migliorati, alla luce dell'esperienza
dell'incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti in mare
aperto; è inoltre opportuno che gli operatori del settore commissionino senza
indugio la preparazione di guide e norme della massima priorità. (26)
In considerazione della complessità delle
operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, l'attuazione delle migliori
pratiche nell'Unione richiede un sistema di verifica indipendente da parte di
terzi degli elementi critici per la sicurezza. (27)
È necessario che le migliori prassi da applicarsi
dell'Unione soddisfino i requisiti del regolamento 391/2009/CE relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo degli impianti mobili non di produzione e della sua
norma equivalente adottata dall'Organizzazione marittima internazionale[19]. (28)
È necessario che la valutazione del rischio della relazione
tenga conto dei pericoli per l'ambiente, compreso l'impatto che le condizioni
climatiche e cambiamenti climatici hanno sulla capacità di recupero a lungo
termine degli impianti e, dato che le attività offshore nel settore degli
idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti
negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, è
necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero. (29)
Al fine di garantire una risposta efficace a
situazioni di emergenza, è necessario che, per ciascun sito, gli operatori
preparino piani di emergenza specifici basati su pericoli e scenari di rischio
individuati nella relazione, presentarli alle autorità competenti e mantenere
le risorse necessarie per l'esecuzione immediata di tali piani al momento
opportuno. (30)
Per garantire che eventuali gravi problemi di
sicurezza non siano trascurati o ignorati, è importante stabilire e favorire
strumenti adeguati per la segnalazione di tali problemi e per la protezione
degli informatori. (31)
La condivisione di dati comparabili tra gli Stati
membri è resa difficile e inaffidabile a causa della mancanza di un formato
comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un
modello comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori allo
Stato membro è in grado di garantire la trasparenza delle prestazioni di
sicurezza e ambientali degli operatori e l'accesso del pubblico alle
informazioni comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle attività
offshore nel settore degli idrocarburi nonché divulgare le esperienze acquisite
attraverso gli incidenti gravi e i "semincidenti". (32)
Al fine di garantire condizioni uniformi per la
condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del
settore offshore, è opportuno che le competenze di esecuzione siano conferite
alla Commissione. È opportuno che tali competenze siano esercitate secondo le
disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20]. (33)
È opportuno avvalersi della procedura d'esame per l'adozione
dei provvedimenti attuativi pertinenti, al fine di garantire lo scambio
uniforme di dati pertinenti in tutta l'Unione. (34)
Per incrementare la fiducia del settore pubblico
nell'autorità e nell'integrità delle attività offshore nell'UE, è necessario
che gli Stati membri forniscano relazioni sull'attività e sugli incidenti,
informino senza indugio la Commissione degli incidenti gravi, e che la
Commissione pubblichi relazioni periodiche sui livelli di attività nell'Unione
e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore
offshore. (35)
L'esperienza dimostra che è
necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un
dialogo aperto tra l'autorità competente e l'operatore. A tal fine è necessario
che il dialogo fra gli operatori del settore offshore e tutti gli Stati membri
sia basato sui pertinenti strumenti internazionali esistenti e sull'acquis
unionale in materia di accesso alle informazioni oggetto di interesse
ambientale per ogni esigenza imperativa di protezione della sicurezza e dell'ambiente.
(36)
Il valore della collaborazione tra le autorità
offshore è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore
Authorities Forum e dell'International Regulators Forum. È opportuno che una
siffatta collaborazione sia formalmente istituita in tutta l'Unione per
promuovere la cooperazione efficace a livello operativo tra i
rappresentanti nazionali e la Commissione. (37)
È necessario che gli interventi di emergenza e la
pianificazione delle emergenze per i grandi disastri in mare aperto siano resi
più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri
e tra Stati membri e operatori del settore nonché dalla condivisione dei mezzi
compatibili, comprese le competenze di esperti. Se del caso, è opportuno che
tali accordi ricorrano anche alle risorse e all'assistenza esistenti e
disponibili all'interno dell'Unione, in particolare attraverso l'Agenzia
europea per la sicurezza marittima e il meccanismo di protezione civile dell'UE. (38)
È necessario che l'attuazione degli obblighi
previsti dal presente regolamento prenda in considerazione che le acque marine
soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri costituiscono
parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell'articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico
nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo, il
coordinamento dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che esercitano
sovranità o giurisdizione sulle acque di queste regioni marine. I sistemi di
cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali
definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56. (39)
In relazione al Mar Mediterraneo, insieme al
regolamento attuale, sono in corso di adozione le misure necessarie per l'adesione
dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare
Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento
della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il
protocollo offshore") della convenzione per la protezione dell'ambiente
marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"),
approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE[21]. (40)
Le serie preoccupazioni ambientali relative alle
acque artiche, un ambiente marino prossimo di particolare importanza per l'Unione,
richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell'Artico
in relazione a qualsiasi attività offshore, compresa l'esplorazione. (41)
È opportuno che i piani nazionali di
emergenza esterni siano basati su valutazioni del rischio condotte al fine di
preparare la relazione e che i relativi piani di emergenza locali per il
contenimento degli incidenti tengano conto del documento di lavoro dei servizi
della Commissione ("Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster
Management", SEC(2010) 1626 definitivo del 21.12.2010) (42)
Una risposta efficace alle emergenze richiede un'azione
immediata da parte dell'operatore e una stretta cooperazione con le autorità
competenti che coordinano l'introduzione di ulteriori risorse per l'emergenza
man mano che la situazione si evolve. Include altresì un approfondito esame
dell'emergenza, che dovrà cominciare senza ritardi in modo da garantire la
minima perdita di informazioni e di prove pertinenti. A seguito dell'incidente,
è necessario che le autorità competenti traggano le opportune conclusioni e
adottino tutte le misure necessarie. (43)
Al fine di garantire l'efficace attuazione dei
requisiti del presente regolamento, è opportuno dotarsi di sanzioni
efficaci e proporzionate. (44)
Al fine di adeguare i requisiti minimi proposti
agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle relative pratiche, è
opportuno che la Commissione abbia il potere di modificare i requisiti
contenuti negli allegati del presente regolamento secondo le procedure di cui
all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. (45)
Di conseguenza, al fine di prevenire e limitare gli
incidenti gravi e le relative conseguenze connessi alle attività offshore nel
settore degli idrocarburi, è opportuno che sia delegato alla Commissione il
potere di adottare atti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011, per la definizione dei requisiti minimi di base relativi a
tali operazioni secondo i principi stabiliti dal presente regolamento. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche con il ricorso agli esperti. (46)
È opportuno che la Commissione, nella preparazione
e nella redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea,
tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (47)
Oltre alle misure introdotte dal presente
regolamento, è necessario che la Commissione esplori altre misure idonee a
migliorare la prevenzione degli incidenti in alto mare nel settore degli
idrocarburi e la mitigazione dei relativi effetti. (48)
Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza
finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado
di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è
opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure
più appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente
solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore
degli idrocarburi, nonché adeguati requisiti di capacità finanziaria tra cui la
disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. (49)
A livello unionale, è importante che le norme
tecniche siano integrate da un corrispondente quadro giuridico relativo alla
normativa sulla sicurezza dei prodotti applicabile a tutti gli impianti
offshore nelle acque dell'Unione, e non solo agli impianti di produzione fissi.
È pertanto opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi delle norme
di sicurezza del prodotto applicabili alle operazioni offshore del settore
degli idrocarburi. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO: Capitolo I
Disposizioni introduttive Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione 1.
Il presente regolamento stabilisce i requisiti
minimi per il settore e per le autorità nazionali attive nelle attività
offshore nel settore degli idrocarburi effettuate a seguito dell'ottenimento di
un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE. 2.
Il presente regolamento si applica a tutte le
operazioni offshore del settore degli idrocarburi di cui all'articolo 2. 3.
Il presente regolamento si applica a tutti gli
impianti, le installazioni sottomarine e le relative infrastrutture nelle acque
degli Stati membri, comprese le loro zone economiche esclusive e le rispettive
piattaforme continentali ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS). 4.
Il presente regolamento mira a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo
della politica per l'ambiente marino. 5.
Le disposizioni del presente regolamento si
applicano fatta salva la legislazione unionale, in particolare quella sulla
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
specialmente le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE del Consiglio. 6.
Il presente regolamento si applica fatte salve le
direttive 85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende
per: 1.
"accettabile": un rischio tollerabile
nella misura massima oltre la quale l'assegnazione di tempi, risorse e
costi maggiori non comporta una riduzione significativa del rischio di un
incidente grave; 2.
"approvazione": la comunicazione per
iscritto all'operatore da parte dell'autorità competente dell'esito positivo
dell'esame della sua relazione sui grandi rischi prevista dal presente
regolamento; 3.
"autorizzazione": un'autorizzazione ai
sensi della direttiva 94/22/CE; 4.
"operazione combinata": un'operazione
effettuata da un impianto non di produzione in combinazione con uno o più
impianti per finalità connesse al funzionamento di questi ultimi, che incide
materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente
per uno o per tutti gli impianti; 5.
"inizio delle operazioni": il momento in
cui l'impianto è impiegato per la prima volta nelle operazioni per le
quali è stato progettato; 6.
"autorità competente": l'autorità
nominata ai sensi del presente regolamento e responsabile per i compiti
relativi al suo ambito di applicazione; 7.
"infrastruttura connessa":
apparecchiatura, condutture o altro impianto offshore sopra o sotto la
superficie dell'acqua, utilizzato per il trasporto di petrolio e gas verso un
altro impianto nelle vicinanze, per la lavorazione o il deposito sulla
terraferma o per il trasporto e il caricamento di petrolio su una nave
cisterna; 8.
"procedura di autorizzazione": procedura
di valutazione approfondita da parte dall'autorità competente di
tutte le informazioni riguardanti l'attività offshore pianificata nel settore
degli idrocarburi, che si conclude con l'approvazione della relazione sui
grandi rischi da parte dell'autorità stessa e l'assenza di obiezioni
alle comunicazioni sulle operazioni di trivellazione o combinate presentate
dagli operatori; 9.
"zona di esclusione":
area, stabilita dallo Stato membro, circostante l'impianto, in cui
sono vietate attività non legate a esso; 10.
"licenza di esplorazione": autorizzazione
rilasciata dallo Stato membro per la prospezione di petrolio e gas negli strati
sotterranei dell'area autorizzata ma non per la produzione di petrolio e gas
naturale a fini commerciali; 11.
"piano di emergenza esterno": strategia
locale, nazionale o regionale per prevenire o limitare le conseguenze e l'aggravarsi
degli incidenti legati ad attività offshore nel settore degli idrocarburi
utilizzando tutte le risorse disponibili in aggiunta a quelle descritte nei
piani di emergenza interna; 12.
"verifica indipendente da parte di terzi":
valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte da
una persona fisica o giuridica che non è sotto il controllo o influenza dell'autore
delle dichiarazioni; 13.
"operatori del settore": imprese private
direttamente coinvolte in attività offshore nel settore degli idrocarburi ai
sensi del presente regolamento o le cui attività sono strettamente correlate a
tali operazioni; 14.
"impianto": un impianto di produzione o
non di produzione; 15.
"piano di emergenza interno": piano
generale preparato dagli operatori conformemente alle prescrizioni del presente
regolamento per prevenire o limitare conseguenze o l'aggravarsi di incidenti
legati a operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno di una
zona di esclusione circostante l'impianto; 16.
"area autorizzata": area geografica
oggetto dell'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE; 17.
"licenziatario": titolare di
autorizzazione a svolgere operazioni in mare aperto ai sensi della direttiva
94/22/CE; 18.
"incidente grave": un evento, quale un
incendio o un'esplosione, una significativa perdita di controllo dei pozzi o un'ingente
fuoriuscita di idrocarburi nell'ambiente, un danno ingente all'impianto o alle
sue attrezzature, la perdita di integrità strutturale degli impianti, o
qualsiasi altro evento che provochi la morte o lesioni gravi a cinque o più
persone sull'impianto o in luoghi direttamente collegati con lo stesso; 19.
"grande rischio": una situazione che può
sfociare in un incidente grave; 20.
"impianto non di produzione": un impianto
diverso da un impianto di produzione utilizzato sia per perforazioni
esplorative sia come impianto di sostegno alla produzione; 21.
"operazioni offshore nel settore degli
idrocarburi": tutte le attività connesse alla prospezione, produzione e
lavorazione di petrolio e di gas in mare aperto. È compreso anche il trasporto
di petrolio e gas attraverso infrastrutture offshore collegate a un impianto o
a un'installazione sottomarina; 22.
"operatore": l'operatore di un impianto
di produzione o il proprietario di un impianto non di produzione e l'operatore
di un pozzo di trivellazione. L'operatore e il licenziatario rientrano entrambi
nella definizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva
2004/35/CE; 23.
"operatore dell'impianto di produzione":
persona nominata dal licenziatario per gestire e controllare le principali
funzioni di un impianto di produzione; 24.
"proprietario": persona legalmente
autorizzata a controllare il funzionamento di un impianto non di produzione; 25.
"produzione di idrocarburi"': estrazione,
a scopo commerciale, di petrolio e gas dagli strati sotterranei dell'area
autorizzata, inclusa la lavorazione di petrolio e gas in mare aperto nonché il
suo trasporto attraverso infrastrutture connesse, quali condutture, strutture e
teste di pozzo posizionati sul fondale marino e/o stoccaggio di gas in
strutture nel sottosuolo ai fini del recupero di detto gas; 26.
"impianto di produzione": impianto
utilizzato per la produzione di petrolio e gas; 27.
"licenza di produzione": autorizzazione
rilasciata dallo Stato membro per la produzione di petrolio e gas; 28.
"pubblico": una o più persone fisiche o
giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi; 29.
"autorità competente" (nel contesto della
risposta di emergenza per un incidente in mare aperto): organizzazione di
riferimento di uno Stato membro per l'emergenza, responsabile dell'avvio della
risposta alle emergenze in caso di grave incidente offshore nel settore degli
idrocarburi; 30.
"rischio": la probabilità che un
determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche; 31.
"adeguato": appropriato secondo un
determinato requisito o situazione e sulla base di elementi obiettivi e
dimostrati da un'analisi, da un confronto con le norme appropriate o con altre
soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità o settori; 32.
"operazione di trivellazione": la
perforazione di un pozzo a fini di esplorazione o di produzione, compresi la
sospensione delle operazioni, la riparazione o la modifica del pozzo, l'abbandono
definitivo, o qualsiasi operazione riguardante un pozzo suscettibile di causare
una fuga accidentale di liquidi o un rischio di gravi incidenti; 33.
"operatore di trivellazione": la persona
designata dal titolare della licenza per pianificare ed eseguire un'operazione
di perforazione. Capo II
Prevenzione dei grandi rischi legati alle attività offshore nel settore degli
idrocarburi Articolo 3
Principi generali di gestione del rischio nelle attività offshore del settore
degli idrocarburi 1.
Gli operatori adottano tutte le misure idonee a prevenire
incidenti gravi derivanti da attività offshore nel settore degli idrocarburi.
Le autorità competenti vigilano affinché gli operatori soddisfino tale obbligo. 2.
Gli operatori garantiscono che tutte le entità
incaricate di svolgere compiti specifici presso gli impianti interessati
agiscano anch'esse in conformità con i requisiti stabiliti nel presente
regolamento, e in particolare con i suoi allegati IV e V. Gli operatori non
sono esonerati dalle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento se
le azioni o le omissioni che hanno causato o contribuito a incidenti gravi
siano state svolte da tali entità o dal loro personale. 3.
In caso di incidente grave, operatori e autorità
competenti adottano tutte le misure idonee a limitarne le conseguenze per la
salute umana e per l'ambiente e, ove possibile, per evitare gravi interruzioni
alla produzione locale di petrolio e gas nell'Unione. 4.
Le attività offshore nel settore degli idrocarburi
contemplate dal presente regolamento sono svolte sulla base di una valutazione
sistematica della probabilità di eventi pericolosi e delle eventuali
conseguenze, nonché parallelamente all'attuazione di misure di controllo in
modo che i rischi di incidenti pericolosi per le persone, l'ambiente e le
attrezzature in mare aperto siano accettabili. Articolo 4
Considerazioni sulla sicurezza nell'ambito delle autorizzazioni per le attività
offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE 1.
Le decisioni di concessione di autorizzazioni per
le attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva
94/22/CE tengono conto della capacità dei candidati di soddisfare i requisiti
per attività specifiche nel quadro di tale autorizzazione, come stabilito dalle
pertinenti disposizioni del diritto unionale, in particolare dal presente
regolamento. 2.
Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica
e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione
per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente
conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla
zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione,
nonché alle capacità finanziaria dei richiedenti, comprese le eventuali
garanzie finanziarie e le capacità di coprire le responsabilità potenziali
derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la
responsabilità per danni ambientali. 3.
Le autorizzazioni per le operazioni di esplorazione
e di produzione offshore di idrocarburi sono concesse separatamente. 4.
Le autorità competenti per la concessione di
autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione
per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente
conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla
zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di
produzione. Articolo 5
Partecipazione pubblica a procedure di autorizzazione 1.
Gli Stati membri garantiscono che siano offerte al
pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure
di autorizzazione nella propria giurisdizione in conformità con i requisiti di
cui all'allegato I del presente regolamento. Le procedure sono stabilite dall'allegato
II della direttiva 2003/35/CE. 2.
Gli Stati membri stabiliscono modalità più
particolareggiate per informare il pubblico e per consultare il pubblico
interessato. 3.
La partecipazione del pubblico è organizzata in
modo tale da garantire che la divulgazione di informazioni e il coinvolgimento
del pubblico stesso non comportino rischi per la sicurezza degli impianti
offshore di petrolio e gas e per il loro funzionamento. Articolo 6
Consenso per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno
delle aree autorizzate 1.
Gli impianti possono essere attivati nelle aree
autorizzate solo dai licenziatari o dalle entità da loro incaricate e a tal
fine nominate, previa approvazione degli Stati membri. 2.
Qualora l'autorità competente ritenga che la
persona designata dal licenziatario non sia competente ad agire come operatore
di un impianto o come operatore del pozzo, il licenziatario ne riceve
comunicazione e assume le responsabilità di un operatore a norma del presente
regolamento. 3.
Negli impianti di cui al paragrafo 1 non sono
avviate o condotte attività senza la presentazione di una relazione sui grandi
rischi che rispetti le condizioni e le scadenze stabilite negli articoli 10 e
11 e senza l'approvazione della relazione stessa da parte dell'autorità
competente ai sensi del presente regolamento. 4.
Le operazioni di trivellazione e le operazioni
combinate non sono intraprese a meno che non sia stata approvata la relazione
sui grandi rischi relativa all'impianto ai sensi del paragrafo 3 del presente
articolo. Le operazioni non possono inoltre avviate o condotte prima che sia
stata presentata all'autorità competente una comunicazione sulle operazioni di
trivellazione o combinate conforme alle condizioni e alle scadenze stabilite
negli articoli 13 e 14 oppure nel caso in cui l'autorità stessa sollevi
obiezioni sul contenuto della suddetta comunicazione. Articolo 7
Responsabilità per danno ambientale 1.
Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il
licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno
ambientale causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi svolte
dal licenziatario stesso o da qualsiasi entità che partecipa alle operazioni
offshore sulla base di un contratto con il licenziatario. La procedura di autorizzazione
per le operazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica la
responsabilità del licenziatario. Articolo 8
Autorità nazionale competente 1.
Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione si
svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nominano un'autorità
competente responsabile per gli obblighi di cui al presente regolamento. 2.
Le autorità competenti nominate ai sensi del
paragrafo 1 sono responsabili dei seguenti compiti: (a) valutare e approvare le relazioni sui
grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di
trivellazione o combinate e altri documenti che le sono sottoposti; (b) eseguire ispezioni e indagini e
intraprendere azioni esecutive; (c) produrre relazioni ai sensi del presente
regolamento. 3.
L'autorità competente è organizzata secondo le
disposizioni dell'articolo 19 in modo da garantire prestazioni
indipendenti legate ad attività e competenze potenzialmente conflittuali,
nonché l'efficacia generale nella regolamentazione delle attività offshore nel
settore degli idrocarburi. 4.
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità
competente disponga di risorse adeguate per svolgere i suoi compiti in
conformità con il presente regolamento. 5.
L'autorità competente si impegna a elaborare e
attuare procedure coordinate o congiunte come richiesto per assolvere alle
funzioni indicate nel presente regolamento e per adempiere quanto stabilito
dalla legislazione unionale. Nei casi in cui l'autorità competente sia composta
da diverse agenzie, esse evitano la duplicazione delle funzioni di
regolamentazione. Capo III
Preparazione e svolgimento delle attività offshore nel settore degli
idrocarburi sulla base della valutazione del rischio Articolo 9
Condizioni per la gestione degli impianti offshore 1.
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo
39, l'operatore di un impianto di produzione o non di produzione presenta all'autorità
competente i seguenti documenti: (a) nel caso di un impianto di produzione
pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti
di cui all'allegato II, parte 1; (b) una relazione sui grandi rischi
contenente le indicazioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 11; (c) un piano di emergenza interno a norma
dell'articolo 12 inserito nella predetta relazione; (d) un'illustrazione della politica di
prevenzione degli incidenti gravi a norma dell'articolo 18, adottata dall'operatore
e integrata nella predetta relazione; 2.
L'autorità competente riceve la comunicazione di
progettazione entro ventiquattro settimane prima della presentazione della
relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. 3.
La relazione sui grandi rischi è comunicata all'autorità
competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre dodici
settimane prima del previsto inizio dell'operazione. Articolo 10
Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione 1.
La relazione sui grandi rischi per un impianto di
produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5. 2.
La relazione sui grandi rischi per un impianto
di produzione è preparata per un gruppo di impianti, previo accordo dell'autorità
competente. 3.
In caso di modifiche significative all'impianto
di produzione o di smantellamento dell'impianto, la relazione sui grandi
rischi per un impianto di produzione è modificata conformemente all'allegato
II, parte 6, e presentata all'autorità competente. 4.
Nel caso in cui siano necessarie ulteriori
informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità
competente richiede tali informazioni o modifiche ai documenti presentati. 5.
La versione modificata della relazione sui grandi
rischi per un impianto di produzione ai sensi del paragrafo 3 è presentata
all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non
oltre sei settimane prima dell'inizio dei lavori programmati. I lavori
programmati non possono essere avviati prima dell'approvazione da parte dell'autorità
competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto
di produzione. 6.
La relazione sui grandi rischi per un impianto di
produzione è soggetta a riesame periodico da parte dell'operatore almeno ogni
cinque anni o più frequentemente, come richiesto dall'autorità competente, e i
risultati del riesame sono comunicati all'autorità stessa. Articolo 11
Relazione sui grandi rischi per un impianto che non svolge produzione 1.
La relazione sui grandi rischi per un impianto non
di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5. 2.
In caso di modifiche significative all'impianto
non destinato alla produzione o di smantellamento dell'impianto stesso, la
relazione sui grandi rischi è modificata conformemente all'allegato II, parte 6
(escluso il paragrafo 4) e presentata all'autorità competente. 3.
La versione modificata della relazione sui grandi
rischi per un impianto fisso non di produzione ai sensi del paragrafo 2 è
presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità
stessa e non oltre due settimane prima dell'inizio dei lavori programmati. I
lavori programmati non sono avviati prima dell'approvazione da parte dell'autorità
competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto
non di produzione. 4.
La versione modificata della relazione sui grandi
rischi per un impianto mobile non di produzione ai sensi del paragrafo 2 è
presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità
stessa e in ogni caso non oltre due settimane prima dell'inizio delle
operazioni. L'impianto non è messo in funzione prima dell'approvazione da parte
dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi
rischi per l'impianto non di produzione. 5.
Nel caso in cui siano necessarie ulteriori
informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità
competente richiede tali informazioni o modifiche ai documenti presentati. 6.
La relazione sui grandi rischi per un impianto non
di produzione è soggetta a riesame periodico da parte dell'operatore almeno
ogni cinque anni o più frequentemente, come richiesto dall'autorità competente.
I risultati del riesame sono notificati all'autorità competente. Articolo 12
Piani di emergenza interni 1.
Gli operatori predispongono piani di emergenza
interni che tengano conto delle principali valutazioni dei rischi di incidente
eseguite durante la preparazione della relazione sui grandi rischi più recente.
Nel caso di perforazione di un pozzo attraverso un impianto mobile non
destinato alla produzione, si allega la valutazione del rischio prevista nella
comunicazione di trivellazione al piano di emergenza dell'impianto. 2.
Sia per gli impianti di produzione sia per quelli
non destinati alla produzione, il piano di emergenza interno è presentato all'autorità
competente nel contesto della relazione sui grandi rischi. 3.
Nel caso di impianti non destinati alla produzione
che effettuano operazioni di trivellazione che prevedono la modifica del piano
di emergenza interno a causa della particolare natura del luogo in cui si
effettua la trivellazione, si informa l'autorità competente di suddetta
modifica al piano di emergenza interno al momento della presentazione della
comunicazione di trivellazione. Articolo 13
Comunicazione delle operazioni di trivellazione 1.
Con un anticipo di almeno ventuno giorni rispetto
all'inizio delle operazioni di trivellazione, l'operatore del pozzo trasmette
alle autorità competenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate
sulla progettazione e il funzionamento del pozzo in conformità con le
prescrizioni di cui all'allegato II, parte 4. 2.
L'autorità competente analizza la comunicazione e
agisce come ritiene opportuno prima che le operazioni combinate abbiano inizio.
3.
L'operatore del pozzo comunica immediatamente all'autorità
competente eventuali modifiche rilevanti che riguardano i dettagli della
comunicazione e al tempo stesso informa il verificatore indipendente del pozzo
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b. Articolo 14
Comunicazioni di operazioni combinate 1.
L'operatore di un impianto impegnato in un'operazione
combinata con uno o più impianti trasmette alle autorità competenti una
comunicazione contenente informazioni dettagliate sulle operazioni combinate in
conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 7. Gli operatori
interessati si accordano sulla designazione dell'operatore destinato a
preparare la comunicazione relativa alle operazioni combinate per loro conto.
La comunicazione è presentata entro ventuno giorni prima dell'inizio delle
operazioni combinate. 2.
L'autorità competente analizza la comunicazione e
agisce come ritiene opportuno prima che le operazioni combinate abbiano inizio.
3.
L'operatore del pozzo che ha preparato la
comunicazione informa immediatamente l'autorità competente di eventuali
modifiche rilevanti che riguardano i dettagli della comunicazione stessa. Articolo 15
Verifica da parte di terzi indipendenti 1.
Gli operatori stabiliscono un sistema di verifica
da parte di terzi indipendenti e di esame dei pozzi e illustrano tali sistemi
nell'ambito della politica sugli incidenti gravi inserita nella relazione sui
grandi rischi a norma dell'articolo 18. 2.
La scelta del verificatore terzo indipendente e la
progettazione di sistemi di verifica da parte di terzi indipendenti e per il
controllo indipendente dei pozzi soddisfa i criteri di cui all'allegato II,
parte 5. 3.
Il sistema di verifica da parte di terzi
indipendenti per gli impianti di produzione e non di produzione è istituito: (a) per quanto concerne gli impianti, per
offrire una garanzia indipendente sul fatto che i sistemi specificati e gli
elementi critici per la sicurezza identificati nelle valutazioni del rischio e
nel sistema di gestione della sicurezza siano adeguati e aggiornati, e che il
programma di esami e collaudi del sistema di controllo dei grandi rischi sia
adeguato, aggiornato e in funzione come previsto; (b) per quanto concerne i piani dei pozzi,
per garantire che la progettazione degli stessi e le relative misure di
controllo siano adeguate alle condizioni previste per i pozzi e mantenute come
riferimento per qualsiasi modifica di progettazione degli stessi. 4.
Gli operatori garantiscono che i risultati del
sistema di verifica da parte di terzi indipendenti ai sensi del presente
articolo, paragrafo 3, lettera a, siano messi a disposizione dell'autorità
competente su richiesta della stessa. 5.
Gli operatori garantiscono che i risultati e le
osservazioni del verificatore indipendente dei pozzi, previsti nel presente
articolo, paragrafo 3, lettera b, siano inclusi nella comunicazione sulla
trivellazione ai sensi dell'articolo 13. 6.
Per quanto concerne gli impianti di produzione, il
sistema di verifica è istituito prima della presentazione della relazione sui
grandi rischi alle autorità competenti. Nel caso di un impianto non destinato
alla produzione, il sistema è istituito prima che l'impianto stesso sia messo
in funzione all'interno delle acque unionali. 7.
Gli impianti non destinati alla produzione in
funzione all'interno delle acque dell'Unione soddisfano i requisiti delle
convenzioni internazionali pertinenti, di cui al regolamento 391/2009/CE[22] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, o le norme equivalenti del Codice dell'Organizzazione
marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle
piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Essi
sono certificati da un'organizzazione riconosciuta dall'Unione in conformità
con il predetto regolamento. Articolo 16
Facoltà di vietare l'attività 1.
Le autorità competenti vietano l'utilizzo o l'avvio
dell'utilizzo di qualsiasi impianto o parti dello stesso nei casi in cui le misure
proposte dall'operatore per la prevenzione e la mitigazione degli incidenti
gravi ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14 siano considerati gravemente
insufficienti. 2.
Qualora non siano presentate nei tempi previsti la
relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11, o le comunicazioni
ai sensi degli articoli 13 e 14, l'autorità competente accorda, in situazioni
eccezionali e quando valuti che non siano compromessi la sicurezza e la
protezione ambientale, una riduzione dei termini per la presentazione della
relazione sui grandi rischi o della comunicazione. 3.
L'autorità competente chiede all'operatore di
intraprendere le eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie e adeguate ai
fini di ripristinare la conformità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. 4.
L'autorità competente vieta l'uso di qualsiasi
impianto o parte di esso qualora l'esito di un'ispezione, del riesame periodico
della relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o le
modifiche alle comunicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 evidenzino la
mancata conformità con le prescrizioni del presente regolamento o l'esistenza
di ragionevoli dubbi inerenti la sicurezza delle attività o degli impianti. Articolo 17
Effetti transfrontalieri 1.
Qualora uno Stato membro osservi che il
funzionamento di un pozzo o di un impianto è suscettibile di esercitare gravi
effetti negativi sulle acque di un altro Stato membro in caso di incidente, o
qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali gravi effetti lo richieda, lo
Stato membro sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le operazioni inoltra
allo Stato membro in questione le informazioni pertinenti e si impegna ad
adottare misure congiunte per la prevenzione dei danni. 2.
L'applicazione del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione
di altre disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE, in particolare
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[23] e della convenzione sulla valutazione
dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero. Capo IV
Migliori pratiche per il controllo dei grandi rischi Articolo 18
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori 1.
Gli operatori redigono un documento che definisce
la loro politica di prevenzione degli incidenti gravi e ne garantiscono l'applicazione
in tutte le attività offshore della propria organizzazione, definendo tra l'altro
adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l'efficacia della politica. 2.
Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato
alle autorità competenti congiuntamente alla relazione sui grandi rischi ai
sensi degli articoli 10 e 11 o alla comunicazione delle operazioni di
trivellazione di cui all'articolo 13. 3.
Gli operatori descrivono le modalità organizzative
per il controllo dei pericoli di incidenti gravi in un sistema di gestione
della sicurezza che comprende le modalità di preparazione e presentazione delle
relazioni sui grandi rischi, e le comunicazioni di trivellazione a seconda del
caso, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 e i relativi sistemi di verifica da
parte di terzi indipendenti dei loro sistemi di controllo dei grandi rischi, in
conformità con l'articolo 15 e con l'allegato II, parte 5. 4.
La politica e i sistemi di gestione della sicurezza
sono preparati in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato IV e
chiariscono la responsabilità primaria dell'operatore per il controllo dei
grandi rischi risultanti dalle sue attività. 5.
Gli operatori si consultano regolarmente con i
rappresentanti degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 27 e
stabiliscono le priorità del settore per la preparazione e/o la revisione delle
norme e degli orientamenti per le migliori pratiche di controllo del pericolo
di incidenti gravi in mare aperto per tutto il ciclo di vita della
progettazione e delle operazioni in mare aperto, e come minimo devono seguire
gli orientamenti contenuti nell'allegato IV. 6.
I licenziatari, gli operatori e i principali
fornitori aventi sede nell'Unione si impegnano a condurre le proprie attività
offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione in conformità
con i principi stabiliti nel presente regolamento. Articolo 19
Prescrizioni per le autorità competenti 1.
L'autorità competente adotta le disposizioni atte a
garantire la sua indipendenza da conflitti di interesse tra regolamentazione
della sicurezza e protezione ambientale e funzioni in materia di sviluppo
economico dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione
di attività offshore nel settore degli idrocarburi e la raccolta dei relativi
ricavi. 2.
L'autorità competente chiarisce la portata delle
proprie responsabilità e funzioni in modo tale da non assumere la
responsabilità primaria per il controllo dei grandi rischi, ai sensi dell'articolo
18, paragrafo 3. 3.
L'autorità competente definisce una politica per la
valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle
comunicazioni ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14, delle ispezioni, delle
indagini e dell'applicazione delle misure relative ai grandi rischi della
attività offshore nel settore degli idrocarburi nella giurisdizione di propria
competenza. 4.
L'autorità competente fonda la propria
organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato
III. Articolo 20
Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli
incidenti gravi 1.
Gli operatori adempiono le disposizioni del
presente regolamento e le misure definite nella relazione sui grandi rischi per
gli impianti di produzione e non di produzione e nei piani di cui alla
comunicazione di trivellazione e di operazioni combinate, redatte ai sensi
degli articoli 10, 11, 13 e 14. 2.
Qualora la mancata conformità con le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo rappresenti un pericolo immediato per la
salute umana o rischi di provocare un immediato e grave effetto negativo sulla
sicurezza e/o l'ambiente, l'attività dell'impianto o di una parte dello stesso
sarà sospesa dall'operatore fino al ripristino della conformità. 3.
L'operatore comunica immediatamente all'autorità
competente l'adozione di misure previste nel paragrafo 2 del presente articolo.
4.
L'autorità competente sviluppa piani annuali mirati
a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, delle attività che
comportano grandi rischi basandosi sul concetto di rischio ed esaminando con
particolare attenzione le conformità dei documenti presentati a norma dell'articolo
9, controllando l'efficacia di tali piani e adotta le eventuali misure
necessarie al loro miglioramento. Articolo 21
Segnalazione anonima dei problemi di sicurezza 1.
Le autorità competenti stabiliscono le procedure
per consentire la segnalazione anonima di problemi di sicurezza e/o ambientali
relativi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Le autorità
competenti definiscono inoltre procedure atte ad approfondire tali
segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati. 2.
Gli operatori comunicano informazioni precise sulle
disposizioni nazionali ai sensi del paragrafo 1 ai propri dipendenti e ai
dipendenti degli appaltatori interessati, garantendo che si faccia riferimento
alle segnalazioni anonime nelle comunicazioni e nei materiali di formazione. Capitolo V
Trasparenza e condivisione delle informazioni Articolo 22
Condivisione delle informazioni 1.
Gli operatori e le autorità competenti condividono
almeno le informazioni di cui all'allegato VI. 2.
La Commissione stabilisce tramite provvedimento
attuativo un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle
informazioni da condividere. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la
procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3.
Gli Stati membri tengono un registro aggiornato
delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro
territorio o nella loro giurisdizione sia da entità pubbliche sia private. Tale
registro è messo a disposizione degli altri Stati membri o di paesi terzi
potenzialmente interessati e della Commissione. Articolo 23
Trasparenza 1.
Le informazioni di cui all'allegato VI sono rese
disponibili al pubblico senza necessità di richiesta ai sensi delle
disposizioni vigenti della legislazione dell'Unione in materia di accesso alle
informazioni ambientali. 2.
La Commissione stabilisce inoltre, tramite un
provvedimento attuativo, un formato comune di pubblicazione per permettere un
facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale provvedimento attuativo è
adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del
regolamento (UE) n. 182/2011. Pur rimanendo accessibile al pubblico, il
formato di pubblicazione comune deve essere sviluppato con l'obiettivo di
permettere la comparazione affidabile delle operazioni e delle pratiche di
regolamentazione nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24. 3.
Nella pubblicazione dei rispettivi piani nazionali
di emergenza a norma dell'articolo 30, gli Stati membri garantiscono che le
informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le attività degli
impianti offshore nel settore degli idrocarburi. Articolo 24
Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle attività offshore nel
settore degli idrocarburi 1.
Gli Stati membri redigono una relazione annuale
riguardante: (a) numero, età e ubicazione degli impianti
nella loro giurisdizione; (b) numero e tipo di controlli e indagini
effettuate, eventuali interventi di applicazione delle norme o procedimenti
giudiziari avviati; (c) dati relativi agli incidenti ai sensi del
sistema comune di notifica di cui all'articolo 22; (d) eventuali modifiche significative nel
quadro normativo sulle attività in mare aperto; (e) prestazioni di sicurezza e ambientali
delle attività offshore nel settore degli idrocarburi nella loro giurisdizione. 2.
Gli Stati membri designano un'autorità responsabile
dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 22 e della pubblicazione
delle stesse a norma dell'articolo 23 e ne informano la Commissione di
conseguenza. 3.
Ogni due anni la Commissione pubblica una relazione
sulla sicurezza delle operazioni offshore nell'Unione che tenga conto delle
informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la
sicurezza marittima. La Commissione è assistita in tale compito dagli Stati
membri interessati ai sensi dell'articolo 26. Articolo 25
Indagini a seguito di un incidente grave 1.
Immediatamente dopo un incidente grave, l'operatore
comunica all'autorità competente le informazioni pertinenti, comprese le
circostanze dell'incidente e le relative conseguenze. 2.
Gli Stati membri conducono indagini approfondite in
relazione a incidenti gravi che comportino danni significativi (alle persone e
all'ambiente) o una perdita sostanziale di beni. La relazione dell'indagine
comprende una valutazione dell'efficacia della regolamentazione dell'autorità
competente in relazione agli impianti in questione nel periodo precedente l'incidente
nonché raccomandazioni per effettuare, se del caso, modifiche adeguate alle
disposizioni regolamentari pertinenti. 3.
Alla conclusione delle indagini o del procedimento
legale, a seconda di quale evento si verifichi più tardi, si rende disponibile
alla Commissione una sintesi della relazione sulle indagini redatta
conformemente alle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Una
versione specifica della relazione, che tenga conto delle possibili limitazioni
giuridiche, è messa a disposizione del pubblico a norma degli articoli 22 e 23.
4.
A seguito degli accertamenti di cui al paragrafo 2,
l'autorità competente attua le eventuali raccomandazioni, frutto delle
indagini, che rientrano nella sua sfera d'azione. Articolo 26
Trattamento riservato 1.
Le autorità competenti mettono a disposizione di
qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni
ricevute in applicazione del presente regolamento. 2.
Le richieste di informazioni ottenute dall'autorità
competente ai sensi del presente regolamento sono respinte nel caso in cui si
presentino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24]. 3.
Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della
partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, l'operatore fornisce all'autorità
competente e mette a disposizione del pubblico una versione del documento priva
delle informazioni riservate. Capo IV
Coordinamento e cooperazione Articolo 27
Cooperazione fra Stati membri 1.
Le autorità competenti condividono regolarmente
conoscenze, informazioni ed esperienze e si impegnano a svolgere consultazioni
sull'applicazione della legislazione pertinente a livello nazionale e unionale
con i rappresentanti del settore, le altre parti interessate e la Commissione. 2.
Le informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1
riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la valutazione
del rischio, la prevenzione degli incidenti, la verifica di conformità e la
risposta alle emergenze relative alle attività offshore nel settore degli
idrocarburi nell'Unione, così come oltre i suoi confini, se del caso. 3.
Si definiscono priorità e procedure chiare per la
preparazione e l'aggiornamento dei documenti di orientamento al fine di
identificare ed agevolare l'attuazione delle migliori pratiche nei settori di
cui al paragrafo 2. 4.
Uno Stato membro chiede il parere degli altri Stati
membri che partecipano allo scambio di informazioni conformemente al paragrafo
1 in relazione a qualsiasi decisione di un altro Stato membro che abbia un
impatto transfrontaliero potenzialmente negativo. Articolo 28
Approccio coordinato alla sicurezza nelle regioni limitrofe e nelle attività
internazionali 1.
La Commissione, in stretta collaborazione con gli
Stati membri, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono attività
offshore nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati
membri, ivi incluse, se del caso, quelle che si svolgono nell'ambito delle
convenzioni marittime regionali. 2.
La Commissione valuta la sicurezza delle attività
nel settore degli idrocarburi nelle acque dei paesi terzi confinanti con le
acque degli Stati membri e promuove un approccio coordinato per lo scambio
reciproco di esperienze e la promozione di piani per la sicurezza e di piani di
emergenza regionali. 3.
La Commissione promuove standard elevati di
sicurezza per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a livello
internazionale presso consessi globali e regionali competenti, compresi quelli
relativi alle acque artiche. Capo VII
Preparazione e risposta alle emergenze Articolo 29
Prescrizioni relative ai piani interni di emergenza 1.
L'operatore prepara piani di emergenza interni
suscettibili di: (a) essere avviati per contenere un incidente
incipiente grave all'interno dell'impianto, o all'interno della zona di
esclusione nei pressi dell'impianto definita dallo Stato membro intorno al
perimetro dell'impianto stesso, o della testa di pozzo sottomarina; (b) essere gestiti di concerto con il piano
di emergenza esterno nel caso in cui l'incidente abbia assunto una portata che
va al di là dell'impianto. 2.
L'operatore fa sì che le attrezzature e le
competenze necessarie per il piano siano disponibili in ogni momento, e che
siano condivise per quanto necessario con lo Stato membro nell'esecuzione del
suo piano di emergenza esterno. 3.
Il piano di emergenza interno è redatto in
conformità con le disposizioni di cui all'allegato V e aggiornato in linea con
le eventuali modifiche alla valutazione dei grandi rischi nel piano del pozzo o
della relazione sui grandi rischi, a seconda del caso. Tali aggiornamenti sono
comunicati all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza
esterni per la zona interessata. 4.
Il piano di emergenza interno integra le altre
disposizioni relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto
colpito in modo da assicurare buone prospettive di sopravvivenza. 5.
L'operatore esegue periodicamente prove relative
all'efficacia dei piani di emergenza interni. Articolo 30
Piani di emergenza esterni e preparazione alle emergenze 1.
Gli Stati membri preparano piani di emergenza
esterni che coprano tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi e
tutte le zone potenzialmente interessate sotto la loro giurisdizione. 2.
I piani di emergenza esterni sono preparati con la
collaborazione degli operatori interessati e, se del caso, dei licenziatari, e
sono allineati con i piani di emergenza interni degli impianti presenti o
previsti nella zona definita. Si tiene conto di qualsiasi aggiornamento dei
piani interni comunicato da un operatore. 3.
I piani di emergenza esterni sono redatti in
conformità con le disposizioni di cui agli allegati I e V e sono resi
disponibili alla Commissione e al pubblico, a seconda del caso. 4.
Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate
per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle
attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una
regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri
incoraggiano gli operatori del settore a sviluppare mezzi di risposta
compatibili in linea con quanto previsto in questo paragrafo. 5.
Gli operatori collaborano con gli Stati membri per
l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. 6.
Gli Stati membri tengono un registro aggiornato
delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro
territorio o nella loro giurisdizione presso entità sia pubbliche sia private.
Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri e, su una base di
reciprocità, dei paesi terzi limitrofi e della Commissione. 7.
Gli Stati membri e gli operatori mettono
regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a
incidenti in mare aperto a impianti nel settore degli idrocarburi. Articolo 31
Risposta alle emergenze 1.
L'operatore informa immediatamente le autorità
competenti di un incidente grave o di una situazione che può comportare un
rischio immediato di incidente grave. Se necessario, le autorità competenti
assistono l'operatore in questione al fine di prevenire l'aggravarsi del
rischio o dell'incidente. 2.
In caso di incidente, le autorità competenti, in
collaborazione con gli operatori interessati, adottano tutte le misure necessarie
a prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a mitigarne le conseguenze. 3.
In caso di incidente grave per il quale le capacità
di risposta nazionali siano insufficienti, uno Stato membro interessato
richiede ulteriore assistenza da parte degli Stati membri e dell'Agenzia
europea per la sicurezza marittima attraverso il meccanismo di protezione
civile dell'Unione, istituito dalla decisione 2007/779/CE del Consiglio. 4.
Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato
membro raccoglie le informazioni necessarie per un'analisi completa dell'incidente. Articolo 32
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero 1.
Nel caso in cui siano prevedibili effetti
transfrontalieri degli incidenti a impianti offshore nel settore degli
idrocarburi, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni alla
Commissione e agli Stati membri o ai paesi terzi potenzialmente interessati su
una base di reciprocità, tenendo in considerazione i rischi identificati nella
preparazione del piano di emergenza esterno. Gli Stati membri in parola
coordinano i rispettivi piani di emergenza per agevolare la risposta congiunta
a un incidente. 2.
Gli Stati membri coordinano le misure relative alle
zone situate oltre i confini dell'Unione al fine di prevenire potenziali
effetti negativi delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi. 3.
Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la
propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in collaborazione
con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi terzi. La
Commissione contribuisce alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi
di emergenza transfrontalieri e unionali. 4.
In caso di incidente grave o di minaccia imminente
di incidente, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo
Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la situazione di emergenza
ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che possono
essere interessati dall'emergenza. Capo VIII
Disposizioni finali Articolo 33
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni
applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento da parte di operatori
del settore e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette
sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. Articolo 34
Poteri delegati della Commissione 1.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati in conformità con l'articolo 35 del presente regolamento al fine di
adattare le prescrizioni agli sviluppi più recenti delle tecnologie pertinenti
e delle procedure di cui agli allegati I-VI. 2.
La Commissione può inoltre adottare atti delegati
in conformità con l'articolo 35 del presente regolamento per meglio definire l'applicazione
delle prescrizioni del regolamento in relazione a: (a) dettagli da presentare in una notifica di
progetto o in una relazione sui grandi rischi, come specificato nell'allegato
II ai punti 1, 2, 3, 6; (b) comunicazione delle operazioni di
trivellazione e/o delle operazioni combinate, come specificato all'allegato II,
punti 4 e 7; (c) prescrizioni relative alla verifica da
parte di un organismo indipendente esterno, come specificato all'allegato II,
punto 5; (d) prescrizioni per il funzionamento e l'organizzazione delle
autorità competenti, come specificato nell'allegato III; e (d) prescrizioni relative alla prevenzione
dei rischi gravi da parte degli operatori, come specificato nell'allegato IV. Articolo 35
Esercizio della delega 1.
Il potere conferito alla Commissione di adottare
atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo. 2.
La delega di potere di cui all'articolo 34 è
conferita alla Commissione per un periodo indeterminato dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. 3.
La delega di potere di cui all'articolo 34 può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella
decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data
successiva ivi precisata e non incide sulla validità degli atti delegati già in
vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34
entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del
Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla data di
notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima
della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di
due mesi. Articolo 36
Procedura del comitato 1.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Qualora sia fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 37
Modifica della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale[25] 1.
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale
direttiva è sostituito dal seguente: "(b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno
che incida in modo significativamente negativo su (i) lo stato ecologico, chimico e/o quantitativo
e/o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella
direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo
4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure (ii) lo stato ambientale delle acque marine
interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui
aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già
affrontati nella direttiva 2000/60/CE;" 2.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al
precedente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 38
Disposizioni transitorie Gli operatori degli impianti si conformano
integralmente al presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in
vigore, fatta eccezione per: (a) gli operatori degli impianti non di
produzione sotto contratto ma non ancora installati in loco, i quali si
conformano integralmente al presente regolamento entro un anno dalla sua
entrata in vigore, o prima, d'intesa con l'autorità competente; (b) gli operatori degli impianti pianificati
che si conformano integralmente al presente regolamento, salvo accordi contrari
con le autorità competenti, e in ogni caso entro un anno dalla sua entrata in
vigore; (c) gli operatori dei pozzi si conformano
integralmente al presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in
vigore, o prima, d'intesa con l'autorità competente. Articolo 39
Entrata in vigore 1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
Partecipazione del pubblico in relazione alle autorizzazioni a norma della
direttiva 94/22/CE 1.
Gli Stati membri garantiscono che: (a) il pubblico sia informato, attraverso
pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione
elettronici, se disponibili, in merito alla presentazione delle domande di
autorizzazione agli Stati membri, e che le informazioni relative a tali
proposte tra cui, tra le altre, informazioni relative al diritto di partecipazione
siano messe a disposizione del pubblico, indicando inoltre le persone a cui è
possibile presentare osservazioni o domande; (b) il pubblico possa formulare osservazioni
e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano prese decisioni
sulle richieste di autorizzazione; (c) nell'adozione di tali decisioni, si
tengano in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico; (d) avendo esaminato le osservazioni e i
pareri del pubblico, lo Stato membro compia ragionevoli sforzi per informare lo
stesso sulle decisioni prese nonché le motivazioni e le considerazioni su cui
si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di
partecipazione del pubblico. 2.
Sono fissate scadenze adeguate che concedono un
tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione pubblica.
Lo Stato membro identifica le organizzazioni pubbliche che hanno il diritto di
partecipare ai sensi del paragrafo 1, comprese le organizzazioni non
governative che soddisfino le prescrizioni previste dal diritto nazionale,
quali quelle che promuovono la protezione ambientale o la sicurezza delle
attività in mare aperto. ALLEGATO II
Prescrizioni in materia di documenti relativi alla procedura di autorizzazione
1.
Informazioni da comunicare in una comunicazione di progettazione di
un impianto di produzione
La comunicazione di progettazione di un
impianto di produzione ai sensi dell'articolo 9 deve contenere almeno le
seguenti informazioni: (1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; (2) una descrizione del processo
applicato alle attività di progettazione, le norme pertinenti utilizzate e le
opzioni di progettazione prodotte da questo processo; (3) una descrizione del concetto di
progettazione selezionato in relazione agli scenari di grandi rischi per il
dato impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di
controllo del rischio; (4) una dimostrazione del fatto che il
concetto di progettazione riduce i grandi rischi in misura accettabile; (5) una descrizione dell'impianto e
delle condizioni nell'ubicazione prevista; (6) una descrizione dei tipi di attività
più rischiose da effettuarsi; (7) una descrizione generale del sistema
di gestione della sicurezza che contribuirà a mantenere in buona efficienza i
controlli previsti dei grandi rischi, compreso il programma di verifica
indipendente da scegliere.
2.
Informazioni da comunicare in una relazione sui grandi rischi per la
gestione di un impianto di produzione
La relazione sui grandi rischi per un impianto
di produzione a norma dell'articolo 10 deve contenere almeno le seguenti
informazioni: (1) una descrizione del modo in cui si è
tenuto conto della risposta dell'autorità competente alla comunicazione di
progettazione; (2) una sintesi di qualsiasi
coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi
rischi; (3) una descrizione dell'impianto e
delle infrastrutture connesse e di altre eventuali strutture tra cui pozzi a
esso collegati; (4) la dimostrazione che tutti i
principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le
conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo
sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente
di un evento grave; (5) informazioni dettagliate sui tipi di
operazione da effettuare che presentano un potenziale di rischio grave e sul
numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato
momento; (6) informazioni dettagliate sull'impianto
e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei
processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed
esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la
protezione dell'ambiente da un grave pericolo incipiente (in linea con il piano
di emergenza interno ai sensi dell'allegato V); (7) informazioni dettagliate delle
misure per proteggere le persone sulla piattaforma da pericoli gravi e per
assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per la
manutenzione dei sistemi di controllo, per evitare di danneggiare l'impianto e
l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; (8) codici, norme e linee guida
pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto; (9) informazioni sul sistema di gestione
della sicurezza per le operazioni, la manutenzione, la modifica e i programmi
di verifica, compresi i principali limiti di funzionamento dell'impianto che
saranno controllati dal sistema di gestione; (10) informazioni relative al programma di
verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del presente allegato; (11) ogni altro dettaglio rilevante, per
esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare
il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti gli impianti; (12) le informazioni relative alle
prescrizioni previste dal presente regolamento, ottenute in applicazione di
altre norme dell'Unione applicabili, in particolare le direttive 92/91/CE e
85/337/CEE; (13) una descrizione degli aspetti
ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei
potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente
di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e on tecniche
prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi
compreso il monitoraggio.
3.
Informazioni da comunicare in una relazione sui grandi rischi di un
impianto non di produzione
La relazione sui grandi rischi per un impianto
non di produzione a norma dell'articolo 11 deve contenere almeno le seguenti
informazioni: (1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; (2) una sintesi di qualsiasi
coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi
rischi; (3) una descrizione dell'impianto e, in
caso di impianto mobile, informazioni dettagliate sui mezzi utilizzati per il
trasferimento tra luoghi diversi e sul suo sistema di stazionamento; (4) informazioni dettagliate sui tipi di
operazione che presentano un potenziale di rischio grave che l'impianto è in
grado di eseguire e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto
in un dato momento; (5) la dimostrazione che tutti i
principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le
conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo
sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente
di un evento grave; (6) informazioni dettagliate sull'impianto
e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei
processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed
esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la
protezione dell'ambiente da un grave pericolo incipiente (in linea con il piano
di emergenza interno ai sensi dell'allegato V); (7) informazioni dettagliate delle
misure per proteggere le persone sulla piattaforma da pericoli gravi e per
assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per la
manutenzione dei sistemi di controllo, per evitare di danneggiare l'impianto e
l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; (8) codici, norme e linee guida
pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto; (9) la dimostrazione che tutti i
principali rischi sono stati individuati per tutte le attività che l'impianto è
in grado di eseguire, e che sono stati ridotti in misura accettabile i rischi
per l'uomo e l'ambiente di un evento grave; (10) informazioni dettagliate sulle
limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda
la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi
relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come condutture
e ormeggi di impianti adiacenti; (11) informazioni sul sistema di gestione
della sicurezza per le operazioni, la manutenzione e le modifiche; (12) informazioni relative al programma di
verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del presente allegato; (13) ogni altro dettaglio rilevante, per
esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare
il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti gli impianti; (14) una descrizione degli aspetti
ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei
potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente
di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche
prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi
compreso il monitoraggio.
4.
Informazioni da comunicare in una comunicazione di operazioni di
trivellazione
Le notifiche sulle operazioni di trivellazione
ai sensi dell'articolo 13 devono contenere almeno i seguenti dati: (1) il nome e l'indirizzo dell'operatore
del pozzo; (2) il nome dell'impianto da utilizzare
e il relativo proprietario; (3) dettagli che identificano il pozzo
ed eventuali collegamenti con altri pozzi o impianti; (4) informazioni sul programma di
funzionamento del pozzo, compresi il periodo delle operazioni, la verifica
delle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo e lo stato
previsto del pozzo a completamento delle operazioni; (5) eventuali dettagli concernenti le
attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nell'attuale relazione sui
grandi rischi dell'impianto; (6) una valutazione del rischio che
contenga una descrizione: (a) dei rischi specifici connessi con le
operazioni di trivellazione; (b) dei pericoli sotterranei; (c) di tutte le attività di superficie o
sottomarine che introducano potenziali grandi rischi simultanei; (d) di misure di controllo adeguate; (7) dettagli sulla progettazione del
pozzo, comprese le barriere contro la perdita di controllo del pozzo
(attrezzature, fluidi di trivellazione e cemento, ecc.), controllo direzionale
del percorso del pozzo e limitazioni del funzionamento sicuro in linea con la
valutazione del rischio; (8) dettagli sulla configurazione del
pozzo al termine delle operazioni, ossia se sarà permanentemente o
temporaneamente abbandonato e dove sarà completato per l'uso futuro; (9) in caso di pozzo già esistente, le
informazioni pertinenti sulla sua storia e le sue condizioni; (10) in caso di modifica di una
comunicazione presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare
completamente la comunicazione stessa; (11) nei casi in cui si debba realizzare
un pozzo per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti
informazioni aggiuntive: (a) dettagli delle condizioni meteorologiche,
marine e dei fondali presso il luogo di ubicazione, compresi eventuali ostacoli
fisici come condutture; (b) informazioni dettagliate sulle condizioni
ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano di emergenza interno
dell'impianto; (c) dettagli delle disposizioni per gli
interventi di emergenza, compreso il caso di incidente ambientale grave non
descritto nella relazione sui grandi rischi, e; (d) una descrizione del modo in cui sono
coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario
dell'impianto al fine di garantire il controllo efficace del rischio in qualsiasi
momento; (12) una dichiarazione dell'avvenuto esame
del pozzo da parte di un organismo indipendente a norma della sezione 5, punto
1 del presente allegato; (2) le informazioni relative alle
prescrizioni previste dal presente regolamento, ottenute in applicazione di
altre norme dell'Unione applicabili, in particolare le direttive 92/91/CE e
85/337/CEE.
5.
Questioni relative a un programma di verifica
1.
Il terzo indipendente deve soddisfare i seguenti
requisiti per quanto riguarda la sua indipendenza dall'operatore dell'impianto
o del pozzo: (a)
le sue mansioni non contemplano l'analisi di tutti
gli aspetti di un elemento di sicurezza di importanza critica o di un dato
impianto specificato nel quale egli sia stato coinvolto in precedenza o nei
casi in cui la sua obiettività potrebbe essere compromessa; (b)
è sufficientemente indipendente da un sistema di
gestione nel quale è o è stato responsabile di eventuali aspetti di un
componente nel programma indipendente di verifica o di esame del pozzo in modo
tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno
del programma. 2.
L'organismo indipendente esterno deve soddisfare i
seguenti requisiti per quanto riguarda le proprie competenze: (a)
competenza tecnica, ossia personale qualificato in
numero adeguato e con sufficiente esperienza; (b)
assegnazione adeguata delle mansioni da parte dell'operatore
a personale qualificato per la loro esecuzione; (c)
disposizioni appropriate in merito al flusso di
informazioni fra l'operatore e il terzo indipendente; (d)
sufficiente autorità garantita dall'operatore al
terzo indipendente affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo
adeguato. 3.
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, un
cambiamento significativo a una comunicazione di trivellazione comprende: (a) qualsiasi cambiamento suscettibile di
violare l'intento progettuale originale del piano del pozzo, in particolare in
relazione al controllo del pozzo e alle altre barriere al flusso e alla
relativa verifica; (b) qualsiasi modifica sostanziale all'impianto
o alle attrezzature, oppure al sistema di gestione o all'operatore del pozzo
comunicato ai sensi dell'allegato II, parte 4; (c) qualsiasi modifica della valutazione del
rischio, anche se causata da condizioni esperite durante le operazioni di
trivellazione. I cambiamenti significativi sono comunicati all'organismo
indipendente responsabile dell'esame del pozzo affinché possa provvedere a
verifiche aggiuntive e i risultati di tale esame sono comunicati all'autorità
competente. 4.
Nel caso di una comunicazione di trivellazione, si
allega la dichiarazione di un organismo indipendente incaricato di esaminare il
pozzo che confermi che la valutazione del rischio in relazione alla
progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del
controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste. 5.
In caso di utilizzo di un impianto, la relazione
sui grandi rischi comprende: (a) una dichiarazione del verificatore terzo
indipendente che conferma che l'elenco degli elementi critici di sicurezza e il
programma di manutenzione degli stessi riportati nella relazione sui grandi
rischi sono o saranno idonei; (b) una descrizione del programma di
verifica, compresa la selezione dei verificatori indipendenti esterni, i mezzi
per verificare che gli elementi critici di sicurezza e qualsiasi impianto
specificato nel programma rimangano in buono stato e in buone condizioni di
manutenzione; (c) i mezzi di cui al punto 5, lettera b),
comprendono i necessari esami e le prove degli elementi critici di sicurezza da
parte di persone indipendenti e competenti, la verifica della progettazione,
delle norme, della certificazione o di un altro sistema di attestazione della
conformità degli elementi critici per la sicurezza, la comunicazione di
eventuali non conformità e le azioni correttive adottate dall'operatore.
6.
Informazioni da fornire in caso di modifica significativa di un
impianto, compresa la rimozione di un impianto fisso
Nel caso in cui apportino cambiamenti
significativi all'impianto, alle autorità competenti a norma degli articoli 10
e 11 si forniscono almeno le seguenti informazioni: 1.
nome e l'indirizzo dell'operatore dell'impianto; 2.
una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei
lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi rivista; 3.
nel caso di una modifica rilevante, dettagli
sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi
rischi e il relativo piano di emergenza interno e per dimostrare che la
probabilità di grandi rischi è ridotta in misura accettabile; 4.
in caso di dismissione di un impianto di produzione
fisso: (a) i mezzi per isolare tutte le sostanze
pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la sigillatura
permanente dei pozzi dall'impianto e dall'ambiente; (b) una descrizione dei principali rischi
associati allo smantellamento dell'impianto, la popolazione totale esposta e le
misure di controllo del rischio; (c) i sistemi di risposta in caso di
emergenza per garantire l'evacuazione e il recupero in sicurezza del personale
e per evitare un grave incidente ambientale.
7.
Informazioni da presentare in una comunicazione di operazioni
combinate
Le comunicazioni delle operazioni combinate a
orma dell'articolo 14 devono contenere almeno le seguenti informazioni: (1) il nome e l'indirizzo dell'operatore
che redige la comunicazione; (2) nel caso in cui ci siano altri
operatori coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonché
la conferma che concordano con il contenuto della comunicazione; (3) una descrizione delle modalità di
coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione
combinata, al fine di ridurre i rischi di incidenti gravi; (4) dettagli di impianti o
apparecchiature da utilizzare per le operazioni combinate, ma non descritti
nell'attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi installazione prevista
nelle operazioni combinate; (5) una sintesi della valutazione del
rischio effettuata da tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni combinate,
che comprende: (a) una descrizione di eventuali attività
effettuate durante l'operazione combinata suscettibili di comportare rischi di
potenziali incidenti gravi nell'impianto o in relazione allo stesso; (b) una descrizione di eventuali misure di
controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio; (6) una descrizione delle operazioni
combinate e un programma dei lavori che comprende le date in cui si prevede che
avranno inizio e termine le operazioni combinate nonché una copia del'accordo
fra gli operatori impegnati nelle operazioni combinate. ALLEGATO
III
Disposizioni delle autorità competenti per la regolamentazione di operazioni
altamente rischiose 1.
Ai fini della nomina di un'autorità competente per
le funzioni di regolamentazione previste nel presente regolamento in materia di
sicurezza e tutela ambientale, gli Stati membri devono soddisfare i seguenti
criteri minimi: (a) modalità organizzative che consentano di
assolvere in modo efficace a tutti i compiti nel presente regolamento incluse
le modalità per la regolamentazione della sicurezza e della protezione
ambientale in modo equo; (b) una dichiarazione strategica mirata agli
obiettivi di supervisione e di rispetto della normativa, e che affronti il modo
in cui l'autorità competente intende garantire la trasparenza, la coerenza, la
proporzionalità e l'obiettività nella sua regolamentazione delle attività in
mare aperto nel settore degli idrocarburi. L'autorità competente chiarisce
inoltre al pubblico la ripartizione delle responsabilità tra ente di
regolamentazione e operatore: quest'ultimo ha la responsabilità primaria del
controllo del rischio, mentre il primo è responsabile di verificare che l'operatore
abbia attuato misure adeguate per il controllo dei grandi rischi; (c) una dichiarazione strategica che descriva
le funzioni dell'autorità competente, le sue priorità di azione (per esempio
nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrità
e nella preparazione e nella risposta alle emergenze) e le modalità
organizzative; (d) procedure operative che descrivano il
modo in cui l'autorità competente effettua i controlli e garantisce il rispetto
degli obblighi previsti nel presente regolamento per gli operatori, comprese le
modalità di gestione, valutazione e accettazione delle comunicazioni di
trivellazione e quelle di definizione degli intervalli tra le ispezioni sulle
misure di controllo dei grandi rischi (compresi quelli ambientali) per un dato
impianto o una data attività; (e) procedure per l'adempimento delle
funzioni dell'autorità competente a norma del presente regolamento, fatte salve
le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli
idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CE; (f) qualora l'autorità competente sia
costituita da due o più agenzie, un accordo formale che stabilisca i meccanismi
necessari per il funzionamento congiunto dell'autorità competente, compresi la
supervisione, il monitoraggio e le revisioni da parte dell'alta dirigenza, le
programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la
gestione delle relazioni sui grandi rischi, indagini congiunte, le
comunicazioni interne e la comunicazione verso l'esterno. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché i predetti
criteri possano essere soddisfatti con misure quali: (a) disponibilità, internamente o tramite
accordi con entità esterne, di competenze specialistiche sufficienti per l'ispezione
e l'analisi delle attività, l'intervento esecutivo per garantire il rispetto
delle norme e la gestione di relazioni e comunicazioni relative ai grandi rischi; (b) in caso di dipendenza da fonti esterne di
competenza, orientamenti scritti e supervisione sufficienti a mantenere l'uniformità
di approccio e a garantire che l'autorità competente legalmente nominata
mantenga la piena responsabilità ai sensi del presente regolamento; (c) risorse adeguate per attività essenziali
di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie, spese di viaggio e
diarie del personale dell'autorità competente nell'esercizio delle funzioni
previste dai regolamenti, e in modo da consentire la collaborazione attiva tra
le autorità competenti a norma dell'articolo 27; (d) se del caso, la possibilità di imporre
agli operatori e/o ai proprietari di impianti di risarcire l'autorità
competente del costo delle funzioni svolte ai sensi del presente regolamento; (e) la possibilità di intraprendere o
affidare ricerche conformi alle funzioni dell'autorità competente ai sensi del
presente regolamento; (f) la possibilità da parte dell'autorità
competente di redigere relazioni. 3.
Le procedure per la valutazione della relazione sui
grandi rischi, delle comunicazioni, dei piani di emergenza interni e di altri
documenti pertinenti prevedono: (a)
un'analisi quantitativa del rischio; (b)
una valutazione del parere dell'operatore sui
dettagli pertinenti relativi all'ubicazione delle operazioni; (c)
una valutazione delle norme tecniche e
organizzative utilizzate; (d)
una valutazione delle soluzioni ingegneristiche; (e)
una valutazione delle modalità previste dall'operatore
per la gestione delle modifiche ai piani operativi; (f)
un confronto tra le soluzioni utilizzate con le
soluzioni utilizzate in altre situazioni analoghe; (g)
una valutazione della corrispondenza dei piani di
emergenza ai rischi identificati; (h)
una valutazione delle modalità previste dall'operatore
per arrestare le operazioni in caso di rischio imminente; (i)
una valutazione della disponibilità di attrezzature
per la risposta alle emergenze e dell'adeguatezza delle procedure per un
efficace utilizzo delle stesse. 4.
Le autorità competenti sono chiaramente
indipendenti da qualsiasi organizzazione governativa che si occupa della
promozione del settore, della concessione di autorizzazioni o della riscossione
di introiti. L'autorità competente non adotta posizioni politiche riguardanti
il settore degli idrocarburi. ALLEGATO IV
Disposizioni degli operatori per la prevenzione degli incidenti gravi 1.
Ai fini dell'attuazione della politica di
prevenzione degli incidenti gravi e del sistema di gestione della sicurezza
elaborate dall'operatore a norma dell'articolo 18, si dovrà tenere conto dei
seguenti elementi: (a) la politica di prevenzione degli
incidenti gravi è definita per iscritto e include gli obiettivi generali e l'organizzazione
per il controllo dei pericoli di incidenti gravi, nonché le modalità di
attuazione di tali misure a livello aziendale; (b) il sistema di gestione della sicurezza è
essere integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende
una struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e
risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione
degli incidenti gravi. 2.
Il sistema di gestione della sicurezza comprende, a
mero titolo esemplificativo: (a) la struttura organizzativa e ruoli e
responsabilità del personale; (b) l'individuazione e la valutazione dei pericoli
gravi, nonché la loro probabilità e le relative conseguenze; (c) l'integrazione dell'impatto ambientale
nelle valutazioni dei rischi gravi nella relazione sui grandi rischi; (d) i controlli dei grandi rischi durante le
operazioni normali; (e) la gestione dei cambiamenti; (f) i piani e le azioni da adottare in caso
di emergenza; (g) la limitazione dei danni ambientali; (h) il monitoraggio delle prestazioni; (i) modalità di audit e riesame. 3.
Gli operatori sono tenuti a prestare particolare
attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti
i sistemi critici di sicurezza e a impostare i propri sistemi di ispezione e
manutenzione con l'obiettivo di raggiungere tale livello di integrità della
sicurezza. 4.
Gli operatori garantiscono che le sostanze
pericolose sono sempre contenute all'interno delle condutture, delle navi e dei
sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori garantiscono
inoltre che eventuali guasti alle barriere che impediscono la perdita di
contenimento non possano sfociare in un incidente grave. 5.
Gli operatori devono assicurarsi di disporre di un
quadro adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti
disposizioni di legge, integrando i propri obblighi legali relativi alla
sicurezza sui grandi rischi e alla protezione ambientale nelle proprie
procedure operative standard. 6.
Gli operatori prestano particolare attenzione a
costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un'elevata
probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, promuovendo a titolo
esemplificativo: (a) verifiche approfondite dei processi; (b) premio e riconoscimento dei comportamenti
desiderati; (c) valutazione regolare dei mezzi e degli
obiettivi dell'organizzazione; (d) mantenimento di standard elevati come
valore aziendale fondamentale; (e) sistemi formali di comando e controllo
che prevedono il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dei lavoratori, e (f) competenza a tutti i livelli operativi. 7.
Gli operatori del settore collaborano con le autorità
competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di
normative, linee guida e regolamenti che conducano alle migliori pratiche nella
prevenzione dei grandi rischi e nella limitazione delle conseguenze dei grandi
rischi nel caso in cui si verifichino comunque. Gli aspetti da considerare
comprendono: (a) il miglioramento dell'integrità dei
pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonché
il monitoraggio della loro efficacia; (b) il miglioramento del contenimento
primario nei sistemi di sicurezza del processo; (c) il miglioramento del contenimento
secondario che limiti l'aggravarsi di un incidente grave incipiente, compreso
lo scoppio dei pozzi petroliferi; (d) processi decisionali affidabili in
ambienti sottoposti a elevate tensioni; (e) gestione e supervisione delle attività
più rischiose; (f) competenza dei titolari di posti chiave; (g) valutazione del rischio efficace al fine
di valutare il cambiamento delle condizioni; (h) valutazione di affidabilità dei sistemi
critici di sicurezza; (i) indicatori chiave di prestazione dell'integrità
del sistema di sicurezza; (j) integrazione efficace dei sistemi di
gestione della sicurezza di diversi operatori, operatori di pozzi, proprietari
di impianti di trivellazione e altri soggetti coinvolti in operazioni
combinate. ALLEGATO V
Prescrizioni in materia di preparazione e risposta all'emergenza
1.
Piani di emergenza interni
1.
I piani di emergenza interni comprendono, a mero
titolo esemplificativo: (a) nome o funzione delle persone autorizzate
ad attivare le procedure di emergenza e della persona che dirige internamente
la risposta all'emergenza; (b) nome o funzione della persona incaricata
del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno; (c) per tutte le condizioni o gli eventi
prevedibili suscettibili di causare un incidente rilevante, come illustrato
nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano; (d) una descrizione delle azioni da
intraprendere per il controllo delle condizioni o degli eventi e per limitarne
le conseguenze all'impianto e alla relativa zona di esclusione; (e) una descrizione delle attrezzature e
risorse disponibili; (f) misure atte a limitare i pericoli per le
persone presenti nell'impianto, compresi le modalità di allarme e i
comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme; (g) misure coordinate con quelle di recupero
descritte per esempio nella relazione sui grandi rischi di cui all'allegato II,
parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per garantire buone prospettive di
sopravvivenza per le persone che si trovano nell'impianto durante un incidente
grave; (h) disposizioni per avvisare tempestivamente
dell'incidente l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno,
il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la
comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili; (i) disposizioni adottate per formare il
personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento
di tale azione con i referenti incaricati del piano di emergenza esterno; (j) disposizioni per coordinare la risposta
di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna. 2.
Gli operatori preparano un inventario delle
attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l'ubicazione,
il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso. L'inventario
individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano
mantenute in condizioni di operabilità.
2.
Piani di emergenza esterni
1.
I piani di emergenza esterni comprendono, a mero
titolo esemplificativo: (a) nomi o funzioni delle persone autorizzate
ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la
risposta esterna all'emergenza; (b) disposizioni adottate per essere
informati tempestivamente degli eventuali incidenti e relative procedure di
allarme e avviso; (c) misure di coordinamento delle risorse
necessarie per attuare il piano di emergenza esterno; (d) disposizioni per fornire assistenza al
piano di emergenza interno che si occupa di eventi nell'impianto e nella zona
di esclusione intorno a esso; (e) una descrizione dettagliata delle misure
di risposta all'emergenza previste all'esterno dell'impianto; (f) disposizioni per comunicare a persone e
organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente informazioni adeguate e
consigli sullo stesso; (g) disposizioni intese a garantire che siano
informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione in caso
di incidenti gravi suscettibili di avere conseguenze transfrontaliere; (h) disposizioni per la mitigazione degli
impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese
le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva
prima della fuoriuscita vera e propria. 2.
La principale autorità responsabile della risposta
alle emergenze mette a disposizione i seguenti elementi: (a) un inventario delle attrezzature
disponibili, con dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto
e l'utilizzo presso lo stesso. (b) una descrizione delle misure atte a
garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di
operabilità; (c) un inventario delle attrezzature di
proprietà degli operatori del settore che possono essere resi disponibili in
caso di emergenza; (d) una descrizione delle misure di carattere
generale da adottare in caso di emergenze nel settore degli idrocarburi,
comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché
gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi; (e) misure volte a garantire che le
attrezzature, il personale e le procedure siano pronti all'intervento e
aggiornati in ogni momento. 3.
I piani di emergenza esterni spiegano chiaramente
il ruolo delle autorità competenti, soccorritori, dei coordinatori e degli
altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la
cooperazione sia assicurata in tutti i casi di emergenza. 4.
Gli accordi prevedono disposizioni da adottare in
caso di incidente grave che superi potenzialmente le capacità di risposta dello
Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite: (a) la condivisione di piani con gli Stati
membri limitrofi e la Commissione; (b) la compilazione di inventari
transfrontalieri dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli
operatori del settore sia di proprietà nazionale nonché di tutti gli
adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili
tra paesi limitrofi e Stati membri; (c) procedure per attivare il meccanismo di
protezione civile dell'UE (quale istituito dalla Decisione 2007/779/CE del
Consiglio); (d) l'organizzazione di esercitazioni
transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze. ALLEGATO VI
Condivisione di informazioni e trasparenza 1.
La Commissione sviluppa un formato comune per la
presentazione dei dati relativi agli indicatori dei grandi rischi in conformità
con gli articoli 22 e 23, al fine di consentire il confronto delle informazioni
tra gli Stati membri e i singoli operatori. 2.
Le prescrizioni relative alla comunicazione di cui
al paragrafo 1 prevedono almeno i dati e le informazioni seguenti: (a) informazioni relative all'emissione
accidentale di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, infiammate o non
infiammate; (b) informazioni relative alla perdita di
controllo dei pozzi che richiedano l'attivazione di apparecchiature di
controllo degli stessi, o il guasto di una barriera di un pozzo che richieda la
sua sostituzione o riparazione; (c) guasto di un componente principale del
sistema di sicurezza di processo dell'impianto; (d) significativa perdita di integrità
strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione,
o perdita della stazionarietà in caso di impianto galleggiante; (e) imbarcazioni in rotta di collisione e
collisioni effettive di navi con un impianto offshore; (f) incidenti che coinvolgono elicotteri,
sull'impianto offshore, nelle sue vicinanze o durante tragitti verso l'impianto; (g) tutti gli incidenti fatali; (h) tutte le lesioni gravi a cinque o più
persone nello stesso incidente; (i) le evacuazioni di personale non
essenziale; (j) un incidente ambientale grave. 3.
Le informazioni di cui al punto 2 sono costituite
da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore
degli idrocarburi e non devono essere ambigue. Le informazioni e i dati forniti
sono tali da permettere il confronto delle prestazioni di singoli operatori,
non solo all'interno dello Stato membro ma anche nel settore nel suo complesso
tra Stati membri. 4.
Lo scopo della raccolta e della composizione delle
informazioni di cui al punto 2 è permettere allarmi tempestivi in caso di
(ulteriore) deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali
critiche, al fine di adottare misure correttive proattive. Le informazioni
stabiliscono inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli
effettuati dai singoli operatori e dal settore nel suo complesso, in
particolare per evitare rischi di incidenti gravi e per minimizzare i rischi
per l'ambiente. 5.
Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo
23, si sviluppa un formato semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati
pertinenti ai sensi del punto 2 e la preparazione delle relazioni a norma dell'articolo
24 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto
transfrontaliero dei dati. [1] Esempi: Deepwater Horizon negli Stati Uniti nel 2010 (11
vittime), Montara in Australia 2009, Usumacinta in Messico nel 2007 (22
vittime). [2] Quali fuoriuscite di petrolio e gas, lacune nella sicurezza
del processo di produzione e nel controllo dei pozzi, guasti dovuti a modifiche
di progettazione non adeguate, ritardi nella manutenzione Gullfaks C
a maggio 2010 e Gannet F nel 2011, entrambi nel Mare del Nord [3] COM(2010) 560 definitivo. [4] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. [5] GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5. [6] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. [7] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114. [8] Il centro operativo del meccanismo di protezione civile. [9] L'EMSA è stata fondata nel periodo successivo ai
disastri delle petroliere Erika (1999) e Prestige (2002) al fine di assicurare
un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza, prevenzione
dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento in mare. [10] SEC(2010) 1346: Energia 2020 - Una strategia per
un'energia competitiva, sostenibile e sicura. [11] Il Forum di Berlino (conosciuto anche come il Forum sui
combustibili fossili) è un incontro annuale delle parti interessate convocato
dalla Commissione. Tra le sessioni
plenarie annuali, tre gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per
discutere su tematiche d'importanza per il settore. [12] In passato, per altri atti giuridici che disciplinavano
attività a rischio/valore elevato, si è preferito adottare lo strumento della
direttiva (per esempio le direttive IPPC e SEVESO II), mentre per settori ad
alto rischio con impatto più modesto, come l'aviazione civile, si adotta spesso
lo strumento del regolamento per istituire il quadro giuridico. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. [16] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56. [17] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9. [18] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [19] Codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle
piattaforme di trivellazione mobili offshore, 2 dicembre 2009
(Codice MODU 2009). [20] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [21] GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1. [22] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11. [23] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. [24] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26. [25] GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56.