52011PC0688

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi /* COM/2011/0688 definitivo - 2011/0309 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La prospezione e la produzione di petrolio e gas si svolgono sempre più in mare aperto, anche in ambienti geograficamente e geologicamente complessi come le acque profonde. La portata e le caratteristiche dei recenti incidenti[1] e dei "semincidenti"[2] offshore riguardanti gli idrocarburi segnalati in tutto il mondo, compresa l'Unione, richiedono un intervento.

Essi svelano la disparità tra la crescente complessità delle operazioni e l'inadeguatezza delle attuali pratiche di gestione del rischio. Si rilevano ampie disparità tra le singole imprese in termini di prestazioni e comportamenti nell'ambito della sicurezza. Gli incidenti hanno inoltre messo in evidenza le sfide che i regolatori si trovano ad affrontare per garantire un'adeguata sorveglianza delle attività offshore, nonché la mancanza di trasparenza e condivisione dei dati relativi alle prestazioni di sicurezza del settore offshore. In Europa la maggior parte del petrolio e del gas è prodotta in mare aperto. Un grave incidente in un impianto offshore in Europa potrebbe comportare perdite materiali, danni per l'ambiente, l'economia, le comunità locali e la società; si potrebbero inoltre mettere a repentaglio la vita e la salute dei lavoratori. È necessario ridurre le probabilità di incidenti gravi nelle acque unionali.

Gli studi, le consultazioni delle parti interessate e le analisi del rischio condotti dal 2010 hanno identificato i seguenti problemi principali per l'Unione:

1. Il rischio di un grave incidente offshore concernente l'estrazione di petrolio o gas nelle acque unionali è significativo e la frammentaria legislazione vigente e le pratiche normative e del settore non coprono tutte le possibilità di riduzione dei rischi nell'UE.

2. L'attuale quadro normativo e le disposizioni operative non offrono la risposta d'emergenza più efficace in caso di incidenti nelle acque dell'Unione e le responsabilità in termini di bonifica e risarcimento dei danni convenzionali non sono del tutto chiare.

Pertanto, gli obiettivi generali della proposta sono (i) ridurre i rischi di incidenti gravi nelle acque unionali e (ii) limitare le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un incidente.

Contesto generale per un'iniziativa normativa

La Commissione ha reagito al disastro nel Golfo del Messico già l'anno scorso con un'analisi dei divari fra le pratiche in mare aperto e nel quadro legislativo dell'Unione e con la successiva comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi"[3], adottata a ottobre 2010, che ha fornito una prima indicazione sulle aree di intervento nell'Unione.

Esistono forti disparità e frammentazione fra le normative e le pratiche degli Stati membri nell'ambito delle attività offshore, quali per esempio le autorizzazioni, le disposizioni in materia di responsabilità, le norme di sicurezza delle attrezzature, la trasparenza pubblica e lo scambio di informazioni, che riflettono l'effettiva assenza di strumenti di diritto internazionale e le lacune del diritto unionale in materia.

Sebbene alcuni Stati membri abbiano sistemi normativi sulle attività offshore considerati all'avanguardia a livello mondiale, per tutti vi sono margini di miglioramento. Nella fattispecie, si deve innalzare il livello di controllo del rischio più gravi nel settore offshore, per raggiungere standard elevati in tutta l'Unione.

Dall'analisi di frequenza delle prestazioni del settore in Europa a oggi e del costo documentato degli incidenti del passato si osserva che annualmente le perdite economiche e i danni dovuti a incidenti offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione sono mediamente quantificabili tra i 205 e i 915 milioni di euro. Questo intervallo è utilizzato per quantificare il rischio di base nella valutazione d'impatto.

Si stima che i vantaggi derivati per l'Unione e gli Stati membri superino significativamente i costi dell'introduzione di standard più elevati. La maggior parte dei costi aggiuntivi sarà a carico del settore, che beneficerà a sua volta della riduzione del rischio. L'esperienza dimostra tuttavia che sono necessarie una solida regolamentazione e una chiara definizione delle responsabilità per realizzare il cambiamento culturale nel settore suscettibile di conseguire la riduzione del rischio che il presente regolamento intende raggiungere.

Gli obiettivi generali citati in precedenza si articolano in quattro obiettivi specifici:

1. garantire un uso coerente delle migliori pratiche nel settore del controllo del rischio di incidenti rilevanti da parte dell'industria degli idrocarburi nelle attività offshore suscettibili di danneggiare le acque o le coste unionali;

2. attuare le migliori pratiche normative in tutte le giurisdizioni europee nelle quali si svolgono tali attività;

3. rafforzare la preparazione e la capacità di risposta in caso di emergenze suscettibili di colpire i cittadini, l'economia o l'ambiente nell'UE;

4. migliorare e chiarire le responsabilità e le disposizioni in materia di indennizzo vigenti nell'Unione.

Le soluzioni pratiche elaborate derivano dalle attività di ricerca della Commissione e dalle sue consultazioni con le parti interessate. Sono state inoltre identificate varie opzioni strategiche che raggruppano le misure in combinazioni e mezzi di attuazione diversi. Queste opzioni strategiche sono illustrate al capitolo 2.

Disposizioni legislative unionali in vigore nel settore della proposta

L'Unione non dispone di una legislazione specifica sulle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ma esiste un più ampio acquis unionale che, spesso solo parzialmente, è applicato al settore offshore. La presente proposta integra principalmente le seguenti normative unionali:

i.             Responsabilità ambientale: la direttiva 2004/35/CE riguarda la responsabilità in materia di riparazione del danno ambientale, anche in relazione alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. L'operatore di attività che causano danni ambientali significativi a specie protette, ad habitat naturali o alle acque è oggettivamente responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni e dei relativi costi complessivi. La proposta mira a estendere l'applicabilità territoriale della direttiva, attualmente limitata alla fascia costiera e al mare territoriale in relazione ai danni provocati alle acque, per arrivare a coprire tutte le acque marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.

ii.            Valutazione dell'impatto ambientale: direttiva 85/337/CEE[4], quale modificata dalle direttive 97/11/CE[5], 2003/35/CE[6] e 2009/31/CE[7], concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ha armonizzato i principi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti mediante l'introduzione di requisiti minimi generali. Inoltre, la convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, parte integrante dell'acquis ambientale, assume importanza in relazione alla valutazione dei progetti suscettibili di avere effetti transfrontalieri. Per alcune operazioni di trivellazione la sua applicazione è tuttavia discrezionale.

iii.           Legislazione sui rifiuti: direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), che si applica pienamente ai casi di fuoriuscite di greggio, come confermato dalla Corte di giustizia dell'UE. In questo modo, il petrolio che fuoriesce da un impianto offshore rientra nella definizione UE di rifiuti, imponendo quindi l'obbligo di bonifica per chi inquina.

iv.           Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: la direttiva 92/91/CEE (che integra la direttiva quadro 89/391/CEE) è la parte principale della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro offshore. La presente proposta rafforza il regime della direttiva 92/91/CEE per includere fra l'altro la valutazione ambientale, per richiedere che la valutazione del rischio sia presentata al regolatore per il consenso, per stabilire un sistema di comunicazione delle operazioni di trivellazione e per richiedere la verifica indipendente degli elementi critici di controllo del rischio.

v.            Grandi rischi: la direttiva Seveso 96/82/CE non si applica al settore offshore, ma alcuni dei suoi elementi sono stati utilizzati come esempio di buona pratica nell'elaborazione della presente proposta. La presente proposta va tuttavia oltre Seveso, in particolare nel richiedere il consenso del regolatore per la valutazione del rischio, una verifica più accurata delle capacità tecniche ed economiche in fase di autorizzazione e misure per l'evacuazione e il salvataggio del personale.

v.            Rilascio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi: la direttiva 94/22/CE rappresenta un quadro giuridico fondamentale per il rilascio di licenze alla prospezione e alla coltivazione. La presente proposta non modifica la direttiva stessa, ma rafforza gli obblighi delle autorità competenti durante il processo di autorizzazione al fine di migliorare la valutazione delle capacità tecniche e finanziarie dei richiedenti.

vi.           Intervento in caso di emergenza: la presente proposta introduce nuovi obblighi di intervento d'emergenza per gli Stati membri e per gli operatori del settore al fine di integrare le capacità esistenti sia all'interno, sia all'esterno dell'Unione. Il meccanismo di protezione civile dell'UE (decisione del Consiglio 2007/779/CE), il Centro di informazione e monitoraggio (MIC)[8] e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)[9] sono gli strumenti principali dell'Unione per gli interventi di emergenza. Sono già state adottate azioni per ampliare le competenze dell'EMSA in modo da coprire anche gli incidenti negli impianti offshore, oltre all'oggetto principale che è il trasporto marittimo.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Il presente regolamento è coerente con la strategia energetica per il 2020[10], nella fattispecie con la priorità 3, l'elemento per un'energia sicura e sostenibile in Europa.

Il presente regolamento è inoltre coerente con la legislazione e la politica ambientale dell'Unione e le sue articolazioni, quali la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché il principio "chi inquina paga" e quello di precauzione. Esso è pienamente coerente anche con la politica per l'ambiente marino, in particolare con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il buono stato ecologico dell'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE).

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE DAL REGOLAMENTO E VALUTAZIONI D'IMPATTO DELLE OPZIONI STRATEGICHE

Consultazione delle parti interessate

Tra il 16 marzo e il 20 maggio 2011 si è svolta una consultazione pubblica online per conoscere il parere delle parti interessate sulla necessità di azione dell'Unione in vari settori strategici.

La Commissione ha ricevuto complessivamente 64 contributi, che comprendono anche 350 risposte disaggregate delle parti interessate.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La consultazione ha rivelato un ampio consenso al rafforzamento delle misure di prevenzione e di risposta agli incidenti gravi in mare aperto, tuttavia i mezzi per raggiungere tale obiettivo sono diversi. Le autorità nazionali della regione del Mare del Nord ritengono che i cambiamenti a livello unionale non debbano rimettere in discussione il loro attuale approccio normativo, che la presente proposta intende infatti promuovere. Pur riconoscendo le esigenze di miglioramento in termini generali, gli operatori del settore sono stati i soggetti più conservatori nei confronti delle modifiche normative, preferendo un approccio basato sulla definizione di obiettivi e lasciando spazio alle iniziative del settore. Dall'altra parte, le ONG e le società specializzate (es. le società di classificazione) sono state le più attive nel chiedere cambiamenti a livello unionale.

Gli aspetti principali sono illustrati nel prosieguo.

Autorizzazioni

I licenziatari devono essere ritenuti responsabili degli eventuali danni causati. La maggior parte dei regolatori nazionali e degli operatori del settore ritengono valido il sistema di emissione di licenze e permessi attualmente applicato in alcuni Stati membri, ma pensano che l'Unione debba lavorare con gli altri paesi per migliorare le norme. Essi ritengono che le decisioni sulla concessione delle autorizzazioni debbano riguardare esclusivamente lo Stato membro interessato, le informazioni potrebbero tuttavia essere condivise con gli Stati limitrofi qualora esista la possibilità di inquinamento transfrontaliero. Sono state formulate diverse raccomandazioni da parte di singole imprese (per esempio l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione nonché la separazione dei regolatori responsabili delle licenze e della sicurezza). Alcuni cittadini e ONG sono favorevoli a una consultazione obbligatoria o al consenso di uno Stato limitrofo in caso di potenziale di inquinamento transfrontaliero.

Lo strumento legislativo prevede una valutazione della capacità tecnica e finanziaria più rigorosa e basata sul rischio introducendo inoltre anche elementi ambientali nel controllo e nella prevenzione dei rischi gravi in aggiunta all'elemento della sicurezza.

Prevenzione degli incidenti

Il settore ha bisogno di essere spronato a fare ancora meglio nella prevenzione degli incidenti gravi, senza rischiare di abbassare le norme di prevenzione degli incidenti negli Stati membri già dotati di un solido regime normativo nel settore offshore. In generale gli operatori del settore sostengono che si può migliorare la situazione attraverso l'autoregolamentazione e le iniziative di settore. Le ONG, e in varia misura alcune autorità di regolamentazione, ritengono che i regolamenti esistenti debbano essere rafforzati ed estesi a tutte le operazioni offshore nelle acque unionali.

Verifica di conformità e responsabilità per danni

È essenziale raggiungere alti livelli di conformità a requisiti normativi solidi e ragionevoli. Sebbene gli operatori del settore sostengano che la conformità costituisca sempre una delle principali priorità aziendali, gran parte dei soggetti interessati ritiene in generale che vi sia la necessità di adottare una cultura della sicurezza più solida in tutto il settore. Il regolamento tiene conto degli aspetti relativi alla conformità e alla costruzione di una cultura della sicurezza affidabile e forte.

Le ONG e alcune società di classificazione richiedono controlli in loco più accurati. I regolatori nazionali e gli operatori del settore sono generalmente contrari a questa richiesta perché ritengono che le risorse siano potenzialmente inadeguate o che esista il rischio di destabilizzare i sistemi attuali. Questi ultimi due gruppi hanno offerto un certo sostegno all'obbligo di verifiche da parte di terzi indipendenti.

Un'estensione dell'ambito di applicazione della responsabilità ambientale è stata appoggiata soprattutto dalle ONG, mentre i regolatori e gli operatori del settore non hanno assunto posizioni chiare. Gli operatori del settore e gli assicuratori tendono a essere contrari a modifiche quali l'assicurazione obbligatoria senza limite massimo di responsabilità a livello internazionale, mentre le ONG le richiedono con forza.

Trasparenza, condivisione di informazioni e pratiche avanzate

In primo luogo le ONG, ma anche gli operatori del settore e gli organismi di regolamentazione, hanno ritenuto che un livello più alto di trasparenza consentirebbe al settore e alle autorità pubbliche di dimostrare che le attività offshore nel settore degli idrocarburi sono gestite e controllate in modo adeguato. Tutte le autorità nazionali dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, secondo l'esempio del North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) e degli incontri informali del gruppo UE-NSOAF.

Risposta alle emergenze

La risposta alle emergenze è responsabilità primaria dell'operatore e dello Stato membro interessati, ma è possibile rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di risposta in Europa in caso di fuoriuscita di petrolio attraverso la collaborazione e la condivisione di competenze e di altre risorse. L'EMSA svolge un ruolo nella bonifica in caso di richiesta da parte degli Stati membri interessati tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

Attività internazionali

Le imprese con sede nell'Unione dovrebbero cercare, come ci si aspetta da loro, di seguire le strategie delineate nel presente regolamento e di non abbassare le norme quando operano al di fuori dell'Unione.

Ricorso al parere di esperti

In aprile 2010 è iniziata la fase di coinvolgimento delle parti interessate a livello internazionale e unionale (settore offshore, ONG) e degli Stati membri che rappresentano, regolano o gestiscono il settore offshore; la fase si è conclusa con la comunicazione di ottobre 2010.

Da allora si è avuto un ulteriore sviluppo delle consultazioni scritte e degli incontri con le parti interessate. Oltre alla consultazione pubblica, si sono svolti otto incontri delle autorità nazionali di regolamentazione e di vigilanza organizzati congiuntamente dalla Commissione e dal NSOAF. La questione della sicurezza del settore offshore è stata sollevata anche durante le riunioni del gruppo di lavoro sui combustibili fossili locali al Forum di Berlino[11]. Si sono inoltre svolti numerosi incontri con le associazioni di categoria internazionali e nazionali, le singole imprese, le ONG, le società di verifica indipendenti e gli assicuratori. La Commissione ha inoltre regolarmente presenziato a eventi nazionali (per esempio all'Oil Spill Prevention and Response Advisory Group nel Regno Unito) e internazionali (per esempio il gruppo di lavoro GMEP nell'ambito del G20). Questi incontri continuano a svolgersi a tutt'oggi. Analogamente sono stati consultati su base continuativa altri servizi della Commissione (per es. il CCR) con esperienze e competenze importanti e trasmissibili. Due esperti nazionali provenienti da autorità nazionali di sicurezza offshore sono stati assunti dalla Commissione. Nella formulazione del presente regolamento si è tenuto in piena considerazione il contributo degli esperti.

Opzioni strategiche e valutazione del loro impatto

Gli obiettivi generali e specifici descritti nel Capitolo 1 delineano diverse opzioni strategiche. Vi sono quattro opzioni strategiche oltre a quella di base, ossia lasciare la situazione immutata (opzione 0).

L'opzione 0 manterrebbe lo status quo.

Essa non comporta né costi aggiuntivi, né un impatto sulla spesa di base di compresa fra 205 e 915 milioni di euro.

L'opzione 1 ("Mare del Nord base") costituisce il primo livello di un intervento unionale significativo. Si introduce nella legislazione dell'UE la relazione sui rischi di incidenti rilevanti (MHR, Major Hazards Report), in quanto concetto che trova le sue basi nel documento richiesto a norma della direttiva 92/91/CE, spingendosi però oltre e richiedendo che il regolatore lo approvi prima di iniziare le operazioni. Al fine di rafforzare i provvedimenti descritti nella relazione potrebbe essere necessario un regime di controlli e sanzioni. L'opzione 1 sarebbe attuata attraverso una nuova legislazione.

L'opzione 1 introduce spese di funzionamento supplementari per il settore pari a circa 36 milioni di euro l'anno e una riduzione del rischio rispetto alla spesa base di circa 7 – 30 milioni di euro l'anno, con una diminuzione media del 3% del rischio di base.

L'opzione 1+ ("Mare del Nord +") si spinge oltre grazie all'introduzione di orientamenti non vincolanti che hanno i seguenti scopi: un accurato esame della capacità tecnica di quanti presentino domanda di licenza offshore per eseguire prospezioni nel settore degli idrocarburi, la convergenza dei piani di intervento in caso di emergenza, lo sviluppo di capacità di risposta compatibili da parte dei settori pubblico e privato, oltre alla messa a disposizione degli stessi ad altri paesi, se del caso, e il chiarimento della portata delle disposizioni ambientali pertinenti alla responsabilità degli operatori (per es. l'applicabilità della legislazione sui rifiuti) per quanto riguarda gli incidenti in impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas. L'Unione proporrà alle aziende aventi sede nell'Unione accordi volontari sul ricorso alle norme UE anche al di fuori delle acque unionali.

L'opzione 1+ introduce spese di funzionamento supplementari per gli Stati membri pari a circa 3 milioni di euro e costi di messa in conformità per il settore (cumulabili con l'opzione 1) di circa 52 milioni di euro. L'effetto cumulativo delle opzioni 1 e 1+ ammonta a 25-109 milioni di euro annui, corrispondenti a una riduzione media del rischio di base pari al 12%.

L'opzione 2 ("Migliori pratiche UE") sviluppa ulteriormente le riforme dell'opzione 1+ in un pacchetto completo. Le migliori pratiche riconosciute a livello mondiale per il controllo dei grandi rischi sarebbero rese obbligatorie e la valutazione del rischio ambientale sarebbe incorporata nella relazione. Inoltre, gli accordi con le autorità nazionali competenti dovrebbero prevedere il ricorso alle migliori pratiche normative e a norme organizzative obbligatorie. Tale valutazione comprensiva dei rischi per la sicurezza e per l'ambiente integrerebbe la preparazione alle emergenze e la gestione della risposta alle emergenze nel quadro normativo. Con la creazione di un gruppo di autorità offshore per tutta l'Unione le direttive di autorizzazione e di responsabilità ambientale sarebbero rinforzate per mezzo di regolamenti.

L'opzione 2 introduce costi operativi cumulativi di circa 122 milioni di euro (rispetto agli attuali 52 milioni di euro) per il settore e di circa 12 - 18 milioni di euro (rispetto agli attuali 3 milioni di euro) per gli Stati membri, più costi amministrativi una tantum di circa 18 ‑ 44 milioni di euro. Per la Commissione le spese per istituire e gestire il gruppo di autorità offshore ammonterebbe a circa 1 milione di euro. I provvedimenti aggiuntivi riducono i costi del rischio di base di 103 - 455 milioni di euro l'anno, con una riduzione del rischio di base del 50%.

L'opzione 3 ("Agenzia UE") rafforzerebbe ulteriormente l'impatto dell'opzione 2 grazie all'istituzione di un'agenzia deputata a istituzionalizzare e quindi rafforzare le riforme conseguite con l'opzione 2. L'agenzia avrebbe il compito di effettuare ispezioni e inchieste e di controllare e rafforzare la coerenza delle prestazioni, sviluppando la capacità d'intervento e contribuendo alla creazione di capacità nei paesi terzi limitrofi.

L'opzione 3 introduce spese di funzionamento annue cumulative per la Commissione di circa 35 milioni di euro l'anno (rispetto all'attuale 1 milione di euro) e costi di avviamento una tantum di 18-44 milioni di euro, oltre a 10 milioni per l'acquisto di mezzi essenziali destinati all'emergenza. Non è previsto alcun costo ulteriore per il settore.

La tabella 1 raffronta i diversi livelli di intervento previsti dalle opzioni per ogni singola misura.

N. || Misura || Opzione 0 || Opzione 1 || Opzione 1+ || Opzione 2 || Opzione 3

1 || Verifica particolareggiata della capacità tecnica del potenziale operatore || 0 || 0 || O || L || UE

2 || Istituzione di ispezioni regolari e regime di sanzioni || 0 || L || L || L || UE

3 || Comunicazione all'autorità di regolamentazione delle valutazioni di sicurezza formali per accettazione || 0 || L || L || L || UE

4 || Inclusione della comunicazione degli incidenti rilevanti in un modello globale di gestione del rischio || 0 || 0 || 0 || L || L

5 || Ampliamento delle pratiche UE alle operazioni extra-UE || 0 || 0 || O || O || UE

6 || Istituzione di un'autorità competente || 0 || 0 || 0 || L || UE

7 || Istituzione di una piattaforma per il dialogo sulla regolamentazione || 0 || 0 || 0 || L || UE

8 || Esauriente scambio di informazioni e trasparenza || 0 || 0 || 0 || L || L

9 || Preparazione a una reazione di emergenza efficace in caso di incidenti rilevanti in mare || 0 || 0 || O || L || UE

10 || Garantire la disponibilità e la compatibilità transfrontaliera dei mezzi d'intervento || 0 || 0 || O || L || UE

11 || Chiarire la portata della responsabilità ambientale || 0 || 0 || O || L || L

Tabella 1

0 = non previsto in questa opzione, O = orientamenti / misure non vincolanti, L= legislazione, UE= Agenzia UE

Un provvedimento può essere attuato con mezzi diversi, spesso cercando un compromesso tra efficienza e praticabilità. Ogni opzione è di conseguenza caratterizzata da un lato dall'insieme di misure inserite nell'opzione e dall'altro dai mezzi di attuazione preferiti per ciascuna misura di tale opzione.

L'opzione strategica favorita è l'opzione 2, ossia una riforma globale delle attività offshore in tutta l'UE che, grazie a una nuova legislazione, rafforzi il livello di gestione del rischio e di preparazione all'emergenza del settore offshore. Oltre alla coerenza, tale opzione incrementa notevolmente la trasparenza del settore e le prestazioni dell'autorità di regolamentazione.

Questa opzione è in grado di ridurre il rischio di base del 50% grazie alla prevenzione e alla mitigazione rafforzate, in caso di incidente. La riduzione del rischio in termini monetari medi (circa 103-455 milioni di euro l'anno) è positiva rispetto alla stima dei costi cumulativi della sua attuazione (134-140 milioni di euro l'anno). Tale opzione 2 è più sostenibile dal punto vista amministrativo ed economico, poiché le spese di funzionamento supplementari dell'opzione 3 (circa 34 milioni di euro annui) non sono in grado di generare un corrispondente calo del rischio. L'opzione 1+ rappresenta un'eventualità avente un modesto impatto positivo (12%) e possibilità di applicazione ridotte, mentre i vantaggi dell'opzione 1 sono insufficienti per giustificare i costi, pur se contenuti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento proposto istituisce obblighi per gli operatori, per gli Stati membri e per la Commissione come indicato di seguito.

Operatore

Spetta all'operatore organizzare le proprie attività in base a un modello ispirato alle migliori pratiche, preparare una relazione e presentarla all'autorità competente per la valutazione. L'operatore è inoltre tenuto a trasmettere al regolatore una comunicazione per ogni operazione di trivellazione. Sia per la relazione sia per le comunicazioni sulla trivellazione è richiesta una verifica indipendente degli elementi critici per la sicurezza. Gli operatori dovranno preparare piani interni di risposta alle emergenze, promuovere l'interoperabilità e la compatibilità dei mezzi di emergenza e comunicare agli Stati membri interessati incidenti e altre informazioni specifiche in un formato standard. Le principali imprese aventi sede nell'Unione si dovranno impegnare a dimostrare di rispettare le norme di sicurezza offshore dell'Unione, ovunque esse operino all'estero.

Stati membri

In fase di concessione delle autorizzazioni per l'esplorazione e la produzione, le autorità degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze valuteranno in modo appropriato le prestazioni potenziali dei richiedenti in materia di sicurezza e ambiente nonché la capacità finanziaria di affrontare eventuali incidenti. Gli Stati membri dovranno istituire autorità competenti per la supervisione della sicurezza, della tutela ambientale e del grado di preparazione alle emergenze e dovranno introdurre norme affidabili che disciplinino ispezioni e indagini, corredate da adeguate sanzioni in caso di violazioni degli obblighi da parte degli operatori. Gli Stati membri dovranno mettere regolarmente a disposizione le informazioni sul proprio settore offshore e comunicare alla Commissione tutti gli incidenti gravi e le esperienze acquisite. In collaborazione con gli Stati membri limitrofi, gli Stati membri predisporranno piani di emergenza esterni. Saranno adottati provvedimenti per garantire l'interoperabilità di competenze e risorse fisiche per sostenere un intervento trasversale dell'Unione anche attraverso l'EMSA. Gli Stati membri e il settore dovranno preparare e verificare periodicamente i piani di risposta alle emergenze.

Commissione

La Commissione dovrà istituire un gruppo di autorità offshore con rappresentanti delle autorità competenti responsabili delle attività offshore nel settore degli idrocarburi negli Stati membri dell'Unione. La Commissione dovrà modificare la direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) in base alle misure previste nel presente regolamento.

Base giuridica

Il presente progetto di regolamento si basa sull'articolo 192 (ambiente) del TFUE per il suo fine di tutelare l'ambiente e sull'articolo 194 (energia) per minimizzare gli effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione e sul funzionamento del mercato interno dell'energia.

Principio di sussidiarietà

L'azione dell'Unione viene presa in considerazione solo se può raggiungere l'obiettivo in modo più efficace rispetto agli Stati membri o nel caso in cui le azioni dei soli Stati membri non possano apportare miglioramenti ottimali.

Le imprese e gli impianti di trivellazione come la Deepwater Horizon operano con modalità transfrontaliere trovandosi di fronte diversi regimi di regolamentazione che variano sensibilmente in base alle giurisdizioni nazionali. Le recenti reazioni da parte degli Stati membri suggeriscono che, senza l'azione dell'Unione, queste differenze potranno esacerbarsi: infatti, nella maggior parte dei casi, solo nelle regioni più avanzate i paesi tendono a pianificare in modo individuale i miglioramenti, mentre le iniziative internazionali progrediscono molto lentamente. Senza un'azione dell'Unione resteranno inoltre le difficoltà attuali nel confrontare i risultati del settore e nella condivisione delle informazioni e dei dati sugli incidenti.

L'azione dei soli Stati membri sarebbe insufficiente per conseguire una protezione uniforme dell'ambiente che comprenda la responsabilità per l'inquinamento, un bene comune, un impegno dell'Unione e degli Stati membri espresso nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Sulla base delle relazioni nazionali e dell'analisi del rischio condotta dalla Commissione nel 2011, emerge che restano alte in tutta l'Unione le probabilità e le conseguenze di gravi incidenti offshore. La produzione offshore è in crescita anche nel Mediterraneo, nel Mar Nero e persino nel Mar Baltico, regioni marine dove alcuni paesi hanno minore esperienza in materia di normazione delle operazioni in mare aperto. Eppure, anche nelle regioni avanzate, soprattutto del Mare del Nord, l'azione nazionale non è riuscita a raggiungere standard comuni e a garantire la comparabilità dei dati.

Nel complesso, nonostante le misure già previste dalla legislazione dell'Unione, come per esempio quelle nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, l'incapacità di agire a livello unionale rischia di privare gli Stati membri dei mezzi più idonei per ridurre i rischi di gravi incidenti in mare aperto in modo uniforme e tempestivo.

Principio di proporzionalità

L'articolo 5 del trattato recita: "L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato". Nel conseguire il necessario equilibrio tra gli obiettivi e i mezzi proposti per conseguirli il presente regolamento tiene conto di quanto segue:

i.             i costi dell'incidente della Deepwater Horizon sono stati stimati dalla BP in oltre 40 miliardi di dollari, i costi di un evento simile nelle acque dell'Unione potrebbero avere lo stesso ordine di grandezza;

ii.            gli incidenti di portata simile a quello della Deepwater Horizon si verificano nel settore offshore con una frequenza decennale, una frequenza alta per incidenti di tale gravità;

iii.           il valore del settore offshore dell'Unione è molto alto in termini di economie nazionali (fatturato e occupazione) e di contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento;

iv.           il settore offshore genera ricavi relativamente elevati per le imprese coinvolte;

v.            l'opinione pubblica ha sviluppato un'ostilità nei confronti del rischio di ulteriori incidenti gravi.

Il costo delle misure proposte nel presente regolamento (circa 134 - 140 milioni di euro all'anno) è contenuto se paragonato alla riduzione del rischio che garantiranno (circa 103 - 455 milioni di euro all'anno). Sono pertanto proposte come misure di attuazione.

Scelta dello strumento

Al fine di attuare l'opzione 2 si propone un regolamento. Un regolamento è considerato vantaggioso rispetto a una direttiva per chiarezza, coerenza e rapidità di attuazione attraverso l'applicazione diretta[12]. Agendo direttamente sull'industria il regolamento creerebbe altresì condizioni di mercato più eque e si inserirebbe bene nella pianificazione di emergenza per lottare contro l'inquinamento transfrontaliero.

Per quanto riguarda gli accordi interistituzionali relativi ai gruppi di consulenti ed esperti della Commissione, il gruppo di autorità offshore dell'UE sarà istituito da una decisione autonoma della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO     

L'incidenza della proposta sul bilancio è pari a circa 2,5 milioni di euro nel periodo 2013-2016, compresi i compensi per la partecipazione al comitato. L'assistenza dell'EMSA è legata principalmente a a) l'uso del suo sistema di sorveglianza satellitare, attivo a prescindere dal verificarsi di incidenti in mare aperto e b) l'uso di imbarcazioni di emergenza organizzato dall'EMSA. Le imbarcazioni di emergenza sono concesse in appalto solo a questo fine e i costi operativi sono a carico dello Stato le cui coste sono state colpite e che richiede l'intervento. Il regolamento (CE) n. 2038/2006 istituisce un quadro finanziario pluriennale per la risposta all'inquinamento per gli anni 2007-2013. La Commissione non prevede alcuna modifica di tale quadro. Si possono trarre le seguenti conclusioni: non sono previsti aumenti dei costi per l'EMSA nel periodo 2007-2013. Eventuali costi aggiuntivi per l'EMSA durante il periodo 2014-2020 dovranno essere in gran parte coperti da una riassegnazione delle risorse già concordate.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Modifica della legislazione vigente

L'adozione del regolamento prevede una modifica della direttiva 2004/35/CE (Responsabilità ambientale).

Deleghe

Il regolamento prevede lo sviluppo degli aspetti tecnici con un modello comune mediante un atto delegato, mentre gli aggiornamenti potenziali degli allegati tecnici avverranno attraverso un provvedimento attuativo.

Spazio economico europeo e Comunità dell'energia

La proposta ha potenziale rilevanza ai fini del SEE e della Comunità dell'energia.

2011/0309 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Comitato delle Regioni[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

(2) L'obiettivo del presente regolamento è ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, limitando possibili interruzioni alla produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

(3) Il presente regolamento deve applicarsi non solo ai futuri impianti e attività bensì anche agli impianti esistenti soggetti a regime transitorio.

(4) Gli incidenti del 2010 legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare quello nel Golfo del Messico, hanno dato avviato un processo di revisione delle politiche volto a garantire la sicurezza delle attività offshore. La Commissione ha avviato una revisione in materia e ha espresso il proprio parere iniziale sulla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nella sua comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I Ministri dell'energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio Energia del 3 dicembre 2010.

(5) I rischi di un grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento delle acque marine, questa iniziativa potrà contribuire alla protezione dell'ambiente marino e, in particolare, al raggiungimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)[15].

(6) La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che richiede di affrontare l'impatto cumulativo di tutte le attività sull'ambiente marino, costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica è importante per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi giacché collega le problematiche tipiche di ogni settore economico all'obiettivo generale di una visione d'insieme degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dell'ambiente marino, che prenda in considerazione tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l'uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche.

(7) Le industrie offshore del settore degli idrocarburi operano in diverse regioni dell'Unione, e sono previsti nuovi progetti regionali nelle acque unionali. La produzione offshore di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.

(8) La frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle attività offshore in Europa e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono sufficiente la minimizzazione dei rischi di incidenti in mare aperto in tutta l'Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle acque dell'Unione. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e/o non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei danni causati.

(9) Ai sensi della direttiva 1994/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le attività offshore nell'Unione sono soggette all'ottenimento di un'autorizzazione. In questo contesto, l'autorità competente è tenuta a prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, a controllare anche i precedenti in termini di responsabilità dei candidati che richiedono licenze esclusive per l'esplorazione e la coltivazione. Vi è la necessità di garantire che in sede di esame della capacità tecnica e finanziaria del licenziatario, le autorità competenti valutino a fondo anche la sua capacità di garantire regolarmente operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili.

(10) Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE sono anche potenziali soggetti "operatori" responsabili, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale[16], e che possono non essere autorizzati a delegare a terzi le proprie responsabilità a tal riguardo.

(11) Sebbene l'autorizzazione generale, ai sensi della direttiva 94/22/CE, garantisca ai licenziatari i diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio e/o gas all'interno di una determinata zona, è opportuno che le operazioni reali all'interno della zona in parola siano soggette a una continua supervisione normativa da parte di esperti degli Stati membri, al fine di garantire che vi siano controlli in loco efficaci ai fini della prevenzione dei gravi incidenti e per limitare l'impatto di questi ultimi su persone, ambiente e sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(12) A norma della direttiva 85/337/CEE, quale modificata, applicabile all'esplorazione e allo sfruttamento degli idrocarburi, è opportuno che i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, siano oggetto di una valutazione d'impatto e richiedono un'autorizzazione. In linea con la direttiva 85/337/CEE quando un'attività è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe essere garantita un'effettiva partecipazione pubblica in conformità con la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(13) All'interno dell'Unione esistono già buoni esempi di norme nell'ambito delle pratiche normative nazionali legate alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, queste norme sono applicate in modo non uniforme all'interno dell'Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione le migliori pratiche regolamentari per prevenire gravi incidenti offshore o per limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente. Le migliori prassi regolamentari devono assicurare una regolamentazione efficace in materia di sicurezza e ambiente, affidando queste funzioni a un'autorità competente comune ("l'autorità competente") che possa attingere risorse da una o più agenzie nazionali.

(14) È opportuno che l'operatore autorizzato abbia il diritto di esplorazione o di estrazione di petrolio e gas; e che l'autorità competente sia autorizzata dalla legge e dotata da parte dello Stato membro delle risorse necessarie per intraprendere misure esecutive, tra cui la cessazione delle operazioni al fine di ottenere un'adeguata tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

(15) L'efficacia delle verifiche dell'autorità competente sull'adeguatezza dei controlli di sicurezza relativi ai grandi rischi da parte del licenziatario o dell'operatore è direttamente correlata a politiche di regolamentazione, sistemi e competenze dell'autorità competente stessa nell'ambito dei grandi rischi. Nonostante i diritti di esplorazione e di estrazione di petrolio e gas degli operatori licenziatari, è opportuno che l'autorità competente abbia il potere di adottare misure di esecuzione, compresa la cessazione delle operazioni, al fine di ottenere un'adeguata protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Per svolgere queste funzioni l'autorità competente ha bisogno che lo Stato membro fornisca le risorse adeguate.

(16) Per mantenere una distinzione adeguata tra sviluppo economico e ambientale e norme di sicurezza, è opportuno che l'autorità competente possa dimostrare di essere indipendente dai finanziamenti economici nazionali.

(17) I pericoli principali relativi al settore offshore degli idrocarburi, nella fattispecie la sicurezza del processo, il contenimento sicuro degli idrocarburi, l'integrità strutturale, la prevenzione di incendi ed esplosioni, l'evacuazione e il soccorso nonché la limitazione dell'impatto ambientale a seguito di un grave incidente, richiedono una regolamentazione ad hoc mirata ad affrontare i rischi specifici del settore stesso.

(18) È opportuno che il presente regolamento applichi, fatte salve tutte le disposizioni in qualsiasi altra normativa dell'Unione, soprattutto nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[17], e la direttiva del Consiglio 92/91/CEE del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)[18].

(19) È necessario applicare un regime offshore alle attività svolte da unità fisse e mobili, per l'intero ciclo di vita delle attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e all'abbandono definitivo.

(20) Le migliori prassi operative attualmente disponibili per la prevenzione dei gravi incidenti in mare aperto sono basate sul raggiungimento dei risultati desiderabili attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili.

(21) Le migliori prassi operative dell'Unione dispongono che i proprietari e/o gli operatori degli impianti, compresi gli impianti di trivellazione mobile, stabiliscano un'efficace politica aziendale, definiscano opportune modalità di prevenzione dei gravi incidenti e identifichino in modo completo e sistematico tutti gli scenari di rischio più importanti relativi alle attività pericolose che possono essere realizzate su tali impianti. Queste migliori prassi richiedono anche, all'interno di un sistema completo di gestione della sicurezza, una valutazione delle probabilità, delle conseguenze e dei controlli necessari di tali scenari. È opportuno che tale politica e le sue modalità di attuazione siano chiaramente descritte in un documento (la "relazione sui grandi rischi", MHR). È opportuno che tale relazione sia comparabile e complementare al documento di sicurezza e salute di cui alla direttiva 92/91/CE, che contenga inoltre disposizioni sulla valutazione del rischio ambientale e sui piani d'emergenza, e che preveda l'obbligo di presentazione della relazione all'autorità competente per la procedura di autorizzazione.

(22) Al fine di mantenere l'efficacia del controllo sul rischio di incidenti gravi nelle acque unionali, è opportuno che la relazione sui grandi rischi sia redatta tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, le modifiche importanti e il definitivo abbandono. È opportuno che la relazione sia presentata all'autorità competente, in modo che le operazioni non possano procedere prima che l'autorità competente abbia approvato la relazione sui grandi rischi attraverso l'adozione di un'adeguata procedura di autorizzazione.

(23) È necessario che la trivellazione e la riparazione di pozzi di petrolio e di gas sia effettuata da un impianto in grado di controllare tutti i rischi prevedibili nell'ubicazione del pozzo, e che sia dotata di una relazione sui grandi rischi approvata.

(24) Oltre a utilizzare un impianto idoneo, è necessario che l'operatore del pozzo prepari piani dettagliati pertinenti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di trivellazione e, secondo le migliori pratiche dell'Unione, provveda all'esame della progettazione del pozzo da parte di un esperto indipendente. L'operatore del pozzo dovrà inviare una comunicazione dei suoi progetti di trivellazione all'autorità competente in tempo utile per consentire all'autorità stessa di prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all'operazione prevista.

(25) Per garantire la sicurezza nella progettazione e operazioni costantemente sicure, è opportuno che gli operatori del settore siano tenuti a seguire le migliori prassi definite nella regolamentazione e nelle guide dell'autorità competente, che sono aggiornate con nuove conoscenze e invenzioni per un miglioramento continuo, in modo che gli operatori e le autorità competenti possano collaborare per stabilire le priorità per la creazione di standard e guide nuovi o migliorati, alla luce dell'esperienza dell'incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti in mare aperto; è inoltre opportuno che gli operatori del settore commissionino senza indugio la preparazione di guide e norme della massima priorità.

(26) In considerazione della complessità delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, l'attuazione delle migliori pratiche nell'Unione richiede un sistema di verifica indipendente da parte di terzi degli elementi critici per la sicurezza.

(27) È necessario che le migliori prassi da applicarsi dell'Unione soddisfino i requisiti del regolamento 391/2009/CE relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo degli impianti mobili non di produzione e della sua norma equivalente adottata dall'Organizzazione marittima internazionale[19].

(28) È necessario che la valutazione del rischio della relazione tenga conto dei pericoli per l'ambiente, compreso l'impatto che le condizioni climatiche e cambiamenti climatici hanno sulla capacità di recupero a lungo termine degli impianti e, dato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

(29) Al fine di garantire una risposta efficace a situazioni di emergenza, è necessario che, per ciascun sito, gli operatori preparino piani di emergenza specifici basati su pericoli e scenari di rischio individuati nella relazione, presentarli alle autorità competenti e mantenere le risorse necessarie per l'esecuzione immediata di tali piani al momento opportuno.

(30) Per garantire che eventuali gravi problemi di sicurezza non siano trascurati o ignorati, è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione di tali problemi e per la protezione degli informatori.

(31) La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile a causa della mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un modello comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori allo Stato membro è in grado di garantire la trasparenza delle prestazioni di sicurezza e ambientali degli operatori e l'accesso del pubblico alle informazioni comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi nonché divulgare le esperienze acquisite attraverso gli incidenti gravi e i "semincidenti".

(32) Al fine di garantire condizioni uniformi per la condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del settore offshore, è opportuno che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione. È opportuno che tali competenze siano esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20].

(33) È opportuno avvalersi della procedura d'esame per l'adozione dei provvedimenti attuativi pertinenti, al fine di garantire lo scambio uniforme di dati pertinenti in tutta l'Unione.

(34) Per incrementare la fiducia del settore pubblico nell'autorità e nell'integrità delle attività offshore nell'UE, è necessario che gli Stati membri forniscano relazioni sull'attività e sugli incidenti, informino senza indugio la Commissione degli incidenti gravi, e che la Commissione pubblichi relazioni periodiche sui livelli di attività nell'Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore offshore.

(35) L'esperienza dimostra che è necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un dialogo aperto tra l'autorità competente e l'operatore. A tal fine è necessario che il dialogo fra gli operatori del settore offshore e tutti gli Stati membri sia basato sui pertinenti strumenti internazionali esistenti e sull'acquis unionale in materia di accesso alle informazioni oggetto di interesse ambientale per ogni esigenza imperativa di protezione della sicurezza e dell'ambiente.

(36) Il valore della collaborazione tra le autorità offshore è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell'International Regulators Forum. È opportuno che una siffatta collaborazione sia formalmente istituita in tutta l'Unione per promuovere la cooperazione efficace a livello operativo tra i rappresentanti nazionali e la Commissione.

(37) È necessario che gli interventi di emergenza e la pianificazione delle emergenze per i grandi disastri in mare aperto siano resi più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri e tra Stati membri e operatori del settore nonché dalla condivisione dei mezzi compatibili, comprese le competenze di esperti. Se del caso, è opportuno che tali accordi ricorrano anche alle risorse e all'assistenza esistenti e disponibili all'interno dell'Unione, in particolare attraverso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il meccanismo di protezione civile dell'UE.

(38) È necessario che l'attuazione degli obblighi previsti dal presente regolamento prenda in considerazione che le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri costituiscono parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo, il coordinamento dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque di queste regioni marine. I sistemi di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56.

(39) In relazione al Mar Mediterraneo, insieme al regolamento attuale, sono in corso di adozione le misure necessarie per l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il protocollo offshore") della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE[21].

(40) Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche, un ambiente marino prossimo di particolare importanza per l'Unione, richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell'Artico in relazione a qualsiasi attività offshore, compresa l'esplorazione.

(41) È opportuno che i piani nazionali di emergenza esterni siano basati su valutazioni del rischio condotte al fine di preparare la relazione e che i relativi piani di emergenza locali per il contenimento degli incidenti tengano conto del documento di lavoro dei servizi della Commissione ("Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management", SEC(2010) 1626 definitivo del 21.12.2010)

(42) Una risposta efficace alle emergenze richiede un'azione immediata da parte dell'operatore e una stretta cooperazione con le autorità competenti che coordinano l'introduzione di ulteriori risorse per l'emergenza man mano che la situazione si evolve. Include altresì un approfondito esame dell'emergenza, che dovrà cominciare senza ritardi in modo da garantire la minima perdita di informazioni e di prove pertinenti. A seguito dell'incidente, è necessario che le autorità competenti traggano le opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie.

(43) Al fine di garantire l'efficace attuazione dei requisiti del presente regolamento, è opportuno dotarsi di sanzioni efficaci e proporzionate.

(44) Al fine di adeguare i requisiti minimi proposti agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle relative pratiche, è opportuno che la Commissione abbia il potere di modificare i requisiti contenuti negli allegati del presente regolamento secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(45) Di conseguenza, al fine di prevenire e limitare gli incidenti gravi e le relative conseguenze connessi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, per la definizione dei requisiti minimi di base relativi a tali operazioni secondo i principi stabiliti dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il ricorso agli esperti.

(46) È opportuno che la Commissione, nella preparazione e nella redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(47) Oltre alle misure introdotte dal presente regolamento, è necessario che la Commissione esplori altre misure idonee a migliorare la prevenzione degli incidenti in alto mare nel settore degli idrocarburi e la mitigazione dei relativi effetti.

(48) Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, nonché adeguati requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure.

(49) A livello unionale, è importante che le norme tecniche siano integrate da un corrispondente quadro giuridico relativo alla normativa sulla sicurezza dei prodotti applicabile a tutti gli impianti offshore nelle acque dell'Unione, e non solo agli impianti di produzione fissi. È pertanto opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi delle norme di sicurezza del prodotto applicabili alle operazioni offshore del settore degli idrocarburi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I Disposizioni introduttive

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per il settore e per le autorità nazionali attive nelle attività offshore nel settore degli idrocarburi effettuate a seguito dell'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni offshore del settore degli idrocarburi di cui all'articolo 2.

3. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti, le installazioni sottomarine e le relative infrastrutture nelle acque degli Stati membri, comprese le loro zone economiche esclusive e le rispettive piattaforme continentali ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

4. Il presente regolamento mira a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la legislazione unionale, in particolare quella sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, specialmente le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE del Consiglio.

6. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. "accettabile": un rischio tollerabile nella misura massima oltre la quale l'assegnazione di tempi, risorse e costi maggiori non comporta una riduzione significativa del rischio di un incidente grave;

2. "approvazione": la comunicazione per iscritto all'operatore da parte dell'autorità competente dell'esito positivo dell'esame della sua relazione sui grandi rischi prevista dal presente regolamento;

3. "autorizzazione": un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE;

4. "operazione combinata": un'operazione effettuata da un impianto non di produzione in combinazione con uno o più impianti per finalità connesse al funzionamento di questi ultimi, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti;

5. "inizio delle operazioni": il momento in cui l'impianto è impiegato per la prima volta nelle operazioni per le quali è stato progettato;

6. "autorità competente": l'autorità nominata ai sensi del presente regolamento e responsabile per i compiti relativi al suo ambito di applicazione;

7. "infrastruttura connessa": apparecchiatura, condutture o altro impianto offshore sopra o sotto la superficie dell'acqua, utilizzato per il trasporto di petrolio e gas verso un altro impianto nelle vicinanze, per la lavorazione o il deposito sulla terraferma o per il trasporto e il caricamento di petrolio su una nave cisterna;

8. "procedura di autorizzazione": procedura di valutazione approfondita da parte dall'autorità competente di tutte le informazioni riguardanti l'attività offshore pianificata nel settore degli idrocarburi, che si conclude con l'approvazione della relazione sui grandi rischi da parte dell'autorità stessa e l'assenza di obiezioni alle comunicazioni sulle operazioni di trivellazione o combinate presentate dagli operatori;

9. "zona di esclusione": area, stabilita dallo Stato membro, circostante l'impianto, in cui sono vietate attività non legate a esso;

10. "licenza di esplorazione": autorizzazione rilasciata dallo Stato membro per la prospezione di petrolio e gas negli strati sotterranei dell'area autorizzata ma non per la produzione di petrolio e gas naturale a fini commerciali;

11. "piano di emergenza esterno": strategia locale, nazionale o regionale per prevenire o limitare le conseguenze e l'aggravarsi degli incidenti legati ad attività offshore nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili in aggiunta a quelle descritte nei piani di emergenza interna;

12. "verifica indipendente da parte di terzi": valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte da una persona fisica o giuridica che non è sotto il controllo o influenza dell'autore delle dichiarazioni;

13. "operatori del settore": imprese private direttamente coinvolte in attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi del presente regolamento o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;

14. "impianto": un impianto di produzione o non di produzione;

15. "piano di emergenza interno": piano generale preparato dagli operatori conformemente alle prescrizioni del presente regolamento per prevenire o limitare conseguenze o l'aggravarsi di incidenti legati a operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno di una zona di esclusione circostante l'impianto;

16. "area autorizzata": area geografica oggetto dell'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE;

17. "licenziatario": titolare di autorizzazione a svolgere operazioni in mare aperto ai sensi della direttiva 94/22/CE;

18. "incidente grave": un evento, quale un incendio o un'esplosione, una significativa perdita di controllo dei pozzi o un'ingente fuoriuscita di idrocarburi nell'ambiente, un danno ingente all'impianto o alle sue attrezzature, la perdita di integrità strutturale degli impianti, o qualsiasi altro evento che provochi la morte o lesioni gravi a cinque o più persone sull'impianto o in luoghi direttamente collegati con lo stesso;

19. "grande rischio": una situazione che può sfociare in un incidente grave;

20. "impianto non di produzione": un impianto diverso da un impianto di produzione utilizzato sia per perforazioni esplorative sia come impianto di sostegno alla produzione;

21. "operazioni offshore nel settore degli idrocarburi": tutte le attività connesse alla prospezione, produzione e lavorazione di petrolio e di gas in mare aperto. È compreso anche il trasporto di petrolio e gas attraverso infrastrutture offshore collegate a un impianto o a un'installazione sottomarina;

22. "operatore": l'operatore di un impianto di produzione o il proprietario di un impianto non di produzione e l'operatore di un pozzo di trivellazione. L'operatore e il licenziatario rientrano entrambi nella definizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2004/35/CE;

23. "operatore dell'impianto di produzione": persona nominata dal licenziatario per gestire e controllare le principali funzioni di un impianto di produzione;

24. "proprietario": persona legalmente autorizzata a controllare il funzionamento di un impianto non di produzione;

25. "produzione di idrocarburi"': estrazione, a scopo commerciale, di petrolio e gas dagli strati sotterranei dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione di petrolio e gas in mare aperto nonché il suo trasporto attraverso infrastrutture connesse, quali condutture, strutture e teste di pozzo posizionati sul fondale marino e/o stoccaggio di gas in strutture nel sottosuolo ai fini del recupero di detto gas;

26. "impianto di produzione": impianto utilizzato per la produzione di petrolio e gas;

27. "licenza di produzione": autorizzazione rilasciata dallo Stato membro per la produzione di petrolio e gas;

28. "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;

29. "autorità competente" (nel contesto della risposta di emergenza per un incidente in mare aperto): organizzazione di riferimento di uno Stato membro per l'emergenza, responsabile dell'avvio della risposta alle emergenze in caso di grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi;

30. "rischio": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

31. "adeguato": appropriato secondo un determinato requisito o situazione e sulla base di elementi obiettivi e dimostrati da un'analisi, da un confronto con le norme appropriate o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità o settori;

32. "operazione di trivellazione": la perforazione di un pozzo a fini di esplorazione o di produzione, compresi la sospensione delle operazioni, la riparazione o la modifica del pozzo, l'abbandono definitivo, o qualsiasi operazione riguardante un pozzo suscettibile di causare una fuga accidentale di liquidi o un rischio di gravi incidenti;

33. "operatore di trivellazione": la persona designata dal titolare della licenza per pianificare ed eseguire un'operazione di perforazione.

Capo II Prevenzione dei grandi rischi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi

Articolo 3 Principi generali di gestione del rischio nelle attività offshore del settore degli idrocarburi

1. Gli operatori adottano tutte le misure idonee a prevenire incidenti gravi derivanti da attività offshore nel settore degli idrocarburi. Le autorità competenti vigilano affinché gli operatori soddisfino tale obbligo.

2. Gli operatori garantiscono che tutte le entità incaricate di svolgere compiti specifici presso gli impianti interessati agiscano anch'esse in conformità con i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare con i suoi allegati IV e V. Gli operatori non sono esonerati dalle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento se le azioni o le omissioni che hanno causato o contribuito a incidenti gravi siano state svolte da tali entità o dal loro personale.

3. In caso di incidente grave, operatori e autorità competenti adottano tutte le misure idonee a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente e, ove possibile, per evitare gravi interruzioni alla produzione locale di petrolio e gas nell'Unione.

4. Le attività offshore nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente regolamento sono svolte sulla base di una valutazione sistematica della probabilità di eventi pericolosi e delle eventuali conseguenze, nonché parallelamente all'attuazione di misure di controllo in modo che i rischi di incidenti pericolosi per le persone, l'ambiente e le attrezzature in mare aperto siano accettabili.

Articolo 4 Considerazioni sulla sicurezza nell'ambito delle autorizzazioni per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE

1. Le decisioni di concessione di autorizzazioni per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE tengono conto della capacità dei candidati di soddisfare i requisiti per attività specifiche nel quadro di tale autorizzazione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto unionale, in particolare dal presente regolamento.

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione, nonché alle capacità finanziaria dei richiedenti, comprese le eventuali garanzie finanziarie e le capacità di coprire le responsabilità potenziali derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali.

3. Le autorizzazioni per le operazioni di esplorazione e di produzione offshore di idrocarburi sono concesse separatamente.

4. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di produzione.

Articolo 5 Partecipazione pubblica a procedure di autorizzazione

1. Gli Stati membri garantiscono che siano offerte al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione nella propria giurisdizione in conformità con i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento. Le procedure sono stabilite dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE.

2. Gli Stati membri stabiliscono modalità più particolareggiate per informare il pubblico e per consultare il pubblico interessato.

3. La partecipazione del pubblico è organizzata in modo tale da garantire che la divulgazione di informazioni e il coinvolgimento del pubblico stesso non comportino rischi per la sicurezza degli impianti offshore di petrolio e gas e per il loro funzionamento.

Articolo 6 Consenso per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate

1. Gli impianti possono essere attivati nelle aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle entità da loro incaricate e a tal fine nominate, previa approvazione degli Stati membri.

2. Qualora l'autorità competente ritenga che la persona designata dal licenziatario non sia competente ad agire come operatore di un impianto o come operatore del pozzo, il licenziatario ne riceve comunicazione e assume le responsabilità di un operatore a norma del presente regolamento.

3. Negli impianti di cui al paragrafo 1 non sono avviate o condotte attività senza la presentazione di una relazione sui grandi rischi che rispetti le condizioni e le scadenze stabilite negli articoli 10 e 11 e senza l'approvazione della relazione stessa da parte dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento.

4. Le operazioni di trivellazione e le operazioni combinate non sono intraprese a meno che non sia stata approvata la relazione sui grandi rischi relativa all'impianto ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Le operazioni non possono inoltre avviate o condotte prima che sia stata presentata all'autorità competente una comunicazione sulle operazioni di trivellazione o combinate conforme alle condizioni e alle scadenze stabilite negli articoli 13 e 14 oppure nel caso in cui l'autorità stessa sollevi obiezioni sul contenuto della suddetta comunicazione.

Articolo 7 Responsabilità per danno ambientale

1. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno ambientale causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario stesso o da qualsiasi entità che partecipa alle operazioni offshore sulla base di un contratto con il licenziatario. La procedura di autorizzazione per le operazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica la responsabilità del licenziatario.

Articolo 8 Autorità nazionale competente

1. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nominano un'autorità competente responsabile per gli obblighi di cui al presente regolamento.

2. Le autorità competenti nominate ai sensi del paragrafo 1 sono responsabili dei seguenti compiti:

(a)     valutare e approvare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di trivellazione o combinate e altri documenti che le sono sottoposti;

(b)     eseguire ispezioni e indagini e intraprendere azioni esecutive;

(c)     produrre relazioni ai sensi del presente regolamento.

3. L'autorità competente è organizzata secondo le disposizioni dell'articolo 19 in modo da garantire prestazioni indipendenti legate ad attività e competenze potenzialmente conflittuali, nonché l'efficacia generale nella regolamentazione delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.

4. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente disponga di risorse adeguate per svolgere i suoi compiti in conformità con il presente regolamento.

5. L'autorità competente si impegna a elaborare e attuare procedure coordinate o congiunte come richiesto per assolvere alle funzioni indicate nel presente regolamento e per adempiere quanto stabilito dalla legislazione unionale. Nei casi in cui l'autorità competente sia composta da diverse agenzie, esse evitano la duplicazione delle funzioni di regolamentazione.

Capo III Preparazione e svolgimento delle attività offshore nel settore degli idrocarburi sulla base della valutazione del rischio

Articolo 9 Condizioni per la gestione degli impianti offshore

1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, l'operatore di un impianto di produzione o non di produzione presenta all'autorità competente i seguenti documenti:

(a)     nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 1;

(b)     una relazione sui grandi rischi contenente le indicazioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;

(c)     un piano di emergenza interno a norma dell'articolo 12 inserito nella predetta relazione;

(d)     un'illustrazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi a norma dell'articolo 18, adottata dall'operatore e integrata nella predetta relazione;

2. L'autorità competente riceve la comunicazione di progettazione entro ventiquattro settimane prima della presentazione della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata.

3. La relazione sui grandi rischi è comunicata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre dodici settimane prima del previsto inizio dell'operazione.

Articolo 10 Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5.

2. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è preparata per un gruppo di impianti, previo accordo dell'autorità competente.

3. In caso di modifiche significative all'impianto di produzione o di smantellamento dell'impianto, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è modificata conformemente all'allegato II, parte 6, e presentata all'autorità competente.

4. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità competente richiede tali informazioni o modifiche ai documenti presentati.

5. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione ai sensi del paragrafo 3 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre sei settimane prima dell'inizio dei lavori programmati. I lavori programmati non possono essere avviati prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.

6. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o più frequentemente, come richiesto dall'autorità competente, e i risultati del riesame sono comunicati all'autorità stessa.

Articolo 11 Relazione sui grandi rischi per un impianto che non svolge produzione

1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5.

2. In caso di modifiche significative all'impianto non destinato alla produzione o di smantellamento dell'impianto stesso, la relazione sui grandi rischi è modificata conformemente all'allegato II, parte 6 (escluso il paragrafo 4) e presentata all'autorità competente.

3. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto fisso non di produzione ai sensi del paragrafo 2 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre due settimane prima dell'inizio dei lavori programmati. I lavori programmati non sono avviati prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto non di produzione.

4. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto mobile non di produzione ai sensi del paragrafo 2 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e in ogni caso non oltre due settimane prima dell'inizio delle operazioni. L'impianto non è messo in funzione prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto non di produzione.

5. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità competente richiede tali informazioni o modifiche ai documenti presentati.

6. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione è soggetta a riesame periodico da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o più frequentemente, come richiesto dall'autorità competente. I risultati del riesame sono notificati all'autorità competente.

Articolo 12 Piani di emergenza interni

1. Gli operatori predispongono piani di emergenza interni che tengano conto delle principali valutazioni dei rischi di incidente eseguite durante la preparazione della relazione sui grandi rischi più recente. Nel caso di perforazione di un pozzo attraverso un impianto mobile non destinato alla produzione, si allega la valutazione del rischio prevista nella comunicazione di trivellazione al piano di emergenza dell'impianto.

2. Sia per gli impianti di produzione sia per quelli non destinati alla produzione, il piano di emergenza interno è presentato all'autorità competente nel contesto della relazione sui grandi rischi.

3. Nel caso di impianti non destinati alla produzione che effettuano operazioni di trivellazione che prevedono la modifica del piano di emergenza interno a causa della particolare natura del luogo in cui si effettua la trivellazione, si informa l'autorità competente di suddetta modifica al piano di emergenza interno al momento della presentazione della comunicazione di trivellazione.

Articolo 13 Comunicazione delle operazioni di trivellazione

1. Con un anticipo di almeno ventuno giorni rispetto all'inizio delle operazioni di trivellazione, l'operatore del pozzo trasmette alle autorità competenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla progettazione e il funzionamento del pozzo in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato II, parte 4.

2. L'autorità competente analizza la comunicazione e agisce come ritiene opportuno prima che le operazioni combinate abbiano inizio.

3. L'operatore del pozzo comunica immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche rilevanti che riguardano i dettagli della comunicazione e al tempo stesso informa il verificatore indipendente del pozzo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b.

Articolo 14 Comunicazioni di operazioni combinate

1. L'operatore di un impianto impegnato in un'operazione combinata con uno o più impianti trasmette alle autorità competenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulle operazioni combinate in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 7. Gli operatori interessati si accordano sulla designazione dell'operatore destinato a preparare la comunicazione relativa alle operazioni combinate per loro conto. La comunicazione è presentata entro ventuno giorni prima dell'inizio delle operazioni combinate.

2. L'autorità competente analizza la comunicazione e agisce come ritiene opportuno prima che le operazioni combinate abbiano inizio.

3. L'operatore del pozzo che ha preparato la comunicazione informa immediatamente l'autorità competente di eventuali modifiche rilevanti che riguardano i dettagli della comunicazione stessa.

Articolo 15 Verifica da parte di terzi indipendenti

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di verifica da parte di terzi indipendenti e di esame dei pozzi e illustrano tali sistemi nell'ambito della politica sugli incidenti gravi inserita nella relazione sui grandi rischi a norma dell'articolo 18.

2. La scelta del verificatore terzo indipendente e la progettazione di sistemi di verifica da parte di terzi indipendenti e per il controllo indipendente dei pozzi soddisfa i criteri di cui all'allegato II, parte 5.

3. Il sistema di verifica da parte di terzi indipendenti per gli impianti di produzione e non di produzione è istituito:

(a)     per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente sul fatto che i sistemi specificati e gli elementi critici per la sicurezza identificati nelle valutazioni del rischio e nel sistema di gestione della sicurezza siano adeguati e aggiornati, e che il programma di esami e collaudi del sistema di controllo dei grandi rischi sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;

(b)     per quanto concerne i piani dei pozzi, per garantire che la progettazione degli stessi e le relative misure di controllo siano adeguate alle condizioni previste per i pozzi e mantenute come riferimento per qualsiasi modifica di progettazione degli stessi.

4. Gli operatori garantiscono che i risultati del sistema di verifica da parte di terzi indipendenti ai sensi del presente articolo, paragrafo 3, lettera a, siano messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa.

5. Gli operatori garantiscono che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente dei pozzi, previsti nel presente articolo, paragrafo 3, lettera b, siano inclusi nella comunicazione sulla trivellazione ai sensi dell'articolo 13.

6. Per quanto concerne gli impianti di produzione, il sistema di verifica è istituito prima della presentazione della relazione sui grandi rischi alle autorità competenti. Nel caso di un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima che l'impianto stesso sia messo in funzione all'interno delle acque unionali.

7. Gli impianti non destinati alla produzione in funzione all'interno delle acque dell'Unione soddisfano i requisiti delle convenzioni internazionali pertinenti, di cui al regolamento 391/2009/CE[22] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, o le norme equivalenti del Codice dell'Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Essi sono certificati da un'organizzazione riconosciuta dall'Unione in conformità con il predetto regolamento.

Articolo 16 Facoltà di vietare l'attività

1. Le autorità competenti vietano l'utilizzo o l'avvio dell'utilizzo di qualsiasi impianto o parti dello stesso nei casi in cui le misure proposte dall'operatore per la prevenzione e la mitigazione degli incidenti gravi ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14 siano considerati gravemente insufficienti.

2. Qualora non siano presentate nei tempi previsti la relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11, o le comunicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14, l'autorità competente accorda, in situazioni eccezionali e quando valuti che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, una riduzione dei termini per la presentazione della relazione sui grandi rischi o della comunicazione.

3. L'autorità competente chiede all'operatore di intraprendere le eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie e adeguate ai fini di ripristinare la conformità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

4. L'autorità competente vieta l'uso di qualsiasi impianto o parte di esso qualora l'esito di un'ispezione, del riesame periodico della relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o le modifiche alle comunicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni del presente regolamento o l'esistenza di ragionevoli dubbi inerenti la sicurezza delle attività o degli impianti.

Articolo 17 Effetti transfrontalieri

1. Qualora uno Stato membro osservi che il funzionamento di un pozzo o di un impianto è suscettibile di esercitare gravi effetti negativi sulle acque di un altro Stato membro in caso di incidente, o qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali gravi effetti lo richieda, lo Stato membro sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le operazioni inoltra allo Stato membro in questione le informazioni pertinenti e si impegna ad adottare misure congiunte per la prevenzione dei danni.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE, in particolare della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[23] e della convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero.

Capo IV Migliori pratiche per il controllo dei grandi rischi

Articolo 18 Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori

1. Gli operatori redigono un documento che definisce la loro politica di prevenzione degli incidenti gravi e ne garantiscono l'applicazione in tutte le attività offshore della propria organizzazione, definendo tra l'altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l'efficacia della politica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato alle autorità competenti congiuntamente alla relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o alla comunicazione delle operazioni di trivellazione di cui all'articolo 13.

3. Gli operatori descrivono le modalità organizzative per il controllo dei pericoli di incidenti gravi in un sistema di gestione della sicurezza che comprende le modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi, e le comunicazioni di trivellazione a seconda del caso, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 e i relativi sistemi di verifica da parte di terzi indipendenti dei loro sistemi di controllo dei grandi rischi, in conformità con l'articolo 15 e con l'allegato II, parte 5.

4. La politica e i sistemi di gestione della sicurezza sono preparati in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato IV e chiariscono la responsabilità primaria dell'operatore per il controllo dei grandi rischi risultanti dalle sue attività.

5. Gli operatori si consultano regolarmente con i rappresentanti degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 27 e stabiliscono le priorità del settore per la preparazione e/o la revisione delle norme e degli orientamenti per le migliori pratiche di controllo del pericolo di incidenti gravi in mare aperto per tutto il ciclo di vita della progettazione e delle operazioni in mare aperto, e come minimo devono seguire gli orientamenti contenuti nell'allegato IV.

6. I licenziatari, gli operatori e i principali fornitori aventi sede nell'Unione si impegnano a condurre le proprie attività offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione in conformità con i principi stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 19 Prescrizioni per le autorità competenti

1. L'autorità competente adotta le disposizioni atte a garantire la sua indipendenza da conflitti di interesse tra regolamentazione della sicurezza e protezione ambientale e funzioni in materia di sviluppo economico dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione di attività offshore nel settore degli idrocarburi e la raccolta dei relativi ricavi.

2. L'autorità competente chiarisce la portata delle proprie responsabilità e funzioni in modo tale da non assumere la responsabilità primaria per il controllo dei grandi rischi, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.

3. L'autorità competente definisce una politica per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14, delle ispezioni, delle indagini e dell'applicazione delle misure relative ai grandi rischi della attività offshore nel settore degli idrocarburi nella giurisdizione di propria competenza.

4. L'autorità competente fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III.

Articolo 20 Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi

1. Gli operatori adempiono le disposizioni del presente regolamento e le misure definite nella relazione sui grandi rischi per gli impianti di produzione e non di produzione e nei piani di cui alla comunicazione di trivellazione e di operazioni combinate, redatte ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14.

2. Qualora la mancata conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o rischi di provocare un immediato e grave effetto negativo sulla sicurezza e/o l'ambiente, l'attività dell'impianto o di una parte dello stesso sarà sospesa dall'operatore fino al ripristino della conformità.

3. L'operatore comunica immediatamente all'autorità competente l'adozione di misure previste nel paragrafo 2 del presente articolo.

4. L'autorità competente sviluppa piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, delle attività che comportano grandi rischi basandosi sul concetto di rischio ed esaminando con particolare attenzione le conformità dei documenti presentati a norma dell'articolo 9, controllando l'efficacia di tali piani e adotta le eventuali misure necessarie al loro miglioramento.

Articolo 21 Segnalazione anonima dei problemi di sicurezza

1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per consentire la segnalazione anonima di problemi di sicurezza e/o ambientali relativi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Le autorità competenti definiscono inoltre procedure atte ad approfondire tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.

2. Gli operatori comunicano informazioni precise sulle disposizioni nazionali ai sensi del paragrafo 1 ai propri dipendenti e ai dipendenti degli appaltatori interessati, garantendo che si faccia riferimento alle segnalazioni anonime nelle comunicazioni e nei materiali di formazione.

Capitolo V Trasparenza e condivisione delle informazioni

Articolo 22 Condivisione delle informazioni

1. Gli operatori e le autorità competenti condividono almeno le informazioni di cui all'allegato VI.

2. La Commissione stabilisce tramite provvedimento attuativo un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione sia da entità pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri o di paesi terzi potenzialmente interessati e della Commissione.

Articolo 23 Trasparenza

1. Le informazioni di cui all'allegato VI sono rese disponibili al pubblico senza necessità di richiesta ai sensi delle disposizioni vigenti della legislazione dell'Unione in materia di accesso alle informazioni ambientali.

2. La Commissione stabilisce inoltre, tramite un provvedimento attuativo, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Pur rimanendo accessibile al pubblico, il formato di pubblicazione comune deve essere sviluppato con l'obiettivo di permettere la comparazione affidabile delle operazioni e delle pratiche di regolamentazione nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24.

3. Nella pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di emergenza a norma dell'articolo 30, gli Stati membri garantiscono che le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le attività degli impianti offshore nel settore degli idrocarburi.

Articolo 24 Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle attività offshore nel settore degli idrocarburi

1. Gli Stati membri redigono una relazione annuale riguardante:

(a)     numero, età e ubicazione degli impianti nella loro giurisdizione;

(b)     numero e tipo di controlli e indagini effettuate, eventuali interventi di applicazione delle norme o procedimenti giudiziari avviati;

(c)     dati relativi agli incidenti ai sensi del sistema comune di notifica di cui all'articolo 22;

(d)     eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare aperto;

(e)     prestazioni di sicurezza e ambientali delle attività offshore nel settore degli idrocarburi nella loro giurisdizione.

2. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 22 e della pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 23 e ne informano la Commissione di conseguenza.

3. Ogni due anni la Commissione pubblica una relazione sulla sicurezza delle operazioni offshore nell'Unione che tenga conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. La Commissione è assistita in tale compito dagli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 25 Indagini a seguito di un incidente grave

1. Immediatamente dopo un incidente grave, l'operatore comunica all'autorità competente le informazioni pertinenti, comprese le circostanze dell'incidente e le relative conseguenze.

2. Gli Stati membri conducono indagini approfondite in relazione a incidenti gravi che comportino danni significativi (alle persone e all'ambiente) o una perdita sostanziale di beni. La relazione dell'indagine comprende una valutazione dell'efficacia della regolamentazione dell'autorità competente in relazione agli impianti in questione nel periodo precedente l'incidente nonché raccomandazioni per effettuare, se del caso, modifiche adeguate alle disposizioni regolamentari pertinenti.

3. Alla conclusione delle indagini o del procedimento legale, a seconda di quale evento si verifichi più tardi, si rende disponibile alla Commissione una sintesi della relazione sulle indagini redatta conformemente alle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Una versione specifica della relazione, che tenga conto delle possibili limitazioni giuridiche, è messa a disposizione del pubblico a norma degli articoli 22 e 23.

4. A seguito degli accertamenti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente attua le eventuali raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nella sua sfera d'azione.

Articolo 26 Trattamento riservato

1. Le autorità competenti mettono a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento.

2. Le richieste di informazioni ottenute dall'autorità competente ai sensi del presente regolamento sono respinte nel caso in cui si presentino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].

3. Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, l'operatore fornisce all'autorità competente e mette a disposizione del pubblico una versione del documento priva delle informazioni riservate.

Capo IV Coordinamento e cooperazione

Articolo 27 Cooperazione fra Stati membri

1. Le autorità competenti condividono regolarmente conoscenze, informazioni ed esperienze e si impegnano a svolgere consultazioni sull'applicazione della legislazione pertinente a livello nazionale e unionale con i rappresentanti del settore, le altre parti interessate e la Commissione.

2. Le informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la valutazione del rischio, la prevenzione degli incidenti, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze relative alle attività offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione, così come oltre i suoi confini, se del caso.

3. Si definiscono priorità e procedure chiare per la preparazione e l'aggiornamento dei documenti di orientamento al fine di identificare ed agevolare l'attuazione delle migliori pratiche nei settori di cui al paragrafo 2.

4. Uno Stato membro chiede il parere degli altri Stati membri che partecipano allo scambio di informazioni conformemente al paragrafo 1 in relazione a qualsiasi decisione di un altro Stato membro che abbia un impatto transfrontaliero potenzialmente negativo.

Articolo 28 Approccio coordinato alla sicurezza nelle regioni limitrofe e nelle attività internazionali

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri, ivi incluse, se del caso, quelle che si svolgono nell'ambito delle convenzioni marittime regionali.

2. La Commissione valuta la sicurezza delle attività nel settore degli idrocarburi nelle acque dei paesi terzi confinanti con le acque degli Stati membri e promuove un approccio coordinato per lo scambio reciproco di esperienze e la promozione di piani per la sicurezza e di piani di emergenza regionali.

3. La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali competenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.

Capo VII Preparazione e risposta alle emergenze

Articolo 29 Prescrizioni relative ai piani interni di emergenza

1. L'operatore prepara piani di emergenza interni suscettibili di:

(a)     essere avviati per contenere un incidente incipiente grave all'interno dell'impianto, o all'interno della zona di esclusione nei pressi dell'impianto definita dallo Stato membro intorno al perimetro dell'impianto stesso, o della testa di pozzo sottomarina;

(b)     essere gestiti di concerto con il piano di emergenza esterno nel caso in cui l'incidente abbia assunto una portata che va al di là dell'impianto.

2. L'operatore fa sì che le attrezzature e le competenze necessarie per il piano siano disponibili in ogni momento, e che siano condivise per quanto necessario con lo Stato membro nell'esecuzione del suo piano di emergenza esterno.

3. Il piano di emergenza interno è redatto in conformità con le disposizioni di cui all'allegato V e aggiornato in linea con le eventuali modifiche alla valutazione dei grandi rischi nel piano del pozzo o della relazione sui grandi rischi, a seconda del caso. Tali aggiornamenti sono comunicati all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni per la zona interessata.

4. Il piano di emergenza interno integra le altre disposizioni relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sopravvivenza.

5. L'operatore esegue periodicamente prove relative all'efficacia dei piani di emergenza interni.

Articolo 30 Piani di emergenza esterni e preparazione alle emergenze

1. Gli Stati membri preparano piani di emergenza esterni che coprano tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi e tutte le zone potenzialmente interessate sotto la loro giurisdizione.

2. I piani di emergenza esterni sono preparati con la collaborazione degli operatori interessati e, se del caso, dei licenziatari, e sono allineati con i piani di emergenza interni degli impianti presenti o previsti nella zona definita. Si tiene conto di qualsiasi aggiornamento dei piani interni comunicato da un operatore.

3. I piani di emergenza esterni sono redatti in conformità con le disposizioni di cui agli allegati I e V e sono resi disponibili alla Commissione e al pubblico, a seconda del caso.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori del settore a sviluppare mezzi di risposta compatibili in linea con quanto previsto in questo paragrafo.

5. Gli operatori collaborano con gli Stati membri per l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione presso entità sia pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi e della Commissione.

7. Gli Stati membri e gli operatori mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in mare aperto a impianti nel settore degli idrocarburi.

Articolo 31 Risposta alle emergenze

1. L'operatore informa immediatamente le autorità competenti di un incidente grave o di una situazione che può comportare un rischio immediato di incidente grave. Se necessario, le autorità competenti assistono l'operatore in questione al fine di prevenire l'aggravarsi del rischio o dell'incidente.

2. In caso di incidente, le autorità competenti, in collaborazione con gli operatori interessati, adottano tutte le misure necessarie a prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.

3. In caso di incidente grave per il quale le capacità di risposta nazionali siano insufficienti, uno Stato membro interessato richiede ulteriore assistenza da parte degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione, istituito dalla decisione 2007/779/CE del Consiglio.

4. Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per un'analisi completa dell'incidente.

Articolo 32 Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti transfrontalieri degli incidenti a impianti offshore nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni alla Commissione e agli Stati membri o ai paesi terzi potenzialmente interessati su una base di reciprocità, tenendo in considerazione i rischi identificati nella preparazione del piano di emergenza esterno. Gli Stati membri in parola coordinano i rispettivi piani di emergenza per agevolare la risposta congiunta a un incidente.

2. Gli Stati membri coordinano le misure relative alle zone situate oltre i confini dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi.

3. Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi terzi. La Commissione contribuisce alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e unionali.

4. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che possono essere interessati dall'emergenza.

Capo VIII Disposizioni finali

Articolo 33 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento da parte di operatori del settore e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 34 Poteri delegati della Commissione

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 35 del presente regolamento al fine di adattare le prescrizioni agli sviluppi più recenti delle tecnologie pertinenti e delle procedure di cui agli allegati I-VI.

2. La Commissione può inoltre adottare atti delegati in conformità con l'articolo 35 del presente regolamento per meglio definire l'applicazione delle prescrizioni del regolamento in relazione a:

(a)     dettagli da presentare in una notifica di progetto o in una relazione sui grandi rischi, come specificato nell'allegato II ai punti 1, 2, 3, 6;

(b)     comunicazione delle operazioni di trivellazione e/o delle operazioni combinate, come specificato all'allegato II, punti 4 e 7;

(c)     prescrizioni relative alla verifica da parte di un organismo indipendente esterno, come specificato all'allegato II, punto 5; (d)  prescrizioni per il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti, come specificato nell'allegato III; e

(d)     prescrizioni relative alla prevenzione dei rischi gravi da parte degli operatori, come specificato nell'allegato IV.

Articolo 35 Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 34 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata e non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di due mesi.

Articolo 36 Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37 Modifica della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale[25]

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva è sostituito dal seguente:

"(b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su

(i) lo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure

(ii) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;"

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al precedente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 38 Disposizioni transitorie

Gli operatori degli impianti si conformano integralmente al presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per:

(a)     gli operatori degli impianti non di produzione sotto contratto ma non ancora installati in loco, i quali si conformano integralmente al presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore, o prima, d'intesa con l'autorità competente;

(b)     gli operatori degli impianti pianificati che si conformano integralmente al presente regolamento, salvo accordi contrari con le autorità competenti, e in ogni caso entro un anno dalla sua entrata in vigore;

(c)     gli operatori dei pozzi si conformano integralmente al presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, o prima, d'intesa con l'autorità competente.

Articolo 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I Partecipazione del pubblico in relazione alle autorizzazioni a norma della direttiva 94/22/CE

1. Gli Stati membri garantiscono che:

(a)     il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in merito alla presentazione delle domande di autorizzazione agli Stati membri, e che le informazioni relative a tali proposte tra cui, tra le altre, informazioni relative al diritto di partecipazione siano messe a disposizione del pubblico, indicando inoltre le persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande;

(b)     il pubblico possa formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano prese decisioni sulle richieste di autorizzazione;

(c)     nell'adozione di tali decisioni, si tengano in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico;

(d)     avendo esaminato le osservazioni e i pareri del pubblico, lo Stato membro compia ragionevoli sforzi per informare lo stesso sulle decisioni prese nonché le motivazioni e le considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.

2. Sono fissate scadenze adeguate che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione pubblica. Lo Stato membro identifica le organizzazioni pubbliche che hanno il diritto di partecipare ai sensi del paragrafo 1, comprese le organizzazioni non governative che soddisfino le prescrizioni previste dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione ambientale o la sicurezza delle attività in mare aperto.

ALLEGATO II Prescrizioni in materia di documenti relativi alla procedura di autorizzazione

1. Informazioni da comunicare in una comunicazione di progettazione di un impianto di produzione

La comunicazione di progettazione di un impianto di produzione ai sensi dell'articolo 9 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

(1)          nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;

(2)          una descrizione del processo applicato alle attività di progettazione, le norme pertinenti utilizzate e le opzioni di progettazione prodotte da questo processo;

(3)          una descrizione del concetto di progettazione selezionato in relazione agli scenari di grandi rischi per il dato impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di controllo del rischio;

(4)          una dimostrazione del fatto che il concetto di progettazione riduce i grandi rischi in misura accettabile;

(5)          una descrizione dell'impianto e delle condizioni nell'ubicazione prevista;

(6)          una descrizione dei tipi di attività più rischiose da effettuarsi;

(7)          una descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza che contribuirà a mantenere in buona efficienza i controlli previsti dei grandi rischi, compreso il programma di verifica indipendente da scegliere.

2. Informazioni da comunicare in una relazione sui grandi rischi per la gestione di un impianto di produzione

La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione a norma dell'articolo 10 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

(1)          una descrizione del modo in cui si è tenuto conto della risposta dell'autorità competente alla comunicazione di progettazione;

(2)          una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

(3)          una descrizione dell'impianto e delle infrastrutture connesse e di altre eventuali strutture tra cui pozzi a esso collegati;

(4)          la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave;

(5)          informazioni dettagliate sui tipi di operazione da effettuare che presentano un potenziale di rischio grave e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;

(6)          informazioni dettagliate sull'impianto e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un grave pericolo incipiente (in linea con il piano di emergenza interno ai sensi dell'allegato V);

(7)          informazioni dettagliate delle misure per proteggere le persone sulla piattaforma da pericoli gravi e per assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per la manutenzione dei sistemi di controllo, per evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;

(8)          codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;

(9)          informazioni sul sistema di gestione della sicurezza per le operazioni, la manutenzione, la modifica e i programmi di verifica, compresi i principali limiti di funzionamento dell'impianto che saranno controllati dal sistema di gestione;

(10)        informazioni relative al programma di verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del presente allegato;

(11)        ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti gli impianti;

(12)        le informazioni relative alle prescrizioni previste dal presente regolamento, ottenute in applicazione di altre norme dell'Unione applicabili, in particolare le direttive 92/91/CE e 85/337/CEE;

(13)        una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e on tecniche prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio.

3. Informazioni da comunicare in una relazione sui grandi rischi di un impianto non di produzione

La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione a norma dell'articolo 11 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

(1)          nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;

(2)          una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

(3)          una descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, informazioni dettagliate sui mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e sul suo sistema di stazionamento;

(4)          informazioni dettagliate sui tipi di operazione che presentano un potenziale di rischio grave che l'impianto è in grado di eseguire e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;

(5)          la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave;

(6)          informazioni dettagliate sull'impianto e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un grave pericolo incipiente (in linea con il piano di emergenza interno ai sensi dell'allegato V);

(7)          informazioni dettagliate delle misure per proteggere le persone sulla piattaforma da pericoli gravi e per assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per la manutenzione dei sistemi di controllo, per evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;

(8)          codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;

(9)          la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati per tutte le attività che l'impianto è in grado di eseguire, e che sono stati ridotti in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave;

(10)        informazioni dettagliate sulle limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come condutture e ormeggi di impianti adiacenti;

(11)        informazioni sul sistema di gestione della sicurezza per le operazioni, la manutenzione e le modifiche;

(12)        informazioni relative al programma di verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del presente allegato;

(13)        ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti gli impianti;

(14)        una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio.

4. Informazioni da comunicare in una comunicazione di operazioni di trivellazione

Le notifiche sulle operazioni di trivellazione ai sensi dell'articolo 13 devono contenere almeno i seguenti dati:

(1)          il nome e l'indirizzo dell'operatore del pozzo;

(2)          il nome dell'impianto da utilizzare e il relativo proprietario;

(3)          dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con altri pozzi o impianti;

(4)          informazioni sul programma di funzionamento del pozzo, compresi il periodo delle operazioni, la verifica delle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo e lo stato previsto del pozzo a completamento delle operazioni;

(5)          eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nell'attuale relazione sui grandi rischi dell'impianto;

(6)          una valutazione del rischio che contenga una descrizione:

(a)     dei rischi specifici connessi con le operazioni di trivellazione;

(b)     dei pericoli sotterranei;

(c)     di tutte le attività di superficie o sottomarine che introducano potenziali grandi rischi simultanei;

(d)     di misure di controllo adeguate;

(7)          dettagli sulla progettazione del pozzo, comprese le barriere contro la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di trivellazione e cemento, ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni del funzionamento sicuro in linea con la valutazione del rischio;

(8)          dettagli sulla configurazione del pozzo al termine delle operazioni, ossia se sarà permanentemente o temporaneamente abbandonato e dove sarà completato per l'uso futuro;

(9)          in caso di pozzo già esistente, le informazioni pertinenti sulla sua storia e le sue condizioni;

(10)        in caso di modifica di una comunicazione presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;

(11)        nei casi in cui si debba realizzare un pozzo per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:

(a)     dettagli delle condizioni meteorologiche, marine e dei fondali presso il luogo di ubicazione, compresi eventuali ostacoli fisici come condutture;

(b)     informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano di emergenza interno dell'impianto;

(c)     dettagli delle disposizioni per gli interventi di emergenza, compreso il caso di incidente ambientale grave non descritto nella relazione sui grandi rischi, e;

(d)     una descrizione del modo in cui sono coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario dell'impianto al fine di garantire il controllo efficace del rischio in qualsiasi momento;

(12)        una dichiarazione dell'avvenuto esame del pozzo da parte di un organismo indipendente a norma della sezione 5, punto 1 del presente allegato;

(2)          le informazioni relative alle prescrizioni previste dal presente regolamento, ottenute in applicazione di altre norme dell'Unione applicabili, in particolare le direttive 92/91/CE e 85/337/CEE.

5. Questioni relative a un programma di verifica

1. Il terzo indipendente deve soddisfare i seguenti requisiti per quanto riguarda la sua indipendenza dall'operatore dell'impianto o del pozzo:

(a) le sue mansioni non contemplano l'analisi di tutti gli aspetti di un elemento di sicurezza di importanza critica o di un dato impianto specificato nel quale egli sia stato coinvolto in precedenza o nei casi in cui la sua obiettività potrebbe essere compromessa;

(b) è sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale è o è stato responsabile di eventuali aspetti di un componente nel programma indipendente di verifica o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del programma.

2. L'organismo indipendente esterno deve soddisfare i seguenti requisiti per quanto riguarda le proprie competenze:

(a) competenza tecnica, ossia personale qualificato in numero adeguato e con sufficiente esperienza;

(b) assegnazione adeguata delle mansioni da parte dell'operatore a personale qualificato per la loro esecuzione;

(c) disposizioni appropriate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore e il terzo indipendente;

(d) sufficiente autorità garantita dall'operatore al terzo indipendente affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo adeguato.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, un cambiamento significativo a una comunicazione di trivellazione comprende:

(a)     qualsiasi cambiamento suscettibile di violare l'intento progettuale originale del piano del pozzo, in particolare in relazione al controllo del pozzo e alle altre barriere al flusso e alla relativa verifica;

(b)     qualsiasi modifica sostanziale all'impianto o alle attrezzature, oppure al sistema di gestione o all'operatore del pozzo comunicato ai sensi dell'allegato II, parte 4;

(c)     qualsiasi modifica della valutazione del rischio, anche se causata da condizioni esperite durante le operazioni di trivellazione.

I cambiamenti significativi sono comunicati all'organismo indipendente responsabile dell'esame del pozzo affinché possa provvedere a verifiche aggiuntive e i risultati di tale esame sono comunicati all'autorità competente.

4. Nel caso di una comunicazione di trivellazione, si allega la dichiarazione di un organismo indipendente incaricato di esaminare il pozzo che confermi che la valutazione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste.

5. In caso di utilizzo di un impianto, la relazione sui grandi rischi comprende:

(a)     una dichiarazione del verificatore terzo indipendente che conferma che l'elenco degli elementi critici di sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno idonei;

(b)     una descrizione del programma di verifica, compresa la selezione dei verificatori indipendenti esterni, i mezzi per verificare che gli elementi critici di sicurezza e qualsiasi impianto specificato nel programma rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;

(c)     i mezzi di cui al punto 5, lettera b), comprendono i necessari esami e le prove degli elementi critici di sicurezza da parte di persone indipendenti e competenti, la verifica della progettazione, delle norme, della certificazione o di un altro sistema di attestazione della conformità degli elementi critici per la sicurezza, la comunicazione di eventuali non conformità e le azioni correttive adottate dall'operatore.

6. Informazioni da fornire in caso di modifica significativa di un impianto, compresa la rimozione di un impianto fisso

Nel caso in cui apportino cambiamenti significativi all'impianto, alle autorità competenti a norma degli articoli 10 e 11 si forniscono almeno le seguenti informazioni:

1. nome e l'indirizzo dell'operatore dell'impianto;

2. una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi rivista;

3. nel caso di una modifica rilevante, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano di emergenza interno e per dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta in misura accettabile;

4. in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:

(a)     i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la sigillatura permanente dei pozzi dall'impianto e dall'ambiente;

(b)     una descrizione dei principali rischi associati allo smantellamento dell'impianto, la popolazione totale esposta e le misure di controllo del rischio;

(c)     i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l'evacuazione e il recupero in sicurezza del personale e per evitare un grave incidente ambientale.

7. Informazioni da presentare in una comunicazione di operazioni combinate

Le comunicazioni delle operazioni combinate a orma dell'articolo 14 devono contenere almeno le seguenti informazioni:

(1)          il nome e l'indirizzo dell'operatore che redige la comunicazione;

(2)          nel caso in cui ci siano altri operatori coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonché la conferma che concordano con il contenuto della comunicazione;

(3)          una descrizione delle modalità di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione combinata, al fine di ridurre i rischi di incidenti gravi;

(4)          dettagli di impianti o apparecchiature da utilizzare per le operazioni combinate, ma non descritti nell'attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi installazione prevista nelle operazioni combinate;

(5)          una sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni combinate, che comprende:

(a)     una descrizione di eventuali attività effettuate durante l'operazione combinata suscettibili di comportare rischi di potenziali incidenti gravi nell'impianto o in relazione allo stesso;

(b)     una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;

(6)          una descrizione delle operazioni combinate e un programma dei lavori che comprende le date in cui si prevede che avranno inizio e termine le operazioni combinate nonché una copia del'accordo fra gli operatori impegnati nelle operazioni combinate.

ALLEGATO III Disposizioni delle autorità competenti per la regolamentazione di operazioni altamente rischiose

1. Ai fini della nomina di un'autorità competente per le funzioni di regolamentazione previste nel presente regolamento in materia di sicurezza e tutela ambientale, gli Stati membri devono soddisfare i seguenti criteri minimi:

(a)     modalità organizzative che consentano di assolvere in modo efficace a tutti i compiti nel presente regolamento incluse le modalità per la regolamentazione della sicurezza e della protezione ambientale in modo equo;

(b)     una dichiarazione strategica mirata agli obiettivi di supervisione e di rispetto della normativa, e che affronti il modo in cui l'autorità competente intende garantire la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l'obiettività nella sua regolamentazione delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi. L'autorità competente chiarisce inoltre al pubblico la ripartizione delle responsabilità tra ente di regolamentazione e operatore: quest'ultimo ha la responsabilità primaria del controllo del rischio, mentre il primo è responsabile di verificare che l'operatore abbia attuato misure adeguate per il controllo dei grandi rischi;

(c)     una dichiarazione strategica che descriva le funzioni dell'autorità competente, le sue priorità di azione (per esempio nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrità e nella preparazione e nella risposta alle emergenze) e le modalità organizzative;

(d)     procedure operative che descrivano il modo in cui l'autorità competente effettua i controlli e garantisce il rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento per gli operatori, comprese le modalità di gestione, valutazione e accettazione delle comunicazioni di trivellazione e quelle di definizione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi (compresi quelli ambientali) per un dato impianto o una data attività;

(e)     procedure per l'adempimento delle funzioni dell'autorità competente a norma del presente regolamento, fatte salve le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CE;

(f)      qualora l'autorità competente sia costituita da due o più agenzie, un accordo formale che stabilisca i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto dell'autorità competente, compresi la supervisione, il monitoraggio e le revisioni da parte dell'alta dirigenza, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, indagini congiunte, le comunicazioni interne e la comunicazione verso l'esterno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i predetti criteri possano essere soddisfatti con misure quali:

(a)     disponibilità, internamente o tramite accordi con entità esterne, di competenze specialistiche sufficienti per l'ispezione e l'analisi delle attività, l'intervento esecutivo per garantire il rispetto delle norme e la gestione di relazioni e comunicazioni relative ai grandi rischi;

(b)     in caso di dipendenza da fonti esterne di competenza, orientamenti scritti e supervisione sufficienti a mantenere l'uniformità di approccio e a garantire che l'autorità competente legalmente nominata mantenga la piena responsabilità ai sensi del presente regolamento;

(c)     risorse adeguate per attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie, spese di viaggio e diarie del personale dell'autorità competente nell'esercizio delle funzioni previste dai regolamenti, e in modo da consentire la collaborazione attiva tra le autorità competenti a norma dell'articolo 27;

(d)     se del caso, la possibilità di imporre agli operatori e/o ai proprietari di impianti di risarcire l'autorità competente del costo delle funzioni svolte ai sensi del presente regolamento;

(e)     la possibilità di intraprendere o affidare ricerche conformi alle funzioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento;

(f)      la possibilità da parte dell'autorità competente di redigere relazioni.

3. Le procedure per la valutazione della relazione sui grandi rischi, delle comunicazioni, dei piani di emergenza interni e di altri documenti pertinenti prevedono:

(a) un'analisi quantitativa del rischio;

(b) una valutazione del parere dell'operatore sui dettagli pertinenti relativi all'ubicazione delle operazioni;

(c) una valutazione delle norme tecniche e organizzative utilizzate;

(d) una valutazione delle soluzioni ingegneristiche;

(e) una valutazione delle modalità previste dall'operatore per la gestione delle modifiche ai piani operativi;

(f) un confronto tra le soluzioni utilizzate con le soluzioni utilizzate in altre situazioni analoghe;

(g) una valutazione della corrispondenza dei piani di emergenza ai rischi identificati;

(h) una valutazione delle modalità previste dall'operatore per arrestare le operazioni in caso di rischio imminente;

(i) una valutazione della disponibilità di attrezzature per la risposta alle emergenze e dell'adeguatezza delle procedure per un efficace utilizzo delle stesse.

4. Le autorità competenti sono chiaramente indipendenti da qualsiasi organizzazione governativa che si occupa della promozione del settore, della concessione di autorizzazioni o della riscossione di introiti. L'autorità competente non adotta posizioni politiche riguardanti il settore degli idrocarburi.

ALLEGATO IV Disposizioni degli operatori per la prevenzione degli incidenti gravi

1. Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi e del sistema di gestione della sicurezza elaborate dall'operatore a norma dell'articolo 18, si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

(a)     la politica di prevenzione degli incidenti gravi è definita per iscritto e include gli obiettivi generali e l'organizzazione per il controllo dei pericoli di incidenti gravi, nonché le modalità di attuazione di tali misure a livello aziendale;

(b)     il sistema di gestione della sicurezza è essere integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi.

2. Il sistema di gestione della sicurezza comprende, a mero titolo esemplificativo:

(a)     la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale;

(b)     l'individuazione e la valutazione dei pericoli gravi, nonché la loro probabilità e le relative conseguenze;

(c)     l'integrazione dell'impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi gravi nella relazione sui grandi rischi;

(d)     i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;

(e)     la gestione dei cambiamenti;

(f)      i piani e le azioni da adottare in caso di emergenza;

(g)     la limitazione dei danni ambientali;

(h)     il monitoraggio delle prestazioni;

(i)      modalità di audit e riesame.

3. Gli operatori sono tenuti a prestare particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e a impostare i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere tale livello di integrità della sicurezza.

4. Gli operatori garantiscono che le sostanze pericolose sono sempre contenute all'interno delle condutture, delle navi e dei sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere che impediscono la perdita di contenimento non possano sfociare in un incidente grave.

5. Gli operatori devono assicurarsi di disporre di un quadro adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando i propri obblighi legali relativi alla sicurezza sui grandi rischi e alla protezione ambientale nelle proprie procedure operative standard.

6. Gli operatori prestano particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un'elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, promuovendo a titolo esemplificativo:

(a)     verifiche approfondite dei processi;

(b)     premio e riconoscimento dei comportamenti desiderati;

(c)     valutazione regolare dei mezzi e degli obiettivi dell'organizzazione;

(d)     mantenimento di standard elevati come valore aziendale fondamentale;

(e)     sistemi formali di comando e controllo che prevedono il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dei lavoratori, e

(f)      competenza a tutti i livelli operativi.

7. Gli operatori del settore collaborano con le autorità competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducano alle migliori pratiche nella prevenzione dei grandi rischi e nella limitazione delle conseguenze dei grandi rischi nel caso in cui si verifichino comunque. Gli aspetti da considerare comprendono:

(a)     il miglioramento dell'integrità dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonché il monitoraggio della loro efficacia;

(b)     il miglioramento del contenimento primario nei sistemi di sicurezza del processo;

(c)     il miglioramento del contenimento secondario che limiti l'aggravarsi di un incidente grave incipiente, compreso lo scoppio dei pozzi petroliferi;

(d)     processi decisionali affidabili in ambienti sottoposti a elevate tensioni;

(e)     gestione e supervisione delle attività più rischiose;

(f)      competenza dei titolari di posti chiave;

(g)     valutazione del rischio efficace al fine di valutare il cambiamento delle condizioni;

(h)     valutazione di affidabilità dei sistemi critici di sicurezza;

(i)      indicatori chiave di prestazione dell'integrità del sistema di sicurezza;

(j)      integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza di diversi operatori, operatori di pozzi, proprietari di impianti di trivellazione e altri soggetti coinvolti in operazioni combinate.

ALLEGATO V Prescrizioni in materia di preparazione e risposta all'emergenza

1. Piani di emergenza interni

1. I piani di emergenza interni comprendono, a mero titolo esemplificativo:

(a)     nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona che dirige internamente la risposta all'emergenza;

(b)     nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno;

(c)     per tutte le condizioni o gli eventi prevedibili suscettibili di causare un incidente rilevante, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano;

(d)     una descrizione delle azioni da intraprendere per il controllo delle condizioni o degli eventi e per limitarne le conseguenze all'impianto e alla relativa zona di esclusione;

(e)     una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili;

(f)      misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nell'impianto, compresi le modalità di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme;

(g)     misure coordinate con quelle di recupero descritte per esempio nella relazione sui grandi rischi di cui all'allegato II, parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano nell'impianto durante un incidente grave;

(h)     disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;

(i)      disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i referenti incaricati del piano di emergenza esterno;

(j)      disposizioni per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna.

2. Gli operatori preparano un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso. L'inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità.

2. Piani di emergenza esterni

1. I piani di emergenza esterni comprendono, a mero titolo esemplificativo:

(a)     nomi o funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza;

(b)     disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti e relative procedure di allarme e avviso;

(c)     misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano di emergenza esterno;

(d)     disposizioni per fornire assistenza al piano di emergenza interno che si occupa di eventi nell'impianto e nella zona di esclusione intorno a esso;

(e)     una descrizione dettagliata delle misure di risposta all'emergenza previste all'esterno dell'impianto;

(f)      disposizioni per comunicare a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente informazioni adeguate e consigli sullo stesso;

(g)     disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione in caso di incidenti gravi suscettibili di avere conseguenze transfrontaliere;

(h)     disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.

2. La principale autorità responsabile della risposta alle emergenze mette a disposizione i seguenti elementi:

(a)     un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso.

(b)     una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;

(c)     un inventario delle attrezzature di proprietà degli operatori del settore che possono essere resi disponibili in caso di emergenza;

(d)     una descrizione delle misure di carattere generale da adottare in caso di emergenze nel settore degli idrocarburi, comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;

(e)     misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure siano pronti all'intervento e aggiornati in ogni momento.

3. I piani di emergenza esterni spiegano chiaramente il ruolo delle autorità competenti, soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione sia assicurata in tutti i casi di emergenza.

4. Gli accordi prevedono disposizioni da adottare in caso di incidente grave che superi potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:

(a)     la condivisione di piani con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;

(b)     la compilazione di inventari transfrontalieri dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli operatori del settore sia di proprietà nazionale nonché di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;

(c)     procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell'UE (quale istituito dalla Decisione 2007/779/CE del Consiglio);

(d)     l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.

ALLEGATO VI Condivisione di informazioni e trasparenza

1. La Commissione sviluppa un formato comune per la presentazione dei dati relativi agli indicatori dei grandi rischi in conformità con gli articoli 22 e 23, al fine di consentire il confronto delle informazioni tra gli Stati membri e i singoli operatori.

2. Le prescrizioni relative alla comunicazione di cui al paragrafo 1 prevedono almeno i dati e le informazioni seguenti:

(a)     informazioni relative all'emissione accidentale di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;

(b)     informazioni relative alla perdita di controllo dei pozzi che richiedano l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto di una barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione;

(c)     guasto di un componente principale del sistema di sicurezza di processo dell'impianto;

(d)     significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarietà in caso di impianto galleggiante;

(e)     imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto offshore;

(f)      incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto offshore, nelle sue vicinanze o durante tragitti verso l'impianto;

(g)     tutti gli incidenti fatali;

(h)     tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;

(i)      le evacuazioni di personale non essenziale;

(j)      un incidente ambientale grave.

3. Le informazioni di cui al punto 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non devono essere ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere il confronto delle prestazioni di singoli operatori, non solo all'interno dello Stato membro ma anche nel settore nel suo complesso tra Stati membri.

4. Lo scopo della raccolta e della composizione delle informazioni di cui al punto 2 è permettere allarmi tempestivi in caso di (ulteriore) deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, al fine di adottare misure correttive proattive. Le informazioni stabiliscono inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare rischi di incidenti gravi e per minimizzare i rischi per l'ambiente.

5. Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 23, si sviluppa un formato semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati pertinenti ai sensi del punto 2 e la preparazione delle relazioni a norma dell'articolo 24 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto transfrontaliero dei dati.

[1]               Esempi: Deepwater Horizon negli Stati Uniti nel 2010 (11 vittime), Montara in Australia 2009, Usumacinta in Messico nel 2007 (22 vittime).

[2]               Quali fuoriuscite di petrolio e gas, lacune nella sicurezza del processo di produzione e nel controllo dei pozzi, guasti dovuti a modifiche di progettazione non adeguate, ritardi nella manutenzione Gullfaks C a maggio 2010 e Gannet F nel 2011, entrambi nel Mare del Nord

[3]               COM(2010) 560 definitivo.

[4]               GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

[5]               GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

[6]               GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[7]               GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

[8]               Il centro operativo del meccanismo di protezione civile.

[9]               L'EMSA è stata fondata nel periodo successivo ai disastri delle petroliere Erika (1999) e Prestige (2002) al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento in mare.

[10]             SEC(2010) 1346: Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura.

[11]             Il Forum di Berlino (conosciuto anche come il Forum sui combustibili fossili) è un incontro annuale delle parti interessate convocato dalla Commissione. Tra le sessioni plenarie annuali, tre gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per discutere su tematiche d'importanza per il settore.

[12]             In passato, per altri atti giuridici che disciplinavano attività a rischio/valore elevato, si è preferito adottare lo strumento della direttiva (per esempio le direttive IPPC e SEVESO II), mentre per settori ad alto rischio con impatto più modesto, come l'aviazione civile, si adotta spesso lo strumento del regolamento per istituire il quadro giuridico.

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

[16]             GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

[17]             GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

[18]             GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

[19]             Codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore, 2 dicembre 2009 (Codice MODU 2009).

[20]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[21]             GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

[22]             GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

[23]             GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

[24]             GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[25]             GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56.