Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOrelativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2011/0452 definitivo */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
1.1.
Motivazione e obiettivi della proposta
La portata della crisi finanziaria ha messo in
evidenza i rischi inaccettabili inerenti all'attuale regolamentazione degli
enti finanziari. Secondo le stime dell'FMI, le perdite riconducibili alla crisi
registrate dagli enti creditizi tra il 2007 e il 2010 sfiorano i 1 000
miliardi di euro, pari all'8% del PIL dell'UE. Al fine di ripristinare la stabilità del
settore bancario e garantire l'afflusso di crediti nell'economia reale, l'UE e
i suoi Stati membri hanno adottato un'ampia gamma di misure senza precedenti,
di cui i contribuenti hanno dovuto in ultima istanza saldare il conto. In tale
contesto, nell'ottobre 2010 la Commissione ha approvato misure di aiuto di
Stato agli enti finanziari pari a 4 600 miliardi di euro, di cui oltre 2 000
miliardi sono stati effettivamente utilizzati nel 2008 e nel 2009. Il livello di sostegno finanziario fornito
agli enti creditizi deve andare di pari passo con una riforma vigorosa di egual
portata, destinata a far fronte alle carenze normative messe in risalto dalla
crisi. A tal riguardo, la Commissione ha già proposto una serie di modifiche
della legislazione bancaria, entrate in vigore nel 2009 (CRD II) e nel 2010
(CRD III). La presente proposta contiene disposizioni, elaborate e concordate a
livello internazionale, sui requisiti in materia di fondi propri e di liquidità
degli enti creditizi, note col nome di "accordo di Basilea III", e
armonizza altre disposizioni della legislazione in vigore. Le scelte normative
sono spiegate in dettaglio nella sezione 5. La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio, e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, contengono disposizioni
strettamente correlate all'accesso all'attività degli enti creditizi (ad
esempio, disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività,
l'esercizio della libertà di stabilimento, i poteri delle autorità di vigilanza
dello Stato membro di origine e di quello ospitante in materia e la revisione
prudenziale degli enti creditizi). Tali aspetti sono oggetto della proposta di
direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio e alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di
investimento, che costituisce un pacchetto unico con la presente proposta. La
direttiva 2006/48/CE fissa tuttavia anche norme prudenziali, in particolare negli
allegati. Per ravvicinare ulteriormente le disposizioni legislative risultanti
dal recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'ordinamento
nazionale e al fine di assicurare, per il buon funzionamento del mercato
interno, l'applicazione delle stesse norme prudenziali, queste ultime sono
oggetto di una proposta di regolamento. Per ragioni di
chiarezza, inoltre, la presente proposta unifica i requisiti prudenziali
applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Queste ultime
sono disciplinate dalla direttiva 2006/49/CE.
1.1.1.
Problemi affrontati – nuovi elementi nel quadro
dell'accordo di Basilea III
La proposta è volta a colmare le lacune
normative nei seguenti settori: Gestione del rischio di liquidità (parte
VI). La crisi ha mostrato che le attuali pratiche di
gestione del rischio di liquidità non permettono di valutare a pieno i rischi
legati alla cartolarizzazione di tipo "crea e distribuisci" (originate-to-distribute),
all'uso di strumenti finanziari complessi e al ricorso crescente a strumenti di
finanziamento all'ingrosso con scadenza a breve termine. Tale situazione ha
contribuito al fallimento di diversi enti finanziari e ha fortemente
compromesso la solidità finanziaria di molti altri, minacciando la stabilità
finanziaria e rendendo necessario il sostegno pubblico. Mentre un certo numero
di Stati membri impone già requisiti quantitativi in materia di liquidità, a
livello UE non esiste ancora alcuna forma di regolamentazione armonizzata e
sufficientemente esplicita sui livelli adeguati di liquidità a breve e lungo
termine. Le differenze tra le norme nazionali ostacolano la comunicazione tra
le autorità di vigilanza e impongono agli enti transfrontalieri costi
aggiuntivi per l'osservanza degli obblighi di segnalazione. Definizione di fondi propri (parte II,
titolo I). Allo scoppio della crisi i fondi propri
degli enti erano insufficiente sia per quantità che per qualità. Dati i rischi
che assumevano, molti enti non disponevano di una quantità sufficiente di
strumenti di capitale di qualità elevatissima, ovvero capaci di assorbire le
perdite in modo efficace man mano che si presentavano, consentendo all'ente di
continuare a svolgere la sua attività. Gli strumenti ibridi di capitale di
classe 1 (ibridi), un tempo considerati capaci di assorbire le perdite
garantendo al tempo stesso la continuità dell'attività, nella pratica si sono
rivelati inefficaci. Gli strumenti di capitale di classe 2 non sono stati in
grado di svolgere la loro funzione, ovvero assorbire le perdite conseguenti all'insolvibilità
dell'ente, dal momento che spesso si è impedito che gli enti fallissero. Gli
strumenti di capitale necessari ad assorbire le perdite impreviste legate ai
rischi del portafoglio di negoziazione sono risultati di qualità altrettanto
elevata di quelli richiesti per i rischi fuori portafoglio, mentre la qualità
degli strumenti di capitale di classe 3 è rivelata non sufficientemente
elevata. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, in molti paesi i governi
hanno fornito al settore bancario un sostegno finanziario senza precedenti.
L'insufficiente armonizzazione a livello UE della definizione di fondi propri
ha aggravato la situazione, che ha visto gli Stati membri adottare approcci
molto diversi nel definire gli elementi del capitale da escludere dai fondi
propri o da includervi. Unita al fatto che i coefficienti previsti dalla
normativa non rispecchiavano con accuratezza la capacità reale degli enti di
assorbire le perdite, tale situazione ha compromesso la capacità del mercato di
valutare in maniera precisa e coerente la solvibilità degli enti dell'UE. Ciò,
a sua volta, ha aumentato l'instabilità finanziaria all'interno dell'UE. Rischio di credito di controparte (parte
III, titolo II, capo 6). La crisi ha messo in evidenza
una serie di carenze dell'attuale disciplina del rischio di controparte legato
a operazioni con derivati, a operazioni di vendita con patto di riacquisto, e a
operazioni di finanziamento tramite titoli e ha rivelato che le vigenti
disposizioni non hanno garantito una gestione adeguata ed una capitalizzazione
sufficiente per questo tipo di rischio. Inoltre, dette disposizioni non
incoraggiavano sufficientemente a passare dalla compensazione bilaterale dei
contratti derivati OTC alla compensazione multilaterale tramite controparti
centrali. Opzioni, facoltà
discrezionali e armonizzazione (l'intero regolamento). Nel 2000 sette direttive bancarie sono state sostituite da un'unica
direttiva la quale, nel 2006, è stata oggetto di una rifusione che ha fra
l'altro recepito nell'ordinamento giuridico dell'UE le disposizioni
dell'accordo di Basilea II. Ne consegue che le sue attuali disposizioni
annoverano un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali. Inoltre,
gli Stati membri sono stati autorizzati a imporre norme più severe di quelle
della direttiva, il che, oltre a dare origine a profonde divergenze,
particolarmente gravose per le imprese che operano a livello transfrontaliero,
determina una mancanza di chiarezza giuridica e condizioni di disparità.
1.1.2.
Obiettivi della proposta
Obiettivo principale
della presente iniziativa è rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui
requisiti in materia di fondi propri degli enti dell'UE e contenerne l'impatto
negativo sulla tutela dei depositanti e sulla prociclicità del sistema finanziario,
preservando allo stesso tempo la posizione competitiva del settore bancario
dell'UE.
1.2.
Contesto generale
La crisi finanziaria ha suscitato un ampio
impegno sia a livello UE che sul piano internazionale per elaborare politiche
efficaci intese ad affrontare i problemi di fondo. Un gruppo ad alto livello
presieduto da Jacques de Larosière ha formulato raccomandazioni per una riforma
della vigilanza e della regolamentazione finanziarie in Europa. Nel marzo 2009
tali raccomandazioni sono state ulteriormente sviluppate in una comunicazione
della Commissione. La presente proposta riprende numerose revisioni delle
politiche elencate nel piano di azione dettagliato che accompagna la suddetta
comunicazione. A livello mondiale, la dichiarazione del G20
del 2 aprile 2009 ha espresso la volontà di risolvere la crisi
tramite sforzi internazionali coerenti volti a migliorare la quantità e la
qualità dei fondi propri delle banche, a introdurre misure aggiuntive non
basate sul rischio tese a contenere l'aumento dell'indebitamento, a instaurare
un quadro che imponga agli enti finanziari maggiori riserve di liquidità e ad
attenuare la prociclicità, come raccomandato dal Consiglio di stabilità
finanziaria (Financial Stability Board). In conformità al mandato conferitogli dal G20,
nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi
delle autorità di vigilanza bancaria (Group of Central Bank Governors and
Heads of Supervision – GHOS), ossia l'organo di vigilanza del comitato di
Basilea per la vigilanza bancaria,[1], ha
concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore
bancario. Tali misure sono state approvate dal Consiglio di stabilità
finanziaria e dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e
25 settembre 2009. A dicembre 2010 il comitato di Basilea ha
emanato disposizioni dettagliate riguardanti nuovi requisiti regolamentari,
validi a livello mondiale, sull'adeguatezza patrimoniale e la liquidità degli
enti creditizi, denominate collettivamente "accordo di Basilea III".
La presente proposta fa diretto riferimento alle norme regolamentari
contemplate da Basilea III. La Commissione, in qualità di osservatore in
seno al comitato di Basilea, ha lavorato in stretta collaborazione con
quest'ultimo all'elaborazione delle suddette norme, ivi inclusa la valutazione
del loro impatto. Di conseguenza, le misure proposte sono fedeli ai principi di
Basilea III. Affinché sia raggiunto il duplice obiettivo di migliorare la
resilienza del sistema finanziario mondiale e garantire condizioni di parità, è
essenziale che i requisiti prudenziali così rafforzati siano applicati
uniformemente in tutto il mondo. Allo stesso tempo, nell'elaborare la presente
proposta legislativa la Commissione si è particolarmente impegnata a garantire
che determinate specificità e questioni europee di primaria importanza fossero
trattate in maniera adeguata. A tal proposito conviene ricordare che nell'UE,
diversamente da quanto avviene in altre grandi economie, i principi normativi
concordati su scala mondiale sotto l'egida del comitato di Basilea non si
applicano unicamente alle banche che operano a livello internazionale, ma sono
estesi all'intero settore bancario, applicandosi a tutti gli enti creditizi e,
in linea generale, anche alle imprese di investimento. Come spiegato più in
dettaglio al punto 4.2, l'UE ha sempre ritenuto che solo questo approccio sia
suscettibile di garantire reali condizioni di parità nell'UE, massimizzando al
contempo i vantaggi che ne conseguono in termini di stabilità finanziaria. È questo uno dei motivi per cui appare
giustificato apportare una serie di adattamenti ai principi di Basilea III in
modo da permettere un trattamento adeguato delle specificità e delle questioni
europee. Tali adattamenti sono tuttavia coerenti con la natura e gli obiettivi
della riforma di Basilea III. Più in generale va
osservato che, nell'ambito della riforma della regolamentazione dei servizi
finanziari dell'UE, una delle priorità della Commissione è garantire che il
settore bancario sia in grado di adempiere al suo compito principale, ossia
finanziare l'economia reale e fornire servizi ai cittadini e alle imprese
europei. A tale riguardo, il 18 luglio la Commissione ha adottato una
raccomandazione sull'accesso ad un conto di pagamento di base[2].
2.
Risultati della consultazione con le parti interessate e della
valutazione dell'impatto
2.1.
Consultazione dei soggetti interessati
I servizi della
Commissione hanno seguito da vicino e partecipato ai lavori di fori
internazionali, in particolare del comitato di Basilea, incaricato di
sviluppare il quadro di Basilea III. Il comitato bancario europeo (CBE) e il
comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), così come il suo
successore a partire dal 2011, ovvero l'Autorità bancaria europea (ABE), sono
stati ampiamente consultati e coinvolti nei lavori. Le loro osservazioni hanno
contribuito alla preparazione della presente proposta e della relativa
valutazione dell'impatto.
2.1.1.
CEBS
Per valutare l'impatto
della presente proposta legislativa sul settore bancario dell'UE, il CEBS ha
realizzato un ampio studio d'impatto quantitativo al quale hanno partecipato
246 enti creditizi. Il CEBS ha inoltre condotto vaste consultazioni pubbliche e
nell'ottobre 2008 ha presentato un parere tecnico sulle opzioni e facoltà discrezionali
nazionali.
2.1.2.
Gruppo di lavoro sulla
direttiva sui requisiti patrimoniali
Tra il 2008 e il 2011 i servizi della
Commissione hanno tenuto sei incontri del gruppo di lavoro sulla direttiva sui
requisiti patrimoniali, i cui membri sono nominati dal comitato bancario
europeo, sulle opzioni e facoltà discrezionali nazionali. Inoltre, i
sottogruppi del gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali
hanno condotto lavori ad un livello ancora più tecnico in materia di liquidità,
definizione di fondi propri, coefficiente di leva finanziaria e rischio di
controparte.
2.1.3.
Altre consultazioni
pubbliche
Tra il 2009 e il 2011 la Commissione ha
effettuato quattro consultazioni pubbliche su ciascun elemento della presente
proposta e nell'aprile 2010 i suoi servizi hanno inoltre organizzato un'audizione
pubblica cui hanno partecipato tutti i gruppi di interesse. La valutazione dell'impatto che accompagna la
presente proposta di regolamento riflette le risposte alle consultazioni
pubbliche e le opinioni espresse nel corso dell'audizione pubblica, disponibili
nel sito web della Commissione. La Commissione ha
inoltre effettuato consultazioni separate con il settore, compreso il gruppo di
esperti sulle questioni bancarie istituito dalla Commissione e diversi enti e
associazioni bancarie dell'UE.
2.2.
Valutazione dell'impatto
Complessivamente, 27 opzioni sono state
valutate e confrontate al fine di affrontare i diversi problemi individuati[3]. Nella tabella che segue sono elencate le singole opzioni esaminate
nell'ambito di ciascuna politica, classificate in funzione della loro efficacia[4] ed efficienza[5] in termini di raggiungimento dei relativi obiettivi politici a più
lungo termine. Le opzioni prescelte, individuate sulla base di detta
classifica, sono messe in evidenza e discusse nel resto della presente sezione. Ambito || Opzioni || Criteri di confronto tra le opzioni Efficacia || Efficienza Migliorare l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali || Migliorare la gestione dei rischi bancari || Eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare || Migliorare la chiarezza giuridica || Ridurre i costi di messa in conformità || Creare condizioni di maggiore parità || Rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza || Allineare i requisiti prudenziali a carico dei SIFI ai rischi che essi pongono || Ridurre la ciclicità degli accantonamenti e dei requisiti patrimoniali Liquidità - Coefficiente di copertura della liquidità || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || || || 3 Introdurre il coefficiente di copertura della liquidità come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 2 || 2 || || || || || || || || 1 Introdurre, con un periodo di osservazione, il coefficiente di copertura della liquidità adottato dal comitato di Basilea || 1 || 1 || || || || || || || || 2 Liquidità- Coefficiente netto di finanziamento stabile || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || || || 3 Introdurre il coefficiente netto di finanziamento stabile come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 2 || 2 || || || || || || || || 2 Introdurre, con un periodo di osservazione, il coefficiente netto di finanziamento stabile adottato dal comitato di Basilea || 1 || 1 || || || || || || || || 1 Ammissibilità degli strumenti di capitale e applicazione degli adeguamenti normativi || Mantenere l'approccio attuale || 5 || 5 || 5 || || || 5 || || 5 || 5 || 5 Modificare solo i criteri di ammissibilità come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 4 || 4 || 4 || || || 4 || || 4 || 4 || 4 Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi come specificato nella consultazione pubblica di febbraio 2010 || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 2-3 || || 1 || 1-3 || 3 Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi basandosi sull'approccio di Basilea || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 2-3 || || 2-3 || 1-3 || 2 Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi basandosi sull'approccio di Basilea, con alcuni adeguamenti per le specificità dell'Unione europea || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 1 || || 2-3 || 1-3 || 1 Rischio di controparte (CCR) || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || 3 || 3 || 3 Migliorare la copertura di rischio di controparte || 2 || 2 || || || || || || 2 || 2 || 2 Migliorare la copertura del rischio di controparte e riservare un trattamento specifico alle esposizioni a controparti centrali || 1 || 1 || || || || || || 1 || 1 || 1 Coefficiente di leva finanziaria || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || || 3 || 3 Introdurre il coefficiente di leva finanziaria come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 2 || 2 || || || || || || || 2 || 2 Effettuare un ampio monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria || 1 || 1 || || || || || || || 1 || 1 Riserve di capitale || Mantenere l'approccio attuale || 4 || 4 || || || || || || || 4 || 4 Riserva di capitale di conservazione || 1-2 || 1-3 || || || || || || || 3 || 2-3 Riserve di capitale anticiclica || 3 || 1-3 || || || || || || || 1-2 || 2-3 Riserve di capitale duplice || 1-2 || 1-3 || || || || || || || 1-2 || 1 Corpus unico di norme || Mantenere l'approccio attuale || || || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || || 4 Armonizzazione minima || || || 3 || 3 || 1-3 || 3 || 3 || || || 1-3 Armonizzazione massima || || || 1-2 || 1 || 1-3 || 1 || 1 || || || 1-3 Armonizzazione massima, con alcune eccezioni || || || 1-2 || 2 || 1-3 || 2 || 2 || || || 1-3 Scelta dello strumento di intervento || Modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali || || || 2 || 2 || 2 || || 2 || || || 2 Limitazione del campo di applicazione della direttiva sui requisiti patrimoniali e proposta di regolamento || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || || || 1 Classifica delle opzioni: 1 = la più
efficace/efficiente, 5 = la meno efficace/efficiente
2.2.1.
Singoli provvedimenti
Gestione del rischio di liquidità (parte
VI). Per migliorare la resilienza a breve termine del profilo
di rischio di liquidità degli enti finanziari, dopo un periodo di osservazione
e revisione nel 2015 sarà introdotto un coefficiente di copertura della
liquidità. Gli enti dovranno allora disporre per un periodo di 30 giorni di
riserve di attività liquide di qualità elevata in quantità uguale ai deflussi
netti di liquidità. I deflussi così coperti (il denominatore) rifletterebbero
sia gli shock specifici dell'ente sia quelli sistemici tenuto conto delle
circostanze concrete determinatesi nel quadro della crisi finanziaria mondiale.
Le disposizioni relative all'elenco delle riserve di attività liquide di
qualità elevata (il numeratore) per coprire i deflussi dovrebbero garantire la
qualità creditizia e la liquidità elevate delle attività. In base alla definizione
di coefficiente di copertura della liquidità contenuta nell'accordo di Basilea
III, nell'UE il rispetto di quest'obbligo dovrebbe dar luogo, grazie alla
riduzione della frequenza attesa delle crisi sistemiche, ad una crescita netta
annua del PIL compresa tra lo 0,1% e lo 0,5%. Per far fronte ai problemi di finanziamento
derivanti da asimmetrie di durata tra attività e passività, la Commissione
potrebbe proporre che nel 2018, dopo un periodo di osservazione e riesame,
venga introdotto un coefficiente netto di finanziamento stabile. Ciascun ente
dovrebbe pertanto mantenere per un intero anno una solida struttura di
finanziamento in caso di scenario di stress durevole che dovesse interessarlo,
quale un calo significativo della sua redditività o solvibilità. A tal fine, le
attività attualmente finanziate ed eventuali obbligazioni contingenti di
finanziamento dovranno essere coperte in qualche misura da fonti di
finanziamento stabile. Definizione di patrimonio (parte II). La proposta si basa sulle modifiche apportate con la CRD II al fine di
rafforzare ulteriormente i criteri di ammissibilità degli strumenti di
capitale. Inoltre, essa armonizza in maniera significativa gli adeguamenti
apportati alla contabilità del capitale proprio al fine di determinare
l'importo del patrimonio di vigilanza che è prudente riconoscere a fini
regolamentari. Questa nuova definizione armonizzata accrescerebbe notevolmente
l'importo del patrimonio di vigilanza che gli enti devono detenere. I nuovi requisiti in materia di patrimonio di
vigilanza in situazione di normale esercizio – capitale di base di classe 1 e
capitale di classe 1 – saranno attuati progressivamente tra il 2013 e il 2015.
Anche i nuovi adeguamenti prudenziali saranno introdotti gradualmente: 20%
all'anno a partire dal 2014, per raggiungere il 100% nel 2018. Allo scopo di
consentire una transizione armoniosa verso le nuove norme, ad alcuni strumenti
di capitale si applicherebbero inoltre clausole di salvaguardia per un periodo
di dieci anni. Rischio di controparte (parte III, titolo
II, capo 6). I requisiti in materia di gestione e di
capitalizzazione del rischio di controparte verranno rafforzati. Gli enti
sarebbero soggetti a requisiti supplementari in materia di fondi propri per far
fronte a eventuali perdite derivanti dal deterioramento della qualità
creditizia della controparte. Una tale misura promuoverebbe sane pratiche di
gestione di questo tipo di rischio; la sua copertura sarebbe presa in
considerazione, il che consentirebbe agli enti di attenuare l'impatto di questi
requisiti. Verranno aumentati i fattori di ponderazione del rischio per le
esposizioni verso enti finanziari rispetto alle esposizioni verso società non
finanziarie. Una tale modifica dovrebbe incoraggiare la diversificazione del
rischio di controparte tra gli enti di piccole dimensioni e, in genere,
dovrebbe contribuire a ridurre l'interconnessione tra gli enti di grandi
dimensioni o di importanza sistemica. La proposta consentirebbe inoltre di
incoraggiare maggiormente la compensazione di strumenti OTC tramite controparti
centrali. Tali proposte dovrebbero incidere soprattutto sui grandi enti
dell'UE, dal momento che il rischio di controparte riguarda unicamente le
banche con significative attività di finanziamento tramite derivati OTC e titoli. Coefficiente di
leva finanziaria (parte VII). Al fine di limitare
un accumulo eccessivo di leva finanziaria nei bilanci degli enti creditizi e
delle imprese di investimento e ridurre così la ciclicità dell'attività di
prestito, la Commissione propone inoltre di introdurre un coefficiente di leva
finanziaria non basato sul rischio. Come convenuto dal comitato di Basilea,
verrà introdotto quale strumento di revisione prudenziale degli enti e il suo
impatto sarà monitorato in vista della sua confluenza, nel 2018, verso una
misura vincolante (primo pilastro), dopo un riesame ed una calibrazione
adeguati, in linea con gli accordi internazionali. Corpus unico di norme (intero regolamento). La presente proposta armonizza approcci nazionali divergenti in materia
di vigilanza, eliminando quasi del tutto opzioni e facoltà discrezionali. Per
permettere agli Stati membri di adottare regole più severe, sono esentati certi
settori ben definiti, dove le divergenze sono dovute a considerazioni in
materia di valutazione dei rischi, a specificità di mercato o di prodotto o
ancora ai diversi quadri giuridici nazionali.
2.2.2.
Strumento di intervento
La presente proposta
separa efficacemente i requisiti prudenziali dagli altri due settori delle
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, ovvero l'autorizzazione e la vigilanza
continua. Questi due aspetti continuerebbero a essere disciplinati da una
direttiva, che costituisce un pacchetto unico con la presente proposta. Tale
separazione rispecchia le differenze dal punto di vista dell'oggetto, della
natura e dei destinatari delle disposizioni.
2.2.3.
Effetti cumulativi del pacchetto
A completamento della propria valutazione
dell'impatto di Basilea III, la Commissione ha esaminato una serie di studi
effettuati sia dal settore pubblico che privato, i cui risultati principali
possono essere riassunti nel modo seguente. Assieme alla CRD III, la presente proposta
dovrebbe aumentare le attività ponderate per il rischio dei grandi enti
creditizi del 24,5% e di un modesto 4,1% quelle degli enti più piccoli. Si
stima che i nuovi fondi propri da raccogliere a motivo del nuovo requisito e
della riserva di capitale di conservazione ammonteranno a 84 miliardi di euro
entro il 2015 e a 460 miliardi di euro entro il 2019. L'UE conterebbe su
netti vantaggi economici a lungo termine sotto forma di un incremento annuo del
suo PIL compreso tra lo 0,3% e il 2%. Vantaggi derivanti da una riduzione sia
della frequenza che della probabilità attese di future crisi sistemiche. Se gli enti creditizi ricapitalizzassero ad un
coefficiente patrimoniale complessivo di almeno il 10,5%, si stima che la
presente proposta ridurrebbe tra il 29% e l'89% la probabilità di una crisi
sistemica del settore bancario in sette Stati membri. L'aumento dei fondi propri, associato alla
riserva di capitale anticiclica, e i requisiti di liquidità dovrebbero
anch'essi contribuire a ridurre l'ampiezza dei normali cicli economici. Ciò
riguarda in particolare le piccole e medie imprese che, rispetto alle grandi,
dipendono per il loro finanziamento in misura relativamente maggiore dagli enti
creditizi durante tutta la durata del ciclo economico.
2.2.4.
Oneri amministrativi
A trarre maggior vantaggio dall'armonizzazione
delle vigenti disposizioni nazionali sarebbero gli enti con un numero più
elevato di attività transfrontaliere, dato che la conseguente riduzione degli
oneri amministrativi dovrebbe alleggerire il carico dovuto all'applicazione
delle misure di Basilea III.
3.
Monitoraggio e valutazione
Le modifiche proposte si ricollegano alle
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, anteriori al presente regolamento. Ciò
significa che saranno attentamente monitorati sia gli elementi delle precedenti
direttive che i nuovi elementi introdotti dal presente regolamento. Il
monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria e le nuove misure di
liquidità saranno oggetto di attento controllo, basato sui dati statistici
ottenuti in conformità alle disposizioni della presente proposta. Il controllo
e la valutazione saranno effettuati sia a livello dell'UE (ABE/BCE – Banca
centrale europea) che a livello internazionale (comitato di Basilea).
4.
Elementi giuridici della proposta
4.1.
Base giuridica
L'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE
costituisce la base giuridica per un regolamento volto a istituire disposizioni
uniformi per il funzionamento del mercato interno. Mentre la proposta di
direttiva [inserted by OP], basata sull'articolo 53 del TFUE, disciplina
l'accesso all'attività delle imprese, la necessità di separare dette
disposizioni dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività giustifica
il ricorso ad una diversa base giuridica. I requisiti prudenziali stabiliscono criteri
per la valutazione dei rischi connessi a talune attività bancarie e dei fondi
necessari a far fronte a tali rischi. Di conseguenza, essi non disciplinano
l'accesso alle attività di raccolta dei depositi, ma regolano il modo in cui
queste attività sono svolte al fine di garantire la protezione dei depositanti
e la stabilità finanziaria. La presente proposta di regolamento riunisce i
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento,
attualmente stabiliti in due diverse direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE), in un
solo strumento giuridico, semplificando notevolmente il quadro giuridico
applicabile. Come indicato in
precedenza (punti 1.1.1 e 2.2.1), le vigenti disposizioni prevedono un numero
significativo di opzioni e facoltà discrezionali e consentono agli Stati membri
di imporre norme più rigorose di quelle previste dalle direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE. Ciò crea notevoli disparità che non solo possono rappresentare un
problema per la stabilità finanziaria, come esposto al punto 1.1.1, ma
ostacolano anche la fornitura di servizi transfrontalieri e lo stabilimento in
altri Stati membri, poiché un ente deve passare al vaglio una normativa diversa
per ogni Stato membro nel quale voglia esercitare la sua attività. La disparità
di condizioni che ne consegue rappresenta un freno per il mercato interno ed è
motivo di incertezza giuridica. Poiché le precedenti codifiche e rifusioni non
hanno permesso di ridurre tali divergenze, è necessario adottare un regolamento
per introdurre norme uniformi in tutti gli Stati membri e garantire così il
buon funzionamento del mercato interno. Grazie al regolamento si garantirebbe la
diretta applicabilità dei requisiti prudenziali agli enti. Ciò assicurerebbe
condizioni di parità, perché evita che il recepimento di una direttiva dia
origine a disposizioni nazionali diverse. Il regolamento proposto dimostrerebbe
chiaramente che gli enti sono soggetti alle stesse norme su tutti i mercati
dell'UE, il che rafforzerebbe inoltre in tutta l'UE la fiducia nella stabilità
degli enti. Il regolamento permetterebbe inoltre all'UE di attuare più
rapidamente eventuali futuri cambiamenti, poiché qualsiasi modifica è
applicabile quasi immediatamente dopo la sua adozione. Ciò consentirebbe all'UE
di rispettare scadenze di attuazione concordate a livello internazionale e di
stare al passo con i principali sviluppi di mercato.
4.2.
Sussidiarietà
Conformemente ai principi di sussidiarietà e
di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TFUE, gli obiettivi dell'azione
proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri
e possono dunque essere realizzati meglio dall'UE. Le relative disposizioni non
vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi
perseguiti. Solo un'azione dell'UE può garantire che gli enti creditizi e le
imprese di investimento operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi
requisiti prudenziali e che in tal modo vengano assicurate condizioni di
parità, venga ridotta la complessità della regolamentazione, vengano evitati
costi ingiustificati per il rispetto della normativa in caso di attività
transfrontaliere, venga promossa l'ulteriore integrazione nel mercato UE e si
eliminino le opportunità di arbitraggio regolamentare. Un'azione dell'UE
assicura inoltre un elevato livello di stabilità finanziaria su tutto il suo
territorio. I requisiti prudenziali definiti nella proposta sono infatti
inscritti nella normativa UE da oltre 20 anni. L'articolo 288 del TFUE permette di scegliere
fra vari strumenti giuridici. Il regolamento è pertanto soggetto al principio
di sussidiarietà nella stessa misura di altri strumenti giuridici. La
sussidiarietà va conciliata con altri principi stabiliti nei trattati, quali le
libertà fondamentali. Destinatari formali delle direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE sono gli Stati membri, ma in definitiva esse sono indirizzate alle
imprese. Il regolamento garantisce condizioni di maggiore parità, perché è direttamente
applicabile ed elimina la necessità di vagliare la legislazione di un altro
Stato membro prima di avviarvi un'attività, dato che le norme sono esattamente
le stesse. Ciò comporta meno oneri per gli enti. Inoltre, adottando un
regolamento è possibile evitare ritardi legati al recepimento delle direttive.
4.3.
Ruolo dell'ABE e conformità agli articoli 290 e 291
del TFUE
La presente proposta comporta più di 50
disposizioni per cui l'ABE è tenuta a presentare alla Commissione norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione al fine di precisare i criteri
definiti in alcune disposizioni del presente regolamento e garantire la sua
applicazione uniforme. La Commissione è abilitata ad adottarle come atti
delegati e di esecuzione. Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai
regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)[6]. A tale riguardo la Commissione richiama la dichiarazione in relazione
agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in occasione dell'adozione dei
regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee, secondo la quale:
"Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di
regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei
servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata
riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La
Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in
materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con
gli articoli 290 e 291 del TFUE."
4.4.
Interazione e coerenza fra i diversi elementi della
misura
Il presente regolamento forma con la proposta
di direttiva [da inserire da parte dell'OP] un corpo unico destinato a
sostituire le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Ciò significa che sia la
direttiva che il regolamento riguarderebbero tanto gli enti creditizi quanto le
imprese di investimento. Attualmente, queste ultime sono semplicemente
"allegate" alla direttiva 2006/48/CE dalla direttiva 2006/49/CE.
costituita in gran parte da semplici riferimenti alla direttiva 2006/48/CE.
Pertanto, unificando in un corpus unico le disposizioni applicabili a entrambi
i tipi di imprese si dovrebbe migliorare la leggibilità delle disposizioni che
le disciplinano. Inoltre, gli estesi allegati di delle direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE sarebbero integrati nell'articolato, semplificando ulteriormente la
loro applicazione. La normativa prudenziale direttamente
applicabile agli enti è contenuta nella proposta di regolamento. Nella proposta
di direttiva rimangono le disposizioni relative all'autorizzazione degli enti
creditizi e all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera
circolazione dei servizi. Questo non riguarderebbe le imprese di investimento,
dato che i corrispondenti diritti e obblighi sono disciplinati dalla direttiva
2004/39/CE ("MiFID"). Continuerebbero a far parte della direttiva
anche i principi generali di vigilanza degli enti destinati agli Stati membri,
che devono attuarli esercitando il loro potere discrezionale. Ciò comprende in
particolare lo scambio di informazioni, la ripartizione dei compiti tra le
autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante e l'esercizio
dei poteri sanzionatori (di nuova istituzione). La direttiva conterrebbe ancora
le disposizioni che disciplinano la revisione prudenziale degli enti da parte
delle autorità competenti degli Stati membri. Tali disposizioni completano i
requisiti prudenziali generali previsti per gli enti dal regolamento,
integrandoli con dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a
seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente
creditizio e di ogni singola impresa di investimento. La gamma di tali
dispositivi di vigilanza verrebbe stabilita nella direttiva poiché è opportuno
che le autorità competenti possano giudicare autonomamente quali dispositivi
imporre. Ciò comprende i processi interni in seno ad un ente, in particolare
per quanto riguarda la gestione dei rischi e gli obblighi in materia di governo
societario di nuova introduzione.
5.
descrizione dettagliata della proposta e confronto con Basilea III
Al fine di garantire che Basilea III venga
applicato in maniera equilibrata agli enti dell'UE, la Commissione ha dovuto
compiere alcune scelte di regolamentazione, che vengono spiegate nel presente
capitolo.
5.1.
Armonizzazione massima (intero regolamento)
L'armonizzazione massima è necessaria per
conseguire un vero e proprio corpus unico di norme. L'imposizione inadeguata e
non coordinata di norme più rigorose da parte dei singoli Stati membri potrebbe
comportare uno spostamento delle esposizioni e dei rischi sottostanti verso il
settore bancario "ombra" o verso un altro Stato membro dell'UE. Inoltre, le valutazioni dell'impatto
effettuate dal comitato di Basilea e dalla Commissione europea si basano sugli
specifici coefficienti patrimoniali adottati. Non è chiaro quale potrebbe
essere l'impatto, in termini di costi e di crescita, di requisiti in materia di
fondi propri più elevati in uno o più Stati membri, quale risultato di una
"corsa al rialzo" in tutta l'UE. Se esiste la necessità di rafforzare i requisiti
prudenziali a livello dell'UE, dovrebbe poter essere possibile
modificare di conseguenza e temporaneamente il corpus comune di norme. La
Commissione potrebbe adottare un atto delegato per innalzare, per un periodo
limitato di tempo, il livello dei requisiti in materia di fondi propri, i
fattori di ponderazione del rischio di certe esposizioni o imporre requisiti
prudenziali più rigorosi, per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso
uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora ciò fosse necessario per far
fronte a variazioni di intensità dei rischi micro e macroprudenziali connessi
agli sviluppi di mercato a seguito dell'entrata in vigore del presente
regolamento, in particolare su raccomandazione o parere del Comitato europeo
per il rischio sistemico. La presente proposta e la proposta di
direttiva che l'accompagna offrono già alle autorità competenti tre modi
per risolvere i problemi macroprudenziali a livello nazionale: –
per prestiti garantiti da beni immobili, gli Stati
membri potrebbero adeguare i requisiti in materia di fondi propri; –
gli Stati membri potrebbero imporre ulteriori
requisiti in materia di fondi propri a singoli enti o gruppi di enti qualora
giustificato da circostanze specifiche nel quadro del cosiddetto "secondo
pilastro"; –
gli Stati membri fissano il livello di riserva di
capitale anticiclica in funzione degli specifici rischi macroeconomici
esistenti sul loro territorio, il che modificherebbe sensibilmente i requisiti
in materia di fondi propri. Durante il periodo transitorio, gli Stati
membri avrebbero inoltre la possibilità di anticipare alcune delle nuove regole
più rigorose ispirate alle disposizioni di Basilea III, ovvero potrebbero
applicarle più rapidamente di quanto non lo preveda l'accordo.
5.2.
Definizione di fondi propri (parte II)
5.2.1.
Deduzione di partecipazioni significative nelle
imprese assicurative e nei conglomerati finanziari
Basilea III impone alle banche operanti a
livello internazionale di detrarre dai loro fondi propri partecipazioni
significative detenute in compagnie assicurative non consolidate. Tale misura è
volta ad impedire che una banca contabilizzi tra i suoi fondi propri il
capitale utilizzato da un'impresa di assicurazioni sua controllata. Per gruppi
che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che
significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE relativa ai
conglomerati finanziari prevede norme specifiche per tener conto di siffatto
"doppio conteggio"di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su
principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i
settori. La presente proposta rafforza il modo in cui le disposizioni sui
conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di
investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi
ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della
direttiva 2002/87/CE, previsto per il 2012.
5.2.2.
Fondi propri di qualità elevatissima: criteri,
ritiro graduale e clausole di salvaguardia
Nel quadro di Basilea III, le banche attive a
livello internazionale costituite come società per azioni possono comprendere
tra i fondi propri di qualità elevatissima soltanto le "azioni
ordinarie" che rispondono a criteri rigorosi. La presente proposta è
intesa a dare attuazione a detti criteri, ma non limita la forma giuridica
degli elementi di fondi propri di qualità elevatissima emessi da enti
costituiti come società per azioni alle sole azioni ordinarie. La definizione
di azioni ordinarie varia a seconda del diritto societario nazionale. In base
ai criteri rigorosi stabiliti nella presente proposta, solo gli strumenti di
qualità elevatissima saranno riconosciuti come strumenti di patrimonio di
vigilanza di qualità elevatissima. Secondo detto criterio, solo gli strumenti
di qualità equivalente alle azioni ordinarie sarebbero ammissibili a tale
trattamento. Al fine di garantire la piena trasparenza degli strumenti
riconosciuti, la proposta impone all'ABE di elaborare, aggiornare e pubblicare
un elenco dei tipi di strumenti riconosciuti. Basilea III prevede un periodo di dieci anni
per il ritiro graduale di taluni strumenti, emessi da enti non costituiti come
società per azioni, che non soddisfano le nuove norme. In conformità alle
modifiche apportate ai fondi propri dalla direttiva 2009/111/CE e alla
necessità di garantire un trattamento coerente delle diverse forme giuridiche
di società, la presente proposta (parte X, titolo I, capo 2), offre tale
clausola di salvaguardia anche agli strumenti di qualità elevatissima emessi da
enti costituiti come società per azioni diversi dalle azioni ordinarie, e dal
relativo sovrapprezzo di emissione. Al fine di garantire una transizione armoniosa
verso le nuove norme, Basilea III consente di ritirare gradualmente dal
patrimonio di vigilanza gli strumenti non conformi alle nuove norme emessi
prima del 12 settembre 2010, data limite di emissione per poter beneficiare del
regime transitorio. Tutti gli strumenti che non soddisfano le nuove norme
emessi dopo tale data saranno interamente esclusi dal patrimonio di vigilanza a
partire dal 2013. La data limite di emissione è fissata dalla presente proposta
alla data della sua adozione da parte della Commissione. E ciò al fine di
evitare che le sue disposizioni si applichino con effetto retroattivo, il che
non sarebbe giuridicamente possibile.
5.2.3.
Banche cooperative, mutue ed enti analoghi
Basilea III garantisce che le nuove norme
possano essere applicate gli strumenti di qualità elevatissima emessi da enti
non costituiti come società per azioni, quali banche cooperative, mutue ed enti
analoghi. La presente proposta precisa in dettaglio le modalità di applicazione
della definizione di fondi propri di Basilea III agli strumenti di capitale di
qualità elevatissima emessi da società non costituite come società per azioni.
5.2.4.
Partecipazioni di minoranza e taluni strumenti di
capitale emessi da filiazioni
Una partecipazione di minoranza è il capitale di
alcune filiazioni appartenente ad un azionista di minoranza esterno al gruppo.
Basilea III riconosce le partecipazioni di minoranza (e alcune forme di
patrimonio di vigilanza emesso da filiazioni) solo se le filiazioni sono enti
(o soggetti alle stesse regole) e il capitale è utilizzato per soddisfare i
requisiti patrimoniali e la riserva di capitale di conservazione, un nuovo
requisito che impone nuove restrizioni alla distribuzione dei dividendi e al
pagamento di determinate cedole e gratifiche. L'altra nuova riserva di
capitale, quella anticiclica, è un importante strumento macroprudenziale che
può essere imposto dalle autorità di vigilanza per moderare o stimolare le
attività di prestito, a seconda delle diverse fasi del ciclo del credito. La
presente proposta dota l'UE di procedure solide per coordinare l'uso della
riserva di capitale anticiclica da parte degli Stati membri e l'approccio da
essa seguito in materia di partecipazioni di minoranza e di taluni strumenti di
capitale emessi da filiazioni permette di prendere in considerazione la riserva
di capitale anticiclica qualora utilizzata. Essa riconosce pertanto l'importanza
di detenere una riserva e prende in considerazione il capitale utilizzato per
farvi fronte e sopprime un possibile disincentivo all'imposizione della
riserva.
5.2.5.
Detrazione di talune attività fiscali differite
Un'attività fiscale differita è un attivo di
bilancio che può essere utilizzato per ridurre l'imposta sul reddito di un
esercizio successivo. Basilea III specifica che talune attività fiscali
differite non devono essere detratte dai fondi propri. La presente proposta
precisa che tali attività comprendono quelle che, nel caso in cui un'impresa
sia in perdita, sono automaticamente convertite in un credito nei confronti
dello Stato. Dette attività non devono essere detratte dai fondi propri se è
garantita la loro capacità di assorbire le perdite in caso di necessità.
5.3.
Trattamento di determinate esposizioni (parte III,
titolo II, capo 2)
5.3.1.
Trattamento delle esposizioni verso PMI
La vigente normativa UE consente alle banche
di applicare alle esposizioni verso le PMI fattori preferenziali di
ponderazioni del rischio. Tale trattamento preferenziale continuerà a essere
applicato tanto nel quadro dell'accordo di Basilea III quanto nell'ambito del
progetto di proposta. L'applicazione di requisiti in materia di fondi propri
meno rigorosi per le esposizioni verso le PMI richiederebbe innanzitutto una
revisione del quadro internazionale di Basilea. Nella proposta tale questione è
soggetta ad una clausola di riesame. È fondamentale che i fattori di ponderazioni
del rischio per i prestiti alle PMI siano valutate attentamente. Per questo
motivo, l'ABE è invitata ad analizzare gli attuali fattori di ponderazione del
rischio e a redigere, entro il 1° settembre 2012, una relazione in cui si
valuti la possibilità di una loro riduzione, a partire da uno scenario di
riduzione di un terzo rispetto alla situazione attuale. La Commissione ha
intenzione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di
tale analisi e, se del caso, presenterà proposte legislative per la revisione
dei fattori di ponderazione del rischio verso le PMI. Inoltre, entro 24 mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento la Commissione, in consultazione con l'ABE, redigerà
una relazione sui prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche
che presenterà, eventualmente corredata di una proposta legislativa, al
Parlamento europeo e al Consiglio.
5.3.2.
Trattamento delle esposizioni derivanti dal
finanziamento del commercio
Il comitato di Basilea si pronuncerà solo
verso la fine del 2011 sulla necessità di fissare requisiti patrimoniali meno
rigorosi per il finanziamento del commercio Di conseguenza, tale
questione non è abbordata nella presente proposta, che prevede però una
clausola di riesame sul trattamento di dette esposizioni.
5.4.
Rischio di controparte (parte III, titolo II, capo 6)
Nel quadro di Basilea III, le banche saranno
tenute a detenere fondi propri supplementari a fronte del rischio di
deterioramento del merito di credito della controparte. La proposta
introdurrebbe questo nuovo requisito in materia di fondi propri. Tuttavia,
Basilea III riconosce solo in misura molto limitata le perdite contabilizzate
in anticipo da una banca aventi effetto immediato sul conto profitti e perdite
(aggiustamenti della valutazione del credito subiti). Sulla base delle risposte
che la Commissione ha ricevuto a seguito della consultazione avviata sul tema
tra febbraio e marzo 2011 e con il sostegno della maggior parte degli Stati
membri, la presente proposta autorizzerebbe le banche che utilizzano il metodo
avanzato per il rischio di credito a contabilizzare tali perdite in misura più
importante, pur tuttavia prudente, rispecchiando pertanto meglio la prassi di
copertura delle perdite future applicata da numerose banche dell'UE.
5.5.
Liquidità (parte VI)
5.5.1.
Requisito di copertura della liquidità
La Commissione è fermamente decisa a
conseguire un requisito armonizzato di copertura della liquidità entro il 2015.
È al tempo stesso opportuno prendere molto sul serio le incertezze connesse a
possibili conseguenze indesiderate e al periodo di osservazione previsto da
Basilea III. In conformità alle seguenti disposizioni, un requisito
vincolante sarà introdotto solo dopo un riesame adeguato: –
in una prima fase, a decorrere dal 2013 obbligo
generale a carico delle banche di mantenere una copertura della liquidità appropriata; –
obbligo di comunicare alle autorità nazionali gli
elementi necessari per verificare che essi dispongono di una copertura di
liquidità adeguata mediante i modelli di segnalazione uniformi elaborati dall'ABE
ai fini dell'accertamento dei criteri di Basilea III; –
conferimento alla Commissione del potere di
precisare ulteriormente il requisito di copertura della liquidità a seconda
delle conclusioni tratte dal periodo di osservazione e dagli sviluppi della
situazione internazionale. Evitando la lunga procedura legislativa ordinaria
(codecisione), si riuscirebbe a utilizzare al meglio il periodo di osservazione
e a rinviare la calibrazione alla fine di detto periodo. All'interno di un gruppo di enti creditizi o
di imprese di investimento, o di entrambi, il requisito di copertura della
liquidità si applicherà, in linea di principio, a livello di ogni singolo ente
creditizio o impresa di investimento. Diversamente dalle succursali, sprovviste
di personalità giuridica, le imprese di investimento o gli enti creditizi sono
soggetti a obbligazioni di pagamento che, in circostanze di stress, possono
condurre a deflussi di liquidità. Nulla garantisce che, in caso di difficoltà a
rispettare le loro obbligazioni di pagamento, essi ricevano un sostegno di
liquidità da altri enti creditizi o imprese di investimento appartenenti allo
stesso gruppo. Tuttavia, a rigorose condizioni, le autorità competenti potranno
dispensare singoli enti creditizi o imprese di investimento e sottoporli a
requisiti consolidati in materia di fondi propri. Tali condizioni rigorose,
enunciate all'articolo 7, paragrafo 1, garantiscono, tra l'altro, che gli enti
creditizi e le imprese di investimento siano tenuti per legge a sostenersi a
vicenda e siano effettivamente in grado di farlo. Nel caso di un gruppo con enti creditizi o
imprese di investimento in diversi Stati membri, affinché sia possibile
accordare la deroga ai requisiti individuali, tutte le autorità competenti per
i singoli enti creditizi o imprese di investimento devono decidere insieme
che le condizioni per la deroga sono soddisfatte. Nelle situazioni di questo
tipo, che riguardano diversi paesi, alle condizioni previste dall'articolo 7,
paragrafo 1, si sommano quelle dell'articolo 7, paragrafo 2. Conformemente alle
suddette condizioni supplementari, tutte le singole autorità competenti devono
approvare la gestione della liquidità del gruppo e l'ammontare della liquidità
di cui dispone ogni ente creditizio o impresa di investimento del gruppo. In
caso di disaccordo, l'autorità competente del singolo ente creditizio o
dell'impresa di investimento deciderà da sola in merito all'applicazione della
deroga. In caso di disaccordo tra le autorità
competenti, l'ABE può inoltre svolgere il ruolo di mediatore. ma le sue
conclusioni sarebbero vincolanti solo per quanto riguarda le condizioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 1. Le singole autorità competenti hanno l'ultima
parola riguardo alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ossia in
merito all'adeguatezza della gestione della liquidità del gruppo e
all'adeguatezza della liquidità dei singoli enti creditizi o imprese di
investimento.
5.5.2.
Requisito di finanziamento stabile
La Commissione si è fermamente impegnata a
fissare norme minime in merito al requisito di finanziamento stabile entro il
1° gennaio 2018. Poiché Basilea III prevede a tal riguardo un periodo
di osservazione fino al 2018, ci sarebbe abbastanza tempo per definire un
requisito di finanziamento stabile in forma di una proposta che il Parlamento e
il Consiglio adotterebbero con procedura di codecisione prima della fine del
periodo di osservazione.
5.6.
Leva finanziaria (parte VII)
Il coefficiente di leva finanziaria è un nuovo
strumento di regolamentazione nell'UE. In linea con Basilea III, in questa fase
la Commissione non propone di farne uno strumento vincolante, ma di utilizzarlo
in un primo tempo come ulteriore criterio eventualmente applicabile a singole
banche a discrezione delle autorità di vigilanza, in vista della sua
trasformazione, nel 2018, in una misura vincolante (primo pilastro), dopo un
riesame ed una calibrazione adeguati. Grazie agli obblighi di segnalazione sarà
possibile decidere con cognizione di causa in merito alla sua introduzione come
requisito vincolante nel 2018. In linea con Basilea III, si propone che gli
enti pubblichino i loro coefficienti di leva finanziaria a partire dal 2015.
5.7.
Limiti previsti nel quadro di Basilea I (parte
XIII)
Per le attività più rischiose, i fondi propri
da detenere nel quadro di Basilea II sono superiori a quelli richiesti nel
quadro di Basilea I ma sono inferiori per quelle meno rischiose. Questo perché
Basilea II è stato pensato per essere più sensibile al rischio rispetto a
Basilea I. Per evitare che le
banche siano soggette a requisiti in materia di fondi propri inadeguatamente
bassi, Basilea II non consente di scendere al di sotto dell'80% dei fondi
propri richiesti nel quadro di Basilea I. Detta disposizione è scaduta a fine
2009, ma la direttiva 2010/76/CE l'ha reintrodotta fino alla fine del 2011.
Basandosi sulla proroga voluta dal comitato di Basilea nel luglio 2009, il
presente progetto di proposta reintroduce il suddetto requisito fino al 2015.
Le autorità competenti, dopo aver consultato l'ABE, possono dispensare un ente
dall'applicare il limite previsto da Basilea I, a condizione che siano
soddisfatti tutti i requisiti relativi all'utilizzo dei metodi avanzati per
valutare il rischio di credito e il rischio operativo.
6.
Incidenza sul bilancio
L'ABE è chiamata a svolgere un ruolo
importante nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dal
momento che le misure proposte la invitano a elaborare più di 50 norme
tecniche vincolanti in diversi settori. Tali norme, che dovranno essere
approvate dalla Commissione, saranno cruciali nel garantire che disposizioni di
carattere altamente tecnico siano attuate uniformemente in tutta l'UE e che le
misure proposte diano i risultati sperati. Perché possa svolgere questo
importante carico di lavoro, l'ABE necessiterebbe di ulteriori risorse oltre a
quelle di cui è già stata dotata al momento della sua istituzione con il
regolamento (UE) 1093/2010. La scheda finanziaria legislativa allegata alla
presente proposta contiene maggiori precisazioni a tal riguardo. 2011/0202 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La dichiarazione del G20 del 2 aprile 2009[8] sul rafforzamento del sistema
finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in
favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un
miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario
una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Nella dichiarazione ha chiesto
inoltre che siano introdotte misure aggiuntive non basate sul rischio tese a
contenere l'aumento dell'indebitamento nel sistema bancario e a instaurare un
quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato
conferitogli dal G20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche
centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (nel seguito "GHOS")
ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del
settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G20 al
vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009.
A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul
calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il comitato
di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito "comitato di
Basilea") ha pubblicato le misure definitive denominate Basilea III. (2)
Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria
nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière, ha invitato l'Unione europea a
sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del
futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno
2009 ha sottolineato la necessità di istituire un corpus unico di norme europee
applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel
mercato unico. (3)
La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006[9],
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la
direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006[10],
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi (nel seguito "gli enti") sono state notevolmente
modificate in varie occasioni. Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alle imprese di
investimento. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle predette
disposizioni, è auspicabile unificarle in una nuova normativa applicabile sia
agli enti creditizi che alle imprese di investimento. Per ragioni di chiarezza,
occorre integrare le disposizioni degli allegati delle predette direttive nel
dispositivo di tale nuova normativa. (4)
È opportuno che la nuova normativa consista di due
strumenti giuridici distinti, ossia una direttiva e il presente regolamento. Occorre che entrambi gli strumenti giuridici formino insieme il quadro
giuridico di disciplina dell'accesso all'attività, il quadro di vigilanza e le
norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento. È
pertanto necessario che il presente regolamento sia letto in combinato disposto
con la direttiva. (5)
Occorre che la direttiva [inserted by OP], basata
sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, contenga le disposizioni sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le modalità
della loro governance e il relativo quadro di vigilanza, quali le
disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di
partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della
libertà di fornire servizi, i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine e di quello ospitante in materia e le disposizioni che
disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti
creditizi e delle imprese di investimento. (6)
È opportuno che il presente regolamento contenga i
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e
finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su
tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei
depositanti. Il presente atto giuridico direttamente applicabile è volto a
contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno, di
conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 del
TFUE, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della
Corte di giustizia dell'Unione europea. (7)
Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una
certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di
vigilanza prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà
discrezionali e consentono agli Stati membri di imporre norme più rigorose di
quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme
nazionali tali da ostacolare le libertà fondamentali, incidendo pertanto
direttamente sul funzionamento del mercato interno e causando gravi distorsioni
della concorrenza. In particolare, tali disparità ostacolano la fornitura
transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in altri Stati membri in ragione
del fatto che un operatore dovrà passare al vaglio e rispettare norme diverse
ogni volta che opererà in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti creditizi e
le imprese di investimento autorizzate in diversi Stati membri sono spesso
soggetti a requisiti diversi, da cui conseguono notevoli distorsioni della
concorrenza. Lo sviluppo disomogeneo delle legislazioni nazionali pone ostacoli
potenziali ed effettivi al buon funzionamento del mercato interno creando
disparità nell'esercizio delle attività e difficoltà per gli enti creditizi e
le imprese di investimento che operano in diversi sistemi giuridici all'interno
dell'Unione. (8)
Al fine di rimuovere i rimanenti ostacoli agli scambi e
le distorsioni significative della concorrenza derivanti da divergenze tra le
legislazioni nazionali, nonché per prevenire probabili ulteriori ostacoli al
commercio e distorsioni significative della concorrenza è pertanto necessario
adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tutti gli
Stati membri. (9)
L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante
regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilità. Ciò assicurerebbe
condizioni di parità, perché eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia
origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente
regolamento gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il
che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilità degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, soprattutto in periodi di stress. L'adozione di un
regolamento consentirebbe inoltre di ridurre la complessità della
regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per
gli enti creditizi e le imprese di investimento che operano su base
transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della
concorrenza. Per quanto riguarda la situazione particolare dei mercati dei beni
immobili, che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali
specifici a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che le autorità
competenti possano stabilire fattori di ponderazione del rischio più elevati o
applicare criteri più severi alle esposizioni garantite da ipoteche sui beni
immobili in determinate aree, stabiliti in base agli inadempimenti desunti
dalla propria esperienza e agli sviluppi previsti del mercato. (10)
Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di
mantenere o introdurre disposizioni nazionali laddove il presente regolamento
non preveda norme uniformi, a condizione che le disposizioni nazionali non
siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione. (11)
Qualora gli Stati membri adottino
orientamenti di portata generale, in particolare in ambiti in cui è in corso
l'adozione da parte della Commissione di progetti di norme tecniche, è
necessario che tali orientamenti non siano contrarie al diritto dell'Unione né
ne compromettano l'applicazione. (12)
Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri
di imporre requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di
applicazione dello stesso regolamento. (13)
I requisiti prudenziali generali previsti dal presente
regolamento sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità
competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni
singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. Occorre che
la gamma di tali dispositivi di vigilanza venga stabilita in una direttiva
poiché è opportuno che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali
dispositivi imporre. (14)
È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi
la capacità delle autorità competenti di imporre requisiti specifici nel quadro
del processo di revisione e valutazione prudenziale
di cui alla direttiva [inserted by OP] che dovrebbe essere adattato allo
specifico profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di
investimento. (15)
L'Autorità bancaria europea (ABE) è stata istituita dal
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza[11]. Il predetto regolamento mira ad accrescere la qualità e l'uniformità
della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi
transfrontalieri. (16)
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di
operare nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
L'ABE è tenuto altresì ad operare nel settore delle attività degli enti
creditizi e delle imprese di investimento in relazione a questioni non
direttamente coperte dalle predette direttive, purché tali azioni siano
necessarie per assicurare un'applicazione effettiva e uniforme dei predetti
atti. Occorre che il presente regolamento tenga conto del ruolo e della
funzione dell'ABE e faciliti l'esercizio dei poteri dell'ABE fissati in tale
regolamento. (17)
Per assicurare identica tutela ai
risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi e le
imprese di investimento della stessa categoria, si rendono necessari requisiti
finanziari equivalenti in riferimento a detti enti creditizi e dette imprese di
investimento. (18)
Poiché sul mercato interno gli enti
creditizi e le imprese di investimento si trovano in concorrenza diretta tra
loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano
equivalenti in tutta l'Unione. (19)
Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza
occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti
creditizi e di imprese di investimento, è necessario che tale calcolo sia fatto
in conformità del presente regolamento. (20)
Ai sensi del presente regolamento i
requisiti in materia di fondi propri si applicano su base individuale e
consolidata, a meno che le autorità competenti, ove lo ritengano opportuno,
decidano di non applicare la vigilanza su base individuale. La vigilanza su base
individuale e consolidata e la vigilanza su base consolidata a livello
transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti
creditizi e delle imprese di investimento. (21)
Per assicurare un adeguato livello di solvibilità
degli enti creditizi e delle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo,
è essenziale applicare i requisiti in materia di fondi propri sulla base della
situazione finanziaria consolidata di tali enti del gruppo. Per assicurare
un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e la loro
disponibilità, se necessario, per la tutela del risparmio, occorre applicare i
requisiti in materia di fondi propri ad ogni singolo ente creditizio e ogni
singola impresa di investimento del gruppo, a meno che il predetto obiettivo
non possa essere efficacemente conseguito in altro modo. (22)
Il metodo contabile preciso da applicarsi per il
calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali sono
esposti l'ente creditizio o l'impresa di investimento, nonché per la
valutazione della concentrazione delle esposizioni deve tener conto delle
disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986,
relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari[12],
che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE
del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati[13] ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione
di principi contabili internazionali[14],
qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi e
delle imprese di investimento ai sensi del diritto nazionale. (23)
Per garantire un adeguato livello di solvibilità è
importante fissare requisiti in materia di fondi propri in base ai quali le
attività e gli elementi fuori bilancio siano ponderati in funzione del grado di
rischio. (24)
Al riguardo il 26 giugno 2004 il comitato di
Basilea ha approvato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della
misurazione del capitale e dei requisiti in materia di fondi propri
("accordo Basilea II"). Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE riprese nel presente regolamento costituiscono l'equivalente delle
disposizioni dell'accordo quadro del comitato di Basilea II. Di conseguenza, con
l'integrazione degli elementi supplementari dell'accordo di Basilea III, il
presente regolamento costituisce l'equivalente delle disposizioni degli accordi
di Basilea II e III. (25)
È essenziale tener conto della diversità degli enti
creditizi e delle imprese di investimento nell'Unione, prevedendo sistemi
alternativi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del
rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e
che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e
delle stime interne degli enti creditizi e delle imprese di investimento dei
singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo
in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in
materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per
spingere gli enti creditizi e le imprese di investimento ad adottare i metodi
che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime
richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti
ai sensi del presente regolamento, è necessario che gli enti creditizi e le
imprese di investimento potenzino i processi per la misurazione e la gestione
del rischio di credito degli enti creditizi e delle imprese di investimento al
fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti in materia di
fondi propri di vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento
che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto
dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. A tale riguardo, è
opportuno che il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla
gestione di esposizioni nei confronti di clienti includa anche lo sviluppo e la
validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò
corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti
creditizi e delle imprese di investimento quanto alla finalità del presente
regolamento di applicare metodi migliori per la misurazione e il controllo del
rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione dei requisiti in
materia di fondi propri. (26)
Occorre che i requisiti patrimoniali siano
proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, è necessario che i
requisiti riflettano la riduzione del livello di rischio derivante
dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente
ridotte. (27)
Conformemente alla decisione del comitato di
Basilea, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti di capitale
di classe 2 di un ente siano pienamente detratti in via permanente oppure
convertiti pienamente in capitale di base di classe 1 nel momento in cui l'ente
non è redditizio. (28)
Le disposizioni del presente regolamento rispettano
il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità
degli enti creditizi e delle imprese di investimento in termini di dimensioni e
portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio
di proporzionalità implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono
riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo
basato sui rating interni ("metodo IRB"). (29)
La natura "evolutiva" del presente
regolamento permette agli enti creditizi e alle imprese di investimento di
scegliere tra tre metodi di complessità variabile. Al fine di consentire in
particolare agli enti creditizi e alle imprese di investimento di dimensioni
minori di optare per il metodo basato sui rating interni, più sensibile al
rischio, è opportuno che le relative disposizioni siano interpretate nel senso
che le classi di rischio comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o
indirettamente, sono equiparate a quella di cui al presente regolamento. Come
regola generale, occorre che le autorità competenti non distinguano tra i tre
metodi in relazione al processo di revisione prudenziale, ossia occorre che
agli enti creditizi e alle imprese di investimento che operano secondo le
disposizioni del metodo standardizzato non sia applicata, unicamente per detta
ragione, una vigilanza più rigorosa. (30)
Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle
tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad
assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito
riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo
standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie
volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro
interessato. (31)
Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali
degli enti creditizi e delle imprese di investimento riflettano adeguatamente i
rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione
e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, occorre includere norme che prevedano un trattamento
di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il
profilo prudenziale. (32)
Il rischio operativo rappresenta un rischio
notevole per gli enti creditizi e per le imprese di investimento e pertanto
deve essere coperto con fondi propri. È essenziale tener conto della diversità
degli enti creditizi e delle imprese di investimento nell'Unione, prevedendo
sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di rischio operativo
che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano
gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per
spingere gli enti creditizi e le imprese di investimento ad adottare i metodi
che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di
misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di
evoluzione, occorre che le norme siano soggette a costante riesame e se del
caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali
applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di
attenuazione del rischio. A questo proposito è necessario prestare particolare
attenzione alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi
semplificati di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio
operativo. (33)
Occorre che la sorveglianza e il controllo delle
esposizioni degli enti creditizi costituiscano parte integrante della vigilanza
su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore
di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio
di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta
pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio. (34)
Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti
collegati e, pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è
importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune
di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di
investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate. (35)
Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del
valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti in materia di
fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sulle
grandi esposizioni senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi
di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito
applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base
dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso delle grandi
esposizioni, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico
soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto,
che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In
questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione
del credito ai fini delle grandi esposizioni. (36)
Dato che una perdita derivante da un'esposizione
verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto
grave quanto una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni
dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di
informazione di tutte le altre esposizioni. È stato tuttavia introdotto un
limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di un
tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a
brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di
servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i
clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati
finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad
esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e
di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative
esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto
non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui
conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le
commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti
per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute. (37)
È importante eliminare il disallineamento tra l'interesse
delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e
altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che
investono in questi titoli o strumenti (investitori). È altresì importante che
gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli
investitori. A tal fine, è opportuno che il cedente o il promotore mantengano
un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante
che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in
questione. Più in generale, occorre che le operazioni di cartolarizzazione non
siano strutturate in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia
di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o
dei premi. È opportuno che detto mantenimento intervenga in tutte le situazioni
in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere
dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza
economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito
venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano
prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta
diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle
cartolarizzazioni. (38)
È necessario che i requisiti in materia di
mantenimento non costituiscano oggetto di applicazioni multiple. Per una
qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti,
promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, occorre
che ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali ad
esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento sia applicato
unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. È opportuno
che i crediti commerciali acquistati non siano assoggettati al requisito di
mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o
venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. È auspicabile che
autorità competenti applichino il fattore di ponderazione del rischio in
relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione
del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili
delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi
sottostanti. (39)
È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per
valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione
sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione.
Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Occorre
che le procedure basate sulla dovuta diligenza contribuiscano a creare maggiore
fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le
pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza
siano opportunamente divulgate. (40)
Quando un ente creditizio o un'impresa di
investimento assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di
altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare.
Occorre che la gestione delle esposizioni assunte dagli enti creditizi e dalle
imprese di investimento sia condotta in maniera totalmente autonoma
nell'osservanza dei principi di una sana gestione, a prescindere da qualsiasi
altra considerazione. In materia di grandi esposizioni, occorre prevedere norme
specifiche per le esposizioni assunte da un ente creditizio nei confronti di
imprese del proprio gruppo, ivi comprese restrizioni più severe. Tali norme non
devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di
partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni
sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, purché
tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata
dell'ente creditizio. (41)
Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile
sorvegliare costantemente se le norme sui requisiti in materia di fondi propri
abbiano effetti significativi sul ciclo economico. È opportuno che la
Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea,
riferisca su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio. (42)
È opportuno riesaminare i requisiti in materia di
fondi propri per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i
negoziatori attualmente esentati dall'applicazione delle disposizioni della
direttiva 2004/39/CE. (43)
L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del
gas e dell'energia elettrica è importante per l'Unione sia sul piano economico
che sia su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti in materia di
fondi propri, e le altre norme prudenziali, che devono essere applicati alle
imprese che operano in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano
indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In
particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla
revisione del presente regolamento. (44)
È necessario che gli enti creditizi e le imprese di
investimento che investono in ricartolarizzazioni esercitino la dovuta
diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le
esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Occorre
che gli enti creditizi e le imprese di investimento valutino se le esposizioni
nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività
costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le
esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più
elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un'esposizione
inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, e in cui la protezione
della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei
mutui stessi. In quest'ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell'aggregato
non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione inerente a
ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato
di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti)
che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Invece, un
supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune
delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi
aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di
un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione inerente a
cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un'esposizione inerente a
ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con
un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo
ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale
finanziaria è interamente sostenuta dall'ente creditizio o dall'impresa
d'investimento che la promuove, lasciando l'investitore che sottoscrive la
cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore
invece degli aggregati o delle attività sottostanti, allora la cambiale
finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata
un'esposizione inerente a ricartolarizzazione. (45)
Occorre che le disposizioni sulla valutazione
prudente per il portafoglio di negoziazione si applichino a tutti gli strumenti
valutati al valore equo (fair value), siano essi inseriti nel
portafoglio di negoziazione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione
della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a
quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto
dai fondi propri. (46)
È opportuno che gli enti creditizi e le imprese di
investimento possano scegliere se applicare un requisito in materia di fondi
propri o dedurre dagli elementi di capitale di base di classe 1 le posizioni
inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del
rischio pari a 1 250% ai sensi del presente regolamento, siano esse
inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso. (47)
Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori
possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di
negoziazione al fine di fornire detto sostegno. (48)
La direttiva 2006/48/CE ha introdotto un fattore
preferenziale di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato
per le esposizioni verso le piccole e medie imprese e le persone fisiche,
nonché la possibilità per gli enti di applicare metodi basati sui rating
interni in cui essi stessi stimano la ponderazione del rischio, che riflette la
solidità dei loro particolari criteri di sottoscrizione. Occorre che i fattori
preferenziali di ponderazioni del rischio continuino a essere applicati anche a
norma del presente regolamento. Tuttavia è necessario che i possibili vantaggi
derivanti dalla riduzione dei fattori di ponderazione del rischio o
dall'estensione della loro applicazione a più esposizioni siano riesaminati
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che
tale riesame si basi su prove fondate e che prenda in considerazione dati
affidabili sulle perdite relative a esposizioni verso piccole e medie imprese o
persone fisiche nel corso di un ciclo economico completo. Occorre che l'impatto
sui prestiti ai consumatori sia oggetto di particolare attenzione nel contesto
di tale riesame. (49)
Fatte salve le informazioni previste esplicitamente
dal presente regolamento, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai
partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di
rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti creditizi e le imprese
di investimento siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate
esplicitamente nel presente regolamento, laddove tale informativa sia
necessaria al predetto scopo. (50)
È opportuno che nei casi in cui una valutazione
esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione
incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore
stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio
ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare ad
una detrazione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità
per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio
effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del
credito. (51)
Considerate le loro carenze recentemente
riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo
dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. In
particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi
di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che i
requisiti patrimoniali includano una componente adatta per le condizioni di
stress, al fine di rafforzare i requisiti in materia di fondi propri in caso di
deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale
di prociclicità. È inoltre necessario che gli enti creditizi e le imprese di
investimento effettuino prove di reverse stress per esaminare quali scenari
potrebbero pregiudicare la redditività dell'ente, a meno che possano dimostrare
che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà
legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante
metodi basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli enti
creditizi e delle imprese di investimento di modellizzare i rischi di
cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura
patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a
cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione. (52)
Il presente regolamento stabilisce deroghe limitate
per alcune attività di correlation trading, in conformità delle quali un
ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una
copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti. In
tali casi, l'ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività ad una
copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale
secondo tale approccio sviluppato internamente e l'8% della copertura
patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione
standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la
copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero
essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a
rischio in condizioni di stress. (53)
Viste la natura e l'entità delle perdite inattese
subite dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento nel corso della
crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità
e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti creditizi e le imprese di
investimento sono tenuti a detenere. È opportuno che ciò comprenda l'introduzione di
una nuova definizione degli elementi fondamentali del capitale disponibile al
fine di assorbire perdite impreviste nel momento in cui emergono, nonché la
definizione del capitale ibrido e degli adeguamenti prudenziali uniformi dei
fondi propri. È inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello
dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli
elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel
momento in cui si verificano. (54)
Al fine di rafforzare la disciplina di
mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre
requisiti più dettagliati in materia di comunicazione della forma e della
natura del patrimonio di vigilanza e degli adeguamenti prudenziali posti in
essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente
informati circa la solvibilità degli enti creditizi e delle imprese di
investimento. (55)
Occorre che la nuova definizione di fondi propri e di
patrimonio di vigilanza tenga conto delle diverse
situazioni di partenza e delle diverse realtà nazionali, nonché del fatto che
le divergenze iniziali in merito alle nuove norme sono destinate a ridursi nel
corso del periodo di transizione. Al fine di garantire un'adeguata continuità
nel livello di fondi propri, gli apporti di capitale del settore pubblico beneficeranno
di clausole di salvaguardia durante il periodo di transizione. (56)
La direttiva 2006/48/CE stabiliva che gli enti creditizi
detenessero fondi propri di importo almeno pari a specifici importi minimi fino
al 31 dicembre 2011. Alla luce del perdurare degli effetti della crisi
finanziaria nel settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie
sui requisiti in materia di fondi propri adottate dal comitato di Basilea, è
opportuno reintrodurre un limite inferiore per un periodo limitato, ossia fino
a quando sarà costituita una quantità sufficiente di fondi propri conformemente
alle disposizioni transitorie previste dal presente regolamento per il calcolo
dei fondi propri che saranno introdotte progressivamente dal 2013 al 2019. Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di
investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva
2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari prevede norme specifiche per
tener conto di siffatto "doppio conteggio" di capitale. La direttiva
2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per
fronteggiare rischi in tutti i settori. La presente proposta rafforza il modo
in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi
bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e
uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro
del riesame della direttiva 2002/87/CE, previsto per il 2012. (57)
La crisi finanziaria ha messo in evidenza che gli
enti creditizi e le imprese di investimento hanno sottovalutato il livello di
rischio di controparte (CCR) associato ai derivati negoziati fuori borsa
("derivati OTC"). Ciò ha indotto i leader del G20 a richiedere, nel
settembre 2009, che un numero più elevato di derivati OTC sia compensato
mediante una controparte centrale ("CCP"). Inoltre, gli stessi hanno
chiesto che i derivati OTC per cui non è possibile una compensazione a livello
centrale siano soggetti a requisiti in materia di fondi propri più elevati, al
fine di riflettere adeguatamente i maggiori rischi a essi associati. (58)
In seguito alla richiesta dei leader del G20, il comitato
di Basilea, nel quadro dell'accordo di Basilea III, ha modificato
sostanzialmente il regime del rischio di controparte. Si prevede che l'accordo di Basilea III aumenterà in misura
significativa i requisiti in materia di fondi propri associati ai derivati OTC
e alle operazioni di finanziamento tramite titoli degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che creerà importanti incentivi affinché gli enti
creditizi e le imprese di investimento si avvalgano delle CCP. Ci si
attende inoltre che l'accordo di Basilea III fornirà ulteriori incentivi a
rafforzare la gestione dei rischi inerenti alle esposizioni creditizie verso
controparti e a rivedere l'attuale regime in materia di trattamento delle
esposizioni al rischio di controparte verso le CCP. (59)
È opportuno che gli enti detengano fondi propri
aggiuntivi per far fronte al rischio di aggiustamento della valutazione del
credito riconducibile ai derivati OTC. È inoltre opportuno che gli enti
applichino un grado di correlazione più elevato con il valore delle attività
nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni al
rischio di controparte inerenti ai derivati OTC e a operazioni di finanziamento
tramite titoli verso determinati enti finanziari. Occorre inoltre che gli enti
creditizi e le imprese di investimento migliorino significativamente la
misurazione e la gestione del rischio di controparte, adottando un approccio
migliore per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole, le
controparti caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria e le
garanzie reali e ottimizzando al contempo i test retrospettivi e le prove di
stress. (60)
Le esposizioni commerciali verso le CCP solitamente
beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione
delle perdite garantito dalle CCP. Di conseguenza, comportano un rischio di
controparte molto basso ed è pertanto opportuno che siano soggette a un
requisito in materia di fondi propri molto contenuto. Al contempo occorre che
tale requisito abbia valore positivo al fine di garantire che gli enti
creditizi e le imprese di investimento sorveglino e controllino le proprie
esposizioni verso le CCP nel quadro di una buona gestione del rischio e al fine
di evidenziare il fatto che anche le esposizioni commerciali verso CCP non sono
prive di rischio. (61)
Un fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP
è un meccanismo che consente la condivisione (mutualizzazione) delle perdite
tra i membri compensatori della CCP. Vi si ricorre nel caso in cui le perdite
subite dalla CCP a seguito dell'inadempimento di un membro compensatore siano
superiori ai margini e ai contributi al fondo di garanzia in caso di
inadempimento di tale membro compensatore e a qualsiasi altra forma di difesa
che la CCP possa impiegare prima di ricorrere ai contributi al fondo di
garanzia in caso di inadempimento dei restanti membri compensatori. Di
conseguenza, il rischio di perdita associato ad esposizioni inerenti ai
contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento è superiore a quello
associato alle esposizioni commerciali. Occorre pertanto che questo tipo di
esposizione sia soggetto a un requisito in materia di fondi propri più elevato. (62)
È opportuno che il "capitale ipotetico" di una
CCP corrisponda ad una variabile necessaria per determinare il requisito in
materia di fondi propri relativo alle esposizioni di un membro compensatore
derivante dai suoi contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento
della CCP. È necessario che detta nozione non sia intesa in nessun altro modo.
In particolare, è necessario che non sia interpretata come l'importo del
capitale che la CCP è obbligata a detenere su disposizione della rispettiva
autorità competente. (63)
Il riesame del trattamento del rischio di controparte, in
particolare l'innalzamento dei requisiti in materia di fondi propri per i
contratti bilaterali di derivati al fine di rispecchiare il maggiore rischio
che tali contratti rappresentano per il sistema finanziario, è parte integrante
degli sforzi della Commissione intesi ad assicurare che i mercati dei derivati
siano efficienti, sicuri e solidi. Di conseguenza,
il presente regolamento completa la proposta della Commissione relativa ad un
regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni del 15 settembre 2010[15]. (64)
Gli anni precedenti alla crisi finanziaria sono stati
caratterizzati da un aumento eccessivo delle esposizioni di enti creditizi e imprese
di investimento rispetto al livello dei fondi propri (leva finanziaria).
Durante la crisi finanziaria, le perdite e le difficoltà di finanziamento hanno
costretto gli enti creditizi e le imprese di investimento a ridurre
significativamente la leva finanziaria nell'arco di un breve periodo di tempo. Ciò
ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con
conseguenti ulteriori perdite sia per gli enti creditizi, sia per le imprese di
investimento, che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro
fondi propri. Questa spirale negativa ha determinato in ultima analisi una
riduzione della disponibilità del credito per l'economia reale ed una crisi più
profonda e più lunga. (65)
I requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio
sono indispensabili per garantire un livello sufficiente di fondi propri a
copertura di perdite inattese. Tuttavia, la crisi
ha dimostrato che tali requisiti non sono sufficienti per evitare che gli enti
creditizi e le imprese di investimento assumano un rischio di leva finanziaria
eccessivo e non sostenibile. (66)
Nel settembre 2009 i leader del G20 si sono impegnati a
sviluppare norme concordate a livello internazionale volte a scoraggiare il
ricorso eccessivo alla leva finanziaria. A tal fine, hanno sostenuto
l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria come misura aggiuntiva
rispetto al quadro di Basilea II. (67)
Nel dicembre 2010 il comitato di Basilea ha pubblicato
degli orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del
coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di
osservazione che si estenderà dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 e
durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue
componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla
base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il
comitato di Basilea intende apportare eventuali adeguamenti finali alla
definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica
di giungere, il 1° gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un
riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del comitato di Basilea
prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti
siano oggetto di informativa a partire dal 1° gennaio 2015. (68)
Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo
strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia
introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a
singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di
segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione
appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018. (69)
Nel quadro del riesame dell'impatto del coefficiente di
leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare
attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti
ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità
locali o enti pubblici. (70)
Al fine di facilitare il riesame, occorre che gli enti
creditizi e le imprese di investimento monitorizzino, nel corso di un periodo
di osservazione, il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria,
nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo di valutazione
dell'adeguatezza del capitale interno. È necessario che tale monitoraggio sia
incluso nel processo di revisione prudenziale. (71)
Le restrizioni in materia di remunerazione variabile
rappresentano un elemento importante per garantire che gli enti creditizi e le
imprese di investimento ricostituiscano il proprio livello di fondi propri
quando operano nei limiti della riserva di capitale. Gli enti
creditizi e le imprese di investimento, devono già attenersi al principio
secondo il quale i premi e i pagamenti discrezionali delle componenti variabili
della remunerazione versati alle categorie di personale le cui attività
professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio devono essere
sostenibili, tenendo conto della situazione finanziaria dell'ente. Al fine di
garantire che un ente ripristini il proprio livello di fondi propri in modo
tempestivo, è opportuno allineare la remunerazione variabile e i
benefici pensionistici discrezionali agli utili dell'ente nei periodi in
cui il requisito combinato di riserva di capitale non è
soddisfatto. (72)
Ai fini di sane politiche remunerative, sono
essenziali buone strutture di governance, trasparenza e divulgazione
delle informazioni. Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato,
dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti
creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate
sulle loro politiche remunerative, sulle loro prassi e, per motivi di
riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività
professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente
creditizio o dell'impresa di investimento. Occorre che tali informazioni siano
rese accessibili al pubblico. (73)
Ai fini del presente regolamento occorre che
siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[16], e il regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[17]. (74)
Occorre che gli enti creditizi e le imprese di
investimento dispongano di una riserva di attività liquide da utilizzare per coprire
il fabbisogno di liquidità in caso di stress di liquidità a breve termine. Quando
ricorrono alle riserve, è opportuno che mettano in atto un piano di ripristino
delle attività liquide detenute e occorre che le autorità competenti
garantiscano l'adeguatezza del piano e la sua applicazione. (75)
Occorre che la riserva di attività liquide sia
disponibile in ogni momento al fine di garantire i deflussi di liquidità. È
necessario che il livello del fabbisogno di liquidità in casi di stress di
liquidità a breve termine sia determinato in maniera standardizzata al fine di
garantire un criterio uniforme di solidità e condizioni di parità. È necessario garantire che tale determinazione standardizzata non abbia
conseguenze indesiderate per i mercati finanziari, per la concessione del
credito e per la crescita economica, tenendo anche conto dei diversi modelli
aziendali e dei diversi contesti di finanziamento degli enti creditizi e delle
imprese di investimento in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno che il
requisito in materia di copertura della liquidità sia soggetto ad un periodo di
osservazione. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno dell'ABE, occorre che la
Commissione confermi o adegui il requisito in materia di copertura della
liquidità mediante un atto delegato. (76)
Oltre al fabbisogno di liquidità a breve termine, è
opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento adottino
strutture di finanziamento che siano stabili nel più lungo termine. Nel dicembre
2010 il comitato di Basilea ha deciso che il coefficiente netto di
finanziamento stabile passerà a essere una norma minima a partire dal 1° gennaio
2018, e che il comitato stesso metterà in atto rigorose procedure di
segnalazione al fine di monitorare il coefficiente nel corso del periodo transitorio,
continuando anche successivamente a riesaminare le implicazioni di tali norme
per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita
economica, nonché intervenendo opportunamente in caso di effetti indesiderati.
Il comitato di Basilea ha quindi deciso che il coefficiente netto
di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che
comprenderà una clausola di riesame. In questo contesto, occorre che l'ABE,
sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valuti in
che modo debba essere configurato il requisito di finanziamento stabile. Sulla
base di tale valutazione, è opportuno che la Commissione presenti una relazione
al Consiglio e al Parlamento europeo, corredandola di eventuali proposte appropriate
per l'introduzione di un tale requisito entro il 2018. (77)
Le carenze del governo societario in una serie di enti
creditizi e imprese di investimento hanno contribuito ad un'assunzione di
rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario, che ha portato al
fallimento di singoli istituti e a problemi sistemici. (78)
Al fine di facilitare il monitoraggio delle pratiche in
materia di governo societario delle istituzioni e migliorare la disciplina di
mercato, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento rendano
pubblici i propri dispositivi di governo societario. È opportuno che i loro
organi di gestione approvino e rendano pubblica una dichiarazione che assicuri
al pubblico l'adeguatezza e l'efficienza di tali dispositivi. (79)
Al fine di assicurare nel periodo transitorio la
progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti
prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla
definizione di fondi propri stabilita dal presente regolamento, occorre che
l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri di cui al presente
regolamento avvenga gradualmente. È di cruciale importanza garantire che tale
introduzione sia in linea con i recenti progressi compiuti dagli Stati membri
rispetto ai livelli di fondi propri necessari e alla definizione di fondi
propri in vigore negli stessi Stati membri. A tal fine è auspicabile che
durante il periodo transitorio le autorità competenti stabiliscano, entro
determinati limiti minimi e massimi, in che modo introdurre rapidamente il
livello richiesto di fondi propri e gli adeguamenti prudenziali di cui al
presente regolamento. (80)
Al fine di agevolare un passaggio graduale dalle
disposizioni divergenti in materia di adeguamenti prudenziali attualmente in
vigore negli Stati membri alla serie di adeguamenti prudenziali di cui al
presente regolamento, è opportuno che le autorità siano in grado, nel corso del
periodo transitorio, di continuare a esigere, in misura limitata, dagli enti di
effettuare adeguamenti prudenziali dei fondi propri in deroga al presente
regolamento. (81)
Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo
sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di
fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale che non rientrano
nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano
abbandonati gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021.
Inoltre è opportuno che determinati strumenti apportati dallo Stato siano
riconosciuti interamente nei fondi propri per un periodo circoscritto. (82)
Al fine di assicurare la progressiva convergenza verso
norme uniformi in materia di informativa che forniscano ai partecipanti al
mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli
enti, è necessario che gli obblighi di informativa siano introdotti
gradualmente. (83)
Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e
dell'esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la
Commissione sia tenuta a presentare delle relazioni al Parlamento europeo e al
Consiglio, se del caso accompagnate da proposte legislative, sull'eventuale
effetto dei requisiti in materia di fondi propri sul ciclo economico, nonché
sui requisiti minimi in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma
di obbligazioni coperte, sulle grandi esposizioni, sui requisiti in materia di
liquidità, sulla leva finanziaria, sulle esposizioni al rischio di credito
trasferito, sul rischio di controparte e sul metodo dell'esposizione
originaria, sulle esposizioni al dettaglio, sulla definizione di fondi propri
ammissibili, nonché sul grado di applicazione del presente regolamento. (84)
Al fine di specificare i requisiti di cui al
presente regolamento, è necessario che la Commissione abbia il potere di
adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE riguardo agli adattamenti
tecnici da apportare al presente regolamento per chiarire le definizioni che
garantiscano un'applicazione uniforme del presente regolamento o per tenere
conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; per adeguare la terminologia e le
definizioni a quelle degli atti successivi; per adattare le disposizioni del
presente regolamento relative ai fondi propri al fine di riflettere gli
sviluppi delle norme contabili o della legislazione dell'Unione o della convergenza
delle prassi di vigilanza; per ampliare l'elenco delle classi di esposizioni ai
fini del metodo standardizzato o del metodo IRB in modo da tenere conto dell'evoluzione
dei mercati finanziari; per adeguare taluni importi concernenti tali classi di
esposizioni al fine di tenere conto degli effetti dell'inflazione; per adeguare
l'elenco e la classificazione degli elementi fuori bilancio e per adeguare
specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di
controparte, al metodo standardizzato e al metodo basato sui rating interni,
all'attenuazione del rischio di credito, alla cartolarizzazione, al rischio
operativo, al rischio di mercato, alla liquidità, alla riserva di capitale,
alla leva finanziaria e all'informativa, al fine di tenere conto dell'evoluzione
dei mercati finanziari, dei principi contabili o della legislazione dell'Unione
rispetto alla convergenza delle prassi di vigilanza e alla misurazione del
rischio e al fine di tenere conto dei risultati del riesame di diversi aspetti
relativi all'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE. (85)
È inoltre necessario che la Commissione abbia il
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE al fine di
stabilire una riduzione temporanea del livello di fondi propri o dei fattori di
ponderazione del rischio precisati ai sensi del presente regolamento al fine di
tenere conto di specifiche circostanze; al fine di chiarire l'esenzione di
talune esposizioni dall'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento relative alle grandi esposizioni; al fine di specificare gli
importi utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
per il portafoglio di negoziazione per tener conto degli sviluppi economici e
monetari; al fine di adeguare le categorie delle imprese di investimento che
possono godere di talune deroghe ai livelli richiesti di fondi propri, al fine
di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; al fine di chiarire
l'obbligo a carico delle imprese di investimento di detenere fondi propri pari
ad un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente, al fine
di assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento; al fine di
determinare gli elementi dei fondi propri da cui è opportuno che siano detratti
gli strumenti di entità rilevanti detenuti dall'ente; al fine di introdurre
ulteriori disposizioni transitorie relative al trattamento degli utili e delle
perdite attuariali nella misurazione delle passività dei fondi pensione a
prestazioni definite degli enti; al fine di aumentare, in via temporanea, il
livello di fondi propri e al fine di specificare i requisiti in materia di
liquidità. (86)
È particolarmente importante che la Commissione
effettui consultazioni adeguate nel corso del suoi lavori preparatori, anche a
livello di esperti. Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e
della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione simultanea,
tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (87)
Inoltre, occorre che la Commissione sia autorizzata ad
adottare, mediante procedura d'urgenza, un aumento temporaneo del livello dei
fondi propri, dei fattori di ponderazione del rischio o di qualsiasi requisito
prudenziale necessario per rispondere agli sviluppi del mercato. È opportuno
che tali disposizioni si applichino per un periodo non superiore a sei mesi, a
meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano sollevato obiezioni
all'atto delegato entro un termine di sei settimane. È necessario che la
Commissione motivi il ricorso alla procedura d'urgenza. (88)
Occorre che norme tecniche nel settore dei servizi
finanziari assicurino l'armonizzazione, condizioni uniformi e la tutela
adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione.
Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe
efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme
tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte
politiche e della loro presentazione alla Commissione. (89)
Occorre che la Commissione adotti i progetti di norme
tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di società
cooperative o enti analoghi, determinati strumenti su fondi propri, adeguamenti
prudenziali, deduzioni dai fondi propri, requisiti aggiuntivi in materia di
fonti propri, partecipazioni di minoranza, servizi ausiliari dell'attività
bancaria, trattamento delle rettifiche per il
rischio di credito, probabilità di inadempimento, perdita in caso di inadempimento, governo
societario, metodi di ponderazione dei rischi delle attività, convergenza delle
prassi in materia di vigilanza, liquidità e disposizioni transitorie per i
fondi propri, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È
particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate
nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. (90)
Inoltre, è opportuno che la Commissione abbia il potere
di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma
dell'articolo 291 del TFUE e in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE)
n. 1093/2010. È necessario che l'ABE sia incaricata dell'elaborazione di
norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione in relazione al
consolidamento, alle decisioni congiunte, alle segnalazioni, all'informativa,
alle esposizioni garantite da ipoteche, alla valutazione dei rischi, ai metodi
di ponderazione del rischio delle attività, ai fattori di ponderazione del
rischio e alla specificazione di determinate esposizioni, al trattamento di
opzioni e warrant, alle posizioni in strumenti di capitale e in valuta,
all'uso di modelli interni, alla leva finanziaria e agli elementi fuori bilancio. (91)
Al fine di garantire condizioni uniformi per
l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere
conferite competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri vengano esercitati
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità
di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione, HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I
Oggetto, campo d'applicazione e definizioni Articolo 1
Campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce regole uniformi
concernenti i requisiti prudenziali generali che tutti gli enti sottoposti a
vigilanza ai sensi della direttiva [inserted by OP] devono soddisfare per
quanto riguarda i seguenti elementi: (a)
requisiti in materia di fondi propri relativi a
elementi di rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo
interamente quantificabili, uniformi e normalizzati; (b)
requisiti che limitano le grandi esposizioni; (c)
dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui
all'articolo 444, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di
liquidità interamente quantificabili, uniformi e normalizzati; (d)
obblighi di segnalazione dei dati di cui alle
lettere da a) a c) e di leva finanziaria; (e)
obblighi di pubblicazione. L'articolo 299 si applica alle controparti
centrali. Il presente regolamento non definisce obblighi
di pubblicazione per le autorità competenti in materia di regolamentazione
prudenziale e vigilanza degli enti di cui alla direttiva [inserted by OP]. Articolo 2
Poteri di vigilanza Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le
autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla
direttiva [inserted by OP]. Articolo 3
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti Il presente regolamento non impedisce agli
enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare
misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento. Articolo 4
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
"ente creditizio": un'impresa la cui
attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico
e nel concedere crediti per proprio conto; (2)
"autorità competenti": le pubbliche
autorità o gli enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale
che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in
ciascuno Stato membro, sono abilitati, in forza di legge o regolamento,
all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di
investimento; (3)
"ente finanziario": un'impresa diversa da
un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di
partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da
2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP]; (4)
"ente": un ente creditizio o un'impresa
di investimento; (5)
"autorità di vigilanza su base
consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della
vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'Unione europea e
degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione
europea o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'Unione
europea; (6)
"impresa di investimento riconosciuta di un
paese terzo": le imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono
imprese che, qualora fossero stabilite nell'Unione europea, rientrerebbero
nella definizione di "impresa di investimento"; b) sono
imprese autorizzate in un paese terzo; c) sono
imprese soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità
competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nel presente regolamento
o nella direttiva [inserted by OP]; (7)
"impresa locale": un'impresa che opera
per conto proprio sui mercati dei financial future o dei contratti a
premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di
coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto
di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei
contratti sia garantita dai membri compensatori dei mercati medesimi; (8)
"imprese di investimento": gli enti
definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva
2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione: a) degli enti creditizi; b) delle imprese locali; c) delle imprese che sono autorizzate
unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o a
ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli
appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi
in situazione di debito con i loro clienti; (9)
"organismo di investimento collettivo
(OIC)": un fondo di investimento alternativo secondo la definizione
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi oppure un organismo d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1 della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); (10)
"autorizzazione": un atto emanante dalle
autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare
l'attività; (11)
"situazione consolidata": la
situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente
regolamento, ai sensi del titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente
formasse, insieme a una o più altre entità, un ente unico; (12)
"base consolidata": sulla base
della situazione consolidata; (13)
"valutazione in base ai prezzi di
mercato": la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura
prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di
borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di
elevata reputazione; (14)
"valutazione in base ad un modello":
qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark)
o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato; (15)
"verifica indipendente dei
prezzi": una procedura di verifica regolare dell'esattezza e
dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli; (16)
"succursale": una sede di attività che
costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e
che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività
di ente creditizio; (17)
"ente finanziario": un'impresa diversa da
un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di
partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da
2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP]; (18)
"Stato membro d'origine": lo Stato membro
nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione; (19)
"Stato membro ospitante": lo Stato membro
nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi; (20)
"controllo": il legame esistente tra
un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della settima
direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo
54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati[18] o una relazione della stessa
natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; (21)
"partecipazione qualificata": il fatto di
detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei
diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio
di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; (22)
"entità del settore pubblico": organismi
amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle
amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano
le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle
autorità locali, oppure imprese non commerciali di proprietà di amministrazioni
centrali o autorità regionali o locali che usufruiscono di espliciti accordi di
garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per
legge che sono soggetti al controllo pubblico; (23)
"capitale ammissibile": ai fini della
parte II, titolo IV, e della parte V, la somma dei seguenti elementi: a) capitale di base di classe 1 (Common Equity
Tier 1 capital); b) capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional
Tier 1 capital); c) capitale di classe 2 (Tier 2 capital)
pari o inferiore al 25% dei fondi propri; (24)
"rischio operativo": il rischio di
perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse
umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio
giuridico; (25)
"banche centrali": le banche centrali
nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali e la Banca
centrale europea, se non diversamente indicato; (26)
"rischio di diluizione": il rischio che
l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in
contante o in altra forma, a favore del debitore; (27)
"probabilità di inadempimento": la
probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un
anno; (28)
"perdita": ai fini della parte III,
titolo II, perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i
costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito; (29)
"perdita in caso di inadempimento (LGD)":
il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento
di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento; (30)
"fattore di conversione": il rapporto tra
la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che verrà
utilizzata in caso di inadempimento, e risulterà quindi in un'esposizione, e la
parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito; l'entità della
linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite
non prestabilito sia più elevato; (31)
"perdita attesa" (EL): ai fini della
parte III, titolo II, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su
un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in
caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo
dell'esposizione al momento dell'inadempimento; (32)
"attenuazione del rischio di credito":
tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle
esposizioni da essi detenute; (33)
"protezione del credito finanziata":
tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione
del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente
– nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di
altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte –
di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o
l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione
all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un
credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare; (34)
"protezione del credito non finanziata":
tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione
del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'impegno di un
terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del
debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito; (35)
"operazione di vendita con patto di
riacquisto": operazione disciplinata da un accordo rientrante nella
definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" o
"operazione di acquisto con patto di rivendita"; (36)
"strumenti assimilabili al contante":
certificati di deposito, obbligazioni (comprese le obbligazioni garantite) o
qualsiasi altro strumento non subordinato emesso dall'ente, per il quale l'ente
ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato
incondizionatamente dall'ente al valore nominale; (37)
"cartolarizzazione": operazione o
dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione
o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le due
seguenti caratteristiche: (a)
i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione
o del dispositivo dipendono dalla performance dell'esposizione o dell'aggregato
di esposizioni; (b)
la subordinazione dei segmenti determina la
distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del
dispositivo; (38)
"segmento": frazione contrattualmente
definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero
di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un
rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione
dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla
protezione del credito fornita da terzi direttamente ai possessori delle
posizioni nella frazione o in altre frazioni; (39)
"posizione inerente a cartolarizzazione":
esposizione su una cartolarizzazione; (40)
"ricartolarizzazione": una
cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di
esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni
sottostanti è una posizione inerente a cartolarizzazione; (41)
"posizione inerente a
ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione; (42)
"cedente": uno dei seguenti soggetti: (a)
entità che, in proprio o per il tramite di entità connesse,
ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono
sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del
potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata; (b)
entità che acquista le esposizioni di un terzo per
proprio conto e procede successivamente alla loro cartolarizzazione; (43)
"promotore": ente diverso dall'ente
cedente che elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite
da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista
esposizioni da terzi; (44)
"supporto di credito": meccanismo
contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una
posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione
in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla
presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango
subordinato (junior) e da altre forme di protezione del credito; (45)
"società veicolo di cartolarizzazione
(SSPE)": società, trust o altre entità giuridiche, diverse dagli enti,
costituite allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui
attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui
struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di
cartolarizzazione da quelle dell'ente cedente, e i cui titolari dei relativi
interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi; (46)
"gruppo di clienti collegati": (a)
due o più persone fisiche o giuridiche le quali,
salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del
rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di
controllo sull'altra o sulle altre, a meno che non si applichi il trattamento
di cui alla lettera c); oppure (b)
due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali
non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che
sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto
esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si
trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di
rimborso, anche l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di
finanziamento o di rimborso; oppure (c)
se un'amministrazione centrale ha il controllo di una o
più entità e le esposizioni verso tale amministrazione ricevono un fattore di
ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 109 e tale amministrazione
ha fornito un'esplicita garanzia per tutte le obbligazioni di dette entità,
questo controllo non dà luogo a un gruppo di clienti collegati composto dall'amministrazione
centrale e le entità. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le
autorità locali quando le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le
autorità locali ricevono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a
norma dell'articolo 110 e quando le amministrazioni regionali o le autorità
locali hanno fornito un'esplicita garanzia per tutte le obbligazioni di tali
entità; (47)
"mercati ufficiali": i mercati che
soddisfano tutte le seguenti condizioni: (a)
sono mercati di cui all'elenco che sarà pubblicato
da (AESFEM) ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE; (b)
hanno un meccanismo di compensazione secondo il
quale i contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione di
margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una
protezione adeguata; (48)
"benefici pensionistici discrezionali":
diritti pensionistici supplementari accordati su base discrezionale da parte di
un ente a un dipendente, nel quadro del pacchetto retributivo variabile di
detto dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente ai sensi del
sistema pensionistico della sua società; (49)
"partecipazione": una partecipazione ai
sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
società[19],
oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei
diritti di voto o del capitale di un'impresa; (50)
"esposizione": ai fini della parte III,
titolo II, un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio; (51)
"valore cauzionale dell'immobile": valore
dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della
futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli
a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato,
dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi; (52)
"valore di mercato": per i beni immobili,
l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della
valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente
consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione
commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con
cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni; (53)
"quadro di regolamentazione contabile
rilevante": le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del
regolamento (CE) n. 1606/2002[20]
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali nonché della direttiva
86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[21]; (54)
"tasso di inadempimento su un anno": il
rapporto tra il numero degli inadempimenti verificatisi in un periodo che
inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questo
grado o aggregato un anno prima di tale data; (55)
"finanziamento per immobili a fini
speculativi": prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo di
immobili o dell'edificazione di terreni in relazione a tali immobili, con
l'intenzione di rivendita a scopo di lucro; (56)
"contratto di vendita con patto di
riacquisto" e "contratto di acquisto con patto di rivendita":
qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce
titoli o merci o diritti garantiti relativi a: a) la proprietà di titoli o merci, quando la
garanzia è emessa da un mercato ufficiale che detiene i diritti sui titoli o
sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in
garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più
controparti, con l'impegno a riacquistarli; b) titoli o merci della stessa specie ad un
determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di
chi effettua il trasferimento; si
tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende
i titoli o le merci e di un contratto di acquisto con patto di rivendita per
l'ente che li acquista; (57)
"strumenti finanziari": (a)
un contratto che dà origine, per una parte, ad
un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno
strumento di capitale; oppure (b)
qualsiasi strumento specificato nella sezione C
dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; oppure (c)
strumenti finanziari derivati; oppure (d)
uno strumento finanziario primario; oppure (e)
uno strumento a pronti. Gli strumenti di cui alle lettere da a) a c) sono
strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno
strumento finanziario sottostante o da un altro elemento sottostante, da un
tasso o da un indice; (58)
"capitale iniziale": il numero e il tipo
dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva [inserted by OP] per
gli enti creditizi e al titolo IV della stessa direttiva per le imprese di
investimento; (59)
"posizioni detenute a fini di
negoziazione": (a)
posizioni in proprio (proprietary positions)
e posizioni derivanti da servizi alla clientela (client servicing) e di
supporto agli scambi (market making); oppure (b)
posizioni destinate a una successiva vendita a
breve termine; oppure (c)
posizioni destinate a beneficiare a breve termine
di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita,
o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse; (60)
"impresa madre": a) un'impresa madre ai sensi degli articoli
1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; b) ai fini del titolo VII, capi 3 e 4,
sezione 2, del titolo VIII della direttiva [inserted by OP] e della parte V del
presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,
della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente
un'influenza dominante su un'altra impresa; (61)
"filiazione": a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli
1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo
1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui
un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante. Ogni filiazione di una filiazione è parimenti
considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali
imprese; (62)
"portafoglio di negoziazione": insieme
delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la
negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a
fini di negoziazione; (63)
"società di partecipazione finanziaria":
un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente,
enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una
società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15,
della direttiva 2002/87/CE[22]; (64)
"ente impresa madre in uno Stato membro":
un ente avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una
partecipazione in detti enti, e che non è a sua volta filiazione di un altro
ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione
finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello
stesso Stato membro; (65)
"ente impresa madre nell'UE": ente
impresa madre che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno
Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società
di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro; (66)
"società di partecipazione finanziaria madre
in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria che non è a
sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una
società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione
finanziaria mista creata nello stesso Stato membro; (67)
"società di partecipazione finanziaria madre
nell'UE": una società di partecipazione finanziaria madre che non è una
filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di
partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria
mista in uno Stato membro; (68)
"società di partecipazione finanziaria mista
madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista
che non è a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato
membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di
partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro; (69)
"società di partecipazione finanziaria mista
madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria mista madre che
non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra
società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione
finanziaria mista creata in uno Stato membro; (70)
"sistema multilaterale di negoziazione":
ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva
2004/39/CE; (71)
"società di partecipazione mista":
un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un
ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come
filiazioni almeno un ente; (72)
"stretti legami": situazione nella quale
due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti
modalità: (a)
da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere
direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto
o del capitale di un'impresa; (b)
da un legame di controllo; (c)
dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo
duraturo ad una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di
controllo; (73)
"controparte centrale": entità giuridica
che si interpone tra le controparti di un'operazione di negoziazione su uno o
più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun
venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; (74)
"fondo di garanzia in caso di
inadempimento": un fondo istituito da una controparte centrale allo scopo
di ripartire le perdite cui la controparte centrale deve far fronte a causa
dell'inadempimento o dell'insolvenza di uno o più dei suoi membri compensatori,
se i margini e i contributi forniti al fondo da detti membri compensatori in
caso di inadempimento non sono sufficienti per coprire tali perdite; (75)
"esposizione commerciale": la somma delle
esposizioni derivanti da attività impegnate presso una controparte centrale,
delle esposizioni verso una controparte centrale valutate in base ai prezzi di
mercato e delle potenziali esposizioni future verso una controparte centrale; (76)
"impresa di assicurazione": ha lo stesso
significato di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE; (77)
"società di partecipazione assicurativa
mista": ha lo stesso significato di cui all'articolo 212, paragrafo 1,
lettera g), della direttiva 2009/138/CE; (78)
"impresa di riassicurazione": ha lo
stesso significato di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva
2009/138/CE; (79)
"impresa di assicurazione di un paese
terzo": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 3, della
direttiva 2009/138/CE; (80)
"impresa di riassicurazione di un paese
terzo": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 6, della
direttiva 2009/138/CE; (81)
"mercato regolamentato": un mercato di
cui all'elenco che sarà pubblicato dall'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi dell'articolo 47 della direttiva
2004/39/CE; (82)
"organo di gestione": l'organo di governo
di un ente, comprese le funzioni di sorveglianza e di gestione, che ha il
potere ultimo di prendere decisioni e al quale è conferito il potere di
stabilire la strategia, gli obiettivi e l'orientamento generale dell'ente.
L'organo di gestione comprende le persone che dirigono di fatto l'attività
dell'ente; (83)
"organo di gestione nella sua funzione di
sorveglianza": l'organo di gestione che agisce nella sua funzione di
sorveglianza, controllando e monitorando le decisioni della dirigenza; (84)
"alta dirigenza": le persone fisiche che
esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un ente e che sono responsabili
della gestione quotidiana dell'ente di fronte all'organo di gestione; (85)
"società di partecipazione finanziaria
mista": un'impresa madre, diversa da un'entità regolamentata, che insieme
con le sue filiazioni, almeno una delle quali è un'entità regolamentata con amministrazione
centrale nell'Unione, e con altre entità costituisce un conglomerato
finanziario; (86)
"leva finanziaria": le dimensioni
relative, da un lato, degli attivi di un ente, delle sue obbligazioni fuori
bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire
garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti,
impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma
escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la
liquidazione dell'ente, e, dall'altro, dei fondi propri di tale ente. Titolo II
Livello di applicazione dei requisiti Capo 1
Applicazione dei requisiti su base individuale Articolo 5
Principi generali 1.
Gli enti si conformano su base individuale agli
obblighi fissati alle parti da II a V. 2.
Ciascun ente che non sia né una filiazione nello
Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né
un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi
dell'articolo 17 si conforma su base individuale agli obblighi fissati
all'articolo 84. 3.
Ciascun ente che non sia né un'impresa madre, né
una filiazione, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi
dell'articolo 17 si conforma su base individuale agli obblighi fissati alla
parte VIII. 4.
Gli enti diversi dalle imprese di investimento che
non sono autorizzati a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6
dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE si conformano su base
individuale agli obblighi fissati agli articoli 401 e 403. 5.
Gli enti si conformano su base individuale agli
obblighi fissati alla parte VII. Articolo 6
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale 1.
Le autorità competenti possono derogare
all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente,
qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla
vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza
su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le
condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata
dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni: (a)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di
fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi
propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre; (b)
l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per
quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il
permesso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla
filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile; (c)
le procedure di valutazione, misurazione e
controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione; (d)
l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di
voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di
gestione della filiazione. 2.
Le autorità competenti possono valersi della
facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società
di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista
avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta
alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni
dell'articolo 10, paragrafo 1. 3.
Le autorità competenti possono derogare
all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno
Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato
membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché
siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi
propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiazioni: (a)
non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di
fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi
propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro; (b)
le procedure di valutazione, misurazione e
controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata
comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro. L'autorità competente che si avvale del presente
paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Articolo 7
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale 1.
Le autorità competenti derogano, in tutto o in
parte, all'applicazione dell'articolo 401 ad un ente impresa madre e a tutte o
alcune sue filiazioni nell'Unione europea e le sottopongono a vigilanza come
unico sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni
di seguito elencate: (a)
l'ente impresa madre si conforma agli obblighi di
cui agli articoli 401 e 403 su base consolidata o, quando il sottogruppo non
include l'ente impresa madre nell'UE, su base subconsolidata; (b)
l'ente impresa madre controlla e sorveglia
costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del
gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga; (c)
gli enti hanno concluso contratti che prevedono la
libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di
soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza; (d)
non vi sono e non sono previsti rilevanti
impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di
cui alla lettera c). 2.
Se tutti gli enti del sottogruppo di liquidità sono
autorizzati nel medesimo Stato membro, le disposizioni di cui al paragrafo 1
sono applicate dalle autorità competenti di detto Stato membro. Se gli enti del sottogruppo di liquidità sono
autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si
applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 19, e solo
agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi: (a)
l'adeguatezza dell'organizzazione e il trattamento
del rischio di liquidità come richiesto dall'articolo 84 della direttiva
[inserted by OP]; (b)
la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la
proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel sottogruppo; (c)
gli importi minimi delle attività liquide che
devono essere detenute dagli enti per i quali si è derogato all'applicazione
dell'articolo 401; (d)
la necessità di parametri più rigorosi rispetto a
quelli previsti alla parte VI, titolo III. Le autorità competenti possono applicare il
paragrafo 1 anche agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela
istituzionale di cui all'articolo 108, paragrafo 7, lettera b), a condizione
che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7.
In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga
all'articolo 401 sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del
sottogruppo di liquidità unico. 3.
Nei casi in cui è stata concessa una deroga a norma
del paragrafo 1, le autorità competenti possono anche derogare all'applicazione
dell'articolo 403. Articolo 8
Metodo di consolidamento individuale 1.
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo
e l'articolo 134, paragrafo 3, della direttiva [inserted by OP], le autorità
competenti possono permettere caso per caso agli enti imprese madri di
includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, le
filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei
confronti di detto ente impresa madre. 2.
Il trattamento di cui al paragrafo 1 è consentito
soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità
competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in
base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di
fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il
rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre. 3.
Se un'autorità competente si avvale della facoltà
di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le
autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al
paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la
filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le
medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in
questione. Articolo 9
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale Le autorità competenti possono derogare
all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da II a IV e da VI a VIII
a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati
permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito
nel medesimo Stato membro, se la legge nazionale prevede che: (a)
gli obblighi assunti dall'organismo centrale e
dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli
enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale; (b)
la solvibilità e la liquidità dell'organismo
centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro
insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti; (c)
la dirigenza dell'organismo centrale abbia il
potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati. Capo 2
Consolidamento prudenziale Sezione 1
Applicazione dei requisiti su base consolidata Articolo 10
Trattamento generale 1.
Gli enti imprese madri in uno Stato membro
rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 16, gli
obblighi di cui alle parti da II a IV e VII, sulla base della loro situazione
finanziaria consolidata. 2.
Gli enti controllati da una società di
partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria
mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità
stabilite all'articolo 16, gli obblighi di cui alle parti da II a IV e VII,
sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria
o della società di partecipazione finanziaria mista. Qualora la società di partecipazione finanziaria
madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato
membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente
soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 106
della direttiva [inserted by OP]. 3.
Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti
controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli
enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre
nell'UE rispettano gli obblighi di cui agli articoli 401 e 403 sulla base della
situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione
finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo
comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a
fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I,
sezione A, della direttiva 2004/39/CE. 4.
In caso di applicazione dell'articolo 9, l'organismo
centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da
II a IV e VII sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale.
L'articolo 16 si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati
sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale. Articolo 11
Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria
mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un' impresa di
investimento Quando una società di partecipazione
finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per
filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti
basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria
o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente
creditizio. Articolo 12
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata 1.
Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli
obblighi di cui alla parte VIII sulla base della loro situazione consolidata. Le filiazioni più importanti degli enti imprese
madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 424, 425,
435 e 436, su base individuale o subconsolidata. 2.
Gli enti controllati da una società di
partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione
finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte VIII
sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione
finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. Le filiazioni più importanti di società di
partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione
finanziaria miste madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli
articoli 424, 425, 435 e 436, su base individuale o subconsolidata. 3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in
parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di
partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione
finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in
un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa
madre avente sede in un paese terzo. 4. In caso di applicazione
dell'articolo 9, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i
requisiti di cui alla parte VIII sulla base della situazione consolidata
dell'organismo centrale. L'articolo 16, paragrafo 1, si applica all'organismo
centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo
centrale. Articolo 13
Applicazione dei requisiti di cui alla parte V su base consolidata 1.
Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti
nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di
cui alla parte V su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la
coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei
meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da
produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività
di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non
rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento mettano in atto
dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle
predette disposizioni. 2.
Nell'applicare l'articolo 87 su base consolidata o
subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio
aggiuntivo conformemente all'articolo 396 se i requisiti di cui agli articoli
394 o 395 non vengono rispettati al livello di un'entità stabilita in un paese
terzo inclusa nel consolidamento ai sensi dell'articolo 16, nel caso in cui il
mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del
gruppo. 3.
Gli obblighi derivanti dalla parte V riguardanti
filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se
l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di
partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione
finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che
l'applicazione della parte V è illegale ai sensi della normativa del paese
terzo in cui la filiazione è stabilita. Articolo 14
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base
consolidata per gruppi di imprese di investimento 1.
Le autorità competenti che esercitano la vigilanza
di gruppi su base consolidata possono, caso per caso, derogare all'applicazione
dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata a condizione che
siano rispettate le seguenti condizioni: (a)
ciascuna impresa di investimento nell'UE
appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo
dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 90, paragrafo 2; (b)
tutte le imprese di investimento del gruppo
rientrano nelle categorie di cui all'articolo 90, paragrafo 1 e
all'articolo 91, paragrafo 1; (c)
ciascuna impresa di investimento nell'UE
appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 90 su
base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale di
base di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di
investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di
servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati; (d)
ciascuna società di partecipazione finanziaria che
sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di
un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene un capitale minimo,
definito ai fini della presente disposizione come la somma dei seguenti
elementi: i) gli elementi di cui all'articolo 24,
paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1; ii) la somma del valore contabile integrale
delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui
all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 53, paragrafo 1,
lettere c) e d) e all'articolo 63, paragrafo 1, lettere c) e d) in imprese di
investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di
servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati; e iii) l'importo totale di ogni passività
potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società
di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero
altrimenti consolidati; (e)
il gruppo non comprende enti creditizi. Quando i criteri di cui al primo comma sono
soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi
di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le
società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari,
società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte
del gruppo. 2.
Le autorità competenti possono inoltre applicare la
deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo
inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo
1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti in materia di fondi
propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti
finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizi
ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni
passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari,
società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero
altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito in materia
di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti
finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi
ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nozionale. Articolo 15
Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga
all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata Le imprese di investimento che fanno parte di
un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 14 notificano
alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e
alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione
finanziaria di dette imprese. Qualora le autorità competenti deroghino agli
obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 14, esse
adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi
esposizioni, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in
nessuno degli Stati membri. Se le autorità
competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri
su base consolidata di cui all'articolo 14, i requisiti di cui alla parte VIII
si applicano su base individuale. Sezione 2
Metodi di consolidamento prudenziale Articolo 16
Metodi di consolidamento prudenziale 1.
Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui
alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un
consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro
filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione
finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I
paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione
degli articoli 401 e 403 sulla base della situazione consolidata dell'ente. 2.
Tuttavia, le autorità competenti possono
consentire, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota
di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento
proporzionale può essere consentito solo se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: (a)
la responsabilità dell'impresa madre è limitata
alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto
conto della responsabilità degli altri azionisti o soci; (b)
la solvibilità degli altri azionisti o soci è
soddisfacente; (c)
la responsabilità degli altri azionisti o soci
viene chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante. 3.
Qualora le imprese siano legate da una relazione ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità
competenti stabiliscono le modalità del consolidamento. 4.
Le autorità competenti preposte alla vigilanza su
base consolidata esigono il consolidamento proporzionale, in base alla quota di
capitale detenuta, delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti
finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da
una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una
limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di
capitale da queste detenuta. 5.
In caso di partecipazione o di altri legami in
capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti
stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse
possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo
dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle
imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. 6.
Le autorità competenti stabiliscono se e in quale
forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti: (a)
quando un ente, a giudizio delle autorità
competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari,
senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami patrimoniali in tali
enti; e (b)
quando due o più enti o enti finanziari sono posti
sotto un'unica dirigenza, senza che questa sia stabilita per contratto o
clausole statutarie. Le autorità competenti possono in particolare
permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della
direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle
imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. 7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il
consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente
articolo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 8.
Allorché la vigilanza su base consolidata è
prescritta in applicazione dell'articolo 106 della direttiva [inserted by OP],
le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali
definite nella direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli
stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo. Sezione 3
Campo di applicazione del consolidamento prudenziale Articolo 17
Entità escluse dal campo di applicazione del consolidamento prudenziale 1.
Un ente, un ente finanziario o un'impresa di
servizi ausiliari che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una
partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo
totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata
sia inferiore al più basso dei due importi seguenti: a) 10 milioni di EUR; b) 1% dell'importo totale degli attivi e
degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la
partecipazione. 2.
Le autorità competenti preposte alla vigilanza su
base consolidata in applicazione dell'articolo 106 della direttiva [inserted by
OP] possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non
includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o un'impresa di
servizi ausiliari che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: (a)
se l'impresa interessata è situata in un paese
terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle
informazioni necessarie; (b)
se l'impresa interessata presenta un interesse
trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi; (c)
se, a giudizio delle autorità competenti preposte
all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della
situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o
fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti
creditizi. 3.
Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2,
lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno
incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non
trascurabile rispetto allo scopo specificato. Articolo 18
Decisioni comuni sui requisiti prudenziali 1.
Le autorità competenti decidono di comune accordo,
dopo essersi ampiamente consultate: a) nel caso di domande per
l'ottenimento di permessi di cui rispettivamente all'articolo 138, paragrafo 1,
all'articolo 146, paragrafo 9, all'articolo 301, paragrafo 2, all'articolo 277
e all'articolo 352 del presente regolamento presentate da un ente impresa madre
nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società
di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione
finanziaria mista madre nell'UE, se concedere il permesso richiesto e a quali
condizioni subordinare eventualmente tale permesso; b) ai fini dell'applicazione del
trattamento intragruppo di cui all'articolo 410, paragrafo 8, e all'articolo
413, paragrafo 4, del presente regolamento in relazione agli enti che non sono
oggetto della deroga di cui all'articolo 7. Le domande vengono presentate unicamente
all'autorità di vigilanza su base consolidata. La domanda di cui all'articolo 301, paragrafo 2, include la
descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità
del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella
domanda viene indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione vengano
presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio. 2.
Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro
potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta: (a)
sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera
a); (b)
sul trattamento intragruppo della liquidità di cui
al paragrafo 1, lettera b). Tale decisione congiunta è esposta in un documento
contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente
dall'autorità competente di cui al paragrafo 1. 3.
Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia: a) alla data di ricevimento da parte
dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al
paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base
consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità
competenti interessate; b) alla data di ricevimento da parte delle autorità
competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base
consolidata sull'analisi degli impegni intragruppo. 4.
In mancanza di una decisione congiunta tra le
autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata
adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettere a) e b). La decisione
dell'autorità di vigilanza su base consolidata in merito al paragrafo 1,
lettera b), non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi
dell'articolo 100 bis della direttiva [to be inserted by OP].
Tale decisione è esposta in un documento
contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e
delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei
mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata
trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di
partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione
finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti. Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle
autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19
del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata
rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale
decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto
regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il
periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del
predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è
rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una
decisione congiunta. 5.
Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue
filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre
nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE
utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 301, paragrafo 2,
o il metodo IRB di cui all'articolo 138 su base unificata, le autorità
competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli
articoli 310 e 311 o alla parte III, capo 3, sezione 6, vengano soddisfatti
dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera
adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie
di gestione del rischio. 6.
Le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono
vincolanti per le autorità competenti degli Stati membri interessati. 7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta
di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di permesso
di cui all'articolo 138, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 9,
all'articolo 301, paragrafo 2, all'articolo 277 e all'articolo 352, e per
quanto riguarda il trattamento intragruppo della liquidità di cui al paragrafo
1, lettera b), al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte. L'ABE presenta tali norme tecniche alla
Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 19
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di
liquidità 1.
In caso di presentazione della domanda da parte di
un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria
madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre
nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti
responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE
o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società
di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto
quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta, individuando un
unico sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 7. La decisione congiunta deve essere presa entro sei
mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata
di una relazione nella quale vengono individuati i singoli sottogruppi di
liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 7. In caso di disaccordo
nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata
consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate.
L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria
iniziativa. La decisione congiunta può anche imporre limiti
all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione
di importi minimi di attività liquide da parte degli enti creditizi esenti
dall'applicazione dell'articolo 401. La decisione congiunta è pienamente motivata e
illustra le ragioni che hanno portato alla sua adozione. L'autorità di
vigilanza su base consolidata trasmette la decisione motivata all'ente impresa
madre del sottogruppo di liquidità. 2.
In mancanza di una decisione congiunta entro sei
mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale
adotta la propria decisione. Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità
competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte o meno le
condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) e richiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Se alla fine del periodo di sei mesi una delle
autorità competenti interessate ha proceduto a quanto detto sopra, tutte le
autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa di una
decisione dell'ABE. Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla richiesta.
Dopo che l'ABE ha adottato una decisione, le autorità competenti adottano le
loro decisioni relative alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
lettere da a) a d), in linea con la decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato
all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione
congiunta. La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e la
decisione di cui al comma precedente sono vincolanti a norma dell'articolo 19,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.
Nel periodo di sei mesi le autorità competenti
possono anche consultare l'ABE circa la questione se siano soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d). In questo
caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante
conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In tal caso, tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni
in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la
mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre
mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale
adotta la propria decisione. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta
di cui al presente articolo sull'applicazione dell'articolo 7, al fine di
facilitare l'adozione delle decisioni congiunte. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 20
Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi Gli enti che sono filiazioni soddisfano i
requisiti di cui alla parte III, articolo 84, e alla parte V sulla base della
loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si
tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di
partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un
ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la
definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi
detengano una partecipazione. Articolo 21
Imprese nei paesi terzi Ai fini dell'esercizio
della vigilanza su base consolidata in conformità del presente capo, i termini
"impresa di investimento", "ente creditizio", "ente
finanziario" e "ente" si applicano anche a quelle imprese
stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero
nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 16. PARTE SECONDA FONDI PROPRI Titolo I Definizioni specifiche per i fondi propri Articolo 22
Definizioni Ai fini della presente parte si applicano le
seguenti definizioni: (1)
"altre componenti di conto economico
complessivo accumulate": ha lo stesso significato di cui al principio
contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE)
n. 1606/2002; (2)
"elementi assicurativi dei fondi propri
accessori": fondi propri ai sensi dell'articolo 89 della direttiva
2009/138/CE; (3)
"principio contabile applicabile":
principio contabile pertinente, applicabile a norma della direttiva 86/635/CEE
o del regolamento (CE) n. 1606/2002, che si applica all'ente; (4)
"fondi propri di base": fondi propri di
base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE; (5)
"elementi assicurativi dei fondi propri di
classe 1": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai
requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati
nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo
94, paragrafo 1, di tale direttiva; (6)
"elementi assicurativi dei fondi propri
aggiuntivi di classe 1": elementi dei fondi propri di base di imprese
soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora siano classificati
come capitale di classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità
all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi
sia limitata dagli atti delegati adottati in conformità all'articolo 99 di
detta direttiva; (7)
"elementi assicurativi dei fondi propri di
classe 2": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai
requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati
nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo
94, paragrafo 2, di tale direttiva; (8)
"elementi assicurativi dei fondi propri di
classe 3": elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese
soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano
classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità
all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva; (9)
"attività fiscali differite": ha lo
stesso significato di cui al principio contabile applicabile; (10)
"attività fiscali differite che si basano
sulla redditività futura": attività fiscali differite il cui valore futuro
può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile
imponibile in futuro; (11)
"passività fiscali differite": ha lo
stesso significato di cui al principio contabile applicabile; (12)
"attività dei fondi pensione a prestazioni
definite": le attività di un fondo o un regime pensionistico – a seconda
del caso – a prestazioni definite, calcolate dopo la detrazione delle obbligazioni
previste dallo stesso fondo o regime; (13)
"distribuzione": il pagamento di
dividendi o interessi, in qualsiasi forma; (14)
"impresa finanziaria": ha lo stesso
significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva
2009/138/CE; (15)
"fondi per rischi bancari generali": ha
lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE; (16)
"avviamento": ha lo stesso significato di
cui al principio contabile applicabile; (17)
"partecipazione indiretta": investimento
effettuato da un ente in un terzo, comportante un'esposizione verso uno
strumento di capitale emesso da un'entità pertinente, dove l'investimento è
effettuato per assumere un'esposizione verso tale strumento di capitale o, con
qualsiasi altro mezzo, un'esposizione verso uno strumento la cui perdita di
valore comporterebbe per l'ente una perdita non significativamente diversa da
quella che subirebbe se detenesse direttamente lo strumento; (18)
"beni immateriali": ha lo stesso
significato di cui al principio contabile applicabile; (19)
"entità operativa": entità istituita allo
scopo di realizzare un profitto in proprio; (20)
"altri strumenti di capitale": strumenti
di capitale emessi da entità pertinenti che non hanno i requisiti per essere
considerati come strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti
aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei
fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di
classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi
assicurativi dei fondi propri di classe 3; (21)
"altre riserve": riserve ai sensi del
principio contabile applicabile, che devono essere pubblicate in virtù di tale
principio, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto
economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti; (22)
"fondi propri": la somma del capitale di
classe 1 e del capitale di classe 2; (23)
"strumenti di fondi propri": strumenti di
capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati
strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o
strumenti di classe 2; (24)
"profitto": ha lo stesso significato di
cui al principio contabile applicabile; (25)
"partecipazione incrociata reciproca":
detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti
di capitale emessi da entità pertinenti quando tali entità detengono anche
strumenti di fondi propri emessi dall'ente; (26)
"entità pertinente": a) un altro ente; b) un ente finanziario; c) un'impresa di assicurazione; d) un'impresa di assicurazione di un paese
terzo; e) un'impresa di riassicurazione; f) un'impresa di riassicurazione di un
paese terzo; g) un'impresa finanziaria; h) una società di partecipazione
assicurativa mista; i) un'impresa esclusa dal campo di
applicazione della direttiva 2009/138/CE, in conformità dei requisiti di cui
all'articolo 4 di tale direttiva; (27)
"utili non distribuiti": profitti e
perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in
virtù dei principi contabili applicabili; (28)
"sovrapprezzo di emissione": ha lo stesso
significato di cui al principio contabile applicabile; (29)
"differenze temporanee": ha lo stesso
significato di cui al principio contabile applicabile. Titolo II
Elementi dei fondi propri Capo 1
Capitale di classe 1 Articolo 23
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 di
un ente consiste nella somma del capitale di base di classe 1 e del capitale
aggiuntivo di classe 1 dell'ente. Capo 2
Capitale di base di classe 1 Sezione 1
Elementi e strumenti del capitale di base di classe 1 Articolo 24
Elementi del capitale di base di classe 1 1.
Gli elementi del capitale di base di classe 1 degli
enti sono i seguenti: (a)
strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 26; (b)
sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di
cui alla lettera a); (c)
utili non distribuiti; (d)
altre componenti di conto economico complessivo
accumulate; (e)
altre riserve; (f)
fondi per rischi bancari generali. 2.
Ai fini della paragrafo 1, lettera c), gli enti
possono includere nel capitale di base di classe 1 gli utili intermedi o di
fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del
risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con
l'accordo preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'accordo
se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
gli utili sono stati riesaminati da persone
indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti
dell'ente stesso; (b)
l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo
il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al
netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili. Un riesame degli utili intermedi o di fine
esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono
stati valutati conformemente ai principi enunciati nel principio contabile
applicabile. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile"
quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.
L'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco delle
forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerati
come strumenti del capitale di base di classe 1. L'ABE elabora e pubblica tale
elenco entro il 1° gennaio 2013. Articolo 25
Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative e di enti analoghi
inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1 1.
Gli elementi del capitale di base di classe 1
includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge,
purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: (a)
l'ente è di un tipo definito in base al diritto
nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per
essere ritenuto una società mutua o cooperativa o un ente analogo ai fini della
presente parte; (b)
le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 sono
rispettate; (c)
lo strumento non possiede caratteristiche che
potrebbero provocare l'indebolimento delle condizioni dell'ente in modo
continuativo nei periodi di stress del mercato. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
le condizioni in base alle quali le autorità
competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della
legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una
società mutua o cooperativa o un ente analogo ai fini della presente parte; (b)
la natura e la portata degli elementi seguenti: i)
le caratteristiche che potrebbero provocare
l'indebolimento dell'ente in condizioni di continuità aziendale nei periodi di
stress del mercato; ii) gli stress di mercato in presenza dei quali tali elementi potrebbero
provocare l'indebolimento dell'ente in condizioni di continuità aziendale. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 26
Strumenti del capitale di base di classe 1 1.
Gli strumenti di capitale vengono considerati come
strumenti del capitale di base di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni: (a)
gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente,
previo accordo dei proprietari dell'ente o, se consentito ai sensi della
normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione dell'ente; (b)
gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è
finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente; (c)
gli strumenti soddisfano tutte le condizioni
seguenti per quanto riguarda la loro classificazione: i) hanno i requisiti per essere
considerati come capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE; ii) sono classificati come patrimonio netto
(equity) ai sensi del principio contabile applicabile; iii) sono classificati come patrimonio netto
(equity capital) ai fini della determinazione di un'insolvenza in base
al bilancio, se del caso ai termini della legislazione nazionale in materia di
insolvenza; (d)
gli strumenti sono indicati chiaramente e
separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente; (e)
gli strumenti sono perpetui; (f)
il valore nominale degli strumenti non può essere
ridotto né rimborsato, ad esclusione dei seguenti casi: i) la liquidazione dell'ente; ii) operazioni discrezionali di riacquisto
degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a
condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione dell'autorità competente in
conformità con l'articolo 72; (g)
le disposizioni che governano gli strumenti non
indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli
strumenti sia o possa essere ridotto o rimborsato in casi diversi dalla
liquidazione dell'ente, e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso prima o
al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli
strumenti di cui all'articolo 25, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali
strumenti è vietato dalla legislazione nazionale applicabile; (h)
gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per
quanto riguarda le distribuzioni: i) non vi sono distribuzioni
preferenziali, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale di base di
classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti
preferenziali per il pagamento delle distribuzioni; ii) le distribuzioni ai possessori degli
strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili; iii) le condizioni che governano gli
strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo
delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo
25; iv) il livello delle distribuzioni non è
determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati
acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo
25; v) le condizioni che governano gli
strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai
loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo; vi) il mancato pagamento delle distribuzioni
non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente; (i)
rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi
dall'ente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 assorbono la prima
parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si
verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti
gli altri strumenti del capitale di base di classe 1; (j)
gli strumenti sono di categoria inferiore a tutti
gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente; (k)
gli strumenti conferiscono ai loro possessori un
credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo
il pagamento di tutti i crediti di primo rango, è proporzionale all'importo di
tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad
eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 25; (l)
gli strumenti non sono coperti né garantiti da
nessuno dei seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) l'ente impresa madre o le sue
filiazioni; iii) la società di partecipazione
finanziaria madre o le sue filiazioni; iv) la società di partecipazione mista o le
sue filiazioni; v) la società di partecipazione finanziaria
mista e le sue filiazioni; vi) qualsiasi impresa che abbia stretti
legami con gli enti di cui ai punti da i) a v); (m)
gli strumenti non sono oggetto di alcuna
disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei crediti a
titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione. 2.
Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i)
sono rispettate anche in caso di riduzione permanente del valore nominale degli
strumenti aggiuntivi di classe 1. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
le forme e la natura del finanziamento indiretto
degli strumenti di capitale; (b) il significato di "elementi distribuibili" ai fini
della determinazione dell'importo disponibile da distribuire ai possessori
degli strumenti di fondi propri di un ente. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla
Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 27
Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative e da enti analoghi 1.
Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e
cooperative e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale
di base di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 26 e al
presente articolo sono soddisfatte. 2.
Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di
capitale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla
legislazione nazionale applicabile, l'ente deve poter rifiutare il rimborso
degli strumenti; (b)
se la legislazione nazionale applicabile vieta
all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che
governano gli strumenti autorizzano l'ente a limitare il rimborso; (c)
il rifiuto di rimborsare gli strumenti, o, se del
caso, la limitazione del rimborso degli strumenti, non possono costituire un
caso di inadempimento da parte dell'ente. 3.
Gli strumenti di capitale possono comprendere un
massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni soltanto
nei casi in cui tale massimale o restrizione sono stabiliti nel quadro della
legislazione nazionale applicabile o dello statuto dell'ente. 4.
Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai
loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve
dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si
applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del
capitale di base di classe 1 emessi da tale ente. 5.
Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai
loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un credito sulle
attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si
applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del
capitale di base di classe 1 emessi da tale ente. 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che
si rendono necessarie quando la legislazione nazionale vieta all'ente di rimborsare
gli strumenti di fondi propri. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010. Articolo 28
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti del
capitale di base di classe 1 Quando,
nel caso di uno strumento del capitale di base di classe 1, le condizioni di
cui agli articoli 26 e 27 non sono più soddisfatte, si applicano le
disposizioni seguenti: (a)
lo strumento in questione non viene più considerato
come strumento del capitale di base di classe 1; (b)
i sovrapprezzi di emissione relativi a tale
strumento non vengono più considerati come elementi del capitale di base di
classe 1. Sezione 2
Filtri prudenziali Articolo 29
Attività cartolarizzate 1.
Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi
aumento del suo capitale, ai sensi del principio contabile applicabile,
risultante da attività cartolarizzate, compresi: a) gli aumenti connessi con il reddito
futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente; b) nei casi in cui l'ente è il cedente di
una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei
redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di
credito per le posizioni della cartolarizzazione. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al
momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a). L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 30
Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie Gli enti
non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri: (a)
le riserve di valore equo (fair value)
relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di
cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi
i flussi di cassa previsti; (b)
i profitti o le perdite sulle passività dell'ente,
valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente. Articolo 31
Rettifiche di valore supplementari 1.
Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo
100 a tutte le loro attività, misurate al valore equo (fair value), nel
calcolo dell'importo dei fondi propri e detraggono dal capitale di base di
classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti
dell'articolo 100 si applicano ai fini del paragrafo 1. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 32
Utili e perdite non realizzati misurati al
valore equo (fair value) Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 30, gli enti
non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite
non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo. Sezione 3
Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1, esenzioni e
alternative Sottosezione 1
Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1 Articolo 33
Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1 1.
Gli enti detraggono dagli elementi del capitale di
base di classe1: (a)
le perdite relative all'esercizio in corso; (b)
i beni immateriali; (c)
le attività fiscali differite che si basano sulla
redditività futura; (d)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating
interni, gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di
cui agli articoli 154 e 155; (e)
le attività dei fondi pensione a prestazioni
definite dell'ente; (f)
gli strumenti del capitale di base di classe 1
detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri
del capitale di base di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di
acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente; (g)
gli strumenti del capitale di base di classe 1 di
entità pertinenti detenuti quando tali entità detengono con l'ente una
partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata
concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente; (h)
l'importo applicabile degli strumenti del capitale
di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e
indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali
entità; (i)
l'importo applicabile degli strumenti del capitale
di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e
indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali entità; (j)
l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi
aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 53 che supera il capitale
aggiuntivo di classe 1 dell'ente; (k)
l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi,
che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio
pari al 1 250%, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di
ponderazione del rischio pari al 1 250%, l'ente detrae l'importo
dell'esposizione dal capitale di base di classe 1: i) partecipazioni qualificate al di fuori
del settore finanziario; ii) posizioni inerenti a cartolarizzazione,
conformemente all'articolo 238, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 239,
paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 253; iii) operazioni con regolamento non
contestuale, conformemente all'articolo 369, paragrafo 3; (l)
qualunque tributo relativo agli elementi del
capitale di base di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad
eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi
del capitale di base di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano
l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati
alla copertura di rischi o perdite. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) l'applicazione dettagliata delle detrazioni
di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e) e l); b) i tipi di strumenti di capitale degli
enti finanziari, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi
terzi e delle imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva
2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere
detratti dai seguenti elementi dei fondi propri: i) elementi del capitale di base di classe
1; ii) elementi aggiuntivi di classe 1; iii) elementi di classe 2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 34
Detrazione dei beni immateriali Gli enti
stabiliscono i beni immateriali da detrarre come segue: (a)
l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate
passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali
fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base al principio
contabile applicabile; (b)
l'importo da detrarre comprende l'avviamento
incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente. Articolo 35
Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività
futura 1.
Gli enti stabiliscono l'importo delle attività
fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma del presente
articolo. 2.
Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui
al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che
si basano sulla redditività futura è calcolato senza detrarre l'importo delle
passività fiscali differite associate dell'ente. 3.
L'importo delle attività fiscali differite che si
basano sulla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate
passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le
condizioni seguenti: (a)
le attività fiscali differite e le associate passività
fiscali differite derivano entrambe dalla legislazione fiscale di uno Stato
membro o di un paese terzo; (b)
l'autorità fiscale di tale Stato membro o paese
terzo consente la compensazione delle attività fiscali differite e delle associate
passività fiscali differite. 4.
Le passività fiscali differite associate dell'ente
utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali
differite che riducono l'importo dei beni immateriali o delle attività dei
fondi pensione a prestazioni definite da detrarre. 5.
L'importo delle associate passività fiscali
differite di cui al paragrafo 4 è assegnato come segue: (a)
alle attività fiscali differite che si basano sulla
redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a
norma dell'articolo 45, paragrafo 1; (b)
a tutte le altre attività fiscali differite che si
basano sulla redditività futura. Gli enti assegnano le associate
passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali
differite che si basano sulla redditività futura rappresentata dagli elementi
di cui alle lettere a) e b). Articolo 36
Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura 1.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del
rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del
caso, alle attività fiscali differite che non si basano sulla redditività
futura. 2.
Le attività fiscali differite che non si basano
sulla redditività futura comprendono quanto segue: (a)
i pagamenti in eccesso di imposte da parte
dell'ente per l'anno in corso; (b)
le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso
riportate agli anni precedenti che danno origine a una ragione di credito o a
un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di
un'autorità fiscale locale; (c)
le attività fiscali differite derivanti da
differenze temporanee che, nel caso in cui l'ente subisca una perdita, diventi
insolvente o entri in liquidazione, sono sostituite, su base automatica e
obbligatoria ai sensi del diritto nazionale applicabile, da un credito nei
confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente è
registrato, che assorbe le perdite nella stessa misura degli strumenti del
capitale di base di classe 1 in condizioni di continuità aziendale e in caso di
insolvenza o di liquidazione dell'ente. Articolo 37
Detrazione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle
perdite attese L'importo
da detrarre in conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, lettera d) non viene
ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano
sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che
potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle
perdite attese di cui al titolo II, capo 3, sezione 3. Articolo 38
Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite 1.
Ai fini dell'articolo 33, paragrafo1, lettera e),
l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve
essere detratto viene ridotto dei seguenti importi: (a)
l'importo di tutte le passività fiscali differite
associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o
eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile; (b)
l'importo delle attività dei fondi pensione a
prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione
di aver ricevuto l'accordo dell'autorità competente. Le attività utilizzate per
ridurre l'importo da detrarre ricevono un fattore di ponderazione del rischio
conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità
competente consente ad un ente di ridurre l'importo delle attività dei fondi
pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1,
lettera b). L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il
1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 39
Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti Ai fini
dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del
capitale di base di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde,
fatte salve le seguenti eccezioni: (a)
gli enti possono calcolare gli strumenti del
capitale di base di classe 1 detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla
base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino
la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun
rischio di controparte; (b)
gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni
detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma
di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri
strumenti del capitale di base di classe 1 inclusi negli indici; (c)
gli enti possono compensare le posizioni lunghe
lorde su strumenti propri del capitale di base di classe 1 nel portafoglio di
negoziazione derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni
corte su strumenti propri del capitale di base di classe 1 derivanti da
posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni
corte comportano un rischio di controparte. Articolo 40
Investimenti significativi in un'entità pertinente Ai fini della detrazione, un investimento
significativo di un ente in un'entità pertinente sussiste quando è soddisfatta
una delle seguenti condizioni: (a)
l'ente detiene oltre il 10% degli strumenti del
capitale di base di classe 1 emessi dall'entità; (b)
l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene
strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità; (c)
l'ente detiene strumenti del capitale di base di
classe 1 emessi dall'entità e l'entità non è inclusa nel consolidamento a norma
della parte I, titolo II, capo 2, ma è inclusa nello stesso consolidamento
contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi del principio contabile
applicabile. Articolo 41
Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità
pertinenti detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione
incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo
33, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità: a) gli strumenti del capitale di base
di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di entità pertinenti
sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde; b) ai fini della detrazione, gli
elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti
del capitale di base di classe 1 detenuti. Articolo 42
Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti
detenuti Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo
33, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità: (a)
possono calcolare gli strumenti di capitale di
entità pertinenti detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della
posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la
scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o
abbia una durata residuale di almeno un anno; (b)
stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti
di capitale di entità pertinenti detenuti indirettamente nel portafoglio di
negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando
l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità
pertinenti inclusi negli indici. Articolo 43
Detrazione delle posizioni detenute nei casi in cui un ente non ha un
investimento significativo in un'entità pertinente 1.
Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera h),
gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di
cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera
b): (a)
l'importo aggregato del quale gli strumenti del
capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli
strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e
indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1
dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del
capitale di base di classe 1: i) gli articoli da 29 a 32; ii) le detrazioni di cui all'articolo 33,
paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluso l'importo da detrarre per
attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da
differenze temporanee; iii) gli articoli 41 e 42; (b)
l'importo degli strumenti del capitale di base di
classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente
diviso per l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di tali entità
pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente. 2.
Gli enti escludono le posizioni in impegni
irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al
paragrafo 1, lettera a) e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1,
lettera b). 3.
Gli enti stabiliscono la quota di strumenti del
capitale di base di classe 1 detenuti che viene detratta a norma del paragrafo
1 dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera
b): (a)
l'importo delle detenzioni che devono essere
detratte a norma del paragrafo 1; (b)
l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri
di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente nelle
quali l'ente non ha un investimento significativo. 4.
L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 33,
paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10% degli elementi del
capitale di base di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni
di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto
e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte III, titolo II, capo
2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso. 5.
Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di
fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo di cui
alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b): (a)
l'importo delle detenzioni che devono essere
ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4; (b)
l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri,
detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, di entità pertinenti nelle quali
l'ente non ha un investimento significativo. Articolo 44
Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti nei casi
in cui un ente ha un investimento significativo in un'entità pertinente Ai fini
dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da detrarre
dagli elementi del capitale di base di classe 1 esclude le posizioni in impegni
irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno ed è determinato
conformemente agli articoli 41 e 42 e alla sottosezione 2. Sottosezione 2
Esenzioni e alternative alla detrazione dagli elementi del capitale di base di
classe 1 Articolo 45
Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale di base di classe 1 1.
Nell'effettuare le detrazioni prescritte ai sensi dell'articolo
33, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non detraggono gli elementi di cui
alle lettere a) e b) che in totale sono pari o inferiori al 15% del capitale di
base di classe 1: (a)
le attività fiscali differite che dipendono dalla
redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono
pari o inferiori al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1
dell'ente calcolati dopo l'applicazione: i) degli articoli da 29 a 32; ii) dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere
da a) a h) e da j) a l) escluse le attività fiscali differite che si basano
sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee; (b)
quando un ente ha un investimento consistente in
un'entità pertinente, gli strumenti del capitale di base di classe 1
dell'entità detenuti, da parte dell'ente, direttamente e indirettamente, che in
totale sono pari o inferiori al 10% degli elementi del capitale di base di
classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione: i) degli articoli da 29 a 32; ii) dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere
da a) a h) e da j) a l) escluse le attività fiscali differite che si basano
sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. 2.
Gli elementi che non sono detratti a norma del
paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250% e sono subordinati
ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso. Articolo 46
Altre esenzioni e alternative alla detrazione in caso di consolidamento 1.
In alternativa alle detrazioni delle posizioni di
un ente in strumenti del capitale di base di classe 1 di imprese di
assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione
assicurativa nelle quali l'ente ha un investimento significativo, le autorità
competenti possono consentire agli enti di applicare i metodi 1, 2 o 3 di cui
all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. L'ente applica il metodo scelto in
maniera coerente nel tempo. Un ente può applicare il metodo 1 (consolidamento
contabile) solo se ha ricevuto il previo accordo dell'autorità competente.
L'autorità competente può concedere tale accordo solo se si è accertata che vi
sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle
entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1. 2.
Ai fini del calcolo dei fondi propri su base
individuale, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla
parte I, titolo II, capo 2 non detraggono le posizioni di cui all'articolo 33,
paragrafo 1, lettere h) e i), detenute in entità pertinenti incluse nella
vigilanza su base consolidata. 3.
Le autorità competenti possono consentire agli enti
di non detrarre un elemento detenuto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere
h) e i), nei seguenti casi: (a)
si tratta di una posizione detenuta in un'entità
pertinente inclusa nella stessa vigilanza supplementare dell'ente in conformità
con la direttiva 2002/87/CE; (b)
un ente di cui all'articolo 25 detiene una
posizione in un altro ente dello stesso tipo o nel proprio ente creditizio
centrale o regionale, e sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) quando si tratta di una posizione detenuta
in un ente creditizio centrale o regionale, l'ente che detiene tale posizione è
associato all'ente creditizio centrale o regionale nell'ambito di una rete
soggetta a disposizioni di legge o statutarie e l'ente creditizio centrale o
regionale è responsabile, in applicazione delle predette disposizioni, della
compensazione della liquidità nell' ambito della rete; ii) gli enti rientrano nello stesso sistema
di tutela istituzionale di cui all'articolo 108, paragrafo 7; iii) le autorità competenti hanno concesso il
permesso di cui all'articolo 108, paragrafo 7; iv) le condizioni di cui all'articolo 108,
paragrafo 7, sono rispettate; v) l'ente redige e presenta alle autorità
competenti il bilancio consolidato di cui all'articolo 108, paragrafo 7,
lettera e) con frequenza non inferiore a quella prevista all'articolo 95 per i
requisiti in materia di fondi propri; (c)
un ente creditizio regionale detiene una posizione nel
proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono
soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b), punti da i) a v). 4.
L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP elaborano, tramite il
comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per
specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei
metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II e nell'articolo 228,
paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla
detrazione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a). L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP presentano alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il
1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni di applicazione del paragrafo 3,
lettera b). L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Sezione 4
Capitale di base di classe 1 Articolo 47
Capitale di base di classe 1 Il capitale di base di
classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale di base di classe
1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 29 a 32, le
detrazioni a norma dell'articolo 33 e le esenzioni e le alternative di cui agli
articoli 45, 46 e 74. Capo 3
Capitale aggiuntivo di classe 1 Sezione 1
Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1 Articolo 48
Elementi aggiuntivi di classe 1 Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono
costituiti da: (a)
strumenti di capitale, quando sono rispettate le
condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1; (b)
sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti
di cui alla lettera a). Articolo 49
Strumenti aggiuntivi di classe 1 1.
Gli strumenti di capitale vengono considerati come
strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni: (a)
gli strumenti sono emessi e versati; (b)
gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei
seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) un'impresa nella quale l'ente detiene
una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più
dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa; (c)
l'acquisto degli strumenti non è finanziato
dall'ente, né direttamente né indirettamente; (d)
gli strumenti sono di categoria inferiore agli
strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente; (e)
gli strumenti non sono coperti né garantiti da
nessuno dei seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) l'ente impresa madre o le sue
filiazioni; iii) la società di partecipazione
finanziaria madre o le sue filiazioni; iv) la società di partecipazione mista o le
sue filiazioni; v) la società di partecipazione finanziaria
mista e le sue filiazioni; vi) qualsiasi impresa che abbia stretti
legami con le entità di cui ai punti da i) a v); (f)
gli strumenti non sono oggetto di alcuna
disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a
titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione; (g)
gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che
li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente; (h)
se le disposizioni che governano gli strumenti
includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere
esercitata unicamente a discrezione dell'emittente; (i)
gli strumenti possono essere riacquistati o
rimborsati solo quando le condizioni di cui all'articolo 72 sono soddisfatte, e
non prima di cinque anni dalla data di emissione; (j)
le disposizioni che governano gli strumenti non
indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o
potranno essere riacquistati o rimborsati, e l'ente non fornisce altrimenti
tale indicazione; (k)
l'ente non indica, né esplicitamente né
implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di
riacquisto o rimborso degli strumenti; (l)
le distribuzioni a titolo degli strumenti
soddisfano le seguenti condizioni: i) provengono da elementi distribuibili; ii) il livello delle distribuzioni
effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito
dell'ente, del suo ente impresa madre o della società di partecipazione
finanziaria madre o della società di partecipazione mista; iii) le disposizioni che governano gli
strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di
annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e
su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza
restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza; iv) l'annullamento delle distribuzioni non
costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente; v) l'annullamento delle distribuzioni non
impone all'ente alcuna restrizione; (m)
gli strumenti non contribuiscono ai fini della
determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando
tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto
nazionale applicabile; (n)
le disposizioni che governano gli strumenti
prescrivono che l'importo del capitale degli strumenti venga ridotto o che gli
strumenti vengano convertiti in strumenti del capitale di base di classe 1 al
verificarsi di un evento attivatore (trigger event); (o)
le disposizioni che governano gli strumenti non
prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
(p)
quando gli strumenti non sono emessi direttamente
dall'ente o da un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della
parte I, titolo II, capo 2, dall'ente impresa madre, dalla società di
partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione mista, i
proventi sono immediatamente disponibili a tutti i seguenti soggetti senza
limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente
paragrafo: i) l'ente; ii) un'entità operativa nel quadro del
consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2; iii) l'ente impresa madre; iv) la società di partecipazione finanziaria
madre; v) la società di partecipazione mista. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b)
la natura della riduzione dell'importo del
capitale; (c)
le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertare che si è verificato un evento
attivatore; ii) notificare all'autorità competente e ai
possessori dello strumento che si è verificato un evento attivatore e che il
capitale dello strumento sarà ridotto o lo strumento sarà convertito in
strumento del capitale di base di classe 1, a seconda del caso, conformemente
alle disposizioni che governano tale strumento; iii) ridurre il capitale dello strumento o
convertirlo in uno strumento del capitale di base di classe 1, a seconda del
caso; (d)
le caratteristiche degli strumenti che potrebbero
ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente; (e)
l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta
di strumenti di fondi propri. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 50
Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di
classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera
l), punto (v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti
aggiuntivi di classe 1 non possono, in particolare, includere i seguenti
elementi: (a)
l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli
strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso
dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore ad uno
strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale di base di
classe 1; (b)
l'obbligo di annullare il pagamento delle
distribuzioni sugli strumenti del capitale di base di classe 1, sugli strumenti
aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non
vengono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1; (c)
l'obbligo di sostituire il pagamento degli
interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non
è soggetto a tale obbligo in altra maniera. Articolo 51
Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1 Ai fini
dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe
1 si applicano le seguenti disposizioni: a) un evento attivatore si verifica
quando il coefficiente del capitale di base di classe 1 dell'ente di cui
all'articolo 87, lettera a), è inferiore a uno dei seguenti valori: i) 5,125%; ii) un livello superiore al 5,125%, se
determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo
strumento; b) se le disposizioni che governano gli
strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale di
base di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni
precisano uno dei seguenti elementi: i) il rapporto di tale conversione e un
limite sulla conversione consentita; ii) un intervallo all'interno del quale gli
strumenti si convertono in strumenti del capitale di base di classe 1; (c) se le disposizioni che disciplinano
gli strumenti prescrivono che il capitale venga ridotto al verificarsi di un evento
attivatore, la riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi: i) il credito del possessore dello
strumento nella liquidazione dell'ente; ii) l'importo da pagare nel caso di
riacquisto dello strumento; iii) le distribuzioni effettuate sullo
strumento. Articolo 52
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi
di classe 1 Quando,
nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo
49, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni
seguenti: (a)
lo strumento in questione non viene più considerato
come strumento aggiuntivo di classe 1; (b)
la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a
tale strumento non viene più considerata come elemento aggiuntivo di classe 1. Sezione 2
Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 Articolo 53
Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 Gli enti
detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1: (a)
gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1
detenuti da un ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti
propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad
acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti; (b)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti
emessi da entità pertinenti con le quali l'ente ha partecipazioni incrociate
reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare
artificialmente i fondi propri dell'ente; (c)
l'importo applicabile determinato in conformità
all'articolo 57 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti
detenuti direttamente e indirettamente, quando un ente non ha un investimento
significativo in tali entità; (d)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità
pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando un ente ha
un investimento significativo in tali entità, escludendo le posizioni in
impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno; (e)
l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi
di classe 2 conformemente all'articolo 63 che superano il capitale di classe 2
dell'ente; (f)
qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi
di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in
cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe
1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del
quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o
perdite. Articolo 54
Detrazioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti Ai fini
dell'articolo 53, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri
aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte
salve le seguenti eccezioni: (a)
gli enti possono calcolare gli strumenti propri
aggiuntivi di classe 1 detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base
della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la
stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun
rischio di controparte; (b)
gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per gli
strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti indirettamente nel portafoglio
di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici
calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di
classe 1 inclusi negli indici; (c)
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde
in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 nel portafoglio di negoziazione
derivanti da titoli su indici detenuti, con le posizioni corte in strumenti
propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici
sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio
di controparte. Articolo 55
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti
e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca
concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri Gli enti procedono alle detrazioni di cui
all'articolo 53, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità: (a)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono
calcolati in base alle posizioni lunghe lorde; (b)
ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi
dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi
di classe 1 detenuti. Articolo 56
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti Gli enti
procedono alle detrazioni di cui all'articolo 53, lettere c) e d), secondo le
seguenti modalità: (a)
calcolano gli strumenti di capitale di entità
pertinenti detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione
lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza
della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una
durata residuale di almeno un anno; (b)
stabiliscono l'importo da detrarre per gli
strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti indirettamente nel
portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su
indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale
delle entità pertinenti inclusi negli indici. Articolo 57
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un
ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente 1.
Ai fini dell'articolo 53, lettera c), gli enti
calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla
lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b): (a)
l'importo aggregato del quale gli strumenti del
capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli
strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e
indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1
dell'ente, calcolato dopo aver applicato: i) gli articoli da 29 a 32; ii) l'articolo 33, paragrafo 1, lettere da
a) a g) e da j) a l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla
redditività futura e derivano da differenze temporanee; iii) gli articoli 41 e 42; (b)
l'importo degli strumenti del capitale di base di
classe 1 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del
capitale di base di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli
strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti, direttamente e
indirettamente, da parte dell'ente. 2.
Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili
detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1,
lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.
Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti
aggiuntivi di classe 1 detenuti che viene detratta dividendo l'importo di cui
alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b): (a)
l'importo delle detenzioni che devono essere
detratte a norma del paragrafo 1; (b)
l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri
di entità pertinenti nelle quali l'ente non ha un investimento significativo
detenuti dall'ente direttamente e indirettamente. Sezione 3
Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 58
Capitale aggiuntivo di classe 1 Il capitale aggiuntivo di
classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la
detrazione degli elementi di cui all'articolo 53 e dopo l'applicazione
dell'articolo 74. Capo 4
Capitale di classe 2 Sezione 1
Elementi e strumenti di classe 2 Articolo 59
Elementi di classe 2 Gli elementi di classe 2 sono costituiti da: (a)
gli strumenti di capitale, quando sono rispettate
le condizioni di cui all'articolo 60; (b)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti
di cui alla lettera a); (c)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente al titolo II, capo 2, le
rettifiche per il rischio di credito generale, al lordo degli effetti fiscali,
fino all'1,25% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
calcolati conformemente alla parte III, titolo II, capo 2; (d)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente al titolo II, capo 3, gli
importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui
agli articoli 154 e 155 fino allo 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio calcolati conformemente alla parte III, titolo II, capo 3. Articolo 60
Strumenti di classe 2 Gli
strumenti di capitale vengono considerati come strumenti di classe 2 solo se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
gli strumenti sono emessi e interamente versati; (b)
gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei
seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) un'impresa nella quale l'ente detiene
una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più
dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa; (c)
l'acquisto degli strumenti non è finanziato
dall'ente, né direttamente né indirettamente; (d)
il credito sul capitale degli strumenti a norma
delle disposizioni che governano gli strumenti è pienamente subordinato ai
crediti di tutti i creditori non subordinati; (e)
gli strumenti non sono coperti né garantiti da
nessuno dei seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) l'ente impresa madre o le sue
filiazioni; iii) la società di partecipazione finanziaria
madre o le sue filiazioni; iv) la società di partecipazione mista o le
sue filiazioni; v) la
società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni; vi) qualsiasi impresa che abbia stretti
legami con le entità di cui ai punti da i) a v); (f)
gli strumenti non sono oggetto di alcuna
disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli
strumenti; (g)
gli strumenti hanno una durata originaria di almeno
5 anni; (h)
le disposizioni che governano gli strumenti non
contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a rimborsarli; (i)
se gli strumenti includono una o più opzioni call,
esse possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente; (j)
gli strumenti possono essere riacquistati o
rimborsati solo quando le condizioni di cui all'articolo 72 sono soddisfatte, e
non prima di cinque anni dalla data di emissione; (k)
le disposizioni che governano gli strumenti non
indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno o
potranno essere rimborsati prima della scadenza, e l'ente non fornisce
altrimenti tale indicazione, né implicita né esplicita; (l)
le disposizioni che governano gli strumenti non
attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti
programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o
liquidazione dell'ente; (m)
il livello dei pagamenti di interessi o dividendi
dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito
dell'ente, del suo ente impresa madre o della società di partecipazione
finanziaria madre o della società di partecipazione mista; (n)
quando gli strumenti non sono emessi direttamente
dall'ente o da un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della
parte I, titolo II, capo 2, dall'ente impresa madre, dalla società di
partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione mista, i
proventi sono immediatamente disponibili a tutti i seguenti soggetti senza
limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente
paragrafo: i) l'ente; ii) un'entità operativa nel quadro del
consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2; iii) l'ente impresa madre; iv) la società di partecipazione finanziaria
madre; v) la società di partecipazione mista. Articolo 61
Ammortamento degli strumenti di classe 2 La
misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di
classe 2 nel corso degli ultimi 5 anni di scadenza degli strumenti è calcolata
moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per
l'importo di cui alla lettera b), come segue: (a)
l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti
subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata
contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale
periodo; (b)
il numero dei giorni di calendario rimanenti della
durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati. Articolo 62
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2 Quando,
nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 60 non
sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti: (a)
lo strumento in questione non viene più considerato
come strumento di classe 2; (b)
la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a
tale strumento non viene più considerata come elemento di classe 2. Sezione 2
Detrazioni da elementi di classe 2 Articolo 63
Detrazioni da elementi di classe 2 Dagli elementi di classe 2 viene detratto quanto
segue: (a)
gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente
direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un
ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali
esistenti; (b)
gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti
detenuti dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra
l'ente e tali entità che l'autorità competente ritiene siano state concepite
per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente; (c)
l'importo applicabile determinato in conformità
all'articolo 67 degli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti
dall'ente direttamente e indirettamente, quando un ente non ha un investimento
significativo in tali entità; (d)
gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti
detenuti dall'ente direttamente e indirettamente quando un ente ha un
investimento significativo in tali entità, escludendo le posizioni in impegni
irrevocabili detenute per meno di 5 giorni lavorativi. Articolo 64
Detrazioni di strumenti propri di classe 2 detenuti e prestiti subordinati Ai fini dell'articolo
63, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle
posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni: (a)
gli enti possono calcolare le posizioni detenute
nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le
posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte; (b)
gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le
posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono
la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante
verso gli strumenti propri di classe 2 inclusi negli indici; (c)
gli enti possono compensare le posizioni lunghe
lorde in strumenti propri di classe 2 nel portafoglio di negoziazione derivanti
da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti
propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche
nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte. Articolo 65
Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti e di prestiti subordinati di
entità pertinenti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione
incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri Gli enti procedono alle detrazioni di cui
all'articolo 63, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità: (a)
gli strumenti di classe 2 detenuti, compresi i
prestiti subordinati, sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde; (b)
ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi
propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono
considerati come strumenti di classe 2 detenuti. Articolo 66
Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti e dei prestiti subordinati di
entità pertinenti Gli enti
procedono alle detrazioni di cui all'articolo 63, lettere c) e d), secondo le
seguenti modalità: (a)
possono calcolare le posizioni detenute nel
portafoglio di negoziazione degli strumenti di capitale di entità pertinenti
sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a
condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della
posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno; (b)
stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni
detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione degli strumenti di
capitale di entità pertinenti che assumono la forma di detenzioni di titoli su
indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale
delle entità pertinenti incluse negli indici. Articolo 67
Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un
investimento significativo in un'entità pertinente 1.
Ai fini dell'articolo 63, lettera c), gli enti
calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla
lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b): (a)
l'importo aggregato del quale gli strumenti del
capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli
strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e
indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1
dell'ente, calcolato dopo aver applicato: i) gli articoli da 29 a 32; ii) l'articolo 33, paragrafo 1, lettere da
a) a g) e da j) a l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali
differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze
temporanee; iii) gli articoli 41 e 42; (b)
l'importo degli strumenti di classe 2 delle entità
pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente diviso per
l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1,
degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 delle
entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente. 2.
Gli enti escludono le posizioni in impegni
irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al
paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1,
lettera b). 3.
Gli enti stabiliscono la quota di strumenti di
classe 2 detenuti che viene detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a)
per l'importo di cui alla lettera b): (a)
l'importo totale delle posizioni detenute che
devono essere detratte a norma del paragrafo 1; (b)
l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri
di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente nelle quali
l'ente non ha un investimento significativo. Sezione 3
Capitale di classe 2 Articolo 68
Capitale di classe 2 Il
capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2
dell'ente dopo le detrazioni di cui all'articolo 63 e dopo l'applicazione
dell'articolo 74. Capo 5
Fondi propri Articolo 69
Fondi propri I fondi
propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di
classe 2. Capo 6
Requisiti generali Articolo 70
Strumenti di capitale di entità regolamentate detenuti che non hanno i
requisiti per essere considerati come patrimonio di vigilanza Gli enti
non detraggono da nessuno degli elementi dei fondi propri le posizioni detenute
in un'entità finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1,
punto 4 che non hanno i requisiti per essere considerate come patrimonio di
vigilanza di tale entità. Gli enti applicano a tali detenzioni un fattore di
ponderazione del rischio a norma della parte III, titolo II, capo 2 o 3, a
seconda del caso. Articolo 71
Elementi detenuti indirettamente per effetto della detenzione di indici 1.
In alternativa a un ente che calcola la sua
esposizione verso strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti
aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di entità pertinenti inclusi
negli indici, se l'autorità competente ha dato l'approvazione, un ente può
adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente verso gli
strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe
1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti incluse negli indici. 2.
Un'autorità competente dà la propria approvazione
solo se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente,
che per l'ente sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione
sottostante verso gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti
aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti
incluse negli indici. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
il grado di cautela richiesto nelle stime
utilizzate in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al
paragrafo 1; (b)
il significato di "oneroso sotto il profilo
operativo" ai fini del paragrafo 2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 72
Condizioni per ridurre i fondi propri Un ente
chiede l'accordo preliminare dell'autorità competente per: (a)
ridurre o rimborsare gli strumenti del capitale di
base di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla legislazione
nazionale applicabile; (b)
effettuare il riacquisto o il rimborso degli
strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro
scadenza contrattuale. Articolo 73
Consenso delle autorità di vigilanza per ridurre i fondi propri 1.
L'autorità competente consente ad un ente di
ridurre, rimborsare o riacquistare strumenti del capitale di base di classe 1,
strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è
soddisfatta una delle condizioni seguenti: (a)
prima o al momento dell'azione di cui all'articolo
13, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 72 con strumenti di
fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la
capacità di reddito dell'ente; (b)
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione
dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento di
cui sopra, superano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, di un
margine che l'autorità competente ritiene significativo e adeguato, e l'autorità
competente ritiene che la situazione finanziaria dell'ente sia solida. 2.
Se un ente interviene come stabilito dall'articolo
72, lettera a) e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale di base di
classe 1 di cui all'articolo 25 è proibito dal diritto nazionale applicabile,
l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su
una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
il significato di "sostenibile per la capacità
di reddito dell'ente"; (b)
la "base appropriata" sulla quale
limitare il rimborso di cui al paragrafo 2; (c)
la procedura e i dati da fornire affinché un ente
possa chiedere all'autorità competente di poter svolgere le azioni di cui
all'articolo 72, compreso il periodo di tempo necessario al trattamento di tale
domanda. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 74
Deroga temporanea alla detrazione dai fondi propri 1.
Se un ente detiene azioni considerate come
strumenti di capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o
strumenti di classe 2 in un'entità pertinente su base temporanea e l'autorità
competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di
assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio
dell'entità, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle
disposizioni in materia di detrazione che sarebbero applicabili a tali
strumenti. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea"
ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità
competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini
di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al
salvataggio di un'entità pertinente. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 75
Revisione continua della qualità dei fondi propri 1.
L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi
propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la
Commissione quando sussiste una prova significativa di un grave deterioramento
della qualità di tali strumenti. 2.
La notifica alla Commissione contiene quanto segue: (a)
una spiegazione dettagliata della natura e della
portata del deterioramento individuato; (b)
un parere tecnico sull'azione della Commissione che
l'ABE ritiene necessaria. 3.
L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione
in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i
fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori: (a)
sviluppi che interessano le norme o le prassi di
mercato; (b)
modifiche intervenute nelle norme giuridiche o
contabili pertinenti; (c)
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE
per le prove di stress sulla solvibilità degli enti. 4.
L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione
entro il 31 dicembre 2013 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati
misurati al valore equo (fair value), al di là dell'inclusione nel
capitale di base di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono
conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli
accordi internazionali relativi agli standard prudenziali per le banche. Titolo III
Partecipazioni di minoranza e strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di
classe 2 emessi da filiazioni Articolo 76
Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel
capitale di base di classe 1 consolidato 1.
Le partecipazioni di minoranza comprendono gli
strumenti di capitale di base di classe 1 di una filiazione, sommati ai
relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione, quando sono
soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
la filiazione è: i) un ente; ii) un'impresa soggetta, in virtù della
legislazione nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e
della direttiva [inserted by OP]; (b)
la filiazione è inclusa pienamente nel
consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2; (c)
tali strumenti del capitale di base di classe 1
sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai
sensi della parte I, titolo II, capo 2. 2.
Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate,
direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo,
dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre,
dalla società di partecipazione mista o dalle loro filiazioni non sono
considerate come capitale di base di classe 1. Articolo 77
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e
fondi propri ammissibili Il capitale aggiuntivo di classe 1, il
capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono
costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di
classe 1, dagli strumenti di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda
del caso, più i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione,
di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
la filiazione è: i) un ente; ii) un'impresa soggetta, in virtù della
legislazione nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e
della direttiva [inserted by OP]; (b)
la filiazione è inclusa pienamente nel
consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2; (c)
tali strumenti sono detenuti da persone diverse
dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II,
capo 2. Articolo 78
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da
società veicolo 1.
Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e
gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e i relativi utili non
distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale aggiuntivo
di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi
propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni: (a)
la società veicolo che emette tali strumenti è
inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo
2; (b)
gli strumenti e i relativi utili non distribuiti e
il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1
ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49,
paragrafo 1; (c)
gli strumenti e i relativi utili non distribuiti e
il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile
solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60; (d)
l'unica attività della società veicolo è il suo
investimento nei fondi propri di una filiazione la cui forma soddisfa le
pertinenti condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 60, a
seconda del caso. Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che
le attività di una società veicolo siano minime e non significative per tale
entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui alla lettera
d). 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare i concetti di "minime" e "non
significative" di cui al paragrafo 1, lettera d). L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il
1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 79
Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale di base di classe 1
consolidato Gli enti
stabiliscono l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione
inclusa nel capitale di base di classe 1 consolidato sottraendo dalle
partecipazioni di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando
l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b): (a)
il capitale di base di classe 1 della filiazione meno
l'importo inferiore tra i seguenti: i) l'importo del capitale di base di classe
1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo
87, paragrafo 1, lettera a) sommato al requisito combinato di riserva di
capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by
OP]; ii) l'importo del capitale di base di
classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata,
per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) sommato
al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122,
paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP]; (b)
le partecipazioni di minoranza della filiazione
espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1
di tale impresa, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di
emissione. Articolo 80
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato Gli enti
stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione
inclusa nel capitale di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe
1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di
cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b): (a)
l'importo inferiore tra i seguenti: i) l'importo del capitale di classe 1 della
filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87,
paragrafo 1, lettera b), sommato al requisito combinato di riserva di capitale
di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP]; ii) l'importo del capitale di classe 1
consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per
soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b),
sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122,
paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP]; (b)
il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione
espresso in percentuale di tutti gli strumenti di capitale di classe 1 di tale
impresa, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di
emissione. Articolo 81
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1
consolidato Gli enti
stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione
inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale
di classe 1 ammissibile dell'impresa inclusa nel capitale di classe 1
consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel capitale di
base di classe 1 consolidato. Articolo 82
Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati Gli enti
stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione inclusa
nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale
impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a)
per la percentuale di cui alla lettera b): (a)
l'importo inferiore tra i seguenti: i) l'importo dei fondi propri della
filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87,
paragrafo 1, lettera c), sommato al requisito combinato di riserva di capitale
di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP]; ii) l'importo dei fondi propri relativi
alla filiazione necessari, su base consolidata, per soddisfare il requisito di
cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), sommato al requisito combinato di
riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva
[inserted by OP]; (b)
i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi
in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi
negli elementi del capitale di base di classe 1, negli elementi aggiuntivi di
classe 1 e negli elementi di classe 2 e i relativi utili non distribuiti e il
sovrapprezzo di emissione. Articolo 83
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2
consolidato Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una
filiazione inclusa nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi
propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il
capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1
consolidato. Titolo IV
Partecipazioni qualificate al di fuori del settore
finanziario Articolo 84
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di
fuori del settore finanziario 1.
Una partecipazione qualificata, il cui importo
superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una
delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3: (a)
un'entità pertinente; (b)
un'impresa, diversa da un'entità pertinente, che
svolge attività che l'autorità competente ritiene essere: i) il prolungamento diretto dell'attività
bancaria; o ii) servizi ausiliari dell'attività
bancaria; iii) leasing, factoring, gestione dei fondi
comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe. 2.
L'importo totale delle partecipazioni qualificate
che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere
a) e b), che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto alle
disposizioni di cui al paragrafo 3. 3.
Le autorità competenti applicano i requisiti di cui
alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai
paragrafi 1 e 2: (a)
gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio
del 1 250% ai seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni
qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15% del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni
qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60% del capitale ammissibile
dell'ente; (b)
le autorità competenti proibiscono agli enti di
detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo
supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
le attività che costituiscono il prolungamento
diretto dell'attività bancaria; (b)
le attività che riguardano i servizi ausiliari
dell'attività bancaria; (c)
attività analoghe ai fini del paragrafo 1, lettera
b), punto (iii). L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il
1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 85
Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250% In alternativa all'applicazione di un fattore
di ponderazione del rischio del 1 250% agli importi che superano i limiti
specificati all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, gli enti possono detrarre tali
importi dagli elementi del capitale di base di classe 1 a norma dell'articolo
33, paragrafo 1, lettera k). Articolo 86
Eccezioni 1.
Le azioni di imprese non contemplate al paragrafo
1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale
ammissibile di cui all'articolo 84 se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni: a) tali azioni sono detenute in via
temporanea nel corso di un'operazione finanziaria di risanamento o di
salvataggio; b) la detenzione delle azioni costituisce
una posizione in impegni irrevocabili detenuta per 5 giorni lavorativi o meno; c) tali azioni sono detenute a nome
dell'ente e per conto altrui. 2.
Le azioni che non hanno carattere d'immobilizzi
finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE
non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 84. PARTE TERZA
Requisiti in materia di fondi propri Titolo I
Requisiti generali, valutazione e segnalazione Capo 1
Livello dei fondi propri richiesto Sezione 1
Requisiti in materia di fondi propri per gli enti Articolo 87
Requisiti in materia di fondi propri 1.
Subordinatamente agli articoli 88 e 89, gli enti
soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri: (a)
un coefficiente di capitale di base di classe 1 del
4,5%; (b)
un coefficiente di capitale di classe 1 del 6%; (c)
un coefficiente di capitale totale dell'8%. 2.
Gli enti calcolano i propri coefficienti di
capitale come segue: (a)
il coefficiente di capitale di base di classe 1 è
il capitale di base di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo
complessivo dell'esposizione al rischio; (b)
il coefficiente di capitale di classe 1 è il
capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo
dell'esposizione al rischio; (c)
il coefficiente di capitale totale sono i fondi
propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo
dell'esposizione al rischio. 3.
L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è
calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) che seguono,
dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4: (a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati in conformità della
parte III, titolo II, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività
del portafoglio di negoziazione dell'ente; (b)
i requisiti in materia di fondi propri, determinati
in conformità della parte III, titolo IV o della parte IV, a seconda del caso,
per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per
quanto segue: i) rischio di posizione; ii) le grandi esposizioni che superano i
limiti specificati agli articoli da 384 a 390, nella misura in cui a un ente
viene consentito di superare tali limiti; (c)
i requisiti in materia di fondi propri determinati
in conformità della parte III, titolo IV o V, a seconda del caso, per quanto
segue: i) rischio di cambio; ii) rischio di regolamento; iii) rischio sulle posizioni in merci; (d)
i requisiti in materia di fondi propri calcolati in
conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del
credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti
ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio di credito; (e)
i requisiti in materia di fondi propri determinati
in conformità della parte III, titolo III, per il rischio operativo; (f)
gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio determinati in conformità della parte III, titolo II, per il rischio di
controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione
dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi: i) strumenti derivati OTC e derivati su
crediti; ii) operazioni di vendita con patto di
riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in
prestito basate su titoli o merci; iii) operazioni di marginazione basate su
titoli o merci; iv) operazioni con regolamento a lungo
termine. 4.
Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare
l'esposizione totale di cui al paragrafo 3: a) i requisiti in materia di fondi propri di
cui alle lettere da c) a e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da
tutte le attività di un ente; b) gli enti moltiplicano i requisiti in
materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per
12,5. Articolo 88
Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale 1.
I fondi propri di un ente non possono divenire
inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell' autorizzazione. 2.
Gli enti già esistenti alla data del 1° gennaio
1993 e i cui fondi propri non raggiungono il livello fissato per il capitale
iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri di
tali enti non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a
decorrere dal 22 dicembre 1989. 3.
Se il controllo di un ente rientrante nella
categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica
diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri
dell'ente raggiungono il livello di capitale iniziale richiesto. 4.
In caso di fusione di due o più enti rientranti
nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente risultante
dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli
enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto
almeno il livello di capitale iniziale richiesto. 5.
Qualora le autorità competenti ritengano
necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la
condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4
non si applicano. Articolo 89
Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione 1.
Gli enti possono sostituire il requisito in materia
di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), con un
requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo
relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a
condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti
al portafoglio di negoziazione rispetti le seguenti condizioni: (a)
non superi, di norma, il 5% delle attività totali e
l'importo di 15 milioni di EUR; (b)
non superi in nessun momento il 6% delle attività
totali e l'importo di 20 milioni di EUR. 2.
Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori
bilancio, gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al
loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i
prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti.
Le posizioni lunghe e corte si sommano, indipendentemente dal loro segno. 3.
Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la
condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente
l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente
stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera
a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire
dalla prossima data di riferimento per le segnalazioni. SEZIONE 2
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno
un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento Articolo 90
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno
un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento 1.
Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, le imprese
di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento di
cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE
calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità
di cui al paragrafo 2. 2.
Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1
calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più
elevato tra: (a)
la somma degli elementi di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo
87, paragrafo 4; (b)
12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo
92. 3.
Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1
sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di
cui al titolo VII, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva
[inserted by OP]. Articolo 91
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che
detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 29 della direttiva
[inserted by OP] 1.
Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, le seguenti
categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme
all'articolo 29 della direttiva [inserted by OP] calcolano l'importo
complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo
2: (a)
imprese di investimento che negoziano per conto
proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere
ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad un mercato ufficiale
quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti; (b)
imprese di investimento che non detengono denaro o
titoli della clientela; (c)
imprese di investimento che effettuano solo
negoziazioni per conto proprio; (d)
imprese di investimento che non hanno clienti
esterni; (e)
imprese di investimento per le quali l'esecuzione e
il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di
un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di
compensazione. 2.
Per le imprese di investimento di cui al paragrafo
1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma
dei seguenti elementi: (a)
elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 87, paragrafo
4; (b)
l'importo di cui all'articolo 92 moltiplicato per
12,5. 3.
Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1
sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di
cui al titolo VII, capo 3, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva [inserted
by OP]. Articolo 92
Fondi propri basati sulle spese fisse generali 1.
In conformità con gli articoli 90 e 91, un'impresa
di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle
spese fisse generali dell'impresa di investimento per l'anno precedente. 2.
Nel caso in cui le attività di un'impresa di
investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta
significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il
requisito di cui al paragrafo 1. 3.
Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa
di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio
dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari
ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale,
salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue: (a)
il calcolo del requisito che impone di detenere un
capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno
precedente; (b)
le condizioni per l'adeguamento, da parte delle
autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale
ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno
precedente; (c)
il calcolo delle spese fisse generali previste nel
caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore
a un anno completo. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 93
Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata 1.
Nel caso in cui le imprese di investimento di cui
all'articolo 90, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non
comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro
applica l'articolo 87 a livello consolidato come segue: (a)
calcolando l'importo complessivo dell'esposizione
al rischio come specificato all'articolo 90, paragrafo 2; (b)
calcolando i fondi propri sulla base della
situazione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre. 2.
Nel caso in cui le imprese di investimento di cui
all'articolo 91, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non
comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento controllata da una società
di partecipazione finanziaria applica l'articolo 87 a livello consolidato come
segue: (a)
calcolando l'importo complessivo dell'esposizione
al rischio come specificato all'articolo 91, paragrafo 2; (b)
calcolando i fondi propri sulla base della
situazione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre. Capo 2
Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione Articolo 94
Valutazione Le attività e gli elementi fuori bilancio sono
valutati conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è
soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva
86/635/CEE. Articolo 95
Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri 1.
Gli enti che calcolano i requisiti in materia di
fondi propri in relazione al rischio di posizione notificano tali requisiti
almeno ogni 3 mesi. La segnalazione comprende informazioni finanziarie
redatte conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è
soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva
86/635/CEE nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo
del profilo di rischio delle attività dell'ente. Gli enti effettuano la segnalazione sugli obblighi
di cui all'articolo 87 almeno due volte l'anno. Gli enti notificano alle autorità competenti i
risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi,
nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per tali segnalazioni. I
formati per la segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla
complessità delle attività degli enti. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 96
Obblighi specifici di segnalazione 1.
Gli enti segnalano alle autorità competenti i
seguenti dati: (a)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da
immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del
valore cauzionale dell'immobile in un qualsiasi anno, salvo diversa decisione
ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2; (b)
le perdite complessive derivanti da prestiti
garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno; (c)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da
immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato oppure al 60% del
valore cauzionale dell'immobile in un qualsiasi anno, salvo diversa decisione
ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2; (d)
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti
da immobili non residenziali in un qualsiasi anno. 2.
Le autorità competenti pubblicano annualmente, su
base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), insieme con i
dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra
autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità
competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati
delle proprietà residenziali o non residenziali nel suo Stato membro. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare quanto segue: (a)
modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi
degli elementi di cui al paragrafo 1; (b)
modelli, frequenze e date di pubblicazione uniformi
dei dati aggregati di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Capo 3
Portafoglio di negoziazione Articolo 97
Requisiti per il portafoglio di negoziazione 1.
Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono
esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono
essere coperte. 2.
La destinazione alla negoziazione è dimostrata
sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire
la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 98. 3.
Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli
per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli
articoli 99 e 100. 4.
Gli enti possono includere le coperture interne nel
calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione a
condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti
degli articoli da 98 a 101 siano rispettati. Articolo 98
Gestione del portafoglio di negoziazione Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di
posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti
i seguenti requisiti: (a)
l'ente segue una strategia di negoziazione
chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata
dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso; (b)
l'ente segue politiche e procedure chiaramente
definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità
di negoziazione (trading desk). Tali politiche e procedure includono
quanto segue: i) quali posizioni possono essere assunte
da quale unità di negoziazione (trading desk); ii) vengono fissati limiti di posizione la
cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo; iii) i negoziatori (dealer) hanno
facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel
rispetto delle strategie approvate; iv) le posizioni sono oggetto di
segnalazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione
del rischio aziendale; v) le posizioni sono attivamente sorvegliate
sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene valutata la
negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le
compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il
processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la
dimensione delle posizioni negoziate sul mercato; (c)
l'ente segue politiche e procedure chiaramente
definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione
dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le
quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Articolo 99
Inclusione nel portafoglio di negoziazione 1.
Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente
definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di
negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi
propri, in linea con i requisiti di cui all'articolo 97 e con la definizione
del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, tenendo conto della
capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente
documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone
ad audit interni periodici. 2.
Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente
definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette
politiche e procedure riguardano almeno: (a)
le attività che l'ente considera attività di
negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della
determinazione dei requisiti in materia di fondi propri; (b)
se e in che misura una posizione possa essere
soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con
riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way); (c)
per le posizioni valutate con riferimento a un
apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado: i) di identificare tutti i rischi
rilevanti della posizione; ii) di coprire tutti i rischi rilevanti
della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e
nei due sensi; iii) di ricavare stime affidabili per le
ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello; (d)
se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a
generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un
soggetto esterno secondo criteri coerenti; (e)
se e in che misura vincoli giuridici o altri
requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una
copertura della posizione a breve termine; (f)
se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a
gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di
trading; (g)
se e in che misura l'ente possa trasferire il
rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio
di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti. Articolo 100
Requisiti per la valutazione prudente 1.
Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione
sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel
presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la
valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione
raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica
delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza
prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti in
materia di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione. 2.
Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e
controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano
prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti
elementi: (a)
politiche e procedure documentate per il processo
di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie
aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni
di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo
di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi
utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della
posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione
dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni,
procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc; (b)
linee di segnalazione gerarchica per l'unità
responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti dal front
office. La linea di segnalazione gerarchica risale fino a
un membro dell'organo di gestione. 3.
Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel
portafoglio di negoziazione almeno quotidianamente. 4.
Gli enti valutano le loro posizioni in base ai
prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le
disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di
negoziazione. 5.
Ai fini della valutazione in base ai prezzi di
mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno
che l'ente non sia esso stesso un importante market maker per il
particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa
quotare un prezzo medio. 6.
Quando non è possibile una valutazione in base ai
prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro
portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti in
materia di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di
negoziazione. 7.
In caso di valutazione in base ad un modello, gli
enti rispettano i seguenti requisiti: (a)
l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli
elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al
valore equo (fair value) in base ad un modello, e deve essere
consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni
sul rischio e sulla performance dell'attività; (b)
gli enti attingono i dati di mercato da una fonte
informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e
verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica
posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello; (c)
gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di
valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o
merci specifici; (d)
qualora il modello sia elaborato internamente
all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da
organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua
elaborazione; (e)
gli enti prevedono procedure formali di controllo
sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che
utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni; (f)
i responsabili della gestione del rischio sono a
conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato
di tenerne conto nei risultati della valutazione; e (g)
gli enti riesaminano periodicamente il modello per
determinare l'accuratezza dei suoi risultati, ad esempio attraverso una
valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti,
l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il
raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello. Ai fini della lettera d), il modello è
elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è
collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura
matematica, delle ipotesi e del software applicativo. 8.
Accanto alla valutazione giornaliera in base ai
prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica
indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi
nei modelli viene effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle
persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con
frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del
mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti
indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno
carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti
prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione. 9.
Gli enti istituiscono e mantengono procedure che
prevedano aggiustamenti di valutazione. 10.
Gli enti prendono formalmente in considerazione i
seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati,
costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi
di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso,
rischi del modello. 11.
Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il
calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni
scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o
per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate
e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è
stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in
aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa
di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della
posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un
aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti
prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i
seguenti: (a)
il tempo necessario per coprire la posizione o i
suoi rischi; (b)
lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;
(c)
la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e
identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro
volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato; (d)
il grado di concentrazione del mercato; (e)
il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni; (f)
la misura nella quale la valutazione viene
effettuata in base a un modello; (g)
l'incidenza di altri rischi di modello. 12.
Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla
valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno
applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia
necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano
su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. 13.
Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese
le esposizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati di credito n-th-to-default,
gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione
per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di
valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo
di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel
modello di valutazione. Articolo 101
Coperture interne 1.
Una copertura interna soddisfa in particolare i
seguenti requisiti: (a)
non ha come scopo principale quello di evitare o
ridurre i requisiti in materia di fondi propri; (b)
è correttamente documentata ed è assoggettata a
specifiche procedure interne di approvazione e di revisione; (c)
è realizzata alle condizioni di mercato; (d)
il rischio di mercato generato dalla copertura
interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei
limiti autorizzati; (e)
è sorvegliata con attenzione. La sorveglianza è assicurata da procedure
adeguate. 2.
I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano
fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è
compresa nel portafoglio di negoziazione. 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione
al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione
al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel
portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione
esterna al portafoglio di negoziazione o il rischio di controparte non sono
considerati coperti ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo,
ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti
conforme ai requisiti per la protezione del credito non finanziata esterna al
portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 293, lettera h),
qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e
sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di
negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, il
derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è
incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti in
materia di fondi propri. Titolo II
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito Capo 1
Principi generali Articolo 102
Metodi relativi al rischio di credito Per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se permesso
dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 138, il metodo basato sui
rating interni di cui al capo 3. Articolo 103
Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo
standardizzato e del metodo IRB 1.
Per un'esposizione alla quale un ente applica il
metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma
senza avvalersi di stime interne né della LGD né dei fattori di conversione ai
sensi dell'articolo 146, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del
rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del
calcolo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 59,
lettera c). 2.
Per un'esposizione alla quale un ente applica il
metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione
ai sensi dell'articolo 146, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del
rischio di credito conformemente al capo 3. Articolo 104
Trattamento delle esposizioni cartolarizzate nel quadro del metodo
standardizzato e del metodo IRB 1.
Quando un ente utilizza il metodo standardizzato di
cui al capo 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni
cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 107, esso calcola
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente
a cartolarizzazione in conformità agli articoli 240, 241 e da 246 a 253. Gli
enti che utilizzano il metodo standardizzato possono anche utilizzare il metodo
della valutazione interna, laddove ciò sia permesso ai sensi dell'articolo 254,
paragrafo 3. 2.
Quando un ente utilizza il metodo IRB di cui al
capo 3 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio per la classe di esposizioni alla quale l'esposizione cartolarizzata
sarebbe assegnata a norma dell'articolo 142, esso calcola l'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio in conformità agli articoli 240, 241 e da 254 a 261. Ad eccezione del metodo della valutazione interna,
qualora il metodo IRB sia utilizzato soltanto per una parte delle esposizioni
cartolarizzate sottostanti a una cartolarizzazione, l'ente applica il metodo
corrispondente alla quota predominante delle esposizioni cartolarizzate
sottostanti a tale cartolarizzazione. Articolo 105
Trattamento delle rettifiche per il rischio di credito 1.
Gli enti che applicano il metodo standardizzato
trattano le rettifiche per il rischio di credito generale a norma dell'articolo
59, lettera c). 2.
Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le
rettifiche per il rischio di credito generale a norma dell'articolo 155. Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le
rettifiche per il rischio di credito generale e specifico escludono i fondi per
rischi bancari generali. 3.
Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli
che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su
base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 143 e 145,
determinano come segue la parte di rettifiche per il rischio di credito
generale che viene destinata al trattamento delle rettifiche per il rischio di
credito generale nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle
rettifiche per il rischio di credito generale nel quadro del metodo IRB: (a)
ove applicabile, quando un ente compreso nel
consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche per il
rischio di credito generale di tale ente sono destinate al trattamento di cui
al paragrafo 2; (b)
ove applicabile, quando un ente compreso nel
consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche
per il rischio di credito generale di tale ente sono destinate al trattamento
di cui al paragrafo 1; (c)
le rimanenti rettifiche per il rischio di credito
sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di
quella soggetta al metodo IRB. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche per il rischio di
credito generale e delle rettifiche per il rischio di credito specifico ai
sensi del pertinente quadro di regolamentazione contabile in relazione a quanto
segue: (a)
valore dell'esposizione nel quadro del metodo
standardizzato di cui agli articoli 106 e 122; (b)
valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB
di cui agli articoli da 162 a 164; (c)
trattamento degli importi delle perdite attese di
cui all'articolo 155; (d)
valore dell'esposizione per il calcolo degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a
cartolarizzazione di cui agli articoli 241 e 261; (e)
determinazione di inadempimento ai sensi
dell'articolo 174; (f)
informazioni sulle rettifiche per il rischio di
credito generale e specifico di cui all'articolo 428. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo
comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Capo 2
Metodo standardizzato Sezione 1
Principi generali Articolo 106
Valore dell'esposizione 1.
Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo
è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il
rischio di credito specifico. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori
bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro
valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico: (a)
100% nel caso di elemento a rischio pieno; (b)
50% nel caso di elemento a rischio medio; (c)
20% nel caso di elemento a rischio medio-basso; (d)
0% nel caso di elemento a rischio basso. Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda
frase del primo comma vengono assegnati alle categorie di rischio indicate
all'allegato I. Quando un ente si avvale del metodo integrale per
il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218, il
valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in
garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di
riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci
in prestito o di operazioni di marginazione, è maggiorato delle rettifiche per
volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da
218 a 220. 2.
Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati
di cui all'elenco dell'allegato II viene determinato conformemente al capo 6,
tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di
compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore
dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle
operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito,
delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di
marginazione può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4. 3.
Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del
credito finanziata, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può
essere modificato conformemente al capo 4. Articolo 107
Classi di esposizioni Ogni esposizione viene classificata in una
delle seguenti classi di esposizioni: (a)
crediti o crediti potenziali verso amministrazioni
centrali o banche centrali; (b)
crediti o crediti potenziali verso amministrazioni
regionali o autorità locali; (c)
crediti o crediti potenziali verso entità del
settore pubblico; (d)
crediti o crediti potenziali verso banche
multilaterali di sviluppo; (e)
crediti o crediti potenziali verso organizzazioni
internazionali; (f)
crediti o crediti potenziali verso enti; (g)
crediti o crediti potenziali verso imprese; (h)
crediti al dettaglio o crediti potenziali al
dettaglio; (i)
crediti o crediti potenziali garantiti da ipoteche
su beni immobili; (j)
esposizioni in stato di inadempimento; (k)
crediti sotto forma di obbligazioni garantite; (l)
posizioni inerenti a cartolarizzazione; (m)
crediti verso enti e imprese con valutazione del
merito di credito a breve termine; (n)
crediti sotto forma di quote o di azioni in
organismi di investimento collettivi (OIC); (o)
crediti in strumenti di capitale; (p)
altre posizioni. Articolo 108
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1.
Per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte
dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio
conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di
ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene
classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della
relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con
riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie
esterne di valutazione del merito di credito (nel seguito "ECAI"),
conformemente all'articolo 130 o alle valutazioni del merito di credito delle
agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3. 2.
Ai fini dell'applicazione del fattore di
ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore
dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio
specificato o determinato conformemente alla sezione 2. 3.
Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del
credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento
può essere modificato conformemente al capo 4. 4.
Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni
cartolarizzate vengono calcolati conformemente al capo 5. 5.
Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non
prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del
100%. 6.
Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo
a passività aventi la forma di elementi del capitale di base di classe 1, di
elementi aggiuntivi di classe 1 o di elementi di classe 2, un ente può,
subordinatamente al permesso delle autorità competenti, decidere di non
applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle
esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua
filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una
relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
Le autorità competenti hanno il potere di autorizzare tale metodo alternativo
se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
la controparte è un ente, una società di
partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista,
un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di
servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali; (b)
la controparte è inclusa in forma integrale nello
stesso consolidamento dell'ente; (c)
la controparte è soggetta alle stesse procedure di
valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente; (d)
la controparte ha sede nello stesso Stato membro
dell'ente; (e)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di
fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri
o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente. Nei casi in cui l'ente, in conformità con il
presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1,
attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%. 7.
Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo
a passività aventi la forma di elementi del capitale di base di classe 1, di
elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2, gli enti possono,
subordinatamente al permesso delle autorità competenti, non applicare i
requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei
confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela
istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto
dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità
e la loro solvibilità per evitare il fallimento qualora ciò diventi necessario.
Le autorità competenti hanno il potere di autorizzare tale metodo alternativo
se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d)
ed e) sono soddisfatti; (b)
le disposizioni garantiscono che il sistema di
tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario
conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili; (c)
il sistema di tutela istituzionale dispone di
strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la
classificazione dei rischi (fornendo un panorama completo delle situazioni di
rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo
complesso), con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi
monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di inadempimento conformemente
all'articolo 174, paragrafo 1; (d)
il sistema di tutela istituzionale conduce la
propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri; (e)
il sistema di tutela istituzionale redige e
pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato
patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto
sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso,
oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto
economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente
il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso; (f)
i membri del sistema di tutela istituzionale sono
tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al
sistema; (g)
il computo multiplo degli elementi ammissibili per
il calcolo dei fondi propri (nel seguito "multiple gearing")
nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra
i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati; (h)
il sistema di tutela istituzionale è basato su
un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività
prevalentemente omogeneo; (i)
l'adeguatezza degli strumenti di cui alla
precedente lettera d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle
autorità competenti in materia. Nei casi in cui l'ente, in conformità con il
presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1,
attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%. 8.
Gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio per le esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento
dell'ente al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una controparte
centrale e le esposizioni commerciali con una controparte centrale sono
determinati a norma degli articoli da 296 a 300, a seconda dei casi. Sezione 2
Fattori di ponderazione del rischio Articolo 109
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali 1.
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle esposizioni
verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di
ponderazione del rischio del 100%. 2.
Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e
banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di
credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio
in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di
credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131: Tabella 1 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% 3.
Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si
applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%. 4.
Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali
e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta
nazionale di detta amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un
fattore di ponderazione del rischio dello 0%. 5.
Quando le autorità competenti di un paese terzo che
applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle
applicate nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio
inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro
amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella
valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore
di ponderazione del rischio. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può
adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di
cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese
terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno
equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino
al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento
di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno
ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013. Articolo 110
Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali 1.
Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o
autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio equivalente e
quello che si applica alle esposizioni verso enti, a meno che esse non siano
trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo
2 o del paragrafo 4. Non si applica il trattamento preferenziale per le
esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e
all'articolo 115, paragrafo 2. 2.
Le esposizioni verso amministrazioni regionali o
autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni
centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna
differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni
regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e
un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare le esposizioni verso amministrazioni regionali o
autorità locali che sono trattate come esposizioni verso le amministrazioni
centrali sulla base dei criteri di cui al comma precedente. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche
di cui al comma precedente, gli enti possono continuare ad applicare il
trattamento di cui al primo comma, se le autorità competenti hanno applicato
detto trattamento prima del 1° gennaio 2013. 3.
Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità
religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura
in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro
questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni
regionali e autorità locali. Il paragrafo 2 tuttavia non si applica. In questo
caso, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, lettera a), non può essere
escluso il permesso di applicare il metodo standardizzato. 4.
Quando le autorità competenti di un paese terzo che
applica prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle
applicate nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o
autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione
centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in
quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri
di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro
rischio di inadempimento, gli enti possono applicare a tali esposizioni un
fattore di ponderazione identico. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può
adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di
cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese
terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno
equivalenti a quelle applicate nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino
al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento
di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno
ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013. 5.
Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali
o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da
2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione
regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del
rischio del 20%. Articolo 111
Esposizioni verso entità del settore pubblico 1.
Alle esposizioni verso le entità del settore
pubblico per le quali non è disponibile una valutazione del merito di
credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del
rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono
classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza
dell'entità del settore pubblico interessata, conformemente alla tabella 2: Tabella 2 Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150% Per le esposizioni verso entità del settore
pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di
rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100%. 2.
Le esposizioni verso entità del settore pubblico
per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI
prescelta sono trattate in base all'articolo 115. Non si applica il trattamento
preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114,
paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 2. 3.
Per le esposizioni verso entità del settore
pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di
ponderazione del rischio è del 20%. 4.
Le esposizioni verso entità del settore pubblico
possono essere considerate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di
rispettiva appartenenza quando non vi è alcuna differenza di rischio tra tali
esposizioni, dovuta all'esistenza di una garanzia adeguata da parte
dell'amministrazione centrale. 5.
Quando le autorità competenti di un paese terzo che
applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle
applicate nell'Unione europea trattano le esposizioni verso entità del settore
pubblico come esposizioni verso enti, gli enti possono applicare a tali
esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può
adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di
cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese
terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno
equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino
al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento
di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno
ritenuto ammissibili a questo trattamento già prima del 1° gennaio 2013. 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare le entità del settore pubblico che possono essere
trattate conformemente ai paragrafi 1 e 2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche
di cui al primo comma, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento
di cui al paragrafo 1 applicato dalle autorità competenti prima del 1° gennaio
2013. Articolo 112
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo 1.
Le esposizioni verso banche multilaterali di
sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso
enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve
termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115,
paragrafo 4. La Inter-American Investment Corporation, la Black
Sea Trade and Development Bank e la Central American Bank for Economic
Integration sono considerate banche multilaterali di sviluppo. 2.
Alle esposizioni verso le seguenti banche
multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio
dello 0%: (a)
la Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo; (b)
la Società finanziaria internazionale; (c)
la Banca interamericana di sviluppo; (d)
la Banca asiatica di sviluppo; (e)
la Banca africana di sviluppo; (f)
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; (g)
la Nordic Investment Bank; (h)
la Banca di sviluppo dei Caraibi; (i)
la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo; (j)
la Banca europea per gli investimenti; (k)
il Fondo europeo per gli investimenti; (l)
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli
investimenti; (m)
lo Strumento internazionale di finanziamento per le
vaccinazioni, (n)
la Banca islamica di sviluppo. 3.
Alla quota non versata del capitale sottoscritto
nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione
del rischio del 20%. Articolo 113
Esposizioni verso organizzazioni internazionali Alle esposizioni verso le seguenti
organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio
dello 0%: (a)
l'Unione europea; (b)
il Fondo monetario internazionale; (c)
la Banca dei regolamenti internazionali; (d)
la European Financial Stability Facility; (e)
un'istituzione finanziaria internazionale stabilita
da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare finanziamenti e fornire
assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati
da gravi problemi di finanziamento. Articolo 114
Esposizioni verso enti 1.
Alle esposizioni verso enti per i quali è
disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si
applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 115. Alle esposizioni
verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito
di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma
dell'articolo 116. 2.
Alle esposizioni verso enti con durata residua pari
o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale è
assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria
immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione
preferenziale, di cui all'articolo 109, paragrafi 4 e 5, assegnato alle
esposizioni verso la propria amministrazione centrale. 3.
Alle esposizioni con durata residua pari o
inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del
debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio
inferiore al 20%. 4.
Alle esposizioni verso un ente sotto forma di
riserve minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro,
che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di
ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale
dello Stato membro in questione, a condizione che: (a)
le riserve siano detenute conformemente al
regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12
settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, o a
regolamenti successivi di sostituzione, o conformemente alle disposizioni
nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento; (b)
in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che
detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente
all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente. 5.
Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e
sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti
prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti sono trattate come
esposizioni verso enti. Articolo 115
Esposizioni verso enti provvisti di rating 1.
Alle esposizioni aventi una durata residua
superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del
merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione
del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del
merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131: Tabella 3 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 50% || 100% || 100% || 150% 2.
Alle esposizioni verso enti aventi una durata
residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito
di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del
rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del
merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131: Tabella 4 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 20% || 20% || 50% || 50% || 150% 3.
L'interazione tra il trattamento di valutazione del
merito di credito a breve termine di cui all'articolo 126 e il trattamento
preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2
è fissata come segue: (a)
quando non esiste una specifica valutazione delle
esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le
esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a
tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi; (b)
quando esiste una valutazione a breve termine e
questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più
favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale
per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata
esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve
termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a
breve termine, come specificato al paragrafo 2; (c)
quando esiste una valutazione a breve termine e
questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno
favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le
esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale
generale per le esposizioni a breve termine non viene utilizzato e a tutti i
crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di
ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve
termine. Articolo 116
Esposizioni verso enti privi di rating 1.
Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è
disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è
assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di
merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso
l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente
alla tabella 5. Tabella 5 Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150% 2.
Per le esposizioni verso enti privi di rating
aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il
fattore di ponderazione del rischio è pari al 100%. 3.
Per le esposizioni verso enti privi di rating con
una durata effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di
ponderazione del rischio è del 20%. Articolo 117
Esposizioni verso imprese 1.
Alle esposizioni per le quali è disponibile una
valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di
ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla
valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131. Tabella 6 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150% 2.
Alle esposizioni per le quali tale valutazione non
è disponibile è attribuita una ponderazione del 100% o la ponderazione
dell'amministrazione centrale di appartenenza, qualora quest'ultima sia più
elevata. Articolo 118
Esposizioni al dettaglio Le esposizioni che soddisfano i seguenti
criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75%: a) si tratta di esposizioni nei
confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese; b) l'esposizione fa parte di un numero
significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi
ad essa associati sono sostanzialmente ridotti; c) l'importo totale, ivi comprese
eventuali esposizioni in stato di inadempimento, dovuto all'ente o alle sue imprese
madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori
collegati, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da
immobili residenziali, non supera, secondo le informazioni in possesso
dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire
dette informazioni. I titoli non possono rientrare nella classe
delle esposizioni al dettaglio. Il valore attuale dei pagamenti minimi per
operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle
esposizioni al dettaglio. Articolo 119
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili 1.
Se le condizioni di cui agli articoli 120 e 121 non
sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente
garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione
del rischio del 100%, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad
un'altra classe. La parte di un'esposizione trattata come
pienamente e totalmente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore
di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno
stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi
per la valutazione del valore cauzionale degli immobili, il valore cauzionale dell'immobile
in questione. 2.
Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo
96, e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti
procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore
di ponderazione del rischio del 35% per le esposizioni garantite da ipoteche su
immobili residenziali di cui all'articolo 120 e il fattore di ponderazione del
rischio del 50% per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di
cui all'articolo 121, ubicati sul suo territorio, siano appropriati, sulla base
dei dati relativi agli inadempimenti delle esposizioni garantite da immobili e
tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili; le autorità
competenti possono altresì fissare un fattore di ponderazione del rischio più
elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 120, paragrafo 2, e
all'articolo 121, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di
considerazioni relative alla stabilità finanziaria. L'ABE coordina le
valutazioni effettuate dalle autorità competenti. Le autorità competenti consultano l'ABE circa le
rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati. L'ABE
pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità
competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 120, 121 e 195. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti
devono tener conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio o
criteri più rigorosi. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.
Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni
immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli
enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i
criteri che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro. Articolo 120
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili
residenziali 1.
A meno che le autorità competenti non decidano
altrimenti, in conformità con l'articolo 119, paragrafo 2, le esposizioni
pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono
trattate come segue: (a)
le esposizioni o eventuali parti di esposizione
pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali
occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o
dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere
personale ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35%; (b)
le esposizioni pienamente e totalmente garantite da
quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che
operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia
abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di
immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in
locazione dal proprietario ricevono un fattore di ponderazione del rischio del
35%; (c)
le esposizioni verso un locatario nell'ambito di
operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il
locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del
rischio del 35% a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e
completamente garantita dalla proprietà del bene. 2.
Gli enti considerano un'esposizione o eventuali
parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1
solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
il valore dell'immobile non dipende in misura
rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le
situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore
dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della
rilevanza di tale dipendenza; (b)
il rischio del debitore non dipende in misura
rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare
sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di
rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del
debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile
sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti
stabiliscono il rapporto massimo mutuo concesso/reddito percepito nel quadro
della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del
reddito al momento della concessione del prestito; (c)
i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di
valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1, sono soddisfatti; (d)
la parte del prestito alla quale viene assegnato il
fattore di ponderazione del rischio del 35%, a meno che diversamente disposto
dall'articolo 119, paragrafo 2, non supera l'80%, a meno che diversamente
disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, del valore di mercato dell'immobile in
questione o l'80% del valore cauzionale dell'immobile, a meno che diversamente
disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati
membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale
degli immobili mediante disposizioni legislative o regolamentari. 3.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera
b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su
immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità
competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio
esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con
tassi di perdita che non superano i seguenti limiti: (a)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da
immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del
valore cauzionale dell'immobile, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119,
paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili
residenziali in un qualsiasi anno; (b)
le perdite complessive derivanti da prestiti
garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere
garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno. 4.
Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non viene
rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del
paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica
fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al
paragrafo 3. Articolo 121
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non
residenziali 1.
A meno che le autorità competenti non decidano
altrimenti, in conformità con l'articolo 119, paragrafo 2, le esposizioni
pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono
trattate come segue: (a)
le esposizioni o eventuali parti di esposizione
pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il
commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%; (b)
le esposizioni pienamente e totalmente garantite da
quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che
operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia
abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di
uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione
del rischio del 50%; (c)
le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing
immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il
locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di
ponderazione del rischio del 50% a condizione che l'esposizione dell'ente sia
pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene. 2.
L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle
condizioni seguenti: (a)
il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante
dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in
cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile
che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di
tale dipendenza; (b)
il rischio del debitore non dipende in misura
rilevante dalla performance dell' immobile o del progetto immobiliare
sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di
rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del
debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile
sottostante che funge da garanzia; (c)
i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di
valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1, sono soddisfatti; (d)
il fattore di ponderazione del rischio del 50%, a
meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, è assegnato alla
parte del prestito che non supera il 50% del valore di mercato dell'immobile o il
60% del valore cauzionale dell'immobile, a meno che diversamente disposto
dall'articolo 119, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri
che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale
degli immobili mediante disposizioni legislative o regolamentari. 3.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera
b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su
immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se
l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo
territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e
consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti: (a)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da
immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato oppure al 60% del
valore cauzionale dell'immobile, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119,
paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili
non residenziali in un qualsiasi anno; (b)
le perdite complessive derivanti da prestiti
garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in
essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno. 4.
Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non viene
rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del
paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica
fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al
paragrafo 3. Articolo 122
Esposizioni in stato di inadempimento 1.
Alla parte non garantita di una posizione in stato
di inadempimento ai sensi dell'articolo 174 viene attribuito un fattore di
ponderazione del rischio del: (a)
150%, se le rettifiche per il rischio di credito
specifico sono inferiori al 20% della parte non garantita dell'esposizione al
lordo di tali rettifiche; (b)
100%, se le rettifiche per il rischio di credito
specifico sono pari ad almeno il 20% della parte non garantita dell'esposizione
al lordo di tali rettifiche; 2.
Per definire la parte garantita di una posizione
scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini
dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4. 3.
Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite
da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell'articolo 120 è
attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100%, al netto delle
rettifiche di valore, se si è verificato un inadempimento ai sensi dell'
articolo 174. 4.
Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite
da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 121 è
attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100% se si è verificato
un inadempimento ai sensi dell'articolo 174. Articolo 123
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato 1.
Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione
del rischio del 150% alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di
azioni o quote di un organismo di investimento collettivo, che sono associate a
rischi particolarmente elevati, ove opportuno. 2.
Tra le esposizioni a rischio particolarmente
elevato figurano i seguenti investimenti: a) investimenti in imprese di venture
capital; b) fondi di investimento alternativi secondo
la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE; c) finanziamenti per immobili a fini speculativi.
3.
Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di
cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti
tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio: (a)
esiste un rischio di perdita elevato conseguente a
inadempimento del debitore; (b)
è impossibile valutare adeguatamente se
l'esposizione ricade sotto la lettera a). L'ABE emana orientamenti che specificano quali
tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali
circostanze. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo
16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 124
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite 1.
Per poter essere ammissibili al trattamento
preferenziale di cui al paragrafo 3, le "obbligazioni garantite"
soddisfano i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM)[23]
e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili: (a)
esposizioni verso, o esposizioni garantite da,
amministrazioni centrali, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni
regionali ed autorità locali nell'UE; (b)
esposizioni verso, o esposizioni garantite da,
amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali non UE, banche
multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella
classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo,
ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, entità del settore pubblico
non UE, amministrazioni regionali non UE ed autorità locali non UE che siano
ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali
e banche centrali rispettivamente secondo l'articolo 110, paragrafi 1 e 2,
l'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 4 e che siano classificate nella classe di
merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed
esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella
classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo,
purché non eccedano il 20% dell'importo nominale delle obbligazioni garantite
in essere degli enti emittenti; (c)
esposizioni verso enti che siano classificate nella
classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo.
L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15%
dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente
emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di
pagamenti o di proventi della liquidazione dei debitori di prestiti garantiti
da immobili ai possessori di obbligazioni garantite non vengono considerate ai
fini del calcolo del limite del 15%. Le esposizioni verso enti nell'UE con
scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1,
sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di
credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo. Le autorità
competenti possono, dopo aver consultato l'ABE, derogare in parte all'applicazione
della lettera c) e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al
10% dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite
in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione
possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione
dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di
cui alla lettera c); (d)
prestiti garantiti da immobili residenziali o quote
di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui
all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), fino all'importo minore tra la quota
capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80% del
valore degli immobili costituiti in garanzia o prestiti garantiti da quote
senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti
entità di cartolarizzazione disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro
che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in
cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico
speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52,
paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) assicura che le attività sottostanti
tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato
di copertura, composte per almeno il 90% da ipoteche su immobili residenziali
combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la
quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e
l'80% del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano
classificate nella classe di merito di credito 1 secondo le modalità previste
nel presente capo e che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni
garantite emesse. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e
dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di
prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli
di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90%; (e)
prestiti garantiti da immobili non residenziali o
quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui
all'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), fino all'importo minore tra la quota
capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60% del
valore degli immobili costituiti in garanzia o prestiti garantiti da quote
senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti
entità di cartolarizzazione disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro
che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso
in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico
speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52,
paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti
tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato
di copertura, composte per almeno il 90% da ipoteche su immobili commerciali
combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra
la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami
e il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano
classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste
nel presente capo e che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni
garantite emesse. Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60% è
superato fino ad un livello massimo del 70%, i prestiti garantiti da immobili
non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite
a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali
obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni
soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori
delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni
costituiti in garanzia. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla
gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di
prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli
di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90%; (f)
prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i
gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superino il 60% del
valore della nave costituita in garanzia. Le situazioni di cui alle lettere da a) a f)
comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla
protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite. 2.
Per gli immobili posti a garanzia delle
obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 203
e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1. 3.
Alle obbligazioni garantite per le quali è
disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si
applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a,
corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi
dell'articolo 131. Tabella 6a Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 10% || 20% || 20% || 50% || 50% || 100% 4.
Le obbligazioni garantite per le quali non è
disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta
vengono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione
attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente
emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione
del rischio: (a)
se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate
per il rischio al 20%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione
del 10%; (b)
se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate
per il rischio al 50%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di
ponderazione del 20%; (c)
se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate
per il rischio al 100%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di
ponderazione del 50%; (d)
se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate
per il rischio al 150%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di
ponderazione del 100%. 5.
Le obbligazioni garantite emesse prima del 31
dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Esse
sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma del paragrafo 3 fino alla
loro scadenza. Articolo 125
Elementi che rappresentano posizioni inerenti a cartolarizzazione Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati
conformemente alle disposizioni del capo 5. Articolo 126
Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a
breve termine Alle esposizioni verso enti e imprese per le
quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di
un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in
conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di
credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131. Tabella 7 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 150% || 150% || 150% Articolo 127
Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento
collettivo (OIC) 1.
Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni
di organismi di investimento collettivo (nel seguito "OIC") si
applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a meno che l'ente non
applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2
oppure il metodo look-through di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del
fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le
condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate. 2.
Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di
OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI
prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della
tabella, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea
ai sensi dell'articolo 131. Tabella 8 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150% 3.
Gli enti possono determinare il fattore di
ponderazione del rischio di un OIC se sono soddisfatti i seguenti criteri di
ammissibilità: (a)
l'OIC è gestito da una società che è soggetta a
vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono
soddisfatte le seguenti condizioni: i) l'OIC è gestito da una società che è
soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista dalla
legislazione dell'Unione; ii) la cooperazione tra autorità competenti
è garantita in misura sufficiente; (b)
il prospetto dell'OIC o un documento ad esso
equivalente include: i) le categorie delle attività nelle quali
l'OIC è autorizzato ad investire; e ii) se vigono limiti agli investimenti, i
relativi limiti e le metodologie per calcolarli; (c)
una relazione sull'attività dell'OIC viene
presentata all'autorità competente quanto meno su base annuale per consentire
una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione
e delle operazioni nel periodo considerato. Ai fini della lettera a), la Commissione può
adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di
cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese
terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno
equivalenti a quelle applicate nell' Unione europea. In assenza di tale
decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il
trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità
competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio
2013. 4.
Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni
sottostanti di un OIC può considerare (look through) tali esposizioni
per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue
esposizioni sotto forma di azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al
presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa
un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di
cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti
dell'altro OIC in questione. 5.
Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni
sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del
rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base
ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe
in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi
di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua
investimenti in ordine discendente finché viene raggiunto il limite massimo
degli investimenti totali. Per il calcolo e la segnalazione del fattore di
ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi
4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi: (a)
l'ente depositario o l'ente finanziario depositario
dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che
depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario
depositario in questione; (b)
per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la
società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo
3, lettera a). La correttezza del calcolo di cui al primo comma
viene confermata da un revisore esterno. Articolo 128
Esposizioni in strumenti di capitale 1. Le seguenti esposizioni sono
considerate esposizioni in strumenti di capitale: a) esposizioni non debitorie che
conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito
dell'emittente; b) esposizioni debitorie e altri titoli,
partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a
quella delle esposizioni menzionate alla lettera a). 2. Alle esposizioni in strumenti
di capitale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a meno
che esse non debbano essere detratte conformemente alla parte II, ricevere un
fattore di ponderazione del rischio del 250% conformemente all'articolo 45,
paragrafo 2, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%
conformemente all'articolo 84, paragrafo 3, o essere trattate come posizioni ad
alto rischio conformemente all'articolo 123. 3. Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di patrimonio
di vigilanza emessi da enti sono classificati come crediti in strumenti di
capitale, a meno che non debbano essere detratti dai fondi propri, ricevere un
fattore di ponderazione del rischio del 250% ai sensi dell'articolo 45,
paragrafo 2, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente
all'articolo 123. Articolo 129
Altre posizioni 1.
I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto
10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio
del 100%. 2.
I ratei e risconti per i quali un ente non è in
grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE
ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%. 3.
Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione
del rischio del 20%. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione
dello 0%. 4.
All'oro in lingotti detenuto in proprio o
depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della
stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0%. 5.
Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite
con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, i
fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del
contratto e non quelli delle controparti delle operazioni. 6.
Quando un ente fornisce la protezione del credito
per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo inadempimento tra le
esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine
al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di
credito di un'ECAI idonea, si attribuiscono i fattori di ponderazione del
rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di
queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il
rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere (basket)
sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250% e
moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su
crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in
base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un
importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di
ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. 7.
Il valore dell'esposizione per i contratti di
leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing
minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la
durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è
ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto
ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e
tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 197
riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per
il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 208 a 210,
l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del
credito non finanziata conformemente al capo 4. Queste esposizioni vengono
classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo
107. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in
locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono
calcolati come segue: 1/t * 100% * valore dell'esposizione, dove t è uguale al
maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi
restanti della locazione. Sezione 3
Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle
classi di merito di credito Sottosezione 1
Riconoscimento delle ECAI Articolo 130
ECAI 1.
Per determinare il fattore di ponderazione del
rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna
del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI
idonea o se è stata avallata da un'ICAI idonea a norma del regolamento (CE)
n. 1060/2009. 2.
Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del
credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009
e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal
regolamento (CE) n. 1060/2009. 3.
L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee. Sottosezione 2
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di
merito di credito Articolo 131
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di
merito di credito 1.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare, per tutte le ECAI idonee, a quali delle classi di
merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni
del merito di credito dell'ECAI idonea (attribuzione alle classi di merito di
credito). Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014 e, ove
necessario, presenta progetti di norme tecniche riveduti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2.
Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni
del merito di credito, l'ABE rispetta i seguenti requisiti: (a)
per distinguere tra i gradi relativi di rischio
espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE considera fattori
quantitativi quali il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte
le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito.
Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie
limitate di dati sugli inadempimenti, l'ABE chiede all'ECAI quale ritenga
essere il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le
posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito; (b)
per distinguere tra i gradi relativi di rischio
espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE considera fattori
qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da
ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di
credito assegnate nonché la definizione di inadempimento utilizzata dall'ECAI; (c)
l'ABE raffronta i tassi di inadempimento
riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata
ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di inadempimento
riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un
equivalente grado di rischio di credito; (d)
qualora i tassi di inadempimento riscontrati per le
valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano
significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento,
l'ABE assegna alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di
merito di credito più elevata nella scala di valutazione; (e)
quando l'ABE ha aumentato il fattore di
ponderazione associato ad una specifica valutazione del merito di credito
espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di inadempimento riscontrati per
la valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più
significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento,
l'ABE decide di ripristinare la valutazione del merito di credito espressa
dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di
valutazione. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera
a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento
di cui alla lettera c) del paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Sottosezione 3
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito
all'esportazione (Export Credit Agencies) Articolo 132
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito
all'esportazione 1.
Ai fini dell'articolo 109, gli enti possono
utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito
all'esportazione, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a)
si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie
per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for
Officially Supported Export Credits dell'OCSE; (b)
l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica
le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia
definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi
di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel
seguito "MEIP") stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. 2.
Alle esposizioni per le quali, a fini di
ponderazione del rischio, viene riconosciuta una valutazione del merito di
credito di un'agenzia per il credito all'esportazione viene applicato un
fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9. Tabella 9 MEIP || 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 Fattore di ponderazione del rischio || 0% || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150% 3. L'ABE
emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010 entro il 1° gennaio 2014 sulle agenzie per il credito
all'esportazione che possono essere utilizzate dagli enti in conformità del
paragrafo 1. Sezione 4
Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della
determinazione dei fattori di ponderazione del rischio Articolo 133
Requisiti generali Un ente può prescegliere una o più ECAI idonee
per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli
elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio. Le valutazioni del merito
di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva. Nel fare uso delle
valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
a) un ente che decide di utilizzare le
valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea per una certa classe di
posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a
tale classe; b) un ente che decide di utilizzare le
valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea le utilizza in modo
continuo e coerente nel tempo; c) un ente utilizza solo le valutazioni
del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad
esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi; d) qualora per una posizione esista una
sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale
valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del
rischio della posizione in questione; e) qualora per una stessa posizione
esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed
esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il
fattore più alto; f) qualora per una stessa posizione
esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI
prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori
di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono
diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più
bassi sono identici, si attribuisce tale fattore. Articolo 134
Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione 1.
Quando una valutazione del merito di credito è
stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui
appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene
utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla
posizione. 2.
Ove per una determinata posizione non esista una
valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una
valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai
quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una
valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione
viene utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi: (a)
determina una ponderazione superiore a quanto
accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari o inferiore,
sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici
o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda
dei casi; (b)
determina una ponderazione inferiore e
l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al
programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di
primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi. In tutti gli altri casi, l'esposizione è
considerata priva di rating. 3.
I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione
dell'articolo 124. 4.
Le valutazioni del merito di credito assegnate a
emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate
come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo. Articolo 135
Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine 1.
Le valutazioni del merito di credito a breve
termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli
elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso
enti e imprese. 2.
Una valutazione del merito di credito a breve
termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non viene
utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre
posizioni, ad eccezione dei seguenti casi: (a)
se a una linea di credito a breve termine provvista
di rating è attribuita una ponderazione del 150%, a tutte le esposizioni non
garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo
termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150%; (b)
se a una linea di credito a breve termine provvista
di rating è attribuita una ponderazione del 50%, alle esposizioni a breve
termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione
inferiore al 100%. Articolo 136
Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera Una valutazione del merito di credito relativa
ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere
utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione
verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera. Quando un'esposizione
deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da
una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è
riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla
posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di
ponderazione del rischio. Capo 3
Metodo basato sui rating interni Sezione 1
Permesso delle autorità competenti di utilizzare il metodo IRB Articolo 137
IRB
Definizioni 1.
Ai fini del presente capo si intende per: (1) "sistema di rating": l'insieme
di metodi, procedimenti, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi
informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito,
all'attribuzione delle esposizioni a gradi o aggregati (rating) e alla stima
quantitativa degli inadempimenti e delle perdite per un dato tipo di
esposizione; (2) "tipo di esposizione": un
gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo
di operazioni che possono essere limitate a una sola entità o a un unico
sottoinsieme di entità all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di
esposizioni venga gestito in modo diverso in altre entità del gruppo; (3) "unità operativa": qualsiasi
entità organizzativa o giuridica a sé stante, aree di attività, articolazioni geografiche; (4) "entità finanziaria
regolamentata": a) le seguenti entità, comprese quelle di
paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza prudenziale
conformemente alla normativa UE o alla normativa di un paese terzo che applica
requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza almeno
equivalenti a quelli applicati nell'Unione: i) un ente creditizio; ii) un'impresa di investimento; iii) un'impresa di assicurazione; iv) una società di partecipazione
finanziaria; v) una società di partecipazione mista; b) qualsiasi altra entità che soddisfi tutte
le seguenti condizioni: i) svolge una o più delle attività di cui
all'allegato I della direttiva [inserted by OP] o all'allegato I della
direttiva 2004/39/CE; ii) è una filiazione di un'entità
finanziaria regolamentata; iii) è inclusa nella vigilanza prudenziale a
livello consolidato del gruppo; c) qualsiasi entità di cui alla lettera a),
punti da i) a v), o alla lettera b), che non è soggetta a requisiti prudenziali
in materia di regolamentazione e di vigilanza almeno equivalenti a quelli
applicati nell'Unione ma che è parte di un gruppo soggetto a tali disposizioni
su base consolidata; (5) "grande entità finanziaria regolamentata":
qualsiasi entità finanziaria regolamentata le cui attività totali, a livello di
tale impresa individuale o a livello consolidato del gruppo, sono uguali o
superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, dove per determinare la dimensione
delle attività si usa l'ultimo bilancio sottoposto a revisione dell'impresa
madre e delle filiazioni consolidate; (6) "entità finanziaria non
regolamentata": qualsiasi altra entità che non è un'entità regolamentata
ma svolge una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva
[inserted by OP] o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE; (7) "grado di merito del debitore":
una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore
appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in
base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali viene
derivata la stima della probabilità di inadempimento (PD); (8) "grado di merito
dell'operazione": una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di
rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale
un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di
criteri, dai quali sono derivate le stime interne della perdita in caso di
inadempimento; (9) "gestore (servicer)": un'entità
che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione
creditizia sottostante su base giornaliera. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità
competenti valutano l'equivalenza dei requisiti prudenziali in materia di
regolamentazione e di vigilanza stabiliti nella legislazione di paesi terzi. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 138
Permesso di utilizzare il metodo IRB 1.
Se le condizioni di cui al presente capo sono
rispettate, l'autorità competente permette agli enti di calcolare gli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui
rating interni (nel seguito "metodo IRB"). 2.
Il permesso di utilizzare il metodo IRB, comprese
le stime interne delle perdite in caso di inadempimento (nel seguito
"LGD") e dei fattori di conversione, è richiesto per ciascun sistema
di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato
per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo
applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione. 3.
Gli enti devono ottenere il permesso delle autorità
competenti per quanto segue: (a)
modifiche del campo di applicazione di un sistema
di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale
basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto il permesso di utilizzare; (b)
modifiche sostanziali di un sistema di rating o di
un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su
modelli interni che l'ente ha ricevuto il permesso di utilizzare. Il campo di applicazione di un sistema di rating
comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la
quale tale sistema è stato sviluppato. 4.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutti
i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in
strumenti di capitale basati su modelli interni. 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti
valutano la rilevanza delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di
calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni
nel quadro del metodo IRB di cui al paragrafo 1 che richiedono un permesso
aggiuntivo o notifica. L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre
2013. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 139
Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare
il metodo IRB 1.
L'autorità competente concede ad un ente il
permesso a norma dell'articolo 138 di applicare il metodo IRB, compreso l'uso
delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità
competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono
soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi
dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito
sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha
dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme
seguenti risultano soddisfatte: (a)
i sistemi di rating dell'ente forniscono una
valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni,
un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio; (b)
i rating interni e le stime interne degli
inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti in
materia di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una
funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale,
nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle
funzioni di governo societario dell'ente; (c)
l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio
di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente
e sottratta ad ogni indebita influenza; (d)
l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti
che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e
la gestione del rischio di credito; (e)
l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la
logica che ne sottende la struttura, e li convalida; (f)
l'ente ha convalidato i suoi sistemi di rating su
un periodo di tempo adeguato prima del permesso di utilizzare tali sistemi di
rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in
strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi e
metodi siano adatti al loro campo di applicazione e ha loro apportato le modifiche
conseguenti a tale valutazione; (g)
l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i
requisiti in materia di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri
di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto
dall'articolo 95. I requisiti inerenti
all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di
conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o
un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un
fornitore esterno. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le procedure che le autorità competenti devono
seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del
metodo IRB. L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31
dicembre 2014. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 140
Esperienza precedente all'uso del metodo IRB 1.
Un ente che chieda il permesso di applicare il metodo
IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di
rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai
fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso
dei tre anni precedenti il permesso all'uso del metodo IRB. 2.
Un ente che chieda il permesso all'utilizzo di
stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera
ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato
stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità
sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per
l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni
precedenti il permesso dell'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di
conversione. 3.
Se, dopo il permesso iniziale, l'ente estende l'uso
del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti
di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se
l'uso dei sistemi di rating viene esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse
da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché
l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a
soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 in relazione alle esposizioni
aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti
paragrafi. Articolo 141
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di
cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei
seguenti modi: (a) presenta all'autorità competente un
piano per un tempestivo ritorno alla conformità; b) dimostra, con soddisfazione delle
autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo. Articolo 142
Metodologia per classificare le esposizioni alle diverse classi 1.
La metodologia utilizzata dall'ente per la
classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente
nel tempo. 2.
Ogni esposizione viene classificata in una delle
seguenti classi di esposizioni: (a)
crediti o crediti potenziali verso amministrazioni
centrali e banche centrali; (b)
crediti o crediti potenziali verso enti; (c)
crediti o crediti potenziali verso imprese; (d)
crediti al dettaglio o crediti potenziali al
dettaglio; (e)
crediti in strumenti di capitale; (f)
posizioni inerenti a cartolarizzazione; (g)
altre attività diverse dai crediti. 3.
Le seguenti esposizioni vengono classificate nella
classe di cui al paragrafo 2, lettera a): (a)
esposizioni verso amministrazioni regionali,
autorità locali o entità del settore pubblico che sono trattate al pari di
esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 110 e 111; (b)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
di cui all'articolo 112, paragrafo 2 e verso organizzazioni internazionali di
cui all'articolo 113 alle quali si applica un fattore di ponderazione del
rischio pari allo 0% a norma dei predetti articoli. 4.
Le seguenti esposizioni vengono classificate nella
classe di cui al paragrafo 2, lettera b): (a)
esposizioni verso amministrazioni regionali e
autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 110; (b)
esposizioni verso entità del settore pubblico che
sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi dell'articolo 111,
paragrafo 2; e (c)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in
applicazione dell'articolo 112. 5.
Per essere classificate nella classe delle
esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni
devono soddisfare i seguenti criteri: (a)
deve trattarsi di esposizioni verso uno dei
seguenti soggetti: i) una o più persone fisiche; ii) una piccola o media impresa, a
condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle
imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di
clienti debitori collegati – comprese le eventuali esposizioni scadute passate,
ma esclusi i crediti ed i crediti potenziali garantiti da proprietà immobiliari
residenziali – non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso
dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare
tale situazione; (b)
nella gestione del rischio l'ente tratta le
esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo; (c)
le esposizioni non sono gestite semplicemente su
base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni
verso imprese; (d)
ogni esposizione fa parte di un numero
significativo di esposizioni gestite in maniera analoga. Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il
valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è
incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio. 6.
Le seguenti esposizioni vengono classificate nella
classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2,
lettera e): (a)
esposizioni non debitorie che conferiscono un
credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; (b)
esposizioni debitorie e altri titoli, partnership,
derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle
esposizioni menzionate alla lettera a). 7.
Tutte le obbligazioni creditorie non classificate
nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f)
sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla
lettera c) dello stesso paragrafo. 8.
Nell'ambito della classe delle esposizioni verso
imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come
esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le
seguenti caratteristiche: (a)
si tratta di esposizioni verso un'entità creata ad
hoc per finanziare o amministrare attività materiali; (b)
le condizioni contrattuali conferiscono al
finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse
prodotto; (c)
la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è
rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che
dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale. 9.
Il valore residuale dei beni dati in locazione è
classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g),
ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le
esposizioni di leasing di cui all'articolo 162, paragrafo 4. Articolo 143
Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione
e unità operative 1.
Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni
applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano
ottenuto il permesso delle autorità competenti di utilizzare in permanenza il
metodo standardizzato conformemente all'articolo 145. Previo permesso delle autorità competenti,
l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per
ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142, all'interno della
stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo
ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di
conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle
esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali. Per la classe delle esposizioni al dettaglio di
cui all'articolo 142, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo
sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono
le diverse correlazioni di cui all'articolo 149. 2.
L'autorità competente stabilisce il periodo di
tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono
tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è
ritenuto adeguato dall'autorità competente sulla base della natura e della
dimensione dell'ente, dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del
numero e della natura dei sistemi di rating da attuare. 3.
Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni
fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali
condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1
non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in
materia di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità
operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle
stime interne delle LGD e dei fattori di conversione. 4.
Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo
IRB solo dopo il 1° gennaio 2013 conservano la facoltà di calcolare i
requisiti in materia di fondi propri utilizzando il metodo standardizzato per
tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le
autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del
metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza. 5.
Un ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare
il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni può utilizzare il metodo
IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tranne nei casi in
cui detto ente ha ottenuto il permesso di applicare il metodo standardizzato
per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 145. 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità
competenti stabiliscono le condizioni alle quali gli enti sono tenuti a
conformarsi per attuare il metodo IRB conformemente al presente articolo. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 144
Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati 1.
Un ente che utilizza il metodo IRB può cessare di
utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte
le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che
l'uso del metodo standardizzato non viene proposto al fine di ridurre i
requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla
base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto
negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire
efficacemente il rischio; (b)
l'ente ha ricevuto il permesso preliminare
dell'autorità competente. 2.
Gli enti che hanno ottenuto il permesso, ai sensi
dell'articolo 146, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle LGD e
dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle LGD
e dei fattori di conversione di cui all'articolo 146, paragrafo 8, a meno che
non siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'ente ha dimostrato alle autorità
competenti che l'uso dei valori delle LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo
146, paragrafo 8, non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia
di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e
della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante
sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il
rischio; b) l'ente ha ricevuto il permesso
preliminare dell'autorità competente. 3.
L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata
alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti
conformemente all'articolo 143 e al permesso per l'utilizzo parziale permanente
di cui all'articolo 145. Articolo 145
Condizioni di utilizzo parziale permanente 1.
Nei casi in cui hanno ricevuto il permesso
preventivo delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto il permesso
di utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più
classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le
seguenti esposizioni: (a)
per la classe di esposizioni di cui all'articolo
142, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti
rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un
sistema di rating per dette controparti; (b)
per la classe di esposizioni di cui all'articolo
142, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti
rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un
sistema di rating per dette controparti; (c)
per le esposizioni riferite ad unità operative non
importanti, nonché per le classi di esposizioni non rilevanti in termini di
dimensioni e di profilo di rischio percepito; (d)
per le esposizioni verso le amministrazioni centrali
degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità
locali o gli organi amministrativi, purché: i) non vi sia alcuna differenza di rischio
tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in
ragione di specifici assetti pubblici; e ii) alle esposizioni verso
l'amministrazione centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 4; (e)
per le esposizioni di un ente verso una controparte
che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa
madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione
finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente
finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi
ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata
da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva
83/349/CEE; (f)
per le esposizioni tra enti che soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 108, paragrafo 7; (g)
per le esposizioni in strumenti di capitale verso
entità i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del
rischio pari a 0% ai sensi del capo 2 (comprese le entità che beneficiano di
sostegno pubblico, alle quali è applicabile un fattore di ponderazione del
rischio dello 0%); (h)
per le esposizioni in strumenti di capitale sorte
nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati
settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a
favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e
restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali
esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino
al limite del 10% dei fondi propri; (i)
per le esposizioni di cui all'articolo 114,
paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite; (j)
per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di
cui all'articolo 210, paragrafo 2. Le autorità competenti consentono l'applicazione
del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui alle
lettere g) e h) alle quali questo trattamento è stato consentito in altri Stati
membri. 2.
Ai fini del paragrafo 1, la classe delle
esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore
aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in
strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui
al paragrafo 1, lettera g), è superiore al 10% dei fondi propri dell'ente. Se
il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10
partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5% dei fondi propri dell'ente. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere
a), b) e c). L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Sezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio Sottosezione 1
Trattamento per tipologia/classe di esposizioni Articolo 146
Trattamento per classe di esposizioni 1.
Gli importi ponderati per il rischio di credito
delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui
all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettera g), vengono
calcolati conformemente alla sottosezione 2, ad eccezione dei casi in cui tali
esposizioni sono detratte dagli elementi del capitale di base di classe 1,
dagli elementi aggiuntivi di classe 1 o dagli elementi di classe 2. 2.
Gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati
conformemente all'articolo 153. Quando un ente ha pieno diritto di
regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di inadempimento
e per rischio di diluizione, nei confronti del venditore dei crediti commerciali
acquistati, non è necessario applicare le disposizioni dell'articolo 147 e
dell'articolo 154, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali
acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita. 3.
Gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio di credito e per il rischio di diluizione vengono calcolati sulla base
dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri
includono: la probabilità di inadempimento (PD), la perdita in caso di
inadempimento (LGD), la durata (M) e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD
possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla
sezione 4. 4.
Gli enti calcolano gli importi ponderati per il
rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni
"strumenti di capitale" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera
e) conformemente all'articolo 150, ad eccezione delle disposizioni definite
all'articolo 146, paragrafo 6, lettera c), qualora abbiano ricevuto il permesso
delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB. Le autorità competenti permettono
ad un ente di applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 150,
paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione
6, sottosezione 4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso
una CCP derivanti dai contributi di prefinanziamento al fondo di garanzia in
caso di inadempimento della CCP ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 6,
lettera c), sono calcolati conformemente all'articolo 151. 5.
Gli importi ponderati per il rischio di credito
delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati
conformemente all'articolo 148, paragrafo 4. 6.
Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui
all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime
interne delle PD conformemente all'articolo 138 e alla sezione 6. 7.
Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui
all'articolo 142, paragrafo 2, lettera d), gli enti forniscono stime interne
delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 138 e alla
sezione 6. 8.
Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui
all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a c), gli enti applicano i valori
della LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e i fattori di conversione di
cui all'articolo 162, paragrafo 8, lettere da a) a d), a meno che non sia stato
permesso l'uso di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per le
classi di esposizioni di cui al paragrafo 9. 9.
Per tutte le esposizioni appartenenti alle classi
di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'autorità competente
consente agli enti di utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di
conversione solo conformemente all'articolo 138. 10.
Gli importi ponderati per il rischio delle
esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di
esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera f) sono calcolati
conformemente al capo 5. Articolo 147
Trattamento delle esposizioni sotto forma di azioni in organismi di
investimento collettivo (OIC) 1.
Qualora le esposizioni sotto forma di azioni in
organismi di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui
all'articolo 127, paragrafo 3 e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le
esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni
sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui
al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa
stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo
ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC. 2.
Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo
dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni
sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e
gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti
metodi: (a)
per le esposizioni appartenenti alla classe di
esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 142,
paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione
semplice di cui all'articolo 150, paragrafo 2; (b)
per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui
al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2,
subordinatamente ai seguenti criteri: i) per le esposizioni soggette ad uno
specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette
alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata
per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio
viene moltiplicato per un fattore 2 ma non deve superare il 1 250%; ii) per tutte le altre esposizioni, il
fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 1,1
ed è soggetto a un minimo del 5%. Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia
in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity,
esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni
in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre
esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme
alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono
rilevanti ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo
1 di detto articolo, previo permesso delle autorità competenti. 3.
Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni
in un OIC non soddisfano i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, o l'ente
non è a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC o delle sue
esposizioni sottostanti che sono esse stesse esposizioni sotto forma di quote o
azioni in un OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese
secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 150,
paragrafo 2. Qualora l'ente non sia in grado di differenziare
tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti
di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale,
tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di
capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale
alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale. 4.
In alternativa al metodo descritto al paragrafo 4,
gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto
di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi
medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui
al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue: (a)
l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a
condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i
titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione; (b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a
condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui
all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a). La correttezza del calcolo viene confermata da un
revisore esterno. 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità
competenti possono consentire agli enti di applicare l'articolo 145, paragrafo
1, a titolo del paragrafo 2, lettera b). L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito Articolo 148
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti,
amministrazioni centrali e banche centrali 1.
Ferma restando l'applicazione dei trattamenti
specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio
delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche
centrali sono calcolati secondo le formule seguenti: dove il fattore di ponderazione del rischio (RW) è
definito come i) se PD = 0, RW è 0 ii) se PD = 1, ossia per le esposizioni in
stato di inadempimento: –
dove gli enti applicano i valori della LGD di cui
all'articolo 157, paragrafo 1, RW è 0; –
dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è ; dove la migliore stima della perdita attesa (nel
seguito "ELBE") è la migliore stima della perdita attesa effettuata
dall'ente per le esposizioni in stato di inadempimento conformemente
all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h); iii) se , ossia per tutti i
valori diversi da quelli di cui ai punti i) o ii), dove N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di
una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile
casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x) G (Z) = la funzione di distribuzione cumulativa
inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale
per cui N(x)= z) R = il coefficiente di correlazione, è
definita come b = fattore di aggiustamento
in funzione della durata, definito come 2.
Per tutte le esposizioni verso grandi entità
finanziarie regolamentate e entità finanziarie non regolamentate, il
coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato
per 1,25 come segue: 3.
L'importo ponderato per il rischio di ciascuna
esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 198 e 212 può essere
adeguato sulla base della seguente formula: dove: PDpp = PD del fornitore della protezione. RW è calcolato utilizzando la formula del fattore
di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 3 per l'esposizione,
la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il
fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della
durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore
della protezione e la PD del debitore. 4.
Per le esposizioni verso imprese facenti parte di
un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50
milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di
ponderazioni del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione
riportata al paragrafo 1, punto iii). Nella formula, S rappresenta il
fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni
di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è
trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali
acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole
esposizioni comprese nell'aggregato. Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale
annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un
indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali
costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale. 5.
Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per
le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime
della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6
gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla
seguente tabella 1: Tabella 1 Durata residua || Categoria 1 || Categoria 2 || Categoria 3 || Categoria 4 || Categoria 5 Inferiore a 2,5 anni || 50% || 70% || 115% || 250% || 0% Pari o superiore a 2,5 anni || 70% || 90% || 115% || 250% || 0% Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del
rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto
dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto
politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la
solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito
da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia. 6.
Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli
enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 180. Per i crediti verso
imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo
149, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare
per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni
verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di
quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità
indicate nella sezione 6. 7.
Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti
di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali
che forniscono protezione dalle prime perdite (first loss) in caso di
perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi
possono essere trattati come posizioni first loss ai fini dello schema
di cartolarizzazione IRB. 8.
Quando un ente fornisce la protezione del credito
per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo inadempimento tra le
esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine
al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito
esterna di un'ECAI idonea, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio
prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste
agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nel paniere sono
aggregati, escluse le esposizioni n-1, qualora la somma dell'importo delle
perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato
per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal
derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere
dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le
esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato
per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa
nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250%
si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di
stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB. 9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti
tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare
i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti
specializzati. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 149
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio 1.
Gli importi ponderati per il rischio delle
esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente: dove il fattore di ponderazione del rischio (RW) è
definito come segue: i) se PD = 0, RW è 0 ii) se PD = 1, ossia per le esposizioni in
stato di inadempimento RW è ; dove ELBE è la migliore stima della
perdita attesa effettuata dall'ente per l'esposizione in stato di inadempimento
conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h); iii) se , ossia per tutti i
valori diversi da quelli di cui ai punti i) o ii), dove N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di
una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile
casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); G (Z) = la funzione di distribuzione cumulativa
inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale
per cui N(x)= z); R = il coefficiente di correlazione,
definito come 2.
L'importo ponderato per il rischio di ciascuna
esposizione verso una piccola o media impresa ai sensi dell'articolo 142,
paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 198 e 212, può
essere calcolato conformemente all'articolo 148, paragrafo 3. 3.
Per le esposizioni al dettaglio garantite da
immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo
1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15. 4.
Per le esposizioni rotative al dettaglio
qualificate, quali definite alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla
formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente
di correlazione (R) di 0,04. Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri
rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate : (a)
la controparte dell'esposizione è una persona
fisica; (b)
le esposizioni sono rotative, non assistite da
garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e
incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite
rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a seconda dei
prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente.
I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili
incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di
revocarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei
consumatori e dalla normativa collegata; (c)
l'esposizione massima verso un singolo nel
subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR; (d)
l'uso della correlazione di cui al presente
paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei
tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno
delle fasce basse di PD; (e)
il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio
qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il
relativo subportafoglio. In deroga alla lettera b), per le linee di credito
garantite connesse a un conto stipendio non si applica il requisito che l'esposizione
non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla
garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD. Le autorità competenti verificano la volatilità
relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al
dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative
qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle
caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni. 5.
Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni
al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di
cui all'articolo 180 e le condizioni seguenti: (a)
l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi
non collegati e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale
non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né
indirettamente; (b)
i crediti commerciali acquistati originano da
un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il
debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che
transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro; (c)
l'ente acquirente vanta una ragione di credito su
tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di
tali proventi; e (d)
il portafoglio di crediti commerciali acquistati è
sufficientemente diversificato. 6.
Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di
acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che
forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per inadempimento
o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere
trattati come posizioni first loss ai fini dello schema di
cartolarizzazione IRB. 7.
Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio
acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni
assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio
qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di
ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti in materia di
fondi propri più elevati per tali esposizioni. Articolo 150
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale 1.
Gli enti determinano gli importi ponderati per il
rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle
detratte conformemente alla parte II o soggette ad un fattore di ponderazione
del rischio del 250%, conformemente all'articolo 45, secondo i diversi metodi
di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e li applicano a differenti portafogli nei casi in
cui l'ente stesso applica metodi diversi a livello interno. Qualora un ente
utilizzi differenti metodi, la sua scelta è coerente e non è dettata da
considerazioni di arbitraggio regolamentare. Gli enti possono trattare le esposizioni in
strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari in maniera conforme al
trattamento di altre attività diverse dai crediti. 2.
In base al metodo della ponderazione semplice, gli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente
alla formula seguente: fattore di ponderazione del rischio (RW) = 190%
per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli
sufficientemente diversificati fattore di ponderazione del rischio (RW) = 290%
per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati fattore di ponderazione del rischio (RW) = 370%
per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale importo dell'esposizione ponderato per il rischio
= RW * il valore dell'esposizione. Le posizioni corte a pronti e gli strumenti
derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere
portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a
condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni
in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le
altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe,
attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di
ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si
applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo
158, paragrafo 5. Gli enti possono riconoscere la protezione del
credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di
capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. 3.
Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule
di cui all'articolo 148, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di
sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di
cui all'articolo 174, ai fattori di ponderazione viene assegnato un fattore di
graduazione di 1,5. A livello di singola esposizione la somma
dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo
dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione
moltiplicato per 12,5. Gli enti possono riconoscere la protezione del
credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di
capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta
a una LGD del 90% sull'esposizione verso il datore della copertura. Per
esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli
sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65%. In questi
casi M è pari a 5 anni. 4.
Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita
potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta
impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio)
soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della
differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio
calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di
strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti
importi: (a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e (b)
gli importi corrispondenti delle perdite attese
moltiplicati per 12,5. Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono
calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e dei
corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 2. Gli enti possono riconoscere la protezione del
credito non finanziata ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di
capitale. Articolo 151
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale Gli importi ponderati per il rischio delle
esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente al fondo di
garanzia in caso di inadempimento di una controparte centrale e delle
esposizioni commerciali con una controparte centrale sono determinati a norma
degli articoli da 296 a 300, a seconda dei casi. Articolo 152
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse
dai crediti Gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla
formula seguente: , eccetto: a) cassa e valori assimilati, nonché
oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella
misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso viene
attribuita una ponderazione dei rischio dello 0%; b) i casi in cui l'esposizione è data
dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la
seguente: , dove t è uguale al
maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi
restanti della locazione. Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione
dei crediti commerciali acquistati Articolo 153
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali
acquistati 1.
Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio
acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 148, paragrafo 1. 2.
Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente
alla sezione 4. 3.
Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione
conformemente alla sezione 5. 4.
Ai fini del presente articolo, il valore di M è di
un anno. 5.
Le autorità competenti possono esentare un ente dai
requisiti per gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di
diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha
dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente
il rischio di diluizione è irrilevante. [1] Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
offre un forum per una cooperazione costante in materia di vigilanza bancaria.
Esso mira a promuovere e rafforzare le pratiche di vigilanza e di gestione del
rischio a livello mondiale. Il comitato è composto di rappresentanti di
Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong SAR, India, Indonesia,
Giappone, Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica,
Svizzera, Turchia, Stati Uniti e di nove Stati membri dell’UE: Belgio, Francia,
Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. [2] C(2011) 4977. [3] Per un'analisi dettagliata di tutte le opzioni politiche
si rinvia alla valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta. [4] La misura in cui le singole opzioni consentono di
conseguire obiettivi pertinenti. [5] La misura in cui i singoli obiettivi possono essere
raggiunti con un determinato livello di risorse. [6] COM(2009) 501, COM(2009) 502, COM(2009) 503. [7] GU C … del …, pag. … [8] http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf. [9] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [10] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201. [11] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. [12] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. [13] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. [14] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1. [15] COM(2010) 484 definitivo. [16] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [17] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [18] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. [19] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. [20] GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1. [21] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. [22] Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). [23] GU L 2 del 17.11.2009, pag. 2. Sezione 3
Importi delle perdite attese Articolo 154
Trattamento per tipologia di esposizione 1.
Per il calcolo degli importi delle perdite attese
si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD,
alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 146.
Per le esposizioni in stato di inadempimento per le quali gli enti utilizzino
le stime interne delle LGD, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima
della perdita attesa (ELBE) effettuata dall'ente per l'esposizione
in stato di inadempimento, conformemente all'articolo 177,
paragrafo 1, lettera h). 2.
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni
cartolarizzate vengono calcolati conformemente al capo 5. 3.
L'importo della perdita attesa per le esposizioni
rientranti nella classe di esposizioni "altre attività diverse dai
crediti" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera g) è
pari a zero. 4.
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni
in forma di quote di organismi di investimento collettivo di cui
all'articolo 147 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui al
presente articolo. 5.
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni
verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le
esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti: Per le esposizioni in stato di inadempimento
(PD=1), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL
equivale a ELbe, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa
effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di inadempimento conformemente
all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h). Per le esposizioni soggette al trattamento di cui
all'articolo 148, paragrafo 3, EL è pari a 0. 6.
I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti
specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui
all'articolo 148, paragrafo 6 per l'assegnazione dei fattori di
ponderazione del rischio vengono assegnati conformemente alla tabella 2. Tabella 2 Durata residua || categoria 1 || categoria 2 || categoria 3 || categoria 4 || categoria 5 inferiore a 2,5 anni || 0% || 0,4% || 2,8% || 8% || 50% pari o superiore a 2,5 anni || 0,4% || 0,8% || 2,8% || 8% || 50% 7.
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni
in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano
conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la
formula seguente: I valori di EL sono: EL = 0,8% per le esposizioni in strumenti di private
equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; EL = 0,8% per le esposizioni in strumenti di
capitale negoziati in mercati; EL = 2,4% per tutte le altre esposizioni in
strumenti di capitale. 8.
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni
in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati
conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti: 9.
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni
in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati
conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a 0%. 10.
Gli importi delle perdite attese per il rischio di
diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla
formula seguente: 11.
Per le esposizioni derivanti da strumenti derivati
OTC, l'ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
conformemente al presente capo può ridurre gli importi delle perdite attese per
un determinato paniere di compensazione di un importo pari all'aggiustamento
della valutazione del credito per tale paniere che sia già stato contabilizzato
dall'ente come una svalutazione sostenuta. L'importo delle perdite attese che
ne deriva non può essere inferiore a zero. Articolo 155
Trattamento degli importi delle perdite attese Gli enti sottraggono gli importi delle perdite
attese calcolati conformemente all'articolo 154, paragrafi 2, 3 e 7
dalle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativo a tali
esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in stato
di inadempimento di cui all'articolo 162, paragrafo 1 vengono
trattati nello stesso modo delle rettifiche per il rischio di credito
specifico. Le rettifiche per il rischio di credito specifico relativo alle
esposizioni in stato di inadempimento non sono utilizzate per coprire le
perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le
esposizioni cartolarizzate e le rettifiche per il rischio di credito generale e
specifico relativo a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo. Sezione 4
PD, LGD e durata Sottosezione 1
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali Articolo 156
Probabilità di inadempimento (PD) 1.
La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente
non può essere inferiore allo 0,03%. 2.
Per quanto riguarda i crediti verso imprese
acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i
quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui
alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti: (a)
per i diritti di primo rango su crediti verso
imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la
LGD relativa a tali crediti; (b)
per i diritti subordinati su crediti verso imprese
acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti; (c)
un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità
competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso
imprese ai sensi dell'articolo 138 e può scomporre le sue stime della EL
per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità
competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da
questa scomposizione. 3.
La PD dei debitori inadempienti è pari al 100%. 4.
Gli enti possono tenere conto della protezione del
credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del
capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di
cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei
crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni
seguenti: a) la società dispone di una valutazione del
merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dall'ABE alla
classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione
delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di
cui al capo 2; b) la società, nel caso degli enti che
calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi
delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del
merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD
equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI
che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o
ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del
rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2. 5.
Gli enti che utilizzano le proprie stime della LGD
possono riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD
fatto salvo l'articolo 157, paragrafo 3. 6.
Per il rischio di diluizione dei crediti verso
imprese acquistati la PD viene posta pari alla EL stimata dall'ente per il
rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità
competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso
imprese conformemente all'articolo 138 e può scomporre le sue stime della
EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e
LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la
stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere
la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente
alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai
fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1,
lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile
se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4. 7.
In deroga all'articolo 197, paragrafo 1,
lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo 4 sono ammissibili. Un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità
competente a norma dell'articolo 138 ad utilizzare le proprie stime della
LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può
riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD fatto
salvo l'articolo 157, paragrafo 3. Article 157
Perdita in caso di inadempimento (LGD) 1.
Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD
conformemente all'articolo 146, paragrafo 8: a) per le esposizioni di primo rango senza
garanzie reali ammissibili: 45%; b) per le esposizioni subordinate senza
garanzie reali ammissibili: 75%; c) gli enti possono riconoscere la
protezione del credito finanziata e non finanziata nel calcolo della LGD
conformemente al capo 4; d) le obbligazioni garantite quali definite
all'articolo 124 possono ricevere un valore della LGD dell'11,25%; e) per le esposizioni in crediti verso
imprese acquistati di primo rango per i quali le stime della PD effettuate da
un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45%; f) per le esposizioni in crediti verso
imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le
PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui
alla sezione 6: 100%; g) per il rischio di diluizione dei crediti
verso imprese acquistati: 75%. 2.
Per il rischio di diluizione e di inadempimento, se
un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le
proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente
all'articolo 138 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente
ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese
acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti
verso imprese acquistati. 3.
Se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità
competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso
imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 138,
la protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta rettificando
le stime della PD o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti
come specificato nella sezione 6 e previo permesso delle autorità
competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una
LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla
rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta
comparabile verso il garante. 4.
Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui
all'articolo 148, paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta
comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un
finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento
non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della
garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione
finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il
garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita
dell'operazione coperta. Article 158
Durata 1.
Gli enti che non hanno ricevuto il permesso di
utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni
verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle
esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o
operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un
valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni
una M di 2,5 anni. In alternativa, nel quadro del permesso di cui
all'articolo 138, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la
durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2. 2.
Gli enti che hanno ricevuto il permesso
dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di
conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e
banche centrali conformemente all'articolo 138 calcolano M per ciascuna di
tali esposizioni secondo le modalità di cui alle lettere da a) a e) e
fermi restando i paragrafi da 3 a 5. In tutti i casi M non è superiore a 5
anni: a) per gli strumenti aventi flussi di cassa
predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente: dove CFt indica i flussi di cassa (a
titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal
debitore nel periodo t; b) per gli strumenti derivati soggetti a un
accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata
dell'esposizione e non può essere inferiore a 1 anno e la durata viene
ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione; c) per le esposizioni risultanti da
strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia
reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini
assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono
soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media
ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni; d) per operazioni di vendita con patto di
riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in
prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata
residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 5 giorni.
La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna
operazione; e) se un ente ha ricevuto il permesso
dall'autorità competente conformemente all'articolo 138 a utilizzare le
stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per
gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni
in questione e non può essere inferiore a 90 giorni. Il medesimo valore di M è
impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non
revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie,
dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino
l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti
futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma.
In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata
come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante
incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di
acquisto e non può essere inferiore a 90 giorni; f) per strumenti diversi da quelli
menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di
calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo
restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere
pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore
ad 1 anno; g) per gli enti che utilizzano il metodo dei
modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori
delle esposizioni, per le esposizioni alle quali viene applicato questo metodo
e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nel
paniere di compensazione è superiore ad un anno, M viene calcolata in base alla
formula seguente: dove = una variabile di
comodo (dummy) il cui valore in un periodo futuro tk è pari a
0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1 = l'esposizione
attesa nel periodo futuro tk; = l'esposizione attesa
effettiva nel periodo futuro tk; = il fattore di sconto
privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; h) un ente che utilizza un modello
interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del
credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente al permesso delle autorità
competenti, la durata effettiva del credito stimata dal modello interno come M. Fatto salvo il paragrafo 2, per i panieri di
compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a
un anno si applica la formula di cui alla lettera a); i) per gli enti che utilizzano il metodo
dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i
valori delle esposizioni e che hanno il permesso all'uso di un modello interno
per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati
a norma della parte III, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula
di cui all'articolo 148, paragrafo 1, a condizione che un ente possa
dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio
specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui
all'articolo 373 contiene effetti delle migrazioni di rating; j) ai fini dell'applicazione
dell'articolo 148, paragrafo 3, M è la durata effettiva della
protezione del credito, che non può essere inferiore ad 1 anno. 3.
Qualora la documentazione richieda la rivalutazione
e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che
consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di
inadempimento o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore
ad 1 giorno per: a) gli strumenti derivati assistiti
integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco
dell'allegato II; b) i finanziamenti con margini assistiti
integralmente o quasi integralmente da garanzia reale; c) le operazioni di vendita con patto di
riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in
prestito. In aggiunta, per le esposizioni a breve termine
qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da
parte dell'ente, M non può essere inferiore ad 1 giorno. Rientrano tra le
esposizioni a breve termine qualificate: a) le esposizioni verso enti derivanti dal
regolamento di obbligazioni in valuta estera; b) le operazioni di finanziamento al commercio
a breve termine autoliquidantisi, lettere di credito per importazioni ed
esportazioni e operazioni simili con durata residua fino a un anno; c) le esposizioni derivanti dal regolamento
di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due
giorni lavorativi; d) le esposizioni risultanti da regolamenti
per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento
elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non
riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni
lavorativi. 4.
Per le esposizioni verso imprese situate
nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500
milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M
secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il
paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni
di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le
imprese che possiedono e affittano principalmente beni immobili residenziali
non speculativi. 5.
I disallineamenti di durata sono trattati come
specificato al capo 4. Sottosezione 2
Esposizioni al dettaglio Article 159
Probabilità di inadempimento (PD) 1.
La PD di un'esposizione non può essere inferiore
allo 0,03%. 2.
La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo
dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di inadempimento
è pari al 100%. 3.
Per il rischio di diluizione dei crediti
commerciali acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il
rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime
della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un
modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la
stima della PD. 4.
La protezione del credito non finanziata può essere
presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l'articolo 160,
paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di
protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il
venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 156, paragrafo 4. Article160
Perdita in caso di inadempimento (LGD) 1.
Gli enti forniscono stime interne delle LGD,
subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e al
permesso concesso dalle autorità competenti conformemente
all'articolo 138. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali
acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75%. Se un ente può scomporre
in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di
diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna
della LGD. 2.
La protezione del credito non finanziata può essere
riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD,
subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 179,
paragrafi 1, 2 e 3 e al permesso delle autorità competenti, in relazione o
ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente non può
attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale
per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe
inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante. 3.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 149,
paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il
fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non
coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del
debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia
indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria
rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che
il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta. 4.
La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al
dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di
garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%. La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al
dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano
di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15%. Sottosezione 3
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD Article 161
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD 1.
Le PD sono determinate conformemente ai metodi
applicati per le esposizioni verso imprese. Si applicano le seguenti PD minime: a) 0,09% per le esposizioni in strumenti di
capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di
lungo periodo con il cliente; b) 0,09% per le esposizioni in strumenti di
capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su
flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale; c) 0,40% per le esposizioni in strumenti di
capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite
nell'articolo 150, paragrafo 2; d) 1,25% per tutte le altre esposizioni in
strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite
nell'articolo 150, paragrafo 2. 2.
Alle esposizioni in strumenti di private equity
nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una
LGD del 65%. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD
del 90%. 3.
Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è 5
anni. Sezione 5
Valore dell'esposizione Article162
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali
nonché esposizioni al dettaglio 1.
Salvo indicato altrimenti, il valore delle
esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto
delle rettifiche per il rischio di credito. Questa regola si applica anche alle attività
acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto. Per le attività acquistate, la differenza fra
l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle
rettifiche per il rischio di credito specifico che è stato iscritto nel
bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto
se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore. 2.
Quando gli enti utilizzano accordi tipo di
compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o
ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il
valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4. 3.
Per la compensazione in bilancio dei crediti e dei
depositi, gli enti applicano per il calcolo del valore dell'esposizione i
metodi di cui al capo 4. 4.
Il valore dell'esposizione per i contratti di
leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing
minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare
per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a
dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto
diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al
valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 197 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori
di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di
garanzia di cui all'articolo 208, l'obbligo di pagamento può essere preso
in considerazione come protezione del credito non finanziata conformemente al
capo 4. 5.
Nel caso di posizioni elencate nell'allegato II, il
valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e
non tiene conto delle rettifiche applicate per il rischio di credito. 6.
Il valore dell'esposizione per il calcolo
dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti
commerciali acquistati è il valore secondo il paragrafo 1 meno i requisiti
in materia di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione
del rischio di credito. 7.
Quando un'esposizione assume la forma di titoli o
merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di
operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e
assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a
lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è
rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente
all'articolo 94. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito
all'articolo 218, al valore dell'esposizione viene aggiunta la rettifica
per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il
valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto,
delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in
prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti
con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o
all'articolo 215, paragrafo 2. 8.
Il valore dell'esposizione per le posizioni
indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non
utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti
utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente
all'articolo 146, paragrafo 8: a) alle linee di credito revocabili
incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza
preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al
deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di
conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%,
gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del
debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare
immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito
non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le
clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima
consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa
collegata; b) per le lettere di credito a breve termine
per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20% sia
all'ente ordinante che all'ente accettante; c) per i margini
non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali
acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca
automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si
applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione
dello 0%, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione
finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro
di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di
quest'ultimo; d) alle altre linee di credito, alle
agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF)
e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF)
si applica un fattore di conversione del 75%; e) gli enti che soddisfano i
requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6
possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle
lettere da a) a d), previo permesso delle autorità competenti. 9.
Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro
impegno, viene utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati
al singolo impegno. 10.
Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da
quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari
alle seguenti percentuali del suo valore: a) 100% nel caso di elemento a rischio
pieno; b) 50% nel caso di elemento a rischio medio; c) 20% nel caso di elemento a rischio
medio-basso; d) 0% nel caso di elemento a rischio basso. Ai fini del presente paragrafo gli elementi
fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato
I. Articolo 163
Esposizioni in strumenti di capitale 1.
Il valore delle esposizioni in strumenti di
capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche
per il rischio di credito specifico. 2.
Il valore delle esposizioni in strumenti di
capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche per
il rischio di credito specifico applicabili. Articolo 164
Altre attività diverse da crediti Il valore delle esposizioni in altre attività
diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle
rettifiche per il rischio di credito specifico. Sezione 6
Requisiti per il metodo IRB Sottosezione 1
Sistemi di rating Articolo 165
Principi generali 1.
Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi
di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad
un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il
profilo di rischio. 2.
I criteri e i processi di assegnazione vengono
riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per
il portafoglio e le condizioni esterne attuali. 3.
Quando un ente usa stime dirette dei parametri di
rischio, queste ultime possono essere considerate come le risultanze dei gradi
di una scala continua di rating. Articolo 166
Struttura dei sistemi di rating 1.
La struttura dei sistemi di rating per le
esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è
conforme ai seguenti requisiti: a) un sistema di rating tiene conto delle
caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione; b) un sistema di rating ha una scala di
rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio
di inadempimento del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 gradi per
i debitori adempienti e 1 grado per quelli inadempienti; c) l'ente documenta la relazione tra i gradi
di merito del debitore in termini di livello del rischio di inadempimento che
ogni grado implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di
rischio; d) gli enti con portafogli
concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di
rischio di inadempimento prevedono un numero sufficiente di gradi di merito del
debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni
di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di
singolo grado è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il grado in
questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di
inadempimento di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale
fascia; e) per
poter essere utilizzato per il calcolo delle stime proprie della LGD ai fini
dei requisiti in materia di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare
una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le
caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione del grado di
merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di
assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per
distinguere il livello di rischio dei diversi gradi; f) una rilevante concentrazione di
esposizioni a livello di singolo grado di merito dell'operazione è giustificata
da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD
ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a
quel grado rientra in tale fascia. 2.
Gli enti che utilizzano i metodi di cui
all'articolo 148, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione
del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati
dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta
esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore per
tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 gradi per i
debitori adempienti e almeno 1 grado per i debitori inadempienti. 3.
La struttura dei sistemi di rating per le
esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti: a) i sistemi di rating riflettono il rischio
sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche
rilevanti di entrambi; b) il livello di differenziazione del
rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in un dato grado o
aggregato sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e
validazione delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato.
La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra i vari gradi o
aggregati è tale da evitare un'eccessiva concentrazione; c) il processo di assegnazione delle
esposizioni a gradi o ad aggregati consente un'appropriata differenziazione del
rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una
stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di grado o
di aggregato. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento
rispecchia le pratiche di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua
clientela. 4.
Nell'attribuire le esposizioni a un dato grado o
aggregato gli enti considerano i seguenti fattori di rischio: a) le caratteristiche di rischio del
debitore; b) le caratteristiche di rischio
dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali.
Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano
della stessa garanzia reale; c) la morosità dell'esposizione, salvo che
l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto
soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per
l'esposizione. Articolo 167
L'attribuzione a gradi o aggregati 1.
L'ente prevede specifiche definizioni, nonché
processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi
di merito o aggregati nell'ambito del sistema di rating che rispettino i
requisiti seguenti: a) le definizioni e i criteri di
classificazione dei gradi di merito o degli aggregati sono sufficientemente
dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo
coerente al medesimo grado o aggregato debitori od operazioni che comportano
rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie aree di attività,
unità organizzative e articolazioni geografiche; b) la documentazione del processo di rating
consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a
gradi di merito o aggregati e di valutarne l'adeguatezza; c) i criteri sono inoltre coerenti con le
regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica
per il trattamento di operazioni e debitori problematici. 2.
Nell'assegnare i debitori e le operazioni a gradi
di merito o aggregati, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti.
Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance
futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente
dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un
certo grado di merito o a un determinato aggregato. Se l'ente usa un rating
esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso
sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso. Articolo 168
Assegnazione delle esposizioni 1.
Per le esposizioni verso imprese, enti,
amministrazioni centrali e banche centrali, l'assegnazione delle esposizioni è
effettuata secondo i seguenti criteri: a) ciascun debitore è assegnato ad un grado
di merito nel quadro del processo di concessione del credito; b) per gli enti che hanno ricevuto il
permesso dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e/o
dei fattori di conversione conformemente all'articolo 138, ciascuna
esposizione è altresì assegnata ad un grado di merito dell'operazione nel
quadro del processo di concessione del credito; c) gli enti che utilizzano i metodi
esposti all'articolo 148, paragrafo 5 per assegnare i fattori di
ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati
attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad un grado di merito conformemente
all'articolo 166, paragrafo 2; d) ciascuna entità distinta verso cui l'ente
è esposto è valutata separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto
riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti
debitori collegati; e) le varie esposizioni verso lo stesso
debitore sono assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere
dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia,
esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a
diversi gradi di merito nei seguenti casi: i) il caso del rischio di trasferimento
valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diversi gradi a seconda che
siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera; ii) quando il trattamento delle garanzie
personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica
nell'assegnazione al grado di merito del debitore; iii) quando la protezione del consumatore,
il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati
sui clienti. 2.
Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna
esposizione è assegnata ad un grado di merito o a un aggregato nel quadro del
processo di concessione del credito. 3.
Per l'assegnazione a gradi di merito e ad
aggregati, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può
discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione
nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti
documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli
enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno
scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della
performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento
riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale
responsabile. Articolo 169
Integrità del processo di assegnazione dei rating 1.
Per le esposizioni verso imprese, enti,
amministrazioni centrali e banche centrali, il processo di assegnazione
soddisfa i seguenti requisiti di integrità: a) le assegnazioni e la loro revisione
periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono
un diretto beneficio dalla concessione del credito; b) gli enti aggiornano le
assegnazioni almeno una volta l'anno. I debitori ad alto rischio e le
esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti
ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative
sul debitore o sull'esposizione; c) gli enti dispongono di processi
efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle
caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche
dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione. 2.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono
almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione o le
caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di
rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno
una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle
singole esposizioni all'interno di ciascun aggregato al fine di accertare che
le esposizioni continuino ad essere assegnate all'aggregato appropriato. 3. L'ABE elabora norme tecniche
di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti
garantiscono l'integrità del processo di assegnazione e una valutazione
regolare e indipendente dei rischi. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre
2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Articolo 170
Impiego dei modelli Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri
metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o ad
aggregati relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti
requisiti: (a)
il modello possiede una buona capacità previsionale
e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti in materia di
fondi propri. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed
efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni
significative; (b)
l'ente dispone di un processo per vagliare i dati
immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione
dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati; (c)
i dati impiegati per costruire il modello sono
rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni
dell'ente; (d)
l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del
modello che comprenda la sorveglianza sulla performance e la stabilità, la
verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze del modello
con gli esiti effettivi; (e)
l'ente combina il modello statistico con la
valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni
effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in
modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli
errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di
tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta
il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere
combinati. Articolo 171
Documentazione dei sistemi di rating 1.
Gli enti documentano l'assetto e i particolari
operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova
l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti
quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità
degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza
delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da
parte della dirigenza. 2.
Gli enti documentano la logica che sottende alla
scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a
sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche
apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di
individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità
competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di
assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo. 3.
Gli enti documentano le definizioni specifiche di
inadempimento e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza
con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento. 4.
Gli enti che impiegano modelli statistici nel
processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione: a) fornisce una descrizione dettagliata
della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si
fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli debitori,
esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per
costruire il modello; b) istituisce un rigoroso processo
statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di
performance) per la validazione del modello; c) indica le eventuali circostanze in cui il
modello non opera in modo efficace. 5.
Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema
di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un
fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad
informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai
dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un
diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena
soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente
articolo sono soddisfatti. Articolo 172
Conservazione dei dati 1.
Gli enti rilevano e conservano i dati su talune
caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla
parte VIII. 2.
Per le esposizioni verso imprese, enti,
amministrazioni centrali e banche centrali, gli enti rilevano e conservano: a) serie storiche complete dei rating dei
debitori e dei garanti riconosciuti; b) le
date di assegnazione dei rating; c) la
metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating; d) la
persona responsabile per l'assegnazione del rating; e) le
generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad
inadempimenti; f) la
data e le circostanze di tali inadempimenti; g) i
dati sulle PD e sui tassi effettivi di inadempimento associati ai vari gradi di
rating e sulle migrazioni tra tali gradi. 3.
Gli enti che non utilizzano le stime interne delle
LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra
le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui
all'articolo 157, paragrafo 1, e tra i fattori di conversione
effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui
all'articolo 162, paragrafo 8. 4.
Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e
dei fattori di conversione rilevano e conservano: a) serie storiche complete dei dati relativi
ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione
associati a ciascuna scala di rating; b) le date di assegnazione dei rating e di
elaborazione delle stime; c) la metodologia e i parametri chiave
impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i
fattori di conversione; d) l'identità della persona che ha assegnato
il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e
dei fattori di conversione; e) i dati sulle LGD e i fattori di
conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di
inadempimento; f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima
e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su
crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del
rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la
LGD; g) i dati sulle componenti delle perdite per
ciascuna esposizione in stato di inadempimento. 5.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano
e conservano: a) i dati utilizzati nell'assegnare le
esposizioni ai gradi di merito o agli aggregati; b) i dati sulle stime delle PD, delle LGD e
dei fattori di conversione connessi con i gradi di merito o gli aggregati di
esposizioni; c) le generalità dei debitori e delle
esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti; d) per le esposizioni in stato di
inadempimento, i dati concernenti i gradi di merito o gli aggregati cui le
esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempimento e i
risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione; e) i dati sui tassi di perdita per le
esposizioni rotative al dettaglio qualificate. Articolo 173
Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale 1.
L'ente dispone di processi validi per le prove di
stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove
individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni
economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e
valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze. 2.
Gli enti eseguono regolarmente prove di stress
mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni
specifiche sui loro requisiti in materia di fondi propri complessivi per il
rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione
dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti
di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione
dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti
sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza
delle proprie esposizioni. 3.
Nel quadro delle prove di stress, gli enti che
utilizzano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 3
considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori
di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino
più i criteri di ammissibilità. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare più dettagliatamente il significato della formula
"situazioni di recessione grave ma plausibile" di cui al
paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla
Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di
attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Sottosezione 2
Quantificazione del rischio Articolo 174
Inadempimento di un debitore 1.
Ai fini della quantificazione dei parametri di
rischio da associare ai gradi di rating e agli aggregati, gli enti applicano il
seguente metodo per determinare quando un debitore è inadempiente. Ai fini del
presente capo, interviene un inadempimento in relazione a un particolare
debitore allorché si verifica uno degli eventi sotto indicati: a) l'ente giudica improbabile che, senza il
ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia
integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua
impresa madre o una delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90
giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa
madre o una delle sue filiazioni. Per gli scoperti, il conteggio dei giorni di
arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso,
ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha
utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, ai fini
del paragrafo 2 è considerato anche l'inadempimento a livello di singola
operazione. Il limite concesso comprende qualsiasi limite
creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato
informato dall'ente. Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte
di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo. In ogni caso l'esposizione in arretrato deve
essere superiore ad una determinata soglia fissata dalle autorità competenti.
Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene
ragionevole. Gli enti hanno politiche documentate in materia di
conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il
riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o
rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono
applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di
gestione del rischio e decisionali dell'ente. 2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra
gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano
le seguenti circostanze: a) l'ente include il credito tra le
sofferenze o gli incagli; b) l'ente riconosce una rettifica per il rischio
di credito specifico derivante da un significativo scadimento del merito di
credito successivamente all'assunzione dell'esposizione; c) l'ente cede il credito subendo una
perdita economica significativa; d) l'ente acconsente a una ristrutturazione
onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione
finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento
dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni.
Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate
secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni
stesse; e) l'ente ha presentato istanza di
fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione
all'obbligazione del debitore verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una
delle sue filiazioni; f) il debitore ha chiesto o è stato posto
in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi
il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o
una delle sue filiazioni. 3.
Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non
coerenti con la determinazione delle situazioni di inadempimento di cui al
paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una
sostanziale equivalenza con la definizione di inadempimento. 4.
Se l'ente giudica che una esposizione
precedentemente classificata come in stato di inadempimento è tale per cui per
essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di
inadempimento, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse
di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle
circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro inadempimento. 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità
competente fissa la soglia di cui al paragrafo 1. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. 6.
L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del
presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità
dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 175
Requisiti generali per il processo di stima 1.
Ai fini della quantificazione dei parametri di
rischio da associare ai gradi di rating o agli aggregati, gli enti applicano i
seguenti requisiti: a) le stime interne dell'ente dei
parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i
dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza
storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni
discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle
determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più
limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la
stima; b) l'ente è in grado di fornire una
disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini
di frequenza degli inadempimenti, LGD, fattore di conversione o perdite,
qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera
essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente
sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo; c) va inoltre preso in considerazione ogni
cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di
recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui
all'articolo 176, paragrafo 1, lettere h) e j),
articolo 176, paragrafo 2, lettera e), articolo 177,
paragrafo 2, secondo comma, articolo 178, paragrafo 1, lettera f)
e articolo 178, paragrafo 3, secondo comma. Le stime dell'ente
integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra
informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti
rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni
caso almeno con cadenza annuale; d) la popolazione delle esposizioni
rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento
utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti
caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri
dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati
sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle
esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati
impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente
l'accuratezza e la solidità delle proprie stime; e) per i crediti commerciali acquistati le
stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione
dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i
dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o
da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente
sui quali faccia affidamento; f) gli enti integrano nelle proprie
stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore.
Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti dall'ente
o dall'autorità competente, la presumibile gamma di errori è più ampia e il
margine di cautela è maggiore. L'uso di stime diverse da parte degli enti per il
calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è
documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità
competenti che per i dati rilevati prima del 1° gennaio 2007 sono stati
effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale
equivalenza con la determinazione di inadempimento di cui all'articolo 174
o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa
flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati. 2.
L'ente che usa dati aggregati con altri enti
soddisfa i seguenti requisiti: a) i sistemi e i criteri di rating impiegati
da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri; b) l'aggregato è rappresentativo del
portafoglio per il quale vengono utilizzati i dati aggregati; c) i dati aggregati vengono utilizzati
dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo; d) l'ente rimane responsabile dell'integrità
dei suoi sistemi di rating; e) l'ente mantiene a livello interno una
sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa
l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating. Articolo 176
Requisiti specifici per la stima della PD 1.
Nel quantificare i parametri di rischio da
associare ai gradi di rating o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti
requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese,
enti, amministrazioni centrali e banche centrali: a) gli enti stimano le PD per ciascun grado
di merito del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di
inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD
per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono
principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività
sottostanti in periodi di accentuata volatilità; b) per i crediti verso imprese acquistati,
gli enti possono stimare la perdita attesa (nel seguito "EL") per
grado di merito del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi
effettivi di inadempimento relativi ad un orizzonte temporale annuale; c) se un ente deriva stime di lungo periodo
dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da
una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo
per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella
presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al
concetto di LGD di cui all'articolo 177, paragrafo 1,
lettera a); d) gli enti utilizzano le tecniche di
stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono
consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel
combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in
considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni; e) nella misura in cui, per la stima delle
PD, un ente impiega i dati sugli inadempimenti desunti dalla propria
esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed
eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello
corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati,
l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD; f) nella misura in cui un ente associa i
gradi di merito utilizzati internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da
organismi analoghi e assegna ai propri gradi di merito i tassi di inadempimento
osservati per i gradi dell'organismo esterno, questo processo di associazione
si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con
quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni
ed esterni per eventuali debitori comuni. Vengono evitate distorsioni o
incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri
adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla
quantificazione sono orientati solo al rischio di inadempimento e non alle
caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un
raffronto delle definizioni di inadempimento utilizzate, fatti salvi i
requisiti di cui all'articolo 174. L'ente documenta i criteri alla base
del processo di associazione; g) nella misura in cui un ente impiega
modelli statistici di previsione degli inadempimenti, può stimare le PD come
media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a un certo
grado di merito. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è
subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 28; h) a prescindere dal fatto che un ente
impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai
fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una
fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione
disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in
questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente
lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di
capitale. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti che
non hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente a norma dell'articolo 138
a utilizzare le stime interne delle LDG o dei fattori di conversione possono
utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano
il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a
quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni. 2.
Per le esposizioni al dettaglio si applicano i
seguenti requisiti: a) gli enti stimano le PD per i
debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito o aggregato sulla base della
media di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte
temporale annuale; b) le stime della PD possono essere altresì
derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate delle LGD; c) gli enti considerano i dati
interni relativi all'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o
aggregati come fonte primaria di informazioni per la stima delle
caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i
dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione
che esista uno stretto nesso fra: i) il processo seguito dall'ente per
assegnare le esposizioni a un dato grado di merito o aggregato e quello seguito
dalla fonte esterna; ii) il profilo di rischio interno dell'ente
e la composizione dei dati esterni; d) se gli enti derivano stime di lungo
periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle
perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il
processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati
nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è
conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 177, paragrafo 1,
lettera a); e) a prescindere dal fatto che l'ente
impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai
fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di
osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il
periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati
in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è
tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più
recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.
Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono
utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano
il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a
quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni; f) gli enti identificano e analizzano
le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle
esposizioni creditizie (effetti di maturazione). Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti
possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano
tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) le condizioni in base alle quali le
autorità competenti possono concedere i permessi di cui al paragrafo 1, lettera h)
e al paragrafo 2, lettera e); b) le condizioni in base alle quali le
autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare
la PD conformemente all'articolo 138. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre
2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 177
Requisiti specifici per le stime interne della LGD 1.
Ai fini della quantificazione dei parametri di
rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti applicano i
seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD: a) gli enti stimano la LGD per grado
di merito o aggregato sulla base della LGD effettiva media per grado o
aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti
di dati (media ponderata degli inadempimenti); b) gli enti impiegano stime della LGD
adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo
periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad
un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti
apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o
aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione
economica; c) gli enti considerano la portata
dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della
garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di
dipendenza sono trattati in modo prudente; d) nella valutazione della LGD da parte
dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione
sottostante e la garanzia reale; e) nella misura in cui le stime della LGD
tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente
sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto
del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e
liquidarla; f) nella misura in cui le stime della LGD
tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono,
relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e
alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale,
coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3; g) nella misura in cui un ente riconosce
garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di
controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo
recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della
LGD; h) per il caso specifico delle esposizioni
già in stato di inadempimento, l'ente si basa sulla somma della propria
migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le
circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la
possibilità di ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero; i) le indennità di mora non riscosse, nella
misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente,
vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita; j) per le esposizioni verso imprese, enti,
amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su
dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato
di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di
sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi
fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato
il periodo più lungo. 2.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono
procedere come segue: a) derivare le stime della LGD dalle
perdite effettive e da stime appropriate delle PD; b) tenere conto degli utilizzi futuri del
credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della
LGD; c) per i crediti al dettaglio acquistati,
impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD. Per le esposizioni al dettaglio, le stime della
LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque
anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se
le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di
perdita. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti
possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando
applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno,
fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) la natura, la gravità e la durata della
recessione economica di cui al paragrafo 1; b) le condizioni in base alle quali
l'autorità competente può consentire ad un ente a norma del paragrafo 3 di
utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente
applica il metodo IRB. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre
2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Article 178
Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione 1.
Ai fini della quantificazione dei parametri di
rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti applicano i
seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di
conversione: a) gli enti stimano i fattori di
conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di
conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando la media ponderata
degli inadempimenti derivante da tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito
delle fonti di dati; b) gli enti impiegano stime dei
fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più
prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating
dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel
tempo per grado di merito o aggregato, gli enti apportano aggiustamenti alle
loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare
l'impatto patrimoniale di una recessione economica; c) le stime interne dei fattori di
conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da
parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento
qualificato come inadempimento. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte
correlazione positiva fra la frequenza degli inadempimenti e l'entità del
fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di
cautela maggiore; d) nell'elaborare le stime dei fattori di
conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie
seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei
pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e
volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse
dall'inadempimento, come la violazione di clausole accessorie o altri
inadempimenti tecnici; e) gli enti dispongono inoltre di
adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il
rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli
importi in essere per debitore e grado di merito. L'ente è in grado di
effettuare tale sorveglianza su base giornaliera; f) l'uso da parte degli enti di stime
diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni,
dall'altro, è documentato e ragionevole. 2.
Per le esposizioni verso imprese, enti,
amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione
si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni
prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un
periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di
osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in
questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. 3.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono
tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di
conversione o nelle loro stime della LGD. Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei
fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di
osservazione minimo di cinque anni. Gli enti non sono tenuti ad attribuire
uguale importanza ai requisiti sui dati storici di cui al paragrafo 1,
lettera a), se le informazioni più recenti costituiscono un migliore
indicatore degli utilizzi. Subordinatamente al permesso delle autorità
competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo
di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un
anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a
cinque anni. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) la natura, la gravità e la durata della
recessione economica di cui al paragrafo 1; b) le condizioni in base alle quali
l'autorità competente può consentire ad un ente di utilizzare dati pertinenti
che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il
metodo IRB. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre
2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Articolo 179
Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati sui
crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e
banche centrali nel caso di impiego di stime interne della LGD e per le
esposizioni al dettaglio 1.
I seguenti requisiti si applicano in relazione a
garanti e garanzie personali ammissibili: a) gli enti dispongono di criteri
chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il
calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni; b) ai garanti riconosciuti si applicano le
stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 167, 168 e 169; c) la garanzia è documentata per iscritto,
non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata
interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della
garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi
possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie
condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non
essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previo permesso delle
autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto
di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio. 2.
Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti
per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel
caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili,
il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo
da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli
importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai
requisiti di cui agli articoli da 167 a 169. I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi
considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini
della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado
di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della
garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di
un eventuale rischio residuale verso il debitore. 3.
I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel
presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name.
Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante
e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella
utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si
applicano i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2. Nel caso
delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati
ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione
delle esposizioni a gradi di merito o aggregati. I criteri considerano la struttura dei flussi di
pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa
può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì
della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale. 4.
I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non
si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni
centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto
il permesso di applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso tali
entità a norma dell'articolo 145. In tal caso si applicano i requisiti del
capo 4. 5.
Nel caso delle garanzie personali su crediti al
dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche
all'assegnazione di una esposizione a un dato grado di merito o aggregato,
nonché alla stima della PD. 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità
competenti possono consentire il riconoscimento delle garanzie personali
condizionali. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre
2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Articolo 180
Requisiti per i crediti commerciali acquistati 1.
Ai fini della quantificazione dei parametri di
rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati per i crediti
commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.
La struttura dell'operazione assicura che in tutte
le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo
effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore
effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura
regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle
condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare
che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto
contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente
ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di
mantenere il controllo sugli introiti stessi. 3.
L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti
commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del
gestore. Si applicano le seguenti condizioni: a) l'ente valuta la correlazione fra la
qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del
cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che
offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui
l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore; b) l'ente dispone di politiche e procedure
chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore.
L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del
gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare
eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di
credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso
del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati; c) l'ente valuta le caratteristiche degli
aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze
storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del
cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita; d) l'ente è dotato di efficaci politiche e
procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni
verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali
acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro; e) l'ente si assicura di ricevere dal gestore
segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per
scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la
conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che
regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per
sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di
diluizione. 4.
L'ente è dotato di sistemi e procedure che
consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione
finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma
anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di
politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare
le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed
efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali
acquistati anomali. 5.
L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed
efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei
finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone
di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del
programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie
reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione,
il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di
tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del
cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità
dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi
interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro
consegna delle garanzie e della documentazione prescritte. 6.
L'ente dispone di un efficace processo interno per
verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il
processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di
acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione
del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e
del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la
valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a
qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di
supporto. Sottosezione 3
Validazione delle stime interne Articolo 181
Validazione delle stime interne Gli enti convalidano le loro stime interne
fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti: (a)
presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi
con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di
rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi
interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei
sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile; (b)
gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi
di inadempimento con le stime della PD per ciascun grado di merito e, qualora tali
tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per il grado in questione,
analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime
interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga
anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su
un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati
utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate
almeno una volta l'anno; (c)
gli enti fanno uso di altri strumenti di
validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne
pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio
in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione
rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri
sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile; (d)
i metodi e i dati utilizzati per la validazione
quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti
riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate
e periodi coperti) sono documentati; (e)
gli enti prevedono regole interne ben articolate in
ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori
effettivi della PD, della LGD, dei fattori di conversione e delle perdite
totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la
validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di
analoghi fattori sistematici di variabilità degli inadempimenti. Se i valori
riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono
le stime verso l'alto affinché rispecchino gli inadempimenti e le perdite
effettive. Sottosezione 4
Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei
modelli interni Articolo 182
Requisito in materia di fondi propri e quantificazione del rischio Ai fini del calcolo dei requisiti in materia
di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti: (a)
le perdite potenziali stimate sono tali da
fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di
rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati
impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal
periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e
rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di
capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita
prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate
su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima
prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di
mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati
disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire
che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel
costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli
enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di
periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano
analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di
analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo viene applicato in modo
prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli
enti prevedono ulteriori margini di cautela; (b)
i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i
rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale
dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del
portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le
variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali
concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato
avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le
stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti
di capitale dell'ente; (c)
il modello interno è adeguato al profilo di rischio
e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti
che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento
marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da
cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti; (d)
l'associazione di singole posizioni a variabili proxy,
a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e
concettualmente solida; (e)
gli enti dimostrano con analisi empiriche
l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di
rilevare sia il rischio generale che quello specifico; (f)
le stime della volatilità dei rendimenti delle
esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni
e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a
revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati); (g)
è in essere un rigoroso ed esauriente programma di
prove di stress. Articolo 183
Processo di gestione del rischio e controlli Per quanto riguarda l'elaborazione e
l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti in materia di fondi propri,
gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire
l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche,
procedure e controlli prevedono quanto segue: (a)
piena integrazione del modello interno nei sistemi
informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di
capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono
pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente
se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del
portafoglio di strumenti di capitale (incluse quelle corrette per il rischio);
allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e
valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli
investimenti; (b)
sistemi di gestione, procedure e funzioni di
controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di
tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione
di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei
risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del
rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità
dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a
rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello,
sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere
effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti; (c)
adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i
limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di
capitale; (d)
indipendenza funzionale delle unità responsabili
dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete
la gestione dei singoli investimenti; (e)
adeguata qualificazione professionale degli addetti
ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa
funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza. Articolo 184
Validazione e documentazione Gli enti dispongono di solidi sistemi per
validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri
processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli
interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati. La validazione e documentazione dei modelli
interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza
dei seguenti requisiti: (a)
gli enti utilizzano il processo interno di
validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni
in modo coerente e attendibile; (b)
i metodi e i dati utilizzati per la validazione
quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti
riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate
e periodi coperti) sono documentati; (c)
gli enti comparano regolarmente i rendimenti
effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le
plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni
fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile.
L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e
la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno; (d)
gli enti fanno uso di altri strumenti di
validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne.
L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che
vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione
rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri
modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile; (e)
gli enti dispongono di regole interne ben definite
per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi
degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità
delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli
economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli
strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate ai modelli a seguito di
una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle
regole di cui sopra; (f)
il modello interno e il processo di modellizzazione
sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella
modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli. Sottosezione 5
Governance e sorveglianza interne Articolo 185
Governo societario 1.
Tutti gli aspetti sostanziali del processo di
rating e di stima sono approvati dall'organo di gestione o da un suo comitato
esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una nozione
generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata
delle connesse segnalazioni alla dirigenza. 2.
L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi: a) informa l'organo di gestione o un
suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle
politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei
sistemi di rating dell'ente; b) ha una buona conoscenza
dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating; c) assicura, su base continuativa,
che i sistemi di rating operino in modo appropriato. L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle
unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del
processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo
stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze
individuate. 3.
L'analisi del profilo di rischio di credito
dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle
segnalazioni ai suddetti soggetti. Tali segnalazioni contemplano almeno i
profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la
stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di
inadempimento effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne,
delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e
i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende
dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del
destinatario. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare più dettagliatamente gli obblighi a carico
dell'organo di gestione, del suo comitato esecutivo e dell'alta dirigenza di
cui al presente articolo. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre
2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Article 186
Controllo del rischio di credito 1.
L'unità di controllo del rischio di credito è
indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del
rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è
responsabile dell'elaborazione, selezione, messa in opera, sorveglianza e
performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente
segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating. 2.
Rientrano tra le competenze dell'unità (una o più)
di controllo del rischio di credito: a) la verifica e la sorveglianza dei gradi
di merito e degli aggregati; b) la produzione e l'analisi delle
segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente; c) l'applicazione di procedure volte a
verificare che le definizioni di grado di merito e di aggregato siano applicate
in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche; d) l'esame e la documentazione di eventuali
cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi; e) la revisione dei criteri di valutazione
per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni
modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli
parametri è documentata e conservata; f) la partecipazione attiva
all'elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati
nel processo di valutazione; g) la sorveglianza e la supervisione dei
modelli impiegati nel processo di valutazione; h) la revisione su base continuativa e la
modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione. 3.
Gli enti che utilizzano dati aggregati
conformemente all'articolo 175, paragrafi 2 e 3 possono affidare
a terzi le seguenti attività: a) la produzione di informazioni rilevanti
per la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati; b) la produzione delle segnalazioni
sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente; c) la produzione di informazioni rilevanti
per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi
mantengano la loro capacità predittiva del rischio; d) la documentazione delle modifiche del
processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di
valutazione; e) la produzione di informazioni rilevanti
per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel
processo di valutazione. 4.
Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3
assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni
di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano
compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile
all'interno dell'ente. Articolo 187
Audit interno L'audit interno, oppure un'altra analoga unità
di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating
dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti
e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli
aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili. Capo 4
Attenuazione del rischio di credito Sezione 1
Definizioni e prescrizioni generali Articolo 188
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: (1)
"ente prestatore": l'ente che ha
l'esposizione in questione; (2)
"operazioni di prestito garantite":
operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che
non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini
almeno quotidianamente; (3)
"operazioni correlate ai mercati
finanziari": operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da
garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di
ricevere margini almeno quotidianamente; (4)
"organismo di investimento collettivo
sottostante": un organismo di investimento collettivo nelle cui azioni o
quote ha investito un altro organismo di investimento collettivo. Articolo 189
Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del
rischio di credito 1.
In nessun caso un'esposizione per la quale un ente
ottiene un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo
ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello
di un'identica esposizione per la quale un ente non ha un'attenuazione del
rischio di credito. 2.
Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il
rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3,
a seconda del caso, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito
ai fini dei calcoli di cui al presente capo. 3.
Quando sono rispettate le disposizioni delle
sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle
disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6. 4.
Gli enti trattano come garanzie reali il contante,
i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di
operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e
assunzione di titoli o di merci in prestito. 5.
Quando un ente che calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone
di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola
esposizione, procede come segue: a) suddivide l'esposizione tra le varie
parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di
credito; b) per ciascuna parte di cui alla
lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per
il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo. 6.
Quando un ente che calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato
garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un
singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due
operazioni che seguono: a) suddivide l'esposizione tra le varie
parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito; b) per ciascuna parte di cui alla
lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per
il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo. Articolo 190
Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio
di credito 1.
La tecnica utilizzata dall'ente prestatore per
fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le
procedure e le politiche attuate da tale ente sono tali da produrre meccanismi
di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili
in tutte le giurisdizioni pertinenti. 2.
L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune
per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per
scongiurare i rischi ad esso connessi. 3.
Nel caso di protezione del credito finanziata, per
essere considerate ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito
le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le condizioni
seguenti: a) sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili
di cui agli articoli da 193 a 196, a seconda del caso; b) sono sufficientemente liquide e il loro
valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in
merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato
per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del
grado di riconoscimento consentito. 4.
Nel caso di protezione del credito finanziata,
l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare
le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di
insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario
della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella
documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il
valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito
del debitore non è troppo elevato. 5.
Nel caso di protezione del credito non finanziata,
un fornitore è considerato ammissibile solo se sono soddisfatte tutte le
condizioni seguenti: a) il fornitore della protezione è incluso
nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui alla sezione 2; b) il fornitore della protezione è
sufficientemente affidabile; c) il contratto di protezione soddisfa tutti
i criteri di cui al paragrafo 6. 6.
Nel caso di protezione del credito non finanziata,
un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe
le condizioni seguenti: a) è incluso nell'elenco dei contratti di
protezione ammissibili di cui agli articoli da 197 a 199, a seconda
del caso; b) ha efficacia giuridica ed è opponibile
sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti così da fornire
un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo
conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito. 7.
La protezione del credito soddisfa i requisiti di
cui alla sezione 3. 8.
Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità
competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui
possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del
rischio di credito. 9.
Nonostante l'attenuazione del rischio di credito
presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese,
gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito
dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità
competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita
con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di
merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per
esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione. 10.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) che cosa si intende per attività
sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere
considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3; b) quale grado di correlazione tra il valore
delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del
debitore è considerato troppo elevato ai fini del paragrafo 4; c) quando un fornitore di protezione è
considerato sufficientemente affidabile ai fini del paragrafo 5,
lettera b). L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Sezione 2
Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito Sottosezione 1
Protezione del credito finanziata Articolo 191
Compensazione in bilancio L'ente può utilizzare la compensazione in
bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una
forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito. Fermo restando l'articolo 192,
l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la
controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto
per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti
ad un accordo di compensazione in bilancio. Articolo 192
Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di
riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in
prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari Gli enti che utilizzano il metodo integrale
per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito
all'articolo 218 possono tenere conto degli effetti dei contratti di
compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di
riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in
prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una
controparte. Fermo restando l'articolo 293, le garanzie reali costituite e
i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni
rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli
articoli 193 e 194. Articolo 193
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi 1.
Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti
come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi: a) i depositi in contante presso l'ente
prestatore o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente; b) i titoli di debito emessi da
amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una
valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito
all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata
associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe
superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle
esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2; c) i titoli di debito emessi da enti, per i
quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea
che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una
classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio
delle esposizioni verso enti di cui al capo 2; d) i titoli di debito emessi da altre
entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di
un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito
3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione
del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2; e) i titoli di debito per i quali sia
disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI
idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o
ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del
rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2; f) gli strumenti di capitale o le
obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari; g) l'oro; h) le posizioni inerenti a cartolarizzazione
che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione, che hanno una
valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata
associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe
superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle
esposizioni inerenti a cartolarizzazione in base al metodo di cui al
capo 5, sezione 3, sottosezione 3. 2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la
categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche
centrali" include: a) i titoli di debito emessi da
amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza
dell'articolo 110, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti
sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul
cui territorio sono situate; b) i titoli di debito emessi da entità del
settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in
conformità dell'articolo 111, paragrafo 4; c) i titoli di debito emessi da banche
multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2; d) i titoli di debito emessi da organizzazioni
internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%
in applicazione dell'articolo 113. 3.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1,
lettera c), la categoria "titoli di debito emessi da enti"
include: a) i titoli di debito emessi da
amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in applicazione
dell'articolo 110, le esposizioni nei loro confronti non sono trattate
come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio
sono stabilite; b) i titoli di debito emessi da entità del
settore pubblico quando le esposizioni verso tali entità sono trattate
conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 2; c) i titoli di debito emessi da banche
multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% a norma dell'articolo 112, paragrafo 2. 4.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali
ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di
una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea se tali titoli
rispettano tutte le condizioni seguenti: a) sono quotati in mercati ufficiali; b) sono qualificati come debito di primo
rango (senior); c) tutte le altre emissioni dell'ente
emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da
un'ECAI idonea associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una
classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio
delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2; d) l'ente prestatore non ha informazioni
tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del
merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c); e) la liquidità di mercato dello strumento è
sufficiente per tali fini. 5.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali
ammissibili le quote o azioni di organismi di investimento collettivo se sono
soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) le quote o azioni hanno una quotazione
pubblica giornaliera; b) gli organismi di investimento collettivo
si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in
applicazione dei paragrafi 1 e 2. Se un OIC investe in azioni o quote di un altro
OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), si
applicano anche all'OIC sottostante. L'uso da parte di un organismo di investimento
collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non
impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie
ammissibili. 6.
Ai fini del paragrafo 5, se l'organismo di
investimento collettivo o i suoi organismi di investimento collettivo
sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a
norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o
azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle
attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o
i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella
misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione. Nei casi in cui le attività non ammissibili
possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali
risultanti dalla proprietà, gli enti procedono alle due operazioni che seguono: a) calcolano il valore totale delle attività
non ammissibili; b) qualora l'importo di cui alla
lettera a) sia negativo, lo sottraggono dal valore totale delle attività
ammissibili. 7.
In relazione al paragrafo 1, lettere da
b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di
ECAI idonee, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui
un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI
idonee, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due
valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole
delle due. 8.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni per identificare gli indici
principali di cui al paragrafo 1, lettera f), all'articolo 194,
paragrafo 1, lettera a), all'articolo 219, paragrafi 1 e 4
e all'articolo 293, paragrafo 2, lettera e). L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. 9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare la metodologia per il calcolo dell'importo
delle quote o delle azioni di un OIC che gli enti possono utilizzare come
garanzie reali di cui al paragrafo 6 e all'articolo 194,
paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 10.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare quanto segue: a) gli indici principali identificati
conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 8; b) i mercati ufficiali di cui al
paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 194, paragrafo 1,
all'articolo 219, paragrafi 1 e 4, all'articolo 293,
paragrafo 2, lettera e), all'articolo 389, paragrafo 2,
lettera k), all'articolo 404, paragrafo 3, lettera d),
all'articolo 415, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato IV,
parte III, punto 17. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche
di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 194
Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.
Oltre alle garanzie reali di cui
all'articolo 193, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento
delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218 può utilizzare i
seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili: a) gli strumenti di capitale o le
obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati
in mercati ufficiali; b) le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i) le quote o azioni hanno una quotazione
pubblica giornaliera; ii) l'organismo di investimento collettivo
si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in
applicazione dell'articolo 193, paragrafi 1 e 2 e in quelli
menzionati al presente comma, lettera a). Se un OIC investe in quote o azioni di un altro
OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano
anche all'OIC sottostante. L'uso da parte di un organismo di investimento
collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non
impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie
ammissibili. 2.
Se l'organismo di investimento collettivo o i suoi
organismi di investimento collettivo sottostanti non si limitano ad investire
in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 193,
paragrafi 1 e 2, e in quelli menzionati al paragrafo 1,
lettera a), gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come
garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili
detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC
sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima
consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione. Nei casi in cui le attività non ammissibili
possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali
risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue: a) calcolano il valore totale delle attività
non ammissibili; b) qualora l'importo di cui alla
lettera a) sia negativo, lo sottraggono dal valore totale delle attività
ammissibili. Articolo 195
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB 1.
In aggiunta alle garanzie reali di cui agli
articoli 193 e 194, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo
IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali: a) le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi
da 2 a 6; b) i crediti commerciali conformemente al
paragrafo 7; c) altre garanzie reali materiali
conformemente ai paragrafi 8 e 10; d) il leasing conformemente al
paragrafo 9. 2.
Salvo altrimenti specificato all'articolo 119,
paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili
gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in
locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società
d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli
uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni
seguenti: a) il valore dell'immobile non dipende in
misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere
le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzano sia il valore
dell'immobile che la performance del debitore quando determinano la rilevanza o
meno di tale dipendenza; b) il rischio del debitore non dipende in
misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare
sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di
rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del
debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati
dall'immobile sottostante che funge da garanzia. 3.
Gli enti possono utilizzare come garanzie
immobiliari residenziali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi
di edilizia residenziale operanti in base alla legge finlandese relativa alle
imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione
equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad
essere occupati o dati in locazione dal proprietario, purché siano soddisfatte
le condizioni di cui al paragrafo 2. 4.
Gli enti possono utilizzare come garanzie
immobiliari non residenziali ammissibili le quote di partecipazione in imprese
finlandesi di edilizia operanti in base alla legge finlandese relativa alle
imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione
equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 5.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2,
lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati
nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha
pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili
residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano
nessuno dei seguenti limiti: a) le perdite derivanti da prestiti
garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure
all'80% del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto
dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in
essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno; b) le perdite complessive derivanti da
prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti
in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno. 6.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2,
lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali
situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale
Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di
immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che
soddisfano entrambe le condizioni seguenti: (a)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da
immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato o al 60% del valore
del credito ipotecario non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da
immobili non residenziali in un qualsiasi anno; (b)
le perdite complessive derivanti da prestiti
garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in
essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno. Se una delle condizioni di cui al primo comma,
lettere a) e b), non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti
non utilizzano il trattamento di cui al primo comma finché entrambe le
condizioni non saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi. 7.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali
ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con
una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti
collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli
importi dovuti da soggetti affiliati. 8.
Le autorità competenti permettono ad un ente di
utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali materiali di un tipo
diverso da quelli indicati ai paragrafi da 2 a 6 se sono soddisfatte tutte
le condizioni seguenti: a) esistono mercati liquidi, come dimostrato
dalla frequenza delle operazioni, per smobilizzare la garanzia reale in modo
rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di
questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che
si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato; b) esistono prezzi di mercato della garanzia
ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i
prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione
affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni
in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato
pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono comunicati, facilmente
accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o
finanziari; c) l'ente analizza i prezzi di mercato, i
tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal
realizzo; d) l'ente dimostra che i proventi derivati
dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70% del valore della
garanzia per più del 10% delle liquidazioni per un determinato tipo di garanzia
reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, gli enti
dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che la loro
valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente. Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni
di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui
all'articolo 205. Dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di
attuazione di cui al paragrafo 10, le autorità competenti consentono agli
enti di utilizzare solo i tipi di altre garanzie reali materiali che sono
inclusi in tali norme. 9.
Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui
all'articolo 206 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni
nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere
trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in
leasing. 10.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare i tipi di garanzie reali materiali per i quali le
condizioni di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), sono soddisfatte
in base ai criteri di cui a tali lettere. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 196
Altri tipi di protezione del credito finanziata Gli enti possono utilizzare come garanzie
reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito finanziata: (a)
i depositi in contante presso un ente terzo o gli
strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di
custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore; (b)
polizze di assicurazione vita costituite in
garanzia a favore dell'ente prestatore; (c)
gli strumenti emessi da enti terzi che saranno
riacquistati da tali enti su richiesta. Sottosezione 2
Protezione del credito non finanziata Articolo 197
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi 1.
Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti
come fornitori di protezione del credito non finanziata: a) amministrazioni centrali e banche
centrali; b) amministrazioni regionali o autorità
locali; c) banche multilaterali di sviluppo; d) organizzazioni internazionali, quando
alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112; e) entità del settore pubblico, quando i
crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 111; f) enti; g) altre società, comprese le imprese madri,
le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle
condizioni seguenti: i) la società dispone di una valutazione
del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dall'ABE alla
classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione
delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di
cui al capo 2; ii) nel caso degli enti che calcolano gli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite
attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del
merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD
equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI
che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 2 o ad una
classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio
delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2. 2.
Quando gli enti calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base
al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito
non finanziata un garante deve essere valutato internamente dall'ente in
conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6. Gli enti possono utilizzare come fornitori
ammissibili di protezione del credito non finanziata altri enti finanziari
autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili
dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti e sottoposti a requisiti
prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti. Le autorità competenti pubblicano e mantengono
l'elenco di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito non
finanziata o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori
ammissibili di protezione del credito non finanziata, unitamente a una
descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con
altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 112 della direttiva
[inserita dall'OP]. Articolo 198
Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere
il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 Gli enti possono utilizzare gli enti, le
imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito
all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito non
finanziata in possesso dei requisiti per il trattamento di cui
all'articolo 148, paragrafo 4 se soddisfano tutte le condizioni
elencate in appresso: (a)
hanno competenza sufficiente in materia di
protezione del credito non finanziata; (b)
sono soggetti a regole equivalenti a quelle
previste dal presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è
stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di
credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di
merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per
la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2; (c)
nel momento in cui è stata fornita la protezione
del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con
una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di
credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la
ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2; (d)
hanno un rating interno con una PD equivalente o
inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe
superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle
esposizioni verso imprese di cui al capo 2. Ai fini del presente articolo, la protezione
del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita
da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale. Sottosezione 3
Tipi di derivati su crediti Articolo 199
Ammissibilità dei derivati su crediti 1.
Gli enti possono utilizzare come protezione del
credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che
possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto
il profilo economico: a) i credit default swaps; b) i total return swaps; c) le credit linked notes (strumenti
collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante. Se un ente acquista una protezione del credito
mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo
positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la
corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una
riduzione del valore equo (fair value) dell'attività o un aumento degli
accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile. 2.
Quando un ente effettua una copertura interna
ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa
essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito
trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze
esterne. Quando una copertura interna è stata effettuata
conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui alla
sottosezione 2, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6
per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito
non finanziata. Sezione 3
Requisiti Sottosezione 1
Protezione del credito finanziata Articolo 200
Requisiti per gli accordi di compensazione in bilancio (diversi dagli accordi
tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di
riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in
prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari) Gli accordi di compensazione in bilancio —
diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita
con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di
merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari — possono
essere considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito
se sono rispettate tutte le condizioni seguenti: (a)
gli accordi sono efficaci e applicabili sul piano
giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o
fallimento della controparte; (b)
l'ente è in grado in ogni momento di identificare
le attività e le passività che rientrano in tali accordi; (c)
l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi
connessi con la cessazione della protezione del credito; (d)
l'ente sorveglia e controlla costantemente le
esposizioni rilevanti su base netta. Articolo 201
Requisiti per accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita
con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di
merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari Gli accordi tipo di compensazione riguardanti
operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e
assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai
mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione
del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa
tutti i requisiti di cui all'articolo 202, paragrafo 1, e purché siano
rispettate tutte le seguenti condizioni: (a)
dispongono di una solida base giuridica e sono
applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o
fallimento della controparte; (b)
assicurano alla parte non inadempiente il diritto
di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate
nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, includendo in quest'ultimo
l'insolvenza o il fallimento della controparte; (c)
assicurano la compensazione tra i profitti e le
perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo
ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra. Articolo 202
Requisiti per le garanzie reali finanziarie 1.
Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali
finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono
soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4. 2.
Non deve sussistere una rilevante correlazione
positiva fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia. I titoli emessi dal debitore, o da altra entità
collegata del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili.
Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini
dell'articolo 124 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano
fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto,
purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma. 3.
Gli enti devono ottemperare alle prescrizioni
contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia
reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed
adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità. Gli enti devono effettuare un'analisi giuridica
sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti
di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere
all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità. 4.
Gli enti devono soddisfare tutti i seguenti
requisiti operativi: a) documentano il contratto di garanzia
nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva
escussione della garanzia; b) impiegano solidi processi e dispositivi
per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del
mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi
di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito,
il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con
il profilo di rischio complessivo dell'ente; c) dispongono di politiche e di pratiche
documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo
ammontare; d) calcolano il valore di mercato della
garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni
qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo
significativo del suo valore di mercato; e) se la garanzia reale è detenuta da terzi,
assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale
garanzia dai propri elementi patrimoniali; f) assicurano di dedicare risorse
sufficienti per l'ordinata operatività dei contratti di margine con le
controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in
termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste in uscita e di tempo di
risposta alle richieste in entrata; g) dispongono di politiche di gestione delle
garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue: i) i rischi ai quali li espongono i
contratti di margine; ii) il rischio di concentrazione verso
particolari tipi di attività utilizzate come garanzia; iii) il riutilizzo di garanzie reali
comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di
garanzie reali ricevute dalle controparti; iv) la cessione di diritti sulle garanzie
reali fornite alle controparti. 5.
In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi
da 1 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino
ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle
garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere
quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione. Articolo 203
Requisiti per le garanzie immobiliari 1.
I beni immobili si considerano come garanzie reali
ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi
da 2 a 5. 2.
In materia di certezza giuridica devono essere
rispettati i seguenti requisiti: a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in
tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di
credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta; b) sono stati osservati tutti i requisiti
giuridici per perfezionare la garanzia; c) il contratto di protezione e il
procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere
la garanzia in tempi ragionevoli. 3.
In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e
sulla valutazione degli immobili devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti: a) gli enti sorvegliano il valore
dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non
residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti
realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato
siano soggette a variazioni significative; b) la valutazione dell'immobile è rivista
quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può
essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del
mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie
qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia
indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3
milioni di EUR o al 5% dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile
è rivista da tale perito almeno ogni tre anni. Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione
statistici per sorvegliare il valore dell'immobile e individuare gli immobili
che necessitano di una rivalutazione. 4.
Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili
residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia. 5.
Gli enti dispongono di procedure per accertare che
il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di
danni. Articolo 204
Requisiti per i crediti commerciali 1.
I crediti commerciali sono considerati come
garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai
paragrafi 2 e 3. 2.
In materia di certezza giuridica devono essere rispettati
i seguenti requisiti: a) il meccanismo giuridico attraverso il
quale vengono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e
assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sul ricavato fornito dalle
garanzie stesse; b) gli enti adottano tutte le misure
necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità
del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di
prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti
in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori
privilegiati previsti nelle disposizioni legislative; c) gli enti effettuano un'analisi giuridica
sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti
di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti; d) gli enti documentano il contratto di
garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la
tempestiva escussione della garanzia; e) le procedure interne dell'ente assicurano
che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempimento
del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia; f) in caso di crisi finanziaria o di
inadempimento del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i
crediti commerciali ad altre parti senza il previo consenso dei debitori
interessati. 3.
In materia di gestione del rischio devono essere
rispettati i seguenti requisiti: a) l'ente dispone di adeguate procedure per
valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono
analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso
opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul
debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso vaglia la
politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità; b) il margine fra l'importo dell'esposizione
e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti,
compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei
crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali
rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente
oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli
enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti
commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole
accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre
prescrizioni giuridiche; c) i crediti commerciali dati in garanzia
dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione
del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti
tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di
garanzie nel suo insieme; d) gli enti non utilizzano i crediti
commerciali emananti da soggetti collegati al debitore, includendo tra questi
le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile; e) gli enti dispongono di una procedura
documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in
situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso
anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore. Articolo 205
Requisiti per altre garanzie reali materiali Le garanzie reali materiali diverse dai beni
immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo
IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a)
il contratto di garanzia in base al quale la
garanzia reale materiale è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è
opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consente
all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli; (b)
con la sola eccezione dei crediti privilegiati
consentiti menzionati all'articolo 204, paragrafo 2, lettera b),
solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili
come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un
diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori; (c)
gli enti verificano il valore della garanzia con
frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più
frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni
significative; (d)
il contratto di prestito contempla una descrizione
particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la
frequenza delle rivalutazioni; (e)
gli enti documentano chiaramente nelle politiche e
procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie
materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al
rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo
dell'esposizione; (f)
le politiche di credito dell'ente riguardo alla
struttura dell'operazione prevedono congrui requisiti concernenti l'ammontare
della garanzia rispetto a quello dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente
la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un
valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio,
mediante perizie di esperti) e la volatilità o una variabile proxy della
volatilità del valore della garanzia; (g)
sia la valutazione iniziale che la rivalutazione
tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della
garanzia. In sede di valutazione e rivalutazione gli enti prestano particolare
attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili
ai cambiamenti di moda o data; (h)
gli enti hanno il diritto di ispezionare
fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti
il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica; (i)
il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente
assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per
monitorarlo. Articolo 206
Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni
assistite da garanzie reali Gli enti trattano le esposizioni derivanti da
operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in
leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti: (a)
sono rispettate le condizioni di cui
all'articolo 203 o 205, a seconda del caso, per il riconoscimento
come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing; (b)
il locatore pone in atto una sana gestione del
rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione,
alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del
valore della garanzia reale; (c)
il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed
è in grado di far valere tempestivamente tale diritto; (d)
qualora non sia già stato accertato nel calcolo del
livello della LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il
valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare
l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in
leasing. Articolo 207
Requisiti per altri tipi di protezione del credito finanziata 1.
Per essere ammessi al trattamento di cui
all'articolo 227, paragrafo 1, i depositi in contante presso un ente
terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente soddisfano tutte le
seguenti condizioni: a) il credito del debitore verso l'ente
terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore
dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è
efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti; b) l'ente terzo riceve notifica della
costituzione in garanzia o della cessione in pegno; c) a seguito della notifica l'ente terzo è
in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con
il consenso del predetto ente; d) la costituzione in garanzia o la cessione
in pegno è incondizionata e irrevocabile. 2.
Le polizze di assicurazione vita costituite in
garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali
ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la polizza di assicurazione vita è
esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore; b) la società che fornisce l'assicurazione
vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e
non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il previo
consenso dell'ente prestatore; c) l'ente prestatore ha il diritto di
risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di
inadempimento del debitore; d) l'ente prestatore è informato
dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del
possessore di quest'ultima; e) la protezione del credito viene fornita
per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza
assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che
l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per
l'ente fino al termine del contratto di credito; f) la garanzia o la cessione in pegno è
efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali
interessati al momento della conclusione del contratto di credito; g) il valore di riscatto è dichiarato
dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile; h) il valore di riscatto è pagato
dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta; i) il valore di riscatto non può essere
richiesto senza il previo consenso dell'ente; j) l'impresa che fornisce l'assicurazione
vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese
terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a
quelle dell'Unione. Sottosezione 2
La protezione del credito non finanziata e le credit linked notes Articolo 208
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti 1.
Fermo restando l'articolo 209,
paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o
derivati su crediti è considerata protezione del credito non finanziata
ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la protezione del credito è diretta; b) l'entità della protezione del credito è
chiaramente definita; c) il contratto di protezione del credito
non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto
dell'ente prestatore che: i) consentirebbe al fornitore della
protezione di annullare unilateralmente la protezione, ii) aumenterebbe il costo effettivo della
protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia
dell'esposizione protetta, iii) eviterebbe al fornitore della
protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui
il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il
contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale
garantito a norma dell'articolo 129, paragrafo 7 e
dell'articolo 162, paragrafo 4; iv) consentirebbe al fornitore della
protezione di ridurre la durata della protezione del credito; d) la protezione del credito è efficace e
opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati
al momento della conclusione del contratto di credito. 2.
L'ente dimostra all'autorità competente di aver
posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio
derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in
grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la
sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie
personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo. 3.
L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e
di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito non finanziata
nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed
adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità. L'ente effettua un'analisi giuridica
sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della
protezione del credito non finanziata in tutte le giurisdizioni pertinenti.
Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità
dell'applicabilità. Articolo 209
Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico 1.
Gli enti possono trattare l'esposizione di cui al
paragrafo 2 come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita
dalle entità elencate in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le
condizioni seguenti: a) la controgaranzia copre tutti gli
elementi di rischio di credito del credito in questione; b) la garanzia principale e la
controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali
all'articolo 208 e all'articolo 210, paragrafo 1, fatto salvo
che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione
principale; c) la copertura è solida e non esistono
precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della
controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta
dell'entità in questione. 2.
Il trattamento di cui al paragrafo 1 si
applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla
controgaranzia di una qualsiasi delle seguenti entità: a) amministrazioni centrali o banche
centrali; b) amministrazioni regionali o autorità
locali; c) entità del settore pubblico, quando i
crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni
centrali conformemente all'articolo 111, paragrafo 4; d) banche multilaterali di sviluppo o
organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% nel quadro o in forza del capo 2; e) entità del settore pubblico, quando i
crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 111,
paragrafi 1 e 2. 3.
Gli enti applicano il trattamento di cui al
paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia
delle entità elencate al paragrafo 2, se la controgaranzia
dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da una di tali entità e
se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Articolo 210
Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali 1.
Le garanzie personali si considerano protezione del
credito non finanziata ammissibile se tutte le condizioni di cui
all'articolo 208 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) in caso di inadempimento o di mancato
pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il
diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo
del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del
garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in
primo luogo sul debitore. Nel caso di protezione del credito non finanziata
a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui
all'articolo 208, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al
primo comma devono solo essere rispettati entro un termine generale di 24 mesi; b) la garanzia personale è un'obbligazione
esplicitamente documentata assunta dal garante; c) è soddisfatta una delle condizioni
seguenti: i) la garanzia personale copre la totalità
dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito; ii) quando taluni tipi di pagamenti sono
esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della
garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura. 2.
Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto
di sistemi di mutua garanzia o fornite dalle entità di cui
all'articolo 209, paragrafo 1 o assistite da una loro controgaranzia,
i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerati
rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'ente prestatore ha il diritto di
ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che
soddisfi entrambe le condizioni seguenti: i) corrisponde ad una stima attendibile
dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le
perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di
pagamenti cui il debitore è tenuto; ii) è proporzionale alla copertura della
garanzia personale; b) l'ente prestatore può dimostrare con piena
soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia
personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di
interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano
tale trattamento. Articolo 211
Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti 1.
I derivati su crediti si considerano protezione del
credito non finanziata ammissibile se tutte le condizioni di cui
all'articolo 208 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) gli eventi creditizi specificati nel
derivato su crediti includono: i) il mancato pagamento degli importi
dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere
all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza strettamente in
linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore, ii) il fallimento, l'insolvenza o
l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato
pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i
propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi, iii) la ristrutturazione dell'obbligazione
sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea
capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento
all'origine di perdite su crediti; b) per i derivati su crediti che consentono
il regolamento per contante: i) gli enti dispongono di un solido
processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile; ii) è chiaramente specificato il periodo
entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo
l'evento creditizio; c) se il regolamento presuppone il diritto e
la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della
protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa
stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non
possa essere negato senza ragione; d) sono chiaramente identificate le parti
cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio; e) l'accertamento dell'evento creditizio non
compete esclusivamente al fornitore della protezione; f) l'acquirente della protezione ha il
diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il
verificarsi dell'evento creditizio. Quando gli eventi creditizi non includono la
ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a),
punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata
ammissibile previa una riduzione del valore come previsto
all'articolo 228, paragrafo 2. 2.
Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un
disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento
del derivato stesso, ossia l'obbligazione impiegata per determinare il valore
di regolamento per contante, o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione
impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché
siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l'obbligazione di riferimento o, a
seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato
un evento creditizio ha rango pari o subordinato rispetto a quello
dell'obbligazione sottostante; b) l'obbligazione sottostante e
l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata
per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al
medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration
validamente opponibili. Articolo 212
Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 148,
paragrafo 4 1.
Per essere ammissibile al trattamento di cui
all'articolo 148, paragrafo 4, la protezione del credito derivante da
garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni: a) l'obbligazione sottostante è una delle
seguenti esposizioni: i) un'esposizione verso imprese quale
definita all'articolo 142, escluse le imprese di assicurazione e
riassicurazione; ii) un'esposizione verso un governo
regionale, un'autorità locale o un'entità del settore pubblico che non è
trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche
centrali conformemente all'articolo 142; iii) un'esposizione verso un'impresa di
piccole o medie dimensioni, classificata come esposizione al dettaglio
conformemente all'articolo 142, paragrafo 5; b) i debitori sottostanti non appartengono
allo stesso gruppo del fornitore della protezione; c) l'esposizione è coperta da uno degli
strumenti seguenti: i) derivati su crediti single-name
non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name, ii) derivati su crediti relativi a panieri
del tipo first-to-default, iii) derivati su crediti relativi a panieri
del tipo nth-to-default, d) la protezione del credito soddisfa i
requisiti di cui agli articoli 208, 210 e 211; e) il fattore di ponderazione del rischio
che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui
all'articolo 148, paragrafo 4 non tiene conto in alcun aspetto della
protezione del credito; f) un ente ha il diritto e la prospettiva
di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover
adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella
misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi
che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si
verifichi un evento creditizio; g) la protezione del credito acquistata
assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che
si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto; h) se la struttura dei pagamenti della
protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è
certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito,
dell'obbligazione o della passività potenziale; i) se un ente intende consegnare
un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che
l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente
abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto; j) i termini e le condizioni relativi agli
accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia
dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente; k) gli enti dispongono di una procedura atta
a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore
della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che
le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio
sistemico; l) nel caso della protezione a fronte del
rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non
appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione. 2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c),
punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 148,
paragrafo 4 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo
dell'esposizione ponderato per il rischio più basso. 3.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c),
punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito
del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che
copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1)
delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di inadempimento.
In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 148,
paragrafo 4 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo
dell'esposizione ponderato per il rischio più basso. Sezione 4
Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito Sottosezione 1
Protezione del credito finanziata Articolo 213
Credit linked notes Gli investimenti in credit linked notes
emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante
per calcolare l'effetto della protezione del credito finanziata secondo quanto
disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default
swap incorporato nella credit linked note sia considerato
ammissibile come protezione del credito non finanziata. Articolo 214
Compensazione in bilancio I crediti e i depositi presso l'ente
prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati come garanzie in
contante per calcolare l'effetto della protezione del credito finanziata per i
prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio
che sono denominati nella stessa valuta. Articolo 215
Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle
rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di
compensazione 1.
Quando gli enti calcolano il valore
dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un
accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con
patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di
merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano
le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle
rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne,
come indicato agli articoli da 218 a 221 per il metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie. L'uso del metodo basato sulle stime interne è
soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo
integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. 2.
Ai fini del calcolo di E* sono
soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli enti calcolano la posizione netta in
ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui
al punto i) dall'importo di cui al punto ii): i) il valore
totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito,
venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione; ii) il valore
totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito,
acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo; b) gli enti calcolano la posizione netta in
ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di
compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui
al punto ii): i) la somma del
valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o
forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del
contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo; ii) la somma del
valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati
o ricevuti nel quadro dell'accordo e dell'importo del contante in tale valuta
preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo; c) gli enti applicano la rettifica per
volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante
al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale
gruppo; d) gli enti applicano la rettifica per la
volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o
negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo
tipo di compensazione. 3.
Gli enti calcolano E* conformemente alla formula
seguente: dove Ei = il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro
dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se
gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel
quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del
metodo IRB; Ci = il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello
stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a
prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione I; = la
posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j; = la
posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di
regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2,
lettera b); = la
rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j; = la
rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k. 4.
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di
vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di
titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati
finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale
calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione
verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di
compensazione ai fini dell'articolo 108 nel quadro del metodo
standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB. 5.
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3,
per "gruppo di titoli" si intendono i titoli che sono emessi dalla
stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono
soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi
periodi di liquidazione indicati a seconda dei casi agli articoli 219
e 220. Articolo 216
Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi tipo di compensazione 1.
Subordinatamente al permesso delle autorità
competenti, in alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per
volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il
calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante
dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante
operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e
assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai
mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti possono
utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di
correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di
compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. 2.
Subordinatamente al permesso delle autorità
competenti, gli enti possono utilizzare i loro modelli interni per i
finanziamenti con margini se tali finanziamenti sono coperti da un accordo tipo
di compensazione bilaterale che soddisfa i requisiti di cui al capo 6, sezione 7. 3.
Un ente può optare per il metodo dei modelli
interni indipendentemente dalla scelta operata fra il metodo standardizzato e
il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio. Tuttavia se un ente decide di utilizzare il metodo dei modelli
interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i
portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche
di vigilanza per volatilità o quello delle rettifiche basate su stime interne
di cui all'articolo 215. Gli enti che hanno ottenuto il permesso per un
modello interno per la gestione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5,
possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno
ottenuto tale permesso possono comunque presentare alle autorità competenti una
domanda di permesso per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini
del presente articolo. 4.
Le autorità competenti consentono ad un ente di
utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano
accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni
coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall'ente sia
concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che
siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi: a) il modello interno di misurazione del
rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è
strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio
dell'ente e serve come base per la segnalazione delle esposizioni all'alta
dirigenza dell'ente stesso; b) l'ente ha un'unità di controllo del rischio
che soddisfa tutti i seguenti requisiti: i) è
indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza; ii) è
responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del
rischio dell'ente; iii) elabora ed
analizza quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione
del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in
materia di posizioni; c) le segnalazioni quotidiane elaborate
dall'unità di controllo del rischio sono verificate da dirigenti che abbiano
l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e
dell'esposizione complessiva al rischio; d) l'ente ha un numero sufficiente di
dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità
di controllo del rischio; e) l'ente ha stabilito procedure per
verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e
controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei
rischi; f) i modelli dell'ente hanno dimostrato di
possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata
da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno; g) l'ente attua con frequenza un programma
rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati
dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone; h) nell'ambito del suo processo regolare di
audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di
misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità
operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio; i) l'ente conduce una verifica del proprio
sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale; j) il modello interno soddisfa i requisiti
di cui all'articolo 286, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 288. 5.
Il modello interno per la misurazione del rischio
comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere
tutti i rischi di prezzo significativi. Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche
nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se il sistema da
loro applicato per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con
correttezza. 6.
Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli
interni calcolano E* conformemente alla formula seguente: dove: Ei = il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro
dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se
gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel
quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del
metodo IRB; Ci
= il valore dei titoli o delle merci presi a
prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto
rispetto a ciascuna di tali esposizioni i. Per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il
risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente. 7.
Il calcolo della variazione potenziale di valore di
cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti: a) è effettuato quanto meno quotidianamente; b) è basato su un intervallo di confidenza
unilaterale al 99° percentile; c) è basato su un periodo di liquidazione
equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni
di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione
e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di
liquidazione equivalente a 10 giorni; d) è basato su un periodo di osservazione
storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione
più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei
prezzi; e) i dati utilizzati nel calcolo sono
aggiornati ogni tre mesi. Quando un ente ha un'operazione di vendita con
patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o
di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un
paniere di compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 279,
paragrafi 2 e 3, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo
con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in
combinato disposto con l'articolo 279, paragrafo 4. 8.
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di
vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di
titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati
finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale
calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione
verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di
compensazione ai fini dell'articolo 108 nel quadro del metodo
standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB. 9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) che cosa si intende per portafoglio non
rilevante ai fini del paragrafo 3; b) i criteri per determinare se un modello
interno sia solido e venga applicato con correttezza ai fini dei
paragrafi 4 e 5. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Articolo 217
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.
Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato
per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato.
Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale
per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini
dell'articolo 143, paragrafo 1 e dell'articolo 145,
paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva
allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri o a fini di
arbitraggio regolamentare. 2.
In base al metodo semplificato, gli enti assegnano
alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato
quale determinato conformemente all'articolo 202, paragrafo 4,
lettera d). 3.
Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle
esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il
fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2
qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento
utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi
fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del valore
dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 106,
paragrafo 1. Il fattore di ponderazione del rischio relativo
alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20%, ad
eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano
alla parte residua del valore dell'esposizione la ponderazione del rischio che
attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza
del capo 2. 4.
Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione
del rischio dello 0% alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e
derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di
concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati
all'articolo 222. Se la controparte in tale operazione non è un operatore
primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del
rischio del 10%. 5.
Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione
del rischio dello 0%, nella misura della copertura della garanzia, ai valori
delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti
derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera
in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti
assimilabili, quando non vi siano disallineamenti di valuta. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del
rischio del 10%, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle
esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di
debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito
un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione del capo 2. 6.
Per le operazioni diverse da quelle di cui ai
paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di
ponderazione del rischio dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono
denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti: a) la garanzia è costituita da un deposito
in contanti o da uno strumento assimilabile; b) la garanzia è costituita da titoli di
debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un
fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione
dell'articolo 109 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto
del 20%. 7.
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6,
la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da
banche centrali" include: a) i titoli di debito emessi da
amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro
confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del
paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 110; b) i titoli di debito emessi da banche
multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% in base all'articolo 112, paragrafo 2; c) i titoli di debito emessi da
organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 113. Articolo 218
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.
Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie
ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per
volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da
219 a 222, per tenere conto della volatilità dei prezzi. Quando una garanzia è denominata in una valuta
diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti
aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per
volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da
219 a 222. Nel caso delle operazioni in strumenti derivati
OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti
in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per
riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra
la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel
caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di
compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità. 2.
Gli enti calcolano il valore della garanzia
corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel
modo seguente: dove C = il valore della garanzia reale; HC = la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale
calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222; Hfx = la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento
di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222. Gli enti utilizzano la formula di cui al presente
paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la
volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di
compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 215 e 216. 3.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione
corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel
modo seguente: dove: E = il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in
applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se
l'esposizione non fosse garantita; HE = la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione,
quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222. Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli
enti calcolano EVA come segue: . 4.
Ai fini del calcolo di E di cui al
paragrafo 3, si applica quanto segue: a) per gli enti che calcolano gli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il
valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I
è pari al 100% del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato
all'articolo 106, paragrafo 1; b) gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore
dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 162, paragrafi da
8 a 10 utilizzando un fattore di conversione del 100% anziché i fattori di
conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi. 5.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione
corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di
attenuazione del rischio della garanzia, come segue: dove: CVAM = CVA ulteriormente corretto per eventuali
disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5; E* = il valore dell'esposizione corretto integralmente. 6.
Gli enti possono calcolare le rettifiche per
volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui
all'articolo 219 o il metodo basato sulle stime interne di cui
all'articolo 220. Un ente può optare per il metodo delle rettifiche
di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità
basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo
standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio. Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il
metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano
all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali
possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità. 7.
Se la garanzia reale consiste in una serie di
elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità come
segue: dove: ai = la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel
valore totale della garanzia; Hi
= la rettifica per volatilità applicabile all'elemento
ammissibile i. Articolo 219
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.
Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente
paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel
quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità (ipotizzando una
rivalutazione giornaliera). RETTIFICHE
PER VOLATILITÀ Tabella 1 Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito || Durata residua || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 193, lettera b) || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 193, lettere c) e d) || Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 193, lettera h) || || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) 1 || ≤ 1 anno || 0,707 || 0,5 || 0,354 || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,829 || 2 || 1,414 || > 1 ≤ 5 anni || 2,828 || 2 || 1,414 || 5,657 || 4 || 2,828 || 11,314 || 8 || 5,657 || > 5 anni || 5,657 || 4 || 2,828 || 11,314 || 8 || 5,657 || 22,628 || 16 || 11,313 2-3 || ≤ 1 anno || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,828 || 2 || 1,414 || 5,657 || 4 || 2,828 || > 1 ≤ 5 anni || 4,243 || 3 || 2,121 || 8,485 || 6 || 4,243 || 16,971 || 12 || 8,485 || > 5 anni || 8,485 || 6 || 4,243 || 16,971 || 12 || 8,485 || 33,942 || 24 || 16,970 4 || ≤ 1 anno || 21,213 || 15 || 10,607 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || > 1 ≤ 5 anni || 21,213 || 15 || 10,607 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || > 5 anni || 21,213 || 15 || 10,607 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A Tabella 2 Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) 1 || 0,707 || 0,5 || 0,354 || 1,414 || 1 || 0,707 2-3 || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,828 || 2 || 1,414 Tabella 3 Altri tipi di garanzie o di esposizioni || periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%) Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili || 21,213 || 15 || 10,607 Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali || 35,355 || 25 || 17,678 Contante || 0 || 0 || 0 Oro || 21,213 || 15 || 10,607 Tabella 4 Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%) 11,314 || 8 || 5,657 2.
Il calcolo delle rettifiche per volatilità
conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni: a) per le operazioni di prestito garantite
il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi; b) per le operazioni di vendita con patto di
riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il
trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci)
e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo
di liquidazione è pari a 5 giorni lavorativi; c) per le altre operazioni correlate ai
mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a 10 giorni lavorativi. Quando un ente ha un'operazione o un paniere di
compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 279,
paragrafi 2 e 3, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo
con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi. 3.
Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e
nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è
associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la
classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito
di credito in applicazione del capo 2. Ai fini della determinazione della classe di
merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito
del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 193,
paragrafo 7. 4.
Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o
venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di
operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la
rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale
quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici. 5.
Per le quote di organismi di investimento
collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media
ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il
periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle
attività nelle quali il fondo ha investito. Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali
il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile
ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di
investire. 6.
Per i titoli di debito privi di rating emessi da
enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 193,
paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai
titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di
credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3. Articolo 220
Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale
per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.
Le autorità competenti consentono agli enti di
utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le
rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché
tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti
che hanno ottenuto il permesso ad utilizzare le proprie stime interne della
volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi
motivi debitamente comprovati e subordinatamente al permesso delle autorità
competenti. Per i titoli di debito con valutazione del merito
di credito di un'ECAI riconosciuta pari o superiore a investment grade
(qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per
ciascuna categoria di titoli. Per i titoli di debito con valutazione del merito
di credito di un'ECAI riconosciuta inferiore a investment grade e per
altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per
ciascun singolo elemento. Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche
per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia
reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali
correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio. Nel definire le relative categorie gli enti
considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del
merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata
finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei
titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica. 2.
Il calcolo delle rettifiche per volatilità è
soggetto a tutti i seguenti criteri: a) gli enti basano il calcolo su un
intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile; b) gli enti basano il calcolo sui seguenti
periodi di liquidazione: i) 20 giorni
lavorativi per le operazioni di prestito garantite; ii) 5 giorni
lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella
misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti
garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e
assunzione di titoli in prestito; iii) 10 giorni
lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari; c) gli enti possono impiegare rettifiche per
volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi,
aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di
liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione,
usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente: dove: TM = il
periodo di liquidazione rilevante; HM = la
rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM; HN = la
rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN; d) gli enti tengono conto della illiquidità
delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di
liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia
reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica
rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati
tramite prove di stress; e) il periodo storico di osservazione usato
dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un
anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o
altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno
almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di
calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione
più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo
aumento della volatilità dei prezzi; f) gli enti aggiornano le loro serie di
dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi.
Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato
subiscano variazioni sostanziali. 3.
La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa
tutti i seguenti criteri qualitativi: a) un ente impiega le stime della volatilità
nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione
ai limiti interni di esposizione; b) se il periodo di liquidazione impiegato
dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di
quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione,
tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula
della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2,
lettera c); c) gli enti dispongono di solide procedure
di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di
politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima
delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di
gestione del rischio; d) nell'ambito del processo di audit interno
dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di
stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima
delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel
processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale.
Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti: i) l'integrazione delle rettifiche per
volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio; ii) la validazione di ogni modifica
rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità; iii) la verifica della coerenza, della
tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema
di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro
indipendenza; iv) l'accuratezza e la congruità delle
ipotesi di volatilità. Articolo 221
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale
per il trattamento delle garanzie reali finanziarie Le rettifiche per volatilità di cui
all'articolo 219 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione
giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne
delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 220, le calcola
in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza
della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche
per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità
applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente
formula della radice quadrata del periodo di tempo: dove: H = la rettifica per volatilità
applicabile, HM = la rettifica per
volatilità in caso di rivalutazione giornaliera, NR = il numero effettivo di
giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni, TM = il
periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione. Articolo 222
Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0% nel
quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.
Per quanto riguarda le operazioni di vendita con
patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in
prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per
volatilità a norma dell'articolo 219 o il metodo delle rettifiche per
volatilità basate su stime interne a norma dell'articolo 220 e quando le
condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a h) sono
soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità
calcolate in forza degli articoli da 219 a 221 e applicare invece una rettifica
per volatilità dello 0%. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni
di cui all'articolo 216 è precluso il trattamento di cui al presente
articolo. 2.
Gli enti possono applicare una rettifica per
volatilità dello 0% se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'esposizione e la garanzia reale sono
entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da
amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 193,
paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% a norma del capo 2; b) l'esposizione e la garanzia reale sono
denominate nella stessa valuta; c) la durata dell'operazione non supera un
giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a
valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base
giornaliera; d) il lasso di tempo tra l'ultima
valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei
margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non
supera i quattro giorni lavorativi; e) l'operazione è regolata tramite un
sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni; f) la documentazione che disciplina
l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per
operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e
assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione; g) l'operazione è disciplinata da norme
contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata
cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna
del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti
inadempiente; h) la controparte è considerata un operatore
primario di mercato dalle autorità competenti. 3.
La categoria "operatori primari di
mercato" di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende le
seguenti entità: a) le entità di cui all'articolo 193,
paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito
un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione del capo 2; b) gli enti; c) le altre società finanziarie (comprese le
imprese di assicurazioni) alle esposizioni verso le quali è attribuito un
fattore di ponderazione del rischio del 20% in base al metodo standardizzato o
che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non
dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e
sono valutate internamente con una PD equivalente a quella associata a
valutazioni del merito di credito di ECAI associate dall'ABE alla classe di
merito di credito 2 o ad una classe superiore in applicazione delle regole per
la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese a norma del capo 2; d) gli organismi di investimento collettivo
regolamentati e soggetti a requisiti in materia di fondi propri o di leva
finanziaria; e) i fondi pensione regolamentati; f) gli organismi di compensazione
riconosciuti. Article 223
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento
delle garanzie reali finanziarie 1.
Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti
utilizzano E* quale calcolata a norma dell'articolo 218, paragrafo 5
come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 108. Nel caso degli
elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E* come
il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 106,
paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione. 2.
Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la
LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la
LGD* come segue: dove: LGD = la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3,
qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali, E = il valore dell'esposizione calcolato come previsto
all'articolo 29, paragrafo 2, E* = il valore dell'esposizione corretto integralmente calcolato
come previsto all'articolo 29, paragrafo 2. Articolo 224
Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del
metodo IRB 1.
Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata
da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato.
L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in
modo chiaro e trasparente. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito
mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la
valutazione del valore cauzionale degli immobili, l'immobile può essere
valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore
cauzionale dell'immobile. Il perito indipendente non tiene conto di elementi
speculativi nella valutazione del valore cauzionale dell'immobile e documenta
tale valore in modo chiaro e trasparente. Il valore della garanzia reale è il valore di
mercato o il valore cauzionale dell'immobile, ridotto se del caso per tenere
conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 203,
paragrafo 3 e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile. 2.
Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare
incassabile. 3.
Gli enti valutano le garanzie reali materiali
diverse dagli immobili al valore di mercato, che essi calcolano come l'importo
stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in
un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali
condizioni di mercato. Articolo 225
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro
del metodo IRB 1.
Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente
al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3. Quando il rapporto tra il valore della garanzia
reale e il valore dell'esposizione è inferiore al livello minimo di copertura
prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al
capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo
scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati
all'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 in base a un fattore di
conversione o una percentuale del 100% anziché ai fattori di conversione o alle
percentuali indicate in detti paragrafi. Quando il rapporto tra il valore della garanzia
reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello
soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla
tabella 5. Quando il prescritto livello di copertura C** non
è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono
l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di
copertura C** è assicurato e la parte residua. 2.
La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti
per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di
cui al presente paragrafo. Tabella 5 LGD minima per la parte garantita delle esposizioni || LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali || LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali || Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C* || Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C** Crediti commerciali || 35% || 65% || 0% || 125% Immobili residenziali/immobili non residenziali || 35% || 65% || 30% || 140% Altre garanzie reali || 40% || 70% || 30% || 140% 3.
In alternativa al trattamento di cui ai
paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 2, gli
enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50% alla
parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente
all'articolo 120, paragrafo 2, lettera d), e
all'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita
da beni immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno
Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui
all'articolo 195, paragrafo 6. Articolo 226
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste 1.
Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare
come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) gli enti impiegano il metodo IRB per il
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese; b) un'esposizione è coperta sia da garanzie
reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili. 2.
Gli enti sono tenuti a frazionare il valore
dell'esposizione corretto per la volatilità (ovvero il valore dopo
l'applicazione della rettifica per volatilità di cui all'articolo 218,
paragrafo 5) in parti tali da ottenere una parte coperta da garanzia reale
finanziaria ammissibile, una parte coperta da crediti commerciali, una parte
coperta da immobili non residenziali o residenziali, una parte coperta da altre
garanzie reali ammissibili e una parte non garantita, se del caso. 3.
Gli enti calcolano la LGD* di ciascuna parte
dell'esposizione ottenuta a norma del paragrafo 2 separatamente,
conformemente alle disposizioni pertinenti del presente capo. Articolo 227
Altri tipi di protezione del credito finanziata 1.
Quando sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 207, paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono
essere trattati come una garanzia dell'ente terzo. 2.
Quando sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 207, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota
dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di
assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al
seguente trattamento: a) quando l'esposizione è soggetta al metodo
standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al
paragrafo 3; b) quando l'esposizione è soggetta al metodo
IRB ma non alle stime interne della LGD dell'ente, riceve una LGD del 40%. In caso di disallineamenti di valuta, gli enti
riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 228,
paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore
di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita. 3.
Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli
enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base
del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo
rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione
vita: a) un fattore di ponderazione del rischio
del 20%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei
confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un
fattore di ponderazione del rischio del 20%; b) un fattore di ponderazione del rischio
del 35%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei
confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un
fattore di ponderazione del rischio del 50%; c) un fattore di ponderazione del rischio
del 70%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei
confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un
fattore di ponderazione del rischio del 100%; d) un fattore di ponderazione del rischio
del 150%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei
confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un
fattore di ponderazione del rischio del 150%. 4.
Gli enti possono trattare gli strumenti
riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 196,
lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione
del credito ammissibile è il seguente: a) quando lo strumento è riacquistato al suo
valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo; b) quando lo strumento è riacquistato al
prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello
strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito di
cui all'articolo 193, paragrafo 4. Sottosezione 2
Protezione del credito non finanziata Articolo 228
Valutazione 1.
Ai fini del calcolo degli effetti della protezione
del credito non finanziata conformemente alla presente sottosezione, il valore
della protezione del credito non finanziata (G) è l'importo che il fornitore
della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non
pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi
specificati. 2.
Nel caso dei derivati su crediti che non includono
come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che
comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o
commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si
applica quanto segue: a) qualora l'importo che il fornitore della
protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore
dell'esposizione, gli enti riducono del 40% il valore della protezione del
credito calcolato in applicazione del paragrafo 1; b) qualora l'importo che il fornitore della
protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione,
il valore della protezione del credito non supera il 60% del valore
dell'esposizione. 3.
Quando la protezione del credito non finanziata sia
denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono
il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica
per volatilità secondo la formula seguente: dove: G* = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio
di cambio, G
= l'importo nominale della protezione del
credito, Hfx
= la rettifica per volatilità dovuta a
disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione
sottostante determinata conformemente al paragrafo 4. In assenza di disallineamento di valuta Hfx
è pari a zero. 4.
Gli enti basano le rettifiche per volatilità in
caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni
lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e possono calcolarle in
base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle
rettifiche per volatilità basate su stime interne secondo quanto previsto
rispettivamente agli articoli 219 e 220. Gli enti maggiorano le rettifiche per
volatilità conformemente all'articolo 221. Articolo 229
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in
segmenti (tranche) Quando un ente trasferisce una parte del
rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5.
Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali
non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a
posizioni first loss non traslate e danno origine ad un trasferimento
del rischio in segmenti. Articolo 230
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del
metodo standardizzato 1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 108,
paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio conformemente alla formula seguente: dove: E = il valore dell'esposizione conformemente
all'articolo 106; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi
fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del loro valore e non al
valore dell'esposizione indicato all'articolo 106, paragrafo 1; GA = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale
calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 228, paragrafo 3 (G*),
ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito
nella sezione 5; r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni
verso il debitore come specificato al capo 2; g = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni
verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2. 2.
Quando l'importo garantito (GA) è
inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al
paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione
hanno lo stesso rango. 3.
Gli enti possono estendere il trattamento di cui
all'articolo 109, paragrafi 4 e 5, alle esposizioni o alle parti di
esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca
centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta
nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta. Articolo 231
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli
importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB 1.
Per la quota garantita del valore dell'esposizione
(E) (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA),
la PD, ai fini dell'applicazione del capo 3, sezione 3, può essere la
PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e
quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia
assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del
credito non finanziata non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare
ai fini del capo 3, sezione 3 può essere quella associata a crediti di
primo rango. 2.
Per eventuali quote non garantite del valore
dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella
dell'esposizione sottostante. 3.
GA è il valore di G* quale calcolato in
applicazione dell'articolo 228, paragrafo 3 ulteriormente corretto
per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5.
E è il valore dell'esposizione conformemente al capo 3, sezione 4.
A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi
elencati nell'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 in base a un fattore
di conversione o una percentuale del 100% anziché ai fattori di conversione o
alle percentuali indicate in detti paragrafi. Sezione 5
Disallineamenti di durata Articolo 232
Definizione di disallineamenti di durata Disallineamento di durata 1.
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata
residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione
protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la
cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata
ammissibile. 2.
In caso di disallineamento di durata, la protezione
del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è
soddisfatta: a) la sua durata originaria è inferiore ad 1
anno; b) l'esposizione è un'esposizione a breve
termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia
minima di 1 giorno anziché di 1 anno per il valore della durata (M) di cui
all'articolo 158, paragrafo 3. Articolo 233
Durata della protezione del credito 1.
Fatto salvo il limite massimo di 5 anni, la durata
effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo
rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione.
Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il
periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la
protezione cessi o che vi si ponga fine. 2.
Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a
discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della
protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale
opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è
a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali
all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione
prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della
protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale
opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale
opzione non influenzi la durata della protezione. 3.
Se è possibile che il derivato su crediti si
concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il
verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante a seguito del
mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata
della protezione. Articolo 234
Valutazione della protezione 1.
Per le operazioni soggette a protezione del credito
finanziata nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie
reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e
la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del
credito finanziata ammissibile. 2.
Per le operazioni soggette a protezione del credito
finanziata nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie
reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e
quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la
seguente formula: dove: CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale
specificato all'articolo 218, paragrafo 2 o, se inferiore, l'importo
dell'esposizione; t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della
protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 233, o, se
inferiore, il valore di T; T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza
dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 233, o 5 anni, se il
primo valore è superiore; t* = 0,25. Gli enti utilizzano il CVAM
corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di
durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente
(E*) di cui all'articolo 218, paragrafo 5. 3.
Per le operazioni soggette a protezione del credito
non finanziata, gli enti integrano la durata della protezione del credito e
quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito
mediante la seguente formula: dove: G*
= l'importo della protezione corretto per
eventuali disallineamenti di valuta; GA
= G* corretto per eventuali disallineamenti di
durata; t
= il numero di anni restanti fino alla data di
scadenza della protezione del credito calcolati conformemente
all'articolo 233, oppure il valore di T se inferiore; T
= il numero di anni restanti fino alla data di
scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 233, o 5
anni, se il primo valore è superiore; t* = 0,25. Gli enti utilizzano GA come valore
della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 228 a 231. Sezione 6
Tecniche di attenuazione del rischio di credito per un paniere di esposizioni
(basket) Articolo 235
Derivati su crediti di tipo first-to-default Quando un ente ottiene la protezione del
credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo
inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento
creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo
dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso,
dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della
protezione del credito, produrrebbe l'importo più basso tra i due seguenti
importi secondo quanto previsto nel presente capo, ma solo se il valore
dell'esposizione è inferiore o pari al valore della protezione del credito: (a)
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
nel quadro del metodo standardizzato; (b)
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese. Articolo 236
Derivati su crediti di tipo nth-to-default Qualora sia l'n-esimo caso di inadempimento
tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del
credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del
caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una
protezione anche per gli inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già
verificati n-1 inadempimenti. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo
dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso,
l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della
protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo più basso tra quelli di
cui all'articolo 235, lettere a) e b), a seconda del caso. Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 199, paragrafo 2 e all'articolo 211,
paragrafo 1, lettera d). Capo 5
Cartolarizzazione Sezione 1
Definizioni Articolo 237
Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le
seguenti definizioni: (1)
"margine positivo" (excess spread):
il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle
esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese; (2)
"opzione clean-up call": opzione
contrattuale che consente ad un ente cedente (originator) di
riacquistare o di estinguere le posizioni inerenti a cartolarizzazione prima
che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, quando l'importo
delle esposizioni in essere scende al di sotto di un determinato livello; (3)
"linea di liquidità": la posizione
inerente a cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale a fornire
finanziamenti per assicurare la tempestività dei flussi di cassa destinati agli
investitori; (4)
"KIRB": l'8% degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio quali calcolati in applicazione del capo 3
in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state
cartolarizzate, addizionato all'importo delle perdite attese associato a tali
esposizioni calcolate in applicazione del predetto capo; (5)
"metodo basato sui rating": il metodo di
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le
posizioni inerenti a cartolarizzazione a norma dell'articolo 256; (6)
"metodo della formula di vigilanza": il
metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per
le posizioni inerenti a cartolarizzazione a norma dell'articolo 257; (7)
"posizione priva di rating": posizione
inerente a cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del
merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito
(ECAI) idonea quale definita nella sezione 4; (8)
"posizione provvista di rating":
posizione inerente a cartolarizzazione per la quale esista una idonea
valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea quale definita nella
sezione 4; (9)
"programma di cambiali finanziarie garantite
da attività" (asset-backed commercial paper programme — programma
ABCP): programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la
forma di cambiali finanziarie (commercial paper) con una durata
originaria pari o inferiore ad un anno; (10)
"cartolarizzazione tradizionale": cartolarizzazione
che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare.
Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni
cartolarizzate dall'ente cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I
titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente; (11)
"cartolarizzazione sintetica":
cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio viene realizzato
mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le
esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni dell'ente
cedente; (12)
"esposizione rotativa": esposizione nella
quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi
decisi dai clienti entro un limite concordato; (13)
"clausola di rimborso anticipato":
clausola contrattuale in cartolarizzazioni di esposizioni rotative che impone,
al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione
dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli
emessi; (14)
"segmento first loss": il segmento
più subordinato in una cartolarizzazione che sostiene le prime perdite subite
per le esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss
e, se del caso, i segmenti di rango superiore. Sezione 2
Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio Articolo 238
Cartolarizzazione tradizionale 1.
L'ente cedente in una cartolarizzazione
tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle
perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) si ritiene che un rischio di credito
significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a
terzi; b) l'ente cedente attribuisce un fattore di
ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni inerenti a
cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette
posizioni inerenti a cartolarizzazione dagli elementi del capitale di base di
classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k). 2.
Si considera che vi sia stato un trasferimento
significativo del rischio di credito nei seguenti casi: a) gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute
dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50% degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a
cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione; b) in assenza di posizioni inerenti a
cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l'ente cedente
può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni inerenti a
cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un
fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% supera di un margine
sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni
cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20% dei valori delle
esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette
a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del
1 250%. Qualora la possibile riduzione degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la
cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del
rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso
che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a
terzi. 3.
Ai fini del paragrafo 2, per posizioni
inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a
cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio
inferiore al 1 250% e che sono più junior della posizione più senior nella
cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella
cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito
conformemente alla sezione 4: a) nel caso di una posizione inerente a
cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe
di merito di credito 1; b) nel caso di una posizione inerente a
cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe
di merito di credito 1 o 2. 4.
In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità
competenti permettono agli enti cedenti di considerare che vi è stato un
trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado
di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei
requisiti in materia di fondi propri che l'ente cedente consegue con la
cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di
credito a terzi. Tale permesso può essere concesso soltanto se
l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) l'ente attua politiche e metodologie
adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio; b) l'ente ha inoltre riconosciuto il
trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della
gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente. 5.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a
4, a seconda dei casi, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la documentazione relativa alla
cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione; b) le esposizioni cartolarizzate sono poste
al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori,
anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il
soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da
consulenti legali qualificati; c) i titoli emessi non rappresentano obbligazioni
di pagamento dell'ente cedente; d) l'ente cedente
non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite.
Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle
esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal
cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare
profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il
mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle
funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una
forma di controllo indiretto sulle esposizioni; e) la documentazione relativa alla
cartolarizzazione soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) non contiene clausole che, a differenza
delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di
migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione, anche, ma non solo,
modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento pagabile agli
investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle
esposizioni cartolarizzate; ii) non contiene clausole che accrescono il
rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a
cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato
sottostante; iii) chiarisce, se del caso, che
qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni inerenti a cartolarizzazione da
parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può
essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato; f) per quanto riguarda le opzioni clean-up
call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti: i) è esercitabile a discrezione dell'ente
cedente; ii) è esercitabile solo quando l'ammontare
non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore
al 10%; iii) non è strutturata in modo da evitare
l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (credit
enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro
modo concepita allo scopo di rafforzare il credito. 6.
Le autorità competenti tengono l'ABE informata in
merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile
riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è
giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e
in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la
gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Article 239
Cartolarizzazione sintetica 1.
L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica
può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del
caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate
conformemente all'articolo 244 se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni: a) si ritiene che vi sia stato un
trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito
finanziata o non finanziata; b) l'ente cedente attribuisce un fattore di
ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni inerenti a
cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette
posizioni inerenti a cartolarizzazione dagli elementi del capitale di base di classe 1
conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k). 2.
Si considera che vi è stato un trasferimento
significativo del rischio di credito se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni: a) gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute
dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50% degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a
cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione; b) in assenza di posizioni inerenti a
cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l'ente cedente
può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni inerenti a
cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un
fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% supera di un margine
sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni
cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20% dei valori delle
esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette
a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del
1 250%; c) qualora la possibile riduzione degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente
conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento
equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere
caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di
credito a terzi. 3.
Ai fini del paragrafo 2, per posizioni
inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a
cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio
inferiore al 1 250% e che sono più junior della posizione più senior nella
cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella
cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito
conformemente alla sezione 4: a) nel caso di una posizione inerente a
cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe
di merito di credito 1; b) nel caso di una posizione inerente a
cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe
di merito di credito 1 o 2. 4.
In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità
competenti permettono agli enti cedenti di considerare che vi è stato un
trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado
di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei
requisiti in materia di fondi propri che l'ente cedente consegue con la
cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di
credito a terzi. Tale permesso è concesso soltanto se l'ente
soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) l'ente attua politiche e metodologie
adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio; b) l'ente ha inoltre riconosciuto il
trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della
gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente. 5.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a
4, a seconda dei casi, il trasferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la documentazione relativa alla
cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione; b) la protezione del credito con la quale il
rischio di credito viene trasferito è conforme alle prescrizioni
dell'articolo 242, paragrafo 2; c) gli strumenti usati per trasferire il
rischio di credito non prevedono termini o condizioni che: i) impongono soglie di rilevanza
significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non
attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio; ii) consentono la cessazione della
protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle
esposizioni sottostanti; iii) a differenza delle clausole di
rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni
inerenti a cartolarizzazione; iv) innalzano il costo della protezione del
credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai
possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione in risposta ad un
deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante; d) è ottenuto un parere da consulenti legali
qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte
le giurisdizioni pertinenti; e) la documentazione relativa alla
cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto
di posizioni inerenti a cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore
al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali
condizioni di mercato; f) per quanto riguarda le opzioni clean-up
call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) è esercitabile a discrezione dell'ente
cedente; ii) è esercitabile solo quando l'ammontare
non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore
al 10%; iii) non è strutturata in modo da evitare
l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (credit
enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro
modo concepita allo scopo di rafforzare il credito. 6.
Le autorità competenti tengono l'ABE informata in
merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile
riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è
giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e
in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la
gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Sezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio Sottosezione 1
Principi Articolo 240
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1.
Quando un ente cedente ha trasferito una parte
significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate
conformemente alla sezione 2, tale ente può: a) nel caso di
una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite
attese, le esposizioni cartolarizzate; b) nel caso di una
cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni
cartolarizzate conformemente agli articoli 244 e 245. 2.
Quando l'ente cedente ha deciso di applicare il
paragrafo 1, esso calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio previsti nel presente capo per le posizioni che può detenere nella
cartolarizzazione. Quando l'ente cedente non ha trasferito una parte
significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il
paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella
cartolarizzazione in questione, ma continua ad includere le esposizioni
cartolarizzate nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio come se non fossero state cartolarizzate. 3.
Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di
una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata
come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di
protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione
sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le
posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad
operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di
interesse o su valute. 4.
A meno che una posizione inerente a
cartolarizzazione sia dedotta dal capitale di base di classe 1
conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k),
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini
dell'articolo 87, paragrafo 3. 5.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
di una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato applicando al valore
dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato
all'articolo 241, il fattore di ponderazione del rischio totale rilevante. 6.
La ponderazione del rischio totale corrisponde alla
somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali
ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 396. Articolo 241
Valore dell'esposizione 1.
Il valore dell'esposizione si calcola come segue: a) quando un ente calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3,
il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione
iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione
delle rettifiche per il rischio di credito specifico; b) quando un ente calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4,
il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione
iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tenere conto di
eventuali rettifiche per il rischio di credito apportate; c) quando un ente calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3,
il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori
bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica per il
rischio di credito specifico, moltiplicato per un fattore di conversione come
prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari al 100% salvo che sia
specificato altrimenti; d) quando un ente calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4,
il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori
bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di
conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100% salvo
che sia specificato altrimenti; e) il valore dell'esposizione per il rischio
di controparte di uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato
conformemente al capo 6. 2.
Quando un ente ha due o più posizioni sovrapposte
inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, nella misura dell'entità di
tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della
posizione che produce gli importi più elevati. L'ente può anche riconoscere
tale sovrapposizione tra requisiti in materia di fondi propri per il rischio
specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti in
materia di fondi propri per le posizioni inerenti a cartolarizzazione al di
fuori del portafoglio di negoziazione, a condizione di essere in grado di
calcolare e comparare i requisiti in materia di fondi propri per le varie
posizioni. Ai fini del presente paragrafo, "sovrapposizione"
significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono
un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione
l'esposizione è unica. 3.
Quando l'articolo 263, lettera c) si
applica alle posizioni inerenti ad ABCP (cambiali finanziarie garantite da
attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato
ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100% delle cambiali
emesse dal programma sia coperto da questa o altre linee di liquidità e tali
linee siano tutte di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si
sovrappongono. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso
che essi fanno di questo trattamento. Articolo 242
Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni
inerenti a cartolarizzazione 1.
Gli enti possono riconoscere la protezione del
credito finanziata o non finanziata ottenuta nel caso di una posizione inerente
a cartolarizzazione conformemente al capo 4 e nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente capo e al capo 4. La protezione del credito finanziata ammissibile è
limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2
come indicato al capo 4, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza
dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4. 2.
La protezione del credito non finanziata
ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili
in applicazione del capo 4 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza
dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4. 3.
In deroga al paragrafo 2, i fornitori
ammissibili di protezione del credito non finanziata di cui
all'articolo 197 dispongono di una valutazione del merito di credito di
un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3
o ad una classe superiore, in applicazione dell'articolo 131, e sono stati
associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al
momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima
volta. Gli enti che hanno il permesso di applicare il metodo IRB a
un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare
l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del
fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito
di cui all'articolo 131. 4.
In deroga al paragrafo 2, le società veicolo
di cartolarizzazione (SSPE) sono fornitori di protezione ammissibili quando
sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali
finanziarie ammissibili e per cui non esistono diritti o diritti potenziali
precedenti o di pari rango dei diritti potenziali dell'ente che riceve la
protezione del credito non finanziata e tutti i requisiti per il riconoscimento
delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati. In tali
casi, la GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti
di valuta e disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni del
capo 4) è limitata al valore di mercato corretto per la volatilità di tali
attività e g (il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il
fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo
standardizzato) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio
ponderato che si applicherebbe alle attività in questione come garanzie reali
finanziarie nel quadro del metodo standardizzato. Articolo 243
Supporto implicito 1.
Un ente promotore o un ente cedente che, in
relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 240,
paragrafi 1 e 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio
di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio
legato a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un
supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel
tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. Non
si può considerare che un'operazione fornisca un supporto se viene eseguita
alle normali condizioni di mercato e presa in considerazione nella valutazione
dei trasferimenti significativi di rischio. Qualsiasi operazione di questo
tipo, a prescindere dal fatto che essa fornisca un supporto, è notificata alle
autorità competenti e soggetta al processo di esame e approvazione dei crediti
dell'ente. L'ente, nel valutare se l'operazione non è strutturata per fornire
un supporto, tiene conto adeguatamente di quanto segue: a) il prezzo di riacquisto; b) la posizione dell'ente in materia di
fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto; c) la performance delle esposizioni
cartolarizzate; d) la performance delle posizioni inerenti a
cartolarizzazione. 2.
L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di
normali condizioni di mercato e a quando un'operazione non è strutturata in
modo da fornire un supporto. 3.
Se, in relazione ad una determinata
cartolarizzazione, un ente cedente o promotore non si conforma al
paragrafo 1, tale ente detiene almeno, a fronte di tutte le esposizioni
cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero
state cartolarizzate. Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio
da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica Articolo 244
Trattamento generale Ai fini del calcolo degli importi delle
esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 239, l'ente cedente in una
cartolarizzazione sintetica usa, fermo restando l'articolo 245, le
metodologie di calcolo rilevanti di cui alla presente sezione e non quelle di
cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del
capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero. Le prescrizioni di cui al primo comma si
applicano all'intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione.
Fatto salvo l'articolo 245, l'ente cedente calcola gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della
cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione,
compresi quelli per cui l'ente riconosce l'attenuazione del rischio di credito
conformemente all'articolo 242, nel qual caso il fattore di ponderazione
del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente
al capo 4, fatti salvi i requisiti di cui al presente capo. Articolo 245
Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche Ai fini del calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 244,
eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che
accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate vengono presi in
considerazione come segue: (a)
si considera come durata delle esposizioni
cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo
di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente
al capo 4; (b)
un ente cedente ignora eventuali disallineamenti di
durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla
ponderazione per il rischio del 1 250% a norma della presente sezione. Per
tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui
al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente: dove: RW*
= gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a); RWAss
= gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse
non fossero state cartolarizzate calcolati pro-quota; RWSP= gli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma
dell'articolo 244, in caso non vi sia disallineamento di durata; T = la
durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t = la
durata della protezione del credito, espressa in anni; t*
= 0,25. Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del
metodo standardizzato Articolo 246
Fattori di ponderazione del rischio Fatto
salvo l'articolo 247, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato
per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o
ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di
ponderazione al valore dell'esposizione. Il
fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del
rischio di cui alla tabella 1, con il quale è associata la valutazione del
merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4. Tabella 1 Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine) || Tutte le altri classi di merito di credito Posizioni inerenti a cartolarizzazione || 20% || 50% || 100% || 350% || 1250% Posizioni inerenti a ricartolarizzazione || 40% || 100% || 225% || 650% || 1250% Fermi restando gli articoli da 247 a 250,
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione
inerente a cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore
di ponderazione del rischio del 1 250%. Articolo 247
Enti cedenti e promotori Per un ente cedente o promotore, gli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni inerenti
a qualsiasi singola cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che
verrebbero attualmente calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora
queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta
applicazione di un fattore di ponderazione del 150% a tutte le posizioni
seguenti: (a)
tutte le posizioni attualmente in stato di
inadempimento; (b)
tutte le posizioni associate ad un rischio
particolarmente elevato conformemente all'articolo 123 tra le esposizioni
cartolarizzate. Articolo 248
Trattamento di posizioni prive di rating 1.
Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione priva di
rating l'ente può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio
ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza del
capo 2 qualora l'ente le detenesse, moltiplicato per il coefficiente di
concentrazione di cui al paragrafo 2. A tal fine l'ente è costantemente al
corrente della composizione dell'aggregato di esposizioni cartolarizzate. 2.
Il coefficiente di concentrazione è pari alla somma
degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi
nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si
riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione
del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250% né inferiore
a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento
provvisto di rating e avente rango più elevato. Quando l'ente non è in grado di
determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni
cartolarizzate in applicazione del capo 2, esso applica alla posizione un
fattore di ponderazione del rischio del 1 250%. Articolo 249
Trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione in segmenti second
loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP Fatta salva la disponibilità di un trattamento
più favorevole per le linee di liquidità prive di rating a norma
dell'articolo 250, un ente può applicare alle posizioni inerenti a
cartolarizzazione che soddisfano le condizioni seguenti un fattore di
ponderazione pari al più elevato tra il 100% e il fattore massimo che verrebbe
applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del
capo 2 da un ente che detiene le esposizioni: (a)
la posizione inerente a cartolarizzazione rientra
in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il
segmento first loss fornisce un significativo supporto di credito a
quello second loss; (b)
la qualità della posizione inerente a
cartolarizzazione è almeno equivalente a investment grade; (c)
la posizione inerente a cartolarizzazione è
detenuta da un ente che non detiene una posizione nel segmento first loss. Articolo 250
Trattamento delle linee di liquidità prive di rating 1.
Gli enti possono applicare un fattore di
conversione del 50% all'importo nominale di una linea di liquidità priva di
rating al fine di determinare il valore dell'esposizione, qualora siano soddisfatte
le seguenti condizioni: a) la documentazione relativa alla linea di
liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle
quali la linea può essere utilizzata; b) la linea non può essere utilizzata per
fornire supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi
al momento dell'utilizzo, in particolare per fornire liquidità per esposizioni
in stato di inadempimento al momento dell'utilizzo o acquistare attività ad un
valore superiore a quello equo (fair value); c) la linea non viene utilizzata per fornire
finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione; d) i rimborsi degli utilizzi della linea non
sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da
contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri
pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia; e) la linea non può più essere utilizzata
dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe
beneficiare sono state esaurite; f) la linea include una disposizione che
determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato
dell'importo delle esposizioni in stato di inadempimento ai sensi del capo 3
o, qualora l'aggregato di esposizioni cartolarizzate consista di titoli
provvisti di rating, che pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media
dell'aggregato scende al di sotto di investment grade. Il fattore di ponderazione del rischio applicabile
è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni
cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le
esposizioni. 2.
Per determinare il valore dell'esposizione degli
anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato
all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile
incondizionatamente purché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano
soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri
diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni cartolarizzate. Articolo 251
Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle
esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato 1.
In caso di cartolarizzazioni di esposizioni
rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente cedente
calcola, conformemente al presente articolo, un ulteriore importo
dell'esposizione ponderato per il rischio in relazione al rischio di un
aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei
livelli di rischio di credito ai quali è esposto. 2.
L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato
per il rischio a fronte della somma dei valori delle esposizioni delle ragioni
di credito del cedente e dell'investitore. Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le
esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente
cedente applica il trattamento esposto ai paragrafi da 3 a 6 alla parte
dell'aggregato che contiene le esposizioni rotative. Il valore dell'esposizione delle ragioni di
credito del cedente è il valore dell'esposizione della parte nozionale di un
aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui
proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto
nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla
riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono
disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a
cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle
ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni
di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale
residua dell'aggregato di importi utilizzati. L'importo dell'esposizione ponderato per il
rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è
calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le
esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate. 3.
I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni
sono esenti dal calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio
aggiuntivo di cui al paragrafo 1: a) le cartolarizzazioni di esposizioni
rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai
futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee
sottostanti non viene riassunto dall'ente cedente nemmeno dopo che si sia
verificato un evento attivatore il rimborso anticipato; b) le cartolarizzazioni nell'ambito delle
quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non
collegati alla performance delle attività cartolarizzate o all'ente cedente, ad
esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria. 4.
Per un ente cedente soggetto al calcolo di un
importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo a norma del
paragrafo 1, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori
e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza
del paragrafo 1 non può essere superiore al maggiore tra a) gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito
degli investitori, b) gli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni
cartolarizzate da un ente che detiene le esposizioni come se non fossero state
cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori. La deduzione di eventuali profitti netti derivanti
dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all'articolo 29,
paragrafo 1 è trattata indipendentemente dall'importo massimo indicato al
precedente comma. 5.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
da calcolare conformemente al paragrafo 1 è determinato moltiplicando il
valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori per il
prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai paragrafi da
6 a 9 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle
esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate. Una clausola di rimborso anticipato è considerata
come controllata quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'ente cedente dispone di un piano
appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità
sufficienti per affrontare eventuali situazioni di rimborso anticipato; b) per tutta la durata dell'operazione, i
pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono
ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori
sulla base del saldo dei crediti commerciali risultante in uno o più punti di
riferimento durante ogni mese; c) il periodo di rimborso viene considerato
sufficiente se il 90% del debito totale (in termini di ragioni di credito
del cedente e degli investitori) in essere all'inizio del periodo di rimborso
anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di inadempimento; d) la frequenza dei rimborsi non è più
rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel
periodo di cui alla lettera c). 6.
Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una
clausola di rimborso anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a
fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando il rimborso
anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato
livello, gli enti confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i
livelli ai quali detto margine deve essere bloccato. Qualora la cartolarizzazione non richieda il
blocco del margine positivo, il suo punto di arresto (trapping point) è
ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il
rimborso anticipato. Il fattore di conversione da applicare è
determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi
conformemente alla tabella 2. Tabella 2 || Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato controllato || Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato non controllato margine positivo medio a tre mesi || fattore di conversione || fattore di conversione superiore al livello A || 0% || 0% livello A || 1% || 5% livello B || 2% || 15% livello C || 10% || 50% livello D || 20% || 100% livello E || 40% || 100% dove: a) il livello A corrisponde a livelli del
margine positivo inferiori al 133,33% del punto di arresto ma non inferiori al
100% di tale punto; b) il livello B corrisponde a livelli del
margine positivo inferiori al 100% del punto di arresto ma non inferiori al 75%
di tale punto; c) il livello C corrisponde a livelli del
margine positivo inferiori al 75% del punto di arresto ma non inferiori al 50%
di tale punto; d) il livello D corrisponde a livelli del
margine positivo inferiori al 50% del punto di arresto ma non inferiori al 25%
di tale punto; e) il livello E corrisponde a livelli del
margine positivo inferiori al 25% del punto di arresto. 7.
Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una
clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a
fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso
anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento
diverso dal margine positivo medio a tre mesi, subordinatamente al permesso
delle autorità competenti, gli enti possono applicare un trattamento che si
avvicini molto a quello prescritto al paragrafo 6 per determinare il
fattore di conversione indicato. L'autorità competente concede il permesso se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) questo trattamento è più appropriato
perché l'ente può fissare, in relazione al valore quantitativo che innesca il
rimborso anticipato, una misura quantitativa equivalente al punto di arresto; b) questo trattamento consente di misurare
il rischio che il rischio di credito al quale l'ente è esposto aumenti a
seguito dell'innesco della clausola di rimborso anticipato in modo altrettanto
prudente dei calcoli di cui al paragrafo 6. 8.
Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di
clausola di rimborso anticipato controllato delle esposizioni rotative sono
soggette ad un fattore di conversione del 90%. 9.
Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di
clausola di rimborso anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono
soggette ad un fattore di conversione del 100%. Articolo 252
Attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a
cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato Quando un ente ottiene una protezione del
credito su una posizione inerente a cartolarizzazione, il calcolo degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente
al capo 4. Articolo 253
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio Nel caso di una posizione inerente a
cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del
1 250%, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore
dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 33,
paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine,
il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito
finanziata ammissibile secondo modalità conformi all'articolo 252. Quando un ente cedente si avvale di questa
alternativa, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 247
l'importo dedotto conformemente all'articolo 33, paragrafo 1,
lettera k), moltiplicato per 12,5 come l'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio che sarebbe attualmente calcolato per le esposizioni
cartolarizzate se non fossero state cartolarizzate. Sottosezione 4
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del
metodo IRB Articolo 254
Priorità nell'applicazione delle metodologie 1.
Gli enti applicano i metodi in base al seguente
ordine prioritario: a) per le posizioni provviste di rating o
per le quali possa essere utilizzato un rating desunto, per calcolare l'importo
dell'esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui
rating di cui all'articolo 256; b) per le posizioni prive di rating l'ente
può utilizzare il metodo della formula di vigilanza di cui
all'articolo 257 quando può produrre stime della PD e, se del caso, del
valore dell'esposizione e della LGD, come dati immessi nel metodo della formula
di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel
quadro del metodo basato sui rating interni conformemente alla sezione 3.
Un ente diverso dall'ente cedente può utilizzare il metodo della formula di
vigilanza solo con il permesso delle autorità competenti, che viene concesso se
l'ente soddisfa la condizione di cui alla precedente frase; c) in alternativa alla lettera b) e
solo per posizioni prive di rating in programmi ABCP, l'ente può utilizzare il
metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4 se le autorità
competenti glielo hanno consentito; d) in tutti gli altri casi, un fattore di
ponderazione del rischio del 1 250% è attribuito alle posizioni inerenti a
cartolarizzazione prive di rating. 2.
Ai fini dell'utilizzo di rating desunti, gli enti
attribuiscono ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di
credito desunta equivalente a quella delle posizioni provviste di rating
("posizioni di riferimento") con massimo rango subordinate sotto
tutti i profili alla posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in
questione, e soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) le posizioni di riferimento sono
subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di
rating; b) la durata delle posizioni di riferimento
è pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione; c) tutti i rating desunti sono aggiornati su
base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito
di credito delle posizioni di riferimento. 3.
Le autorità competenti concedono agli enti il
permesso di utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al
paragrafo 4, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le posizioni su cambiali finanziarie
emesse dal programma ABCP sono provviste di rating; b) la valutazione interna della qualità
creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile
di una o più ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni
della medesima tipologia di quelle cartolarizzate; c) tra le ECAI la cui metodologia viene
utilizzata come prescritto alla lettera b) sono incluse quelle che hanno
fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma
ABCP. Gli elementi quantitativi — ad esempio i fattori di stress — utilizzati
per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia sono ispirati a
principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia
di valutazione rilevante delle ECAI in questione; d) in fase di elaborazione della propria
metodologia di valutazione interna l'ente prende in considerazione pertinenti
metodologie pubblicate delle ECAI idonee che valutano la cambiale finanziaria
del programma ABCP. Questo esercizio è documentato dall'ente e ripetuto
regolarmente, come evidenziato alla lettera g); e) la metodologia interna di valutazione
dell'ente include diversi livelli di rating. Vi è una corrispondenza tra tali
livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee. La
corrispondenza è documentata esplicitamente; f) la metodologia interna di valutazione è
impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell'ente, compresi i
sistemi decisionali, di informazione della dirigenza e di allocazione del
capitale interno; g) i revisori interni o esterni, le ECAI o
le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o
alla gestione del rischio dell'ente effettuano con frequenza regolare apposite
verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni
interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma
ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito
di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse sono
indipendenti dall'area di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle
connesse funzioni di relazione con la clientela; h) l'ente segue l'andamento dei suoi rating
interni nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della sua
metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia,
qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente dai rating
interni assegnati a tali esposizioni; i) il programma ABCP prevede requisiti per la
sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento.
In vista dell'acquisto di un'attività, l'amministratore del programma ABCP
considera il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l'importo monetario
delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti
di credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed
economica fra le attività trasferite e l'entità cedente. Viene effettuata
un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività,
considerando anche la performance finanziaria passata e attesa, la posizione di
mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria,
i flussi di cassa, la copertura degli interessi e il rating del debito. Viene inoltre
condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle
sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti; j) i requisiti per la sottoscrizione del
programma ABCP fissano le regole minime in materia di ammissibilità delle
attività, in particolare: i) escludono l'acquisto di attività
scadute da molto tempo o in stato di inadempimento, ii) limitano l'eccessiva concentrazione
verso singoli debitori o aree geografiche, e iii) limitano la natura delle attività da
acquistare; k) il programma ABCP prevede politiche e
procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del
merito di credito del gestore (servicer). Il programma ABCP attenua il
rischio relativo alla performance del cedente e del gestore attraverso
l'impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia
attuale che impediscono la commistione dei fondi; l) la perdita complessiva stimata su un
aggregato di attività che il programma di ABCP ipotizza di acquistare tiene
conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di
diluizione. Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato
unicamente alle perdite su crediti, viene accantonata una riserva distinta per
il rischio di diluizione, sempreché questo sia rilevante per quel particolare
aggregato di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di
supporto di credito, il programma utilizza diverse serie storiche pluriennali
relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al
tasso di rotazione dei crediti commerciali; m) il programma ABCP si basa su determinate
caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni — ad
esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la
liquidazione automatica di un determinato portafoglio (wind down triggers)
— al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del
portafoglio sottostante. 4.
Nel quadro del metodo della valutazione interna,
l'ente assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating di cui
al paragrafo 3, lettera e). Alla posizione viene attribuito un rating
derivato identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come
indicato al paragrafo 3, lettera e). Quando, all'avvio della
cartolarizzazione, questo rating derivato è almeno corrispondente al livello di
investiment grade, viene considerato pari ad una valutazione del merito
di credito ammissibile di un'ECAI idonea ai fini del calcolo degli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio. 5.
Gli enti che hanno ottenuto il permesso di
utilizzare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad
utilizzare altri metodi, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: a) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione
dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo; b) l'ente ha ricevuto il permesso
preliminare dell'autorità competente. Articolo 255
Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio Per gli enti cedenti, per gli enti promotori o
per altri enti che possono calcolare il KIRB, gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni
inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati a quanto prodotto dal
requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, che è pari alla somma dell'8% degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività
cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli
importi delle perdite attese di tali esposizioni. Articolo 256
Metodo basato sui rating 1.
Nel quadro del metodo basato sui rating, l'ente
calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione
inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating
applicando il corrispondente fattore di ponderazione del rischio al valore
dell'esposizione e moltiplicando il risultato per 1,06. Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è
il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 4 con il quale
è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente
alla sezione 4. Tabella 4 Classe di merito di credito || Posizioni inerenti a cartolarizzazione || Posizioni inerenti a ricartolarizzazione Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine || Valutazioni del merito di credito a breve termine || A || B || C || D || E 1 || 1 || 7% || 12% || 20% || 20% || 30% 2 || || 8% || 15% || 25% || 25% || 40% 3 || || 10% || 18% || 35% || 35% || 50% 4 || 2 || 12% || 20% || || 40% || 65% 5 || || 20% || 35% || || 60% || 100% 6 || || 35% || 50% || 100% || 150% 7 || 3 || 60% || 75% || 150% || 225% 8 || || 100% || 200% || 350% 9 || || 250% || 300% || 500% 10 || || 425% || 500% || 650% 11 || || 650% || 750% || 850% Tutte le altre e prive di merito di credito || 1250% I fattori di ponderazione del rischio della
colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione inerente a
cartolarizzazione non è una posizione inerente a ricartolarizzazione e quando
il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei. Alle restanti posizioni inerenti a
cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione si
applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la
posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della
cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della
colonna A. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazione si
applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione
inerente a ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato
della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente
a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D. Per determinare se un segmento abbia il rango più
elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a
titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o
altri pagamenti di questo tipo. Nel calcolare il numero effettivo delle
esposizioni cartolarizzate, le esposizioni multiple verso lo stesso debitore
vengono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle
esposizioni è calcolato come segue: dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte
le esposizioni verso l'iesimo debitore. Se la quota di portafoglio
associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l'ente può calcolare N
come 1/C1. 2.
Le forme di attenuazione del rischio di credito per
le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute
conformemente all'articolo 259, paragrafi 1 e 4, fatte salve le
condizioni di cui all'articolo 242. Articolo 257
Metodo della formula di vigilanza 1.
Nel quadro del metodo della formula di vigilanza,
il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a
cartolarizzazione è calcolato come segue, fatta salva una soglia minima del 20%
per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione e del 7% per tutte le altre
posizioni inerenti a cartolarizzazione: dove: dove: ; ; ; ; ; ; ; ; ; τ
= 1000; ω
= 20; Beta
[x; a, b] = la distribuzione cumulativa beta con parametri a e b
valutati a x; T = lo
spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione è definito come il
rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori
nominali delle esposizioni cartolarizzate. Per gli strumenti derivati enumerati
nell'allegato II, anziché il valore nominale è utilizzata la somma del valore
corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura calcolata
conformemente al capo 6; KIRBR
= il rapporto tra a) KIRB e b) la somma dei valori delle esposizioni
che sono state cartolarizzate, espresso in forma decimale; L = il
livello del supporto di credito, definito come il rapporto tra l'ammontare
nominale di tutti i segmenti subordinati e quello nel quale è detenuta la
posizione e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. I
redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi
dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all'allegato II che
rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione
possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione, senza le
esposizioni potenziali future, nel calcolo dei livelli di supporto di credito; N = il
numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente all'articolo 256.
Per le ricartolarizzazioni, l'ente considera il numero di esposizioni inerenti
a cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni
sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni; ELGD = la LGD media ponderata per
l'esposizione, calcolata come segue: dove: LGDi
= la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore, dove
la LGD è calcolata conformemente al capo 3. In caso di
ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del
100%. Qualora i rischi di inadempimento e di diluizione per i crediti
commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una
cartolarizzazione, la LGDi immessa è calcolata come media ponderata
della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75% per il rischio di
diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti in
materia di fondi propri prescritti rispettivamente per il rischio di credito e
per il rischio di diluizione. 2.
Se il valore nominale della massima esposizione
cartolarizzata, C1, non supera il 3% della somma dei valori nominali
delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza
l'ente può porre LGD=50% e N uguale ad uno dei seguenti importi: dove: Cm
= il rapporto tra la somma dei valori nominali delle "m"
esposizioni di importo massimo e la somma dei valori nominali delle esposizioni
cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dall'ente. Per le cartolarizzazioni in cui sostanzialmente
tutte le esposizioni cartolarizzate sono esposizioni al dettaglio,
subordinatamente al permesso delle autorità competenti gli enti possono
applicare il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni
h=0 e v=0, purché il numero effettivo delle esposizioni non sia basso e le
esposizioni non siano altamente concentrate. 3.
Le autorità competenti tengono l'ABE informata
circa l'uso che gli enti fanno del precedente paragrafo. L'ABE sorveglia la
gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.
Le forme di attenuazione del rischio di credito per
le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute
conformemente all'articolo 259, paragrafi da 2 a 4, fatte salve le
condizioni di cui all'articolo 242. Articolo 258
Linee di liquidità 1.
Al fine di determinare il valore dell'esposizione
di una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in forma di
anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato
all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di
cui all'articolo 250, paragrafo 2. 2.
Qualora per un ente risulti impraticabile il
calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate
come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale,
applicare temporaneamente il metodo di cui al paragrafo 3 per il calcolo
degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni
inerenti a cartolarizzazione prive di rating consistenti in linee di liquidità
che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 1. Gli
enti notificano alle autorità competenti l'uso da essi fatto della prima frase,
insieme alle sue ragioni e alla prevista durata. 3.
Il massimo fattore di ponderazione del rischio
applicabile in forza del capo 2 ad una qualsiasi delle esposizioni
cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere
applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata da una
linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 250,
paragrafo 1. Per determinare il valore dell'esposizione della posizione si
applica un fattore di conversione del 100%. Articolo 259
Attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a
cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB 1.
Quando gli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore
dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio di una posizione
inerente a cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del
credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni del capo 4
quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio in applicazione del capo 2. 2.
In caso di protezione completa del credito, quando
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo
il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti: a) l'ente determina il "fattore di
ponderazione del rischio effettivo" della posizione. A tal fine divide
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione per il
valore dell'esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100; b) nel caso della protezione del credito
finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione
inerente a cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo
dell'esposizione corretto per la protezione del credito finanziata della
posizione (E*) quale calcolata in applicazione del capo 4 per il calcolo
degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2,
considerando E l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione, per il
fattore di ponderazione del rischio effettivo; c) nel caso della protezione del credito non
finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione
inerente a cartolarizzazione viene calcolato moltiplicando GA
(l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e
di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) per il fattore di
ponderazione del rischio del fornitore della protezione; e addizionando questo
risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della
posizione inerente a cartolarizzazione meno GA per il fattore
effettivo di ponderazione del rischio. 3.
In caso di protezione parziale, quando gli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo
della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti: a) se lo strumento di attenuazione del
rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale
della posizione inerente a cartolarizzazione, l'ente può applicare il paragrafo 2; b) negli altri casi l'ente tratta la
posizione inerente a cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la
porzione dell'esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità
creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 257 correggendo T in funzione di e* nel caso della protezione
finanziata, o in funzione di T-g nel caso della protezione non finanziata, dove
e* rappresenta il rapporto tra E* e l'importo nozionale totale dell'aggregato
sottostante; E* è l'importo dell'esposizione corretto della posizione inerente
a cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni del capo 4
quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio in applicazione del capo 2, considerando E come l'importo
della posizione inerente a cartolarizzazione; e g è il rapporto tra l'importo
nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti
di valuta o di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) e la
somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione
del credito non finanziata il fattore di ponderazione del rischio del fornitore
della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel
valore corretto di T. 4.
Laddove, in caso di protezione del credito non
finanziata, le autorità competenti hanno concesso all'ente il permesso di
calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per
esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione
conformemente al capo 3, il fattore di ponderazione del rischio g delle
esposizioni verso il fornitore della protezione conformemente
all'articolo 230 è determinato come indicato al capo 3. Articolo 260
Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle
esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato 1.
In aggiunta agli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a
cartolarizzazione, l'ente cedente calcola l'importo dell'esposizione ponderato
per il rischio conformemente alla metodologia di cui all'articolo 251
quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una
clausola di rimborso anticipato. 2.
In deroga all'articolo 251, il valore
dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è pari alla somma dei
seguenti elementi: a) il valore dell'esposizione della parte
nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una
cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato
totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa
generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati
che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni
inerenti a cartolarizzazione; b) il valore dell'esposizione della parte
dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi
utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in
relazione all'importo totale di tali importi non utilizzati equivale alla
proporzione tra il valore dell'esposizione descritto alla lettera a) e il
valore dell'esposizione dell'aggregato di importi utilizzati ceduti nella
cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono
subordinate alle ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni di
credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale
dell'aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a)
più il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non
utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti
nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b). 3.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente ai sensi
del paragrafo 2, lettera a), è calcolato come quello per
un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni degli importi
utilizzati cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate e
un'esposizione su base proporzionale verso gli importi non utilizzati delle
linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione. Articolo 261
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un
fattore di ponderazione del rischio del 1 250% può essere ridotto di 12,5
volte l'importo di eventuali rettifiche per il rischio di credito specifico
effettuate dall'ente rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in
cui le rettifiche per rischio di credito specifico sono prese in considerazione
a tal fine, esse non vengono prese in considerazione nel calcolo di cui
all'articolo 155. 2.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio
di una posizione inerente a cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte
l'importo di eventuali rettifiche per rischio di credito specifico effettuate
dall'ente rispetto a tale posizione. 3.
Come previsto all'articolo 33,
paragrafo 1, lettera k), nel caso di una posizione inerente a
cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio
del 1 250% gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore
dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio,
subordinatamente a quanto segue: a) il valore dell'esposizione della
posizione può essere derivato dall'importo dell'esposizione ponderato per il
rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai
paragrafi 1 e 2; b) il calcolo del valore dell'esposizione
può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo
modalità conformi alla metodologia prescritta agli articoli 242 e 259; c) quando il metodo della formula di
vigilanza viene utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio e L < KIRBR e [L+T] > KIRBR,
la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR
della posizione con il maggior rango nel rimborso. 4.
Quando un ente si avvale della facoltà di cui
al paragrafo 3, può sottrarre 12,5 volte l'importo dedotto conformemente a
tale paragrafo dall'importo specificato all'articolo 255 al quale può
essere limitato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte
delle sue posizioni in una cartolarizzazione. Sezione 4
Valutazioni esterne del merito di credito Articolo 262
Riconoscimento delle ECAI 1.
Gli enti possono utilizzare le valutazioni del
merito di credito delle ECAI per determinare il fattore di ponderazione del
rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione solo nei casi in cui la
valutazione del merito di credito è stata emessa da un'ECAI o è stata avallata
da un'ECAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. 2.
Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del
credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE)
n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono
esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009. 3.
L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee. Articolo 263
Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI Per il calcolo degli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si
avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea solo se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti
presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di
pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla
posizione inerente a cartolarizzazione in questione; (b)
le valutazioni del merito di credito, le procedure,
le ipotesi metodologiche e gli elementi fondamentali su cui si basano le
valutazioni sono stati pubblicati dall'ECAI. Sono pubblicate dall'ECAI anche
l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei
rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance
delle attività aggregate. Le informazioni che sono messe a disposizione
esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate.
Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione
dell'ECAI; (c)
la valutazione del merito di credito non è basata
in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente. In
tal caso, l'ente prende in considerazione la posizione in questione ai fini del
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tale
posizione conformemente alla sezione 3 come se fosse priva di rating. L'ECAI è impegnata a pubblicare spiegazioni su
come la performance delle attività aggregate incida su tale valutazione del
merito di credito. Articolo 264
Uso delle valutazioni del merito di credito 1.
L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni
del merito di credito di una o di più ECAI idonee, dette perciò "ECAI
prescelte", ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati
per il rischio in applicazione del presente capo. 2.
L'ente utilizza le valutazioni del merito di
credito in modo coerente e non selettivo rispetto alle sue posizioni inerenti a
cartolarizzazione, in conformità con i seguenti principi: a) l'ente non può usare le valutazioni di
una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra
ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa
cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI; b) nei casi in cui le ECAI prescelte
forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l'ente usa la valutazione
meno favorevole; c) nei casi in cui le ECAI prescelte
forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due
valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse,
si applica la meno favorevole delle due. 3.
Qualora forme di protezione del credito ammissibili
in applicazione del capo 4 siano fornite direttamente alla SSPE e si
riflettano nella valutazione attribuita alla posizione inerente a
cartolarizzazione da un'ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di
ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è
ammissibile in applicazione del capo 4, la valutazione non è riconosciuta.
Nel caso in cui la protezione del credito non venga fornita alla SSPE bensì
direttamente ad una posizione inerente a cartolarizzazione, la valutazione non
è riconosciuta. Articolo 265
Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di
credito L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per determinare, per tutte le ECAI idonee, a quali classi di merito
di credito di cui al presente capo sono associate le pertinenti valutazioni del
merito di credito di un'ECAI idonea. Tali determinazioni sono obiettive e
coerenti e sono effettuate in base ai seguenti principi: (a)
l'ABE distingue tra i gradi relativi di rischio
espressi da ciascuna valutazione; (b)
l'ABE considera i fattori quantitativi, quali i
tassi di inadempimento e/o di perdita e i dati storici sulla performance delle
valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di
attività; (c)
l'ABE considera fattori qualitativi, quali la gamma
di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue
valutazioni del merito di credito, in particolare se basate sulle perdite
attese o sulle perdite del primo euro (first Euro loss); (d)
l'ABE si adopera per assicurare che le posizioni
inerenti a cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di
ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito di
ECAI idonee siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. L'ABE può
decidere, se del caso, di modificare la classe di merito di credito alla quale
è associata una determinata valutazione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Capo 6
Rischio di controparte Sezione 1
Definizioni Articolo 266
Determinazione del valore dell'esposizione 1.
L'ente determina il valore dell'esposizione degli
strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo. 2.
L'ente può determinare il valore dell'esposizione
delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di
concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni
con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente
al presente capo anziché avvalersi del capo 4. Articolo 267
Definizioni Ai sensi del presente capo e del titolo
VI si applicano le seguenti definizioni: termini generali (1)
"rischio di controparte" (counterparty
credit risk — nel seguito "CCR"): rischio che la controparte di
un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi
di cassa dell'operazione; tipi
di operazioni (2)
"operazioni con regolamento a lungo termine"
(long settlement transactions): operazioni nelle quali una controparte
si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera
contro contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data
di regolamento o di consegna specificata dal contratto, che è posteriore a
quella ordinaria nel mercato per questo tipo particolare di operazione o cade
cinque giorni operativi dopo la data di negoziazione dell'operazione da parte
dell'ente, se precedente; (3)
"finanziamenti con margini" (margin
lending transactions): operazioni nelle quali un ente concede un credito in
relazione all'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la
negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri
prestiti che siano coperti da garanzie reali in titoli; panieri
di compensazione, panieri di copertura e termini collegati (4)
"paniere di compensazione" (netting
set): gruppo di operazioni concluse fra un ente e una singola controparte,
soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile
riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4. Ai
fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di
compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è
riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata di per sé un paniere
di compensazione. Conformemente
al metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti i panieri di
compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico
paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni
singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima
dell'esposizione attesa (nel seguito "EE"); (5)
"posizione di rischio" (risk position):
misura di rischio assegnata ad un'operazione nell'ambito del metodo
standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo
predeterminato; (6)
"paniere di copertura" (hedging set):
gruppo di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo paniere
di compensazione per le quali solo il relativo saldo è rilevante ai fini del
calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato di
cui alla sezione 5; (7)
"contratto di margine" (margin
agreement): accordo o disposizioni di un accordo che impongono ad una
controparte di fornire garanzie reali ad una seconda controparte qualora
un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi un determinato
livello; (8)
"soglia di margine" (margin threshold):
importo massimo di un'esposizione in essere prima che una parte abbia il
diritto di esigere una garanzia reale; (9)
"periodo con rischio di margine" (margin
period of risk): il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di
garanzie reali a copertura di un paniere di compensazione delle operazioni con
una controparte inadempiente e il momento in cui la posizione relativa è
compensata per interruzione dei rapporti ed il corrispondente rischio di
mercato è nuovamente coperto; (10)
"durata effettiva (effective maturity)
secondo il metodo dei modelli interni di un paniere di compensazione con una
durata superiore ad un anno": rapporto tra la somma delle esposizioni
attese nell'arco della durata delle operazioni all'interno di un paniere di
compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio e la somma
delle esposizioni attese nell'arco di un anno all'interno di un paniere di
compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio. Questa
durata effettiva può essere aggiustata per tener conto del rischio di rinnovo
della posizione (rollover risk) sostituendo l'esposizione attesa con
l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno; (11)
"compensazione tra categorie diverse di
prodotti" (cross-product netting): inclusione in uno stesso paniere
di compensazione di operazioni riguardanti categorie diverse di prodotti, in
conformità delle norme definite nel presente capo; (12)
"valore corrente di mercato" (current
market value — nel seguito "CMV"): ai fini della sezione 5
il valore netto di mercato del portafoglio di operazioni incluse in un paniere
di compensazione; ai fini del suo calcolo vengono presi in considerazione sia i
valori di mercato positivi che quelli negativi; distribuzioni (13)
"distribuzione dei valori di mercato":
stima della distribuzione di probabilità dei valori netti di mercato delle
operazioni all'interno di un paniere di compensazione ad una data futura
(orizzonte previsionale) sulla base dei valori di mercato realizzati alla data
della stima; (14)
"distribuzione delle esposizioni":
previsione della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta
ponendo pari a zero le previsioni di valori netti di mercato negativi; (15)
"distribuzione neutrale al rischio" (risk-neutral):
distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro
calcolata utilizzando valori di mercato impliciti, come le volatilità
implicite; (16)
"distribuzione effettiva": distribuzione
dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata
utilizzando valori storici o realizzati, come le volatilità calcolate
utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio; misure
dell'esposizione e aggiustamenti (17)
"esposizione corrente" (current
exposure): il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di
un'operazione o portafoglio di operazioni all'interno di un paniere di
compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di inadempimento
della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del
valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione; (18)
"esposizione di picco" (peak exposure):
percentile elevato della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data
futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga
all'interno del paniere di compensazione; (19)
"esposizione attesa" (expected
exposure — nel seguito "EE"): media della distribuzione
delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza
dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di
compensazione; (20)
"esposizione attesa effettiva (effective
expected exposure — nel seguito "EE Effettiva") ad una data
specifica": esposizione attesa a quella data specifica o esposizione
attesa effettiva prima di tale data, se maggiore; (21)
"esposizione positiva attesa" (expected
positive exposure — nel seguito "EPE"): media ponderata nel tempo
delle esposizioni attese, laddove i fattori di ponderazione riflettono
l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di
tempo. Nel
calcolare il requisito in materia di fondi propri, gli enti prendono la media
per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di
compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto
dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di
compensazione; (22)
"esposizione positiva attesa effettiva" (effective
expected positive exposure — nel seguito "EPE Effettiva"): media
ponderata delle esposizioni attese effettive, determinata per il primo anno o,
se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a
scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la
durata più lunga all'interno del paniere di compensazione, laddove i fattori di
ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa
sull'intero intervallo di tempo; rischi
connessi al CCR (23)
"rischio di rinnovo" (rollover risk):
importo del quale è sottostimata l'esposizione positiva attesa quando si
prevede di condurre operazioni future con una controparte su base continuativa. L'esposizione
supplementare determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo
dell'EPE; (24)
"controparte": ai fini della sezione 7
qualsiasi persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e
ha la capacità contrattuale di farlo; (25)
"accordo di compensazione contrattuale tra
prodotti differenti": un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una
controparte dal quale scaturisce un'obbligazione unica (basata sulla
compensazione delle operazioni coperte) che si estende a tutti gli accordi tipo
bilaterali e alle operazioni concernenti differenti categorie di prodotti che
sono inclusi nell'accordo; ai fini della presente definizione sono
considerate "differenti categorie di prodotti": a) le operazioni di vendita con patto di
riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in
prestito, b) i finanziamenti con margini; c) i contratti di cui all'allegato II; (26)
"componente pagamento": il pagamento
concordato in una operazione su strumenti finanziari derivati OTC con un
profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario
contro pagamento. Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di
un pagamento contro un altro pagamento, le due componenti pagamento consistono
nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale
dell'operazione. Sezione 2
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione Articolo 268
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione 1.
Gli enti determinano il valore delle esposizioni
per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II secondo uno dei metodi
illustrati nelle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo. Gli enti che non sono ammissibili al trattamento
di cui all'articolo 89 non utilizzano il metodo dell'esposizione
originaria. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i
contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo
dell'esposizione originaria. Un gruppo di enti può ricorrere all'uso combinato
permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6. Ad un singolo ente è
vietato l'uso combinato del metodo del valore di mercato e del metodo
dell'esposizione originaria a meno che uno dei metodi sia utilizzato per i casi
di cui all'articolo 276, paragrafo 6. 2.
Laddove consentito dalle autorità competenti a
norma dell'articolo 277, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare
il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il
metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6: a) i contratti di cui all'allegato II; b) le operazioni di vendita con patto di
riacquisto; c) la concessione e assunzione di titoli o
di merci in prestito; d) i finanziamenti con margini; e) le operazioni con regolamento a lungo
termine. 3.
Un ente che acquisti protezione tramite un derivato
su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di
un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito in
materia di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti: a) conformemente agli articoli da 228 a
231; b) conformemente all'articolo 148,
paragrafo 3 o all'articolo 179, nel caso in cui il permesso sia stato
concesso a norma dell'articolo 138. Il valore dell'esposizione per il rischio di
controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che
un ente applichi il metodo di cui all'articolo 293, paragrafo 2,
lettera h), punto ii). 4.
In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo
dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente
può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi
nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori
portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte,
quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente
regolamento. 5.
Il valore dell'esposizione per il rischio di
controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori
portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla
stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al
requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito per l'intero
importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero. 6.
Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da
3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma
dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun paniere di compensazione con
tale controparte. Se gli enti calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio derivanti da strumenti derivati OTC in
conformità del capo 2, il valore dell'esposizione per un dato paniere di
compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato
conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la
somma dei valori delle esposizioni in tutti panieri di compensazione con la
controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente
come una svalutazione sostenuta. 7.
Gli enti determinano il valore delle esposizioni
derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno dei
metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti
dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita
con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o
di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti
in materia di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine,
gli enti che utilizzano l'impostazione di cui al capo 3 possono attribuire
le ponderazioni dei rischi in base al metodo di cui al capo 2 a titolo
permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni. 8.
Per i metodi di cui alle sezioni 3 e 4, gli enti
adottano una metodologia coerente per determinare l'importo nozionale e
provvedono affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia
un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora il contratto
preveda una moltiplicazione dei flussi di cassa, l'importo nozionale è adeguato
dagli enti per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla
struttura di rischio di tale contratto. Sezione 3
Metodo del valore di mercato (mark to market) Articolo 269
Metodo del valore di mercato (mark to market) 1.
Al fine di determinare il costo corrente di
sostituzione di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, gli enti
attribuiscono i valori di mercato correnti ai contratti. 2.
Al fine di determinare l'esposizione creditizia
potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori
sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1
e nel rispetto dei seguenti principi: a) i contratti che non rientrano in una
delle cinque categorie indicate nella tabella 1 sono considerati come
contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi; b) per i contratti con scambi multipli del
capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che
restano da effettuarsi in base al contratto; c) per i contratti strutturati in modo tale
da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui
condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del
contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo
intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi
d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre
un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%. Tabella 1 Durata residua || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio e oro || Contratti su azioni || Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro || Contratti su merci diverse dai metalli preziosi Un anno o meno || 0% || 1% || 6% || 7% || 10% Più di un anno ma non più di cinque anni || 0,5% || 5% || 8% || 7% || 12% Oltre cinque anni || 1,5% || 7,5% || 10% || 8% || 15% 3.
Per i contratti relativi alle merci diverse
dall'oro, di cui all'allegato II, punto 3, gli enti possono applicare le
percentuali di cui alla tabella 2 anziché quelle di cui alla tabella 1,
purché tali enti seguano il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di
cui all'articolo 350 per detti contratti. Tabella 2 Durata residua || Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli (softs) || Altri, compresi i prodotti energetici Un anno o meno || 2% || 2,5% || 3% || 4% Più di un anno ma non più di cinque anni || 5% || 4% || 5% || 6% Oltre cinque anni || 7,5% || 8% || 9% || 10% 4.
La somma del costo corrente di sostituzione e
dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore
dell'esposizione. Sezione 4
Metodo dell'esposizione originaria Article 270
Metodo dell'esposizione originaria 1.
Il valore dell'esposizione è l'importo nozionale di
ciascun contratto moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3. Tabella 3 Durata originaria || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio e oro Un anno o meno || 0,5% || 2% Più di un anno ma non più di due anni || 1% || 5% Incremento per ogni anno successivo || 1% || 3% 2.
Per calcolare il valore dell'esposizione nel caso
dei contratti relativi ai tassi di interesse, l'ente può scegliere di
utilizzare la durata originaria o la durata residua. Sezione 5
Metodo standardizzato Articolo 271
Metodo standardizzato 1.
Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato
(MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le
operazioni con regolamento a lungo termine. 2.
Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti
calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun paniere di compensazione,
al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente: dove: CMV = valore corrente di mercato del portafoglio
di operazioni che compongono il paniere di compensazione con la controparte, al
lordo delle garanzie reali, dove dove: CMVi = valore corrente di mercato
dell'operazione i; CMC = valore corrente di mercato delle garanzie
reali assegnate al paniere di compensazione dove: CMCl =
valore corrente di mercato della garanzia reale l; i = indice che
individua l'operazione; l = indice che
individua le garanzie reali; j = indice che
individua la categoria del paniere di copertura. Questi panieri di copertura corrispondono a
fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono
essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si
basa quindi il calcolo dell'esposizione; RPTij =
posizione di rischio sull'operazione i con riferimento al paniere di copertura
j; RPClj =
posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento al paniere di copertura
j; CCRMj =
moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento al paniere di
copertura j; β = 1,4. 3.
Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2: a) la garanzia reale ammissibile ricevuta
dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla
controparte è di segno negativo; b) solo le garanzie reali che sono
ammissibili in virtù dell'articolo 193, paragrafo 2 e
dell'articolo 232 sono utilizzate per il metodo standardizzato; c) gli enti
possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti pagamento
aventi una durata residua di meno di un anno; d) gli enti possono trattare le operazioni
che consistono di due componenti pagamento e sono denominate nella stessa
valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si
applica il medesimo trattamento riservato alle componenti pagamento. Articolo 272
Operazioni con un profilo di rischio lineare 1.
Gli enti abbinano le operazioni con un profilo di
rischio lineare a posizioni di rischio conformemente alle disposizioni
seguenti: a) le operazioni con un profilo di rischio
lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale
(compresi gli indici azionari), oro, altri metalli preziosi o altre merci
vengono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di
capitale (o indici azionari) o alle merci corrispondenti e ad una posizione
soggetta al rischio di tasso d'interesse per la componente pagamento; b) le operazioni con un profilo di rischio
lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad
una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il
titolo di debito e ad un'altra posizione soggetta al rischio di tasso
d'interesse per quanto riguarda la componente pagamento; c) le operazioni con un profilo di rischio
lineare che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento
(compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una
posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per ciascuna componente
pagamento. Qualora, nell'ambito di un'operazione di cui alla
lettera a), b) o c), una componente pagamento o il titolo di
debito sottostante è denominato in valuta estera, anche quella componente
pagamento o quello strumento sottostante è abbinato ad una posizione di rischio
relativa a tale valuta. 2.
Ai fini del paragrafo 1, il valore di una
posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il
valore nozionale effettivo (prezzo di mercato x quantità) degli strumenti
finanziari sottostanti (comprese le merci) convertito nella valuta nazionale
dell'ente tramite moltiplicazione per il tasso di cambio pertinente, ad eccezione
dei titoli di debito. 3.
Per i titoli di debito e per le componenti
pagamento, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale
effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale)
convertito nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente e moltiplicato
per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente
pagamento, a seconda dei casi. 4.
Il valore di una posizione di rischio su un credit
default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento
moltiplicato per la durata residua del credit default swap. Articolo 273
Operazioni con un profilo di rischio non lineare 1.
Gli enti determinano il valore delle posizioni di
rischio per le operazioni con un profilo di rischio non lineare in conformità
dei paragrafi che seguono. 2.
Il valore di una posizione di rischio su un
derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions)
il cui sottostante non sia uno strumento di debito è uguale al valore nozionale
effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante
all'operazione conformemente all'articolo 274, paragrafo 1. 3.
Il valore di una posizione di rischio su un
derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions)
il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento
è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento
finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata
finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a
seconda dei casi. 4.
Per la determinazione delle posizioni di rischio,
gli enti trattano le garanzie reali come segue: a) le garanzie ricevute dalla controparte
sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un
contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione; b) le garanzie fornite alla controparte
sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione
corta) che scade il giorno della determinazione. Articolo 274
Calcolo delle posizioni di rischio 1.
Gli enti determinano il valore e il segno di una
posizione di rischio come segue: a) per tutti gli strumenti diversi dai
titoli di debito: i) come il valore nozionale effettivo nel caso di un'operazione con un
profilo di rischio lineare; ii) come il valore nozionale equivalente al
delta , nel caso di un'operazione con un profilo di rischio
non lineare; dove: Pref = prezzo dello strumento
sottostante espresso nella valuta di riferimento; V = valore dello strumento finanziario (nel caso
di un'opzione il valore è il prezzo dell'opzione); p = prezzo dello strumento sottostante espresso
nella stessa valuta di V; b) per i titoli di debito e le componenti
pagamento di tutte le operazioni: i) come il valore
nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata nel caso di
un'operazione con un profilo di rischio lineare; ii) come il valore nozionale equivalente al delta moltiplicato per la
durata modificata , nel caso di un'operazione con un profilo di rischio
non lineare; dove: V = valore dello strumento finanziario (nel caso
di un'opzione: prezzo dell'opzione); r = livello del tasso d'interesse. Se V è denominato in una valuta diversa dalla
valuta di riferimento, il derivato è convertito nella valuta di riferimento
moltiplicandolo per il pertinente tasso d'interesse. 2.
Ai fini dell'applicazione delle formule di cui al
paragrafo 1, gli enti raggruppano le posizioni di rischio in panieri di
copertura. Per ciascun paniere di copertura, viene calcolato il valore assoluto
della somma delle posizioni di rischio risultanti. La posizione di rischio
netta risulta da tale calcolo ed è calcolata ai fini del paragrafo 1 come
segue: . Articolo 275
Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse 1.
Per calcolare le posizioni soggette al rischio di
tasso di interesse, gli enti applicano le disposizioni riportate nel seguito. 2.
Per le posizioni soggette al rischio di tasso di
interesse su quanto segue: a) depositi ricevuti dalla controparte come
garanzia reale; b) componenti pagamento; c) titoli di debito sottostanti, ai quali in ogni caso in conformità della tabella 1
dell'articolo 325 si applica un requisito patrimoniale dell'1,60% o
inferiore, gli enti assegnano tali posizioni ad uno dei sei panieri di
copertura per ciascuna valuta di cui alla tabella 4. Tabella 4 || Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato || Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato Durata || < 1 anno > 1 ≤ 5 anni > 5 anni || < 1 anno > 1 ≤ 5 anni > 5 anni 3.
Per le posizioni soggette al rischio di tasso
d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti pagamento per le quali
il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette
il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il
lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso
d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo
di debito sottostante o, nel caso di una componente pagamento, della durata
residua dell'operazione. Articolo 276
Panieri di copertura 1.
Gli enti istituiscono panieri di copertura
conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2.
Per ciascun emittente di un titolo di debito di
riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo
paniere di copertura. I basket credit default swaps di tipo nth-to-default
sono trattati come segue: a) il valore della posizione di rischio per
un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit
default swap di tipo nth-to-default è pari al valore nozionale
effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata
finanziaria modificata del derivato di tipo nth-to-default in relazione
a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di
riferimento; b) vi è un solo paniere di copertura per
ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit
default swap di tipo nth-to-default. Le posizioni di rischio
associate a vari credit default swaps di tipo nth-to-default non
sono comprese nello stesso paniere di copertura; c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni
paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un
derivato nth-to-default è pari a: i) 0,3% per i titoli di debito di riferimento con
valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle
classi di merito di credito da 1 a 3; ii) 0,6% per gli altri titoli di debito. 3.
Per le posizioni soggette al rischio di tasso di
interesse su quanto segue: a) depositi forniti come garanzia reale a
una controparte se tale controparte non ha obblighi debitori residui a basso
rischio specifico; b) titoli di debito sottostanti, ai quali in conformità della tabella 1
dell'articolo 325 si applica un requisito patrimoniale superiore
all'1,60%, si definisce un unico paniere di copertura per ciascun emittente. Quando una componente pagamento replica un simile
titolo di debito, si definisce anche un unico paniere di copertura per ciascun
emittente del titolo di debito di riferimento. Gli enti possono attribuire allo stesso paniere di
copertura posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente
o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da
componenti pagamento o sottostanti ad un credit default swap. 4.
Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai
titoli di debito sono assegnati agli stessi panieri di copertura solo se sono
strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a panieri
di copertura distinti. Ai fini del presente paragrafo gli enti
stabiliscono se gli strumenti sottostanti sono simili in base ai seguenti
principi: a) per gli strumenti di capitale, il
sottostante è simile se l'emittente è lo stesso. Un indice di borsa è trattato come
un emittente distinto; b) per i metalli preziosi, il sottostante è
simile se il metallo è lo stesso. Un indice relativo a metalli preziosi è
trattato come una categoria distinta di metalli preziosi; c) per l'energia elettrica, il sottostante è
simile se i diritti e gli obblighi di fornitura si riferiscono alla stessa
durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo
di 24 ore; d) per le merci, il sottostante è simile se
la merce è la stessa. Un indice relativo a merci è trattato come un indice
distinto. 5.
I moltiplicatori CCR (nel seguito "CCRM")
per le diverse categorie di panieri di copertura sono fissati nella seguente
tabella: Tabella 5 || Categorie di panieri di copertura || CCRM 1. || Tassi d'interesse || 0,2% 2. || Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60% o inferiore. || 0,3% 3. || Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60%. || 0,6% 4. || Tassi di cambio || 2,5% 5. || Energia elettrica || 4% 6. || Oro || 5% 7. || Strumenti di capitale || 7% 8. || Metalli preziosi (eccetto oro) || 8,5% 9. || Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica) || 10% 10. || Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra. || 10% Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui
al punto 10 della tabella 5 sono attribuiti ad un paniere di copertura
distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante. 6.
Per operazioni con un profilo di rischio non
lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito
sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il delta o la durata
finanziaria modificata, a seconda dei casi, con un modello convalidato dalle
autorità competenti ai fini della determinazione dei requisiti in materia di
fondi propri per il rischio di mercato, le autorità competenti determinano il
valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati
a prudenza oppure prescrivono all'ente di utilizzare il metodo di cui alla sezione 3.
La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato
come se ci fosse un paniere di compensazione che comprende solo la singola
operazione. 7.
Gli enti dispongono di procedure interne per
verificare, prima di inserire un'operazione in un paniere di copertura, che
tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente
opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7. 8.
Gli enti che utilizzano le garanzie reali per
attenuare il proprio rischio di controparte dispongono di procedure interne per
verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie
reali nei loro calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica
di cui al capo 4. Sezione 6
Metodo dei modelli interni Articolo 277
Metodo dei modelli interni 1.
Purché abbiano accertato che il requisito di cui al
paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti consentono
all'ente di utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il
valore dell'esposizione per le seguenti operazioni: a) operazioni di cui all'articolo 268,
paragrafo 2, lettera a), b) operazioni di cui all'articolo 268,
paragrafo 2, lettere b), c) e d), c) operazioni di cui all'articolo 268,
paragrafo 2, lettere da a) a d). Quando un ente ha ricevuto il permesso di
utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle
operazioni di cui alle lettere da a) a c) del precedente comma, può anche
utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2,
lettera e). Fatto salvo l'articolo 268, paragrafo 1,
terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle
esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal
caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3
a 5. 2.
Le autorità competenti consentono agli enti di
utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha
dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le
autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di
cui l'ente si è dotato siano sani e vengano applicati correttamente. 3.
Le autorità competenti possono consentire agli enti
di utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un
periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli
enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5
per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM. 4.
Per tutte le operazioni relative a strumenti
derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali
un ente non ha ricevuto il permesso a norma del paragrafo 1 di utilizzare
l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base
permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali metodi da
parte di un singolo ente è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i
casi di cui all'articolo 276, paragrafo 6. 5.
Gli enti che hanno ottenuto il permesso
conformemente al paragrafo 1 di utilizzare l'IMM non possono ritornare ai
metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione
delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale permesso,
qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati. 6.
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui
alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei
seguenti modi:
(a) presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno
alla conformità;
(b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto
della non conformità non è significativo. Articolo 278
Valore dell'esposizione 1.
Quando un ente ha ricevuto il permesso,
conformemente all'articolo 277, paragrafo 1, di utilizzare l'IMM per
calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui
a tale paragrafo, esso valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a
livello del paniere di compensazione. Il modello utilizzato dall'ente a tal fine: a) specifica la distribuzione di probabilità
delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione
attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come
i tassi di interesse e i tassi di cambio; b) calcola il valore dell'esposizione per il
paniere di compensazione a ciascuna data futura in funzione delle variazioni
congiunte delle variabili di mercato. 2.
Per riflettere gli effetti della marginazione, il
modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi,
qualitativi e in materia di dati per il modello IMM conformemente alla presente
sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle
variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione solo garanzie
reali finanziarie ammissibili ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 2
e dell'articolo 232. 3.
Il requisito in materia di fondi propri per il
rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica
l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti: a) il requisito in materia di fondi propri
per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE Effettiva utilizzando i dati
correnti di mercato; b) il requisito in materia di fondi propri
per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE Effettiva utilizzando
un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui
applica l'IMM. 4.
Tranne che per le controparti identificate come
aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 285, paragrafi 4 e 5,
gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α)
ed EPE Effettiva come segue: dove: α = 1,4, a meno che le autorità
competenti non richiedano un valore di α superiore o consentano agli enti
di utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9; l'EPE Effettiva è calcolata stimando l'esposizione
attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove
la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il
rischio di mercato. Nel modello interno l'EE viene stimata ad una serie
di date future t1, t2, t3, … 5.
L'EE Effettiva è calcolata in modo ricorsivo come
segue: dove: la data corrente è indicata come t0; L'EEt0 Effettiva equivale
all'esposizione corrente. 6.
L'EPE Effettiva è la media dell'EE Effettiva
durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che
compongono il paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno,
l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti del paniere di
compensazione. L'EPE Effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE
Effettiva: dove i fattori di ponderazione consentono
di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari. 7.
Gli enti calcolano le misure dell'esposizione
attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di
esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale
distribuzione. 8.
Gli enti possono utilizzare una misura della
distribuzione calcolata dal modello che sia più prudente rispetto al prodotto
di α e dell'EPE Effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al
paragrafo 4, per tutte le controparti. 9.
In deroga al paragrafo 4, le autorità
competenti possono consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne
di α, dove: a) α equivale al rapporto tra capitale
interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei
confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno
determinato sulla base dell'EPE (denominatore); b) al denominatore, l'EPE è utilizzata come
se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso. Quando stimata a norma del presente paragrafo,
α non è inferiore a 1,2. 10.
Ai fini di una stima di α a norma del
paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore
siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello
utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione
del portafoglio. L'approccio adottato per stimare α si basa
sull'approccio dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente
documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente.
Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e
con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo.
Gli enti valutano altresì il rischio di modello. 11.
Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle
autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore
riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori
di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti.
Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli. 12.
Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al
paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione
significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche
errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in
caso di convessità. 13.
Se del caso, le volatilità e le correlazioni di
fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del
rischio di mercato e del rischio di credito sono subordinate al fattore di
rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della
correlazione in caso di stasi congiunturale. Articolo 279
Valore dell'esposizione per i panieri di compensazione soggetti ad un contratto
di margine 1.
Se il paniere di compensazione è soggetto ad un
contratto di margine e ad una rivalutazione giornaliera, gli enti possono
utilizzare una delle seguenti misure dell'EPE: a) l'EPE Effettiva, senza tenere conto delle
eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali
garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione
giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente; b) una maggiorazione che rifletta
l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di
margine, più il valore maggiore tra: i) l'esposizione corrente incluse tutte le
garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali
esercitate o oggetto di controversia; ii) la maggiore esposizione netta, comprese
le garanzie reali nel quadro del contratto di margine, che non farebbe scattare
l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie
applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i
margini iniziali a titolo del contratto di margine; c) se il modello riflette gli effetti della
marginazione nella stima della EE, l'ente può, previo permesso dell'autorità
competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello
direttamente nell'equazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5. Le
autorità competenti concedono il permesso solo se verificano che il modello
riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE. Ai fini della lettera b), gli enti calcolano
la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle
operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del
valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di
vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 3 o le
rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso
del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il
periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi
da 2 a 4. 2.
Per le operazioni soggette ad adeguamento dei
margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con
rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore
dell'esposizione con contratti di margine non è inferiore a: a) 5 giorni lavorativi per i panieri di
compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di
riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in
prestito e finanziamenti con margini; b) 10 giorni lavorativi per tutti gli altri
panieri di compensazione. Le lettere a) e b) sono soggette alle
seguenti eccezioni: i) per tutti i panieri di compensazione in
cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel
corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre
successivo non è inferiore a 20 giorni lavorativi. Questa eccezione non si
applica alle esposizioni commerciali degli enti; ii) per i panieri di compensazione
contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un
derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio
di margine non è inferiore a 20 giorni lavorativi. Gli enti determinano se la garanzia reale è
illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un
contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di
mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno,
potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o
rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di
una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC). Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli
detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e,
qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente
sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli. 3.
Se un ente è stato coinvolto in più di due
controversie in merito a richieste di margini su un particolare paniere di
compensazione o controparte nei due trimestri immediatamente precedenti che
sono durate più del periodo con rischio di margine applicabile ai sensi del
paragrafo 2, l'ente utilizza un periodo con rischio di margine che è
almeno doppio rispetto al periodo di cui al paragrafo 2 per tale paniere
di compensazione per i due trimestri successivi. 4.
Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N
giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui al
paragrafo 2, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che periodo con rischio di margine = F + N − 1. 5.
Se il modello interno include l'effetto della
marginazione sulle fluttuazioni del valore di mercato del paniere di
compensazione, l'ente modellizza la garanzia, eccetto il contante nella stessa
valuta dell'esposizione, congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli del
valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento
tramite titoli. 6.
Se l'ente non è in grado di modellizzare la
garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del
valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento
tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella
stessa valuta dell'esposizione, a meno che non utilizzi le rettifiche per la
volatilità basate sulle stime interne che soddisfano le norme del metodo
integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o le rettifiche
di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4. 7.
L'ente che utilizza l'IMM non tiene conto nei
suoi modelli dell'effetto di una riduzione del valore dell'esposizione dovuta a
una clausola di un contratto di garanzia che richieda il ricevimento della
garanzia quando si deteriora il merito di credito della controparte. Articolo 280
Gestione del rischio di controparte (CCR) — politiche, procedure e sistemi 1.
L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione
del rischio di controparte, comprendente: a) politiche, procedure e sistemi per
garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la
segnalazione interna di tale rischio; b) procedure volte a garantire che tali
politiche, procedure e sistemi siano rispettati. Tali politiche, procedure e sistemi sono
concettualmente solidi e vengono applicati con correttezza e debitamente
documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche
empiriche utilizzate per misurare il CCR. 2.
Il quadro di gestione del CCR di cui al
paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità,
del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR.
In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti
principi: a) non svolge attività con una controparte
senza averne prima valutato il merito di credito; b) tiene debitamente conto del relativo
rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente; c) gestisce tali rischi nel modo più completo
possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle
esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa. 3.
L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo
quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità
competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue: a) potenziali richieste di margini in
entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come
il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato; b) potenziali richieste in entrata per la
restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti; c) richieste derivanti da un potenziale
abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito. L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del
riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di
liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la
garanzia reale in modo tempestivo. 4.
L'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente
partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano
destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei
limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro
possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale.
L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle
condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono
integrati nel modello. 5.
Le segnalazioni quotidiane relative alle
esposizioni dell'ente al CCR a norma dell'articolo 281, paragrafo 2,
lettera b), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed
un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da
singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni
dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR. 6.
Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito
conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni
in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti
interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono
collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità
coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del
credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo
formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di
dirigenza appropriato. 7.
Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare
l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura
l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A
livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia
l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di
confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o
concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di
settori e di mercati. 8.
L'ente istituisce e mantiene un programma
sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono
verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono
presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di
gestione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress
rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di
circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata
gestione di tali rischi. Articolo 281
Strutture organizzative per la gestione del CCR 1.
L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene: a) un'unità di controllo del rischio che sia
conforme al paragrafo 2; b) un'unità di gestione delle garanzie reali
che sia conforme al paragrafo 3. 2.
L'unità di controllo del rischio è responsabile
della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la
convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti
funzioni e soddisfa i seguenti requisiti: a) è responsabile dell'elaborazione e messa
in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente; b) elabora segnalazioni quotidiane ed
analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale
analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori
dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione; c) controlla l'integrità dei dati
utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le segnalazioni sui
risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la
valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i
limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione; d) è indipendente dalle unità
preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e
sottratta ad ogni indebita influenza; e) è dotata di un numero sufficiente di
dipendenti; f) riferisce direttamente all'alta
dirigenza dell'ente; g) la sua attività è strettamente
integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente; h) i risultati da essa prodotti
costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e
controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente. 3.
L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i
seguenti compiti e funzioni: a) calcola ed effettua richieste di margini,
gestisce le controversie in materia di richieste di margini e segnala i livelli
degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione
accuratamente su base giornaliera; b) controlla l'integrità dei dati utilizzati
per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e
riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno
dell'ente; c) monitora la misura del riutilizzo delle
garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce
o in rapporto con essa; d) segnala al livello appropriato della
dirigenza i tipi di garanzie reali che vengono riutilizzate e le modalità di
tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza; e) monitora la concentrazione su singoli
tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali; f) segnala all'alta dirigenza informazioni
sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente,
fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e segnalazioni
interne riflettono anche le tendenze di queste cifre. 4.
L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti
all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1,
lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello
appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e
accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di
tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle
sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di
personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera
tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di
limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni. Articolo 282
Verifica del sistema di gestione del CCR Nell'ambito del processo di audit interno,
l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di
gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo
e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 281 e riguarda, come
minimo: (a)
l'adeguatezza della documentazione del sistema e
del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 280; (b)
l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di
cui all'articolo 281, paragrafo 1, lettera a); (c)
l'organizzazione dell'unità di gestione delle
garanzie reali di cui all'articolo 281, paragrafo 1, lettera b); (d)
l'integrazione delle misure del CCR nella gestione
quotidiana del rischio; (e)
il processo di approvazione dei modelli di
quantificazione del rischio (risk pricing models) e dei sistemi di
valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office; (f)
la convalida di eventuali modifiche rilevanti del
processo di misurazione del CCR; (g)
la portata del CCR rilevato dal modello di
misurazione del rischio; (h)
l'integrità del sistema informativo della
dirigenza; (i)
l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al
CCR; (j)
l'accurata presa in considerazione dei termini
giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del
valore dell'esposizione; (k)
la verifica della coerenza, della tempestività e
dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche
sotto il profilo della loro indipendenza; (l)
l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di
volatilità e di correlazione; (m)
l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la
trasformazione dei rischi; (n)
la verifica dell'accuratezza del modello tramite
test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 287, paragrafo 1,
lettere da b) a e); (o)
la conformità delle unità di controllo del CCR e di
gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti. Article 283
Verifica dell'utilizzo a fini interni 1.
Gli enti assicurano che la distribuzione delle
esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE
Effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del
CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel
processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR e nell'allocazione
del capitale interno. 2.
L'ente dimostra con piena soddisfazione delle
autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima del permesso
delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente
all'articolo 277, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati
nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle
esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE. 3.
Il modello utilizzato per la distribuzione delle
esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui
all'articolo 280. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle
linee di credito (mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre
esposizioni creditizie) e l'allocazione del capitale interno. 4.
Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le
esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al
lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a
fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione
di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso
modello utilizzato per calcolare l'EPE. 5.
L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su
base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione
delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli
meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti
previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di
cassa e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate
all'importanza e alla composizione dell'esposizione. 6.
L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata
per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i
contratti all'interno del paniere di compensazione. L'ente dispone di
procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei
casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale
aumento previsto dell'esposizione viene preso in considerazione nel modello
dell'ente per il calcolo del capitale interno. Articolo 284
Prove di stress 7.
L'ente dispone di un ampio programma di prove di
stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti in
materia di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2
a 10. 8.
Esso individua gli eventi potenziali o i
cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti
sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di
far fronte a tali circostanze. 9.
Le misure di stress previste dal programma sono
raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come
parte integrante del processo di cui all'articolo 79 della direttiva
[inserted by OP]. 10.
Il programma riflette pienamente le negoziazioni e
le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a
livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per
condurre prove di stress periodiche. 11.
Esso prevede almeno mensilmente prove di stress
sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come
i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali
creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di
identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni
sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle
esposizioni (riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali
e quelli non direzionali sostanziali) e le prove di stress congiunte
esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a
livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello
aggregato. 12.
L'ente applica almeno trimestralmente scenari di
prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali,
compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di
stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari: a) si sono verificati gravi eventi economici
e di mercato; b) l'ampia liquidità del mercato è diminuita
considerevolmente; c) un importante intermediario finanziario
sta liquidando posizioni. 13.
La gravità degli shock dei fattori di rischio
sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di
valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio
sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato
estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le
prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui
requisiti in materia di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio,
della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma
di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore
probabilità. 14.
Il programma prevede, se del caso, prove di reverse
stress per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere
esiti negativi significativi. Le prove di reverse stress tengono conto
dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio. 15.
I risultati delle prove di stress a titolo del
programma sono segnalati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta
dirigenza. Le segnalazioni e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più
significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le
concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio
(all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze
specifiche di portafoglio e di controparte. 16.
L'alta dirigenza assume un ruolo guida
nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e
nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano
significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress
per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che
indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a
fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o
concentrati. Articolo 285
Rischio di correlazione sfavorevole 1.
Ai fini del presente articolo: a) "rischio generale di correlazione
sfavorevole" (general wrong-way risk): sorge quando tra la
probabilità di inadempimento di una controparte e i fattori di rischio generale
di mercato vi è una correlazione positiva; b) "rischio specifico di correlazione
sfavorevole" (specific wrong-way risk): sorge quando vi è un legame
giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC o
dell'operazione di finanziamento tramite titoli. 2.
Gli enti prendono in debita considerazione le
esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di
correlazione sfavorevole. 3.
Al fine di individuare un rischio generale di
correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari
di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole
con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre
la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori
di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole
per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti all'area
di attività. 4.
L'ente dispone di procedure per individuare,
sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione
sfavorevole per ciascuna entità giuridica, dalle fasi iniziali di un'operazione
e per tutta la sua durata. Le operazioni con controparti in cui è stato
individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in
conformità del paragrafo 5. 5.
Gli enti calcolano i requisiti in materia di fondi
propri per il CCR nei confronti delle controparti laddove sia stato individuato
un rischio specifico di correlazione sfavorevole conformemente ai seguenti
principi: a) gli strumenti per i quali esiste un
rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso
paniere di compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono
trattati come un paniere di compensazione distinto; b) all'interno di ciascuno di tali panieri
di compensazione distinti, per i credit default swaps single-name
il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del
valore equo (fair value) residuo degli strumenti sottostanti in base
all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione; c) la LGD di un ente che utilizza il metodo
di cui al capo 3 è pari al 100% per tali operazioni su swap; d) per un ente che utilizza il metodo di cui
al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di
un'operazione non garantita; e) per tutte le altre operazioni riferite ad
un single name in ciascuno di tali distinti panieri di compensazione, il
valore dell'esposizione è pari al valore dell'operazione nell'ipotesi di un
inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default) dell'obbligazione
sottostante; f) nella misura in cui si usino i calcoli
esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per
i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5,
sezione 4 che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula
utilizzata è pari al 100%. 6.
Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al
competente comitato dell'organo di gestione relazioni periodiche sul rischio
specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per
gestire tali rischi. Articolo 286
Integrità del processo di modellizzazione 17.
L'ente garantisce l'integrità del processo di
modellizzazione di cui all'articolo 278 adottando quanto meno le seguenti
misure: a) il modello riflette le condizioni
generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva,
completa e prudente; b) tali condizioni comprendono quanto
meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di
riferimento, i contratti di margine e gli accordi di compensazione; c) le condizioni generali e le
clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli
formali periodici; d) un processo di riconoscimento degli
accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la
compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante; e) la verifica di cui alla lettera d) è
immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità
indipendente; f) la trasmissione al modello EPE dei dati
relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è
soggetta ad audit interno; g) vi sono procedure formali di verifica
della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su
base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche
dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno
prudente, ai fini del calcolo dell'EPE. 18.
I dati correnti di mercato sono utilizzati per
determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo
modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di
mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici
sottostanti, come deriva (drift), volatilità e correlazione. Se l'ente
impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono
aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso
necessario dalle condizioni di mercato. Per calcolare l'EPE Effettiva utilizzando una
calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE Effettiva utilizzando i dati di
tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle
sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress. I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono
applicati dall'ente a tale scopo. 19.
L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità
competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il
calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento
dei differenziali dei credit default swaps o di altri differenziali
creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una
selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi
negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui
differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati
specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating
interni e attività. 20.
Il modello EPE per tutte le controparti utilizza
dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del
credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la
calibrazione del modello EPE sui dati attuali. 21.
Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di
stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che
sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto.
L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando
a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e
parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione
durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente
sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni
del periodo di stress di tre anni). Le autorità competenti impongono all'ente di
adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di
riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra. 22.
L'ente sottopone il modello ad un processo di
validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale
processo di validazione: a) specifica il tipo di prove richieste per
assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le
ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo
ad una sottostima dell'EPE; b) include un riesame della completezza del
modello. 23.
L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di
procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE quando tali rischi
assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente: a) individua e gestisce le sue esposizioni
al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato
all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni
al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato
all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a); b) per le esposizioni con un profilo di
rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una
misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura
dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione; c) per le esposizioni con durata residua
inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione
(esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e
conserva i dati che consentono tali raffronti. 24.
L'ente dispone di procedure interne per verificare,
prima di includere un'operazione in un paniere di compensazione, che tale
operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile,
che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7. 25.
L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare
il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere
in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse
soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. 26.
L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo
settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo. Articolo 287
Requisiti per il sistema di gestione dei rischi 1.
L'ente soddisfa i seguenti requisiti: a) soddisfa i requisiti qualitativi di cui
alla parte III, titolo IV, capo 5; b) procede a un regolare programma di test
retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello
con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su
posizioni statiche con misure realizzate; c) effettua una validazione iniziale e un costante
riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del
rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti
dall'elaborazione del modello; d) l'organo di gestione e l'alta dirigenza
partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse
adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di
controparte. A tale riguardo, le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità
di controllo del rischio indipendente istituita conformemente
all'articolo 281, paragrafo 1, lettera a), sono verificate da
dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia
riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni
dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente; e) il modello interno di misurazione dei
rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei
rischi dell'ente; f) il sistema di misurazione dei rischi è
utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di
negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni
sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità
coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e
dall'alta dirigenza; g) l'ente garantisce che il suo sistema di
gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie
documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il
funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per
assicurare che tali politiche siano rispettate; h) una verifica indipendente del sistema di
misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno
dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia
dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo
globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque
almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui
all'articolo 282; i) la validazione costante dei modelli di
rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione
periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure
da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli. 2.
Le autorità competenti tengono conto della misura
in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di
fissare il livello di α, come stabilito all'articolo 278,
paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono
ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo. 3.
L'ente documenta il processo di validazione
iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il
calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio
che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le
misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno
condotte le analisi dei test retrospettivi e tutte le altre validazioni in
corso, come viene svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai
portafogli e quali sono le analisi utilizzate. 4.
L'ente definisce i criteri per valutare i propri
modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel
calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il
processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance
inaccettabili. 5.
L'ente definisce come sono costruiti portafogli
rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione
al CCR e delle sue misure del rischio. 6.
La validazione dei modelli di esposizione al CCR e
delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene
conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista. Articolo 288
Requisiti per la validazione dei modelli per il calcolo dell'EPE 1.
Nel quadro della validazione iniziale e su base
continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio,
l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti: a) l'ente effettua test retrospettivi
utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima
del permesso delle autorità competenti conformemente all'articolo 277,
paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali
di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di
inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato; b) l'ente che utilizza il metodo di cui
all'articolo 278, paragrafo 12, lettera b), convalida
periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti
realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine
nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno del paniere di
compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e il paniere di
compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste
negoziazioni, la validazione ne tiene conto; c) l'ente esegue test retrospettivi sulla
performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio
pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di
mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione
considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di
margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione; d) se la validazione del modello indica che
l'EPE Effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per
rimediare all'imprecisione del modello; e) l'ente testa i modelli di
quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR
in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di
mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base
continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni
tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai
fattori di rischio di mercato; f) il modello per il calcolo
dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al
fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo paniere di
compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate al paniere di
compensazione appropriato nell'ambito del modello; g) il modello di esposizione al CCR include
informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli
effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del
margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in
futuro. Il modello riflette la natura dei contratti di margine che sono
unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo
con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal
margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei
trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle
garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4; h) il processo di validazione del modello
include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su controparti
rappresentative. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test
retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi
(effettivi o ipotetici). Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base
alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di
fattori di rischio ai quali l'ente è esposto; i) l'ente effettua test retrospettivi
intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le
misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori
dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di
rischio; j) la performance dei modelli di
esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate
pratiche di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado
di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello
EPE; k) l'ente convalida i suoi modelli di
esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali
commisurati alla scadenza delle negoziazioni coperte dalla deroga IMM
conformemente all'articolo 277; l) l'ente verifica regolarmente i modelli
di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla
controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel
quadro del processo di validazione su base continuativa; m) la validazione su base continuativa di un
modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende
una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance; n) la frequenza con la quale i parametri di
un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente
nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa; o) la validazione iniziale e su base
continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle
esposizioni a livello di controparte e di paniere di compensazione siano o meno
appropriati. 2.
Una misura più prudente rispetto alle unità di
misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari
per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa)
moltiplicata per la EPE Effettiva previo permesso da parte delle autorità
competenti. Il grado di relativa prudenza sarà valutato al momento
dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione
delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di
vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione
continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le
quali sono utilizzati i modelli. 3.
Se i test retrospettivi indicano che il modello non
è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano il permesso dello
stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia
migliorato senza indugi. Sezione 7
Compensazione contrattuale Articolo 289
Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del
rischio 1.
Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione
del rischio, conformemente all'articolo 292, solo ai seguenti tipi di
accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di
compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente
all'articolo 290 e l'ente soddisfi i requisiti di cui
all'articolo 291: a) contratti bilaterali di novazione fra un
ente e la sua controparte in cui i crediti e le obbligazioni reciproche sono
automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto
ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce
tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di
tali contratti ed è vincolante per le parti; b) altri accordi bilaterali di compensazione
tra un ente e la sua controparte; c) accordi contrattuali di compensazione tra
prodotti differenti per enti che utilizzano il metodo stabilito nella sezione 6
per le operazioni rientranti nel campo di applicazione di detto metodo. La compensazione tra operazioni effettuate da
entità giuridiche diverse di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo
dei requisiti in materia di fondi propri. Articolo 290
Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale 27.
Le autorità competenti riconoscono un accordo di
compensazione contrattuale solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e,
se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte. 28.
Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti
gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della
determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte: a) l'ente ha concluso un accordo di
compensazione contrattuale con la sua controparte che crea un obbligo giuridico
unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di
inadempimento della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a
pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle
singole operazioni incluse; b) l'ente ha messo a disposizione delle
autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso
di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i crediti e le
obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il
parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile: i) del paese nel quale la controparte ha
sede; ii) nel caso di una succursale di
un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del
paese in cui è situata la succursale; iii) del paese la cui legge disciplina le
singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione; iv) del paese la cui legge disciplina
qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione
contrattuale; c) il rischio di credito verso ogni
controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che
comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore
aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito
e del capitale interno; d) il contratto non contiene una clausola
che, in caso di inadempimento di una controparte, consente ad una controparte
non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non
effettuare alcun pagamento a favore della parte inadempiente, anche se
quest'ultima risultasse un creditore netto. Le autorità competenti si accertano che la
compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla
legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b). Se una qualsiasi delle
autorità competenti non è convinta a tal riguardo, all'accordo di compensazione
contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna
delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in
merito. 29.
I pareri giuridici di cui alla lettera b)
possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale.
Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di
compensazione contrattuale tra prodotti differenti: a) il saldo netto di cui
all'articolo 290, paragrafo 2, lettera a) è il saldo netto dei
valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo tipo
bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di
mercato delle singole operazioni compensate ("importo netto cross-product"); b) i pareri giuridici di cui
all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b) riguardano la validità
e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti
differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di
compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo tipo bilaterale
incluso. Articolo 291
Obblighi degli enti 1.
L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire
che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione
contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge dei paesi
rilevanti di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b). 2.
L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione
richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale. 3.
L'ente considera gli effetti della compensazione
nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni
controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti. 4.
In caso di accordi contrattuali di compensazione
tra prodotti differenti di cui all'articolo 289, l'ente mantiene procedure
di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera c) al fine di
verificare che ogni operazione inclusa in un paniere di compensazione sia coperta
da un parere giuridico di cui all'articolo 290, paragrafo 2,
lettera b). L'ente, tenendo in conto l'accordo di
compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i
requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di
cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di
credito, se del caso, per ogni accordo tipo bilaterale incluso e per ogni
operazione inclusa. Articolo 292
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del
rischio 1.
Agli accordi di compensazione contrattuale si
applica il seguente trattamento: a) la compensazione ai fini delle sezioni 5
e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati; b) nel caso dei contratti di novazione, si
può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali
contratti anziché degli importi lordi. In applicazione della sezione 3, gli enti
possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare: i) il costo corrente di sostituzione di cui
all'articolo 269, paragrafo 1; ii) gli importi del capitale nozionale o i
valori sottostanti di cui all'articolo 269, paragrafo 2. Nell'applicazione della sezione 4, nel
determinare l'importo nozionale di cui all'articolo 270, paragrafo 1,
gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo
dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le
percentuali di cui alla tabella 3. c) Nel caso di altri accordi di
compensazione, l'ente applica la sezione 3 come segue: i) il costo corrente di sostituzione di
cui all'articolo 269, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un
accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione
netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia
luogo ad un'obbligazione netta per l'ente che calcola il costo di sostituzione
netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0"; ii) l'importo relativo alle esposizioni
creditizie potenziali future di cui all'articolo 269, paragrafo 2 per
tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla
formula seguente: dove: PCEred
= importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per
tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di
compensazione bilaterale giuridicamente valido; PCEgross
= somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future
per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo
di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati
moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla
tabella 1; NGR
= il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di
sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione
bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore)
ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo
di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore). 2.
Per il calcolo dell'esposizione creditizia
potenziale futura in base alla formula predetta, gli enti possono considerare i
contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come
un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti. Nell'applicazione dell'articolo 270,
paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente
congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un
capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale
nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3. Ai fini del presente paragrafo, i contratti
perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward
foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale
nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza
alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta. 3.
Per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo
di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come
indicato nella tabella 6: Tabella 6 Durata originaria || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio Un anno o meno || 0,35% || 1,50% Da più di un anno a non più di due anni || 0,75% || 3,75% Incremento per ogni anno successivo || 0,75% || 2,25% 4.
Nel caso di contratti relativi ai tassi di
interesse, gli enti possono scegliere, previo consenso delle autorità
competenti, tra la durata originaria e la durata residua. Sezione 8
Elementi del portafoglio di negoziazione Articolo 293
Elementi del portafoglio di negoziazione 1.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il
trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I,
sezione C, punto 8 della direttiva 2004/39/CE. 2.
Quando calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di
negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi: a) nel caso di derivati su crediti di tipo total
return swap o credit default swap, per determinare il valore
dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3,
il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali: i) 5% se l'obbligazione di
riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente,
costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2; ii) 10% se l'obbligazione di
riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non
costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III,
titolo IV, capo 2. Tuttavia, nel caso di un credit default swap,
un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel
sottostante può considerare pari allo 0% la percentuale per l'esposizione
creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap non sia
soggetto a close-out in caso di insolvenza dell'entità la cui
esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante,
anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento. Se il derivato su crediti assicura una protezione
con riferimento allo nth-to-default in una serie di obbligazioni
sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali indicate sopra sia
applicabile con riferimento all'obbligazione con l'n-esima qualità creditizia
più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento
qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2; b) gli enti non utilizzano il metodo
semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui
all'articolo 217 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali
finanziarie; c) nel caso delle operazioni di vendita con
patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito
registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti
gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel
portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili; d) per le esposizioni dovute a strumenti
derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono
riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione
come garanzie reali ammissibili; e) ai fini del calcolo delle correzioni di
volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma
del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o
presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo
nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche
di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti
trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti
di capitale non inclusi in un indice principale quotati in un mercato
ufficiale; f) quando l'ente utilizza il metodo delle
rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3
per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4,
esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando
l'ente utilizza il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può
applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione; g) in relazione al riconoscimento di accordi
tipo di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e
di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni
correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra
posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in
tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti
requisiti: i) tutte le operazioni sono valutate
quotidianamente in base ai prezzi di mercato; ii) tutti gli elementi presi in prestito,
acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti
come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che
vengano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo; h) se un derivato su crediti compreso nel
portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione
del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente
all'articolo 199, gli enti applicano uno dei seguenti metodi: i) lo trattano come se la posizione su
tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte; ii) includono coerentemente ai fini del
calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte
tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti
parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al
CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma
del capo 4. Sezione 9
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso una controparte
centrale Articolo 294
Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le
seguenti definizioni: (1)
"protetto in caso di fallimento" (bankruptcy
remote): in relazione ad attività, significa che esistono disposizioni
efficaci che assicurano che le attività non saranno a disposizione dei
creditori di una controparte centrale (CCP) o di un membro compensatore in caso
di insolvenza di tale CCP o membro compensatore; (2)
"operazione relativa a CCP": un contratto
o un'operazione di cui all'articolo 295, paragrafo 1, tra un cliente
e un membro compensatore che siano direttamente collegati a un contratto o ad
un'operazione di cui all'articolo 295, paragrafo 1, tra tale membro
compensatore e una CCP; (3)
"membro compensatore": impresa
partecipante ad una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le
obbligazioni finanziarie derivanti da tale partecipazione; (4)
"cliente": impresa legata ad un membro
compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue
operazioni tramite la CCP interessata; (5)
"contributo di prefinanziamento": un
contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP che è
pagato da un ente. Articolo 295
Campo d'applicazione materiale 1.
La presente sezione si applica ai seguenti
contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP: a) i contratti di cui all'allegato II e i
derivati su crediti; b) le operazioni di vendita con patto di
riacquisto; c) la concessione e assunzione di titoli o
di merci in prestito; d) le operazioni con regolamento a lungo
termine; e) i finanziamenti con margini. 2.
Gli enti applicano il trattamento di cui agli
articoli 297 e 298 ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP di
cui al paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la CCP in questione è stata autorizzata nel
proprio Stato membro d'origine a prestare servizi di compensazione in
conformità della legislazione nazionale, o, nel caso di una CCP di un paese
terzo o di una CCP che fornisce servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro d'origine, è stata autorizzata a prestare servizi di compensazione in
tale Stato membro in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro
in questione; b) l'autorità competente della CCP di cui
alla lettera a) ha pubblicato un documento che conferma che la CCP rispetta
tutte le raccomandazioni per le controparti centrali pubblicate dal Committee
on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di
regolamento) e dal Technical Committee (comitato tecnico) dell'International
Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle
commissioni dei valori mobiliari — IOSCO); c) i contratti o le operazioni non sono
stati respinti dalla CCP. 3.
Quando uno o più criteri di cui al paragrafo 2
non sono stati rispettati, gli enti applicano il trattamento di cui
all'articolo 300. Articolo 296
Trattamento delle operazioni dei membri compensatori e dei clienti 1.
Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei
confronti di CCP e forniscono periodicamente informazioni su tali esposizioni
all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo
di gestione. 2.
Quando l'ente agisce come membro compensatore, per
fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, esso
calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei
confronti di una CCP conformemente agli articoli da 297 a 300. 3.
Quando l'ente agisce come membro compensatore e in
tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP,
esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni
relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni restanti del presente
capo, a seconda dei casi. 4.
Quando l'ente è un cliente di un membro
compensatore, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue
operazioni relative a CCP con il membro compensatore conformemente alle sezioni
restanti del presente capo, a seconda dei casi. 5.
In alternativa al metodo di cui al
paragrafo 4, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia
di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il membro compensatore
conformemente agli articoli da 297 a 300 purché entrambe le seguenti
condizioni siano soddisfatte: a) le posizioni e le attività di tale ente
relative a tali operazioni sono distinte e separate, a livello sia di membro
compensatore che di CCP, dalle posizioni e attività sia del membro compensatore
che degli altri clienti di tale membro compensatore e in conseguenza di tale
separazione le suddette posizioni e attività sono protette in caso di inadempimento
o di insolvenza del membro compensatore o di uno o più dei suoi altri clienti; b) leggi, regolamenti, norme e accordi
contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP
garantiscono in caso di inadempimento o insolvenza del membro compensatore il
trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni
e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro membro compensatore entro il
pertinente periodo con rischio di margine. 6.
Se un ente che agisce come membro compensatore
stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro membro compensatore
al fine di garantire a tale cliente la portabilità delle attività e delle
posizioni di cui al paragrafo 5, lettera b), tale ente può attribuire
un valore dell'esposizione pari a zero all'obbligazione potenziale che si crea
a causa di tale accordo contrattuale. Articolo 297
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali 1.
Un ente applica un fattore di ponderazione del
rischio del 2% ai valori di tutte le sue esposizioni commerciali con CCP. 2.
In deroga al paragrafo 1, quando le attività
fornite come garanzia reale ad una CCP o ad un membro compensatore sono
protette in caso di fallimento, qualora la CCP, il membro compensatore o uno o
più altri clienti del membro compensatore diventino insolventi, l'ente può
attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio
di controparte per tali attività. 3.
L'ente calcola i valori delle sue esposizioni
commerciali con una CCP in conformità delle restanti sezioni del presente capo,
a seconda del caso. 4.
L'ente calcola gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio per le sue esposizioni commerciali con CCP ai fini
dell'articolo 108, paragrafo 8, e dell'articolo 151 come la
somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni commerciali con CCP,
calcolati in conformità dei paragrafi 2 e 3, moltiplicati per il fattore
di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1. 5.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente
fornisce attività come garanzia ad una CCP, esso applica a tali attività un
fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si applica a norma dei
capi 2, 3 e 4 ai valori delle esposizioni calcolati
conformemente al paragrafo 3. Articolo 298
Requisiti in materia di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia in
caso di inadempimento 1.
Gli enti che operano come membri compensatori
detengono fondi propri per coprire le esposizioni risultanti dai loro
contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. Essi calcolano
il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni conformemente alla
metodologia esposta nel presente articolo. Se la CCP centrale non dispone di fondi di
garanzia in caso di inadempimento separati per le operazioni in prodotti con
soli rischi di regolamento, di cui al titolo V, e per i contratti e le
operazioni elencati nell'articolo 295, paragrafo 1, ma utilizza
invece lo stesso fondo di garanzia in caso di inadempimento per mutualizzare le
perdite associate con tutte le operazioni e i contratti, l'ente applica il
metodo di cui al presente articolo a tutti i suoi contributi al fondo di
garanzia in caso di inadempimento. 2.
Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi
propri (Ki) per coprire l'esposizione derivante dal suo
contributo di prefinanziamento (DFi) come segue: dove: β= il fattore di concentrazione comunicato all'ente dalla CCP; N= il numero di membri compensatori comunicato all'ente dalla
CCP; DFCM= la somma dei contributi di prefinanziamento di tutti i membri
compensatori della CCP () comunicata
all'ente dalla CCP; KCM= la somma dei requisiti in materia di fondi propri di tutti i
membri compensatori della CCP calcolati conformemente alla formula applicabile
di cui al paragrafo 3 (). Qualora una CCP abbia un accordo contrattuale
vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in
tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come
se fossero contributi di prefinanziamento, il membro compensatore ritiene tale
margine iniziale come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui
al presente paragrafo. 3.
Gli enti calcolano KCM come
segue: a) dove KCCP ≤ DFCCP
gli enti utilizzano la seguente formula: ; b) dove DFCCP <
KCCP ≤DF* gli enti utilizzano la seguente
formula: ; c) dove DF* <
KCCP gli enti utilizzano la seguente formula: dove: DFCCP = le
risorse finanziarie di prefinanziamento della CCP comunicate all'ente dalla
CCP; KCCP= il
capitale ipotetico della CCP comunicato all'ente dalla CCP; DF = i contributi
totali di prefinanziamento comunicati all'ente dalla CCP; DF*= ; = ; = il
contributo medio di prefinanziamento, , comunicato
all'ente dalla CCP; c1= un
fattore di capitale pari a ; c2= un
fattore di capitale pari al 100%; μ= 1,2. 4.
Gli enti operanti come membri compensatori
calcolano il requisito in materia di fondi propri () per l'esposizione
derivante dai loro contributi impegnati contrattualmente () come
segue: a) dove DF*≥KCCP
gli enti utilizzano la seguente formula: dove: c1= un fattore di capitale
pari a ; = la
somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente ()
comunicata all'ente dalla CCP; b) dove DF* <
KCCP gli enti utilizzano la seguente formula: . 5.
Gli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio per le esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento
dell'ente ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, e
dell'articolo 151 sono calcolati come il requisito in materia di fondi
propri (Ki) determinato a norma dei paragrafi da 2 a 4
moltiplicato per 12,5. 6.
Per "contributo impegnato
contrattualmente" si intende un contributo al fondo di garanzia in caso di
inadempimento di una CCP che un ente è contrattualmente tenuto a versare in un
determinato caso, ma che non rappresenta un contributo di prefinanziamento. 7.
Se la CCP non dispone di un fondo di garanzia in
caso di inadempimento e non dispone di un accordo contrattuale vincolante con i
suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il
margine iniziale ricevuto dai propri membri compensatori come se fossero
contributi di prefinanziamento, si applicano le disposizioni seguenti: a) gli enti sostituiscono la formula per il
calcolo del requisito in materia di fondi propri (Ki) di cui al
paragrafo 2 con la seguente formula: dove: IMi= il
margine iniziale fornito alla controparte centrale dal membro
compensatore i; IM= la somma del
margine iniziale comunicata all'ente dalla CCP; b) se DFCCP è pari a zero, gli
enti utilizzano un valore per c1 dell'1,6% ai fini del calcolo di
cui al paragrafo 3. 8.
Se KCCP
è pari a zero, gli enti utilizzano il valore per c1
dell'1,6% ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. Articolo 299
Calcolo del capitale ipotetico di una CCP 1.
Per i contratti e le operazioni elencati
all'articolo 295, paragrafo 1, le CCP calcolano come segue il
capitale ipotetico di cui necessitano i loro membri compensatori ai fini della
presente sezione: dove: EBRMi= valore
dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore
dell'esposizione della CCP verso il membro compensatore i derivante dai
contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1,
calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal membro
compensatore; VMi= il
margine di variazione associato con il membro compensatore i; IMi= il
margine iniziale fornito alla CCP dal membro compensatore i; DFi= il contributo di prefinanziamento del membro compensatore i; RW = un
fattore di ponderazione del rischio del 20%; coefficiente di capitale= 8%. 2.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, si
applica quanto segue: a) una CCP calcola il valore delle
esposizioni nei confronti dei suoi membri compensatori conformemente al metodo
del valore di mercato di cui all'articolo 269. Nel calcolo di tali valori,
la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi membri
compensatori, opportunamente ridotte dalle rettifiche di vigilanza per
volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali
finanziarie di cui all'articolo 219; b) se il membro compensatore ha il diritto
di ricevere — ma non ha ancora ricevuto — il margine di variazione dalla CCP,
la CCP introduce il corrispondente importo di VMi nell'equazione con
segno positivo. Viceversa, se la CCP ha il diritto di ricevere — ma non ha
ancora ricevuto — il margine di variazione dal membro compensatore, la CCP
introduce il corrispondente importo di VMi nell'equazione con segno
negativo; c) se una CCP ha un'esposizione verso una o
più CCP, tratta tale esposizione come un'esposizione verso membri compensatori
e include margini o contributi di prefinanziamento ricevuti da dette CCP nel
calcolo di KCCP; d) se le risorse finanziarie di una
controparte centrale sono usate in parallelo, e proporzionalmente ai contributi
di prefinanziamento dei suoi membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo
corrispondente di tali risorse al DFCM; e) se una CCP ha un accordo contrattuale
vincolante con i suoi membri compensatori che consente di utilizzare in tutto o
in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se
fossero contributi di prefinanziamento, la CCP considera tale margine iniziale
come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui al
paragrafo 1 e ai fini della notifica di cui al paragrafo 4,
lettera b); f) una CCP sostituisce la formula di cui
all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto ii), con
la seguente: ; g) se una CCP non può calcolare il valore
dell'NGR come definito all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c),
punto ii), procede come segue: i) notifica a coloro tra i suoi membri
compensatori che sono enti la sua incapacità di calcolare l'NGR; ii) per un periodo di 3 mesi, può usare un
valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui
alla lettera f); h) se, al termine del periodo indicato alla
lettera g), punto ii), la CCP sarà ancora incapace di calcolare il valore
di NGR, procede come segue: i) cessa di calcolare KCCP; ii) notifica a coloro tra i suoi membri
compensatori che sono enti di avere cessato di calcolare KCCP; i) ai fini del calcolo dell'esposizione
potenziale futura per le opzioni e le swaptions nel quadro del metodo
del valore di mercato specificato all'articolo 269, la CCP moltiplica
l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione
() quale definito
all'articolo 274, paragrafo 1, lettera a); j) se le regole di una CCP prevedono che
essa utilizzi parte delle sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite
dovute all'inadempimento di uno o più membri compensatori dopo aver esaurito il
suo fondo di garanzia in caso di inadempimento, ma prima di richiedere i
contributi impegnati contrattualmente dei suoi membri compensatori, la CCP
aggiunge l'importo di dette ulteriori risorse finanziarie ()
all'importo totale dei contributi di prefinanziamento (DF): . 3.
Una CCP effettua il calcolo di cui al
paragrafo 1 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se
richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi membri compensatori
che sono enti. 4.
Una CCP comunica le seguenti informazioni a coloro
tra i suoi membri compensatori che sono enti e alle loro autorità competenti: a) il capitale ipotetico (KCCP); b) la somma dei contributi di prefinanziamento
(DFCM) o, se la CCP non dispone di un fondo di garanzia in
caso di inadempimento e non dispone di un accordo contrattuale vincolante con i
suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il
margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero
contributi di prefinanziamento, la somma dei margini iniziali ricevuti dai suoi
membri compensatori (); c) l'importo delle sue risorse finanziarie
di prefinanziamento che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un
accordo contrattuale con i suoi membri compensatori, per coprire le sue perdite
a seguito dell'inadempimento di uno o più membri compensatori prima di
utilizzare il fondo di garanzia in caso di inadempimento dei restanti membri
compensatori (DFCCP); d) il contributo di prefinanziamento medio (); e) il numero totale dei suoi membri
compensatori (N); f) il fattore di concentrazione (β),
come definito al paragrafo 5; g) la somma di tutti i contributi impegnati
contrattualmente (). Le CCP informano coloro tra i loro membri
compensatori che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente
se richiesto dalle autorità competenti di tali membri compensatori. 5.
Le CCP calcolano il fattore di concentrazione
(β) secondo la seguente formula: dove: PCEred,i= l'importo ridotto
relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e
le operazioni di una CCP con il membro compensatore i. 6.
Gli enti informano le rispettive autorità
competenti in merito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 2,
lettere g) e h), punto i), e al paragrafo 4. 7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare quanto segue: a) la frequenza e le date dei calcoli di cui
al paragrafo 1; b) la frequenza, le date e il formato
uniforme della notifica di cui al paragrafo 4; c) le situazioni in cui l'autorità
competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere
frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle
stabilite alle lettere a) e b). L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 300
Requisiti in materia di fondi propri per esposizioni verso CCP non conformi e
per esposizioni derivanti da operazioni non conformi 1.
Se la condizione stabilita all'articolo 295,
paragrafo 3, è soddisfatta, gli enti procedono come segue: a) applicano il metodo standardizzato per il
rischio di credito di cui al capo 2 per calcolare i valori delle
esposizioni e gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni
commerciali per i loro contratti e le operazioni con una CCP; b) applicano la seguente formula per
calcolare il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni derivanti
dai loro contributi di prefinanziamento e dai loro contributi impegnati
contrattualmente: . Se non è soddisfatta solo la condizione di cui
all'articolo 295, paragrafo 2, lettera c), gli enti applicano la
lettera a) in relazione alle esposizioni commerciali relative al contratto
o all'operazione respinti dalla CCP, e il trattamento di cui
all'articolo 298 alle esposizioni derivanti sia dai loro contributi di
prefinanziamento che dai loro contributi impegnati contrattualmente. 2.
Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi
propri per le loro esposizioni verso una CCP conformemente al paragrafo 3
nelle seguenti circostanze: a) hanno ricevuto dalla CCP una notifica a
norma dell'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii), che
la CCP ha cessato di calcolare il KCCP; b) gli enti vengono a sapere — a seguito di
un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di tale CCP o della
CCP stessa — che la CCP in questione non soddisferà più la condizione di cui
all'articolo 295, paragrafo 2, lettera a); c) la condizione di cui
all'articolo 295, paragrafo 2, lettera b), cessa di essere
soddisfatta. 3.
Entro 3 mesi dal verificarsi di una delle
circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) o prima
se l'autorità competente dell'ente lo richiede, l'ente cessa di applicare gli
articoli 297 e 298 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi
propri per le esposizioni commerciali e dei contributi al fondo di garanzia in
caso di inadempimento e procede invece come segue: a) calcola il requisito in materia di fondi
propri per le esposizioni commerciali verso una CCP conformemente al
paragrafo 1, lettera a); b) calcola il requisito in materia di fondi
propri per le esposizioni derivanti sia dai contributi di prefinanziamento che
dai contributi impegnati contrattualmente a tale CCP conformemente al
paragrafo 1, lettera b). Titolo III
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo Capo 1
Principi generali di disciplina dell'uso dei diversi metodi Articolo 301
Permesso e notifica 1.
Per poter utilizzare il metodo standardizzato,
gli enti soddisfano i criteri di cui all'articolo 309, oltre ai requisiti
generali di gestione del rischio di cui agli articoli 73 e 83 della direttiva
[inserted by OP]. Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne
informano le autorità competenti. Le autorità competenti permettono agli enti di
utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le aree di attività
"servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere
commerciale", purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo
308, paragrafo 2, e all'articolo 309. 2.
Le autorità competenti permettono agli enti di
utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di
misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti
qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli articoli 310 e 311 e
quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui
agli articoli 73 e 83 della direttiva [inserted by OP] e al titolo VII, capo 3,
sezione 2, della stessa direttiva. Quando intendono effettuare estensioni o
introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli
enti presentano domanda di permesso alle rispettive autorità competenti. Le
autorità competenti concedono il permesso solo se gli enti continuano a
rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le
modifiche. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
la metodologia di valutazione in base alla quale
le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare i metodi avanzati di
misurazione; (b)
le condizioni per valutare il carattere
rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 302
Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati 1.
Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato
non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano
rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 2.
Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di
misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base,
tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 3.
Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo
meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha dimostrato con piena
soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato
non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri
per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario
sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un
impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di
gestire efficacemente il rischio operativo; b) l'ente ha
ricevuto il previo permesso dell'autorità competente. Articolo 303
Uso combinato di diversi metodi 1.
Previo permesso delle autorità competenti, gli
enti possono utilizzare una combinazione di metodi. Le autorità competenti
concedono il permesso se sono rispettati i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a
4, laddove applicabili. 2.
Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato
di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo
standardizzato, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a)
la combinazione di metodi utilizzata dall'ente
coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la
metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni
territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri
interni; (b)
sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo
309 e i requisiti di cui agli articoli 310 e 311 per la parte di attività
coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di
misurazione. 3.
Per gli enti che intendono utilizzare un metodo
avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo
standardizzato le autorità competenti possono imporre, caso per caso, le
seguenti condizioni aggiuntive per la concessione del permesso: (a)
alla data di applicazione di un metodo avanzato
di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei
rischi operativi dell'ente; (b)
l'ente si impegna ad applicare il metodo
avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di
un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato. 4.
Un ente può chiedere il permesso dell'autorità
competente a utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo
standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione
di nuove attività che potrebbero richiedere un periodo transitorio per
l'applicazione del metodo standardizzato. L'autorità competente concede il permesso solo
se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un
calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato. 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
le condizioni sulla base delle quali le autorità
competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a); (b) le condizioni sulla base delle quali
le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al
paragrafo 3. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Capo 2
Metodo base Articolo 304
Requisito in materia di fondi propri Nell'ambito del metodo base, il requisito
in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media
triennale dell'indicatore rilevante definito all'articolo 305. Gli enti calcolano la media triennale
dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base
annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati
sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Qualora da una delle osservazioni risulti
che l'indicatore rilevante è negativo o nullo, gli enti non tengono conto di
questo dato nel calcolo della media triennale. Gli enti calcolano la
media triennale come la somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati
positivi. Articolo 305
Indicatore rilevante 1.
Per gli enti che applicano i principi contabili
stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto
profitti e perdite degli enti di cui all'articolo 27 di detta direttiva,
l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella
1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con
il suo segno positivo o negativo. Tabella 1 1 Interessi e proventi assimilati 2 Interessi e oneri assimilati 3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso 4 Proventi per commissioni/provvigioni 5 Oneri per commissioni/provvigioni 6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie 7 Altri proventi di gestione Gli enti correggono i predetti elementi tenendo
conto dei seguenti requisiti: (a)
gli enti calcolano l'indicatore rilevante al
lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese
operative le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da
terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di
un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono
utilizzare le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi per
ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a
vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti; (b)
gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel
calcolo dell'indicatore rilevante: i) profitti e perdite realizzati sulla
vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione, ii) i proventi derivanti da partite
straordinarie o irregolari, iii) i proventi derivanti da
assicurazioni; (c)
quando la rivalutazione di titoli del
portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti
possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l'articolo 36,
paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione
contabilizzata nel conto profitti e perdite. 2.
Gli enti che applicano principi contabili
diversi da quelli stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore
rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui al
presente articolo. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo dell'indicatore
rilevante di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Capo 3
Metodo standardizzato Articolo 306
Requisiti in materia di fondi propri 1.
In base al metodo standardizzato, gli enti
suddividono le loro attività nelle aree di attività di cui alla tabella 2 del
paragrafo 4 e conformemente ai principi fissati all'articolo 307. 2.
Gli enti calcolano il requisito in materia di
fondi propri per il rischio operativo come la media triennale della somma dei
requisiti annuali in materia di fondi propri per tutte le aree di attività di
cui alla tabella 2 del paragrafo 4. Il requisito annuale in materia di fondi
propri per ogni area di attività è pari al prodotto del corrispondente fattore
beta riportato nella tabella e della parte dell'indicatore rilevante
classificata nell'area di attività corrente. 3.
Per ogni anno, gli enti possono compensare senza
limiti i requisiti negativi in materia di fondi propri (dovuti alla parte
negativa dell'indicatore rilevante dell'area di attività) con i requisiti
positivi in altre aree di attività. Tuttavia, qualora i requisiti aggregati in
materia di fondi propri di tutte le aree di attività in un determinato anno
siano negativi, per quell'anno l'ente immette al numeratore il valore zero. 4.
Gli enti calcolano la media triennale della
somma di cui al paragrafo 2 sulla base delle tre ultime osservazioni su base
annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati
sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Tabella 2 Area di attività || Elenco di attività || Percentuale (fattore beta) Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance) || Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile Servizi connessi con l'assunzione a fermo Consulenza in materia di investimenti Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari || 18% Negoziazioni e vendite (Trading and sales) || Negoziazione per conto proprio Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione || 18% Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) (Attività con singole persone fisiche o con imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio) || Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile || 12% Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking) || Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma || 15% Servizi bancari al dettaglio (Retail banking) (Attività con singole persone fisiche o con imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio) || Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma || 12% Pagamenti e regolamenti (Payment and settlement) || Servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento || 18% Gestioni fiduciarie (Agency services) || Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali || 15% Gestioni patrimoniali (Asset management) || Gestione di portafogli Gestione di OICVM Altre forme di gestioni patrimoniali (asset management) || 12% Articolo 307
Principi per la classificazione delle aree di attività 1.
Gli enti elaborano politiche e criteri specifici
documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle aree di attività
e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato di cui
all'articolo 306. Essi rivedono e adattano i criteri e le politiche, se del
caso, in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli. 2.
Gli enti applicano i seguenti principi per la
classificazione delle aree di attività: (a)
gli enti classificano tutte le attività nelle
aree di attività in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente; (b)
gli enti provvedono ad allocare all'area di
attività cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente
attribuita ad un'area nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria
di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di
un'area di attività, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di
classificazione; (c)
qualora un'attività non possa essere attribuita
ad una specifica area di attività, gli enti la imputano all'area che produce la
percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle attività
ausiliarie di detta attività; (d)
gli enti possono utilizzare metodi interni di
stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie aree di attività. I
costi prodotti in un'area di attività che sono imputabili ad una diversa area
possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono; (e)
la classificazione delle attività in aree ai
fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le
categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di
mercato; (f)
l'alta dirigenza è responsabile delle strategie
di classificazione, sotto il controllo dell'organo di gestione dell'ente; (g)
gli enti sottopongono il processo di
classificazione delle aree di attività a revisione indipendente. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per determinare le condizioni di applicazione dei principi della
classificazione delle aree di attività di cui al presente articolo. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 308
Metodo standardizzato alternativo 1.
Nel quadro del metodo standardizzato
alternativo, per le aree di attività "servizi bancari al dettaglio" e
"servizi bancari a carattere commerciale" gli enti applicano quanto
segue: (a)
l'indicatore rilevante è un indicatore di
reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi
moltiplicato per 0,035; (b)
i crediti e gli anticipi sono composti dagli
importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi.
Per l'area "servizi bancari a carattere commerciale", gli enti
includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli
non detenuti nel portafoglio di negoziazione. 2.
Per ottenere il permesso di utilizzare il metodo
standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni: (a)
i servizi bancari al dettaglio (retail
banking) o i servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)
costituiscono almeno il 90% del loro reddito; (b)
una quota significativa dei loro servizi bancari
al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include
prestiti associati ad un'elevata probabilità di inadempimento; (c)
il metodo standardizzato alternativo fornisce
una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti in materia di fondi
propri per il rischio operativo. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di utilizzo del
metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 309
Criteri per il metodo standardizzato I criteri di cui
all'articolo 301, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti: (a)
gli enti dispongono di un sistema di gestione e
di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità
chiaramente assegnate. Essi rilevano le loro esposizioni soggette al rischio
operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite
significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti; (b)
il sistema di valutazione del rischio operativo
dell'ente è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio
complessivo dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte
integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio
operativo dell'ente; (c)
gli enti dispongono di un sistema di
comunicazione verso l'alta dirigenza che fornisce segnalazioni sull'esposizione
al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno
dell'ente. Gli enti si dotano di procedure per intraprendere azioni appropriate
sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni. Capo 4
Metodi avanzati di misurazione Sezione 1
Criteri di idoneità Articolo 310
Requisiti qualitativi I requisiti qualitativi di cui all'articolo
301, paragrafo 2, sono i seguenti: (a)
il sistema interno di misurazione del rischio
operativo dell'ente deve essere strettamente integrato nei suoi processi di
gestione quotidiana del rischio; (b)
l'ente dispone di una funzione indipendente di
gestione del rischio operativo; (c)
l'ente si dota di strumenti di segnalazione
periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di
procedure per intraprendere appropriate azioni correttive; (d)
il sistema di gestione del rischio dell'ente è
ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza
dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità; (e)
l'ente sottopone i processi di gestione del
rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche
effettuate da revisori interni o esterni; (f)
i processi interni di validazione operano in
maniera corretta ed effettiva; (g)
l'accertamento che i flussi di dati e i processi
associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente siano trasparenti e
accessibili. Articolo 311
Requisiti quantitativi 1.
I requisiti quantitativi di cui all'articolo
301, paragrafo 2, includono i requisiti relativi al processo, ai dati interni,
ai dati esterni, all'analisi di scenario, al contesto operativo e ai fattori di
controllo interno di cui rispettivamente ai paragrafi da 2 a 6. 2.
I requisiti relativi al processo sono i
seguenti: (a)
gli enti calcolano il proprio requisito in
materia di fondi propri come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a
meno che le perdite attese non siano adeguatamente stimate nelle prassi
operative interne. L'approccio di misurazione del rischio operativo seguito è
in grado di cogliere potenziali eventi di perdita a elevato impatto,
raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di
confidenza del 99,9% su un periodo di un anno; (b)
il sistema di misurazione del rischio operativo
dell'ente comprende l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di
scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di
controllo interni, come indicato ai paragrafi da 3 a 6. L'ente è dotato di un
approccio ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel
suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo; (c)
il sistema di misurazione del rischio dell'ente
coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della
coda della distribuzione stimata delle perdite; (d)
gli enti possono prendere in considerazione le
correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime
del rischio operativo soltanto se i loro sistemi per la misurazione delle
correlazioni sono solidi e applicati con correttezza e tengono conto
dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di
stress. Gli enti validano le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate
tecniche quantitative e qualitative; (e)
il sistema di misurazione del rischio dell'ente
è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni
qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre
disposizioni del presente regolamento. 3.
I requisiti relativi ai dati interni sono i
seguenti: (a)
gli enti basano le misurazioni interne del
rischio operativo su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando
un ente adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, esso può
utilizzare un periodo di osservazione di tre anni; (b) gli enti sono in grado di classificare
i propri dati storici sulle perdite in funzione delle pertinenti aree di
attività definite all'articolo 306 e delle tipologie di eventi definite
all'articolo 313, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità
competenti. In circostanze eccezionali l'ente può attribuire gli eventi di
perdita che interessano l'intero ente ad un'area di attività aggiuntiva
"elementi d'impresa". Gli enti si dotano di criteri documentati e
oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e
tipologie di eventi. Gli enti registrano nella banca dati sul rischio operativo
e rilevano separatamente le perdite da rischio operativo collegate al rischio
di credito e che gli enti hanno storicamente incluso nella banca dati interna
relativa al rischio di credito. Tali perdite non sono soggette all'applicazione
del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché gli enti continuano
a trattarle come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti in
materia di fondi propri. Gli enti includono le perdite da rischio operativo
collegate ai rischi di mercato nel calcolo del requisito in materia di fondi
propri per il rischio operativo; (c) i dati interni sulle perdite dell'ente
sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni
rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli
enti sono in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o di
esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto
significativo sulle stime di rischio complessive. Gli enti definiscono adeguate
soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni; (d) oltre ai dati sugli importi della
perdita lorda, gli enti raccolgono informazioni sulla data dell'evento, su
eventuali recuperi degli importi lordi, nonché informazioni descrittive sulle
determinanti o sulle cause dell'evento di perdita; (e) gli enti si dotano di criteri
specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un
determinato evento di perdita verificatosi in una funzione centralizzata ovvero
in un'attività che si estenda su più aree di attività, come pure da eventi
collegati tra loro nel tempo; (f) gli enti dispongono di procedure
documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici
sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche
discrezionali, riparametrazioni o altri aggiustamenti, in quale misura essi
possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte
decisioni. 4.
I requisiti di idoneità relativi ai dati esterni
sono i seguenti: (a)
il sistema di misurazione del rischio operativo
dell'ente utilizza dati esterni pertinenti, specialmente quando vi è motivo di
ritenere che l'ente sia esposto a perdite a impatto potenzialmente elevato,
ancorché infrequenti. L'ente dispone di un processo sistematico atto a
individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate
per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione; (b)
gli enti rivedono regolarmente le condizioni e
le prassi per l'utilizzo di dati esterni, le documentano e le assoggettano a
periodica revisione indipendente. 5.
Al fine di valutare la propria esposizione a
eventi di particolare gravità, l'ente utilizza, unitamente ai dati esterni,
analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza,
queste valutazioni vengono nel tempo validate e rivedute dall'ente in base al
confronto con le perdite effettivamente subite. 6.
I requisiti di idoneità relativi al contesto
operativo e ai fattori di controllo interno sono i seguenti: (a)
una metodologia complessiva di valutazione del
rischio dell'ente è in grado di cogliere i fattori cruciali del contesto
operativo e dei fattori di controllo interno che possono modificare il profilo
di rischio operativo dell'ente stesso; (b)
l'ente giustifica la scelta di ciascun fattore
tenendo conto della significatività dello stesso quale determinante del
rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di
attività interessate; (c)
l'ente è in grado di dimostrare alle autorità
competenti la sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la
ponderazione relativa dei vari fattori. Oltre a cogliere le modifiche del
profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema
di misurazione del rischio dell'ente individua anche potenziali aumenti del
rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti
volumi operativi; (d)
l'ente documenta il proprio sistema di
misurazione del rischio e lo sottopone a revisione indipendente all'interno
dell'ente e da parte delle autorità competenti. Nel tempo gli enti validano e
rivedono il processo e i risultati mediante il confronto con le perdite interne
effettivamente subite e dati esterni pertinenti. 7. L'ABE
elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
le condizioni per valutare se un sistema è
solido e attuato con correttezza, ai fini del paragrafo 2, lettera d); (b)
le circostanze eccezionali in cui un ente può
attribuire eventi di perdita ad un'area di attività aggiuntiva, secondo quanto
previsto al paragrafo 3, lettera b). L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 312
Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio 1.
Le autorità competenti consentono agli enti di
riconoscere l'effetto delle assicurazioni, previo il rispetto delle condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 5, e di altri meccanismi di trasferimento del
rischio ove gli enti possano dimostrare il conseguimento di un significativo
effetto di attenuazione del rischio. 2.
L'assicuratore è autorizzato a esercitare
l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla
sua capacità di indennizzo da parte di un'ECAI idonea che l'ABE ha deciso di
associare alla classe di merito di credito 3 o superiore conformemente alle
norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti in virtù del
capo 2. 3.
L'assicurazione e il quadro assicurativo degli
enti rispettano tutte le seguenti condizioni: (a)
la polizza assicurativa deve avere una durata
iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a
un anno l'ente adotta scarti di garanzia appropriati rappresentativi della
decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o
inferiore a 90 giorni, è previsto uno scarto di garanzia pari al 100%; (b)
la polizza deve prevedere un periodo minimo di
preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto; (c)
la polizza di assicurazioni non deve prevedere
esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un
ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore
dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute
dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle
procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza
assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni
derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti; (d)
il metodo di calcolo dell'attenuazione del
rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere
in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura
assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite
utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il
rischio operativo; (e)
l'assicurazione deve essere fornita da un terzo.
Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate,
l'esposizione deve essere trasferita ad un terzo indipendente che soddisfi i
criteri di idoneità fissati al paragrafo 2; (f)
lo schema per il riconoscimento
dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato. 4.
La metodologia per il riconoscimento
dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di
sconto o scarti di garanzia sull'ammontare della polizza in questione, tutti i
seguenti elementi: (a)
nel caso in cui la durata residua della polizza
assicurativa sia inferiore ad un anno: i) la durata residua della polizza
assicurativa; ii) le condizioni di cancellazione della
polizza; (b)
il grado di incertezza associato ai rimborsi
nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative. 5.
La riduzione dei requisiti in materia di fondi
propri derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi
di trasferimento del rischio non supera il 20% del requisito in materia di
fondi propri per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle
tecniche di attenuazione del rischio. Articolo 313
Classificazione delle tipologie di eventi di perdita Le tipologie di eventi di perdita di cui
all'articolo 311, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti: Tabella 3 Categoria di eventi || Definizione Frode interna || Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali – ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie – in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente Frode esterna || Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro || Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie Clientela, prodotti e prassi professionali || Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto Danni a beni materiali || Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi || Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi Esecuzione, consegna e gestione dei processi || Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori Titolo IV
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato Capo 1
Disposizioni generali Articolo 314
Riduzioni per i requisiti su base consolidata 1.
Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini
del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti in
materia di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono
utilizzare le posizioni detenute in un ente o impresa per compensare le
posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa. 2.
Gli enti possono applicare il disposto del
paragrafo 1 previo permesso delle autorità competenti, che potranno concederlo
solo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni: (a)
all'interno del gruppo esiste una ripartizione
adeguata dei fondi propri; (b)
il contesto normativo, giuridico o contrattuale
in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria
all'interno del gruppo. 3.
Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi,
oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, devono essere rispettate tutte le
seguenti condizioni: (a)
dette imprese sono state autorizzate in un paese
terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di
investimento riconosciute di paesi terzi; (b)
dette imprese soddisfano, su base individuale,
requisiti in materia di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal
presente regolamento; (c)
nei paesi terzi in questione non esistono
normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi
all'interno del gruppo. Capo 2
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione Sezione 1
Disposizioni generali e strumenti specifici Articolo 315
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione Il requisito dell'ente in materia di fondi
propri per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti in
materia di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue
posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni inerenti a
cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti
di debito. Articolo 316
Compensazione 1.
Il valore assoluto della differenza (positiva)
tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte
(lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di
capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano
essi contratti financial futures, contratti a premio, warrants e warrants
coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini
del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono
trattate conformemente al disposto degli articoli da 317 a 319. Le posizioni
detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel
calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di
cui all'articolo 325. 2.
Non è consentita alcuna compensazione tra titoli
convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità
competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di
conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito
in materia di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che
possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti in materia
di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche
in questo settore e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.
Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal
segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella
valuta utilizzata dall'ente per la reportistica, al tasso di cambio a vista
prevalente sul mercato. Articolo 317
Contratti standardizzati a termine (future) e contratti differenziali a termine
(forward)
sui tassi di interesse 1.
I contratti standardizzati a termine (contratti futures)
sui tassi di interesse, i contratti differenziali a termine sui tassi di
interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di
debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una
posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale
pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna
prevista nel contratto future e di una disponibilità in un'attività con
scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento
sottostante al contratto future in questione. Analogamente un FRA
venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione
più il periodo di riferimento del contratto e ad una posizione corta con
scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità
in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1
dell'articolo 325, per il calcolo del requisito in materia di fondi propri
a fronte del rischio specifico per i contratti standardizzati a termine e FRA
sui tassi di interesse. Un impegno a termine di acquisto di uno strumento di
debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di
consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso.
Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo
325, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella
colonna appropriata della medesima tabella. 2.
Per "posizione lunga" ai fini del
presente articolo si intende la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di
interesse che riceverà ad una data futura, e per "posizione corta" la
posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una
data futura. Articolo 318
Contratti a premio e warrants 1.
Contratti a premio e warrants su tassi di
interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial
futures, swaps e valute estere sono equiparati, ai fini del presente
capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il
contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta.
Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di
segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il
coefficiente delta applicato, laddove pertinente, è quello del mercato dell'operazione
o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, previo permesso delle
competenti autorità laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC,
quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello appropriato. Il
permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il
tasso di cambiamento del valore del contratto a premio o del warrant
rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato dell'attività sottostante. 2.
Nei requisiti in materia di fondi propri gli
enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi
con i contratti a premio. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti
in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui
al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle
attività degli enti in contratti a premio e warrants. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 319
Swaps Ai fini del rischio di tasso di interesse
gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap
sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse
variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione
lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino
alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno
strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap. Articolo 320
Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati 1.
Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di
mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati
di cui agli articoli da 317 a 319 sulla base del flusso di cassa attualizzato
hanno la facoltà, previo permesso delle autorità competenti, di utilizzare
modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli,
e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato
nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale
in un'unica soluzione. Il permesso viene concesso se tali modelli generano
posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la
stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità viene
valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi
campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in
ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'articolo 328.
Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito. 2.
Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al
paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni
in strumenti derivati di cui agli articoli da 317 a 319 che soddisfino le
seguenti condizioni minime: (a)
le posizioni sono di pari importo e sono
denominate nella stessa valuta; (b)
il tasso di riferimento (per le posizioni a
tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso
fisso) è strettamente allineato; (c)
la successiva data di fissazione del tasso di
interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai
seguenti limiti: i) termine inferiore a un mese: stesso
giorno; ii) termine compreso tra un mese e un anno:
entro sette giorni; iii) termine superiore ad un anno: entro
30 giorni. Articolo 321
Derivati su crediti 1.
Nel calcolo del requisito in materia di fondi
propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di
credito (il "venditore della protezione"), salvo disposizioni
contrarie, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti.
Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore
nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore
di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle
negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla
prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del
calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei total
return swaps, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica
in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come
segue: (a)
un total return swap dà origine a una
posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una
posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari
al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al
quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi del titolo II,
capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico
dell'obbligazione di riferimento; (b)
un credit default swap non dà origine ad
una posizione per il rischio generale. Ai fini del rischio specifico, l'ente
deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità
di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i
requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui
può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto
comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti
vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato; (c)
una single name credit linked note
dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto
derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una
posizione lunga sintetica in un'obbligazione dell'entità di riferimento.
Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché
la note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere
considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica
posizione lunga nel rischio specifico della note; (d)
oltre a una posizione lunga nel rischio
specifico dell'emittente dello strumento, una multiple name credit linked
note che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una
posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale
del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione
dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione
verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di
una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione
con la ponderazione del rischio più elevata. Allorché la multiple name credit
linked note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere
considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica
posizione lunga nel rischio specifico della note; (e)
un derivato di credito first-asset-to-default
dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di
ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al
verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di
fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente
lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito in
materia di fondi propri per il rischio specifico. Un derivato di credito second-asset-to-default
dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di
ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito in materia di
fondi propri più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento
massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito
in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase
della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito in
materia di fondi propri per il rischio specifico. Laddove un derivato su crediti nth-to-default
ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito in
materia di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del
derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio
inerenti alla cartolarizzazione. 2.
Per la parte che trasferisce il rischio di
credito (il "compratore della protezione"), le posizioni sono
determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto
che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta
nell'emittente). Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri per il
"compratore della protezione", viene utilizzato l'ammontare nozionale
del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può
scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale meno
eventuali variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti
successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione
al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta
il segno negativo. Se a un determinato momento si ha un'opzione call abbinata
ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della
protezione. Articolo 322
Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o
di prestito L'ente che trasferisce titoli o diritti
garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con
patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito
titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito in materia di
fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano
posizioni del portafoglio di negoziazione. Sezione 2
Strumenti di debito Articolo 323
Posizioni nette in strumenti di debito Le posizioni nette
sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il
requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e per il rischio
specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta. Sottosezione 1
Rischi specifici Articolo 324
Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta L'ente può fissare un massimale per il
requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di una posizione
netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa
al rischio di inadempimento. Per una posizione corta, tale massimale può essere
calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del
caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di
inadempimento. Articolo 325
Requisito in materia di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a
cartolarizzazione 1.
L'ente imputa le sue posizioni nette in
strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio
di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 316, alle categorie
appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della
valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e
quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso
addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente
articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il
suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tabella 1 Categorie || Requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 0% per il rischio di credito. || 0% Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20% o al 50% per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 6. || 0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi) Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100% per il rischio di credito. || 8,00% Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150% per il rischio di credito. || 12,00% 2.
Per quanto riguarda gli enti che applicano il
metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito
appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo
al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al
paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno
con una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella associata
alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo
standardizzato. 3.
Gli enti possono calcolare il requisito a fronte
del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore
di ponderazione del rischio pari al 10% conformemente all'articolo 124,
paragrafo 3, come metà del requisito in materia di fondi propri per il rischio
specifico per la seconda categoria della tabella 1. 4.
Altri elementi qualificati sono: (a)
le posizioni lunghe e corte in attività che
soddisfano i requisiti per l'attribuzione di una classe di merito di credito
pari almeno a investment grade nel processo di classificazione nel
quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito; (b)
le posizioni lunghe e corte in attività che,
considerando la solvibilità dell'emittente, hanno una PD (probabilità di
inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla lettera a),
nel quadro del metodo IRB; (c)
le posizioni lunghe e corte in attività per le
quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da
un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che
soddisfano tutte le seguenti condizioni: i) sono considerate sufficientemente
liquide dagli enti interessati; ii) la loro qualità di investimento è, a
giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla
lettera a); iii) sono quotate almeno su un mercato
regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se
quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in
questione; (d)
le posizioni lunghe e corte in attività emesse
da enti che sono soggetti ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel
presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato
sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio
dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a); (e)
strumenti emessi da enti che sono considerati
avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente
alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il
rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a
norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste
dal presente regolamento e dalla direttiva [reference to be inserted by OP]. Gli enti che si avvalgono delle lettere c) o d)
dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività
soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia
alle autorità competenti. Articolo 326
Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a
cartolarizzazione 1.
Per gli strumenti rappresentanti posizioni
inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione,
l'ente pondera come segue le sue posizioni nette calcolate conformemente
all'articolo 316, paragrafo 1: (a)
per le posizioni inerenti a cartolarizzazione
che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito
all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% della
ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente al
capo 5; (b)
per le posizioni inerenti a cartolarizzazione
che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del
portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% della ponderazione del
rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al
capo 5. 2.
Il metodo della formula di vigilanza di cui
all'articolo 257 può essere utilizzato quando l'ente può presentare stime della
PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come input del
metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di
tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al
capo 2, sezione 3. Gli enti diversi dagli enti cedenti che
potrebbero applicare detto metodo per la stessa posizione inerente a
cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione possono
utilizzarlo unicamente previo permesso delle autorità competenti, che lo
concedono se l'ente soddisfa le condizioni di cui alla frase precedente. In alternativa le stime della PD e della LGD
come input nel metodo della formula di vigilanza possono essere determinate
sulla base di stime derivate dal metodo per il calcolo del requisito per il
rischio incrementale (metodo IRC) dell'ente cui è stato concesso il permesso di
usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito.
L'alternativa può essere utilizzata solo previo permesso delle autorità
competenti, che viene concesso se le stime soddisfano i requisiti quantitativi
per il metodo basato sui rating interni di cui al capo 2, sezione 3. L'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime
della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC
conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.
Per le posizione inerenti a cartolarizzazione
cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente
all'articolo 396, si applica l'8% del fattore di ponderazione del rischio
complessivo. 4.
L'ente computa le sue posizioni ponderate
risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che
siano lunghe o corte) per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri
per il rischio specifico. 5.
In deroga al paragrafo 4, per il periodo
transitorio che termina il 31 dicembre 2013, l'ente computa
separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate e le sue posizioni nette
corte ponderate. La maggiore tra le due somme risultanti costituisce il
requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tuttavia, l'ente
comunica trimestralmente all'autorità competente dello Stato membro di origine
la somma totale delle sue posizioni nette lunghe ponderate e delle sue
posizioni nette corte ponderate, suddivise per tipo di attività sottostanti. Articolo 327
Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di correlation trading 1.
Il portafoglio di correlation trading
(strategia di negoziazione in base alle correlazioni) consiste in posizioni
inerenti a cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che
soddisfano i criteri seguenti: (a)
le posizioni non sono né posizioni inerenti a
ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri
derivati di esposizioni inerenti a cartolarizzazione che non offrono una quota
proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; (b)
tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei
due strumenti seguenti: i) strumenti single-name,
compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un
mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda; ii) indici solitamente negoziati sulla
base di tali entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul
lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di
acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo
ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni
correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono
essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine
relativamente breve secondo la prassi commerciale. 2.
Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti
non fanno parte del portafoglio di correlation trading: (a)
un sottostante che può essere assegnato alla
classe di esposizione "crediti al dettaglio o crediti potenziali al
dettaglio" o alla classe di esposizione "crediti o crediti potenziali
garantiti da ipoteche sui beni immobili" nel quadro del metodo
standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione
dell'ente; (b)
un credito su una società veicolo. 3.
Un ente può includere nel portafoglio di correlation
trading posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati
su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del
portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato
dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al paragrafo 1,
ultimo comma, per tale strumento o i relativi sottostanti. 4.
Un ente stabilisce come requisito in materia di
fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di correlation
trading il maggiore dei seguenti importi: (a)
il requisito totale in materia di fondi propri
per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del
portafoglio di correlation trading; (b)
il requisito totale in materia di fondi propri
per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del
portafoglio di correlation trading. Sottosezione 2
Rischi generali Articolo 328
Calcolo del rischio generale in funzione della scadenza 1.
Per calcolare i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio generale, tutte le posizioni sono ponderate in funzione
della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi
propri richiesti per dette posizioni. Il requisito viene ridotto quando una
posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata
opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti possibile una riduzione
del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di
scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso
dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone
specifiche in cui esse rientrano. 2.
L'ente imputa le sue posizioni nette alle
appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al
paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli
strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione
del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile
prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito
con una cedola del 3% o più e strumenti con una cedola inferiore al 3%,
assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a
ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza
nella colonna 4 della tabella 2. 3.
Successivamente, l'ente calcola la somma delle
posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in
ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal
secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione
ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o
corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito
è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce. 4.
L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe
ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui
alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per
ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per
ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione
corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga
ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla
posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la
posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga
ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per
una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione
ponderata non compensata della zona in questione. Tabella 2 Zona || Fasce di scadenza || || Cedola del 3% o più || Cedola inferiore al 3% Uno || 0 ≤ 1 mesi || 0 ≤ 1 mesi || 0,00 || — > 1 ≤ 3 mesi || > 1 ≤ 3 mesi || 0,20 || 1,00 > 3 ≤ 6 mesi || > 3 ≤ 6 mesi || 0,40 || 1,00 > 6 ≤ 12 mesi || > 6 ≤ 12 mesi || 0,70 || 1,00 Due || > 1 ≤ 2 anni || > 1,0 ≤ 1,9 anni || 1,25 || 0,90 > 2 ≤ 3 anni || > 1,9 ≤ 2,8 anni || 1,75 || 0,80 > 3 ≤ 4 anni || > 2,8 ≤ 3,6 anni || 2,25 || 0,75 Tre || > 4 ≤ 5 anni || > 3,6 ≤ 4,3 anni || 2,75 || 0,75 > 5 ≤ 7 anni || > 4,3 ≤ 5,7 anni || 3,25 || 0,70 > 7 ≤ 10 anni || > 5,7 ≤ 7,3 anni || 3,75 || 0,65 > 10 ≤ 15 anni || > 7,3 ≤ 9,3 anni || 4,50 || 0,60 > 15 ≤ 20 anni || > 9,3 ≤ 10,6 anni || 5,25 || 0,60 > 20 anni || > 10,6 ≤ 20,0 anni || 6,00 || 0,60 || > 12,0 ≤ 20,0 anni || 8,00 || 0,60 || > 20 anni || 12,50 || 0,60 5.
L'entità della posizione ponderata non
compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione
ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione
ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi
effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della
zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la
posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3. 6.
L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei
calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata
compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la
zona 1 e la zona 2. 7.
La parte residua della posizione ponderata non
compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella
della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare
la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3. 8.
Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli
di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate. 9.
Il requisito in materia di fondi propri
dell'ente risulta dalla somma: (a)
del 10% del totale delle posizioni ponderate
compensate in tutte le fasce di scadenza; (b)
del 40% della posizione ponderata compensata
della zona 1; (c)
del 30% della posizione ponderata compensata
della zona 2; (d)
del 30% della posizione ponderata compensata
della zona 3; (e)
del 40% della posizione compensata ponderata tra
la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3; (f)
del 150% della posizione ponderata compensata
tra le zone 1 e 3; (g)
del 100% delle posizioni residue ponderate non
compensate. Articolo 329
Calcolo del rischio generale in funzione della durata finanziaria 1.
In luogo del sistema di cui all'articolo 328,
gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito in materia di
fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito che
tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa. 2.
Nel sistema basato sulla durata finanziaria di
cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di
debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che
rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti
a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne
calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere
dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo
successivo. 3.
Successivamente l'ente calcola la durata
finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della
formula: dove: D = durata finanziaria calcolata
conformemente alla formula seguente: dove: R = rendimento alla scadenza; Ct = pagamento in contanti al
momento t; M = scadenza finale. Saranno effettuate correzioni al calcolo della
durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio
di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di
dette correzioni. 4.
L'ente classifica ciascuno strumento di debito
nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata
dello strumento stesso. Tabella 3 Zona || Durata finanziaria modificata (in anni) || Interesse presunto (variazione in %) Uno || > 0 ≤ 1,0 || 1,0 Due || > 1,0 ≤ 3,6 || 0,85 Tre || > 3,6 || 0,7 5.
Si calcola quindi la posizione ponderata in base
alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato
per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di
interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata
specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3). 6.
L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata
in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla
durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte
della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa
posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria. L'ente calcola quindi per ciascuna zona le
posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le
procedure indicate all'articolo 328, paragrafi da 5 a 8 per le posizioni
ponderate non compensate. 7.
Il requisito in materia di fondi propri
dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi: (a)
2% della posizione compensata ponderata in base
alla durata finanziaria in ciascuna zona; (b)
40% delle posizioni compensate ponderate in base
alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3; (c)
150% della posizione compensata ponderata in
base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3; (d)
100% delle posizioni residue non compensate ponderate
in base alla durata finanziaria. Sezione 3
Strumenti di capitale Articolo 330
Posizioni nette in strumenti di capitale 1.
In conformità all'articolo 316, l'ente somma
separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette.
La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale.
2.
L'ente calcola, separatamente per ogni mercato,
la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte
nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la
posizione netta generale. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per definire il termine "mercato" di cui al
paragrafo 2. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 331
Rischio specifico per gli strumenti di capitale L'ente moltiplica la sua posizione lorda
generale per il coefficiente dell'8% al fine di calcolare i suoi requisiti in
materia di fondi propri per i rischi specifici. Articolo 332
Rischio generale degli strumenti di capitale Il requisito in materia di fondi propri per
i rischi generali è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata
per il coefficiente dell'8%. Articolo 333
Indici azionari 1.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili uno o
più dei trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche
alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. 2.
Prima dell'entrata in vigore delle norme
tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il
trattamento di cui ai paragrafi 3 e 4, se le autorità competenti hanno
applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013. 3.
I contratti futures su indici azionari,
gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di contratti a premio
relativi a futures su indici azionari e gli indici azionari definiti di
seguito collettivamente "contratti futures su indici azionari"
possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale
che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni
sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con
le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti
notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento. 4.
Qualora un contratto future su indici
azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo
strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su
questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici
azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice
adeguatamente diversificato. Sezione 4
Impegno irrevocabile di acquisto Articolo 334
Riduzione delle posizioni nette 1.
In caso di impegno irrevocabile di acquisto di
strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata
in appresso per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri. In primo
luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni
irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un
contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i
coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti in
materia di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni
irrevocabili di acquisto: Tabella 4 giorno lavorativo 0: || 100% giorno lavorativo 1: || 90% giorni lavorativi 2-3: || 75% giorno lavorativo 4: || 50% giorno lavorativo 5: || 25% dopo il giorno lavorativo 5: || 0%. Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo
in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo
conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto. 2.
Gli enti notificano alle autorità competenti
l'uso che essi fanno del paragrafo 1. Sezione 5
Requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici relativi alle
posizioni coperte da strumenti derivati su crediti Articolo 335
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti 1.
Viene riconosciuta una riduzione per la
copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai
paragrafi da 2 a 6. 2.
Gli enti trattano la posizione in derivati su
crediti come un elemento (leg) e la posizione coperta che ha lo stesso
importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento. 3.
Viene riconosciuta una riduzione integrale
quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché
nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni: (a)
i due elementi consistono di strumenti
esattamente identici; (b)
una posizione lunga per cassa è coperta da un total
rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra
l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione
per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella
dell'esposizione sottostante. In queste situazioni non va applicato un
requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due
lati della posizione. 4.
Viene applicata una riduzione dell'80% quando i
valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una
perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza
tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della
valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche
essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le
oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle
della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il
rischio, si applica una riduzione dell'80% del rischio specifico al lato
dell'operazione con il requisito in materia di fondi propri più elevato, mentre
il requisito per l'altro lato è pari a zero. 5.
All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi
3 e 4, viene riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni: (a)
la posizione risponde alle condizioni di cui al
paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di
riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i
seguenti requisiti: i) l'obbligazione di riferimento ha
rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante; ii) l'obbligazione sottostante e
l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti
clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente
opponibili; (b)
la posizione risponde alle condizioni di cui al
paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di
valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I
disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito in materia di fondi
propri per il rischio di cambio; (c)
la posizione risponde alle condizioni di cui al
paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il
derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni
(consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su
crediti. Ai fini del riconoscimento della riduzione
parziale, invece di addizionare i requisiti in materia di fondi propri per il
rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il
più elevato dei due requisiti. 6.
In tutte le situazioni che non rientrano nei
paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito in materia di fondi propri per il
rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni. Articolo 336
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo
"first-to-default" e "nth-to-default" Nel caso dei derivati su crediti di tipo
"first-to-default" e "nth-to-default", si
applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente
all'articolo 335: (a)
quando un ente ottiene la protezione del credito
per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti
alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il
pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può
compensare il rischio specifico per l'entità di riferimento alla quale si
applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio
specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1
dell'articolo 325; (b)
qualora sia l'n-mo caso di inadempimento tra le
esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del
credito, il compratore della protezione può unicamente compensare il rischio
specifico se la protezione è stata ottenuta anche per inadempimenti da 1 a n-1
o se si sono già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è
analoga a quella di cui sopra per i derivati su crediti di tipo first-to-default
con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default. Sezione 6
Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC Articolo 337
Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC 1.
Fatte salve le altre disposizioni della presente
sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia
di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generale, del
32%. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 342 o dell'articolo 356,
paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 342, quando viene
applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le
posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi
propri per il rischio di posizione, sia specifico che generale, e per il
rischio di cambio del 40%. 2.
Salvo disposto diversamente nell'articolo 339,
non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un
OIC e altre posizioni detenute dall'ente. Articolo 338
Criteri generali per gli OIC Le quote di OIC sono ammissibili al metodo
di cui all'articolo 339, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a)
il prospetto dell'OIC o il documento a questo
equivalente specifica tutti i seguenti elementi: i) le categorie di attività nelle quali
l'OIC è autorizzato a investire; ii) nel caso si applichino limiti agli
investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli; iii) nel caso sia ammessa la leva
finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria; iv) nel caso siano ammesse operazioni in
derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o
operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica
per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni; (b)
l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni
semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i
redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di segnalazione; (c)
le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili
in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su
richiesta del possessore; (d)
gli investimenti dell'OIC sono separati dalle
attività del gestore dell'OIC; (e)
l'ente che effettua l'investimento sottopone
l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi. (f)
l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza
ai sensi della direttiva (OICVM) o di normativa equivalente. Articolo 339
Metodi specifici per gli OIC 1.
Se l'ente è al corrente degli investimenti
sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in
considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti in
materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che
specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono
trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita
la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre
posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di
azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione
in cambio degli investimenti sottostanti. 2.
Gli enti possono calcolare i requisiti in
materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che
specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che
rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance
dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di
cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo
scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di
un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito; (b)
è constatabile inequivocabilmente una
correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote
dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito
che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per "correlazione"
si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i
rendimenti giornalieri dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti
di capitale o di debito. 3.
Se l'ente non è al corrente degli investimenti
sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti in materia
di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo,
nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di
attività soggette al requisito in materia di fondi propri più elevato per il
rischio di posizione, sia generale che specifico, e continui successivamente a
investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo
complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata
come il possesso diretto della posizione ipotetica; (b)
gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta
massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva
attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito in materia di
fondi propri per il rischio specifico e generale, aumentando proporzionalmente
la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi
degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione; (c)
se il requisito in materia di fondi propri per
il rischio di posizione, sia generale che specifico, ottenuto in base al
presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 337,
paragrafo 1, il requisito in materia di fondi propri è limitato a quest'ultimo
livello. 4.
Gli enti possono affidare alle seguenti terze
parti il calcolo e la notifica dei requisiti in materia di fondi propri per il
rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai
paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo: (a)
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC
investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il
depositario; (b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC,
a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3,
lettera a). La correttezza del
calcolo viene confermata da un revisore esterno. Capo 3
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di cambio Articolo 340
De minimis e ponderazione per il rischio di cambio Se la somma della posizione complessiva
netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al
metodo indicato all'articolo 341, ivi comprese le posizioni in cambi e le
posizioni in oro per le quali i requisiti in materia di fondi propri sono
calcolati utilizzando il modello interno, rappresenta più del 2% del
totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito in materia
di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito in materia di fondi
propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta
complessiva in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta
utilizzata per la reportistica moltiplicata per il coefficiente dell'8%. Articolo 341
Calcolo della posizione netta complessiva in materia di rischio di cambio 1.
La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna
valuta (compresa la valuta utilizzata per la reportistica) e in oro viene
calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi): (a)
la posizione netta a pronti (ossia tutti gli
elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di
interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta
a pronti in oro); (b)
la posizione netta a termine, ossia tutti gli
importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni
a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il
capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti; (c)
garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di
cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili; (d)
l'equivalente netto delta o su base delta del
portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro; (e)
il valore di mercato di altri contratti a
premio. Il coefficiente delta applicato ai fini della
lettera d) è, se del caso, quello del mercato dell'operazione, o, laddove non
sia disponibile o per i contratti a premio OTC, previo permesso delle autorità
competenti, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello adeguato.
Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il
tasso di variazione del valore del contratto a premio o del warrant rispetto
a variazioni minime del prezzo di mercato dell'attività sottostante. L'ente può includere le entrate/uscite nette
future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera
coerente. L'ente può scomporre le posizioni nette in valute
composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore. 2.
Le posizioni che un ente detiene al fine
specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi
coefficienti conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, possono, previo
permesso delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni
aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o
strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è
subordinata al permesso apposito delle autorità competenti. Lo stesso
trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato
alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già detratti nel
calcolo dei fondi propri. 3.
Un ente può usare il valore netto attualizzato
nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché
esso applichi tale metodo in maniera coerente. 4.
Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna
valuta diversa da quella utilizzata per la reportistica e la posizione netta,
corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per la
reportistica ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi
sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni
corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi
due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente. 5.
Nei requisiti in materia di fondi propri gli
enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con i contratti a
premio, diversi dal rischio delta. 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti
in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in
misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in
contratti a premio. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 342
Rischio di cambio degli OIC 1.
Ai fini dell'articolo 341, per le quote di OIC
vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. 2.
Gli enti possono utilizzare le informazioni
fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC: (a)
il depositario dell'OIC a condizione che l'OIC
investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il
depositario; (b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC,
purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a). La correttezza del calcolo viene confermata da
un revisore esterno. 3.
Se l'ente non è al corrente delle posizioni in
valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite
massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC
stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa
l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni
con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito in materia
di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote
dell'OIC viene proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima
rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal
regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è
trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro,
con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la
posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva
aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con
la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non è consentita alcuna
compensazione tra dette posizioni prima del calcolo. Articolo 343
Valute strettamente correlate 1.
Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori
in materia di fondi propri a fronte di posizioni in valute strettamente
correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la
probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio
giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie
in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4% del
valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta
utilizzata per la reportistica), sia pari ad almeno il 99% dei casi, se il
periodo di osservazione è di tre anni, ovvero al 95%, se il periodo di
osservazione è di cinque anni. I fondi propri prescritti per la posizione
compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4%
moltiplicato per il valore della posizione compensata. 2.
Nel calcolare i requisiti di cui al presente
capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un
accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la
variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti
calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte
delle stesse un requisito in materia di fondi propri non inferiore alla metà
della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo
intergovernativo. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di
cui al paragrafo 1. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. 4.
Il requisito in materia di fondi propri per le
posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla
seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6% del
valore di dette posizioni compensate. 5.
Solo le posizioni non compensate in valute di
cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale
in conformità all'articolo 341, paragrafo 4. Capo 4
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci Articolo 344
Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci Fatti salvi gli articoli da 345 a 347, gli
enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio di
posizione in merci con uno dei metodi di cui agli articoli 348, 349 o 350. Articolo 345
Operazioni accessorie su merci 3.
L'ente che effettua attività accessorie su
prodotti agricoli può determinare i requisiti in materia di fondi propri per lo
stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo
se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
in qualsiasi momento dell'anno esso detiene
fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo
requisito in materia di fondi propri per il rischio stimato su base
conservativa per l'anno successivo; (b)
esso stima su base conservativa la prevista
volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a); (c)
la media dei requisiti in materia di fondi
propri dell'ente per questo rischio non supera il 5% dei fondi propri o 1
milione di euro e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base
alla lettera b), il requisito massimo previsto in materia di fondi propri non
supera il 6,5% dei fondi propri dell'ente; (d)
l'ente controlla su base continuativa se le
stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà. 4.
Gli enti notificano alle autorità competenti
l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1. Articolo 346
Posizioni in merci 1.
Ciascuna posizione in merci o in prodotti
derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in
ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per la reportistica. 2.
Le posizioni in oro o in strumenti derivati
sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate
in base al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di
posizione in merci. 3.
Ai fini del presente capo, è possibile escludere
le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte. 4.
Ai fini dell'articolo 349, paragrafo 1, la
differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua
posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati
nell'identica merce, siano essi futures, contratti a premio o warrants,
è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati
sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 347, a posizioni
nella merce sottostante. 5.
Ai fini del calcolo della posizione in una
merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa
merce: a) posizioni in diverse sottocategorie di
merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra, b) posizioni in merci simili nel caso in
cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere
inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti
di prezzo per un periodo minimo di un anno. Articolo 347
Strumenti particolari 1.
I futures su merci e gli impegni a
termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di
misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard;
viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna. 2.
Gli swaps su merci le cui componenti
siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato
sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del
contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere, se del
caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui
all'articolo 348, paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente
corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente
riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su
merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel
pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato
sulle fasce di scadenza. 3.
I contratti a premio e i warrants su
merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore
pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si
riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo.
Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di
segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci
sottostanti. Il coefficiente delta applicato è, se del caso, quello del mercato
dell'operazione, previo permesso delle autorità competenti, laddove non sia
disponibile o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso
utilizzando un modello adeguato. Il permesso è concesso se il modello consente
di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore del contratto
a premio o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di
mercato del sottostante. Nei requisiti in materia di fondi propri gli
enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con i contratti a
premio, diversi dal rischio delta. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti
in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in
misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in
contratti a premio. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.
L'ente include i prodotti in esame nel calcolo
del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in
merci, se effettua una delle seguenti operazioni: a) trasferisce merci o diritti garantiti
relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di
riacquisto; b) presta merci nell'ambito di un accordo
di concessione in prestito di merci. Articolo 348
Metodo basato sulle fasce di scadenza 1.
L'ente usa una fascia di scadenza separata, di
cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono
imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima
fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso. Tabella 1 Fasce di scadenza (1) || Tasso di spread (in %) (2) 0 ≤ 1 mesi || 1,50 > 1 ≤ 3 mesi || 1,50 > 3 ≤ 6 mesi || 1,50 > 6 ≤ 12 mesi || 1,50 > 1 ≤ 2 anni || 1,50 > 2 ≤ 3 anni || 1,50 > 3 anni || 1,50 2.
Posizioni nella stessa merce possono essere
compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le
seguenti posizioni: (a)
le posizioni in contratti aventi la stessa data
di scadenza; (b)
le posizioni in contratti aventi date di
scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti
siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere. 3.
L'ente calcola quindi la somma delle posizioni
lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo
valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza
costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione
residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima
fascia. 4.
La parte della posizione lunga non compensata di
una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non
compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la
posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga
non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata
in questo modo costituisce la posizione non compensata. 5.
Il requisito in materia di fondi propri
dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di
scadenza, dalla somma dei seguenti elementi: (a)
la somma delle posizioni lunghe e corte
compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna
fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo
a pronti della merce; (b)
la posizione compensata fra due diverse fasce di
scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non
compensata, moltiplicata per lo 0,6% (coefficiente di riporto) e per il prezzo
a pronti della merce; (c)
le posizioni non compensate residue,
moltiplicate per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce
in questione. 6.
Il requisito complessivo in materia di fondi
propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei
requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce in base al
paragrafo 5. Articolo 349
Metodo semplificato 1.
Il requisito in materia di fondi propri
dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi: (a)
il 15% della posizione netta, lunga o corta,
moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce; (b)
il 3% della posizione lorda, lunga più corta,
moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce. 2.
Il requisito complessivo in materia di fondi
propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei
requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce in base al
paragrafo 1. Articolo 350
Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato Gli enti possono utilizzare i tassi minimi
di spread, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2
anziché quelli indicati all'articolo 348 a condizione che gli enti: (a)
effettuino operazioni su merci di notevole
entità; (b)
abbiano un portafoglio merci adeguatamente
diversificato; (c)
non siano ancora in grado di usare modelli
interni per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del
rischio di posizione in merci. Gli enti notificano l'uso che fanno del
presente articolo alle loro autorità competenti insieme con la prova del loro
impegno per l'attuazione di un modello interno per il calcolo del requisito in
materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci. Tabella 2 || Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli ("softs") || Altri, compresi i prodotti energetici Tassi di spread % || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5 Tassi di riporto % || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6 Tassi secchi % || 8 || 10 || 12 || 15 Capo 5
Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi
propri Sezione 1
Permesso e requisiti in materia di fondi propri Articolo 351
Rischio specifico e rischio generale Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno
strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati
va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio
specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento
interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un
derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente
riguardante il rischio generale include il rischio di una variazione di prezzo
dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un
derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di
interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di
uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti
di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli
strumenti. Articolo 352
Permesso di usare modelli interni 5.
Dopo aver verificato il rispetto da parte
dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le
autorità competenti concedono all'ente il permesso di calcolare i suoi
requisiti in materia di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di
rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei
metodi di cui ai capi da 2 a 4: (a)
rischio generale degli strumenti di capitale; (b)
rischio specifico degli strumenti di capitale; (c)
rischio generale degli strumenti di debito; (d)
rischio specifico degli strumenti di debito; (e)
rischio di cambio; (f)
rischio di posizione in merci. 6.
Per le categorie di rischio per le quali l'ente
non ha ricevuto il permesso di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli
interni, l'ente continua a calcolare i requisiti in materia di fondi propri
conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. Il permesso delle autorità
competenti di usare modelli interni è richiesto per ogni categoria di rischio.
Cambiamenti sostanziali nell'uso dei modelli interni, l'estensione dell'uso di
modelli interni, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il
primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente
all'articolo 354, paragrafo 2, richiedono un distinto permesso dall'autorità
competente. 7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
i criteri per valutare il carattere sostanziale
delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni; (b)
la metodologia di valutazione secondo la quale
le autorità competenti permettono agli enti di usare modelli interni. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 353
Requisiti in materia di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni 8.
Oltre ai requisiti in materia di fondi propri
calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le
quali il permesso all'uso di un modello interno non è stato concesso, gli enti
che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito in materia di fondi
propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b): a) il valore più elevato tra: i) la sua misura del valore a rischio
del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 1
(VaRt-1); ii) la media delle misure del valore a
rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 1,
in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaRavg)
moltiplicato per il fattore moltiplicativo (mc), secondo l'articolo 355; b) il valore più elevato tra: i) l'ultima misura disponibile del suo
valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo
354, paragrafo 2, (sVaRt-1) e ii) la media delle misure del valore a
rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza
specificate all'articolo 354, paragrafo 2 nei sessanta giorni operativi
precedenti (sVaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo
(ms), conformemente all'articolo 355. 9.
Gli enti che utilizzano un modello interno per
calcolare il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico
degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di
fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b): a) il requisito in materia di fondi
propri calcolato conformemente agli articoli 326 e 327 per il rischio specifico
legato a posizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati su crediti nth‑o-default
nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un
requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio
di correlation trading, conformemente alla sezione 4, e, se applicabile,
il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente
al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono
soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 1, né quelle di
cui all'articolo 339, paragrafo 2; b) il valore più elevato tra: i) la misura più recente dei rischi
incrementali di inadempimento e di migrazione calcolata conformemente alla
sezione 3; ii) la media di tale misura sulle
precedenti 12 settimane. 10.
Gli enti che detengono un portafoglio di correlation
trading che risponde ai requisiti di cui all'articolo 327, paragrafi da 1 a
3, soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri calcolato come
il valore più elevato tra: a) la misura di rischio più recente per
il portafoglio di correlation trading calcolata conformemente alla
sezione 5; b) la media di tale misura sulle
precedenti 12 settimane; c) l'8% del
requisito in materia di fondi propri al momento del calcolo della misura di
rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente
all'articolo 327, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello
interno per il portafoglio di correlation trading. Sezione 2
Obblighi generali Articolo 354
Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress 1.
Il calcolo della misura del valore a rischio di
cui all'articolo 353 è soggetto ai seguenti obblighi: a) calcolo della misura del valore a
rischio su base giornaliera; b) intervallo di confidenza unilaterale
al 99° percentile; c) periodo di detenzione di dieci giorni;
d) periodo storico di osservazione di
almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia
giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei
prezzi; e) serie di dati aggiornate con frequenza
mensile. L'ente può utilizzare misure del valore a
rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a 10
giorni fino ad arrivare a 10 giorni con una metodologia adeguata che viene
riesaminata periodicamente. 2.
Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un
valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il
disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a
rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di 12 mesi di
notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta
dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente,
che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma
di pratiche in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress
e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 355
Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi 1.
I risultati dei calcoli di cui all' articolo 354
sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) and (ms).
2.
Ciascuno dei fattori moltiplicativi (mc)
and (ms) corrisponde alla somma di 3 e un addendo compreso tra 0 e 1
conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti
degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente
sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 354, paragrafo 1.
Tabella 1 Numero di scostamenti || Addendo Meno di 5 || 0,00 5 || 0,40 6 || 0,50 7 || 0,65 8 || 0,75 9 || 0,85 10 o più || 1,00 3.
Gli enti contano giornalmente gli scostamenti
sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e
reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione
giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura
giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per
determinare l'addendo occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero
degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base
delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni
ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del
portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo
valore alla chiusura del giorno successivo. I test retrospettivi sulle variazioni reali del
valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio
alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al
netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi. 4.
Le autorità competenti possono in singoli casi
limitare l'addendo a quello risultante dagli scostamenti in caso di variazioni
ipotetiche, se il numero degli scostamenti nelle variazioni reali non è dovuto
a carenze del modello interno. 5.
Al fine di consentire alle autorità competenti
di verificare l'adeguatezza dei fattori moltiplicativi su base continuativa,
gli enti notificano immediatamente, e in ogni caso entro cinque giorni
lavorativi, alle autorità competenti gli scostamenti che risultino dal loro
programma di test retrospettivi. Articolo 356
Requisiti in materia di misurazione del rischio 1.
I modelli interni utilizzati per il calcolo dei
requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di
cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per il correlation
trading soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a)
il modello riflette accuratamente tutti i rischi
di prezzo significativi; (b)
il modello tiene conto di un numero sufficiente
di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei
rispettivi mercati. L'ente incorpora nel suo modello almeno i fattori di
rischio incorporati nel suo modello di quantificazione del rischio. Inoltre, il
modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di
altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando
si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste devono
dimostrare di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente
detenuta. 2.
I modelli interni utilizzati per il calcolo dei
requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di
cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti
requisiti: (a)
il modello incorpora taluni fattori di rischio
relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga
posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano
un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento
servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni
sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati
principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza
per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di
rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non
perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse; (b)
il modello incorpora i fattori di rischio
corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni
dell'ente. Per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in
valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle
posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette
informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle
posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione viene stralciata e trattata
in conformità all'articolo 342, paragrafo 3; (c)
il modello impiega un fattore di rischio
distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene
posizioni significative; (d)
il modello impiega un fattore di rischio
distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni
significative. Il modello deve riflettere anche il rischio di movimenti non
perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle
variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso
deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare
delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare
le posizioni; (e)
il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il
rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni
caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di
mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in
relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente
prudenti e vengono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti
o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio. 3.
Nei modelli interni utilizzati ai fini del
presente capo, gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito
di categorie di rischio e tra categorie di rischio solo se il metodo di misurazione
delle correlazioni dell'ente è solido e applicato correttamente. Articolo 357
Requisiti qualitativi 1.
I modelli interni utilizzati ai fini del
presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in
particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi: (a)
i modelli interni utilizzati per calcolare i
requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di
cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel
processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla
base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio; (b)
l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo
dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e rispondente direttamente
all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e
dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.
L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno
utilizzato ai fini del presente capo. L'unità elabora e analizza
quotidianamente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per
calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione,
il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune
misure da prendere in termini di limiti di trading; (c)
l'organo di gestione e l'alta dirigenza
dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e
i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere
esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre
riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione
complessiva al rischio dell'ente; (d)
l'ente dispone di sufficiente personale
specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli
impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del
controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office; (e)
l'ente stabilisce procedure per verificare e
imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni
sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli
utilizzati ai fini del presente capo; (f)
i modelli interni utilizzati ai fini del
presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i
rischi con soddisfacente precisione; (g)
l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso
programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che
comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui
esito viene valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei
limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi
seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di
concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di
inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default), non linearità
dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie
fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente
nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e
il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i
rischi in condizioni di mercato difficili; (h)
l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito
del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli
interni, compresi i modelli utilizzati ai fini del presente capo. 2.
La verifica di cui alla lettera h) del
paragrafo 1 comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella
dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente
procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Detto
riesame deve valutare: (a)
l'adeguatezza della documentazione del sistema e
del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di
controllo dei rischi; (b)
l'integrazione delle misure del rischio nella
gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei
dirigenti; (c)
le modalità seguite dall'ente per approvare i
modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono
utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office; (d)
la portata dei rischi rilevati dal modello di
misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del
processo di misurazione dei rischi; (e)
l'accuratezza e la completezza dei dati sulla
posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di
correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al
rischio; (f)
il processo di verifica che l'ente impiega per
valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati
utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza
delle fonti stesse; (g)
il processo di verifica che l'ente impiega per
valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare
l'accuratezza del modello. 3.
Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli
enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai
fini del presente capo. Articolo 358
Convalida interna 1.
Gli enti dispongono di processi che assicurino
che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano
stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non
abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano
concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La
convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno
e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida viene
effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti
cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della
composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più
adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle
tecniche e delle migliori pratiche. Per la convalida dei modelli interni non ci
si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle
operazioni seguenti: (a)
effettuare test che dimostrino che le ipotesi
sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o
sopravvalutano il rischio; (b)
effettuare, oltre ai test previsti dai programmi
di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di
convalida del proprio modello interno, compresi i test retrospettivi, in
relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo
di rischio; (c)
ricorrere a portafogli teorici per verificare
che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche
strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base
e di rischio di concentrazione. 2.
L'ente effettua test retrospettivi sulle
variazioni sia reali che ipotetiche del valore del portafoglio. Sezione 3
Requisiti relativi alla modellizzazione del rischio specifico Articolo 359
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico I modelli interni utilizzati per il calcolo
dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli
interni per il correlation trading soddisfano i seguenti requisiti
aggiuntivi: a) spiegano la variazione storica
dei prezzi nel portafoglio; b) riflettono la concentrazione in
termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio; c) sono resistenti ad un ambiente
sfavorevole; d) sono convalidati mediante test
retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo
adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli
significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente; e) riflettono il rischio di base
associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze
idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche; f) riflettono il rischio di evento. Articolo 360
Esclusioni dai modelli per il rischio specifico 1.
Un ente può decidere di escludere dal calcolo
del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico mediante
un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito in materia
di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 353,
paragrafo 3. 2.
L'ente può decidere di non riflettere nel suo
modello interno i rischi di inadempimento e di migrazione per gli strumenti di
debito, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4. Sezione 4
Modello interno per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione Articolo 361
Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno Gli enti che utilizzano un modello interno
per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico
degli strumenti di debito si dotano anche di un modello interno per i rischi
incrementali di inadempimento e di migrazione (modello IRC interno) che
rifletta i rischi di inadempimento e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio
di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura
del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 354, paragrafo 1.
Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa standard di robustezza
comparabili a quelli del metodo IRB per il rischio di credito, nell'ipotesi di
un livello costante di rischio, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto
di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. Articolo 362
Ambito di applicazione del modello IRC interno Il modello IRC interno si applica a tutte
le posizioni soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio
specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito
patrimoniale per il rischio specifico dello 0% a norma dell'articolo 325, ma
non si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione e ai derivati su
crediti di tipo nth-to-default. Previo permesso delle autorità competenti,
l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti
di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale
quotati. Il permesso è concesso se tale inclusione è in linea con le modalità
interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente. Articolo 363
Parametri del modello IRC interno 1.
Gli enti si avvalgono del modello interno per
calcolare un numero che misura le perdite dovute a inadempimento e a migrazione
dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9% su
un orizzonte temporale di un anno. Gli enti calcolano il numero almeno
settimanalmente. 2.
Le ipotesi di correlazione sono sostenute da
analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il modello
interno riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso
riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di
prodotti o tra di esse in condizioni di stress. 3.
Il modello IRC interno riflette l'impatto delle
correlazioni tra eventi di inadempimento ed eventi di migrazione. Esso non
riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di
migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio dall'altra. 4.
Il modello interno è basato sull'ipotesi di un
livello costante di rischio su un orizzonte temporale di un anno, il che
implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel
portafoglio di negoziazione che hanno registrato inadempimento o migrazione nel
corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte
di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un
ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su
un anno. 5.
Gli orizzonti di liquidità sono fissati in
funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i
rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in
particolar conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità
riflettono le pratiche effettive e l'esperienza maturata in periodi di stress
sia sistematici sia idiosincratici. L'orizzonte temporale è misurato sulla base
di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso
l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui
la vendita o la copertura avverrebbe. 6.
La determinazione dell'orizzonte di liquidità
appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un
periodo minimo di tre mesi. 7.
La determinazione dell'orizzonte di liquidità
appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle
politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e
alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli
orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole
posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in
modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli
orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che
riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli
orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing
riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le
attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress
del mercato. Articolo 364
Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno 1.
Per riflettere i rischi incrementali di
inadempimento e di migrazione nel modello interno dell'ente può essere
incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le
posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli
effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e
corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore,
nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere
riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte
lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti
che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e
l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base
nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale,
rating interni o esterni, scadenza, annata (vintage) e altre differenze
negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può
essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di
altro tipo. 2.
Per le posizioni alle quali viene applicata la
copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un
riequilibro della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione
coperta purché l'ente: (a)
scelga il modello che riequilibra la copertura
in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di
negoziazione; (b)
dimostri che l'inclusione del riequilibrio
consente una più esatta misura del rischio; (c)
dimostri che i mercati degli strumenti
utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale
riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da
strategie di copertura dinamica deve trovare riflesso nel requisito in materia
di fondi propri. Articolo 365
Requisiti particolari per il modello IRC interno 1.
Il modello interno per riflettere i rischi
incrementali di inadempimento e di migrazione riflette l'impatto non lineare
dei contratti a premio, dei derivati su crediti strutturati e di altre
posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni
di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del
rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di
prezzo associato a detti prodotti. 2.
Il modello interno si basa su dati oggettivi e
aggiornati. 3.
Nell'ambito del riesame indipendente e della
convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli
enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni: (a)
convalidano l'adeguatezza per il loro
portafoglio del loro approccio di modellizzazione delle correlazione e delle
variazioni di prezzo, ivi compresa la scelta e le ponderazioni dei fattori di
rischio sistemici; (b)
effettuano una serie di prove di stress, tra cui
analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza
qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto
riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla
gamma di eventi sperimentati nel passato; (c)
applicano una convalida quantitativa
appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la
modellizzazione interna. 4.
Il modello interno è in linea con le metodologie
interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione
e la gestione dei rischi di negoziazione. 5.
Gli enti documentano i loro modelli interni in
modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti
per le autorità competenti. 6.
Il modello interno valuta in modo prudente il
rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni
caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di
mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in
relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente
prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono
insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di
un portafoglio. Articolo 366
Metodi IRC non pienamente conformi Se l'ente utilizza un modello interno per
riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione che pur non
soddisfacendo tutti i requisiti degli articoli 363, 364 e 365 è in linea
con le metodologie interne dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la
gestione dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione, esso deve
essere in grado di dimostrare che il suo modello interno determina un requisito
in materia di fondi propri che è almeno altrettanto elevato che se avesse
utilizzato un modello pienamente in linea con i requisiti dei predetti
articoli. Le autorità competenti riesaminano il rispetto della disposizione di
cui alla frase precedente almeno annualmente. L'ABE sorveglia la gamma di
pratiche in materia di modelli interni non conformi a tutti i requisiti di cui
agli articoli 363, 364 e 365, e formula orientamenti in materia
conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Sezione 5
Modello interno per il correlation trading Articolo 367
Requisiti per il modello interno per il correlation trading 1.
Le autorità competenti permettono l'uso di un
modello interno per il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio
di correlation trading invece del requisito in materia di fondi propri
di cui all'articolo 327 agli enti cui è consentito usare un modello interno per
il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di
cui ai paragrafi da 2 a 6, all'articolo 356, paragrafo 1, e agli articoli 357,
358 e 359. 2.
Gli enti utilizzano tale modello interno per
calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un
intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di
un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto
di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. Gli
enti calcolano questo valore almeno settimanalmente. 3.
I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal
modello di cui al paragrafo 1: (a)
il rischio cumulativo derivante da molteplici
inadempimenti, compreso il diverso ordine degli inadempimenti, in prodotti
divisi in segmenti; (b)
il rischio di differenziali creditizi, compresi
gli effetti gamma e gamma trasversali; (c)
la volatilità delle correlazioni implicite,
compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni; (d)
il rischio di base, compresi entrambi i seguenti
elementi: i) la base
tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo
costituiscono; ii) la base tra la correlazione
implicita di un indice e quella dei portafogli su misura; (e)
la volatilità del tasso di recupero, legata alla
propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti; (f)
nella misura in cui sono compresi nella misura
del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio
di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di
tale copertura; (g)
tutti gli altri rischi di prezzo significativi
in relazione a posizioni nel portafoglio di correlation trading. 4.
Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1,
l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i
rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei
requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di
dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi
appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione
storica dei prezzi di tali prodotti. L'ente adotta politiche e procedure appropriate
al fine di distinguere le posizioni per cui dispone del permesso a incorporarle
nel requisito in materia di fondi propri conformemente al presente articolo da
altre posizioni per cui non dispone di tale permesso. 5.
Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le
posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica
periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali
scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di
inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di
base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di correlation
trading. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e
riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi
compresi i confronti con il requisito in materia di fondi propri dell'ente ai
sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress
superano in misura significativa il requisito in materia di fondi propri per il
portafoglio di correlation trading sono notificati tempestivamente alle
autorità competenti. 6.
Il modello interno valuta in modo prudente il
rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate
da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato
realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione
ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e
possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o
non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio. Titolo V
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento Articolo 368
Rischio di regolamento/consegna Per le operazioni su strumenti di debito,
strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di
vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione
in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere
delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla
quale si trova esposto. Il prezzo risulta dalla differenza tra il
prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di
capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore corrente di
mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare il requisito in
materia di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale
differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A
della successiva tabella 1. Tabella 1 Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento || ( %) 5 — 15 || 8 16 — 30 || 50 31 — 45 || 75 46 o più || 100 Articolo 369
Operazioni con regolamento non contestuale 1.
Ad un ente è prescritto di detenere fondi
propri, come previsto alla tabella 2, se: (a)
ha pagato titoli, valute estere o merci prima di
riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il
relativo pagamento; (b)
nel caso di operazioni transfrontaliere, è
trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la
consegna. Tabella 2 Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale Colonna 1 || Colonna 2 || Colonna 3 || Colonna 4 Tipo di operazione || Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna || Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna || Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione Operazioni con regolamento non contestuale || Nessun requisito patrimoniale || Trattamento come esposizione || Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1 250% 2.
Nell'applicare una ponderazione per il rischio
alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate
secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui
rating interni di cui alla parte III, titolo II, capo 2, può attribuire le
probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali
non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base
al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie
stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1,
alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate
conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a
tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato
sui rating interni di cui alla parte III, titolo II, capo 3, può applicare i
fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte
III, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste
esposizioni o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del
100%. Se l'ammontare
dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale
non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una
ponderazione del 100%, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione
del rischio del 1 250% conformemente alla colonna 4 della tabella 4 di cui
al paragrafo 1. 3.
In alternativa all'applicazione di un fattore di
ponderazione del rischio del 1 250% alle esposizioni inerenti a operazioni
con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui
al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione
corrente positiva di tali esposizioni dal capitale di base di classe 1
conformemente all'articolo 33, paragrafo l, lettera k). Articolo 370
Sospensione In caso di gravi perturbazioni del
funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità
competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti in materia
di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 368 e 369 finché non
venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, il mancato
regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non
viene considerato come un inadempimento ai fini del rischio di credito. Titolo VI
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della
valutazione del credito Articolo 371
Definizione di aggiustamento della valutazione del credito Ai fini del presente titolo e del titolo
III, capo 6, per "aggiustamento della valutazione del credito" o
"CVA" si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di
mercato (mid-market) del portafoglio di operazioni con una controparte.
Tale aggiustamento riflette il valore di mercato attuale del rischio di
controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato
attuale del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte. Articolo 372
Ambito di applicazione 1.
Un ente calcola i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli
strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i
derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio di credito. 2.
Un ente include le operazioni di finanziamento
tramite titoli nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 se l'autorità
competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti
da tali operazioni sono significative. 3.
Le operazioni con una controparte centrale sono
escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. Articolo 373
Metodo avanzato 1.
L'ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare
un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito
conformemente all'articolo 352, per tutte le operazioni per cui ha ottenuto il
permesso di utilizzare l'IMM al fine di determinare il valore dell'esposizione
associata al rischio di controparte conformemente all'articolo 277, determina i
requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA modellizzando
l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi delle controparti sui
CVA di tutte le controparti di tali operazioni, tenendo conto delle coperture (hedges)
di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 375. L'ente utilizza il proprio modello interno per
determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico
associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo
di confidenza del 99% nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci
giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni
nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità
del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le
variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di
interesse di riferimento di uno strumento derivato. I requisiti in materia di fondi propri per il
rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla
formula indicata qui di seguito: dove: ti = il tempo dell'i-esimo intervallo
temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0=0; tT = la maggiore scadenza contrattuale tra
i panieri di compensazione con la controparte; si = il differenziale creditizio della
controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della
controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap
della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit
default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy
del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e
della regione della controparte LGDMKT = la perdita in caso di inadempimento della
controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della
controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile
uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy
del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore
e della regione della controparte. Il primo fattore della formula rappresenta
un'approssimazione della probabilità marginale di inadempimento implicita nel
mercato tra il tempo ti-1 e ti; EEi = l'esposizione attesa verso la
controparte al tempo di rivalutazione ti, come definita
all'articolo 267, punto 19, dove le esposizioni dei diversi panieri di
compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di
ciascun paniere di compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga
al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 2 nel caso
di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui
all'articolo 279, paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a
marginazione; Di = il fattore di sconto privo di rischio
di inadempimento al tempo ti, dove D0 =1. 2.
Nel calcolo dei requisiti in materia di
fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i
dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli
strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso): (a)
se il modello è basato sulle sensibilità ai
differenziali creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna
sensibilità al differenziale ("CS01 regolamentare") sulla seguente
formula: ; (b) se il modello utilizza sensibilità ai
differenziali creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali
creditizi, l'ente applica la seguente formula: ; (c) se il modello utilizza sensibilità di
secondo ordine alle variazioni dei differenziali creditizi (fattore gamma dei
differenziali), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al
paragrafo 1. 3.
L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i
derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all'articolo 279, paragrafo 1,
lettera a) o b), nel determinare i requisiti in materia di fondi propri per il
rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti
operazioni: (a)
ipotizza un profilo EE costante; (b)
pone l'EE ad un livello equivalente
all'esposizione attesa effettiva calcolata all'articolo 279, paragrafo 1,
lettera b) per una scadenza pari al valore maggiore tra: (i)
la metà della scadenza più lunga all'interno del
paniere di compensazione; (ii)
la scadenza media nozionale ponderata, di tutte
le operazioni all'interno del paniere di compensazione. 4.
L'ente che conformemente all'articolo 277 ha
ottenuto dall'autorità competente il permesso di utilizzare l'IMM per calcolare
i valori delle esposizioni in relazione alla maggior parte delle sue attività,
ma che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 4, per
portafogli minori, e che ha il permesso di utilizzare il metodo dei modelli
interni per il rischio di mercato relativamente al rischio specifico degli
strumenti di debito negoziati a norma dell'articolo 352, può, previo permesso
delle autorità competenti, calcolare i requisiti in materia di fondi propri per
il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1 per panieri di compensazione
non-IMM. Le autorità competenti concedono tale permesso solo se l'ente utilizza
il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 4 per un numero limitato di
portafogli minori. Ai fini del calcolo descritto al precedente
comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente
effettua entrambe le seguenti operazioni: (a)
ipotizza un profilo EE costante; (b)
pone l'EE ad un livello equivalente al valore
dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3
o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra: i) la metà della scadenza più lunga
all'interno del paniere di compensazione; ii) la scadenza media nozionale
ponderata, di tutte le operazioni all'interno del paniere di compensazione. 5.
Un ente determina i requisiti in materia di
fondi propri per il rischio di CVA come la somma del valore a rischio
sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress ricorrendo al seguente
calcolo: (a)
per il valore a rischio non sottoposto a stress
si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa; (b)
per il valore a rischio sottoposto a stress si
utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una
calibrazione di stress di cui all'articolo 286, paragrafo 2. Il periodo di
stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della
durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per
i parametri dell'esposizione. 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata: a) come dovrebbe essere determinata una
variabile proxy del differenziale per individuare l'LGDMKT ai
fini del calcolo richiesto al paragrafo 1; b) il numero e l'entità dei portafogli
che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al
paragrafo 4. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 374
Metodo standardizzato 1.
L'ente che non calcola i requisiti in materia di
fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente
all'articolo 373 calcola il requisito in materia di fondi propri a livello di
portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la
seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi
dell'articolo 375: dove: h = l'orizzonte di rischio di un
anno (in unità di un anno); h = 1; wi = la ponderazione
applicabile alla controparte "i". La controparte "i" deve essere
assegnata ad una delle sette ponderazioni wi in base a una
valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta,
conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è
disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta: a) l'ente che utilizza il metodo di cui
al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle
valutazioni esterne del merito di credito; b) l'ente che utilizza il metodo di cui
al titolo II, capo 2, assegna la classe di merito di credito 3 a tale controparte; = l'esposizione
totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i
relativi panieri di compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali
conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella
misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
per il rischio di controparte per tale controparte. Per un ente che non utilizza il metodo di cui
al titolo II, capo 6, sezione 6, l'esposizione è attualizzata applicando il
seguente fattore: ; Bi = il nozionale delle
coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi
sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate
per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale è attualizzato
applicando il seguente fattore: ; Bind = è il nozionale totale
di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e
utilizzati per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale è attualizzato
applicando il seguente fattore: ; wind
= la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge). L'ente assegna gli indici ad una delle sette
ponderazioni wi in funzione del differenziale medio dell'indice
"ind"; Mi
= la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte "i". Per l'ente che utilizza il metodo di cui al
titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è calcolato conformemente
all'articolo 158, paragrafo 2, lettera f). Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al
titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è la scadenza media nozionale
ponderata di cui all'articolo 158, paragrafo 2; = la
scadenza dello strumento di copertura con nozionale Bi (le quantità
Mihedge Bi devono essere sommate se vi sono
più posizioni); Mind
= la scadenza della copertura su indice "ind". In caso di più posizioni di copertura su
indice, Mind è la scadenza media nozionale ponderata. 2.
Se una controparte è inclusa in un indice su cui
è basato un credit default swap utilizzato a copertura del rischio di
controparte, l'ente può detrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale
controparte secondo la rispettiva ponderazione dell'entità di riferimento
dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattato come una copertura single-name
(Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza
dell'indice. Tabella 1: Classe di merito di credito || Fattore di ponderazione wi 1 || 0,7% 2 || 0,8% 3 || 1,0% 4 || 2,0% 5 || 3,0% 6 || 10,0% Articolo 375
Coperture ammissibili 1.
Le coperture sono "coperture
ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
per il rischio di CVA conformemente agli articoli 373 e 374 solamente se sono
usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e
corrispondono a uno dei seguenti elementi: (a)
credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti
riferiti direttamente alla controparte; (b)
index credit
default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola
controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default
swap si rifletta nel valore a rischio. Il requisito di cui
alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola
controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit
default swap si rifletta nel valore a rischio si applica anche ai casi in
cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una
controparte. Per tutte le controparti per cui è stata
utilizzata una variabile proxy, l'ente usa una ragionevole serie temporale
di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui è
disponibile un differenziale. Se, a giudizio dell'autorità competente, la
base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali
delle coperture tramite index credit default swap non si riflette
in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50% dell'ammontare
nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio. Le coperture di cui alla lettera b) possono
essere utilizzate soltanto ai fini del calcolo dei requisiti in materia di
fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 373. 2.
Un ente non riflette altri tipi di copertura del
rischio di controparte nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per
il rischio di CVA. In particolare, i credit default swaps in tranche o
del tipo nth-to-default e le credit linked note non sono
coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di CVA. 3.
Le coperture ammissibili incluse nel calcolo dei
requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA non sono comprese
nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico
di cui al titolo IV o trattate come attenuazione del rischio di credito tranne
per il rischio di controparte del medesimo portafoglio di operazioni. PARTE IV
GRANDI ESPOSIZIONI Sezione I
regime delle grandi esposizioni Articolo 376
Oggetto Gli enti effettuano la vigilanza e il
controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte. Articolo 377
Esclusione dall'ambito di applicazione La presente parte non si applica alle
imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti
all'articolo 90, paragrafo 1, o all'articolo 91, paragrafo 1. Articolo 378
Definizione Ai fini della presente parte si intende
per: "esposizioni":
qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla
parte III, titolo II, capo 2, senza fattori di ponderazione del rischio o
categorie di rischio. Articolo 379
Determinazione del valore dell'esposizione 11.
Le esposizioni derivanti dagli elementi di cui
all'allegato II sono calcolate secondo uno dei metodi descritti nella parte
III, titolo II, capo 6. 12.
Gli enti che hanno il permesso di usare il
metodo dei modelli interni conformemente all'articolo 277 possono usare tale
metodo per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di vendita
con patto di riacquisto, per le operazioni di concessione e assunzione di
titoli o di merci in prestito, per i finanziamenti con margini e per le operazioni
con regolamento a lungo termine. 13.
Le esposizioni verso singoli clienti risultanti
dal portafoglio di negoziazione sono calcolate dagli enti che calcolano i
requisiti in materia di fondi propri per il proprio portafoglio di negoziazione
conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, articolo 293, nonché alla
parte III, titolo V e, se del caso, alla parte III, titolo IV, capo 5,
sommando gli elementi seguenti: (a)
la differenza positiva tra le posizioni lunghe
dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari
emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei
vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte III, titolo IV,
capo 2; (b)
in caso di sottoscrizione di strumenti di debito
o di capitale, l'esposizione netta; (c)
le esposizioni dovute a operazioni, accordi e
contratti di cui all'articolo 293 e agli articoli da 368 a 370 con il cliente
in questione, calcolate come stabilito nei suddetti articoli ai fini del
calcolo dei valori delle esposizioni stesse. Ai fini della lettera b), l'esposizione
netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto
sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale,
applicandovi i coefficienti di riduzione di cui all'articolo 334. Ai fini della lettera b), gli enti
istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in
impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il
giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione. Ai fini della lettera c), la parte III, titolo
II, capo 3, è esclusa dal riferimento di cui all'articolo 293. 4.
Le esposizioni totali verso singoli clienti o
gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel
portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio. 5.
Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati
sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di un gruppo. 6.
Le esposizioni non comprendono: (a)
nel caso delle operazioni in valuta, le
esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due
giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; (b)
nel caso di operazioni riguardanti la vendita o
l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del
regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di
effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più
prossima; (c)
nel caso di prestazione di servizi di
trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di
compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o
di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai
clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da
tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno
lavorativo; (d)
nel caso di prestazione di servizi di
trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di
compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente,
esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali
servizi; (e)
esposizioni dedotte dai fondi propri
conformemente agli articoli 33, 53 e 63. 7.
Per determinare l' esistenza di un gruppo di
clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 107,
lettere l) e n), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, e
per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 107, lettera p), quando
esistono uno schema e un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente
valuta lo schema, le esposizioni sottostanti oppure entrambi. A tale scopo,
l'ente valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura
dell'operazione. 8.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
quali esposizioni di cui all'articolo 107,
lettera p), sono soggette al trattamento di cui al presente paragrafo; (b)
le condizioni e le metodologie utilizzate per
determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto concerne
tali esposizioni. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.
1093/2010. Articolo 380
Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni Ai fini del calcolo del valore delle
esposizioni conformemente alla presente parte, per "ente" si intende
anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde
alla definizione di "ente" e che sia stata autorizzata in un paese
terzo. Articolo 381
Definizione di grande esposizione L'esposizione di un ente verso un cliente o
un gruppo di clienti collegati è considerata una grande esposizione quando il
suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell'ente. Articolo 382
Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni L'ente ha sane procedure amministrative e
contabili e adeguati meccanismi di controllo per l'individuazione, la gestione,
la supervisione, la notifica e la contabilizzazione di tutti le grandi
esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente
regolamento. Articolo 383
Obblighi di notifica 1.
L'ente notifica alle autorità competenti le
informazioni seguenti per ogni grande esposizione, comprese quelle esentate
dall'articolo 384, paragrafo 1: (a)
l'identità del cliente o del gruppo di clienti
collegati verso i quali l'ente ha una grande esposizione; (b)
il valore dell'esposizione senza tener conto
degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del
caso; (c)
il tipo di protezione del credito finanziata o
non finanziata eventualmente utilizzata; (d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche
di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini
dell'articolo 384, paragrafo 1. Se l'ente è soggetto alla parte III, titolo II,
capo 3, le sue 20 maggiori grandi esposizioni su base consolidata, ad eccezione
delle grandi esposizioni esentate dall'articolo 384, paragrafo 1,
sono notificate alle autorità competenti. 2.
La notifica avviene almeno due volte all'anno. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare quanto segue: (a) i formati per la notifica di cui al
paragrafo 2, che sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità
delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati; (b) le frequenze e le date della notifica
di cui al paragrafo 2; (c) le soluzioni IT da applicare per la
notifica di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche
di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Articolo 384
Limite delle grandi esposizioni 1.
L'ente non si espone verso un singolo cliente o
un gruppo di clienti collegati per un importo che superi il 25% del capitale
ammissibile dell'ente stesso, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del
rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392. Quando il
cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più
enti, detto importo non supera il 25% del capitale ammissibile dell'ente o
150 milioni di euro, se superiore, purché la somma dei valori delle
esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito
conformemente agli articoli da 388 a 392, verso tutti i clienti collegati che
non sono enti non superi il 25% del capitale ammissibile dell'ente. Se l'importo di 150 milioni di euro è
superiore al 25 del capitale ammissibile dell'ente, il valore dell'esposizione,
tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito
conformemente agli articoli da 388 a 392, non supera un limite ragionevole in
termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato
dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 79
della direttiva [inserted by OP] per far fronte e controllare il rischio di
concentrazione. Tale limite non è superiore al 100% del capitale ammissibile
dell'ente. Le autorità competenti possono fissare un
limite inferiore a 150 milioni di euro e ne informano l'ABE e la
Commissione. 2.
Fatto salvo l'articolo 385, l'ente rispetta
costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1. 3.
Le attività costituite da crediti e altre
esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono
essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1. 4.
I limiti fissati dal presente articolo possono
essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione
dell'ente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'esposizione esterna al portafoglio di
negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera il
limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in
riferimento al capitale ammissibile, in modo che il superamento risulti interamente
dal portafoglio di negoziazione; (b)
l'ente rispetta un ulteriore requisito in
materia di fondi propri per il superamento del limite di cui al paragrafo 1,
calcolato conformemente agli articoli 386 e 387; (c)
qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni
dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta
dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti
collegati di cui trattasi non supera il 500% del capitale ammissibile
dell'ente; (d)
qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10
giorni non supera, nel complesso, il 600% del capitale ammissibile dell'ente. Per ogni caso di superamento del limite, l'ente
comunica senza indugio il relativo importo e il nome del cliente in questione
alle autorità competenti. Articolo 385
Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni 1.
Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni
superano il limite stabilito all'articolo 384, paragrafo 1, l'ente procede alla
notifica immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che
possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine
determinato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto. Se si applica l'importo di 150 milioni di euro di
cui all'articolo 384, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere
caso per caso lo sforamento del limite del 100% in termini di fondi propri
dell'ente. 2.
Qualora in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1,
l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su
base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno
Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 8, devono essere prese
misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del
gruppo. Articolo 386
Calcolo dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le grandi
esposizioni nel portafoglio di negoziazione 1.
Il superamento di cui all'articolo 384,
paragrafo 4, lettera b) è calcolato selezionando le componenti
dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione
cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla
parte III, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 293 e alla
parte III, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui
all'articolo 384, paragrafo 4, lettera a). 2.
Se il superamento non si è protratto per più di
10 giorni, il requisito in materia di fondi propri aggiuntivo è pari al 200%
dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione. 3.
Dieci giorni dopo che si è verificato il
superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di
cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della
tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico
di cui alla parte III, titolo VI, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo
293 e alla parte III, titolo V. Il requisito aggiuntivo in materia di fondi
propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla
parte III, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 293 e alla
parte III, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente
coefficiente della colonna 2 della tabella 1. Tabella 1: Colonna 1: superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale del capitale ammissibile) || Colonna 2: Fattori Fino al 40% || 200% Tra il 40% e il 60% || 300% Tra il 60% e l'80% || 400% Tra l'80% e il 100% || 500% Tra il 100% e il 250% || 600% Oltre il 250% || 900% Articolo 387
Procedure volte a impedire l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di
fondi propri Gli enti non si sottraggono
intenzionalmente al requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di cui
all'articolo 386 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di
cui all'articolo 384, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di
durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in
questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o
effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel
periodo di 10 giorni e crearne una nuova. Gli enti applicano sistemi atti a garantire
che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia
immediatamente segnalato alle autorità competenti. Articolo 388
Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito 1.
Ai fini degli articoli da 389 a 392, il termine
"garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi
della parte III, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note. 2.
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente
articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 389 a 392, sia consentito il
riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata,
questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri
requisiti stabiliti alla parte III, titolo II, capo 4. 3.
Qualora un ente si avvalga dell'articolo 390,
paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito finanziata è
soggetto ai requisiti pertinenti di cui alla parte III, titolo II, capo 3. Ai
fini della presente sezione, l'ente non tiene conto della garanzia reale di cui
all'articolo 195, paragrafi da 3 a 5, a meno che l'articolo 391 lo
consenta. 4.
Gli enti analizzano, per quanto possibile, le
loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del
credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 379,
paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso,
prendono misure appropriate e notificano all'autorità competente qualsiasi
elemento significativo. Articolo 389
Esenzioni 1.
Le esposizioni seguenti sono esentate
dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1: (a)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non
garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai
sensi della parte III, titolo II, capo 2; (b)
elementi dell'attivo che rappresentano
crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche
multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un
fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo
II, capo 2; (c)
elementi dell'attivo che rappresentano
crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche
centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o
entità del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti
dell'entità che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione
del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2; (d)
altre esposizioni attribuibili ad
amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali,
banche multilaterali di sviluppo o entità del settore pubblico o da queste
garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'entità alla
quale l'esposizione è attribuibile o dalla quale è garantita si attribuirebbe
un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III,
titolo II, capo 2; (e)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati
membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2, nonché altre
esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità
locali, o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di
ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2; (f)
fidi concessi a controparti di cui
all'articolo 108, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un
fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo
II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri,
siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 384,
paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi; (g)
elementi dell'attivo e altre esposizioni
garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente
prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di
quest'ultimo; (h)
elementi dell'attivo e altre esposizioni
garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi
emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una
filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti; (i)
esposizioni che derivano da linee di credito non
utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso
nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo
di clienti collegati un accordo in virtù del quale la linea di credito può
essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano
superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 384,
paragrafo 1; (j)
esposizioni commerciali verso controparti
centrali e contributi a fondi di garanzia in caso di inadempimento verso
controparti centrali; (k)
esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi
a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi,
se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale
di finanziare il sistema. Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto
nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e
depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che
siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi
della parte III, titolo II, capo 4. 2.
Gli Stati membri o le autorità competenti
possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 384,
paragrafo 1, le seguenti esposizioni: (a)
obbligazioni garantite definite all'articolo
124, paragrafi 1 e 2; (b)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati
membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del
rischio del 20% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2, nonché altre
esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità
locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di
ponderazione del rischio dello 20% ai sensi della parte III, titolo II,
capo 2; (c)
esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni
di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni
dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse
nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente
al presente regolamento o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le
esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno
dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, sono trattate come
esposizioni verso terzi; (d)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e
altre esposizioni, tra cui partecipazioni o qualsiasi altro tipo di
partecipazione, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali
l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni
di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette
disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete; (e)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e
altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi
operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di
programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere
specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica
e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni
derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti
creditizi; (f)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e
altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non
costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al
successivo giorno lavorativo e non siano denominate nella principale valuta di
scambio; (g)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie
detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta
nazionale; (h)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità
obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta
nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del
merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI
prescelta sia di elevata qualità (investment grade); (i)
50% dei crediti documentari fuori bilancio a
rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a
rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità
competenti, 80% delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che
sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società
di mutua garanzia con statuto di enti creditizi; (j)
garanzie personali richieste a norma di legge
utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di
obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della
registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché tale garanzia
non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività
ponderate per il rischio; (k)
attività costituite da crediti e altre
esposizioni verso mercati ufficiali. Articolo 390
Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di
credito 1.
Per il calcolo del valore delle esposizioni ai
fini dell'articolo 384, paragrafo 1, un ente può utilizzare "il valore
dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi della parte
III, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito,
delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*). 2.
L'ente che, ai sensi della parte III, titolo II,
capo 3, abbia ottenuto il permesso di utilizzare le stime interne delle LGD e
dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può stimare gli
effetti delle garanzie reali finanziarie nel calcolo del valore delle
esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, previa approvazione delle
autorità competenti. Le autorità competenti concedono il permesso di
cui al comma precedente solo se l'ente può stimare gli effetti delle garanzie
reali finanziarie sulle sue esposizioni separatamente da altri aspetti inerenti
alla LGD. L'ente applica tali procedure in modo tale che
le stime da esso prodotte siano sufficientemente adeguate per ridurre il valore
dell'esposizione ai fini delle disposizioni dell'articolo 384. L'ente che ha ottenuto il permesso di
utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve
farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei
requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente regolamento. L'ente che ha ottenuto il permesso a norma
della parte III, titolo II, capo 3, di utilizzare stime interne delle LGD e dei
fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non
calcoli il valore delle sue esposizioni utilizzando il metodo di cui al primo
comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui
all'articolo 392, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore
delle esposizioni. 3.
L'ente che utilizzi il metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie o abbia ottenuto il permesso di
utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il
calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384,
paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni
di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di
tutte le garanzie reali accettate. Le prove di stress periodiche di cui al primo
comma devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle
condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza
dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle
garanzie reali in situazioni di stress. Le prove di stress effettuate sono sufficienti
e adeguate alla valutazione di tali rischi. Qualora dalla prova di stress periodica risulti
che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto
è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al
paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il
calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384,
paragrafo 1, è ridotto di conseguenza. Gli enti di cui al primo comma includono nelle
loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti
elementi: (a)
politiche e procedure per far fronte ai rischi
derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le
protezioni creditizie a esse relative; (b)
politiche e procedure intese a risolvere una
situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di
realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in
considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento
delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; (c)
politiche e procedure relative al rischio di
concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del
rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni
creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori
mobiliari accettati come garanzia reale. Articolo 391
Esposizioni risultanti da credito ipotecario 1.
Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni
o eventuali parti di esposizione garantite da ipoteche su immobili
residenziali, un ente può ridurre il valore dell'esposizione per un importo
pari fino al 50% del valore dell'alloggio interessato, se è soddisfatta una
delle due seguenti condizioni: (a)
l'esposizione è garantita da ipoteca su un
alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia
residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di
edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente; (b)
l'esposizione si riferisce a un'operazione di
leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà
dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua
opzione d'acquisto. Il valore dell'immobile è calcolato in base a
parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta
ogni tre anni per i beni immobili residenziali. Ai fini del presente paragrafo si applicano i
requisiti di cui all'articolo 203 e all'articolo 224, paragrafo 1. Per "alloggio" si intende un alloggio
occupato o dato in locazione dal proprietario. 2.
Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni
o eventuali parti di esposizione garantite da ipoteche su immobili non
residenziali, un ente può ridurre il valore dell'esposizione di un importo pari
fino al 50% del valore dell'immobile commerciale interessato, soltanto se le
autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l'immobile
commerciale è situato concedono che all'esposizione successiva sia attribuito
un fattore di ponderazione del rischio del 50% in base alle stesse condizioni
stabilite all'articolo 121: (a)
esposizioni garantite da ipoteche su uffici o
locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di
edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di
edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente
concessi su uffici o locali per il commercio; (b)
esposizioni relative a operazioni di leasing
immobiliare su uffici o locali per il commercio. Il valore dell'immobile è calcolato in base a
parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. L'immobile commerciale deve essere completato,
dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato. Articolo 392
Metodo basato sul principio di sostituzione 14.
Quando un'esposizione nei confronti di un
cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo,
l'ente può: (a)
considerare la frazione dell'esposizione
garantita come contratta nei confronti del garante e non del cliente, purché
all'esposizione non garantita verso il garante sia attribuito un fattore di
ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione
del rischio attribuito all'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi
della parte III, titolo II, capo 2; (b)
considerare la frazione dell'esposizione
garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come contratta nei
confronti del terzo e non del cliente, se l'esposizione è garantita da una
garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita dell'esposizione sia attribuito
un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di
ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai
sensi della parte III, titolo II, capo 2. L'ente non applica il metodo di cui al primo
comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione
e quella della protezione. Ai fini della presente parte, l'ente può
applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali
finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto
quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle
garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle
garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 87. 15.
Nei casi in cui l'ente applica il paragrafo 1,
lettera a): (a)
qualora la garanzia personale sia denominata in
una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo dell'esposizione che
si presume garantito è calcolato conformemente alle disposizioni sul
trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non
finanziata di cui alla parte III, titolo II, capo 4; (b)
un disallineamento tra la durata
dell'esposizione e la durata della protezione è trattato conformemente alle
disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui alla parte
III, titolo II, capo 4; (c)
la copertura parziale può essere ammessa
conformemente al trattamento di cui alla parte III, titolo II, capo 4. PARTE V
ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI CREDITO TRASFERITO Titolo I
Disposizioni generali per la presente parte Articolo 393
Ambito di applicazione I
titoli II e III si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1° gennaio
2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 i titoli II e III si
applicano alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano
aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. Titolo II
Requisiti a carico degli enti investitori Articolo 394
Impegni mantenuti dall'emittente 16.
L'ente che non agisce in qualità di cedente,
promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una
posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di
negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il
promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente che
manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in
ogni caso, non è inferiore al 5%. Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni può
essere considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante
non inferiore al 5%: (a)
il mantenimento di una percentuale non inferiore
al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli
investitori; (b)
in caso di cartolarizzazioni di esposizioni
rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non
inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; (c)
il mantenimento di esposizioni scelte
casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% dell'importo
nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero
state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni
potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine; (d)
il mantenimento del segmento first loss
e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore
a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia
inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il
mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle
esposizioni cartolarizzate. L'interesse economico netto si misura all'avvio
dell'operazione ed è mantenuto su base continuativa. L'interesse economico
netto, inclusi le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti, non può
essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o
qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto
è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. I requisiti in materia di mantenimento per una
determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. 17.
Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE
o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, o una delle sue
filiazioni, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione
di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti
finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il
requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della
situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE o della
società di partecipazione finanziaria nell'UE collegati. Il presente comma si applica solo nel caso in
cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato
origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i
requisiti di cui all'articolo 397 e a fornire tempestivamente al cedente o
promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE o alla società di
partecipazione finanziaria nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i
requisiti di cui all'articolo 398. 18.
Il paragrafo 1 non si applica qualora le
esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali
verso le seguenti entità o da esse garantiti integralmente, incondizionatamente
o irrevocabilmente: a) amministrazioni centrali o banche
centrali; b) amministrazioni regionali, autorità
locali ed entità del settore pubblico degli Stati membri; c) enti ai quali è assegnata una
ponderazione del rischio pari o inferiore a 50% ai sensi della parte III,
titolo II, capo 2; d) banche multilaterali di sviluppo. 19.
Il paragrafo 1 non si applica: a) alle operazioni basate su un indice
chiaro, trasparente e accessibile, quando le entità di riferimento sottostanti
sono identiche a quelle che costituiscono un indice di entità oggetto di
negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili,
diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione; b) ai prestiti sindacati, ai crediti
commerciali acquistati o ai credit default swaps, quando questi strumenti
non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che
rientra nell'ambito del disposto del paragrafo 1. Articolo 395
Dovuta diligenza 1.
Prima di un investimento, e laddove opportuno in
seguito, gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per
ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno
conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali
adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori
di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni
inerenti a cartolarizzazione, per analizzare e registrare: (a)
le informazioni comunicate ai sensi
dell'articolo 394, paragrafo 1 dai cedenti o dai promotori per precisare l'interesse
economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella
cartolarizzazione; (b)
le caratteristiche di rischio di ogni singola
posizione inerente a cartolarizzazione; (c)
le caratteristiche di rischio delle esposizioni
sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione; (d)
la reputazione dei cedenti o dei promotori nelle
classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a
cartolarizzazione e le perdite da essi subite in occasione di cartolarizzazioni
precedenti; (e)
le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai
cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro
dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove
applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni
cartolarizzate; (f)
laddove applicabile, i metodi e concetti sui
quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni
cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per
assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione; (g)
tutte le caratteristiche strutturali della
cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance
della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente. Gli enti effettuano autonomamente a cadenze
regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni inerenti a
cartolarizzazione. A tal fine gli enti possono basarsi sui modelli finanziari
messi a punto dall'ECAI, purché gli enti possano dimostrare, ove richiesto, di
avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le
pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e
per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati. 2.
Gli enti che non agiscono in qualità di cedenti,
promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali adeguate
alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e
commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni inerenti a
cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva
le informazioni relative alla performance delle esposizioni sottostanti le loro
posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni
comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più
di 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi
anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie
reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure
relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la
diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli
indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da
facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni
sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti
possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti
segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la
qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e la performance dei
panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione. Gli enti hanno una conoscenza approfondita di
tutte le caratteristiche strutturali di un'operazione di cartolarizzazione che
abbiano un impatto rilevante sulla performance delle loro esposizioni verso
l'operazione, quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger,
supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di
mercato e definizione di inadempimento specifica all'operazione. Articolo 396
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio Quando un ente non rispetta i requisiti di
cui agli articoli 394 o 395 in qualche aspetto sostanziale, a causa di
negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un
fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al
250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si
applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione pertinenti conformemente
all'articolo 240, paragrafo 6, o all'articolo 326, paragrafo 3,
rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta
progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia
di dovuta diligenza. Le autorità competenti tengono conto delle
esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 394,
paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si
imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione
cui si applica l'articolo 394, paragrafo 3. Titolo III
Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori Articolo 397
Criteri di concessione di crediti Gli enti promotori e gli enti cedenti
applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben
definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui
all'articolo 77 della direttiva [inserted by OP] applicati alle esposizioni
detenute in portafoglio. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori
applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di
rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti applicano gli stessi
standard di analisi anche per le partecipazioni o le assunzioni a fermo di
emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal
fatto che dette partecipazioni o assunzioni a fermo siano detenute o meno nel
portafoglio di negoziazione. Quando gli
obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati,
l'ente cedente non applica l'articolo 240, paragrafo 1, e non ha il permesso
di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti in materia
di fondi propri ai sensi del presente regolamento. Articolo 398
Informativa agli investitori Gli enti cedenti e gli enti promotori
comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto, in
applicazione dell'articolo 394, di mantenere un interesse economico netto nella
cartolarizzazione. Gli enti cedenti e gli enti promotori assicurano che gli
investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti
sulla qualità creditizia e sulle performance delle singole esposizioni
sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle
esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie
per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e
sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal
fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in
seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione. Articolo 399
Condizioni uniformi di applicazione 1.
Ogni anno l'ABE presenta alla Commissione una
relazione sulle misure adottate dalle autorità competenti al fine di garantire
la conformità degli enti ai requisiti di cui ai titoli II e III. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per agevolare la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto
riguarda gli articoli da 394 a 398, comprese le misure da adottare in caso di
violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi. L'ABE presenta alla
Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro
il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. PARTE VI
LIQUIDITÀ Titolo I
Definizioni e requisito in materia di copertura della liquidità Articolo 400
Definizioni Ai fini della presente parte si intende
per: (1)
"cliente finanziario": un cliente che
effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva
[inserted by OP] come attività principale, o è: a) un ente creditizio; b) un'impresa di investimento; c) una società veicolo di
cartolarizzazione; d) un OIC; e) uno schema di investimento non di tipo
aperto; f) un'impresa di assicurazione; g) una società di partecipazione
finanziaria o una società di partecipazione mista; (2) "deposito al
dettaglio": una passività nei confronti di una persona fisica o di una
piccola e media impresa quando la passività aggregata nei confronti di tali
clienti o gruppo di clienti collegati è inferiore a 1 milione di euro. Articolo 401
Requisito in materia di copertura della liquidità 20.
In ogni momento gli enti detengono attività
liquide, la somma del cui valore è pari o superiore ai deflussi di liquidità
meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare
che gli enti mantengano livelli adeguati di riserve di liquidità per far fronte
a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di stress nel
corso di un breve periodo di tempo. 21.
Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi
di liquidità e le attività liquide. 22.
Gli enti possono utilizzare le attività liquide
di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di
stress, come specificato all'articolo 402. 23.
Le disposizioni del titolo II si applicano
esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti
all'articolo 403. Articolo 402
Conformità ai requisiti in materia di liquidità Se un ente non soddisfa o è previsto che non soddisfi il
requisito di cui all'articolo 401, paragrafo 1, lo notifica immediatamente alle
autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il
tempestivo ripristino della conformità all'articolo 401. Fino a quando la
conformità non è ripristinata, l'ente notifica gli elementi quotidianamente al
termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi
una frequenza inferiore e scadenze più lunghe. Le autorità competenti concedono
tale autorizzazione solo in base alla situazione individuale dell'ente. Esse
controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un
ripristino più tempestivo. Le autorità competenti
autorizzano una frequenza di segnalazione più corta o più lunga in base alla
situazione specifica dell'ente. Esse controllano l'attuazione del piano di
ripristino di cui al predetto articolo e, se del caso, esigono tempi di
ripristino più brevi rispetto a quelli indicati nel piano. Titolo II
Segnalazioni sulla liquidità Articolo 403
Obbligo di segnalazione e modelli 1.
Gli enti comunicano alle autorità competenti gli
elementi di cui ai titoli II e III e le loro componenti, inclusa la
composizione delle proprie attività liquide conformemente all'articolo 404
e all'allegato III. La frequenza di segnalazione non è inferiore al mese per il
requisito di cui al titolo II e all'allegato III e al trimestre per gli
elementi di cui al titolo III. 2.
Quando un'autorità competente decide che un ente
presenta un notevole rischio di liquidità in un'altra valuta o possiede una
succursale significativa, secondo la definizione di cui all'articolo 52
della direttiva [inserted by OP] in uno Stato membro ospitante che utilizza una
valuta diversa da quella del suo Stato membro di origine, l'ente comunica
separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine gli
elementi denominati o indicizzati nella predetta valuta. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare quanto segue: (a)
modelli uniformi, con le relative istruzioni, e
frequenze, date e termini della comunicazione. I modelli e le frequenze della
segnalazione sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità
delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta
conformemente ai paragrafi 1 e 2; (b)
ulteriori misurazioni per il controllo della
liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro
completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura,
all'entità e alla complessità delle attività dell'ente; (c)
le soluzioni IT da applicare ai fini della
segnalazione, che consentano l'accesso elettronico diretto e immediato
all'informativa dell'ente se richiesto dalla direttiva [inserted by OP] o dal presente
regolamento. n. L'ABE presenta alla
Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.
Le autorità competenti dello Stato membro di
origine, su richiesta, concedono alle autorità competenti e alla banca centrale
nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE l'accesso elettronico
immediato e diretto alle singole segnalazioni a norma del presente articolo. 5.
Le autorità competenti che esercitano la
vigilanza su base consolidata in conformità dell'articolo 107 della direttiva
[inserted by OP] concedono, su richiesta, alle seguenti autorità l'accesso
elettronico diretto e immediato a tutte le segnalazioni presentate dall'ente
conformemente al presente articolo: (a)
le autorità competenti e le banche centrali
nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali
significative delle filiazioni dell'ente impresa madre o enti controllati dalla
stessa società di partecipazione finanziaria madre; (b)
le autorità competenti che hanno autorizzato le
filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società
di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale nazionale dello stesso
Stato membro; (c)
l'ABE; (d)
la BCE. 6.
Le autorità competenti che hanno autorizzato un
ente impresa figlia di un ente impresa madre o una società di partecipazione
finanziaria madre concedono, su richiesta, alle autorità competenti che
esercitano la vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 106
della direttiva [inserted by OP], alla banca centrale nazionale dello Stato
membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE l'accesso elettronico diretto e
immediato a tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente ai modelli
uniformi di cui al paragrafo 3. Articolo 404
Segnalazioni sulle attività liquide 1.
Gli enti comunicano i seguenti elementi come
attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le
attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3: (a)
contanti e depositi detenuti presso le banche
centrali nella misura in cui tali depositi possono essere ritirati in periodi
di stress; (b)
attività trasferibili aventi una liquidità e una
qualità creditizia elevatissime; (c)
attività trasferibili che rappresentano crediti
verso o garantiti dalle amministrazioni centrali di uno Stato membro o di un
paese terzo se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o
paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide; (d)
attività trasferibili aventi una liquidità e una
qualità creditizia elevate. In attesa di una definizione uniforme di
"liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissima"
conformemente all'articolo 481, paragrafo 2, gli enti individuano essi stessi
in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità
e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di
una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei
criteri elencati all'articolo 481, paragrafo 2, fornire orientamenti generali
che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una
liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali
orientamenti, gli enti utilizzano criteri trasparenti e obiettivi a tal fine,
compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 481, paragrafo 2. 2.
I seguenti elementi non sono considerati
attività liquide: (a)
attività emesse da un ente creditizio, a meno
che non soddisfino una delle seguenti condizioni: i) sono obbligazioni ammissibili al
trattamento di cui all'articolo 124, paragrafi 3 o 4; ii) sono obbligazioni ai sensi
dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di
cui al punto i); iii) l'ente creditizio è stato istituito
e finanziato dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di
uno Stato membro e gli attivi sono garantiti da dette amministrazioni e
impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale
e senza fini di lucro al fine di promuovere i loro obiettivi di politica
pubblica; (b)
attività emesse da: i) un'impresa di investimento; ii) un'impresa di assicurazione; iii) una società di partecipazione
finanziaria; iv) una società di partecipazione mista; v) ogni altra entità che effettui una o
più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] come
attività principale. 3.
Gli enti segnalano unicamente le attività
liquide che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni: (a)
non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua
impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'imprese madre o
dalla società di partecipazione finanziaria madre; (b)
in tempi normali sono garanzie ammissibili per
soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di
liquidità overnight presso la banca centrale di uno Stato membro o la
banca centrale di un paese terzo, se le attività liquide sono detenute per
soddisfare i deflussi di liquidità nella valuta di detto paese terzo; (c)
il loro prezzo può essere determinato mediante
una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da
ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici; (d)
sono quotati in mercati ufficiali; (e)
per la vendita a fermo o per i contratti di
vendita con patto di riacquisto sono negoziabili su mercati attivi con un
numero elevato di partecipanti al mercato diversi tra loro, un elevato volume
di contrattazioni e una notevole ampiezza e spessore. Le condizioni di cui alla lettera b) non si
applicano nel caso di attività liquide detenute per soddisfare deflussi di
liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente
restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. Nel caso di valute di paesi
terzi, questa deroga si applica unicamente se le autorità competenti del paese
terzo applicano la stessa deroga e il paese terzo impone obblighi di
segnalazione comparabili. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano le condizioni di
cui al paragrafo 3, secondo comma. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti
di norme tecniche entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Prima dell'entrata in vigore delle norme
tecniche di cui al comma precedente, gli enti possono continuare ad applicare
il trattamento di cui al primo comma, se le autorità competenti hanno applicato
detto trattamento prima del 1° gennaio 2013. 5.
Azioni o quote di OIC possono essere trattate
come attività liquide fino ad un importo massimo di 250 milioni di euro,
purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, e
l'OIC investa unicamente in attività liquide, fatta eccezione per i derivati
per attenuare il rischio di tasso di interesse o di credito. 6.
Se un'attività liquida cessa di essere
ammissibile ai sensi del paragrafo 1, un ente può comunque continuare a
considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni di
calendario. Articolo 405
Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide L'ente segnala unicamente le attività
liquide che soddisfano le seguenti condizioni: (a)
sono adeguatamente diversificate; (b)
non meno del 60% delle attività liquide
segnalate dall'ente sono attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere
da a) a c). Tali attività possedute e dovute o richiamabili entro 30 giorni di
calendario non entrano nel calcolo del 60%, a meno che le attività non siano
state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi
dell'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c); (c)
sono giuridicamente e praticamente facilmente
disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi 30 giorni per essere
liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di
riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di
cui all'articolo 404, paragrafo 1, detenute in paesi terzi nei quali vi siano
restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili
sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a
deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione; (d)
le attività liquide sono controllate da una
funzione di gestione della liquidità; (e)
una parte delle attività liquide è liquidata
periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti
di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi: i) per testare l'accesso al mercato per
queste attività; ii) per testare l'efficacia dei processi
di liquidazione delle attività; iii) per testare l'utilizzabilità delle
attività; iv) per ridurre al minimo il rischio di
segnali negativi nel corso di un periodo di stress; (f)
il rischio di prezzo associato alle attività può
essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni
interne che garantiscono che non saranno utilizzate in altre operazioni in
corso, quali i) copertura o altre strategie di
negoziazione; ii) per fornire strumenti di supporto
del credito per le operazioni strutturate; iii) per coprire i costi operativi; (g)
la denominazione delle attività liquide è in
linea con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione
degli afflussi massimi. Articolo 406
Valutazione delle attività liquide 24.
Il valore di un'attività liquida da segnalare è
il suo valore di mercato, al quale vengono applicati scarti di garanzia
appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio
di liquidità e scarti di garanzia per le operazioni di vendita con patto di
riacquisto in periodi di stress generale del mercato. Gli scarti di garanzia
non sono inferiori al 15% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1,
lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso
tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out
della copertura. 25.
Alle azioni o quote di OIC di cui
all'articolo 404, paragrafo 5, si applicano scarti di garanzia tenendo
conto come segue delle attività sottostanti: (a)
0% per le attività di cui all'articolo 404,
paragrafo 1, lettera a); (b)
5% per le attività di cui all'articolo 404,
paragrafo 1, lettere b) e c); (c)
20% per le attività di cui all'articolo 404,
paragrafo 1, lettera d). Tale approccio viene applicato come segue: (a)
se l'ente è a conoscenza delle esposizioni
sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di
cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a d); (b)
se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni
sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima
consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente
nelle tipologie di attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere
da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli
investimenti. 26.
Gli enti possono fare affidamento sulle seguenti
terze parti per il calcolo e la segnalazione degli scarti di garanzia per le
azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, secondo
comma, lettere a) e b): (a)
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC
investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il
depositario; (b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC,
a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui
all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a). L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente
depositario o dalla società di gestione dell'OIC deve essere confermata da un
revisore dei conti esterno. Articolo 407
Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide 1.
L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle
attività liquide di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera b), nelle
valute pertinenti per gli enti dell'UE. 2.
Se il fabbisogno giustificato di attività
liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 401 supera la
disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano
una o più delle seguenti deroghe: a) in deroga all'articolo 405, lettera
b), la quota percentuale delle attività di cui all'articolo 404, paragrafo
1, lettere da a) a c), sulle attività liquide che l'ente segnala può essere
inferiore al 60%; b) in deroga all'articolo 405, lettera
g), la denominazione delle attività liquide può rivelarsi non in linea con la
distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli
afflussi massimi; c) per le valute di paesi terzi, le
attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della
banca centrale del paese terzo contrattualmente impegnate irrevocabilmente per
i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendentemente dall'importo al
momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità del paese terzo
facciano lo stesso e il paese terzo preveda obblighi di segnalazione
comparabili. 3.
Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2
sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività.
Il fabbisogno giustificato degli enti viene valutato tenendo conto della loro
capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno
di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri
partecipanti al mercato. 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di
cui al presente articolo. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti
di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme
tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. 6.
Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE fornisce alla
Commissione un parere sugli scarti di garanzia appropriati per le attività
detenute a seguito della deroga di cui al paragrafo 2, lettera a). Articolo 408
Deflussi di liquidità 1.
I deflussi di liquidità da segnalare sono
calcolati come la somma dei seguenti elementi: (a)
le percentuali dei saldi correnti dei depositi
al dettaglio di cui all'articolo 409; (b)
le percentuali dei saldi correnti per altre
passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento o che comportino
un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà
la passività nel corso dei successivi 30 giorni, come previsto
all'articolo 410; (c)
i deflussi supplementari di cui all'articolo
411; (d)
la percentuale dell'importo massimo che può
essere utilizzata nel corso dei successivi 30 giorni dalle linee di credito o
di liquidità non utilizzate considerate a rischio medio o medio-basso ai sensi
dell'allegato I, come indicato all'articolo 412; (e)
i deflussi aggiuntivi individuati nella
valutazione di cui al paragrafo 2. 2.
Gli enti valutano periodicamente la probabilità
di deflussi di liquidità e il loro volume potenziale nel corso dei successivi
30 giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli articoli
da 410 a 412 e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali
acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi eventuali accordi
contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di
finanziamento potenziale. Questi deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi
di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato. Per la valutazione gli enti tengono conto in
particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare
dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli
enti segnalano i prodotti e i servizi per i quali la probabilità e il volume di
cui al primo comma sono significativi alle autorità competenti almeno una volta
l'anno e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare. Le autorità competenti inviano almeno
annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali
hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. Nella
relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i
deflussi. 3.
L'ABE elabora progetti di standard tecnici di
regolamentazione per specificare il trattamento dei prodotti e dei servizi di
cui al paragrafo 2, per individuare i prodotti o i servizi coperti a questi
scopi e i metodi appropriati per determinare i deflussi da assegnare. L'ABE
presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione
entro il 30 giugno 2014. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 409
Deflussi sui depositi al dettaglio 1.
Gli enti moltiplicano l'importo dei depositi al
dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della
direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un
paese terzo per almeno il 5% nel caso in cui il deposito sia (a)
parte di una relazione consolidata che rende il
ritiro estremamente improbabile; (b)
detenuto in un conto corrente, compresi i conti
su cui è regolarmente accreditato lo stipendio. 2.
Gli enti moltiplicano altri depositi al
dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10%. 3.
L'ABE elabora i progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 per
quanto riguarda l'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi
più elevati rispetto a quelli di cui al paragrafo 1 e 2 e le definizioni dei
prodotti e dei deflussi appropriati ai fini del presente titolo. Le norme
tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di
liquidità nel corso dei successivi 30 giorni. Questi deflussi sono
valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico
e generalizzato del mercato. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.
Gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da
essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella
prevista ai paragrafi 1 e 2, se tale percentuale è prevista da obblighi di
segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi. 5.
Gli enti possono escludere dal calcolo dei
deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in
ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi
quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate
singolarmente: (a)
entro 30 giorni, il depositante non può ritirare
il deposito; (b)
per il ritiro anticipato entro i 30 giorni
il depositante deve pagare una penalità di ritiro anticipato notevolmente
superiore rispetto alla perdita degli interessi che otterrebbe per la durata
restante in assenza del ritiro anticipato. Nonostante la frase precedente, la
penalità non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso dal momento
in cui le vigenti condizioni del deposito sono state concordate. Articolo 410
Deflussi su altre passività 1.
Gli enti moltiplicano per lo 0% le passività
risultanti dalle loro spese di funzionamento. 2.
Gli enti moltiplicano le passività risultanti da
operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati
finanziari di cui all'articolo 188, se garantite da attività che potrebbero
essere classificate come attività liquide secondo l'articolo 404, per: a) 0%, fino a concorrenza del valore delle attività liquide di
cui all'articolo 406; b) 100% per la passività residua. 3.
Gli enti moltiplicano le passività risultanti da
operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati
finanziari di cui all'articolo 188 per il 25% se le attività non sarebbero
ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 404 e se il prestatore
è la banca centrale o un'altra entità del settore pubblico dello Stato membro
in cui l'ente è stato autorizzato. 4.
Gli enti moltiplicano le passività risultanti da
depositi che devono essere mantenuti: (a)
dal depositante al fine di ottenere servizi di
compensazione, di custodia o di gestione della liquidità dall'ente; (b)
nel quadro della ripartizione dei compiti
all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui
all'articolo 108, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da
un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale per il 5% nel caso di cui alla lettera a),
nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi a
norma della direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi
equivalente in un paese terzo, e per il 25% negli altri casi. I servizi di compensazione, custodia o gestione
della liquidità di cui alla lettera a) riguardano esclusivamente tali servizi
nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione
consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Essi non
consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime
brokerage e l'ente dispone di elementi oggettivi che indichino che il
cliente non è in grado di ritirare tali importi su un orizzonte di 30 giorni
senza compromettere il suo funzionamento operativo. 5.
Gli enti moltiplicano le passività risultanti da
depositi di clienti che non sono clienti finanziari per il 75% nella misura in
cui non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4. 6.
Gli enti tengono conto dei debiti e dei crediti
attesi nel corso dell'orizzonte di 30 giorni dai contratti elencati
nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per
il 100% nel caso di un importo netto da pagare. Per base netta si intende
anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai
sensi dell'articolo 404. 7.
Gli enti moltiplicano per 100% altre passività
che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5. 8.
In deroga al paragrafo 7, le autorità competenti
possono concedere caso per caso il permesso di applicare una percentuale
inferiore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
il depositante è l'impresa madre o una
filiazioni dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o
collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1,
della direttiva 83/349/CEE; (b)
vi sono motivi per prevedere un deflusso minore
nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di
stress generalizzato del mercato; (c)
un corrispondente afflusso simmetrico o più
prudente è applicato dal depositante in deroga all'articolo 413; (d)
l'ente e il depositante sono stabiliti nello
stesso Stato membro, tranne il caso in cui si applichi l'articolo 18, paragrafo
1, lettera b). Se l'applicazione di tale minore afflusso è
permesso, le autorità competenti informano l'ABE in merito alla decisione e ai
relativi motivi. Le condizioni del minore afflusso sono periodicamente
riesaminate dalle autorità competenti. Articolo 411
Deflussi aggiuntivi 1.
Le garanzie reali diverse dalle attività
corrispondenti all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c), fornite
dall'ente per i contratti elencati all'allegato II sono oggetto di un deflusso
aggiuntivo del 15% del valore di mercato delle attività corrispondenti
all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d), e del 20% del valore di mercato delle
altre attività. 2.
Se l'autorità competente considera le operazioni
dell'ente correlate ai mercati finanziari definite all'articolo 188 o sui
contratti di cui all'allegato II in relazione ai deflussi potenziali di
liquidità dell'ente, l'ente aggiunge un deflusso ulteriore per il fabbisogno
aggiuntivo di garanzie reali risultante, a seconda dei contratti che l'ente ha
concluso, da un deterioramento significativo della qualità creditizia
dell'ente, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito
di credito esterno. L'entità di tale deterioramento significativo viene
riesaminata regolarmente e notificata all'autorità competente. 3.
L'ente aggiunge un deflusso ulteriore
corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno
scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente sui contratti di cui
all'allegato II, se queste ultime sono rilevanti. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per determinare le condizioni di applicazione in relazione
alla nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso
aggiuntivo. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. 4.
L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo
corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo
scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di 30 giorni, a meno che l'ente non
possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni
che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di 30 giorni e che
i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti. Articolo 412
Deflussi da linee di credito e di liquidità 1.
Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di
credito e di liquidità, che vengono determinati in percentuale dell'importo
massimo che può essere ritirato. L'importo massimo che può essere ritirato può
essere determinato, conformemente all'articolo 406, al netto del valore
della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la
garanzia e se la garanzia è sotto forma di attività liquide conformemente
all'articolo 404. La garanzia reale da fornire non può essere costituita
da attività emesse dalla controparte della linea o da una delle sue entità
affiliate. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo
che può essere ritirato dalle linee di credito o di liquidità messe a
disposizione di società veicolo di cartolarizzazione viene determinato come
l'importo massimo che potrebbe essere ritirato nel caso in cui le obbligazioni
della società veicolo di cartolarizzazione fossero dovute entro i successivi 30
giorni. 2.
L'importo massimo che può essere ritirato da
linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 5% se esse
rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo
standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito. 3.
L'importo massimo che può essere ritirato da
linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 10%, purché
quest'ultime soddisfino le seguenti condizioni: a) non rientrano nella classe delle
esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB
per il rischio di credito; b) sono state concesse a clienti che non
sono clienti finanziari; c) non sono state concesse per sostituire
il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il
proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari. 4.
L'importo massimo che può essere ritirato da
altre linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 100%.
Ciò si applica, in particolare, a quanto segue: (a)
linee di liquidità che l'ente ha concesso a
società veicolo di cartolarizzazione; (b)
accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad
acquistare o a scambiare attività di una società veicolo di cartolarizzazione. 5.
Gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione
centrale o regionale di uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui
ai paragrafi 2 e 3, in deroga al paragrafo 4, anche alle linee di credito e di
liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o
indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di
cui ai predetti paragrafi. I predetti prestiti agevolati sono destinati
unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non
concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica
pubblica dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È
possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di
prestito agevolato e fino a concorrenza dell'importo richiesto. Articolo 413
Afflussi 27.
Gli enti comunicano i rispettivi afflussi
massimi di liquidità. Gli afflussi massimi di liquidità sono gli afflussi di
liquidità limitati al 75% dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare
da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri
enti e idonei ai trattamenti di cui all'articolo 108, paragrafo 6 o 7. 28.
Gli afflussi di liquidità sono misurati nel
corso dei successivi 30 giorni. Essi comprendono unicamente gli afflussi
contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali la banca non ha ragioni
di attendersi un inadempimento nell'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso viene
preso in considerazione integralmente, con le seguenti eccezioni: (a)
gli importi dovuti da clienti che non sono
clienti finanziari sono ridotti del 50% del loro valore o, se superiori, degli
impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il
finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di
prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la
definizione dell'articolo 188, garantite da attività liquide ai sensi
dell'articolo 404; (b)
gli importi dovuti per operazioni di prestito
garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite
all'articolo 188, se garantite da attività liquide, non sono presi in
considerazione fino al valore netto degli scarti di garanzia delle attività
liquide e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti
dovuti; (c)
gli importi dovuti che l'ente debitore tratta
conformemente all'articolo 410, paragrafo 4, eventuali linee di credito o di
liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in
considerazione. 29.
Debiti e crediti attesi nell'orizzonte di 30
giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta su
tutte le controparti e moltiplicati per 100% dell'importo netto da ricevere.
Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere
considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 404. 30.
Le autorità competenti possono concedere il
permesso di applicare caso per caso, in deroga al paragrafo 2, lettera c),
un afflusso maggiore, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
vi sono motivi di prevedere un afflusso
superiore anche in situazione di stress idiosincratico; (b)
la controparte è l'impresa madre o una
filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o
collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1,
della direttiva 83/349/CEE; (c)
un corrispondente deflusso simmetrico o
più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 413; (d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello
stesso Stato membro, tranne il caso in cui si applichi l'articolo 18, paragrafo
1, lettera b). Se l'applicazione di tale afflusso superiore è
permessa, le autorità competenti informano l'ABE in merito alla decisione e ai
relativi motivi. Le condizioni dell'afflusso superiore sono periodicamente
riesaminate dalle autorità competenti. 31.
Gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti
le attività liquide segnalate conformemente all'articolo 404 diversi dai
pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato
delle attività. 32.
Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove
emissioni di obbligazioni. 33.
Gli enti tengono conto degli afflussi di
liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni
al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili solo nella
misura in cui essi corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in
questione. Titolo III
Segnalazioni sul finanziamento stabile Articolo 414
Elementi che forniscono un finanziamento stabile 34.
I seguenti elementi vengono comunicati
separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione
della disponibilità di finanziamento stabile: (a) fondi propri; (b) le seguenti passività non incluse alla
lettera a): i) depositi al dettaglio ammissibili al
trattamento di cui all'articolo 409, paragrafo 1; ii) depositi al dettaglio ammissibili al
trattamento di cui all'articolo 409, paragrafo 2; iii) depositi ammissibili al trattamento
di cui all'articolo 410, paragrafo 4; iv) dei depositi di cui al punto iii), i
depositi che sono oggetto di una garanzia dei depositi conformemente alla
direttiva 94/19/CE o di garanzie dei depositi equivalenti di un paese terzo ai
sensi dell'articolo 409, paragrafo 2; v) dei depositi di cui al punto iii), i
depositi contemplati all'articolo 410, paragrafo 3, lettera b); vi) importi depositati non contemplati ai
punti i) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari; vii) tutti i finanziamenti ottenuti da
clienti finanziari; viii) separatamente per gli importi di cui
rispettivamente ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito
garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla
definizione dell'articolo 188 –
garantite dalle attività liquide di cui
all'articolo 404; –
garantite da qualunque altra attività; ix) passività derivanti da titoli emessi
idonei al trattamento di cui all'articolo 124; x) altre passività derivanti da titoli
emessi; xi) altre passività. 35.
Se applicabile, tutti gli elementi sono
presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più
prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento: (a)
entro 3 mesi; (b)
tra 3 e 6 mesi; (c)
tra 6 e 9 mesi; (d)
tra 9 e 12 mesi; (e)
dopo 12 mesi. Articolo 415
Elementi che richiedono il finanziamento stabile 36.
I seguenti elementi vengono segnalati
separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione
del fabbisogno di finanziamento stabile: (a)
le attività di cui all'articolo 404, ripartite
per tipologia di attività; (b)
titoli e strumenti del mercato monetario non
inclusi nella lettera a); (c)
titoli di capitale di entità non finanziarie
quotati in un indice principale in un mercato ufficiale; (d)
altri titoli di capitale; (e)
oro; (f)
altri metalli preziosi; (g)
prestiti e crediti commerciali non rinnovabili,
separatamente per quelli i cui mutuatari sono: i) persone fisiche diverse da imprese
commerciali individuali e partnership e piccole e medie imprese, nel caso in
cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti collegati sia
inferiore a 1 milione di euro; ii) emittenti sovrani, banche centrali e
entità del settore pubblico; iii) clienti non contemplati ai punti i)
e ii), diversi dai clienti finanziari; iv) ogni altro mutuatario; (h)
crediti da derivati; (i)
qualsiasi altra attività; (j)
linee di credito non utilizzate classificate a
"rischio medio" o a "rischio medio/basso" ai sensi
dell'allegato I. 37.
Se applicabile, tutti gli elementi sono
presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 414, paragrafo 2. PARTE VII
LEVA FINANZIARIA Articolo 416
Calcolo del coefficiente di leva finanziaria 1.
Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva
finanziaria secondo la metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 10. 2.
Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato
come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione
complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il coefficiente di leva
finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva
finanziaria mensili su un trimestre. 3.
Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale
è il capitale di classe 1. 4.
La misura dell'esposizione complessiva è la
somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività e degli elementi fuori
bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al paragrafo
3. Se gli enti includono entità rilevanti nelle
quali detengono notevoli investimenti nel loro consolidamento conformemente al
pertinente quadro contabile, ma non nel loro consolidamento prudenziale
conformemente alla parte I, titolo II, capo 2, devono ridurre la loro misura
dell'esposizione dell'importo che si ottiene moltiplicando l'importo definito
alla lettera a) per il fattore di cui alla lettera b): (a)
la somma dei valori dell'esposizione di tutte le
attività delle predette entità pertinenti, inclusi nel consolidamento
conformemente al pertinente quadro contabile, ma non nel consolidamento
prudenziale conformemente alla parte I, titolo II, capo 2; (b)
la somma delle detrazioni dagli elementi del
capitale di classe 1 specificati all'articolo 33, paragrafo 1, punto i), e
all'articolo 53, lettera d), divisa per l'importo complessivo degli elementi
del capitale di classe 1. Gli enti effettuano la valutazione delle
attività e degli elementi fuori bilancio in conformità all'articolo 94. 5.
Gli enti determinano il valore dell'esposizione
delle attività conformemente ai seguenti principi: (a)
il valore dell'esposizione delle attività,
esclusi gli elementi di cui all'allegato II e i derivati su crediti, significa
il valore dell'esposizione definito all'articolo 106, paragrafo 1; (b)
garanzie reali fisiche o finanziarie, garanzie
personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non
sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività; (c)
la compensazione di crediti e depositi non è
permessa. 6.
Gli enti determinano il valore dell'esposizione
degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti conformemente
al metodo del valore di mercato specificato all'articolo 269 o al metodo
dell'esposizione originaria di cui all'articolo 270. Gli enti possono
utilizzare il metodo dell'esposizione originaria per determinare il valore
dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su
crediti solo se usano lo stesso metodo anche per determinare il valore
dell'esposizione dei predetti elementi al fine di soddisfare i requisiti in
materia di fondi propri stabiliti all'articolo 87. Per determinare il valore dell'esposizione
degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti gli enti
tengono conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di
compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti
differenti, conformemente all'articolo 289. 7.
Gli enti determinano il valore dell'esposizione
delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di
concessione e di assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni
con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente
all'articolo 215, paragrafi da 1 a 3, e tengono conto degli effetti degli
accordi tipo di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale
tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 201. 8.
Gli enti determinano il valore dell'esposizione
degli elementi fuori bilancio, ad eccezione degli elementi elencati
all'allegato II, dei derivati su crediti, delle operazioni di vendita con
patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e assunzione in prestito
di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei
finanziamenti con margini, conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, con le
seguenti modifiche alle rettifiche per il rischio di credito specifico elencate
in detto articolo: (a)
la rettifica per il rischio di credito specifico
per linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in
qualsiasi momento e senza preavviso, di cui all'allegato I, paragrafo 4, primo
trattino è del 10%; (b)
la rettifica per il rischio di credito specifico
per tutti gli altri elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è del
100%. 9.
Gli enti stabiliscono i valori dell'esposizione
degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti che sono
elementi fuori bilancio secondo il metodo di cui al paragrafo 6. Gli enti stabiliscono i valori dell'esposizione
delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di
concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con
regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini che sono elementi
fuori bilancio secondo il metodo di cui al paragrafo 7. 10.
Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 6, 7 e 9
gli enti possono decidere di non applicare il principio di cui al paragrafo 5,
lettera b). Articolo 417
Obbligo di segnalazione 1.
Gli enti comunicano alle autorità competenti
tutte le informazioni necessarie sul coefficiente di leva finanziaria e sulle
sue componenti come stabilito all'articolo 416. Le autorità competenti tengono
conto di tali informazioni quando effettuano la revisione prudenziale di cui
all'articolo 92 della direttiva [inserted by OP]. Le autorità competenti trasmettono le
informazioni ricevute dagli enti all'ABE su richiesta di quest'ultima, per
facilitare il riesame di cui all' articolo 482. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire il contenuto e il formato del modello uniforme di
comunicazione per l'obbligo di segnalazione, di cui al paragrafo 1, le
istruzioni sull'utilizzo del modello e le frequenze e le date di segnalazione. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti
di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche
di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. PARTE VIII
INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI Titolo I
Principi generali Articolo 418
Ambito di applicazione degli obblighi di informativa 1.
Gli enti pubblicano le informazioni indicate al
titolo II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 419. 2.
Il permesso da parte delle autorità competenti a
norma della parte III degli strumenti e delle metodologie di cui al titolo III
è subordinato alla comunicazione da parte degli enti delle informazioni ivi
indicate. 3.
Gli enti adottano una politica formale per
conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente
parte e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza
della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza.
Gli enti si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa
trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di
rischio. Qualora l'informativa non trasmetta
esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti
comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste
ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a comunicare solo
informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive dell'ente o
riservate, ai sensi dell'articolo 419. 4.
Gli enti, se richiesto, illustrano le loro
decisioni di rating alle piccole e medie imprese e ad altre società che
chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi
amministrativi della spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito. Articolo 419
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate 1.
Gli enti possono omettere di pubblicare una o
più informazioni di cui al titolo II, qualora tali informazioni, ad eccezione
delle informazioni di cui all'articolo 424, non siano considerate rilevanti. Un'informazione è da considerarsi rilevante se
la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il
giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per
l'adozione di decisioni economiche. 2.
Gli enti possono anche omettere di pubblicare
uno o più elementi di cui ai titoli II e III, qualora tali elementi includano
informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al
secondo e al terzo comma, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo
424. Sono considerate esclusive di un ente quelle
informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la sua posizione
competitiva Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o
sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli
investimenti dell'ente. Le informazioni sono
considerate riservate se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre
relazioni con la controparte che vincolano l'ente alla riservatezza. 3.
Nei casi di cui al paragrafo 2, l'ente
interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi
non sono pubblicati, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare
informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di
informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o
riservate. Articolo 420
Frequenza dell'informativa Gli enti pubblicano le informazioni
richieste dalla presente parte almeno su base annua. Le comunicazioni annuali sono pubblicate
congiuntamente ai documenti di bilancio. Gli enti valutano la necessità di
pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta
l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la
portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi
e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a
sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli
enti valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore
frequenza le informazioni di cui all'articolo 424 e all'articolo 425, lettere
da b) a e), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri
elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. Articolo 421
Mezzi di informazione 1.
Gli enti possono determinare i mezzi e le sedi
più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di
verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di
informativa stabiliti nella presente parte. Nella misura del possibile, tutte
le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi. 2.
Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli
enti per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti
per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono
essere prese in considerazione ai fini del rispetto di quanto disposto nella
presente parte. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di
bilancio, gli enti indicano dove trovarle. Titolo II
Criteri tecnici in materia di trasparenza e di informativa Articolo 422
Obiettivi e politiche di gestione del rischio 1.
Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le
proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio,
compresi i rischi di cui ai presente titolo, in particolare: a) le strategie e i processi per la
gestione di tali rischi; b) la struttura e l'organizzazione della
pertinente funzione di gestione del rischio, comprese informazioni sui suoi
poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti; c) l'ambito di applicazione e la natura
dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio; d) le politiche di copertura e di
attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza
continuativa sulla loro efficacia. e) una dichiarazione approvata
dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei
rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in
atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente; f) una breve
dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che descriva
sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla
strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati
che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica concisa ma
esaustiva sulle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e
la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione. 2.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni con
aggiornamenti regolari almeno annuali in relazione ai dispositivi di governo
societario: (a) il numero di incarichi di
amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione; (b) la politica di ingaggio per la
selezione dei membri dell'organo di gestione e le loro effettive conoscenze,
competenze e esperienza; (c) la politica di diversificazione
adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi
obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica
nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti; (d) se l'ente ha istituito un comitato di
rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito; (e) la descrizione del flusso di
informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione nella sua funzione
di vigilanza. Articolo 423
Ambito di applicazione Per quanto riguarda l'ambito di
applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla
direttiva [inserted by OP] gli enti pubblicano le seguenti informazioni: (a)
la ragione sociale dell'ente al quale si
applicano gli obblighi del presente regolamento; (b)
un profilo delle differenze nelle basi per il
consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle
entità all'interno dello stesso, indicando se: i) sono consolidate integralmente, ii) sono consolidate proporzionalmente, iii) sono dedotte dai fondi propri, iv) non sono né consolidate né dedotte; (c)
eventuali impedimenti di fatto o di diritto
attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o
il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni; (d)
l'importo aggregato per il quale i fondi propri
effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse
nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni; (e)
se applicabile, il fatto di avvalersi delle
disposizioni di cui agli articoli 6 e 8. Articolo 424
Fondi propri 1.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni
riguardanti i loro fondi propri: (a)
la riconciliazione completa degli elementi di
capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di
capitale di classe 2, nonché filtri e detrazioni applicati, conformemente agli
articoli da 29 a 32 e agli articoli 33, 53, 63 e 74, ai fondi propri dell'ente
e lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
dell'ente. (b)
la descrizione delle principali caratteristiche
degli strumenti di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di
classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente; (c)
i termini e le condizioni completi di tutti gli
strumenti di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e
di capitale di base di classe 2; (d)
indicazione separata della natura e degli
importi di quanto segue: i) ciascun filtro prudenziale applicato
conformemente agli articoli da 29 a 32; ii) ciascuna
detrazione effettuata conformemente agli articoli 33, 53 e 63; iii) elementi non detratti conformemente
agli articoli 44, 45, 53, 63 e 74; (e)
la descrizione di tutte le restrizioni applicate
al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli
strumenti, i filtri prudenziali e le detrazioni cui si applicano tali
restrizioni; (f)
se gli enti indicano coefficienti di capitale
calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella
prevista nel presente regolamento, la descrizione esauriente della base di
calcolo dei coefficienti patrimoniali. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per specificare i modelli uniformi per le informazioni di cui al
paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e). L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche
di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.
1093/2010. Articolo 425
Requisiti in materia di fondi propri Per quanto riguarda l'osservanza dei
requisiti di cui agli articoli 87 e 72 della direttiva [inserted by OP], gli
enti pubblicano le seguenti informazioni: (a)
la descrizione sintetica del metodo adottato
dall'ente nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per
il sostegno delle attività correnti e prospettiche; (b)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II,
capo 2, l'8% di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui
all'articolo 107; (c)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II,
capo 3, l'8% di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui
all'articolo 142. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito
si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono
le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4. Per
la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica
a: i) ciascuno dei metodi di cui
all'articolo 150; ii) esposizioni negoziate in mercati,
esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli
sufficientemente diversificati e altre esposizioni; iii) esposizioni soggette a disposizioni
di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi
propri; iv) esposizioni soggette a clausole di
salvaguardia per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri; (d)
i requisiti in materia di fondi propri calcolati
conformemente all'articolo 87, lettere b) e c); (e)
i requisiti in materia di fondi propri calcolati
conformemente alla parte III, titolo III, sezioni da 2 a 4 e indicati
separatamente. Gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 148,
paragrafo 5, oppure all'articolo 150, paragrafo 2, indicano le esposizioni assegnate
a ciascuna categoria della tabella 1 dell'articolo 148, paragrafo 5, o a
ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato all'articolo 150,
paragrafo 2. Articolo 426
Esposizione al rischio di controparte Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente
al rischio di controparte quale definito al titolo III, capo 6, l'ente pubblica
le seguenti informazioni: (a)
una descrizione della metodologia utilizzata per
assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di
credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte; (b)
una descrizione delle politiche per assicurare
le garanzie e stabilire le riserve di credito; (c)
una descrizione delle politiche rispetto alle
esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk); (d)
una descrizione dell'impatto dell'importo delle
garanzie che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di
credito; (e)
il valore equo (fair value) lordo
positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione
creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione
creditizia netta su derivati. L'esposizione creditizia netta è l'esposizione
creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia
degli accordi di compensazione che degli accordi di garanzia legalmente
opponibili; (f)
le misure del valore dell'esposizione in base ai
metodi di cui al titolo III, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi; (g)
il valore nozionale delle coperture dei derivati
su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di
esposizione creditizia; (h)
gli importi nozionali delle operazioni in
derivati su crediti, ripartiti a seconda che facciano capo al portafoglio
creditizio proprio dell'ente o alle sue attività di intermediazione, compresa
la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi
ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di
ciascun gruppo di prodotti; (i)
la stima di α se l'ente ha ricevuto il
permesso delle autorità competenti a stimare α. Articolo 427
Riserve di capitale 38.
L'ente pubblica le seguenti informazioni in
relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale
anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva [inserted by OP]: a) la distribuzione geografica delle
propri esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa
riserva di capitale anticiclica; b) la composizione della riserva di
capitale anticiclica specifica dell'ente. 39.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare i requisiti in materia informativa di cui al
paragrafo 1. L'ABE presenta
alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro
il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Articolo 428
Rettifiche per il rischio di credito Per quanto riguarda l'esposizione al
rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente pubblica le seguenti
informazioni: (a)
le definizioni di crediti scaduti e deteriorati
a fini contabili; (b)
la descrizione degli approcci e dei metodi adottati
per determinare le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico; (c)
l'ammontare totale delle esposizioni al netto di
compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di
attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel
periodo ripartite per classi di esposizioni; (d)
la distribuzione geografica delle esposizioni
ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se
necessario ulteriori dettagli; (e)
la distribuzione delle esposizioni per settore
economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni e
se necessario ulteriori dettagli; (f)
il portafoglio complessivo delle esposizioni
disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se
necessario ulteriori dettagli; (g)
per settore economico o tipo di controparte
significativi, l'ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute,
indicate separatamente; ii) rettifiche per il rischio di credito
generale e specifico; iii) oneri per rettifiche per il rischio
di credito generico e specifico nel periodo di segnalazione; (h)
gli importi delle esposizioni deteriorate e
scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa,
compresi, se possibile, gli importi delle rettifiche per il rischio di credito
generale e specifico relativi a ciascuna area geografica; (i)
la riconciliazione delle variazioni delle
rettifiche per il rischio di credito generale e specifico per le esposizioni
deteriorate, indicata separatamente. Le informazioni comprendono: i) la descrizione del tipo di rettifiche
per il rischio di credito generale e specifico; ii) il saldo iniziale; iii) le riprese effettuate nel periodo
sulle rettifiche per il rischio di credito; iv) gli accantonamenti effettuati o
ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di
segnalazione, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio,
fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i
trasferimenti tra rettifiche per il rischio di credito; v) il saldo finale. Le rettifiche per il rischio di credito
specifico e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico
vengono evidenziate separatamente. Articolo 429
Uso delle ECAI Gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II,
capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di
esposizioni di cui all'articolo 107: (a)
le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per
il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali
modifiche; (b)
le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI
o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata; (c)
la descrizione del processo impiegato per
trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o
all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione; (d)
l'associazione del rating esterno di ciascuna
ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito
di credito prescritte alla parte III, titolo II, capo 2; non è necessario
pubblicare queste informazioni se l'ente rispetta l'associazione normale
pubblicata dall'ABE; (e)
i valori delle esposizioni, con e senza
attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di
credito di cui alla parte III, titolo II, capo 2 nonché i valori delle
esposizioni dedotti dai fondi propri. Articolo 430
Esposizione al rischio di mercato Gli enti che calcolano i loro requisiti in
materia di fondi propri conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b)
e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in
tali disposizioni. Inoltre, i requisiti in materia di fondi propri per il
rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a
cartolarizzazione vengono comunicati separatamente. Articolo 431
Rischio operativo Gli
enti pubblicano i metodi per la valutazione dei requisiti in materia di fondi
propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare; la descrizione
della metodologia di cui all'articolo 301, paragrafo 2, se utilizzata
dall'ente, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di
rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall'ente e,
in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle
diverse metodologie impiegate. Articolo 432
Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di
negoziazione Per quanto riguarda le esposizioni in
strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti
pubblicano le seguenti informazioni: (a)
la differenziazione tra le esposizioni in
funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di plusvalenze di
capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche
contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di
fondo e le pratiche che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche
significative di tali pratiche; (b)
il valore di bilancio, il valore equo (fair
value) e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato
qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo; (c)
la tipologia, la natura e gli importi delle
esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di private
equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre
esposizioni; (d)
i profitti/le perdite cumulativi/e realizzati/e
su vendite e liquidazioni nel periodo e (e)
i profitti/le perdite totali non realizzati/e, i
profitti/le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale
importo di questa natura incluso nel capitale di base di classe 1 e nel
capitale aggiuntivo di classe 1. Articolo 433
Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel
portafoglio di negoziazione Per quanto riguarda l'esposizione al
rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di
negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni: (a)
la natura del rischio di tasso di interesse e le
ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e
alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di
questa tipologia di rischio; (b)
la variazione dei profitti, del valore economico
o di altre misure pertinenti adottate dalla dirigenza in presenza di shock di
tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del
rischio di tasso di interesse prescelto dalla dirigenza, per ciascuna valuta. Articolo 434
Esposizione a posizioni inerenti a cartolarizzazione Gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III,
titolo II, capo 5 o i requisiti in materia di fondi propri conformemente
all'articolo 326 o all'articolo 327 pubblicano le informazioni seguenti, se del
caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di
negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione: (a)
la descrizione degli obiettivi dell'ente
relativamente all'attività di cartolarizzazione; (b)
la natura di altri rischi, tra cui il rischio di
liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate; (c)
il tipo di rischi in termini di rango delle
posizioni inerenti a cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività
sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di
ricartolarizzazione; (d)
i diversi ruoli svolti dall'ente nel processo di
cartolarizzazione; (e)
l'indicazione della misura del coinvolgimento
dell'ente in ciascuno dei ruoli di cui alla lettera d); (f)
la descrizione delle procedure messe in atto per
monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni
inerenti a cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle
attività sottostanti incide sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, e
la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni
inerenti a ricartolarizzazione; (g)
la descrizione della politica dell'ente in
materia di uso della copertura e della protezione non finanziata per attenuare
i rischi delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione e a ricartolarizzazione
mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura
rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio; (h)
gli approcci seguiti dall'ente per il calcolo
degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di
cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni inerenti a
cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio; (i)
i tipi di società veicolo di cartolarizzazione
che l'ente, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni
di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente detiene
esposizioni nei confronti di dette società veicolo di cartolarizzazione,
distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché un elenco dei
soggetti che l'ente gestisce o assiste e che investono in posizioni inerenti a
cartolarizzazione che l'ente ha cartolarizzato o in società veicolo di
cartolarizzazione di cui l'ente è promotore; (j)
la sintesi delle politiche contabili dell'ente
per le attività di cartolarizzazione, specificando: i) se le operazioni siano trattate come
vendite o come finanziamenti; ii) la contabilizzazione dei profitti
sulle vendite; iii) i metodi, le ipotesi, i dati
fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione
delle posizioni inerenti a cartolarizzazione; iv) il trattamento delle
cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili; v) come sono valutate le attività in
attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione
dell'ente o esterne a esso; vi) i metodi di contabilizzazione in
bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente di
fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate; (k)
le denominazioni delle ECAI utilizzate per le
cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è
usata; (l)
dove applicabile, la descrizione dell'approccio
della valutazione interna di cui alla parte III, titolo II, capo 5, sezione 3,
ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione
tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna
a fini diversi dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri sulla base
dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della
procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza,
dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i
tipi di esposizioni alle quali viene applicata la procedura di valutazione
interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto
di credito, per tipo di esposizioni; (m)
la spiegazione dei cambiamenti significativi di
una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q)
intercorsi dall'ultimo periodo di segnalazione; (n)
per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione
e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni
divise per tipo di esposizione: i) l'ammontare totale delle esposizioni
in essere cartolarizzate dall'ente, separatamente per le cartolarizzazioni
tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente
interviene unicamente come promotore; ii) l'ammontare aggregato delle
posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in
bilancio e delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione fuori bilancio; iii) l'ammontare aggregato delle attività
in attesa di cartolarizzazione; iv) per le linee di credito
cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare
aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota
del cedente e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti in materia
di fondi propri a carico dell'ente per le ragioni di credito del cedente, e
l'ammontare aggregato dei requisiti in materia di fondi propri a carico
dell'ente per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non
utilizzate; v) l'importo delle posizioni inerenti a
cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del
rischio del 1 250%; vi) una sintesi delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate nel periodo in corso, compreso l'importo delle
esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle
vendite; (o)
per gli elementi inseriti nel portafoglio di
negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente
le seguenti informazioni: i) l'ammontare aggregato delle posizioni
inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti in
materia di fondi propri, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazione
ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazione e ulteriormente suddivisi in un
numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di
requisiti in materia di fondi propri per ognuno degli approcci ai requisiti in
materia di fondi propri utilizzati; ii) l'ammontare aggregato delle
esposizioni inerenti a ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in
funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e
dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta
per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti; (p)
per gli elementi esterni al portafoglio di
negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle
attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate
dall'ente nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione; (q)
per gli elementi inseriti nel portafoglio di
negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente e
soggette a requisito in materia di fondi propri per il rischio di mercato,
suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione; (r)
laddove applicabile, se l'ente ha fornito un
supporto ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1, e l'impatto sui fondi propri. Articolo 435
Politica in materia di remunerazioni 1.
In merito alla politica e alle pratiche di
remunerazione dell'ente relative alle categorie di personale le cui attività
professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente,
l'ente pubblica le seguenti informazioni: (a) informazioni
relative al processo decisionale seguito per definire la politica di
remunerazione, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul
mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui
servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo
delle parti interessate; (b) informazioni sul collegamento tra
remunerazione e performance; (c) le
caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le
informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e
l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di
attribuzione; (d) informazioni sui criteri di
valutazione delle performance in virtù dei quali vengono concesse opzioni, azioni
o altre componenti variabili della remunerazione; (e) i principali parametri e le
motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra
prestazione non monetaria; (f) informazioni quantitative aggregate
sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività; (g) informazioni quantitative aggregate
sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui
azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, con
indicazione dei seguenti elementi: i) gli importi della remunerazione per
l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa e variabile e il numero dei
beneficiari; ii) gli importi e le forme della
componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni,
strumenti collegati alle azioni e altre tipologie; iii) gli importi delle remunerazioni
differite esistenti, suddivisi in quote attribuite e non attribuite; iv) gli importi delle remunerazioni
differite versati durante l'esercizio, pagati e ridotti mediante correzioni
delle performance; v) i nuovi pagamenti per trattamenti di
inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e il numero dei
relativi beneficiari; vi) gli importi dei pagamenti per
trattamento di fine rapporto versati durante l'esercizio, il numero dei relativi
beneficiari e l'importo più elevato versato per persona; (h) il numero di persone remunerate con 1
milione di euro o più per esercizio, ripartito in fasce di pagamento di 500 000
EUR. 2.
Nel caso di enti che sono significativi per
dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle
attività, le informazioni quantitative di cui al presente articolo sono inoltre
messe a disposizione del pubblico a livello delle persone che determinano
effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 1, della direttiva [inserted by OP]. Gli enti rispettano le disposizioni di cui al
presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro
attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE. Articolo 436
Leva finanziaria 1.
Per quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria come definito all'articolo 416 e la gestione del rischio di leva
finanziaria eccessiva come definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)
della direttiva [inserted by OP], l'ente pubblica le seguenti informazioni: (a)
il coefficiente di leva finanziaria; (b)
la ripartizione della misura dell'esposizione
complessiva; (c)
la descrizione dei processi utilizzati per
gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva; (d)
la descrizione dei fattori che hanno avuto un
impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si
riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato. 2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per determinare il modello uniforme per le informazioni di cui al
paragrafo 1 e le istruzioni su come utilizzare tale modello. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti
di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2014. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Titolo III
Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie Articolo 437
Uso del metodo IRB per il rischio di credito Gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo IRB pubblicano le
informazioni seguenti: (a)
il permesso dell'autorità competente all'uso del
metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione; (b)
la spiegazione e l'esame: i) della struttura dei sistemi di rating
interni e della relazione tra rating interni ed esterni, ii) dell'uso di stime interne per
finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3, iii) del processo di gestione e di
riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, iv) dei meccanismi di controllo e di
revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di
responsabilità; (c)
la descrizione del processo di rating interno,
separatamente per le seguenti classi di esposizioni: i) amministrazioni centrali e banche
centrali, ii) enti; iii) imprese, comprese le PMI,
finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati, iv) crediti al dettaglio, per ciascuna
delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni
di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4; v) strumenti di capitale; (d)
i valori delle esposizioni per ciascuna delle
classi di esposizioni specificate all'articolo 142. Le esposizioni verso le
amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove
gli enti utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il
calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono
indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti non utilizzano
tali stime; (e)
per ciascuna delle classi di esposizioni –
amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di
capitale – distribuite su un numero di classi di debitori (compreso
l'inadempimento) sufficiente a consentire una differenziazione significativa
del rischio di credito, gli enti indicano: i) le esposizioni totali, compresi, per
le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti
e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per
margini non utilizzati, e per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle
esposizioni in essere; ii) il fattore di ponderazione del
rischio medio ponderato per l'esposizione; iii) per gli enti che utilizzano stime
interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i
valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe
di esposizioni; (f)
per la classe delle esposizioni al dettaglio e
per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), le informazioni
di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi
delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini
non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una
differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a
livello di aggregato); (g)
le rettifiche per il rischio di credito
specifico effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni
(esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c),
punto iv), e variazioni rispetto al passato; (h)
la descrizione dei fattori che hanno avuto un
impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente
ha registrato tassi di inadempimento più alti della media, oppure LGD e fattori
di conversione superiori alla media); (i)
le stime dell'ente rispetto ai risultati
effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere
informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in
ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle
categorie di cui alla lettera c), punto iv), su un lasso di tempo sufficiente a
consentire una valutazione significativa della performance dei processi di
rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e
per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv). Se del caso,
gli enti scompongono ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e,
per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione,
dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime
fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del
rischio; (j)
per tutte le categorie di esposizioni
specificate all'articolo 142 e per tutte le categorie di esposizioni alle quali
corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149,
paragrafi da 1 a 4: i) per gli enti che utilizzano stime
interne della LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per
il rischio, la LGD e la PD media ponderata per l'esposizione in percentuale per
ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie; ii) per gli enti che non utilizzano
stime interne della LGD, la PD media ponderata per l'esposizione percentuale
per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie. Ai fini della lettera c), la descrizione
include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le
definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della
PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione, incluse le
ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli
scostamenti dalla definizione di inadempimento, così come prevista all'articolo
174, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima
interessati da tali scostamenti. Ai fini della lettera j), la localizzazione
geografica pertinente delle esposizioni creditizie è negli Stati membri in cui
gli enti sono stati autorizzati e negli Stati membri o paesi terzi in cui gli
enti operano tramite una succursale o una filiazione. Articolo 438
Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito Gli enti che applicano tecniche di
attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti: (a)
le politiche e i processi in materia di
compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l'entità ricorre
alla compensazione; (b)
le politiche e i processi per la valutazione e
la gestione delle garanzie reali; (c)
la descrizione dei principali tipi di garanzie
reali accettate dall'ente; (d)
le principali tipologie di garanti e di
controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito; (e)
le informazioni sulle concentrazioni del rischio
di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito
adottati; (f)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o
al metodo IRB ma che non forniscono stime interne della LGD o dei fattori di
conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore
dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori
bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da
garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili; (g)
per gli enti che calcolano gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o
al metodo IRB, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione
totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da
garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in
strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui
all'articolo 150. Articolo 439
Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo Gli enti che utilizzano i metodi avanzati
di misurazione di cui agli articoli da 310 a 313 per il calcolo dei requisiti
in materia di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione
dell'uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio
ai fini dell'attenuazione del rischio. Articolo 440
Uso di modelli interni per il rischio di mercato Gli enti che calcolano i requisiti in
materia di fondi propri conformemente all'articolo 352 pubblicano le
informazioni seguenti: (a)
per ciascun sub-portafoglio coperto: i) le caratteristiche dei modelli usati; ii) laddove applicabile, per i modelli
interni per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il correlation
trading, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello
interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente per
determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per
realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con gli
standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del
modello; iii) la descrizione delle prove di stress
applicate al subportafoglio; iv) la descrizione degli approcci usati
per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza
dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione; (b)
la portata del permesso concesso dall'autorità
competente; (c)
la descrizione della misura e delle metodologie
per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 99 e 100; (d)
il valore massimo, minimo e medio dei seguenti
elementi: i) i dati giornalieri del VaR nel corso
del periodo di segnalazione e a fine periodo; ii) i dati del VaR in condizione di
stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo; iii) le misure di rischio per i rischi
incrementali di inadempimento e di migrazione e per il rischio specifico del
portafoglio di correlation trading nel corso del periodo di segnalazione
e a fine periodo; (e)
gli elementi del requisito in materia di fondi
propri come specificato all'articolo 353; (f)
l'orizzonte medio di liquidità ponderato per
ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di
inadempimento e di migrazione e per il correlation trading; (g)
il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine
giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la
fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione
nel corso del periodo di segnalazione. PARTE IX
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE Articolo 441
Atti delegati La Commissione è autorizzata ad adottare
atti delegati, conformemente all'articolo 445, sui seguenti aspetti: (a)
il chiarimento delle definizioni di cui agli
articoli 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 e 400 per assicurare
l'applicazione uniforme del presente regolamento; (b)
il chiarimento delle definizioni di cui agli
articoli 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 e 400 per tenere conto,
nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati
finanziari; (c)
la revisione dell'elenco delle classi di
esposizioni di cui agli articoli 107 e 142 per tener conto dell'evoluzione dei
mercati finanziari; (d)
l'importo specificato all'articolo 118, lettera
c), all'articolo 142, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 148, paragrafo 4, e
all'articolo 158, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione; (e)
l'elenco e la classificazione degli elementi
fuori bilancio di cui agli allegati I e II; (f)
l'adattamento delle categorie di imprese di
investimento di cui all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 91, paragrafo
1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; (g)
il chiarimento del requisito di cui all'articolo
92 per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento; (h)
il chiarimento delle esenzioni di cui all'articolo 389; (i)
la proroga di dodici mesi della durata
dell'obbligo di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o
superiori all'importo specificato all'articolo 476 oltre i periodi di cui ai
paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo; (j)
la modifica della misura del capitale e della
misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui
all'articolo 416, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze
constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 417, paragrafo 1,
prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti
conformemente all'articolo 436, paragrafo 1, lettera a). Questa delega di
poteri è oggetto della procedura di cui all'articolo 446. La Commissione può adottare le misure di cui
al paragrafo 1, lettera i), più di una volta, purché l'obbligo di disporre di
fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori all'importo specificato
all'articolo 476 sia prorogato per periodi consecutivi di dodici mesi.
Tuttavia, l'obbligo non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2018. Se
l'obbligo non è prorogato prima dello scadere del pertinente periodo di dodici
mesi, la Commissione non può adottare ulteriori provvedimenti ai sensi del
paragrafo 1, lettera i). Entro il 30 giugno 2015 l'ABE comunica alla
Commissione se l'evoluzione della situazione economica e gli sviluppi dei
pertinenti requisiti di legge giustifichino un'estensione degli obblighi
stabiliti all'articolo 476. Articolo
442
Aggiustamenti e correzioni tecniche La Commissione è autorizzata ad adottare
atti delegati conformemente all'articolo 445 per effettuare aggiustamenti e
correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di
seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare
riferimento ai nuovi prodotti finanziari, di effettuare aggiustamenti rispetto
agli sviluppi intervenuti dopo l'adozione del presente regolamento in altri
atti legislativi dell'UE in materia di servizi finanziari e di contabilità, in
particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002, o per tener conto della convergenza delle prassi di vigilanza: a) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 106 a 129 e agli
articoli da 138 a 187; b) gli effetti dell'attenuazione del
rischio di credito conformemente agli articoli da 189 a 236; c) i requisiti in materia di fondi
propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 238 a 261; d) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di controparte conformemente agli
articoli da 267 a 300; e) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 304 a 313; f) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 314 a 367; g) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 368 e 369; h) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui
agli articoli 373, 374 e 375; i) la parte II e l'articolo 95 a
seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che
tengano conto della legislazione dell'Unione o ai fini della convergenza delle
prassi di vigilanza. Articolo 443
Requisiti prudenziali La Commissione è autorizzata ad adottare
atti delegati a norma dell'articolo 445 per imporre requisiti prudenziali più
rigorosi per un periodo di tempo limitato per tutte le esposizioni o per le
esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, nei casi in cui
ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e
macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato successivi all'entrata in
vigore del presente regolamento, in particolare previa raccomandazione o parere
del CERS riguardanti: a) un aumento temporaneo del livello
dei fondi propri fissato all'articolo 87; b) i filtri prudenziali stabiliti
agli articoli da 29 a 32; c) le detrazioni da elementi dei
fondi propri di cui agli articoli 33, 53 e 63; d) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 106 a 129 e agli
articoli da 138 a 187; e) gli effetti dell'attenuazione del
rischio di credito conformemente agli articoli da 189 a 236; f) i requisiti in materia di fondi
propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 238 a 261; g) i requisiti in materia di fondi
propri per i rischi di credito conformemente agli articoli da 268 a 300; h) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 304 a 313; i) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 314 a 367; j) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 368 e 369; k) i requisiti in materia di fondi
propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui
agli articoli 373, 374 e 375. Questa delega di poteri è oggetto della
procedura di cui all'articolo 446. Articolo 444
Liquidità 1. La Commissione è
autorizzata ad adottare un atto delegato conformemente all'articolo 445 per
precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 401. La
specificazione si basa sugli elementi che devono essere segnalati conformemente
alla parte VI, titolo II. L'atto delegato precisa inoltre in quali circostanze
le autorità competenti devono imporre agli enti specifici livelli di afflusso e
deflusso al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti. 2. La Commissione è
autorizzata a modificare gli elementi di cui al paragrafo 1 o ad aggiungere
elementi aggiuntivi soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a)
un requisito di copertura della liquidità basato
su tali criteri, considerati individualmente o cumulativamente, avrebbe un
grave impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti
europei o sui mercati finanziari e sull' economia; oppure (b)
la modifica è opportuna per allinearli alle
norme concordate a livello internazionale in materia di vigilanza sulla
liquidità. Ai fini della lettera a), nel valutare
l'impatto di un requisito di copertura della liquidità basato su detti criteri,
la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all' articolo 481,
paragrafi 1 e 2. 3. La Commissione adotta il
primo atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2015. Tuttavia,
gli atti delegati adottati a norma del presente articolo non si applicano prima
del 1° gennaio 2015. Articolo 445
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente
articolo. 2.
La delega di poteri di cui agli articoli da 441
a 444 è conferita a tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui
all'articolo 488. 3.
La delega di cui agli articoli da 441 a 444 può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella
decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia
impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi degli
articoli da 441 a 444 entra in vigore solo se non sono state sollevate
obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di
due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento
europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 446
Procedura d'urgenza 1.
Gli atti delegati adottati a norma del presente
articolo entrano in vigore immediatamente e restano di applicazione fintantoché
non vengano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica
di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del
ricorso alla procedura d'urgenza. 2.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui
all'articolo 445, paragrafo 5. In tale caso, la Commissione abroga l'atto
immediatamente dopo che il Parlamento europeo o il Consiglio hanno notificato
la loro decisione di obiettare. Articolo 447
Comitato bancario europeo 1. Per l'adozione degli atti di esecuzione la
Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione
2004/10/CE della Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. PARTE X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI E RIESAME Titolo I
Disposizioni transitorie Capo 1
Requisiti in materia di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al
valore equo (fair value) e detrazioni Sezione 1
Requisiti in materia di fondi propri Articolo 448
Requisiti in materia di fondi propri 1.
In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, lettere
a) e b), gli enti soddisfano i seguenti requisiti in materia di fondi propri: (a)
in ogni momento nel periodo dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2013: i) un livello di coefficiente di
capitale di base di classe 1 rientrante in un intervallo di valori che preveda
un valore minimo del 3,5% e un valore massimo del 4,5%; ii) un livello di coefficiente di
capitale di classe 1 rientrante in un intervallo di valori che preveda un
valore minimo del 4,5% e un valore massimo del 6%; (b)
in ogni momento nel periodo dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2014: i) un livello di coefficiente di capitale
di base di classe 1 compreso tra 4% e 4,5%; ii) un livello di coefficiente di
capitale di classe 1 compreso tra 4,5% e 6%. 2.
Le autorità competenti: (a)
determinano il livello del coefficiente di
capitale di base di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli
intervalli di valore specificati al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli enti
devono soddisfare; (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Sezione 2
Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo (fair value) Articolo 449
Perdite non realizzate misurate al valore equo (fair value) 1.
In deroga all'articolo 32, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei
propri elementi relativi al capitale di base di classe 1 solo la percentuale
applicabile di perdite non realizzate misurate al valore equo (fair value),
escluse quelle di cui all'articolo 30. 2.
La percentuale applicabile ai fini del paragrafo
1 rientra nei seguenti intervalli di valori: (a)
da 0% a 100% nel periodo dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2013; (b)
da 20% a 100% nel periodo dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2014; (c)
da 40% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015; (d)
da 60% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016; e (e)
da 80% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 e
il 31 dicembre 2017. 3.
Le autorità competenti: (a)
determinano la percentuale applicabile negli
intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e); (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Articolo 450
Profitti non realizzati misurati al valore equo (fair value) 1.
In deroga all'articolo 32, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti non cancellano dai loro
elementi relativi al capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile di
profitti non realizzati misurati al valore equo (fair value), esclusi
quelli di cui all'articolo 30. L'importo residuo risultante è cancellato dal
capitale di base di classe 1. 2.
Ai fini del paragrafo 1, la percentuale
applicabile è pari a 0% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2013, e, dopo tale data, rientra nei seguenti intervalli di
valori: (a)
da 0% a 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2014; (b)
da 0% a 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015; (c)
da 0% a 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016; (d)
da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 3.
In deroga all'articolo 59, gli enti includono la
percentuale applicabile dell'importo residuo cancellato dal capitale di base di
classe 1 conformemente al paragrafo 1 negli elementi del capitale di classe 2,
nella misura in cui tali profitti non realizzati misurati al valore equo (fair value)
sarebbero stati riconosciuti come fondi propri aggiuntivi conformemente alle
disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva
2006/48/CE. La percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di
valori: (a)
100% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2013; (b)
80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014; (c)
60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015; (d)
40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016; (e)
20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2017. 4.
Le autorità competenti: (a)
determinano la percentuale applicabile dei profitti
non realizzati negli intervalli di valori specificati al paragrafo 2, lettere
da a) a d), che non è cancellata dal capitale di base di classe 1; (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Sezione 3
Detrazioni Sottosezione 1
Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1 Articolo 451
Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1 1.
In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, nel
periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni: (a)
gli enti detraggono dagli elementi del capitale
di base di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 458, degli
importi da detrarre conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da
a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività
futura e derivano da differenze temporanee; (b)
gli enti applicano le disposizioni pertinenti di
cui all'articolo 453 agli importi residui degli elementi da detrarre
conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le
attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da
differenze temporanee; (c)
gli enti detraggono dagli elementi del capitale
di base di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 458,
dell'importo totale da detrarre ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere
da c) a i), dopo avere applicato l'articolo 452; (d)
gli enti applicano i requisiti di cui
all'articolo 453, paragrafo 4, o all'articolo 453, paragrafo 10, all'importo
residuo totale degli elementi da detrarre ai sensi dell'articolo 33,
paragrafo 1, lettere da c) a i), dopo aver applicato l'articolo 452. 2.
Gli enti determinano la quota dell'importo
residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 453,
paragrafo 4, dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui
alla lettera b): (a)
l'importo delle attività fiscali differite che
dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui
all'articolo 452, paragrafo 2, lettera a); (b)
la somma degli importi di cui all'articolo 452,
paragrafo 2, lettere a) e b). 3.
Gli enti determinano la quota dell'importo
residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 453,
paragrafo 10, dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui
alla lettera b): (a)
l'importo degli strumenti di capitale di base di
classe 1 di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettera b), detenuti
direttamente e indirettamente; (b)
la somma degli importi di cui all'articolo 452,
paragrafo 2, lettere a) e b). Articolo 452
Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale di base di classe 1 1.
Ai fini del presente articolo, i pertinenti
elementi del capitale di base di classe 1 comprendono gli elementi del
capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le
disposizioni dell'articolo 3 e aver effettuato le detrazioni di cui
all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e lettere j), k) e l), escluse
le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano
da differenze temporanee. 2.
In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, nel
periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, gli enti non detraggono
gli elementi di cui alle lettere a) e b), che in totale siano pari o inferiori
al 15% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1
dell'ente: (a)
attività fiscali differite che dipendono dalla
redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano
pari o inferiori al 10% degli elementi pertinenti del capitale di base di
classe 1; (b)
quando l'ente ha un investimento significativo
in un'entità pertinente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale
entità detenuti direttamente o indirettamente dall'ente che in totale siano
pari o inferiori al 10% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe
1. 3.
In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, gli
elementi esenti da detrazione ai sensi del paragrafo 2 sono ponderati per il
rischio al 250%. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soggetti
alle disposizioni della parte III, titolo IV, laddove applicabile. Articolo 453
Elementi non detratti dal capitale di base di classe 1 1.
In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettere
da a) a i), nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli
elementi di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere b) e d). 2.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo
33, paragrafo 1, lettera a): (a)
le perdite significative sono detratte dagli
elementi del capitale di classe 1; (b)
le perdite non significative non sono detratte. 3.
Gli enti detraggono l'importo residuo dei beni
immateriali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di
capitale di classe 1. 4.
L'importo residuo delle attività fiscali
differite di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), non è detratto ed è
soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0%. 5.
L'importo residuo degli elementi di cui
all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), è detratto per metà da elementi del
capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi del capitale di classe 2. 6.
L'importo residuo delle attività di un fondo
pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 33, paragrafo 1,
lettera e), non viene detratto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra
gli elementi del capitale di base di classe 1 nella misura in cui l'importo
sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle
disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis),
della direttiva 2006/48/CE. 7.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo dei propri strumenti di capitale di base di classe 1 di cui
all'articolo 33, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti: (a)
l'importo delle detenzioni dirette è detratto
dagli elementi di capitale di classe 1; (b)
l'importo delle detenzioni indirette, compresi i
propri strumenti di capitale di base di classe 1 che l'ente potrebbe essere
costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o
potenziale, non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio
conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla
parte III, titolo IV, a seconda del caso. 8.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli strumenti di capitale di base di classe 1 di un'entità
pertinente da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con la
predetta entità come specificato all'articolo 33, paragrafo 1, lettera g): (a)
qualora l'ente non detenga un investimento
significativo in tale entità pertinente, l'importo degli strumenti di capitale
di base di classe 1 della predetta entità da esso detenuti è considerato come
rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera
h); (b)
qualora l'ente detenga un investimento
significativo in tale entità pertinente, l'importo degli strumenti di capitale
di base di classe 1 della predetta entità da esso detenuti è considerato come
rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera
i). 9.
Gli enti applicano quanto segue agli importi
residui degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera h): (a)
gli importi da detrarre che si riferiscono alle
detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di
classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2; (b)
gli importi che si riferiscono alle detenzioni
indirette non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio
conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla
parte III, titolo IV, a seconda del caso. 10.
Gli enti applicano quanto segue agli importi
residui degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera i): (a)
gli importi da detrarre che si riferiscono alle
detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e
per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2; (b)
gli importi che si riferiscono alle detenzioni
indirette non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio
conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla
parte III, titolo IV, a seconda del caso. Sottosezione 2
Detrazioni da elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 454
Detrazioni da elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 In
deroga all'articolo 53, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si
applica quanto segue: (a) gli enti detraggono dagli
elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 la percentuale applicabile
specificata all'articolo 458 degli importi che devono essere detratti
conformemente all'articolo 53; (b) gli enti applicano i requisiti di
cui all'articolo 455 agli importi residui degli elementi che devono essere
detratti conformemente all'articolo 53. Articolo 455
Elementi non detratti dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 1.
In deroga all'articolo 53, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui
all'articolo 454, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente
articolo: 2.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettera a): (a)
i propri strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1 detenuti direttamente che sono azioni sono detratti al valore
contabile dagli elementi di capitale di classe 1; (b)
i propri strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1 detenuti direttamente diversi dalle azioni non sono detratti e sono
soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo
II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del
caso; (c)
i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe
1 detenuti indirettamente, inclusi i propri strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di
un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono
soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo
II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del
caso. 3.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettera b): (a)
qualora l'ente non detenga un investimento
significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni
incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 della
predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante
nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, lettera c); (b)
qualora l'ente detenga un investimento
significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni
incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 della predetta
entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante
nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, lettera d). 4.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettere c) e d): (a)
l'importo relativo alle detenzioni dirette che
devono essere detratte conformemente all'articolo 53, lettere c) e d), è
detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da
elementi di capitale di classe 2; (b)
l'importo relativo alle detenzioni indirette che
devono essere detratte conformemente all'articolo 53, lettere c) e d), non è
detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte
III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte III, titolo
IV, a seconda del caso. Sottosezione 3
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2 Articolo 456
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2 1.
In deroga all'articolo 63, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue: (a)
gli enti detraggono dagli elementi di capitale
di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 458 degli
importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 63; (b)
gli enti applicano i requisiti di cui
all'articolo 457 agli importi residui che devono essere detratti conformemente
all'articolo 63. Articolo 457
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2 1.
In deroga all'articolo 63, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui
all'articolo 456, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente
articolo. 2.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettera a): (a)
i propri strumenti di capitale di classe 2
detenuti direttamente che sono azioni sono detratti al valore contabile dagli
elementi di capitale di classe 2; (b)
i propri strumenti di capitale di classe 2
detenuti direttamente diversi dalle azioni non sono detratti e sono soggetti ad
una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II,
capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a
seconda del caso; (c)
i propri strumenti di capitale di classe 2
detenuti indirettamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente
potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale,
reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del
rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di
cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso. 3.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettera b): (a)
qualora l'ente non detenga un investimento
significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni
incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 della predetta entità
da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante
nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, lettera c); (b)
qualora l'ente detenga un investimento
significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate,
l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 della predetta entità da esso
detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di
applicazione dell'articolo 63, lettera d). 4.
Gli enti applicano quanto segue all'importo
residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettere c) e d): (a)
l'importo relativo alle detenzioni dirette che
devono essere detratte conformemente all'articolo 63, lettere c) e d), è
detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi
di capitale di classe 2; (b)
l'importo relativo alle detenzioni indirette che
devono essere detratte conformemente all'articolo 63, lettere c) e d), non è
detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte
III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte III, titolo IV, a
seconda del caso. Sottosezione 4
Percentuali applicabili per la detrazione Articolo 458
Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale di base di
classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 1.
La percentuale applicabile ai fini dell'articolo
451, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 454, lettera a) e
dell'articolo 456, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 0% a 100% per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; b) da 20% a 100% per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; c) da 40% a 100% per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; d) da 60% a 100% per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; e) da 80% a 100% per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 2.
Le autorità competenti: (a)
determinano la percentuale applicabile entro gli
intervalli di valori di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei seguenti elementi: i) gli elementi di cui all'articolo 33,
paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si
basano sulla futura redditività e derivano da differenze temporanee; ii) attività fiscali differite che
dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli
elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera i); iii) gli elementi di cui all'articolo 53,
lettere da a) a d); iv) gli elementi di cui all'articolo 63,
lettere da a) a d); (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Sezione 4
Partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e
strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni Articolo 459
Riconoscimento nel capitale di base di classe 1 consolidato di strumenti ed
elementi che non ammissibili come partecipazioni di minoranza 1.
In deroga alla parte II, titolo III, nel periodo
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri
consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate
conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della
direttiva 2006/48/CE ma che non sono ammessi come capitale di base di classe 1
consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente
conformemente ai paragrafi 2 e 3: (a)
lo strumento non può essere considerato
strumento di capitale di base di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non
distribuiti e il sovrapprezzo di emissione non sono ammessi come elementi di
capitale di base di classe 1 consolidato; (b)
a seguito dell'articolo 76, paragrafo 2; (c)
perché la filiazione non è un ente o un'entità
soggetti, in virtù della vigente legislazione nazionale, ai requisiti del
presente regolamento e della direttiva [inserted by OP]; (d)
perché la filiazione non è inclusa pienamente
nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2. 2.
La percentuale applicabile degli elementi di cui
al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate
conformemente alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 65 della
direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale di base di classe 1 consolidato. 3.
Ai fini del paragrafo 2, le percentuali
applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori: (a)
da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; (b)
da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; (c)
da 0% a 60% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; (d)
da 0% a 40% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; (e)
da 0% a 20% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 4.
Le autorità competenti: (a)
determinano la percentuale applicabile negli
intervalli di valore di cui al paragrafo 3; (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Articolo 460
Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e
del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati 1.
In deroga all'articolo 79, lettera b),
all'articolo 80, lettera b), e all'articolo 82, lettera b), nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli
sono moltiplicate per un fattore applicabile. 2.
Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile
rientra nei seguenti intervalli di valori: (a)
da 0 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2013; (b)
da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; (c)
da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; (d)
da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e e) da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2017. 3.
Le autorità competenti: (a)
determinano il valore del fattore applicabile
negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2; (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Sezione 5
Filtri e detrazioni aggiuntivi Articolo 461
Filtri e detrazioni aggiuntivi 1.
In deroga agli articoli da 29 a 33 e agli
articoli 53 e 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per
includere tra gli elementi del capitale di base di classe 1, del capitale di
classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per
detrarne, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle
disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva
2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono
richiesti ai sensi della parte II. 2.
Ai fini del paragrafo 1, la percentuale
applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori: (a)
da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; (b)
da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2014; (c)
da 0% a 60% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; (d)
da 0% a 40% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; e (e)
da 0% a 20% per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 3.
Per ogni filtro o per ogni detrazione di cui al
paragrafo 1, le autorità competenti: (a)
determinano le percentuali applicabili negli
intervalli di valori di cui al paragrafo 2; (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità
competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai
relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento
della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi
nella parte II, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli
elementi di capitale di base di classe 1, agli elementi di capitale aggiuntivo
di classe 1, agli elementi di capitale di classe 1 e agli elementi di capitale
di classe 2 o ai fondi propri. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1093/2010. Capo 2
Salvaguardia (grandfathering) di strumenti di capitale Sezione 1
Strumenti che costituiscono aiuti di Stato Articolo 462
Salvaguardia degli strumenti di aiuto di Stato 1.
In deroga agli articoli da 24 a 27 e agli
articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2017, agli strumenti di capitale si applica il presente articolo, se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
gli strumenti sono state emessi prima del 20
luglio 2011; (b)
gli strumenti costituiscono aiuto di Stato; (c)
gli strumenti sono stati considerati compatibili
con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107
del TFUE. 2.
Gli strumenti ammissibili ai sensi delle
disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della
direttiva 2006/48/CE sono ammessi come strumenti di capitale di base di classe
1, nonostante una delle seguenti condizioni: (a)
non sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 26; (b)
gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di
cui all'articolo 25 e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26
o 27, a seconda del caso. 3.
Gli strumenti ammissibili ai sensi delle
disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis) e
dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante che non siano soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1. 4.
Gli elementi ammissibili ai sensi delle
disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f),
g) o h) e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE
possono essere considerati come strumenti di capitale di classe 2 nonostante
che gli elementi non siano menzionati all'articolo 59 o nonostante che non
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60. Sezione 2
Strumenti che non costituiscono aiuto di Stato Sottosezione 1
Ammissibilità e limiti della salvaguardia Articolo 463
Ammissibilità alla salvaguardia degli elementi ammissibili come fondi propri ai
sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE 1.
Il presente articolo si applica soltanto agli
strumenti emessi prima del 20 luglio 2011 diversi da quelli di cui all'articolo
462, paragrafo 1. 2.
In deroga agli articoli da 24 a 27 e agli
articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2021 si applica il presente articolo. 3.
Fatto salvo il limite specificato all'articolo
464, paragrafo 2, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva
86/635/CEE, e il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibile come fondi
propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento
dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere
considerato tra gli elementi di capitale di base di classe 1 nonostante
che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 262 o
all'articolo 27, a seconda dei casi. 4.
Fatto salvo il limite specificato all'articolo
464, paragrafo 3, gli strumenti, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione,
ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di
recepimento dell'articolo 57, lettera c bis) e dell'articolo 154,
paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili
come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, nonostante che non siano
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49. 5.
Fatto salvo il limite di cui all'articolo 464,
paragrafo 4, gli elementi, e il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibili
ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere
f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di
capitale di classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi
nell'articolo 59 o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 60. Articolo 464
Limiti alla salvaguardia di elementi di capitale di base di classe 1, di
elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe
2 1.
Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2021 la misura in cui gli strumenti di cui all'articolo 463 sono considerati
fondi propri è limitata in conformità al presente articolo. 2.
L'importo degli elementi di cui all'articolo
463, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1, è
limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle
lettere a) e b): (a)
l'importo nominale del capitale di cui
all'articolo 463, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012; (b)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
elementi di cui alla lettera a). 3.
L'importo degli elementi di cui all'articolo
463, paragrafo 4 ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1 è
limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della
differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) e la
somma degli importi di cui alle lettere da c) a f): (a)
l'importo nominale degli strumenti di cui
all'articolo 463, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012; (b)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera a); (c)
l'importo degli strumenti di cui all'articolo
463, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle
disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera
a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE; (d)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera c); (e)
l'importo nominale degli strumenti di cui
all'articolo 463, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non
ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi
dell'articolo 467, paragrafo 4; (f)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera e). 4.
L'importo degli elementi di cui all'articolo
463, paragrafo 5 ammissibili come elementi di capitale di classe 2 è
limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la
somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) e la somma degli importi di
cui alle lettere da e) a h): (a)
l'importo nominale degli strumenti di cui
all'articolo 463, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012; (b)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera a); (c)
l'importo nominale dei prestiti subordinati
ancora emessi al 31 dicembre, diminuita dell'importo richiesto conformemente
alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3,
lettera c), della direttiva 2006/48/CE; (d)
l'importo nominale degli elementi di cui
all'articolo 463, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti
subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31
dicembre 2012; (e)
l'importo nominale degli strumenti e degli
elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012
che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento
dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE; (f)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera e); (g)
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo
463, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili
come elementi di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 4; (h)
i sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera g). 5.
Ai fini del presente articolo, le percentuali
applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di
valori: (a)
da 0% a 90% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2013; (b)
da 0% a 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2014; (c)
da 0% a 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015; (d)
da 0% a 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016; (e)
da 0% a 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2017; (f)
da 0% a 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al
31 dicembre 2018; (g)
da 0% a 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2019; (h)
da 0% a 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020; (i)
da 0% a 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021. 6.
Le autorità competenti: (a)
determinano le percentuali applicabili negli
intervalli di valori di cui al paragrafo 5; (b)
pubblicano la determinazione effettuata
conformemente alla lettera a). Articolo 465
Elementi esclusi dalla salvaguardia per gli elementi di capitale di base di
classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi
propri 1.
In deroga agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel
periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come
elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 4, il capitale e il relativo
sovrapprezzo di emissione di cui all'articolo 463, paragrafo 3, esclusi dagli
elementi di capitale di base di classe 1 in quanto superano la percentuale
applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 2, nella misura in cui
l'inclusione di tale capitale e del relativo sovrapprezzo di emissione non
superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 464,
paragrafo 3. 2.
In deroga agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel
periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare
come elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella
misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale
applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 4: (a)
il capitale e il relativo sovrapprezzo di
emissione, di cui all'articolo 463, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del
capitale di base di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile
specificata all'articolo 464, paragrafo 2; (b)
gli strumenti e il relativo sovrapprezzo di
emissione di cui all'articolo 463, paragrafo 4, che superano la percentuale
applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 3. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi
propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 464, paragrafo 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2021. L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro
il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 466
Ammortamento degli elementi soggetti a salvaguardia come elementi di capitale
di classe 2 Gli elementi
di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ammissibili come elementi di
capitale di classe 2 a norma dell'articolo 463, paragrafo 5, o
dell'articolo 464, paragrafo 2, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo
61. Sottosezione 2
Inclusione di strumenti con opzione call e incentivo al rimborso in
elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e in elementi di capitale di classe
2 Articolo 467
Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso 1.
In deroga agli articoli 48 e 49, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 463,
paragrafo 4, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento
dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, che
prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al
rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2
a 7. 2.
Gli strumenti sono considerati strumenti di
capitale aggiuntivo di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call; (c)
le condizioni stabilite all'articolo 49 sono
soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013. 3.
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di
capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4,
tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e
successivamente sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe
1 senza limite, purché: (a)
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o
successivamente; (b)
l'ente non abbia esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli strumenti; (c)
le condizioni fissate all'articolo 49 siano
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti. 4.
Gli strumenti non sono ammissibili come
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e non sono soggetti alle
disposizioni dell'articolo 463, paragrafo 4, a partire dal 1° gennaio 2013 se sono
soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli strumenti; (c)
le condizioni fissate all'articolo 49 non sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti. 5.
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di
capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4,
tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e
successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli strumenti; (c)
le condizioni fissate all'articolo 49 non sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti. 6.
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di
capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4 se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo il 20 luglio 2011 o prima; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli strumenti; (c)
le condizioni fissate all'articolo 49 non sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti. Articolo 468
Elementi di capitale di classe 2 con incentivo al rimborso 1.
In deroga agli articoli 59 e 60, nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 463,
paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento
dell'articolo 57, lettere f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono
nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da
parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.
Gli elementi sono considerati strumenti di
capitale di classe 2, purché: (a)
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013; (b)
l'ente non abbia esercitato l'opzione call; (c)
le condizioni stabilite all'articolo 60 siano
soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013. 3.
Gli elementi sono considerati elementi di
capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 463, paragrafo 5, tra il 1°
gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente sono
considerati come elementi di capitale di classe 2 senza limiti, purché siano
rispettate le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o
successivamente; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli elementi; (c)
le condizioni fissate all'articolo 60 sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi. 4.
Gli elementi non sono considerati come elementi
di capitale di classe 2 a partire dal 1° gennaio 2013, se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo tra il 20 luglio 2011 e il
1° gennaio 2013; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli elementi; (c)
le condizioni fissate all'articolo 60 non sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi. 5.
Gli elementi sono considerati elementi di
capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 463, paragrafo 5, tra il 1°
gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo
sono, se: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della loro scadenza effettiva; (c)
le condizioni fissate all'articolo 60 non sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi. 6.
Gli elementi sono considerati elementi di classe
2 in conformità all'articolo 463, paragrafo 5, se: (a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call
con incentivo al rimborso solo prima del 20 luglio 2011 o il giorno
stesso; (b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call
alla data della scadenza effettiva degli elementi; (c)
le condizioni fissate all'articolo 60 non sono
soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi. Articolo 469
Scadenza effettiva Ai fini degli articoli 467 e 468 la
scadenza effettiva è determinata come segue: (a)
per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei
predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso
che cade il 1° gennaio 2013 o successivamente; (b)
per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei
predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso
che cade tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013; (c)
per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei
predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso
prima del 20 luglio 2011. Capo 3
Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri Articolo 470
Comunicazione dei fondi propri 1.
Il presente articolo si applica dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2021. 2.
Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di capitale di
base di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di
cui all'articolo 488. 3.
Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro
fondi propri: (a)
la natura e l'effetto sul capitale di base di
classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui
fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli
articoli da 449 a 452 e agli articoli 454, 456 e 459; (b)
gli importi delle partecipazioni di minoranza e
degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, e
i relativi utili non distribuiti e sovrapprezzo di emissione, emessi da
filiazioni, inclusi nel capitale di base di classe 1, nel capitale aggiuntivo
di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al
capo 1, sezione 4; (c)
l'effetto sul capitale di base di classe 1, sul
capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri
dei singoli filtri e detrazioni applicati in conformità dell'articolo 461; (d)
la natura e l'importo degli elementi ammissibili
come elementi di capitale di base di classe 1, elementi di capitale aggiuntivo di
classe 1 ed elementi di capitale di classe 2 conformemente alle deroghe di cui
al capo 2, sezione 2. 4.
Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come
strumenti di capitale di base di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 463. Capo 4
Grandi esposizioni, requisiti in materia di fondi propri, leva finanziaria e
requisito minimo di Basilea I Articolo 471
Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni 1.
Le disposizioni riguardanti le grandi
esposizioni di cui agli articoli da 376 a 392 non si applicano alle imprese di
investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di
servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui
ai punti 5, 6, 7, 9, 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva
2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nel campo di
applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione è valida sino al 31
dicembre 2014 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di
eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2. 2.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione,
sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le
autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per
quanto riguarda: a) un regime appropriato per la vigilanza
prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia
esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate
agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5,
6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; b) l'opportunità di modificare la
direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di
investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di
servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui
ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE
relativi a forniture energetiche. Sulla
base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del
presente regolamento. Articolo 472
Requisiti in materia di fondi propri nel quadro del metodo IRB 1.
In deroga alla parte III, capo 3, fino al 31
dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo
il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute
da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro
al 31 dicembre 2007. L'autorità competente pubblica la categorie
di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano di tale trattamento in
conformità all'articolo 133 della direttiva [inserted by OP]. La posizione soggetta a esenzione è calcolata
come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali
ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che
non aumentino la quota proporzionale di partecipazione. Se un'acquisizione aumenta la quota
proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non
sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle
partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano
state cedute e successivamente riacquistate. Le esposizioni in strumenti di capitale
soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti in materia di fondi
propri calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte III,
titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda
del caso. Le autorità competenti notificano alla
Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo. 2.
Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 109,
paragrafo 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche
centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di
uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe
applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta
nazionale. 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le condizioni di concessione da parte degli
Stati Membri dell'esenzione di cui al paragrafo 1. L'ABE presenta alla
Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro
il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 473
Requisiti in materia di fondi propri per le obbligazioni garantite 1.
Fino al 31 dicembre 2014, non si applica il
limite del 10% per le quote di primo rango (senior) emesse dai Fonds
Communs de Créances francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione
di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettere d) ed e), a condizione che: (a) le esposizioni cartolarizzate relative
a immobili residenziali e non residenziali siano state cedute da un membro
dello stesso gruppo consolidato di cui anche l'emittente delle obbligazioni
garantite è membro o da un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui
sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni garantite (tale appartenenza
o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono
costituite a garanzia delle obbligazioni garantite); (b) un membro dello stesso gruppo
consolidato di cui anche l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o
un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato anche
l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento first
loss che sostiene tali quote senior. 2.
Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione
riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso,
esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra
forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame, la Commissione può,
se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per rendere
permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre
forme di obbligazioni garantite. 3.
Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera
c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli
enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano
ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% a norma della legislazione
nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito di credito 1. 4.
Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 3, fino al
31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad una
ponderazione del rischio del 20% a norma della legislazione nazionale sono
considerate ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20%. Articolo 474
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci 1.
Le disposizioni sui requisiti in materia di
fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese
di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di
servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui
ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva
2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di
applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre
2014 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali
modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3. 2.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione,
sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le
autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per
quanto riguarda: (a)
un regime appropriato per la vigilanza
prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia
esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate
agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5,
6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; (b)
l'opportunità di modificare la direttiva
2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la
cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di
investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti
5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE
relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e
petrolio). 3.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo
2, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento. Articolo 475
Leva finanziaria 1.
In deroga agli articoli 416 e 417, nel periodo
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e comunicano il
coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come
misura del capitale: (a)
il capitale di classe 1; (b)
il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di
cui ai capi 2 e 3 del presente titolo. 2.
In deroga all'articolo 436, paragrafo 1, gli
enti possono decidere se comunicare le informazioni sul coefficiente di leva
finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del
capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Quando gli enti modificano la
decisione in merito al coefficiente di leva finanziaria da comunicare, la prima
comunicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle
informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria comunicati fino al
momento della modifica. 3.
In deroga all'articolo 416, paragrafo 2, nel
periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 le autorità
competenti possono permettere agli enti di calcolare il coefficiente di leva
finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non
disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del
coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili
nel corso del trimestre. Articolo 476
Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I 1.
Fino al 31 dicembre 2015 gli enti che calcolano
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte
III, titolo II, capo 3, e gli enti che utilizzano i metodi avanzati di
misurazione di cui alla parte III, titolo III, capo 4, per il calcolo dei
requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo rispettano
entrambi i seguenti requisiti: (a)
detengono i fondi propri previsti dalla parte
III, titolo II, capo 1; (b)
applicano un coefficiente di capitale temporaneo
non inferiore al 6,4%. Il coefficiente di capitale temporaneo è rappresentato
dai fondi propri dell'ente espressi in percentuale delle attività ponderate per
il rischio e degli elementi fuori bilancio di cui all'allegato IV. 2.
Previa consultazione dell'ABE, le autorità
competenti possono esentare gli enti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera
b), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per il metodo IRB di
cui alla parte III, titolo II, capo 3, sezione 6, e i criteri di idoneità per
l'utilizzo del metodo avanzato di misurazione precisati nella parte III, titolo
III, capo 4. Titolo II
Relazioni e riesame Articolo 477
Ciclicità dei requisiti in materia di fondi propri La Commissione, in collaborazione con
l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del contributo della Banca
centrale europea, verifica periodicamente se il presente regolamento
considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva [inserted
by OP], effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame,
stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31
dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie
utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di
conseguire requisiti in materia di fondi propri maggiormente comparabili e
attenuare allo stesso tempo la prociclicità. Sulla base di tale analisi e tenendo conto
del contributo della Banca centrale europea, la Commissione redige una
relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio,
corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della
relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che
chiedono e che offrono prestiti. Articolo 478
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di
obbligazioni garantite Entro il 31 dicembre 2015, previa
consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella
quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 124
e i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo
325, paragrafo 5, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali
trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 124 debbano essere rafforzati. Articolo 479
Grandi esposizioni Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione
riesamina l'applicazione dell'articolo 389, paragrafo 1, lettere j), e
dell'articolo 389, paragrafo 2, e la questione se le esenzioni di cu
all'articolo 389, paragrafo 2, debbano essere o meno lasciate alla
discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle
opportune proposte legislative. Per quanto riguarda l'eliminazione
potenziale della discrezionalità nazionale ai sensi dell'articolo 389,
paragrafo 2, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello
dell'Unione, la revisione tiene conto in particolare dell'efficacia della
gestione dei rischi del gruppo, assicurando allo stesso tempo la presenza di
garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati
membri in cui è situata l'entità di un gruppo. Articolo 480
Livello di applicazione 1.
Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione
procede ad un riesame dell'applicazione della parte I, titolo II, e
dell'articolo 108, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una
proposta legislativa. 2.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione
riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità
di cui all'articolo 401 debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo
aver consultato l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative. Articolo 481
Requisiti in materia di liquidità 1.
L'ABE controlla e valuta le relazioni presentate
a norma dell'articolo 403, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi
modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla
Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013,
se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato
all'articolo 401, basato sui criteri per le segnalazioni sulla liquidità di cui
alla parte VI, titolo II, considerato sia individualmente che cumulativamente,
sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo
di rischio degli enti dell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e
sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i
prestiti alle piccole e medie imprese e al finanziamento del commercio,
compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti
all'esportazione. Nella sua relazione l'ABE riesamina in
particolare l'adeguatezza della calibrazione dei seguenti elementi: a) i meccanismi che limitano il valore
dei flussi di liquidità; b) i deflussi conformemente all'articolo
410, paragrafo 5; c) gli scarti di garanzia appropriati ai
fini dell'articolo 406 per le attività detenute conformemente alle deroghe
previste all'articolo 407. 2.
Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla
Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità
creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini
dell'articolo 404. In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti
criteri e il livello appropriato di tali definizioni: (a)
volume minimo delle contrattazioni delle
attività; (b)
volume minimo in essere delle attività; (c)
trasparenza dei prezzi e informazioni
post-negoziazione; (d)
classi di merito di credito di cui alla parte
III, titolo II, capo 2; (e)
stabilità dei prezzi comprovata; (f)
volume medio negoziato ed entità media delle
contrattazioni; (g)
differenziale massimo bid/ask; (h)
scadenza residua; (i)
tasso minimo di fatturato. 3.
Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla
Commissione una relazione nella quale esamina se e in che modo sia appropriato
garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra
l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio
degli enti dell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla
concessione di prestiti bancari, con un' attenzione particolare per i prestiti
alle piccole e medie imprese e per i finanziamenti del commercio, compresi i
prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti
all'esportazione. Entro il 31 dicembre 2016, sulla base delle
predette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte
legislative. Articolo 482
Leva finanziaria 1.
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e
sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria. Se del caso, la relazione
è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di uno o più
livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti sarebbero tenuti a
rispettare, proponendo un'adeguata calibrazione di detti livelli nonché
appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione
complessiva di cui all'articolo 416. 2.
Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 ottobre
2016 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione riguardo almeno ai seguenti
aspetti: (a)
se i requisiti di cui agli articoli 75 e 85
della direttiva [inserted by OP] a norma degli articoli 72 e 92 della direttiva
[inserted by OP] per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva
garantiscano una gestione sana del rischio da parte degli enti e, in caso
negativo, quale ulteriore rafforzamento sia necessario per garantire tali
obiettivi; (b)
se siano necessarie modifiche, e in caso
affermativo quali, della metodologia di calcolo specificata all'articolo 416 al
fine di assicurare che il coefficiente di leva finanziaria possa essere
utilizzato come indicatore appropriato del rischio di leva finanziaria
eccessiva incorso da un ente; (c)
se, nel contesto del calcolo della misura
dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, il valore
dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su
crediti determinati utilizzando il metodo dell'esposizione originaria
differiscano in modo sostanziale dal valore dell'esposizione determinato in
base al metodo del valore di mercato; (d)
se l'utilizzo dei fondi propri o del capitale di
base di classe 1 come misura del capitale del coefficiente di leva finanziaria
sia più adeguato allo scopo voluto di riflettere il rischio di leva finanziaria
eccessiva e, in caso affermativo, quale sarebbe la calibrazione adeguata del
coefficiente di leva finanziaria; (e)
se il fattore di conversione del 10% per gli
impegni revocabili incondizionatamente sia adeguatamente prudente, sulla base
degli elementi raccolti durante il periodo di osservazione; (f)
se la frequenza e il formato delle comunicazioni
degli elementi di cui all'articolo 436 siano adeguati; (g)
se il 3% sia un livello adeguato per il
coefficiente di leva finanziaria basato sul capitale di classe 1 e, in caso
negativo, quale livello sarebbe adeguato; (h)
se l'introduzione del coefficiente di leva
finanziaria come obbligo per gli enti imporrebbe modifiche del quadro relativo
al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e, in
caso affermativo, quali; (i)
se l'introduzione del coefficiente di leva
finanziaria come obbligo a carico degli enti consenta di limitare efficacemente
il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti e, in caso
affermativo, se il livello del coefficiente di leva finanziaria debba essere lo
stesso per tutti gli enti o debba variare a seconda del tipo di ente e, in
quest'ultimo caso, quali calibrazioni ulteriori sarebbero necessarie. 3.
La relazione di cui al paragrafo 2 comprende
almeno il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016 e tiene
conto almeno di quanto segue: (a)
l'impatto dell'introduzione del coefficiente di
leva finanziaria, determinato conformemente all'articolo 416, come requisito
che gli enti devono soddisfare per quanto riguarda: i) i mercati finanziari in generale e i
mercati delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, dei derivati e
delle obbligazioni garantite in particolare; ii) la solidità degli enti; iii) i modelli aziendali e le strutture
di bilancio degli enti; iv) la migrazione di esposizioni verso
entità non soggette a vigilanza prudenziale; v) l'innovazione finanziaria, in
particolare lo sviluppo di strumenti con leva finanziaria incorporata; vi) il comportamento degli enti per
quanto riguarda l'assunzione dei rischi; vii) le attività di compensazione,
regolamento e custodia; viii) la ciclicità della misura del
capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva
finanziaria; ix) i prestiti bancari, con un'attenzione
particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e per i finanziamenti
del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di
assicurazione dei crediti all'esportazione; (b)
l'interazione tra il coefficiente di leva
finanziaria e i requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio e i
requisiti in materia di liquidità previsti dal presente regolamento; (c)
l'impatto delle differenze tra i principi
contabili applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, i principi
contabili applicabili a norma della direttiva 86/635/CEE e altri principi sulla
comparabilità del coefficiente di leva finanziaria. Articolo 483
Esposizioni al rischio di credito trasferito Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione
riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e
sull'efficacia delle disposizioni della parte V alla luce degli sviluppi sui
mercati internazionali. Articolo 484
Rischio di controparte e metodo dell'esposizione originaria Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione
procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 270 e ne riferisce in una
relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola
eventualmente delle opportune proposte legislative. Articolo 485
Esposizioni al dettaglio La Commissione, entro 24 mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, presenta una relazione sull'impatto dei
requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui
prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche e trasmette la
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente
delle opportune proposte legislative. A tal fine, l'ABE riferisce alla
Commissione su quanto segue per quanto riguarda l'articolo 118: (a)
il confronto fra le perdite inattese effettive
su prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche nell'Unione
europea nel corso di un intero ciclo economico e le perdite inattese sui
prestiti basate sulle ponderazioni del rischio applicabili ai prestiti alle
piccole e medie imprese; (b)
l'analisi mirante a verificare se il limite di 1
milione di euro limiti l'applicazione appropriata della ponderazione del
rischio. Articolo 486
Definizione di capitale ammissibile Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione
procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile
applicata ai fini della parte II, titolo IV e della parte IV, e ne riferisce in
una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola
eventualmente delle opportune proposte legislative. PARTE XI
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 487 1.
Fatto salvo il paragrafo 2, il presente
regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2.
L'articolo 436, paragrafo 1, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Articolo 488 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato I
Classificazione degli elementi fuori bilancio 1.
Rischio pieno: –
garanzie che assumono la forma di sostituti del
credito, –
derivati su crediti, –
accettazioni, –
girate su effetti non a nome di un altro ente, –
cessioni con diritto di rivalsa per il
cessionario, –
lettere di credito standby irrevocabili
che assumono la forma di sostituti del credito, –
attività acquistate con impegni di acquisto a
termine secco, –
depositi forward forward, –
la parte non pagata di azioni e titoli
sottoscritti, –
contratti di vendita di con patto di riacquisto
secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della
direttiva 86/635/CEE, –
altre operazioni a rischio pieno. 2.
Rischio medio: –
crediti documentari accordati e confermati (vedi
anche rischio medio/basso), –
garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo
(comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e
fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che
non assumono la forma di sostituti di credito, –
lettere di credito standby irrevocabili
che non assumono il carattere di sostituti di credito, –
aperture di credito non utilizzate (impegni a
prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di
durata originaria superiore ad un anno, –
agevolazioni per l'emissione di effetti [Note
issuance facilities (NIF)] e di credito rinnovabile [Revolving
underwriting facilities (RUF)], –
altri elementi che presentano un rischio medio
secondo quanto comunicato all'ABE. 3.
Rischio medio/basso: –
crediti documentari, nei quali la merce ha
funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidantisi, –
aperture di credito non utilizzate, comprendenti
impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per
accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano
revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non
siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento
del merito di credito del debitore, –
altri elementi che presentano un rischio
medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE. 4.
Rischio basso: –
aperture di credito non utilizzate, comprendenti
impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per
accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e
senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al
deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al
dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le
clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima
consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa
collegata, e –
altri elementi che presentano un rischio basso
secondo quanto comunicato all'ABE. Allegato II
Tipo di derivati 40.
Contratti su tassi di interesse: (a)
contratti swaps su tassi di interesse in
una sola valuta; (b)
basis swaps; (c)
contratti sui tassi a termine del tipo forward
rate agreements; (d)
contratti a termine sui tassi di interesse del
tipo future; (e)
opzioni su tassi di interesse acquistate; (f)
altri contratti di natura analoga. 41.
Contratti su tassi di cambio e contratti
concernenti l'oro: (a)
contratti swaps su tassi di interesse in
più valute; (b)
operazioni a termine su valute estere; (c)
contratti a termine su valute del tipo future; (d)
opzioni su valute acquistate; (e)
altri contratti di natura analoga; (f)
contratti concernenti l'oro di natura analoga a
quelli di cui alle lettere da a) a e). 42.
Contratti di natura analoga a quelli di cui al
punto 1, lettere da a) a e), e al punto 2, lettere da a) a d),
concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti
gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I
della direttiva 2004/39/CE non altrimenti compresi nei punti 1 o 2. Allegato III
Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide 43.
Disponibilità liquide; 44.
riserve della banca centrale, nella misura in
cui tali riserve possano essere utilizzate nei periodi di stress; 45.
titoli trasferibili che rappresentano crediti o
crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore
pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali, la Banca dei regolamenti
internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea, o le
banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni: (a)
è attribuito loro un fattore di ponderazione
del rischio dello 0% ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2; (b)
sono negoziati in mercati dei contratti di
vendita con patto di riacquisto o in mercati a pronti ampi, profondi e attivi,
caratterizzati da un basso livello di concentrazione; (c)
hanno dato prova, sulla base dei riscontri
storici, di essere una fonte affidabile di liquidità mediante sia contratti di
vendita con patto di riacquisto che mediante la vendita anche in condizioni di
stress dei mercati; (d)
non rappresentano un'obbligazione di un ente o
di una delle sue entità affiliate; 46.
titoli trasferibili diversi da quelli di cui al
punto 3 che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani o da
banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della
banca centrale, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito
corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detta
valuta; 47.
titoli trasferibili che rappresentano crediti o
crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore
pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali o banche multilaterali di
sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni: (a)
è attribuito loro un fattore di ponderazione
del rischio del 20% ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2; (b)
sono negoziati in mercati dei contratti di
vendita con patto di riacquisto o in mercati a pronti ampi, profondi e attivi,
caratterizzati da un basso livello di concentrazione; (c)
hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte
affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o
mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati; (d)
non rappresentano un'obbligazione di un ente o
di una delle sue entità affiliate; 48.
titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai
punti da 3 a 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% o migliore ai
sensi del titolo III, capo 2, sezione 2, o che sono valutati internamente come
aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano le seguenti
condizioni: (a)
non rappresentano un credito nei confronti di
una società veicolo di cartolarizzazione, un ente o una delle sue entità
affiliate; (b)
sono obbligazioni ai sensi della definizione
dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e possono
beneficiare del trattamento di cui all'articolo 124. Allegato IV
Attività ponderate per il rischio e elementi fuori bilancio per il coefficiente
di capitale temporaneo Parte 1 – Definizioni 1.
"Zona A": tutti gli Stati membri e
tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso
speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono
associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che
rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di
cinque anni dalla zona A. 2.
"Zona B": tutti gli altri paesi. 3.
"Enti creditizi della zona A": tutti
gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, comprese le loro succursali
in paesi terzi, e tutti gli enti creditizi autorizzati in altri paesi della
zona A, comprese le loro succursali. 4.
"Enti creditizi della zona B": tutti
gli enti creditizi autorizzati, al di fuori della zona A, comprese le loro
succursali nell'Unione. 5.
"Settore non bancario": l'insieme dei
debitori, fatta eccezione degli enti creditizi, delle banche centrali, delle
amministrazioni centrali, regionali e locali, dell'Unione europea, della Banca
europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo. 6.
Banche multilaterali di sviluppo di cui
all'articolo 112. Parte 2 – Elementi dell'attivo ponderati
per il rischio e operazioni fuori bilancio 7.
Gradi di rischio di credito, espressi da
ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le
disposizioni delle parti 3 e 4 e eccezionalmente della parte 5. Il valore di bilancio
di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al
fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio. 8.
Nel caso delle operazioni fuori bilancio
elencate nell'allegato I, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità
delle regole riportate al punto 17. 9.
Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui
al punto 17, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di
inadempimento della controparte deve essere determinato secondo uno dei due
metodi descritti nell'allegato II. Il costo è moltiplicato per la ponderazione
attribuita alla controparte rilevante ai punti da 11 a 15 a eccezione della
ponderazione del 100% ivi prevista che è ridotta al 50% per fornire valori più
rispondenti al rischio. 10.
La somma dei valori ponderati per il rischio
degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai punti
8 e 9, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità. Parte 3 – Fattori di ponderazione del
rischio 11.
Agli elementi dell'attivo di seguito indicati si
applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono
stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate. 12.
Ponderazione 0 (a)
cassa e valori assimilati; (b)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A; (c)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti dell'Unione europea; (d)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali e di banche
centrali della zona A o dell'Unione europea; (e)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B,
espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella
stessa valuta; (f)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali e di banche
centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del
debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta; (g)
elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità
ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi dalle
amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dell'Unione
europea, o da depositi in contanti presso l'ente prestatore o da certificati di
deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso
quest'ultimo. 13.
Ponderazione 20% (a)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti della BEI; (b)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di banche multilaterali di sviluppo; (c)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
assistiti da esplicita garanzia della BEI; (d)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo; (e)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A,
salve restando le disposizioni della parte 4; (f)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità
locali della zona A, salve restando le disposizioni della parte 4; (g)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri
di detti enti; (h)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona
B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti
dei fondi propri; (i)
elementi dell'attivo assistiti da esplicita
garanzia di enti creditizi della zona A; (j)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti
creditizi della zona B; (k)
elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità
ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale
sotto forma di titoli emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo; (l)
valori all'incasso. 14.
Ponderazione 50% (a)
prestiti totalmente garantiti, secondo modalità
ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà
immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in
locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità
ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in
imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge
finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una
successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno
occupate o affittate dal mutuatario; (b)
"titoli assistiti da crediti
ipotecari" che possono essere assimilati ai prestiti di cui alla lettera
a), qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le
autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di
credito. Fatti salvi i tipi di titoli che possono essere inclusi nel presente
punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i
"titoli assistiti da crediti ipotecari" si possono annoverare strumenti
che rientrino nella definizione dell'allegato I, sezione C, punti 1 e 3,
della direttiva 2004/39/CE. Le autorità competenti devono in particolare
accertare: i) che detti titoli siano completamente
e direttamente assistiti da un insieme di ipoteche dello stesso tipo di quelli
previsti alla lettera a), perfettamente sani al momento dell'emissione dei
titoli stessi; ii) che direttamente gli investitori in
titoli assistiti da ipoteche, o un fiduciario o un rappresentante incaricato
per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente
elevato sugli elementi dell'attivo ipotecari sottostanti, proporzionalmente
alla loro quota nel totale dei titoli; (c)
ratei e risconti: questi elementi dell'attivo
sono soggetti alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia
in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti,
qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione
forfettaria del 50%. 15.
Ponderazione 100% (a)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B,
salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con
provviste nella stessa valuta; (b)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti di amministrazioni regionali e di amministrazioni locali della
zona B; (c)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B; (d)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti
nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B; (e)
beni materiali ai sensi dell'articolo 4
"Attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE; (f)
azioni in portafoglio, partecipazioni e altri
elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non
siano dedotti dai fondi propri dell'ente prestatore; (g)
ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri. 16.
Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle
di cui al punto 17 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono
classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato II.
Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per
il 50% le operazioni a rischio medio e per il 20% quelle a rischio
medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0.
Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio
sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della
controparte, conformemente al procedimento indicato per gli elementi
dell'attivo di cui ai punti da 11 a 15 e alla parte 4. Nel caso di contratti di
vendita di attività con patto di riacquisto e di impegni di acquisto a termine
secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del
contratto e non quelle delle controparti delle operazioni. La quota non versata
del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere
ponderata al 20%. 17.
I metodi descritti nell'allegato II si applicano
agli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I eccettuati: (a)
i contratti negoziati su mercati ufficiali, (b)
i contratti sui cambi (tranne quelli connessi
all'oro) di durata originaria non superiore ai 14 giorni di calendario. 18.
Quando le operazioni fuori bilancio sono
assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al
garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale
derivante dalle operazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo
modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da uno degli
elementi dell'attivo riconosciuti come garanzie al punto 12, lettera g), e al
punto 13, lettera k), si applica la ponderazione dello 0% o del 20% in
base alla natura della garanzia in questione. 19.
Gli Stati membri possono applicare una
ponderazione del 50% agli elementi fuori bilancio che sono garanzie aventi
carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo
modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che
ottemperano ai requisiti del punto 14, lettera a), purché il garante benefici di
un diritto diretto su tale garanzia. 20.
Se agli elementi dell'attivo e alle operazioni
fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una
garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più
bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente
coperta dai valori in garanzia. Parte 4 – Ponderazione dei crediti nei
confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri 21.
Ferme restando le disposizioni del punto 13, gli
Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le
loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel
rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti
delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle
amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di
specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di
inadempimento di queste ultime. Una ponderazione dello 0% fissata conformemente
a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni
regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di
pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi
e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle
amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite,
secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli
emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali. 22.
Gli Stati membri notificano all'ABE la
ponderazione dello 0% che considerino giustificata conformemente ai criteri
fissati al punto 21. Altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi
soggetti alla vigilanza delle loro autorità competenti la possibilità di
applicare un fattore di ponderazione pari a zero quando effettuino operazioni
con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano
crediti garantiti da queste ultime, comprese garanzie in titoli. Parte 5 – Altre ponderazioni 23.
Fatto salvo il punto 21, gli Stati membri
possono applicare una ponderazione del 20% agli elementi dell'attivo garantiti,
secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli
emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da
depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente
prestatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti
enti creditizi. 24.
Gli Stati membri possono applicare una
ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati
interbancari e del debito pubblico nello Stato membro di origine, sottoposti a
stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora i suddetti elementi
dell'attivo siano integralmente e totalmente garantiti, secondo modalità
ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine,
da una combinazione di elementi dell'attivo di cui ai punti 12 e 13,
riconosciuti quali garanzie adeguate. 25.
Gli Stati membri notificano all'ABE le
disposizioni adottate in applicazione dei punti 23 e 24 e le motivazioni che
giustificano tali disposizioni. Parte 6 – Organismi amministrativi e
imprese senza scopo di lucro 26.
Ai fini del punto 13, le autorità competenti
possono includere nel concetto di "amministrazione regionale" e di
"autorità locale" gli organismi amministrativi senza scopo di lucro
responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità
locali o gli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, hanno le
stesse responsabilità delle amministrazioni regionali e delle autorità locali. 27.
Le autorità competenti possono includere nel
concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le
comunità religiose, costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, se
riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In
questo caso, tuttavia, non si applicano le facoltà di cui alla parte 4. Allegato
5 Tavola di concordanza Presente regolamento || Direttiva 2006/48/CE || Direttiva 2006/49/CE Articolo 1 || || Articolo 2 || || Articolo 3 || || Articolo 4, punti 1, da 3 a 5, 10, da 16 a 22, da 24 a 38, 42, 47, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 72 || Articolo 4 || Articolo 4, punti 6, 7, 56, 81 || || Articolo 3 Articolo 4, punti 2, 9, da 11 a 15, 23, 40, 41, 48, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 68, 69, 70, da 73 a 80, da 82 a 86 || || Articolo 4, punto 50 || Articolo 77 || Articolo 4 || || Articolo 3, paragrafo 1), lettera m) Articolo 4 || || Articolo 3, paragrafo 1, lettera o) Articolo 4 || || Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) Articolo 4 || Articolo 4, punto 14 || Articolo 4 || Articolo 4, punto 16 || Articolo 4 || Articolo 4, punto 4 || Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) Articolo 4 || Articolo 4, punto 5 || Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 68, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 68, paragrafo 2 || Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 68, paragrafo 3 || Articolo 5, paragrafo 4 || || Articolo 5, paragrafo 5 || || Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 69, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 69, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 69, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 1 || || Articolo 7, paragrafo 2 || || Articolo 7, paragrafo 3 || || Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 70, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 70, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 70, paragrafo 3 || Articolo 9 || Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 71, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 71, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 3 || || Articolo 10, paragrafo 4 || || Articolo 11 || || Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 72, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 72, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 72, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 4 || || Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 3 || Articolo 13, paragrafo 2 || || Articolo 13, paragrafo 3 || || Articolo 14 || || Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 1 || || Articolo 23 Articolo 15, paragrafo 2 || || Articolo 15, paragrafo 3 || || Articolo 16, paragrafi da 1 a 3 || Articolo 133, paragrafo 1 || Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 133, paragrafo 2 || Articolo 16, paragrafo 5 || Articolo 133, paragrafo 3 || Articolo 16, paragrafo 6 || Articolo 134, paragrafo 1 || Articolo 16, paragrafo 7 || || Articolo 16, paragrafo 8 || Articolo 134, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 2 || || Articolo 17, paragrafo 3 || || Articolo 18, paragrafo 1 || || Articolo 18, paragrafo 2 || || Articolo 18, paragrafo 3 || || Articolo 18, paragrafo 4 || || Articolo 18, paragrafo 5 || || Articolo 18, paragrafo 6 || || Articolo 18, paragrafo 7 || || Articolo 19, paragrafo 1 || || Articolo 19, paragrafo 2 || || Articolo 19, paragrafo 3 || || Articolo 19, paragrafo 4 || || Articolo 20 || Articolo 73, paragrafo 2 || Articolo 21 || || Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Articolo 22 || || Articolo 23 || || Articolo 24 || || Articolo 25 || || Articolo 26 || || Articolo 27 || || Articolo 28 || || Articolo 29 || || Articolo 30 || || Articolo 31 || || Articolo 32 || || Articolo 33 || || Articolo 34 || || Articolo 35 || || Articolo 36 || || Articolo 37 || || Articolo 38 || || Articolo 39 || || Articolo 40 || || Articolo 41 || || Articolo 42 || || Articolo 43 || || Articolo 44 || || Articolo 45 || || Articolo 46 || || Articolo 47 || || Articolo 48 || || Articolo 49 || || Articolo 50 || || Articolo 51 || || Articolo 52 || || Articolo 53 || || Articolo 54 || || Articolo 55 || || Articolo 56 || || Articolo 57 || || Articolo 58 || || Articolo 59 || || Articolo 60 || || Articolo 61 || || Articolo 62 || || Articolo 63 || || Articolo 64 || || Articolo 65 || || Articolo 66 || || Articolo 67 || || Articolo 68 || || Articolo 69 || || Articolo 70 || || Articolo 71 || || Articolo 72 || || Articolo 73 || || Articolo 74 || || Articolo 75 || || 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Articolo 190, paragrafo 6 || Articolo 92, paragrafo 6 || Articolo 190, paragrafo 7 || Allegato VIII, parte 2, punto 1 || Articolo 190, paragrafo 8 || Allegato VIII, parte 2, punto 2 || Articolo 190, paragrafo 9 || || Articolo 190, paragrafo 10 || || Articolo 191 || Allegato VIII, parte 1, punti 3 e 4 || Articolo 192 || Allegato VIII, parte 1, punto 5 || Articolo 193, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 7 || Articolo 193, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punto 8 || Articolo 193, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 1, punto 9 || Articolo 193, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 1, punto 10 || Articolo 193, paragrafi 5 e 9 || || Articolo 194, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 11 || Articolo 194, paragrafo 2 || || Articolo 195, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 12 || Articolo 195, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punti da 13 a 17 || Articolo 195, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 1, punto 20 || Articolo 195, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 1, punto 21 || Articolo 195, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 1, punto 22 || Articolo 195, paragrafi 6 e 10 || || Articolo 196 || Allegato VIII, parte 1, punti da 23 a 25 || Articolo 197, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 26 || Articolo 197, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punto 27 || Articolo 198 || Allegato VIII, parte 1, punto 29 || Articolo 199, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punti 30 e 31 || Articolo 199, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punto 32 || Articolo 200 || Allegato VIII, parte 2, punto 3 || Articolo 201 || Allegato VIII, parte 2, punti 4 e 5 || Articolo 202, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 6 || Articolo 202, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a) || Articolo 202, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera b) || Articolo 202, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera c) || Articolo 202, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 2, punto 7 || Articolo 203, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 8 || Articolo 203, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a) || Articolo 203, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b) || Articolo 203, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera c) || Articolo 203, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera d) || Articolo 204, paragrafo 1 || || Articolo 204, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a) || Articolo 204, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b) || Articolo 205 || Allegato VIII, parte 2, punto 10 || Articolo 206 || Allegato VIII, parte 2, punto 11 || Articolo 207, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 12 || Articolo 207, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 13 || Articolo 208, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 14 || Articolo 208, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 15 || Articolo 208, paragrafo 3 || || Articolo 209, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 16 || Articolo 209, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 17 || Articolo 209, paragrafo 3 || || Articolo 210, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 18 || Articolo 210, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 19 || Articolo 211, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 20 || Articolo 211, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 21 || Articolo 212, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 22 || Articolo 212, paragrafo 2 || || Articolo 212, paragrafo 3 || || Articolo 213 || Allegato VIII, parte 3, punto 3 || Articolo 214 || Allegato VIII, parte 3, punto 4 || Articolo 215, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 5 || Articolo 215, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punti da 6 a 10 || Articolo 215, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 11 || Articolo 215, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23 || Articolo 215, paragrafo 5 || || Articolo 216, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 12 a 15 || Articolo 216, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 16 || Articolo 216, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 17 || Articolo 216, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punti 18 e 19 || Articolo 216, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 3, punti 20 e 21 || Articolo 216, paragrafo 6 || Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23 || Articolo 216, paragrafi da 7 a 9 || || Articolo 217, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 24 || Articolo 217, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 25 || Articolo 217, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 26 || Articolo 217, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punto 27 || Articolo 217, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 3, punto 28 || Articolo 217, paragrafo 6 || Allegato VIII, parte 3, punto 29 || Articolo 217, paragrafo 7 || || Articolo 218, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 30 a 32 || Articolo 218, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 33 || Articolo 218, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punti 34 e 35 || Articolo 218, paragrafi da 4 a 7 || || Articolo 219, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 36 || Articolo 219, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punti da 37 a 40 || Articolo 219, paragrafi da 3 a 6 || || Articolo 220, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 42 a 46 || Articolo 220, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punti da 47 a 52 || Articolo 220, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punti da 53 a 56 || Articolo 221 || Allegato VIII, parte 3, punto 57 || Articolo 222, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 58 || Articolo 222, paragrafo 2 || || Articolo 222, paragrafo 3 || || Articolo 223, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 60 || Articolo 223, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 61 || Articolo 224, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65 || Articolo 224, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 66 || Articolo 224, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 67 || Articolo 225, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 68 a 71 || Articolo 225, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 72 || Articolo 225, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punti 73 e 74 || Articolo 226, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 76 || Articolo 226, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 77 || Articolo 226, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 78 || Articolo 227, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 79 || Articolo 227, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 80 || Articolo 227, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 80 bis || Articolo 227, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punti 81 e 82 || Articolo 228, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 83 || Articolo 228, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 83 || Articolo 228, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 84 || Articolo 228, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punto 85 || Articolo 229 || Allegato VIII, parte 3, punto 86 || Articolo 230, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 87 || Articolo 230, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 88 || Articolo 230, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 89 || Articolo 231, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 90 || Articolo 231, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 91 || Articolo 231, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 92 || Articolo 232, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 4, punto 1 || Articolo 232, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 4, punto 2 || Articolo 233, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 4, punto 3 || Articolo 233, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 4, punto 4 || Articolo 233, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 4, punto 5 || Articolo 234, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 4, punto 6 || Articolo 234, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 4, punto 7 || Articolo 234, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 4, punto 8 || Articolo 235 || Allegato VIII, parte 6, punto 1 || Articolo 236 || Allegato VIII, parte 6, punto 2 || Articolo 237, paragrafi da 1 a 9 || Allegato IX, parte 1, punto 1 || Articolo 237, paragrafo 10 || Articolo 4, punto 37 || Articolo 237, paragrafo 11 || Articolo 4, punto 38 || Articolo 237, paragrafo 12 || Articolo 4, punto 41 || Articolo 237, paragrafo 13 || || Articolo 237, paragrafo 14 || || Articolo 238, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 2, punto 1 || Articolo 238, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 3, punto 1 bis || Articolo 238, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 2, punto 1 ter || Articolo 238, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 2, punto 1 quater || Articolo 238, paragrafo 5 || Allegato IX, parte 2, punto 1 quinquies || Articolo 238, paragrafo 6 || || Articolo 239, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 2, punto 2 || Articolo 239, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 2, punto 2 bis || Articolo 239, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 2, punto 2 ter || Articolo 239, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 2, punto 2 quater || Articolo 239, paragrafo 5 || Allegato IX, parte 2, punto 2 quinquies || Articolo 239, paragrafo 6 || || Articolo 240, paragrafo 1 || Articolo 95, paragrafo 1 || Articolo 240, paragrafo 2 || Articolo 95, paragrafo 2 || Articolo 240, paragrafo 3 || Articolo 96, paragrafo 2 || Articolo 240, paragrafo 4 || Articolo 96, paragrafo 3 || Articolo 240, paragrafo 5 || Articolo 96, paragrafo 4 || Articolo 240, paragrafo 6 || || Articolo 241, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 2 e 3 || Articolo 241, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 5 || Articolo 241, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 5 || Articolo 242, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 60 || Articolo 242, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 61 || Articolo 242, paragrafo 3 || || Articolo 242, paragrafo 4 || || Articolo 243, paragrafo 1 || Articolo 101, paragrafo 1 || Articolo 243, paragrafo 2 || Articolo 101, paragrafo 2 || Articolo 243, paragrafo 3 || || Articolo 244 || Allegato IX, parte 2, punti 3 e 4 || Articolo 245 || Allegato IX, parte 2, punti da 5 a 7 || Articolo 246 || Allegato IX, parte 4, punti 6 e 7 || Articolo 247 || Allegato IX, parte 4, punto 8 || Articolo 248, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 9 e 10 || Articolo 248, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 10 || Articolo 249 || Allegato IX, parte 4, punti da 11 a 12 || Articolo 250, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 13 || Articolo 250, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 15 || Articolo 251, paragrafo 1 || Articolo 100 || Articolo 251, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punti da 17 a 20 || Articolo 251, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 21 || Articolo 251, paragrafo 4 || Allegato IX, parte IV, punti 22 e 23 || Articolo 251, paragrafo 5 || Allegato IX, parte 4, punti 24 e 25 || Articolo 251, paragrafo 6 || Allegato IX, parte 4, punti da 26 a 29 || Articolo 251, paragrafo 7 || Allegato IX, parte 4, punto 30 || Articolo 251, paragrafo 8 || Allegato IX, parte 4, punto 32 || Articolo 251, paragrafo 9 || Allegato IX, parte 4, punto 33 || Articolo 252 || Allegato IX, parte 4, punto 34 || Articolo 253 || Allegato IX, parte 4, punti 35 e 36 || Articolo 254, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 38, 39 e 41 || Articolo 254, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 42 || Articolo 254, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 43 || Articolo 254, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 4, punto 44 || Articolo 254, paragrafo 5 || || Articolo 255 || Allegato IX, parte 4, punto 45 || Articolo 256, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 46, 47 e 49 || Articolo 256, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 51 || Articolo 257, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 52 || Articolo 257, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 53 || Articolo 257, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 54 || Articolo 257, paragrafo 4 || || Articolo 258, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 55 e 57 || Articolo 258, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 58 || Articolo 258, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 59 || Articolo 259, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 62 || Articolo 259, paragrafo 2 || Allegato IX, parte IV, punti da 63 a 65 || Articolo 259, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punti 66 e 67 || Articolo 259, paragrafo 4 || || Articolo 260, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 68 || Articolo 260, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 70 || Articolo 260, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 71 (change) || Articolo 261, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 72 || Articolo 261, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 73 || Articolo 261, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punti 74 e 75 || Articolo 261, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 4, punto 76 || Articolo 262, paragrafo 1 || Articolo 97, paragrafo 1 || Articolo 262, paragrafo 2 || Articolo 97, paragrafo 2 || Articolo 262, paragrafo 3 || Articolo 97, paragrafo 3 || Articolo 263 || Allegato IX, parte 3, punto 1 || Articolo 264 || Allegato IX, parte 4, punti da 2 a 7 || Articolo 265 || Articolo 98, paragrafo 1, e allegato IX, parte 3, punti 8 e 9 || Articolo 266, paragrafo 1 || || Allegato II, punto 5 Articolo 266, paragrafo 2 || || Articolo 267, paragrafo 1 || Allegato III, parte 1, punto 2 || Articolo 267, paragrafo 2 || Allegato III, parte 1, punto 3 || Articolo 267, paragrafo 3 || Allegato III, parte 1, punto 4 || Articolo 267, paragrafo 4 || Allegato III, parte 1, punto 5 || Articolo 267, paragrafo 5 || Allegato III, parte 1, punto 6 || Articolo 267, paragrafo 6 || Allegato III, parte 1, punto 7 || Articolo 267, paragrafo 7 || Allegato III, parte 1, punto 8 || Articolo 267, paragrafo 8 || Allegato III, parte 1, punto 9 || Articolo 267, paragrafo 9 || Allegato III, parte 1, punto 10 || Articolo 267, paragrafo 10 || Allegato III, parte 1, punto 11 || Articolo 267, paragrafo 11 || Allegato III, parte 1, punto 12 || Articolo 267, paragrafo 12 || Allegato III, parte 1, punto 13 || Articolo 267, paragrafo 13 || Allegato III, parte 1, punto 14 || Articolo 267, paragrafo 14 || Allegato III, parte 1, punto 15 || Articolo 267, paragrafo 15 || Allegato III, parte 1, punto 16 || Articolo 267, paragrafo 16 || Allegato III, parte 1, punto 17 || Articolo 267, paragrafo 17 || Allegato III, parte 1, punto 18 || Articolo 267, paragrafo 18 || Allegato III, parte 1, punto 19 || Articolo 267, paragrafo 19 || Allegato III, parte 1, punto 20 || Articolo 267, paragrafo 20 || Allegato III, parte 1, punto 21 || Articolo 267, paragrafo 21 || Allegato III, parte 1, punto 22 || Articolo 267, paragrafo 22 || Allegato III, parte 1, punto 23 || Articolo 267, paragrafo 23 || Allegato III, parte 1, punto 26 || Articolo 267, paragrafo 24 || Allegato III, parte 1, punto 27 || Articolo 267, paragrafo 25 || Allegato III, parte 1, punto 28 || Articolo 267, paragrafo 26 || Allegato III, parte 7, lettera a) || Articolo 267, paragrafo 27 || Allegato III, parte 7, lettera a) || Articolo 267, paragrafi da 28 a 31 || || Articolo 268, paragrafo 1 || Allegato III, parte 2, punto 1 || Articolo 268, paragrafo 2 || Allegato III, parte 2, punto 2 || Articolo 268, paragrafo 3 || Allegato III, parte 2, punto 3, primo e secondo comma || Articolo 268, paragrafo 4 || Allegato III, parte 2, punto 3, terzo comma || Articolo 268, paragrafo 5 || Allegato III, parte 2, punto 4 || Articolo 268, paragrafo 6 || Allegato III, parte 2, punto 5 || Articolo 268, paragrafo 7 || Allegato III, parte 2, punto 7 || Articolo 268, paragrafo 8 || Allegato III, parte 2, punto 8 || Articolo 269, paragrafo 1 || Allegato III, parte 3 || Articolo 269, paragrafo 2 || Allegato III, parte 3 || Articolo 269, paragrafo 3 || Allegato III, parte 3 || Articolo 270, paragrafo 1 || Allegato III, parte 4 || Articolo 270, paragrafo 2 || Allegato III, parte 4, nota 4 || Articolo 271, paragrafo 1 || Allegato III, parte 5, punto 1 || Articolo 271, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 2 || Articolo 272, paragrafo 1 || Allegato III, parte 5, punti 3 e 4 || Articolo 272, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 5 || Articolo 272, paragrafo 3 || || Articolo 272, paragrafo 4 || || Articolo 273, paragrafo 1 || || Articolo 273, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 6 || Articolo 273, paragrafo 3 || Allegato III, parte 5, punto 7 || Articolo 273, paragrafo 4 || Allegato III, parte 5, punto 8 || Articolo 274, paragrafo 1 || Allegato III, parte 5, punto 11 || Articolo 274, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 12 || Articolo 275, paragrafo 1 || || Articolo 275, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 13 || Articolo 275, paragrafo 3 || Allegato III, parte 5, punto 14 || Articolo 276, paragrafo 1 || || Articolo 276, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 15 || Articolo 276, paragrafo 3 || Allegato III, parte 5, punto 16 || Articolo 276, paragrafo 4 || Allegato III, parte 5, punto 17 || Articolo 276, paragrafo 5 || Allegato III, parte 5, punto 18 || Articolo 276, paragrafo 6 || Allegato III, parte 5, punto 19 || Articolo 276, paragrafo 7 || Allegato III, parte 5, punto 20 || Articolo 276, paragrafo 8 || Allegato III, parte 5, punto 21 || Articolo 277, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 1 || Articolo 277, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 2 || Articolo 277, paragrafo 3 || Allegato III, parte 6, punto 3 || Articolo 277, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 4 || Articolo 277, paragrafo 5 || || Articolo 277, paragrafo 6 || || Articolo 278, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 5 || Articolo 278, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 6 || Articolo 278, paragrafo 3 || Allegato III, parte 6, punto 6 || Articolo 278, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 7 || Articolo 278, paragrafo 5 || Allegato III, parte 6, punto 8 || Articolo 278, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 9 || Articolo 278, paragrafo 7 || Allegato III, parte 6, punto 10 || Articolo 278, paragrafo 8 || Allegato III, parte 6, punto 11 (change) || Articolo 278, paragrafo 9 || Allegato III, parte 6, punto 12 || Articolo 278, paragrafo 10 || Allegato III, parte 6, punto 13 || Articolo 278, paragrafo 11 || Allegato III, parte 6, punto 14 || Articolo 278, paragrafo 12 || Allegato III, parte 6, punto 15 || Articolo 278, paragrafo 13 || || Articolo 279, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 16 || Articolo 279, paragrafi da 2 a 7 || || Articolo 280, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punti 18 e 25 || Articolo 280, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 19 || Articolo 280, paragrafo 3 || || Articolo 280, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 20 || Articolo 280, paragrafo 5 || Allegato III, parte 6, punto 21 || Articolo 280, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 22 || Articolo 280, paragrafo 7 || Allegato III, parte 6, punto 23 || Articolo 280, paragrafo 8 || Allegato III, parte 6, punto 24 || Articolo 281, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 17 || Articolo 281, paragrafo 2 || || Articolo 281, paragrafo 3 || || Articolo 281, paragrafo 4 || || Articolo 282 || Allegato III, parte 6, punto 26 || Articolo 283, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 27 || Articolo 283, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 28 || Articolo 283, paragrafo 3 || || 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Articolo 416 || || Articolo 417 || || Articolo 418, paragrafo 1 || Articolo 145, paragrafo 1 || Articolo 418, paragrafo 2 || Articolo 145, paragrafo 2 || Articolo 418, paragrafo 3 || Articolo 145, paragrafo 3 || Articolo 418, paragrafo 4 || Articolo 145, paragrafo 4 || Articolo 419, paragrafo 1 || Allegato XII, parte 1, punto 1 e articolo 146, paragrafo 1 || Articolo 419, paragrafo 2 || Articolo 146, paragrafo 2 e Allegato XII, parte 1, punti 2 e 3 || Articolo 419, paragrafo 3 || Articolo 146, paragrafo 3 || Articolo 420 || Articolo 147 e Allegato XII, parte 1, punto 4 || Articolo 421, paragrafo 1 || Articolo 148 || Articolo 421, paragrafo 2 || || Articolo 422, paragrafo 1 || Allegato XII, parte 2, punto 1 || Articolo 422, paragrafo 2 || || Articolo 423 || Allegato XII, parte 2, punto 2 || Articolo 424 || || Articolo 425 || Allegato XII, parte 2, punti 4 e 8 || Articolo 426 || Allegato XII, parte 2, punto 5 || Articolo 427 || || Articolo 428 || Allegato XII, parte 2, punto 6 || Articolo 429 || Allegato XII, parte 2, punto 7 || Articolo 430 || Allegato XII, parte 2, punto 9 || Articolo 431 || Allegato XII, parte 2, punto 11 || Articolo 432 || Allegato XII, parte 2, punto 12 || Articolo 433 || Allegato XII, parte 2, punto 13 || Articolo 434 || Allegato XII, parte 2, punto 14 || Articolo 435, paragrafo 1 || Allegato XII, parte 2, punto 15 || Articolo 435, paragrafo 2 || || Articolo 436 || || Articolo 437 || Allegato XII, parte 3, punto 1 || Articolo 438 || Allegato XII, parte 3, punto 2 || Articolo 439 || Allegato XII, parte 3, punto 3 || Articolo 440 || || Articolo 441, primo comma || Articolo 150, paragrafo 1 || Articolo 41 Articolo 441, secondo comma || || Articolo 442 || || Articolo 443 || || Articolo 444 || || Articolo 445, paragrafo 1 || Articolo 151 bis || Articolo 445, paragrafo 2 || Articolo 151 bis || Articolo 445, paragrafo 3 || Articolo 151 bis || Articolo 445, paragrafo 4 || || Articolo 445, paragrafo 5 || || Articolo 446 || || Articolo 447 || || Articolo 448 || || Articolo 459 || || Articolo 450 || || Articolo 451 || || Articolo 452 || || Articolo 453 || || Articolo 454 || || Articolo 455 || || Articolo 456 || || Articolo 457 || || Articolo 458 || || Articolo 459 || || Articolo 460 || || Articolo 461 || || Articolo 462 || || Articolo 463 || || Articolo 464 || || Articolo 465 || || Articolo 466 || || Articolo 467 || || Articolo 468 || || Articolo 469 || || Articolo 470 || || Articolo 471 || || Articolo 472 || || Articolo 473 || || Articolo 474 || || Articolo 475 || || Articolo 476 || Articolo 152, paragrafo 5 || Articolo 477 || || Articolo 478 || || Articolo 479 || || Articolo 480 || || Articolo 481 || || Articolo 482 || || Articolo 483 || || Articolo 484 || || Articolo 485 || || Articolo 486 || || Articolo 487 || || Articolo 488 || || Allegato I || Allegato II || Allegato II || Allegato IV || Allegato III || || Allegato IV, parte 1 || Articolo 152, paragrafo 5, e articolo 1, paragrafi da 14 a 19 della direttiva 2000/12/CE || Allegato IV, parte 2 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 42 della direttiva 2000/12/CE || Allegato IV, parte 3 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 43 della direttiva 2000/12/CE || Allegato IV, parte 4 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 44 della direttiva 2000/12/CE || Allegato IV, parte 5 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 45 della direttiva 2000/12/CE || Allegato IV, parte 6 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 46 della direttiva 2000/12/CE || SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell'azione e dell'incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con
il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[1]
Mercato interno –
mercati finanziari Mercato interno – enti
finanziari
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
ý La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[2]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Innanzitutto, la
presente iniziativa rientra nel quadro dell'obiettivo strategico di migliorare
la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari. Il livello di sostegno finanziario senza precedenti fornito alle
banche deve andare di pari passo con una riforma vigorosa di egual portata,
destinata a far fronte alle carenze normative messe in risalto dalla crisi finanziaria. La presente riforma
della regolamentazione bancaria dell'UE riflette i risultati dei lavori
coordinati a livello internazionale sull'accordo quadro di Basilea III sul
capitale e la liquidità delle banche ed è in linea con un altro obiettivo
strategico volto a stabilire norme a livello mondiale sulla base della
cooperazione e dell'accordo con i partner internazionali.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivo specifico n. 1. (mercato
interno – enti finanziari) Migliorare il regime dei
requisiti in materia di fondi propri per il settore bancario, assicurativo e
pensionistico Obiettivo specifico n. 2. (mercato
interno – mercati finanziari) Promuovere la stabilità
e l'integrità dei mercati finanziari attraverso una vigilanza adeguata, solide
infrastrutture di mercato e un elevato livello di trasparenza. Oltre ai due obiettivi specifici summenzionati inseriti nel piano di
gestione della DG MARKT per il 2011, l'iniziativa mira a contribuire ai
seguenti obiettivi specifici individuati nella valutazione dell'impatto che
accompagna le proposte: - migliorando la gestione dei rischi bancari - eliminando le possibilità di arbitraggio regolamentare; - garantendo maggiore chiarezza giuridica; - riducendo i costi di messa in conformità; - assicurando maggiormente parità di trattamento; - rafforzando la cooperazione e la convergenza in materia di
vigilanza; - riducendo la ciclicità dei prestiti bancari. Attività ABM/ABB interessate Mercati finanziari, enti
finanziari
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
interessati. Le proposte mirano a una
maggiore capitalizzazione e a una migliore gestione del rischio di liquidità
del settore bancario nell'UE, il che, a sua volta, dovrebbe ridurre l'incidenza
di crisi sistemiche del settore bancario. Si stima che la maggiore stabilità
finanziaria generi vantaggi economici netti concomitanti che si tradurranno in
un incremento annuo del PIL dell'UE compreso tra lo 0,3% e il 2%. Tali vantaggi
andranno a beneficio di numerose parti interessate, tra cui i privati, le PMI e
le grandi imprese debitrici e creditrici delle banche, le amministrazioni e i
cittadini dell'UE in generale. L'autorità bancaria
europea (ABE) è chiamata a svolgere un ruolo importante nel conseguimento di
tali obiettivi, dal momento che le misure proposte la invitano a elaborare più
di 50 norme tecniche vincolanti (BTS) in diversi settori. Tali norme, che
dovranno essere approvate dalla Commissione, saranno cruciali nel garantire che
disposizioni di carattere altamente tecnico siano attuate uniformemente in
tutta l'UE e che le misure proposte diano i risultati sperati. L'apporto
dell'ABE dovrebbe pertanto contribuire all'effettivo raggiungimento degli
obiettivi strategici e specifici di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. 1. Risultati attesi: - stabilità finanziaria
rafforzata grazie al miglioramento della regolamentazione e della vigilanza
delle banche; - migliore
capitalizzazione e gestione del rischio di liquidità delle banche nell'UE. Indicatori: - evoluzione dei costi
della protezione contro il default di enti finanziari; - percentuale di banche
dell'UE che supera le prove di stress; - coefficienti di
capitale e riserve di capitale che superano i requisiti in materia di fondi
propri detenuti dalle banche dell'UE. 2. Risultato atteso: - maggiore efficienza
della regolamentazione e della vigilanza bancaria nell'UE. Indicatore: - numero di norme
tecniche vincolanti elaborate dall'ABE nei tempi prestabiliti.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Sulla base delle due
proposte, circa il 60% delle norme tecniche vincolanti che l'ABE è invitata a
preparare dovrà essere adottato nel 2013, il che richiede un aumento degli
equivalenti a tempo pieno (ETP) per fare fronte al relativo carico di lavoro.
L'incremento degli ETP dovrà protrarsi negli anni successivi a fronte
dell'esigenza di apportare le modifiche alle norme tecniche vincolanti già
elaborate e di elaborare il restante 40% delle norme in oggetto. Inoltre, in
una prospettiva a lungo termine, future proposte legislative nel settore della
regolamentazione bancaria dell'UE porteranno all'elaborazione di ulteriori BTS.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE
Diverse circostanze di
rilievo dimostrano il valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE in questa
iniziativa, tra cui:, - la necessità di
migliorare il livello di integrazione nel mercato bancario interno dell'UE; - la necessità di
rimediare a diverse carenze del mercato e della regolamentazione messe in luce
dalla crisi finanziaria; - l'esigenza di
eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare concesse dalla
legislazione vigente; e - la necessità di
garantire un approccio coerente dell'UE per affrontare diverse questioni che
rientrano nel campo di applicazione dell'iniziativa e che eviterebbero agli
Stati membri di dover ricorrere a soluzioni individuali che rischiano di
frammentare il mercato interno. Ma la considerazione più
importante è costituita dal fatto che solo un approccio comune a livello
dell'UE potrà garantire, di fatto, una stabilità finanziaria e contenere
un'eccessiva prociclicità finanziaria, visto che le misure strategiche volte ad
affrontare tali aspetti sistemici cruciali sono orientate verso esigenze
nazionali oppure assenti.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze
simili
Per quanto riguarda le
norme tecniche vincolanti, il 2011 costituisce il primo anno di operatività
dell'ABE. Pertanto, una prima serie di norme tecniche vincolanti inerenti al
quadro legislativo in vigore deve ancora essere sottoposta alla Commissione.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
La proposta è in linea
con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità bancaria europea).
1.6.
Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa di durata
limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ý Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA
al AAAA –
seguito da un funzionamento a ritmo regolare.
1.7.
Modalità di gestione previste[3]
¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive – ý organismi
creati dalle Comunità[4]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio
pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Precisare frequenza
e condizioni. Ai sensi
dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 2 gennaio
2014 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione deve pubblicare una relazione
generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'ABE e alle procedure
stabilite nel regolamento. Tale relazione valuterebbe, tra l'altro, il grado di
convergenza delle prassi di vigilanza raggiunto da parte delle autorità
nazionali di vigilanza e l'adeguatezza delle risorse dell'ABE tenuto conto
delle sue responsabilità. La relazione deve essere trasmessa al Parlamento
europeo e al Consiglio.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Le due proposte sono
state oggetto di tre valutazioni dell'impatto, che hanno individuato costi e
benefici delle varie opzioni volte ad affrontare i problemi rilevati. Per quanto concerne le
competenze dell'ABE, vi è il rischio che l'efficacia delle norme proposte sia
compromessa dal fatto che, a causa di una disponibilità insufficiente di
risorse umane, l'ABE non sia in grado di elaborare norme tecniche vincolanti di
elevata qualità nei termini previsti dalla proposta della Commissione.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
I sistemi di gestione e
di controllo dell'ABE sono descritti al capo III del regolamento (UE)
n. 1093/2010. Inoltre, come indicato
al punto 2.1, ai sensi dell'articolo 81 del presente regolamento, la
Commissione sarà chiamata a pubblicare ogni tre anni una relazione sulle
esperienze acquisite in relazione all'operato dell'ABE e sulle procedure
previste dal regolamento.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure
di prevenzione e di tutela in vigore o previste. A norma dell'articolo 66
del regolamento (UE) n. 1093/2010, ai fini della lotta contro le frodi, la
corruzione e altre attività illecite, all'ABE si applica senza restrizioni il
regolamento (CE) n. 1073/1999. L'ABE aderisce all'accordo interistituzionale
relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le
disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ABE. Le decisioni di
finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano
prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario,
effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ABE e
presso il personale responsabile dell'allocazione dei predetti fondi.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale e
linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 1° Competitività per la crescita e l'occupazione || SD/SND ([5]) || di paesi EFTA[6] || di paesi candidati[7] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario […] || 12.04.02.01 Autorità bancaria europea – Contributo ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative) || SD || Sì || No || No || No · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale
e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione DG: MARKT || || || Anno 2013[8] || Anno 2014 || Anno 2015 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || 12.04.02.01 || Impegni || (1) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Pagamenti || (2) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[9] || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Pagamenti || (5) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <1A> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Pagamenti || =5+ 6 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || Pagamenti || (5) || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013[10] || Anno 2014 || Anno 2015 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870 Pagamenti || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti operativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto
1.4.2. Il principale risultato che l'ABE dovrebbe produrre impiegando le
risorse necessarie è dato dall'elaborazione delle norme tecniche vincolanti. Le
proposte prevedono che l'ABE sviluppi 55 norme tecniche vincolanti, di cui il
60% entro il 2013. Tuttavia, a causa della natura dell'iniziativa la tabella in
appresso non può essere compilata in quanto non è possibile attribuire delle
norme tecniche vincolanti a un solo obiettivo specifico, poiché, in linea di
massima, una norma tecnica vincolante contribuisce simultaneamente alla
realizzazione di diversi obiettivi specifici. Ad esempio, una norma tecnica
vincolante sull'applicazione coerente delle deduzioni dai fondi propri
contribuirebbe i) a migliorare la gestione del rischio delle banche;
ii) ad eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare; iii) a
garantire maggiore chiarezza giuridica; iv) ad assicurare maggiormente
parità di trattamento e v) a rafforzare la cooperazione e la convergenza
in materia di vigilanza. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[11] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[12] || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa: nessuna incidenza
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti amministrativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[13] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[14] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || ||
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[15] || XX 01 02 01 (CA, INT e SNE della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 aa[16] || - in sede[17] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il
settore o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale
–
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione
finanziaria in vigore. –
ý La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della rubrica
rilevante del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta,
precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Nuova iniziativa della Commissione –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[18]. Spiegare la necessità, precisando le
rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […]
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || 60% del fabbisogno totale finanziato dagli Stati membri tramite l'ABE TOTALE stanziamenti cofinanziati || 1,035 || 0,885 || 0,885 || 2,805
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || delle entrate: Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[19] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. […] Allegato
alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento,
nonché per la proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti
creditizi e al suo esercizio e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi
e delle imprese di investimento Metodologia applicata e principali
ipotesi di base I costi relativi alle attività a carico
dell'ABE derivanti dalle due proposte sono stati stimati in termini di spese di
personale (titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta
nel progetto di bilancio per il 2012 che l'ABE ha presentato alla Commissione. Entrambe le proposte della Commissione
prevedono che l'ABE elabori approssimativamente 55 nuove norme tecniche
vincolanti che garantiscano che le disposizioni con un elevato livello di
tecnicità siano applicate in maniera coerente in tutta l'UE[20]. Nelle proposte si richiede
all'ABE di fornire il 60% delle nuove norme tecniche vincolanti nel 2013. Per
conseguire questo obiettivo, è necessario aumentare il personale già a partire
dal 2013. Per quanto riguarda la natura delle posizioni, l'efficace e
tempestiva consegna delle nuove norme tecniche vincolanti richiederà, in
particolare, l'impiego di nuovi funzionari, tra cui responsabili di policy,
giuristi e addetti all'elaborazione delle valutazioni dell'impatto. Sulla base delle stime dei servizi della
Commissione e dell'ABE, sono state formulate le seguenti ipotesi volte a
valutare l'impatto sul numero di ETP necessario per sviluppare le norme
tecniche vincolanti relative alle due proposte: –
un funzionario responsabile di policy redige due
norme tecniche vincolanti di complessità media all'anno; di conseguenza per il
2013 sono necessari 17 funzionari responsabili di policy; –
un funzionario incaricato di elaborare le
valutazioni dell'impatto è in grado di occuparsi di otto norme tecniche
vincolanti; di conseguenza per il 2013 sono necessari quattro funzionari per
elaborare le valutazioni d'impatto; –
un funzionario giurista è in grado di seguire la
redazione di cinque norme tecniche vincolanti; di conseguenza per il 2013 sono
necessari sette funzionari; –
due ulteriori equivalenti a tempo pieno con
funzioni di sostegno sono necessari per affiancare le succitate posizioni
nell'espletamento dei loro compiti quotidiani. Pertanto,
il completamento delle norme tecniche vincolanti previste per il 2013 richiede
30 ETP. Secondo l' ABE, a fine 2011, 14 esperti si occuperanno di norme
tecniche vincolanti. In previsione dell'aumento della mole di lavoro richiesta
dalle norme tecniche vincolanti, nel progetto di bilancio presentato alla
Commissione, l'ABE ha già richiesto ulteriori 22 ETP, di cui 7 destinati
all'elaborazione delle norme tecniche vincolanti[21]. Il progetto di bilancio per
il 2012 dell'ABE non contiene una richiesta per i restanti 9 ETP, perché non
era ancora chiaro quale fosse il numero di norme tecniche vincolanti necessario
in relazione alle due proposte. Queste posizioni saranno tuttavia incluse nelle
future richieste di bilancio annuale dell'ABE. Altre ipotesi: −
in base alla distribuzione degli ETP nel
progetto di bilancio 2012, si stima che gli ulteriori nove ETP necessari
siano costituiti da sette agenti temporanei (79%), un esperto nazionale
distaccato (14%) e un agente contrattuale (7%); −
i costi salariali annui medi per le diverse
categorie di personale sono basati sugli orientamenti della DG BUDG; −
il coefficiente di ponderazione salariale per
Londra è pari a 1,344; −
i costi di formazione stimati ammontano a
1 000 euro per ETP all'anno; −
i costi di missione ipotizzati sono di
9 700 euro, stabiliti in base ai costi medi di missione per ETP del progetto
di bilancio 2012; −
la stima dei costi legati all'assunzione (spese
di viaggio, hotel, esami medici, indennità di prima sistemazione e altre
indennità, spese di trasloco, ecc.) ammonta a 27 700 euro, cifra basata
sul costo di assunzione per posizione indicato nel progetto di bilancio 2012. Si è ritenuto che il carico di lavoro che è
alla base del summenzionato aumento di ETP si protrarrà anche dal 2014 in poi e
che consisterà nelle modifiche da apportare alle norme già redatte e in parte
nella preparazione del restante 40% di norme previste dalle due proposte
legislative e da future proposte legislative nel settore della regolamentazione
bancaria. Il metodo adottato per il calcolo
dell'aumento dei fondi richiesti per i tre anni a venire è illustrato in maniera
più dettagliata nella tabella sottostante. Il calcolo rispecchia il fatto che
il bilancio dell'Unione finanzia il 40% di tali costi. La tabella seguente riporta la tabella
dell'organico proposta per le sette posizioni di agente temporaneo: [1] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based
Budgeting [2] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o
b), del regolamento finanziario. [3] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [4] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [5] SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non
dissociati. [6] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [7] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [8] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [9] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [10] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [11] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.) [12] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…" [13] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [14] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [15] CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT =
Intérimaires; JED = Giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en
Délégation); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale
distaccato (Seconded National Expert). [16] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [17] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca
(FEP). [18] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [19] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali
(dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione. [20] Poiché l'ABE è un organo con personale altamente
specializzato, è stata autorizzata ad elaborare norme tecniche vincolanti a
fronte dell'esigenza di introdurre uno strumento efficace per stabilire norme
tecniche armonizzate nella legislazione bancaria dell'UE in modo da assicurare,
in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una
tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione.
A tale fine l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione negli ambiti
definiti dal diritto dell'UE che non prevedono scelte di natura politica e che
sono in seguito approvati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi
dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Prima di
presentare progetti di norme tecniche vincolanti alla Commissione, l'ABE è
chiamata a svolgere un lavoro preparatorio approfondito, che comprende una
consultazione delle parti interessate con le opportune possibilità di formulare
osservazioni sulle misure proposte, ma anche l'elaborazione di valutazioni dell'impatto
delle normative, la redazione dell'atto giuridico e lo svolgimento di altre
attività. [21] Altre risorse umane richieste dall'ABE nel progetto di
bilancio per il 2012 sono collegate al previsto aumento del carico di lavoro
per i suoi dipartimenti responsabili della sorveglianza e dell'operatività. La
richiesta di aumento delle risorse umane è subordinata all'effettiva prova del
loro utilizzo che si manifesterà nel corso del primo anno di funzionamento dell'ABE,
ed è volta a garantire uno svolgimento efficace dei compiti da parte dell'ABE
in tema di violazione delle normative, partecipazione a collegi di vigilanza,
interessi dei consumatori, dimensione internazionale e altri aspetti.