52011PC0452

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOrelativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2011/0452 definitivo */


RELAZIONE

1. Contesto della proposta 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La portata della crisi finanziaria ha messo in evidenza i rischi inaccettabili inerenti all'attuale regolamentazione degli enti finanziari. Secondo le stime dell'FMI, le perdite riconducibili alla crisi registrate dagli enti creditizi tra il 2007 e il 2010 sfiorano i 1 000 miliardi di euro, pari all'8% del PIL dell'UE.

Al fine di ripristinare la stabilità del settore bancario e garantire l'afflusso di crediti nell'economia reale, l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato un'ampia gamma di misure senza precedenti, di cui i contribuenti hanno dovuto in ultima istanza saldare il conto. In tale contesto, nell'ottobre 2010 la Commissione ha approvato misure di aiuto di Stato agli enti finanziari pari a 4 600 miliardi di euro, di cui oltre 2 000 miliardi sono stati effettivamente utilizzati nel 2008 e nel 2009.

Il livello di sostegno finanziario fornito agli enti creditizi deve andare di pari passo con una riforma vigorosa di egual portata, destinata a far fronte alle carenze normative messe in risalto dalla crisi. A tal riguardo, la Commissione ha già proposto una serie di modifiche della legislazione bancaria, entrate in vigore nel 2009 (CRD II) e nel 2010 (CRD III). La presente proposta contiene disposizioni, elaborate e concordate a livello internazionale, sui requisiti in materia di fondi propri e di liquidità degli enti creditizi, note col nome di "accordo di Basilea III", e armonizza altre disposizioni della legislazione in vigore. Le scelte normative sono spiegate in dettaglio nella sezione 5.

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, contengono disposizioni strettamente correlate all'accesso all'attività degli enti creditizi (ad esempio, disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'esercizio della libertà di stabilimento, i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e di quello ospitante in materia e la revisione prudenziale degli enti creditizi). Tali aspetti sono oggetto della proposta di direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che costituisce un pacchetto unico con la presente proposta. La direttiva 2006/48/CE fissa tuttavia anche norme prudenziali, in particolare negli allegati. Per ravvicinare ulteriormente le disposizioni legislative risultanti dal recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'ordinamento nazionale e al fine di assicurare, per il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle stesse norme prudenziali, queste ultime sono oggetto di una proposta di regolamento.

Per ragioni di chiarezza, inoltre, la presente proposta unifica i requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Queste ultime sono disciplinate dalla direttiva 2006/49/CE.

1.1.1. Problemi affrontati – nuovi elementi nel quadro dell'accordo di Basilea III

La proposta è volta a colmare le lacune normative nei seguenti settori:

Gestione del rischio di liquidità (parte VI). La crisi ha mostrato che le attuali pratiche di gestione del rischio di liquidità non permettono di valutare a pieno i rischi legati alla cartolarizzazione di tipo "crea e distribuisci" (originate-to-distribute), all'uso di strumenti finanziari complessi e al ricorso crescente a strumenti di finanziamento all'ingrosso con scadenza a breve termine. Tale situazione ha contribuito al fallimento di diversi enti finanziari e ha fortemente compromesso la solidità finanziaria di molti altri, minacciando la stabilità finanziaria e rendendo necessario il sostegno pubblico. Mentre un certo numero di Stati membri impone già requisiti quantitativi in materia di liquidità, a livello UE non esiste ancora alcuna forma di regolamentazione armonizzata e sufficientemente esplicita sui livelli adeguati di liquidità a breve e lungo termine. Le differenze tra le norme nazionali ostacolano la comunicazione tra le autorità di vigilanza e impongono agli enti transfrontalieri costi aggiuntivi per l'osservanza degli obblighi di segnalazione.

Definizione di fondi propri (parte II, titolo I). Allo scoppio della crisi i fondi propri degli enti erano insufficiente sia per quantità che per qualità. Dati i rischi che assumevano, molti enti non disponevano di una quantità sufficiente di strumenti di capitale di qualità elevatissima, ovvero capaci di assorbire le perdite in modo efficace man mano che si presentavano, consentendo all'ente di continuare a svolgere la sua attività. Gli strumenti ibridi di capitale di classe 1 (ibridi), un tempo considerati capaci di assorbire le perdite garantendo al tempo stesso la continuità dell'attività, nella pratica si sono rivelati inefficaci. Gli strumenti di capitale di classe 2 non sono stati in grado di svolgere la loro funzione, ovvero assorbire le perdite conseguenti all'insolvibilità dell'ente, dal momento che spesso si è impedito che gli enti fallissero. Gli strumenti di capitale necessari ad assorbire le perdite impreviste legate ai rischi del portafoglio di negoziazione sono risultati di qualità altrettanto elevata di quelli richiesti per i rischi fuori portafoglio, mentre la qualità degli strumenti di capitale di classe 3 è rivelata non sufficientemente elevata. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, in molti paesi i governi hanno fornito al settore bancario un sostegno finanziario senza precedenti. L'insufficiente armonizzazione a livello UE della definizione di fondi propri ha aggravato la situazione, che ha visto gli Stati membri adottare approcci molto diversi nel definire gli elementi del capitale da escludere dai fondi propri o da includervi. Unita al fatto che i coefficienti previsti dalla normativa non rispecchiavano con accuratezza la capacità reale degli enti di assorbire le perdite, tale situazione ha compromesso la capacità del mercato di valutare in maniera precisa e coerente la solvibilità degli enti dell'UE. Ciò, a sua volta, ha aumentato l'instabilità finanziaria all'interno dell'UE.

Rischio di credito di controparte (parte III, titolo II, capo 6). La crisi ha messo in evidenza una serie di carenze dell'attuale disciplina del rischio di controparte legato a operazioni con derivati, a operazioni di vendita con patto di riacquisto, e a operazioni di finanziamento tramite titoli e ha rivelato che le vigenti disposizioni non hanno garantito una gestione adeguata ed una capitalizzazione sufficiente per questo tipo di rischio. Inoltre, dette disposizioni non incoraggiavano sufficientemente a passare dalla compensazione bilaterale dei contratti derivati OTC alla compensazione multilaterale tramite controparti centrali.

Opzioni, facoltà discrezionali e armonizzazione (l'intero regolamento). Nel 2000 sette direttive bancarie sono state sostituite da un'unica direttiva la quale, nel 2006, è stata oggetto di una rifusione che ha fra l'altro recepito nell'ordinamento giuridico dell'UE le disposizioni dell'accordo di Basilea II. Ne consegue che le sue attuali disposizioni annoverano un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali. Inoltre, gli Stati membri sono stati autorizzati a imporre norme più severe di quelle della direttiva, il che, oltre a dare origine a profonde divergenze, particolarmente gravose per le imprese che operano a livello transfrontaliero, determina una mancanza di chiarezza giuridica e condizioni di disparità.

1.1.2. Obiettivi della proposta

Obiettivo principale della presente iniziativa è rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti dell'UE e contenerne l'impatto negativo sulla tutela dei depositanti e sulla prociclicità del sistema finanziario, preservando allo stesso tempo la posizione competitiva del settore bancario dell'UE.

1.2. Contesto generale

La crisi finanziaria ha suscitato un ampio impegno sia a livello UE che sul piano internazionale per elaborare politiche efficaci intese ad affrontare i problemi di fondo. Un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière ha formulato raccomandazioni per una riforma della vigilanza e della regolamentazione finanziarie in Europa. Nel marzo 2009 tali raccomandazioni sono state ulteriormente sviluppate in una comunicazione della Commissione. La presente proposta riprende numerose revisioni delle politiche elencate nel piano di azione dettagliato che accompagna la suddetta comunicazione.

A livello mondiale, la dichiarazione del G20 del 2 aprile 2009 ha espresso la volontà di risolvere la crisi tramite sforzi internazionali coerenti volti a migliorare la quantità e la qualità dei fondi propri delle banche, a introdurre misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'aumento dell'indebitamento, a instaurare un quadro che imponga agli enti finanziari maggiori riserve di liquidità e ad attenuare la prociclicità, come raccomandato dal Consiglio di stabilità finanziaria (Financial Stability Board).

In conformità al mandato conferitogli dal G20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza bancaria (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – GHOS), ossia l'organo di vigilanza del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,[1], ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dal Consiglio di stabilità finanziaria e dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009.

A dicembre 2010 il comitato di Basilea ha emanato disposizioni dettagliate riguardanti nuovi requisiti regolamentari, validi a livello mondiale, sull'adeguatezza patrimoniale e la liquidità degli enti creditizi, denominate collettivamente "accordo di Basilea III". La presente proposta fa diretto riferimento alle norme regolamentari contemplate da Basilea III.

La Commissione, in qualità di osservatore in seno al comitato di Basilea, ha lavorato in stretta collaborazione con quest'ultimo all'elaborazione delle suddette norme, ivi inclusa la valutazione del loro impatto. Di conseguenza, le misure proposte sono fedeli ai principi di Basilea III. Affinché sia raggiunto il duplice obiettivo di migliorare la resilienza del sistema finanziario mondiale e garantire condizioni di parità, è essenziale che i requisiti prudenziali così rafforzati siano applicati uniformemente in tutto il mondo.

Allo stesso tempo, nell'elaborare la presente proposta legislativa la Commissione si è particolarmente impegnata a garantire che determinate specificità e questioni europee di primaria importanza fossero trattate in maniera adeguata. A tal proposito conviene ricordare che nell'UE, diversamente da quanto avviene in altre grandi economie, i principi normativi concordati su scala mondiale sotto l'egida del comitato di Basilea non si applicano unicamente alle banche che operano a livello internazionale, ma sono estesi all'intero settore bancario, applicandosi a tutti gli enti creditizi e, in linea generale, anche alle imprese di investimento. Come spiegato più in dettaglio al punto 4.2, l'UE ha sempre ritenuto che solo questo approccio sia suscettibile di garantire reali condizioni di parità nell'UE, massimizzando al contempo i vantaggi che ne conseguono in termini di stabilità finanziaria.

È questo uno dei motivi per cui appare giustificato apportare una serie di adattamenti ai principi di Basilea III in modo da permettere un trattamento adeguato delle specificità e delle questioni europee. Tali adattamenti sono tuttavia coerenti con la natura e gli obiettivi della riforma di Basilea III.

Più in generale va osservato che, nell'ambito della riforma della regolamentazione dei servizi finanziari dell'UE, una delle priorità della Commissione è garantire che il settore bancario sia in grado di adempiere al suo compito principale, ossia finanziare l'economia reale e fornire servizi ai cittadini e alle imprese europei. A tale riguardo, il 18 luglio la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso ad un conto di pagamento di base[2].

2. Risultati della consultazione con le parti interessate e della valutazione dell'impatto 2.1. Consultazione dei soggetti interessati

I servizi della Commissione hanno seguito da vicino e partecipato ai lavori di fori internazionali, in particolare del comitato di Basilea, incaricato di sviluppare il quadro di Basilea III. Il comitato bancario europeo (CBE) e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), così come il suo successore a partire dal 2011, ovvero l'Autorità bancaria europea (ABE), sono stati ampiamente consultati e coinvolti nei lavori. Le loro osservazioni hanno contribuito alla preparazione della presente proposta e della relativa valutazione dell'impatto.

2.1.1. CEBS

Per valutare l'impatto della presente proposta legislativa sul settore bancario dell'UE, il CEBS ha realizzato un ampio studio d'impatto quantitativo al quale hanno partecipato 246 enti creditizi. Il CEBS ha inoltre condotto vaste consultazioni pubbliche e nell'ottobre 2008 ha presentato un parere tecnico sulle opzioni e facoltà discrezionali nazionali.

2.1.2. Gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali

Tra il 2008 e il 2011 i servizi della Commissione hanno tenuto sei incontri del gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali, i cui membri sono nominati dal comitato bancario europeo, sulle opzioni e facoltà discrezionali nazionali. Inoltre, i sottogruppi del gruppo di lavoro sulla direttiva sui requisiti patrimoniali hanno condotto lavori ad un livello ancora più tecnico in materia di liquidità, definizione di fondi propri, coefficiente di leva finanziaria e rischio di controparte.

2.1.3. Altre consultazioni pubbliche

Tra il 2009 e il 2011 la Commissione ha effettuato quattro consultazioni pubbliche su ciascun elemento della presente proposta e nell'aprile 2010 i suoi servizi hanno inoltre organizzato un'audizione pubblica cui hanno partecipato tutti i gruppi di interesse.

La valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento riflette le risposte alle consultazioni pubbliche e le opinioni espresse nel corso dell'audizione pubblica, disponibili nel sito web della Commissione.

La Commissione ha inoltre effettuato consultazioni separate con il settore, compreso il gruppo di esperti sulle questioni bancarie istituito dalla Commissione e diversi enti e associazioni bancarie dell'UE.

2.2. Valutazione dell'impatto

Complessivamente, 27 opzioni sono state valutate e confrontate al fine di affrontare i diversi problemi individuati[3]. Nella tabella che segue sono elencate le singole opzioni esaminate nell'ambito di ciascuna politica, classificate in funzione della loro efficacia[4] ed efficienza[5] in termini di raggiungimento dei relativi obiettivi politici a più lungo termine. Le opzioni prescelte, individuate sulla base di detta classifica, sono messe in evidenza e discusse nel resto della presente sezione.

Ambito || Opzioni || Criteri di confronto tra le opzioni

Efficacia || Efficienza

Migliorare l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali || Migliorare la gestione dei rischi bancari || Eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare || Migliorare la chiarezza giuridica || Ridurre i costi di messa in conformità || Creare condizioni di maggiore parità || Rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza || Allineare i requisiti prudenziali a carico dei SIFI ai rischi che essi pongono || Ridurre la ciclicità degli accantonamenti e dei requisiti patrimoniali

Liquidità - Coefficiente di copertura della liquidità || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || || || 3

Introdurre il coefficiente di copertura della liquidità come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 2 || 2 || || || || || || || || 1

Introdurre, con un periodo di osservazione, il coefficiente di copertura della liquidità adottato dal comitato di Basilea || 1 || 1 || || || || || || || || 2

Liquidità- Coefficiente netto di finanziamento stabile || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || || || 3

Introdurre il coefficiente netto di finanziamento stabile come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 2 || 2 || || || || || || || || 2

Introdurre, con un periodo di osservazione, il coefficiente netto di finanziamento stabile adottato dal comitato di Basilea || 1 || 1 || || || || || || || || 1

Ammissibilità degli strumenti di capitale e applicazione degli adeguamenti normativi || Mantenere l'approccio attuale || 5 || 5 || 5 || || || 5 || || 5 || 5 || 5

Modificare solo i criteri di ammissibilità come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 4 || 4 || 4 || || || 4 || || 4 || 4 || 4

Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi come specificato nella consultazione pubblica di febbraio 2010 || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 2-3 || || 1 || 1-3 || 3

Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi basandosi sull'approccio di Basilea || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 2-3 || || 2-3 || 1-3 || 2

Modificare i criteri di ammissibilità e gli adeguamenti normativi basandosi sull'approccio di Basilea, con alcuni adeguamenti per le specificità dell'Unione europea || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 1 || || 2-3 || 1-3 || 1

Rischio di controparte (CCR) || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || 3 || 3 || 3

Migliorare la copertura di rischio di controparte || 2 || 2 || || || || || || 2 || 2 || 2

Migliorare la copertura del rischio di controparte e riservare un trattamento specifico alle esposizioni a controparti centrali || 1 || 1 || || || || || || 1 || 1 || 1

Coefficiente di leva finanziaria || Mantenere l'approccio attuale || 3 || 3 || || || || || || || 3 || 3

Introdurre il coefficiente di leva finanziaria come specificato nella consultazione pubblica del febbraio 2010 || 2 || 2 || || || || || || || 2 || 2

Effettuare un ampio monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria || 1 || 1 || || || || || || || 1 || 1

Riserve di capitale || Mantenere l'approccio attuale || 4 || 4 || || || || || || || 4 || 4

Riserva di capitale di conservazione || 1-2 || 1-3 || || || || || || || 3 || 2-3

Riserve di capitale anticiclica || 3 || 1-3 || || || || || || || 1-2 || 2-3

Riserve di capitale duplice || 1-2 || 1-3 || || || || || || || 1-2 || 1

Corpus unico di norme || Mantenere l'approccio attuale || || || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || || 4

Armonizzazione minima || || || 3 || 3 || 1-3 || 3 || 3 || || || 1-3

Armonizzazione massima || || || 1-2 || 1 || 1-3 || 1 || 1 || || || 1-3

Armonizzazione massima, con alcune eccezioni || || || 1-2 || 2 || 1-3 || 2 || 2 || || || 1-3

Scelta dello strumento di intervento || Modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali || || || 2 || 2 || 2 || || 2 || || || 2

Limitazione del campo di applicazione della direttiva sui requisiti patrimoniali e proposta di regolamento || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || || || 1

Classifica delle opzioni: 1 = la più efficace/efficiente, 5 = la meno efficace/efficiente

2.2.1. Singoli provvedimenti

Gestione del rischio di liquidità (parte VI). Per migliorare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità degli enti finanziari, dopo un periodo di osservazione e revisione nel 2015 sarà introdotto un coefficiente di copertura della liquidità. Gli enti dovranno allora disporre per un periodo di 30 giorni di riserve di attività liquide di qualità elevata in quantità uguale ai deflussi netti di liquidità. I deflussi così coperti (il denominatore) rifletterebbero sia gli shock specifici dell'ente sia quelli sistemici tenuto conto delle circostanze concrete determinatesi nel quadro della crisi finanziaria mondiale. Le disposizioni relative all'elenco delle riserve di attività liquide di qualità elevata (il numeratore) per coprire i deflussi dovrebbero garantire la qualità creditizia e la liquidità elevate delle attività. In base alla definizione di coefficiente di copertura della liquidità contenuta nell'accordo di Basilea III, nell'UE il rispetto di quest'obbligo dovrebbe dar luogo, grazie alla riduzione della frequenza attesa delle crisi sistemiche, ad una crescita netta annua del PIL compresa tra lo 0,1% e lo 0,5%.

Per far fronte ai problemi di finanziamento derivanti da asimmetrie di durata tra attività e passività, la Commissione potrebbe proporre che nel 2018, dopo un periodo di osservazione e riesame, venga introdotto un coefficiente netto di finanziamento stabile. Ciascun ente dovrebbe pertanto mantenere per un intero anno una solida struttura di finanziamento in caso di scenario di stress durevole che dovesse interessarlo, quale un calo significativo della sua redditività o solvibilità. A tal fine, le attività attualmente finanziate ed eventuali obbligazioni contingenti di finanziamento dovranno essere coperte in qualche misura da fonti di finanziamento stabile.

Definizione di patrimonio (parte II). La proposta si basa sulle modifiche apportate con la CRD II al fine di rafforzare ulteriormente i criteri di ammissibilità degli strumenti di capitale. Inoltre, essa armonizza in maniera significativa gli adeguamenti apportati alla contabilità del capitale proprio al fine di determinare l'importo del patrimonio di vigilanza che è prudente riconoscere a fini regolamentari. Questa nuova definizione armonizzata accrescerebbe notevolmente l'importo del patrimonio di vigilanza che gli enti devono detenere.

I nuovi requisiti in materia di patrimonio di vigilanza in situazione di normale esercizio – capitale di base di classe 1 e capitale di classe 1 – saranno attuati progressivamente tra il 2013 e il 2015. Anche i nuovi adeguamenti prudenziali saranno introdotti gradualmente: 20% all'anno a partire dal 2014, per raggiungere il 100% nel 2018. Allo scopo di consentire una transizione armoniosa verso le nuove norme, ad alcuni strumenti di capitale si applicherebbero inoltre clausole di salvaguardia per un periodo di dieci anni.

Rischio di controparte (parte III, titolo II, capo 6). I requisiti in materia di gestione e di capitalizzazione del rischio di controparte verranno rafforzati. Gli enti sarebbero soggetti a requisiti supplementari in materia di fondi propri per far fronte a eventuali perdite derivanti dal deterioramento della qualità creditizia della controparte. Una tale misura promuoverebbe sane pratiche di gestione di questo tipo di rischio; la sua copertura sarebbe presa in considerazione, il che consentirebbe agli enti di attenuare l'impatto di questi requisiti. Verranno aumentati i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti finanziari rispetto alle esposizioni verso società non finanziarie. Una tale modifica dovrebbe incoraggiare la diversificazione del rischio di controparte tra gli enti di piccole dimensioni e, in genere, dovrebbe contribuire a ridurre l'interconnessione tra gli enti di grandi dimensioni o di importanza sistemica. La proposta consentirebbe inoltre di incoraggiare maggiormente la compensazione di strumenti OTC tramite controparti centrali. Tali proposte dovrebbero incidere soprattutto sui grandi enti dell'UE, dal momento che il rischio di controparte riguarda unicamente le banche con significative attività di finanziamento tramite derivati OTC e titoli.

Coefficiente di leva finanziaria (parte VII). Al fine di limitare un accumulo eccessivo di leva finanziaria nei bilanci degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ridurre così la ciclicità dell'attività di prestito, la Commissione propone inoltre di introdurre un coefficiente di leva finanziaria non basato sul rischio. Come convenuto dal comitato di Basilea, verrà introdotto quale strumento di revisione prudenziale degli enti e il suo impatto sarà monitorato in vista della sua confluenza, nel 2018, verso una misura vincolante (primo pilastro), dopo un riesame ed una calibrazione adeguati, in linea con gli accordi internazionali.

Corpus unico di norme (intero regolamento). La presente proposta armonizza approcci nazionali divergenti in materia di vigilanza, eliminando quasi del tutto opzioni e facoltà discrezionali. Per permettere agli Stati membri di adottare regole più severe, sono esentati certi settori ben definiti, dove le divergenze sono dovute a considerazioni in materia di valutazione dei rischi, a specificità di mercato o di prodotto o ancora ai diversi quadri giuridici nazionali.

2.2.2. Strumento di intervento

La presente proposta separa efficacemente i requisiti prudenziali dagli altri due settori delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, ovvero l'autorizzazione e la vigilanza continua. Questi due aspetti continuerebbero a essere disciplinati da una direttiva, che costituisce un pacchetto unico con la presente proposta. Tale separazione rispecchia le differenze dal punto di vista dell'oggetto, della natura e dei destinatari delle disposizioni.

2.2.3. Effetti cumulativi del pacchetto

A completamento della propria valutazione dell'impatto di Basilea III, la Commissione ha esaminato una serie di studi effettuati sia dal settore pubblico che privato, i cui risultati principali possono essere riassunti nel modo seguente.

Assieme alla CRD III, la presente proposta dovrebbe aumentare le attività ponderate per il rischio dei grandi enti creditizi del 24,5% e di un modesto 4,1% quelle degli enti più piccoli. Si stima che i nuovi fondi propri da raccogliere a motivo del nuovo requisito e della riserva di capitale di conservazione ammonteranno a 84 miliardi di euro entro il 2015 e a 460 miliardi di euro entro il 2019.

L'UE conterebbe su netti vantaggi economici a lungo termine sotto forma di un incremento annuo del suo PIL compreso tra lo 0,3% e il 2%. Vantaggi derivanti da una riduzione sia della frequenza che della probabilità attese di future crisi sistemiche.

Se gli enti creditizi ricapitalizzassero ad un coefficiente patrimoniale complessivo di almeno il 10,5%, si stima che la presente proposta ridurrebbe tra il 29% e l'89% la probabilità di una crisi sistemica del settore bancario in sette Stati membri.

L'aumento dei fondi propri, associato alla riserva di capitale anticiclica, e i requisiti di liquidità dovrebbero anch'essi contribuire a ridurre l'ampiezza dei normali cicli economici. Ciò riguarda in particolare le piccole e medie imprese che, rispetto alle grandi, dipendono per il loro finanziamento in misura relativamente maggiore dagli enti creditizi durante tutta la durata del ciclo economico.

2.2.4. Oneri amministrativi

A trarre maggior vantaggio dall'armonizzazione delle vigenti disposizioni nazionali sarebbero gli enti con un numero più elevato di attività transfrontaliere, dato che la conseguente riduzione degli oneri amministrativi dovrebbe alleggerire il carico dovuto all'applicazione delle misure di Basilea III.

3. Monitoraggio e valutazione

Le modifiche proposte si ricollegano alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, anteriori al presente regolamento. Ciò significa che saranno attentamente monitorati sia gli elementi delle precedenti direttive che i nuovi elementi introdotti dal presente regolamento. Il monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria e le nuove misure di liquidità saranno oggetto di attento controllo, basato sui dati statistici ottenuti in conformità alle disposizioni della presente proposta. Il controllo e la valutazione saranno effettuati sia a livello dell'UE (ABE/BCE – Banca centrale europea) che a livello internazionale (comitato di Basilea).

4. Elementi giuridici della proposta 4.1. Base giuridica

L'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE costituisce la base giuridica per un regolamento volto a istituire disposizioni uniformi per il funzionamento del mercato interno. Mentre la proposta di direttiva [inserted by OP], basata sull'articolo 53 del TFUE, disciplina l'accesso all'attività delle imprese, la necessità di separare dette disposizioni dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività giustifica il ricorso ad una diversa base giuridica.

I requisiti prudenziali stabiliscono criteri per la valutazione dei rischi connessi a talune attività bancarie e dei fondi necessari a far fronte a tali rischi. Di conseguenza, essi non disciplinano l'accesso alle attività di raccolta dei depositi, ma regolano il modo in cui queste attività sono svolte al fine di garantire la protezione dei depositanti e la stabilità finanziaria. La presente proposta di regolamento riunisce i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, attualmente stabiliti in due diverse direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE), in un solo strumento giuridico, semplificando notevolmente il quadro giuridico applicabile.

Come indicato in precedenza (punti 1.1.1 e 2.2.1), le vigenti disposizioni prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali e consentono agli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Ciò crea notevoli disparità che non solo possono rappresentare un problema per la stabilità finanziaria, come esposto al punto 1.1.1, ma ostacolano anche la fornitura di servizi transfrontalieri e lo stabilimento in altri Stati membri, poiché un ente deve passare al vaglio una normativa diversa per ogni Stato membro nel quale voglia esercitare la sua attività. La disparità di condizioni che ne consegue rappresenta un freno per il mercato interno ed è motivo di incertezza giuridica. Poiché le precedenti codifiche e rifusioni non hanno permesso di ridurre tali divergenze, è necessario adottare un regolamento per introdurre norme uniformi in tutti gli Stati membri e garantire così il buon funzionamento del mercato interno.

Grazie al regolamento si garantirebbe la diretta applicabilità dei requisiti prudenziali agli enti. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché evita che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Il regolamento proposto dimostrerebbe chiaramente che gli enti sono soggetti alle stesse norme su tutti i mercati dell'UE, il che rafforzerebbe inoltre in tutta l'UE la fiducia nella stabilità degli enti. Il regolamento permetterebbe inoltre all'UE di attuare più rapidamente eventuali futuri cambiamenti, poiché qualsiasi modifica è applicabile quasi immediatamente dopo la sua adozione. Ciò consentirebbe all'UE di rispettare scadenze di attuazione concordate a livello internazionale e di stare al passo con i principali sviluppi di mercato.

4.2. Sussidiarietà

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TFUE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dall'UE. Le relative disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Solo un'azione dell'UE può garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi requisiti prudenziali e che in tal modo vengano assicurate condizioni di parità, venga ridotta la complessità della regolamentazione, vengano evitati costi ingiustificati per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere, venga promossa l'ulteriore integrazione nel mercato UE e si eliminino le opportunità di arbitraggio regolamentare. Un'azione dell'UE assicura inoltre un elevato livello di stabilità finanziaria su tutto il suo territorio. I requisiti prudenziali definiti nella proposta sono infatti inscritti nella normativa UE da oltre 20 anni.

L'articolo 288 del TFUE permette di scegliere fra vari strumenti giuridici. Il regolamento è pertanto soggetto al principio di sussidiarietà nella stessa misura di altri strumenti giuridici. La sussidiarietà va conciliata con altri principi stabiliti nei trattati, quali le libertà fondamentali. Destinatari formali delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono gli Stati membri, ma in definitiva esse sono indirizzate alle imprese. Il regolamento garantisce condizioni di maggiore parità, perché è direttamente applicabile ed elimina la necessità di vagliare la legislazione di un altro Stato membro prima di avviarvi un'attività, dato che le norme sono esattamente le stesse. Ciò comporta meno oneri per gli enti. Inoltre, adottando un regolamento è possibile evitare ritardi legati al recepimento delle direttive.

4.3. Ruolo dell'ABE e conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE

La presente proposta comporta più di 50 disposizioni per cui l'ABE è tenuta a presentare alla Commissione norme tecniche di regolamentazione e di attuazione al fine di precisare i criteri definiti in alcune disposizioni del presente regolamento e garantire la sua applicazione uniforme. La Commissione è abilitata ad adottarle come atti delegati e di esecuzione.

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)[6]. A tale riguardo la Commissione richiama la dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee, secondo la quale: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

4.4. Interazione e coerenza fra i diversi elementi della misura

Il presente regolamento forma con la proposta di direttiva [da inserire da parte dell'OP] un corpo unico destinato a sostituire le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Ciò significa che sia la direttiva che il regolamento riguarderebbero tanto gli enti creditizi quanto le imprese di investimento. Attualmente, queste ultime sono semplicemente "allegate" alla direttiva 2006/48/CE dalla direttiva 2006/49/CE. costituita in gran parte da semplici riferimenti alla direttiva 2006/48/CE. Pertanto, unificando in un corpus unico le disposizioni applicabili a entrambi i tipi di imprese si dovrebbe migliorare la leggibilità delle disposizioni che le disciplinano. Inoltre, gli estesi allegati di delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sarebbero integrati nell'articolato, semplificando ulteriormente la loro applicazione.

La normativa prudenziale direttamente applicabile agli enti è contenuta nella proposta di regolamento. Nella proposta di direttiva rimangono le disposizioni relative all'autorizzazione degli enti creditizi e all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Questo non riguarderebbe le imprese di investimento, dato che i corrispondenti diritti e obblighi sono disciplinati dalla direttiva 2004/39/CE ("MiFID"). Continuerebbero a far parte della direttiva anche i principi generali di vigilanza degli enti destinati agli Stati membri, che devono attuarli esercitando il loro potere discrezionale. Ciò comprende in particolare lo scambio di informazioni, la ripartizione dei compiti tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante e l'esercizio dei poteri sanzionatori (di nuova istituzione). La direttiva conterrebbe ancora le disposizioni che disciplinano la revisione prudenziale degli enti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali disposizioni completano i requisiti prudenziali generali previsti per gli enti dal regolamento, integrandoli con dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. La gamma di tali dispositivi di vigilanza verrebbe stabilita nella direttiva poiché è opportuno che le autorità competenti possano giudicare autonomamente quali dispositivi imporre. Ciò comprende i processi interni in seno ad un ente, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi e gli obblighi in materia di governo societario di nuova introduzione.

5. descrizione dettagliata della proposta e confronto con Basilea III

Al fine di garantire che Basilea III venga applicato in maniera equilibrata agli enti dell'UE, la Commissione ha dovuto compiere alcune scelte di regolamentazione, che vengono spiegate nel presente capitolo.

5.1. Armonizzazione massima (intero regolamento)

L'armonizzazione massima è necessaria per conseguire un vero e proprio corpus unico di norme. L'imposizione inadeguata e non coordinata di norme più rigorose da parte dei singoli Stati membri potrebbe comportare uno spostamento delle esposizioni e dei rischi sottostanti verso il settore bancario "ombra" o verso un altro Stato membro dell'UE.

Inoltre, le valutazioni dell'impatto effettuate dal comitato di Basilea e dalla Commissione europea si basano sugli specifici coefficienti patrimoniali adottati. Non è chiaro quale potrebbe essere l'impatto, in termini di costi e di crescita, di requisiti in materia di fondi propri più elevati in uno o più Stati membri, quale risultato di una "corsa al rialzo" in tutta l'UE.

Se esiste la necessità di rafforzare i requisiti prudenziali a livello dell'UE, dovrebbe poter essere possibile modificare di conseguenza e temporaneamente il corpus comune di norme. La Commissione potrebbe adottare un atto delegato per innalzare, per un periodo limitato di tempo, il livello dei requisiti in materia di fondi propri, i fattori di ponderazione del rischio di certe esposizioni o imporre requisiti prudenziali più rigorosi, per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora ciò fosse necessario per far fronte a variazioni di intensità dei rischi micro e macroprudenziali connessi agli sviluppi di mercato a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare su raccomandazione o parere del Comitato europeo per il rischio sistemico.

La presente proposta e la proposta di direttiva che l'accompagna offrono già alle autorità competenti tre modi per risolvere i problemi macroprudenziali a livello nazionale:

– per prestiti garantiti da beni immobili, gli Stati membri potrebbero adeguare i requisiti in materia di fondi propri;

– gli Stati membri potrebbero imporre ulteriori requisiti in materia di fondi propri a singoli enti o gruppi di enti qualora giustificato da circostanze specifiche nel quadro del cosiddetto "secondo pilastro";

– gli Stati membri fissano il livello di riserva di capitale anticiclica in funzione degli specifici rischi macroeconomici esistenti sul loro territorio, il che modificherebbe sensibilmente i requisiti in materia di fondi propri.

Durante il periodo transitorio, gli Stati membri avrebbero inoltre la possibilità di anticipare alcune delle nuove regole più rigorose ispirate alle disposizioni di Basilea III, ovvero potrebbero applicarle più rapidamente di quanto non lo preveda l'accordo.

5.2. Definizione di fondi propri (parte II) 5.2.1. Deduzione di partecipazioni significative nelle imprese assicurative e nei conglomerati finanziari

Basilea III impone alle banche operanti a livello internazionale di detrarre dai loro fondi propri partecipazioni significative detenute in compagnie assicurative non consolidate. Tale misura è volta ad impedire che una banca contabilizzi tra i suoi fondi propri il capitale utilizzato da un'impresa di assicurazioni sua controllata. Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari prevede norme specifiche per tener conto di siffatto "doppio conteggio"di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. La presente proposta rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, previsto per il 2012.

5.2.2. Fondi propri di qualità elevatissima: criteri, ritiro graduale e clausole di salvaguardia

Nel quadro di Basilea III, le banche attive a livello internazionale costituite come società per azioni possono comprendere tra i fondi propri di qualità elevatissima soltanto le "azioni ordinarie" che rispondono a criteri rigorosi. La presente proposta è intesa a dare attuazione a detti criteri, ma non limita la forma giuridica degli elementi di fondi propri di qualità elevatissima emessi da enti costituiti come società per azioni alle sole azioni ordinarie. La definizione di azioni ordinarie varia a seconda del diritto societario nazionale. In base ai criteri rigorosi stabiliti nella presente proposta, solo gli strumenti di qualità elevatissima saranno riconosciuti come strumenti di patrimonio di vigilanza di qualità elevatissima. Secondo detto criterio, solo gli strumenti di qualità equivalente alle azioni ordinarie sarebbero ammissibili a tale trattamento. Al fine di garantire la piena trasparenza degli strumenti riconosciuti, la proposta impone all'ABE di elaborare, aggiornare e pubblicare un elenco dei tipi di strumenti riconosciuti.

Basilea III prevede un periodo di dieci anni per il ritiro graduale di taluni strumenti, emessi da enti non costituiti come società per azioni, che non soddisfano le nuove norme. In conformità alle modifiche apportate ai fondi propri dalla direttiva 2009/111/CE e alla necessità di garantire un trattamento coerente delle diverse forme giuridiche di società, la presente proposta (parte X, titolo I, capo 2), offre tale clausola di salvaguardia anche agli strumenti di qualità elevatissima emessi da enti costituiti come società per azioni diversi dalle azioni ordinarie, e dal relativo sovrapprezzo di emissione.

Al fine di garantire una transizione armoniosa verso le nuove norme, Basilea III consente di ritirare gradualmente dal patrimonio di vigilanza gli strumenti non conformi alle nuove norme emessi prima del 12 settembre 2010, data limite di emissione per poter beneficiare del regime transitorio. Tutti gli strumenti che non soddisfano le nuove norme emessi dopo tale data saranno interamente esclusi dal patrimonio di vigilanza a partire dal 2013. La data limite di emissione è fissata dalla presente proposta alla data della sua adozione da parte della Commissione. E ciò al fine di evitare che le sue disposizioni si applichino con effetto retroattivo, il che non sarebbe giuridicamente possibile.

5.2.3. Banche cooperative, mutue ed enti analoghi

Basilea III garantisce che le nuove norme possano essere applicate gli strumenti di qualità elevatissima emessi da enti non costituiti come società per azioni, quali banche cooperative, mutue ed enti analoghi. La presente proposta precisa in dettaglio le modalità di applicazione della definizione di fondi propri di Basilea III agli strumenti di capitale di qualità elevatissima emessi da società non costituite come società per azioni.

5.2.4. Partecipazioni di minoranza e taluni strumenti di capitale emessi da filiazioni

Una partecipazione di minoranza è il capitale di alcune filiazioni appartenente ad un azionista di minoranza esterno al gruppo. Basilea III riconosce le partecipazioni di minoranza (e alcune forme di patrimonio di vigilanza emesso da filiazioni) solo se le filiazioni sono enti (o soggetti alle stesse regole) e il capitale è utilizzato per soddisfare i requisiti patrimoniali e la riserva di capitale di conservazione, un nuovo requisito che impone nuove restrizioni alla distribuzione dei dividendi e al pagamento di determinate cedole e gratifiche. L'altra nuova riserva di capitale, quella anticiclica, è un importante strumento macroprudenziale che può essere imposto dalle autorità di vigilanza per moderare o stimolare le attività di prestito, a seconda delle diverse fasi del ciclo del credito. La presente proposta dota l'UE di procedure solide per coordinare l'uso della riserva di capitale anticiclica da parte degli Stati membri e l'approccio da essa seguito in materia di partecipazioni di minoranza e di taluni strumenti di capitale emessi da filiazioni permette di prendere in considerazione la riserva di capitale anticiclica qualora utilizzata. Essa riconosce pertanto l'importanza di detenere una riserva e prende in considerazione il capitale utilizzato per farvi fronte e sopprime un possibile disincentivo all'imposizione della riserva.

5.2.5. Detrazione di talune attività fiscali differite

Un'attività fiscale differita è un attivo di bilancio che può essere utilizzato per ridurre l'imposta sul reddito di un esercizio successivo. Basilea III specifica che talune attività fiscali differite non devono essere detratte dai fondi propri. La presente proposta precisa che tali attività comprendono quelle che, nel caso in cui un'impresa sia in perdita, sono automaticamente convertite in un credito nei confronti dello Stato. Dette attività non devono essere detratte dai fondi propri se è garantita la loro capacità di assorbire le perdite in caso di necessità.

5.3. Trattamento di determinate esposizioni (parte III, titolo II, capo 2) 5.3.1. Trattamento delle esposizioni verso PMI

La vigente normativa UE consente alle banche di applicare alle esposizioni verso le PMI fattori preferenziali di ponderazioni del rischio. Tale trattamento preferenziale continuerà a essere applicato tanto nel quadro dell'accordo di Basilea III quanto nell'ambito del progetto di proposta. L'applicazione di requisiti in materia di fondi propri meno rigorosi per le esposizioni verso le PMI richiederebbe innanzitutto una revisione del quadro internazionale di Basilea. Nella proposta tale questione è soggetta ad una clausola di riesame.

È fondamentale che i fattori di ponderazioni del rischio per i prestiti alle PMI siano valutate attentamente. Per questo motivo, l'ABE è invitata ad analizzare gli attuali fattori di ponderazione del rischio e a redigere, entro il 1° settembre 2012, una relazione in cui si valuti la possibilità di una loro riduzione, a partire da uno scenario di riduzione di un terzo rispetto alla situazione attuale. La Commissione ha intenzione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale analisi e, se del caso, presenterà proposte legislative per la revisione dei fattori di ponderazione del rischio verso le PMI.

Inoltre, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, in consultazione con l'ABE, redigerà una relazione sui prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche che presenterà, eventualmente corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.3.2. Trattamento delle esposizioni derivanti dal finanziamento del commercio

Il comitato di Basilea si pronuncerà solo verso la fine del 2011 sulla necessità di fissare requisiti patrimoniali meno rigorosi per il finanziamento del commercio Di conseguenza, tale questione non è abbordata nella presente proposta, che prevede però una clausola di riesame sul trattamento di dette esposizioni.

5.4. Rischio di controparte (parte III, titolo II, capo 6)

Nel quadro di Basilea III, le banche saranno tenute a detenere fondi propri supplementari a fronte del rischio di deterioramento del merito di credito della controparte. La proposta introdurrebbe questo nuovo requisito in materia di fondi propri. Tuttavia, Basilea III riconosce solo in misura molto limitata le perdite contabilizzate in anticipo da una banca aventi effetto immediato sul conto profitti e perdite (aggiustamenti della valutazione del credito subiti). Sulla base delle risposte che la Commissione ha ricevuto a seguito della consultazione avviata sul tema tra febbraio e marzo 2011 e con il sostegno della maggior parte degli Stati membri, la presente proposta autorizzerebbe le banche che utilizzano il metodo avanzato per il rischio di credito a contabilizzare tali perdite in misura più importante, pur tuttavia prudente, rispecchiando pertanto meglio la prassi di copertura delle perdite future applicata da numerose banche dell'UE.

5.5. Liquidità (parte VI) 5.5.1. Requisito di copertura della liquidità

La Commissione è fermamente decisa a conseguire un requisito armonizzato di copertura della liquidità entro il 2015. È al tempo stesso opportuno prendere molto sul serio le incertezze connesse a possibili conseguenze indesiderate e al periodo di osservazione previsto da Basilea III. In conformità alle seguenti disposizioni, un requisito vincolante sarà introdotto solo dopo un riesame adeguato:

– in una prima fase, a decorrere dal 2013 obbligo generale a carico delle banche di mantenere una copertura della liquidità appropriata;

– obbligo di comunicare alle autorità nazionali gli elementi necessari per verificare che essi dispongono di una copertura di liquidità adeguata mediante i modelli di segnalazione uniformi elaborati dall'ABE ai fini dell'accertamento dei criteri di Basilea III;

– conferimento alla Commissione del potere di precisare ulteriormente il requisito di copertura della liquidità a seconda delle conclusioni tratte dal periodo di osservazione e dagli sviluppi della situazione internazionale. Evitando la lunga procedura legislativa ordinaria (codecisione), si riuscirebbe a utilizzare al meglio il periodo di osservazione e a rinviare la calibrazione alla fine di detto periodo.

All'interno di un gruppo di enti creditizi o di imprese di investimento, o di entrambi, il requisito di copertura della liquidità si applicherà, in linea di principio, a livello di ogni singolo ente creditizio o impresa di investimento. Diversamente dalle succursali, sprovviste di personalità giuridica, le imprese di investimento o gli enti creditizi sono soggetti a obbligazioni di pagamento che, in circostanze di stress, possono condurre a deflussi di liquidità. Nulla garantisce che, in caso di difficoltà a rispettare le loro obbligazioni di pagamento, essi ricevano un sostegno di liquidità da altri enti creditizi o imprese di investimento appartenenti allo stesso gruppo. Tuttavia, a rigorose condizioni, le autorità competenti potranno dispensare singoli enti creditizi o imprese di investimento e sottoporli a requisiti consolidati in materia di fondi propri. Tali condizioni rigorose, enunciate all'articolo 7, paragrafo 1, garantiscono, tra l'altro, che gli enti creditizi e le imprese di investimento siano tenuti per legge a sostenersi a vicenda e siano effettivamente in grado di farlo.

Nel caso di un gruppo con enti creditizi o imprese di investimento in diversi Stati membri, affinché sia possibile accordare la deroga ai requisiti individuali, tutte le autorità competenti per i singoli enti creditizi o imprese di investimento devono decidere insieme che le condizioni per la deroga sono soddisfatte. Nelle situazioni di questo tipo, che riguardano diversi paesi, alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, si sommano quelle dell'articolo 7, paragrafo 2. Conformemente alle suddette condizioni supplementari, tutte le singole autorità competenti devono approvare la gestione della liquidità del gruppo e l'ammontare della liquidità di cui dispone ogni ente creditizio o impresa di investimento del gruppo. In caso di disaccordo, l'autorità competente del singolo ente creditizio o dell'impresa di investimento deciderà da sola in merito all'applicazione della deroga.

In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'ABE può inoltre svolgere il ruolo di mediatore. ma le sue conclusioni sarebbero vincolanti solo per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Le singole autorità competenti hanno l'ultima parola riguardo alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ossia in merito all'adeguatezza della gestione della liquidità del gruppo e all'adeguatezza della liquidità dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.

5.5.2. Requisito di finanziamento stabile

La Commissione si è fermamente impegnata a fissare norme minime in merito al requisito di finanziamento stabile entro il 1° gennaio 2018. Poiché Basilea III prevede a tal riguardo un periodo di osservazione fino al 2018, ci sarebbe abbastanza tempo per definire un requisito di finanziamento stabile in forma di una proposta che il Parlamento e il Consiglio adotterebbero con procedura di codecisione prima della fine del periodo di osservazione.

5.6. Leva finanziaria (parte VII)

Il coefficiente di leva finanziaria è un nuovo strumento di regolamentazione nell'UE. In linea con Basilea III, in questa fase la Commissione non propone di farne uno strumento vincolante, ma di utilizzarlo in un primo tempo come ulteriore criterio eventualmente applicabile a singole banche a discrezione delle autorità di vigilanza, in vista della sua trasformazione, nel 2018, in una misura vincolante (primo pilastro), dopo un riesame ed una calibrazione adeguati. Grazie agli obblighi di segnalazione sarà possibile decidere con cognizione di causa in merito alla sua introduzione come requisito vincolante nel 2018. In linea con Basilea III, si propone che gli enti pubblichino i loro coefficienti di leva finanziaria a partire dal 2015.

5.7. Limiti previsti nel quadro di Basilea I (parte XIII)

Per le attività più rischiose, i fondi propri da detenere nel quadro di Basilea II sono superiori a quelli richiesti nel quadro di Basilea I ma sono inferiori per quelle meno rischiose. Questo perché Basilea II è stato pensato per essere più sensibile al rischio rispetto a Basilea I.

Per evitare che le banche siano soggette a requisiti in materia di fondi propri inadeguatamente bassi, Basilea II non consente di scendere al di sotto dell'80% dei fondi propri richiesti nel quadro di Basilea I. Detta disposizione è scaduta a fine 2009, ma la direttiva 2010/76/CE l'ha reintrodotta fino alla fine del 2011. Basandosi sulla proroga voluta dal comitato di Basilea nel luglio 2009, il presente progetto di proposta reintroduce il suddetto requisito fino al 2015. Le autorità competenti, dopo aver consultato l'ABE, possono dispensare un ente dall'applicare il limite previsto da Basilea I, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti relativi all'utilizzo dei metodi avanzati per valutare il rischio di credito e il rischio operativo.

6. Incidenza sul bilancio

L'ABE è chiamata a svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dal momento che le misure proposte la invitano a elaborare più di 50 norme tecniche vincolanti in diversi settori. Tali norme, che dovranno essere approvate dalla Commissione, saranno cruciali nel garantire che disposizioni di carattere altamente tecnico siano attuate uniformemente in tutta l'UE e che le misure proposte diano i risultati sperati. Perché possa svolgere questo importante carico di lavoro, l'ABE necessiterebbe di ulteriori risorse oltre a quelle di cui è già stata dotata al momento della sua istituzione con il regolamento (UE) 1093/2010. La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta contiene maggiori precisazioni a tal riguardo.

2011/0202 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La dichiarazione del G20 del 2 aprile 2009[8] sul rafforzamento del sistema finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Nella dichiarazione ha chiesto inoltre che siano introdotte misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'aumento dell'indebitamento nel sistema bancario e a instaurare un quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato conferitogli dal G20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (nel seguito "GHOS") ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito "comitato di Basilea") ha pubblicato le misure definitive denominate Basilea III.

(2) Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière, ha invitato l'Unione europea a sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di istituire un corpus unico di norme europee applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato unico.

(3) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006[9], relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006[10], relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (nel seguito "gli enti") sono state notevolmente modificate in varie occasioni. Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alle imprese di investimento. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle predette disposizioni, è auspicabile unificarle in una nuova normativa applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento. Per ragioni di chiarezza, occorre integrare le disposizioni degli allegati delle predette direttive nel dispositivo di tale nuova normativa.

(4) È opportuno che la nuova normativa consista di due strumenti giuridici distinti, ossia una direttiva e il presente regolamento. Occorre che entrambi gli strumenti giuridici formino insieme il quadro giuridico di disciplina dell'accesso all'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento. È pertanto necessario che il presente regolamento sia letto in combinato disposto con la direttiva.

(5) Occorre che la direttiva [inserted by OP], basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, contenga le disposizioni sull'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le modalità della loro governance e il relativo quadro di vigilanza, quali le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi, i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e di quello ospitante in materia e le disposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

(6) È opportuno che il presente regolamento contenga i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti. Il presente atto giuridico direttamente applicabile è volto a contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno, di conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 del TFUE, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(7) Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali e consentono agli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali tali da ostacolare le libertà fondamentali, incidendo pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno e causando gravi distorsioni della concorrenza. In particolare, tali disparità ostacolano la fornitura transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in altri Stati membri in ragione del fatto che un operatore dovrà passare al vaglio e rispettare norme diverse ogni volta che opererà in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzate in diversi Stati membri sono spesso soggetti a requisiti diversi, da cui conseguono notevoli distorsioni della concorrenza. Lo sviluppo disomogeneo delle legislazioni nazionali pone ostacoli potenziali ed effettivi al buon funzionamento del mercato interno creando disparità nell'esercizio delle attività e difficoltà per gli enti creditizi e le imprese di investimento che operano in diversi sistemi giuridici all'interno dell'Unione.

(8) Al fine di rimuovere i rimanenti ostacoli agli scambi e le distorsioni significative della concorrenza derivanti da divergenze tra le legislazioni nazionali, nonché per prevenire probabili ulteriori ostacoli al commercio e distorsioni significative della concorrenza è pertanto necessario adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.

(9) L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilità. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente regolamento gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento, soprattutto in periodi di stress. L'adozione di un regolamento consentirebbe inoltre di ridurre la complessità della regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per gli enti creditizi e le imprese di investimento che operano su base transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda la situazione particolare dei mercati dei beni immobili, che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali specifici a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che le autorità competenti possano stabilire fattori di ponderazione del rischio più elevati o applicare criteri più severi alle esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili in determinate aree, stabiliti in base agli inadempimenti desunti dalla propria esperienza e agli sviluppi previsti del mercato.

(10) Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali laddove il presente regolamento non preveda norme uniformi, a condizione che le disposizioni nazionali non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.

(11) Qualora gli Stati membri adottino orientamenti di portata generale, in particolare in ambiti in cui è in corso l'adozione da parte della Commissione di progetti di norme tecniche, è necessario che tali orientamenti non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.

(12) Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di imporre requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento.

(13) I requisiti prudenziali generali previsti dal presente regolamento sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. Occorre che la gamma di tali dispositivi di vigilanza venga stabilita in una direttiva poiché è opportuno che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre.

(14) È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi la capacità delle autorità competenti di imporre requisiti specifici nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui alla direttiva [inserted by OP] che dovrebbe essere adattato allo specifico profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

(15) L'Autorità bancaria europea (ABE) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza[11]. Il predetto regolamento mira ad accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri.

(16) Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di operare nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. L'ABE è tenuto altresì ad operare nel settore delle attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento in relazione a questioni non direttamente coperte dalle predette direttive, purché tali azioni siano necessarie per assicurare un'applicazione effettiva e uniforme dei predetti atti. Occorre che il presente regolamento tenga conto del ruolo e della funzione dell'ABE e faciliti l'esercizio dei poteri dell'ABE fissati in tale regolamento.

(17) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi e le imprese di investimento della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti creditizi e dette imprese di investimento.

(18) Poiché sul mercato interno gli enti creditizi e le imprese di investimento si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta l'Unione.

(19) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi e di imprese di investimento, è necessario che tale calcolo sia fatto in conformità del presente regolamento.

(20) Ai sensi del presente regolamento i requisiti in materia di fondi propri si applicano su base individuale e consolidata, a meno che le autorità competenti, ove lo ritengano opportuno, decidano di non applicare la vigilanza su base individuale. La vigilanza su base individuale e consolidata e la vigilanza su base consolidata a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

(21) Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo, è essenziale applicare i requisiti in materia di fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata di tali enti del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e la loro disponibilità, se necessario, per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti in materia di fondi propri ad ogni singolo ente creditizio e ogni singola impresa di investimento del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

(22) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali sono esposti l'ente creditizio o l'impresa di investimento, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[12], che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati[13] ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali[14], qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento ai sensi del diritto nazionale.

(23) Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti in materia di fondi propri in base ai quali le attività e gli elementi fuori bilancio siano ponderati in funzione del grado di rischio.

(24) Al riguardo il 26 giugno 2004 il comitato di Basilea ha approvato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti in materia di fondi propri ("accordo Basilea II"). Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE riprese nel presente regolamento costituiscono l'equivalente delle disposizioni dell'accordo quadro del comitato di Basilea II. Di conseguenza, con l'integrazione degli elementi supplementari dell'accordo di Basilea III, il presente regolamento costituisce l'equivalente delle disposizioni degli accordi di Basilea II e III.

(25) È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi e delle imprese di investimento nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi e delle imprese di investimento dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi e le imprese di investimento ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti ai sensi del presente regolamento, è necessario che gli enti creditizi e le imprese di investimento potenzino i processi per la misurazione e la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti in materia di fondi propri di vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. A tale riguardo, è opportuno che il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti includa anche lo sviluppo e la validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti creditizi e delle imprese di investimento quanto alla finalità del presente regolamento di applicare metodi migliori per la misurazione e il controllo del rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione dei requisiti in materia di fondi propri.

(26) Occorre che i requisiti patrimoniali siano proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, è necessario che i requisiti riflettano la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

(27) Conformemente alla decisione del comitato di Basilea, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti di capitale di classe 2 di un ente siano pienamente detratti in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale di base di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio.

(28) Le disposizioni del presente regolamento rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti creditizi e delle imprese di investimento in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni ("metodo IRB").

(29) La natura "evolutiva" del presente regolamento permette agli enti creditizi e alle imprese di investimento di scegliere tra tre metodi di complessità variabile. Al fine di consentire in particolare agli enti creditizi e alle imprese di investimento di dimensioni minori di optare per il metodo basato sui rating interni, più sensibile al rischio, è opportuno che le relative disposizioni siano interpretate nel senso che le classi di rischio comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o indirettamente, sono equiparate a quella di cui al presente regolamento. Come regola generale, occorre che le autorità competenti non distinguano tra i tre metodi in relazione al processo di revisione prudenziale, ossia occorre che agli enti creditizi e alle imprese di investimento che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non sia applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.

(30) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.

(31) Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi e delle imprese di investimento, occorre includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.

(32) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e per le imprese di investimento e pertanto deve essere coperto con fondi propri. È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi e delle imprese di investimento nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi e le imprese di investimento ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, occorre che le norme siano soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. A questo proposito è necessario prestare particolare attenzione alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

(33) Occorre che la sorveglianza e il controllo delle esposizioni degli enti creditizi costituiscano parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

(34) Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati e, pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

(35) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sulle grandi esposizioni senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso delle grandi esposizioni, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini delle grandi esposizioni.

(36) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave quanto una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.

(37) È importante eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori. A tal fine, è opportuno che il cedente o il promotore mantengano un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, occorre che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. È opportuno che detto mantenimento intervenga in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

(38) È necessario che i requisiti in materia di mantenimento non costituiscano oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti, promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, occorre che ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali ad esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento sia applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. È opportuno che i crediti commerciali acquistati non siano assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. È auspicabile che autorità competenti applichino il fattore di ponderazione del rischio in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi sottostanti.

(39) È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Occorre che le procedure basate sulla dovuta diligenza contribuiscano a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.

(40) Quando un ente creditizio o un'impresa di investimento assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. Occorre che la gestione delle esposizioni assunte dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento sia condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. In materia di grandi esposizioni, occorre prevedere norme specifiche per le esposizioni assunte da un ente creditizio nei confronti di imprese del proprio gruppo, ivi comprese restrizioni più severe. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.

(41) Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme sui requisiti in materia di fondi propri abbiano effetti significativi sul ciclo economico. È opportuno che la Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, riferisca su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(42) È opportuno riesaminare i requisiti in materia di fondi propri per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i negoziatori attualmente esentati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE.

(43) L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per l'Unione sia sul piano economico che sia su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti in materia di fondi propri, e le altre norme prudenziali, che devono essere applicati alle imprese che operano in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione del presente regolamento.

(44) È necessario che gli enti creditizi e le imprese di investimento che investono in ricartolarizzazioni esercitino la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un'esposizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, e in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell'aggregato non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione inerente a ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione inerente a cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un'esposizione inerente a ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente creditizio o dall'impresa d'investimento che la promuove, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività sottostanti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione inerente a ricartolarizzazione.

(45) Occorre che le disposizioni sulla valutazione prudente per il portafoglio di negoziazione si applichino a tutti gli strumenti valutati al valore equo (fair value), siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto dai fondi propri.

(46) È opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento possano scegliere se applicare un requisito in materia di fondi propri o dedurre dagli elementi di capitale di base di classe 1 le posizioni inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250% ai sensi del presente regolamento, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.

(47) Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.

(48) La direttiva 2006/48/CE ha introdotto un fattore preferenziale di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato per le esposizioni verso le piccole e medie imprese e le persone fisiche, nonché la possibilità per gli enti di applicare metodi basati sui rating interni in cui essi stessi stimano la ponderazione del rischio, che riflette la solidità dei loro particolari criteri di sottoscrizione. Occorre che i fattori preferenziali di ponderazioni del rischio continuino a essere applicati anche a norma del presente regolamento. Tuttavia è necessario che i possibili vantaggi derivanti dalla riduzione dei fattori di ponderazione del rischio o dall'estensione della loro applicazione a più esposizioni siano riesaminati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che tale riesame si basi su prove fondate e che prenda in considerazione dati affidabili sulle perdite relative a esposizioni verso piccole e medie imprese o persone fisiche nel corso di un ciclo economico completo. Occorre che l'impatto sui prestiti ai consumatori sia oggetto di particolare attenzione nel contesto di tale riesame.

(49) Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dal presente regolamento, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti creditizi e le imprese di investimento siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nel presente regolamento, laddove tale informativa sia necessaria al predetto scopo.

(50) È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare ad una detrazione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del credito.

(51) Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che i requisiti patrimoniali includano una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti in materia di fondi propri in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. È inoltre necessario che gli enti creditizi e le imprese di investimento effettuino prove di reverse stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell'ente, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante metodi basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

(52) Il presente regolamento stabilisce deroghe limitate per alcune attività di correlation trading, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti. In tali casi, l'ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività ad una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l'8% della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.

(53) Viste la natura e l'entità delle perdite inattese subite dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento nel corso della crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono tenuti a detenere. È opportuno che ciò comprenda l'introduzione di una nuova definizione degli elementi fondamentali del capitale disponibile al fine di assorbire perdite impreviste nel momento in cui emergono, nonché la definizione del capitale ibrido e degli adeguamenti prudenziali uniformi dei fondi propri. È inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel momento in cui si verificano.

(54) Al fine di rafforzare la disciplina di mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre requisiti più dettagliati in materia di comunicazione della forma e della natura del patrimonio di vigilanza e degli adeguamenti prudenziali posti in essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente informati circa la solvibilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

(55) Occorre che la nuova definizione di fondi propri e di patrimonio di vigilanza tenga conto delle diverse situazioni di partenza e delle diverse realtà nazionali, nonché del fatto che le divergenze iniziali in merito alle nuove norme sono destinate a ridursi nel corso del periodo di transizione. Al fine di garantire un'adeguata continuità nel livello di fondi propri, gli apporti di capitale del settore pubblico beneficeranno di clausole di salvaguardia durante il periodo di transizione.

(56) La direttiva 2006/48/CE stabiliva che gli enti creditizi detenessero fondi propri di importo almeno pari a specifici importi minimi fino al 31 dicembre 2011. Alla luce del perdurare degli effetti della crisi finanziaria nel settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie sui requisiti in materia di fondi propri adottate dal comitato di Basilea, è opportuno reintrodurre un limite inferiore per un periodo limitato, ossia fino a quando sarà costituita una quantità sufficiente di fondi propri conformemente alle disposizioni transitorie previste dal presente regolamento per il calcolo dei fondi propri che saranno introdotte progressivamente dal 2013 al 2019. Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari prevede norme specifiche per tener conto di siffatto "doppio conteggio" di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. La presente proposta rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, previsto per il 2012.

(57) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che gli enti creditizi e le imprese di investimento hanno sottovalutato il livello di rischio di controparte (CCR) associato ai derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC"). Ciò ha indotto i leader del G20 a richiedere, nel settembre 2009, che un numero più elevato di derivati OTC sia compensato mediante una controparte centrale ("CCP"). Inoltre, gli stessi hanno chiesto che i derivati OTC per cui non è possibile una compensazione a livello centrale siano soggetti a requisiti in materia di fondi propri più elevati, al fine di riflettere adeguatamente i maggiori rischi a essi associati.

(58) In seguito alla richiesta dei leader del G20, il comitato di Basilea, nel quadro dell'accordo di Basilea III, ha modificato sostanzialmente il regime del rischio di controparte. Si prevede che l'accordo di Basilea III aumenterà in misura significativa i requisiti in materia di fondi propri associati ai derivati OTC e alle operazioni di finanziamento tramite titoli degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che creerà importanti incentivi affinché gli enti creditizi e le imprese di investimento si avvalgano delle CCP. Ci si attende inoltre che l'accordo di Basilea III fornirà ulteriori incentivi a rafforzare la gestione dei rischi inerenti alle esposizioni creditizie verso controparti e a rivedere l'attuale regime in materia di trattamento delle esposizioni al rischio di controparte verso le CCP.

(59) È opportuno che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di aggiustamento della valutazione del credito riconducibile ai derivati OTC. È inoltre opportuno che gli enti applichino un grado di correlazione più elevato con il valore delle attività nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni al rischio di controparte inerenti ai derivati OTC e a operazioni di finanziamento tramite titoli verso determinati enti finanziari. Occorre inoltre che gli enti creditizi e le imprese di investimento migliorino significativamente la misurazione e la gestione del rischio di controparte, adottando un approccio migliore per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole, le controparti caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria e le garanzie reali e ottimizzando al contempo i test retrospettivi e le prove di stress.

(60) Le esposizioni commerciali verso le CCP solitamente beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle CCP. Di conseguenza, comportano un rischio di controparte molto basso ed è pertanto opportuno che siano soggette a un requisito in materia di fondi propri molto contenuto. Al contempo occorre che tale requisito abbia valore positivo al fine di garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento sorveglino e controllino le proprie esposizioni verso le CCP nel quadro di una buona gestione del rischio e al fine di evidenziare il fatto che anche le esposizioni commerciali verso CCP non sono prive di rischio.

(61) Un fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP è un meccanismo che consente la condivisione (mutualizzazione) delle perdite tra i membri compensatori della CCP. Vi si ricorre nel caso in cui le perdite subite dalla CCP a seguito dell'inadempimento di un membro compensatore siano superiori ai margini e ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di tale membro compensatore e a qualsiasi altra forma di difesa che la CCP possa impiegare prima di ricorrere ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei restanti membri compensatori. Di conseguenza, il rischio di perdita associato ad esposizioni inerenti ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento è superiore a quello associato alle esposizioni commerciali. Occorre pertanto che questo tipo di esposizione sia soggetto a un requisito in materia di fondi propri più elevato.

(62) È opportuno che il "capitale ipotetico" di una CCP corrisponda ad una variabile necessaria per determinare il requisito in materia di fondi propri relativo alle esposizioni di un membro compensatore derivante dai suoi contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. È necessario che detta nozione non sia intesa in nessun altro modo. In particolare, è necessario che non sia interpretata come l'importo del capitale che la CCP è obbligata a detenere su disposizione della rispettiva autorità competente.

(63) Il riesame del trattamento del rischio di controparte, in particolare l'innalzamento dei requisiti in materia di fondi propri per i contratti bilaterali di derivati al fine di rispecchiare il maggiore rischio che tali contratti rappresentano per il sistema finanziario, è parte integrante degli sforzi della Commissione intesi ad assicurare che i mercati dei derivati siano efficienti, sicuri e solidi. Di conseguenza, il presente regolamento completa la proposta della Commissione relativa ad un regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni del 15 settembre 2010[15].

(64) Gli anni precedenti alla crisi finanziaria sono stati caratterizzati da un aumento eccessivo delle esposizioni di enti creditizi e imprese di investimento rispetto al livello dei fondi propri (leva finanziaria). Durante la crisi finanziaria, le perdite e le difficoltà di finanziamento hanno costretto gli enti creditizi e le imprese di investimento a ridurre significativamente la leva finanziaria nell'arco di un breve periodo di tempo. Ciò ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con conseguenti ulteriori perdite sia per gli enti creditizi, sia per le imprese di investimento, che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro fondi propri. Questa spirale negativa ha determinato in ultima analisi una riduzione della disponibilità del credito per l'economia reale ed una crisi più profonda e più lunga.

(65) I requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio sono indispensabili per garantire un livello sufficiente di fondi propri a copertura di perdite inattese. Tuttavia, la crisi ha dimostrato che tali requisiti non sono sufficienti per evitare che gli enti creditizi e le imprese di investimento assumano un rischio di leva finanziaria eccessivo e non sostenibile.

(66) Nel settembre 2009 i leader del G20 si sono impegnati a sviluppare norme concordate a livello internazionale volte a scoraggiare il ricorso eccessivo alla leva finanziaria. A tal fine, hanno sostenuto l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria come misura aggiuntiva rispetto al quadro di Basilea II.

(67) Nel dicembre 2010 il comitato di Basilea ha pubblicato degli orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di osservazione che si estenderà dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 e durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il comitato di Basilea intende apportare eventuali adeguamenti finali alla definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica di giungere, il 1° gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del comitato di Basilea prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti siano oggetto di informativa a partire dal 1° gennaio 2015.

(68) Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018.

(69) Nel quadro del riesame dell'impatto del coefficiente di leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità locali o enti pubblici.

(70) Al fine di facilitare il riesame, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento monitorizzino, nel corso di un periodo di osservazione, il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria, nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno. È necessario che tale monitoraggio sia incluso nel processo di revisione prudenziale.

(71) Le restrizioni in materia di remunerazione variabile rappresentano un elemento importante per garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento ricostituiscano il proprio livello di fondi propri quando operano nei limiti della riserva di capitale. Gli enti creditizi e le imprese di investimento, devono già attenersi al principio secondo il quale i premi e i pagamenti discrezionali delle componenti variabili della remunerazione versati alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio devono essere sostenibili, tenendo conto della situazione finanziaria dell'ente. Al fine di garantire che un ente ripristini il proprio livello di fondi propri in modo tempestivo, è opportuno allineare la remunerazione variabile e i benefici pensionistici discrezionali agli utili dell'ente nei periodi in cui il requisito combinato di riserva di capitale non è soddisfatto.

(72) Ai fini di sane politiche remunerative, sono essenziali buone strutture di governance, trasparenza e divulgazione delle informazioni. Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche remunerative, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento. Occorre che tali informazioni siano rese accessibili al pubblico.

(73) Ai fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[16], e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[17].

(74) Occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento dispongano di una riserva di attività liquide da utilizzare per coprire il fabbisogno di liquidità in caso di stress di liquidità a breve termine. Quando ricorrono alle riserve, è opportuno che mettano in atto un piano di ripristino delle attività liquide detenute e occorre che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza del piano e la sua applicazione.

(75) Occorre che la riserva di attività liquide sia disponibile in ogni momento al fine di garantire i deflussi di liquidità. È necessario che il livello del fabbisogno di liquidità in casi di stress di liquidità a breve termine sia determinato in maniera standardizzata al fine di garantire un criterio uniforme di solidità e condizioni di parità. È necessario garantire che tale determinazione standardizzata non abbia conseguenze indesiderate per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, tenendo anche conto dei diversi modelli aziendali e dei diversi contesti di finanziamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno che il requisito in materia di copertura della liquidità sia soggetto ad un periodo di osservazione. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno dell'ABE, occorre che la Commissione confermi o adegui il requisito in materia di copertura della liquidità mediante un atto delegato.

(76) Oltre al fabbisogno di liquidità a breve termine, è opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento adottino strutture di finanziamento che siano stabili nel più lungo termine. Nel dicembre 2010 il comitato di Basilea ha deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile passerà a essere una norma minima a partire dal 1° gennaio 2018, e che il comitato stesso metterà in atto rigorose procedure di segnalazione al fine di monitorare il coefficiente nel corso del periodo transitorio, continuando anche successivamente a riesaminare le implicazioni di tali norme per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, nonché intervenendo opportunamente in caso di effetti indesiderati. Il comitato di Basilea ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame. In questo contesto, occorre che l'ABE, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valuti in che modo debba essere configurato il requisito di finanziamento stabile. Sulla base di tale valutazione, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, corredandola di eventuali proposte appropriate per l'introduzione di un tale requisito entro il 2018.

(77) Le carenze del governo societario in una serie di enti creditizi e imprese di investimento hanno contribuito ad un'assunzione di rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario, che ha portato al fallimento di singoli istituti e a problemi sistemici.

(78) Al fine di facilitare il monitoraggio delle pratiche in materia di governo societario delle istituzioni e migliorare la disciplina di mercato, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento rendano pubblici i propri dispositivi di governo societario. È opportuno che i loro organi di gestione approvino e rendano pubblica una dichiarazione che assicuri al pubblico l'adeguatezza e l'efficienza di tali dispositivi.

(79) Al fine di assicurare nel periodo transitorio la progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla definizione di fondi propri stabilita dal presente regolamento, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri di cui al presente regolamento avvenga gradualmente. È di cruciale importanza garantire che tale introduzione sia in linea con i recenti progressi compiuti dagli Stati membri rispetto ai livelli di fondi propri necessari e alla definizione di fondi propri in vigore negli stessi Stati membri. A tal fine è auspicabile che durante il periodo transitorio le autorità competenti stabiliscano, entro determinati limiti minimi e massimi, in che modo introdurre rapidamente il livello richiesto di fondi propri e gli adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento.

(80) Al fine di agevolare un passaggio graduale dalle disposizioni divergenti in materia di adeguamenti prudenziali attualmente in vigore negli Stati membri alla serie di adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento, è opportuno che le autorità siano in grado, nel corso del periodo transitorio, di continuare a esigere, in misura limitata, dagli enti di effettuare adeguamenti prudenziali dei fondi propri in deroga al presente regolamento.

(81) Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale che non rientrano nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano abbandonati gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021. Inoltre è opportuno che determinati strumenti apportati dallo Stato siano riconosciuti interamente nei fondi propri per un periodo circoscritto.

(82) Al fine di assicurare la progressiva convergenza verso norme uniformi in materia di informativa che forniscano ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti, è necessario che gli obblighi di informativa siano introdotti gradualmente.

(83) Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia tenuta a presentare delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnate da proposte legislative, sull'eventuale effetto dei requisiti in materia di fondi propri sul ciclo economico, nonché sui requisiti minimi in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni coperte, sulle grandi esposizioni, sui requisiti in materia di liquidità, sulla leva finanziaria, sulle esposizioni al rischio di credito trasferito, sul rischio di controparte e sul metodo dell'esposizione originaria, sulle esposizioni al dettaglio, sulla definizione di fondi propri ammissibili, nonché sul grado di applicazione del presente regolamento.

(84) Al fine di specificare i requisiti di cui al presente regolamento, è necessario che la Commissione abbia il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare al presente regolamento per chiarire le definizioni che garantiscano un'applicazione uniforme del presente regolamento o per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; per adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi; per adattare le disposizioni del presente regolamento relative ai fondi propri al fine di riflettere gli sviluppi delle norme contabili o della legislazione dell'Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza; per ampliare l'elenco delle classi di esposizioni ai fini del metodo standardizzato o del metodo IRB in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; per adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni al fine di tenere conto degli effetti dell'inflazione; per adeguare l'elenco e la classificazione degli elementi fuori bilancio e per adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di controparte, al metodo standardizzato e al metodo basato sui rating interni, all'attenuazione del rischio di credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, al rischio di mercato, alla liquidità, alla riserva di capitale, alla leva finanziaria e all'informativa, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, dei principi contabili o della legislazione dell'Unione rispetto alla convergenza delle prassi di vigilanza e alla misurazione del rischio e al fine di tenere conto dei risultati del riesame di diversi aspetti relativi all'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

(85) È inoltre necessario che la Commissione abbia il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE al fine di stabilire una riduzione temporanea del livello di fondi propri o dei fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi del presente regolamento al fine di tenere conto di specifiche circostanze; al fine di chiarire l'esenzione di talune esposizioni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alle grandi esposizioni; al fine di specificare gli importi utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione per tener conto degli sviluppi economici e monetari; al fine di adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli richiesti di fondi propri, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; al fine di chiarire l'obbligo a carico delle imprese di investimento di detenere fondi propri pari ad un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente, al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento; al fine di determinare gli elementi dei fondi propri da cui è opportuno che siano detratti gli strumenti di entità rilevanti detenuti dall'ente; al fine di introdurre ulteriori disposizioni transitorie relative al trattamento degli utili e delle perdite attuariali nella misurazione delle passività dei fondi pensione a prestazioni definite degli enti; al fine di aumentare, in via temporanea, il livello di fondi propri e al fine di specificare i requisiti in materia di liquidità.

(86) È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso del suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(87) Inoltre, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare, mediante procedura d'urgenza, un aumento temporaneo del livello dei fondi propri, dei fattori di ponderazione del rischio o di qualsiasi requisito prudenziale necessario per rispondere agli sviluppi del mercato. È opportuno che tali disposizioni si applichino per un periodo non superiore a sei mesi, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano sollevato obiezioni all'atto delegato entro un termine di sei settimane. È necessario che la Commissione motivi il ricorso alla procedura d'urgenza.

(88) Occorre che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l'armonizzazione, condizioni uniformi e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(89) Occorre che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di società cooperative o enti analoghi, determinati strumenti su fondi propri, adeguamenti prudenziali, deduzioni dai fondi propri, requisiti aggiuntivi in materia di fonti propri, partecipazioni di minoranza, servizi ausiliari dell'attività bancaria, trattamento delle rettifiche per il rischio di credito, probabilità di inadempimento, perdita in caso di inadempimento, governo societario, metodi di ponderazione dei rischi delle attività, convergenza delle prassi in materia di vigilanza, liquidità e disposizioni transitorie per i fondi propri, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(90) Inoltre, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE e in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010. È necessario che l'ABE sia incaricata dell'elaborazione di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione in relazione al consolidamento, alle decisioni congiunte, alle segnalazioni, all'informativa, alle esposizioni garantite da ipoteche, alla valutazione dei rischi, ai metodi di ponderazione del rischio delle attività, ai fattori di ponderazione del rischio e alla specificazione di determinate esposizioni, al trattamento di opzioni e warrant, alle posizioni in strumenti di capitale e in valuta, all'uso di modelli interni, alla leva finanziaria e agli elementi fuori bilancio.

(91) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri vengano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione,

            HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che tutti gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva [inserted by OP] devono soddisfare per quanto riguarda i seguenti elementi:

(a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo interamente quantificabili, uniformi e normalizzati;

(b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;

(c) dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 444, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e normalizzati;

(d) obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere da a) a c) e di leva finanziaria;

(e) obblighi di pubblicazione.

L'articolo 299 si applica alle controparti centrali.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di regolamentazione prudenziale e vigilanza degli enti di cui alla direttiva [inserted by OP].

Articolo 2 Poteri di vigilanza

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva [inserted by OP].

Articolo 3 Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

(2) "autorità competenti": le pubbliche autorità o gli enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro, sono abilitati, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento;

(3) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP];

(4) "ente": un ente creditizio o un'impresa di investimento;

(5) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'Unione europea e degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione europea o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'Unione europea;

(6) "impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo": le imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)       sono imprese che, qualora fossero stabilite nell'Unione europea, rientrerebbero nella definizione di "impresa di investimento";

b)       sono imprese autorizzate in un paese terzo;

c)       sono imprese soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nel presente regolamento o nella direttiva [inserted by OP];

(7) "impresa locale": un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai membri compensatori dei mercati medesimi;

(8) "imprese di investimento": gli enti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:

a)      degli enti creditizi;

b)      delle imprese locali;

c)      delle imprese che sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti;

(9) "organismo di investimento collettivo (OIC)": un fondo di investimento alternativo secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi oppure un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

(10) "autorizzazione": un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività;

(11) "situazione consolidata": la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, ai sensi del titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a una o più altre entità, un ente unico;

(12) "base consolidata": sulla base della situazione consolidata;

(13) "valutazione in base ai prezzi di mercato": la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

(14) "valutazione in base ad un modello": qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

(15) "verifica indipendente dei prezzi": una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;

(16) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;

(17) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP];

(18) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione;

(19) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

(20) "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati[18] o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

(21) "partecipazione qualificata": il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

(22) "entità del settore pubblico": organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, oppure imprese non commerciali di proprietà di amministrazioni centrali o autorità regionali o locali che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

(23) "capitale ammissibile": ai fini della parte II, titolo IV, e della parte V, la somma dei seguenti elementi:

a) capitale di base di classe 1 (Common Equity Tier 1 capital);

b) capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 capital);

c) capitale di classe 2 (Tier 2 capital) pari o inferiore al 25% dei fondi propri;

(24) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

(25) "banche centrali": le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea, se non diversamente indicato;

(26) "rischio di diluizione": il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

(27) "probabilità di inadempimento": la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno;

(28) "perdita": ai fini della parte III, titolo II, perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

(29) "perdita in caso di inadempimento (LGD)": il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;

(30) "fattore di conversione": il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che verrà utilizzata in caso di inadempimento, e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito; l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;

(31) "perdita attesa" (EL): ai fini della parte III, titolo II, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

(32) "attenuazione del rischio di credito": tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

(33) "protezione del credito finanziata": tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente – nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte – di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

(34) "protezione del credito non finanziata": tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;

(35) "operazione di vendita con patto di riacquisto": operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" o "operazione di acquisto con patto di rivendita";

(36) "strumenti assimilabili al contante": certificati di deposito, obbligazioni (comprese le obbligazioni garantite) o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso dall'ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;

(37) "cartolarizzazione": operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:

(a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dalla performance dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;

(b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;

(38) "segmento": frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai possessori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

(39) "posizione inerente a cartolarizzazione": esposizione su una cartolarizzazione;

(40) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione inerente a cartolarizzazione;

(41) "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;

(42) "cedente": uno dei seguenti soggetti:

(a) entità che, in proprio o per il tramite di entità connesse, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;

(b) entità che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;

(43) "promotore": ente diverso dall'ente cedente che elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;

(44) "supporto di credito": meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato (junior) e da altre forme di protezione del credito;

(45) "società veicolo di cartolarizzazione (SSPE)": società, trust o altre entità giuridiche, diverse dagli enti, costituite allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle dell'ente cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;

(46) "gruppo di clienti collegati":

(a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre, a meno che non si applichi il trattamento di cui alla lettera c); oppure

(b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, anche l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso; oppure

(c) se un'amministrazione centrale ha il controllo di una o più entità e le esposizioni verso tale amministrazione ricevono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 109 e tale amministrazione ha fornito un'esplicita garanzia per tutte le obbligazioni di dette entità, questo controllo non dà luogo a un gruppo di clienti collegati composto dall'amministrazione centrale e le entità. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali quando le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali ricevono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 110 e quando le amministrazioni regionali o le autorità locali hanno fornito un'esplicita garanzia per tutte le obbligazioni di tali entità;

(47) "mercati ufficiali": i mercati che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a) sono mercati di cui all'elenco che sarà pubblicato da (AESFEM) ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE;

(b) hanno un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;

(48) "benefici pensionistici discrezionali": diritti pensionistici supplementari accordati su base discrezionale da parte di un ente a un dipendente, nel quadro del pacchetto retributivo variabile di detto dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente ai sensi del sistema pensionistico della sua società;

(49) "partecipazione": una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[19], oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

(50) "esposizione": ai fini della parte III, titolo II, un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;

(51) "valore cauzionale dell'immobile": valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;

(52) "valore di mercato": per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni;

(53) "quadro di regolamentazione contabile rilevante": le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002[20] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali nonché della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[21];

(54) "tasso di inadempimento su un anno": il rapporto tra il numero degli inadempimenti verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questo grado o aggregato un anno prima di tale data;

(55) "finanziamento per immobili a fini speculativi": prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo di immobili o dell'edificazione di terreni in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;

(56) "contratto di vendita con patto di riacquisto" e "contratto di acquisto con patto di rivendita": qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti relativi a:

a)      la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da un mercato ufficiale che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli;

b)      titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento;

si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di acquisto con patto di rivendita per l'ente che li acquista;

(57) "strumenti finanziari":

(a) un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale; oppure

(b) qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; oppure

(c) strumenti finanziari derivati; oppure

(d) uno strumento finanziario primario; oppure

(e) uno strumento a pronti.

Gli strumenti di cui alle lettere da a) a c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o da un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;

(58) "capitale iniziale": il numero e il tipo dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva [inserted by OP] per gli enti creditizi e al titolo IV della stessa direttiva per le imprese di investimento;

(59) "posizioni detenute a fini di negoziazione":

(a) posizioni in proprio (proprietary positions) e posizioni derivanti da servizi alla clientela (client servicing) e di supporto agli scambi (market making); oppure

(b) posizioni destinate a una successiva vendita a breve termine; oppure

(c) posizioni destinate a beneficiare a breve termine di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;

(60) "impresa madre":

a)      un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b)      ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione 2, del titolo VIII della direttiva [inserted by OP] e della parte V del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

(61) "filiazione":

a)      un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b)      un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Ogni filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

(62) "portafoglio di negoziazione": insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;

(63) "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE[22];

(64) "ente impresa madre in uno Stato membro": un ente avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

(65) "ente impresa madre nell'UE": ente impresa madre che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

(66) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria che non è a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

(67) "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria madre che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

(68) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista che non è a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

(69) "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria mista madre che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista creata in uno Stato membro;

(70) "sistema multilaterale di negoziazione": ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

(71) "società di partecipazione mista": un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;

(72) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:

(a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

(b) da un legame di controllo;

(c) dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di controllo;

(73) "controparte centrale": entità giuridica che si interpone tra le controparti di un'operazione di negoziazione su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

(74) "fondo di garanzia in caso di inadempimento": un fondo istituito da una controparte centrale allo scopo di ripartire le perdite cui la controparte centrale deve far fronte a causa dell'inadempimento o dell'insolvenza di uno o più dei suoi membri compensatori, se i margini e i contributi forniti al fondo da detti membri compensatori in caso di inadempimento non sono sufficienti per coprire tali perdite;

(75) "esposizione commerciale": la somma delle esposizioni derivanti da attività impegnate presso una controparte centrale, delle esposizioni verso una controparte centrale valutate in base ai prezzi di mercato e delle potenziali esposizioni future verso una controparte centrale;

(76) "impresa di assicurazione": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;

(77) "società di partecipazione assicurativa mista": ha lo stesso significato di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;

(78) "impresa di riassicurazione": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

(79) "impresa di assicurazione di un paese terzo": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;

(80) "impresa di riassicurazione di un paese terzo": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;

(81) "mercato regolamentato": un mercato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE;

(82) "organo di gestione": l'organo di governo di un ente, comprese le funzioni di sorveglianza e di gestione, che ha il potere ultimo di prendere decisioni e al quale è conferito il potere di stabilire la strategia, gli obiettivi e l'orientamento generale dell'ente. L'organo di gestione comprende le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente;

(83) "organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza": l'organo di gestione che agisce nella sua funzione di sorveglianza, controllando e monitorando le decisioni della dirigenza;

(84) "alta dirigenza": le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente di fronte all'organo di gestione;

(85) "società di partecipazione finanziaria mista": un'impresa madre, diversa da un'entità regolamentata, che insieme con le sue filiazioni, almeno una delle quali è un'entità regolamentata con amministrazione centrale nell'Unione, e con altre entità costituisce un conglomerato finanziario;

(86) "leva finanziaria": le dimensioni relative, da un lato, degli attivi di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, e, dall'altro, dei fondi propri di tale ente.

Titolo II Livello di applicazione dei requisiti

Capo 1 Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 5 Principi generali

1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da II a V.

2. Ciascun ente che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 17 si conforma su base individuale agli obblighi fissati all'articolo 84.

3. Ciascun ente che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 17 si conforma su base individuale agli obblighi fissati alla parte VIII.

4. Gli enti diversi dalle imprese di investimento che non sono autorizzati a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 401 e 403.

5. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte VII.

Articolo 6 Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

1. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni:

(a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

(b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il permesso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

(c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

(d) l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della filiazione.

2. Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1.

3. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiazioni:

(a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;

(b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.

L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 7 Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

1. Le autorità competenti derogano, in tutto o in parte, all'applicazione dell'articolo 401 ad un ente impresa madre e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione europea e le sottopongono a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

(a) l'ente impresa madre si conforma agli obblighi di cui agli articoli 401 e 403 su base consolidata o, quando il sottogruppo non include l'ente impresa madre nell'UE, su base subconsolidata;

(b) l'ente impresa madre controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga;

(c) gli enti hanno concluso contratti che prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;

(d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).

2. Se tutti gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati nel medesimo Stato membro, le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono applicate dalle autorità competenti di detto Stato membro.

Se gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 19, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:

(a) l'adeguatezza dell'organizzazione e il trattamento del rischio di liquidità come richiesto dall'articolo 84 della direttiva [inserted by OP];

(b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel sottogruppo;

(c) gli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali si è derogato all'applicazione dell'articolo 401;

(d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte VI, titolo III.

Le autorità competenti possono applicare il paragrafo 1 anche agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 108, paragrafo 7, lettera b), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga all'articolo 401 sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico.

3. Nei casi in cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono anche derogare all'applicazione dell'articolo 403.

Articolo 8 Metodo di consolidamento individuale

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 134, paragrafo 3, della direttiva [inserted by OP], le autorità competenti possono permettere caso per caso agli enti imprese madri di includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente impresa madre.

2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è consentito soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre.

3. Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

Articolo 9 Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da II a IV e da VI a VIII a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se la legge nazionale prevede che:

(a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;

(b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

(c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

Capo 2 Consolidamento prudenziale

Sezione 1 Applicazione dei requisiti su base consolidata

Articolo 10 Trattamento generale

1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 16, gli obblighi di cui alle parti da II a IV e VII, sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

2. Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 16, gli obblighi di cui alle parti da II a IV e VII, sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 106 della direttiva [inserted by OP].

3. Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui agli articoli 401 e 403 sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE.

4. In caso di applicazione dell'articolo 9, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da II a IV e VII sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 16 si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.

Articolo 11 Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un' impresa di investimento

Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.

Articolo 12 Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

1. Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte VIII sulla base della loro situazione consolidata.

Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 424, 425, 435 e 436, su base individuale o subconsolidata.

2. Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte VIII sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 424, 425, 435 e 436, su base individuale o subconsolidata.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

4.           In caso di applicazione dell'articolo 9, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alla parte VIII sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 16, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.

Articolo 13 Applicazione dei requisiti di cui alla parte V su base consolidata

1. Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui alla parte V su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.

2. Nell'applicare l'articolo 87 su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 396 se i requisiti di cui agli articoli 394 o 395 non vengono rispettati al livello di un'entità stabilita in un paese terzo inclusa nel consolidamento ai sensi dell'articolo 16, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.

3. Gli obblighi derivanti dalla parte V riguardanti filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della parte V è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.

Articolo 14 Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

1. Le autorità competenti che esercitano la vigilanza di gruppi su base consolidata possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

(a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 90, paragrafo 2;

(b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 91, paragrafo 1;

(c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 90 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale di base di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

(d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene un capitale minimo, definito ai fini della presente disposizione come la somma dei seguenti elementi:

i)        gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1;

ii)       la somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 63, paragrafo 1, lettere c) e d) in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati; e

iii)      l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

(e) il gruppo non comprende enti creditizi.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

2. Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti in materia di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito in materia di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nozionale.

Articolo 15 Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata

Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 14 notificano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.

Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 14, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 14, i requisiti di cui alla parte VIII si applicano su base individuale.

Sezione 2 Metodi di consolidamento prudenziale

Articolo 16 Metodi di consolidamento prudenziale

1. Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione degli articoli 401 e 403 sulla base della situazione consolidata dell'ente.

2. Tuttavia, le autorità competenti possono consentire, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere consentito solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci;

(b) la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente;

(c) la responsabilità degli altri azionisti o soci viene chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante.

3. Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

4. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

5. In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

(a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami patrimoniali in tali enti; e

(b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto un'unica dirigenza, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 106 della direttiva [inserted by OP], le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

Sezione 3 Campo di applicazione del consolidamento prudenziale

Articolo 17 Entità escluse dal campo di applicazione del consolidamento prudenziale

1. Un ente, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:

a)      10 milioni di EUR;

b)      1% dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.

2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 106 della direttiva [inserted by OP] possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

(a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

(b) se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi;

(c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

Articolo 18 Decisioni comuni sui requisiti prudenziali

1. Le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate:

a)      nel caso di domande per l'ottenimento di permessi di cui rispettivamente all'articolo 138, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 9, all'articolo 301, paragrafo 2, all'articolo 277 e all'articolo 352 del presente regolamento presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere il permesso richiesto e a quali condizioni subordinare eventualmente tale permesso;

b)      ai fini dell'applicazione del trattamento intragruppo di cui all'articolo 410, paragrafo 8, e all'articolo 413, paragrafo 4, del presente regolamento in relazione agli enti che non sono oggetto della deroga di cui all'articolo 7.

Le domande vengono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.

La domanda di cui all'articolo 301, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda viene indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione vengano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

2. Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:

(a) sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);

(b) sul trattamento intragruppo della liquidità di cui al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

3. Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:

a)      alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;

b)      alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni intragruppo.

4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettere a) e b). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata in merito al paragrafo 1, lettera b), non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 100 bis della direttiva [to be inserted by OP].

Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.

Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

5. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 301, paragrafo 2, o il metodo IRB di cui all'articolo 138 su base unificata, le autorità competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli articoli 310 e 311 o alla parte III, capo 3, sezione 6, vengano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.

6. Le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono vincolanti per le autorità competenti degli Stati membri interessati.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di permesso di cui all'articolo 138, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 9, all'articolo 301, paragrafo 2, all'articolo 277 e all'articolo 352, e per quanto riguarda il trattamento intragruppo della liquidità di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

L'ABE presenta tali norme tecniche alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19 Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità

1. In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta, individuando un unico sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 7.

La decisione congiunta deve essere presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale vengono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 7. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti creditizi esenti dall'applicazione dell'articolo 401.

La decisione congiunta è pienamente motivata e illustra le ragioni che hanno portato alla sua adozione. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione motivata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.

2. In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte o meno le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se alla fine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha proceduto a quanto detto sopra, tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa di una decisione dell'ABE. Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla richiesta. Dopo che l'ABE ha adottato una decisione, le autorità competenti adottano le loro decisioni relative alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), in linea con la decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e la decisione di cui al comma precedente sono vincolanti a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE circa la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso, tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione dell'articolo 7, al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 20 Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui alla parte III, articolo 84, e alla parte V sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.

Articolo 21 Imprese nei paesi terzi

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata in conformità del presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche a quelle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 16.

PARTE SECONDA

FONDI PROPRI

Titolo I

Definizioni specifiche per i fondi propri

Articolo 22 Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

(1) "altre componenti di conto economico complessivo accumulate": ha lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(2) "elementi assicurativi dei fondi propri accessori": fondi propri ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2009/138/CE;

(3) "principio contabile applicabile": principio contabile pertinente, applicabile a norma della direttiva 86/635/CEE o del regolamento (CE) n. 1606/2002, che si applica all'ente;

(4) "fondi propri di base": fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;

(5) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;

(6) "elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora siano classificati come capitale di classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati in conformità all'articolo 99 di detta direttiva;

(7) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2": elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;

(8) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3": elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in conformità all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;

(9) "attività fiscali differite": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

(10) "attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura": attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;

(11) "passività fiscali differite": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

(12) "attività dei fondi pensione a prestazioni definite": le attività di un fondo o un regime pensionistico – a seconda del caso – a prestazioni definite, calcolate dopo la detrazione delle obbligazioni previste dallo stesso fondo o regime;

(13) "distribuzione": il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;

(14) "impresa finanziaria": ha lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;

(15) "fondi per rischi bancari generali": ha lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

(16) "avviamento": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

(17) "partecipazione indiretta": investimento effettuato da un ente in un terzo, comportante un'esposizione verso uno strumento di capitale emesso da un'entità pertinente, dove l'investimento è effettuato per assumere un'esposizione verso tale strumento di capitale o, con qualsiasi altro mezzo, un'esposizione verso uno strumento la cui perdita di valore comporterebbe per l'ente una perdita non significativamente diversa da quella che subirebbe se detenesse direttamente lo strumento;

(18) "beni immateriali": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

(19) "entità operativa": entità istituita allo scopo di realizzare un profitto in proprio;

(20) "altri strumenti di capitale": strumenti di capitale emessi da entità pertinenti che non hanno i requisiti per essere considerati come strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;

(21) "altre riserve": riserve ai sensi del principio contabile applicabile, che devono essere pubblicate in virtù di tale principio, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;

(22) "fondi propri": la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;

(23) "strumenti di fondi propri": strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;

(24) "profitto": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

(25) "partecipazione incrociata reciproca": detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da entità pertinenti quando tali entità detengono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;

(26) "entità pertinente":

a)      un altro ente;

b)      un ente finanziario;

c)      un'impresa di assicurazione;

d)      un'impresa di assicurazione di un paese terzo;

e)      un'impresa di riassicurazione;

f)       un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;

g)      un'impresa finanziaria;

h)      una società di partecipazione assicurativa mista;

i)       un'impresa esclusa dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE, in conformità dei requisiti di cui all'articolo 4 di tale direttiva;

(27) "utili non distribuiti": profitti e perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù dei principi contabili applicabili;

(28) "sovrapprezzo di emissione": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile;

(29) "differenze temporanee": ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

Titolo II Elementi dei fondi propri

Capo 1 Capitale di classe 1

Articolo 23 Capitale di classe 1

Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale di base di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.

Capo 2 Capitale di base di classe 1

Sezione 1 Elementi e strumenti del capitale di base di classe 1

Articolo 24 Elementi del capitale di base di classe 1

1. Gli elementi del capitale di base di classe 1 degli enti sono i seguenti:

(a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26;

(b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

(c) utili non distribuiti;

(d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

(e) altre riserve;

(f) fondi per rischi bancari generali.

2. Ai fini della paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale di base di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'accordo preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'accordo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) gli utili sono stati riesaminati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;

(b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

Un riesame degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nel principio contabile applicabile.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. L'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco delle forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1. L'ABE elabora e pubblica tale elenco entro il 1° gennaio 2013.

Articolo 25 Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1

1. Gli elementi del capitale di base di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa o un ente analogo ai fini della presente parte;

(b) le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 sono rispettate;

(c) lo strumento non possiede caratteristiche che potrebbero provocare l'indebolimento delle condizioni dell'ente in modo continuativo nei periodi di stress del mercato.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa o un ente analogo ai fini della presente parte;

(b) la natura e la portata degli elementi seguenti:

i)  le caratteristiche che potrebbero provocare l'indebolimento dell'ente in condizioni di continuità aziendale nei periodi di stress del mercato;

ii) gli stress di mercato in presenza dei quali tali elementi potrebbero provocare l'indebolimento dell'ente in condizioni di continuità aziendale.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 26 Strumenti del capitale di base di classe 1

1. Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se consentito ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione dell'ente;

(b) gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

(c) gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:

i)        hanno i requisiti per essere considerati come capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;

ii)       sono classificati come patrimonio netto (equity) ai sensi del principio contabile applicabile;

iii)      sono classificati come patrimonio netto (equity capital) ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della legislazione nazionale in materia di insolvenza;

(d) gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;

(e) gli strumenti sono perpetui;

(f) il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né rimborsato, ad esclusione dei seguenti casi:

i)        la liquidazione dell'ente;

ii)       operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione dell'autorità competente in conformità con l'articolo 72;

(g) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o rimborsato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 25, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla legislazione nazionale applicabile;

(h) gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:

i)        non vi sono distribuzioni preferenziali, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale di base di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;

ii)       le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili;

iii)      le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 25;

iv)      il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 25;

v)       le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;

vi)      il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;

(i) rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale di base di classe 1;

(j) gli strumenti sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

(k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango, è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 25;

(l) gli strumenti non sono coperti né garantiti da nessuno dei seguenti soggetti:

i)        l'ente o le sue filiazioni;

ii)       l'ente impresa madre o le sue filiazioni;

iii)      la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv)      la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v)       la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;

vi)      qualsiasi impresa che abbia stretti legami con gli enti di cui ai punti da i) a v);

(m) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei crediti a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i) sono rispettate anche in caso di riduzione permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale;

(b)     il significato di "elementi distribuibili" ai fini della determinazione dell'importo disponibile da distribuire ai possessori degli strumenti di fondi propri di un ente.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative e da enti analoghi

1. Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale di base di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 26 e al presente articolo sono soddisfatte.

2. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla legislazione nazionale applicabile, l'ente deve poter rifiutare il rimborso degli strumenti;

(b) se la legislazione nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti autorizzano l'ente a limitare il rimborso;

(c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti, o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti, non possono costituire un caso di inadempimento da parte dell'ente.

3. Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o restrizione sono stabiliti nel quadro della legislazione nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

4. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale di base di classe 1 emessi da tale ente.

5. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 emessi da tale ente.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la legislazione nazionale vieta all'ente di rimborsare gli strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1093/2010.

Articolo 28 Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale di base di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento del capitale di base di classe 1, le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

(a) lo strumento in questione non viene più considerato come strumento del capitale di base di classe 1;

(b) i sovrapprezzi di emissione relativi a tale strumento non vengono più considerati come elementi del capitale di base di classe 1.

Sezione 2 Filtri prudenziali

Articolo 29 Attività cartolarizzate

1. Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi del principio contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:

a)      gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente;

b)      nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 30 Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie

Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:

(a) le riserve di valore equo (fair value) relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;

(b) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente.

Articolo 31 Rettifiche di valore supplementari

1. Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 100 a tutte le loro attività, misurate al valore equo (fair value), nel calcolo dell'importo dei fondi propri e detraggono dal capitale di base di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 100 si applicano ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 32 Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo (fair value)

Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 30, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.

Sezione 3 Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1, esenzioni e alternative

Sottosezione 1 Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1

Articolo 33 Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1

1. Gli enti detraggono dagli elementi del capitale di base di classe1:

(a) le perdite relative all'esercizio in corso;

(b) i beni immateriali;

(c) le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura;

(d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni, gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 154 e 155;

(e) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite dell'ente;

(f) gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri del capitale di base di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;

(g) gli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti quando tali entità detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

(h) l'importo applicabile degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali entità;

(i) l'importo applicabile degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali entità;

(j) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 53 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;

(k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250%, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250%, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dal capitale di base di classe 1:

i)        partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;

ii)       posizioni inerenti a cartolarizzazione, conformemente all'articolo 238, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 253;

iii)      operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 369, paragrafo 3;

(l) qualunque tributo relativo agli elementi del capitale di base di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale di base di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)      l'applicazione dettagliata delle detrazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e) e l);

b)      i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere detratti dai seguenti elementi dei fondi propri:

i)        elementi del capitale di base di classe 1;

ii)       elementi aggiuntivi di classe 1;

iii)      elementi di classe 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 34 Detrazione dei beni immateriali

Gli enti stabiliscono i beni immateriali da detrarre come segue:

(a) l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base al principio contabile applicabile;

(b) l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.

Articolo 35 Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

1. Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma del presente articolo.

2. Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è calcolato senza detrarre l'importo delle passività fiscali differite associate dell'ente.

3. L'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) le attività fiscali differite e le associate passività fiscali differite derivano entrambe dalla legislazione fiscale di uno Stato membro o di un paese terzo;

(b) l'autorità fiscale di tale Stato membro o paese terzo consente la compensazione delle attività fiscali differite e delle associate passività fiscali differite.

4. Le passività fiscali differite associate dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo dei beni immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da detrarre.

5. L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è assegnato come segue:

(a) alle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 45, paragrafo 1;

(b) a tutte le altre attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura.

Gli enti assegnano le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 36 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

1. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso, alle attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura.

2. Le attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura comprendono quanto segue:

(a) i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;

(b) le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a una ragione di credito o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;

(c) le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee che, nel caso in cui l'ente subisca una perdita, diventi insolvente o entri in liquidazione, sono sostituite, su base automatica e obbligatoria ai sensi del diritto nazionale applicabile, da un credito nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente è registrato, che assorbe le perdite nella stessa misura degli strumenti del capitale di base di classe 1 in condizioni di continuità aziendale e in caso di insolvenza o di liquidazione dell'ente.

Articolo 37 Detrazione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

L'importo da detrarre in conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, lettera d) non viene ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui al titolo II, capo 3, sezione 3.

Articolo 38 Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere detratto viene ridotto dei seguenti importi:

(a) l'importo di tutte le passività fiscali differite associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile;

(b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto l'accordo dell'autorità competente. Le attività utilizzate per ridurre l'importo da detrarre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente consente ad un ente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 39 Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

(a) gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;

(b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale di base di classe 1 inclusi negli indici;

(c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale di base di classe 1 nel portafoglio di negoziazione derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale di base di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte.

Articolo 40 Investimenti significativi in un'entità pertinente

Ai fini della detrazione, un investimento significativo di un ente in un'entità pertinente sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) l'ente detiene oltre il 10% degli strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità;

(b) l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità;

(c) l'ente detiene strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'entità e l'entità non è inclusa nel consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2, ma è inclusa nello stesso consolidamento contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi del principio contabile applicabile.

Articolo 41 Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:

a)           gli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di entità pertinenti sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;

b)           ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti.

Articolo 42 Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:

(a) possono calcolare gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

(b) stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità pertinenti inclusi negli indici.

Articolo 43 Detrazione delle posizioni detenute nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b):

(a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale di base di classe 1:

i)        gli articoli da 29 a 32;

ii)       le detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)      gli articoli 41 e 42;

(b) l'importo degli strumenti del capitale di base di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di tali entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente.

2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a) e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti che viene detratta a norma del paragrafo 1 dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

(a) l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

(b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente nelle quali l'ente non ha un investimento significativo.

4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte III, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

5. Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

(a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

(b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri, detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, di entità pertinenti nelle quali l'ente non ha un investimento significativo.

Articolo 44 Detrazione degli strumenti del capitale di base di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un'entità pertinente

Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da detrarre dagli elementi del capitale di base di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 41 e 42 e alla sottosezione 2.

Sottosezione 2 Esenzioni e alternative alla detrazione dagli elementi del capitale di base di classe 1

Articolo 45 Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale di base di classe 1

1. Nell'effettuare le detrazioni prescritte ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non detraggono gli elementi di cui alle lettere a) e b) che in totale sono pari o inferiori al 15% del capitale di base di classe 1:

(a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i)        degli articoli da 29 a 32;

ii)       dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e da j) a l) escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

(b) quando un ente ha un investimento consistente in un'entità pertinente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 dell'entità detenuti, da parte dell'ente, direttamente e indirettamente, che in totale sono pari o inferiori al 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i)        degli articoli da 29 a 32;

ii)       dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e da j) a l) escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

2. Gli elementi che non sono detratti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250% e sono subordinati ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 46 Altre esenzioni e alternative alla detrazione in caso di consolidamento

1. In alternativa alle detrazioni delle posizioni di un ente in strumenti del capitale di base di classe 1 di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa nelle quali l'ente ha un investimento significativo, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare i metodi 1, 2 o 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. L'ente applica il metodo scelto in maniera coerente nel tempo.

Un ente può applicare il metodo 1 (consolidamento contabile) solo se ha ricevuto il previo accordo dell'autorità competente. L'autorità competente può concedere tale accordo solo se si è accertata che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1.

2. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte I, titolo II, capo 2 non detraggono le posizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), detenute in entità pertinenti incluse nella vigilanza su base consolidata.

3. Le autorità competenti possono consentire agli enti di non detrarre un elemento detenuto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), nei seguenti casi:

(a) si tratta di una posizione detenuta in un'entità pertinente inclusa nella stessa vigilanza supplementare dell'ente in conformità con la direttiva 2002/87/CE;

(b) un ente di cui all'articolo 25 detiene una posizione in un altro ente dello stesso tipo o nel proprio ente creditizio centrale o regionale, e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)        quando si tratta di una posizione detenuta in un ente creditizio centrale o regionale, l'ente che detiene tale posizione è associato all'ente creditizio centrale o regionale nell'ambito di una rete soggetta a disposizioni di legge o statutarie e l'ente creditizio centrale o regionale è responsabile, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell' ambito della rete;

ii)       gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 108, paragrafo 7;

iii)      le autorità competenti hanno concesso il permesso di cui all'articolo 108, paragrafo 7;

iv)      le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7, sono rispettate;

v)       l'ente redige e presenta alle autorità competenti il bilancio consolidato di cui all'articolo 108, paragrafo 7, lettera e) con frequenza non inferiore a quella prevista all'articolo 95 per i requisiti in materia di fondi propri;

(c) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b), punti da i) a v).

4. L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II e nell'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla detrazione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a).

L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di applicazione del paragrafo 3, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 4 Capitale di base di classe 1

Articolo 47 Capitale di base di classe 1

Il capitale di base di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale di base di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 29 a 32, le detrazioni a norma dell'articolo 33 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 45, 46 e 74.

Capo 3 Capitale aggiuntivo di classe 1

Sezione 1 Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Articolo 48 Elementi aggiuntivi di classe 1

Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:

(a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

(b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a).

Articolo 49 Strumenti aggiuntivi di classe 1

1. Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) gli strumenti sono emessi e versati;

(b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

i)        l'ente o le sue filiazioni;

ii)       un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

(c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

(d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;

(e) gli strumenti non sono coperti né garantiti da nessuno dei seguenti soggetti:

i)        l'ente o le sue filiazioni;

ii)       l'ente impresa madre o le sue filiazioni;

iii)      la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv)      la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v)       la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;

vi)      qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

(f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;

(g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;

(h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;

(i) gli strumenti possono essere riacquistati o rimborsati solo quando le condizioni di cui all'articolo 72 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione;

(j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere riacquistati o rimborsati, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

(k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di riacquisto o rimborso degli strumenti;

(l) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

i)        provengono da elementi distribuibili;

ii)       il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente, del suo ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione mista;

iii)      le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

iv)      l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;

v)       l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

(m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;

(n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che l'importo del capitale degli strumenti venga ridotto o che gli strumenti vengano convertiti in strumenti del capitale di base di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore (trigger event);

(o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

(p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente dall'ente o da un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2, dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione mista, i proventi sono immediatamente disponibili a tutti i seguenti soggetti senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo:

i)        l'ente;

ii)       un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2;

iii)      l'ente impresa madre;

iv)      la società di partecipazione finanziaria madre;

v)       la società di partecipazione mista.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso;

(b) la natura della riduzione dell'importo del capitale;

(c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:

i)        accertare che si è verificato un evento attivatore;

ii)       notificare all'autorità competente e ai possessori dello strumento che si è verificato un evento attivatore e che il capitale dello strumento sarà ridotto o lo strumento sarà convertito in strumento del capitale di base di classe 1, a seconda del caso, conformemente alle disposizioni che governano tale strumento;

iii)      ridurre il capitale dello strumento o convertirlo in uno strumento del capitale di base di classe 1, a seconda del caso;

(d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

(e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera l), punto (v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non possono, in particolare, includere i seguenti elementi:

(a) l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale di base di classe 1;

(b) l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale di base di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non vengono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;

(c) l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.

Articolo 51 Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a)           un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale di base di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 87, lettera a), è inferiore a uno dei seguenti valori:

i)       5,125%;

ii)       un livello superiore al 5,125%, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;

b)           se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale di base di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

i)       il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione consentita;

ii)       un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale di base di classe 1;

(c)          se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il capitale venga ridotto al verificarsi di un evento attivatore, la riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:

i)       il credito del possessore dello strumento nella liquidazione dell'ente;

ii)       l'importo da pagare nel caso di riacquisto dello strumento;

iii)      le distribuzioni effettuate sullo strumento.

Articolo 52 Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

(a) lo strumento in questione non viene più considerato come strumento aggiuntivo di classe 1;

(b) la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento non viene più considerata come elemento aggiuntivo di classe 1.

Sezione 2 Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Articolo 53 Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Gli enti detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

(a) gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

(b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti emessi da entità pertinenti con le quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

(c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 57 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti direttamente e indirettamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali entità;

(d) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali entità, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno;

(e) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 63 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;

(f) qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 54 Detrazioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 53, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

(a) gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;

(b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 inclusi negli indici;

(c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 nel portafoglio di negoziazione derivanti da titoli su indici detenuti, con le posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte.

Articolo 55 Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 53, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

(a) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

(b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.

Articolo 56 Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di entità pertinenti detenuti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 53, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

(a) calcolano gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

(b) stabiliscono l'importo da detrarre per gli strumenti di capitale di entità pertinenti detenuti indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità pertinenti inclusi negli indici.

Articolo 57 Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1. Ai fini dell'articolo 53, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b):

(a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i)        gli articoli da 29 a 32;

ii)       l'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)      gli articoli 41 e 42;

(b) l'importo degli strumenti del capitale di base di classe 1 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente o indirettamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti, direttamente e indirettamente, da parte dell'ente.

2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti che viene detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

(a) l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

(b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di entità pertinenti nelle quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente e indirettamente.

Sezione 3 Capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 58 Capitale aggiuntivo di classe 1

Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui all'articolo 53 e dopo l'applicazione dell'articolo 74.

Capo 4 Capitale di classe 2

Sezione 1 Elementi e strumenti di classe 2

Articolo 59 Elementi di classe 2

Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:

(a) gli strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 60;

(b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

(c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al titolo II, capo 2, le rettifiche per il rischio di credito generale, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte III, titolo II, capo 2;

(d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 154 e 155 fino allo 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte III, titolo II, capo 3.

Articolo 60 Strumenti di classe 2

Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) gli strumenti sono emessi e interamente versati;

(b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

i)       l'ente o le sue filiazioni;

ii)       un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

(c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

(d) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati;

(e) gli strumenti non sono coperti né garantiti da nessuno dei seguenti soggetti:

i)       l'ente o le sue filiazioni;

ii)       l'ente impresa madre o le sue filiazioni;

iii)      la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv)      la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v)       la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;

vi)      qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

(f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti;

(g) gli strumenti hanno una durata originaria di almeno 5 anni;

(h) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a rimborsarli;

(i) se gli strumenti includono una o più opzioni call, esse possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;

(j) gli strumenti possono essere riacquistati o rimborsati solo quando le condizioni di cui all'articolo 72 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione;

(k) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati prima della scadenza, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, né implicita né esplicita;

(l) le disposizioni che governano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

(m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente, del suo ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione mista;

(n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente dall'ente o da un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2, dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione mista, i proventi sono immediatamente disponibili a tutti i seguenti soggetti senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo:

i)       l'ente;

ii)       un'entità operativa nel quadro del consolidamento a norma della parte I, titolo II, capo 2;

iii)      l'ente impresa madre;

iv)      la società di partecipazione finanziaria madre;

v)      la società di partecipazione mista.

Articolo 61 Ammortamento degli strumenti di classe 2

La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi 5 anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

(a) l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;

(b) il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.

Articolo 62 Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 60 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

(a) lo strumento in questione non viene più considerato come strumento di classe 2;

(b) la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento non viene più considerata come elemento di classe 2.

Sezione 2 Detrazioni da elementi di classe 2

Articolo 63 Detrazioni da elementi di classe 2

Dagli elementi di classe 2 viene detratto quanto segue:

(a) gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

(b) gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali entità che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

(c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 67 degli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali entità;

(d) gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente quando un ente ha un investimento significativo in tali entità, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di 5 giorni lavorativi.

Articolo 64 Detrazioni di strumenti propri di classe 2 detenuti e prestiti subordinati

Ai fini dell'articolo 63, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

(a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione sulla base della posizione lunga netta purché le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;

(b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 inclusi negli indici;

(c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 nel portafoglio di negoziazione derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte.

Articolo 65 Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti e di prestiti subordinati di entità pertinenti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 63, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

(a) gli strumenti di classe 2 detenuti, compresi i prestiti subordinati, sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

(b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati come strumenti di classe 2 detenuti.

Articolo 66 Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti e dei prestiti subordinati di entità pertinenti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 63, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

(a) possono calcolare le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione degli strumenti di capitale di entità pertinenti sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

(b) stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute indirettamente nel portafoglio di negoziazione degli strumenti di capitale di entità pertinenti che assumono la forma di detenzioni di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale delle entità pertinenti incluse negli indici.

Articolo 67 Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1. Ai fini dell'articolo 63, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b):

(a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente superano il 10% degli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i)        gli articoli da 29 a 32;

ii)       l'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a g) e da j) a l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)      gli articoli 41 e 42;

(b) l'importo degli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente.

2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per 5 giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti di classe 2 detenuti che viene detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

(a) l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

(b) l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di entità pertinenti detenuti dall'ente direttamente e indirettamente nelle quali l'ente non ha un investimento significativo.

Sezione 3 Capitale di classe 2

Articolo 68 Capitale di classe 2

Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le detrazioni di cui all'articolo 63 e dopo l'applicazione dell'articolo 74.

Capo 5 Fondi propri

Articolo 69 Fondi propri

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

Capo 6 Requisiti generali

Articolo 70 Strumenti di capitale di entità regolamentate detenuti che non hanno i requisiti per essere considerati come patrimonio di vigilanza

Gli enti non detraggono da nessuno degli elementi dei fondi propri le posizioni detenute in un'entità finanziaria regolamentata ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, punto 4 che non hanno i requisiti per essere considerate come patrimonio di vigilanza di tale entità. Gli enti applicano a tali detenzioni un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte III, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

Articolo 71 Elementi detenuti indirettamente per effetto della detenzione di indici

1. In alternativa a un ente che calcola la sua esposizione verso strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di entità pertinenti inclusi negli indici, se l'autorità competente ha dato l'approvazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente verso gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di entità pertinenti incluse negli indici.

2. Un'autorità competente dà la propria approvazione solo se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per l'ente sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli strumenti del capitale di base di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 delle entità pertinenti incluse negli indici.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) il grado di cautela richiesto nelle stime utilizzate in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 1;

(b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 72 Condizioni per ridurre i fondi propri

Un ente chiede l'accordo preliminare dell'autorità competente per:

(a) ridurre o rimborsare gli strumenti del capitale di base di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla legislazione nazionale applicabile;

(b) effettuare il riacquisto o il rimborso degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.

Articolo 73 Consenso delle autorità di vigilanza per ridurre i fondi propri

1. L'autorità competente consente ad un ente di ridurre, rimborsare o riacquistare strumenti del capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 13, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 72 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

(b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento di cui sopra, superano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, di un margine che l'autorità competente ritiene significativo e adeguato, e l'autorità competente ritiene che la situazione finanziaria dell'ente sia solida.

2. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 72, lettera a) e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale di base di classe 1 di cui all'articolo 25 è proibito dal diritto nazionale applicabile, l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente";

(b) la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 2;

(c) la procedura e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente di poter svolgere le azioni di cui all'articolo 72, compreso il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 74 Deroga temporanea alla detrazione dai fondi propri

1. Se un ente detiene azioni considerate come strumenti di capitale di base di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un'entità pertinente su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio dell'entità, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di detrazione che sarebbero applicabili a tali strumenti.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea" ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un'entità pertinente.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 75 Revisione continua della qualità dei fondi propri

1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa di un grave deterioramento della qualità di tali strumenti.

2. La notifica alla Commissione contiene quanto segue:

(a) una spiegazione dettagliata della natura e della portata del deterioramento individuato;

(b) un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria.

3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:

(a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;

(b) modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;

(c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

4. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo (fair value), al di là dell'inclusione nel capitale di base di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi agli standard prudenziali per le banche.

Titolo III Partecipazioni di minoranza e strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni

Articolo 76 Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale di base di classe 1 consolidato

1. Le partecipazioni di minoranza comprendono gli strumenti di capitale di base di classe 1 di una filiazione, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la filiazione è:

i)        un ente;

ii)       un'impresa soggetta, in virtù della legislazione nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva [inserted by OP];

(b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2;

(c) tali strumenti del capitale di base di classe 1 sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2.

2. Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'ente impresa madre, dalla società di partecipazione finanziaria madre, dalla società di partecipazione mista o dalle loro filiazioni non sono considerate come capitale di base di classe 1.

Articolo 77 Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1, dagli strumenti di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la filiazione è:

i)       un ente;

ii)       un'impresa soggetta, in virtù della legislazione nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva [inserted by OP];

(b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2;

(c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2.

Articolo 78 Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo

1. Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2;

(b) gli strumenti e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

(c) gli strumenti e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60;

(d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri di una filiazione la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 60, a seconda del caso.

Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo siano minime e non significative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui alla lettera d).

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i concetti di "minime" e "non significative" di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 79 Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale di base di classe 1 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione inclusa nel capitale di base di classe 1 consolidato sottraendo dalle partecipazioni di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

(a) il capitale di base di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i)       l'importo del capitale di base di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];

ii)       l'importo del capitale di base di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];

(b) le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione.

Articolo 80 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione inclusa nel capitale di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

(a) l'importo inferiore tra i seguenti:

i)       l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];

ii)       l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];

(b) il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di capitale di classe 1 di tale impresa, sommati ai relativi utili non distribuiti e al sovrapprezzo di emissione.

Articolo 81 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa inclusa nel capitale di classe 1 consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel capitale di base di classe 1 consolidato.

Articolo 82 Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione inclusa nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

(a) l'importo inferiore tra i seguenti:

i)       l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];

ii)       l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessari, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), sommato al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 122, paragrafo 2, della direttiva [inserted by OP];

(b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione.

Articolo 83 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione inclusa nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

Titolo IV Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Articolo 84 Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1. Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

(a) un'entità pertinente;

(b) un'impresa, diversa da un'entità pertinente, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere:

i)        il prolungamento diretto dell'attività bancaria; o

ii)       servizi ausiliari dell'attività bancaria;

iii)      leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

3. Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

(a) gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% ai seguenti importi:

i)        l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15% del capitale ammissibile;

ii)       l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60% del capitale ammissibile dell'ente;

(b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;

(b) le attività che riguardano i servizi ausiliari dell'attività bancaria;

(c) attività analoghe ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto (iii).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 85 Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250%

In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, gli enti possono detrarre tali importi dagli elementi del capitale di base di classe 1 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 86 Eccezioni

1. Le azioni di imprese non contemplate al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui all'articolo 84 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      tali azioni sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione finanziaria di risanamento o di salvataggio;

b)      la detenzione delle azioni costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per 5 giorni lavorativi o meno;

c)      tali azioni sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.

2. Le azioni che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 84.

PARTE TERZA Requisiti in materia di fondi propri

Titolo I Requisiti generali, valutazione e segnalazione

Capo 1 Livello dei fondi propri richiesto

Sezione 1 Requisiti in materia di fondi propri per gli enti

Articolo 87 Requisiti in materia di fondi propri

1. Subordinatamente agli articoli 88 e 89, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri:

(a) un coefficiente di capitale di base di classe 1 del 4,5%;

(b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6%;

(c) un coefficiente di capitale totale dell'8%.

2. Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:

(a) il coefficiente di capitale di base di classe 1 è il capitale di base di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

(b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

(c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

3. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) che seguono, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:

(a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati in conformità della parte III, titolo II, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;

(b) i requisiti in materia di fondi propri, determinati in conformità della parte III, titolo IV o della parte IV, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue:

i)        rischio di posizione;

ii)       le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 384 a 390, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti;

(c) i requisiti in materia di fondi propri determinati in conformità della parte III, titolo IV o V, a seconda del caso, per quanto segue:

i)        rischio di cambio;

ii)       rischio di regolamento;

iii)      rischio sulle posizioni in merci;

(d) i requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;

(e) i requisiti in materia di fondi propri determinati in conformità della parte III, titolo III, per il rischio operativo;

(f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati in conformità della parte III, titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:

i)        strumenti derivati OTC e derivati su crediti;

ii)       operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;

iii)      operazioni di marginazione basate su titoli o merci;

iv)      operazioni con regolamento a lungo termine.

4. Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'esposizione totale di cui al paragrafo 3:

a)      i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da c) a e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;

b)      gli enti moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.

Articolo 88 Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

1. I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell' autorizzazione.

2. Gli enti già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungono il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri di tali enti non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri dell'ente raggiungono il livello di capitale iniziale richiesto.

4. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.

5. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano.

Articolo 89 Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

1. Gli enti possono sostituire il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti le seguenti condizioni:

(a) non superi, di norma, il 5% delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;

(b) non superi in nessun momento il 6% delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.

2. Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Le posizioni lunghe e corte si sommano, indipendentemente dal loro segno.

3. Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla prossima data di riferimento per le segnalazioni.

SEZIONE 2 Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

Articolo 90 Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

1. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:

(a) la somma degli elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 87, paragrafo 4;

(b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 92.

3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva [inserted by OP].

Articolo 91 Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 29 della direttiva [inserted by OP]

1. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 29 della direttiva [inserted by OP] calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2:

(a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad un mercato ufficiale quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

(b) imprese di investimento che non detengono denaro o titoli della clientela;

(c) imprese di investimento che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

(d) imprese di investimento che non hanno clienti esterni;

(e) imprese di investimento per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

2. Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:

(a) elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 87, paragrafo 4;

(b) l'importo di cui all'articolo 92 moltiplicato per 12,5.

3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva [inserted by OP].

Articolo 92 Fondi propri basati sulle spese fisse generali

1. In conformità con gli articoli 90 e 91, un'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'impresa di investimento per l'anno precedente.

2. Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.

3. Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:

(a) il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

(b) le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

(c) il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 93 Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata

1. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 90, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 87 a livello consolidato come segue:

(a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 90, paragrafo 2;

(b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre.

2. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 91, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria applica l'articolo 87 a livello consolidato come segue:

(a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 91, paragrafo 2;

(b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre.

Capo 2 Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione

Articolo 94 Valutazione

Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE.

Articolo 95 Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri

1. Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri in relazione al rischio di posizione notificano tali requisiti almeno ogni 3 mesi.

La segnalazione comprende informazioni finanziarie redatte conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività dell'ente.

Gli enti effettuano la segnalazione sugli obblighi di cui all'articolo 87 almeno due volte l'anno.

Gli enti notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per tali segnalazioni. I formati per la segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 96 Obblighi specifici di segnalazione

1. Gli enti segnalano alle autorità competenti i seguenti dati:

(a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore cauzionale dell'immobile in un qualsiasi anno, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2;

(b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

(c) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato oppure al 60% del valore cauzionale dell'immobile in un qualsiasi anno, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2;

(d) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

2. Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati delle proprietà residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

(a) modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi degli elementi di cui al paragrafo 1;

(b) modelli, frequenze e date di pubblicazione uniformi dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 3 Portafoglio di negoziazione

Articolo 97 Requisiti per il portafoglio di negoziazione

1. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.

2. La destinazione alla negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 98.

3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 99 e 100.

4. Gli enti possono includere le coperture interne nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione a condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti degli articoli da 98 a 101 siano rispettati.

Articolo 98 Gestione del portafoglio di negoziazione

Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

(a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;

(b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione (trading desk). Tali politiche e procedure includono quanto segue:

i)       quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione (trading desk);

ii)       vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

iii)      i negoziatori (dealer) hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

iv)      le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

v)      le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

(c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.

Articolo 99 Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri, in linea con i requisiti di cui all'articolo 97 e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici.

2. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

(a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri;

(b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);

(c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:

i)        di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

ii)       di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;

iii)      di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

(d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

(e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

(f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading;

(g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.

Articolo 100 Requisiti per la valutazione prudente

1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti in materia di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

2. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:

(a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

(b) linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti dal front office.

La linea di segnalazione gerarchica risale fino a un membro dell'organo di gestione.

3. Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno quotidianamente.

4. Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione.

5. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non sia esso stesso un importante market maker per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione.

7. In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

(a) l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo (fair value) in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;

(b) gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;

(c) gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

(d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

(e) gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;

(f) i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e

(g) gli enti riesaminano periodicamente il modello per determinare l'accuratezza dei suoi risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.

Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

8. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli viene effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

9. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

10. Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

11. Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:

(a) il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi;

(b) lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;

(c) la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;

(d) il grado di concentrazione del mercato;

(e) il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;

(f) la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello;

(g) l'incidenza di altri rischi di modello.

12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13. Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.

Articolo 101 Coperture interne

1. Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:

(a) non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti in materia di fondi propri;

(b) è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

(c) è realizzata alle condizioni di mercato;

(d) il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;

(e) è sorvegliata con attenzione.

La sorveglianza è assicurata da procedure adeguate.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o il rischio di controparte non sono considerati coperti ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito non finanziata esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 293, lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.

Titolo II Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito

Capo 1 Principi generali

Articolo 102 Metodi relativi al rischio di credito

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se permesso dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 138, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

Articolo 103 Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della LGD né dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 146, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 59, lettera c).

2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 146, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.

Articolo 104 Trattamento delle esposizioni cartolarizzate nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1. Quando un ente utilizza il metodo standardizzato di cui al capo 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 107, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità agli articoli 240, 241 e da 246 a 253. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato possono anche utilizzare il metodo della valutazione interna, laddove ciò sia permesso ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 3.

2. Quando un ente utilizza il metodo IRB di cui al capo 3 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale l'esposizione cartolarizzata sarebbe assegnata a norma dell'articolo 142, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità agli articoli 240, 241 e da 254 a 261.

Ad eccezione del metodo della valutazione interna, qualora il metodo IRB sia utilizzato soltanto per una parte delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a una cartolarizzazione, l'ente applica il metodo corrispondente alla quota predominante delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a tale cartolarizzazione.

Articolo 105 Trattamento delle rettifiche per il rischio di credito

1. Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche per il rischio di credito generale a norma dell'articolo 59, lettera c).

2. Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche per il rischio di credito generale a norma dell'articolo 155.

Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico escludono i fondi per rischi bancari generali.

3. Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 143 e 145, determinano come segue la parte di rettifiche per il rischio di credito generale che viene destinata al trattamento delle rettifiche per il rischio di credito generale nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche per il rischio di credito generale nel quadro del metodo IRB:

(a) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche per il rischio di credito generale di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;

(b) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche per il rischio di credito generale di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;

(c) le rimanenti rettifiche per il rischio di credito sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche per il rischio di credito generale e delle rettifiche per il rischio di credito specifico ai sensi del pertinente quadro di regolamentazione contabile in relazione a quanto segue:

(a) valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui agli articoli 106 e 122;

(b) valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 162 a 164;

(c) trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 155;

(d) valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui agli articoli 241 e 261;

(e) determinazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 174;

(f) informazioni sulle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico di cui all'articolo 428.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 2 Metodo standardizzato

Sezione 1 Principi generali

Articolo 106 Valore dell'esposizione

1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico:

(a) 100% nel caso di elemento a rischio pieno;

(b) 50% nel caso di elemento a rischio medio;

(c) 20% nel caso di elemento a rischio medio-basso;

(d) 0% nel caso di elemento a rischio basso.

Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma vengono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.

Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di operazioni di marginazione, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 218 a 220.

2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II viene determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.

3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito finanziata, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 107 Classi di esposizioni

Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

(a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali;

(b) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali;

(c) crediti o crediti potenziali verso entità del settore pubblico;

(d) crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo;

(e) crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali;

(f) crediti o crediti potenziali verso enti;

(g) crediti o crediti potenziali verso imprese;

(h) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

(i) crediti o crediti potenziali garantiti da ipoteche su beni immobili;

(j) esposizioni in stato di inadempimento;

(k) crediti sotto forma di obbligazioni garantite;

(l) posizioni inerenti a cartolarizzazione;

(m) crediti verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

(n) crediti sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);

(o) crediti in strumenti di capitale;

(p) altre posizioni.

Articolo 108 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (nel seguito "ECAI"), conformemente all'articolo 130 o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.

2. Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.

3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente al capo 5.

5. Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

6. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma di elementi del capitale di base di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 o di elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di autorizzare tale metodo alternativo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la controparte è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

(b) la controparte è inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente;

(c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;

(d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

(e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma di elementi del capitale di base di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento qualora ciò diventi necessario. Le autorità competenti hanno il potere di autorizzare tale metodo alternativo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;

(b) le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;

(c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi (fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso), con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di inadempimento conformemente all'articolo 174, paragrafo 1;

(d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

(e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

(f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;

(g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri (nel seguito "multiple gearing") nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

(h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

(i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alla precedente lettera d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

8. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una controparte centrale e le esposizioni commerciali con una controparte centrale sono determinati a norma degli articoli da 296 a 300, a seconda dei casi.

Sezione 2 Fattori di ponderazione del rischio

Articolo 109 Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

2. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131:

Tabella 1

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 150%

3. Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

4. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 110 Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio equivalente e quello che si applica alle esposizioni verso enti, a meno che esse non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 2.

2. Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali che sono trattate come esposizioni verso le amministrazioni centrali sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al primo comma, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013.

3. Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. Il paragrafo 2 tuttavia non si applica. In questo caso, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, lettera a), non può essere escluso il permesso di applicare il metodo standardizzato.

4. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013.

5. Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

Articolo 111 Esposizioni verso entità del settore pubblico

1. Alle esposizioni verso le entità del settore pubblico per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'entità del settore pubblico interessata, conformemente alla tabella 2:

Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

Per le esposizioni verso entità del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100%.

2. Le esposizioni verso entità del settore pubblico per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate in base all'articolo 115. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 2.

3. Per le esposizioni verso entità del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20%.

4. Le esposizioni verso entità del settore pubblico possono essere considerate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza quando non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, dovuta all'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale.

5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione europea trattano le esposizioni verso entità del settore pubblico come esposizioni verso enti, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento già prima del 1° gennaio 2013.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le entità del settore pubblico che possono essere trattate conformemente ai paragrafi 1 e 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 applicato dalle autorità competenti prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 112 Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

1. Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 114, paragrafo 2, e all'articolo 115, paragrafo 4.

La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank e la Central American Bank for Economic Integration sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

(a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

(b) la Società finanziaria internazionale;

(c) la Banca interamericana di sviluppo;

(d) la Banca asiatica di sviluppo;

(e) la Banca africana di sviluppo;

(f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

(g) la Nordic Investment Bank;

(h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;

(i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

(j) la Banca europea per gli investimenti;

(k) il Fondo europeo per gli investimenti;

(l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

(m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni,

(n) la Banca islamica di sviluppo.

3. Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

Articolo 113 Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

(a) l'Unione europea;

(b) il Fondo monetario internazionale;

(c) la Banca dei regolamenti internazionali;

(d) la European Financial Stability Facility;

(e) un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.

Articolo 114 Esposizioni verso enti

1. Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 115. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 116.

2. Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 109, paragrafi 4 e 5, assegnato alle esposizioni verso la propria amministrazione centrale.

3. Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20%.

4. Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

(a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, o a regolamenti successivi di sostituzione, o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;

(b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.

5. Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti sono trattate come esposizioni verso enti.

Articolo 115 Esposizioni verso enti provvisti di rating

1. Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131:

Tabella 3

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 50% || 100% || 100% || 150%

2. Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131:

Tabella 4

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 20% || 20% || 50% || 50% || 150%

3. L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 126 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:

(a) quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;

(b) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;

(c) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non viene utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

Articolo 116 Esposizioni verso enti privi di rating

1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente alla tabella 5.

Tabella 5

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

2. Per le esposizioni verso enti privi di rating aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100%.

3. Per le esposizioni verso enti privi di rating con una durata effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20%.

Articolo 117 Esposizioni verso imprese

1. Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Tabella 6

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150%

2. Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100% o la ponderazione dell'amministrazione centrale di appartenenza, qualora quest'ultima sia più elevata.

Articolo 118 Esposizioni al dettaglio

Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75%:

a)           si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese;

b)           l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;

c)           l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di inadempimento, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 119 Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1. Se le condizioni di cui agli articoli 120 e 121 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili, il valore cauzionale dell'immobile in questione.

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 96, e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35% per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 120 e il fattore di ponderazione del rischio del 50% per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 121, ubicati sul suo territorio, siano appropriati, sulla base dei dati relativi agli inadempimenti delle esposizioni garantite da immobili e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili; le autorità competenti possono altresì fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 121, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. L'ABE coordina le valutazioni effettuate dalle autorità competenti.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 120, 121 e 195.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio o criteri più rigorosi.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Articolo 120 Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali

1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 119, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:

(a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35%;

(b) le esposizioni pienamente e totalmente garantite da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35%;

(c) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35% a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

2. Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

(b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono il rapporto massimo mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;

(c) i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1, sono soddisfatti;

(d) la parte del prestito alla quale viene assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35%, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non supera l'80%, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80% del valore cauzionale dell'immobile, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili mediante disposizioni legislative o regolamentari.

3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

(a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore cauzionale dell'immobile, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

(b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.

4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non viene rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 121 Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali

1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 119, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue:

(a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%;

(b) le esposizioni pienamente e totalmente garantite da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%;

(c) le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50% a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle condizioni seguenti:

(a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

(b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell' immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

(c) i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1, sono soddisfatti;

(d) il fattore di ponderazione del rischio del 50%, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50% del valore di mercato dell'immobile o il 60% del valore cauzionale dell'immobile, a meno che diversamente disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili mediante disposizioni legislative o regolamentari.

3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

(a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato oppure al 60% del valore cauzionale dell'immobile, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

(b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non viene rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 122 Esposizioni in stato di inadempimento

1. Alla parte non garantita di una posizione in stato di inadempimento ai sensi dell'articolo 174 viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:

(a) 150%, se le rettifiche per il rischio di credito specifico sono inferiori al 20% della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;

(b) 100%, se le rettifiche per il rischio di credito specifico sono pari ad almeno il 20% della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;

2. Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.

3. Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell'articolo 120 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100%, al netto delle rettifiche di valore, se si è verificato un inadempimento ai sensi dell' articolo 174.

4. Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 121 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100% se si è verificato un inadempimento ai sensi dell'articolo 174.

Articolo 123 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150% alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di azioni o quote di un organismo di investimento collettivo, che sono associate a rischi particolarmente elevati, ove opportuno.

2. Tra le esposizioni a rischio particolarmente elevato figurano i seguenti investimenti:

a)      investimenti in imprese di venture capital;

b)      fondi di investimento alternativi secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE;

c)      finanziamenti per immobili a fini speculativi.

3. Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio:

(a) esiste un rischio di perdita elevato conseguente a inadempimento del debitore;

(b) è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a).

L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 124 Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1. Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui al paragrafo 3, le "obbligazioni garantite" soddisfano i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[23] e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:

(a) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali nell'UE;

(b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali non UE, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, entità del settore pubblico non UE, amministrazioni regionali non UE ed autorità locali non UE che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo l'articolo 110, paragrafi 1 e 2, l'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 4 e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20% dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;

(c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15% dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione dei debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni garantite non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 15%. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.

Le autorità competenti possono, dopo aver consultato l'ABE, derogare in parte all'applicazione della lettera c) e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10% dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui alla lettera c);

(d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80% del valore degli immobili costituiti in garanzia o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90% da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e l'80% del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.

Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90%;

(e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90% da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse. Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60% è superato fino ad un livello massimo del 70%, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90%;

(f) prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superino il 60% del valore della nave costituita in garanzia.

Le situazioni di cui alle lettere da a) a f) comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

2. Per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 203 e le regole di valutazione di cui all'articolo 224, paragrafo 1.

3. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Tabella 6a

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 10% || 20% || 20% || 50% || 50% || 100%

4. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta vengono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

(a) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 20%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10%;

(b) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 50%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20%;

(c) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 100%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50%;

(d) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate per il rischio al 150%, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100%.

5. Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma del paragrafo 3 fino alla loro scadenza.

Articolo 125 Elementi che rappresentano posizioni inerenti a cartolarizzazione

Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.

Articolo 126 Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Tabella 7

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 150% || 150% || 150%

Articolo 127 Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

1. Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di organismi di investimento collettivo (nel seguito "OIC") si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a meno che l'ente non applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2 oppure il metodo look-through di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate.

2. Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI idonea ai sensi dell'articolo 131.

Tabella 8

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Fattore di ponderazione del rischio || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150%

3. Gli enti possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

(a) l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)        l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista dalla legislazione dell'Unione;

ii)       la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;

(b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i)        le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire; e

ii)       se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

(c) una relazione sull'attività dell'OIC viene presentata all'autorità competente quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Ai fini della lettera a), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 447, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell' Unione europea. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2014 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2013.

4. Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare (look through) tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti dell'altro OIC in questione.

5. Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché viene raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

Per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi:

(a) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

(b) per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo di cui al primo comma viene confermata da un revisore esterno.

Articolo 128 Esposizioni in strumenti di capitale

1.           Le seguenti esposizioni sono considerate esposizioni in strumenti di capitale:

a)      esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b)      esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

2.           Alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a meno che esse non debbano essere detratte conformemente alla parte II, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250% conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% conformemente all'articolo 84, paragrafo 3, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 123.

3.           Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di patrimonio di vigilanza emessi da enti sono classificati come crediti in strumenti di capitale, a meno che non debbano essere detratti dai fondi propri, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250% ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 123.

Articolo 129 Altre posizioni

1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

2. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20%. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0%.

4. All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0%.

5. Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI idonea, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere (basket) sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250% e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.

7. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 197 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 208 a 210, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito non finanziata conformemente al capo 4. Queste esposizioni vengono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 107. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100% * valore dell'esposizione, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.

Sezione 3 Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito

Sottosezione 1 Riconoscimento delle ECAI

Articolo 130 ECAI

1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI idonea o se è stata avallata da un'ICAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2. Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

3. L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee.

Sottosezione 2 Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

Articolo 131 Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare, per tutte le ECAI idonee, a quali delle classi di merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito dell'ECAI idonea (attribuzione alle classi di merito di credito). Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014 e, ove necessario, presenta progetti di norme tecniche riveduti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE rispetta i seguenti requisiti:

(a) per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE considera fattori quantitativi quali il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sugli inadempimenti, l'ABE chiede all'ECAI quale ritenga essere il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito;

(b) per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE considera fattori qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di inadempimento utilizzata dall'ECAI;

(c) l'ABE raffronta i tassi di inadempimento riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di inadempimento riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente grado di rischio di credito;

(d) qualora i tassi di inadempimento riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE assegna alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;

(e) quando l'ABE ha aumentato il fattore di ponderazione associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di inadempimento riscontrati per la valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE decide di ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 3 Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione (Export Credit Agencies)

Articolo 132 Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

1. Ai fini dell'articolo 109, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;

(b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito "MEIP") stabiliti dalla metodologia dell'OCSE.

2. Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, viene riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione viene applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.

Tabella 9

MEIP || 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7

Fattore di ponderazione del rischio || 0% || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

3.           L'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 1° gennaio 2014 sulle agenzie per il credito all'esportazione che possono essere utilizzate dagli enti in conformità del paragrafo 1.

Sezione 4 Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

Articolo 133 Requisiti generali

Un ente può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

a)           un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;

b)           un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;

c)           un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;

d)           qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;

e)           qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;

f)            qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.

Articolo 134 Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione

1. Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.

2. Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione viene utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:

(a) determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

(b) determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 124.

4. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

Articolo 135 Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

1. Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.

2. Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non viene utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150%, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150%;

(b) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50%, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100%.

Articolo 136 Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

Quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di ponderazione del rischio.

Capo 3 Metodo basato sui rating interni

Sezione 1 Permesso delle autorità competenti di utilizzare il metodo IRB

Articolo 137 IRB Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

(1)     "sistema di rating": l'insieme di metodi, procedimenti, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a gradi o aggregati (rating) e alla stima quantitativa degli inadempimenti e delle perdite per un dato tipo di esposizione;

(2)     "tipo di esposizione": un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo di operazioni che possono essere limitate a una sola entità o a un unico sottoinsieme di entità all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizioni venga gestito in modo diverso in altre entità del gruppo;

(3)     "unità operativa": qualsiasi entità organizzativa o giuridica a sé stante, aree di attività, articolazioni geografiche;

(4)     "entità finanziaria regolamentata":

a)       le seguenti entità, comprese quelle di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza prudenziale conformemente alla normativa UE o alla normativa di un paese terzo che applica requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione:

i)        un ente creditizio;

ii)       un'impresa di investimento;

iii)      un'impresa di assicurazione;

iv)      una società di partecipazione finanziaria;

v)       una società di partecipazione mista;

b)      qualsiasi altra entità che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

i)        svolge una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

ii)       è una filiazione di un'entità finanziaria regolamentata;

iii)      è inclusa nella vigilanza prudenziale a livello consolidato del gruppo;

c)       qualsiasi entità di cui alla lettera a), punti da i) a v), o alla lettera b), che non è soggetta a requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ma che è parte di un gruppo soggetto a tali disposizioni su base consolidata;

(5)     "grande entità finanziaria regolamentata": qualsiasi entità finanziaria regolamentata le cui attività totali, a livello di tale impresa individuale o a livello consolidato del gruppo, sono uguali o superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, dove per determinare la dimensione delle attività si usa l'ultimo bilancio sottoposto a revisione dell'impresa madre e delle filiazioni consolidate;

(6)     "entità finanziaria non regolamentata": qualsiasi altra entità che non è un'entità regolamentata ma svolge una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

(7)     "grado di merito del debitore": una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali viene derivata la stima della probabilità di inadempimento (PD);

(8)     "grado di merito dell'operazione": una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della perdita in caso di inadempimento;

(9)     "gestore (servicer)": un'entità che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti valutano l'equivalenza dei requisiti prudenziali in materia di regolamentazione e di vigilanza stabiliti nella legislazione di paesi terzi.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 138 Permesso di utilizzare il metodo IRB

1. Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente permette agli enti di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni (nel seguito "metodo IRB").

2. Il permesso di utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne delle perdite in caso di inadempimento (nel seguito "LGD") e dei fattori di conversione, è richiesto per ciascun sistema di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.

3. Gli enti devono ottenere il permesso delle autorità competenti per quanto segue:

(a) modifiche del campo di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto il permesso di utilizzare;

(b) modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto il permesso di utilizzare.

Il campo di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.

4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti valutano la rilevanza delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB di cui al paragrafo 1 che richiedono un permesso aggiuntivo o notifica.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 139 Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB

1. L'autorità competente concede ad un ente il permesso a norma dell'articolo 138 di applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:

(a) i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

(b) i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;

(c) l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

(d) l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

(e) l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;

(f) l'ente ha convalidato i suoi sistemi di rating su un periodo di tempo adeguato prima del permesso di utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi e metodi siano adatti al loro campo di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione;

(g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti in materia di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 95.

I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 140 Esperienza precedente all'uso del metodo IRB

1. Un ente che chieda il permesso di applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti il permesso all'uso del metodo IRB.

2. Un ente che chieda il permesso all'utilizzo di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti il permesso dell'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.

3. Se, dopo il permesso iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating viene esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.

Articolo 141 Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

(a)          presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;

b)           dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 142 Metodologia per classificare le esposizioni alle diverse classi

1. La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.

2. Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

(a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali;

(b) crediti o crediti potenziali verso enti;

(c) crediti o crediti potenziali verso imprese;

(d) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

(e) crediti in strumenti di capitale;

(f) posizioni inerenti a cartolarizzazione;

(g) altre attività diverse dai crediti.

3. Le seguenti esposizioni vengono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):

(a) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o entità del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 110 e 111;

(b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 112, paragrafo 2 e verso organizzazioni internazionali di cui all'articolo 113 alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% a norma dei predetti articoli.

4. Le seguenti esposizioni vengono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):

(a) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 110;

(b) esposizioni verso entità del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2; e

(c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112.

5. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri:

(a) deve trattarsi di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:

i)        una o più persone fisiche;

ii)       una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma esclusi i crediti ed i crediti potenziali garantiti da proprietà immobiliari residenziali – non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

(b) nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

(c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

(d) ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.

6. Le seguenti esposizioni vengono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):

(a) esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

(b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

7. Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

8. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

(a) si tratta di esposizioni verso un'entità creata ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali;

(b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

(c) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.

9. Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 162, paragrafo 4.

Articolo 143 Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative

1. Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano ottenuto il permesso delle autorità competenti di utilizzare in permanenza il metodo standardizzato conformemente all'articolo 145.

Previo permesso delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 142, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149.

2. L'autorità competente stabilisce il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è ritenuto adeguato dall'autorità competente sulla base della natura e della dimensione dell'ente, dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.

3. Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.

4. Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1° gennaio 2013 conservano la facoltà di calcolare i requisiti in materia di fondi propri utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza.

5. Un ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni può utilizzare il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto il permesso di applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 145.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono le condizioni alle quali gli enti sono tenuti a conformarsi per attuare il metodo IRB conformemente al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 144 Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati

1. Un ente che utilizza il metodo IRB può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

(b) l'ente ha ricevuto il permesso preliminare dell'autorità competente.

2. Gli enti che hanno ottenuto il permesso, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 146, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso dei valori delle LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 146, paragrafo 8, non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

b)      l'ente ha ricevuto il permesso preliminare dell'autorità competente.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143 e al permesso per l'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 145.

Articolo 145 Condizioni di utilizzo parziale permanente

1. Nei casi in cui hanno ricevuto il permesso preventivo delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto il permesso di utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni:

(a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

(b) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

(c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito;

(d) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:

i)        non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e

ii)       alle esposizioni verso l'amministrazione centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 4;

(e) per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

(f) per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 108, paragrafo 7;

(g) per le esposizioni in strumenti di capitale verso entità i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0% ai sensi del capo 2 (comprese le entità che beneficiano di sostegno pubblico, alle quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0%);

(h) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10% dei fondi propri;

(i) per le esposizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite;

(j) per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all'articolo 210, paragrafo 2.

Le autorità competenti consentono l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui alle lettere g) e h) alle quali questo trattamento è stato consentito in altri Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g), è superiore al 10% dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5% dei fondi propri dell'ente.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 2 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Sottosezione 1 Trattamento per tipologia/classe di esposizioni

Articolo 146 Trattamento per classe di esposizioni

1. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettera g), vengono calcolati conformemente alla sottosezione 2, ad eccezione dei casi in cui tali esposizioni sono detratte dagli elementi del capitale di base di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 o dagli elementi di classe 2.

2. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'articolo 153. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di inadempimento e per rischio di diluizione, nei confronti del venditore dei crediti commerciali acquistati, non è necessario applicare le disposizioni dell'articolo 147 e dell'articolo 154, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.

3. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento (PD), la perdita in caso di inadempimento (LGD), la durata (M) e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.

4. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera e) conformemente all'articolo 150, ad eccezione delle disposizioni definite all'articolo 146, paragrafo 6, lettera c), qualora abbiano ricevuto il permesso delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB. Le autorità competenti permettono ad un ente di applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 150, paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione 6, sottosezione 4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso una CCP derivanti dai contributi di prefinanziamento al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 6, lettera c), sono calcolati conformemente all'articolo 151.

5. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 148, paragrafo 4.

6. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 138 e alla sezione 6.

7. Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera d), gli enti forniscono stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 138 e alla sezione 6.

8. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a c), gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e i fattori di conversione di cui all'articolo 162, paragrafo 8, lettere da a) a d), a meno che non sia stato permesso l'uso di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per le classi di esposizioni di cui al paragrafo 9.

9. Per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione solo conformemente all'articolo 138.

10. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera f) sono calcolati conformemente al capo 5.

Articolo 147 Trattamento delle esposizioni sotto forma di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

1. Qualora le esposizioni sotto forma di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3 e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui al presente capo.

Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC.

2. Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

(a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 150, paragrafo 2;

(b) per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2, subordinatamente ai seguenti criteri:

i)        per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio viene moltiplicato per un fattore 2 ma non deve superare il 1 250%;

ii)       per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto a un minimo del 5%.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 di detto articolo, previo permesso delle autorità competenti.

3. Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC non soddisfano i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, o l'ente non è a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC o delle sue esposizioni sottostanti che sono esse stesse esposizioni sotto forma di quote o azioni in un OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Qualora l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

4. In alternativa al metodo descritto al paragrafo 4, gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue:

(a) l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione;

(b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo viene confermata da un revisore esterno.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare l'articolo 145, paragrafo 1, a titolo del paragrafo 2, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 2 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito

Articolo 148 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

1. Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti:

dove il fattore di ponderazione del rischio (RW) è definito come

i)       se PD = 0, RW è 0

ii)       se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di inadempimento:

– dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, RW è 0;

– dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è ;

dove la migliore stima della perdita attesa (nel seguito "ELBE") è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di inadempimento conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h);

iii)      se , ossia per tutti i valori diversi da quelli di cui ai punti i) o ii),

dove

N(x) =  la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x)

G (Z) = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x)= z)

R =       il coefficiente di correlazione, è definita come

b =       fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come

2. Per tutte le esposizioni verso grandi entità finanziarie regolamentate e entità finanziarie non regolamentate, il coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato per 1,25 come segue:

3. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 198 e 212 può essere adeguato sulla base della seguente formula:

dove:

PDpp = PD del fornitore della protezione.

RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 3 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

4. Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.

Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

5. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Durata residua || Categoria 1 || Categoria 2 || Categoria 3 || Categoria 4 || Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni || 50% || 70% || 115% || 250% || 0%

Pari o superiore a 2,5 anni || 70% || 90% || 115% || 250% || 0%

Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

6. Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 180. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 149, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.

7. Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite (first loss) in caso di perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'ECAI idonea, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, escluse le esposizioni n-1, qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 149 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

1. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:

dove il fattore di ponderazione del rischio (RW) è definito come segue:

i)       se PD = 0, RW è 0

ii)       se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di inadempimento RW è ;

dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per l'esposizione in stato di inadempimento conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h);

iii)      se , ossia per tutti i valori diversi da quelli di cui ai punti i) o ii),

dove

N(x) =  la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x);

G (Z) = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x)= z);

R =       il coefficiente di correlazione, definito come

2. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una piccola o media impresa ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 198 e 212, può essere calcolato conformemente all'articolo 148, paragrafo 3.

3. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15.

4. Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, quali definite alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,04.

Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate :

(a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica;

(b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

(c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;

(d) l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;

(e) il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.

5. Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 180 e le condizioni seguenti:

(a) l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non collegati e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;

(b) i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

(c) l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e

(d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.

6. Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per inadempimento o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

7. Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti in materia di fondi propri più elevati per tali esposizioni.

Articolo 150 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

1. Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle detratte conformemente alla parte II o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250%, conformemente all'articolo 45, secondo i diversi metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e li applicano a differenti portafogli nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi a livello interno. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

2. In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula seguente:

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 190% per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 290% per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 370% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale

importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione.

Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 158, paragrafo 5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV.

3. Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all'articolo 148, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui all'articolo 174, ai fattori di ponderazione viene assegnato un fattore di graduazione di 1,5.

A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90% sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65%. In questi casi M è pari a 5 anni.

4. Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:

(a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e

(b) gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 2.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

Articolo 151 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una controparte centrale e delle esposizioni commerciali con una controparte centrale sono determinati a norma degli articoli da 296 a 300, a seconda dei casi.

Articolo 152 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:

,

eccetto:

a)           cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso viene attribuita una ponderazione dei rischio dello 0%;

b)           i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:

,

dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.

Sottosezione 3 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

Articolo 153 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

1. Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 148, paragrafo 1.

2. Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.

3. Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.

4. Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.

5. Le autorità competenti possono esentare un ente dai requisiti per gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante.

[1]               Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria offre un forum per una cooperazione costante in materia di vigilanza bancaria. Esso mira a promuovere e rafforzare le pratiche di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il comitato è composto di rappresentanti di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Giappone, Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e di nove Stati membri dell’UE: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

[2]               C(2011) 4977.

[3]               Per un'analisi dettagliata di tutte le opzioni politiche si rinvia alla valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta.

[4]               La misura in cui le singole opzioni consentono di conseguire obiettivi pertinenti.

[5]               La misura in cui i singoli obiettivi possono essere raggiunti con un determinato livello di risorse.

[6]               COM(2009) 501, COM(2009) 502, COM(2009) 503.

[7]               GU C … del …, pag. …

[8]               http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.

[9]               GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[10]             GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

[11]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

[12]             GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

[13]             GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

[14]             GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

[15]             COM(2010) 484 definitivo.

[16]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[17]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[18]             GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

[19]             GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[20]             GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1.

[21]             GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

[22]             Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

[23]             GU L 2 del 17.11.2009, pag. 2.

Sezione 3 Importi delle perdite attese

Articolo 154 Trattamento per tipologia di esposizione

1. Per il calcolo degli importi delle perdite attese si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 146. Per le esposizioni in stato di inadempimento per le quali gli enti utilizzino le stime interne delle LGD, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima della perdita attesa (ELBE) effettuata dall'ente per l'esposizione in stato di inadempimento, conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h).

2. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente al capo 5.

3. L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni "altre attività diverse dai crediti" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera g) è pari a zero.

4. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in forma di quote di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 147 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui al presente articolo.

5. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

Per le esposizioni in stato di inadempimento (PD=1), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELbe, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di inadempimento conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h).

Per le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 3, EL è pari a 0.

6. I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 148, paragrafo 6 per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio vengono assegnati conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Durata residua || categoria 1 || categoria 2 || categoria 3 || categoria 4 || categoria 5

inferiore a 2,5 anni || 0% || 0,4% || 2,8% || 8% || 50%

pari o superiore a 2,5 anni || 0,4% || 0,8% || 2,8% || 8% || 50%

7. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:

I valori di EL sono:

EL = 0,8% per le esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL = 0,8% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL = 2,4% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

8. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:

9. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a 0%.

10. Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:

11. Per le esposizioni derivanti da strumenti derivati OTC, l'ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al presente capo può ridurre gli importi delle perdite attese per un determinato paniere di compensazione di un importo pari all'aggiustamento della valutazione del credito per tale paniere che sia già stato contabilizzato dall'ente come una svalutazione sostenuta. L'importo delle perdite attese che ne deriva non può essere inferiore a zero.

Articolo 155 Trattamento degli importi delle perdite attese

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 154, paragrafi 2, 3 e 7 dalle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativo a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in stato di inadempimento di cui all'articolo 162, paragrafo 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche per il rischio di credito specifico. Le rettifiche per il rischio di credito specifico relativo alle esposizioni in stato di inadempimento non sono utilizzate per coprire le perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativo a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

Sezione 4 PD, LGD e durata

Sottosezione 1 Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

Articolo 156 Probabilità di inadempimento (PD)

1. La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03%.

2. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:

(a) per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;

(b) per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;

(c) un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 138 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.

3. La PD dei debitori inadempienti è pari al 100%.

4. Gli enti possono tenere conto della protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

b)      la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

5. Gli enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD fatto salvo l'articolo 157, paragrafo 3.

6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 138 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.

7. In deroga all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 sono ammissibili.

Un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità competente a norma dell'articolo 138 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD fatto salvo l'articolo 157, paragrafo 3.

Article 157 Perdita in caso di inadempimento (LGD)

1. Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD conformemente all'articolo 146, paragrafo 8:

a)      per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45%;

b)      per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75%;

c)      gli enti possono riconoscere la protezione del credito finanziata e non finanziata nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;

d)      le obbligazioni garantite quali definite all'articolo 124 possono ricevere un valore della LGD dell'11,25%;

e)      per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45%;

f)       per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100%;

g)      per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75%.

2. Per il rischio di diluizione e di inadempimento, se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 138 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.

3. Se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 138, la protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti come specificato nella sezione 6 e previo permesso delle autorità competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

4. Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui all'articolo 148, paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

Article 158 Durata

1. Gli enti che non hanno ricevuto il permesso di utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni.

In alternativa, nel quadro del permesso di cui all'articolo 138, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.

2. Gli enti che hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 138 calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui alle lettere da a) a e) e fermi restando i paragrafi da 3 a 5. In tutti i casi M non è superiore a 5 anni:

a)      per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;

b)      per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a 1 anno e la durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;

c)      per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni;

d)      per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 5 giorni. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

e)      se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente conformemente all'articolo 138 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a 90 giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a 90 giorni;

f)       per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore ad 1 anno;

g)      per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali viene applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nel paniere di compensazione è superiore ad un anno, M viene calcolata in base alla formula seguente:

dove

 = una variabile di comodo (dummy) il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1

 = l'esposizione attesa nel periodo futuro tk;

 = l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk;

 = il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk;

h)      un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, la durata effettiva del credito stimata dal modello interno come M.

Fatto salvo il paragrafo 2, per i panieri di compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);

i)       per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno il permesso all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte III, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all'articolo 148, paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all'articolo 373 contiene effetti delle migrazioni di rating;

j)       ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 3, M è la durata effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore ad 1 anno.

3. Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di inadempimento o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore ad 1 giorno per:

a)      gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;

b)      i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;

c)      le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.

In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore ad 1 giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:

a)      le esposizioni verso enti derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;

b)      le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi, lettere di credito per importazioni ed esportazioni e operazioni simili con durata residua fino a un anno;

c)      le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;

d)      le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi.

4. Per le esposizioni verso imprese situate nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500 milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le imprese che possiedono e affittano principalmente beni immobili residenziali non speculativi.

5. I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.

Sottosezione 2 Esposizioni al dettaglio

Article 159 Probabilità di inadempimento (PD)

1. La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03%.

2. La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di inadempimento è pari al 100%.

3. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.

4. La protezione del credito non finanziata può essere presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 156, paragrafo 4.

Article160 Perdita in caso di inadempimento (LGD)

1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e al permesso concesso dalle autorità competenti conformemente all'articolo 138. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75%. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2. La protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 179, paragrafi 1, 2 e 3 e al permesso delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

4. La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15%.

Sottosezione 3 Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD

Article 161 Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD

1. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

Si applicano le seguenti PD minime:

a)      0,09% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;

b)      0,09% per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;

c)      0,40% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 150, paragrafo 2;

d)      1,25% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 150, paragrafo 2.

2. Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65%. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90%.

3. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è 5 anni.

Sezione 5 Valore dell'esposizione

Article162 Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio

1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche per il rischio di credito.

Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.

Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.

2. Quando gli enti utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4.

3. Per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano per il calcolo del valore dell'esposizione i metodi di cui al capo 4.

4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 197 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 208, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito non finanziata conformemente al capo 4.

5. Nel caso di posizioni elencate nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche applicate per il rischio di credito.

6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore secondo il paragrafo 1 meno i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 94. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 218, al valore dell'esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 215, paragrafo 2.

8. Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 146, paragrafo 8:

a)      alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b)      per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20% sia all'ente ordinante che all'ente accettante;

c)      per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;

d)      alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75%;

e)      gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previo permesso delle autorità competenti.

9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, viene utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

10. Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:

a)      100% nel caso di elemento a rischio pieno;

b)      50% nel caso di elemento a rischio medio;

c)      20% nel caso di elemento a rischio medio-basso;

d)      0% nel caso di elemento a rischio basso.

Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.

Articolo 163 Esposizioni in strumenti di capitale

1. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico.

2. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche per il rischio di credito specifico applicabili.

Articolo 164 Altre attività diverse da crediti

Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico.

Sezione 6 Requisiti per il metodo IRB

Sottosezione 1 Sistemi di rating

Articolo 165 Principi generali

1. Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

2. I criteri e i processi di assegnazione vengono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.

3. Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio, queste ultime possono essere considerate come le risultanze dei gradi di una scala continua di rating.

Articolo 166 Struttura dei sistemi di rating

1. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti:

a)      un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;

b)      un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 gradi per i debitori adempienti e 1 grado per quelli inadempienti;

c)      l'ente documenta la relazione tra i gradi di merito del debitore in termini di livello del rischio di inadempimento che ogni grado implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;

d)      gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di inadempimento prevedono un numero sufficiente di gradi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di singolo grado è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il grado in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempimento di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale fascia;

e)      per poter essere utilizzato per il calcolo delle stime proprie della LGD ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione del grado di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi;

f)       una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.

2. Gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 148, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 gradi per i debitori adempienti e almeno 1 grado per i debitori inadempienti.

3. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:

a)      i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;

b)      il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in un dato grado o aggregato sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra i vari gradi o aggregati è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;

c)      il processo di assegnazione delle esposizioni a gradi o ad aggregati consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le pratiche di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

4. Nell'attribuire le esposizioni a un dato grado o aggregato gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:

a)      le caratteristiche di rischio del debitore;

b)      le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;

c)      la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.

Articolo 167 L'attribuzione a gradi o aggregati

1. L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:

a)      le definizioni e i criteri di classificazione dei gradi di merito o degli aggregati sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado o aggregato debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie aree di attività, unità organizzative e articolazioni geografiche;

b)      la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati e di valutarne l'adeguatezza;

c)      i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

2. Nell'assegnare i debitori e le operazioni a gradi di merito o aggregati, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato aggregato. Se l'ente usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

Articolo 168  Assegnazione delle esposizioni

1. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri:

a)      ciascun debitore è assegnato ad un grado di merito nel quadro del processo di concessione del credito;

b)      per gli enti che hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e/o dei fattori di conversione conformemente all'articolo 138, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad un grado di merito dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;

c)      gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 148, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad un grado di merito conformemente all'articolo 166, paragrafo 2;

d)      ciascuna entità distinta verso cui l'ente è esposto è valutata separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori collegati;

e)      le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito nei seguenti casi:

i)        il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diversi gradi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera;

ii)       quando il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione al grado di merito del debitore;

iii)      quando la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.

2. Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad un grado di merito o a un aggregato nel quadro del processo di concessione del credito.

3. Per l'assegnazione a gradi di merito e ad aggregati, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

Articolo 169 Integrità del processo di assegnazione dei rating

1. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, il processo di assegnazione soddisfa i seguenti requisiti di integrità:

a)      le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;

b)      gli enti aggiornano le assegnazioni almeno una volta l'anno. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;

c)      gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.

2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione o le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun aggregato al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate all'aggregato appropriato.

3.           L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti garantiscono l'integrità del processo di assegnazione e una valutazione regolare e indipendente dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 170 Impiego dei modelli

Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o ad aggregati relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

(a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti in materia di fondi propri. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;

(b) l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

(c) i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;

(d) l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulla performance e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze del modello con gli esiti effettivi;

(e) l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

Articolo 171  Documentazione dei sistemi di rating

1. Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.

2. Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

3. Gli enti documentano le definizioni specifiche di inadempimento e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.

4. Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:

a)      fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;

b)      istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;

c)      indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

5. Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.

Articolo 172 Conservazione dei dati

1. Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte VIII.

2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, gli enti rilevano e conservano:

a)      serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;

b)       le date di assegnazione dei rating;

c)       la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;

d)       la persona responsabile per l'assegnazione del rating;

e)       le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti;

f)        la data e le circostanze di tali inadempimenti;

g)       i dati sulle PD e sui tassi effettivi di inadempimento associati ai vari gradi di rating e sulle migrazioni tra tali gradi.

3. Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 162, paragrafo 8.

4. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:

a)      serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;

b)      le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;

c)      la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;

d)      l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;

e)      i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di inadempimento;

f)       i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;

g)      i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di inadempimento.

5. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:

a)      i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni ai gradi di merito o agli aggregati;

b)      i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con i gradi di merito o gli aggregati di esposizioni;

c)      le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti;

d)      per le esposizioni in stato di inadempimento, i dati concernenti i gradi di merito o gli aggregati cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempimento e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;

e)      i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

Articolo 173 Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale

1. L'ente dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

2. Gli enti eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti in materia di fondi propri complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

3. Nel quadro delle prove di stress, gli enti che utilizzano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 3 considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di ammissibilità.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare più dettagliatamente il significato della formula "situazioni di recessione grave ma plausibile" di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 2 Quantificazione del rischio

Articolo 174 Inadempimento di un debitore

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di rating e agli aggregati, gli enti applicano il seguente metodo per determinare quando un debitore è inadempiente. Ai fini del presente capo, interviene un inadempimento in relazione a un particolare debitore allorché si verifica uno degli eventi sotto indicati:

a)      l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b)      il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, ai fini del paragrafo 2 è considerato anche l'inadempimento a livello di singola operazione.

Il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente.

Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

In ogni caso l'esposizione in arretrato deve essere superiore ad una determinata soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.

Gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

a)      l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b)      l'ente riconosce una rettifica per il rischio di credito specifico derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c)      l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d)      l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse;

e)      l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f)       il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

3. Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la determinazione delle situazioni di inadempimento di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di inadempimento.

4. Se l'ente giudica che una esposizione precedentemente classificata come in stato di inadempimento è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di inadempimento, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro inadempimento.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 175 Requisiti generali per il processo di stima

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di rating o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti:

a)      le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;

b)      l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza degli inadempimenti, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;

c)      va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 176, paragrafo 1, lettere h) e j), articolo 176, paragrafo 2, lettera e), articolo 177, paragrafo 2, secondo comma, articolo 178, paragrafo 1, lettera f) e articolo 178, paragrafo 3, secondo comma. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;

d)      la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;

e)      per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;

f)       gli enti integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti dall'ente o dall'autorità competente, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.

L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1° gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la determinazione di inadempimento di cui all'articolo 174 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

2. L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:

a)      i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;

b)      l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale vengono utilizzati i dati aggregati;

c)      i dati aggregati vengono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;

d)      l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;

e)      l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

Articolo 176 Requisiti specifici per la stima della PD

1. Nel quantificare i parametri di rischio da associare ai gradi di rating o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali:

a)      gli enti stimano le PD per ciascun grado di merito del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;

b)      per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la perdita attesa (nel seguito "EL") per grado di merito del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di inadempimento relativi ad un orizzonte temporale annuale;

c)      se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 177, paragrafo 1, lettera a);

d)      gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;

e)      nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sugli inadempimenti desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;

f)       nella misura in cui un ente associa i gradi di merito utilizzati internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna ai propri gradi di merito i tassi di inadempimento osservati per i gradi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. Vengono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di inadempimento e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di inadempimento utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 174. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;

g)      nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione degli inadempimenti, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 28;

h)      a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente a norma dell'articolo 138 a utilizzare le stime interne delle LDG o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

2. Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:

a)      gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito o aggregato sulla base della media di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale;

b)      le stime della PD possono essere altresì derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate delle LGD;

c)      gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esista uno stretto nesso fra:

i)        il processo seguito dall'ente per assegnare le esposizioni a un dato grado di merito o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna;

ii)       il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;

d)      se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 177, paragrafo 1, lettera a);

e)      a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;

f)       gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (effetti di maturazione).

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)      le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere i permessi di cui al paragrafo 1, lettera h) e al paragrafo 2, lettera e);

b)      le condizioni in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 138.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 177 Requisiti specifici per le stime interne della LGD

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:

a)      gli enti stimano la LGD per grado di merito o aggregato sulla base della LGD effettiva media per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti);

b)      gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

c)      gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente;

d)      nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale;

e)      nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla;

f)       nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;

g)      nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD;

h)      per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la possibilità di ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero;

i)       le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita;

j)       per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:

a)      derivare le stime della LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;

b)      tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD;

c)      per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)      la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b)      le condizioni in base alle quali l'autorità competente può consentire ad un ente a norma del paragrafo 3 di utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Article 178 Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:

a)      gli enti stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando la media ponderata degli inadempimenti derivante da tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati;

b)      gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

c)      le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempimento. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza degli inadempimenti e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore;

d)      nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dall'inadempimento, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici;

e)      gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;

f)       l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.

2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

3. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai requisiti sui dati storici di cui al paragrafo 1, lettera a), se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)      la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b)      le condizioni in base alle quali l'autorità competente può consentire ad un ente di utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 179 Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati sui crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne della LGD e per le esposizioni al dettaglio

1. I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:

a)      gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;

b)      ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 167, 168 e 169;

c)      la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previo permesso delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

2. Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 167 a 169.

I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.

3. I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati.

I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto il permesso di applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso tali entità a norma dell'articolo 145. In tal caso si applicano i requisiti del capo 4.

5. Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a un dato grado di merito o aggregato, nonché alla stima della PD.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire il riconoscimento delle garanzie personali condizionali.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 180 Requisiti per i crediti commerciali acquistati

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

3. L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:

a)      l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;

b)      l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

c)      l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;

d)      l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;

e)      l'ente si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.

4. L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.

5. L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

6. L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.

Sottosezione 3 Validazione delle stime interne

Articolo 181 Validazione delle stime interne

Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:

(a) presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;

(b) gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di inadempimento con le stime della PD per ciascun grado di merito e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per il grado in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;

(c) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

(d) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;

(e) gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, della LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità degli inadempimenti. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino gli inadempimenti e le perdite effettive.

Sottosezione 4 Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni

Articolo 182 Requisito in materia di fondi propri e quantificazione del rischio

Ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:

(a) le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo viene applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;

(b) i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;

(c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;

(d) l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

(e) gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;

(f) le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);

(g) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

Articolo 183 Processo di gestione del rischio e controlli

Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

(a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quelle corrette per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

(b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;

(c) adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;

(d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;

(e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

Articolo 184 Validazione e documentazione

Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

(a) gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;

(b) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;

(c) gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;

(d) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

(e) gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle regole di cui sopra;

(f) il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.

Sottosezione 5 Governance e sorveglianza interne

Articolo 185 Governo societario

1. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di gestione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla dirigenza.

2. L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:

a)      informa l'organo di gestione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;

b)      ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;

c)      assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.

L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

3. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti soggetti. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più dettagliatamente gli obblighi a carico dell'organo di gestione, del suo comitato esecutivo e dell'alta dirigenza di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Article 186 Controllo del rischio di credito

1. L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione, selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating.

2. Rientrano tra le competenze dell'unità (una o più) di controllo del rischio di credito:

a)      la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

b)      la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente;

c)      l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di grado di merito e di aggregato siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

d)      l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

e)      la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

f)       la partecipazione attiva all'elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

g)      la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

h)      la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

3. Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 175, paragrafi 2 e 3 possono affidare a terzi le seguenti attività:

a)      la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

b)      la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente;

c)      la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

d)      la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;

e)      la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

4. Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.

Articolo 187 Audit interno

L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.

Capo 4 Attenuazione del rischio di credito

Sezione 1 Definizioni e prescrizioni generali

Articolo 188 Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

(1) "ente prestatore": l'ente che ha l'esposizione in questione;

(2) "operazioni di prestito garantite": operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno quotidianamente;

(3) "operazioni correlate ai mercati finanziari": operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno quotidianamente;

(4) "organismo di investimento collettivo sottostante": un organismo di investimento collettivo nelle cui azioni o quote ha investito un altro organismo di investimento collettivo.

Articolo 189 Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. In nessun caso un'esposizione per la quale un ente ottiene un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale un ente non ha un'attenuazione del rischio di credito.

2. Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, a seconda del caso, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.

3. Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.

4. Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.

5. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:

a)      suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;

b)      per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

6. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:

a)      suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;

b)      per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

Articolo 190 Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. La tecnica utilizzata dall'ente prestatore per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate da tale ente sono tali da produrre meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

2. L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi.

3. Nel caso di protezione del credito finanziata, per essere considerate ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)      sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 193 a 196, a seconda del caso;

b)      sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.

4. Nel caso di protezione del credito finanziata, l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato.

5. Nel caso di protezione del credito non finanziata, un fornitore è considerato ammissibile solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)      il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui alla sezione 2;

b)      il fornitore della protezione è sufficientemente affidabile;

c)      il contratto di protezione soddisfa tutti i criteri di cui al paragrafo 6.

6. Nel caso di protezione del credito non finanziata, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)      è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli da 197 a 199, a seconda del caso;

b)      ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.

7. La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3.

8. Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

9. Nonostante l'attenuazione del rischio di credito presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.

10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)      che cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3;

b)      quale grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore è considerato troppo elevato ai fini del paragrafo 4;

c)      quando un fornitore di protezione è considerato sufficientemente affidabile ai fini del paragrafo 5, lettera b).

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 2 Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito

Sottosezione 1 Protezione del credito finanziata

Articolo 191 Compensazione in bilancio

L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.

Fermo restando l'articolo 192, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione in bilancio.

Articolo 192 Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 218 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fermo restando l'articolo 293, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 193 e 194.

Articolo 193 Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi

1. Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

a)      i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente;

b)      i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;

c)      i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;

d)      i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

e)      i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

f)       gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;

g)      l'oro;

h)      le posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione, che hanno una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione in base al metodo di cui al capo 5, sezione 3, sottosezione 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:

a)      i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 110, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

b)      i titoli di debito emessi da entità del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 111, paragrafo 4;

c)      i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2;

d)      i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 113.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), la categoria "titoli di debito emessi da enti" include:

a)      i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in applicazione dell'articolo 110, le esposizioni nei loro confronti non sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono stabilite;

b)      i titoli di debito emessi da entità del settore pubblico quando le esposizioni verso tali entità sono trattate conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 2;

c)      i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 112, paragrafo 2.

4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:

a)      sono quotati in mercati ufficiali;

b)      sono qualificati come debito di primo rango (senior);

c)      tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI idonea associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

d)      l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

e)      la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)      le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

b)      gli organismi di investimento collettivo si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

6. Ai fini del paragrafo 5, se l'organismo di investimento collettivo o i suoi organismi di investimento collettivo sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono alle due operazioni che seguono:

a)      calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;

b)      qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, lo sottraggono dal valore totale delle attività ammissibili.

7. In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.

8. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per identificare gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), all'articolo 194, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 219, paragrafi 1 e 4 e all'articolo 293, paragrafo 2, lettera e).

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia per il calcolo dell'importo delle quote o delle azioni di un OIC che gli enti possono utilizzare come garanzie reali di cui al paragrafo 6 e all'articolo 194, paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)      gli indici principali identificati conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 8;

b)      i mercati ufficiali di cui al paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 194, paragrafo 1, all'articolo 219, paragrafi 1 e 4, all'articolo 293, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 389, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 404, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 415, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato IV, parte III, punto 17.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 194 Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 193, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:

a)      gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in mercati ufficiali;

b)      le quote o azioni di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)        le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

ii)       l'organismo di investimento collettivo si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 193, paragrafi 1 e 2 e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).

Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

2. Se l'organismo di investimento collettivo o i suoi organismi di investimento collettivo sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 193, paragrafi 1 e 2, e in quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

a)      calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;

b)      qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, lo sottraggono dal valore totale delle attività ammissibili.

Articolo 195 Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB

1. In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 193 e 194, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:

a)      le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi da 2 a 6;

b)      i crediti commerciali conformemente al paragrafo 7;

c)      altre garanzie reali materiali conformemente ai paragrafi 8 e 10;

d)      il leasing conformemente al paragrafo 9.

2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 119, paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)      il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzano sia il valore dell'immobile che la performance del debitore quando determinano la rilevanza o meno di tale dipendenza;

b)      il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

3. Gli enti possono utilizzare come garanzie immobiliari residenziali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Gli enti possono utilizzare come garanzie immobiliari non residenziali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:

a)      le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

b)      le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.

6. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

(a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato o al 60% del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

(b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui al primo comma finché entrambe le condizioni non saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

7. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

8. Le autorità competenti permettono ad un ente di utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi da 2 a 6 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)      esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;

b)      esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono comunicati, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;

c)      l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;

d)      l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70% del valore della garanzia per più del 10% delle liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che la loro valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.

Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 205.

Dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 10, le autorità competenti consentono agli enti di utilizzare solo i tipi di altre garanzie reali materiali che sono inclusi in tali norme.

9. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 206 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.

10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di garanzie reali materiali per i quali le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), sono soddisfatte in base ai criteri di cui a tali lettere.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 196 Altri tipi di protezione del credito finanziata

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito finanziata:

(a) i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;

(b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;

(c) gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta.

Sottosezione 2 Protezione del credito non finanziata

Articolo 197 Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

1. Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito non finanziata:

a)      amministrazioni centrali e banche centrali;

b)      amministrazioni regionali o autorità locali;

c)      banche multilaterali di sviluppo;

d)      organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112;

e)      entità del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 111;

f)       enti;

g)      altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)        la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

ii)       nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

2. Quando gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito non finanziata un garante deve essere valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6.

Gli enti possono utilizzare come fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata altri enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti.

Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 112 della direttiva [inserita dall'OP].

Articolo 198 Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4

Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:

(a) hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito non finanziata;

(b) sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

(c) nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

(d) hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.

Sottosezione 3 Tipi di derivati su crediti

Articolo 199 Ammissibilità dei derivati su crediti

1. Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:

a)      i credit default swaps;

b)      i total return swaps;

c)      le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo (fair value) dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui alla sottosezione 2, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito non finanziata.

Sezione 3 Requisiti

Sottosezione 1 Protezione del credito finanziata

Articolo 200 Requisiti per gli accordi di compensazione in bilancio (diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari)

Gli accordi di compensazione in bilancio — diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari — possono essere considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

(a) gli accordi sono efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

(b) l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;

(c) l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

(d) l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.

Articolo 201 Requisiti per accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 202, paragrafo 1, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

(a) dispongono di una solida base giuridica e sono applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

(b) assicurano alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

(c) assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

Articolo 202 Requisiti per le garanzie reali finanziarie

1. Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. Non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia.

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 124 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.

3. Gli enti devono ottemperare alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

Gli enti devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

4. Gli enti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti operativi:

a)      documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

b)      impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;

c)      dispongono di politiche e di pratiche documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;

d)      calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;

e)      se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;

f)       assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività dei contratti di margine con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste in uscita e di tempo di risposta alle richieste in entrata;

g)      dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:

i)        i rischi ai quali li espongono i contratti di margine;

ii)       il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;

iii)      il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;

iv)      la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.

5. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.

Articolo 203 Requisiti per le garanzie immobiliari

1. I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. In materia di certezza giuridica devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a)      l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;

b)      sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;

c)      il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

3. In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a)      gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

b)      la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5% dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.

Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell'immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione.

4. Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.

5. Gli enti dispongono di procedure per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

Articolo 204 Requisiti per i crediti commerciali

1. I crediti commerciali sono considerati come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. In materia di certezza giuridica devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a)      il meccanismo giuridico attraverso il quale vengono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sul ricavato fornito dalle garanzie stesse;

b)      gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;

c)      gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti;

d)      gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

e)      le procedure interne dell'ente assicurano che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempimento del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;

f)       in caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.

3. In materia di gestione del rischio devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a)      l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso vaglia la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;

b)      il margine fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni giuridiche;

c)      i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;

d)      gli enti non utilizzano i crediti commerciali emananti da soggetti collegati al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;

e)      gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.

Articolo 205 Requisiti per altre garanzie reali materiali

Le garanzie reali materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale materiale è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

(b) con la sola eccezione dei crediti privilegiati consentiti menzionati all'articolo 204, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;

(c) gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

(d) il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

(e) gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;

(f) le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;

(g) sia la valutazione iniziale che la rivalutazione tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. In sede di valutazione e rivalutazione gli enti prestano particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

(h) gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;

(i) il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.

Articolo 206 Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:

(a) sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 203 o 205, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;

(b) il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

(c) il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;

(d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello della LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

Articolo 207 Requisiti per altri tipi di protezione del credito finanziata

1. Per essere ammessi al trattamento di cui all'articolo 227, paragrafo 1, i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)      il credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti;

b)      l'ente terzo riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;

c)      a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente;

d)      la costituzione in garanzia o la cessione in pegno è incondizionata e irrevocabile.

2. Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;

b)      la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il previo consenso dell'ente prestatore;

c)      l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di inadempimento del debitore;

d)      l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;

e)      la protezione del credito viene fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;

f)       la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;

g)      il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;

h)      il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;

i)       il valore di riscatto non può essere richiesto senza il previo consenso dell'ente;

j)       l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle dell'Unione.

Sottosezione 2 La protezione del credito non finanziata e le credit linked notes

Articolo 208 Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

1. Fermo restando l'articolo 209, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito non finanziata ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      la protezione del credito è diretta;

b)      l'entità della protezione del credito è chiaramente definita;

c)      il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:

i)        consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,

ii)       aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

iii)      eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 129, paragrafo 7 e dell'articolo 162, paragrafo 4;

iv)      consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d)      la protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

2. L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.

3. L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito non finanziata nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito non finanziata in tutte le giurisdizioni pertinenti. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

Articolo 209 Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico

1. Gli enti possono trattare l'esposizione di cui al paragrafo 2 come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dalle entità elencate in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)      la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

b)      la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 208 e all'articolo 210, paragrafo 1, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

c)      la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell'entità in questione.

2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di una qualsiasi delle seguenti entità:

a)      amministrazioni centrali o banche centrali;

b)      amministrazioni regionali o autorità locali;

c)      entità del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 111, paragrafo 4;

d)      banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% nel quadro o in forza del capo 2;

e)      entità del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 2.

3. Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia delle entità elencate al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da una di tali entità e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Articolo 210 Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

1. Le garanzie personali si considerano protezione del credito non finanziata ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 208 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)      in caso di inadempimento o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.

Nel caso di protezione del credito non finanziata a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 208, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma devono solo essere rispettati entro un termine generale di 24 mesi;

b)      la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

c)      è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)        la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;

ii)       quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dalle entità di cui all'articolo 209, paragrafo 1 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

i)        corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;

ii)       è proporzionale alla copertura della garanzia personale;

b)      l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.

Articolo 211 Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti

1. I derivati su crediti si considerano protezione del credito non finanziata ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 208 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)      gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:

i)        il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,

ii)       il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,

iii)      la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;

b)      per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:

i)        gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;

ii)       è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;

c)      se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

d)      sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;

e)      l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;

f)       l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 228, paragrafo 2.

2. Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso, ossia l'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante, o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)      l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

b)      l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.

Articolo 212 Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4

1. Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:

a)      l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:

i)        un'esposizione verso imprese quale definita all'articolo 142, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;

ii)       un'esposizione verso un governo regionale, un'autorità locale o un'entità del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 142;

iii)      un'esposizione verso un'impresa di piccole o medie dimensioni, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 142, paragrafo 5;

b)      i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;

c)      l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:

i)        derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name,

ii)       derivati su crediti relativi a panieri del tipo first-to-default,

iii)      derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default,

d)      la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 208, 210 e 211;

e)      il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;

f)       un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;

g)      la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;

h)      se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;

i)       se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;

j)       i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;

k)      gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;

l)       nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di inadempimento. In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.

Sezione 4 Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

Sottosezione 1 Protezione del credito finanziata

Articolo 213 Credit linked notes

Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito finanziata secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito non finanziata.

Articolo 214 Compensazione in bilancio

I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito finanziata per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.

Articolo 215 Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di compensazione

1. Quando gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato agli articoli da 218 a 221 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

2. Ai fini del calcolo di E* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      gli enti calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):

i)       il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione;

ii)      il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo;

b)      gli enti calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):

i)       la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;

ii)      la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;

c)      gli enti applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo;

d)      gli enti applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo tipo di compensazione.

3. Gli enti calcolano E* conformemente alla formula seguente:

dove

Ei =        il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

Ci =       il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione I;

 =    la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j;

 =     la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b);

 =   la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j;

 =    la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k.

4. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 108 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per "gruppo di titoli" si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati a seconda dei casi agli articoli 219 e 220.

Articolo 216 Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi tipo di compensazione

1. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, in alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti possono utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati.

2. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i loro modelli interni per i finanziamenti con margini se tali finanziamenti sono coperti da un accordo tipo di compensazione bilaterale che soddisfa i requisiti di cui al capo 6, sezione 7.

3. Un ente può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente decide di utilizzare il metodo dei modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui all'articolo 215.

Gli enti che hanno ottenuto il permesso per un modello interno per la gestione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5, possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno ottenuto tale permesso possono comunque presentare alle autorità competenti una domanda di permesso per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini del presente articolo.

4. Le autorità competenti consentono ad un ente di utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:

a)      il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la segnalazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;

b)      l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)       è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;

ii)      è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;

iii)      elabora ed analizza quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;

c)      le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio sono verificate da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;

d)      l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;

e)      l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;

f)       i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;

g)      l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;

h)      nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;

i)       l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;

j)       il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 286, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 288.

5. Il modello interno per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

6. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:

dove:

Ei =        il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

Ci =       il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i.

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

7. Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:

a)      è effettuato quanto meno quotidianamente;

b)      è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

c)      è basato su un periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

d)      è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

e)      i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.

Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un paniere di compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 279, paragrafi 2 e 3, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 279, paragrafo 4.

8. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 108 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)      che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;

b)      i criteri per determinare se un modello interno sia solido e venga applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 217 Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell'articolo 143, paragrafo 1 e dell'articolo 145, paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare.

2. In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all'articolo 202, paragrafo 4, lettera d).

3. Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 106, paragrafo 1.

Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20%, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione la ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2.

4. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'articolo 222. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10%.

5. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0%, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilabili, quando non vi siano disallineamenti di valuta.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10%, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione del capo 2.

6. Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

a)      la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;

b)      la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 109 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20%.

7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6, la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:

a)      i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 110;

b)      i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in base all'articolo 112, paragrafo 2;

c)      i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 113.

Articolo 218 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 219 a 222, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 219 a 222.

Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.

2. Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

dove

C =        il valore della garanzia reale;

HC =      la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222;

Hfx =      la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222.

Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 215 e 216.

3. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

dove:

E =        il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita;

HE =       la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222.

Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti calcolano EVA come segue:

.

4. Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:

a)      per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 106, paragrafo 1;

b)      gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 utilizzando un fattore di conversione del 100% anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi.

5. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:

dove:

CVAM =   CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;

E* =       il valore dell'esposizione corretto integralmente.

6. Gli enti possono calcolare le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui all'articolo 219 o il metodo basato sulle stime interne di cui all'articolo 220.

Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

7. Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità come segue:

dove:

ai =        la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia;

Hi =       la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i.

Articolo 219 Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità (ipotizzando una rivalutazione giornaliera).

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito || Durata residua || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 193, lettera b) || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 193, lettere c) e d) || Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 193, lettera h)

|| || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%)

1 || ≤ 1 anno || 0,707 || 0,5 || 0,354 || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,829 || 2 || 1,414

|| > 1 ≤ 5 anni || 2,828 || 2 || 1,414 || 5,657 || 4 || 2,828 || 11,314 || 8 || 5,657

|| > 5 anni || 5,657 || 4 || 2,828 || 11,314 || 8 || 5,657 || 22,628 || 16 || 11,313

2-3 || ≤ 1 anno || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,828 || 2 || 1,414 || 5,657 || 4 || 2,828

|| > 1 ≤ 5 anni || 4,243 || 3 || 2,121 || 8,485 || 6 || 4,243 || 16,971 || 12 || 8,485

|| > 5 anni || 8,485 || 6 || 4,243 || 16,971 || 12 || 8,485 || 33,942 || 24 || 16,970

4 || ≤ 1 anno || 21,213 || 15 || 10,607 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

|| > 1 ≤ 5 anni || 21,213 || 15 || 10,607 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

|| > 5 anni || 21,213 || 15 || 10,607 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine || Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine

|| periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 20 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 10 giorni (%) || periodo di liquida-zione di 5 giorni (%)

1 || 0,707 || 0,5 || 0,354 || 1,414 || 1 || 0,707

2-3 || 1,414 || 1 || 0,707 || 2,828 || 2 || 1,414

Tabella 3

Altri tipi di garanzie o di esposizioni

|| periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili || 21,213 || 15 || 10,607

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali || 35,355 || 25 || 17,678

Contante || 0 || 0 || 0

Oro || 21,213 || 15 || 10,607

Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta

periodo di liquidazione di 20 giorni (%) || periodo di liquidazione di 10 giorni (%) || periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

11,314 || 8 || 5,657

2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a)      per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi;

b)      per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a 5 giorni lavorativi;

c)      per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a 10 giorni lavorativi.

Quando un ente ha un'operazione o un paniere di compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 279, paragrafi 2 e 3, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.

3. Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.

Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 193, paragrafo 7.

4. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

5. Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.

Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 193, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

Articolo 220 Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Le autorità competenti consentono agli enti di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto il permesso ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente al permesso delle autorità competenti.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.

Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.

Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.

2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:

a)      gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

b)      gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:

i)       20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;

ii)      5 giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;

iii)      10 giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;

c)      gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:

dove:

TM =     il periodo di liquidazione rilevante;

HM =     la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM;

HN =     la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN;

d)      gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;

e)      il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

f)       gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.

3. La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:

a)      un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;

b)      se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);

c)      gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;

d)      nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

i)        l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;

ii)       la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;

iii)      la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

iv)      l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

Articolo 221 Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 219 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 220, le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

dove:

H =        la rettifica per volatilità applicabile,

HM =      la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

NR =       il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

TM =     il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

Articolo 222 Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0% nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità a norma dell'articolo 219 o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma dell'articolo 220 e quando le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a h) sono soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza degli articoli da 219 a 221 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0%. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 216 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.

2. Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0% se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)      l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma del capo 2;

b)      l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;

c)      la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;

d)      il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;

e)      l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;

f)       la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;

g)      l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente;

h)      la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.

3. La categoria "operatori primari di mercato" di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende le seguenti entità:

a)      le entità di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione del capo 2;

b)      gli enti;

c)      le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20% in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente con una PD equivalente a quella associata a valutazioni del merito di credito di ECAI associate dall'ABE alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese a norma del capo 2;

d)      gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti in materia di fondi propri o di leva finanziaria;

e)      i fondi pensione regolamentati;

f)       gli organismi di compensazione riconosciuti.

Article 223 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E* quale calcolata a norma dell'articolo 218, paragrafo 5 come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 108. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E* come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 106, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.

2. Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la LGD* come segue:

dove:

LGD =   la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3, qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali,

E =        il valore dell'esposizione calcolato come previsto all'articolo 29, paragrafo 2,

E* =       il valore dell'esposizione corretto integralmente calcolato come previsto all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 224 Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1. Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente.

Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili, l'immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore cauzionale dell'immobile. Il perito indipendente non tiene conto di elementi speculativi nella valutazione del valore cauzionale dell'immobile e documenta tale valore in modo chiaro e trasparente.

Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore cauzionale dell'immobile, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 203, paragrafo 3 e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.

2. Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare incassabile.

3. Gli enti valutano le garanzie reali materiali diverse dagli immobili al valore di mercato, che essi calcolano come l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

Articolo 225 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1. Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100% anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.

Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.

2. La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.

Tabella 5

LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

|| LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali || LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali || Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C* || Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C**

Crediti commerciali || 35% || 65% || 0% || 125%

Immobili residenziali/immobili non residenziali || 35% || 65% || 30% || 140%

Altre garanzie reali || 40% || 70% || 30% || 140%

3. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 2, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50% alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 120, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita da beni immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 195, paragrafo 6.

Articolo 226 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

1. Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)      gli enti impiegano il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;

b)      un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili.

2. Gli enti sono tenuti a frazionare il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (ovvero il valore dopo l'applicazione della rettifica per volatilità di cui all'articolo 218, paragrafo 5) in parti tali da ottenere una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una parte coperta da crediti commerciali, una parte coperta da immobili non residenziali o residenziali, una parte coperta da altre garanzie reali ammissibili e una parte non garantita, se del caso.

3. Gli enti calcolano la LGD* di ciascuna parte dell'esposizione ottenuta a norma del paragrafo 2 separatamente, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente capo.

Articolo 227 Altri tipi di protezione del credito finanziata

1. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 207, paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono essere trattati come una garanzia dell'ente terzo.

2. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 207, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:

a)      quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;

b)      quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne della LGD dell'ente, riceve una LGD del 40%.

In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:

a)      un fattore di ponderazione del rischio del 20%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20%;

b)      un fattore di ponderazione del rischio del 35%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50%;

c)      un fattore di ponderazione del rischio del 70%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100%;

d)      un fattore di ponderazione del rischio del 150%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150%.

4. Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 196, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:

a)      quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

b)      quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito di cui all'articolo 193, paragrafo 4.

Sottosezione 2 Protezione del credito non finanziata

Articolo 228 Valutazione

1. Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito non finanziata conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito non finanziata (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.

2. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:

a)      qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40% il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;

b)      qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60% del valore dell'esposizione.

3. Quando la protezione del credito non finanziata sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:

dove:

G* =      l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,

G =        l'importo nominale della protezione del credito,

Hfx =      la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.

In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.

4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e possono calcolarle in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 219 e 220. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 221.

Articolo 229 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti (tranche)

Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni first loss non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

Articolo 230 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente:

dove:

E =       il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 106; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 106, paragrafo 1;

GA =     l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 228, paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5;

r =        il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g =        il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

2. Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango.

3. Gli enti possono estendere il trattamento di cui all'articolo 109, paragrafi 4 e 5, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

Articolo 231 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB

1. Per la quota garantita del valore dell'esposizione (E) (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA), la PD, ai fini dell'applicazione del capo 3, sezione 3, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non finanziata non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare ai fini del capo 3, sezione 3 può essere quella associata a crediti di primo rango.

2. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.

3. GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione dell'articolo 228, paragrafo 3 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5. E è il valore dell'esposizione conformemente al capo 3, sezione 4. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100% anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

Sezione 5 Disallineamenti di durata

Articolo 232 Definizione di disallineamenti di durata

Disallineamento di durata

1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile.

2. In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a)      la sua durata originaria è inferiore ad 1 anno;

b)      l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di 1 giorno anziché di 1 anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 158, paragrafo 3.

Articolo 233 Durata della protezione del credito

1. Fatto salvo il limite massimo di 5 anni, la durata effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

2. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

3. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.

Articolo 234 Valutazione della protezione

1. Per le operazioni soggette a protezione del credito finanziata nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito finanziata ammissibile.

2. Per le operazioni soggette a protezione del credito finanziata nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

dove:

CVA =     il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 218, paragrafo 2 o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t =         il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 233, o, se inferiore, il valore di T;

T =        il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 233, o 5 anni, se il primo valore è superiore;

t* =        0,25.

Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 218, paragrafo 5.

3. Per le operazioni soggette a protezione del credito non finanziata, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

dove:

G* =      l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

GA =      G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

t =         il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 233, oppure il valore di T se inferiore;

T =        il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 233, o 5 anni, se il primo valore è superiore;

t* =       0,25.

Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 228 a 231.

Sezione 6 Tecniche di attenuazione del rischio di credito per un paniere di esposizioni (basket)

Articolo 235 Derivati su crediti di tipo first-to-default

Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo più basso tra i due seguenti importi secondo quanto previsto nel presente capo, ma solo se il valore dell'esposizione è inferiore o pari al valore della protezione del credito:

(a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel quadro del metodo standardizzato;

(b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.

Articolo 236 Derivati su crediti di tipo nth-to-default

Qualora sia l'n-esimo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per gli inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo più basso tra quelli di cui all'articolo 235, lettere a) e b), a seconda del caso.

Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 199, paragrafo 2 e all'articolo 211, paragrafo 1, lettera d).

Capo 5 Cartolarizzazione

Sezione 1 Definizioni

Articolo 237 Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

(1) "margine positivo" (excess spread): il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;

(2) "opzione clean-up call": opzione contrattuale che consente ad un ente cedente (originator) di riacquistare o di estinguere le posizioni inerenti a cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, quando l'importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di un determinato livello;

(3) "linea di liquidità": la posizione inerente a cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale a fornire finanziamenti per assicurare la tempestività dei flussi di cassa destinati agli investitori;

(4) "KIRB": l'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio quali calcolati in applicazione del capo 3 in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, addizionato all'importo delle perdite attese associato a tali esposizioni calcolate in applicazione del predetto capo;

(5) "metodo basato sui rating": il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione a norma dell'articolo 256;

(6) "metodo della formula di vigilanza": il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione a norma dell'articolo 257;

(7) "posizione priva di rating": posizione inerente a cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea quale definita nella sezione 4;

(8) "posizione provvista di rating": posizione inerente a cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea quale definita nella sezione 4;

(9) "programma di cambiali finanziarie garantite da attività" (asset-backed commercial paper programme — programma ABCP): programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di cambiali finanziarie (commercial paper) con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;

(10) "cartolarizzazione tradizionale": cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;

(11) "cartolarizzazione sintetica": cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni dell'ente cedente;

(12) "esposizione rotativa": esposizione nella quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite concordato;

(13) "clausola di rimborso anticipato": clausola contrattuale in cartolarizzazioni di esposizioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;

(14) "segmento first loss": il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che sostiene le prime perdite subite per le esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore.

Sezione 2 Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio

Articolo 238 Cartolarizzazione tradizionale

1. L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi;

b)      l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni inerenti a cartolarizzazione dagli elementi del capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).

2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi:

a)      gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)      in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l'ente cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20% dei valori delle esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250% e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:

a)      nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;

b)      nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.

4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti permettono agli enti cedenti di considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che l'ente cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Tale permesso può essere concesso soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)      l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;

b)      l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.

5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;

b)      le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;

c)      i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;

d)      l'ente cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;

e)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)        non contiene clausole che, a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento pagabile agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate;

ii)       non contiene clausole che accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

iii)      chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni inerenti a cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;

f)       per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti:

i)        è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;

ii)       è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10%;

iii)      non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (credit enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.

6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Article 239 Cartolarizzazione sintetica

1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all'articolo 244 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito finanziata o non finanziata;

b)      l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni inerenti a cartolarizzazione dagli elementi del capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).

2. Si considera che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)      gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)      in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l'ente cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20% dei valori delle esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%;

c)      qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250% e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:

a)      nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;

b)      nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.

4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti permettono agli enti cedenti di considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che l'ente cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Tale permesso è concesso soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)      l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;

b)      l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.

5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, il trasferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;

b)      la protezione del credito con la quale il rischio di credito viene trasferito è conforme alle prescrizioni dell'articolo 242, paragrafo 2;

c)      gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

i)        impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii)       consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii)      a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione;

iv)      innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

d)      è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti;

e)      la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni inerenti a cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;

f)       per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)        è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;

ii)       è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10%;

iii)      non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (credit enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.

6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 3 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Sottosezione 1 Principi

Articolo 240 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate conformemente alla sezione 2, tale ente può:

a)       nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;

b)      nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente agli articoli 244 e 245.

2. Quando l'ente cedente ha deciso di applicare il paragrafo 1, esso calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti nel presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Quando l'ente cedente non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione, ma continua ad includere le esposizioni cartolarizzate nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate.

3. Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.

4. A meno che una posizione inerente a cartolarizzazione sia dedotta dal capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3.

5. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 241, il fattore di ponderazione del rischio totale rilevante.

6. La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 396.

Articolo 241 Valore dell'esposizione

1. Il valore dell'esposizione si calcola come segue:

a)      quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico;

b)      quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tenere conto di eventuali rettifiche per il rischio di credito apportate;

c)      quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica per il rischio di credito specifico, moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari al 100% salvo che sia specificato altrimenti;

d)      quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100% salvo che sia specificato altrimenti;

e)      il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.

2. Quando un ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, nella misura dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. L'ente può anche riconoscere tale sovrapposizione tra requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni inerenti a cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare i requisiti in materia di fondi propri per le varie posizioni. Ai fini del presente paragrafo, "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.

3. Quando l'articolo 263, lettera c) si applica alle posizioni inerenti ad ABCP (cambiali finanziarie garantite da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100% delle cambiali emesse dal programma sia coperto da questa o altre linee di liquidità e tali linee siano tutte di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono.

Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno di questo trattamento.

Articolo 242 Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

1. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito finanziata o non finanziata ottenuta nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione conformemente al capo 4 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo e al capo 4.

La protezione del credito finanziata ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.

2. La protezione del credito non finanziata ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione del capo 4 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.

3. In deroga al paragrafo 2, i fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata di cui all'articolo 197 dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione dell'articolo 131, e sono stati associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta. Gli enti che hanno il permesso di applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 131.

4. In deroga al paragrafo 2, le società veicolo di cartolarizzazione (SSPE) sono fornitori di protezione ammissibili quando sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili e per cui non esistono diritti o diritti potenziali precedenti o di pari rango dei diritti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito non finanziata e tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati. In tali casi, la GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) è limitata al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e g (il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione come garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.

Articolo 243 Supporto implicito

1. Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 240, paragrafi 1 e 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. Non si può considerare che un'operazione fornisca un supporto se viene eseguita alle normali condizioni di mercato e presa in considerazione nella valutazione dei trasferimenti significativi di rischio. Qualsiasi operazione di questo tipo, a prescindere dal fatto che essa fornisca un supporto, è notificata alle autorità competenti e soggetta al processo di esame e approvazione dei crediti dell'ente. L'ente, nel valutare se l'operazione non è strutturata per fornire un supporto, tiene conto adeguatamente di quanto segue:

a)      il prezzo di riacquisto;

b)      la posizione dell'ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto;

c)      la performance delle esposizioni cartolarizzate;

d)      la performance delle posizioni inerenti a cartolarizzazione.

2. L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di normali condizioni di mercato e a quando un'operazione non è strutturata in modo da fornire un supporto.

3. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, tale ente detiene almeno, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.

Sottosezione 2 Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica

Articolo 244 Trattamento generale

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermo restando l'articolo 245, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla presente sezione e non quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano all'intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 245, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione, compresi quelli per cui l'ente riconosce l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 242, nel qual caso il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente al capo 4, fatti salvi i requisiti di cui al presente capo.

Articolo 245 Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 244, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate vengono presi in considerazione come segue:

(a) si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;

(b) un ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1 250% a norma della presente sezione. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

dove:

RW* =  gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a);

RWAss =         gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate calcolati pro-quota;

RWSP= gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 244, in caso non vi sia disallineamento di durata;

T =       la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t =         la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t* =       0,25.

Sottosezione 3 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

Articolo 246 Fattori di ponderazione del rischio

Fatto salvo l'articolo 247, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione al valore dell'esposizione.

Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 1, con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.

Tabella 1

Classe di merito di credito || 1 || 2 || 3 || 4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine) || Tutte le altri classi di merito di credito

Posizioni inerenti a cartolarizzazione || 20% || 50% || 100% || 350% || 1250%

Posizioni inerenti a ricartolarizzazione || 40% || 100% || 225% || 650% || 1250%

Fermi restando gli articoli da 247 a 250, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%.

Articolo 247 Enti cedenti e promotori

Per un ente cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni inerenti a qualsiasi singola cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero attualmente calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150% a tutte le posizioni seguenti:

(a) tutte le posizioni attualmente in stato di inadempimento;

(b) tutte le posizioni associate ad un rischio particolarmente elevato conformemente all'articolo 123 tra le esposizioni cartolarizzate.

Articolo 248 Trattamento di posizioni prive di rating

1. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating l'ente può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza del capo 2 qualora l'ente le detenesse, moltiplicato per il coefficiente di concentrazione di cui al paragrafo 2. A tal fine l'ente è costantemente al corrente della composizione dell'aggregato di esposizioni cartolarizzate.

2. Il coefficiente di concentrazione è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250% né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e avente rango più elevato. Quando l'ente non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%.

Articolo 249 Trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP

Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole per le linee di liquidità prive di rating a norma dell'articolo 250, un ente può applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano le condizioni seguenti un fattore di ponderazione pari al più elevato tra il 100% e il fattore massimo che verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni:

(a) la posizione inerente a cartolarizzazione rientra in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il segmento first loss fornisce un significativo supporto di credito a quello second loss;

(b) la qualità della posizione inerente a cartolarizzazione è almeno equivalente a investment grade;

(c) la posizione inerente a cartolarizzazione è detenuta da un ente che non detiene una posizione nel segmento first loss.

Articolo 250 Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

1. Gli enti possono applicare un fattore di conversione del 50% all'importo nominale di una linea di liquidità priva di rating al fine di determinare il valore dell'esposizione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;

b)      la linea non può essere utilizzata per fornire supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo, in particolare per fornire liquidità per esposizioni in stato di inadempimento al momento dell'utilizzo o acquistare attività ad un valore superiore a quello equo (fair value);

c)      la linea non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione;

d)      i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e)      la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state esaurite;

f)       la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato dell'importo delle esposizioni in stato di inadempimento ai sensi del capo 3 o, qualora l'aggregato di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, che pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media dell'aggregato scende al di sotto di investment grade.

Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni.

2. Per determinare il valore dell'esposizione degli anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

Articolo 251 Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente cedente calcola, conformemente al presente articolo, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

2. L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma dei valori delle esposizioni delle ragioni di credito del cedente e dell'investitore.

Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente cedente applica il trattamento esposto ai paragrafi da 3 a 6 alla parte dell'aggregato che contiene le esposizioni rotative.

Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale residua dell'aggregato di importi utilizzati.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.

3. I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dal calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo di cui al paragrafo 1:

a)      le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall'ente cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento attivatore il rimborso anticipato;

b)      le cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati alla performance delle attività cartolarizzate o all'ente cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.

4. Per un ente cedente soggetto al calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo a norma del paragrafo 1, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del paragrafo 1 non può essere superiore al maggiore tra

a)      gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,

b)      gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori.

La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è trattata indipendentemente dall'importo massimo indicato al precedente comma.

5. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al paragrafo 1 è determinato moltiplicando il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai paragrafi da 6 a 9 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate.

Una clausola di rimborso anticipato è considerata come controllata quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)      l'ente cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di rimborso anticipato;

b)      per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti commerciali risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese;

c)      il periodo di rimborso viene considerato sufficiente se il 90% del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di inadempimento;

d)      la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c).

6. Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di rimborso anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando il rimborso anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato.

Qualora la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto (trapping point) è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

|| Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato controllato || Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato non controllato

margine positivo medio a tre mesi || fattore di conversione || fattore di conversione

superiore al livello A || 0% || 0%

livello A || 1% || 5%

livello B || 2% || 15%

livello C || 10% || 50%

livello D || 20% || 100%

livello E || 40% || 100%

dove:

a)      il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33% del punto di arresto ma non inferiori al 100% di tale punto;

b)      il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100% del punto di arresto ma non inferiori al 75% di tale punto;

c)      il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75% del punto di arresto ma non inferiori al 50% di tale punto;

d)      il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50% del punto di arresto ma non inferiori al 25% di tale punto;

e)      il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25% del punto di arresto.

7. Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto al paragrafo 6 per determinare il fattore di conversione indicato. L'autorità competente concede il permesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      questo trattamento è più appropriato perché l'ente può fissare, in relazione al valore quantitativo che innesca il rimborso anticipato, una misura quantitativa equivalente al punto di arresto;

b)      questo trattamento consente di misurare il rischio che il rischio di credito al quale l'ente è esposto aumenti a seguito dell'innesco della clausola di rimborso anticipato in modo altrettanto prudente dei calcoli di cui al paragrafo 6.

8. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 90%.

9. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 100%.

Articolo 252 Attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato

Quando un ente ottiene una protezione del credito su una posizione inerente a cartolarizzazione, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 253 Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del 1 250%, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi all'articolo 252.

Quando un ente cedente si avvale di questa alternativa, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 247 l'importo dedotto conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), moltiplicato per 12,5 come l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che sarebbe attualmente calcolato per le esposizioni cartolarizzate se non fossero state cartolarizzate.

Sottosezione 4 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo IRB

Articolo 254 Priorità nell'applicazione delle metodologie

1. Gli enti applicano i metodi in base al seguente ordine prioritario:

a)      per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzato un rating desunto, per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating di cui all'articolo 256;

b)      per le posizioni prive di rating l'ente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 257 quando può produrre stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come dati immessi nel metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente alla sezione 3. Un ente diverso dall'ente cedente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con il permesso delle autorità competenti, che viene concesso se l'ente soddisfa la condizione di cui alla precedente frase;

c)      in alternativa alla lettera b) e solo per posizioni prive di rating in programmi ABCP, l'ente può utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4 se le autorità competenti glielo hanno consentito;

d)      in tutti gli altri casi, un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% è attribuito alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating.

2. Ai fini dell'utilizzo di rating desunti, gli enti attribuiscono ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente a quella delle posizioni provviste di rating ("posizioni di riferimento") con massimo rango subordinate sotto tutti i profili alla posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in questione, e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)      le posizioni di riferimento sono subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di rating;

b)      la durata delle posizioni di riferimento è pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

c)      tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

3. Le autorità competenti concedono agli enti il permesso di utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP sono provviste di rating;

b)      la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

c)      tra le ECAI la cui metodologia viene utilizzata come prescritto alla lettera b) sono incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP. Gli elementi quantitativi — ad esempio i fattori di stress — utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia sono ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione;

d)      in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l'ente prende in considerazione pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI idonee che valutano la cambiale finanziaria del programma ABCP. Questo esercizio è documentato dall'ente e ripetuto regolarmente, come evidenziato alla lettera g);

e)      la metodologia interna di valutazione dell'ente include diversi livelli di rating. Vi è una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee. La corrispondenza è documentata esplicitamente;

f)       la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell'ente, compresi i sistemi decisionali, di informazione della dirigenza e di allocazione del capitale interno;

g)      i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente effettuano con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse sono indipendenti dall'area di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela;

h)      l'ente segue l'andamento dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia, qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente dai rating interni assegnati a tali esposizioni;

i)       il programma ABCP prevede requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell'acquisto di un'attività, l'amministratore del programma ABCP considera il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l'importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l'entità cedente. Viene effettuata un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche la performance finanziaria passata e attesa, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria, i flussi di cassa, la copertura degli interessi e il rating del debito. Viene inoltre condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti;

j)       i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP fissano le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare:

i)        escludono l'acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di inadempimento,

ii)       limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e

iii)      limitano la natura delle attività da acquistare;

k)      il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore (servicer). Il programma ABCP attenua il rischio relativo alla performance del cedente e del gestore attraverso l'impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia attuale che impediscono la commistione dei fondi;

l)       la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP ipotizza di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, viene accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione, sempreché questo sia rilevante per quel particolare aggregato di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto di credito, il programma utilizza diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;

m)     il programma ABCP si basa su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni — ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio (wind down triggers) — al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

4. Nel quadro del metodo della valutazione interna, l'ente assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating di cui al paragrafo 3, lettera e). Alla posizione viene attribuito un rating derivato identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al paragrafo 3, lettera e). Quando, all'avvio della cartolarizzazione, questo rating derivato è almeno corrispondente al livello di investiment grade, viene considerato pari ad una valutazione del merito di credito ammissibile di un'ECAI idonea ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

5. Gli enti che hanno ottenuto il permesso di utilizzare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;

b)      l'ente ha ricevuto il permesso preliminare dell'autorità competente.

Articolo 255 Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

Per gli enti cedenti, per gli enti promotori o per altri enti che possono calcolare il KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati a quanto prodotto dal requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, che è pari alla somma dell'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.

Articolo 256 Metodo basato sui rating

1. Nel quadro del metodo basato sui rating, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione del rischio al valore dell'esposizione e moltiplicando il risultato per 1,06.

Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 4 con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.

Tabella 4

Classe di merito di credito || Posizioni inerenti a cartolarizzazione || Posizioni inerenti a ricartolarizzazione

Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine || Valutazioni del merito di credito a breve termine || A || B || C || D || E

1 || 1 || 7% || 12% || 20% || 20% || 30%

2 || || 8% || 15% || 25% || 25% || 40%

3 || || 10% || 18% || 35% || 35% || 50%

4 || 2 || 12% || 20% || || 40% || 65%

5 || || 20% || 35% || || 60% || 100%

6 || || 35% || 50% || 100% || 150%

7 || 3 || 60% || 75% || 150% || 225%

8 || || 100% || 200% || 350%

9 || || 250% || 300% || 500%

10 || || 425% || 500% || 650%

11 || || 650% || 750% || 850%

Tutte le altre e prive di merito di credito || 1250%

I fattori di ponderazione del rischio della colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione inerente a cartolarizzazione non è una posizione inerente a ricartolarizzazione e quando il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei.

Alle restanti posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della colonna A.

Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione inerente a ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D.

Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate, le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l'ente può calcolare N come 1/C1.

2. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all'articolo 259, paragrafi 1 e 4, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 242.

Articolo 257 Metodo della formula di vigilanza

1. Nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato come segue, fatta salva una soglia minima del 20% per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione e del 7% per tutte le altre posizioni inerenti a cartolarizzazione:

dove:

dove:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

τ =        1000;

ω = 20;

Beta [x; a, b] =           la distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x;

T =       lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II, anziché il valore nominale è utilizzata la somma del valore corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura calcolata conformemente al capo 6;

KIRBR = il rapporto tra a) KIRB e b) la somma dei valori delle esposizioni che sono state cartolarizzate, espresso in forma decimale;

L =       il livello del supporto di credito, definito come il rapporto tra l'ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati e quello nel quale è detenuta la posizione e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. I redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all'allegato II che rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione, senza le esposizioni potenziali future, nel calcolo dei livelli di supporto di credito;

N =       il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente all'articolo 256. Per le ricartolarizzazioni, l'ente considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni;

ELGD =         la LGD media ponderata per l'esposizione, calcolata come segue:

dove:

LGDi = la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore, dove la LGD è calcolata conformemente al capo 3. In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%. Qualora i rischi di inadempimento e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione, la LGDi immessa è calcolata come media ponderata della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75% per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti in materia di fondi propri prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione.

2. Se il valore nominale della massima esposizione cartolarizzata, C1, non supera il 3% della somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza l'ente può porre LGD=50% e N uguale ad uno dei seguenti importi:

dove:

Cm =     il rapporto tra la somma dei valori nominali delle "m" esposizioni di importo massimo e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dall'ente.

Per le cartolarizzazioni in cui sostanzialmente tutte le esposizioni cartolarizzate sono esposizioni al dettaglio, subordinatamente al permesso delle autorità competenti gli enti possono applicare il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni h=0 e v=0, purché il numero effettivo delle esposizioni non sia basso e le esposizioni non siano altamente concentrate.

3. Le autorità competenti tengono l'ABE informata circa l'uso che gli enti fanno del precedente paragrafo. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all'articolo 259, paragrafi da 2 a 4, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 242.

Articolo 258 Linee di liquidità

1. Al fine di determinare il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in forma di anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2.

2. Qualora per un ente risulti impraticabile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale, applicare temporaneamente il metodo di cui al paragrafo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating consistenti in linee di liquidità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 1. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso da essi fatto della prima frase, insieme alle sue ragioni e alla prevista durata.

3. Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza del capo 2 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata da una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 1. Per determinare il valore dell'esposizione della posizione si applica un fattore di conversione del 100%.

Articolo 259 Attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB

1. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni del capo 4 quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2.

2. In caso di protezione completa del credito, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti:

a)      l'ente determina il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione. A tal fine divide l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione per il valore dell'esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100;

b)      nel caso della protezione del credito finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo dell'esposizione corretto per la protezione del credito finanziata della posizione (E*) quale calcolata in applicazione del capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione, per il fattore di ponderazione del rischio effettivo;

c)      nel caso della protezione del credito non finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione viene calcolato moltiplicando GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) per il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione; e addizionando questo risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della posizione inerente a cartolarizzazione meno GA per il fattore effettivo di ponderazione del rischio.

3. In caso di protezione parziale, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti:

a)      se lo strumento di attenuazione del rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale della posizione inerente a cartolarizzazione, l'ente può applicare il paragrafo 2;

b)      negli altri casi l'ente tratta la posizione inerente a cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la porzione dell'esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 257 correggendo T in funzione di e* nel caso della protezione finanziata, o in funzione di T-g nel caso della protezione non finanziata, dove e* rappresenta il rapporto tra E* e l'importo nozionale totale dell'aggregato sottostante; E* è l'importo dell'esposizione corretto della posizione inerente a cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni del capo 4 quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E come l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione; e g è il rapporto tra l'importo nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti di valuta o di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) e la somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione del credito non finanziata il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel valore corretto di T.

4. Laddove, in caso di protezione del credito non finanziata, le autorità competenti hanno concesso all'ente il permesso di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione conformemente al capo 3, il fattore di ponderazione del rischio g delle esposizioni verso il fornitore della protezione conformemente all'articolo 230 è determinato come indicato al capo 3.

Articolo 260 Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

1. In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, l'ente cedente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alla metodologia di cui all'articolo 251 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato.

2. In deroga all'articolo 251, il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)      il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione;

b)      il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo totale di tali importi non utilizzati equivale alla proporzione tra il valore dell'esposizione descritto alla lettera a) e il valore dell'esposizione dell'aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale dell'aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

3. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni degli importi utilizzati cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate e un'esposizione su base proporzionale verso gli importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione.

Articolo 261 Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche per il rischio di credito specifico effettuate dall'ente rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in cui le rettifiche per rischio di credito specifico sono prese in considerazione a tal fine, esse non vengono prese in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 155.

2. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche per rischio di credito specifico effettuate dall'ente rispetto a tale posizione.

3. Come previsto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, subordinatamente a quanto segue:

a)      il valore dell'esposizione della posizione può essere derivato dall'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b)      il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi alla metodologia prescritta agli articoli 242 e 259;

c)      quando il metodo della formula di vigilanza viene utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e L < KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR della posizione con il maggior rango nel rimborso.

4. Quando un ente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, può sottrarre 12,5 volte l'importo dedotto conformemente a tale paragrafo dall'importo specificato all'articolo 255 al quale può essere limitato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte delle sue posizioni in una cartolarizzazione.

Sezione 4 Valutazioni esterne del merito di credito

Articolo 262 Riconoscimento delle ECAI

1. Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito delle ECAI per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa da un'ECAI o è stata avallata da un'ECAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2. Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

3. L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee.

Articolo 263 Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione inerente a cartolarizzazione in questione;

(b) le valutazioni del merito di credito, le procedure, le ipotesi metodologiche e gli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni sono stati pubblicati dall'ECAI. Sono pubblicate dall'ECAI anche l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle attività aggregate. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate. Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI;

(c) la valutazione del merito di credito non è basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente. In tal caso, l'ente prende in considerazione la posizione in questione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tale posizione conformemente alla sezione 3 come se fosse priva di rating.

L'ECAI è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle attività aggregate incida su tale valutazione del merito di credito.

Articolo 264 Uso delle valutazioni del merito di credito

1. L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI idonee, dette perciò "ECAI prescelte", ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.

2. L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito in modo coerente e non selettivo rispetto alle sue posizioni inerenti a cartolarizzazione, in conformità con i seguenti principi:

a)      l'ente non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;

b)      nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l'ente usa la valutazione meno favorevole;

c)      nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

3. Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione del capo 4 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione inerente a cartolarizzazione da un'ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammissibile in applicazione del capo 4, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non venga fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione inerente a cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.

Articolo 265 Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare, per tutte le ECAI idonee, a quali classi di merito di credito di cui al presente capo sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea. Tali determinazioni sono obiettive e coerenti e sono effettuate in base ai seguenti principi:

(a) l'ABE distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;

(b) l'ABE considera i fattori quantitativi, quali i tassi di inadempimento e/o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;

(c) l'ABE considera fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se basate sulle perdite attese o sulle perdite del primo euro (first Euro loss);

(d) l'ABE si adopera per assicurare che le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito di ECAI idonee siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. L'ABE può decidere, se del caso, di modificare la classe di merito di credito alla quale è associata una determinata valutazione.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 6 Rischio di controparte

Sezione 1 Definizioni

Articolo 266 Determinazione del valore dell'esposizione

1. L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo.

2. L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.

Articolo 267 Definizioni

Ai sensi del presente capo e del titolo VI si applicano le seguenti definizioni:

termini generali

(1) "rischio di controparte" (counterparty credit risk — nel seguito "CCR"): rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;

tipi di operazioni

(2) "operazioni con regolamento a lungo termine" (long settlement transactions): operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna specificata dal contratto, che è posteriore a quella ordinaria nel mercato per questo tipo particolare di operazione o cade cinque giorni operativi dopo la data di negoziazione dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;

(3) "finanziamenti con margini" (margin lending transactions): operazioni nelle quali un ente concede un credito in relazione all'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri prestiti che siano coperti da garanzie reali in titoli;

panieri di compensazione, panieri di copertura e termini collegati

(4) "paniere di compensazione" (netting set): gruppo di operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.

Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata di per sé un paniere di compensazione.

Conformemente al metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell'esposizione attesa (nel seguito "EE");

(5) "posizione di rischio" (risk position): misura di rischio assegnata ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;

(6) "paniere di copertura" (hedging set): gruppo di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo paniere di compensazione per le quali solo il relativo saldo è rilevante ai fini del calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5;

(7) "contratto di margine" (margin agreement): accordo o disposizioni di un accordo che impongono ad una controparte di fornire garanzie reali ad una seconda controparte qualora un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi un determinato livello;

(8) "soglia di margine" (margin threshold): importo massimo di un'esposizione in essere prima che una parte abbia il diritto di esigere una garanzia reale;

(9) "periodo con rischio di margine" (margin period of risk): il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un paniere di compensazione delle operazioni con una controparte inadempiente e il momento in cui la posizione relativa è compensata per interruzione dei rapporti ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;

(10) "durata effettiva (effective maturity) secondo il metodo dei modelli interni di un paniere di compensazione con una durata superiore ad un anno": rapporto tra la somma delle esposizioni attese nell'arco della durata delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'arco di un anno all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio.

Questa durata effettiva può essere aggiustata per tener conto del rischio di rinnovo della posizione (rollover risk) sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;

(11) "compensazione tra categorie diverse di prodotti" (cross-product netting): inclusione in uno stesso paniere di compensazione di operazioni riguardanti categorie diverse di prodotti, in conformità delle norme definite nel presente capo;

(12) "valore corrente di mercato" (current market value — nel seguito "CMV"): ai fini della sezione 5 il valore netto di mercato del portafoglio di operazioni incluse in un paniere di compensazione; ai fini del suo calcolo vengono presi in considerazione sia i valori di mercato positivi che quelli negativi;

distribuzioni

(13) "distribuzione dei valori di mercato": stima della distribuzione di probabilità dei valori netti di mercato delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale) sulla base dei valori di mercato realizzati alla data della stima;

(14) "distribuzione delle esposizioni": previsione della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori netti di mercato negativi;

(15) "distribuzione neutrale al rischio" (risk-neutral): distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori di mercato impliciti, come le volatilità implicite;

(16) "distribuzione effettiva": distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o realizzati, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;

misure dell'esposizione e aggiustamenti

(17) "esposizione corrente" (current exposure): il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni all'interno di un paniere di compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di inadempimento della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;

(18) "esposizione di picco" (peak exposure): percentile elevato della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione;

(19) "esposizione attesa" (expected exposure — nel seguito "EE"): media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione;

(20) "esposizione attesa effettiva (effective expected exposure — nel seguito "EE Effettiva") ad una data specifica": esposizione attesa a quella data specifica o esposizione attesa effettiva prima di tale data, se maggiore;

(21) "esposizione positiva attesa" (expected positive exposure — nel seguito "EPE"): media ponderata nel tempo delle esposizioni attese, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo.

Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri, gli enti prendono la media per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione;

(22) "esposizione positiva attesa effettiva" (effective expected positive exposure — nel seguito "EPE Effettiva"): media ponderata delle esposizioni attese effettive, determinata per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo;

rischi connessi al CCR

(23) "rischio di rinnovo" (rollover risk): importo del quale è sottostimata l'esposizione positiva attesa quando si prevede di condurre operazioni future con una controparte su base continuativa.

L'esposizione supplementare determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;

(24) "controparte": ai fini della sezione 7 qualsiasi persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;

(25) "accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti": un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale scaturisce un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) che si estende a tutti gli accordi tipo bilaterali e alle operazioni concernenti differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;

ai fini della presente definizione sono considerate "differenti categorie di prodotti":

a)      le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,

b)      i finanziamenti con margini;

c)      i contratti di cui all'allegato II;

(26) "componente pagamento": il pagamento concordato in una operazione su strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro pagamento.

Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento, le due componenti pagamento consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.

Sezione 2 Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

Articolo 268 Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

1. Gli enti determinano il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II secondo uno dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.

Gli enti che non sono ammissibili al trattamento di cui all'articolo 89 non utilizzano il metodo dell'esposizione originaria. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo dell'esposizione originaria.

Un gruppo di enti può ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato del metodo del valore di mercato e del metodo dell'esposizione originaria a meno che uno dei metodi sia utilizzato per i casi di cui all'articolo 276, paragrafo 6.

2. Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 277, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:

a)      i contratti di cui all'allegato II;

b)      le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c)      la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d)      i finanziamenti con margini;

e)      le operazioni con regolamento a lungo termine.

3. Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:

a)      conformemente agli articoli da 228 a 231;

b)      conformemente all'articolo 148, paragrafo 3 o all'articolo 179, nel caso in cui il permesso sia stato concesso a norma dell'articolo 138.

Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 293, paragrafo 2, lettera h), punto ii).

4. In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento.

5. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero.

6. Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun paniere di compensazione con tale controparte.

Se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio derivanti da strumenti derivati OTC in conformità del capo 2, il valore dell'esposizione per un dato paniere di compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti panieri di compensazione con la controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente come una svalutazione sostenuta.

7. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano l'impostazione di cui al capo 3 possono attribuire le ponderazioni dei rischi in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.

8. Per i metodi di cui alle sezioni 3 e 4, gli enti adottano una metodologia coerente per determinare l'importo nozionale e provvedono affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi di cassa, l'importo nozionale è adeguato dagli enti per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto.

Sezione 3 Metodo del valore di mercato (mark to market)

Articolo 269 Metodo del valore di mercato (mark to market)

1. Al fine di determinare il costo corrente di sostituzione di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, gli enti attribuiscono i valori di mercato correnti ai contratti.

2. Al fine di determinare l'esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto dei seguenti principi:

a)      i contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;

b)      per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;

c)      per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

Tabella 1

Durata residua || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio e oro || Contratti su azioni || Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro || Contratti su merci diverse dai metalli preziosi

Un anno o meno || 0% || 1% || 6% || 7% || 10%

Più di un anno ma non più di cinque anni || 0,5% || 5% || 8% || 7% || 12%

Oltre cinque anni || 1,5% || 7,5% || 10% || 8% || 15%

3. Per i contratti relativi alle merci diverse dall'oro, di cui all'allegato II, punto 3, gli enti possono applicare le percentuali di cui alla tabella 2 anziché quelle di cui alla tabella 1, purché tali enti seguano il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 350 per detti contratti.

Tabella 2

Durata residua || Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli (softs) || Altri, compresi i prodotti energetici

Un anno o meno || 2% || 2,5% || 3% || 4%

Più di un anno ma non più di cinque anni || 5% || 4% || 5% || 6%

Oltre cinque anni || 7,5% || 8% || 9% || 10%

4. La somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore dell'esposizione.

Sezione 4 Metodo dell'esposizione originaria

Article 270 Metodo dell'esposizione originaria

1. Il valore dell'esposizione è l'importo nozionale di ciascun contratto moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Durata originaria || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio e oro

Un anno o meno || 0,5% || 2%

Più di un anno ma non più di due anni || 1% || 5%

Incremento per ogni anno successivo || 1% || 3%

2. Per calcolare il valore dell'esposizione nel caso dei contratti relativi ai tassi di interesse, l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria o la durata residua.

Sezione 5 Metodo standardizzato

Articolo 271 Metodo standardizzato

1. Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato (MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.

2. Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun paniere di compensazione, al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente:

dove:

CMV = valore corrente di mercato del portafoglio di operazioni che compongono il paniere di compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie reali, dove

dove:

CMVi = valore corrente di mercato dell'operazione i;

CMC = valore corrente di mercato delle garanzie reali assegnate al paniere di compensazione

dove:

CMCl = valore corrente di mercato della garanzia reale l;

i =      indice che individua l'operazione;

l =      indice che individua le garanzie reali;

j =     indice che individua la categoria del paniere di copertura.

Questi panieri di copertura corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;

RPTij = posizione di rischio sull'operazione i con riferimento al paniere di copertura j;

RPClj = posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento al paniere di copertura j;

CCRMj = moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento al paniere di copertura j;

β =     1,4.

3. Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2:

a)      la garanzia reale ammissibile ricevuta dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è di segno negativo;

b)      solo le garanzie reali che sono ammissibili in virtù dell'articolo 193, paragrafo 2 e dell'articolo 232 sono utilizzate per il metodo standardizzato;

c)      gli enti possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti pagamento aventi una durata residua di meno di un anno;

d)      gli enti possono trattare le operazioni che consistono di due componenti pagamento e sono denominate nella stessa valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti pagamento.

Articolo 272 Operazioni con un profilo di rischio lineare

1. Gli enti abbinano le operazioni con un profilo di rischio lineare a posizioni di rischio conformemente alle disposizioni seguenti:

a)      le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale (compresi gli indici azionari), oro, altri metalli preziosi o altre merci vengono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di capitale (o indici azionari) o alle merci corrispondenti e ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per la componente pagamento;

b)      le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il titolo di debito e ad un'altra posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per quanto riguarda la componente pagamento;

c)      le operazioni con un profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento (compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per ciascuna componente pagamento.

Qualora, nell'ambito di un'operazione di cui alla lettera a), b) o c), una componente pagamento o il titolo di debito sottostante è denominato in valuta estera, anche quella componente pagamento o quello strumento sottostante è abbinato ad una posizione di rischio relativa a tale valuta.

2. Ai fini del paragrafo 1, il valore di una posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il valore nozionale effettivo (prezzo di mercato x quantità) degli strumenti finanziari sottostanti (comprese le merci) convertito nella valuta nazionale dell'ente tramite moltiplicazione per il tasso di cambio pertinente, ad eccezione dei titoli di debito.

3. Per i titoli di debito e per le componenti pagamento, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale) convertito nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente e moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

4. Il valore di una posizione di rischio su un credit default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del credit default swap.

Articolo 273 Operazioni con un profilo di rischio non lineare

1. Gli enti determinano il valore delle posizioni di rischio per le operazioni con un profilo di rischio non lineare in conformità dei paragrafi che seguono.

2. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) il cui sottostante non sia uno strumento di debito è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione conformemente all'articolo 274, paragrafo 1.

3. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

4. Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue:

a)      le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione;

b)      le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta) che scade il giorno della determinazione.

Articolo 274 Calcolo delle posizioni di rischio

1. Gli enti determinano il valore e il segno di una posizione di rischio come segue:

a)      per tutti gli strumenti diversi dai titoli di debito:

i)        come il valore nozionale effettivo nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii)       come il valore nozionale equivalente al delta , nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

Pref = prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;

V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione il valore è il prezzo dell'opzione);

p = prezzo dello strumento sottostante espresso nella stessa valuta di V;

b)      per i titoli di debito e le componenti pagamento di tutte le operazioni:

i)        come il valore nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii)       come il valore nozionale equivalente al delta moltiplicato per la durata modificata , nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione);

r = livello del tasso d'interesse.

Se V è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, il derivato è convertito nella valuta di riferimento moltiplicandolo per il pertinente tasso d'interesse.

2. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui al paragrafo 1, gli enti raggruppano le posizioni di rischio in panieri di copertura. Per ciascun paniere di copertura, viene calcolato il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti. La posizione di rischio netta risulta da tale calcolo ed è calcolata ai fini del paragrafo 1 come segue:

.

Articolo 275 Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse

1. Per calcolare le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse, gli enti applicano le disposizioni riportate nel seguito.

2. Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

a)      depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale;

b)      componenti pagamento;

c)      titoli di debito sottostanti,

ai quali in ogni caso in conformità della tabella 1 dell'articolo 325 si applica un requisito patrimoniale dell'1,60% o inferiore, gli enti assegnano tali posizioni ad uno dei sei panieri di copertura per ciascuna valuta di cui alla tabella 4.

Tabella 4

|| Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato || Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato

Durata || < 1 anno > 1 ≤ 5 anni > 5 anni || < 1 anno > 1 ≤ 5 anni > 5 anni

3. Per le posizioni soggette al rischio di tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti pagamento per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente pagamento, della durata residua dell'operazione.

Articolo 276 Panieri di copertura

1. Gli enti istituiscono panieri di copertura conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di copertura.

I basket credit default swaps di tipo nth-to-default sono trattati come segue:

a)      il valore della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo nth-to-default è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata finanziaria modificata del derivato di tipo nth-to-default in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

b)      vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo nth-to-default. Le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo nth-to-default non sono comprese nello stesso paniere di copertura;

c)      il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato nth-to-default è pari a:

i) 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3;

ii) 0,6% per gli altri titoli di debito.

3. Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

a)      depositi forniti come garanzia reale a una controparte se tale controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico;

b)      titoli di debito sottostanti,

ai quali in conformità della tabella 1 dell'articolo 325 si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60%, si definisce un unico paniere di copertura per ciascun emittente.

Quando una componente pagamento replica un simile titolo di debito, si definisce anche un unico paniere di copertura per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento.

Gli enti possono attribuire allo stesso paniere di copertura posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti pagamento o sottostanti ad un credit default swap.

4. Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi panieri di copertura solo se sono strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a panieri di copertura distinti.

Ai fini del presente paragrafo gli enti stabiliscono se gli strumenti sottostanti sono simili in base ai seguenti principi:

a)      per gli strumenti di capitale, il sottostante è simile se l'emittente è lo stesso. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;

b)      per i metalli preziosi, il sottostante è simile se il metallo è lo stesso. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;

c)      per l'energia elettrica, il sottostante è simile se i diritti e gli obblighi di fornitura si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di 24 ore;

d)      per le merci, il sottostante è simile se la merce è la stessa. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.

5. I moltiplicatori CCR (nel seguito "CCRM") per le diverse categorie di panieri di copertura sono fissati nella seguente tabella:

Tabella 5

|| Categorie di panieri di copertura || CCRM

1. || Tassi d'interesse || 0,2%

2. || Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60% o inferiore. || 0,3%

3. || Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60%. || 0,6%

4. || Tassi di cambio || 2,5%

5. || Energia elettrica || 4%

6. || Oro || 5%

7. || Strumenti di capitale || 7%

8. || Metalli preziosi (eccetto oro) || 8,5%

9. || Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica) || 10%

10. || Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra. || 10%

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui al punto 10 della tabella 5 sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.

6. Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata, a seconda dei casi, con un modello convalidato dalle autorità competenti ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza oppure prescrivono all'ente di utilizzare il metodo di cui alla sezione 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un paniere di compensazione che comprende solo la singola operazione.

7. Gli enti dispongono di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un paniere di copertura, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.

8. Gli enti che utilizzano le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispongono di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei loro calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.

Sezione 6 Metodo dei modelli interni

Articolo 277 Metodo dei modelli interni

1. Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti consentono all'ente di utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:

a)      operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettera a),

b)      operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettere b), c) e d),

c)      operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Quando un ente ha ricevuto il permesso di utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni di cui alle lettere da a) a c) del precedente comma, può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettera e).

Fatto salvo l'articolo 268, paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5.

2. Le autorità competenti consentono agli enti di utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di cui l'ente si è dotato siano sani e vengano applicati correttamente.

3. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5 per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM.

4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente non ha ricevuto il permesso a norma del paragrafo 1 di utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5.

L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali metodi da parte di un singolo ente è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all'articolo 276, paragrafo 6.

5. Gli enti che hanno ottenuto il permesso conformemente al paragrafo 1 di utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale permesso, qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati.

6. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

(a)  presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;

(b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 278 Valore dell'esposizione

1. Quando un ente ha ricevuto il permesso, conformemente all'articolo 277, paragrafo 1, di utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, esso valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello del paniere di compensazione.

Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:

a)      specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;

b)      calcola il valore dell'esposizione per il paniere di compensazione a ciascuna data futura in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato.

2. Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per il modello IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 2 e dell'articolo 232.

3. Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:

a)      il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE Effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;

b)      il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE Effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.

4. Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 285, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE Effettiva come segue:

dove:

α =     1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o consentano agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;

l'EPE Effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.

Nel modello interno l'EE viene stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …

5. L'EE Effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:

dove:

la data corrente è indicata come t0;

L'EEt0 Effettiva equivale all'esposizione corrente.

6. L'EPE Effettiva è la media dell'EE Effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono il paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti del paniere di compensazione. L'EPE Effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE Effettiva:

dove i fattori di ponderazione  consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.

7. Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale distribuzione.

8. Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dal modello che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE Effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.

9. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne di α, dove:

a)      α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);

b)      al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.

Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.

10. Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato per stimare α si basa sull'approccio dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.

11. Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.

12. Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.

13. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.

Articolo 279 Valore dell'esposizione per i panieri di compensazione soggetti ad un contratto di margine

1. Se il paniere di compensazione è soggetto ad un contratto di margine e ad una rivalutazione giornaliera, gli enti possono utilizzare una delle seguenti misure dell'EPE:

a)      l'EPE Effettiva, senza tenere conto delle eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente;

b)      una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine, più il valore maggiore tra:

i)        l'esposizione corrente incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia;

ii)       la maggiore esposizione netta, comprese le garanzie reali nel quadro del contratto di margine, che non farebbe scattare l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo del contratto di margine;

c)      se il modello riflette gli effetti della marginazione nella stima della EE, l'ente può, previo permesso dell'autorità competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello direttamente nell'equazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5. Le autorità competenti concedono il permesso solo se verificano che il modello riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE.

Ai fini della lettera b), gli enti calcolano la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 3 o le rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. Per le operazioni soggette ad adeguamento dei margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore dell'esposizione con contratti di margine non è inferiore a:

a)      5 giorni lavorativi per i panieri di compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e finanziamenti con margini;

b)      10 giorni lavorativi per tutti gli altri panieri di compensazione.

Le lettere a) e b) sono soggette alle seguenti eccezioni:

i)        per tutti i panieri di compensazione in cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre successivo non è inferiore a 20 giorni lavorativi. Questa eccezione non si applica alle esposizioni commerciali degli enti;

ii)       per i panieri di compensazione contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio di margine non è inferiore a 20 giorni lavorativi.

Gli enti determinano se la garanzia reale è illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno, potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC).

Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e, qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli.

3. Se un ente è stato coinvolto in più di due controversie in merito a richieste di margini su un particolare paniere di compensazione o controparte nei due trimestri immediatamente precedenti che sono durate più del periodo con rischio di margine applicabile ai sensi del paragrafo 2, l'ente utilizza un periodo con rischio di margine che è almeno doppio rispetto al periodo di cui al paragrafo 2 per tale paniere di compensazione per i due trimestri successivi.

4. Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui al paragrafo 2, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che

periodo con rischio di margine = F + N − 1.

5. Se il modello interno include l'effetto della marginazione sulle fluttuazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, l'ente modellizza la garanzia, eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli.

6. Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, a meno che non utilizzi le rettifiche per la volatilità basate sulle stime interne che soddisfano le norme del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o le rettifiche di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4.

7. L'ente che utilizza l'IMM non tiene conto nei suoi modelli dell'effetto di una riduzione del valore dell'esposizione dovuta a una clausola di un contratto di garanzia che richieda il ricevimento della garanzia quando si deteriora il merito di credito della controparte.

Articolo 280 Gestione del rischio di controparte (CCR) — politiche, procedure e sistemi

1. L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del rischio di controparte, comprendente:

a)      politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio;

b)      procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati.

Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e vengono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR.

2. Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi:

a)      non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito;

b)      tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente;

c)      gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa.

3. L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue:

a)      potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato;

b)      potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti;

c)      richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito.

L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo.

4. L'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale. L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono integrati nel modello.

5. Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni dell'ente al CCR a norma dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera b), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR.

6. Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di dirigenza appropriato.

7. Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori e di mercati.

8. L'ente istituisce e mantiene un programma sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di gestione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.

Articolo 281 Strutture organizzative per la gestione del CCR

1. L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:

a)      un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;

b)      un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.

2. L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:

a)      è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;

b)      elabora segnalazioni quotidiane ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;

c)      controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;

d)      è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;

e)      è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;

f)       riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;

g)      la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;

h)      i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.

3. L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:

a)      calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e segnala i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;

b)      controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;

c)      monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;

d)      segnala al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che vengono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;

e)      monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;

f)       segnala all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e segnalazioni interne riflettono anche le tendenze di queste cifre.

4. L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.

Articolo 282 Verifica del sistema di gestione del CCR

Nell'ambito del processo di audit interno, l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 281 e riguarda, come minimo:

(a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 280;

(b) l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di cui all'articolo 281, paragrafo 1, lettera a);

(c) l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 281, paragrafo 1, lettera b);

(d) l'integrazione delle misure del CCR nella gestione quotidiana del rischio;

(e) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio (risk pricing models) e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

(f) la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del CCR;

(g) la portata del CCR rilevato dal modello di misurazione del rischio;

(h) l'integrità del sistema informativo della dirigenza;

(i) l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al CCR;

(j) l'accurata presa in considerazione dei termini giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del valore dell'esposizione;

(k) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

(l) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;

(m) l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;

(n) la verifica dell'accuratezza del modello tramite test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettere da b) a e);

(o) la conformità delle unità di controllo del CCR e di gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti.

Article 283 Verifica dell'utilizzo a fini interni

1. Gli enti assicurano che la distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE Effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR e nell'allocazione del capitale interno.

2. L'ente dimostra con piena soddisfazione delle autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima del permesso delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente all'articolo 277, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE.

3. Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui all'articolo 280. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito (mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie) e l'allocazione del capitale interno.

4. Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per calcolare l'EPE.

5. L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di cassa e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.

6. L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i contratti all'interno del paniere di compensazione. L'ente dispone di procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione viene preso in considerazione nel modello dell'ente per il calcolo del capitale interno.

Articolo 284 Prove di stress

7. L'ente dispone di un ampio programma di prove di stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti in materia di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10.

8. Esso individua gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

9. Le misure di stress previste dal programma sono raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come parte integrante del processo di cui all'articolo 79 della direttiva [inserted by OP].

10. Il programma riflette pienamente le negoziazioni e le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per condurre prove di stress periodiche.

11. Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni (riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali) e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato.

12. L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:

a)      si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;

b)      l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;

c)      un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.

13. La gravità degli shock dei fattori di rischio sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui requisiti in materia di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio, della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore probabilità.

14. Il programma prevede, se del caso, prove di reverse stress per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere esiti negativi significativi. Le prove di reverse stress tengono conto dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio.

15. I risultati delle prove di stress a titolo del programma sono segnalati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta dirigenza. Le segnalazioni e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio (all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze specifiche di portafoglio e di controparte.

16. L'alta dirigenza assume un ruolo guida nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o concentrati.

Articolo 285 Rischio di correlazione sfavorevole

1. Ai fini del presente articolo:

a)      "rischio generale di correlazione sfavorevole" (general wrong-way risk): sorge quando tra la probabilità di inadempimento di una controparte e i fattori di rischio generale di mercato vi è una correlazione positiva;

b)      "rischio specifico di correlazione sfavorevole" (specific wrong-way risk): sorge quando vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC o dell'operazione di finanziamento tramite titoli.

2. Gli enti prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole.

3. Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti all'area di attività.

4. L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascuna entità giuridica, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata. Le operazioni con controparti in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in conformità del paragrafo 5.

5. Gli enti calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il CCR nei confronti delle controparti laddove sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole conformemente ai seguenti principi:

a)      gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso paniere di compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un paniere di compensazione distinto;

b)      all'interno di ciascuno di tali panieri di compensazione distinti, per i credit default swaps single-name il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo (fair value) residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione;

c)      la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100% per tali operazioni su swap;

d)      per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita;

e)      per tutte le altre operazioni riferite ad un single name in ciascuno di tali distinti panieri di compensazione, il valore dell'esposizione è pari al valore dell'operazione nell'ipotesi di un inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default) dell'obbligazione sottostante;

f)       nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5, sezione 4 che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100%.

6. Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al competente comitato dell'organo di gestione relazioni periodiche sul rischio specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per gestire tali rischi.

Articolo 286 Integrità del processo di modellizzazione

17. L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 278 adottando quanto meno le seguenti misure:

a)      il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;

b)      tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, i contratti di margine e gli accordi di compensazione;

c)      le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;

d)      un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;

e)      la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;

f)       la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;

g)      vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.

18. I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva (drift), volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato.

Per calcolare l'EPE Effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE Effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.

I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.

19. L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento dei differenziali dei credit default swaps o di altri differenziali creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating interni e attività.

20. Il modello EPE per tutte le controparti utilizza dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la calibrazione del modello EPE sui dati attuali.

21. Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto. L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni del periodo di stress di tre anni).

Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra.

22. L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione:

a)      specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE;

b)      include un riesame della completezza del modello.

23. L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente:

a)      individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a);

b)      per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione;

c)      per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti.

24. L'ente dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.

25. L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.

26. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 287 Requisiti per il sistema di gestione dei rischi

1. L'ente soddisfa i seguenti requisiti:

a)      soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte III, titolo IV, capo 5;

b)      procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate;

c)      effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello;

d)      l'organo di gestione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all'articolo 281, paragrafo 1, lettera a), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

e)      il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente;

f)       il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza;

g)      l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate;

h)      una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'articolo 282;

i)       la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli.

2. Le autorità competenti tengono conto della misura in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di fissare il livello di α, come stabilito all'articolo 278, paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo.

3. L'ente documenta il processo di validazione iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno condotte le analisi dei test retrospettivi e tutte le altre validazioni in corso, come viene svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai portafogli e quali sono le analisi utilizzate.

4. L'ente definisce i criteri per valutare i propri modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance inaccettabili.

5. L'ente definisce come sono costruiti portafogli rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio.

6. La validazione dei modelli di esposizione al CCR e delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista.

Articolo 288 Requisiti per la validazione dei modelli per il calcolo dell'EPE

1. Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti:

a)      l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima del permesso delle autorità competenti conformemente all'articolo 277, paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato;

b)      l'ente che utilizza il metodo di cui all'articolo 278, paragrafo 12, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno del paniere di compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e il paniere di compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto;

c)      l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione;

d)      se la validazione del modello indica che l'EPE Effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello;

e)      l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

f)       il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo paniere di compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate al paniere di compensazione appropriato nell'ambito del modello;

g)      il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura dei contratti di margine che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4;

h)      il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su controparti rappresentative. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi (effettivi o ipotetici). Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto;

i)       l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio;

j)       la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate pratiche di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE;

k)      l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni coperte dalla deroga IMM conformemente all'articolo 277;

l)       l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa;

m)     la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance;

n)      la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa;

o)      la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di paniere di compensazione siano o meno appropriati.

2. Una misura più prudente rispetto alle unità di misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa) moltiplicata per la EPE Effettiva previo permesso da parte delle autorità competenti. Il grado di relativa prudenza sarà valutato al momento dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le quali sono utilizzati i modelli.

3. Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano il permesso dello stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.

Sezione 7 Compensazione contrattuale

Articolo 289 Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

1. Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 292, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 290 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 291:

a)      contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i crediti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;

b)      altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;

c)      accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti per enti che utilizzano il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nel campo di applicazione di detto metodo.

La compensazione tra operazioni effettuate da entità giuridiche diverse di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.

Articolo 290 Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale

27. Le autorità competenti riconoscono un accordo di compensazione contrattuale solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte.

28. Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:

a)      l'ente ha concluso un accordo di compensazione contrattuale con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di inadempimento della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;

b)      l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:

i)        del paese nel quale la controparte ha sede;

ii)       nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;

iii)      del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;

iv)      del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

c)      il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;

d)      il contratto non contiene una clausola che, in caso di inadempimento di una controparte, consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte inadempiente, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto.

Le autorità competenti si accertano che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b). Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.

29. I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:

a)      il saldo netto di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera a) è il saldo netto dei valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo tipo bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate ("importo netto cross-product");

b)      i pareri giuridici di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b) riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo tipo bilaterale incluso.

Articolo 291 Obblighi degli enti

1. L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge dei paesi rilevanti di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b).

2. L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale.

3. L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti.

4. In caso di accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti di cui all'articolo 289, l'ente mantiene procedure di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un paniere di compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b).

L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo tipo bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.

Articolo 292 Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

1. Agli accordi di compensazione contrattuale si applica il seguente trattamento:

a)      la compensazione ai fini delle sezioni 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati;

b)      nel caso dei contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.

In applicazione della sezione 3, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:

i)        il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 269, paragrafo 1;

ii)       gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all'articolo 269, paragrafo 2.

Nell'applicazione della sezione 4, nel determinare l'importo nozionale di cui all'articolo 270, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 3.

c)      Nel caso di altri accordi di compensazione, l'ente applica la sezione 3 come segue:

i)        il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0";

ii)       l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all'articolo 269, paragrafo 2 per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:

dove:

PCEred =     importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;

PCEgross = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;

NGR =       il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).

2. Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.

Nell'applicazione dell'articolo 270, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3.

Ai fini del presente paragrafo, i contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.

3. Per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:

            Tabella 6

Durata originaria || Contratti su tassi di interesse || Contratti su tassi di cambio

Un anno o meno || 0,35% || 1,50%

Da più di un anno a non più di due anni || 0,75% || 3,75%

Incremento per ogni anno successivo || 0,75% || 2,25%

4. Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

Sezione 8 Elementi del portafoglio di negoziazione

Articolo 293 Elementi del portafoglio di negoziazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I, sezione C, punto 8 della direttiva 2004/39/CE.

2. Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:

a)      nel caso di derivati su crediti di tipo total return swap o credit default swap, per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3, il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali:

i)        5% se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2;

ii)       10% se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2.

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0% la percentuale per l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap non sia soggetto a close-out in caso di insolvenza dell'entità la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo nth-to-default in una serie di obbligazioni sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile con riferimento all'obbligazione con l'n-esima qualità creditizia più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2;

b)      gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 217 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;

c)      nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;

d)      per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;

e)      ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in un mercato ufficiale;

f)       quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente utilizza il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;

g)      in relazione al riconoscimento di accordi tipo di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

i)        tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;

ii)       tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che vengano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;

h)      se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all'articolo 199, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:

i)        lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;

ii)       includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.

Sezione 9 Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale

Articolo 294 Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

(1) "protetto in caso di fallimento" (bankruptcy remote): in relazione ad attività, significa che esistono disposizioni efficaci che assicurano che le attività non saranno a disposizione dei creditori di una controparte centrale (CCP) o di un membro compensatore in caso di insolvenza di tale CCP o membro compensatore;

(2) "operazione relativa a CCP": un contratto o un'operazione di cui all'articolo 295, paragrafo 1, tra un cliente e un membro compensatore che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione di cui all'articolo 295, paragrafo 1, tra tale membro compensatore e una CCP;

(3) "membro compensatore": impresa partecipante ad una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti da tale partecipazione;

(4) "cliente": impresa legata ad un membro compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

(5) "contributo di prefinanziamento": un contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP che è pagato da un ente.

Articolo 295 Campo d'applicazione materiale

1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

a)      i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;

b)      le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c)      la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d)      le operazioni con regolamento a lungo termine;

e)      i finanziamenti con margini.

2. Gli enti applicano il trattamento di cui agli articoli 297 e 298 ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP di cui al paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)      la CCP in questione è stata autorizzata nel proprio Stato membro d'origine a prestare servizi di compensazione in conformità della legislazione nazionale, o, nel caso di una CCP di un paese terzo o di una CCP che fornisce servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è stata autorizzata a prestare servizi di compensazione in tale Stato membro in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in questione;

b)      l'autorità competente della CCP di cui alla lettera a) ha pubblicato un documento che conferma che la CCP rispetta tutte le raccomandazioni per le controparti centrali pubblicate dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento) e dal Technical Committee (comitato tecnico) dell'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari — IOSCO);

c)      i contratti o le operazioni non sono stati respinti dalla CCP.

3. Quando uno o più criteri di cui al paragrafo 2 non sono stati rispettati, gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 300.

Articolo 296 Trattamento delle operazioni dei membri compensatori e dei clienti

1. Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e forniscono periodicamente informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di gestione.

2. Quando l'ente agisce come membro compensatore, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP conformemente agli articoli da 297 a 300.

3. Quando l'ente agisce come membro compensatore e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni restanti del presente capo, a seconda dei casi.

4. Quando l'ente è un cliente di un membro compensatore, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il membro compensatore conformemente alle sezioni restanti del presente capo, a seconda dei casi.

5. In alternativa al metodo di cui al paragrafo 4, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il membro compensatore conformemente agli articoli da 297 a 300 purché entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)      le posizioni e le attività di tale ente relative a tali operazioni sono distinte e separate, a livello sia di membro compensatore che di CCP, dalle posizioni e attività sia del membro compensatore che degli altri clienti di tale membro compensatore e in conseguenza di tale separazione le suddette posizioni e attività sono protette in caso di inadempimento o di insolvenza del membro compensatore o di uno o più dei suoi altri clienti;

b)      leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP garantiscono in caso di inadempimento o insolvenza del membro compensatore il trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro membro compensatore entro il pertinente periodo con rischio di margine.

6. Se un ente che agisce come membro compensatore stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro membro compensatore al fine di garantire a tale cliente la portabilità delle attività e delle posizioni di cui al paragrafo 5, lettera b), tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'obbligazione potenziale che si crea a causa di tale accordo contrattuale.

Articolo 297 Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali

1. Un ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 2% ai valori di tutte le sue esposizioni commerciali con CCP.

2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale ad una CCP o ad un membro compensatore sono protette in caso di fallimento, qualora la CCP, il membro compensatore o uno o più altri clienti del membro compensatore diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.

3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni commerciali con una CCP in conformità delle restanti sezioni del presente capo, a seconda del caso.

4. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni commerciali con CCP ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, e dell'articolo 151 come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni commerciali con CCP, calcolati in conformità dei paragrafi 2 e 3, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente fornisce attività come garanzia ad una CCP, esso applica a tali attività un fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si applica a norma dei capi 2, 3 e 4 ai valori delle esposizioni calcolati conformemente al paragrafo 3.

Articolo 298 Requisiti in materia di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. Gli enti che operano come membri compensatori detengono fondi propri per coprire le esposizioni risultanti dai loro contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. Essi calcolano il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni conformemente alla metodologia esposta nel presente articolo.

Se la CCP centrale non dispone di fondi di garanzia in caso di inadempimento separati per le operazioni in prodotti con soli rischi di regolamento, di cui al titolo V, e per i contratti e le operazioni elencati nell'articolo 295, paragrafo 1, ma utilizza invece lo stesso fondo di garanzia in caso di inadempimento per mutualizzare le perdite associate con tutte le operazioni e i contratti, l'ente applica il metodo di cui al presente articolo a tutti i suoi contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

2. Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri (Ki) per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo di prefinanziamento (DFi) come segue:

dove:

β=         il fattore di concentrazione comunicato all'ente dalla CCP;

N=        il numero di membri compensatori comunicato all'ente dalla CCP;

DFCM=  la somma dei contributi di prefinanziamento di tutti i membri compensatori della CCP () comunicata all'ente dalla CCP;

KCM=    la somma dei requisiti in materia di fondi propri di tutti i membri compensatori della CCP calcolati conformemente alla formula applicabile di cui al paragrafo 3 ().

Qualora una CCP abbia un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, il membro compensatore ritiene tale margine iniziale come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui al presente paragrafo.

3. Gli enti calcolano KCM come segue:

a)      dove KCCP ≤ DFCCP gli enti utilizzano la seguente formula:

;

b)      dove DFCCP < KCCP ≤DF* gli enti utilizzano la seguente formula:

;

c)      dove DF* < KCCP gli enti utilizzano la seguente formula:

dove:

DFCCP =           le risorse finanziarie di prefinanziamento della CCP comunicate all'ente dalla CCP;

KCCP=   il capitale ipotetico della CCP comunicato all'ente dalla CCP;

DF =    i contributi totali di prefinanziamento comunicati all'ente dalla CCP;

DF*=    ;

=            ;

=   il contributo medio di prefinanziamento, , comunicato all'ente dalla CCP;

c1=       un fattore di capitale pari a ;

c2=       un fattore di capitale pari al 100%;

μ=        1,2.

4. Gli enti operanti come membri compensatori calcolano il requisito in materia di fondi propri () per l'esposizione derivante dai loro contributi impegnati contrattualmente () come segue:

a)      dove DF*≥KCCP gli enti utilizzano la seguente formula:

dove:

c1=       un fattore di capitale pari a ;

=            la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente () comunicata all'ente dalla CCP;

b)      dove DF* < KCCP gli enti utilizzano la seguente formula:

.

5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, e dell'articolo 151 sono calcolati come il requisito in materia di fondi propri (Ki) determinato a norma dei paragrafi da 2 a 4 moltiplicato per 12,5.

6. Per "contributo impegnato contrattualmente" si intende un contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP che un ente è contrattualmente tenuto a versare in un determinato caso, ma che non rappresenta un contributo di prefinanziamento.

7. Se la CCP non dispone di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e non dispone di un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai propri membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, si applicano le disposizioni seguenti:

a)      gli enti sostituiscono la formula per il calcolo del requisito in materia di fondi propri (Ki) di cui al paragrafo 2 con la seguente formula:

dove:

IMi=     il margine iniziale fornito alla controparte centrale dal membro compensatore i;

IM=     la somma del margine iniziale comunicata all'ente dalla CCP;

b)      se DFCCP è pari a zero, gli enti utilizzano un valore per c1 dell'1,6% ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3.

8. Se KCCP è pari a zero, gli enti utilizzano il valore per c1 dell'1,6% ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 299 Calcolo del capitale ipotetico di una CCP

1. Per i contratti e le operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1, le CCP calcolano come segue il capitale ipotetico di cui necessitano i loro membri compensatori ai fini della presente sezione:

dove:

EBRMi=                             valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il membro compensatore i derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal membro compensatore;

VMi=                                 il margine di variazione associato con il membro compensatore i;

IMi=                                  il margine iniziale fornito alla CCP dal membro compensatore i;

DFi=                                 il contributo di prefinanziamento del membro compensatore i;

RW =                                 un fattore di ponderazione del rischio del 20%;

coefficiente di capitale=   8%.

2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue:

a)      una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi membri compensatori conformemente al metodo del valore di mercato di cui all'articolo 269. Nel calcolo di tali valori, la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi membri compensatori, opportunamente ridotte dalle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 219;

b)      se il membro compensatore ha il diritto di ricevere — ma non ha ancora ricevuto — il margine di variazione dalla CCP, la CCP introduce il corrispondente importo di VMi nell'equazione con segno positivo. Viceversa, se la CCP ha il diritto di ricevere — ma non ha ancora ricevuto — il margine di variazione dal membro compensatore, la CCP introduce il corrispondente importo di VMi nell'equazione con segno negativo;

c)      se una CCP ha un'esposizione verso una o più CCP, tratta tale esposizione come un'esposizione verso membri compensatori e include margini o contributi di prefinanziamento ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;

d)      se le risorse finanziarie di una controparte centrale sono usate in parallelo, e proporzionalmente ai contributi di prefinanziamento dei suoi membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse al DFCM;

e)      se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, la CCP considera tale margine iniziale come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e ai fini della notifica di cui al paragrafo 4, lettera b);

f)       una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto ii), con la seguente:

;

g)      se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR come definito all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto ii), procede come segue:

i)        notifica a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti la sua incapacità di calcolare l'NGR;

ii)       per un periodo di 3 mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera f);

h)      se, al termine del periodo indicato alla lettera g), punto ii), la CCP sarà ancora incapace di calcolare il valore di NGR, procede come segue:

i)        cessa di calcolare KCCP;

ii)       notifica a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti di avere cessato di calcolare KCCP;

i)       ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions nel quadro del metodo del valore di mercato specificato all'articolo 269, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione () quale definito all'articolo 274, paragrafo 1, lettera a);

j)       se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi parte delle sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute all'inadempimento di uno o più membri compensatori dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia in caso di inadempimento, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo di dette ulteriori risorse finanziarie () all'importo totale dei contributi di prefinanziamento (DF):

.

3. Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 1 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti.

4. Una CCP comunica le seguenti informazioni a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti e alle loro autorità competenti:

a)      il capitale ipotetico (KCCP);

b)      la somma dei contributi di prefinanziamento (DFCM) o, se la CCP non dispone di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e non dispone di un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, la somma dei margini iniziali ricevuti dai suoi membri compensatori ();

c)      l'importo delle sue risorse finanziarie di prefinanziamento che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi membri compensatori, per coprire le sue perdite a seguito dell'inadempimento di uno o più membri compensatori prima di utilizzare il fondo di garanzia in caso di inadempimento dei restanti membri compensatori (DFCCP);

d)      il contributo di prefinanziamento medio ();

e)      il numero totale dei suoi membri compensatori (N);

f)       il fattore di concentrazione (β), come definito al paragrafo 5;

g)      la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente ().

Le CCP informano coloro tra i loro membri compensatori che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali membri compensatori.

5. Le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) secondo la seguente formula:

dove:

PCEred,i=       l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il membro compensatore i.

6. Gli enti informano le rispettive autorità competenti in merito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), punto i), e al paragrafo 4.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)      la frequenza e le date dei calcoli di cui al paragrafo 1;

b)      la frequenza, le date e il formato uniforme della notifica di cui al paragrafo 4;

c)      le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle stabilite alle lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 300 Requisiti in materia di fondi propri per esposizioni verso CCP non conformi e per esposizioni derivanti da operazioni non conformi

1. Se la condizione stabilita all'articolo 295, paragrafo 3, è soddisfatta, gli enti procedono come segue:

a)      applicano il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2 per calcolare i valori delle esposizioni e gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni commerciali per i loro contratti e le operazioni con una CCP;

b)      applicano la seguente formula per calcolare il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni derivanti dai loro contributi di prefinanziamento e dai loro contributi impegnati contrattualmente:

.

Se non è soddisfatta solo la condizione di cui all'articolo 295, paragrafo 2, lettera c), gli enti applicano la lettera a) in relazione alle esposizioni commerciali relative al contratto o all'operazione respinti dalla CCP, e il trattamento di cui all'articolo 298 alle esposizioni derivanti sia dai loro contributi di prefinanziamento che dai loro contributi impegnati contrattualmente.

2. Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per le loro esposizioni verso una CCP conformemente al paragrafo 3 nelle seguenti circostanze:

a)      hanno ricevuto dalla CCP una notifica a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii), che la CCP ha cessato di calcolare il KCCP;

b)      gli enti vengono a sapere — a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di tale CCP o della CCP stessa — che la CCP in questione non soddisferà più la condizione di cui all'articolo 295, paragrafo 2, lettera a);

c)      la condizione di cui all'articolo 295, paragrafo 2, lettera b), cessa di essere soddisfatta.

3. Entro 3 mesi dal verificarsi di una delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, l'ente cessa di applicare gli articoli 297 e 298 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e procede invece come segue:

a)      calcola il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali verso una CCP conformemente al paragrafo 1, lettera a);

b)      calcola il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni derivanti sia dai contributi di prefinanziamento che dai contributi impegnati contrattualmente a tale CCP conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Titolo III Requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo

Capo 1 Principi generali di disciplina dell'uso dei diversi metodi

Articolo 301 Permesso e notifica

1. Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti soddisfano i criteri di cui all'articolo 309, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 73 e 83 della direttiva [inserted by OP]. Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne informano le autorità competenti.

Le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le aree di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale", purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 308, paragrafo 2, e all'articolo 309.

2. Le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli articoli 310 e 311 e quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 73 e 83 della direttiva [inserted by OP] e al titolo VII, capo 3, sezione 2, della stessa direttiva.

Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di permesso alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono il permesso solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare i metodi avanzati di misurazione;

(b) le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 302 Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

1. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

2. Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

3. Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo;

b)      l'ente ha ricevuto il previo permesso dell'autorità competente.

Articolo 303 Uso combinato di diversi metodi

1. Previo permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare una combinazione di metodi. Le autorità competenti concedono il permesso se sono rispettati i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove applicabili.

2. Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) la combinazione di metodi utilizzata dall'ente coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;

(b) sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 309 e i requisiti di cui agli articoli 310 e 311 per la parte di attività coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di misurazione.

3. Per gli enti che intendono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato le autorità competenti possono imporre, caso per caso, le seguenti condizioni aggiuntive per la concessione del permesso:

(a) alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente;

(b) l'ente si impegna ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato.

4. Un ente può chiedere il permesso dell'autorità competente a utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività che potrebbero richiedere un periodo transitorio per l'applicazione del metodo standardizzato.

L'autorità competente concede il permesso solo se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a);

(b)     le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 2 Metodo base

Articolo 304 Requisito in materia di fondi propri

Nell'ambito del metodo base, il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media triennale dell'indicatore rilevante definito all'articolo 305.

Gli enti calcolano la media triennale dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

Qualora da una delle osservazioni risulti che l'indicatore rilevante è negativo o nullo, gli enti non tengono conto di questo dato nel calcolo della media triennale. Gli enti calcolano la media triennale come la somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

Articolo 305 Indicatore rilevante

1. Per gli enti che applicano i principi contabili stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti di cui all'articolo 27 di detta direttiva, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con il suo segno positivo o negativo.

Tabella 1

1 Interessi e proventi assimilati

2 Interessi e oneri assimilati

3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

4 Proventi per commissioni/provvigioni

5 Oneri per commissioni/provvigioni

6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7 Altri proventi di gestione

Gli enti correggono i predetti elementi tenendo conto dei seguenti requisiti:

(a) gli enti calcolano l'indicatore rilevante al lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese operative le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono utilizzare le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi per ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti;

(b) gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel calcolo dell'indicatore rilevante:

i)        profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,

ii)       i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,

iii)      i proventi derivanti da assicurazioni;

(c) quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite.

2. Gli enti che applicano principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui al presente articolo.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo dell'indicatore rilevante di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 3 Metodo standardizzato

Articolo 306 Requisiti in materia di fondi propri

1. In base al metodo standardizzato, gli enti suddividono le loro attività nelle aree di attività di cui alla tabella 2 del paragrafo 4 e conformemente ai principi fissati all'articolo 307.

2. Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo come la media triennale della somma dei requisiti annuali in materia di fondi propri per tutte le aree di attività di cui alla tabella 2 del paragrafo 4. Il requisito annuale in materia di fondi propri per ogni area di attività è pari al prodotto del corrispondente fattore beta riportato nella tabella e della parte dell'indicatore rilevante classificata nell'area di attività corrente.

3. Per ogni anno, gli enti possono compensare senza limiti i requisiti negativi in materia di fondi propri (dovuti alla parte negativa dell'indicatore rilevante dell'area di attività) con i requisiti positivi in altre aree di attività. Tuttavia, qualora i requisiti aggregati in materia di fondi propri di tutte le aree di attività in un determinato anno siano negativi, per quell'anno l'ente immette al numeratore il valore zero.

4. Gli enti calcolano la media triennale della somma di cui al paragrafo 2 sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

Tabella 2

Area di attività || Elenco di attività || Percentuale (fattore beta)

Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance) || Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile Servizi connessi con l'assunzione a fermo Consulenza in materia di investimenti Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari || 18%

Negoziazioni e vendite (Trading and sales) || Negoziazione per conto proprio Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione || 18%

Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) (Attività con singole persone fisiche o con imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio) || Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile || 12%

Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking) || Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma || 15%

Servizi bancari al dettaglio (Retail banking) (Attività con singole persone fisiche o con imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio) || Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma || 12%

Pagamenti e regolamenti (Payment and settlement) || Servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento || 18%

Gestioni fiduciarie (Agency services) || Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali || 15%

Gestioni patrimoniali (Asset management) || Gestione di portafogli Gestione di OICVM Altre forme di gestioni patrimoniali (asset management) || 12%

Articolo 307 Principi per la classificazione delle aree di attività

1. Gli enti elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle aree di attività e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato di cui all'articolo 306. Essi rivedono e adattano i criteri e le politiche, se del caso, in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli.

2. Gli enti applicano i seguenti principi per la classificazione delle aree di attività:

(a) gli enti classificano tutte le attività nelle aree di attività in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;

(b) gli enti provvedono ad allocare all'area di attività cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente attribuita ad un'area nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di un'area di attività, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di classificazione;

(c) qualora un'attività non possa essere attribuita ad una specifica area di attività, gli enti la imputano all'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle attività ausiliarie di detta attività;

(d) gli enti possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie aree di attività. I costi prodotti in un'area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono;

(e) la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di mercato;

(f) l'alta dirigenza è responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo dell'organo di gestione dell'ente;

(g) gli enti sottopongono il processo di classificazione delle aree di attività a revisione indipendente.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle aree di attività di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 308 Metodo standardizzato alternativo

1. Nel quadro del metodo standardizzato alternativo, per le aree di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" gli enti applicano quanto segue:

(a) l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi moltiplicato per 0,035;

(b) i crediti e gli anticipi sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area "servizi bancari a carattere commerciale", gli enti includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

2. Per ottenere il permesso di utilizzare il metodo standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a) i servizi bancari al dettaglio (retail banking) o i servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking) costituiscono almeno il 90% del loro reddito;

(b) una quota significativa dei loro servizi bancari al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include prestiti associati ad un'elevata probabilità di inadempimento;

(c) il metodo standardizzato alternativo fornisce una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 309 Criteri per il metodo standardizzato

I criteri di cui all'articolo 301, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti:

(a) gli enti dispongono di un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Essi rilevano le loro esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti;

(b) il sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente;

(c) gli enti dispongono di un sistema di comunicazione verso l'alta dirigenza che fornisce segnalazioni sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente. Gli enti si dotano di procedure per intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

Capo 4 Metodi avanzati di misurazione

Sezione 1 Criteri di idoneità

Articolo 310 Requisiti qualitativi

I requisiti qualitativi di cui all'articolo 301, paragrafo 2, sono i seguenti:

(a) il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente deve essere strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio;

(b) l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo;

(c) l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive;

(d) il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità;

(e) l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni;

(f) i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed effettiva;

(g) l'accertamento che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente siano trasparenti e accessibili.

Articolo 311 Requisiti quantitativi

1. I requisiti quantitativi di cui all'articolo 301, paragrafo 2, includono i requisiti relativi al processo, ai dati interni, ai dati esterni, all'analisi di scenario, al contesto operativo e ai fattori di controllo interno di cui rispettivamente ai paragrafi da 2 a 6.

2. I requisiti relativi al processo sono i seguenti:

(a) gli enti calcolano il proprio requisito in materia di fondi propri come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che le perdite attese non siano adeguatamente stimate nelle prassi operative interne. L'approccio di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita a elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9% su un periodo di un anno;

(b) il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente comprende l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni, come indicato ai paragrafi da 3 a 6. L'ente è dotato di un approccio ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo;

(c) il sistema di misurazione del rischio dell'ente coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda della distribuzione stimata delle perdite;

(d) gli enti possono prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo soltanto se i loro sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza e tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. Gli enti validano le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative;

(e) il sistema di misurazione del rischio dell'ente è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre disposizioni del presente regolamento.

3. I requisiti relativi ai dati interni sono i seguenti:

(a) gli enti basano le misurazioni interne del rischio operativo su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, esso può utilizzare un periodo di osservazione di tre anni;

(b)     gli enti sono in grado di classificare i propri dati storici sulle perdite in funzione delle pertinenti aree di attività definite all'articolo 306 e delle tipologie di eventi definite all'articolo 313, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. In circostanze eccezionali l'ente può attribuire gli eventi di perdita che interessano l'intero ente ad un'area di attività aggiuntiva "elementi d'impresa". Gli enti si dotano di criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Gli enti registrano nella banca dati sul rischio operativo e rilevano separatamente le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e che gli enti hanno storicamente incluso nella banca dati interna relativa al rischio di credito. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché gli enti continuano a trattarle come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri. Gli enti includono le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato nel calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo;

(c)     i dati interni sulle perdite dell'ente sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti sono in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o di esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Gli enti definiscono adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni;

(d)     oltre ai dati sugli importi della perdita lorda, gli enti raccolgono informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita;

(e)     gli enti si dotano di criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento di perdita verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più aree di attività, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo;

(f)      gli enti dispongono di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni o altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte decisioni.

4. I requisiti di idoneità relativi ai dati esterni sono i seguenti:

(a) il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente utilizza dati esterni pertinenti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente sia esposto a perdite a impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione;

(b) gli enti rivedono regolarmente le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni, le documentano e le assoggettano a periodica revisione indipendente.

5. Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l'ente utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni vengono nel tempo validate e rivedute dall'ente in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

6. I requisiti di idoneità relativi al contesto operativo e ai fattori di controllo interno sono i seguenti:

(a) una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente è in grado di cogliere i fattori cruciali del contesto operativo e dei fattori di controllo interno che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso;

(b) l'ente giustifica la scelta di ciascun fattore tenendo conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di attività interessate;

(c) l'ente è in grado di dimostrare alle autorità competenti la sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema di misurazione del rischio dell'ente individua anche potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;

(d) l'ente documenta il proprio sistema di misurazione del rischio e lo sottopone a revisione indipendente all'interno dell'ente e da parte delle autorità competenti. Nel tempo gli enti validano e rivedono il processo e i risultati mediante il confronto con le perdite interne effettivamente subite e dati esterni pertinenti.

7.         L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) le condizioni per valutare se un sistema è solido e attuato con correttezza, ai fini del paragrafo 2, lettera d);

(b) le circostanze eccezionali in cui un ente può attribuire eventi di perdita ad un'area di attività aggiuntiva, secondo quanto previsto al paragrafo 3, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 312 Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio

1. Le autorità competenti consentono agli enti di riconoscere l'effetto delle assicurazioni, previo il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove gli enti possano dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio.

2. L'assicuratore è autorizzato a esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di un'ECAI idonea che l'ABE ha deciso di associare alla classe di merito di credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti in virtù del capo 2.

3. L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti rispettano tutte le seguenti condizioni:

(a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente adotta scarti di garanzia appropriati rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto uno scarto di garanzia pari al 100%;

(b) la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;

(c) la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;

(d) il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;

(e) l'assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita ad un terzo indipendente che soddisfi i criteri di idoneità fissati al paragrafo 2;

(f) lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.

4. La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o scarti di garanzia sull'ammontare della polizza in questione, tutti i seguenti elementi:

(a) nel caso in cui la durata residua della polizza assicurativa sia inferiore ad un anno:

i)        la durata residua della polizza assicurativa;

ii)       le condizioni di cancellazione della polizza;

(b) il grado di incertezza associato ai rimborsi nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

5. La riduzione dei requisiti in materia di fondi propri derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20% del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

Articolo 313 Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Le tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 311, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti:

Tabella 3

Categoria di eventi || Definizione

Frode interna || Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali – ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie – in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente

Frode esterna || Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro || Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie

Clientela, prodotti e prassi professionali || Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto

Danni a beni materiali || Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi

Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi || Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi

Esecuzione, consegna e gestione dei processi || Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori

Titolo IV Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato

Capo 1 Disposizioni generali

Articolo 314 Riduzioni per i requisiti su base consolidata

1. Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.

2. Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 previo permesso delle autorità competenti, che potranno concederlo solo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

(a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;

(b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

3. Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

(a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

(b) dette imprese soddisfano, su base individuale, requisiti in materia di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;

(c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

Capo 2 Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

Sezione 1 Disposizioni generali e strumenti specifici

Articolo 315 Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

Il requisito dell'ente in materia di fondi propri per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.

Articolo 316 Compensazione

1. Il valore assoluto della differenza (positiva) tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, contratti a premio, warrants e warrants coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono trattate conformemente al disposto degli articoli da 317 a 319. Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 325.

2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito in materia di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti in materia di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta utilizzata dall'ente per la reportistica, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Articolo 317 Contratti standardizzati a termine (future) e contratti differenziali a termine (forward) sui tassi di interesse

1. I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi di interesse, i contratti differenziali a termine sui tassi di interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto future e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto future in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento del contratto e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 325, per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per i contratti standardizzati a termine e FRA sui tassi di interesse. Un impegno a termine di acquisto di uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 325, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.

2. Per "posizione lunga" ai fini del presente articolo si intende la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che riceverà ad una data futura, e per "posizione corta" la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

Articolo 318 Contratti a premio e warrants

1. Contratti a premio e warrants su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial futures, swaps e valute estere sono equiparati, ai fini del presente capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato, laddove pertinente, è quello del mercato dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, previo permesso delle competenti autorità laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello appropriato. Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di cambiamento del valore del contratto a premio o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato dell'attività sottostante.

2. Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in contratti a premio e warrants.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 319 Swaps

Ai fini del rischio di tasso di interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Articolo 320 Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati

1. Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati di cui agli articoli da 317 a 319 sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà, previo permesso delle autorità competenti, di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Il permesso viene concesso se tali modelli generano posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità viene valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'articolo 328. Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito.

2. Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 317 a 319 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

(a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

(b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

(c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:

i)        termine inferiore a un mese: stesso giorno;

ii)       termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;

iii)      termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

Articolo 321 Derivati su crediti

1. Nel calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di credito (il "venditore della protezione"), salvo disposizioni contrarie, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

(a) un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi del titolo II, capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;

(b) un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale. Ai fini del rischio specifico, l'ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

(c) una single name credit linked note dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in un'obbligazione dell'entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;

(d) oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una multiple name credit linked note che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata.

Allorché la multiple name credit linked note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;

(e) un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Un derivato di credito second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito in materia di fondi propri più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.

2. Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il "compratore della protezione"), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri per il "compratore della protezione", viene utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale meno eventuali variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Se a un determinato momento si ha un'opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione.

Articolo 322 Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito

L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito in materia di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.

Sezione 2 Strumenti di debito

Articolo 323 Posizioni nette in strumenti di debito

Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e per il rischio specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta.

Sottosezione 1 Rischi specifici

Articolo 324 Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta

L'ente può fissare un massimale per il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di inadempimento. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di inadempimento.

Articolo 325 Requisito in materia di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

1. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 316, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Tabella 1

Categorie || Requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 0% per il rischio di credito. || 0%

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20% o al 50% per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 6. || 0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100% per il rischio di credito. || 8,00%

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150% per il rischio di credito. || 12,00%

2. Per quanto riguarda gli enti che applicano il metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno con una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo standardizzato.

3. Gli enti possono calcolare il requisito a fronte del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio pari al 10% conformemente all'articolo 124, paragrafo 3, come metà del requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico per la seconda categoria della tabella 1.

4. Altri elementi qualificati sono:

(a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione di una classe di merito di credito pari almeno a investment grade nel processo di classificazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito;

(b) le posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell'emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla lettera a), nel quadro del metodo IRB;

(c) le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i)        sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;

ii)       la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

iii)      sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

(d) le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che sono soggetti ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

(e) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva [reference to be inserted by OP].

Gli enti che si avvalgono delle lettere c) o d) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.

Articolo 326 Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione

1. Per gli strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera come segue le sue posizioni nette calcolate conformemente all'articolo 316, paragrafo 1:

(a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% della ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente al capo 5;

(b) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% della ponderazione del rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al capo 5.

2. Il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 257 può essere utilizzato quando l'ente può presentare stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come input del metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al capo 2, sezione 3.

Gli enti diversi dagli enti cedenti che potrebbero applicare detto metodo per la stessa posizione inerente a cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione possono utilizzarlo unicamente previo permesso delle autorità competenti, che lo concedono se l'ente soddisfa le condizioni di cui alla frase precedente.

In alternativa le stime della PD e della LGD come input nel metodo della formula di vigilanza possono essere determinate sulla base di stime derivate dal metodo per il calcolo del requisito per il rischio incrementale (metodo IRC) dell'ente cui è stato concesso il permesso di usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. L'alternativa può essere utilizzata solo previo permesso delle autorità competenti, che viene concesso se le stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo basato sui rating interni di cui al capo 2, sezione 3.

L'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Per le posizione inerenti a cartolarizzazione cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 396, si applica l'8% del fattore di ponderazione del rischio complessivo.

4. L'ente computa le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico.

5. In deroga al paragrafo 4, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate e le sue posizioni nette corte ponderate. La maggiore tra le due somme risultanti costituisce il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tuttavia, l'ente comunica trimestralmente all'autorità competente dello Stato membro di origine la somma totale delle sue posizioni nette lunghe ponderate e delle sue posizioni nette corte ponderate, suddivise per tipo di attività sottostanti.

Articolo 327 Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di correlation trading

1. Il portafoglio di correlation trading (strategia di negoziazione in base alle correlazioni) consiste in posizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

(a) le posizioni non sono né posizioni inerenti a ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni inerenti a cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;

(b) tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei due strumenti seguenti:

i)        strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;

ii)       indici solitamente negoziati sulla base di tali entità di riferimento.

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

2. Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti non fanno parte del portafoglio di correlation trading:

(a) un sottostante che può essere assegnato alla classe di esposizione "crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio" o alla classe di esposizione "crediti o crediti potenziali garantiti da ipoteche sui beni immobili" nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione dell'ente;

(b) un credito su una società veicolo.

3. Un ente può includere nel portafoglio di correlation trading posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al paragrafo 1, ultimo comma, per tale strumento o i relativi sottostanti.

4. Un ente stabilisce come requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di correlation trading il maggiore dei seguenti importi:

(a) il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di correlation trading;

(b) il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del portafoglio di correlation trading.

Sottosezione 2 Rischi generali

Articolo 328 Calcolo del rischio generale in funzione della scadenza

1. Per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generale, tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi propri richiesti per dette posizioni. Il requisito viene ridotto quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti possibile una riduzione del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano.

2. L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola del 3% o più e strumenti con una cedola inferiore al 3%, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

3. Successivamente, l'ente calcola la somma delle posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

4. L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2

Zona || Fasce di scadenza || ||

Cedola del 3% o più || Cedola inferiore al 3%

Uno || 0 ≤ 1 mesi || 0 ≤ 1 mesi || 0,00 || —

> 1 ≤ 3 mesi || > 1 ≤ 3 mesi || 0,20 || 1,00

> 3 ≤ 6 mesi || > 3 ≤ 6 mesi || 0,40 || 1,00

> 6 ≤ 12 mesi || > 6 ≤ 12 mesi || 0,70 || 1,00

Due || > 1 ≤ 2 anni || > 1,0 ≤ 1,9 anni || 1,25 || 0,90

> 2 ≤ 3 anni || > 1,9 ≤ 2,8 anni || 1,75 || 0,80

> 3 ≤ 4 anni || > 2,8 ≤ 3,6 anni || 2,25 || 0,75

Tre || > 4 ≤ 5 anni || > 3,6 ≤ 4,3 anni || 2,75 || 0,75

> 5 ≤ 7 anni || > 4,3 ≤ 5,7 anni || 3,25 || 0,70

> 7 ≤ 10 anni || > 5,7 ≤ 7,3 anni || 3,75 || 0,65

> 10 ≤ 15 anni || > 7,3 ≤ 9,3 anni || 4,50 || 0,60

> 15 ≤ 20 anni || > 9,3 ≤ 10,6 anni || 5,25 || 0,60

> 20 anni || > 10,6 ≤ 20,0 anni || 6,00 || 0,60

|| > 12,0 ≤ 20,0 anni || 8,00 || 0,60

|| > 20 anni || 12,50 || 0,60

5. L'entità della posizione ponderata non compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

6. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

7. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

8. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate.

9. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:

(a) del 10% del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

(b) del 40% della posizione ponderata compensata della zona 1;

(c) del 30% della posizione ponderata compensata della zona 2;

(d) del 30% della posizione ponderata compensata della zona 3;

(e) del 40% della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

(f) del 150% della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

(g) del 100% delle posizioni residue ponderate non compensate.

Articolo 329 Calcolo del rischio generale in funzione della durata finanziaria

1. In luogo del sistema di cui all'articolo 328, gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito che tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa.

2. Nel sistema basato sulla durata finanziaria di cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo successivo.

3. Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:

dove:

D =    durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:

dove:

R = rendimento alla scadenza;

Ct = pagamento in contanti al momento t;

M = scadenza finale.

Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.

4. L'ente classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata dello strumento stesso.

Tabella 3

Zona || Durata finanziaria modificata (in anni) || Interesse presunto (variazione in %)

Uno || > 0 ≤ 1,0 || 1,0

Due || > 1,0 ≤ 3,6 || 0,85

Tre || > 3,6 || 0,7

5. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

6. L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 328, paragrafi da 5 a 8 per le posizioni ponderate non compensate.

7. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

(a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;

(b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

(c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;

(d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.

Sezione 3 Strumenti di capitale

Articolo 330 Posizioni nette in strumenti di capitale

1. In conformità all'articolo 316, l'ente somma separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale.

2. L'ente calcola, separatamente per ogni mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la posizione netta generale.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il termine "mercato" di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 331 Rischio specifico per gli strumenti di capitale

L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8% al fine di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici.

Articolo 332 Rischio generale degli strumenti di capitale

Il requisito in materia di fondi propri per i rischi generali è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8%.

Articolo 333 Indici azionari

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili uno o più dei trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui ai paragrafi 3 e 4, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013.

3. I contratti futures su indici azionari, gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di contratti a premio relativi a futures su indici azionari e gli indici azionari definiti di seguito collettivamente "contratti futures su indici azionari" possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento.

4. Qualora un contratto future su indici azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice adeguatamente diversificato.

Sezione 4 Impegno irrevocabile di acquisto

Articolo 334 Riduzione delle posizioni nette

1. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti in materia di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto:

Tabella 4

giorno lavorativo 0: || 100%

giorno lavorativo 1: || 90%

giorni lavorativi 2-3: || 75%

giorno lavorativo 4: || 50%

giorno lavorativo 5: || 25%

dopo il giorno lavorativo 5: || 0%.

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

2. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno del paragrafo 1.

Sezione 5 Requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici relativi alle posizioni coperte da strumenti derivati su crediti

Articolo 335 Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti

1. Viene riconosciuta una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai paragrafi da 2 a 6.

2. Gli enti trattano la posizione in derivati su crediti come un elemento (leg) e la posizione coperta che ha lo stesso importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento.

3. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

(a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

(b) una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In queste situazioni non va applicato un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione.

4. Viene applicata una riduzione dell'80% quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80% del rischio specifico al lato dell'operazione con il requisito in materia di fondi propri più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

5. All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, viene riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni:

(a) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:

i)        l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

ii)       l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;

(b) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio;

(c) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di addizionare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti.

6. In tutte le situazioni che non rientrano nei paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni.

Articolo 336 Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default"

Nel caso dei derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default", si applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente all'articolo 335:

(a) quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può compensare il rischio specifico per l'entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 dell'articolo 325;

(b) qualora sia l'n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, il compratore della protezione può unicamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per inadempimenti da 1 a n-1 o se si sono già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui sopra per i derivati su crediti di tipo first-to-default con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default.

Sezione 6 Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC

Articolo 337 Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC

1. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generale, del 32%. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 342 o dell'articolo 356, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 342, quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generale, e per il rischio di cambio del 40%.

2. Salvo disposto diversamente nell'articolo 339, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

Articolo 338 Criteri generali per gli OIC

Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all'articolo 339, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi:

i)       le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire;

ii)       nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

iii)      nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;

iv)      nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;

(b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di segnalazione;

(c) le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore;

(d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;

(e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.

(f)  l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza ai sensi della direttiva (OICVM) o di normativa equivalente.

Articolo 339 Metodi specifici per gli OIC

1. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

2. Gli enti possono calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;

(b) è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per "correlazione" si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.

3. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito in materia di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generale che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;

(b) gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico e generale, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;

(c) se il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, ottenuto in base al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 337, paragrafo 1, il requisito in materia di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.

4. Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:

(a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;

(b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo viene confermata da un revisore esterno.

Capo 3 Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di cambio

Articolo 340 De minimis e ponderazione per il rischio di cambio

Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 341, ivi comprese le posizioni in cambi e le posizioni in oro per le quali i requisiti in materia di fondi propri sono calcolati utilizzando il modello interno, rappresenta più del 2% del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta complessiva in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per la reportistica moltiplicata per il coefficiente dell'8%.

Articolo 341 Calcolo della posizione netta complessiva in materia di rischio di cambio

1. La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per la reportistica) e in oro viene calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

(a) la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

(b) la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti;

(c) garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

(d) l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;

(e) il valore di mercato di altri contratti a premio.

Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è, se del caso, quello del mercato dell'operazione, o, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC, previo permesso delle autorità competenti, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello adeguato. Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore del contratto a premio o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato dell'attività sottostante.

L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente.

L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

2. Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, possono, previo permesso delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è subordinata al permesso apposito delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già detratti nel calcolo dei fondi propri.

3. Un ente può usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso applichi tale metodo in maniera coerente.

4. Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per la reportistica e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per la reportistica ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

5. Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con i contratti a premio, diversi dal rischio delta.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in contratti a premio.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 342 Rischio di cambio degli OIC

1. Ai fini dell'articolo 341, per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC.

2. Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:

(a) il depositario dell'OIC a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;

(b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo viene confermata da un revisore esterno.

3. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC viene proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non è consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

Articolo 343 Valute strettamente correlate

1. Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori in materia di fondi propri a fronte di posizioni in valute strettamente correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4% del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata per la reportistica), sia pari ad almeno il 99% dei casi, se il periodo di osservazione è di tre anni, ovvero al 95%, se il periodo di osservazione è di cinque anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4% moltiplicato per il valore della posizione compensata.

2. Nel calcolare i requisiti di cui al presente capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse un requisito in materia di fondi propri non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Il requisito in materia di fondi propri per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6% del valore di dette posizioni compensate.

5. Solo le posizioni non compensate in valute di cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale in conformità all'articolo 341, paragrafo 4.

Capo 4 Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci

Articolo 344 Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci

Fatti salvi gli articoli da 345 a 347, gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci con uno dei metodi di cui agli articoli 348, 349 o 350.

Articolo 345 Operazioni accessorie su merci

3. L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti in materia di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo;

(b) esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a);

(c) la media dei requisiti in materia di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5% dei fondi propri o 1 milione di euro e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto in materia di fondi propri non supera il 6,5% dei fondi propri dell'ente;

(d) l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà.

4. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1.

Articolo 346 Posizioni in merci

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per la reportistica.

2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di posizione in merci.

3. Ai fini del presente capo, è possibile escludere le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

4. Ai fini dell'articolo 349, paragrafo 1, la differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi futures, contratti a premio o warrants, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 347, a posizioni nella merce sottostante.

5. Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:

a)      posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

b)      posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Articolo 347 Strumenti particolari

1. I futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

2. Gli swaps su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere, se del caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui all'articolo 348, paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

3. I contratti a premio e i warrants su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è, se del caso, quello del mercato dell'operazione, previo permesso delle autorità competenti, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello adeguato. Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore del contratto a premio o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con i contratti a premio, diversi dal rischio delta.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in contratti a premio.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:

a)      trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;

b)      presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.

Articolo 348 Metodo basato sulle fasce di scadenza

1. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso.

Tabella 1

Fasce di scadenza (1) || Tasso di spread (in %) (2)

0 ≤ 1 mesi || 1,50

> 1 ≤ 3 mesi || 1,50

> 3 ≤ 6 mesi || 1,50

> 6 ≤ 12 mesi || 1,50

> 1 ≤ 2 anni || 1,50

> 2 ≤ 3 anni || 1,50

> 3 anni || 1,50

2. Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni:

(a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

(b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

3. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

4. La parte della posizione lunga non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

5. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

(a) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce;

(b) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6% (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;

(c) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

6. Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce in base al paragrafo 5.

Articolo 349 Metodo semplificato

1. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

(a) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

(b) il 3% della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

2. Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce in base al paragrafo 1.

Articolo 350 Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Gli enti possono utilizzare i tassi minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2 anziché quelli indicati all'articolo 348 a condizione che gli enti:

(a) effettuino operazioni su merci di notevole entità;

(b) abbiano un portafoglio merci adeguatamente diversificato;

(c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione in merci.

Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti insieme con la prova del loro impegno per l'attuazione di un modello interno per il calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci.

Tabella 2

|| Metalli preziosi (eccetto l'oro) || Metalli comuni || Prodotti agricoli ("softs") || Altri, compresi i prodotti energetici

Tassi di spread % || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5

Tassi di riporto % || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6

Tassi secchi % || 8 || 10 || 12 || 15

Capo 5 Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

Sezione 1 Permesso e requisiti in materia di fondi propri

Articolo 351 Rischio specifico e rischio generale

Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generale include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

Articolo 352 Permesso di usare modelli interni

5. Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente il permesso di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:

(a) rischio generale degli strumenti di capitale;

(b) rischio specifico degli strumenti di capitale;

(c) rischio generale degli strumenti di debito;

(d) rischio specifico degli strumenti di debito;

(e) rischio di cambio;

(f) rischio di posizione in merci.

6. Per le categorie di rischio per le quali l'ente non ha ricevuto il permesso di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli interni, l'ente continua a calcolare i requisiti in materia di fondi propri conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. Il permesso delle autorità competenti di usare modelli interni è richiesto per ogni categoria di rischio. Cambiamenti sostanziali nell'uso dei modelli interni, l'estensione dell'uso di modelli interni, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all'articolo 354, paragrafo 2, richiedono un distinto permesso dall'autorità competente.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;

(b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti permettono agli enti di usare modelli interni.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 353 Requisiti in materia di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni

8. Oltre ai requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali il permesso all'uso di un modello interno non è stato concesso, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito in materia di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):

a)      il valore più elevato tra:

i)        la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 1 (VaRt-1);

ii)       la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (mc), secondo l'articolo 355;

b)      il valore più elevato tra:

i)        l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 2, (sVaRt-1) e

ii)       la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 354, paragrafo 2 nei sessanta giorni operativi precedenti (sVaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'articolo 355.

9. Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):

a)      il requisito in materia di fondi propri calcolato conformemente agli articoli 326 e 327 per il rischio specifico legato a posizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati su crediti nth‑o-default nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di correlation trading, conformemente alla sezione 4, e, se applicabile, il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 1, né quelle di cui all'articolo 339, paragrafo 2;

b)      il valore più elevato tra:

i)        la misura più recente dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;

ii)       la media di tale misura sulle precedenti 12 settimane.

10. Gli enti che detengono un portafoglio di correlation trading che risponde ai requisiti di cui all'articolo 327, paragrafi da 1 a 3, soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri calcolato come il valore più elevato tra:

a)      la misura di rischio più recente per il portafoglio di correlation trading calcolata conformemente alla sezione 5;

b)      la media di tale misura sulle precedenti 12 settimane;

c)      l'8% del requisito in materia di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all'articolo 327, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di correlation trading.

Sezione 2 Obblighi generali

Articolo 354 Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress

1. Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 353 è soggetto ai seguenti obblighi:

a)      calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera;

b)      intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

c)      periodo di detenzione di dieci giorni;

d)      periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;

e)      serie di dati aggiornate con frequenza mensile.

L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a 10 giorni fino ad arrivare a 10 giorni con una metodologia adeguata che viene riesaminata periodicamente.

2. Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di 12 mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente, che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 355 Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1. I risultati dei calcoli di cui all' articolo 354 sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) and (ms).

2.  Ciascuno dei fattori moltiplicativi (mc) and (ms) corrisponde alla somma di 3 e un addendo compreso tra 0 e 1 conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 354, paragrafo 1.

Tabella 1

Numero di scostamenti || Addendo

Meno di 5 || 0,00

5 || 0,40

6 || 0,50

7 || 0,65

8 || 0,75

9 || 0,85

10 o più || 1,00

3. Gli enti contano giornalmente gli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare l'addendo occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio.

I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo.

I test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi.

4. Le autorità competenti possono in singoli casi limitare l'addendo a quello risultante dagli scostamenti in caso di variazioni ipotetiche, se il numero degli scostamenti nelle variazioni reali non è dovuto a carenze del modello interno.

5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'adeguatezza dei fattori moltiplicativi su base continuativa, gli enti notificano immediatamente, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, alle autorità competenti gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi.

Articolo 356 Requisiti in materia di misurazione del rischio

1. I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per il correlation trading soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(a) il modello riflette accuratamente tutti i rischi di prezzo significativi;

(b) il modello tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. L'ente incorpora nel suo modello almeno i fattori di rischio incorporati nel suo modello di quantificazione del rischio. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste devono dimostrare di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta.

2. I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(a) il modello incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;

(b) il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione viene stralciata e trattata in conformità all'articolo 342, paragrafo 3;

(c) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative;

(d) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il modello deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare le posizioni;

(e) il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e vengono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

3. Nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio solo se il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è solido e applicato correttamente.

Articolo 357 Requisiti qualitativi

1. I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi:

(a) i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;

(b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e rispondente direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo. L'unità elabora e analizza quotidianamente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;

(c) l'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

(d) l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;

(e) l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo;

(f) i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

(g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito viene valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default), non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;

(h) l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi i modelli utilizzati ai fini del presente capo.

2. La verifica di cui alla lettera h) del paragrafo 1 comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Detto riesame deve valutare:

(a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

(b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

(c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

(d) la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;

(e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;

(f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

(g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3. Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.

Articolo 358 Convalida interna

1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida viene effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori pratiche. Per la convalida dei modelli interni non ci si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle operazioni seguenti:

(a) effettuare test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

(b) effettuare, oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di convalida del proprio modello interno, compresi i test retrospettivi, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

(c) ricorrere a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.

2. L'ente effettua test retrospettivi sulle variazioni sia reali che ipotetiche del valore del portafoglio.

Sezione 3 Requisiti relativi alla modellizzazione del rischio specifico

Articolo 359 Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per il correlation trading soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

a)           spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

b)           riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

c)           sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;

d)           sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;

e)           riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

f)            riflettono il rischio di evento.

Articolo 360 Esclusioni dai modelli per il rischio specifico

1. Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico mediante un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 353, paragrafo 3.

2. L'ente può decidere di non riflettere nel suo modello interno i rischi di inadempimento e di migrazione per gli strumenti di debito, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4.

Sezione 4 Modello interno per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione

Articolo 361 Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno

Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito si dotano anche di un modello interno per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione (modello IRC interno) che rifletta i rischi di inadempimento e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 354, paragrafo 1. Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo IRB per il rischio di credito, nell'ipotesi di un livello costante di rischio, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità.

Articolo 362 Ambito di applicazione del modello IRC interno

Il modello IRC interno si applica a tutte le posizioni soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito patrimoniale per il rischio specifico dello 0% a norma dell'articolo 325, ma non si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo nth-to-default.

Previo permesso delle autorità competenti, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati. Il permesso è concesso se tale inclusione è in linea con le modalità interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente.

Articolo 363 Parametri del modello IRC interno

1. Gli enti si avvalgono del modello interno per calcolare un numero che misura le perdite dovute a inadempimento e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno. Gli enti calcolano il numero almeno settimanalmente.

2. Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il modello interno riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

3. Il modello IRC interno riflette l'impatto delle correlazioni tra eventi di inadempimento ed eventi di migrazione. Esso non riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio dall'altra.

4. Il modello interno è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte temporale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato inadempimento o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.

5. Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolar conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici sia idiosincratici. L'orizzonte temporale è misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.

6. La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un periodo minimo di tre mesi.

7. La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

Articolo 364 Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno

1. Per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione nel modello interno dell'ente può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, annata (vintage) e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

2. Per le posizioni alle quali viene applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibro della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente:

(a) scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione;

(b) dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio;

(c) dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica deve trovare riflesso nel requisito in materia di fondi propri.

Articolo 365 Requisiti particolari per il modello IRC interno

1. Il modello interno per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione riflette l'impatto non lineare dei contratti a premio, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.

2. Il modello interno si basa su dati oggettivi e aggiornati.

3. Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:

(a) convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro approccio di modellizzazione delle correlazione e delle variazioni di prezzo, ivi compresa la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;

(b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;

(c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

4. Il modello interno è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

5. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

6. Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Articolo 366 Metodi IRC non pienamente conformi

Se l'ente utilizza un modello interno per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione che pur non soddisfacendo tutti i requisiti degli articoli 363, 364 e 365 è in linea con le metodologie interne dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione, esso deve essere in grado di dimostrare che il suo modello interno determina un requisito in materia di fondi propri che è almeno altrettanto elevato che se avesse utilizzato un modello pienamente in linea con i requisiti dei predetti articoli. Le autorità competenti riesaminano il rispetto della disposizione di cui alla frase precedente almeno annualmente. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in materia di modelli interni non conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli 363, 364 e 365, e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 5 Modello interno per il correlation trading

Articolo 367 Requisiti per il modello interno per il correlation trading

1. Le autorità competenti permettono l'uso di un modello interno per il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di correlation trading invece del requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 327 agli enti cui è consentito usare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6, all'articolo 356, paragrafo 1, e agli articoli 357, 358 e 359.

2. Gli enti utilizzano tale modello interno per calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.

3. I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1:

(a) il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, compreso il diverso ordine degli inadempimenti, in prodotti divisi in segmenti;

(b) il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;

(c) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

(d) il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi:

i)        la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono;

ii)       la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

(e) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti;

(f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura;

(g) tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di correlation trading.

4. Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1, l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti.

L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone del permesso a incorporarle nel requisito in materia di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale permesso.

5. Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di correlation trading. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito in materia di fondi propri dell'ente ai sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress superano in misura significativa il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di correlation trading sono notificati tempestivamente alle autorità competenti.

6. Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Titolo V Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento

Articolo 368 Rischio di regolamento/consegna

Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.

Il prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

Al fine di calcolare il requisito in materia di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della successiva tabella 1.

Tabella 1

Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento || ( %)

5 — 15 || 8

16 — 30 || 50

31 — 45 || 75

46 o più || 100

Articolo 369 Operazioni con regolamento non contestuale

1. Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:

(a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;

(b) nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.

Tabella 2

Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale

Colonna 1 || Colonna 2 || Colonna 3 || Colonna 4

Tipo di operazione || Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna || Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna || Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione

Operazioni con regolamento non contestuale || Nessun requisito patrimoniale || Trattamento come esposizione || Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1 250%

2. Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte III, titolo II, capo 2, può attribuire le probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte III, titolo II, capo 3, può applicare i fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte III, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste esposizioni o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100%.

Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100%, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250% conformemente alla colonna 4 della tabella 4 di cui al paragrafo 1.

3. In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva di tali esposizioni dal capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo l, lettera k).

Articolo 370 Sospensione

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 368 e 369 finché non venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non viene considerato come un inadempimento ai fini del rischio di credito.

Titolo VI Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Articolo 371 Definizione di aggiustamento della valutazione del credito

Ai fini del presente titolo e del titolo III, capo 6, per "aggiustamento della valutazione del credito" o "CVA" si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato (mid-market) del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato attuale del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato attuale del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.

Articolo 372 Ambito di applicazione

1. Un ente calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito.

2. Un ente include le operazioni di finanziamento tramite titoli nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.

3. Le operazioni con una controparte centrale sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

Articolo 373 Metodo avanzato

1. L'ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito conformemente all'articolo 352, per tutte le operazioni per cui ha ottenuto il permesso di utilizzare l'IMM al fine di determinare il valore dell'esposizione associata al rischio di controparte conformemente all'articolo 277, determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA modellizzando l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi delle controparti sui CVA di tutte le controparti di tali operazioni, tenendo conto delle coperture (hedges) di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 375.

L'ente utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99% nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato.

I requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito:

dove:

ti =                 il tempo dell'i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0=0;

tT =                la maggiore scadenza contrattuale tra i panieri di compensazione con la controparte;

si =                il differenziale creditizio della controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte

LGDMKT =     la perdita in caso di inadempimento della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte. Il primo fattore della formula rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di inadempimento implicita nel mercato tra il tempo ti-1 e ti;

EEi =             l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, come definita all'articolo 267, punto 19, dove le esposizioni dei diversi panieri di compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun paniere di compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 2 nel caso di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui all'articolo 279, paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a marginazione;

Di =               il fattore di sconto privo di rischio di inadempimento al tempo ti, dove D0 =1.

2. Nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso):

(a) se il modello è basato sulle sensibilità ai differenziali creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna sensibilità al differenziale ("CS01 regolamentare") sulla seguente formula:

;

(b)     se il modello utilizza sensibilità ai differenziali creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali creditizi, l'ente applica la seguente formula:

;

(c)     se il modello utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni dei differenziali creditizi (fattore gamma dei differenziali), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 1.

3. L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all'articolo 279, paragrafo 1, lettera a) o b), nel determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti operazioni:

(a) ipotizza un profilo EE costante;

(b) pone l'EE ad un livello equivalente all'esposizione attesa effettiva calcolata all'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) per una scadenza pari al valore maggiore tra:

(i) la metà della scadenza più lunga all'interno del paniere di compensazione;

(ii) la scadenza media nozionale ponderata, di tutte le operazioni all'interno del paniere di compensazione.

4. L'ente che conformemente all'articolo 277 ha ottenuto dall'autorità competente il permesso di utilizzare l'IMM per calcolare i valori delle esposizioni in relazione alla maggior parte delle sue attività, ma che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 4, per portafogli minori, e che ha il permesso di utilizzare il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato relativamente al rischio specifico degli strumenti di debito negoziati a norma dell'articolo 352, può, previo permesso delle autorità competenti, calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1 per panieri di compensazione non-IMM. Le autorità competenti concedono tale permesso solo se l'ente utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 4 per un numero limitato di portafogli minori.

Ai fini del calcolo descritto al precedente comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente effettua entrambe le seguenti operazioni:

(a) ipotizza un profilo EE costante;

(b) pone l'EE ad un livello equivalente al valore dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra:

i)        la metà della scadenza più lunga all'interno del paniere di compensazione;

ii)       la scadenza media nozionale ponderata, di tutte le operazioni all'interno del paniere di compensazione.

5. Un ente determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA come la somma del valore a rischio sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress ricorrendo al seguente calcolo:

(a) per il valore a rischio non sottoposto a stress si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa;

(b) per il valore a rischio sottoposto a stress si utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una calibrazione di stress di cui all'articolo 286, paragrafo 2. Il periodo di stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:

a)      come dovrebbe essere determinata una variabile proxy del differenziale per individuare l'LGDMKT ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1;

b)      il numero e l'entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al paragrafo 4.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 374 Metodo standardizzato

1. L'ente che non calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 373 calcola il requisito in materia di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 375:

dove:

h =     l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); h = 1;

wi =   la ponderazione applicabile alla controparte "i".

La controparte "i" deve essere assegnata ad una delle sette ponderazioni wi in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:

a)       l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;

b)      l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna la classe di merito di credito 3 a tale controparte;

=   l'esposizione totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i relativi panieri di compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte.

Per un ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, l'esposizione è attualizzata applicando il seguente fattore:

;

Bi =    il nozionale delle coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

;

Bind = è il nozionale totale di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

;

wind = la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge).

L'ente assegna gli indici ad una delle sette ponderazioni wi in funzione del differenziale medio dell'indice "ind";

Mi =  la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte "i".

Per l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è calcolato conformemente all'articolo 158, paragrafo 2, lettera f).

Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 158, paragrafo 2;

 =    la scadenza dello strumento di copertura con nozionale Bi (le quantità Mihedge Bi devono essere sommate se vi sono più posizioni);

Mind =            la scadenza della copertura su indice "ind".

In caso di più posizioni di copertura su indice, Mind è la scadenza media nozionale ponderata.

2. Se una controparte è inclusa in un indice su cui è basato un credit default swap utilizzato a copertura del rischio di controparte, l'ente può detrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale controparte secondo la rispettiva ponderazione dell'entità di riferimento dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattato come una copertura single-name (Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.

Tabella 1:

Classe di merito di credito || Fattore di ponderazione wi

1 || 0,7%

2 || 0,8%

3 || 1,0%

4 || 2,0%

5 || 3,0%

6 || 10,0%

Articolo 375 Coperture ammissibili

1. Le coperture sono "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 373 e 374 solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi:

(a) credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti direttamente alla controparte;

(b) index credit default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio.

Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una controparte.

Per tutte le controparti per cui è stata utilizzata una variabile proxy, l'ente usa una ragionevole serie temporale di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui è disponibile un differenziale.

Se, a giudizio dell'autorità competente, la base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap non si riflette in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50% dell'ammontare nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio.

Le coperture di cui alla lettera b) possono essere utilizzate soltanto ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 373.

2. Un ente non riflette altri tipi di copertura del rischio di controparte nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. In particolare, i credit default swaps in tranche o del tipo nth-to-default e le credit linked note non sono coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

3. Le coperture ammissibili incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA non sono comprese nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui al titolo IV o trattate come attenuazione del rischio di credito tranne per il rischio di controparte del medesimo portafoglio di operazioni.

PARTE IV GRANDI ESPOSIZIONI

Sezione I regime delle grandi esposizioni

Articolo 376 Oggetto

Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.

Articolo 377 Esclusione dall'ambito di applicazione

La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 90, paragrafo 1, o all'articolo 91, paragrafo 1.

Articolo 378 Definizione

Ai fini della presente parte si intende per:

"esposizioni": qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte III, titolo II, capo 2, senza fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

Articolo 379 Determinazione del valore dell'esposizione

11. Le esposizioni derivanti dagli elementi di cui all'allegato II sono calcolate secondo uno dei metodi descritti nella parte III, titolo II, capo 6.

12. Gli enti che hanno il permesso di usare il metodo dei modelli interni conformemente all'articolo 277 possono usare tale metodo per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, per le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, per i finanziamenti con margini e per le operazioni con regolamento a lungo termine.

13. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate dagli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il proprio portafoglio di negoziazione conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, articolo 293, nonché alla parte III, titolo V e, se del caso, alla parte III, titolo IV, capo 5, sommando gli elementi seguenti:

(a) la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte III, titolo IV, capo 2;

(b) in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;

(c) le esposizioni dovute a operazioni, accordi e contratti di cui all'articolo 293 e agli articoli da 368 a 370 con il cliente in questione, calcolate come stabilito nei suddetti articoli ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.

Ai fini della lettera b), l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui all'articolo 334.

Ai fini della lettera b), gli enti istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

Ai fini della lettera c), la parte III, titolo II, capo 3, è esclusa dal riferimento di cui all'articolo 293.

4. Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.

5. Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di un gruppo.

6. Le esposizioni non comprendono:

(a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;

(b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

(c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

(d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;

(e) esposizioni dedotte dai fondi propri conformemente agli articoli 33, 53 e 63.

7. Per determinare l' esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 107, lettere l) e n), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, e per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 107, lettera p), quando esistono uno schema e un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta lo schema, le esposizioni sottostanti oppure entrambi. A tale scopo, l'ente valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a) quali esposizioni di cui all'articolo 107, lettera p), sono soggette al trattamento di cui al presente paragrafo;

(b) le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto concerne tali esposizioni.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 380 Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, per "ente" si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di "ente" e che sia stata autorizzata in un paese terzo.

Articolo 381 Definizione di grande esposizione

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell'ente.

Articolo 382 Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni

L'ente ha sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la notifica e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.

Articolo 383 Obblighi di notifica

1. L'ente notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione, comprese quelle esentate dall'articolo 384, paragrafo 1:

(a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

(b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

(c) il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;

(d)     il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1.

Se l'ente è soggetto alla parte III, titolo II, capo 3, le sue 20 maggiori grandi esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle grandi esposizioni esentate dall'articolo 384, paragrafo 1, sono notificate alle autorità competenti.

2. La notifica avviene almeno due volte all'anno.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

(a)     i formati per la notifica di cui al paragrafo 2, che sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati;

(b)     le frequenze e le date della notifica di cui al paragrafo 2;

(c)     le soluzioni IT da applicare per la notifica di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 384 Limite delle grandi esposizioni

1. L'ente non si espone verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati per un importo che superi il 25% del capitale ammissibile dell'ente stesso, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto importo non supera il 25% del capitale ammissibile dell'ente o 150 milioni di euro, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25% del capitale ammissibile dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di euro è superiore al 25 del capitale ammissibile dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392, non supera un limite ragionevole in termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 79 della direttiva [inserted by OP] per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100% del capitale ammissibile dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di euro e ne informano l'ABE e la Commissione.

2. Fatto salvo l'articolo 385, l'ente rispetta costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1.

3. Le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1.

4. I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale ammissibile, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

(b) l'ente rispetta un ulteriore requisito in materia di fondi propri per il superamento del limite di cui al paragrafo 1, calcolato conformemente agli articoli 386 e 387;

(c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500% del capitale ammissibile dell'ente;

(d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600% del capitale ammissibile dell'ente.

Per ogni caso di superamento del limite, l'ente comunica senza indugio il relativo importo e il nome del cliente in questione alle autorità competenti.

Articolo 385 Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

1. Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all'articolo 384, paragrafo 1, l'ente procede alla notifica immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto.

Se si applica l'importo di 150 milioni di euro di cui all'articolo 384, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso lo sforamento del limite del 100% in termini di fondi propri dell'ente.

2. Qualora in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 8, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

Articolo 386 Calcolo dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione

1. Il superamento di cui all'articolo 384, paragrafo 4, lettera b) è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte III, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 293 e alla parte III, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 384, paragrafo 4, lettera a).

2. Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, il requisito in materia di fondi propri aggiuntivo è pari al 200% dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione.

3. Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte III, titolo VI, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo 293 e alla parte III, titolo V. Il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte III, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 293 e alla parte III, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

Tabella 1:

Colonna 1: superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale del capitale ammissibile) || Colonna 2: Fattori

Fino al 40% || 200%

Tra il 40% e il 60% || 300%

Tra il 60% e l'80% || 400%

Tra l'80% e il 100% || 500%

Tra il 100% e il 250% || 600%

Oltre il 250% || 900%

Articolo 387 Procedure volte a impedire l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di fondi propri

Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di cui all'articolo 386 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 384, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 388 Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

1. Ai fini degli articoli da 389 a 392, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte III, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 389 a 392, sia consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte III, titolo II, capo 4.

3. Qualora un ente si avvalga dell'articolo 390, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito finanziata è soggetto ai requisiti pertinenti di cui alla parte III, titolo II, capo 3. Ai fini della presente sezione, l'ente non tiene conto della garanzia reale di cui all'articolo 195, paragrafi da 3 a 5, a meno che l'articolo 391 lo consenta.

4. Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e notificano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.

Articolo 389 Esenzioni

1. Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1:

(a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o entità del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'entità che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(d) altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o entità del settore pubblico o da queste garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'entità alla quale l'esposizione è attribuibile o dalla quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 108, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

(g) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;

(h) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

(i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 384, paragrafo 1;

(j) esposizioni commerciali verso controparti centrali e contributi a fondi di garanzia in caso di inadempimento verso controparti centrali;

(k) esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema.

Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi della parte III, titolo II, capo 4.

2. Gli Stati membri o le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:

(a) obbligazioni garantite definite all'articolo 124, paragrafi 1 e 2;

(b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 20% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(c) esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

(d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, tra cui partecipazioni o qualsiasi altro tipo di partecipazione, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

(e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;

(f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate nella principale valuta di scambio;

(g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

(h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);

(i) 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80% delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

(j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché tale garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività ponderate per il rischio;

(k) attività costituite da crediti e altre esposizioni verso mercati ufficiali.

Articolo 390 Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, un ente può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi della parte III, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

2. L'ente che, ai sensi della parte III, titolo II, capo 3, abbia ottenuto il permesso di utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie nel calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, previa approvazione delle autorità competenti.

Le autorità competenti concedono il permesso di cui al comma precedente solo se l'ente può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sulle sue esposizioni separatamente da altri aspetti inerenti alla LGD.

L'ente applica tali procedure in modo tale che le stime da esso prodotte siano sufficientemente adeguate per ridurre il valore dell'esposizione ai fini delle disposizioni dell'articolo 384.

L'ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente regolamento.

L'ente che ha ottenuto il permesso a norma della parte III, titolo II, capo 3, di utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore delle sue esposizioni utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 392, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore delle esposizioni.

3. L'ente che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o abbia ottenuto il permesso di utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora dalla prova di stress periodica risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza.

Gli enti di cui al primo comma includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

(a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;

(b) politiche e procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2;

(c) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.

Articolo 391 Esposizioni risultanti da credito ipotecario

1. Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni o eventuali parti di esposizione garantite da ipoteche su immobili residenziali, un ente può ridurre il valore dell'esposizione per un importo pari fino al 50% del valore dell'alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

(a) l'esposizione è garantita da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;

(b)  l'esposizione si riferisce a un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto.

Il valore dell'immobile è calcolato in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta ogni tre anni per i beni immobili residenziali.

Ai fini del presente paragrafo si applicano i requisiti di cui all'articolo 203 e all'articolo 224, paragrafo 1.

Per "alloggio" si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.

2. Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni o eventuali parti di esposizione garantite da ipoteche su immobili non residenziali, un ente può ridurre il valore dell'esposizione di un importo pari fino al 50% del valore dell'immobile commerciale interessato, soltanto se le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l'immobile commerciale è situato concedono che all'esposizione successiva sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50% in base alle stesse condizioni stabilite all'articolo 121:

(a) esposizioni garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio;

(b) esposizioni relative a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Il valore dell'immobile è calcolato in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L'immobile commerciale deve essere completato, dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato.

Articolo 392 Metodo basato sul principio di sostituzione

14. Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente può:

(a) considerare la frazione dell'esposizione garantita come contratta nei confronti del garante e non del cliente, purché all'esposizione non garantita verso il garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito all'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

(b) considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come contratta nei confronti del terzo e non del cliente, se l'esposizione è garantita da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita dell'esposizione sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte III, titolo II, capo 2.

L'ente non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, l'ente può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 87.

15. Nei casi in cui l'ente applica il paragrafo 1, lettera a):

(a) qualora la garanzia personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo dell'esposizione che si presume garantito è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte III, titolo II, capo 4;

(b) un disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui alla parte III, titolo II, capo 4;

(c) la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui alla parte III, titolo II, capo 4.

PARTE V ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI CREDITO TRASFERITO

Titolo I Disposizioni generali per la presente parte

Articolo 393 Ambito di applicazione

I titoli II e III si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1° gennaio 2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 i titoli II e III si applicano alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

Titolo II Requisiti a carico degli enti investitori

Articolo 394 Impegni mantenuti dall'emittente

16. L'ente che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5%.

Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni può essere considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5%:

(a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;

(b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

(c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% dell'importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine;

(d) il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.

L'interesse economico netto si misura all'avvio dell'operazione ed è mantenuto su base continuativa. L'interesse economico netto, inclusi le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio.

I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

17. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, o una delle sue filiazioni, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria nell'UE collegati.

Il presente comma si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 397 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 398.

18. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso le seguenti entità o da esse garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente:

a)      amministrazioni centrali o banche centrali;

b)      amministrazioni regionali, autorità locali ed entità del settore pubblico degli Stati membri;

c)      enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore a 50% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

d)      banche multilaterali di sviluppo.

19. Il paragrafo 1 non si applica:

a)      alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando le entità di riferimento sottostanti sono identiche a quelle che costituiscono un indice di entità oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione;

b)      ai prestiti sindacati, ai crediti commerciali acquistati o ai credit default swaps, quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che rientra nell'ambito del disposto del paragrafo 1.

Articolo 395 Dovuta diligenza

1. Prima di un investimento, e laddove opportuno in seguito, gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione, per analizzare e registrare:

(a) le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1 dai cedenti o dai promotori per precisare l'interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;

(b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

(c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

(d) la reputazione dei cedenti o dei promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione e le perdite da essi subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti;

(e) le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;

(f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione;

(g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente.

Gli enti effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. A tal fine gli enti possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall'ECAI, purché gli enti possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

2. Gli enti che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla performance delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e la performance dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.

Gli enti hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un'operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla performance delle loro esposizioni verso l'operazione, quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all'operazione.

Articolo 396 Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

Quando un ente non rispetta i requisiti di cui agli articoli 394 o 395 in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 240, paragrafo 6, o all'articolo 326, paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di dovuta diligenza.

Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 394, paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 394, paragrafo 3.

Titolo III Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori

Articolo 397 Criteri di concessione di crediti

Gli enti promotori e gli enti cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'articolo 77 della direttiva [inserted by OP] applicati alle esposizioni detenute in portafoglio. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le assunzioni a fermo di emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o assunzioni a fermo siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.

Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati, l'ente cedente non applica l'articolo 240, paragrafo 1, e non ha il permesso di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi del presente regolamento.

Articolo 398 Informativa agli investitori

Gli enti cedenti e gli enti promotori comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto, in applicazione dell'articolo 394, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti cedenti e gli enti promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità creditizia e sulle performance delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.

Articolo 399 Condizioni uniformi di applicazione

1. Ogni anno l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulle misure adottate dalle autorità competenti al fine di garantire la conformità degli enti ai requisiti di cui ai titoli II e III.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda gli articoli da 394 a 398, comprese le misure da adottare in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE VI LIQUIDITÀ

Titolo I Definizioni e requisito in materia di copertura della liquidità

Articolo 400 Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

(1) "cliente finanziario": un cliente che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] come attività principale, o è:

a)      un ente creditizio;

b)      un'impresa di investimento;

c)      una società veicolo di cartolarizzazione;

d)      un OIC;

e)      uno schema di investimento non di tipo aperto;

f)       un'impresa di assicurazione;

g)      una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista;

(2)          "deposito al dettaglio": una passività nei confronti di una persona fisica o di una piccola e media impresa quando la passività aggregata nei confronti di tali clienti o gruppo di clienti collegati è inferiore a 1 milione di euro.

Articolo 401 Requisito in materia di copertura della liquidità

20. In ogni momento gli enti detengono attività liquide, la somma del cui valore è pari o superiore ai deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli adeguati di riserve di liquidità per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di stress nel corso di un breve periodo di tempo.

21. Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

22. Gli enti possono utilizzare le attività liquide di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di stress, come specificato all'articolo 402.

23. Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 403.

Articolo 402 Conformità ai requisiti in materia di liquidità

Se un ente non soddisfa o è previsto che non soddisfi il requisito di cui all'articolo 401, paragrafo 1, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all'articolo 401. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente notifica gli elementi quotidianamente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza inferiore e scadenze più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo in base alla situazione individuale dell'ente. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più tempestivo.

Le autorità competenti autorizzano una frequenza di segnalazione più corta o più lunga in base alla situazione specifica dell'ente. Esse controllano l'attuazione del piano di ripristino di cui al predetto articolo e, se del caso, esigono tempi di ripristino più brevi rispetto a quelli indicati nel piano.

Titolo II Segnalazioni sulla liquidità

Articolo 403 Obbligo di segnalazione e modelli

1. Gli enti comunicano alle autorità competenti gli elementi di cui ai titoli II e III e le loro componenti, inclusa la composizione delle proprie attività liquide conformemente all'articolo 404 e all'allegato III. La frequenza di segnalazione non è inferiore al mese per il requisito di cui al titolo II e all'allegato III e al trimestre per gli elementi di cui al titolo III.

2. Quando un'autorità competente decide che un ente presenta un notevole rischio di liquidità in un'altra valuta o possiede una succursale significativa, secondo la definizione di cui all'articolo 52 della direttiva [inserted by OP] in uno Stato membro ospitante che utilizza una valuta diversa da quella del suo Stato membro di origine, l'ente comunica separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine gli elementi denominati o indicizzati nella predetta valuta.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

(a) modelli uniformi, con le relative istruzioni, e frequenze, date e termini della comunicazione. I modelli e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;

(b) ulteriori misurazioni per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura, all'entità e alla complessità delle attività dell'ente;

(c) le soluzioni IT da applicare ai fini della segnalazione, che consentano l'accesso elettronico diretto e immediato all'informativa dell'ente se richiesto dalla direttiva [inserted by OP] o dal presente regolamento.

n.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine, su richiesta, concedono alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE l'accesso elettronico immediato e diretto alle singole segnalazioni a norma del presente articolo.

5. Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata in conformità dell'articolo 107 della direttiva [inserted by OP] concedono, su richiesta, alle seguenti autorità l'accesso elettronico diretto e immediato a tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente al presente articolo:

(a) le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative delle filiazioni dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;

(b) le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale nazionale dello stesso Stato membro;

(c) l'ABE;

(d) la BCE.

6. Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente impresa figlia di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre concedono, su richiesta, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 106 della direttiva [inserted by OP], alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE l'accesso elettronico diretto e immediato a tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente ai modelli uniformi di cui al paragrafo 3.

Articolo 404 Segnalazioni sulle attività liquide

1. Gli enti comunicano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:

(a) contanti e depositi detenuti presso le banche centrali nella misura in cui tali depositi possono essere ritirati in periodi di stress;

(b) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

(c) attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni centrali di uno Stato membro o di un paese terzo se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;

(d) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate.

In attesa di una definizione uniforme di "liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissima" conformemente all'articolo 481, paragrafo 2, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 481, paragrafo 2, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano criteri trasparenti e obiettivi a tal fine, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 481, paragrafo 2.

2. I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:

(a) attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:

i)        sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 124, paragrafi 3 o 4;

ii)       sono obbligazioni ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui al punto i);

iii)      l'ente creditizio è stato istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e gli attivi sono garantiti da dette amministrazioni e impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere i loro obiettivi di politica pubblica;

(b) attività emesse da:

i)        un'impresa di investimento;

ii)       un'impresa di assicurazione;

iii)      una società di partecipazione finanziaria;

iv)      una società di partecipazione mista;

v)       ogni altra entità che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] come attività principale.

3. Gli enti segnalano unicamente le attività liquide che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

(a) non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'imprese madre o dalla società di partecipazione finanziaria madre;

(b) in tempi normali sono garanzie ammissibili per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di liquidità overnight presso la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, se le attività liquide sono detenute per soddisfare i deflussi di liquidità nella valuta di detto paese terzo;

(c) il loro prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;

(d) sono quotati in mercati ufficiali;

(e) per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto sono negoziabili su mercati attivi con un numero elevato di partecipanti al mercato diversi tra loro, un elevato volume di contrattazioni e una notevole ampiezza e spessore.

Le condizioni di cui alla lettera b) non si applicano nel caso di attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. Nel caso di valute di paesi terzi, questa deroga si applica unicamente se le autorità competenti del paese terzo applicano la stessa deroga e il paese terzo impone obblighi di segnalazione comparabili.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al primo comma, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013.

5. Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 250 milioni di euro, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse o di credito.

6. Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile ai sensi del paragrafo 1, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

Articolo 405 Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:

(a) sono adeguatamente diversificate;

(b) non meno del 60% delle attività liquide segnalate dall'ente sono attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c). Tali attività possedute e dovute o richiamabili entro 30 giorni di calendario non entrano nel calcolo del 60%, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c);

(c) sono giuridicamente e praticamente facilmente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi 30 giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 404, paragrafo 1, detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione;

(d) le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;

(e) una parte delle attività liquide è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:

i)       per testare l'accesso al mercato per queste attività;

ii)       per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;

iii)      per testare l'utilizzabilità delle attività;

iv)      per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;

(f) il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che non saranno utilizzate in altre operazioni in corso, quali

i)       copertura o altre strategie di negoziazione;

ii)       per fornire strumenti di supporto del credito per le operazioni strutturate;

iii)      per coprire i costi operativi;

(g) la denominazione delle attività liquide è in linea con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi massimi.

Articolo 406 Valutazione delle attività liquide

24. Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale vengono applicati scarti di garanzia appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e scarti di garanzia per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. Gli scarti di garanzia non sono inferiori al 15% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura.

25. Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 404, paragrafo 5, si applicano scarti di garanzia tenendo conto come segue delle attività sottostanti:

(a) 0% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera a);

(b) 5% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere b) e c);

(c) 20% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d).

Tale approccio viene applicato come segue:

(a) se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a d);

(b) se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.

26. Gli enti possono fare affidamento sulle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione degli scarti di garanzia per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b):

(a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;

(b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a).

L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC deve essere confermata da un revisore dei conti esterno.

Articolo 407 Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

1. L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti dell'UE.

2. Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 401 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

a)      in deroga all'articolo 405, lettera b), la quota percentuale delle attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c), sulle attività liquide che l'ente segnala può essere inferiore al 60%;

b)      in deroga all'articolo 405, lettera g), la denominazione delle attività liquide può rivelarsi non in linea con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi massimi;

c)      per le valute di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale del paese terzo contrattualmente impegnate irrevocabilmente per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendentemente dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità del paese terzo facciano lo stesso e il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili.

3. Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2 sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Il fabbisogno giustificato degli enti viene valutato tenendo conto della loro capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE fornisce alla Commissione un parere sugli scarti di garanzia appropriati per le attività detenute a seguito della deroga di cui al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 408 Deflussi di liquidità

1. I deflussi di liquidità da segnalare sono calcolati come la somma dei seguenti elementi:

(a) le percentuali dei saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 409;

(b) le percentuali dei saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni, come previsto all'articolo 410;

(c) i deflussi supplementari di cui all'articolo 411;

(d) la percentuale dell'importo massimo che può essere utilizzata nel corso dei successivi 30 giorni dalle linee di credito o di liquidità non utilizzate considerate a rischio medio o medio-basso ai sensi dell'allegato I, come indicato all'articolo 412;

(e) i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione di cui al paragrafo 2.

2. Gli enti valutano periodicamente la probabilità di deflussi di liquidità e il loro volume potenziale nel corso dei successivi 30 giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli articoli da 410 a 412 e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale. Questi deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli enti segnalano i prodotti e i servizi per i quali la probabilità e il volume di cui al primo comma sono significativi alle autorità competenti almeno una volta l'anno e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare.

Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. Nella relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.

3. L'ABE elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il trattamento dei prodotti e dei servizi di cui al paragrafo 2, per individuare i prodotti o i servizi coperti a questi scopi e i metodi appropriati per determinare i deflussi da assegnare.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 409 Deflussi sui depositi al dettaglio

1. Gli enti moltiplicano l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo per almeno il 5% nel caso in cui il deposito sia

(a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile;

(b) detenuto in un conto corrente, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.

2. Gli enti moltiplicano altri depositi al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10%.

3. L'ABE elabora i progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda l'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi più elevati rispetto a quelli di cui al paragrafo 1 e 2 e le definizioni dei prodotti e dei deflussi appropriati ai fini del presente titolo. Le norme tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi 30 giorni. Questi deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella prevista ai paragrafi 1 e 2, se tale percentuale è prevista da obblighi di segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi.

5. Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:

(a) entro 30 giorni, il depositante non può ritirare il deposito;

(b) per il ritiro anticipato entro i 30 giorni il depositante deve pagare una penalità di ritiro anticipato notevolmente superiore rispetto alla perdita degli interessi che otterrebbe per la durata restante in assenza del ritiro anticipato. Nonostante la frase precedente, la penalità non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso dal momento in cui le vigenti condizioni del deposito sono state concordate.

Articolo 410 Deflussi su altre passività

1. Gli enti moltiplicano per lo 0% le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.

2. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 188, se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide secondo l'articolo 404, per:

a)       0%, fino a concorrenza del valore delle attività liquide di cui all'articolo 406;

b)       100% per la passività residua.

3. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 188 per il 25% se le attività non sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 404 e se il prestatore è la banca centrale o un'altra entità del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato.

4. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:

(a) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità dall'ente;

(b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 108, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale

per il 5% nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25% negli altri casi.

I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità di cui alla lettera a) riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Essi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e l'ente dispone di elementi oggettivi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare tali importi su un orizzonte di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

5. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi di clienti che non sono clienti finanziari per il 75% nella misura in cui non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4.

6. Gli enti tengono conto dei debiti e dei crediti attesi nel corso dell'orizzonte di 30 giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100% nel caso di un importo netto da pagare. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 404.

7. Gli enti moltiplicano per 100% altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

8. In deroga al paragrafo 7, le autorità competenti possono concedere caso per caso il permesso di applicare una percentuale inferiore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il depositante è l'impresa madre o una filiazioni dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

(b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;

(c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante in deroga all'articolo 413;

(d) l'ente e il depositante sono stabiliti nello stesso Stato membro, tranne il caso in cui si applichi l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Se l'applicazione di tale minore afflusso è permesso, le autorità competenti informano l'ABE in merito alla decisione e ai relativi motivi. Le condizioni del minore afflusso sono periodicamente riesaminate dalle autorità competenti.

Articolo 411 Deflussi aggiuntivi

1. Le garanzie reali diverse dalle attività corrispondenti all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 15% del valore di mercato delle attività corrispondenti all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d), e del 20% del valore di mercato delle altre attività.

2. Se l'autorità competente considera le operazioni dell'ente correlate ai mercati finanziari definite all'articolo 188 o sui contratti di cui all'allegato II in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, l'ente aggiunge un deflusso ulteriore per il fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante, a seconda dei contratti che l'ente ha concluso, da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'entità di tale deterioramento significativo viene riesaminata regolarmente e notificata all'autorità competente.

3. L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente sui contratti di cui all'allegato II, se queste ultime sono rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le condizioni di applicazione in relazione alla nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di 30 giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di 30 giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.

Articolo 412 Deflussi da linee di credito e di liquidità

1. Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito e di liquidità, che vengono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere ritirato. L'importo massimo che può essere ritirato può essere determinato, conformemente all'articolo 406, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 404. La garanzia reale da fornire non può essere costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da una delle sue entità affiliate. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere ritirato dalle linee di credito o di liquidità messe a disposizione di società veicolo di cartolarizzazione viene determinato come l'importo massimo che potrebbe essere ritirato nel caso in cui le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione fossero dovute entro i successivi 30 giorni.

2. L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 5% se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.

3. L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 10%, purché quest'ultime soddisfino le seguenti condizioni:

a)      non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

b)      sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;

c)      non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari.

4. L'importo massimo che può essere ritirato da altre linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 100%. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:

(a) linee di liquidità che l'ente ha concesso a società veicolo di cartolarizzazione;

(b) accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una società veicolo di cartolarizzazione.

5. Gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3, in deroga al paragrafo 4, anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui ai predetti paragrafi. I predetti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato e fino a concorrenza dell'importo richiesto.

Articolo 413 Afflussi

27. Gli enti comunicano i rispettivi afflussi massimi di liquidità. Gli afflussi massimi di liquidità sono gli afflussi di liquidità limitati al 75% dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei ai trattamenti di cui all'articolo 108, paragrafo 6 o 7.

28. Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi 30 giorni. Essi comprendono unicamente gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali la banca non ha ragioni di attendersi un inadempimento nell'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso viene preso in considerazione integralmente, con le seguenti eccezioni:

(a) gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari sono ridotti del 50% del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 188, garantite da attività liquide ai sensi dell'articolo 404;

(b) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 188, se garantite da attività liquide, non sono presi in considerazione fino al valore netto degli scarti di garanzia delle attività liquide e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;

(c) gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 410, paragrafo 4, eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.

29. Debiti e crediti attesi nell'orizzonte di 30 giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta su tutte le controparti e moltiplicati per 100% dell'importo netto da ricevere. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 404.

30. Le autorità competenti possono concedere il permesso di applicare caso per caso, in deroga al paragrafo 2, lettera c), un afflusso maggiore, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione di stress idiosincratico;

(b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

(c) un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 413;

(d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro, tranne il caso in cui si applichi l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Se l'applicazione di tale afflusso superiore è permessa, le autorità competenti informano l'ABE in merito alla decisione e ai relativi motivi. Le condizioni dell'afflusso superiore sono periodicamente riesaminate dalle autorità competenti.

31. Gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente all'articolo 404 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

32. Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove emissioni di obbligazioni.

33. Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione.

Titolo III Segnalazioni sul finanziamento stabile

Articolo 414 Elementi che forniscono un finanziamento stabile

34. I seguenti elementi vengono comunicati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

(a)     fondi propri;

(b)     le seguenti passività non incluse alla lettera a):

i)        depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 409, paragrafo 1;

ii)       depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 409, paragrafo 2;

iii)      depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 410, paragrafo 4;

iv)      dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di una garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di garanzie dei depositi equivalenti di un paese terzo ai sensi dell'articolo 409, paragrafo 2;

v)       dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 410, paragrafo 3, lettera b);

vi)      importi depositati non contemplati ai punti i) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;

vii)     tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;

viii)    separatamente per gli importi di cui rispettivamente ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 188

– garantite dalle attività liquide di cui all'articolo 404;

– garantite da qualunque altra attività;

ix)      passività derivanti da titoli emessi idonei al trattamento di cui all'articolo 124;

x)       altre passività derivanti da titoli emessi;

xi)      altre passività.

35. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

(a) entro 3 mesi;

(b) tra 3 e 6 mesi;

(c) tra 6 e 9 mesi;

(d) tra 9 e 12 mesi;

(e) dopo 12 mesi.

Articolo 415 Elementi che richiedono il finanziamento stabile

36. I seguenti elementi vengono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

(a) le attività di cui all'articolo 404, ripartite per tipologia di attività;

(b) titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a);

(c) titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in un mercato ufficiale;

(d) altri titoli di capitale;

(e) oro;

(f) altri metalli preziosi;

(g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, separatamente per quelli i cui mutuatari sono:

i)        persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership e piccole e medie imprese, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti collegati sia inferiore a 1 milione di euro;

ii)       emittenti sovrani, banche centrali e entità del settore pubblico;

iii)      clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

iv)      ogni altro mutuatario;

(h) crediti da derivati;

(i) qualsiasi altra attività;

(j) linee di credito non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" ai sensi dell'allegato I.

37. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 414, paragrafo 2.

PARTE VII LEVA FINANZIARIA

Articolo 416 Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1. Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria secondo la metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre.

3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4. La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3.

Se gli enti includono entità rilevanti nelle quali detengono notevoli investimenti nel loro consolidamento conformemente al pertinente quadro contabile, ma non nel loro consolidamento prudenziale conformemente alla parte I, titolo II, capo 2, devono ridurre la loro misura dell'esposizione dell'importo che si ottiene moltiplicando l'importo definito alla lettera a) per il fattore di cui alla lettera b):

(a) la somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività delle predette entità pertinenti, inclusi nel consolidamento conformemente al pertinente quadro contabile, ma non nel consolidamento prudenziale conformemente alla parte I, titolo II, capo 2;

(b) la somma delle detrazioni dagli elementi del capitale di classe 1 specificati all'articolo 33, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 53, lettera d), divisa per l'importo complessivo degli elementi del capitale di classe 1.

Gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio in conformità all'articolo 94.

5. Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività conformemente ai seguenti principi:

(a) il valore dell'esposizione delle attività, esclusi gli elementi di cui all'allegato II e i derivati su crediti, significa il valore dell'esposizione definito all'articolo 106, paragrafo 1;

(b) garanzie reali fisiche o finanziarie, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;

(c) la compensazione di crediti e depositi non è permessa.

6. Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti conformemente al metodo del valore di mercato specificato all'articolo 269 o al metodo dell'esposizione originaria di cui all'articolo 270. Gli enti possono utilizzare il metodo dell'esposizione originaria per determinare il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti solo se usano lo stesso metodo anche per determinare il valore dell'esposizione dei predetti elementi al fine di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri stabiliti all'articolo 87.

Per determinare il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti gli enti tengono conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 289.

7. Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e di assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente all'articolo 215, paragrafi da 1 a 3, e tengono conto degli effetti degli accordi tipo di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 201.

8. Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, ad eccezione degli elementi elencati all'allegato II, dei derivati su crediti, delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, con le seguenti modifiche alle rettifiche per il rischio di credito specifico elencate in detto articolo:

(a) la rettifica per il rischio di credito specifico per linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, di cui all'allegato I, paragrafo 4, primo trattino è del 10%;

(b) la rettifica per il rischio di credito specifico per tutti gli altri elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è del 100%.

9. Gli enti stabiliscono i valori dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio secondo il metodo di cui al paragrafo 6.

Gli enti stabiliscono i valori dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini che sono elementi fuori bilancio secondo il metodo di cui al paragrafo 7.

10. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 gli enti possono decidere di non applicare il principio di cui al paragrafo 5, lettera b).

Articolo 417 Obbligo di segnalazione

1. Gli enti comunicano alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti come stabilito all'articolo 416. Le autorità competenti tengono conto di tali informazioni quando effettuano la revisione prudenziale di cui all'articolo 92 della direttiva [inserted by OP].

Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute dagli enti all'ABE su richiesta di quest'ultima, per facilitare il riesame di cui all' articolo 482.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato del modello uniforme di comunicazione per l'obbligo di segnalazione, di cui al paragrafo 1, le istruzioni sull'utilizzo del modello e le frequenze e le date di segnalazione.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE VIII INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI

Titolo I Principi generali

Articolo 418  Ambito di applicazione degli obblighi di informativa

1. Gli enti pubblicano le informazioni indicate al titolo II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 419.

2. Il permesso da parte delle autorità competenti a norma della parte III degli strumenti e delle metodologie di cui al titolo III è subordinato alla comunicazione da parte degli enti delle informazioni ivi indicate.

3. Gli enti adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.

Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive dell'ente o riservate, ai sensi dell'articolo 419.

4. Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle piccole e medie imprese e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi della spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

Articolo 419 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

1. Gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui al titolo II, qualora tali informazioni, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 424, non siano considerate rilevanti.

Un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

2. Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi di cui ai titoli II e III, qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al secondo e al terzo comma, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 424.

Sono considerate esclusive di un ente quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell'ente.

Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano l'ente alla riservatezza.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi non sono pubblicati, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate.

Articolo 420 Frequenza dell'informativa

Gli enti pubblicano le informazioni richieste dalla presente parte almeno su base annua.

Le comunicazioni annuali sono pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio.

Gli enti valutano la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui all'articolo 424 e all'articolo 425, lettere da b) a e), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.

Articolo 421 Mezzi di informazione

1. Gli enti possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

2. Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto di quanto disposto nella presente parte. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti indicano dove trovarle.

Titolo II Criteri tecnici in materia di trasparenza e di informativa

Articolo 422 Obiettivi e politiche di gestione del rischio

1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo, in particolare:

a)      le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;

b)      la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese informazioni sui suoi poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti;

c)      l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d)      le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.

e)      una dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;

f)       una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica concisa ma esaustiva sulle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione.

2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali in relazione ai dispositivi di governo societario:

(a)     il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione;

(b)     la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di gestione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza;

(c)     la politica di diversificazione adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

(d)     se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;

(e)     la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza.

Articolo 423 Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla direttiva [inserted by OP] gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

(a) la ragione sociale dell'ente al quale si applicano gli obblighi del presente regolamento;

(b) un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all'interno dello stesso, indicando se:

i)       sono consolidate integralmente,

ii)       sono consolidate proporzionalmente,

iii)      sono dedotte dai fondi propri,

iv)      non sono né consolidate né dedotte;

(c) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

(d) l'importo aggregato per il quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni;

(e) se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 424 Fondi propri

1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

(a) la riconciliazione completa degli elementi di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e detrazioni applicati, conformemente agli articoli da 29 a 32 e agli articoli 33, 53, 63 e 74, ai fondi propri dell'ente e lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'ente.

(b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;

(c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di base di classe 2;

(d) indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:

i)        ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 29 a 32;

ii)       ciascuna detrazione effettuata conformemente agli articoli 33, 53 e 63;

iii)      elementi non detratti conformemente agli articoli 44, 45, 53, 63 e 74;

(e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le detrazioni cui si applicano tali restrizioni;

(f) se gli enti indicano coefficienti di capitale calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel presente regolamento, la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 425 Requisiti in materia di fondi propri

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 87 e 72 della direttiva [inserted by OP], gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

(a) la descrizione sintetica del metodo adottato dall'ente nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

(b) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2, l'8% di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 107;

(c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3, l'8% di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a:

i)       ciascuno dei metodi di cui all'articolo 150;

ii)       esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e altre esposizioni;

iii)      esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri;

iv)      esposizioni soggette a clausole di salvaguardia per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri;

(d) i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 87, lettere b) e c);

(e) i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente alla parte III, titolo III, sezioni da 2 a 4 e indicati separatamente.

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 148, paragrafo 5, oppure all'articolo 150, paragrafo 2, indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella 1 dell'articolo 148, paragrafo 5, o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 426 Esposizione al rischio di controparte

Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente al rischio di controparte quale definito al titolo III, capo 6, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

(a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;

(b) una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito;

(c) una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk);

(d) una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;

(e) il valore equo (fair value) lordo positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione creditizia netta su derivati. L'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione che degli accordi di garanzia legalmente opponibili;

(f) le misure del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui al titolo III, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi;

(g) il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;

(h) gli importi nozionali delle operazioni in derivati su crediti, ripartiti a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;

(i) la stima di α se l'ente ha ricevuto il permesso delle autorità competenti a stimare α.

Articolo 427 Riserve di capitale

38. L'ente pubblica le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva [inserted by OP]:

a)      la distribuzione geografica delle propri esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;

b)      la composizione della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.

39. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti in materia informativa di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 428 Rettifiche per il rischio di credito

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

(a) le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili;

(b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico;

(c) l'ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni;

(d) la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

(e) la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

(f) il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

(g) per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:

i)       esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;

ii)       rettifiche per il rischio di credito generale e specifico;

iii)      oneri per rettifiche per il rischio di credito generico e specifico nel periodo di segnalazione;

(h) gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compresi, se possibile, gli importi delle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativi a ciascuna area geografica;

(i) la riconciliazione delle variazioni delle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico per le esposizioni deteriorate, indicata separatamente. Le informazioni comprendono:

i)       la descrizione del tipo di rettifiche per il rischio di credito generale e specifico;

ii)       il saldo iniziale;

iii)      le riprese effettuate nel periodo sulle rettifiche per il rischio di credito;

iv)      gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di segnalazione, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra rettifiche per il rischio di credito;

v)      il saldo finale.

Le rettifiche per il rischio di credito specifico e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

Articolo 429 Uso delle ECAI

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 107:

(a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;

(b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata;

(c) la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;

(d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte alla parte III, titolo II, capo 2; non è necessario pubblicare queste informazioni se l'ente rispetta l'associazione normale pubblicata dall'ABE;

(e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte III, titolo II, capo 2 nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Articolo 430 Esposizione al rischio di mercato

Gli enti che calcolano i loro requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a cartolarizzazione vengono comunicati separatamente.

Articolo 431 Rischio operativo

Gli enti pubblicano i metodi per la valutazione dei requisiti in materia di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare; la descrizione della metodologia di cui all'articolo 301, paragrafo 2, se utilizzata dall'ente, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall'ente e, in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

Articolo 432 Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

(a) la differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di plusvalenze di capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le pratiche che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali pratiche;

(b) il valore di bilancio, il valore equo (fair value) e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo;

(c) la tipologia, la natura e gli importi delle esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre esposizioni;

(d) i profitti/le perdite cumulativi/e realizzati/e su vendite e liquidazioni nel periodo e

(e) i profitti/le perdite totali non realizzati/e, i profitti/le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale importo di questa natura incluso nel capitale di base di classe 1 e nel capitale aggiuntivo di classe 1.

Articolo 433  Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

(a) la natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio;

(b) la variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti adottate dalla dirigenza in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto dalla dirigenza, per ciascuna valuta.

Articolo 434 Esposizione a posizioni inerenti a cartolarizzazione

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 5 o i requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 326 o all'articolo 327 pubblicano le informazioni seguenti, se del caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:

(a) la descrizione degli obiettivi dell'ente relativamente all'attività di cartolarizzazione;

(b) la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;

(c) il tipo di rischi in termini di rango delle posizioni inerenti a cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di ricartolarizzazione;

(d) i diversi ruoli svolti dall'ente nel processo di cartolarizzazione;

(e) l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente in ciascuno dei ruoli di cui alla lettera d);

(f) la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazione;

(g) la descrizione della politica dell'ente in materia di uso della copertura e della protezione non finanziata per attenuare i rischi delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione e a ricartolarizzazione mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;

(h) gli approcci seguiti dall'ente per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni inerenti a cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;

(i) i tipi di società veicolo di cartolarizzazione che l'ente, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo di cartolarizzazione, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché un elenco dei soggetti che l'ente gestisce o assiste e che investono in posizioni inerenti a cartolarizzazione che l'ente ha cartolarizzato o in società veicolo di cartolarizzazione di cui l'ente è promotore;

(j) la sintesi delle politiche contabili dell'ente per le attività di cartolarizzazione, specificando:

i)       se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;

ii)       la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;

iii)      i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione;

iv)      il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili;

v)      come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell'ente o esterne a esso;

vi)      i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;

(k) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

(l) dove applicabile, la descrizione dell'approccio della valutazione interna di cui alla parte III, titolo II, capo 5, sezione 3, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri sulla base dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali viene applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;

(m) la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi dall'ultimo periodo di segnalazione;

(n) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:

i)       l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente interviene unicamente come promotore;

ii)       l'ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione fuori bilancio;

iii)      l'ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;

iv)      per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del cedente e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti in materia di fondi propri a carico dell'ente per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti in materia di fondi propri a carico dell'ente per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;

v)      l'importo delle posizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%;

vi)      una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo in corso, compreso l'importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;

(o) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:

i)       l'ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti in materia di fondi propri, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazione ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazione e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti in materia di fondi propri per ognuno degli approcci ai requisiti in materia di fondi propri utilizzati;

ii)       l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;

(p) per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall'ente nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;

(q) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente e soggette a requisito in materia di fondi propri per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione;

(r) laddove applicabile, se l'ente ha fornito un supporto ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1, e l'impatto sui fondi propri.

Articolo 435 Politica in materia di remunerazioni

1. In merito alla politica e alle pratiche di remunerazione dell'ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

(a)     informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;

(b)     informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance;

(c)     le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

(d)     informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali vengono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione;

(e)     i principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;

(f)      informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività;

(g)     informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, con indicazione dei seguenti elementi:

i)        gli importi della remunerazione per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa e variabile e il numero dei beneficiari;

ii)       gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie;

iii)      gli importi delle remunerazioni differite esistenti, suddivisi in quote attribuite e non attribuite;

iv)      gli importi delle remunerazioni differite versati durante l'esercizio, pagati e ridotti mediante correzioni delle performance;

v)       i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e il numero dei relativi beneficiari;

vi)      gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto versati durante l'esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l'importo più elevato versato per persona;

(h)     il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più per esercizio, ripartito in fasce di pagamento di 500 000 EUR.

2. Nel caso di enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività, le informazioni quantitative di cui al presente articolo sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello delle persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [inserted by OP].

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 436 Leva finanziaria

1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria come definito all'articolo 416 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva come definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva [inserted by OP], l'ente pubblica le seguenti informazioni:

(a) il coefficiente di leva finanziaria;

(b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva;

(c) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;

(d) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il modello uniforme per le informazioni di cui al paragrafo 1 e le istruzioni su come utilizzare tale modello.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Titolo III Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie

Articolo 437 Uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo IRB pubblicano le informazioni seguenti:

(a) il permesso dell'autorità competente all'uso del metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione;

(b) la spiegazione e l'esame:

i)       della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni,

ii)       dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3,

iii)      del processo di gestione e di riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito,

iv)      dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità;

(c) la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni:

i)       amministrazioni centrali e banche centrali,

ii)       enti;

iii)      imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,

iv)      crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4;

v)      strumenti di capitale;

(d) i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all'articolo 142. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti non utilizzano tali stime;

(e) per ciascuna delle classi di esposizioni – amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale – distribuite su un numero di classi di debitori (compreso l'inadempimento) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti indicano:

i)       le esposizioni totali, compresi, per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati, e per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere;

ii)       il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione;

iii)      per gli enti che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni;

(f) per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

(g) le rettifiche per il rischio di credito specifico effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), e variazioni rispetto al passato;

(h) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente ha registrato tassi di inadempimento più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media);

(i) le stime dell'ente rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv). Se del caso, gli enti scompongono ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio;

(j) per tutte le categorie di esposizioni specificate all'articolo 142 e per tutte le categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4:

i)       per gli enti che utilizzano stime interne della LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, la LGD e la PD media ponderata per l'esposizione in percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie;

ii)       per gli enti che non utilizzano stime interne della LGD, la PD media ponderata per l'esposizione percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie.

Ai fini della lettera c), la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempimento, così come prevista all'articolo 174, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti.

Ai fini della lettera j), la localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie è negli Stati membri in cui gli enti sono stati autorizzati e negli Stati membri o paesi terzi in cui gli enti operano tramite una succursale o una filiazione.

Articolo 438  Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

(a) le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l'entità ricorre alla compensazione;

(b) le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali;

(c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente;

(d) le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;

(e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati;

(f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB ma che non forniscono stime interne della LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili;

(g) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all'articolo 150.

Articolo 439 Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 310 a 313 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio.

Articolo 440 Uso di modelli interni per il rischio di mercato

Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 352 pubblicano le informazioni seguenti:

(a) per ciascun sub-portafoglio coperto:

i)       le caratteristiche dei modelli usati;

ii)       laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il correlation trading, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;

iii)      la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;

iv)      la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

(b) la portata del permesso concesso dall'autorità competente;

(c) la descrizione della misura e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 99 e 100;

(d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:

i)       i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

ii)       i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

iii)      le misure di rischio per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di correlation trading nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

(e) gli elementi del requisito in materia di fondi propri come specificato all'articolo 353;

(f) l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il correlation trading;

(g) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.

PARTE IX ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 441 Atti delegati

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 445, sui seguenti aspetti:

(a) il chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 e 400 per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;

(b) il chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 e 400 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

(c) la revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 107 e 142 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

(d) l'importo specificato all'articolo 118, lettera c), all'articolo 142, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 148, paragrafo 4, e all'articolo 158, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

(e) l'elenco e la classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II;

(f) l'adattamento delle categorie di imprese di investimento di cui all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 91, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

(g) il chiarimento del requisito di cui all'articolo 92 per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;

(h) il chiarimento delle esenzioni di cui all'articolo 389;

(i) la proroga di dodici mesi della durata dell'obbligo di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori all'importo specificato all'articolo 476 oltre i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo;

(j) la modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 416, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 417, paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all'articolo 436, paragrafo 1, lettera a). Questa delega di poteri è oggetto della procedura di cui all'articolo 446.

La Commissione può adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettera i), più di una volta, purché l'obbligo di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori all'importo specificato all'articolo 476 sia prorogato per periodi consecutivi di dodici mesi. Tuttavia, l'obbligo non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2018. Se l'obbligo non è prorogato prima dello scadere del pertinente periodo di dodici mesi, la Commissione non può adottare ulteriori provvedimenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i).

Entro il 30 giugno 2015 l'ABE comunica alla Commissione se l'evoluzione della situazione economica e gli sviluppi dei pertinenti requisiti di legge giustifichino un'estensione degli obblighi stabiliti all'articolo 476.

Articolo 442 Aggiustamenti e correzioni tecniche

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, di effettuare aggiustamenti rispetto agli sviluppi intervenuti dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'UE in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, o per tener conto della convergenza delle prassi di vigilanza:

a)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 106 a 129 e agli articoli da 138 a 187;

b)           gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 189 a 236;

c)           i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 238 a 261;

d)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 267 a 300;

e)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 304 a 313;

f)            i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 314 a 367;

g)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 368 e 369;

h)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 373, 374 e 375;

i)            la parte II e l'articolo 95 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell'Unione o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

Articolo 443 Requisiti prudenziali

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 445 per imporre requisiti prudenziali più rigorosi per un periodo di tempo limitato per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS riguardanti:

a)           un aumento temporaneo del livello dei fondi propri fissato all'articolo 87;

b)           i filtri prudenziali stabiliti agli articoli da 29 a 32;

c)           le detrazioni da elementi dei fondi propri di cui agli articoli 33, 53 e 63;

d)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 106 a 129 e agli articoli da 138 a 187;

e)           gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 189 a 236;

f)            i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 238 a 261;

g)           i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito conformemente agli articoli da 268 a 300;

h)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 304 a 313;

i)            i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 314 a 367;

j)            i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 368 e 369;

k)           i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 373, 374 e 375.

Questa delega di poteri è oggetto della procedura di cui all'articolo 446.

Articolo 444 Liquidità

1.           La Commissione è autorizzata ad adottare un atto delegato conformemente all'articolo 445 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 401. La specificazione si basa sugli elementi che devono essere segnalati conformemente alla parte VI, titolo II. L'atto delegato precisa inoltre in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti specifici livelli di afflusso e deflusso al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti.

2.           La Commissione è autorizzata a modificare gli elementi di cui al paragrafo 1 o ad aggiungere elementi aggiuntivi soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) un requisito di copertura della liquidità basato su tali criteri, considerati individualmente o cumulativamente, avrebbe un grave impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti europei o sui mercati finanziari e sull' economia; oppure

(b) la modifica è opportuna per allinearli alle norme concordate a livello internazionale in materia di vigilanza sulla liquidità.

Ai fini della lettera a), nel valutare l'impatto di un requisito di copertura della liquidità basato su detti criteri, la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all' articolo 481, paragrafi 1 e 2.

3.           La Commissione adotta il primo atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2015. Tuttavia, gli atti delegati adottati a norma del presente articolo non si applicano prima del 1° gennaio 2015.

Articolo 445  Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui agli articoli da 441 a 444 è conferita a tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 488.

3. La delega di cui agli articoli da 441 a 444 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli da 441 a 444 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 446 Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano di applicazione fintantoché non vengano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 445, paragrafo 5. In tale caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo che il Parlamento europeo o il Consiglio hanno notificato la loro decisione di obiettare.

Articolo 447 Comitato bancario europeo

1.           Per l'adozione degli atti di esecuzione la Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

PARTE X DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI E RIESAME

Titolo I Disposizioni transitorie

Capo 1 Requisiti in materia di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo (fair value) e detrazioni

Sezione 1 Requisiti in materia di fondi propri

Articolo 448 Requisiti in materia di fondi propri

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, lettere a) e b), gli enti soddisfano i seguenti requisiti in materia di fondi propri:

(a) in ogni momento nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

i)        un livello di coefficiente di capitale di base di classe 1 rientrante in un intervallo di valori che preveda un valore minimo del 3,5% e un valore massimo del 4,5%;

ii)       un livello di coefficiente di capitale di classe 1 rientrante in un intervallo di valori che preveda un valore minimo del 4,5% e un valore massimo del 6%;

(b) in ogni momento nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

i)        un livello di coefficiente di capitale di base di classe 1 compreso tra 4% e 4,5%;

ii)       un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 4,5% e 6%.

2. Le autorità competenti:

(a) determinano il livello del coefficiente di capitale di base di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli enti devono soddisfare;

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Sezione 2 Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo (fair value)

Articolo 449 Perdite non realizzate misurate al valore equo (fair value)

1. In deroga all'articolo 32, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale di base di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate misurate al valore equo (fair value), escluse quelle di cui all'articolo 30.

2. La percentuale applicabile ai fini del paragrafo 1 rientra nei seguenti intervalli di valori:

(a) da 0% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

(b) da 20% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

(c) da 40% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(d) da 60% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

(e) da 80% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

3. Le autorità competenti:

(a) determinano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e);

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Articolo 450 Profitti non realizzati misurati al valore equo (fair value)

1. In deroga all'articolo 32, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti non cancellano dai loro elementi relativi al capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati misurati al valore equo (fair value), esclusi quelli di cui all'articolo 30. L'importo residuo risultante è cancellato dal capitale di base di classe 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è pari a 0% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, e, dopo tale data, rientra nei seguenti intervalli di valori:

(a) da 0% a 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

(b) da 0% a 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(c) da 0% a 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

(d) da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

3. In deroga all'articolo 59, gli enti includono la percentuale applicabile dell'importo residuo cancellato dal capitale di base di classe 1 conformemente al paragrafo 1 negli elementi del capitale di classe 2, nella misura in cui tali profitti non realizzati misurati al valore equo (fair value) sarebbero stati riconosciuti come fondi propri aggiuntivi conformemente alle disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/48/CE. La percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

(a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

(b) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

(c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(d) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

(e) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Le autorità competenti:

(a) determinano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati al paragrafo 2, lettere da a) a d), che non è cancellata dal capitale di base di classe 1;

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Sezione 3 Detrazioni

Sottosezione 1 Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1

Articolo 451 Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:

(a) gli enti detraggono dagli elementi del capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 458, degli importi da detrarre conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

(b) gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 453 agli importi residui degli elementi da detrarre conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

(c) gli enti detraggono dagli elementi del capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 458, dell'importo totale da detrarre ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da c) a i), dopo avere applicato l'articolo 452;

(d) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 453, paragrafo 4, o all'articolo 453, paragrafo 10, all'importo residuo totale degli elementi da detrarre ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da c) a i), dopo aver applicato l'articolo 452.

2. Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 453, paragrafo 4, dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

(a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettera a);

(b) la somma degli importi di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettere a) e b).

3. Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 453, paragrafo 10, dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

(a) l'importo degli strumenti di capitale di base di classe 1 di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;

(b) la somma degli importi di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 452 Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale di base di classe 1

1. Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale di base di classe 1 comprendono gli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni dell'articolo 3 e aver effettuato le detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e lettere j), k) e l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, gli enti non detraggono gli elementi di cui alle lettere a) e b), che in totale siano pari o inferiori al 15% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1 dell'ente:

(a) attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1;

(b) quando l'ente ha un investimento significativo in un'entità pertinente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale entità detenuti direttamente o indirettamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1.

3. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, gli elementi esenti da detrazione ai sensi del paragrafo 2 sono ponderati per il rischio al 250%. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni della parte III, titolo IV, laddove applicabile.

 Articolo 453 Elementi non detratti dal capitale di base di classe 1

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere b) e d).

2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a):

(a) le perdite significative sono detratte dagli elementi del capitale di classe 1;

(b) le perdite non significative non sono detratte.

3. Gli enti detraggono l'importo residuo dei beni immateriali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di capitale di classe 1.

4. L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0%.

5. L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), è detratto per metà da elementi del capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi del capitale di classe 2.

6. L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera e), non viene detratto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale di base di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.

7. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale di base di classe 1 di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:

(a) l'importo delle detenzioni dirette è detratto dagli elementi di capitale di classe 1;

(b) l'importo delle detenzioni indirette, compresi i propri strumenti di capitale di base di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

8. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale di base di classe 1 di un'entità pertinente da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con la predetta entità come specificato all'articolo 33, paragrafo 1, lettera g):

(a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale entità pertinente, l'importo degli strumenti di capitale di base di classe 1 della predetta entità da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera h);

(b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale entità pertinente, l'importo degli strumenti di capitale di base di classe 1 della predetta entità da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera i).

9. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera h):

(a) gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

(b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

10. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera i):

(a) gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

(b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Sottosezione 2 Detrazioni da elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 454 Detrazioni da elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

In deroga all'articolo 53, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

(a)          gli enti detraggono dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 458 degli importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 53;

(b)          gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 455 agli importi residui degli elementi che devono essere detratti conformemente all'articolo 53.

Articolo 455 Elementi non detratti dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

1. In deroga all'articolo 53, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 454, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo:

2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettera a):

(a) i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente che sono azioni sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 1;

(b) i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente diversi dalle azioni non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso;

(c) i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente, inclusi i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettera b):

(a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, lettera c);

(b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, lettera d).

4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettere c) e d):

(a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 53, lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

(b) l'importo relativo alle detenzioni indirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 53, lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Sottosezione 3 Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

Articolo 456 Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

1. In deroga all'articolo 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

(a) gli enti detraggono dagli elementi di capitale di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 458 degli importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 63;

(b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 457 agli importi residui che devono essere detratti conformemente all'articolo 63.

Articolo 457 Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

1. In deroga all'articolo 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 456, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.

2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettera a):

(a) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente che sono azioni sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 2;

(b) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente diversi dalle azioni non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso;

(c) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettera b):

(a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, lettera c);

(b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, lettera d).

4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettere c) e d):

(a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 63, lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

(b) l'importo relativo alle detenzioni indirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 63, lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Sottosezione 4 Percentuali applicabili per la detrazione

Articolo 458 Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

1. La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 454, lettera a) e dell'articolo 456, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)      da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b)      da 20% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

c)      da 40% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

d)      da 60% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

e)      da 80% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

2. Le autorità competenti:

(a) determinano la percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei seguenti elementi:

i)        gli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla futura redditività e derivano da differenze temporanee;

ii)       attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera i);

iii)      gli elementi di cui all'articolo 53, lettere da a) a d);

iv)      gli elementi di cui all'articolo 63, lettere da a) a d);

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Sezione 4 Partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni

Articolo 459 Riconoscimento nel capitale di base di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non ammissibili come partecipazioni di minoranza

1. In deroga alla parte II, titolo III, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE ma che non sono ammessi come capitale di base di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3:

(a) lo strumento non può essere considerato strumento di capitale di base di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione non sono ammessi come elementi di capitale di base di classe 1 consolidato;

(b) a seguito dell'articolo 76, paragrafo 2;

(c) perché la filiazione non è un ente o un'entità soggetti, in virtù della vigente legislazione nazionale, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva [inserted by OP];

(d) perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2.

2. La percentuale applicabile degli elementi di cui al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale di base di classe 1 consolidato.

3. Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:

(a) da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

(b) da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

(c) da 0% a 60% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

(d) da 0% a 40% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

(e) da 0% a 20% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

4. Le autorità competenti:

(a) determinano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui al paragrafo 3;

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Articolo 460 Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

1. In deroga all'articolo 79, lettera b), all'articolo 80, lettera b), e all'articolo 82, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

(a) da 0 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

(b) da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

(c) da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(d) da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

e)       da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3. Le autorità competenti:

(a) determinano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2;

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Sezione 5 Filtri e detrazioni aggiuntivi

Articolo 461 Filtri e detrazioni aggiuntivi

1. In deroga agli articoli da 29 a 33 e agli articoli 53 e 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale di base di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per detrarne, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte II.

2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

(a) da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

(b) da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

(c) da 0% a 60% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

(d) da 0% a 40% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; e

(e) da 0% a 20% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

3. Per ogni filtro o per ogni detrazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti:

(a) determinano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2;

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte II, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale di base di classe 1, agli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, agli elementi di capitale di classe 1 e agli elementi di capitale di classe 2 o ai fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 2 Salvaguardia (grandfathering) di strumenti di capitale

Sezione 1 Strumenti che costituiscono aiuti di Stato

Articolo 462 Salvaguardia degli strumenti di aiuto di Stato

1. In deroga agli articoli da 24 a 27 e agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, agli strumenti di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) gli strumenti sono state emessi prima del 20 luglio 2011;

(b) gli strumenti costituiscono aiuto di Stato;

(c) gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

2. Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE sono ammessi come strumenti di capitale di base di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:

(a) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26;

(b) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 25 e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 o 27, a seconda del caso.

3. Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis) e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

4. Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h) e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE possono essere considerati come strumenti di capitale di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 59 o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60.

Sezione 2 Strumenti che non costituiscono aiuto di Stato

Sottosezione 1 Ammissibilità e limiti della salvaguardia

Articolo 463 Ammissibilità alla salvaguardia degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

1. Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 20 luglio 2011 diversi da quelli di cui all'articolo 462, paragrafo 1.

2. In deroga agli articoli da 24 a 27 e agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 si applica il presente articolo.

3. Fatto salvo il limite specificato all'articolo 464, paragrafo 2, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale di base di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 262 o all'articolo 27, a seconda dei casi.

4. Fatto salvo il limite specificato all'articolo 464, paragrafo 3, gli strumenti, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis) e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49.

5. Fatto salvo il limite di cui all'articolo 464, paragrafo 4, gli elementi, e il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di capitale di classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi nell'articolo 59 o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60.

Articolo 464 Limiti alla salvaguardia di elementi di capitale di base di classe 1, di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe 2

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di cui all'articolo 463 sono considerati fondi propri è limitata in conformità al presente articolo.

2. L'importo degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b):

(a) l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 463, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;

(b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli elementi di cui alla lettera a).

3. L'importo degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 4 ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f):

(a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

(b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

(c) l'importo degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;

(d) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera c);

(e) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 4;

(f) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e).

4. L'importo degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5 ammissibili come elementi di capitale di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h):

(a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

(b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

(c) l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;

(d) l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;

(e) l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

(f) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e);

(g) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 4;

(h) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera g).

5. Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:

(a) da 0% a 90% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

(b) da 0% a 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

(c) da 0% a 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(d) da 0% a 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

(e) da 0% a 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

(f) da 0% a 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

(g) da 0% a 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

(h) da 0% a 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

(i) da 0% a 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

6. Le autorità competenti:

(a) determinano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5;

(b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Articolo 465 Elementi esclusi dalla salvaguardia per gli elementi di capitale di base di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri

1. In deroga agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 4, il capitale e il relativo sovrapprezzo di emissione di cui all'articolo 463, paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale di base di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e del relativo sovrapprezzo di emissione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 3.

2. In deroga agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 4:

(a) il capitale e il relativo sovrapprezzo di emissione, di cui all'articolo 463, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale di base di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 464, paragrafo 2;

(b) gli strumenti e il relativo sovrapprezzo di emissione di cui all'articolo 463, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 3.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 464, paragrafo 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 466 Ammortamento degli elementi soggetti a salvaguardia come elementi di capitale di classe 2

Gli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ammissibili come elementi di capitale di classe 2 a norma dell'articolo 463, paragrafo 5, o dell'articolo 464, paragrafo 2, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 61.

Sottosezione 2 Inclusione di strumenti con opzione call e incentivo al rimborso in elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e in elementi di capitale di classe 2

Articolo 467 Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso

1. In deroga agli articoli 48 e 49, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. Gli strumenti sono considerati strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call;

(c) le condizioni stabilite all'articolo 49 sono soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 senza limite, purché:

(a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o successivamente;

(b) l'ente non abbia esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

(c) le condizioni fissate all'articolo 49 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

4. Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 463, paragrafo 4, a partire dal 1° gennaio 2013 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

(c) le condizioni fissate all'articolo 49 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

5. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

(c) le condizioni fissate all'articolo 49 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

6. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 20 luglio 2011 o prima;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

(c) le condizioni fissate all'articolo 49 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

Articolo 468 Elementi di capitale di classe 2 con incentivo al rimborso

1. In deroga agli articoli 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. Gli elementi sono considerati strumenti di capitale di classe 2, purché:

(a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013;

(b) l'ente non abbia esercitato l'opzione call;

(c) le condizioni stabilite all'articolo 60 siano soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 463, paragrafo 5, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di capitale di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o successivamente;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

(c) le condizioni fissate all'articolo 60 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

4. Gli elementi non sono considerati come elementi di capitale di classe 2 a partire dal 1° gennaio 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

(c) le condizioni fissate all'articolo 60 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

5. Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 463, paragrafo 5, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;

(c) le condizioni fissate all'articolo 60 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

6. Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 463, paragrafo 5, se:

(a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 20 luglio 2011 o il giorno stesso;

(b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

(c) le condizioni fissate all'articolo 60 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 469 Scadenza effettiva

Ai fini degli articoli 467 e 468 la scadenza effettiva è determinata come segue:

(a) per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1° gennaio 2013 o successivamente;

(b) per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013;

(c) per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 20 luglio 2011.

Capo 3 Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri

Articolo 470 Comunicazione dei fondi propri

1. Il presente articolo si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di capitale di base di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'articolo 488.

3. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:

(a) la natura e l'effetto sul capitale di base di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli articoli da 449 a 452 e agli articoli 454, 456 e 459;

(b) gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e sovrapprezzo di emissione, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale di base di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;

(c) l'effetto sul capitale di base di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati in conformità dell'articolo 461;

(d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1, elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 ed elementi di capitale di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.

4. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale di base di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 463.

Capo 4 Grandi esposizioni, requisiti in materia di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I

Articolo 471 Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni

1. Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 376 a 392 non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9, 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2014 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:

a)      un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

b)      l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche.

Sulla base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 472  Requisiti in materia di fondi propri nel quadro del metodo IRB

1. In deroga alla parte III, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro al 31 dicembre 2007. L'autorità competente pubblica la categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano di tale trattamento in conformità all'articolo 133 della direttiva [inserted by OP].

La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Le esposizioni in strumenti di capitale soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte III, titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo.

2. Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 109, paragrafo 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di concessione da parte degli Stati Membri dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 473  Requisiti in materia di fondi propri per le obbligazioni garantite

1. Fino al 31 dicembre 2014, non si applica il limite del 10% per le quote di primo rango (senior) emesse dai Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettere d) ed e), a condizione che:

(a)     le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui anche l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni garantite (tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite);

(b)     un membro dello stesso gruppo consolidato di cui anche l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento first loss che sostiene tali quote senior.

2. Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame, la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.

3. Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% a norma della legislazione nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito di credito 1.

4. Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% a norma della legislazione nazionale sono considerate ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20%.

Articolo 474  Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci

1. Le disposizioni sui requisiti in materia di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE.

Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2014 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:

(a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

(b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio).

3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 475 Leva finanziaria

1. In deroga agli articoli 416 e 417, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e comunicano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:

(a) il capitale di classe 1;

(b) il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 2 e 3 del presente titolo.

2. In deroga all'articolo 436, paragrafo 1, gli enti possono decidere se comunicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Quando gli enti modificano la decisione in merito al coefficiente di leva finanziaria da comunicare, la prima comunicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria comunicati fino al momento della modifica.

3. In deroga all'articolo 416, paragrafo 2, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.

Articolo 476  Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I

1. Fino al 31 dicembre 2015 gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3, e gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui alla parte III, titolo III, capo 4, per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo rispettano entrambi i seguenti requisiti:

(a) detengono i fondi propri previsti dalla parte III, titolo II, capo 1;

(b) applicano un coefficiente di capitale temporaneo non inferiore al 6,4%. Il coefficiente di capitale temporaneo è rappresentato dai fondi propri dell'ente espressi in percentuale delle attività ponderate per il rischio e degli elementi fuori bilancio di cui all'allegato IV.

2. Previa consultazione dell'ABE, le autorità competenti possono esentare gli enti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per il metodo IRB di cui alla parte III, titolo II, capo 3, sezione 6, e i criteri di idoneità per l'utilizzo del metodo avanzato di misurazione precisati nella parte III, titolo III, capo 4.

Titolo II Relazioni e riesame

Articolo 477 Ciclicità dei requisiti in materia di fondi propri

La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva [inserted by OP], effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti in materia di fondi propri maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.

Articolo 478 Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Entro il 31 dicembre 2015, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 124 e i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 325, paragrafo 5, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 124 debbano essere rafforzati.

Articolo 479 Grandi esposizioni

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riesamina l'applicazione dell'articolo 389, paragrafo 1, lettere j), e dell'articolo 389, paragrafo 2, e la questione se le esenzioni di cu all'articolo 389, paragrafo 2, debbano essere o meno lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale della discrezionalità nazionale ai sensi dell'articolo 389, paragrafo 2, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello dell'Unione, la revisione tiene conto in particolare dell'efficacia della gestione dei rischi del gruppo, assicurando allo stesso tempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata l'entità di un gruppo.

Articolo 480  Livello di applicazione

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte I, titolo II, e dell'articolo 108, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 401 debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo aver consultato l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 481 Requisiti in materia di liquidità

1. L'ABE controlla e valuta le relazioni presentate a norma dell'articolo 403, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato all'articolo 401, basato sui criteri per le segnalazioni sulla liquidità di cui alla parte VI, titolo II, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti dell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e al finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Nella sua relazione l'ABE riesamina in particolare l'adeguatezza della calibrazione dei seguenti elementi:

a)      i meccanismi che limitano il valore dei flussi di liquidità;

b)      i deflussi conformemente all'articolo 410, paragrafo 5;

c)      gli scarti di garanzia appropriati ai fini dell'articolo 406 per le attività detenute conformemente alle deroghe previste all'articolo 407.

2. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 404. In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:

(a) volume minimo delle contrattazioni delle attività;

(b) volume minimo in essere delle attività;

(c) trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;

(d) classi di merito di credito di cui alla parte III, titolo II, capo 2;

(e) stabilità dei prezzi comprovata;

(f) volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;

(g) differenziale massimo bid/ask;

(h) scadenza residua;

(i) tasso minimo di fatturato.

3. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti dell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un' attenzione particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Entro il 31 dicembre 2016, sulla base delle predette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 482 Leva finanziaria

1. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di uno o più livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti sarebbero tenuti a rispettare, proponendo un'adeguata calibrazione di detti livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 416.

2. Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 ottobre 2016 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione riguardo almeno ai seguenti aspetti:

(a) se i requisiti di cui agli articoli 75 e 85 della direttiva [inserted by OP] a norma degli articoli 72 e 92 della direttiva [inserted by OP] per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva garantiscano una gestione sana del rischio da parte degli enti e, in caso negativo, quale ulteriore rafforzamento sia necessario per garantire tali obiettivi;

(b) se siano necessarie modifiche, e in caso affermativo quali, della metodologia di calcolo specificata all'articolo 416 al fine di assicurare che il coefficiente di leva finanziaria possa essere utilizzato come indicatore appropriato del rischio di leva finanziaria eccessiva incorso da un ente;

(c) se, nel contesto del calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti determinati utilizzando il metodo dell'esposizione originaria differiscano in modo sostanziale dal valore dell'esposizione determinato in base al metodo del valore di mercato;

(d) se l'utilizzo dei fondi propri o del capitale di base di classe 1 come misura del capitale del coefficiente di leva finanziaria sia più adeguato allo scopo voluto di riflettere il rischio di leva finanziaria eccessiva e, in caso affermativo, quale sarebbe la calibrazione adeguata del coefficiente di leva finanziaria;

(e) se il fattore di conversione del 10% per gli impegni revocabili incondizionatamente sia adeguatamente prudente, sulla base degli elementi raccolti durante il periodo di osservazione;

(f) se la frequenza e il formato delle comunicazioni degli elementi di cui all'articolo 436 siano adeguati;

(g) se il 3% sia un livello adeguato per il coefficiente di leva finanziaria basato sul capitale di classe 1 e, in caso negativo, quale livello sarebbe adeguato;

(h) se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo per gli enti imporrebbe modifiche del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e, in caso affermativo, quali;

(i) se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo a carico degli enti consenta di limitare efficacemente il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti e, in caso affermativo, se il livello del coefficiente di leva finanziaria debba essere lo stesso per tutti gli enti o debba variare a seconda del tipo di ente e, in quest'ultimo caso, quali calibrazioni ulteriori sarebbero necessarie.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:

(a) l'impatto dell'introduzione del coefficiente di leva finanziaria, determinato conformemente all'articolo 416, come requisito che gli enti devono soddisfare per quanto riguarda:

i)        i mercati finanziari in generale e i mercati delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, dei derivati e delle obbligazioni garantite in particolare;

ii)       la solidità degli enti;

iii)      i modelli aziendali e le strutture di bilancio degli enti;

iv)      la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)       l'innovazione finanziaria, in particolare lo sviluppo di strumenti con leva finanziaria incorporata;

vi)      il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;

vii)     le attività di compensazione, regolamento e custodia;

viii)    la ciclicità della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria;

ix)      i prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;

(b) l'interazione tra il coefficiente di leva finanziaria e i requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio e i requisiti in materia di liquidità previsti dal presente regolamento;

(c) l'impatto delle differenze tra i principi contabili applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, i principi contabili applicabili a norma della direttiva 86/635/CEE e altri principi sulla comparabilità del coefficiente di leva finanziaria.

Articolo 483 Esposizioni al rischio di credito trasferito

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte V alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.

Articolo 484  Rischio di controparte e metodo dell'esposizione originaria

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 270 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 485 Esposizioni al dettaglio

La Commissione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenta una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche e trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

A tal fine, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue per quanto riguarda l'articolo 118:

(a) il confronto fra le perdite inattese effettive su prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche nell'Unione europea nel corso di un intero ciclo economico e le perdite inattese sui prestiti basate sulle ponderazioni del rischio applicabili ai prestiti alle piccole e medie imprese;

(b) l'analisi mirante a verificare se il limite di 1 milione di euro limiti l'applicazione appropriata della ponderazione del rischio.

Articolo 486 Definizione di capitale ammissibile

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte II, titolo IV e della parte IV, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

PARTE XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 487

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. L'articolo 436, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 488

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

Allegato I Classificazione degli elementi fuori bilancio

1. Rischio pieno:

– garanzie che assumono la forma di sostituti del credito,

– derivati su crediti,

– accettazioni,

– girate su effetti non a nome di un altro ente,

– cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario,

– lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito,

– attività acquistate con impegni di acquisto a termine secco,

– depositi forward forward,

– la parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti,

– contratti di vendita di con patto di riacquisto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE,

– altre operazioni a rischio pieno.

2. Rischio medio:

– crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso),

– garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito,

– lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito,

– aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore ad un anno,

– agevolazioni per l'emissione di effetti [Note issuance facilities (NIF)] e di credito rinnovabile [Revolving underwriting facilities (RUF)],

– altri elementi che presentano un rischio medio secondo quanto comunicato all'ABE.

3. Rischio medio/basso:

– crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidantisi,

– aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore,

– altri elementi che presentano un rischio medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE.

4. Rischio basso:

– aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata, e

– altri elementi che presentano un rischio basso secondo quanto comunicato all'ABE.

Allegato II Tipo di derivati

40. Contratti su tassi di interesse:

(a) contratti swaps su tassi di interesse in una sola valuta;

(b) basis swaps;

(c) contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreements;

(d) contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future;

(e) opzioni su tassi di interesse acquistate;

(f) altri contratti di natura analoga.

41. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

(a) contratti swaps su tassi di interesse in più valute;

(b) operazioni a termine su valute estere;

(c) contratti a termine su valute del tipo future;

(d) opzioni su valute acquistate;

(e) altri contratti di natura analoga;

(f) contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e).

42. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) a e), e al punto 2, lettere da a) a d), concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE non altrimenti compresi nei punti 1 o 2.

Allegato III Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide

43. Disponibilità liquide;

44. riserve della banca centrale, nella misura in cui tali riserve possano essere utilizzate nei periodi di stress;

45. titoli trasferibili che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea, o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a)  è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2;

(b) sono negoziati in mercati dei contratti di vendita con patto di riacquisto o in mercati a pronti ampi, profondi e attivi, caratterizzati da un basso livello di concentrazione;

(c) hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di essere una fonte affidabile di liquidità mediante sia contratti di vendita con patto di riacquisto che mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;

(d) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di una delle sue entità affiliate;

46. titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani o da banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detta valuta;

47. titoli trasferibili che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a)  è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2;

(b) sono negoziati in mercati dei contratti di vendita con patto di riacquisto o in mercati a pronti ampi, profondi e attivi, caratterizzati da un basso livello di concentrazione;

(c) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;

(d) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di una delle sue entità affiliate;

48. titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% o migliore ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano le seguenti condizioni:

(a) non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo di cartolarizzazione, un ente o una delle sue entità affiliate;

(b) sono obbligazioni ai sensi della definizione dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e possono beneficiare del trattamento di cui all'articolo 124.

Allegato IV Attività ponderate per il rischio e elementi fuori bilancio per il coefficiente di capitale temporaneo

Parte 1 – Definizioni

1. "Zona A": tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A.

2. "Zona B": tutti gli altri paesi.

3. "Enti creditizi della zona A": tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, comprese le loro succursali in paesi terzi, e tutti gli enti creditizi autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali.

4. "Enti creditizi della zona B": tutti gli enti creditizi autorizzati, al di fuori della zona A, comprese le loro succursali nell'Unione.

5. "Settore non bancario": l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi, delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, dell'Unione europea, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo.

6. Banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 112.

Parte 2 – Elementi dell'attivo ponderati per il rischio e operazioni fuori bilancio

7. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni delle parti 3 e 4 e eccezionalmente della parte 5. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio.

8. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato I, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate al punto 17.

9. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui al punto 17, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di inadempimento della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II. Il costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte rilevante ai punti da 11 a 15 a eccezione della ponderazione del 100% ivi prevista che è ridotta al 50% per fornire valori più rispondenti al rischio.

10. La somma dei valori ponderati per il rischio degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai punti 8 e 9, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

Parte 3 – Fattori di ponderazione del rischio

11. Agli elementi dell'attivo di seguito indicati si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

12. Ponderazione 0

(a) cassa e valori assimilati;

(b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A;

(c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti dell'Unione europea;

(d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A o dell'Unione europea;

(e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

(f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

(g) elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dell'Unione europea, o da depositi in contanti presso l'ente prestatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso quest'ultimo.

13. Ponderazione 20%

(a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della BEI;

(b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;

(c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della BEI;

(d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;

(e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni della parte 4;

(f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni della parte 4;

(g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti;

(h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;

(i) elementi dell'attivo assistiti da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;

(j) elementi dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;

(k) elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale sotto forma di titoli emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;

(l) valori all'incasso.

14. Ponderazione 50%

(a) prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario;

(b) "titoli assistiti da crediti ipotecari" che possono essere assimilati ai prestiti di cui alla lettera a), qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di titoli che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i "titoli assistiti da crediti ipotecari" si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione dell'allegato I, sezione C, punti 1 e 3, della direttiva 2004/39/CE. Le autorità competenti devono in particolare accertare:

i)        che detti titoli siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di ipoteche dello stesso tipo di quelli previsti alla lettera a), perfettamente sani al momento dell'emissione dei titoli stessi;

ii)       che direttamente gli investitori in titoli assistiti da ipoteche, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sugli elementi dell'attivo ipotecari sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei titoli;

(c) ratei e risconti: questi elementi dell'attivo sono soggetti alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50%.

15. Ponderazione 100%

(a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;

(b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di amministrazioni locali della zona B;

(c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;

(d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;

(e) beni materiali ai sensi dell'articolo 4 "Attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE;

(f) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente prestatore;

(g) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

16. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al punto 17 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato II. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per il 50% le operazioni a rischio medio e per il 20% quelle a rischio medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per gli elementi dell'attivo di cui ai punti da 11 a 15 e alla parte 4. Nel caso di contratti di vendita di attività con patto di riacquisto e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle operazioni. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20%.

17. I metodi descritti nell'allegato II si applicano agli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I eccettuati:

(a) i contratti negoziati su mercati ufficiali,

(b) i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata originaria non superiore ai 14 giorni di calendario.

18. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle operazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da uno degli elementi dell'attivo riconosciuti come garanzie al punto 12, lettera g), e al punto 13, lettera k), si applica la ponderazione dello 0% o del 20% in base alla natura della garanzia in questione.

19. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% agli elementi fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del punto 14, lettera a), purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.

20. Se agli elementi dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

Parte 4 – Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri

21. Ferme restando le disposizioni del punto 13, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempimento di queste ultime. Una ponderazione dello 0% fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.

22. Gli Stati membri notificano all'ABE la ponderazione dello 0% che considerino giustificata conformemente ai criteri fissati al punto 21. Altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi soggetti alla vigilanza delle loro autorità competenti la possibilità di applicare un fattore di ponderazione pari a zero quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste ultime, comprese garanzie in titoli.

Parte 5 – Altre ponderazioni

23. Fatto salvo il punto 21, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% agli elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente prestatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

24. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora i suddetti elementi dell'attivo siano integralmente e totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di elementi dell'attivo di cui ai punti 12 e 13, riconosciuti quali garanzie adeguate.

25. Gli Stati membri notificano all'ABE le disposizioni adottate in applicazione dei punti 23 e 24 e le motivazioni che giustificano tali disposizioni.

Parte 6 – Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro

26. Ai fini del punto 13, le autorità competenti possono includere nel concetto di "amministrazione regionale" e di "autorità locale" gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali o gli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, hanno le stesse responsabilità delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

27. Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applicano le facoltà di cui alla parte 4.

Allegato 5

Tavola di concordanza

Presente regolamento || Direttiva 2006/48/CE || Direttiva 2006/49/CE

Articolo 1 || ||

Articolo 2 || ||

Articolo 3 || ||

Articolo 4, punti 1, da 3 a 5, 10, da 16 a 22, da 24 a 38, 42, 47, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 72 || Articolo 4 ||

Articolo 4, punti 6, 7, 56, 81 || || Articolo 3

Articolo 4, punti 2, 9, da 11 a 15, 23, 40, 41, 48, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 68, 69, 70, da 73 a 80, da 82 a 86 || ||

Articolo 4, punto 50 || Articolo 77 ||

Articolo 4 || || Articolo 3, paragrafo 1), lettera m)

Articolo 4 || || Articolo 3, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 4 || || Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4 || Articolo 4, punto 14 ||

Articolo 4 || Articolo 4, punto 16 ||

Articolo 4 || Articolo 4, punto 4 || Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 4 || Articolo 4, punto 5 ||

Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 68, paragrafo 1 ||

Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 68, paragrafo 2 ||

Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 68, paragrafo 3 ||

Articolo 5, paragrafo 4 || ||

Articolo 5, paragrafo 5 || ||

Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 69, paragrafo 1 ||

Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 69, paragrafo 2 ||

Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 69, paragrafo 3 ||

Articolo 7, paragrafo 1 || ||

Articolo 7, paragrafo 2 || ||

Articolo 7, paragrafo 3 || ||

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 70, paragrafo 1 ||

Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 70, paragrafo 2 ||

Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 70, paragrafo 3 ||

Articolo 9 || Articolo 3, paragrafo 1 ||

Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 71, paragrafo 1 ||

Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 71, paragrafo 2 ||

Articolo 10, paragrafo 3 || ||

Articolo 10, paragrafo 4 || ||

Articolo 11 || ||

Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 72, paragrafo 1 ||

Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 72, paragrafo 2 ||

Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 72, paragrafo 3 ||

Articolo 12, paragrafo 4 || ||

Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 3 ||

Articolo 13, paragrafo 2 || ||

Articolo 13, paragrafo 3 || ||

Articolo 14 || || Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1 || || Articolo 23

Articolo 15, paragrafo 2 || ||

Articolo 15, paragrafo 3 || ||

Articolo 16, paragrafi da 1 a 3 || Articolo 133, paragrafo 1 ||

Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 133, paragrafo 2 ||

Articolo 16, paragrafo 5 || Articolo 133, paragrafo 3 ||

Articolo 16, paragrafo 6 || Articolo 134, paragrafo 1 ||

Articolo 16, paragrafo 7 || ||

Articolo 16, paragrafo 8 || Articolo 134, paragrafo 2 ||

Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 1 ||

Articolo 17, paragrafo 2 || ||

Articolo 17, paragrafo 3 || ||

Articolo 18, paragrafo 1 || ||

Articolo 18, paragrafo 2 || ||

Articolo 18, paragrafo 3 || ||

Articolo 18, paragrafo 4 || ||

Articolo 18, paragrafo 5 || ||

Articolo 18, paragrafo 6 || ||

Articolo 18, paragrafo 7 || ||

Articolo 19, paragrafo 1 || ||

Articolo 19, paragrafo 2 || ||

Articolo 19, paragrafo 3 || ||

Articolo 19, paragrafo 4 || ||

Articolo 20 || Articolo 73, paragrafo 2 ||

Articolo 21 || || Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 22 || ||

Articolo 23 || ||

Articolo 24 || ||

Articolo 25 || ||

Articolo 26 || ||

Articolo 27 || ||

Articolo 28 || ||

Articolo 29 || ||

Articolo 30 || ||

Articolo 31 || ||

Articolo 32 || ||

Articolo 33 || ||

Articolo 34 || ||

Articolo 35 || ||

Articolo 36 || ||

Articolo 37 || ||

Articolo 38 || ||

Articolo 39 || ||

Articolo 40 || ||

Articolo 41 || ||

Articolo 42 || ||

Articolo 43 || ||

Articolo 44 || ||

Articolo 45 || ||

Articolo 46 || ||

Articolo 47 || ||

Articolo 48 || ||

Articolo 49 || ||

Articolo 50 || ||

Articolo 51 || ||

Articolo 52 || ||

Articolo 53 || ||

Articolo 54 || ||

Articolo 55 || ||

Articolo 56 || ||

Articolo 57 || ||

Articolo 58 || ||

Articolo 59 || ||

Articolo 60 || ||

Articolo 61 || ||

Articolo 62 || ||

Articolo 63 || ||

Articolo 64 || ||

Articolo 65 || ||

Articolo 66 || ||

Articolo 67 || ||

Articolo 68 || ||

Articolo 69 || ||

Articolo 70 || ||

Articolo 71 || ||

Articolo 72 || ||

Articolo 73 || ||

Articolo 74 || ||

Articolo 75 || ||

Articolo 76 || ||

Articolo 77 || ||

Articolo 78 || ||

Articolo 79 || ||

Articolo 80 || ||

Articolo 81 || ||

Articolo 82 || ||

Articolo 83 || ||

Articolo 84, paragrafi 1 e 2 || Articolo 120 ||

Articolo 84, paragrafo 3 || ||

Articolo 84, paragrafo 4 || ||

Articolo 85 || ||

Articolo 86 || ||

Articolo 87 || ||

Articolo 88, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 10, paragrafi da 1 a 4 ||

Articolo 88, paragrafo 5 || ||

Articolo 89 || || Articolo 18, paragrafi da 2 a 4

Articolo 90 || ||

Articolo 91 || ||

Articolo 92 || ||

Articolo 93 || || Articolo 24

Articolo 94 || Articolo 74, paragrafo 1 ||

Articolo 95, paragrafo 1 || Articolo 74, paragrafo 2 ||

Articolo 95, paragrafo 2 || ||

Articolo 96, paragrafo 1 || ||

Articolo 96, paragrafo 2 || ||

Articolo 96, paragrafo 3 || ||

Articolo 97, paragrafo 1 || || Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 2 || || Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 97, paragrafo 3 || || Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 97, paragrafo 4 || || Allegato VII, parte C, punto 1

Articolo 98 || || Allegato VII, parte A, punto 1

Articolo 99, paragrafo 1 || || Allegato VII, parte D, punto 1

Articolo 99, paragrafo 2 || || Allegato VII, parte D, punto 2

Articolo 100, paragrafo 1 || || Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 100, paragrafi da 2 a 10 || || Allegato VII, parte B, punti da 1 a 9

Articolo 100, paragrafi da 11 a 13 || || Allegato VII, parte B, punti da 11 a 13

Articolo 101 || || Allegato VII, parte C, punti da 1 a 3

Articolo 102 || Articolo 76 ||

Articolo 103, paragrafo 1 || Articolo 91 ||

Articolo 103, paragrafo 2 || ||

Articolo 104 || Articolo 94 ||

Articolo 105 || ||

Articolo 106 || Articolo 78, paragrafi da 1 a 3 ||

Articolo 107 || Articolo 79, paragrafo 1 ||

Articolo 108, paragrafo 1 || Articolo 80, paragrafo 1 ||

Articolo 108, paragrafo 2 || Articolo 80, paragrafo 2 ||

Articolo 108, paragrafo 3 || Articolo 80, paragrafo 4 ||

Articolo 108, paragrafo 4 || Articolo 80, paragrafo 5 ||

Articolo 108, paragrafo 5 || Articolo 80, paragrafo 6 ||

Articolo 108, paragrafo 6 || Articolo 80, paragrafo 7 ||

Articolo 108, paragrafo 7 || Articolo 80, paragrafo 8 ||

Articolo 108, paragrafo 8 || ||

Articolo 109 || Allegato VI, parte 1, punti da 1 a 5 ||

Articolo 110, paragrafo 1 || ||

Articolo 110, paragrafi da 2 a 5 || Allegato VI, parte 1, punti da 8 a 11 ||

Articolo 111, paragrafo 1 || ||

Articolo 111, paragrafo 2 || ||

Articolo 111, paragrafo 3 || ||

Articolo 111, paragrafo 4 || ||

Articolo 111, paragrafo 5 || Allegato VI, parte 1, punto 15 ||

Articolo 111, paragrafo 6 || Allegato VI, parte 1, punto 17 ||

Articolo 112, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punti 18 e 19 ||

Articolo 112, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 20 ||

Articolo 112, paragrafo 3 || Allegato VI, parte 1, punto 21 ||

Articolo 113 || Allegato VI, parte 1, punto 22 ||

Articolo 114, paragrafo 1 || ||

Articolo 114, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punti 37 e 38 ||

Articolo 114, paragrafo 3 || Allegato VI, parte 1, punto 40 ||

Articolo 114, paragrafo 4 || ||

Articolo 114, paragrafo 5 || ||

Articolo 115, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 29 ||

Articolo 115, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 31 ||

Articolo 115, paragrafo 3 || Allegato VI, parte 1, punti da 33 a 36 ||

Articolo 116, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 26 ||

Articolo 116, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 25 ||

Articolo 116, paragrafo 3 || Allegato VI, parte 1, punto 27 ||

Articolo 117 || Allegato VI, parte 1, punti 41 e 42 ||

Articolo 118 || Articolo 79, paragrafi 2 e 3 e Allegato VI, parte 1, punto 43 ||

Articolo 119, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 44 ||

Articolo 119, paragrafo 2 || ||

Articolo 119, paragrafo 3 || ||

Articolo 120, paragrafi da 1 a 3 || Allegato VI, parte 1, punti da 45 a 49 ||

Articolo 120, paragrafo 4 || ||

Articolo 121, paragrafi 1 e 2 || Allegato VI, parte 1, punti da 51 a 55 ||

Articolo 121, paragrafi 3 e 4 || Allegato VI, parte 1, punti 58 e 59 ||

Articolo 122, paragrafi 1 e 2 || Allegato VI, parte 1, punti 61 e 62 ||

Articolo 122, paragrafi 3 e 4 || Allegato VI, parte 1, punti 64 e 65 ||

Articolo 123, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punti 66 e 76 ||

Articolo 123, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 66 ||

Articolo 123, paragrafo 3 || ||

Articolo 124, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 68, paragrafi 1 e 2 ||

Articolo 124, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 69 ||

Articolo 124, paragrafo 3 || Allegato VI, parte 1, punto 71 ||

Articolo 124, paragrafo 4 || Allegato VI, parte 1, punto 70 ||

Articolo 124, paragrafo 5 || ||

Articolo 125 || Allegato VI, parte 1, punto 72 ||

Articolo 126 || Allegato VI, parte 1, punto 73 ||

Articolo 127, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 74 ||

Articolo 127, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 75 ||

Articolo 127, paragrafo 3 || Allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 ||

Articolo 127, paragrafo 4 || Allegato VI, parte 1, punto 79 ||

Articolo 127, paragrafo 5 || Allegato VI, parte 1, punti 80 e 81 ||

Articolo 128, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 86 ||

Articolo 128, paragrafo 2 || ||

Articolo 128, paragrafo 3 || ||

Articolo 129, paragrafi da 1 a 3 || Allegato VI, parte 1, punti da 82 a 84 ||

Articolo 129, paragrafi 4 e 7 || Allegato VI, parte 1, punti da 87 a 90 ||

Articolo 130 || Articolo 81, paragrafi 1, 2 e 4 ||

Articolo 131, paragrafo 1 || Articolo 82, paragrafo 1 ||

Articolo 131, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 2, punti da 12 a 16 ||

Articolo 131, paragrafo 3 || Articolo 150, paragrafo 3 ||

Articolo 132, paragrafo 1 || Allegato VI, parte 1, punto 6 ||

Articolo 132, paragrafo 2 || Allegato VI, parte 1, punto 7 ||

Articolo 132, paragrafo 3 || ||

Articolo 133 || Allegato VI, parte 3, punti da 1 a 7 ||

Articolo 134 || Allegato VI, parte 3, punti da 8 a 17 ||

Articolo 135, paragrafo 1 || ||

Articolo 135, paragrafo 2 || ||

Articolo 136 || ||

Articolo 137, paragrafo 1 || ||

Articolo 137, paragrafo 2 || ||

Articolo 138, paragrafo 1 || Articolo 84, paragrafo 1, e Allegato VII, parte 4, punto 1 ||

Articolo 138, paragrafo 1 || Articolo 84, paragrafo 2 ||

Articolo 138, paragrafo 1 || Articolo 84, paragrafo 3 ||

Articolo 138, paragrafo 1 || Articolo 84, paragrafo 4 ||

Articolo 138, paragrafo 1 || ||

Articolo 139 || ||

Articolo 140 || ||

Articolo 141 || ||

Articolo 142, paragrafo 1 || Articolo 86, paragrafo 9 ||

Articolo 142, paragrafi da 2 a 9 || Articolo 86, paragrafi da 1 a 8 ||

Articolo 143, paragrafo 1 || Articolo 85, paragrafo 1 ||

Articolo 143, paragrafo 2 || Articolo 85, paragrafo 2 ||

Articolo 143, paragrafo 3 || ||

Articolo 143, paragrafo 4 || Articolo 85, paragrafo 3 ||

Articolo 143, paragrafo 5 || ||

Articolo 143, paragrafo 1 || ||

Articolo 144 || Articolo 85, paragrafi 4 e 5 ||

Articolo 145, paragrafo 1 || Articolo 89, paragrafo 1 ||

Articolo 145, paragrafo 2 || Articolo 89, paragrafo 2 ||

Articolo 145, paragrafo 3 || ||

Articolo 145, paragrafo 4 || ||

Articolo 146 || Articolo 87, paragrafi da 1 a 10 ||

Articolo 147, paragrafi 1 e 2 || Articolo 87, paragrafo 11 ||

Articolo 147, paragrafi 3 e 4 || Articolo 87, paragrafo 12 ||

Articolo 147, paragrafo 5 || ||

Articolo 148, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 1, punto 3 ||

Articolo 148, paragrafo 2 || ||

Articolo 148, paragrafi da 3 a 8 || Allegato VII, parte 1, punti da 4 a 9 ||

Articolo 148, paragrafo 9 || ||

Articolo 149 || Allegato VII, parte 1, punti da 10 a 16 ||

Articolo 150, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 1, punti 17 e 18 ||

Articolo 150, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21 ||

Articolo 150, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 1, punti da 22 a 24 ||

Articolo 150, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 1, punti da 25 a 26 ||

Articolo 151 || ||

Articolo 152 || Allegato VII, parte 1, punto 27 ||

Articolo 153, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 1, punto 28 ||

Articolo 153, paragrafi da 2 a 5 || ||

Articolo 154, paragrafo 1 || Articolo 88, paragrafo 2 ||

Articolo 154, paragrafo 2 || Articolo 88, paragrafo 3 ||

Articolo 154, paragrafo 3 || Articolo 88, paragrafo 4 ||

Articolo 154, paragrafo 4 || Articolo 88, paragrafo 6 ||

Articolo 154, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 1, punto 30 ||

Articolo 154, paragrafo 6 || Allegato VII, parte 1, punto 31 ||

Articolo 154, paragrafo 7 || Allegato VII, parte 1, punto 32 ||

Articolo 154, paragrafo 8 || Allegato VII, parte 1, punto 33 ||

Articolo 154, paragrafo 9 || Allegato VII, parte 1, punto 34 ||

Articolo 154, paragrafo 10 || Allegato VII, parte 1, punto 35 ||

Articolo 154, paragrafo 11 || ||

Articolo 155 || Allegato VII, parte 1, punto 36 ||

Articolo 156, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 2, punto 2 ||

Articolo 156, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 2, punto 3 ||

Articolo 156, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 2, punto 4 ||

Articolo 156, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 2, punto 5 ||

Articolo 156, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 2, punto 6 ||

Articolo 156, paragrafo 6 || Allegato VII, parte 2, punto 7 ||

Articolo 156, paragrafo 7 || Allegato VII, parte 2, punto 7 ||

Articolo 157, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 2, punto 8 ||

Articolo 157, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 2, punto 9 ||

Articolo 157, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 2, punto 10 ||

Articolo 157, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 2, punto 11 ||

Articolo 158, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 2, punto 12 ||

Articolo 158, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 2, punto 13 ||

Articolo 158, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 2, punto 14 ||

Articolo 158, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 2, punto 15 ||

Articolo 158, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 2, punto 16 ||

Articolo 159, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 2, punto 17 ||

Articolo 159, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 2, punto 18 ||

Articolo 159, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 2, punto 19 ||

Articolo 159, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 2, punto 20 ||

Articolo 160, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 2, punto 21 ||

Articolo 160, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 2, punto 22 ||

Articolo 160, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 2, punto 23 ||

Articolo 160, paragrafo 4 || ||

Articolo 161, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 2, punto 24 ||

Articolo 161, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 2, punto 25 e 26 ||

Articolo 161, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 2, punto 27 ||

Articolo 162, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 3, punto 1 ||

Articolo 162, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 3, punto 2 ||

Articolo 162, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 3, punto 3 ||

Articolo 162, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 3, punto 4 ||

Articolo 162, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 3, punto 5 ||

Articolo 162, paragrafo 6 || Allegato VII, parte 3, punto 6 ||

Articolo 162, paragrafo 7 || Allegato VII, parte 3, punto 7 ||

Articolo 162, paragrafo 8 || Allegato VII, parte 3, punto 9 ||

Articolo 162, paragrafo 9 || Allegato VII, parte 3, punto 10 ||

Articolo 162, paragrafo 10 || Allegato VII, parte 3, punto 11 ||

Articolo 163, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 3, punto 12 ||

Articolo 163, paragrafo 2 || ||

Articolo 164 || Allegato VII, parte 3, punto 13 ||

Articolo 165, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 1 ||

Articolo 165, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 2 ||

Articolo 165, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 3 ||

Articolo 166, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 5 ||

Articolo 166, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 12 ||

Articolo 166, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punti da 13 a 15 ||

Articolo 166, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 4, punto 16 ||

Articolo 167, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 17 ||

Articolo 167, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 18 ||

Articolo 168, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punti da 19 a 23 ||

Articolo 168, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 24 ||

Articolo 168, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 25 ||

Articolo 169, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punti da 26 a 28 ||

Articolo 169, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 29 ||

Articolo 169, paragrafo 3 || ||

Articolo 170 || Allegato VII, parte 4, punto 30 ||

Articolo 171, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 31 ||

Articolo 171, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 32 ||

Articolo 171, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 33 ||

Articolo 171, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 4, punto 34 ||

Articolo 171, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 4, punto 35 ||

Articolo 172, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 36 ||

Articolo 172, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 37, primo comma ||

Articolo 172, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 37, secondo comma ||

Articolo 172, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 4, punto 38 ||

Articolo 172, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 4, punto 39 ||

Articolo 173, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 40 ||

Articolo 173, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 41 ||

Articolo 173, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 42 ||

Articolo 174, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 44 ||

Articolo 174, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 45 ||

Articolo 174, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 46 ||

Articolo 174, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 4, punto 47 ||

Articolo 174, paragrafo 5 || ||

Articolo 174, paragrafo 6 || ||

Articolo 175, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 43 e punti da 49 a 56 ||

Articolo 175, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 57 ||

Articolo 176, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punti da 59 a 66 ||

Articolo 176, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punti da 67 a 72 ||

Articolo 176, paragrafo 3 || ||

Articolo 177, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punti da 73 a 81 ||

Articolo 177, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 82 ||

Articolo 177, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punti da 83 a 86 ||

Articolo 178, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punti da 87 a 92 ||

Articolo 178, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 93 ||

Articolo 178, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punti 94 e 95 ||

Articolo 178, paragrafo 4 || ||

Articolo 179, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punti da 98 a 100 ||

Articolo 179, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punti 101 e 102 ||

Articolo 179, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punti 103 e 104 ||

Articolo 179, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 4, punto 96 ||

Articolo 179, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 4, punto 97 ||

Articolo 179, paragrafo 6 || ||

Articolo 180, paragrafo 1 || ||

Articolo 180, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 105 ||

Articolo 180, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 106 ||

Articolo 180, paragrafo 4 || Allegato VII, parte 4, punto 107 ||

Articolo 180, paragrafo 5 || Allegato VII, parte 4, punto 108 ||

Articolo 180, paragrafo 6 || Allegato VII, parte 4, punto 109 ||

Articolo 181 || Allegato VII, parte 4, punti da 110 a 114 ||

Articolo 182 || Allegato VII, parte 4, punto 115 ||

Articolo 183 || Allegato VII, parte 4, punto 116 ||

Articolo 184 || Allegato VII, parte 4, punti da 117 a 123 ||

Articolo 185, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 124 ||

Articolo 185, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punti 125 e 126 ||

Articolo 185, paragrafo 3 || Allegato VII, parte 4, punto 127 ||

Articolo 185, paragrafo 4 || ||

Articolo 186, paragrafo 1 || Allegato VII, parte 4, punto 128 ||

Articolo 186, paragrafo 2 || Allegato VII, parte 4, punto 129 ||

Articolo 187 || Allegato VII, parte 4, punto 131 ||

Articolo 188 || Articolo 90 e Allegato VIII, parte 1, punto 2 ||

Articolo 189, paragrafo 1 || Articolo 93, paragrafo 2 ||

Articolo 189, paragrafo 2 || Articolo 93, paragrafo 3 ||

Articolo 189, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 1 ||

Articolo 189, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punto 2 ||

Articolo 189, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 5, punti 1 e 2 ||

Articolo 189, paragrafo 6 || ||

Articolo 190, paragrafo 1 || Articolo 92, paragrafo 1 ||

Articolo 190, paragrafo 2 || Articolo 92, paragrafo 2 ||

Articolo 190, paragrafo 3 || Articolo 92, paragrafo 3 ||

Articolo 190, paragrafo 4 || Articolo 92, paragrafo 4 ||

Articolo 190, paragrafo 5 || Articolo 92, paragrafo 5 ||

Articolo 190, paragrafo 6 || Articolo 92, paragrafo 6 ||

Articolo 190, paragrafo 7 || Allegato VIII, parte 2, punto 1 ||

Articolo 190, paragrafo 8 || Allegato VIII, parte 2, punto 2 ||

Articolo 190, paragrafo 9 || ||

Articolo 190, paragrafo 10 || ||

Articolo 191 || Allegato VIII, parte 1, punti 3 e 4 ||

Articolo 192 || Allegato VIII, parte 1, punto 5 ||

Articolo 193, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 7 ||

Articolo 193, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punto 8 ||

Articolo 193, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 1, punto 9 ||

Articolo 193, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 1, punto 10 ||

Articolo 193, paragrafi 5 e 9 || ||

Articolo 194, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 11 ||

Articolo 194, paragrafo 2 || ||

Articolo 195, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 12 ||

Articolo 195, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punti da 13 a 17 ||

Articolo 195, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 1, punto 20 ||

Articolo 195, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 1, punto 21 ||

Articolo 195, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 1, punto 22 ||

Articolo 195, paragrafi 6 e 10 || ||

Articolo 196 || Allegato VIII, parte 1, punti da 23 a 25 ||

Articolo 197, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punto 26 ||

Articolo 197, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punto 27 ||

Articolo 198 || Allegato VIII, parte 1, punto 29 ||

Articolo 199, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 1, punti 30 e 31 ||

Articolo 199, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 1, punto 32 ||

Articolo 200 || Allegato VIII, parte 2, punto 3 ||

Articolo 201 || Allegato VIII, parte 2, punti 4 e 5 ||

Articolo 202, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 6 ||

Articolo 202, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a) ||

Articolo 202, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera b) ||

Articolo 202, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera c) ||

Articolo 202, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 2, punto 7 ||

Articolo 203, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 8 ||

Articolo 203, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a) ||

Articolo 203, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b) ||

Articolo 203, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera c) ||

Articolo 203, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera d) ||

Articolo 204, paragrafo 1 || ||

Articolo 204, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a) ||

Articolo 204, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b) ||

Articolo 205 || Allegato VIII, parte 2, punto 10 ||

Articolo 206 || Allegato VIII, parte 2, punto 11 ||

Articolo 207, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 12 ||

Articolo 207, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 13 ||

Articolo 208, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 14 ||

Articolo 208, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 15 ||

Articolo 208, paragrafo 3 || ||

Articolo 209, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 16 ||

Articolo 209, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 17 ||

Articolo 209, paragrafo 3 || ||

Articolo 210, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 18 ||

Articolo 210, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 19 ||

Articolo 211, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 20 ||

Articolo 211, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 2, punto 21 ||

Articolo 212, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 2, punto 22 ||

Articolo 212, paragrafo 2 || ||

Articolo 212, paragrafo 3 || ||

Articolo 213 || Allegato VIII, parte 3, punto 3 ||

Articolo 214 || Allegato VIII, parte 3, punto 4 ||

Articolo 215, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 5 ||

Articolo 215, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punti da 6 a 10 ||

Articolo 215, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 11 ||

Articolo 215, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23 ||

Articolo 215, paragrafo 5 || ||

Articolo 216, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 12 a 15 ||

Articolo 216, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 16 ||

Articolo 216, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 17 ||

Articolo 216, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punti 18 e 19 ||

Articolo 216, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 3, punti 20 e 21 ||

Articolo 216, paragrafo 6 || Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23 ||

Articolo 216, paragrafi da 7 a 9 || ||

Articolo 217, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 24 ||

Articolo 217, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 25 ||

Articolo 217, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 26 ||

Articolo 217, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punto 27 ||

Articolo 217, paragrafo 5 || Allegato VIII, parte 3, punto 28 ||

Articolo 217, paragrafo 6 || Allegato VIII, parte 3, punto 29 ||

Articolo 217, paragrafo 7 || ||

Articolo 218, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 30 a 32 ||

Articolo 218, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 33 ||

Articolo 218, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punti 34 e 35 ||

Articolo 218, paragrafi da 4 a 7 || ||

Articolo 219, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 36 ||

Articolo 219, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punti da 37 a 40 ||

Articolo 219, paragrafi da 3 a 6 || ||

Articolo 220, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 42 a 46 ||

Articolo 220, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punti da 47 a 52 ||

Articolo 220, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punti da 53 a 56 ||

Articolo 221 || Allegato VIII, parte 3, punto 57 ||

Articolo 222, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 58 ||

Articolo 222, paragrafo 2 || ||

Articolo 222, paragrafo 3 || ||

Articolo 223, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 60 ||

Articolo 223, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 61 ||

Articolo 224, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65 ||

Articolo 224, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 66 ||

Articolo 224, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 67 ||

Articolo 225, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punti da 68 a 71 ||

Articolo 225, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 72 ||

Articolo 225, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punti 73 e 74 ||

Articolo 226, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 76 ||

Articolo 226, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 77 ||

Articolo 226, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 78 ||

Articolo 227, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 79 ||

Articolo 227, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 80 ||

Articolo 227, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 80 bis ||

Articolo 227, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punti 81 e 82 ||

Articolo 228, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 83 ||

Articolo 228, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 83 ||

Articolo 228, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 84 ||

Articolo 228, paragrafo 4 || Allegato VIII, parte 3, punto 85 ||

Articolo 229 || Allegato VIII, parte 3, punto 86 ||

Articolo 230, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 87 ||

Articolo 230, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 88 ||

Articolo 230, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 89 ||

Articolo 231, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 3, punto 90 ||

Articolo 231, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 3, punto 91 ||

Articolo 231, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 3, punto 92 ||

Articolo 232, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 4, punto 1 ||

Articolo 232, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 4, punto 2 ||

Articolo 233, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 4, punto 3 ||

Articolo 233, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 4, punto 4 ||

Articolo 233, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 4, punto 5 ||

Articolo 234, paragrafo 1 || Allegato VIII, parte 4, punto 6 ||

Articolo 234, paragrafo 2 || Allegato VIII, parte 4, punto 7 ||

Articolo 234, paragrafo 3 || Allegato VIII, parte 4, punto 8 ||

Articolo 235 || Allegato VIII, parte 6, punto 1 ||

Articolo 236 || Allegato VIII, parte 6, punto 2 ||

Articolo 237, paragrafi da 1 a 9 || Allegato IX, parte 1, punto 1 ||

Articolo 237, paragrafo 10 || Articolo 4, punto 37 ||

Articolo 237, paragrafo 11 || Articolo 4, punto 38 ||

Articolo 237, paragrafo 12 || Articolo 4, punto 41 ||

Articolo 237, paragrafo 13 || ||

Articolo 237, paragrafo 14 || ||

Articolo 238, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 2, punto 1 ||

Articolo 238, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 3, punto 1 bis ||

Articolo 238, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 2, punto 1 ter ||

Articolo 238, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 2, punto 1 quater ||

Articolo 238, paragrafo 5 || Allegato IX, parte 2, punto 1 quinquies ||

Articolo 238, paragrafo 6 || ||

Articolo 239, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 2, punto 2 ||

Articolo 239, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 2, punto 2 bis ||

Articolo 239, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 2, punto 2 ter ||

Articolo 239, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 2, punto 2 quater ||

Articolo 239, paragrafo 5 || Allegato IX, parte 2, punto 2 quinquies ||

Articolo 239, paragrafo 6 || ||

Articolo 240, paragrafo 1 || Articolo 95, paragrafo 1 ||

Articolo 240, paragrafo 2 || Articolo 95, paragrafo 2 ||

Articolo 240, paragrafo 3 || Articolo 96, paragrafo 2 ||

Articolo 240, paragrafo 4 || Articolo 96, paragrafo 3 ||

Articolo 240, paragrafo 5 || Articolo 96, paragrafo 4 ||

Articolo 240, paragrafo 6 || ||

Articolo 241, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 2 e 3 ||

Articolo 241, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 5 ||

Articolo 241, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 5 ||

Articolo 242, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 60 ||

Articolo 242, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 61 ||

Articolo 242, paragrafo 3 || ||

Articolo 242, paragrafo 4 || ||

Articolo 243, paragrafo 1 || Articolo 101, paragrafo 1 ||

Articolo 243, paragrafo 2 || Articolo 101, paragrafo 2 ||

Articolo 243, paragrafo 3 || ||

Articolo 244 || Allegato IX, parte 2, punti 3 e 4 ||

Articolo 245 || Allegato IX, parte 2, punti da 5 a 7 ||

Articolo 246 || Allegato IX, parte 4, punti 6 e 7 ||

Articolo 247 || Allegato IX, parte 4, punto 8 ||

Articolo 248, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 9 e 10 ||

Articolo 248, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 10 ||

Articolo 249 || Allegato IX, parte 4, punti da 11 a 12 ||

Articolo 250, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 13 ||

Articolo 250, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 15 ||

Articolo 251, paragrafo 1 || Articolo 100 ||

Articolo 251, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punti da 17 a 20 ||

Articolo 251, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 21 ||

Articolo 251, paragrafo 4 || Allegato IX, parte IV, punti 22 e 23 ||

Articolo 251, paragrafo 5 || Allegato IX, parte 4, punti 24 e 25 ||

Articolo 251, paragrafo 6 || Allegato IX, parte 4, punti da 26 a 29 ||

Articolo 251, paragrafo 7 || Allegato IX, parte 4, punto 30 ||

Articolo 251, paragrafo 8 || Allegato IX, parte 4, punto 32 ||

Articolo 251, paragrafo 9 || Allegato IX, parte 4, punto 33 ||

Articolo 252 || Allegato IX, parte 4, punto 34 ||

Articolo 253 || Allegato IX, parte 4, punti 35 e 36 ||

Articolo 254, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 38, 39 e 41 ||

Articolo 254, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 42 ||

Articolo 254, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 43 ||

Articolo 254, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 4, punto 44 ||

Articolo 254, paragrafo 5 || ||

Articolo 255 || Allegato IX, parte 4, punto 45 ||

Articolo 256, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 46, 47 e 49 ||

Articolo 256, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 51 ||

Articolo 257, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 52 ||

Articolo 257, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 53 ||

Articolo 257, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 54 ||

Articolo 257, paragrafo 4 || ||

Articolo 258, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punti 55 e 57 ||

Articolo 258, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 58 ||

Articolo 258, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 59 ||

Articolo 259, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 62 ||

Articolo 259, paragrafo 2 || Allegato IX, parte IV, punti da 63 a 65 ||

Articolo 259, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punti 66 e 67 ||

Articolo 259, paragrafo 4 || ||

Articolo 260, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 68 ||

Articolo 260, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 70 ||

Articolo 260, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punto 71 (change) ||

Articolo 261, paragrafo 1 || Allegato IX, parte 4, punto 72 ||

Articolo 261, paragrafo 2 || Allegato IX, parte 4, punto 73 ||

Articolo 261, paragrafo 3 || Allegato IX, parte 4, punti 74 e 75 ||

Articolo 261, paragrafo 4 || Allegato IX, parte 4, punto 76 ||

Articolo 262, paragrafo 1 || Articolo 97, paragrafo 1 ||

Articolo 262, paragrafo 2 || Articolo 97, paragrafo 2 ||

Articolo 262, paragrafo 3 || Articolo 97, paragrafo 3 ||

Articolo 263 || Allegato IX, parte 3, punto 1 ||

Articolo 264 || Allegato IX, parte 4, punti da 2 a 7 ||

Articolo 265 || Articolo 98, paragrafo 1, e allegato IX, parte 3, punti 8 e 9 ||

Articolo 266, paragrafo 1 || || Allegato II, punto 5

Articolo 266, paragrafo 2 || ||

Articolo 267, paragrafo 1 || Allegato III, parte 1, punto 2 ||

Articolo 267, paragrafo 2 || Allegato III, parte 1, punto 3 ||

Articolo 267, paragrafo 3 || Allegato III, parte 1, punto 4 ||

Articolo 267, paragrafo 4 || Allegato III, parte 1, punto 5 ||

Articolo 267, paragrafo 5 || Allegato III, parte 1, punto 6 ||

Articolo 267, paragrafo 6 || Allegato III, parte 1, punto 7 ||

Articolo 267, paragrafo 7 || Allegato III, parte 1, punto 8 ||

Articolo 267, paragrafo 8 || Allegato III, parte 1, punto 9 ||

Articolo 267, paragrafo 9 || Allegato III, parte 1, punto 10 ||

Articolo 267, paragrafo 10 || Allegato III, parte 1, punto 11 ||

Articolo 267, paragrafo 11 || Allegato III, parte 1, punto 12 ||

Articolo 267, paragrafo 12 || Allegato III, parte 1, punto 13 ||

Articolo 267, paragrafo 13 || Allegato III, parte 1, punto 14 ||

Articolo 267, paragrafo 14 || Allegato III, parte 1, punto 15 ||

Articolo 267, paragrafo 15 || Allegato III, parte 1, punto 16 ||

Articolo 267, paragrafo 16 || Allegato III, parte 1, punto 17 ||

Articolo 267, paragrafo 17 || Allegato III, parte 1, punto 18 ||

Articolo 267, paragrafo 18 || Allegato III, parte 1, punto 19 ||

Articolo 267, paragrafo 19 || Allegato III, parte 1, punto 20 ||

Articolo 267, paragrafo 20 || Allegato III, parte 1, punto 21 ||

Articolo 267, paragrafo 21 || Allegato III, parte 1, punto 22 ||

Articolo 267, paragrafo 22 || Allegato III, parte 1, punto 23 ||

Articolo 267, paragrafo 23 || Allegato III, parte 1, punto 26 ||

Articolo 267, paragrafo 24 || Allegato III, parte 1, punto 27 ||

Articolo 267, paragrafo 25 || Allegato III, parte 1, punto 28 ||

Articolo 267, paragrafo 26 || Allegato III, parte 7, lettera a) ||

Articolo 267, paragrafo 27 || Allegato III, parte 7, lettera a) ||

Articolo 267, paragrafi da 28 a 31 || ||

Articolo 268, paragrafo 1 || Allegato III, parte 2, punto 1 ||

Articolo 268, paragrafo 2 || Allegato III, parte 2, punto 2 ||

Articolo 268, paragrafo 3 || Allegato III, parte 2, punto 3, primo e secondo comma ||

Articolo 268, paragrafo 4 || Allegato III, parte 2, punto 3, terzo comma ||

Articolo 268, paragrafo 5 || Allegato III, parte 2, punto 4 ||

Articolo 268, paragrafo 6 || Allegato III, parte 2, punto 5 ||

Articolo 268, paragrafo 7 || Allegato III, parte 2, punto 7 ||

Articolo 268, paragrafo 8 || Allegato III, parte 2, punto 8 ||

Articolo 269, paragrafo 1 || Allegato III, parte 3 ||

Articolo 269, paragrafo 2 || Allegato III, parte 3 ||

Articolo 269, paragrafo 3 || Allegato III, parte 3 ||

Articolo 270, paragrafo 1 || Allegato III, parte 4 ||

Articolo 270, paragrafo 2 || Allegato III, parte 4, nota 4 ||

Articolo 271, paragrafo 1 || Allegato III, parte 5, punto 1 ||

Articolo 271, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 2 ||

Articolo 272, paragrafo 1 || Allegato III, parte 5, punti 3 e 4 ||

Articolo 272, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 5 ||

Articolo 272, paragrafo 3 || ||

Articolo 272, paragrafo 4 || ||

Articolo 273, paragrafo 1 || ||

Articolo 273, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 6 ||

Articolo 273, paragrafo 3 || Allegato III, parte 5, punto 7 ||

Articolo 273, paragrafo 4 || Allegato III, parte 5, punto 8 ||

Articolo 274, paragrafo 1 || Allegato III, parte 5, punto 11 ||

Articolo 274, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 12 ||

Articolo 275, paragrafo 1 || ||

Articolo 275, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 13 ||

Articolo 275, paragrafo 3 || Allegato III, parte 5, punto 14 ||

Articolo 276, paragrafo 1 || ||

Articolo 276, paragrafo 2 || Allegato III, parte 5, punto 15 ||

Articolo 276, paragrafo 3 || Allegato III, parte 5, punto 16 ||

Articolo 276, paragrafo 4 || Allegato III, parte 5, punto 17 ||

Articolo 276, paragrafo 5 || Allegato III, parte 5, punto 18 ||

Articolo 276, paragrafo 6 || Allegato III, parte 5, punto 19 ||

Articolo 276, paragrafo 7 || Allegato III, parte 5, punto 20 ||

Articolo 276, paragrafo 8 || Allegato III, parte 5, punto 21 ||

Articolo 277, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 1 ||

Articolo 277, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 2 ||

Articolo 277, paragrafo 3 || Allegato III, parte 6, punto 3 ||

Articolo 277, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 4 ||

Articolo 277, paragrafo 5 || ||

Articolo 277, paragrafo 6 || ||

Articolo 278, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 5 ||

Articolo 278, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 6 ||

Articolo 278, paragrafo 3 || Allegato III, parte 6, punto 6 ||

Articolo 278, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 7 ||

Articolo 278, paragrafo 5 || Allegato III, parte 6, punto 8 ||

Articolo 278, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 9 ||

Articolo 278, paragrafo 7 || Allegato III, parte 6, punto 10 ||

Articolo 278, paragrafo 8 || Allegato III, parte 6, punto 11 (change) ||

Articolo 278, paragrafo 9 || Allegato III, parte 6, punto 12 ||

Articolo 278, paragrafo 10 || Allegato III, parte 6, punto 13 ||

Articolo 278, paragrafo 11 || Allegato III, parte 6, punto 14 ||

Articolo 278, paragrafo 12 || Allegato III, parte 6, punto 15 ||

Articolo 278, paragrafo 13 || ||

Articolo 279, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 16 ||

Articolo 279, paragrafi da 2 a 7 || ||

Articolo 280, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punti 18 e 25 ||

Articolo 280, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 19 ||

Articolo 280, paragrafo 3 || ||

Articolo 280, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 20 ||

Articolo 280, paragrafo 5 || Allegato III, parte 6, punto 21 ||

Articolo 280, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 22 ||

Articolo 280, paragrafo 7 || Allegato III, parte 6, punto 23 ||

Articolo 280, paragrafo 8 || Allegato III, parte 6, punto 24 ||

Articolo 281, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 17 ||

Articolo 281, paragrafo 2 || ||

Articolo 281, paragrafo 3 || ||

Articolo 281, paragrafo 4 || ||

Articolo 282 || Allegato III, parte 6, punto 26 ||

Articolo 283, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 27 ||

Articolo 283, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 28 ||

Articolo 283, paragrafo 3 || ||

Articolo 283, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 29 ||

Articolo 283, paragrafo 5 || Allegato III, parte 6, punto 30 ||

Articolo 283, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 31 ||

Articolo 284, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 32 ||

Articolo 284, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 33 ||

Articolo 284, paragrafi da 3 a 10 || ||

Articolo 285, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 34 ||

Articolo 285, paragrafo 2 || Allegato III, parte 6, punto 35 ||

Articolo 285, paragrafo 3 || ||

Articolo 285, paragrafo 4 || ||

Articolo 285, paragrafo 5 || ||

Articolo 285, paragrafo 6 || ||

Articolo 286, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 36 ||

Articolo 286, paragrafo 2 || ||

Articolo 286, paragrafo 3 || Allegato III, parte 6, punto 38 ||

Articolo 286, paragrafo 4 || Allegato III, parte 6, punto 39 ||

Articolo 286, paragrafo 5 || Allegato III, parte 6, punto 40 ||

Articolo 286, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 41 ||

Articolo 286, paragrafo 7 || ||

Articolo 286, paragrafo 8 || ||

Articolo 286, paragrafo 9 || ||

Articolo 286, paragrafo 10 || ||

Articolo 287, paragrafo 1 || Allegato III, parte 6, punto 42 ||

Articolo 287, paragrafi da 2 a 5 || ||

Articolo 287, paragrafo 6 || Allegato III, parte 6, punto 42 ||

Articolo 288, paragrafo 1 || ||

Articolo 288, paragrafo 2 || ||

Articolo 288, paragrafo 3 || ||

Articolo 289 || Allegato III, parte 7, lettera a) ||

Articolo 290, paragrafo 1 || ||

Articolo 290, paragrafo 2 || Allegato III, parte 7, lettera b), punto 5 ||

Articolo 290, paragrafo 3 || ||

Articolo 291, paragrafo 1 || Allegato III, parte 7, lettera b), punto iii) ||

Articolo 291, paragrafo 2 || Allegato III, parte 7, lettera b), punto iv) ||

Articolo 291, paragrafo 3 || Allegato III, parte 7, lettera b), punto v) ||

Articolo 291, paragrafo 4 || Allegato III, parte 7, lettera b), quinto comma, lettere c) e d) ||

Articolo 292, paragrafo 1 || Allegato III, parte 7, lettera c) ||

Articolo 292, paragrafo 2 || Allegato III, parte 7, lettera c) ||

Articolo 292, paragrafo 3 || Allegato III, parte 7, lettera c) ||

Articolo 292, paragrafo 4 || ||

Articolo 293, paragrafo 1 || ||

Articolo 293, paragrafo 2 || || Allegato II, punti da 7 a 11

Articolo 294, paragrafo 1 || ||

Articolo 295 || ||

Articolo 296 || ||

Articolo 297 || ||

Articolo 298 || ||

Articolo 299 || ||

Articolo 300 || ||

Articolo 301, paragrafo 1 || Articolo 104, paragrafo 6 ||

Articolo 301, paragrafo 2 || Articolo 105, paragrafi 1 e 2 ||

Articolo 301, paragrafo 3 || ||

Articolo 302, paragrafo 1 || Articolo 102, paragrafi 2 e 3 ||

Articolo 302, paragrafo 2 || ||

Articolo 303, paragrafo 3 || Articolo 102, paragrafo 4 ||

Articolo 303, paragrafo 3 || Allegato X, parte 4, punto 1 ||

Articolo 303, paragrafo 3 || Allegato X, parte 4, punto 2 ||

Articolo 303, paragrafo 4 || ||

Articolo 303, paragrafo 5 || ||

Articolo 304, paragrafo 1 || Allegato X, parte 1, punto 1 ||

Articolo 305, paragrafo 2 || Allegato X, parte 1, punto da 2 a 4 ||

Articolo 305, paragrafo 3 || Allegato X, parte 1, punto 5 e 6 ||

Articolo 305, paragrafo 3 || ||

Articolo 306, paragrafo 1 || Articolo 104, paragrafo 1 ||

Articolo 306, paragrafo 2 || Allegato X, parte 2, punto 1, prima frase ||

Articolo 306, paragrafo 3 || Allegato X, parte 2, punto 1, seconda frase ||

Articolo 306, paragrafo 4 || Allegato X, parte 2, punto 2 ||

Articolo 307, paragrafo 1 || Allegato X, parte 2, punto 2 ||

Articolo 307, paragrafo 2 || ||

Articolo 307, paragrafo 3 || ||

Articolo 308, paragrafo 1 || Allegato X, parte 2, punti da 5 a 7 ||

Articolo 308, paragrafo 2 || Allegato X, parte 2, punti 10 e 11 ||

Articolo 309 || Allegato X, parte 2, punto 12 ||

Articolo 310 || Allegato X, parte 3, punti da 1 a 7 ||

Articolo 311, paragrafo 1 || Allegato X, parte 3, punto 1 ||

Articolo 311, paragrafo 2 || Allegato X, parte 3, punti da 8 a 12 ||

Articolo 311, paragrafo 3 || Allegato X, parte 3, punti da 13 a 18 ||

Articolo 311, paragrafo 4 || Allegato X, parte 3, punto 19 ||

Articolo 311, paragrafo 5 || Allegato X, parte 3, punto 20 ||

Articolo 311, paragrafo 6 || Allegato X, parte 3, punti da 21 a 24 ||

Articolo 311, paragrafo 7 || ||

Articolo 312, paragrafo 1 || Allegato X, parte 3, punto 25 ||

Articolo 312, paragrafo 2 || Allegato X, parte 3, punto 26 ||

Articolo 312, paragrafo 3 || Allegato X, parte 3, punto 27 ||

Articolo 312, paragrafo 4 || Allegato X, parte 3, punto 28 ||

Articolo 312, paragrafo 5 || Allegato X, parte 3, punto 29 ||

Articolo 313 || Allegato X, parte 5 ||

Articolo 314, paragrafo 1 || || Articolo 26

Articolo 314, paragrafo 2 || || Articolo 26

Articolo 314, paragrafo 3 || ||

Articolo 315 || ||

Articolo 316, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 1

Articolo 316, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 2

Articolo 316, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 3

Articolo 317, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 4

Articolo 317, paragrafo 2 || ||

Articolo 318, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 5

Articolo 318, paragrafo 2 || ||

Articolo 319 || || Allegato I, punto 7

Articolo 320, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 9

Articolo 320, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 10

Articolo 321, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 8

Articolo 321, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 8

Articolo 322 || || Allegato I, punto 11

Articolo 323 || || Allegato I, punto 13

Articolo 324 || || Allegato I, punto 14

Articolo 325, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 14

Articolo 325, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 14

Articolo 325, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 14

Articolo 325, paragrafo 4 || ||  Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 326, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 16 bis

Articolo 326, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 16 bis

Articolo 326, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 16 bis

Articolo 326, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 16 bis

Articolo 326, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 16 bis

Articolo 327, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 14 bis

Articolo 327, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 14 ter

Articolo 327, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 14 quater

Articolo 327, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 14 bis

Articolo 328, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 17

Articolo 328, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 18

Articolo 328, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 19

Articolo 328, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 20

Articolo 328, paragrafo 5 || || Allegato I, punto 21

Articolo 328, paragrafo 6 || || Allegato I, punto 22

Articolo 328, paragrafo 7 || || Allegato I, punto 23

Articolo 328, paragrafo 8 || || Allegato I, punto 24

Articolo 328, paragrafo 9 || || Allegato I, punto 25

Articolo 329, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 26

Articolo 329, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 27

Articolo 329, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 28

Articolo 329, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 29

Articolo 329, paragrafo 5 || || Allegato I, punto 30

Articolo 329, paragrafo 6 || || Allegato I, punto 31

Articolo 329, paragrafo 7 || || Allegato I, punto 32

Articolo 330, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 33

Articolo 330, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 33

Articolo 330, paragrafo 3 || ||

Articolo 331 || || Allegato I, punto 34

Articolo 332 || || Allegato I, punto 36

Articolo 333, paragrafo 1 || ||

Articolo 333, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 37

Articolo 333, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 38

Articolo 334, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 41

Articolo 334, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 41

Articolo 335, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 42

Articolo 335, paragrafo 2 || ||

Articolo 335, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 43

Articolo 335, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 44

Articolo 335, paragrafo 5 || || Allegato I, punto 45

Articolo 335, paragrafo 6 || || Allegato I, punto 46

Articolo 336 || || Allegato I, punto 8

Articolo 337, paragrafo 1 || || Allegato I, punti 48 e 49

Articolo 337, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 50

Articolo 338 || || Allegato I, punto 51

Articolo 339, paragrafo 1 || || Allegato I, punto 53

Articolo 339, paragrafo 2 || || Allegato I, punto 54

Articolo 339, paragrafo 3 || || Allegato I, punto 55

Articolo 339, paragrafo 4 || || Allegato I, punto 56

Articolo 340 || || Allegato III, punto 1

Articolo 341, paragrafo 1 || || Allegato III, punti 2 e 2.1

Articolo 341, paragrafo 2 || || Allegato III, punto 2.2

Articolo 341, paragrafo 3 || || Allegato III, punto 2.1

Articolo 341, paragrafo 4 || || Allegato III, punto 2.2

Articolo 341, paragrafo 5 || ||

Articolo 342, paragrafo 1 || || Allegato III, punto 2.1

Articolo 342, paragrafo 2 || || Allegato III, punto 2.1

Articolo 342, paragrafo 3 || || Allegato III, punto 2.1

Articolo 343, paragrafo 1 || || Allegato III, punto 3.1

Articolo 343, paragrafo 2 || || Allegato III, punto 3.2

Articolo 343, paragrafo 3 || || Allegato III, punto 3.2

Articolo 343, paragrafo 4 || ||

Articolo 344 || ||

Articolo 345 || ||

Articolo 346, paragrafo 1 || || Allegato IV, punto 1

Articolo 346, paragrafo 2 || || Allegato IV, punto 2

Articolo 346, paragrafo 3 || || Allegato IV, punto 3

Articolo 346, paragrafo 4 || || Allegato IV, punto 4

Articolo 346, paragrafo 5 || || Allegato IV, punto 6

Articolo 347, paragrafo 1 || || Allegato IV, punto 8

Articolo 347, paragrafo 2 || || Allegato IV, punto 9

Articolo 347, paragrafo 3 || || Allegato IV, punto 10

Articolo 347, paragrafo 4 || || Allegato IV, punto 12

Articolo 348, paragrafo 1 || || Allegato IV, punto 13

Articolo 348, paragrafo 2 || || Allegato IV, punto 14

Articolo 348, paragrafo 3 || || Allegato IV, punto 15

Articolo 348, paragrafo 4 || || Allegato IV, punto 16

Articolo 348, paragrafo 5 || || Allegato IV, punto 17

Articolo 348, paragrafo 6 || || Allegato IV, punto 18

Articolo 349, paragrafo 1 || || Allegato IV, punto 19

Articolo 349, paragrafo 2 || || Allegato IV, punto 20

Articolo 350 || || Allegato IV, punto 21

Articolo 351 || ||

Articolo 352, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 1

Articolo 352, paragrafo 2 || ||

Articolo 352, paragrafo 3 || ||

Articolo 353, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 10 ter

Articolo 353, paragrafo 2 || ||

Articolo 353, paragrafo 3 || ||

Articolo 354, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 10

Articolo 354, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 10 bis

Articolo 355, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 7

Articolo 355, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 8

Articolo 355, paragrafo 3 || || Allegato V, punto 9

Articolo 355, paragrafo 4 || || Allegato V, punto 10

Articolo 355, paragrafo 5 || || Allegato V, punto 8

Articolo 356, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 11

Articolo 356, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 12

Articolo 356, paragrafo 3 || || Allegato V, punto 12

Articolo 357, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 2

Articolo 357, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 2

Articolo 357, paragrafo 3 || || Allegato V, punto 5

Articolo 357, paragrafo 4 || ||

Articolo 358, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 3

Articolo 358, paragrafo 2 || ||

Articolo 359, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 5

Articolo 360, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 5

Articolo 360, paragrafo 2 || ||

Articolo 361 || || Allegato V, punto 5 bis

Articolo 362 || || Allegato V, punto 5 ter

Articolo 363, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 5 quater

Articolo 363, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 363, paragrafo 3 || || Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 363, paragrafo 4 || || Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 363, paragrafo 5 || || Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 363, paragrafo 6 || || Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 363, paragrafo 7 || ||

Articolo 364, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 5 bis

Articolo 364, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 5 sexies

Articolo 365, paragrafo 1 || || Allegato V, punto 5 septies

Articolo 365, paragrafo 2 || || Allegato V, punto 5 octies

Articolo 365, paragrafo 3 || || Allegato V, punto 5 nonies

Articolo 365, paragrafo 4 || || Allegato V, punto 5 nonies

Articolo 365, paragrafo 5 || || Allegato V, punto 5 decies

Articolo 365, paragrafo 6 || || Allegato V, punto 5

Articolo 366 || || Allegato V, punto 5 undecies

Articolo 367 || ||

Articolo 367, paragrafo 4 || || Allegato V, punto 5 duodecies

Articolo 367, paragrafo 5 || || Allegato V, punto 5 duodecies

Articolo 367, paragrafo 6 || || Allegato V, punto 5 duodecies

Articolo 368 || || Allegato II, punto 1

Articolo 369, paragrafo 1 || || Allegato II, punto 2

Articolo 369, paragrafo 2 || || Allegato II, punto 3

Articolo 369, paragrafo 3 || ||

Articolo 370 || || Allegato II, punto 4

Articolo 371 || ||

Articolo 372 || ||

Articolo 373 || ||

Articolo 374 || ||

Articolo 375 || ||

Articolo 376 || || Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 377 || ||

Articolo 378 || ||

Articolo 379, paragrafo 1 || Articolo 106, paragrafo 1 ||

Articolo 379, paragrafo 2 || Articolo 106, paragrafo 1 ||

Articolo 379, paragrafo 3 || || Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 379, paragrafo 4 || || Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 379, paragrafo 5 || || Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 379, paragrafo 6 || Articolo 106, paragrafo 2 ||

Articolo 379, paragrafo 7 || Articolo 106, paragrafo 3 ||

Articolo 379, paragrafo 8 || ||

Articolo 380 || Articolo 107 ||

Articolo 381 || Articolo 108 ||

Articolo 382 || Articolo 109 ||

Articolo 383, paragrafo 1 || Articolo 110, paragrafo 1 ||

Articolo 383, paragrafo 2 || Articolo 110, paragrafo 2 ||

Articolo 384, paragrafo 1 || Articolo 111, paragrafo 1 ||

Articolo 384, paragrafo 2 || Articolo 111, paragrafo 4 ||

Articolo 384, paragrafo 3 || Articolo 30, paragrafo 4 ||

Articolo 384, paragrafo 4 || || Articolo 31

Articolo 385 || ||

Articolo 386, paragrafo 1 || || Allegato VI, punto 1

Articolo 386, paragrafo 2 || || Allegato VI, punto 2

Articolo 386, paragrafo 3 || || Allegato VI, punto 3

Articolo 387 || || Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 388, paragrafo 1 || Articolo 112, paragrafo 1 ||

Articolo 388, paragrafo 2 || Articolo 112, paragrafo 2 ||

Articolo 388, paragrafo 3 || Articolo 112, paragrafo 3 ||

Articolo 388, paragrafo 4 || ||

Articolo 389, paragrafo 1 || Articolo 113, paragrafo 3 ||

Articolo 389, paragrafo 2 || Articolo 113, paragrafo 4 ||

Articolo 390, paragrafo 1 || Articolo 114, paragrafo 1 ||

Articolo 390, paragrafo 2 || Articolo 114, paragrafo 2 ||

Articolo 390, paragrafo 3 || Articolo 114, paragrafo 3 ||

Articolo 391, paragrafo 1 || Articolo 115, paragrafo 1 ||

Articolo 391, paragrafo 2 || Articolo 115, paragrafo 2 ||

Articolo 392, paragrafo 1 || Articolo 117, paragrafo 1 ||

Articolo 392, paragrafo 2 || Articolo 117, paragrafo 2 ||

Articolo 393 || ||

Articolo 394, paragrafo 1 || Articolo 122 bis, paragrafo 1 ||

Articolo 394, paragrafo 2 || Articolo 122 bis, paragrafo 2 ||

Articolo 394, paragrafo 3 || Articolo 122 bis, paragrafo 3 ||

Articolo 394, paragrafo 4 || Articolo 122 bis, paragrafo 4 ||

Articolo 395 || ||

Articolo 396 || ||

Articolo 397 || ||

Articolo 398 || ||

Articolo 399 || ||

Articolo 400 || ||

Articolo 401 || ||

Articolo 402 || ||

Articolo 403 || ||

Articolo 404 || ||

Articolo 405 || ||

Articolo 406 || ||

Articolo 407 || ||

Articolo 408 || ||

Articolo 409 || ||

Articolo 410 || ||

Articolo 411 || ||

Articolo 412 || ||

Articolo 413 || ||

Articolo 414 || ||

Articolo 415 || ||

Articolo 416 || ||

Articolo 417 || ||

Articolo 418, paragrafo 1 || Articolo 145, paragrafo 1 ||

Articolo 418, paragrafo 2 || Articolo 145, paragrafo 2 ||

Articolo 418, paragrafo 3 || Articolo 145, paragrafo 3 ||

Articolo 418, paragrafo 4 || Articolo 145, paragrafo 4 ||

Articolo 419, paragrafo 1 || Allegato XII, parte 1, punto 1 e articolo 146, paragrafo 1 ||

Articolo 419, paragrafo 2 || Articolo 146, paragrafo 2 e Allegato XII, parte 1, punti 2 e 3 ||

Articolo 419, paragrafo 3 || Articolo 146, paragrafo 3 ||

Articolo 420 || Articolo 147 e Allegato XII, parte 1, punto 4 ||

Articolo 421, paragrafo 1 || Articolo 148 ||

Articolo 421, paragrafo 2 || ||

Articolo 422, paragrafo 1 || Allegato XII, parte 2, punto 1 ||

Articolo 422, paragrafo 2 || ||

Articolo 423 || Allegato XII, parte 2, punto 2 ||

Articolo 424 || ||

Articolo 425 || Allegato XII, parte 2, punti 4 e 8 ||

Articolo 426 || Allegato XII, parte 2, punto 5 ||

Articolo 427 || ||

Articolo 428 || Allegato XII, parte 2, punto 6 ||

Articolo 429 || Allegato XII, parte 2, punto 7 ||

Articolo 430 || Allegato XII, parte 2, punto 9 ||

Articolo 431 || Allegato XII, parte 2, punto 11 ||

Articolo 432 || Allegato XII, parte 2, punto 12 ||

Articolo 433 || Allegato XII, parte 2, punto 13 ||

Articolo 434 || Allegato XII, parte 2, punto 14 ||

Articolo 435, paragrafo 1 || Allegato XII, parte 2, punto 15 ||

Articolo 435, paragrafo 2 || ||

Articolo 436 || ||

Articolo 437 || Allegato XII, parte 3, punto 1 ||

Articolo 438 || Allegato XII, parte 3, punto 2 ||

Articolo 439 || Allegato XII, parte 3, punto 3 ||

Articolo 440 || ||

Articolo 441, primo comma || Articolo 150, paragrafo 1 || Articolo 41

Articolo 441, secondo comma || ||

Articolo 442 || ||

Articolo 443 || ||

Articolo 444 || ||

Articolo 445, paragrafo 1 || Articolo 151 bis ||

Articolo 445, paragrafo 2 || Articolo 151 bis ||

Articolo 445, paragrafo 3 || Articolo 151 bis ||

Articolo 445, paragrafo 4 || ||

Articolo 445, paragrafo 5 || ||

Articolo 446 || ||

Articolo 447 || ||

Articolo 448 || ||

Articolo 459 || ||

Articolo 450 || ||

Articolo 451 || ||

Articolo 452 || ||

Articolo 453 || ||

Articolo 454 || ||

Articolo 455 || ||

Articolo 456 || ||

Articolo 457 || ||

Articolo 458 || ||

Articolo 459 || ||

Articolo 460 || ||

Articolo 461 || ||

Articolo 462 || ||

Articolo 463 || ||

Articolo 464 || ||

Articolo 465 || ||

Articolo 466 || ||

Articolo 467 || ||

Articolo 468 || ||

Articolo 469 || ||

Articolo 470 || ||

Articolo 471 || ||

Articolo 472 || ||

Articolo 473 || ||

Articolo 474 || ||

Articolo 475 || ||

Articolo 476 || Articolo 152, paragrafo 5 ||

Articolo 477 || ||

Articolo 478 || ||

Articolo 479 || ||

Articolo 480 || ||

Articolo 481 || ||

Articolo 482 || ||

Articolo 483 || ||

Articolo 484 || ||

Articolo 485 || ||

Articolo 486 || ||

Articolo 487 || ||

Articolo 488 || ||

Allegato I || Allegato II ||

Allegato II || Allegato IV ||

Allegato III || ||

Allegato IV, parte 1 || Articolo 152, paragrafo 5, e articolo 1, paragrafi da 14 a 19 della direttiva 2000/12/CE ||

Allegato IV, parte 2 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 42 della direttiva 2000/12/CE ||

Allegato IV, parte 3 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 43 della direttiva 2000/12/CE ||

Allegato IV, parte 4 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 44 della direttiva 2000/12/CE ||

Allegato IV, parte 5 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 45 della direttiva 2000/12/CE ||

Allegato IV, parte 6 || Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 46 della direttiva 2000/12/CE ||

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

              1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB[1]

Mercato interno – mercati finanziari

Mercato interno – enti finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

ý La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[2]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Innanzitutto, la presente iniziativa rientra nel quadro dell'obiettivo strategico di migliorare la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari. Il livello di sostegno finanziario senza precedenti fornito alle banche deve andare di pari passo con una riforma vigorosa di egual portata, destinata a far fronte alle carenze normative messe in risalto dalla crisi finanziaria. La presente riforma della regolamentazione bancaria dell'UE riflette i risultati dei lavori coordinati a livello internazionale sull'accordo quadro di Basilea III sul capitale e la liquidità delle banche ed è in linea con un altro obiettivo strategico volto a stabilire norme a livello mondiale sulla base della cooperazione e dell'accordo con i partner internazionali.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1. (mercato interno – enti finanziari)

Migliorare il regime dei requisiti in materia di fondi propri per il settore bancario, assicurativo e pensionistico

Obiettivo specifico n. 2. (mercato interno – mercati finanziari)

Promuovere la stabilità e l'integrità dei mercati finanziari attraverso una vigilanza adeguata, solide infrastrutture di mercato e un elevato livello di trasparenza.

Oltre ai due obiettivi specifici summenzionati inseriti nel piano di gestione della DG MARKT per il 2011, l'iniziativa mira a contribuire ai seguenti obiettivi specifici individuati nella valutazione dell'impatto che accompagna le proposte:

- migliorando la gestione dei rischi bancari

- eliminando le possibilità di arbitraggio regolamentare;

- garantendo maggiore chiarezza giuridica;

- riducendo i costi di messa in conformità;

- assicurando maggiormente parità di trattamento;

- rafforzando la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza;

- riducendo la ciclicità dei prestiti bancari.

Attività ABM/ABB interessate

Mercati finanziari, enti finanziari

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le proposte mirano a una maggiore capitalizzazione e a una migliore gestione del rischio di liquidità del settore bancario nell'UE, il che, a sua volta, dovrebbe ridurre l'incidenza di crisi sistemiche del settore bancario. Si stima che la maggiore stabilità finanziaria generi vantaggi economici netti concomitanti che si tradurranno in un incremento annuo del PIL dell'UE compreso tra lo 0,3% e il 2%. Tali vantaggi andranno a beneficio di numerose parti interessate, tra cui i privati, le PMI e le grandi imprese debitrici e creditrici delle banche, le amministrazioni e i cittadini dell'UE in generale.

L'autorità bancaria europea (ABE) è chiamata a svolgere un ruolo importante nel conseguimento di tali obiettivi, dal momento che le misure proposte la invitano a elaborare più di 50 norme tecniche vincolanti (BTS) in diversi settori. Tali norme, che dovranno essere approvate dalla Commissione, saranno cruciali nel garantire che disposizioni di carattere altamente tecnico siano attuate uniformemente in tutta l'UE e che le misure proposte diano i risultati sperati. L'apporto dell'ABE dovrebbe pertanto contribuire all'effettivo raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

1. Risultati attesi:

- stabilità finanziaria rafforzata grazie al miglioramento della regolamentazione e della vigilanza delle banche;

- migliore capitalizzazione e gestione del rischio di liquidità delle banche nell'UE.

Indicatori:

- evoluzione dei costi della protezione contro il default di enti finanziari;

- percentuale di banche dell'UE che supera le prove di stress;

- coefficienti di capitale e riserve di capitale che superano i requisiti in materia di fondi propri detenuti dalle banche dell'UE.

2. Risultato atteso:

- maggiore efficienza della regolamentazione e della vigilanza bancaria nell'UE.

Indicatore:

- numero di norme tecniche vincolanti elaborate dall'ABE nei tempi prestabiliti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Sulla base delle due proposte, circa il 60% delle norme tecniche vincolanti che l'ABE è invitata a preparare dovrà essere adottato nel 2013, il che richiede un aumento degli equivalenti a tempo pieno (ETP) per fare fronte al relativo carico di lavoro. L'incremento degli ETP dovrà protrarsi negli anni successivi a fronte dell'esigenza di apportare le modifiche alle norme tecniche vincolanti già elaborate e di elaborare il restante 40% delle norme in oggetto. Inoltre, in una prospettiva a lungo termine, future proposte legislative nel settore della regolamentazione bancaria dell'UE porteranno all'elaborazione di ulteriori BTS.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Diverse circostanze di rilievo dimostrano il valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE in questa iniziativa, tra cui:,

- la necessità di migliorare il livello di integrazione nel mercato bancario interno dell'UE;

- la necessità di rimediare a diverse carenze del mercato e della regolamentazione messe in luce dalla crisi finanziaria;

- l'esigenza di eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare concesse dalla legislazione vigente; e

- la necessità di garantire un approccio coerente dell'UE per affrontare diverse questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'iniziativa e che eviterebbero agli Stati membri di dover ricorrere a soluzioni individuali che rischiano di frammentare il mercato interno.

Ma la considerazione più importante è costituita dal fatto che solo un approccio comune a livello dell'UE potrà garantire, di fatto, una stabilità finanziaria e contenere un'eccessiva prociclicità finanziaria, visto che le misure strategiche volte ad affrontare tali aspetti sistemici cruciali sono orientate verso esigenze nazionali oppure assenti.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Per quanto riguarda le norme tecniche vincolanti, il 2011 costituisce il primo anno di operatività dell'ABE. Pertanto, una prima serie di norme tecniche vincolanti inerenti al quadro legislativo in vigore deve ancora essere sottoposta alla Commissione.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

ý Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste[3]

¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ý  organismi creati dalle Comunità[4]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

Ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 2 gennaio 2014 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione deve pubblicare una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'ABE e alle procedure stabilite nel regolamento. Tale relazione valuterebbe, tra l'altro, il grado di convergenza delle prassi di vigilanza raggiunto da parte delle autorità nazionali di vigilanza e l'adeguatezza delle risorse dell'ABE tenuto conto delle sue responsabilità. La relazione deve essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

Le due proposte sono state oggetto di tre valutazioni dell'impatto, che hanno individuato costi e benefici delle varie opzioni volte ad affrontare i problemi rilevati.

Per quanto concerne le competenze dell'ABE, vi è il rischio che l'efficacia delle norme proposte sia compromessa dal fatto che, a causa di una disponibilità insufficiente di risorse umane, l'ABE non sia in grado di elaborare norme tecniche vincolanti di elevata qualità nei termini previsti dalla proposta della Commissione.

2.2.2. Modalità di controllo previste

I sistemi di gestione e di controllo dell'ABE sono descritti al capo III del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Inoltre, come indicato al punto 2.1, ai sensi dell'articolo 81 del presente regolamento, la Commissione sarà chiamata a pubblicare ogni tre anni una relazione sulle esperienze acquisite in relazione all'operato dell'ABE e sulle procedure previste dal regolamento.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

A norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'ABE si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999. L'ABE aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ABE.

Le decisioni di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ABE e presso il personale responsabile dell'allocazione dei predetti fondi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero 1° Competitività per la crescita e l'occupazione || SD/SND ([5]) || di paesi EFTA[6] || di paesi candidati[7] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[…] || 12.04.02.01 Autorità bancaria europea – Contributo ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative) || SD || Sì || No || No || No

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[…] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: MARKT || || || Anno 2013[8] || Anno 2014 || Anno 2015 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || ||

12.04.02.01 || Impegni || (1) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Pagamenti || (2) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati      dalla dotazione di programmi specifici[9] || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Pagamenti || (5) || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <1A> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Pagamenti || =5+ 6 || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || ||

Pagamenti || (5) || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: <…….> ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2013[10] || Anno 2014 || Anno 2015 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

Pagamenti || 0,690 || 0,590 || 0,590 || 1,870

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Il principale risultato che l'ABE dovrebbe produrre impiegando le risorse necessarie è dato dall'elaborazione delle norme tecniche vincolanti. Le proposte prevedono che l'ABE sviluppi 55 norme tecniche vincolanti, di cui il 60% entro il 2013. Tuttavia, a causa della natura dell'iniziativa la tabella in appresso non può essere compilata in quanto non è possibile attribuire delle norme tecniche vincolanti a un solo obiettivo specifico, poiché, in linea di massima, una norma tecnica vincolante contribuisce simultaneamente alla realizzazione di diversi obiettivi specifici. Ad esempio, una norma tecnica vincolante sull'applicazione coerente delle deduzioni dai fondi propri contribuirebbe i) a migliorare la gestione del rischio delle banche; ii) ad eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare; iii) a garantire maggiore chiarezza giuridica; iv) ad assicurare maggiormente parità di trattamento e v) a rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[11] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[12] || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa: nessuna incidenza 3.2.3.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[13] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[14] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || || ||

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[15] ||

XX 01 02 01 (CA, INT e SNE della dotazione globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 aa[16] || - in sede[17] || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei ||

Personale esterno ||

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ¨  La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

– ý  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della rubrica rilevante del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nuova iniziativa della Commissione

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[18].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || 60% del fabbisogno totale finanziato dagli Stati membri tramite l'ABE

TOTALE stanziamenti cofinanziati || 1,035 || 0,885 || 0,885 || 2,805

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ý  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || delle entrate: Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[19]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo………… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

Allegato alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, nonché per la proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento

Metodologia applicata e principali ipotesi di base

I costi relativi alle attività a carico dell'ABE derivanti dalle due proposte sono stati stimati in termini di spese di personale (titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta nel progetto di bilancio per il 2012 che l'ABE ha presentato alla Commissione.

Entrambe le proposte della Commissione prevedono che l'ABE elabori approssimativamente 55 nuove norme tecniche vincolanti che garantiscano che le disposizioni con un elevato livello di tecnicità siano applicate in maniera coerente in tutta l'UE[20]. Nelle proposte si richiede all'ABE di fornire il 60% delle nuove norme tecniche vincolanti nel 2013. Per conseguire questo obiettivo, è necessario aumentare il personale già a partire dal 2013. Per quanto riguarda la natura delle posizioni, l'efficace e tempestiva consegna delle nuove norme tecniche vincolanti richiederà, in particolare, l'impiego di nuovi funzionari, tra cui responsabili di policy, giuristi e addetti all'elaborazione delle valutazioni dell'impatto.

Sulla base delle stime dei servizi della Commissione e dell'ABE, sono state formulate le seguenti ipotesi volte a valutare l'impatto sul numero di ETP necessario per sviluppare le norme tecniche vincolanti relative alle due proposte:

– un funzionario responsabile di policy redige due norme tecniche vincolanti di complessità media all'anno; di conseguenza per il 2013 sono necessari 17 funzionari responsabili di policy;

– un funzionario incaricato di elaborare le valutazioni dell'impatto è in grado di occuparsi di otto norme tecniche vincolanti; di conseguenza per il 2013 sono necessari quattro funzionari per elaborare le valutazioni d'impatto;

– un funzionario giurista è in grado di seguire la redazione di cinque norme tecniche vincolanti; di conseguenza per il 2013 sono necessari sette funzionari;

– due ulteriori equivalenti a tempo pieno con funzioni di sostegno sono necessari per affiancare le succitate posizioni nell'espletamento dei loro compiti quotidiani.

Pertanto, il completamento delle norme tecniche vincolanti previste per il 2013 richiede 30 ETP. Secondo l' ABE, a fine 2011, 14 esperti si occuperanno di norme tecniche vincolanti. In previsione dell'aumento della mole di lavoro richiesta dalle norme tecniche vincolanti, nel progetto di bilancio presentato alla Commissione, l'ABE ha già richiesto ulteriori 22 ETP, di cui 7 destinati all'elaborazione delle norme tecniche vincolanti[21]. Il progetto di bilancio per il 2012 dell'ABE non contiene una richiesta per i restanti 9 ETP, perché non era ancora chiaro quale fosse il numero di norme tecniche vincolanti necessario in relazione alle due proposte. Queste posizioni saranno tuttavia incluse nelle future richieste di bilancio annuale dell'ABE.

Altre ipotesi:

− in base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio 2012, si stima che gli ulteriori nove ETP necessari siano costituiti da sette agenti temporanei (79%), un esperto nazionale distaccato (14%) e un agente contrattuale (7%);

− i costi salariali annui medi per le diverse categorie di personale sono basati sugli orientamenti della DG BUDG;

− il coefficiente di ponderazione salariale per Londra è pari a 1,344;

− i costi di formazione stimati ammontano a 1 000 euro per ETP all'anno;

− i costi di missione ipotizzati sono di 9 700 euro, stabiliti in base ai costi medi di missione per ETP del progetto di bilancio 2012;

− la stima dei costi legati all'assunzione (spese di viaggio, hotel, esami medici, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) ammonta a 27 700 euro, cifra basata sul costo di assunzione per posizione indicato nel progetto di bilancio 2012.

Si è ritenuto che il carico di lavoro che è alla base del summenzionato aumento di ETP si protrarrà anche dal 2014 in poi e che consisterà nelle modifiche da apportare alle norme già redatte e in parte nella preparazione del restante 40% di norme previste dalle due proposte legislative e da future proposte legislative nel settore della regolamentazione bancaria.

Il metodo adottato per il calcolo dell'aumento dei fondi richiesti per i tre anni a venire è illustrato in maniera più dettagliata nella tabella sottostante. Il calcolo rispecchia il fatto che il bilancio dell'Unione finanzia il 40% di tali costi.

La tabella seguente riporta la tabella dell'organico proposta per le sette posizioni di agente temporaneo:

[1]               ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

[2]               A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[3]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[4]               A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[5]               SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

[6]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[7]               Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[8]               L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[9]               Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[10]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[11]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[12]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[13]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[14]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[15]             CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = Intérimaires; JED = Giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

[16]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[17]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[18]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[19]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

[20]             Poiché l'ABE è un organo con personale altamente specializzato, è stata autorizzata ad elaborare norme tecniche vincolanti a fronte dell'esigenza di introdurre uno strumento efficace per stabilire norme tecniche armonizzate nella legislazione bancaria dell'UE in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. A tale fine l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione negli ambiti definiti dal diritto dell'UE che non prevedono scelte di natura politica e che sono in seguito approvati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Prima di presentare progetti di norme tecniche vincolanti alla Commissione, l'ABE è chiamata a svolgere un lavoro preparatorio approfondito, che comprende una consultazione delle parti interessate con le opportune possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, ma anche l'elaborazione di valutazioni dell'impatto delle normative, la redazione dell'atto giuridico e lo svolgimento di altre attività.

[21]             Altre risorse umane richieste dall'ABE nel progetto di bilancio per il 2012 sono collegate al previsto aumento del carico di lavoro per i suoi dipartimenti responsabili della sorveglianza e dell'operatività. La richiesta di aumento delle risorse umane è subordinata all'effettiva prova del loro utilizzo che si manifesterà nel corso del primo anno di funzionamento dell'ABE, ed è volta a garantire uno svolgimento efficace dei compiti da parte dell'ABE in tema di violazione delle normative, partecipazione a collegi di vigilanza, interessi dei consumatori, dimensione internazionale e altri aspetti.