RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca /* COM/2011/0418 definitivo */
1.
INTRODUZIONE
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del
Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), entro
la fine del 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
in merito al funzionamento della politica comune della pesca con riguardo ai
capitoli II (Conservazione e sostenibilità) e III (Adeguamento della
capacità di pesca)[1] di
detto regolamento. A norma dello stesso regolamento la Commissione trasmette
inoltre, entro il 31 dicembre 2011, una relazione sulle modalità stabilite all'articolo
17, paragrafo 2, concernente le restrizioni di pesca applicabili nelle acque
situate entro le 12 miglia nautiche[2].
La presente relazione integra le informazioni contenute nel Libro verde
sulla riforma della politica comune della pesca[3].
2.
Capitoli II e III
2.1.
Capitolo II — Conservazione e sostenibilità
Dal 2002 la politica di conservazione è incentrata
su piani pluriennali di ricostituzione e di gestione che definiscono
chiaramente obiettivi e regole di gestione e conciliano requisiti ecologici
(stato degli stock e tassi di sfruttamento) e considerazioni economiche e
sociali (stabilità delle catture). Laddove necessario, in questi piani sono state
integrate modalità di gestione dello sforzo e disposizioni specifiche in
materia di controllo ed ispezione. Piani comunitari sono stati adottati per 17
stock nelle acque dell'UE. Esiste inoltre un piano di ricostituzione degli
stock di anguilla europea e sono attualmente in corso di negoziazione o di
elaborazione ulteriori proposte (v. allegato I). Alla fine del 2010 circa il 25%
degli stock e l'80% delle catture (in tonnellate) erano regolamentati da piani
pluriennali e regole di cattura (nell'ambito di regolamenti del Consiglio,
dichiarazioni della Commissione/del Consiglio, proposte della Commissione o
piani concordati con terze parti quali organizzazioni regionali di gestione
della pesca e la Norvegia). Il Consiglio ha inoltre adottato regolamenti in materia
di conservazione nel Mar Mediterraneo, misure tecniche per il Mar Baltico
e disposizioni specifiche relative allo sforzo di pesca nelle acque
occidentali. Dal 2004 le possibilità di pesca di specie di acque profonde sono
soggette a un sistema di gestione semestrale. Nel periodo 2009/2010 è
stato progressivamente introdotto un divieto di selezione qualitativa (high-grading)
per l'Atlantico, il Mare del Nord e il Mar Baltico. Non è invece stato
possibile raggiungere un accordo con il Consiglio riguardo a una proposta di
misure tecniche per l'Atlantico e il Mare del Nord, che avrebbe consentito di
semplificare le norme e di adeguarle alle specificità regionali. La Commissione ha presentato comunicazioni sul
miglioramento dei pareri scientifici e tecnici, sull'approccio ecosistemico
alla gestione dell'ambiente marino, sull'attuazione del rendimento massimo
sostenibile e sui rigetti. Progressi concreti, tra cui l'adozione di misure
legislative, sono stati conseguiti in relazione all'esigenza di integrare considerazioni
di tipo ambientale nella politica della pesca. Una rassegna di queste
iniziative è riportata nella comunicazione sull'approccio ecosistemico alla
gestione dell'ambiente marino[4].
Tra queste figura una serie di zone Natura 2000 per le quali la PCP è stata
chiamata a definire norme intese a disciplinare le attività di pesca. Un numero
limitato di misure è stato adottato in virtù degli articoli 7, 8 e 9 di questo
capitolo. Dal 2006 la Commissione presenta il metodo di
lavoro da essa adottato per elaborare le proposte di decisioni sulle
possibilità di pesca annuali, cosa che garantisce la trasparenza delle modalità
di tale esercizio. La comunicazione del 2010 ha evidenziato segni di
miglioramento dal 2003: si registra infatti una diminuzione del numero di stock
che hanno superato i limiti biologici di sicurezza e di quelli per cui si
raccomandava la chiusura delle attività di pesca. Tuttavia, oltre il 60% degli
stock per i quali si dispone di dati attendibili continua ad essere sfruttato
in misura superiore al rendimento massimo sostenibile. Si registrano progressi
per quanto riguarda lo scarto tra i livelli dei totali ammissibili di cattura
(TAC) adottati dal Consiglio e i livelli di cattura sostenibili: in media, il
Consiglio ha superato i livelli raccomandati del 45%, con picchi del 59% (2005)
e del 51% (2008); tuttavia lo scarto tra il livello raccomandato e quello
adottato si è ridotto negli ultimi due anni, per attestarsi, nelle decisioni
relative al 2011, su una percentuale senza precedenti del 23%. È invece
aumentato il numero di stock per i quali non si dispone di pareri scientifici
(v. anche allegato II)[5]. Da questa sintesi emergono le seguenti
conclusioni: · i piani pluriennali risultano più efficaci delle decisioni annuali sui
TAC ai fini di una gestione a lungo termine degli stock, soprattutto da quando
il Consiglio ha iniziato a rispettare le regole previste dai piani per la
fissazione dei TAC; · il quadro scaturito dalla riforma della PCP del 2002 non ha tuttavia
permesso di ridurre a sufficienza l'eccessivo sfruttamento delle risorse e le
catture praticate dalla flotta dell'UE nelle acque dell'Unione sono in costante
declino; · il netto divario tra i livelli dei TAC concordati in sede di Consiglio
e i livelli di cattura sostenibili conferma che preoccupazioni a breve termine
prevalgono sull'esigenza di garantire la sostenibilità della pesca nel lungo
periodo; tale approccio non fa che aggravare il rischio per gli stock, sebbene
la recente flessione del divario rappresenti un progresso significativo; · la base di conoscenze, che rappresenta un elemento essenziale per l'elaborazione
di politiche efficaci, è sottoposta a continue pressioni che non consentono di
ampliare il numero di stock per i quali si dispone di pareri scientifici; · occorre infine che la nuova PCP offra idonei strumenti per integrare l'approccio
ecosistemico nelle strategie di conservazione e di sostenibilità.
2.2.
Capitolo III — Adeguamento della capacità di pesca
Dal 2002, anno in cui la responsabilità di
adeguare la dimensione delle flotte è stata delegata agli Stati membri, non
sono più stati fissati obiettivi vincolanti in materia di riduzione della
capacità di pesca. Continuano tuttavia ad applicarsi, e sono state rispettate,
limitazioni globali della capacità di pesca per Stato membro.
Ciononostante, è chiaro che permane un eccesso significativo di capacità e che
ciò rappresenta un problema cruciale. Il fatto di affidare agli Stati membri la
gestione delle flotte non ha permesso di conseguire riduzioni sufficienti della
capacità, nonostante la capacità nominale rientri nei massimali fissati per gli
Stati membri. L'adeguamento è stato relativamente lento, malgrado le precarie
condizioni degli stock in tutte le acque dell'UE. La riduzione della capacità
delle flotte è nominale ed è stata inferiore a quello che è considerato il
tasso di sviluppo tecnologico delle flotte stesse. In mancanza di parametri di
riferimento affidabili, non è stato possibile quantificare i progressi
effettivamente compiuti. In sintesi, la politica per l'adeguamento della flotta
non ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti. Le misure di gestione della capacità della flotta
poggiano su due pilastri. Il primo è il regime di entrata-uscita, che prevede
che la creazione di nuova capacità sia compensata dal ritiro di una capacità
equivalente in termini di stazza e di potenza. Il secondo consiste nel
divieto di sostituire la capacità ritirata mediante aiuti pubblici. Tali
disposizioni sono confluite in norme di attuazione che combinano entrambi i
pilastri (e che prevedono la possibilità di aumentare la stazza per motivi di
sicurezza), in modo da definire massimali di capacità per la flotta di ciascuno
Stato membro. Ulteriori disposizioni sono state elaborate per gestire il
periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo regime. Ciò costituisce un
elemento positivo che consente di evitare l'aggravarsi del problema. Tutti gli Stati membri si sono conformati alle
limitazioni della capacità di pesca previste dalla normativa. Nonostante le
difficoltà incontrate da alcuni paesi con l'entrata in vigore della nuove
norme, nella maggior parte degli Stati membri la capacità della flotta risulta
attualmente inferiore ai massimali stabiliti, con uno scarto medio del 10% in
termini di stazza e dell'8% in termini di potenza. Ciò significa che sono state
conseguite riduzioni delle dimensioni della flotta in parte senza aiuti
pubblici. Un trattamento specifico è stato introdotto per le
flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea dal
regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio[6],
che esclude le flotte di tali regioni dalle norme generali di gestione e
stabilisce limiti di capacità per i vari segmenti della flotta delle singole
regioni (Azzorre, Madera, dipartimenti francesi d'oltremare e Isole Canarie).
Tale regime si è rivelato efficace, nonostante sia stato necessario aumentare i
limiti di capacità per alcuni segmenti. Dato che gli Stati membri si sono conformati alle
norme di gestione della capacità di pesca, l'articolo 16 relativo alla
condizionalità dell'assistenza finanziaria dell'UE non è mai stato applicato. I livelli di riferimento previsti all'articolo 12
costituiscono limiti supplementari della capacità di pesca in termini di stazza
e di potenza. Essi non si applicano agli Stati membri che hanno aderito all'UE
dopo il 2003 e non rappresentano un'ulteriore limitazione rispetto ai massimali
di capacità derivanti dal regime di entrata-uscita. Il registro della
flotta dell'UE si è rivelato un valido strumento per monitorare l'osservanza
delle norme di gestione della capacità di pesca. Infine, l'obbligo imposto agli Stati membri di
trasmettere relazioni sulla capacità della flotta costituisce una componente
essenziale della politica. I risultati della valutazione non sono però
soddisfacenti. Gli Stati membri hanno trasmesso annualmente alla Commissione le
informazioni necessarie per compilare la relazione annuale della Commissione
sullo stato della flotta. Le relazioni degli Stati membri avrebbero dovuto
evidenziare l'eccesso di capacità della flotta peschereccia, che rappresenta
attualmente il problema principale; tuttavia i dati disponibili si sono
rivelati inconcludenti. Tale strumento di comunicazione non ha consentito di
stimare con precisione l'eccesso di capacità di pesca per segmento o per
attività/zona di pesca. Alla luce di quanto precede è possibile trarre le
seguenti conclusioni sull'efficacia delle disposizioni che disciplinano la
gestione della capacità di pesca: · nonostante le norme di gestione della capacità di pesca definite a
livello dell'Unione siano state rispettate, l'eccesso di capacità della flotta
dell'UE trova chiaro riscontro nei seguenti elementi: eccessiva mortalità per
pesca in alcuni stock, scarsa redditività e scarso utilizzo della capacità; · mentre la stazza costituisce un indicatore affidabile della capacità di
pesca, la Commissione nutre seri dubbi circa la potenza dichiarata delle
imbarcazioni; i dati sembrano infatti suggerire che i valori dichiarati sono
inferiori a quelli effettivi, cosa che rende assai difficile quantificare con precisione
la capacità della flotta; · la politica di gestione della capacità è statica, in quanto si limita a
fissare massimali senza definire obiettivi specifici di riduzione. Il fatto che
vengano rispettati limiti di capacità nominali all'interno di tali massimali
non significa che non persistano eccessi di capacità. Il sistema non consente
di integrare i progressi tecnici nelle misure di gestione. Tuttavia, per
effetto dei progressi tecnici, un massimale di capacità statico si traduce in
un eccesso di capacità; · si è rivelato estremamente difficile fissare obiettivi chiari in
termini di dimensione della flotta e monitorare l'equilibrio tra capacità e
possibilità di pesca, data la complessità insita nell'operazione di
quantificare l'eccesso di capacità. Per stabilire il livello adeguato
delle dimensioni della flotta in funzione di un determinato volume di
possibilità di pesca è necessario tener conto di altri fattori oltre a quelli
biologici ed economici.
3.
Articolo 17, paragrafo 2 — Restrizioni delle attività di pesca nelle
acque situate entro le 12 miglia nautiche
L'autorizzazione a stabilire specifiche
restrizioni delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio scade il 31 dicembre 2012; la Commissione
è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle
modalità stabilite nel suddetto paragrafo. L'introduzione (prima dell'entrata in vigore della
PCP) di un regime specifico nella zona delle 12 miglia nautiche secondo il disposto
dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio era
finalizzata ai seguenti obiettivi: ·
garantire la conservazione delle risorse ittiche
limitando l'accesso alle flotte costiere artigianali, che in queste acque (fra
le più vulnerabili dell'UE e spesso comprendenti zone di riproduzione)
esercitano generalmente una minore pressione di pesca; ·
preservare le attività di pesca tradizionali delle
flotte costiere, al fine di mantenere l'infrastruttura sociale ed economica di
queste regioni. Queste restrizioni specifiche sono state
introdotte nella PCP nel 1983 e da allora sono state prorogate in occasione di
ogni riforma. L'UE ha subito due allargamenti dal 2002. Gli atti
di adesione del 2004 (10 Stati membri) e del 2007 (2 Stati membri) non fanno
esplicito riferimento al regime delle 12 miglia nautiche e l'allegato I del
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non ha formato oggetto di modifiche
o di proposte di modifica. I servizi della Commissione hanno effettuato un
sondaggio presso gli Stati membri interessati dal regime. Oltre alle
disposizioni contenute nell'allegato I, otto Stati membri hanno segnalato l'esistenza
di accordi nell'ambito di relazioni di vicinato al di fuori dell'allegato I; si
tratta, nella maggior parte dei casi, di accordi reciproci, benché questo non
costituisca un prerequisito giuridico. Non è stata chiesta l'inclusione di
questi o di altri accordi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio (Danimarca e Germania hanno chiesto una rettifica nel 2008). La
maggior parte dei nuovi Stati membri, nonché la Grecia, non hanno predisposto
accordi specifici di accesso reciproco. Essi limitano l'esercizio della pesca
nella zona delle 12 miglia nautiche alle loro flotte nazionali e non praticano
attività di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche di altri Stati membri.
Alcuni Stati membri hanno istituito specifiche misure (tecniche) di
conservazione per i pescherecci operanti in questa zona, contribuendo così all'obiettivo
di conservazione previsto dal considerando 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio. Dal 2002 la Commissione non è stata informata di
(reali) problemi o conflitti per quanto riguarda la definizione, la gestione o
il funzionamento delle restrizioni specifiche. Gli Stati membri sono stati in
grado di risolvere i problemi incontrati senza dover fare ricorso alla
Commissione. Il regime è molto stabile e le regole hanno continuato a
funzionare in modo soddisfacente. Nelle loro reazioni al Libro verde sulla
riforma della PCP, tutti gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle
restrizioni specifiche alla luce dei loro obiettivi originari. Uno Stato
membro ha suggerito di estendere alle 10-20 miglia il regime delle 6-12
miglia nautiche, affinché sia possibile conseguire più efficacemente gli
obiettivi previsti dal regime. Tenuto conto dell'attuale stato di conservazione
di numerosi stock e della persistente vulnerabilità delle acque costiere sotto
il profilo della conservazione, nonché delle difficoltà esistenti nelle zone
costiere che dipendono fortemente dalla pesca e hanno scarse possibilità di
beneficiare di un altro tipo di sviluppo economico, gli obiettivi del regime
specifico rimangono altrettanto validi di quanto lo erano nel 2002. Modificando
le disposizioni esistenti si rischierebbe di perturbare l'equilibrio attuale,
raggiunto con l'introduzione del regime speciale. ALLEGATO I — Piani di ricostituzione e/o di
gestione adottati dal Consiglio dal 2003 Regolamento (CE) n. …/… del Consiglio || Tipo di piano || Specie (Numero di stock) || Zone 423/2004 || Ricostituzione || Merluzzo bianco (4) || Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica orientale, acque ad ovest della Scozia, Mare d'Irlanda 811/2004 || Ricostituzione || Nasello settentrionale (1) || Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica, acque ad ovest della Scozia, acque attorno all'Irlanda, Golfo di Biscaglia 2115/2005 || Ricostituzione || Ippoglosso nero (1) || Atlantico nordoccidentale 2166/2005 || Ricostituzione || Nasello meridionale (2) e scampo (1) || Mare Cantabrico, acque ad ovest della penisola iberica 388/2006 || Gestione || Sogliola (1) || Golfo di Biscaglia 509/2007 || Ricostituzione e gestione || Sogliola (1) || Manica occidentale 676/2007 || Ricostituzione e gestione || Passera (1) e Sogliola (1) || Mare del Nord 1098/2007 || Ricostituzione || Merluzzo bianco (2) || Mar Baltico 1100/2007 || Ricostituzione || Anguilla europea (1) || Estuari/fiumi degli SM che sfociano nelle zone CIEM III-IX e nel Mediterraneo 1559/2007 || Ricostituzione || Tonno rosso (1) || Atlantico orientale e Mediterraneo 1300/2008 || Ricostituzione e gestione || Aringa (1) || Acque ad ovest della Scozia 1342/2008 || Ricostituzione e gestione || Merluzzo bianco (4) || Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica orientale, acque ad ovest della Scozia, Mare d'Irlanda Allegato
II — Stock soggetti a possibilità di pesca annuali nell'Atlantico nordorientale
e nelle acque adiacenti — 2003-2011 Parere scientifico relativo allo stato dello stock || Numero di stock || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || Media Al di là dei limiti biologici di sicurezza || 30 || 29 || 26 || 26 || 26 || 28 || 27 || 22 || 19 || 26 Entro i limiti biologici di sicurezza || 12 || 10 || 14 || 11 || 12 || 13 || 12 || 15 || 15 || 13 Lo stato dello stock è sconosciuto a causa di dati insufficienti || 48 || 53 || 53 || 57 || 58 || 55 || 57 || 60 || 61 || 56 Parere scientifico sul sovrasfruttamento || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || Media Il tasso di cattura dello stock rispetto al tasso di rendimento massimo sostenibile è noto || || || 34 || 23 || 32 || 33 || 35 || 39 || 35 || 33 Lo stock è sovrasfruttato || || || 32 || 21 || 30 || 29 || 30 || 28 || 22 || 27 Lo stock è pescato al tasso di rendimento massimo sostenibile || || || 2 || 2 || 2 || 4 || 5 || 11 || 13 || 6 Differenza tra TAC e catture sostenibili || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || Media Eccesso di TAC rispetto alle catture sostenibili (secondo il parere del CIEM/CSTEP in base all'approccio precauzionale) in percentuale di stock ittici || 46% || 49% || 59% || 47% || 45% || 51% || 48% || 34% || 23% || 45% Riepilogo dei pareri scientifici sulle possibilità di pesca || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || Media Stock per i quali si possono prevedere le dimensioni e la mortalità per pesca || 40 || 34 || 40 || 31 || 29 || 30 || 34 || 36 || 36 || 34 Stock per i quali si dispone di pareri scientifici sulle possibilità di pesca || 59 || 52 || 54 || 65 || 61 || 62 || 63 || 55 || 55 || 58 Stock per i quali non si dispone di pareri scientifici || 31 || 40 || 39 || 29 || 35 || 34 || 33 || 42 || 40 || 36 [1] Articolo 35 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio,
del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della
pesca. [2] Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio, del 20 dicembre 2002. [3] Comunicazione della Commissione sulla riforma della
politica comune della pesca — COM(2009) 163 del 22.4.2009. [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento Europeo — Il ruolo della PCP nell'attuazione di un approccio
ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino — COM(2008) 187 dell'11.4.2008. [5] Comunicazione della Commissione - Consultazione sulle
possibilità di pesca — COM(2010) 241 del 17.5.2010 e dati interni della
Commissione per il 2011. [6] Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo
2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni
ultraperiferiche della Comunità.