REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali /* COM/2011/0285 def. - COD 2011/0137 */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto La comunicazione della Commissione relativa a
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva “Europa
2020”[1] ha sottolineato
l’importanza dell’innovazione per la crescita e l’occupazione e i diritti di
proprietà intellettuale (DPI) sono fondamentali per la realizzazione di questa
importante priorità, in quanto essi consentono di trarre pieno vantaggio dalla
ricerca, dall’innovazione e dalle attività creative. Le violazioni dei DPI e il
commercio di merci contraffatte che ne risulta sono fonte di crescente
preoccupazione, soprattutto in un’economia globalizzata. Oltre alle conseguenze
economiche per l’industria, i prodotti contraffatti possono creare gravi rischi
per la salute e la sicurezza dei consumatori. Nella comunicazione sull’atto per
il mercato unico[2] la Commissione ha
pertanto ricordato che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale da
parte delle autorità doganali deve essere rafforzata mediante una normativa
riveduta. Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, che prevede l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di
merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale,
costituisce un elemento importante della strategia dell’UE volta a proteggere e
far rispettare i diritti di proprietà intellettuale. Nel settembre 2008 il
Consiglio[3] ha invitato la
Commissione e gli Stati membri a riesaminare tale regolamento e a proporre e
valutare i miglioramenti da apportare al quadro giuridico sui provvedimenti da
adottare nei confronti di prodotti che violano tali diritti. La Commissione ha messo a punto un nuovo piano
d’azione doganale in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il
periodo 2009-2012. I principali elementi del piano d’azione[4],
elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio, comprendono
legislazione, prestazioni operative, cooperazione con l’industria, cooperazione
internazionale e sensibilizzazione. Il riesame del regolamento è stato
integrato nel piano ed effettuato dalla Commissione in stretta collaborazione
con gli Stati membri nell’ambito di un gruppo di lavoro istituito dal programma
Dogana 2013 e composto da esperti delle amministrazioni doganali degli Stati
membri. Alcuni sequestri da parte delle autorità
doganali di spedizioni di medicinali in transito nell’UE, verificatisi alla
fine del 2008, hanno destato preoccupazione in alcuni membri dell’OMC, del
Parlamento europeo, delle ONG e della società civile. Si è affermato che tali
provvedimenti potrebbero ostacolare gli scambi legittimi di medicinali
generici, contrastando così l’impegno dell’UE ad agevolare l’accesso ai
medicinali nei paesi in via di sviluppo e violando in ultima istanza le norme
dell’OMC. Tali incidenti hanno dato luogo, nell’ambito dell’OMC, a controversie
tra l’India e il Brasile, da un lato, e l’UE dall’altro; queste, unite alle
preoccupazioni espresse durante le consultazioni dell’OMC fra l’India, il
Brasile e l’UE, hanno dimostrato che la pertinente normativa dell’UE in materia
di tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
necessiterebbe di chiarimenti per accrescere la certezza del diritto. 1.2. Coerenza con altre politiche
dell’UE La proposta è coerente con la politica e la
strategia che l’Unione applica da tempo in materia di tutela dei DPI. Tale
politica è stata espressa in numerose comunicazioni della Commissione, quali
“Europa 2020” e la comunicazione sull’atto per il mercato unico[5].
La protezione della proprietà intellettuale stimola l’innovazione e la sua
efficace tutela esercita un effetto positivo sull’occupazione, sui consumatori
e sulla società nel suo insieme. Il controllo del rispetto dei DPI alle
frontiere da parte delle autorità doganali va a completare il controllo svolto
sul mercato interno, nonché iniziative commerciali con i paesi terzi e
nell’ambito di forum internazionali. La proposta costituisce parte integrante
del quadro strategico delineato nella nuova comunicazione della Commissione su
un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale di [maggio 2011]. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 2.1. Consultazione pubblica Una consultazione pubblica è stata effettuata
per garantire che tutte le parti interessate avessero ampie possibilità di
contribuire al riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003. La risposta alla
consultazione pubblica comprendeva 89 contributi inviati da una varietà di
soggetti interessati, fra cui titolari di diritti, prestatori di servizi
inerenti al commercio internazionale, come spedizionieri e vettori, giuristi,
istituti accademici, ONG, autorità pubbliche e cittadini. L’interesse di quanti hanno risposto si è
focalizzato principalmente sull’ambito di applicazione del regolamento con
riguardo alle situazioni in cui le autorità doganali possono intervenire e
sulla gamma dei diritti di proprietà intellettuale coperti dal regolamento,
sulla procedura semplificata in generale e in relazione alle piccole spedizioni
e sui costi di magazzinaggio e di distruzione delle merci. 2.2. Valutazione dell’impatto La relazione sulla valutazione d’impatto ha
individuato e valutato le opzioni strategiche sulle misure e procedure doganali
intese a garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale alle
frontiere. Essa ha riguardato principalmente la possibilità di rafforzare il
controllo del rispetto dei DPI alle frontiere, gli oneri amministrativi ed
economici da esso derivanti a carico dei servizi doganali, dei titolari di
diritti e delle altre parti interessate e la necessità di garantire efficacia e
coerenza con tutti i pertinenti obblighi giuridici. La relazione sulla valutazione d’impatto ha
esaminato tre diverse opzioni, suddividendole, ove necessario, in subopzioni.
La prima opzione prevedeva lo “scenario di base”, secondo il quale la Commissione
non sarebbe intervenuta e lo status quo sarebbe mantenuto. La seconda
opzione prevedeva alcune misure non legislative, in base alle quali la
Commissione proporrebbe iniziative di formazione e l’elaborazione di
orientamenti e scambi delle migliori pratiche. Nella terza opzione la
Commissione proponeva modifiche al quadro giuridico esistente. Questa opzione
poteva essere suddivisa in subopzioni per ciascuno dei problemi individuati. · L’opzione 1 doveva essere esclusa se la Commissione intendeva rispondere
adeguatamente alla richiesta del Consiglio di riesaminare la normativa e alle
preoccupazioni in merito alla portata e all’attuazione della normativa vigente
espresse dalle parti interessate durante il processo di consultazione. · L’opzione 2 risolverebbe soltanto in parte i problemi individuati.
Orientamenti e note esplicative potrebbero aiutare a chiarire le procedure
applicabili o le modalità di applicazione dei principi generali del diritto.
Queste misure non legislative non consentirebbero tuttavia di realizzare alcuni
obiettivi, come ampliare l’ambito di applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale o rendere le procedure obbligatorie in tutta l’Unione. · L’opzione 3 garantirebbe la massima certezza giuridica sull’inserimento
dei DPI non contemplati dal presente regolamento e consentirebbe di armonizzare
e chiarire le procedure. Questa opzione era suddivisa in due subopzioni. La
subopzione 1 prevedeva l’ampliamento dei possibili tipi di violazioni dei
diritti già contemplati dal presente regolamento, ad esempio per quanto
riguarda merci non solo contraffate, ma che violano in generale i diritti di
marchio. La subopzione 2 comprendeva la subopzione 1 e ampliava l’attuale campo
di applicazione del regolamento in termini di DPI coperti. La valutazione d’impatto concludeva che la
soluzione migliore consisteva nel modificare il regolamento per risolvere tutti
i problemi individuati e assicurare un esito equilibrato per tutte le categorie
di interessati. 3. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ Gli aspetti commerciali della proprietà
intellettuale rientrano nel quadro della politica commerciale comune.
L’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea concede
poteri per l’adozione di misure destinate all’attuazione della politica
commerciale comune. La base giuridica della presente proposta è pertanto
l’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il regolamento riguarda gli aspetti
commerciali dei diritti di proprietà intellettuale in quanto concerne misure
che consentono alle autorità doganali di controllare alle frontiere il rispetto
di tali diritti su merci oggetto di scambi internazionali. L’articolo 3,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce la
competenza esclusiva dell’Unione europea nel settore della politica commerciale
comune. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non avrà incidenza né sulle
risorse umane né sul bilancio dell’Unione europea e pertanto non è accompagnata
dalla scheda finanziaria prevista all’articolo 28 del regolamento finanziario
(regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee). 5. MODIFICHE Il riesame ha individuato alcuni miglioramenti
da apportare al quadro giuridico, ritenuti necessari per rafforzare le
disposizioni sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo
nel contempo la chiarezza giuridica delle disposizioni stesse. Si propone
pertanto di sostituire il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio con
l’allegato progetto di nuovo regolamento. Al fine di rafforzare la tutela si propone di
ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 in modo che
comprenda denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori e
modelli di utilità. Si propone inoltre di ampliare il campo di applicazione del
regolamento inserendovi le violazioni risultanti dal commercio parallelo e i
dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, oltre ad altre infrazioni
di diritti il cui rispetto è già controllato dalle dogane. Il regolamento manterrebbe la capacità di
controllo delle dogane ai fini della tutela dei diritti di proprietà
intellettuale in tutti i casi in cui le merci siano soggette alla loro
sorveglianza e accentuerebbe la distinzione fra la natura procedurale della
legislazione e il diritto sostanziale sulla proprietà intellettuale. Il regolamento introdurrebbe anche procedure
che consentano alle dogane, a certe condizioni, di disporre l’abbandono delle
merci a fini di distruzione senza dover avviare procedimenti formali e
giuridici costosi. Tali procedure sarebbero differenziate in funzione del tipo
di violazione. Per le merci contraffatte e le merci usurpative l’accordo del
proprietario alla distruzione potrebbe essere presunto se questi non vi si
oppone esplicitamente, mentre in altri casi il proprietario delle merci
dovrebbe dare il proprio consenso esplicito alla distruzione. Qualora non venga
raggiunto un accordo, il titolare del diritto dovrebbe intentare un’azione
legale per stabilire la violazione; in caso contrario, le merci sarebbero
svincolate. Si propone inoltre una procedura specifica per
le piccole spedizioni di merci sospettate di essere contraffatte o usurpative
che formano oggetto di una domanda; tale procedura consentirebbe la distruzione
delle merci senza l’intervento del titolare del diritto. Altre disposizioni proposte sono finalizzate
ad assicurare la protezione degli interessi degli operatori legittimi nei
confronti di un possibile abuso delle procedure doganali di tutela e per
integrare nel regolamento i principi della Carta dei diritti fondamentali. A
tal fine il regolamento specifica i termini per il blocco delle merci
sospettate, le condizioni in cui le informazioni sulle spedizioni devono essere
trasmesse dalle dogane ai titolari dei diritti, le condizioni per
l’applicazione della procedura che consente la distruzione delle merci sotto
controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria e il diritto di
difesa. Il nuovo regolamento diverrebbe così uno strumento di tutela più
solido, accrescendo nel contempo la legittimità dell’intervento doganale. La
questione dei costi di magazzinaggio e di distruzione delle merci che violano i
diritti è stata al centro dell’attenzione di diverse parti interessate. Il
regolamento continua a prevedere che i costi di magazzinaggio e di distruzione
sostenuti direttamente dalle dogane siano presi in carico dai titolari di diritti
che chiedono l’intervento doganale, senza per questo precludere la possibilità
che i titolari stessi intentino un’azione legale per recuperare tali costi
dalla principale parte responsabile. Si propone tuttavia un’importante
eccezione per le piccole spedizioni, i cui costi di magazzinaggio e distruzione
sarebbero a carico delle dogane. 2011/0137 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla tutela dei diritti di proprietà
intellettuale da parte delle autorità doganali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, vista la proposta della Commissione europea[6], visto il parere del Garante europeo della
protezione dei dati, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano
europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria[7]
il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto il riesame del regolamento (CE)
n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento
dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni
diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di
merci che violano tali diritti[8]. (2)
La commercializzazione di merci che violano i
diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei
diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre
essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro
salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile
lontano dal mercato e adottare misure volte a contrastare tale attività
illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. (3)
Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha
mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico
per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché per
garantire l’opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni
nei settori economico, commerciale e giuridico. (4)
È necessario che le autorità doganali possano
controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro
vigilanza nel territorio doganale dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di
proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale
alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a
vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce un codice doganale comunitario[9], rappresenta un
uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla
frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero
necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di
tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai
dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica
nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci
restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera
pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci
trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano
destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un
traffico commerciale. (5)
Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni
diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è necessario estendere il
controllo doganale ad altri tipi di violazioni, come le violazioni risultanti
dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già
verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperti dal regolamento
(CE) n. 1383/2003. Per lo stesso motivo è opportuno inserire nel campo di
applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal
regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in
cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le
topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi
destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi
di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell’Unione. (6)
Il presente regolamento contiene norme procedurali
per le autorità doganali. Di conseguenza esso non introduce nuovi criteri per
accertare l’esistenza di un’infrazione del diritto applicabile in materia di
proprietà intellettuale. (7)
Occorre che il presente regolamento non pregiudichi
le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle
stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale[10]. (8)
Qualsiasi persona che, a prescindere dal fatto di
essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, possa avviare un
procedimento giudiziario in suo nome con riguardo a una possibile violazione di
tale diritto deve disporre della facoltà di presentare una domanda di
intervento delle autorità doganali. (9)
Per garantire che i diritti di proprietà
intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre prevedere che, se una
persona avente facoltà di presentare una domanda di intervento chiede la tutela
di un diritto di proprietà intellettuale che copre l’intero territorio
dell’Unione, essa possa chiedere alle autorità doganali di uno Stato membro di
prendere una decisione che comporti l’intervento delle autorità doganali di
detto Stato membro e di qualsiasi altro Stato membro in cui si chiede la tutela
del diritto di proprietà intellettuale. (10)
Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti
di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove
sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro
vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo
svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su
richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda
di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a
determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale. (11)
Se le merci sospettate di violare diritti di
proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci
usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla
base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa
essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l’avvio di un
procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e
il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di
distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali
procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato
violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale interessati. (12)
Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli
Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune
merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di
proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione
del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione
sul commercio internazionale[11], questo procedimento si
è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È
pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento per le infrazioni
visibili che possono essere facilmente constatate dalle autorità doganali sulla
base di un mero esame visivo e applicarlo su richiesta del titolare del
diritto, ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni
alla distruzione. (13)
Per ridurre al minimo i costi e gli oneri
amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole
spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione
delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso.
Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da
considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il
potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità
all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È
importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori
preparatori, anche a livello di esperti. (14)
Nella preparazione ed elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva
ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (15)
Al fine di accrescere la certezza del diritto e di
tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle
disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale alle frontiere, è necessario modificare i termini per il blocco
delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le
condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni
sulle spedizioni ai detentori dei diritti, le condizioni di applicazione del
procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale
per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla
contraffazione e dalla pirateria nonché introdurre una disposizione che
permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le
autorità doganali prendano una decisione che lo danneggerebbe. (16)
Tenuto conto della natura temporanea e preventiva
delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto
di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare
alcuni aspetti delle procedure per garantire un’applicazione armoniosa del
regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per
quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre
quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base
dei documenti concernenti il regime doganale o la situazione in cui si trovano
le merci. È inoltre necessario che i termini fissati nel presente regolamento
per le notifiche richieste decorrano a partire dal momento in cui dette
notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i
termini delle notifiche inviate alle parti interessate. Il termine per
esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti deve essere di tre
giorni lavorativi, considerato che i destinatari delle decisioni di
accoglimento delle domande di intervento hanno volontariamente chiesto alle
autorità doganali di intervenire e che i dichiaranti o i detentori delle merci
devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando
sono poste sotto vigilanza doganale. Nel caso della procedura specifica per le
piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente
interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza
degli operatori economici che generalmente espletano le formalità doganali, è
opportuno prorogare in modo significativo detto termine. (17)
A titolo della dichiarazione concernente l’accordo
sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC
a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo ADPIC può e deve essere interpretato e
applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la
sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per
tutti. In particolare per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel
territorio dell’Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di
carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un
tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione,
occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di
diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità
significative che tali merci siano deviate sul mercato dell’Unione. (18)
Per motivi di efficienza occorre applicare le
disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997,
relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati
membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la
corretta applicazione delle normative doganale e agricola[12]. (19)
La responsabilità delle autorità doganali deve
essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto
che le autorità doganali abbiano accolto una domanda di intervento non deve
implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a risarcimento
qualora tali merci sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano
svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse. (20)
Poiché le autorità doganali intervengono a seguito
di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della
decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette
autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per
tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non deve tuttavia
impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore
della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate
responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. I
costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni
doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a
causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà
intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica
applicabile a ciascun caso particolare. (21)
La tutela del diritto sulla proprietà intellettuale
da parte delle dogane comporterà lo scambio di dati sulle decisioni relative
alle domande di intervento. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati
personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell’Unione quale
stabilito in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati[13], e dal regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali
da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati[14]. (22)
Per garantire condizioni uniformi di attuazione
delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento da parte
delle autorità doganali e per la domanda di proroga del periodo durante il
quale dette autorità devono intervenire, si devono conferire alla Commissione
competenze di esecuzione, in particolare per stabilire i modelli dei formulari. (23)
Occorre che tali competenze siano esercitate
conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[15]. Benché l’oggetto delle
disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientrino nel campo
di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le
ripercussioni degli atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di
consultazione per la loro adozione. (24)
È necessario abrogare il regolamento (CE) n.
1383/2003, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E
DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto
e campo di applicazione 1. Il presente regolamento
stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità
doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà
intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza doganale
nel territorio doganale dell’Unione. 2. Il presente regolamento non
si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del
regime della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 82 del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio. 3. Il presente regolamento non
pregiudica in alcun modo le leggi degli Stati membri e dell’Unione in materia
di proprietà intellettuale. 4. Esso non si applica alle
merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei
viaggiatori. Articolo 2 Definizioni Ai fini del
presente regolamento s’intende per: 1.
“diritti di proprietà intellettuale”, (a)
un marchio; (b)
un disegno o modello; (c)
un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto
connesso ai sensi della legislazione di uno Stato membro; (d)
un’indicazione geografica; (e)
un brevetto ai sensi della legislazione di uno
Stato membro; (f)
un certificato protettivo complementare per i
medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio[16]; (g)
un certificato protettivo complementare per i
prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento
europeo e del Consiglio[17]; (h)
un diritto comunitario di tutela delle nuove
varietà vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio[18]; (i)
un diritto di tutela delle nuove varietà vegetali
ai sensi della legislazione di uno Stato membro; (j)
una topografia di prodotto a semiconduttori ai
sensi della legislazione di uno Stato membro; (k)
un modello di utilità ai sensi della legislazione
di uno Stato membro; (l)
una denominazione commerciale, purché protetta come
un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato
membro; (m)
qualsiasi altro diritto stabilito come un diritto
esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione dell’Unione; 2.
“marchio”, (a)
un marchio comunitario ai sensi del regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio[19]; (b)
un marchio registrato in uno Stato membro o, per il
Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per
la proprietà intellettuale; (c)
un marchio registrato in base ad accordi
internazionali aventi effetto in uno Stato membro; (d)
un marchio registrato in base ad accordi
internazionali aventi effetto nell’Unione; 3.
“disegno o modello”, (a)
un disegno o modello comunitario ai sensi del
regolamento (CE) n. 6/2002[20]; (b)
un disegno o modello registrato in uno Stato
membro; (c)
un disegno o modello registrato a norma di accordi
internazionali aventi effetto in uno Stato membro; (d)
un disegno o modello registrato in base ad accordi
internazionali aventi effetto nell’Unione; 4.
“indicazione geografica”, (a)
un’indicazione geografica o una designazione
d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio[21]; (b)
un’indicazione geografica o una designazione
d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[22]; (c)
una denominazione geografica per il vino
aromatizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio[23]; (d)
un’indicazione geografica per le bevande
spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio[24]; (e)
un’indicazione geografica per i prodotti
diversi dai vini, dalle bevande spiritose e dai prodotti agricoli e alimentari,
purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla
legislazione di uno Stato membro o dell’Unione; (f)
un’indicazione geografica ai sensi degli accordi
tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi; 5.
“merci contraffatte”, (a)
le merci oggetto di un’azione che viola un marchio
e cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello
validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio; (b)
le merci oggetto di un’azione che viola
un’indicazione geografica e su cui sia stato apposto un nome o un termine
protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale
nome o termine; 6.
“merci usurpative”, le merci oggetto di un’azione
che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello e
che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare
del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, registrato
o no, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; 7.
“merci sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale”, merci riguardo le quali esistono prove sufficienti da
permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato
membro in cui sono state trovate, sono a prima vista: (a)
merci oggetto di un’azione che viola un diritto di
proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell’Unione o di tale Stato
membro; (b)
dispositivi, prodotti o componenti che eludono
qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale
funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal
titolare del diritto d’autore o di diritti connessi e che violano un diritto di
proprietà intellettuale a norma della legislazione di tale Stato membro; (c)
qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato
o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del
diritto a norma della legislazione dell’Unione o di tale Stato membro; 8.
“domanda”, una domanda presentata alle autorità
doganali per chiedere il loro intervento in caso di merci sospettate di violare
un diritto di proprietà intellettuale; 9.
“domanda nazionale”, una domanda in cui si chiede
alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro; 10.
“domanda unionale”, una domanda presentata in uno
Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di
uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri; 11.
“richiedente”, la persona che presenta una domanda
a proprio nome; 12.
“detentore delle merci”, la persona che è
proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il
controllo fisico; 13.
“dichiarante”, il dichiarante di cui all’articolo
4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92; 14.
“distruzione”, la distruzione fisica, il
riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in
modo da non causare pregiudizio al destinatario della decisione di accoglimento
della domanda; 15.
“vigilanza doganale”, la vigilanza delle autorità
doganali di cui all’articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE)
n. 2913/92; 16.
“territorio doganale dell’Unione”, il territorio
doganale della Comunità di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE)
n. 2913/92; 17.
“svincolo delle merci”, l’atto con il quale le
autorità doganali mettono le merci a disposizione per i fini specificati dal
regime doganale al quale sono state vincolate. Articolo 3 Legge
applicabile Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 864/2007[25], si applica il diritto
dello Stato membro in cui le merci si trovano in una delle situazioni di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, al fine di determinare se l’utilizzo di tali merci
dia adito a sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale o
ha violato un diritto di proprietà intellettuale. CAPO II DOMANDA D’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ
DOGANALI Sezione 1 Presentazione di domande d’intervento Articolo 4 Soggetti
aventi facoltà di presentare una domanda 1. I soggetti legittimati a
presentare una domanda nazionale o unionale sono i seguenti: a) i titolari di diritti di proprietà
intellettuale; b) gli organismi di gestione collettiva dei
diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi
facoltà di rappresentare i titolari di diritti d’autore o di diritti connessi; c) gli organismi di difesa professionale
regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare i titolari di
diritti di proprietà intellettuale; d) le associazioni ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, le associazioni di produttori ai
sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o
simili associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione che disciplina
le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un’indicazione
geografica o i rappresentanti di tali associazioni; gli operatori autorizzati
ad utilizzare un’indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti
per tale indicazione geografica; 2. Oltre a quelli elencati al
paragrafo 1, ciascuno dei seguenti soggetti ha facoltà di presentare una
domanda nazionale: a) tutte le altre persone autorizzate ad
utilizzare diritti di proprietà intellettuale; b) le associazioni di produttori previste
nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni
geografiche rappresentanti i produttori di un’indicazione geografica o i
rappresentanti di tali associazioni, gli operatori autorizzati ad utilizzare
un’indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale
indicazione geografica. 3. Oltre ai soggetti indicati al
paragrafo 1, il titolare di una licenza esclusiva che copre il territorio
doganale dell’Unione ha facoltà di presentare una domanda unionale. 4. Tutti i soggetti aventi
facoltà di presentare una domanda a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere
in grado di avviare un procedimento per violazione di diritti di proprietà
intellettuale nello Stato membro in cui si trovano le merci. Articolo 5 Diritti
di proprietà intellettuale coperti da domande unionali Una domanda unionale può essere presentata con
riguardo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale applicabile in tutta
l’Unione. Articolo 6 Presentazione
delle domande 1. I soggetti di cui all’articolo
4 possono chiedere l’intervento delle autorità doganali presentando una domanda
al servizio doganale competente quando sospettano che l’utilizzo delle merci
violi un diritto di proprietà intellettuale. La domanda è compilata sul
formulario di cui al paragrafo 3. 2. Ciascuno Stato membro designa
il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande. Lo Stato
membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico l’elenco dei
servizi doganali competenti designati dagli Stati membri. 3. La Commissione stabilisce un
formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 29,
paragrafo 2. Nel formulario il richiedente fornisce in particolare
le informazioni seguenti: (a)
dati del richiedente; (b)
status del richiedente ai sensi dell’articolo 4; (c)
documenti giustificativi da fornire per provare al
servizio doganale che il richiedente è un soggetto avente facoltà di presentare
la domanda; (d)
la legittimità delle persone fisiche o giuridiche
rappresentanti il richiedente in conformità alla legislazione dello Stato
membro in cui la domanda è presentata; (e)
il o i diritti di proprietà intellettuale da
tutelare; (f)
nel caso di una domanda unionale, lo o gli Stati membri
in cui si chiede l’intervento doganale; (g)
dati specifici e tecnici delle merci autentiche,
comprese, se del caso, immagini; (h)
informazioni, da allegare al formulario, necessarie
per consentire una pronta identificazione delle merci in questione da parte delle
autorità doganali; (i)
tutte le informazioni utili per consentire alle
autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei
diritti di proprietà intellettuale interessati; (j)
nome e indirizzo del o dei rappresentanti del
richiedente responsabili degli aspetti giuridici e tecnici; (k)
impegno del richiedente a notificare al servizio
doganale competente qualsiasi situazione di cui all’articolo 14; (l)
impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare
tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare
e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà
intellettuale interessati; (m)
impegno del richiedente ad assumersi responsabilità
alle condizioni stabilite all’articolo 26; (n)
impegno del richiedente a sostenere i costi di cui
all’articolo 27 alle condizioni stabilite nello stesso articolo; (o)
impegno del richiedente ad accettare che i dati
forniti saranno trattati dalla Commissione. 4. Se sono disponibili sistemi
informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono
presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. 5. Le domande presentate dopo la
notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o
del blocco delle merci in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, soddisfano i
seguenti requisiti aggiuntivi: a) la domanda è presentata al servizio
doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della
sospensione dello svincolo o del blocco delle merci; b) la domanda è nazionale; c) la domanda contiene le informazioni
indicate al paragrafo 3. Il richiedente è tuttavia autorizzato ad omettere i
dati di cui al paragrafo 3, lettere da g) a i). Sezione 2 Decisioni relative alle domande di intervento Articolo 7 Trattamento
delle domande 1. Se, al ricevimento di una
domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le
informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il
richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi
dall’invio della notifica. In tali casi il termine di cui all’articolo 8,
primo comma, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste. 2. Se il richiedente non
fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio
doganale competente respinge la domanda. 3. Al richiedente non è chiesto
alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento
della domanda. Articolo 8 Notifica
di decisioni che accolgono o respingono domande di intervento Il servizio doganale competente notifica al
richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa. Tuttavia, se le autorità doganali hanno
comunicato in precedenza al richiedente la sospensione dello svincolo o il
blocco delle merci, il servizio doganale competente notifica al richiedente la
decisione di accogliere o respingere la domanda entro un giorno lavorativo dal
ricevimento della stessa. Articolo 9 Decisioni
relative alle domande di intervento 1. Le decisioni di accoglimento
di una domanda nazionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali
decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali
devono intervenire hanno effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale
è stata presentata a decorrere dalla data della loro adozione. 2. Le decisioni di accoglimento
di una domanda unionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni
e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono
intervenire hanno effetto come segue: (a)
nello Stato membro in cui la domanda è stata
presentata, dalla data di adozione; (b)
in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto
l’intervento delle autorità doganali, a decorrere dalla data della notifica
alle autorità doganali in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, a condizione
che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma
dell’articolo 27, paragrafo 3. Articolo 10 Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire 1. In
caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce
il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Detto periodo inizia dalla data di adozione della
decisione di accoglimento della domanda e non è superiore a un anno. 2. Le domande presentate dopo la
notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o
del blocco delle merci in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, che non
contengono i dati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere da g) a i), sono
accolte solo per la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci. 3. Se un diritto di proprietà
intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi,
cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le
autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda
è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che
hanno adottato la decisione. Articolo 11 Proroga
del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire 1. Alla scadenza del periodo
durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da
parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in
conformità al presente regolamento, il servizio doganale che ha preso la
decisione iniziale può prorogare detto periodo su richiesta del destinatario
della decisione di accoglimento della domanda. 2. Se la richiesta di proroga
del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è
presentata meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza della decisione,
il servizio doganale competente può rifiutare la proroga. 3. La richiesta di proroga del
periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire riporta eventuali
modifiche delle informazioni fornite a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. 4. Il servizio doganale
competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario
della decisione di accoglimento della domanda entro 30 giorni lavorativi dal
ricevimento di tale richiesta. 5. La proroga del periodo
durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dalla data di
adozione della decisione di accoglimento della proroga e non è superiore a un
anno. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di
avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona
avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non
intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o
modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato
la decisione. 6. Al destinatario della
decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative
risultanti dal trattamento della domanda di proroga. 7. La Commissione stabilisce un
formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui
all’articolo 29, paragrafo 2. Articolo 12 Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà
intellettuale Il servizio
doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda
può modificare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in
detta decisione su richiesta del destinatario della stessa. Nel caso di una
decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica
consistente nell’aggiungere diritti di proprietà intellettuale è limitata ai
diritti di cui all’articolo 5. Articolo 13 Obblighi
di notifica del servizio doganale competente 1. Il servizio doganale
competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette agli uffici
doganali interessati del proprio Stato membro le seguenti decisioni subito dopo
la loro adozione: (a)
le proprie decisioni di accoglimento di una domanda
nazionale; (b)
le proprie decisioni che revocano decisioni di
accoglimento di una domanda nazionale; (c)
le proprie decisioni che modificano decisioni di
accoglimento di una domanda nazionale; (d)
le proprie decisioni di proroga del periodo durante
il quale le autorità doganali devono intervenire. 2. Il servizio doganale
competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni
seguenti al servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati in
detta domanda: (a)
decisioni di accoglimento di una domanda unionale; (b)
decisioni che revocano decisioni di accoglimento di
una domanda unionale; (c)
decisioni che modificano decisioni di accoglimento
di una domanda unionale; (d)
decisioni che prorogano o rifiutano di prorogare il
periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire; (e)
decisioni che sospendono gli interventi delle
autorità doganali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2. Il servizio doganale competente dello o degli
Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette immediatamente tali decisioni
ai propri uffici doganali. 3. Una volta istituita la banca
dati centrale della Commissione di cui all’articolo 31, paragrafo 3, tutti gli
scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di intervento, i
documenti di accompagnamento e le notifiche tra le autorità doganali degli
Stati membri sono effettuati tramite tale banca dati. Articolo 14 Obblighi
di notifica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda Il destinatario
della decisione di accoglimento della domanda notifica al servizio doganale
competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni: a) un diritto di proprietà
intellettuale contemplato nella domanda ha cessato di avere effetto; b) il destinatario della decisione
cessa per altri motivi di essere la persona avente facoltà di presentare la
domanda; c) sono state apportate modifiche alle
informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Articolo 15 Inadempimento
dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione di accoglimento
della domanda 1. Se il destinatario della
decisione di accoglimento della domanda utilizza le informazioni fornite dalle
autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all’articolo 19, il
servizio doganale competente può: a) sospendere la decisione di accoglimento
della domanda nello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o
utilizzate fino allo scadere del periodo durante il quale le autorità doganali
devono intervenire; b) rifiutare di prorogare il periodo durante
il quale le autorità doganali devono intervenire. 2. Il servizio doganale
competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali
fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono
intervenire se il destinatario della decisione: a) non adempie ai propri obblighi di
notifica a norma dell’articolo 14; b) non soddisfa i requisiti di cui
all’articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni; c) non adempie ai propri obblighi a norma
dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, con riguardo ai costi e alle traduzioni; d) non avvia il procedimento previsto
all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 4, o all’articolo
24, paragrafo 9. Nel caso di una domanda unionale, la decisione di
sospendere l’intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato
membro in cui è presa tale decisione. CAPO III DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’INTERVENTO
DELLE AUTORITÀ DOGANALI Sezione 1 Sospensione dello svincolo o blocco delle merci
sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale Articolo 16 Sospensione
dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell’accoglimento di una domanda 1. Se le autorità doganali di
uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale
coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse
adottano una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci. 2. Prima di adottare la
decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità
doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della
domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità
doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sul
numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del
caso, immagini degli stessi. 3. Prima di adottare una
decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità
doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere
bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci
hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi
dall’invio della comunicazione. 4. Le autorità doganali
notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al
dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo
svincolo o di bloccare le merci entro un giorno lavorativo dall’adozione della
loro decisione. La notifica al dichiarante o al detentore delle
merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all’articolo
20 per quanto riguarda merci diverse dalle merci contraffatte e dalle merci
usurpative e all’articolo 23 per quanto riguarda merci contraffatte e merci
usurpative. 5. Le autorità doganali
informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il
dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o
stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato
sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso immagini degli
articoli. 6. Se più persone sono
considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate ad
informarne più di una. Articolo 17 Sospensione
dello svincolo o blocco delle merci senza accoglimento di una domanda 1. Se durante un intervento in
una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali
individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale,
possono sospendere lo svincolo o bloccare tali merci prima che sia stata loro
notificata una decisione di accoglimento di una domanda relativa a tali merci. 2. Prima di adottare la
decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità
doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o
supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali immagini degli stessi,
possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda
relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di
fornire loro tutte le informazioni pertinenti. 3. Prima di adottare una
decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità
doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere
bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci
hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi
dall’invio della comunicazione. 4. Le autorità doganali
notificano la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci a qualsiasi
persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta
violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo
dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci. 5. Le autorità doganali
concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo
l’espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi: a) se non hanno identificato nessuna persona
avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di
diritti di proprietà intellettuale, entro un giorno lavorativo dalla
sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci; b) se non hanno ricevuto o hanno respinto
una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5. Le autorità doganali notificano al dichiarante o
al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo svincolo o di
bloccare le merci entro un giorno lavorativo dall’adozione di tale decisione. 6. Il presente articolo non si
applica alle merci deperibili. Articolo 18 Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o
che sono state bloccate 1. Le autorità doganali offrono
al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante
o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui
svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate. 2. Le autorità doganali possono
prelevare campioni e fornire campioni al destinatario della decisione di
accoglimento della domanda, su richiesta di quest’ultimo, esclusivamente a fini
di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci
contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto
la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della
domanda. Se le circostanze lo consentono, i campioni sono
restituiti una volta ultimata l’analisi tecnica e prima che le merci siano
svincolate o sbloccate. 3. Le autorità doganali
comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su
richiesta di questi e laddove i dati siano noti, il nome e l’indirizzo del
destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci
nonché il regime doganale, l’origine, la provenienza e la destinazione delle
merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. 4. Le condizioni di
magazzinaggio delle merci nel periodo di sospensione dello svincolo o del
blocco, incluse le disposizioni relative ai costi, sono decise dai singoli
Stati membri. Articolo 19 Uso
consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione di
accoglimento della domanda Il destinatario
della decisione di accoglimento della domanda che ha ricevuto le informazioni
di cui all’articolo 18, paragrafo 3, può utilizzare dette informazioni
esclusivamente per i seguenti fini: a) avviare un procedimento per
determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato; b) chiedere un risarcimento all’autore
della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in
conformità all’articolo 20, paragrafo 3, o all’articolo 23, paragrafo 3. Sezione 2 Avvio del procedimento e svincolo anticipato delle
merci Articolo 20 Avvio del procedimento 1. Se merci diverse da quelle
contemplate agli articoli 23 e 24 sono sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della
domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà
intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall’invio della
decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle. Nel caso di merci deperibili sospettate di violare
un diritto di proprietà intellettuale, il termine per avviare il procedimento
di cui al primo comma è di tre giorni lavorativi dall’invio della decisione di
sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle. 2. Le autorità doganali
concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo
l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della
decisione di accoglimento della domanda non ha loro trasmesso, entro i termini
di cui al paragrafo 1, informazioni in merito a quanto segue: a) l’avvio di un procedimento per
determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato; b) un accordo scritto tra il destinatario
della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che
prevede l’abbandono delle stesse a fini di distruzione. 3. Se esiste un accordo per
abbandonare le merci a fini di distruzione come indicato al paragrafo 2,
lettera b), la distruzione è effettuata sotto controllo doganale a spese e
sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della
domanda, salvo diversamente specificato nella legislazione dello Stato membro
in cui le merci sono distrutte. 4. In casi appropriati le
autorità doganali possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1, primo
comma, di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario
della decisione di accoglimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, il termine di cui al
paragrafo 1, secondo comma, non può essere prorogato. Articolo 21 Svincolo anticipato delle merci 1. Se le autorità doganali sono state informate dell’avvio
del procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un
modello di utilità o un diritto di tutela di una nuova varietà vegetale è stato
violato e il termine previsto all’articolo 20 è scaduto, il dichiarante o il
detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci
o di porre fine al loro blocco. Le autorità doganali svincolano le merci o pongono
fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) il dichiarante o il detentore delle merci
hanno fornito una garanzia; b) l’autorità competente per determinare se
un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure
precauzionali; c) tutte le formalità doganali sono state
espletate. 2. La garanzia di cui al
paragrafo 1, lettera a), è fornita dal dichiarante o dal detentore delle merci
entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data in cui le autorità doganali
ricevono la richiesta di cui al paragrafo 1. 3. Le autorità doganali fissano
la garanzia ad un importo sufficientemente elevato da proteggere gli interessi
del destinatario della decisione di accoglimento della domanda. 4. La fornitura della garanzia
non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della
decisione di accoglimento della domanda. Articolo 22 Destinazione
doganale vietata per le merci abbandonate a fini di distruzione 1. Le merci abbandonate a fini
di distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24 non sono: a) immesse in libera pratica; b) portate fuori dal territorio doganale
dell’Unione; c) esportate; d) riesportate; e) vincolate a un regime sospensivo; f) collocate in una zona franca o in un
deposito franco. 2. Le autorità doganali possono
consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza
doganale tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a
fini di distruzione sotto controllo doganale. Sezione 3 merci contraffatte e merci usurpative Articolo 23 Distruzione
e avvio del procedimento 1. Le merci sospettate di essere
contraffatte o usurpative possono essere distrutte sotto controllo doganale
senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è
stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le
merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a)
il destinatario della decisione di accoglimento
della domanda ha informato le autorità doganali per iscritto del proprio
accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni
lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di
sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle; (b)
il dichiarante o il detentore delle merci hanno
confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla
distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel
caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo
delle merci o di bloccarle. 2. Se il dichiarante o il
detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione
entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la
propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato
la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità
doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano
dato il proprio accordo alla loro distruzione. Dette autorità informano di conseguenza il
destinatario della decisione di accoglimento della domanda. Se il dichiarante o il detentore delle merci
sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali
informano dell’obiezione il destinatario della decisione di accoglimento della
domanda. 3. La distruzione si svolge
sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario
della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato
dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima
della distruzione possono essere prelevati dei campioni. 4. Se non si giunge a un accordo
sulla distruzione, il destinatario della decisione di accoglimento della
domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà
intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni
lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di
sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle. In casi appropriati le autorità doganali possono
prorogare i termini di cui al primo comma di un massimo di 10 giorni lavorativi
su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda. Detti termini non sono prorogabili in caso di
merci deperibili. 5. Le autorità doganali
concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del
caso, subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il
destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato
loro nessuna delle seguenti informazioni: (a)
il proprio accordo alla distruzione entro i termini
fissati al paragrafo 1, lettera a); (b)
l’avvio del procedimento per determinare se un
diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al
paragrafo 4. Articolo 24 Procedura
specifica per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni 1. Il presente articolo si
applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti: (a)
le merci sono sospettate di essere contraffatte o
usurpative; (b)
le merci non sono deperibili; (c)
le merci sono coperte da una decisione di
accoglimento di una domanda; (d)
le merci sono trasportate in piccole spedizioni. 2. Non si applicano l’articolo
16, paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2. 3. Le autorità doganali
che, entro un giorno lavorativo dalla sua adozione, notificano la decisione di
sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, informano il dichiarante o
il detentore delle merci: a) della loro intenzione di
distruggere le merci; b) dei diritti del dichiarante o del
detentore delle merci indicati ai paragrafi 4 e 5. 4. Il dichiarante o il detentore
delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro 20
giorni lavorativi dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle
merci o di bloccarle. 5. Le merci interessate
possono essere distrutte se, entro 20 giorni dall’invio della decisione di
sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle
merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro
distruzione. 6. Se il dichiarante o il detentore
delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro il
termine di cui al paragrafo 5, lettera b), e non hanno notificato la propria
opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la
decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità
doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano
dato il proprio accordo alla loro distruzione. 7. La distruzione è effettuata
sotto controllo doganale e a spese delle autorità doganali. 8. Se il dichiarante o il
detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le
autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento
della domanda di tale obiezione e del numero e della natura degli articoli,
includendo se del caso immagini degli stessi. 9. Le autorità doganali
concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del
caso, subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il
destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha trasmesso
informazioni sull’avvio del procedimento volto a determinare se un diritto di
proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi
dall’invio delle informazioni di cui al paragrafo 8. 10. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 30, relativi
alle soglie che definiscono le piccole spedizioni ai fini del presente
articolo. CAPO IV RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI Articolo 25 Responsabilità
delle autorità doganali Fatta salva la
legislazione applicabile degli Stati membri, la decisione di accoglimento di
una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto di
risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà
intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o
in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse. Articolo 26 Responsabilità
del destinatario della decisione di accoglimento della domanda Se un procedimento
debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di
un atto o di un’omissione del destinatario della decisione di accoglimento
della domanda o se in seguito emerge che le merci in questione non violano un
diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di
accoglimento della domanda è responsabile nei confronti delle persone coinvolte
in una situazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità alla
legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate. Articolo 27 Costi 1. Se richiesto dalle autorità
doganali, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda
rimborsa i costi sostenuti dall’amministrazione doganale per tenere le merci
sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle
in conformità agli articoli 20 e 23. 2. Il presente articolo non
pregiudica il diritto del destinatario della decisione di accoglimento della
domanda di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone
in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state
trovate. 3. Il destinatario di una
decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le
eventuali traduzioni chieste dalle autorità doganali che devono intervenire con
riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà
intellettuale. Articolo 28 Sanzioni amministrative Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni amministrative da imporre in caso di violazione delle disposizioni
del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a
garantirne l’applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla
Commissione al massimo sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad
esse apportata. CAPO V COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 29 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato del codice doganale istituito agli articoli 247 bis
e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 30 Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare
atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di poteri di
cui all’articolo 24, paragrafo 10, è conferita alla Commissione per un periodo
di tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento. 3. La delega di poteri di
cui all’articolo 24, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine
alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione
della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una
data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia
impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un
atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo
e al Consiglio. 5. Un atto delegato
adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 10, entra in vigore solo se il
Parlamento europeo o il Consiglio non vi hanno mosso obiezione entro due mesi
dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di
tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato
alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 31 Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni
relative
a una domanda di intervento 1. I servizi doganali competenti
comunicano alla Commissione i seguenti dati: a) le domande di intervento, eventualmente
corredate di fotografie, immagini e opuscoli; b) le decisioni di accoglimento delle
domande; c) le decisioni che prorogano il periodo
durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che
revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda; d) l’eventuale sospensione di una decisone
di accoglimento di una domanda. 2. Fatte salve le disposizioni
dell’articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, se
lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali
trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, fra cui i dati
relativi alle merci, al diritto di proprietà intellettuale, alle procedure e al
trasporto. 3. Tutte le informazioni di cui
ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della
Commissione. 4. La Commissione mette a
disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato
elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 32 Disposizioni
sulla protezione dei dati 1. Il trattamento dei dati personali
nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al
regolamento (CE) n. 45/2001[26] e sotto la sorveglianza
del Garante europeo della protezione dei dati. 2. Il trattamento dei dati
personali da parte della autorità competenti negli Stati membri è effettuato in
conformità alla direttiva 95/46/CE[27] e sotto la sorveglianza
dell’autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all’articolo 28
della direttiva citata. Articolo 33 Periodi,
date e scadenze Si applicano le
norme relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabilite nel
regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio[28]. Articolo 34 Reciproca
assistenza amministrativa Si applicano le
disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97. Articolo 35 Abrogazione Il regolamento
(CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal XX-XX-20XX. I riferimenti al
regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 36 Disposizioni transitorie Le domande di
intervento accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie
la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire e non sono
prorogate. Articolo 37 Entrata
in vigore e applicazione Il presente regolamento
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia
l’articolo 24, paragrafi da 1 a 9, si applica a decorrere dal XX.XX.20XX. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Comunicazione della Commissione “Europa 2020 - Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Bruxelles,
COM(2010) 2020 del 3.3.2010. [2] Comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011: Atto
per il mercato unico COM(2011) 206. [3] Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 su un
piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria (GU C 253
del 4.10.2008, pag. 1). [4] Risoluzione del Consiglio, del 16 marzo 2009, relativa
al piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 (GU C 71 del 25.3.2009,
pag. 1). [5] Comunicazione della Commissione dell’11 novembre 2010:
“Verso un atto per il mercato unico” - COM(2010) 608 definitivo/2. [6] GU C [7] GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1. [8] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7. [9] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [10] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [11] Risoluzione 2008/2133/INI. [12] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. [13] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [14] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [15] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [16] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1. [17] GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30. [18] GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. [19] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. [20] GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. [21] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. [22] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1. [23] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. [24] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. [25] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. [26] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [27] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [28] GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.