52011PC0285

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali /* COM/2011/0285 def. - COD 2011/0137 */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto

La comunicazione della Commissione relativa a una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva “Europa 2020”[1] ha sottolineato l’importanza dell’innovazione per la crescita e l’occupazione e i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono fondamentali per la realizzazione di questa importante priorità, in quanto essi consentono di trarre pieno vantaggio dalla ricerca, dall’innovazione e dalle attività creative. Le violazioni dei DPI e il commercio di merci contraffatte che ne risulta sono fonte di crescente preoccupazione, soprattutto in un’economia globalizzata. Oltre alle conseguenze economiche per l’industria, i prodotti contraffatti possono creare gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Nella comunicazione sull’atto per il mercato unico[2] la Commissione ha pertanto ricordato che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali deve essere rafforzata mediante una normativa riveduta.

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, che prevede l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, costituisce un elemento importante della strategia dell’UE volta a proteggere e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale. Nel settembre 2008 il Consiglio[3] ha invitato la Commissione e gli Stati membri a riesaminare tale regolamento e a proporre e valutare i miglioramenti da apportare al quadro giuridico sui provvedimenti da adottare nei confronti di prodotti che violano tali diritti.

La Commissione ha messo a punto un nuovo piano d’azione doganale in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012. I principali elementi del piano d’azione[4], elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio, comprendono legislazione, prestazioni operative, cooperazione con l’industria, cooperazione internazionale e sensibilizzazione. Il riesame del regolamento è stato integrato nel piano ed effettuato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri nell’ambito di un gruppo di lavoro istituito dal programma Dogana 2013 e composto da esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Alcuni sequestri da parte delle autorità doganali di spedizioni di medicinali in transito nell’UE, verificatisi alla fine del 2008, hanno destato preoccupazione in alcuni membri dell’OMC, del Parlamento europeo, delle ONG e della società civile. Si è affermato che tali provvedimenti potrebbero ostacolare gli scambi legittimi di medicinali generici, contrastando così l’impegno dell’UE ad agevolare l’accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo e violando in ultima istanza le norme dell’OMC. Tali incidenti hanno dato luogo, nell’ambito dell’OMC, a controversie tra l’India e il Brasile, da un lato, e l’UE dall’altro; queste, unite alle preoccupazioni espresse durante le consultazioni dell’OMC fra l’India, il Brasile e l’UE, hanno dimostrato che la pertinente normativa dell’UE in materia di tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali necessiterebbe di chiarimenti per accrescere la certezza del diritto.

1.2.        Coerenza con altre politiche dell’UE

La proposta è coerente con la politica e la strategia che l’Unione applica da tempo in materia di tutela dei DPI. Tale politica è stata espressa in numerose comunicazioni della Commissione, quali “Europa 2020” e la comunicazione sull’atto per il mercato unico[5]. La protezione della proprietà intellettuale stimola l’innovazione e la sua efficace tutela esercita un effetto positivo sull’occupazione, sui consumatori e sulla società nel suo insieme.

Il controllo del rispetto dei DPI alle frontiere da parte delle autorità doganali va a completare il controllo svolto sul mercato interno, nonché iniziative commerciali con i paesi terzi e nell’ambito di forum internazionali. La proposta costituisce parte integrante del quadro strategico delineato nella nuova comunicazione della Commissione su un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale di [maggio 2011].

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

2.1.        Consultazione pubblica

Una consultazione pubblica è stata effettuata per garantire che tutte le parti interessate avessero ampie possibilità di contribuire al riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003. La risposta alla consultazione pubblica comprendeva 89 contributi inviati da una varietà di soggetti interessati, fra cui titolari di diritti, prestatori di servizi inerenti al commercio internazionale, come spedizionieri e vettori, giuristi, istituti accademici, ONG, autorità pubbliche e cittadini.

L’interesse di quanti hanno risposto si è focalizzato principalmente sull’ambito di applicazione del regolamento con riguardo alle situazioni in cui le autorità doganali possono intervenire e sulla gamma dei diritti di proprietà intellettuale coperti dal regolamento, sulla procedura semplificata in generale e in relazione alle piccole spedizioni e sui costi di magazzinaggio e di distruzione delle merci.

2.2.        Valutazione dell’impatto

La relazione sulla valutazione d’impatto ha individuato e valutato le opzioni strategiche sulle misure e procedure doganali intese a garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere. Essa ha riguardato principalmente la possibilità di rafforzare il controllo del rispetto dei DPI alle frontiere, gli oneri amministrativi ed economici da esso derivanti a carico dei servizi doganali, dei titolari di diritti e delle altre parti interessate e la necessità di garantire efficacia e coerenza con tutti i pertinenti obblighi giuridici.

La relazione sulla valutazione d’impatto ha esaminato tre diverse opzioni, suddividendole, ove necessario, in subopzioni. La prima opzione prevedeva lo “scenario di base”, secondo il quale la Commissione non sarebbe intervenuta e lo status quo sarebbe mantenuto. La seconda opzione prevedeva alcune misure non legislative, in base alle quali la Commissione proporrebbe iniziative di formazione e l’elaborazione di orientamenti e scambi delle migliori pratiche. Nella terza opzione la Commissione proponeva modifiche al quadro giuridico esistente. Questa opzione poteva essere suddivisa in subopzioni per ciascuno dei problemi individuati.

· L’opzione 1 doveva essere esclusa se la Commissione intendeva rispondere adeguatamente alla richiesta del Consiglio di riesaminare la normativa e alle preoccupazioni in merito alla portata e all’attuazione della normativa vigente espresse dalle parti interessate durante il processo di consultazione.

· L’opzione 2 risolverebbe soltanto in parte i problemi individuati. Orientamenti e note esplicative potrebbero aiutare a chiarire le procedure applicabili o le modalità di applicazione dei principi generali del diritto. Queste misure non legislative non consentirebbero tuttavia di realizzare alcuni obiettivi, come ampliare l’ambito di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale o rendere le procedure obbligatorie in tutta l’Unione.

· L’opzione 3 garantirebbe la massima certezza giuridica sull’inserimento dei DPI non contemplati dal presente regolamento e consentirebbe di armonizzare e chiarire le procedure. Questa opzione era suddivisa in due subopzioni. La subopzione 1 prevedeva l’ampliamento dei possibili tipi di violazioni dei diritti già contemplati dal presente regolamento, ad esempio per quanto riguarda merci non solo contraffate, ma che violano in generale i diritti di marchio. La subopzione 2 comprendeva la subopzione 1 e ampliava l’attuale campo di applicazione del regolamento in termini di DPI coperti.

La valutazione d’impatto concludeva che la soluzione migliore consisteva nel modificare il regolamento per risolvere tutti i problemi individuati e assicurare un esito equilibrato per tutte le categorie di interessati.

3.           BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ

Gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale rientrano nel quadro della politica commerciale comune. L’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea concede poteri per l’adozione di misure destinate all’attuazione della politica commerciale comune. La base giuridica della presente proposta è pertanto l’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il regolamento riguarda gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale in quanto concerne misure che consentono alle autorità doganali di controllare alle frontiere il rispetto di tali diritti su merci oggetto di scambi internazionali. L’articolo 3, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce la competenza esclusiva dell’Unione europea nel settore della politica commerciale comune.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà incidenza né sulle risorse umane né sul bilancio dell’Unione europea e pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all’articolo 28 del regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee).

5.           MODIFICHE

Il riesame ha individuato alcuni miglioramenti da apportare al quadro giuridico, ritenuti necessari per rafforzare le disposizioni sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo nel contempo la chiarezza giuridica delle disposizioni stesse. Si propone pertanto di sostituire il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio con l’allegato progetto di nuovo regolamento.

Al fine di rafforzare la tutela si propone di ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 in modo che comprenda denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori e modelli di utilità. Si propone inoltre di ampliare il campo di applicazione del regolamento inserendovi le violazioni risultanti dal commercio parallelo e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, oltre ad altre infrazioni di diritti il cui rispetto è già controllato dalle dogane.

Il regolamento manterrebbe la capacità di controllo delle dogane ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutti i casi in cui le merci siano soggette alla loro sorveglianza e accentuerebbe la distinzione fra la natura procedurale della legislazione e il diritto sostanziale sulla proprietà intellettuale.

Il regolamento introdurrebbe anche procedure che consentano alle dogane, a certe condizioni, di disporre l’abbandono delle merci a fini di distruzione senza dover avviare procedimenti formali e giuridici costosi. Tali procedure sarebbero differenziate in funzione del tipo di violazione. Per le merci contraffatte e le merci usurpative l’accordo del proprietario alla distruzione potrebbe essere presunto se questi non vi si oppone esplicitamente, mentre in altri casi il proprietario delle merci dovrebbe dare il proprio consenso esplicito alla distruzione. Qualora non venga raggiunto un accordo, il titolare del diritto dovrebbe intentare un’azione legale per stabilire la violazione; in caso contrario, le merci sarebbero svincolate.

Si propone inoltre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci sospettate di essere contraffatte o usurpative che formano oggetto di una domanda; tale procedura consentirebbe la distruzione delle merci senza l’intervento del titolare del diritto.

Altre disposizioni proposte sono finalizzate ad assicurare la protezione degli interessi degli operatori legittimi nei confronti di un possibile abuso delle procedure doganali di tutela e per integrare nel regolamento i principi della Carta dei diritti fondamentali. A tal fine il regolamento specifica i termini per il blocco delle merci sospettate, le condizioni in cui le informazioni sulle spedizioni devono essere trasmesse dalle dogane ai titolari dei diritti, le condizioni per l’applicazione della procedura che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria e il diritto di difesa. Il nuovo regolamento diverrebbe così uno strumento di tutela più solido, accrescendo nel contempo la legittimità dell’intervento doganale. La questione dei costi di magazzinaggio e di distruzione delle merci che violano i diritti è stata al centro dell’attenzione di diverse parti interessate. Il regolamento continua a prevedere che i costi di magazzinaggio e di distruzione sostenuti direttamente dalle dogane siano presi in carico dai titolari di diritti che chiedono l’intervento doganale, senza per questo precludere la possibilità che i titolari stessi intentino un’azione legale per recuperare tali costi dalla principale parte responsabile. Si propone tuttavia un’importante eccezione per le piccole spedizioni, i cui costi di magazzinaggio e distruzione sarebbero a carico delle dogane.

2011/0137 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea[6],

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria[7] il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti[8].

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato e adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico.

(4) È necessario che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario[9], rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale.

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è necessario estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni, come le violazioni risultanti dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperti dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo stesso motivo è opportuno inserire nel campo di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

(6) Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non introduce nuovi criteri per accertare l’esistenza di un’infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale.

(7) Occorre che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[10].

(8) Qualsiasi persona che, a prescindere dal fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, possa avviare un procedimento giudiziario in suo nome con riguardo a una possibile violazione di tale diritto deve disporre della facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali.

(9) Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre prevedere che, se una persona avente facoltà di presentare una domanda di intervento chiede la tutela di un diritto di proprietà intellettuale che copre l’intero territorio dell’Unione, essa possa chiedere alle autorità doganali di uno Stato membro di prendere una decisione che comporti l’intervento delle autorità doganali di detto Stato membro e di qualsiasi altro Stato membro in cui si chiede la tutela del diritto di proprietà intellettuale.

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

(11) Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l’avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale[11], questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento per le infrazioni visibili che possono essere facilmente constatate dalle autorità doganali sulla base di un mero esame visivo e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione.

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso. Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(14) Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è necessario modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai detentori dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria nonché introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali prendano una decisione che lo danneggerebbe.

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un’applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre necessario che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal momento in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessate. Il termine per esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti deve essere di tre giorni lavorativi, considerato che i destinatari delle decisioni di accoglimento delle domande di intervento hanno volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire e che i dichiaranti o i detentori delle merci devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando sono poste sotto vigilanza doganale. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente espletano le formalità doganali, è opportuno prorogare in modo significativo detto termine.

(17) A titolo della dichiarazione concernente l’accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per tutti. In particolare per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio dell’Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell’Unione.

(18) Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[12].

(19) La responsabilità delle autorità doganali deve essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una domanda di intervento non deve implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a risarcimento qualora tali merci sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non deve tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

(21) La tutela del diritto sulla proprietà intellettuale da parte delle dogane comporterà lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande di intervento. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell’Unione quale stabilito in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[13], e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[14].

(22) Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento da parte delle autorità doganali e per la domanda di proroga del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire, si devono conferire alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per stabilire i modelli dei formulari.

(23) Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[15]. Benché l’oggetto delle disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientrino nel campo di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione per la loro adozione.

(24) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.           Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza doganale nel territorio doganale dell’Unione.

2.           Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

3.           Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo le leggi degli Stati membri e dell’Unione in materia di proprietà intellettuale.

4.           Esso non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1. “diritti di proprietà intellettuale”,

(a) un marchio;

(b) un disegno o modello;

(c) un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

(d) un’indicazione geografica;

(e) un brevetto ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

(f) un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[16];

(g) un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio[17];

(h) un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio[18];

(i) un diritto di tutela delle nuove varietà vegetali ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

(j) una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

(k) un modello di utilità ai sensi della legislazione di uno Stato membro;

(l) una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro;

(m) qualsiasi altro diritto stabilito come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione dell’Unione;

2. “marchio”,

(a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio[19];

(b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

(c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro;

(d) un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto nell’Unione;

3. “disegno o modello”,

(a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002[20];

(b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro;

(c) un disegno o modello registrato a norma di accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro;

(d) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto nell’Unione;

4. “indicazione geografica”,

(a) un’indicazione geografica o una designazione d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio[21];

(b) un’indicazione geografica o una designazione d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[22];

(c) una denominazione geografica per il vino aromatizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio[23];

(d) un’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[24];

(e) un’indicazione geografica per i prodotti diversi dai vini, dalle bevande spiritose e dai prodotti agricoli e alimentari, purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro o dell’Unione;

(f) un’indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;

5. “merci contraffatte”,

(a) le merci oggetto di un’azione che viola un marchio e cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

(b) le merci oggetto di un’azione che viola un’indicazione geografica e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;

6. “merci usurpative”, le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, registrato o no, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

7. “merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale”, merci riguardo le quali esistono prove sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

(a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell’Unione o di tale Stato membro;

(b) dispositivi, prodotti o componenti che eludono qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di diritti connessi e che violano un diritto di proprietà intellettuale a norma della legislazione di tale Stato membro;

(c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto a norma della legislazione dell’Unione o di tale Stato membro;

8. “domanda”, una domanda presentata alle autorità doganali per chiedere il loro intervento in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;

9. “domanda nazionale”, una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;

10. “domanda unionale”, una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri;

11. “richiedente”, la persona che presenta una domanda a proprio nome;

12. “detentore delle merci”, la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

13. “dichiarante”, il dichiarante di cui all’articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

14. “distruzione”, la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non causare pregiudizio al destinatario della decisione di accoglimento della domanda;

15. “vigilanza doganale”, la vigilanza delle autorità doganali di cui all’articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

16. “territorio doganale dell’Unione”, il territorio doganale della Comunità di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

17. “svincolo delle merci”, l’atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione per i fini specificati dal regime doganale al quale sono state vincolate.

Articolo 3

Legge applicabile

Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007[25], si applica il diritto dello Stato membro in cui le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, al fine di determinare se l’utilizzo di tali merci dia adito a sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ha violato un diritto di proprietà intellettuale.

CAPO II

DOMANDA D’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

Presentazione di domande d’intervento

Articolo 4

Soggetti aventi facoltà di presentare una domanda

1.           I soggetti legittimati a presentare una domanda nazionale o unionale sono i seguenti:

a)      i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

b)      gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare i titolari di diritti d’autore o di diritti connessi;

c)      gli organismi di difesa professionale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

d)      le associazioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, le associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o simili associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un’indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni; gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

2.           Oltre a quelli elencati al paragrafo 1, ciascuno dei seguenti soggetti ha facoltà di presentare una domanda nazionale:

a)      tutte le altre persone autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale;

b)      le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un’indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale indicazione geografica.

3.           Oltre ai soggetti indicati al paragrafo 1, il titolare di una licenza esclusiva che copre il territorio doganale dell’Unione ha facoltà di presentare una domanda unionale.

4.           Tutti i soggetti aventi facoltà di presentare una domanda a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere in grado di avviare un procedimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale nello Stato membro in cui si trovano le merci.

Articolo 5

Diritti di proprietà intellettuale coperti da domande unionali

Una domanda unionale può essere presentata con riguardo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale applicabile in tutta l’Unione.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1.           I soggetti di cui all’articolo 4 possono chiedere l’intervento delle autorità doganali presentando una domanda al servizio doganale competente quando sospettano che l’utilizzo delle merci violi un diritto di proprietà intellettuale. La domanda è compilata sul formulario di cui al paragrafo 3.

2.           Ciascuno Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande. Lo Stato membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico l’elenco dei servizi doganali competenti designati dagli Stati membri.

3.           La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Nel formulario il richiedente fornisce in particolare le informazioni seguenti:

(a) dati del richiedente;

(b) status del richiedente ai sensi dell’articolo 4;

(c) documenti giustificativi da fornire per provare al servizio doganale che il richiedente è un soggetto avente facoltà di presentare la domanda;

(d) la legittimità delle persone fisiche o giuridiche rappresentanti il richiedente in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;

(e) il o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;

(f) nel caso di una domanda unionale, lo o gli Stati membri in cui si chiede l’intervento doganale;

(g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, immagini;

(h) informazioni, da allegare al formulario, necessarie per consentire una pronta identificazione delle merci in questione da parte delle autorità doganali;

(i) tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

(j) nome e indirizzo del o dei rappresentanti del richiedente responsabili degli aspetti giuridici e tecnici;

(k) impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all’articolo 14;

(l) impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

(m) impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all’articolo 26;

(n) impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all’articolo 27 alle condizioni stabilite nello stesso articolo;

(o) impegno del richiedente ad accettare che i dati forniti saranno trattati dalla Commissione.

4.           Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati.

5.           Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

a)      la domanda è presentata al servizio doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

b)      la domanda è nazionale;

c)      la domanda contiene le informazioni indicate al paragrafo 3. Il richiedente è tuttavia autorizzato ad omettere i dati di cui al paragrafo 3, lettere da g) a i).

Sezione 2

Decisioni relative alle domande di intervento

Articolo 7

Trattamento delle domande

1.           Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dall’invio della notifica.

In tali casi il termine di cui all’articolo 8, primo comma, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2.           Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente respinge la domanda.

3.           Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda.

Articolo 8

Notifica di decisioni che accolgono o respingono domande di intervento

Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno comunicato in precedenza al richiedente la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa.

Articolo 9

Decisioni relative alle domande di intervento

1.           Le decisioni di accoglimento di una domanda nazionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dalla data della loro adozione.

2.           Le decisioni di accoglimento di una domanda unionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto come segue:

(a) nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, dalla data di adozione;

(b) in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l’intervento delle autorità doganali, a decorrere dalla data della notifica alle autorità doganali in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell’articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 10

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

1.           In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Detto periodo inizia dalla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda e non è superiore a un anno.

2.           Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, che non contengono i dati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere da g) a i), sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci.

3.           Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Articolo 11

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

1.           Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale che ha preso la decisione iniziale può prorogare detto periodo su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

2.           Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza della decisione, il servizio doganale competente può rifiutare la proroga.

3.           La richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire riporta eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

4.           Il servizio doganale competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario della decisione di accoglimento della domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta.

5.           La proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dalla data di adozione della decisione di accoglimento della proroga e non è superiore a un anno.

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

6.           Al destinatario della decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda di proroga.

7.           La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 12

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richiesta del destinatario della stessa.

Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell’aggiungere diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all’articolo 5.

Articolo 13

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

1.           Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro le seguenti decisioni subito dopo la loro adozione:

(a) le proprie decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;

(b) le proprie decisioni che revocano decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;

(c) le proprie decisioni che modificano decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;

(d) le proprie decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.           Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati in detta domanda:

(a) decisioni di accoglimento di una domanda unionale;

(b) decisioni che revocano decisioni di accoglimento di una domanda unionale;

(c) decisioni che modificano decisioni di accoglimento di una domanda unionale;

(d) decisioni che prorogano o rifiutano di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;

(e) decisioni che sospendono gli interventi delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.

Il servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette immediatamente tali decisioni ai propri uffici doganali.

3.           Una volta istituita la banca dati centrale della Commissione di cui all’articolo 31, paragrafo 3, tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di intervento, i documenti di accompagnamento e le notifiche tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite tale banca dati.

Articolo 14

Obblighi di notifica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica al servizio doganale competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni:

a)           un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella domanda ha cessato di avere effetto;

b)           il destinatario della decisione cessa per altri motivi di essere la persona avente facoltà di presentare la domanda;

c)           sono state apportate modifiche alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 15

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

1.           Se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all’articolo 19, il servizio doganale competente può:

a)      sospendere la decisione di accoglimento della domanda nello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate fino allo scadere del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;

b)      rifiutare di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.           Il servizio doganale competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione:

a)      non adempie ai propri obblighi di notifica a norma dell’articolo 14;

b)      non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni;

c)      non adempie ai propri obblighi a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, con riguardo ai costi e alle traduzioni;

d)      non avvia il procedimento previsto all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 4, o all’articolo 24, paragrafo 9.

Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l’intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale

Articolo 16

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell’accoglimento di una domanda

1.           Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse adottano una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci.

2.           Prima di adottare la decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, immagini degli stessi.

3.           Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.

4.           Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci entro un giorno lavorativo dall’adozione della loro decisione.

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all’articolo 20 per quanto riguarda merci diverse dalle merci contraffatte e dalle merci usurpative e all’articolo 23 per quanto riguarda merci contraffatte e merci usurpative.

5.           Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso immagini degli articoli.

6.           Se più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate ad informarne più di una.

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci senza accoglimento di una domanda

1.           Se durante un intervento in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o bloccare tali merci prima che sia stata loro notificata una decisione di accoglimento di una domanda relativa a tali merci.

2.           Prima di adottare la decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali immagini degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

3.           Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.

4.           Le autorità doganali notificano la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci.

5.           Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

a)      se non hanno identificato nessuna persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale, entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;

b)      se non hanno ricevuto o hanno respinto una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5.

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci entro un giorno lavorativo dall’adozione di tale decisione.

6.           Il presente articolo non si applica alle merci deperibili.

Articolo 18

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1.           Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

2.           Le autorità doganali possono prelevare campioni e fornire campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest’ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Se le circostanze lo consentono, i campioni sono restituiti una volta ultimata l’analisi tecnica e prima che le merci siano svincolate o sbloccate.

3.           Le autorità doganali comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, il nome e l’indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l’origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

4.           Le condizioni di magazzinaggio delle merci nel periodo di sospensione dello svincolo o del blocco, incluse le disposizioni relative ai costi, sono decise dai singoli Stati membri.

Articolo 19

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda che ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, può utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini:

a)           avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b)           chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all’articolo 20, paragrafo 3, o all’articolo 23, paragrafo 3.

Sezione 2

Avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Articolo 20

Avvio del procedimento

1.           Se merci diverse da quelle contemplate agli articoli 23 e 24 sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine per avviare il procedimento di cui al primo comma è di tre giorni lavorativi dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

2.           Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha loro trasmesso, entro i termini di cui al paragrafo 1, informazioni in merito a quanto segue:

a)      l’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b)      un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che prevede l’abbandono delle stesse a fini di distruzione.

3.           Se esiste un accordo per abbandonare le merci a fini di distruzione come indicato al paragrafo 2, lettera b), la distruzione è effettuata sotto controllo doganale a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato nella legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte.

4.           In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Nel caso di merci deperibili, il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non può essere prorogato.

Articolo 21

Svincolo anticipato delle merci

1.           Se le autorità doganali sono state informate dell’avvio del procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità o un diritto di tutela di una nuova varietà vegetale è stato violato e il termine previsto all’articolo 20 è scaduto, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco.

Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)      il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia;

b)      l’autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;

c)      tutte le formalità doganali sono state espletate.

2.           La garanzia di cui al paragrafo 1, lettera a), è fornita dal dichiarante o dal detentore delle merci entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data in cui le autorità doganali ricevono la richiesta di cui al paragrafo 1.

3.           Le autorità doganali fissano la garanzia ad un importo sufficientemente elevato da proteggere gli interessi del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

4.           La fornitura della garanzia non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Articolo 22

Destinazione doganale vietata per le merci abbandonate a fini di distruzione

1.           Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24 non sono:

a)      immesse in libera pratica;

b)      portate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

c)      esportate;

d)      riesportate;

e)      vincolate a un regime sospensivo;

f)       collocate in una zona franca o in un deposito franco.

2.           Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.

Sezione 3

merci contraffatte e merci usurpative

Articolo 23

Distruzione e avvio del procedimento

1.           Le merci sospettate di essere contraffatte o usurpative possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha informato le autorità doganali per iscritto del proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle;

(b) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

2.           Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

Dette autorità informano di conseguenza il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Se il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali informano dell’obiezione il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

3.           La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.

4.           Se non si giunge a un accordo sulla distruzione, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare i termini di cui al primo comma di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Detti termini non sono prorogabili in caso di merci deperibili.

5.           Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

(a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera a);

(b) l’avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4.

Articolo 24

Procedura specifica per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

1.           Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a) le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;

(b) le merci non sono deperibili;

(c) le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;

(d) le merci sono trasportate in piccole spedizioni.

2.           Non si applicano l’articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2.

3.           Le autorità doganali che, entro un giorno lavorativo dalla sua adozione, notificano la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, informano il dichiarante o il detentore delle merci:

a)      della loro intenzione di distruggere le merci;

b)      dei diritti del dichiarante o del detentore delle merci indicati ai paragrafi 4 e 5.

4.           Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro 20 giorni lavorativi dall’invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

5.           Le merci interessate possono essere distrutte se, entro 20 giorni dall’invio della decisione di sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

6.           Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

7.           La distruzione è effettuata sotto controllo doganale e a spese delle autorità doganali.

8.           Se il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso immagini degli stessi.

9.           Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha trasmesso informazioni sull’avvio del procedimento volto a determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall’invio delle informazioni di cui al paragrafo 8.

10.         Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 30, relativi alle soglie che definiscono le piccole spedizioni ai fini del presente articolo.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI

Articolo 25

Responsabilità delle autorità doganali

Fatta salva la legislazione applicabile degli Stati membri, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto di risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

Articolo 26

Responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione di accoglimento della domanda o se in seguito emerge che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda è responsabile nei confronti delle persone coinvolte in una situazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

Articolo 27

Costi

1.           Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall’amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 23.

2.           Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di accoglimento della domanda di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

3.           Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni chieste dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 28

Sanzioni amministrative

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni amministrative da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione al massimo sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

CAPO V

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito agli articoli 247 bis e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di poteri di cui all’articolo 24, paragrafo 10, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di poteri di cui all’articolo 24, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 10, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non vi hanno mosso obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni relative a una domanda di intervento

1.           I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a)      le domande di intervento, eventualmente corredate di fotografie, immagini e opuscoli;

b)      le decisioni di accoglimento delle domande;

c)      le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;

d)      l’eventuale sospensione di una decisone di accoglimento di una domanda.

2.           Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, fra cui i dati relativi alle merci, al diritto di proprietà intellettuale, alle procedure e al trasporto.

3.           Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione.

4.           La Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 32

Disposizioni sulla protezione dei dati

1.           Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001[26] e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

2.           Il trattamento dei dati personali da parte della autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE[27] e sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all’articolo 28 della direttiva citata.

Articolo 33

Periodi, date e scadenze

Si applicano le norme relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabilite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio[28].

Articolo 34

Reciproca assistenza amministrativa

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal XX-XX-20XX.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

Le domande di intervento accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire e non sono prorogate.

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 24, paragrafi da 1 a 9, si applica a decorrere dal XX.XX.20XX.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Comunicazione della Commissione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Bruxelles, COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

[2]               Comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011: Atto per il mercato unico COM(2011) 206.

[3]               Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria (GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1).

[4]               Risoluzione del Consiglio, del 16 marzo 2009, relativa al piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 (GU C 71 del 25.3.2009, pag. 1).

[5]               Comunicazione della Commissione dell’11 novembre 2010: “Verso un atto per il mercato unico” - COM(2010) 608 definitivo/2.

[6]               GU C

[7]               GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1.

[8]               GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

[9]               GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[10]             GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[11]             Risoluzione 2008/2133/INI.

[12]             GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

[13]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[14]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[15]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[16]             GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

[17]             GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30.

[18]             GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

[19]             GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

[20]             GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

[21]             GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

[22]             GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

[23]             GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

[24]             GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

[25]             GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

[26]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[27]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[28]             GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.