52011PC0137




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 21.3.2011

COM(2011) 137 definitivo

2008/0090 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

RELAZIONE

1. Il 30 aprile 2008 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001[1]. Sebbene la relazione votata dal Parlamento europeo contenesse numerosissimi emendamenti, il Parlamento ha deciso di non mettere ai voti la relativa risoluzione legislativa. Di conseguenza non esiste una posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

2. Il nuovo Parlamento eletto all’indomani delle elezioni europee del giugno 2009 ha ripreso i lavori sulla proposta legislativa conformemente all’articolo 214 del suo regolamento. A maggio 2010 un progetto di relazione modificato ha intrapreso l’iter parlamentare: la commissione “Affari costituzionali” e la commissione “Petizioni” hanno emesso il loro parere sulla proposta della Commissione rispettivamente il 30 novembre 2010 e il 1° dicembre 2010, mentre la commissione “Libertà civili” non ha ancora adottato una proposta di relazione. Non è stata stabilita alcuna data entro la quale il Parlamento europeo adotterà la posizione in prima lettura.

3. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la base giuridica per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è diventato l’articolo 15, paragrafo 3, della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che estende il diritto di accesso ai documenti di tutte le istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione. La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato soltanto allorché esercitano funzioni amministrative. Il presente regolamento si applica direttamente solo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La sua applicazione è tuttavia estesa alle agenzie in forza di specifiche disposizioni presenti nei relativi atti istitutivi. Una serie di istituzioni e organi ha inoltre adottato, su base volontaria, atti che disciplinano l’accesso del pubblico ai rispettivi documenti in forza di norme identiche o analoghe a quelle del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4. Per tener conto, come si è detto, dell’estensione del campo di applicazione istituzionale del diritto di accesso al pubblico, la Commissione ha inserito la proposta del 30 aprile 2008 di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nella comunicazione “Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso”[2] affinché i colegislatori potessero includere la modifica dettata dal nuovo trattato nella procedura legislativa ordinaria in corso.

5. Ad oltre un anno dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, non si prospetta ancora l’adozione di un nuovo regolamento sul pubblico accesso ai documenti che sostituisca il regolamento (CE) n. 1049/2001. Dalle discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio è emersa una profonda differenza di vedute sulle modifiche al testo di base.

6. Anche se, nella pratica, la maggior parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 o una normativa analoga su base volontaria, in forza del trattato vige l’obbligo giuridico di estendere il diritto di accesso ai documenti di tutte le istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

7. Dal momento che la maggior parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea applica il regolamento o una normativa analoga, il campo di applicazione istituzionale del regolamento attualmente in vigore può essere esteso a tutti questi soggetti, fatte salve le limitazioni poste dal trattato per la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti.

8. La Commissione ritiene pertanto necessario modificare quanto prima il regolamento (CE) n. 1049/2001 per estenderne il campo di applicazione istituzionale in linea con l’articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che costituisce la nuova base giuridica per il diritto di accesso ai documenti. La presente modifica lascia impregiudicata la procedura in corso per la rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sulla base della proposta della Commissione dell’aprile 2008.

2008/0090 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

9. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[3], adottato in base all’articolo 255, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, detta i principi generali e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni.

10. Conformemente al dettato del trattato CE, il regolamento (CE) n. 1049/2001 disciplina unicamente il diritto di accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

11. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato sostituito dall’articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

12. Il nuovo disposto sancisce che qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dell’articolo medesimo. Tuttavia, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

13. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è così modificato:

1. all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) stabilire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea, come definite all’articolo 3, lettera c), sancito dall’articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in modo tale da garantire al pubblico l’accesso più ampio possibile;”;

2. all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera c), vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea. Per quanto riguarda la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti, il presente regolamento si applica unicamente quando esse esercitano funzioni amministrative.”;

3. all’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

“c) “istituzioni” qualsiasi istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione europea, compreso il servizio europeo per l’azione esterna.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] COM(2008) 229.

[2] COM(2009) 665.

[3] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.