52010PC0552

/* COM/2010/0552 def. - COD 2010/0289 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 7.10.2010

COM(2010) 552 definitivo

2010/0289 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

RELAZIONE

Di fronte alle inondazioni senza precedenti che hanno devastato il Pakistan, il Consiglio europeo riunito il 16 settembre ha dato ai ministri l'incarico di approvare con urgenza un pacchetto globale di misure a breve, medio e più lungo termine che contribuissero a sostenere la ripresa e il futuro sviluppo del paese. Dette misure dovrebbero includere ambiziose misure commerciali che concedano esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'UE attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan.

Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare nel mese di ottobre una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio per la sospensione unilaterale e per un periodo di tempo limitato dei dazi su determinate importazioni dal Pakistan.

Le concessioni commerciali da offrire al Pakistan devono rappresentare uno sforzo credibile dell'UE e apportare ad esso benefici economici significativi, tenendo conto nel contempo delle sensibilità industriali dell'UE e di altri membri dell'OMC, in particolare quelle dei paesi meno sviluppati.

Il 60% delle esportazioni del Pakistan verso l'UE è costituito da prodotti tessili e di abbigliamento. Di conseguenza, molti dei prodotti per i quali si propone un regime di liberalizzazione sono prodotti tessili e di abbigliamento. Tuttavia, dato che la definizione dei prodotti dovrebbe essere quanto più ampia possibile, sono compresi anche altri prodotti industriali e agricoli in modo da non pregiudicare gli sforzi che il Pakistan sta compiendo per diversificare le sue industrie e le sue esportazioni.

È stato istituito un elenco di 75 linee di prodotti assoggettabili a dazi, che sono importanti per il Pakistan in termini di esportazioni. Le linee dei prodotti prescelte, il cui valore all'importazione ammonta a circa 900 milioni di EUR, rappresentano il 27% delle importazioni UE dal Pakistan (3,3 miliardi di EUR). La liberalizzazione applicata a queste 75 linee di prodotti, una delle quali (quella dell'etanolo) sarebbe assoggettata a un contingente tariffario annuo di 100 000 tonnellate sulla base delle importazioni pregresse, determinerebbe rispetto al 2009 un aumento delle importazioni UE dal Pakistan stimato in circa 100 milioni di EUR e una contestuale riduzione delle entrate derivanti dai dazi doganali per il bilancio dell'UE di poco superiore a 80 milioni di EUR. Questo aumento delle importazioni UE è relativamente modesto se si tiene conto che il valore complessivo delle importazioni di questi prodotti sfiora attualmente i 15 miliardi di EUR, di cui 4 miliardi di EUR circa riguardano importazioni che già entrano nell'UE in esenzione dai dazi. Gli effetti diretti o indiretti sull'occupazione saranno contenuti, visto che l'aumento delle importazioni rispetto al livello attuale della produzione dell'UE sarà basso (0,5%) e dovrebbe anche essere compensato dai benefici derivanti dai prezzi più bassi delle merci importate. Un supporto volto al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero potrà essere fornito, se necessario, nel quadro del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

L'UE dovrà contemporaneamente richiedere un'esenzione dagli obblighi che le derivano dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Una decisione UE relativa alla concessione di preferenze commerciali al Pakistan costituirebbe una violazione del principio base dell'articolo I, paragrafo 1, del GATT (principio della nazione più favorita – NPF) visto che queste preferenze non sarebbero accordate ad altri membri dell'OMC, e dell'articolo XIII sull'applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative. L'UE dovrà pertanto chiedere all'OMC una deroga agli articoli I e XIII del GATT. La richiesta di deroga dovrà essere adottata dal Consiglio generale dell'OMC conformemente all'articolo IX dell'Accordo che istituisce l'OMC.

L'articolo 8 del presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione degli atti di esecuzione. Queste disposizioni potranno essere modificate per renderle conformi al regolamento che sarà adottato, in applicazione dell'articolo 291 TFUE, sulle modalità di controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Nel caso in cui la presente proposta sia adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento sul controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è previsto che i riferimenti in essa contenuti siano intesi, con l'entrata in vigore di tale regolamento, come riferimenti a quest'ultimo.

2010/0289 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 2004[1]. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti.

(2) Nei mesi di luglio e agosto del 2010, a seguito di abbondanti piogge monsoniche, inondazioni devastanti hanno colpito vaste regioni del Pakistan, in particolare le zone del Balochistan, del Khyber Pakhtunkhwa, del Punjab, del Sindh e del Gilgit-Baltistan. Secondo fonti delle Nazioni Unite, a causa delle inondazioni che hanno colpito circa 20 milioni di persone e interessato circa il 20% del territorio del Pakistan, pari ad almeno 160 000 chilometri quadrati, fino a 12 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari d'urgenza.

(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza.

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza e a riprendere la via dello sviluppo.

(5) Il Consiglio europeo, nella dichiarazione sul Pakistan del 16 settembre 2010, ha deciso di dare ai ministri l'incarico di approvare con urgenza un pacchetto globale di misure a breve, medio e lungo termine in grado di contribuire a sostenere la ripresa e il futuro sviluppo del Pakistan e comprendenti tra l'altro ambiziose misure commerciali che sono fondamentali per la ripresa e la crescita economiche.

(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan.

(7) È quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali non produrrebbe effetti negativi di rilievo sul mercato interno dell'Unione, né inciderebbe negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(8) Le preferenze commerciali autonome saranno concesse sotto forma di esenzione dai dazi doganali all'importazione nell'Unione o sotto forma di contingenti tariffari.

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è subordinato al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione deve poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

(10) Per definire le nozioni di "prodotti originari", "certificazione di origine" e "metodi di cooperazione amministrativa" è opportuno applicare le relative disposizioni del titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[2]. Per quanto concerne il cumulo dell'origine, possono tuttavia essere utilizzati solo materiali originari dell'Unione europea. Per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto delle presenti preferenze autonome non si applicano il cumulo regionale né altri tipi di cumulo diversi da quello con materiali originari dell'UE e ciò al fine di garantire che essi subiscano una trasformazione sufficiente in Pakistan.

(11) La concessione di preferenze commerciali autonome al Pakistan richiede una deroga agli obblighi che incombono all'Unione a norma degli articoli I e XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) – deroga che va decisa conformemente all'articolo IX dell'Accordo che istituisce l'OMC.

(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 2011, purché entro tale data l'OMC abbia approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali al 31 dicembre 2013.

(14) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento vanno adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[3].

(15) Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura delle preferenze commerciali autonome. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché possa procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici dell'elenco delle merci cui si applica il regime delle preferenze commerciali autonome,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Regimi preferenziali

1. I prodotti originari del Pakistan di cui all'allegato I sono esenti dai dazi doganali all'importazione nell'Unione.

2. I prodotti originari del Pakistan di cui all'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 3.

Articolo 2 Condizioni di ammissione al regime preferenziale

L'ammissione al beneficio di uno dei regimi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, per quanto concerne il cumulo dell'origine per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto dei regimi di cui all'articolo 1, è consentito unicamente il cumulo con materiali originari dell'UE. Non sono consentiti il cumulo regionale né altri tipi di cumulo, salvo il cumulo con materiali originari dell'UE;

b) il rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

c) i certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan a norma del presente regolamento, recano nella casella 4 la seguente dicitura: "Misura autonoma – regolamento (UE) n. …/2010[4]".

Articolo 3 Contingenti tariffari

1. I prodotti di cui all'elenco dell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tale allegato.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 ed il cui elenco è contenuto nell'allegato II sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4 Modifica degli allegati

La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 5 per modificare gli allegati così da apportarvi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della TARIC.

Articolo 5 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono subordinati alle condizioni stabilite dagli articoli 6 e 7.

Articolo 6 Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 7 Obiezioni ad atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.

Articolo 8 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 9 Sospensione temporanea

1. La Commissione, qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare misure volte a sospendere, in tutto o in parte, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, purché essa abbia preliminarmente:

a) informato il comitato;

b) invitato gli Stati membri ad adottare le misure conservative necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione o per garantire il rispetto da parte del Pakistan dell'articolo 2, paragrafo 1;

c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in relazione all'applicazione dei regimi preferenziali e/o al rispetto dell'articolo 2, paragrafo 1, da parte del Pakistan, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici concessi dal presente regolamento;

d) informato il Pakistan di eventuali decisioni adottate in forza del presente paragrafo, prima che prendano effetto.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare la sospensione delle preferenze o la proroga delle misure di sospensione.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

2. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011 purché le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento siano autorizzate da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio. Qualora l'Organizzazione mondiale del commercio conceda la deroga successivamente al 1º gennaio 2011, esso si applica a decorrere da tale data successiva in cui la deroga prende effetto.

3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Se la deroga è concessa successivamente al 1º gennaio 2011, la data indicata è la data a decorrere dalla quale si applicano le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 2, seconda frase.

4. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013.

5. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Prodotti che beneficiano dell'esenzione dal dazio doganale

I prodotti cui si applicano le misure sono identificati mediante i rispettivi codici NC a otto cifre. Per la designazione delle merci corrispondenti a questi codici si rinvia all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. La designazione delle merci corrispondenti ai codici NC è fornita a mero titolo informativo.

Codice NC | Designazione delle merci |

07123900 | FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI [ECCETTO I FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)] |

41079210 | CUOI PREPARATI DOPO LA CONCIA O DOPO L'ESSICCAZIONE, DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DEPILATI, LATO FIORE, ESCLUSI CUOI E PELLI INTERI |

41079910 | CUOI PREPARATI DOPO LA CONCIA O DOPO L'ESSICCAZIONE, DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DEPILATI, ESCL. CUOI E PELLI INTERI, ESCL. CUOI E PELLI PIENO FIORE NON SPACCATI E LATO FIORE |

42032100 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE DI CUOIO O DI PELLI, NATURALI O RICOSTITUITI, SPECIALI PER PRATICARE GLI SPORT |

42032910 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE DI CUOIO O DI PELLI, NATURALI O RICOSTITUITI, DI PROTEZIONE PER QUALSIASI MESTIERE, DIVERSI DA QUELLI SPECIALI PER PRATICARE GLI SPORT |

42032991 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE, DI CUOIO E DI PELLI, NATURALI O RICOSTITUITI, PER UOMINI E RAGAZZI, DIEERSI DA QUELLI SPECIALI PER PRATICARE GLI SPORT E DA QUELLI DI PROTEZIONE PER QUALSIASI MESTIERE |

42032999 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE DI CUOIO O DI PELLI, NATURALI O RICOSTITUITI, DIVERSI DA QUELLI SPECIALI PER PRATICARE GLI SPORT, DA QUELLI DI PROTEZIONE PER QUALSIASI MESTIERE E DA QUELLI PER UOMINI E RAGAZZI |

52051200 | FILATI DI COTONE, SEMPLICI, DI FIBRE NON PETTINATE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE E AVENTI UN TITOLO INFERIORE A 714,29 DECITEX MA NON A 232,56 DECITEX (SUPERIORE A 14 NM MA NON A 43 NM), NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

52052200 | FILATI DI COTONE, SEMPLICI, DI FIBRE PETTINATE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE E AVENTI UN TITOLO INFERIORE A 714,29 DECITEX MA NON A 232,56 DECITEX (SUPERIORE A 14 NM MA NON A 43 NM), NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

52052300 | FILATI DI COTONE, SEMPLICI, DI FIBRE PETTINATE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE E AVENTI UN TITOLO INFERIORE A 232,56 DECITEX MA NON A 192,31 DECITEX (SUPERIORE A 43 NM MA NON A 52 NM), NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

52052400 | FILATI DI COTONE, SEMPLICI, DI FIBRE PETTINATE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE E AVENTI UN TITOLO INFERIORE A 192,31 DECITEX MA NON A 125 DECITEX (SUPERIORE A 52 NM MA NON A 80 NM), NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

52053200 | FILATI RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CÂBLÉS), DI FIBRE NON PETTINATE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE E AVENTI UN TITOLO DI FILATI SEMPLICI INFERIORE A 714,29 DECITEX MA NON A 232,56 DECITEX (SUPERIORE A 14 NM MA NON A 43 NM DI FILATI SEMPLICI), NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

52054200 | FILATI RITORTI O RITORTI SU RITORTO (CÂBLÉS), DI FIBRE PETTINATE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE E AVENTI UN TITOLO DI FILATI SEMPLICI INFERIORE A 714,29 DECITEX MA NON A 232,56 DECITEX (SUPERIORE A 14 NM MA NON A 43 NM DI FILATI SEMPLICI), NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

52081190 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, GREGGI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 100 G/M2 (ESCL. GARZA PER FASCIATURA) |

52081216 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, GREGGI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO SUPERIORE A 100 G/M2 MA NON A 130 G/M2, DI LARGHEZZA INFERIORE O UGUALE A 165 CM |

52081219 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, GREGGI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO SUPERIORE A 100 G/M2 MA NON A 130 G/M2, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 165 CM |

52081300 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, GREGGI, AD ARMATURA SAIA, COMPRESA L'ARMATURA DIAGONALE, IL CUI RAPPORTO D'ARMATURA NON SUPERA 4 |

52081900 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, GREGGI |

52082190 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, IMBIANCHITI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 100 G/M2 (ESCL. GARZA PER FASCIATURA) |

52082219 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, IMBIANCHITI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO SUPERIORE A 100 G/M2 MA NON A 130 G/M2, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 165 CM |

52082296 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, IMBIANCHITI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO SUPERIORE A 130 G/M2, DI LARGHEZZA INFERIORE O UGUALE A 165 CM |

52082900 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, IMBIANCHITI |

52083900 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, TINTI |

52085100 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, STAMPATI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 100 G/M2 |

52085200 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, STAMPATI, AD ARMATURA A TELA, DI PESO SUPERIORE A 100 G/M2 |

52085990 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, STAMPATI |

52091100 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI, IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, GREGGI, AD ARMATURA A TELA |

52091200 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, GREGGI, AD ARMATURA SAIA, COMPRESA L'ARMATURA DIAGONALE, IL CUI RAPPORTO D'ARMATURA NON SUPERA 4 |

52091900 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85 % DI COTONE, GREGGI |

52092200 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, IMBIANCHITI, AD ARMATURA SAIA, COMPRESA L'ARMATURA DIAGONALE, IL CUI RAPPORTO D'ARMATURA NON SUPERA 4 |

52092900 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, IMBIANCHITI |

52093200 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI, AD ARMATURA SAIA, COMPRESA L'ARMATURA DIAGONALE, IL CUI RAPPORTO D'ARMATURA NON SUPERA 4 |

52093900 | ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2 , TINTI, AD ARMATURA A TELA |

52111200 | TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI MENO DI 85%, IN PESO, DI COTONE, MISTI PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, AD ARMATURA SAIA, COMPRESA L'ARMATURA DIAGONALE, IL CUI RAPPORTO D'ARMATURA NON SUPERA 4 |

54078100 | TESSUTI, CONTENENTI MENO DI 85%, IN PESO, DI FILAMENTI SINTETICI, INCLUSI I TESSUTI OTTENUTI CON MONIFILAMENTI SINTETICI DI 67 DECITEX O PIÙ, DI CUI LA PIÙ GRANDE DIMENSIONE DELLA SEZIONE TRASVERSALE NON È SUPERIORE A 1 MM, MISTI PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON COTONE, GREGGI O IMBIANCHITI |

54078200 | TESSUTI, CONTENENTI MENO DI 85%, IN PESO, DI FILAMENTI SINTETICI, INCLUSI I TESSUTI OTTENUTI CON MONIFILAMENTI SINTETICI DI 67 DECITEX O PIÙ, DI CUI LA PIÙ GRANDE DIMENSIONE DELLA SEZIONE TRASVERSALE NON È SUPERIORE A 1 MM, MISTI PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON COTONE, TINTI |

55095300 | FILATI DI FIBRE SINTETICHE IN FIOCCO (DIVERSI DAI FILATI PER CUCIRE), MISTI PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON COTONE, NON CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |

55131120 | TESSUTI DI FIBRE SINTETICHE IN FIOCCO, CONTENENTI MENO DI 85%, IN PESO, DI TALI FIBRE, MISTE PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON COTONE, DI PESO NON SUPERIORE A 170 G/M2 , AD ARMATURA A TELA , GREGGI O IMBIANCHITI, DI LARGHEZZA INFERIORE O UGUALE A 165 CM |

55132100 | TESSUTI DI FIBRE SINTETICHE IN FIOCCO, CONTENENTI MENO DI 85%, IN PESO, DI TALI FIBRE, MISTE PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON COTONE, DI PESO NON SUPERIORE A 170 G/M2 , AD ARMATURA A TELA , TINTI |

55134100 | TESSUTI DI FIBRE SINTETICHE IN FIOCCO, CONTENENTI MENO DI 85%, IN PESO, DI TALI FIBRE, MISTE PRINCIPALMENTE O UNICAMENTE CON COTONE, DI PESO NON SUPERIORE A 170 G/M2 , STAMPATI |

61012090 | GIACCHE A VENTO (ANORAK), GIUBBOTTI E SIMILI, A MAGLIA, PER UOMO O RAGAZZO |

61033200 | GIACCHE DI COTONE, A MAGLIA, PER UOMO O RAGAZZO |

61034200 | PANTALONI, TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES), PANTALONI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO E "SHORTS" (DIVERSI DA QUELLI DA BAGNO), A MAGLIA, DI COTONE, PER UOMO O RAGAZZO |

61072100 | CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI A MAGLIA, PER UOMO O RAGAZZO, DI COTONE |

61083100 | CAMICIE DA NOTTE E PIGIAMI A MAGLIA, PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |

61099020 | T-SHIRTS E CANOTTIERE (MAGLIETTE), A MAGLIA, DI LANA O DI PELI FINI O FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI |

61112090 | INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA, PER BAMBINI PICCOLI DI COTONE (DIVERSI DA GUANTI, MEZZOGUANTI E CUFFIE) |

61121200 | TUTE SPORTIVE, A MAGLIA, DI FIBRE SINTETICHE |

61159500 | CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX] |

61161020 | GUANTI A MAGLIA, IMPREGNATI, SPALMATI O RICOPERTI DI GOMMA |

61161080 | MEZZOGUANTI E MUFFOLE A MAGLIA, IMPREGNATI, SPALMATI O RICOPERTI DI MATERIA PLASTICA O DI GOMMA, E GUANTI A MAGLIA, IMPREGNATI, SPALMATI O RICOPERTI DI MATERIA PLASTICA |

61169200 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE, A MAGLIA, DI COTONE |

61169300 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE, A MAGLIA, DI FIBRE SINTETICHE |

62019300 | GIACCHE A VENTO (ANORAK), GIUBBOTTI E SIMILI, PER UOMO O RAGAZZO, DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI |

62034319 | PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO), PER UOMO O RAGAZZO, DI FIBRE SINTETICHE (NON DA LAVORO) |

62042280 | COMPLETI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE (NON DA LAVORO) |

62046231 | PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO) |

62046290 | PANTALONI CORTI "SHORTS", DI COTONE, PER DONNA O RAGAZZA |

62079100 | CAMICIOLE, ACCAPPATOI DA BAGNO, VESTI DA CAMERA E MANUFATTI SIMILI, PER UOMO O RAGAZZO, DI COTONE |

62089100 | CAMICIOLE E CAMICIE DA GIORNO, SLIPS E MUTANDINE, CAMICIE DA NOTTE, ACCAPPATOI DA BAGNO, VESTI DA CAMERA E MANUFATTI SIMILI, PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |

62114290 | INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |

62114310 | GREMBIULI, CAMICIOTTI ED ALTRI INDUMENTI DA LAVORO, PER DONNA O RAGAZZA, DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI |

62160000 | GUANTI, MEZZOGUANTI E MUFFOLE |

63026000 | BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE |

63029100 | BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, DI COTONE (DIVERSA DA QUELLA IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA) |

63039100 | TENDINE, TENDE E TENDE PER INTERNI; MANTOVANE E TENDAGGI PER LETTO, DI COTONE (DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA) |

63039290 | TENDINE, TENDE E TENDE PER INTERNI; MANTOVANE E TENDAGGI PER LETTO, DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI (DIVERSI DA QUELLI DI STOFFE NON TESSUTE E DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA) |

63039990 | TENDINE, TENDE E TENDE PER INTERNI; MANTOVANE E TENDAGGI PER LETTO, NON DI COTONE, NON DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, NON DI STOFFE NON TESSUTE E NON A MAGLIA |

63049200 | ALTRI MANUFATTI PER L'ARREDAMENTO, DI COTONE, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA |

63071090 | TELE E STROFINACCI, ANCHE SCAMOSCIATI E ARTICOLI SIMILI PER LE PULIZIE, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA E DA QUELLI DI STOFFE NON TESSUTE |

63079099 | ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI, COMPRESI I MODELLI DI VESTITI, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA E DA QUELLI DI FELTRO |

64039993 | CALZATURE CON SUOLE ESTERNE DI GOMMA, DI MATERIA PLASTICA O DI CUOIO RICOSTITUITO E CON TOMAIE DI CUOIO NATURALE, CON SUOLE INTERNE DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 CM, NON RICONOSCIBILI COME CALZATURE PER UOMO O PER DONNA, DIVERSE DALLE CALZATURE PER LO SPORT E DALLE CALZATURE CON PUNTALE PROTETTIVO DI METALLO, CHE NON RICOPRONO LA CAVIGLIA, SENZA SUOLA PRINCIPALE DI LEGNO (E SENZA SUOLA INTERNA), DIVERSE DALLE CALZATURE LA CUI MASCHERINA È FORMATA DA STRISCE O PRESENTA UNO O PIÙ INTAGLI, DIVERSE DALLE PANTOFOLE |

64039996 | CALZATURE CON SUOLE ESTERNE DI GOMMA, DI MATERIA PLASTICA O DI CUOIO RICOSTITUITO E CON TOMAIE DI CUOIO NATURALE, CON SUOLE INTERNE DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 CM, PER UOMO, DIVERSE DALLE CALZATURE PER LO SPORT E DALLE CALZATURE CON PUNTALE PROTETTIVO DI METALLO, CHE NON RICOPRONO LA CAVIGLIA, SENZA SUOLA PRINCIPALE DI LEGNO (E SENZA SUOLA INTERNA), DIVERSE DALLE CALZATURE LA CUI MASCHERINA È FORMATA DA STRISCE O PRESENTA UNO O PIÙ INTAGLI, DIVERSE DALLE PANTOFOLE |

64039998 | CALZATURE CON SUOLE ESTERNE DI GOMMA, DI MATERIA PLASTICA O DI CUOIO RICOSTITUITO E CON TOMAIE DI CUOIO NATURALE, CON SUOLE INTERNE DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 CM, PER DONNA, DIVERSE DALLE CALZATURE PER LO SPORT E DALLE CALZATURE CON PUNTALE PROTETTIVO DI METALLO, CHE NON RICOPRONO LA CAVIGLIA, SENZA SUOLA PRINCIPALE DI LEGNO (E SENZA SUOLA INTERNA), DIVERSE DALLE CALZATURE LA CUI MASCHERINA È FORMATA DA STRISCE O PRESENTA UNO O PIÙ INTAGLI, DIVERSE DALLE PANTOFOLE |

ALLEGATO II

Prodotto cui si applica il contingente tariffario annuo in esenzione da dazi (articolo 3)

I prodotti cui si applicano le misure sono identificati mediante i rispettivi codici NC a otto cifre. Per la designazione delle merci corrispondenti a questi codici si rinvia all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. La designazione delle merci corrispondenti ai codici NC è fornita a mero titolo informativo.

Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | 2011 | 2012 | 2013 |

09.2401 | 2207 1000 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol | 100 000 tonnellate | 100 000 tonnellate | 100 000 tonnellate |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 14 079,7 milioni di EUR (B2010)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Proposta senza incidenza finanziaria

( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[5] | 2010 | 2011 |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | - | - 61,8 |

Situazione a seguito dell'azione |

2012 | 2013 | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo 120 | - 61,8 | - 61,8 |

4. MISURE ANTIFRODE

Il regolamento prevede che l'ammissione del Pakistan al beneficio del regime preferenziale sia subordinata al rispetto, da parte del Pakistan medesimo, delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate, al rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa e alla partecipazione a una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire qualsiasi rischio di frode.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Le perdite in termini di entrate doganali sono calcolate come la differenza tra le entrate doganali sulla base delle importazioni attuali dell'UE e dei dazi applicati al Pakistan (il valore delle importazioni UE dal Pakistan oggetto della proposta è inferiore a 900 milioni di EUR) e le entrate doganali che sarebbero realizzate se le importazioni dal Pakistan fossero liberalizzate. Il risultato di questo calcolo è una perdita stimata delle entrate doganali pari a 77,6 milioni di EUR. A questo dato va aggiunta la deviazione dei flussi commerciali (per paese e per prodotto) che potrebbe dar luogo a una perdita di entrate per 6,7 milioni di EUR.

In totale la perdita lorda dei dazi doganali ammonta a 82,4 milioni di EUR, ma la perdita netta sarebbe del 25% inferiore (spese di riscossione degli Stati membri), pari cioè a 61,8 milioni di EUR. Questi dati si fondano sul presupposto che il Pakistan stia attualmente utilizzando appieno il suo accesso preferenziale al mercato dell'UE. Per convertire questi dati su base annua, i flussi di scambi commerciali si assumono costanti.

[1] GU L 378 del 23.12.2004, pag. 22.

[2] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[4] GU L xxx del xx.xx.xxxx, pag. x.

[5] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.