Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti /* COM/2010/0393 def. - COD 2009/0153 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 19.7.2010 COM(2010)393 definitivo 2009/0153 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti RELAZIONE Il 15 ottobre 2009 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2009) 541 definitivo). La proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo in data 16 ottobre 2009 (2009/0153/CNS). Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, la proposta è passata alla procedura legislativa ordinaria (2009/0153/COD). Al momento dell'elaborazione della proposta non vi era motivo di ipotizzare modifiche delle disposizioni in materia di "comitatologia" di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 708/2007. Tuttavia, nel corso delle discussioni in seno alla commissione per la pesca del Parlamento europeo e del Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" del Consiglio, è stata sollevata la questione di un'eventuale trasformazione della procedura di gestione di cui all'articolo 24 in poteri delegati. È effettivamente opportuno allineare le suddette disposizioni in materia di "comitatologia" alle nuove disposizioni dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai poteri delegati nonché a quelle dell'articolo 291 del TFUE riguardo alle competenze di esecuzione: ciò renderà il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio pienamente coerente con il nuovo assetto decisionale previsto dal TFUE. Occorre pertanto modificare in tal senso la proposta iniziale della Commissione. Per quanto attiene ai poteri delegati, le modifiche proposte seguono l'impostazione definita nella comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009) 673 definitivo). È inoltre opportuno modificare la proposta iniziale della Commissione per precisare alcune definizioni (ad esempio "impianto di acquacoltura chiuso"), per chiarire alcune disposizioni (collocazione degli impianti a distanza di sicurezza dalle acque aperte) e per apportarvi alcuni miglioramenti redazionali. La proposta modificata non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. 2009/0153 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti IL CONSIGLIO PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 708/2007[4] istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. L'articolo 2, paragrafo 7, stabilisce che l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possano, in futuro, essere esonerate dal richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche. (2) Dall'azione coordinata "Environmental impacts of alien species in aquaculture" (IMPASSE), finanziata dalla Comunità, emerge una nuova definizione operativa di "impianto di acquacoltura chiuso". Per tali impianti il grado di rischio connesso con le specie esotiche e localmente assenti potrebbe ridursi ad un livello accettabile se le possibilità di fuga degli organismi da allevare e degli organismi non bersaglio diminuissero mediante l'adozione di misure adeguate durante il trasporto e l'applicazione di protocolli perfettamente definiti negli impianti riceventi. L'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi devono essere esonerate dal requisito dell'autorizzazione solo se tali condizioni sono soddisfatte. (3) Occorre quindi modificare la definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 708/2007 aggiungendo le caratteristiche specifiche destinate a garantire la sicurezza biologica degli impianti di cui trattasi. (4) Gli Stati membri devono redigere un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio. A fini di trasparenza, l'elenco deve essere pubblicato ed aggiornato periodicamente su un sito web appositamente messo a punto a norma del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione[5]. (5) Oltre a tali modifiche sono necessari ulteriori adeguamenti del regolamento, in particolare per eliminare i riferimenti agli "impianti di acquacoltura chiusi" dalla definizione di "movimento routinario" e dall'allegato I. (6) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato, con riferimento ai seguenti elementi del regolamento (CE) n. 708/2007: le linee guida indicative di cui all'articolo 6, le procedure e i criteri minimi per la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 9, le condizioni di quarantena di cui all'articolo 15, l'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 5, come stabilito agli allegati I, II, III e IV, nonché le condizioni necessarie per l'aggiunta di specie all'allegato IV, come previsto all'articolo 24, paragrafo 2. (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 708/2007, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 708/2007 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: "7. I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio. Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 Ll'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione."; 2) l'articolo 3 è modificato come segue: a) il punto 3 è sostituito dal seguente testo: "3. "impianto di acquacoltura chiuso": un impianto situato sulla terraferma a) in cui: i) l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua e ii) gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare e trattati in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; b) e che: i) impedisca le perdite di esemplari allevati o materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori ambientali quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l'impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un'adeguata valutazione da parte delle autorità competenti) e ii) impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo; e iii) garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;"; b) il punto 16 è sostituito dal seguente testo: "16. "movimento routinario": il movimento di organismi acquatici a partire da un'origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull'ambiente;"; 3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: "Le autorità competenti degli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che: a) gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 3, e b) il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio."; 4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente testo: " Articolo 14 Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell'autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. Non sono considerati routinari iI movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati routinari o non routinari in base alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7."; 5) l'articolo 24 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 bis , la Commissione può adottare modifiche degli allegati I, II, III e IV del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, nonché disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per aggiungere specie all'allegato IV, secondo il disposto del paragrafo 2."; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis : "1 bis . Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità alle disposizioni del presente regolamento.";c) il paragrafo 3 è soppresso; d) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere specie all'allegato IV mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 bis ."; e) il paragrafo 5 è soppresso; f) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis : "La Commissione può adottare le modalità di applicazione dei paragrafi 4 e 6, in particolare i formati, i contenuti e le caratteristiche delle domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di specie e le informazioni da fornire a sostegno di tali domande, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002."; 6) sono inseriti i seguenti articoli 24 bis , 24 ter e 24 quater : "Articolo 24 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater . Articolo 24 ter Revoca della delega 1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 24 quater Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese. 2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."; 7) l'allegato I è modificato come segue: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente testo: "Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca."; b) la sezione D (Interazione con le specie autoctone) è modificata come segue: — il punto 1 è sostituito dal seguente testo: "1) Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell'organismo introdotto in caso di fuga?", — il punto 6 è sostituito dal seguente testo: "6) Gli organismi introdotti sopravvivranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l'introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale?". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente [1] …, pag. … [2] …, pag. … [3] …, pag. … [4] GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1. [5] GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.