Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive /* COM/2010/0372 final - NLE 2010/0220 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 20.7.2010 COM(2010) 372 definitivo 2010/0220 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive {SEC(2010) 850} {SEC(2010) 851} RELAZIONE 1. Contesto della proposta Gli aiuti all'industria carboniera dell'UE sono disciplinati da uno strumento giuridico specifico del settore: il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera[1] (“il regolamento industria carboniera”). Il regolamento industria carboniera scade il 31 dicembre 2010. In mancanza di un nuovo quadro giuridico che autorizzi talune tipologie specifiche di aiuti di Stato all'industria carboniera, gli Stati membri possono concedere aiuti solo nei limiti previsti dalla regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, applicabile a tutti i settori. Rispetto al regolamento industria carboniera, la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato riduce significativamente le possibilità di aiuti di Stato all'industria carboniera, in particolare, ma non soltanto, per gli aiuti alla produzione. Tuttavia, alcuni Stati membri sostengono costi di produzione molto elevati rispetto ai prezzi, correnti e previsti, sul mercato mondiale e hanno quindi una produzione non competitiva dal punto di vista economico, ad oggi e ancora più probabilmente in futuro. La produzione sovvenzionata di carbone ha solo un impatto marginale sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE (sebbene a livello dei singoli Stati membri la situazione vari). Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone fossile al mix energetico complessivo dell'UE limita fortemente la capacità di tali sovvenzioni di compensare le interruzioni dell'approvvigionamento, sia di carbone sia di altre fonti energetiche. La produzione sovvenzionata di carbone rappresenta soltanto il 5,1% della produzione di elettricità dell'UE. Prendendo in considerazione unicamente gli aiuti destinati a coprire le perdite di produzione, questa percentuale scende all'1,4% (anche se può essere maggiore per singoli Stati membri). Poiché tuttavia la scadenza del regolamento industria carboniera obbligherà alcuni Stati membri a chiudere le proprie miniere di carbone fossile, essi dovranno affrontare le conseguenze sociali e regionali. Data la concentrazione regionale delle miniere di carbone (ad esempio la zona della Ruhr in Germania, il nord-ovest della Spagna, la valle del Jiu in Romania), l'impatto sociale della chiusura simultanea delle miniere può essere considerevole. Prendendo in considerazione l'indotto, i posti di lavoro a rischio potrebbero arrivare a 100 000. Un'immediata chiusura delle miniere a seguito di una cessazione improvvisa delle sovvenzioni riverserebbe sui mercati regionali del lavoro un flusso enorme di minatori licenziati che non potrebbero essere reinseriti rapidamente in altri settori e rischierebbero quindi di rimanere disoccupati a lungo termine. Per quanto riguarda l'ambiente, occorre inoltre considerare che la chiusura di una miniera richiede una serie di misure per il ripristino del sito minerario, quali la rimozione dalla miniera delle attrezzature per lo sfruttamento, il risanamento del sito, i lavori per la sicurezza sotterranea, l'eduzione delle acque reflue ecc. Se l'impresa continua a svolgere attività estrattive o altre attività economiche, i finanziamenti statali potrebbero costituire aiuti di Stato e le altre attività dell'impresa potrebbero essere compromesse se l'impresa dovesse sostenere tali costi da sola. La presente proposta intende offrire agli Stati membri un quadro giuridico che consenta loro di affrontare in maniera più efficace i possibili effetti negativi della chiusura delle miniere a seguito della graduale eliminazione delle sovvenzioni, specialmente riguardo agli aspetti sociali e ambientali, pur minimizzando le distorsioni della concorrenza sul mercato interno. 2. Consultazione pubblica Fra il 13 maggio e il 15 luglio 2009 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica su Internet. A tal fine, i servizi della Commissione hanno pubblicato, sul sito Internet della Commissione, un documento di consultazione che descriveva il problema in questione, gli obiettivi strategici e le varie opzioni strategiche sulle quali le parti interessate erano invitate a presentare osservazioni. Inoltre, il Comitato di dialogo sociale settoriale "Industrie estrattive" è stato consultato nella riunione plenaria del 4 giugno 2009. La Commissione ha ricevuto 60 contributi. In generale, le parti sociali dell'industria carboniera e dell'industria che produce le attrezzature per lo sfruttamento sono favorevoli a proseguire le categorie di aiuti di Stato attualmente ammesse in base al regolamento industria carboniera. Esse chiedono almeno un nuovo regime UE in materia di aiuti di Stato per la riduzione dell'attività nonché aiuti per la chiusura delle miniere e per gli oneri residui. Al contrario, le organizzazioni ambientali non sono favorevoli a un nuovo regime di aiuti di Stato specifico per il settore del carbone. Esse sostengono che gli aiuti di Stato all'industria carboniera incidono negativamente sulla produzione energetica da fonti pulite, sostenibili e rinnovabili e non incentivano l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Esse affermano che nel settore delle energie rinnovabili potrebbero essere creati più posti di lavoro di quelli che andrebbero persi nel settore carboniero. La maggior parte dei governi degli Stati membri produttori di carbone sono favorevoli sia a prorogare l'attuale regolamento industria carboniera sia a un nuovo regolamento che autorizzi almeno una parte degli aiuti attualmente previsti. Alcuni Stati membri produttori di carbone si sono dimostrati meno preoccupati, o perché attualmente non concedono aiuti di Stato o perché ritengono che la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato sia sufficiente per fornire sostegno all'industria carboniera. 3. Valutazione d'impatto La Commissione europea ha valutato varie opzioni strategiche per affrontare i possibili effetti negativi di un’eventuale chiusura delle miniere a seguito di una graduale eliminazione delle sovvenzioni, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sociali e ambientali. Opzione 1: scenario di base Secondo lo scenario di base, la Commissione non proporrebbe un nuovo strumento giuridico settoriale applicabile dopo la scadenza del regolamento industria carboniera. Dal 2011 il settore del carbone fossile sarebbe disciplinato solamente dalla regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato. Opzione 2: orientamenti della Commissione Secondo l'opzione 2, la Commissione adotterebbe degli orientamenti, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che sarebbero simili a quelli adottati nei settori siderurgico e della costruzione navale e consentirebbero agli Stati membri di accordare un sostegno limitato alla copertura dei pagamenti delle imprese carboniere ai minatori licenziati o che accettano la pensione anticipata a causa della chiusura della miniere, le spese per fornire consulenza a tali lavoratori e i costi di riqualificazione professionale. Gli aiuti possono anche coprire le spese per portare a termine i contratti in corso (per un massimo di 6 mesi) o le spese per rescinderli, se inferiori. Potrebbero coprire altresì le spese sostenute per l'immediato risanamento e ripristino dei siti produttivi ma non quelle, talvolta considerevoli, per il ripristino del sottosuolo in quanto la portata e la durata (a volte anche molto lunga) di tali operazioni eccederebbero quanto può essere autorizzato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Opzione 3: regolamento del Consiglio che autorizza aiuti al funzionamento di durata limitata (aiuti per la chiusura) Secondo l'opzione 3, la Commissione elaborerebbe una proposta di regolamento del Consiglio sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE. Il regolamento autorizzerebbe gli Stati membri a concedere aiuti al funzionamento regressivi volti a coprire le perdite alla produzione corrente, purché accompagnati da un sistematico smantellamento delle attività nel quadro di un piano di chiusura delle miniere ben definito (solo per le miniere già oggi esistenti). Questo comporterebbe una progressiva eliminazione degli aiuti al funzionamento nell'arco di un periodo massimo di 10 anni. Opzione 4: regolamento del Consiglio che autorizza aiuti alla copertura di oneri eccezionali (oneri sociali e ambientali residui) Secondo l'opzione 4, la Commissione elaborerebbe una proposta di regolamento del Consiglio sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE. Tale regolamento autorizzerebbe gli Stati membri a concedere aiuti per gli oneri sociali e ambientali connessi alla chiusura delle miniere di carbone, quali gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali e le spese connesse al ripristino dei vecchi siti minerari, di cui all'allegato dell'attuale regolamento industria carboniera. Opzione 5: combinazione delle opzioni 3 e 4 Secondo l'opzione 5, la Commissione elaborerebbe una proposta di regolamento del Consiglio sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE, la quale autorizzerebbe gli Stati membri a concedere aiuti sia per la chiusura (come nell'opzione 3) sia a copertura di oneri eccezionali (come nell'opzione 4). Opzione 6: proroga di 10 anni dell'attuale regolamento industria carboniera Secondo l'opzione 6, la Commissione presenterebbe al Consiglio una proposta per prorogare il regolamento n. 1407/2002 del Consiglio, nella sua formulazione attuale, di altri 10 anni, ovvero fino alla fine del 2020. Questa opzione si distinguerebbe dall'opzione 5 per l'eliminazione della condizione relativa alla chiusura delle miniere e per la possibilità di concedere aiuti agli investimenti. Le varie opzioni sono state confrontate in base all'ipotesi che gli Stati membri interessati concedano gli aiuti autorizzati da ciascuna opzione. La regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato prevede solamente la facoltà e non l'obbligo di concedere aiuti di Stato; la valutazione d'impatto non può pregiudicare le decisioni che gli Stati membri adotteranno relativamente agli aiuti di Stato. Dal punto di vista economico , l'opzione 2 sembra preferibile allo scenario di base in quanto attenuta l'impatto economico diretto sulle regioni e industrie più colpite. Al tempo stesso è preferibile alle opzioni 3 e 5 in termini di minimizzazione dell'impatto sulla concorrenza. Dal punto di vista sociale , l'opzione 5 offre i migliori risultati rispetto allo scenario di base. La combinazione della chiusura graduale delle miniere, che consente di massimizzare le possibilità di pensionamento (o di pensionamento anticipato), e del sostegno complementare sotto forma di consulenza e riqualificazione riduce efficacemente l'impatto sociale negativo della chiusura delle miniere nelle regioni interessate. Sebbene non promuova la creazione di posti di lavoro permanenti, l'opzione 5 affronta direttamente il problema della concentrazione geografica in poche regioni dell'impatto sociale della chiusura delle miniere. Dal punto di vista ambientale, vi sono molte incertezze. Anche se l'ambiente circostante le miniere beneficerebbe senz'altro di un'immediata, o quasi immediata, cessazione della produzione (opzioni 1, 2 e 4), la situazione è incerta riguardo alle emissioni globali di gas a effetto serra se si tiene conto delle emissioni prodotte dalla combustione del carbone dei produttori di elettricità. Tale incertezza deriva dall'elevato tasso di sostituzione del carbone locale con carbone importato. Sebbene non si tratti di una sostituzione al 100%, la differenza fra le opzioni strategiche dipenderebbe dalle modalità adottate dalle politiche nazionali per favorire il passaggio ad altre fonti energetiche. Infine, per quanto riguarda l'impatto a livello locale, occorre considerare che l'opzione 5 assicura il finanziamento del ripristino del sito minerario e che la chiusura graduale delle miniere consente di prendere meglio in considerazione i preparativi che occorre effettuare ben in anticipo rispetto alla chiusura. La valutazione d'impatto conclude che non c'è una preferenza obiettiva ben definita per una opzione specifica. Le opzioni 2 e 5 risultano quelle più adeguate per conseguire l'obiettivo strategico di attenuare le conseguenze della chiusura delle miniere, tenendo però conto dei diversi vincoli giuridici imposti dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), e in particolare del fatto che nel primo caso non è prevista la concessione di aiuti al funzionamento. Per quanto riguarda la semplice proroga dell'attuale regolamento industria carboniera (opzione 6), l'esperienza passata ha dimostrato che la sua regressività e le relative condizioni non bastano per assicurare una ristrutturazione efficace dell'industria carboniera. Al contrario, gli Stati membri potrebbero discostarsi dall'obiettivo strategico, continuando semplicemente a fornire aiuti alla produzione a miniere non competitive senza un esplicito impegno a chiuderle. Di conseguenza, alla nuova data di scadenza del regolamento, cioè fra 10 anni, le stesse società estrattive potrebbero essere ancora non competitive. Il problema di base della mancanza di competitività non sarebbe risolto, ma solo procrastinato. Alla luce dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione ha deciso di presentare una proposta di nuovo regolamento del Consiglio, sulla base dell'opzione 5. Difatti la chiusura delle miniere avrà un forte impatto sociale concentrato in poche regioni dell'UE e richiede un adeguato periodo transitorio durante il quale saranno necessari aiuti al funzionamento per garantire un'adeguata e progressiva eliminazione. Per i motivi giuridici illustrati qui di seguito questo obiettivo può essere raggiunto solo con un regolamento del Consiglio basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera e). Nel quadro delle conseguenze della crisi economica e finanziaria e tenendo conto del fatto che la Commissione ha dichiarato di voler attribuire maggiore peso alla dimensione sociale nella definizione delle politiche europee, uno strumento supplementare a disposizione degli Stati membri per attenuare l'impatto sociale e regionale della chiusura delle miniere contribuirà a promuovere la coesione sociale delle regioni europee. 4. Elementi giuridici della proposta Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che alcuni aiuti sono automaticamente compatibili con il mercato interno. L’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE elenca le categorie di aiuti che la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno. Particolarmente interessante è l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), che prevede deroghe a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse dell'UE. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), stabilisce che le altre categorie di aiuti compatibili con il mercato interno possono essere determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione ritiene che la tipologia di aiuti di Stato prevista nella presente proposta, soprattutto nel caso di aiuti al funzionamento di importo significativo e di lunga durata, va oltre le possibilità offerte dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione ha pertanto proposto al Consiglio di avvalersi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), al fine di determinare le categorie di aiuti di Stato nel settore del carbone fossile che la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno. 5. Incidenza sul bilancio La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea. 6. Illustrazione dettagliata della proposta La Commissione propone un regime di aiuti di Stato settoriale da considerare come un regime transitorio verso la piena applicazione della regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato al settore del carbone (fossile). Oltre alle possibilità previste dalla regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, la proposta offre la possibilità di dichiarare compatibili con il mercato interno due tipologie di aiuti a favore dell'industria carboniera: aiuti per la chiusura e aiuti alla copertura di oneri eccezionali. Aiuti per la chiusura Gli aiuti per la chiusura sono aiuti al funzionamento a copertura delle perdite alla produzione corrente di unità produttive destinate a chiudere. Essi consentono la chiusura graduale delle miniere di carbone non competitive. Questo tipo di aiuti può essere concesso esclusivamente a miniere di carbone nel quadro di un piano definitivo di chiusura. Gli aiuti sono pertanto regressivi e devono essere recuperati qualora la miniera interessata non venga chiusa. Tali aiuti possono essere concessi solamente a unità produttive già funzionanti prima della proposta della Commissione. Dai dibattiti avuti in fase iniziale con gli Stati membri interessati è emerso che eventi imprevisti possono richiedere una stabilizzazione temporanea o un aumento delle sovvenzioni da un anno all'altro al fine di consentire a una miniera di carbone di proseguire la sua attività fino alla data di chiusura prevista. La Commissione ha pertanto deciso di discostarsi leggermente da una delle modalità descritte nell'opzione 5 della relazione sulla valutazione d'impatto: pur mantenendo l'obbligo generale di regressività significativa, propone un tasso di regressività definito su periodi di quindici mesi (anziché su base annuale). La Commissione propone un tasso di regressività almeno del 33% su periodi succesivi di quindici mesi e una durata massima del piano di chiusura di 4 anni. La proposta contiene inoltre misure di salvaguardia per evitare sovracompensazioni e per limitare possibili distorsioni della concorrenza sui mercati energetici. Aiuti alla copertura di oneri eccezionali Questa tipologia di aiuti copre spese non connesse alla produzione corrente, che sorgono nel quadro della chiusura delle miniere, come i cosiddetti oneri sociali e ambientali residui. L'allegato della proposta di regolamento comprende un elenco esauriente delle categorie di spese che possono essere coperte. Procedure La proposta contiene disposizioni procedurali molto simili a quelle del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio che chiariscono principalmente come notificare tali aiuti alla Commissione al fine di consentirle una valutazione approfondita prima di prendere una decisione in merito all'autorizzazione. 2010/0220 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle regioni[4], considerando quanto segue: 1. Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio[5], del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera scade il 31 dicembre 2010. 2. Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia a livello dell'Unione. 3. Le politiche dell'Unione volte a promuovere combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica non giustificano un sostegno indeterminato alle miniere di carbone non competitive. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non devono pertanto essere proseguite a tempo indeterminato. 4. Tuttavia, in mancanza di una regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato, gli aiuti di Stato all'industria carboniera saranno disciplinati solamente dalla pertinente regolamentazione generale. In questo contesto, miniere di carbone non competitive, che beneficiano attualmente di aiuti a norma del regolamento (CE) n. 1407/2002, potrebbero non essere più ammesse a beneficiare degli aiuti e vedersi costrette a chiudere. 5. Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura di queste miniere, cioè per la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri eccezionali, soprattutto quelli residui. 6. Il presente regolamento segna la transizione della disciplina degli aiuti di Stato per il settore del carbone da norme settoriali alle pertinenti norme generali applicabili a tutti i settori. 7. Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti, questi ultimi devono essere regressivi e strettamente limitati alle unita produttive la cui chiusura è programmata irrevocabilmente. 8. Onde attenuare le conseguenze ambientali negative degli aiuti all'industria carboniera, gli Stati membri devono fornire un programma di misure adeguate, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio. 9. Le imprese beneficeranno inoltre di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono direttamente sul costo di produzione. Tali aiuti sono volti a coprire gli oneri eccezionali che derivano dalla chiusura delle loro unità produttive. Onde evitare che le imprese che chiudono solo alcuni dei loro siti produttivi beneficino indebitamente di tali aiuti, le imprese interessate devono tenere una contabilità separata per ciascuna unità di produzione. 10. Nell'assolvimento della sua missione la Commissione europea deve garantire la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale. 11. L'applicazione del presente regolamento non esclude che gli aiuti all'industria carboniera possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno per altri motivi. 12. La Commissione deve valutare le misure notificate sulla base del presente regolamento e decidere conformemente ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE[6]. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Sezione I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (a) "carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe "A" e "B" ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni[7]; (b) "chiusura": la cessazione permanente della produzione e vendita di carbone; (c) "piano di chiusura": piano stabilito da uno Stato membro, in cui vengono indicate le misure che devono portare alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone; (d) "unità di produzione di carbone": l'insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, in grado di produrre carbone grezzo in maniera indipendente da altre parti dell'impresa; (e) "esercizio carboniero": anno civile o altro periodo di 12 mesi utilizzato come riferimento per i contratti nell'industria carboniera; (f) "costi di produzione": i costi legati alla produzione corrente, comprendenti le operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura e vaglio, ed il trasporto al punto di consegna, l'ammortamento normale e gli oneri per interessi basati sul mercato sul capitale preso in prestito; (g) "perdite alla produzione corrente": il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale; (h) "importazioni di carbone": ogni quantità di prodotti carbonieri originari di paesi terzi che entra nel territorio doganale dell'Unione europea per scopi diversi dal transito e che è destinata alla produzione di elettricità o all'alimentazione dei forni da coke di uno Stato membro. Sezione II COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI ARTICOLO 2 Principio 1. Nell'ambito della chiusura certa delle miniere non competitive, gli aiuti all’industria carboniera possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell’Unione. Articolo 3 Aiuti per la chiusura 1. Gli aiuti erogati a un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite alla produzione corrente delle unità di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate deve rientrare in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 1° ottobre 2014; b) le unità di produzione interessate devono essere chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura; c) gli aiuti notificati non devono superare il divario tra i costi di produzione e le entrate prevedibili per un esercizio carboniero; gli aiuti effettivamente versati devono essere oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carboniero successivo a quello per il quale gli aiuti sono stati concessi; d) l'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non deve far sì che i prezzi di vendita del carbone dell’Unione al punto di consegna siano inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi; e) le unità di produzione interessate devono risultare in attività il 31 dicembre 2009; f) il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi da uno Stato membro a qualsiasi impresa specifica deve seguire una tendenza regressiva. La riduzione tra periodi successivi di quindici mesi non deve essere inferiore al 33% degli aiuti forniti nei quindici mesi iniziali del piano di chiusura; g) il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi all’industria carboniera di uno Stato membro non deve superare, per qualsiasi anno successivo al 2010, il volume degli aiuti concessi da tale Stato membro e autorizzati dalla Commissione a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per il 2010; h) gli Stati membri devono fornire un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale dell'utilizzo del carbone, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Qualora il programma comprenda misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, sono fatti salvi gli obblighi di notifica e di sospensione che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati membri relativamente a queste misure, che devono essere compatibili con il mercato interno. 2. Qualora le unità di produzione a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura. Articolo 4 Aiuti alla copertura di oneri eccezionali 1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che svolgono o hanno svolto un'attività legata alla produzione di carbone, per permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla chiusura di unità di produzione di carbone e che non sono correlati alla produzione corrente, possono essere considerati compatibili con il mercato interno se il loro importo non supera tali costi. Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti categorie di costi: a) i costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione, comprese le imprese beneficiarie di aiuti alla chiusura; b) i costi a carico di più imprese. 2. La categorie di costi cui si applica il paragrafo 1 sono definite nell’allegato. Il paragrafo 1 non si applica ai costi derivanti dalla non conformità con la normativa ambientale. Articolo 5 Cumulo 1. L’importo massimo degli aiuti autorizzati a norma del presente regolamento si applica a prescindere dal fatto che gli aiuti siano finanziati interamente con risorse statali o parzialmente dall’Unione. 2. Gli aiuti autorizzati in forza del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, né con altri finanziamenti comunitari per gli stessi costi ammissibili, se a seguito di tale cumulo l’importo degli aiuti supera quello autorizzato a norma del presente regolamento. Articolo 6 Separazione dei conti Ogni aiuto percepito da un'impresa dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come entrata distinta rispetto al fatturato. Le imprese che beneficiano di aiuti a norma del presente regolamento tengono una contabilità precisa e separata per ciascuna delle loro unità di produzione e per altre attività economiche che non sono connesse all'estrazione del carbone. I fondi sono gestiti in modo tale che non sia possibile trasferirli ad altre unità di produzione che non rientrano nel piano di chiusura o ad altre attività economiche della stessa impresa. Sezione III PROCEDURE ARTICOLO 7 Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri 1. Oltre che alle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE[8], gli aiuti di cui al presente regolamento sono soggetti alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 6. 2. Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla chiusura di cui all'articolo 4 notificano alla Commissione un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'individuazione delle unità di produzione; b) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; c) la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione che rientrano nel piano di chiusura; d) l'importo stimato degli aiuti alla chiusura, per esercizio carboniero. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani di chiusura. 4. Gli Stati membri notificano tutti gli aiuti che intendono concedere all'industria carboniera, a norma del presente regolamento, nel corso di un esercizio carboniero. Essi forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani di chiusura notificati alla Commissione conformemente al paragrafo 2. 5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'importo e il calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero al più tardi sei mesi dopo la chiusura di questo esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, gli Stati membri notificano alla Commissione anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati. 6. In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 e al momento di informare la Commissione degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per verificare se sono state osservate le disposizioni del presente regolamento. Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 8 Misure di attuazione La Commissione adotta tutte le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento. La Commissione può stabilire un quadro comune per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7. Articolo 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. 2. Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […] ALLEGATO Definizione dei costi di cui all'articolo 4 1. Costi e costi previsionali incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione Esclusivamente le seguenti categorie di costi e unicamente se derivano dalla chiusura di unità di produzione di carbone : a) gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione; b) le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro posto di lavoro; c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro posto di lavoro in seguito alla chiusura e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura; d) gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi di formazione; e) le consegne gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura, o il loro equivalente monetario; f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all'industria carboniera; g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione; h) i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione che sono oggetto di misure di chiusura; i) i costi connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone e in particolare: - gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, - gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombro delle acque di scarico; j) gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori; k) i costi connessi all’annullamento o alla modifica di contratti in corso (per un valore massimo di 6 mesi di produzione); l) i deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione. L’aumento del valore del terreno viene detratto dai costi ammissibili per le categorie g), h) e i). 2. Costi e costi previsionali incombenti a più imprese a) l'aumento derivante dalla diminuzione, dovuta alla chiusura di unità di produzione, del numero di chi versa i contributi, dei contributi inerenti, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali; b) le spese causate dalla chiusura di unità di produzione per l'approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico; c) l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, dopo la chiusura di unità di produzione, della produzione di carbone soggetta a contributo. [1] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. [6] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. [7] Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998); classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e sistema internazionale di codificazione per l'utilizzo di carboni di bassa qualità (1999). [8] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.