Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) /* COM/2010/0179 def. - COD 2010/0095 */
IT Bruxelles, 23.4.2010 COM(2010)179 definitivo 2010/0095 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni dell'Unione. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità [2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto della procedura di adozione degli atti dell'Unione normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora [4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 98/34/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VI della direttiva codificata. 98/34/CE (adattato) 1 98/48/CE, art. 1, punto 1 2010/0095 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 1 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , e in particolare gli articoli 114 , 337 e 43, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5], previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria [6], considerando quanto segue: (1) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. 98/34/CE (adattato) (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione. (3) Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici. (4) Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare. (5) È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Gli Stati membri, che in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche. (6) Tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi. (7) Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti. (8) Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva. (9) Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati. (10) In questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti. (11) I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. (12) È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine. (13) La Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne. (14) Lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata. 98/34/CE (adattato) (15) Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione nello stesso settore. (16) Lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto legislativo o l'adozione di un atto vincolante della Commissione. 98/34/EC cons. 18 (adattato) (17) Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia. 98/34/CE cons. 19 (18) Nella realtà, le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche. 98/34/CE cons. 20 (adattato) (19) Appare pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche. In forza dell'articolo 337 del TFUE, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni dei trattati . 98/34/CE cons. 21 (20) Appare pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme progettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri. 98/34/CE cons. 22 (21) La necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per le nuove materie della normalizzazione e a condizione che siffatte materie trattate a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato. Ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stata in precedenza notificata una nuova materia. 98/34/CE cons. 23 (22) La Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici. 98/34/CE cons. 24 (23) Il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali. 98/34/CE cons. 25 (24) Il funzionamento della normalizzazione nell'Unione deve basarsi sui diritti fondamentali spettanti agli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere progetti di norme, di conoscere il seguito dato alle osservazioni presentate, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo delle norme nazionali. Incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti. 98/34/CE cons. 26 (25) Le disposizioni concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione. 98/34/CE cons. 27 (adattato) (26) È opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti. 98/34/CE cons. 28 (27) È d'uopo consultare il comitato permanente in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui alla presente direttiva. 98/34/CE cons. 29 (28) La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione delle direttive indicati all'allegato V, parte B. 98/34/CE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; 98/48/CE, art. 1, punto 2, a) b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende: i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale; nell'allegato III figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione; 98/34/CE (adattato) 1 98/48/CE, art. 1, punto 2, b) 1 c) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; 1 d) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 98/48/CE, art. 1, punto 2, c) e) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione: i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale; 98/34/CE 1 98/48/CE, art. 1, punto 2, d) 1 f) «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: i) norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; ii) norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; iii) norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; 1 g) «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e recante l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione; 1 h) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento; 1 i) «organismo europeo di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato I; 1 j) «organismo nazionale di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato II; 98/48/CE art. 1, punto 2, e) k) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; ii) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. 98/48/CE art. 1, punto 2, e) (adattato) Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5. 98/48/CE art. 1, punto 2, e) Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura; 98/48/CE art. 1, punto 2, f) l) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. 98/48/CE art. 1, punto 2, a) (adattato) 2. La presente direttiva non si applica: a) ai servizi di radiodiffusione sonora; b) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera e) della direttiva 89/552/CEE del Consiglio [10]. 98/48/CE art. 1, punto 2, c) (adattato) 3. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [11]. 4. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato IV della presente direttiva. 5. Ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [12] , da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati. 98/34/CE (adattato) 6. La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. Articolo 2 1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione indicati negli allegati I e II sono informati delle nuove materie per le quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendole nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, salvo quando si tratti del recepimento identico o equivalente di una norma internazionale od europea. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi: a) costituisce recepimento non equivalente di una norma internazionale; b) costituisce una nuova norma nazionale oppure c) costituisce la modifica di una norma nazionale. La Commissione, sentito il comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione. 3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione. Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e il confronto dei diversi programmi. 4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri. 5. Il Consiglio decide, dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I. Articolo 3 Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito dato alle eventuali osservazioni che essi hanno formulato in merito a tali progetti. Articolo 4 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione: a) comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3; b) rendano pubblici i progetti di norme in modo da consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri; c) accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti; d) non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito. 2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione realizzato mediante riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 5 È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 6 1. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II. 98/48/CE art. 1, punto 3, a) Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione. 98/34/CE 2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili. 3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione: a) d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea; b) di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate; c) di prendere qualsiasi disposizione necessaria; d) di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato. 4. La Commissione deve consultare il comitato: a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano agli allegati I e II (articolo 2, paragrafo 1); b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 2); c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi; d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva; e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, lettera a). 5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto. 6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva. 7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato. Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato. 98/48/CE art. 1, punto 3, lettera b) 8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. 98/34/CE Articolo 7 1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specificazioni tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione. Articolo 8 1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. 98/34/CE (adattato) Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate al primo e secondo comma del presente paragrafo essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. Salva l’applicazione delle disposizioni del titolo VIII del regolamento (CE) n°1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [13], quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previste nella parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 . 98/34/CE La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. 98/48/CE art. 1, punto 4 Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, punto iii), le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. 98/34/CE 2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato. 5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione. Articolo 9 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 98/48/CE art. 1 punto 5, lettera b) 2. Gli Stati membri rinviano: – di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, punto ii), – fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi), a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, – fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati. 3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 del TFUE. 98/34/CE (adattato) 4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 249 del trattato. 5. Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6. 6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano: a) se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante; b) se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto oppure c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione. 98/48/CE, art. 1, punto 5, b) 7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro: a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione oppure b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione. 98/34/CE Articolo 10 1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri: 98/48/CE art. 1, punto. 6, a) a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi; b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione; 98/34/CE (adattato) c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione; d) applicano l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [14]; e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ; 98/48/CE, art. 1, punto. 6, b) (adattato) f) si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera k) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi. 98/34/CE 2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti. 98/48/CE, art. 1, punto 6, c) 3. L'articolo 9, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, punto ii). 4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k, secondo comma, punto iii). 98/34/CE (adattato) Articolo 11 La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva. Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicati annualmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 12 Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 13 La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato III, parte B della direttiva abrogata e all'allegato V, parte B della presente direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VI. 98/34/CE Articolo 14 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a […], il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente […] […] ALLEGATO I ORGANISMI EUROPEI DI NORMALIZZAZIONE CEN Comitato europeo di normalizzazione Cenelec Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica ETSI Istituto europeo norme e telecomunicazioni _____________ 2006/96/CE art. 1 e allegato, lettera f ALLEGATO II ORGANISMI NAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE 1. BELGIO IBN/BIN Institut belge de normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie CEB/BEC Comité électrotechnique belge Belgisch Elektrotechnisch Comité 2. BULGARIA БИС Български институт за стандартизация 3. REPUBBLICA CECA ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 4. DANIMARCA DS Fonden Dansk Standard NITA IT- og Telestyrelsen, National IT and Telecom Agency 5. GERMANIA DIN Deutsches Institut für Normung e.V. DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 6. ESTONIA EVS Eesti Standardikeskus Sideamet 7. IRLANDA NSAI National Standards Authority of Ireland ETCI Electrotechnical Council of Ireland 8. GRECIA ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 9. SPAGNA AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 10. FRANCIA AFNOR Association française de normalisation 11. ITALIA UNI [15] Ente nazionale italiano di unificazione CEI [16] Comitato elettrotecnico italiano 12. CIPRO ΚΟΠΠ Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion) 13. LETTONIA LVS SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojs 14. LITUANIA LST Lietuvos standartizacijos departamentas 15. LUSSEMBURGO ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services 16. UNGHERIA MSZT Magyar Szabványügyi Testület 17. MALTA MSA L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority) 18. PAESI BASSI NEN Nederlands Normalisatie-instituut NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité 19. AUSTRIA ÖN Österreichisches Normungsinstitut ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik 20. POLONIA PKN Polski Komitet Normalizacyjny 21. PORTOGALLO IPQ Instituto Português da Qualidade 22. ROMANIA ASRO Asociaţia de Standardizare din România 23. SLOVENIA SIST Slovenski inštitut za standardizacijo 24. SLOVACCHIA SÚTN Slovenský ústav technickej normalizácie 25. FINLANDIA SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands Standardiseringsförbund SFS rf FICORA Viestintävirasto Kommunikationsverket SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf 26. SVEZIA SIS Swedish Standards Institute SEK Svensk elstandard ITS Informationstekniska standardiseringen 27. REGNO UNITO BSI British Standards Institution _____________ 98/48/CE, art. 1, punto 7 ALLEGATO III Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma 1. Servizi non forniti «a distanza» Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. 2. Servizi non forniti «per via elettronica» – Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici: a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari); b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. – Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti – Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati: a) servizi di telefonia vocale; b) servizi telefax/telex; c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax; d) consulto medico per telefono/telefax; e) consulenza legale per telefono /telefax; f) marketing diretto per telefono/telefax. 3. Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi» Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto): 98/34/CE, art. 1, punto 7 (adattato) a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera e) della direttiva 89/552/CEE; 98/34/CE, art. 1, punto 7 b) servizi di radiodiffusione sonora; c) teletesto (televisivo). _____________ ALLEGATO IV Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4, – Servizi d'investimento – Operazioni di assicurazione e riassicurazione – Servizi bancari – Operazioni relative ai fondi di pensione – Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione Tali servizi comprendono in particolare: 98/34/CE, art. 1, punto 7 (adattato) a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE , i servizi di organismi di investimento collettivo; b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all' allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [17]; c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui: – all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE del Consiglio [18], – alla direttiva 64/225/CEE del Consiglio [19], – alla direttiva 92/49/CEE del Consiglio [20] e alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21]. _____________ ALLEGATO V Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 13) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37) | | Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18) | | Allegato II, parte 1, titolo H, all'atto di adesione del 2004 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68) | limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE | Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) | limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE | Parte B Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 13) Direttiva | Termine di applicazione | 98/34/CE | - | 98/48/CE | 5 agosto 1999 | 2006/96/CE | 1 gennaio 2007 | _____________ ALLEGATO VI Tavolo di concordanza Direttiva 98/34/CE | Presente direttiva | Articolo 1, primo comma, alinea | Articolo 1, paragrafo 1, alinea | Articolo 1, primo comma, punto 1) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 1, primo comma, punto 2), primo comma | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma | Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, primo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i) | Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii) | Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, terzo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii) | Articolo 1, primo comma, punto 2), terzo comma | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma | Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, alinea | Articolo 1, paragrafo 2, alinea | Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, primo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 1, primo comma, punto 3) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 1, primo comma, punto 4) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 1, primo comma, punto 5), primo comma | Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma | Articolo 1, primo comma, punto 5), secondo comma | Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 1, primo comma, punto 5), terzo comma | Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 1, primo comma, punto 5), quarto comma | Articolo 1er, paragrafo 5 | Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, alinea | Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, alinea | Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, primo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i) | Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii) | Articolo 1, primo comma, punto 6), alinea | Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto iii) | Articolo 1, primo comma, punto 6), primo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), punto i) | Articolo 1, primo comma, punto 6), secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), punto ii) | Articolo 1, primo comma, punto 6), terzo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), punto iii) | Articolo 1, primo comma, punti da 7) a 10) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera da g) a j) | Articolo 1, primo comma, punto 11), primo comma | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), primo comma | Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, alinea | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, alinea | Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, primo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, punto i) | Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, punto ii) | Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, terzo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), secondo comma, punto iii) | Articolo 1, primo comma, punto 11), terzo comma | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), terzo comma | Articolo 1, primo comma, punto 11), quarto comma | Articolo 1, paragrafo 1, lettera k), quarto comma | Articolo 1, primo comma, punto 12) | Articolo 1, paragrafo 1, punto l) | Articolo 1, secondo comma | Articolo 1, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera c) | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5 | Articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5 | Articolo 3 | Articolo 3 | Articolo 4, paragrafo 1, alinea | Articolo 4, paragrafo 1, alinea | Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 5 | Articolo 5 | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Articolo 6, paragrafo 3, alinea | Articolo 6, paragrafo 3, alinea | Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera c) | Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino | Articolo 6, paragrafo 3, lettera d) | Articolo 6, paragrafi da 4 a 8 | Articolo 6, paragrafi da 4 a 8 | Articolo 7 | Articolo 7 | Articolo 8 | Articolo 8 | Articolo 9, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 9, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 9, paragrafo 6, alinea | Articolo 9, paragrafo 6, alinea | Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 6, lettera a) | Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino | Articolo 9, paragrafo 6, lettera b) | Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino | Articolo 9, paragrafo 6, lettera c) | Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, alinea | Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, alinea | Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, lettera a) | Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino | Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, lettera b) | Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma | Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma | Articolo 10, paragrafo 1, alinea | Articolo 10, paragrafo 1, alinea | Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino | Articolo 10, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino | Articolo 10, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 11, prima frase | Articolo 11, primo comma | Articolo 11, seconda frase | Articolo 11, secondo comma | Articolo 12 | Articolo 12 | Articolo 13 | __ | __ | Articolo 13 | Articolo 14 | Articolo 14 | Articolo 15 | Articolo 15 | Allegato I | Allegato I | Allegato II | Allegato II | Allegato III | __ | Allegato IV | __ | Allegato V | Allegato III | Allegato VI | Allegato IV | __ | Allegato V | __ | Allegato VI | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato V, parte A, della presente proposta. [5] GU L […] del […], pag. […]. [6] GU L […] del […], pag. […]. [7] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. [8] V. allegato V, Parte A. [9] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 . [10] GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. [11] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33 . [12] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [13] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. [14] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4 . [15] L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione). [16] L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione). [17] GU L 177 del 30.06.2006, pag. 1 . [18] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3 [19] GU L 56 del 4.4.1964, pag. 878. [20] GU L 228 del 11.8.1992, pag. 1. [21] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1 . --------------------------------------------------