52010PC0083

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2010/0083 def. - COD 2010/0051 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 9.3.2010

COM(2010) 83 definitivo

2010/0051 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA: IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

Il trattato di Lisbona (in appresso il "nuovo trattato"), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, modifica sostanzialmente il quadro delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal legislatore. Contrariamente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso il "trattato CE"), di cui all'articolo 202, il nuovo trattato opera una chiara distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati), da un lato, e le competenze attribuite alla Commissione per adottare atti di esecuzione, dall'altro. A seconda del caso, si applica un quadro giuridico completamente diverso:

- le disposizioni del nuovo trattato sugli atti delegati, di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il "trattato"), consentono al legislatore di controllare l'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione avvalendosi del diritto di revoca o del diritto di obiezione. Tali disposizioni sono per così dire autosufficienti e non necessitano di un quadro giuridicamente vincolante per divenire operative.

- Le disposizioni del nuovo trattato sugli atti di esecuzione, di cui all'articolo 291, non accordano al Parlamento europeo e al Consiglio un ruolo di controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale controllo può essere esercitato solo dagli Stati membri. È necessario un quadro giuridico per instaurare le modalità di detto controllo.

Prevedendo due quadri giuridici del tutto diversi, gli autori del nuovo trattato hanno voluto evidenziare meglio la natura dei due diversi tipi di atto:

- nel caso degli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare misure che avrebbe potuto adottare egli stesso. Per questo motivo spetta al legislatore controllare l'esercizio dei poteri delegati attribuiti alla Commissione.

- Nel caso degli atti di esecuzione, il quadro è molto diverso. Gli Stati membri sono naturalmente responsabili dell'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, laddove sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di tali atti di base, è compito della Commissione esercitare le competenze di esecuzione. Per questo motivo spetta agli Stati membri controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Le disposizioni del nuovo trattato pongono inoltre i colegislatori su un piano di parità per quando riguarda il conferimento dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione.

In forza del trattato CE, il Consiglio aveva facoltà di conferire alla Commissione le competenze di esecuzione. Il Consiglio poteva anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione.

In forza del nuovo trattato, gli atti devono conferire competenze di esecuzione alla Commissione dove ciò è necessario per assicurarne l'esecuzione uniforme e come obbligo diretto derivante dallo stesso trattato. In casi specifici debitamente motivati, e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, gli atti possono conferire competenze di esecuzione al Consiglio invece che alla Commissione. Ciò non significa, tuttavia, che al Consiglio spetti un ruolo di controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione quando queste sono attribuite alla Commissione.

Il nuovo trattato definisce chiaramente che sono gli Stati membri, e loro soli, a controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione laddove tale controllo è reso necessario da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato, la Commissione ha esposto il proprio punto di vista sulla portata degli atti delegati, sulle condizioni cui è soggetta la delega di potere, nonché sui metodi di lavoro che intende adottare per predisporre tali atti in una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)673 del 9 dicembre 2009).

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA PROPOSTA

2.1 Motivazione e principi fondamentali alla base della proposta

L'articolo 291 del trattato prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando con regolamento conformemente alla procedura legislativa ordinaria, stabiliscano preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La presente proposta si prefigge di attuare l'articolo 291 del trattato.

La proposta è improntata innanzitutto alle nuove disposizioni del trattato e al nuovo quadro istituzionale già illustrato al punto 1. Tuttavia, la proposta si ispira anche alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (in appresso "la decisione comitatologia") e all'esperienza acquisita nell'attuazione della richiamata decisione, pur semplificandone le disposizioni in base soprattutto ai seguenti principi generali:

- spetta agli Stati membri controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

- le modalità procedurali dovrebbero essere proporzionate alla natura degli atti di esecuzione.

2.2. Elementi principali della proposta che presentano similitudini e innovazioni rispetto alla decisione "comitatologia"

Gli elementi fondamentali della proposta sono i seguenti:

- la proposta mantiene la struttura dei comitati prevista dalla decisione "comitatologia" (articolo 3), ma la riorganizza nei termini sotto indicati;

- sono previste solo due procedure: la procedura consultiva, che corrisponde alla procedura consultiva esistente, e una nuova procedura "d'esame", destinata a subentrare alle procedure esistenti di gestione e di regolamentazione (articoli 4 e 5);

- la procedura consultiva è la regola generale e può essere applicata a tutte le politiche e per tutti i tipi di misure di esecuzione vincolanti (articolo 2, paragrafo 3);

- i criteri per la scelta della procedura d'esame corrispondono a quelli definiti nella decisione "comitatologia". Tuttavia, ai fini di una maggiore coerenza e per garantire modalità procedurali proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri sono vincolanti, nel senso che la procedura d'esame in questione può essere utilizzata solo se essi sono soddisfatti (articolo 2, paragrafo 2);

- la procedura d'esame (articolo 5) funzionerebbe nel modo seguente:

- se il comitato dà parere negativo sul progetto di misure, la Commissione non potrebbe adottarlo. La Commissione avrebbe la possibilità di ripresentare il progetto al comitato per una seconda delibera o di proporre un progetto modificato. In circostanze del tutto eccezionali, la Commissione potrebbe adottare il progetto di misure nonostante il parere negativo, ma, in tal caso, il comitato avrebbe l'ultima parola entro un termine non superiore a un mese;

- se non viene presentato un parere, la Commissione potrebbe decidere in definitiva se adottare o meno le misure, tenendo conto anche delle posizioni espresse in seno al comitato;

- in caso di parere positivo del comitato, la Commissione adotterebbe le misure a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione.

A norma della procedura d'esame, lo stesso comitato potrebbe quindi impedire l'adozione del progetto di misure da parte della Commissione se la maggioranza qualificata degli Stati membri è contraria all'adozione. Le regole di voto per questa procedura corrisponderebbero alle regole di voto seguite dal Consiglio, deliberante in qualità di istanza d'appello, per impedire l'adozione di un progetto di misure da parte della Commissione ai sensi della decisione "comitatologia". Sarebbe inoltre coerente se le regole di voto dei comitati deliberanti conformemente alla procedura d'esame fossero analoghe a quelle applicabili al Consiglio per opporsi a un atto delegato conformemente all'articolo 290 del trattato.

Come ulteriore innovazione verrebbe a cadere l'obbligo per la Commissione di adottare un progetto di misure nei casi in cui non si ottenga né una maggioranza qualificata favorevole né una maggioranza qualificata contraria al progetto[1]. In tali casi occorre infatti una maggiore flessibilità per consentire alla Commissione di riesaminare il progetto di misure. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere se adottare o meno il progetto di misure o se sottoporre un progetto modificato al comitato, tenendo conto anche delle posizioni espresse all'interno del comitato. Una tale flessibilità consentirebbe, da un lato, di tenere maggiormente conto delle posizioni degli Stati membri e, dall'altro, contribuirebbe a migliorare la qualità e l'adeguatezza delle decisioni adottate.

- Sono previste procedure specifiche per misure immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza e laddove ciò è disposto dall'atto di base (articolo 6). Tale disposizione consentirebbe al comitato competente di esaminare la misura e formulare un parere in merito dopo la sua adozione da parte della Commissione. Se la misura non è conforme al parere espresso dal comitato nel quadro della procedura d'esame, la Commissione sarebbe obbligata ad abrogarla, ma potrebbe mantenerla in vigore se ciò è giustificato da un numero limitato di motivi, quali la salute e la sicurezza.

- La proposta mantiene le disposizioni riguardanti il regolamento interno dei comitati (articolo 7) e l'accesso del pubblico alle informazioni sulle procedure dei comitati (articolo 8, paragrafo 3).

- Basandosi sull'esperienza acquisita nell'attuazione della decisione "comitatologia", la proposta comprende anche alcune importanti disposizioni che sono ormai prassi invalsa, ma che finora non erano incluse nella decisione o che erano previste solo nel regolamento interno dei comitati. Tra esse figurano le disposizioni riguardanti l'utilizzo delle procedure scritte (articolo 3, paragrafo 5) per ottenere il parere del comitato e la possibilità di modificare i progetti di misure per tener conto dei dibattiti svolti in seno al comitato prima della formulazione del parere formale (articolo 3, paragrafo 4).

- Sebbene solo gli Stati membri abbiano facoltà di controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, entrambi i legislatori dovrebbero essere adeguatamente e costantemente informati sulle procedure dei comitati mediante l'uso regolare del registro "comitatologia" esistente (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Il diritto all'informazione non implicherebbe la sospensione del processo decisionale, poiché, se così fosse, ai legislatori sarebbe accordata una prerogativa incompatibile con l'articolo 291 del trattato.

- Infine, per motivi di chiarezza, coerenza ed efficacia, la proposta prevede un allineamento automatico dell'acquis esistente alle nuove procedure (articolo 10). Tutti i riferimenti alle procedure previsti nella decisione "comitatologia", ad eccezione dell'articolo 5bis, sarebbero considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del regolamento: tale metodo avrebbe il vantaggio di evitare la creazione di un sistema complesso in cui le vecchie procedure "comitatologia" funzionino in parallelo con le nuove; nel contempo eviterebbe di allineare l'acquis esistente atto per atto o mediante regolamenti "omnibus". Per consentire l'allestimento del registro, che dovrà procedere tecnicamente all'allineamento automatico di tutte le procedure esistenti, l'articolo 10 si applica due mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

- L'adeguamento al nuovo sistema lascia impregiudicate le procedure in corso su cui è già stato espresso un parere in una riunione del comitato o con procedura scritta (articolo 11). Ciò non significa che le procedure in corso su cui non è stato ancora espresso un parere debbano essere interrotte per ripartire da zero; tali procedure dovrebbero proseguire: le riunioni dovrebbero avere luogo e le procedure scritte continuare. Le conseguenze di un tale allineamento, infatti, riguardano essenzialmente la procedura da seguire dopo che il comitato ha adottato il parere.

- Gli articoli 10 e 11 non si applicano alle procedure specifiche che non sono contemplate dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, in particolare a quelle istituite per l'attuazione della politica commerciale comune. Di conseguenza tali procedure specifiche continueranno ad essere applicate fino a quando gli atti di base non saranno adattati alla luce del sistema delle competenze di esecuzione poste in essere dall'articolo 291 del trattato, nonché delle regole e dei principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione definite nella presente proposta.

2010/0051 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

1. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (in appresso "atti di base"), questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

2. Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

3. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

4. Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

5. Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

6. Allo scopo di semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, conviene prevedere solo due procedure: la procedura consultiva e la procedura d'esame.

7. Per motivi di semplificazione, ai comitati si devono applicare le norme comuni, incluse le disposizioni fondamentali riguardanti il funzionamento dei procedimenti e la possibilità per il comitato di formulare un parere con procedura scritta.

8. Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

9. La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

10. Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

11. Deve essere possibile adottare misure immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza, laddove ciò è previsto nell'atto di base.

12. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

13. Deve essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati.

14. La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

15. Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione relative all'attuazione delle regole di concorrenza, previste dal trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Articolo 2Scelta delle procedure

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura d'esame o della procedura consultiva, a seconda del tipo di misura di esecuzione in questione.

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

(b) altre misure di esecuzione riguardanti:

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

iii) la politica commerciale comune.

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

Articolo 3Disposizioni comuni

1. Se un atto di base prevede l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il presidente sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

4. Il comitato esamina il progetto di misure. Fino a quando il parere non sarà espresso, il presidente può presentare versioni modificate del progetto di misure per tenere conto dei dibattiti svolti in seno al comitato. A tal fine, il presidente può convocare diverse riunioni del comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

Entro il termine fissato conformemente al precedente comma, qualsiasi membro del comitato può chiedere che la procedura scritta venga chiusa e che il progetto di misure sia esaminato nel corso di una riunione del comitato. Il presidente può decidere di mantenere la procedura scritta o di chiuderla senza esito, nel qual caso una riunione del comitato è convocata nel più breve termine.

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Articolo 4Procedura consultiva

1. Il comitato formula il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 238, paragrafo 1, del trattato.

2. La Commissione decide le misure da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere formulato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 5Procedura d'esame

1. Il comitato formula il proprio parere a maggioranza qualificata, come previsto all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull'Unione europea.

2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato. Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.

4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato o se non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere, tali misure rimangono in vigore.

Articolo 6Misure immediatamente applicabili

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza, l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

3. Il presidente sottopone senza indugio le misure di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere, conformemente alla procedura prevista nell'atto di base.

4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione può mantenere in vigore le misure per motivi riguardanti la protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, la conservazione delle risorse marine, per motivi di sicurezza o per evitare perturbazioni o minacce di perturbazione dei mercati. In detti casi il presidente ripresenta senza indugio al comitato le stesse misure per una seconda delibera o propone una versione modificata delle misure.

Le misure di cui al paragrafo 2 restano in vigore fino a quando non vengono abrogate o sostituite da un altro atto di esecuzione.

Articolo 7Regolamento interno

1. Ogni comitato adotta a maggioranza dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti e la protezione dei dati applicabili alla Commissione.

Articolo 8Informazioni sui lavori dei comitati

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati,

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

c) i progetti di misure su cui i comitati sono invitati a formulare un parere,

d) i risultati delle votazioni,

e) i progetti di misure definitivi che fanno seguito ai pareri dei comitati,

f) le informazioni riguardanti l'adozione definitiva delle misure da parte della Commissione, nonché

g) i dati statistici sul lavoro dei comitati.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), sono resi pubblici nel registro.

Articolo 9Abrogazione della decisione 1999/468/CE

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

Articolo 10Adattamento degli atti di base esistenti

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

Articolo 11Regime transitorio

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla decisione 1999/468/CE.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2010.

L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] Conformemente alla decisione "comitatologia", alla Commissione spettava adottare i progetti di misure laddove il comitato non era in grado di esprimere un parere nel quadro della procedura di gestione e il Consiglio, deliberante in funzione d'istanza d'appello, non era in grado di giungere a una decisione nel quadro della procedura di regolamentazione.

[2] GU C … del …, pag. ...