52009PC0370

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre /* COM/2009/0370 def. - CNS 2009/0125 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.9.2009

COM(2009) 370 definitivo

2009/0125 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre

RELAZIONE

Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

Le autorità regionali di Madera e delle Azzorre, con il sostegno del governo portoghese, hanno chiesto di introdurre sospensioni tariffarie autonome intese a rafforzare la competitività degli operatori economici locali e, quindi, a favorire un'occupazione più stabile in queste isole.

Contesto generale

Madera e le Azzorre fanno parte delle regioni ultraperiferiche della Comunità, per le quali si possono prevedere misure particolari, in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di ovviare agli svantaggi economici che subiscono tali regioni a causa della loro situazione geografica.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Disposizioni simili sono state introdotte a favore delle isole Canarie dal regolamento del Consiglio (CE) n. 704/2002.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate

Gli esperti del gruppo di lavoro "Economia tariffaria" della Commissione erano stati consultati e non avevano opposto obiezioni di carattere economico alle sospensioni proposte.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non è possibile realizzare una sola valutazione d'impatto della misura in quanto tale, poiché la sospensione dei dazi costituisce soltanto una di tutta una serie di misure volte a migliorare la situazione socioeconomica delle isole in questione. In proposito la Commissione pubblica spesso comunicazioni che illustrano gli effetti di tali misure per le diverse regioni ultraperiferiche. La comunicazione più recente è stata trasmessa al Consiglio il 17 ottobre 2008 (COM/2008/642 definitivo).

Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

La sospensione proposta dei dazi della tariffa doganale comune consente agli operatori economici locali di Madera e delle Azzorre di importare in franchigia doganale talune materie prime, pezzi di ricambio, componenti e prodotti finiti. Al fine di evitare abusi o modifiche dei flussi commerciali tradizionali di tali merci, è previsto che le merci che usufruiscono della sospensione dei dazi siano sottoposte a controlli della destinazione finale.

Ne consegue che i prodotti finiti devono essere utilizzati sulle isole da imprese locali per almeno due anni prima di potere essere liberamente venduti ad altre imprese stabilite nel resto del territorio doganale della Comunità europea.

Le materie prime, i pezzi di ricambio ed i componenti, per poter beneficiare della sospensione dei dazi devono essere destinati, nel territorio delle regioni autonome, a fini agricoli, nonché di trasformazione e di manutenzione industriale.

Base giuridica

Articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

Questo genere di azione è regolarmente utilizzato per rafforzare la competitività degli operatori economici. L'imposizione di controlli della destinazione finale conformemente alle disposizioni del codice doganale comunitario e delle sue disposizioni d'applicazione costituisce in quest'ambito una procedura consolidata che non implica rilevanti oneri amministrativi supplementari per le autorità regionali e locali, né per gli operatori economici.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Il trattato non consente nessun altro strumento per l'applicazione di tali misure.

Incidenza sul bilancio

La proposta incide sul bilancio comunitario: l'applicazione della sospensione comporterà perdite di introiti per le risorse proprie della Comunità.

2009/0125 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

considerando quanto segue:

1. Nell'agosto e nel dicembre 2007, le autorità regionali di Madera e delle Azzorre hanno chiesto, con il sostegno del governo portoghese, una sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Hanno giustificato la richiesta sostenendo che a causa della lontananza delle loro isole, gli operatori economici subiscono gravi svantaggi commerciali che hanno un'incidenza negativa sulle tendenze demografiche, sull'occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.

2. Le economie locali di Madera e delle Azzorre dipendono in gran parte dal turismo nazionale ed internazionale, ossia da una risorsa economica piuttosto volatile, condizionata da fattori sui cui le autorità locali ed il governo portoghese esercitano un'influenza minima. Ne consegue che lo sviluppo economico di queste due regioni è notevolmente limitato. In tali circostanze occorre sostenere i settori economici che sono meno dipendenti dalle attività turistiche, al fine di compensare le fluttuazioni del settore turistico e, in tal modo, di rendere più stabile l'occupazione locale.

3. Il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera[5] non ha ottenuto gli effetti sperati negli ultimi anni prima della scadenza il 31.12.2008. Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che le sospensioni previste in detto regolamento sono state limitate alle zone franche delle Azzorre e di Madera e pertanto non se ne è più usufruito negli ultimi anni prima della scadenza. È quindi opportuno prevedere nuove sospensioni che non siano limitate alle imprese situate nelle zone franche, ma possano andare a vantaggio di tutte le categorie di operatori economici stabiliti sul territorio delle regioni in questione. Il campo di applicazione delle sospensioni deve pertanto estendersi ai seguenti settori commerciali: la pesca, l'agricoltura, l'industria ed i servizi.

4. Al fine di garantire l'effetto economico delle sospensioni previste nel presente regolamento, è opportuno estendere la gamma dei prodotti considerati ai prodotti finiti per uso industriale, alle materie prime e ad altri materiali, nonché ai pezzi di ricambio e ad altri componenti destinati ad uso agricolo, di trasformazione industriale, di manutenzione e ad altri servizi.

5. Affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello d'attività industriale e commerciale tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle regioni interessate, è necessario sospendere integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

6. Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio di Madera e delle Azzorre si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni devono essere subordinate alla destinazione finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[6] e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[7].

7. Per consentire un'attuazione efficace delle sospensioni, le autorità di Madera e delle Azzorre adottano le necessarie disposizioni di applicazione e ne informano la Commissione.

8. La Commissione è autorizzata ad adottare, se del caso, misure temporanee intese ad impedire ogni deviazione speculativa degli scambi fintantoché non sia stata adottata una soluzione definitiva in materia da parte delle istituzioni comunitarie.

9. Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. La Commissione procede pertanto alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell'elenco delle merci per le quali è prevista una sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all'allegato I.

Tali merci devono essere utilizzate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Articolo 2

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all'allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione in dette regioni autonome.

Articolo 3

Le autorità competenti di Madera e delle Azzorre adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza degli articoli 1 e 2.

Esse informano la Commissione in merito a tali misure entro il 1° luglio 2010.

Articolo 4

La sospensione dei dazi, di cui agli articoli 1 e 2, è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e ai controlli di cui agli articoli 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, in base alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, abrogare in via provvisoria la sospensione tramite un suo regolamento per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all'importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata abrogata in via provvisoria sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

2. Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di abrogare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo.

3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

Articolo 6

La Commissione, ove necessario, può procedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II del presente regolamento che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale

Codice NC[8] | Codice NC | Codice NC | Codice NC |

Linea di bilancio | Entrate[10] | Periodo, a decorrere dal gg.mm.aaaa | [Anno 2010-2019] |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1.1.2010 – 31.12.2019 | −0,12/anno |

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli della destinazione finale di tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di consentire agli operatori economici di adottare decisioni d'investimento a lungo termine, le sospensioni proposte devono rimanere in vigore per dieci anni.

Le misure proposte sostituiscono le misure introdotte dal regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, che è scaduto il 31.12.2008.

Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle informazioni comunicate dalle autorità regionali, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a 0,16 milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 0,12 milioni di euro per il periodo 1.1.2010–31.12.2019.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

[1] GU C , pag.

[2] GU C , pag.

[3] GU C , pag.

[4] GU C , pag.

[5] GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1.

[6] GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

[7] GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1.

[8] Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

[9] Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

[10] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 255VWfg% delle spese di riscossione.