52008PC0235

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca /* COM/2008/0235 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.4.2008

COM(2008) 235 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentatele dagli Stati membri. La proposta acclusa riguarda taluni prodotti industriali e agricoli. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della proposta di regolamento acclusa. Taluni prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici della Comunità sono stati stralciati. Gli allegati del presente regolamento contengono l'elenco dei prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione deve essere modificata, e l'elenco dei prodotti stralciati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. La misura ha efficacia dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012, in modo da consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Le sospensioni che la Commissione e il gruppo "Economia tariffaria" riterranno necessario sopprimere o mantenere saranno soppresse o prorogate dopo la fine di tale periodo.

1.2. Contesto generale

È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Regolamento (CE) n. 1255/96 (GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2007 (GU L 349 del 30.12.2007, pag. 7).

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutte le sospensioni elencate corrispondono all'accordo raggiunto nelle discussioni all'interno del gruppo.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

2.3. Valutazione dell'impatto

La presente proposta sgrava l'industria comunitaria da dazi per un importo di 8 300 000 EUR e rafforza la concorrenza che essa esercita nei confronti delle industrie dei paesi terzi che forniscono prodotti finiti sul mercato comunitario. La proposta è conforme ai principi fissati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. La modifica proposta rappresenta uno strumento volto a mantenere il livello di occupazione e a creare nuovi posti di lavoro nell'Unione europea. Proposta inclusa nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

3.2. Base giuridica

Articolo 26 del trattato CE.

3.3. Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà non si applica, in quanto la proposta rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

3.5. Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

In forza dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 8 300 000 EUR/anno.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Semplificazione

Nell'allegato del regolamento proposto sarà pubblicato un elenco differenziale di sospensioni di dazi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio[2].

(2) Occorre stralciare dall'elenco i codici NC e TARIC 5603 12 10 20 e 8504 40 84 20 relativi a due prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 perché non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.

(3) Inoltre, per otto prodotti occorre modificare la designazione per tenere conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti devono essere considerati come stralciati dall'elenco e devono quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi.

(4) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi[3].

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

(6) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L 'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

1. sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

2. le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio autonomo | Periodo di validità |

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 | 30 30 | Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9% in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) | 10% (2) | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2835 10 00 | 10 | Ipofosfito di sodio, monoidrato | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2839 19 00 | 10 | Disilicato di disodio | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2841 80 00 | 10 | Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2850 00 20 | 30 | Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2930 90 85 | 82 | Toluen-4-solfinato di sodio | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2930 90 85 | 83 | Metil-p-tolil solfone | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 2934 20 80 | 40 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benzisotiazolinone (BIT)) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3808 93 15 | 10 | Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45% ma non superiore al 55% dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3815 19 90 | 41 | Catalizzatori sotto forma di tavolette, costituite per il 60% (± 2%) del peso da ossido di rame su un supporto di ossido di alluminio | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3815 90 90 | 85 | Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3824 90 97 | 70 | Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75% ma non superiore all'85%, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3824 90 97 | 78 | Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 μm, contenenti in peso: una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60% ma non superiore all'80%, una percentuale di campesteroli non superiore al 15%, una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5%, una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15% | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3904 10 00 | 20 | Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze, con un grado di polimerizzazione di 1 000 (±100) unità di monomero, un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, una densità apparente pari o superiore a 0,35 g/cm3 ma non superiore a 0,55 g/cm3, un contenuto di materiale volatile in peso inferiore allo 0,35%, una granulometria media pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 70 µm e un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120 µm non superiore all'1% in peso, non contenente monomeri di acetato di vinile, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3919 10 69 ex 3919 90 69 | 91 96 | Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 º superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3919 90 69 | 97 | Rotoli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale con: un rivestimento autoadesivo, una larghezza pari o superiore a 363 mm ma non superiore a 507 mm, uno spessore totale della pellicola pari o superiore a 10 µm ma non superiore a 100 µm, destinati all'uso nella protezione dei display LCD durante la fabbricazione di moduli LCD (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 | 80 82 | Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 µm | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 3920 92 00 | 30 | Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 | 20 20 | Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m2, contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 5603 12 90 | 50 | Tessuto non-tessuto: di peso uguale o superiore a 30 g/m2, ma non superiore a 60 g/m2, contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, anche stampato, nel quale: su un lato, il 65% della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35% della superficie è composto da fibre unite, e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 7005 10 25 | 10 | Vetro "flotté": di spessore uguale o superiore a 2,0 mm ma non superiore a 2,4 mm, ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 7005 10 30 | 10 | Vetro "flotté": di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, con una trasmissione della luce pari o superiore al 91% misurata con una fonte luminosa di tipo D, ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 7006 00 90 ex 8529 90 92 | 60 46 | Lastre di vetro soda-calciche con: punto di rilascio delle tensioni maggiore di 570°C spessore pari o superiore a 1,7 mm ma non superiore a 2,9 mm dimensioni di 1 144 mm (±0,5mm) x 670 mm (±0,5mm) o 1 164 mm (±0,5mm) x 649 mm (±0,5mm) con o senza: uno strato di ossido di stagno e indio, o una griglia di elettrodi in pasta d'argento ricoperta da uno strato di materiale dielettrico | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 7007 19 20 | 20 | Lastra di vetro temperato o semitemperato, di dimensione diagonale pari o superiore a 81 cm ma non superiore a 186 cm, con uno o più strati di polimeri, con o senza verniciatura o ceramica colorata o nera attorno ai bordi esterni, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8528 (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 7606 12 10 ex 7607 11 90 | 10 20 | Nastri di una lega di alluminio e magnesio, contenenti in peso: una percentuale di alluminio pari o superiore al 93,3% una percentuale di magnesio pari o superiore al 2,2% ma inferiore al 5% e una percentuale di altri elementi non superiore all'1,8% in rotoli, di spessore pari o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm e di larghezza pari o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 89 mm, con una resistenza alla trazione pari o superiore a 285 N/mm² e un allungamento a rottura pari o superiore all'1% | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 7607 20 99 | 10 | Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8108 90 30 | 10 | Barre in lega di titanio utilizzate per la fabbricazione di componenti strutturali di aeromobili (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8108 90 30 | 20 | Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1% ma non superiore al 2%, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 19 (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8108 90 50 | 30 | Lega di titanio e silicio, contenente, in peso 0,15% o più ma non più di 0,60% di silicio, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di: sistemi di scappamento per motori a combustione interna tubi della sottovoce 8108 90 60 (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8108 90 50 | 40 | Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8108 90 50 | 50 | Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8% ma non superiore all'1,2% e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4% ma non superiore allo 0,6% | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8113 00 90 | 10 | Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90 | 10 10 10 | Motori a combustione interna a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm³ della sottovoce 8433 20 10 o di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8407 90 10 | 20 | Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 o di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 8536 69 90 | 20 | Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 9001 20 00 | 10 | Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente | 0% | 1.7.2008-31.12.2012 |

ex 9405 40 39 | 10 | Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) (1) | 0% | 1.7.2008-31.12.2008 |

(1) | La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). |

(2) | Il dazio specifico addizionale è applicabile. |

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2

Codice NC | TARIC |

3815 90 90 | 85 |

3919 10 69 3919 90 69 | 91 96 |

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 | 20 20 20 50 |

7607 20 99 | 10 |

8108 90 50 | 30 |

8407 33 90 8407 90 80 8407 90 90 | 10 10 10 |

8407 90 10 | 20 |

8504 40 84 | 20 |

9001 20 00 | 10 |

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN 'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:: 16 431 900 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

x( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[4] | Periodo, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Secondo semestre 2008 e 2009-2012] |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1/7/2008 - 31/12/2012 | - 8,3 l'anno |

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di limitare i problemi economici è stata stabilita una data di scadenza.

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate ed accettate;

2. evoluzione tecnica e tendenze economiche del mercato che comportano la soppressione di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunta

L'allegato, oltre agli emendamenti risultanti dai cambiamenti di designazione, contiene 27 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il secondo semestre 2008 e per il periodo dal 2009 al 2012, ammontano a 7,2 Mio EUR l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti, sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Questo comporta una perdita di entrate di circa 12,9 Mio EUR l'anno .

Stralcio

2 prodotti sono stati stralciati dall'allegato a fronte del ripristino dei dazi doganali. Ciò corrisponde ad un aumento delle risorse di 1,9 Mio EUR , calcolato in base alle richieste di sospensione o alle statistiche disponibili (2007).

Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle statistiche disponibili (2007), l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento si può pertanto stimare a 12,9 - 1,9 = 11,0 Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 8,3 mio EUR l'anno per il periodo 1.7.2008- 31.12.2012 .

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati sulla base del loro reddito nazionale lordo.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2007(GU L 349 del 31.12.2007, pag. 7).

[3] GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

[4] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.