52008PC0223

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità /* COM/2008/0223 def. - CNS 2008/0089 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.4.2008

COM(2008) 223 definitivo

2008/0089 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Scopo della presente proposta è aggiornare le norme finanziarie conformemente alla nuova decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (in appresso "DRP 2007")[1]. La proposta tiene altresì conto dell'evoluzione della legislazione comunitaria rispetto alle ultime modifiche introdotte dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio[2].

Le modifiche proposte dalla Commissione sono riassunte qui di seguito:

1. DISPOSIZIONI DA MODIFICARE IN BASE ALLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

a. Eliminazione della distinzione tra dazi agricoli e dazi all'importazione

A seguito del recepimento nella legislazione comunitaria degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra dazi agricoli e dazi doganali. Pertanto la distinzione operata tra questi dazi è stata eliminata dalla DRP 2007 e parimenti va fatto nel regolamento n. 1150/2000.

b. Inclusione delle riduzioni lorde per i Paesi Bassi e la Svezia nei rispettivi contributi annuali basati sull'RNL nel periodo 2007-2013

In base alla DRP 2007, i Paesi Bassi e la Svezia riceveranno una riduzione lorda dei rispettivi contributi annuali basati sull'RNL nel periodo 2007-2013. La DRP 2007 specifica l'importo di questa riduzione (che deve essere adeguata ai prezzi correnti) e indica che tale riduzione sarà concessa solo previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito. Tale riduzione dev'essere finanziata da tutti gli Stati membri mediante i dodicesimi mensili.

I contributi dei Paesi Bassi e della Svezia al finanziamento della correzione del Regno Unito non verranno ridotti in seguito a questa diminuzione, poiché questa sarà concessa solo previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento.

La proposta stabilisce la procedura e il calendario del finanziamento della riduzione lorda. Analogamente a quanto avviene per la correzione britannica, la riduzione sarà concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia mediante dodicesimi mensili. La richiesta di pagamento anticipato dei dodicesimi mensili nel primo trimestre dell'anno, avanzata alla luce delle esigenze specifiche del FEAOG e della tesoreria comunitaria, si applicherà anche agli importi chiesti agli Stati membri a titolo della riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia. Pertanto occorre modificare di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 3.

Risulta inoltre necessario stabilire nel regolamento n. 1150/2000 che, una volta concluso l'esercizio di bilancio in questione, il finanziamento degli importi lordi non verrà modificato se le cifre dell'RNL degli esercizi finanziari vengono modificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n.1287/2003. Ciò significa che il finanziamento della riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia non sarà riveduto ogni volta che saranno disponibili nuovi dati aggiornati riguardanti la risorsa RNL. Una disposizione simile si applica già all'adeguamento calcolato per la non partecipazione di alcuni Stati membri ad azioni o politiche specifiche dell'Unione.

2. MODIFICHE TECNICHE NON COLLEGATE ALLA DRP 2007

a. Riferimenti PNL/RNL

A partire dall'esercizio 2002, è stato utilizzato l'RNL anziché il PNL come riferimento per la risorsa supplementare. Pertanto i riferimenti al PNL devono essere sostituiti da riferimenti all'RNL.

A questo proposito è bene ricordare quanto segue:

- Il calcolo dei saldi IVA e RNL di alcuni Stati membri potrebbe ancora riferirsi ad esercizi precedenti il 2002. In quel periodo, il PNL era il riferimento per la risorsa complementare. Poiché il PNL e l'RNL sono due aggregati macroeconomici distinti, all'articolo 10 verrà specificato quale aggregato debba applicarsi fino all'esercizio 2002 e quale agli esercizi successivi.

- Il regolamento n. 2028/2004 ha abrogato l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000 relativo agli adeguamenti dei contributi finanziari PNL (versati da Spagna, Portogallo e Grecia per un periodo limitato dopo la loro adesione). Tuttavia, altri riferimenti ai contributi finanziari PNL, all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 6, sono rimasti inalterati. Poiché tali risorse non esistono più, questi riferimenti devono essere soppressi.

Inoltre, i riferimenti alla direttiva 89/130 (relativa al PNL) devono essere integrati, ove necessario, da corrispondenti riferimenti al regolamento n. 1287/2003 (relativo all'RNL).

b. Anticipazione dei dodicesimi mensili in base alle necessità specifiche del FEAOG e in funzione della tesoreria comunitaria.

L'attuale articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1150/2000 stabilisce che per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione "garanzia", a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo a titolo delle risorse proprie diverse dalle risorse proprie tradizionali. Ai fini dell'attuazione di questa disposizione è necessario introdurre le seguenti modifiche:

- Il regolamento n. 1765/92 non è in vigore dal 1999. Attualmente quindi, è opportuno riferirsi al regolamento (CE) n. 1782/2003.

- Poiché dalla fine del 2006 il FEAOG, sezione garanzia, è stato sostituito dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), è opportuno utilizzare il nuovo riferimento.

c. Riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e riserva per gli aiuti d'urgenza

A partire dall'esercizio di bilancio 2007, il nuovo Accordo interistituzionale non prevede più una rubrica specifica per la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza. Nel bilancio, la riserva per gli aiuti d'urgenza è iscritta a titolo di stanziamento accantonato e i corrispondenti stanziamenti di pagamento vengono iscritti in bilancio soltanto se necessario. La riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti è diventata una spesa obbligatoria del bilancio generale.

Pertanto, sul lato entrate, non è più necessario un meccanismo specifico per finanziare le spese relative a queste riserve, essendo queste trattate allo stesso modo di tutte le altre spese, sulla base di normali richieste mensili. Pertanto non sono più necessari i riferimenti a queste riserve nell'articolo 10 del regolamento n. 1150/2000.

d. Gestione efficiente della contabilizzazione delle risorse proprie

Al fine di assicurare una gestione efficiente e in tempo reale della contabilità delle risorse proprie della Commissione, è opportuno allineare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1bis e all'articolo 12, paragrafo 5, alla normale prassi bancaria.

Pertanto si propone che gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettano alla Commissione, il giorno in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto ad essa intestato, un estratto conto giornaliero in cui figurano questi accrediti oppure, almeno, i singoli avvisi di accredito per ciascuna di queste transazioni. Si propone altresì di abbreviare di un giorno il periodo attuale per la trasmissione degli estratti, dopo l'iscrizione degli accrediti sul conto. In futuro il periodo in questione sarà di due giorni feriali.

Modifiche analoghe vengono proposte per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 5, ove si tratta di stabilire se gli Stati membri o gli organismi da essi designati debbano eseguire gli ordini di pagamento e di movimento di tesoreria della Commissione. Il nuovo termine proposto per gli ordini di pagamento è di tre giorni feriale (secondo la prassi ordinaria degli Stati membri). Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'esecuzione entro due giorni feriali a decorrere dalle date di valuta fissate dalla Commissione.

Inoltre la proposta limita alla sola trasmissione elettronica dei dati le modalità di notifica, considerata la disponibilità degli strumenti informatici e la prassi in vigore nella maggior parte degli Stati membri.

e. Consolidamento dell'articolo 10

Le suddette modifiche all'articolo 10 sono il completamento di una serie di modifiche tecniche già introdotte dal regolamento n. 2028/2004. Per motivi di chiarezza e di razionalità, si propone che il regolamento modificativo includa il testo integrale consolidato di detto articolo.

3. ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche alla DRP 2007 possono entrare in vigore soltanto quando la decisione è stata adottata da tutti gli Stati membri, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali. Di conseguenza, il regolamento proposto deve entrare in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della DRP 2007, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007.

2008/0089 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europee[3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere della Corte dei conti[6],

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 15-16 dicembre 2005 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2007/436/CE, Euratom.

(2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom, non vi è alcuna distinzione tra dazi agricoli e dazi doganali.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom, per il periodo 2007-2013 i Paesi Bassi e la Svezia beneficeranno di una riduzione lorda dei rispettivi contributi RNL che sarà finanziata da tutti gli Stati membri. Non vi sarà alcuna revisione successiva del finanziamento di detta riduzione lorda, anche nel caso di modifiche successive dei dati dell'RNL.

(4) Tenuto conto del fatto che la decisione 2007/436/CE, Euratom fa riferimento all'RNL anziché al PNL, è opportuno allineare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio[7].

(5) Il sistema delle risorse proprie delle Comunità europee non prevede più contributi finanziari PNL e quindi non è più necessario riferirsi a questi contributi nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(6) Ai fini della gestione efficiente della contabilità delle risorse proprie della Commissione, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per allineare la trasmissione dei dati e i periodi di trasmissione alla prassi bancaria corrente.

(7) A partire dal bilancio 2007, l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[8] non prevede più un meccanismo finanziario specifico per la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza. La riserva per gli aiuti d'urgenza viene iscritta in bilancio a titolo di stanziamento accantonato e la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti viene classificata come una spesa obbligatoria del bilancio generale.

(8) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(9) Tenuto conto dell'articolo 11 della decisione 2007/436/CE, Euratom, il presente regolamento deve entrare in vigore lo stesso giorno della suddetta decisione e prendere effetto dal 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è così modificato:

1. Nel titolo, i termini "decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità" sono sostituiti dai termini "decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee".

2. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Le risorse proprie delle Comunità europee previste dalla decisione 2007/436/CE, Euratom*, del Consiglio, qui di seguito denominate "risorse proprie", sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89** del Consiglio, il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003*** del Consiglio e la direttiva 89/130/CEE, Euratom**** del Consiglio.

* GU L 163 del 21.6.2007, pag. 17.

** GU L 155 del 7.6.1989, p. 9.

*** GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

**** GU L 49 del 21.2.1989, p. 26.”

3. All'articolo 2, paragrafo 1, i termini "all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom" sono sostituiti dai termini "all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom".

4. All'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione."

5. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (in appresso RNL) di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dalle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436/CE, Euratom, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle altre entrate.

Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL."

6. All'articolo 6, paragrafo 3, il testo della lettera c) è sostituita dal testo seguente:

“c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):

- il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

- annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 6, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione."

- All'articolo 9, il paragrafo 1bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

(a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sulla contabilità della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;

(b) fatto salvo il punto a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito sulla contabilità, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.".

7. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2007/436/CE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

3. L'iscrizione delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, a titolo del regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o delle risorse complementari, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia.

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'ottavo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al nono comma.

Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, del tasso della risorsa complementare e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom, del suo RNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del suddetto articolo. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

5. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, ad una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo,

- quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.

Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 7 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.

6. Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione all'RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

7. Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo. Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo. La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza o dalla Commissione o dallo Stato membro.

8. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

9. La riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia sarà finanziata da tutti gli Stati membri. Non vi sarà alcuna revisione del finanziamento di detta riduzione lorda in caso di modifiche successive della cifra dell'RNL.

10. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom, ai fini del'applicazione di detta decisione, per "RNL" si intende l'RNL dell'anno ai prezzi di mercato quale definito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, tranne per gli esercizi precedenti al 2002, per i quali il PNL ai prezzi di mercato quale definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom, continua ad essere il riferimento ai fini del calcolo della risorsa supplementare.

__________________* GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.";

8. All'articolo 10 bis, i riferimenti a "PNL" sono sostituiti da riferimenti a "RNL";

9. All'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 1bis e 2.

10. L'articolo 12, paragrafo 5 è modificato come segue:

a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini."

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.";

11. Nell'intestazione del titolo VI, i termini "decisione 2000/597/CE, Euratom", sono sostituiti dai termini "decisione 2007/436/CE, Euratom";

12. Nella frase introduttiva dell'articolo 15, i termini "decisione 2000/597/CE, Euratom", sono sostituiti dai termini "decisione 2007/436/CE, Euratom";

13. All'articolo 16 i termini "all'articolo 10, paragrafi da 4 a 8" sono sostituiti dai termini "all'articolo 10, paragrafi da 4 a 7";

14. L'articolo 18 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom.";

b) Il paragrafo 4, lettera c), è sostituito dal seguente:

“c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 279, lettera b), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera b), del trattato CEEA.";

15. All'articolo 19, il riferimento a "PNL" è sostituito dal riferimento a "RNL".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 2007/436/CE, Euratom.

Essa prende effetto il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

2. LINEE DI BILANCIO:

Titolo: Titoli 1 e 3

Importo iscritto a bilancio per l’esercizio in questione: 118 921, 8 milioni di euro

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Proposta senza incidenza finanziaria

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[9] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Situazione a seguito dell'azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo … |

Articolo … |

4. MISURE ANTIFRODE

Non vi sono misure da adottare.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

[…][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU L 163 del 21.6.2007, pag. 17.

[2] GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.

[3] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

[8] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[9] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25 % delle spese di riscossione.