52008PC0212

Proposta di regolamento del Consiglio del recante modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia /* COM/2008/0212 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.4.2008

COM(2008) 212 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"). |

Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 1371/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia. Decisione 2005/622/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia. Regolamento (CE) n. 41/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

Consultazione delle parti interessate |

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

3. Elementi giuridici della proposta |

Sintesi delle misure proposte Il 23 febbraio 2007, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari fra l'altro della Russia. Il riesame si è limitato ad accertare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti relative a due esportatori russi che si erano fusi per formare una nuova entità societaria. L'annessa proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 si basa sui risultati definitivi, i quali indicano che il livello del dumping praticato dalla nuova entità societaria risultante dalla fusione è irrilevante, per cui le misure antidumping sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia dovrebbero essere abrogate e il procedimento chiuso in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l’allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti regionali e locali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta degli strumenti |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative. |

4. Incidenza sul bilancio |

Nessuna. |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1371/2005[2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati (lamiere al silicio a grani orientati o "GOES") originari degli Stati Uniti e della Russia (il "regolamento definitivo").

(2) Con la decisione 2005/622/CE[3] la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori che hanno collaborato le cui esportazioni di GOES verso la Comunità sono soggette a un dazio specifico pari rispettivamente al 31,5% (AK Steel Corporation, USA) e all'11,5% (Novolipetsk Iron and Steel Corporation, NLMK, Russia). I dazi antidumping applicabili alle importazioni da tutte le altre società, ad eccezione della Viz Stal (Russia), soggetta a un dazio dello 0%, sono pari al 37,8% per gli Stati Uniti e all'11,5% per la Russia.

B. DOMANDA DI RIESAME

(3) All'inizio del 2007, la NLMK ha comunicato alla Commissione di avere acquisito il 100% della Viz Stal, fornendo l'opportuna documentazione circa la produzione, le vendite e la distribuzione di GOES nel quadro della nuova entità societaria. Di conseguenza, le circostanze in base alle quali erano state varate le misure risultavano mutate in maniera duratura, e il margine di dumping nel quadro della nuova entità societaria risultava essere significativamente differente in confronto al livello delle misure in vigore.

(4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti a indicare che i dazi in vigore rispettivamente per la NLMK e la Viz Stal non erano più adeguati, e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , ha avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base[4]. L'indagine si è limitata ad esaminare il livello del dumping dei due produttori esportatori russi NLMK e Viz Stal, al fine di calcolare una misura unica per la nuova entità societaria. Come indicato nell'avviso di apertura, tale esame è stato effettuato in base ai dati raccolti durante l'indagine che ha portato all'imposizione delle misure esistenti.

C. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(5) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (di larghezza inferiore a 600 mm).

(6) Le lamiere al silicio a grani orientati sono prodotte da rotoli laminati a caldo di acciaio al silicio di diversi spessori, in cui i grani sono orientati in modo uniforme per migliorare la conduttività magnetica. I difetti a livello di conduttività magnetica sono chiamati perdite; la presenza di basse perdite indica che il prodotto è di qualità.

(7) Dal punto di vista del mercato, i prodotti si suddividono tipicamente in prodotti ad alta permeabilità, o ad alta conduttività, e prodotti standard. A parità di spessore della lamiera, i prodotti ad alta permeabilità sono caratterizzati da perdite minori. Tali caratteristiche risultano particolarmente importanti per i produttori industriali di trasformatori elettrici.

D. INCHIESTA

(8) La Commissione ha notificato l'apertura del riesame ai produttori comunitari di lamiere al silicio a grani orientati, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti i produttori esportatori noti negli Stati Uniti e in Russia.

(9) La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopra indicate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

E. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Determinazione del dumping

(10) Come si è detto, il calcolo del margine di dumping per l'entità societaria risultante dalla fusione si è basato sui dati raccolti durante l'indagine che ha portato all'imposizione delle misure esistenti ("il periodo dell'inchiesta iniziale"). Su questa base, la media ponderata dei margini di dumping stabiliti per la NLMK e la Viz Stal dà un margine di dumping dello 0,7% per la nuova entità societaria risultante dalla fusione.

2. Carattere duraturo della nuova situazione

(11) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è verificato anche se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. Va osservato che la nuova società, OJSC Novolipetsk Steel, ha collaborato all'inchiesta e fornito le informazioni pertinenti. Per quanto riguarda il flusso dei prodotti delle esportazioni di questa società verso la Comunità, si è anche ottenuta la cooperazione delle seguenti società non collegate:

- Tuscany Intertrade UK, Edinburgh, Regno Unito;

- Moorfield Commodities Company, Lugano, Svizzera.

Si sono effettuati controlli in loco presso entrambe le società.

(12) Precedentemente, la NLMK esportava verso la Comunità tramite la società collegata Stinol AG (Svizzera). Si è però rilevato che, dall'inizio del 2006, tutte le vendite della NLMK verso la Comunità sono avvenute mediante gli operatori indipendenti Tuscany Intertrade UK e Moorfield Commodities Company. La Stinol AG è diventata una società inattiva a partire dalla fine del 2005.

(13) La Viz Stal precedentemente faceva parte del gruppo Duferco ed esportava tramite società controllate dalla Duferco, come la Duferco SA Svizzera e la Duferco Commerciale Italia. Dal maggio 2006, tutte le vendite della Viz Stal verso la Comunità sono effettuate tramite l'operatore indipendente Moorfield Commodities Company.

(14) Si è anche verificato che, fin dalla sua creazione, la nuova entità OJSC Novolipetsk Steel ha utilizzato per le proprie importazioni nella Comunità soltanto questi due operatori, continuando così a utilizzare gli stessi canali per le vendite di GOES sul mercato comunitario.

(15) Riguardo ai prezzi all'importazione dalle due precedenti società NLMK e Viz Stal, in seguito all'accettazione di un impegno sui prezzi nell'agosto 2005, la NLMK ha presentato trimestralmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in materia di monitoraggio, come previsto dall'impegno stesso. Dopo l'acquisizione da parte della NLMK, la Viz Stal di propria iniziativa ha riferito sulle proprie vendite fin dall'agosto 2006, secondo i termini dell'impegno. Si è verificato che l'impegno sui prezzi relativo alla ex NLMK è stato rispettato sia da quest'ultima sia dalla Viz Stal.

(16) Infatti, risulta che i prezzi ai quali la Viz Stal, i cui prodotti sono soggetti a un dazio antidumping dello 0%, vende GOES sul mercato comunitario a partire dal 2006 sono più alti rispetto a quelli praticati durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Si è anche notato che la Viz Stal copriva l'insieme delle vendite di entrambe le società durante il periodo dell'inchiesta iniziale, e ha continuato ad esportare verso la Comunità europea quantità di GOES significativamente maggiori di quanto non facesse la NLMK.

(17) Le misure attualmente in vigore sono state varate nell'agosto 2005, e intanto i prezzi sul mercato comunitario e mondiale sono significativamente aumentati. Visto che la domanda mondiale di prodotti d'acciaio si mantiene elevata, non è previsto un calo dei prezzi di mercato dei GOES nel breve o medio termine. Pertanto, e anche alla luce del fatto che la Viz Stal (la quale anche nel 2006 registrava volumi di vendita di GOES alla Comunità significativamente più elevati rispetto alla NLMK e dall'inchiesta iniziale non è risultata praticare dumping) ha aumentato i propri prezzi rispetto all'agosto 2006, si ritiene che la situazione constatata al considerando 10 sia di natura durevole.

F. CONCLUSIONE

(18) Si è rilevato nel corso dell'inchiesta iniziale che la NLMK e la Viz Stal erano responsabili della totalità delle importazioni note di GOES verso la Comunità in provenienza dalla Russia[5]. Si è anche rilevato che la OJSC Novolipetsk Steel continua a coprire tutte le esportazioni di GOES dalla Russia verso la Comunità. Alla luce di questi elementi, nonché del fatto che il margine di dumping della OJSC Novolipetsk Steel è irrilevante, si è concluso che le misure antidumping sulle importazioni di GOES dalla Russia dovrebbero essere abrogate e il procedimento chiuso, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.

(19) Alla luce di questa conclusione, la Commissione ha stabilito, con decisione 2008/XXXX/CE[6], che l'impegno della NLMK accettato con decisione 2005/622/CE della Commissione dovrebbe essere abrogato.

G. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(20) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intende abrogare le misure relative alle importazioni di GOES dalla Russia e chiudere il procedimento. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni, e quelle ricevute non erano tali da modificare le conclusioni.

(21) In risposta alla comunicazione delle informazioni, l'industria comunitaria ha commentato non essere stato dimostrato che, come indicato al considerando 17, i prezzi di mercato dei GOES non scenderebbero nel breve e medio termine, il che osterebbe alla chiusura del procedimento. A sostegno dell'idea per cui il procedimento non dovrebbe essere chiuso, l'industria comunitaria afferma che, nei prossimi due anni, le capacità mondiali di produzione di GOES cresceranno oltre il 40%, arrivando a superare di molto la domanda, e il grosso di questo aumento di capacità si verificherà nella Repubblica popolare cinese. In queste circostanze, l'industria comunitaria ritiene che la Russia sarà estromessa dal mercato cinese e riorienterà le proprie esportazioni verso l'Unione europea. Pertanto, l'industria comunitaria ritiene che la chiusura del procedimento non si basi su nuove circostanze di natura durevole.

(22) Va però osservato che la presente inchiesta ha esaminato il margine di dumping della nuova entità risultante dalla fusione, e che tale margine è risultato minimo, come indicato ai considerando 10 e 18. Come si afferma poi al considerando 11, si è proceduto a un esame per stabilire se questo margine di dumping e la nuova struttura dell'impresa possano essere considerati di natura durevole. L'inchiesta ha confermato tale natura. Il fatto che gli esportatori russi potrebbero esportare quantità maggiori verso l'UE nei prossimi anni non muta la conclusione riguardo alla natura durevole delle nuove circostanze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati di spessore superiore a 0,16 mm, originari degli Stati Uniti, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (prodotti di larghezza uguale o superiore a 600 mm) (codice TARIC 7225 11 00 10) ed ex 7226 11 00 (prodotti di larghezza inferiore a 600 mm) (codici TARIC 7226 11 00 11 e 7226 11 00 91)."

Articolo 2

Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati di spessore superiore a 0,16 mm, originari della Russia, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (prodotti di larghezza uguale o superiore a 600 mm) (codice TARIC 7225 11 00 10) ed ex 7226 11 00 (prodotti di larghezza inferiore a 600 mm) (codici TARIC 7226 11 00 11 e 7226 11 00 91) imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 è abrogato, e il procedimento relativo alle importazioni originarie della Russia è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[2] GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2008 (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 1).

[3] GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42.

[4] GU C 39 del 23.2.2007, pag. 26.

[5] Cfr. considerando 61 del regolamento (CE) n. 1371/2005.

[6] GU L …………..