52008PC0211

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’articolo 6, paragrafo 2, concernente l’immissione di pile e accumulatori sul mercato /* COM/2008/0211 def. - COD 2008/0081 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.4.2008

COM(2008) 211 definitivo

2008/0081 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’articolo 6, paragrafo 2, concernente l’immissione di pile e accumulatori sul mercato

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

L’obiettivo della presente proposta è chiarire l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE.

- Contesto generale

L’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della direttiva 2006/66/CE non devono essere immessi sul mercato o devono essere ritirati dallo stesso. Tale disposizione potrebbe essere interpretata come un obbligo a ritirare dal mercato anche le pile legalmente immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008 e ancora in commercio dopo questa data, qualora non siano conformi alla direttiva.

Se le disposizioni della direttiva vengono interpretate in questo modo, numerose pile immesse legalmente in commercio diventerebbero prematuramente rifiuti, cosa contraria al principio della riduzione al minimo dei rifiuti. Di conseguenza, anche gli apparecchi sarebbero considerati precocemente come rifiuti. Inoltre, il ritiro delle pile in questione dal mercato o la loro messa in conformità imporrebbe ulteriori oneri amministrativi sia agli Stati membri che all’industria. In caso di mancata modifica dell’articolo 6, paragrafo 2, occorrerebbe rietichettare le pile ancora sul mercato e non ancora contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce e con i simboli chimici oppure ritirarle dal commercio. Sarebbe inoltre necessario ritirare dal mercato le pile portatili specifiche che contengono livelli di cadmio superiori a quelli autorizzati dall’articolo 4 della direttiva 2006/66/CE e gli apparecchi dai quali non è possibile rimuovere le pile, come prescritto all’articolo 11 della stessa direttiva.

Le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sono già state incluse nella proposta iniziale della Commissione[1] riguardante la direttiva 2006/66/CE. Non era intenzione della Commissione ritirare dal mercato dopo il 26 settembre 2008 le pile legalmente immesse sul mercato prima di tale data. Pertanto, la Commissione propone di chiarire la disposizione in questione e fornire così la certezza giuridica necessaria per evitare che le differenze fra i regimi giuridici degli Stati membri possano causare problemi di riconoscimento reciproco e di alterazione del mercato interno. Visto che è opportuno chiarire il punto in questione prima del 26 settembre 2008, si propone un “intervento rapido” per ridurre l’onere amministrativo di cui sopra.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La presente proposta intende modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta figura tra le azioni presentate nella comunicazione della Commissione “Interventi rapidi per il 2008 destinati a ridurre gli oneri amministrativi nell’Unione europea”[2].

La proposta è in sintonia con la comunicazione della Commissione “Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse – Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”[3], nella quale uno dei principali obiettivi fissati è la prevenzione dei rifiuti per favorire un uso più efficiente delle risorse.

2) Consulta ZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Tenuto conto dell’urgenza della proposta e del fatto che quest’ultima intende esclusivamente chiarire un’unica disposizione della direttiva 2006/66/CE, non è stata svolta alcuna consultazione formale delle parti interessate.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- Valutazione dell’impatto

Non è stato ritenuto necessario preparare una valutazione di impatto completa per questa proposta in quanto quest’ultima chiarisce esclusivamente una disposizione della direttiva 2006/66/CE con l’obiettivo di fornire la certezza giuridica sulla misura in questione. Una valutazione di impatto è già stata elaborata nella fase di preparazione della direttiva 2006/66/CE[4].

Se le pile che sono state immesse legalmente sul mercato prima del 26 settembre 2008 dovessero essere ritirate dal commercio dopo tale data per mancata conformità alla direttiva 2006/66/CE, l’impatto sull’ambiente sarebbe negativo a causa dell’aumento dei rifiuti generati, delle nuove risorse da impiegare e dei trasporti aggiuntivi necessari. La rietichettatura e il ritiro delle pile dal mercato hanno conseguenze economiche negative, visti gli oneri amministrativi che comportano.

Per esempio, alcune stime indicano che le pile primarie che non sono conformi ai requisiti di etichettatura e che dovrebbero essere ritirate dal commercio genererebbero, da sole, 123 000 tonnellate di rifiuti prematuri a livello comunitario. Per rietichettare soltanto una parte delle pile ricaricabili nell’UE, utilizzate nei computer portatili, negli attrezzi senza filo e nei telefoni cellulari, al fine di renderle conformi ai requisiti di etichettatura della direttiva 2006/66/CE, i costi ammonterebbero a 400 milioni di euro[5].

La misura proposta non indebolisce l’obiettivo di protezione dell’ambiente perseguito dalla direttiva 2006/66/CE in quanto chiarisce semplicemente l’intenzione originale.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta chiarisce l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE, precisando che le pile non conformi alla direttiva 2006/66/CE non devono essere immesse sul mercato comunitario dopo il 26 settembre 2008. Se dovessero essere immesse in commercio dopo tale data, dovrebbero essere ritirate. La proposta chiarisce quindi che le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 26 settembre 2008 e in commercio dopo tale data ma non ancora conformi alla direttiva 2006/66/CE, non devono essere ritirate dal mercato o rietichettate dopo tale data. Chiarendo tale disposizione, la proposta garantisce la certezza del diritto in materia.

- Base giuridica

La proposta, così come l’articolo 6 della direttiva 2006/66/CE, si basa sull’articolo 95 del trattato CE.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra fra le competenze esclusive della Comunità. L’obiettivo dell’azione proposta non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri in quanto è necessario uno sforzo armonizzato per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

- Principio di proporzionalità

L’azione proposta non va al di là di quanto necessario in quanto si limita all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE. Il principio di proporzionalità è pertanto rispettato.

- Scelta dello strumento

Visto che la proposta riguarda la modifica di un articolo di una direttiva, lo strumento prescelto è una direttiva.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Semplificazione

La presente proposta chiarisce e semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche e l’industria. Riduce gli oneri amministrativi che sarebbero necessari per rietichettare con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce e con i simboli chimici le pile che sono state legalmente immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008 e che sono ancora in commercio dopo tale data. Inoltre, la proposta semplifica l’attuazione delle direttiva relativa alle pile da parte delle autorità pubbliche.

- Spazio economico europeo

La proposta riguarda una materia rilevante ai fini del SEE e deve quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

2008/0081 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’articolo 6, paragrafo 2, concernente l’immissione di pile e accumulatori sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

visto il parere del Comitato delle regioni[8],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[9],

considerando quanto segue:

(1) È necessario chiarire l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi alla direttiva 2006/66/CE possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Il chiarimento in questione permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato negli Stati membri dell’UE e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misura è conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e ridurrebbe gli oneri amministrativi.

(2) La direttiva 2006/66/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2006/66/CE

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008.

Se dopo questa data sono immessi sul mercato pile e accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, questi devono essere ritirati dal mercato”.

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 settembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Artic olo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Artic olo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] COM(2003)723 definitivo.

[2] COM(2008)141.

[3] COM(2005)666 definitivo.

[4] COM(2003) 723 definitivo.

[5] Dati: documento di lavoro dell’industria (Recharge, Eicta, EPBA, EPTA AeA) sulla conformità alla direttiva 2006/66/CE relativa alle pile, 7 marzo 2008.

[6] GU C del , pag. .

[7] GU C del , pag. .

[8] GU C del , pag. .

[9] GU C del , pag. .

[10] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39).