52008PC0196

Proposta di decisione del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) /* COM/2008/0196 def. - CNS 2008/0077 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.4.2008

COM(2008) 196 definitivo

2008/0077 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

● Motivazione e obiettivi della proposta

L’obiettivo della presente proposta, e di una proposta di regolamento del Consiglio avente lo stesso oggetto, è stabilire il quadro giuridico per la migrazione dal sistema d’informazione Schengen, nella versione attuale del SIS 1+, al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

● Contesto generale

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 (“convenzione di Schengen”), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II subentrerà al SIS 1+. Lo sviluppo del SIS II tiene conto dei più recenti sviluppi nel campo della tecnologia dell’informazione e rende possibile l’introduzione di ulteriori funzionalità.

Le disposizioni sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II figurano nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[1], e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[2]. Come stabilito in questi stessi strumenti, le loro disposizioni si applicheranno agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ soltanto a partire dalle date che stabilirà il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, e andranno allora a sostituire le disposizioni dell’acquis di Schengen che disciplinano il SIS 1+, in particolare le pertinenti disposizioni della convenzione Schengen.

Prima che ciò avvenga, gli utenti del SIS 1+ dovranno migrare verso l’ambiente del SIS II. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico per la migrazione dal SIS 1+ all’ambiente del SIS II. Onde ridurre i rischi di interruzione del servizio durante la migrazione, un’architettura tecnica provvisoria per le operazioni del SIS 1+ consentirà a questo e a certe parti tecniche dell’architettura del SIS II di operare parallelamente durante il periodo transitorio. La durata della migrazione dovrà essere contenuta al minimo.

● Disposizioni vigenti nel settore della proposta

- Convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[3] (convenzione Schengen).

- Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[4], come modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio[5], del 21 dicembre 2006.

- Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[6], come modificata dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio[7], del 21 dicembre 2006.

- Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

- Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

- Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione[8].

- Decisioni 2007/170/CE e 2007/171/ CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabiliscono i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II[9]. - Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[10]. - Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[11]. |

● Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

● Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Gli esperti degli Stati membri partecipano direttamente allo sviluppo del SIS II, specie nell’ambito del comitato SIS II che, il 13 settembre 2007, ha istituito un gruppo consultivo (gruppo di lavoro “Migrazione”) con l’incarico di esaminare aspetti specifici della migrazione verso il SIS II. I problemi individuati a seconda dei diversi scenari sono stati esaminati con il contributo di tutte le parti interessate. La valutazione che ne è conseguita ha quindi ampiamente descritto la strategia, la pianificazione e la distribuzione dei compiti per la migrazione del SIS 1+ verso il SIS II.

Inoltre, nella riunione del 28 febbraio 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare senza indugio le proposte giuridiche per consentire l'inclusione nel bilancio dell'Unione europea di tutte le attività del SIS II per il 2009, ivi comprese, ove necessario, anche ulteriori attività di sviluppo, e per gestire le attività del SIS II previste fino all'avvio delle sue operazioni. La Commissione è stata anche invitata a prevedere un convertitore, da utilizzarsi per un tempo molto limitato, che colleghi il SIS 1+ al SIS II per garantire che il sistema possa continuare a funzionare in qualsiasi circostanza.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La presente proposta tiene conto degli esiti dell’ampio dibattito con gli Stati membri, specie nell’ambito del comitato SIS II.

● Ricorso al parere di esperti

Non si è fatto ricorso a esperti esterni per preparare la presente proposta.

● Valutazione dell'impatto

Non è richiesta una valutazione dell’impatto per la presente proposta di decisione del Consiglio, che non rientra nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione.

3. Elementi giuridici della proposta

● Sintesi delle misure proposte

L’obiettivo della presente proposta è stabilire il quadro giuridico per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, e comprende un test globale del SIS II atto a dimostrare, in particolare, che il suo livello di prestazione è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. La proposta intende anche regolamentare il test sullo scambio di informazioni supplementari.

La presente proposta modifica inoltre la convenzione Schengen in quanto dispone la messa in opera di un’architettura provvisoria per le operazioni del SIS 1+ durante il periodo transitorio, fino a compimento della migrazione.

A tal fine, la proposta definisce un’architettura provvisoria del sistema d’informazione Schengen, nonché i compiti e le responsabilità connessi tanto al suo sviluppo quanto al processo di migrazione.

L’architettura tecnica permetterà all’attuale sistema centrale del SIS 1+ (C.SIS), di cui all’articolo 92 della convenzione Schengen, di continuare a funzionare per tutto il periodo transitorio.

Oltre alla disponibilità del SIS 1+ e del SIS II centrale, sarà predisposto nel periodo transitorio uno strumento tecnico (“convertitore”) che assicuri lo scambio dei dati SIS tra il SIS 1+ e il SIS II, da utilizzarsi per un tempo molto limitato.

Alcuni elementi dell’architettura provvisoria saranno forniti dagli Stati membri, altri saranno a carico della Francia per conto degli Stati membri, altri ancora della Commissione. Questa ha la facoltà di affidare l’esecuzione di certi compiti a terzi, in particolare a organismi pubblici nazionali. La Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente allo sviluppo e al funzionamento degli elementi tecnici dell’architettura provvisoria del SIS.

La presente proposta riguarda infine tutte le attività di manutenzione e le ulteriori attività di sviluppo del SIS II centrale, dell’infrastruttura di comunicazione e dei sistemi nazionali (N.SIS II), che risultassero necessarie durante la sua applicazione.

● Base giuridica

La presente decisione si fonda sull’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea, in quanto riguarda la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini, e la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni. La presente proposta riguarda altresì la facilitazione e l’accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust.

● Principio di sussidiarietà

La proposta ottempera al principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo principale dell’azione prevista, cioè la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente.

● Principio di proporzionalità

La presente proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo. Essa ottempera al principio di proporzionalità in quanto le attività della Commissione si limitano agli elementi centrali del SIS II, alle attività di coordinamento e supporto e a fornire uno strumento tecnico per lo scambio dei dati del SIS 1+ fra questo e il SIS II (“convertitore”). Gli Stati membri restano competenti in ordine alla migrazione dei dati e mantengono la responsabilità dei sistemi nazionali.

● Scelta dello strumento

Una decisione del Consiglio basata sull’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea è lo strumento più opportuno per l’azione proposta. La scelta della decisione è giustificata dall’esigenza di applicare norme comuni, specie in relazione al trattamento dei dati nel sistema. La scelta della decisione quadro non sarebbe opportuna, non comportando la presente proposta un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.

Essendo il SIS II fondato sul primo e sul terzo pilastro, un regolamento del Consiglio basato sull’articolo 66 del trattato CE completerà la decisione qui proposta.

4. Incidenza sul bilancio

A norma del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio generale dell’Unione europea.

Analogamente, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e dell’articolo 5 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea anche i costi relativi all’istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. I costi per l'istituzione, l’esercizio e la manutenzione di ciascun N. SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.

In linea con questo quadro giuridico, la presente proposta pone a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi inerenti alla migrazione, alle prove tecniche finali del SIS II, alla manutenzione e allo sviluppo a livello centrale (SIS II centrale e infrastruttura di comunicazione). Saranno invece sostenuti dallo Stato membro interessato i costi afferenti alle prove, alla migrazione, alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi nazionali, compresi gli N.SIS II.

I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri (del SIS 1+), saranno sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen. Questo articolo prevede che gli Stati membri sostengano in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico del SIS 1+, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, della convenzione, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico, e che invece siano sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro i costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen.

La Commissione ha stabilito una scheda finanziaria, in allegato alla presente proposta.

5. Informazioni aggiuntive

● Modifica della normativa vigente

La presente proposta, se adottata, modificherà la convenzione Schengen.

● Riesame/revisione/clausola di caducità

La proposta contiene una clausola di caducità in quanto si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

● Calendario

La presente decisione deve essere adottata al massimo entro ottobre 2008, per poter garantire la continuità dei preparativi e l’esecuzione tempestiva delle attività interessate.

2008/0077 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[12],

visto il parere del Parlamento europeo[13],

considerando quanto segue:

1. Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[14], firmata il 19 giugno 1990 (“convenzione Schengen”), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

2. L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[15], e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[16]. Entrambi gli strumenti giuridici hanno scadenza il 31 dicembre 2008. La presente decisione li integra e dovrebbe applicarsi fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533GAI[17] del 12 giugno 2007.

3. Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[18], e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio.

4. La presente decisione fa salvo il richiamato regolamento e la richiamata decisione, in particolare le funzioni e le competenze del comitato di regolamentazione da essi istituito rispettivamente all'articolo 51, paragrafo 2, e all’articolo 67. Il comitato di regolamentazione istituito dai due strumenti è, fra l’altro, competente a stabilire i protocolli e le procedure tecniche per accertare la compatibilità dei sistemi nazionali con l’unità di supporto tecnico del SIS II.

5. È necessario definire le condizioni in cui deve svolgersi la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, le relative procedure e le competenze.

6. Occorre eseguire un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri devono effettuare un test sullo scambio di informazioni supplementari.

7. Il fatto che al test globale del SIS II e al test sullo scambio di informazioni supplementari partecipino Stati membri non connessi al SIS 1+ non deve influenzare l’esito positivo di tali prove.

8. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri cooperino strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buono svolgimento del processo.

9. Con riguardo al SIS 1+, l’articolo 92 della convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un'unità di supporto tecnico e da un'interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di supporto tecnico del SIS II centrale ha sede a Strasburgo (Francia) e l'unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

10. Onde facilitare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno installare e collaudare un’architettura provvisoria per il sistema d’informazione Schengen. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ e alla Commissione fornire gli strumenti tecnici per la messa in opera dell’architettura provvisoria.

11. Lo Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen.

12. È opportuno che gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrino da questo al SIS II mediante l’architettura provvisoria ad hoc con il supporto della Francia, che agisce per conto degli Stati membri, e della Commissione.

13. La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo di entrambe le strutture. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale deve comportare la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza.

14. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo di queste strutture.

15. La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità del C.SIS.

16. La Commissione può affidare i compiti che le assegna la presente decisione e compiti relativi all’esecuzione del bilancio a terzi, anche organismi nazionali pubblici, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[19].

17. Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[20].

18. Compete al garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE[21], controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali. Gli articoli da 126 a 130 della convenzione Schengen contengono disposizioni specifiche in ordine alla protezione dei dati personali. L’articolo 118 della convenzione Schengen contiene disposizioni specifiche in ordine alla sicurezza dei dati personali.

19. Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, vale a dire la messa in opera di un’architettura provvisoria e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, si ritiene che l’adozione della presente decisione sia conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE e di cui all’articolo 2 del trattato UE. In ottemperanza al principio di proporzionalità, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

20. La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

21. Occorre modificare la convenzione Schengen per consentire l’integrazione del SIS 1+ nell’architettura provvisoria per la migrazione.

22. Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell’acquis di Schengen[22].

23. L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[23].

24. La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, con le decisioni del Consiglio 2000/365/CE e 2002/192/CE.

25. Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[24], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[25].

26. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[26], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio[27] relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo.

27. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[28].

28. La presente decisione dovrebbe applicarsi al Regno Unito e all'Irlanda alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tali Stati,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

La presente decisione definisce i compiti e le responsabilità connessi alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II, comprese le prove tecniche finali del SIS II.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) “SIS II centrale”: l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca data, la “banca dati del SIS II”, più un’interfaccia nazionale uniforme ("NI-SIS");

b) “C.SIS”: l’unità di supporto tecnico del SIS 1+;

c) “N-SIS”: il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;

d) “N.SIS II”: il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;

e) “convertitore”: uno strumento tecnico che consente al C.SIS di comunicare con il SIS II centrale.

Articolo 3

Test globale

29. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono, insieme alla Commissione, un test globale.

30. Il test globale faciliterà in particolare l’attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni tecniche necessarie per elaborare i dati SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

31. Tale test segue uno scadenzario e si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

32. I risultati del test sono esaminati dagli Stati membri, in sede di Consiglio, e dalla Commissione.

33. Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+.

Articolo 4

Test sullo scambio di informazioni supplementari

34. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono un test sullo scambio di informazioni supplementari.

35. Tale test segue uno scadenzario e si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

36. Gli Stati membri esaminano i risultati del test in sede di Consiglio.

37. Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+.

Articolo 5

Architettura provvisoria per la migrazione

38. È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS, che connette SIS II centrale, C.SIS, N.SIS II e N-SIS per un periodo transitorio.

39. La Commissione fornisce un convertitore in quanto parte del SIS II centrale. La Francia, per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, connette il C.SIS al SIS II centrale, in cooperazione con la Commissione. La Francia, per conto degli Stati membri, fornisce eventualmente i dati necessari per verificare l’architettura provvisoria.

40. La Francia verifica l’architettura provvisoria insieme con gli Stati membri, e per loro conto, e con la Commissione.

Articolo 6

Migrazione verso il SIS II

41. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano da questo al SIS II mediante l’architettura provvisoria ad hoc con il supporto della Francia, che agisce per conto degli Stati membri, e della Commissione.

42. La migrazione segue uno scadenzario definito dagli Stati membri in sede di Consiglio.

43. La Francia, per conto degli Stati membri, mette a disposizione la banca dati del SIS 1+.

44. La Commissione introduce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale.

Articolo 7

Manutenzione e sviluppo

45. La Commissione provvede alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione, e alla correzione degli errori.

46. Gli Stati membri provvedono alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo dei rispettivi N.SIS II.

Articolo 8

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in tutte le fasi della migrazione, al buono svolgimento del processo.

Articolo 9

Tenuta dei registri nel SIS II centrale

47. Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV e del titolo VI della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del SIS II centrale sia registrato per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

48. I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i criteri usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e l’identità dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

49. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati tre anni dopo la loro creazione.

50. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.

51. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro doveri.

Articolo 10

Costi

52. I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

53. I costi afferenti alla migrazione, alle prove, alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato.

54. I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, sono sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen.

Articolo 11

La convenzione Schengen è così modificata:

1. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 92 bis

55. Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. ..../2008 del Consiglio e della decisione .../2008/GAI del Consiglio, l’architettura tecnica del Sistema d’informazione Schengen può essere completata da:

a) un SIS II centrale completo di un convertitore;

b) una connessione tecnica fra l’unità di supporto tecnico e il SIS II centrale;

c) un sistema nazionale del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (N.SIS II);

d) un’infrastruttura di comunicazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali.

56. L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui alla presente Convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

57. Nell’eventualità che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS II, gli obblighi dell’unità di supporto tecnico nei confronti delle sezioni nazionali, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano obblighi nei confronti del SIS II centrale. Il SIS II centrale fornisce i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati SIS.

58. La Francia, per conto degli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2.”

2. All'articolo 119, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse alle funzioni conferite alla Francia e da questa svolte per conto degli Stati membri in applicazione della decisione .../2008/GAI del Consiglio, del regolamento (CE) n. ..../2008 del Consiglio e della decisione .../2008/GAI del Consiglio.”

3. All'articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in conformità del regolamento (CE) n. ..../2008 del Consiglio e della decisione .../2008/GAI del Consiglio sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.”

Articolo 12

Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

59. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

La presente scheda accompagna due proposte legislative:

proposta di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

proposta di decisione del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

60. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Titolo 18: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capitolo 18 02: Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone

61. LINEE DI BILANCIO

62. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

18.02.04 01 – Sistama d’informazione Schengen (SIS II)

63. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Gli stanziamenti d’impegno sono previsti per il 2009 nell’ambito della dotazione programmata per il finanziamento di sistemi IT su larga scala. Le attività di sviluppo connesse alla migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II saranno intraprese in massima parte nel 2008. Le attività esecutive rientranti nel campo di applicazione della decisione sono previste principalmente per il 2009. I pagamenti dovrebbero essere eseguiti nel 2009.

64. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

18 02 04 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc[29]./[30] | No | No | No | 3a |

65. SINTESI DELLE RISORSE

66. Risorse finanziarie

67. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2008 | 2009 | 2010 | Totale |

Spese operative |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 9,350 | 9,350 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 9,350 | 9,350 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 9,350 | 9,350 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 9,350 | 9,350 |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 4,245 | 4,245 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,321 | 0,321 |

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 13,916 | 13,916 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 13,916 | 13,916 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): n.a.

68. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[31] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

69. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate.

- Contributo della Norvegia e dell’Islanda ai costi operativi: 2,219512% e 0,107994% rispettivamente (cifre 2006), in base all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36 ).

- Contributo della Svizzera ai costi operativi: 2,57 % (cifre 2006), in base all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52).

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 45 |

41 persone svolgono attualmente le attività di sviluppo affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio. Queste più altre 4 persone continueranno tali attività nell’ambito della decisione. I costi relativi saranno coperti di conseguenza, dal 2009.

70. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta è illustrato nella relazione. Necessità dell'azione a breve e lungo termine.

Obiettivo della proposta è stabilire il quadro giuridico per una migrazione agevole dal SIS 1+ al SIS II che prepari gli Stati membri a questa operazione e, prima ancora, stabilire il quadro giuridico delle prove tecniche finali globali (complete). Nel 2008 e nel 2009 la Commissione effettuerà, con il supporto di contraenti esterni, un test globale del SIS II. Ai fini della migrazione, sarà altresì necessaria un’architettura tecnica provvisoria affinché il SIS 1+ possa funzionare parallelamente al SIS II a livello centrale.

71. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta integra e facilita lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di nuova generazione e crea sinergie fra il SIS 1+ e il SIS II.

72. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivo principale della proposta è garantire l’avvio delle operazioni del SIS II. Il risultato atteso è una migrazione agevole dei dati dal SIS 1+ al SIS II e il passaggio completo al SIS II. L’indicatore è l’avvenuta migrazione dei dati e sistemi di tutti gli Stati membri.

73. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione:

ٱX Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

ٱGestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

74. CONTROLLO E VALUTAZIONE

75. Sistema di controllo

I progressi saranno valutati periodicamente e i risultati misurati sulla base degli standard richiesti e di criteri prestabiliti. Bisognerà dimostrare che l’investimento produce il risultato voluto.

Il controllo sarà affidato a un contraente esterno per la garanzia della qualità.

76. Valutazione

77. Valutazione ex-ante

Conclusioni del comitato SIS II del 19 dicembre 2007, basate sulla relazione di valutazione dell’impatto del gruppo di lavoro “Migrazione”.

78. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

n.a.

79. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

La prossime valutazioni si terranno dopo il test globale (prima valutazione) e a migrazione avvenuta (seconda valutazione). Ogni valutazione deve misurare l’efficacia delle azioni e indicare se il test e la migrazione siano stati debitamente eseguiti.

80. MISURE ANTIFRODE

Saranno d'applicazione le procedure della Commissione in materia di contratti, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di pubblici appalti.

81. DETTAGLI SULLE RISORSE

82. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2009 | TOTAL |

N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale |

- Risultato 2 | Garanzia della qualità | 1,250 | 1,250 |

- Risultato 3 | Studi | 1,500 | 1,500 |

- Risultato 4 | Richieste di modifica | 2,000 | 2,000 |

- Risultato 5 | Coaching | 0,500 | 0,500 |

- Risultato 6 | Manutenzione e analisi connesse alle prove | 1,000 | 1,000 |

- Risultato 7 | Supporto aggiuntivo prima del varo | 2,100 | 2,100 |

- Risultato 8 | Imprevisti sTESTA | 0,500 | 0,500 |

83. Spese amministrative

84. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[34] finanziati con l’art. 18 01 01 01 01 | A*/AD | 21 |

B*, C*/AST | 8 |

Personale finanziato[35] con gli artt. 18 01 02 01 e 18 01 02 01 03 | 16 |

Altro personale[36] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 45 |

Le risorse umane necessarie per l’azione e figuranti nella tabella che precede saranno attribuite solo tramite riassegnazione interna.

85. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione del progetto

Gestione tecnica

Valutazione e reporting

Gestione della gara di appalto, del contratto e gestione finanziaria

86. Origine delle risorse umane (statutaria)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

87. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

n.a.

88. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (art. 18 01 01 01 01) | 3,393 |

Personale finanziato con gli artt. 18 01 02 01 e 18 01 02 01 03 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) | 0,852 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 4,245 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei finanziati con l ’ art. 18 01 01 01

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

AD/AST – 117 000 EUR l’anno x 29 persone = 3,393 milioni di EUR

Calcolo – Personale finanziato con l'art. 18 01 02 01

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Personale esterno (art. 18 01 02 01 01) – in media 55,874 EUR l’anno x 8 persone = 0,447 milioni di EUR

Esperti nazionali (art. 18 01 02 01 03) – 50,578 EUR l’anno x 8 persone = 0,405 milioni di EUR

Fonte: Commissione europea, nota PMO, 19.1.2007, stime 2007

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

18 01 02 11 01– Missioni | 0,131 | 0,131 |

18 01 02 11 02– Riunioni e conferenze | 0,190 | 0,190 |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,321 | 0,321 |

Le missioni comprendono visite nei 27 Stati membri della rete SIS 1+ per 2 persone (0,131 milioni di EUR).

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

[1] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

[2] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[3] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 (GU L 205 del 7.7.2007, pag. 63).

[4] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

[5] GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1.

[6] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[7] GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78.

[8] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

[9] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20 e GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.

[10] GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

[11] GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

[12] GU C […], […], pag. […].

[13] GU C […], […], pag. […].

[14] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 (GU L 205 del 7.7.2007, pag. 63).

[15] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1).

[16] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78).

[17] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[18] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

[19] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

[20] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[21] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

[22] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[23] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[24] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[25] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[26] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[27] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

[28] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

[29] Stanziamenti non dissociati (SND).

[30] Stanziamenti dissociati (SD).

[31] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[32] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[33] Quale descritto nella sezione 5.3.

[34] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[35] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[36] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.