[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.4.2008 COM(2008) 188 definitivo 2008/0074 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi Il numero del visto è parte integrante del modello uniforme. Viene inserito per identificare il visto individuale rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paesi terzi. Il numero è stampato sul visto adesivo (o vignetta visto) nel processo di produzione prima della personalizzazione, per individuare i documenti in bianco persi o rubati, ma anche per registrare i visti adesivi in modo da controllare le scorte e i visti rilasciati. La numerazione del visto è stabilita in parte nell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti[1], in parte nelle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione[2]. Il numero del visto comincia con la lettera o con le lettere che indicano lo Stato membro emittente, come descritto al punto 3 dell’allegato del regolamento, e corrispondono attualmente ai codici paese usati per le targhe automobilistiche. L’Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha stabilito specifiche per i documenti di viaggio a lettura ottica e un elenco dei codici paese in particolare. In base a tali norme la prima riga della zona a lettura ottica deve includere il codice ICAO di tre lettere del paese emittente e la seconda riga il numero del visto (9 posizioni). Il modello di visto uniforme deve essere predisposto per la lettura ottica ed essere quindi a norma ICAO, così da accelerare i controlli alle frontiere. Il numero del visto riprodotto nella seconda riga della zona a lettura ottica è limitato a 9 caratteri e per questo, in passato, l’attuale numerazione ha creato problemi. Anzitutto, gli Stati membri hanno interpretato la numerazione ciascuno a proprio modo (alcuni usando più di 9 caratteri con il risultato di non rientrare nella zona a lettura ottica e di riportare un numero incompleto), in conformità dei requisiti del proprio processo di produzione dei visti adesivi ma non necessariamente del regolamento (CE) n. 1683/95 e delle norme ICAO. Di conseguenza il visto non era leggibile a macchina, doveva essere introdotto manualmente nel sistema o rischiava di non essere recuperabile. In secondo luogo, le prescrizioni tecniche attuali per il modello uniforme di visto attribuiscono uno spazio per caratteri al numero di serie del visto adesivo che risulta insufficiente nel caso dei paesi che rilasciano molti visti. Sussiste poi una certa incoerenza in quanto il codice paese usato nella zona a lettura ottica risponde alle norme ICAO, mentre il codice paese riprodotto nel visto adesivo è quello in uso per le targhe automobilistiche. Finora queste discrepanze non hanno avuto molta importanza poiché il visto è sottoposto solo a ispezione visiva alla frontiera, oppure è verificato in base ai dati della zona a lettura ottica. Quando però sarà operativo il sistema di informazione visti (VIS), la verifica ai valichi delle frontiere esterne verterà essenzialmente sul numero di visto adesivo in combinazione con le impronte digitali del titolare. A partire dal numero di visto adesivo il VIS estrarrà il pertinente fascicolo di domanda e verificherà allora se le impronte della persona che esibisce il visto alla frontiera corrispondono a quelle inserite nel fascicolo dall’ufficio consolare. In gran parte dei casi l’interrogazione del VIS si farà leggendo la zona a lettura ottica del visto. Il VIS deve pertanto basarsi su un numero di visto unico, ossia coerentemente riprodotto sull’adesivo e nella zona a lettura ottica. Risulta quindi necessario modificare l’attuale numerazione del visto in modo da disporre di un numero di visto adesivo unico ed evitare che, durante la verifica, si ottengano più fascicoli di domanda invece dell’unico davvero rilevante. Nel contempo sembra opportuno che, a garanzia della conformità con le norme ICAO, siano usati i codici paese ICAO per la numerazione del visto adesivo. Sarebbe poi coerente, in linea di principio, modificare anche di conseguenza il codice paese che figura nell’immagine latente. Poiché però questo codice è stampato in calcografia, sarebbe necessario cambiare le matrici da stampa, che sono particolarmente costose. La modifica dell’immagine latente non è urgente, non essendo correlata alla numerazione. Bisognerà invece adattarla in una fase successiva, in concomitanza con altre modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95, evitando di far salire i costi ora. | Contesto generale L’introduzione del VIS come sistema per lo scambio di dati sui visti è un’iniziativa fondamentale delle politiche dell’Unione volte a istituire uno spazio di libertà e di sicurezza. Il VIS migliorerà l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti mirando ai seguenti obiettivi: facilitare la procedura di rilascio del visto, prevenire il visa shopping, agevolare la lotta contro la frode e i controlli ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, contribuire all’identificazione e al rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare, agevolare l'applicazione del regolamento Dublino II (regolamento (CE) n. 343/2003)[3] e prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri. Dato il contesto, è essenziale che le guardie di frontiera che effettuano accertamenti nel VIS possano contare su un numero di visto adesivo unico per ritrovare il fascicolo sulla cui base verificare le impronte digitali della persona che si presenta alla frontiera. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta L’attuale versione del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti e delle prescrizioni tecniche complementari non è tale da consentire una numerazione coerente e unica del visto adesivo da usare nel VIS; occorre quindi cambiare il modo in cui sono numerati i visti adesivi, prima che il VIS diventi operativo. | Principali organizzazioni/esperti consultati Sono stati consultati gli esperti degli Stati membri e gli esperti del VIS nell’intento di trovare il sistema più adatto per una numerazione coerente del visto adesivo. | Valutazione d’impatto Nell’eventualità che si opti per lo status quo in relazione alla numerazione del visto, il VIS non sarà in grado di supportare una verifica affidabile delle biometrie. Occorrerà allora o applicare la norma esistente riguardante il numero del visto disponendone la trascrizione uniforme nella zona a lettura ottica (MRZ), o trovare una soluzione alternativa. La norma vigente non è stata prescelta perché non prevede uno spazio per caratteri sufficiente. Il comitato tecnico istituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 ha valutato varie opzioni. Opzione 1 Tutti gli Stati membri provvedono affinché il numero di visto adesivo consti di 9 caratteri, inizi con il codice paese secondo le attuali prescrizioni tecniche e sia riprodotto fedelmente nella riga 2 della MRZ. Opzione 2 Un nuovo sistema, sempre basato su 9 caratteri, sostituirebbe gli attuali prefissi con i codici ICAO (ISO), universalmente riconosciuti, composti di 3 lettere (salvo per la Germania che ha solo la lettera "D") L’opzione prevede inoltre l’uso di altri 6 caratteri alfanumerici per un massimo di 2 176 782 335 numeri di serie. Opzione 3 Il numero di visto adesivo sarebbe stampato nella riga 2 della MRZ, senza codice paese. Il paese che emette il visto sarebbe identificabile dalla riga 1 della MRZ. Questa opzione darebbe 999 999 999 999 numeri di serie. Nell’angolo superiore destro non figurerebbe il codice paese che risulterebbe invece dalla zona a lettura ottica. Gli esperti hanno ritenuto inappropriate tutte queste opzioni e hanno convenuto di separare il codice paese dal numero del visto. Questo si comporrà di 9 cifre e sarà stampato nella casella 5 del visto adesivo (angolo superiore destro). Per distinguere i visti in bianco e generare un numero unico, il codice paese, allineato al codice ICAO usato nella zona a lettura ottica, sarà integrato nella stampa di fondo immediatamente sotto il numero (nuova casella 5a). La soluzione trovata avrà per effetto non solo di creare un numero unico di visto adesivo, ma libererà anche spazio per i caratteri a beneficio degli Stati membri che rilasciano visti in grande numero. Gli Stati membri dovranno cambiare i processi di stampa e distribuire nuovi visti adesivi ai consolati prima che il VIS diventi operativo. Da allora potranno connettere tutti i loro consolati al sistema o quanto meno potranno seguire un calendario di connessione per regione. Gli Stati membri che non intendano anticipare le scadenze in certe regioni possono esaurire le scorte di vecchi visti. Tali scorte saranno altrimenti distrutte in modo sicuro. Attuare la presente proposta presuppone che le prescrizioni tecniche siano modificate di conseguenza sin dalla sua adozione, poiché bisognerà modificare il modello uniforme. | 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi dell’azione proposta Il numero di visto adesivo, stampato durante il processo di produzione, va adattato alle nuove prescrizioni del VIS e alla sua base giuridica. Deve inoltre essere unico in modo che sia possibile individuare il giusto fascicolo di domanda, rispetto al quale comparare le impronte digitali durante la verifica. | Base giuridica Articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii) del trattato CE. Con riguardo al Regno Unito e all’Irlanda, si considera che partecipino alla misura proposta. Il regolamento di base (CE) n. 1683/95 si fondava sull'ex articolo 100 C del trattato CE. Con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, non è stato modificato né sostituito, contrariamente al regolamento (CE) n. 539/2001 che è stato scritto ex novo secondo la nuova base giuridica. Si presume pertanto che il Regno Unito e l’Irlanda continuino a partecipare alle misure di primo pilastro adottate prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Per questo non sono stati aggiunti considerandi. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché gli Stati membri non possono raggiungere lo stesso risultato da soli; è quindi necessaria l’azione comunitaria. | Scelta degli strumenti | Strumento proposto: modifica del regolamento (CE) n. 1683/95. | 3. INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non incide sul bilancio comunitario. | Illustrazione dettagliata della proposta | Articolo 1 L’articolo 1 contiene tutte le modifiche da apportare all’allegato per modificare il numero di serie del visto adesivo. Le due ultime modifiche (punti 5 e 6 dell’allegato) sono quelle introdotte dal regolamento (CE) n. 334/2002[4]. All’epoca, l’allegato non era stato adattato perché gli Stati membri non avevano ancora prodotto il nuovo visto adesivo e un nuovo modello non era quindi disponibile. L’allegato del regolamento era pertanto rimasto inalterato. Adesso è il momento di allinearlo con il nuovo modello inserito nell’allegato. Poiché l’elemento di sicurezza di cui al punto 1 (“un motivo formato da nove ellissi a ventaglio”) è sostituito con la fotografia nel nuovo visto, bisogna sostituire di conseguenza il punto 1 con il punto 2 bis, e questo va cancellato. Articolo 2 L’articolo imposta il quadro di attuazione. Si prevede che il VIS sarà pronto per l’uso nel maggio 2009 ed entrerà nella fase operativa non appena gli Stati membri avranno confermato di aver preso le necessarie disposizioni. È essenziale che gli Stati membri usino visti adesivi con la nuova numerazione sin dall’inizio delle attività del VIS, quanto meno nei paesi che si connetteranno per primi; i "vecchi” visti adesivi potrebbero essere usati in altre regioni non ancora connesse al VIS. Per questo, il quadro di attuazione è fissato al 1° maggio 2009, fermo restando che sarà possibile esaurire le scorte dei visti adesivi nelle regioni non connesse. Dopo l’adozione del presente regolamento, la Commissione provvederà quanto prima a stabilire le necessarie prescrizioni tecniche in modo da poter assumere la decisione in tempi congrui. Le prescrizioni tecniche adatteranno il modello uniforme ponendo il codice paese in uno spazio situato immediatamente sotto il numero del visto nazionale (cfr. allegato). 2008/0074 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), vista la proposta della Commissione[5], visto il parere dei Parlamento europeo[6], considerando quanto segue: (1) L’attuale contesto giuridico, costituito dal regolamento (CE) n. 1683/95, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti[7] e dalle prescrizioni tecniche complementari adottate dalla Commissione il 7 febbraio 1996 e il 27 dicembre 2000[8], non consente ricerche affidabili nel sistema d’informazione visti istituito con regolamento (CE) n. [ ] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [ ], concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)[9]. (2) Il sistema di numerazione vigente non consente in particolare di introdurre un numero sufficiente di caratteri nei visti rilasciati dagli Stati membri che ricevono tante domande. (3) Ai fini delle verifiche nel VIS è pertanto essenziale disporre di un sistema coerente e unico di numerazione del visto adesivo. (4) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1683/95. (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[10], che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo[11]. (6) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE[12] e 2004/860/CE[13] del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue: 1) All’articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non sono pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. ” 2) All’articolo 3, il paragrafo 1 è cancellato. 3) L’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi il 1° maggio 2009. Essi possono esaurire le scorte di visti negli uffici consolari non ancora connessi al sistema d’informazione visti (VIS). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO È inserito il seguente modello: [pic] Caratteristiche di sicurezza 1. Inserimento di una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza. 2. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera “E” e un globo. 3. In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente (“BNL” nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Il codice appare chiaro quando è tenuto orizzontale e scuro quando viene fatto ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito. 4. Al centro di questa zona figura la parola “visto” in lettere maiuscole e inchiostro otticamente variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione. 5. In questa casella figura il numero del visto nazionale di 9 cifre, che è prestampato. È utilizzato un carattere speciale. 5 bis. In questa casella figura il codice paese di 3 lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents - MRTD)[14], che identifica lo Stato membro emittente. Il “numero di visto adesivo” è l’insieme del codice paese di 3 lettere riportato nella casella 5 bis e del numero nazionale che figura nella casella 5. Zone da completare 6. Questa casella deve cominciare con la dicitura “valido per”. L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido. 7. Questa casella inizia con la parola “da”; più oltre sulla riga comparirà la parola “a”. L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto. 8. Questa casella deve iniziare con la dicitura “tipo di visto”. L'autorità emittente dovrà indicare la categoria del visto, in conformità degli articoli 5 e 7 del regolamento. Più oltre, sulla riga devono figurare le diciture “numero di ingressi”, “durata del soggiorno” (cioè periodo di permanenza previsto dal richiedente) e “giorni”. 9. Questa casella deve iniziare con la dicitura “rilasciato a” e sarà usata per indicare il luogo di rilascio. 10. Questa casella deve iniziare con la parola “il” seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura “numero di passaporto” seguita dal numero di passaporto del titolare. 11. Questa casella deve cominciare con le parole “cognome, nome”. 12. Questa casella deve iniziare con la parola “annotazioni” ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti. 13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo integrato nella stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità. La carta è di colore naturale, con motivi blu e rossi. Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano “visto”, nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità. [1] GU L 164 del 14.7.1995, pagg. 1-4. [2] Decisione 2/96 del 7.2.1996 e decisione COM(2000) 4332 del 27.12.2000, non pubblicate. [3] GU L 50 del 25.2.2003, pagg. 1-10. [4] GU L 53 del 23.2.2002, pagg. 7-8. [5] GU C […], […], pag. […]. [6] GU C […], […], pag. […]. [7] GU L 164 del 14.7.1995, pagg. 1-4. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7). [8] Decisione 2/96 del 7.2.1996 e decisione COM(2000) 4332 del 27.12.2000, non pubblicate. [9] GU L (non ancora ufficialmente adottato). [10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [12] GU L 368 del 15.12.2004, pagg. 26-27. [13] GU L 370 del 17.12.2004, pagg. 78-79. [14] Eccezione per la Germania: il richiamato documento ICAO 9303 prevede per la Germania il codice paese "D".