Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 {SEC(2008) 386} {SEC(2008) 389} /* COM/2008/0162 def. - CNS 2008/0063 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 2.4.2008 COM(2008) 162 definitivo 2008/0063 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 {SEC(2008) 386} {SEC(2008) 389} (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta Scopo della presente proposta è modificare il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (il cosiddetto piano di ricostituzione del merluzzo bianco). L’obiettivo globale del regolamento (CE) n. 423/2004 è assicurare che, entro un arco di tempo di cinque-dieci anni, gli stock di merluzzo bianco vengano riportati ai livelli di precauzione consigliati dagli esperti scientifici. Dal parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), basato a sua volta sul parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), è emerso che le riduzioni conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche (ad esempio in materia di dimensioni di maglia, composizione delle catture, zone di divieto) e a disposizioni complementari per la gestione dello sforzo di pesca sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. Dei quattro stock di tale specie contemplati dal piano di ricostituzione, solo quello del Mare del Nord ha mostrato qualche segno di recupero (una classe di età superiore rispetto agli anni precedenti). Per gli altri stock, invece, non è stato ravvisato nessun segno chiaro di ripresa. A fronte degli scarsi progressi realizzati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco è quindi necessario riesaminare le condizioni e le modalità del piano. L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 e del regime di gestione dello sforzo ad esso associato (attuato dal 2003 nell’ambito del regolamento annuale sui TAC e i contingenti), unitamente ai pareri delle parti interessate, riassunti in occasione del simposio sulla ricostituzione del merluzzo bianco svoltosi nel marzo 2007, consente di individuare i principali aspetti del piano che devono essere modificati ai fini di una maggiore efficacia. Nel prosieguo sono elencati i principali elementi da introdurre, che giustificano la presente modifica. La necessità di riesaminare gli obiettivi Le prove attuali degli effetti del riscaldamento globale impongono di rivedere gli obiettivi a lungo termine dei piani di ricostituzione. Anziché puntare a livelli specifici di biomassa che potrebbero risultare irraggiungibili a causa dei mutamenti subiti dagli oceani, il piano deve mirare al conseguimento del tasso ottimale di sfruttamento che darà luogo al rendimento massimo sostenibile consentito dalle nuove condizioni. La semplificazione del regime di gestione dello sforzo Il regime di gestione dello sforzo istituito da un allegato del regolamento annuale sui TAC e i contingenti è divenuto talmente complesso, soprattutto a causa delle numerose deroghe, da risultare difficile da applicare, monitorare e controllare. È necessario un nuovo sistema, basato su massimali di sforzo gestiti dagli Stati membri a livello nazionale, che permetta di semplificare il regolamento, offra maggiore flessibilità agli Stati membri e favorisca una più efficace attuazione delle norme. L’adeguamento del piano a diversi livelli di ricostituzione Il piano deve prevedere la possibilità di applicare approcci più graduali in caso di miglioramento dello stato degli stock. Per questo motivo il piano modificato introduce un approccio modulare, in cui l’adeguamento della mortalità per pesca dipende dal grado di ricostituzione raggiunto. La definizione di norme in materia di cattura in situazioni caratterizzate da una scarsa disponibilità di dati L’esperienza recente dimostra inoltre che in molti casi la scarsa qualità dei dati non ha permesso agli esperti scientifici di fornire i parametri atti a consentire un’applicazione rigorosa del piano vigente. Il Consiglio ha pertanto dovuto adottare decisioni ad hoc. È necessario stabilire norme chiare da applicare nei casi in cui gli esperti non sono in grado di fornire stime precise dello stato degli stock. La necessità di ridurre i rigetti di merluzzo bianco La riduzione dei rigetti deve costituire una componente significativa del piano modificato. Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. L’inclusione dello stock di merluzzo bianco del Mare Celtico Questo stock è stato escluso dal piano di ricostituzione del merluzzo bianco del 2004 in quanto presentava un migliore stato di conservazione. Tuttavia da recenti valutazioni è emerso che esso si trova in una situazione di sovrasfruttamento comparabile a quella degli altri stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie. È quindi necessario prevederne l’inclusione nel piano di ricostituzione. In tale contesto anche le misure di controllo devono essere adeguate alla nuova struttura e alle nuove disposizioni. È quindi necessario modificare l’attuale piano di ricostituzione del merluzzo bianco al fine di renderlo più completo, conforme ai recenti sviluppi, semplice, efficace e facile da attuare, monitorare e controllare. Tenuto conto delle proposte di modifica del piano di ricostituzione del merluzzo bianco, è necessario rafforzare talune misure di controllo stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, al fine di garantire l’osservanza delle misure istituite dal piano modificato. | 120 | Contesto generale In occasione della riforma della politica comune della pesca attuata nel 2002 la Commissione e il Consiglio hanno deciso di applicare progressivamente piani pluriennali e piani di ricostituzione per le risorse ittiche che rivestono un interesse per la Comunità. Sono stati elaborati piani concernenti la maggior parte degli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie, due stock di nasello, due stock di scampi, due stock di sogliola e gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord. Nel 2002 gli Stati membri hanno inoltre sottoscritto il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg). Tale piano comprende l’impegno di instaurare, entro il 2015, una gestione della pesca basata sul principio del rendimento massimo sostenibile (RMS). Gli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie costituiscono il primo caso di applicazione di un piano di ricostituzione. Anche se sono stati successivamente adottati altri piani di ricostituzione e di gestione, quello per il merluzzo bianco rimane una componente essenziale della politica comune della pesca riformata nel 2002. L’importanza della pesca del merluzzo bianco, le implicazioni che essa comporta per le attività dedite alla cattura di altre specie, i notevoli interessi economici e sociali in gioco e il valore simbolico di tale specie rendono assolutamente necessario garantire la riuscita del piano di ricostituzione. Occorre quindi ovviare con opportune modifiche alle carenze del piano attuale, denunciate sia dagli esperti che dalle parti interessate. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, definisce il quadro generale per lo sfruttamento delle risorse alieutiche in condizioni sostenibili e identifica le situazioni in cui il Consiglio è tenuto ad adottare piani di gestione e piani di ricostituzione. Regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. | 140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile contenuto nella proposta è coerente con la politica ambientale della Comunità, in particolare con gli elementi di tale politica che riguardano la protezione degli habitat e la salvaguardia delle risorse naturali. | 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta è basata su una serie di consultazioni con gli Stati membri e con i rappresentanti delle parti interessate nell’ambito dei consigli consultivi regionali (CCR). Nel maggio 2007 la Commissione ha trasmesso ai CCR e agli Stati membri un documento tecnico informale fondato sul presupposto che la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco possa e debba essere attuata riducendo in misura adeguata la mortalità per pesca. Per conseguire tale riduzione venivano prospettati due approcci. Il primo, basato su una riduzione generalizzata dello sforzo di pesca in molte attività che comportano la cattura del merluzzo bianco, è stato respinto dalla maggior parte dei soggetti consultati. L’altra opzione, che consisteva nel trovare il modo di “dissociare” la pesca del merluzzo bianco da altre attività e nel ridurre tali attività, ha raccolto un consenso di principio; poche, tuttavia, sono state le misure specifiche proposte per mettere in pratica tale strategia. I CCR si sono dichiarati favorevoli a un approccio definito in funzione dei singoli stock; tuttavia sono state raccomandate solo poche misure specifiche di gestione. Tra le principali soluzioni prospettate dai CCR figurano un sistema volontario di fermi temporanei imposti con breve preavviso (i cosiddetti fermi “in tempo reale”) e un impegno, assunto dai singoli pescherecci, a evitare le catture di merluzzo bianco (“piani intesi a evitare le catture di merluzzo bianco”). Per quanto riguarda la gestione dello sforzo, la Commissione ha esaminato con gli Stati membri e con i CCR la possibilità di un nuovo approccio che prevede la fissazione di livelli massimi di sforzo espressi in kW-giorni. Nel corso del 2008 le amministrazioni degli Stati membri e le organizzazioni professionali hanno la possibilità di introdurre le disposizioni amministrative necessarie per consentire l’entrata in funzione del nuovo regime nel 2009. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori scientifici/di competenza interessati È stato chiesto al CIEM e allo CSTEP di fornire, per quanto possibile, pareri scientifici sulla gestione a lungo termine delle attività di pesca. Nel marzo 2007 lo CSTEP ha trasmesso un rapporto sulla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. | 2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati I punti principali sono i seguenti: le riduzioni conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche (ad esempio in materia di dimensioni di maglia, composizione delle catture, zone di divieto) e a disposizioni complementari per la gestione dello sforzo di pesca sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nessuno dei quattro stock di tale specie ha mostrato chiari segni di recupero; lo CSTEP consiglia di ridurre immediatamente la pressione di pesca esercitata sugli stock di merluzzo bianco, anziché concentrarsi sul difficile compito di definire e conseguire obiettivi a lungo termine. Secondo le stime, tali obiettivi a lungo termine prevedono tassi di sfruttamento pari al 50% circa di quelli stimati per gli ultimi anni, o al di sotto di tale soglia. Qualsiasi riduzione dello sforzo di pesca intesa a contenere la pressione esercitata sugli stock di merluzzo bianco deve essere compatibile con altre misure di gestione ed essere attuata in modo da escludere che lo sforzo di pesca rimanente sia concentrato sul merluzzo bianco; il regime di gestione dello sforzo deve essere specificamente concepito per le singole zone e comprendere misure volte a penalizzare le attività di pesca che comportano i tassi più elevati di mortalità del merluzzo bianco. La proposta si basa sui pareri ricevuti. | 225 | 226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I pareri del CIEM e dello CSTEP sono pubblicati sui rispettivi siti internet (www.ices.dk e fishnet.jrc.it/web/stecf). | 230 | Valutazione dell’impatto La valutazione dell’impatto è sostanzialmente basata su due tipi di contributi: le analisi scientifiche realizzate in particolare dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che dal 2005 ha attentamente esaminato l’attuazione del piano esistente e ha illustrato, sulla base di dati quantitativi, come procede la ricostituzione degli stock da un punto di vista biologico; le consultazioni con i gruppi di interesse, inaugurate da un simposio sulla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco svoltosi a Edimburgo nel marzo 2007 con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, e i pareri conseguentemente formulati dai consigli consultivi regionali sulla scorta di un documento informale recante una descrizione circostanziata delle opzioni e delle alternative, preparato dai servizi della Commissione a seguito del simposio. Tali elementi hanno permesso di formulare una lucida analisi dei motivi che stanno alla base del mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal piano e di identificare una serie di alternative da vagliare, tra cui, in particolare: la sostituzione degli obiettivi in termini di biomassa con obiettivi in termini di mortalità per pesca; l’adozione di un approccio graduale, definito in funzione dello stato di conservazione dei singoli stock; la promozione di un approccio regionale; l’introduzione di una maggiore flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca; il fatto di dissociare il merluzzo bianco dalle specie associate, al fine di evitare riduzioni generali dello sforzo di pesca nelle attività per le quali il merluzzo bianco costituisce soltanto una cattura accessoria. | 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 310 | Base giuridica La base giuridica del regolamento (CE) n. 423/2004 è l’articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Tuttavia la modifica proposta prevede un maggiore decentramento a favore degli Stati membri, con particolare riguardo alla gestione dello sforzo di pesca delle navi battenti la loro bandiera. Tale decentramento conferisce maggiore flessibilità agli Stati membri e contribuisce alla semplificazione della normativa comunitaria. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. | 331 | Si tratta di una modifica di un regolamento vigente intesa a migliorare e ad aggiornare alcuni aspetti di un piano esistente alla luce di nuovi elementi e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del piano medesimo. | 4) INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | Nessuna. | 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia | 531 | La proposta comprende un articolo in base al quale le misure di gestione devono essere sottoposte a valutazione ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. | 532 | 570 | Illustrazione dettagliata della proposta I tassi di mortalità per pesca proposti si basano sui pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM e rispecchiano l’attuale situazione biologica. La proposta comprende una clausola di valutazione volta a garantire la possibilità di modificare i tassi suddetti alla luce di nuove informazioni e nuovi pareri scientifici. | E-10198 | (Explanatory memorandum validated – 10.881 characters - complying with DGT norm.) | 2008/0063 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero. (2) L’obiettivo del vigente piano di ricostituzione del merluzzo bianco è da ritenersi conseguito per uno stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di esemplari adulti di tale specie è superiore a quello stabilito agli articoli 3 e 5 in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza. Tale obiettivo non è stato conseguito. (3) Recenti lavori scientifici, riguardanti in particolare le tendenze degli ecosistemi marini a lungo termine, indicano che non è possibile fissare con precisione i livelli di biomassa auspicabili a lungo termine. È quindi opportuno che l’obiettivo dei piani di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco sia fissato, anziché in termini di biomassa, in termini di mortalità per pesca, e che tale obiettivo sia applicato anche ai livelli autorizzati dello sforzo di pesca. (4) Il piano di ricostituzione del merluzzo bianco deve essere esteso anche allo stock di merluzzo bianco del Mare Celtico, a motivo del deterioramento subito da tale stock a partire dal 2005. (5) Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. (6) Nel caso in cui lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente anche in mancanza di dati esaustivi. (7) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi in termini di mortalità per pesca e contribuire a ridurre al minimo i rigetti, è altresì necessario fissare le possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca a livelli compatibili con la strategia di ricostituzione. Per quanto possibile, è opportuno che tali possibilità di pesca siano definite in funzione dei tipi di attrezzi sulla base delle pratiche di pesca attuali. (8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno migliorare le misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98[4], (9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 423/2004. (10) È opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 2847/93 alle modifiche apportate al piano di ricostituzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 423/2004 Il regolamento (CE) n. 423/2004 è così modificato: (1) Il capitolo I è sostituito dal seguente: “CAPITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione di cinque stock di merluzzo bianco (di seguito denominati “stock di merluzzo bianco depauperati”) corrispondenti alle seguenti zone geografiche: a) merluzzo bianco nel Kattegat; b) merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale; c) merluzzo bianco ad ovest della Scozia; d) merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda; e) merluzzo bianco nel Mare Celtico. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) “gruppo di sforzo”: un gruppo di navi battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca in una delle zone di cui all’articolo 1 con attrezzi da pesca appartenenti a uno dei gruppi di attrezzi di cui all’allegato I; c) “catture per unità di sforzo” (CPUE): la quantità di pesce catturata, espressa in peso, per unità di sforzo di pesca, espressa in kW/giorni, nel corso di un anno. Articolo 2 bis Definizioni delle zone geografiche Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni delle zone geografiche: a) “Kattegat”: la parte della divisione IIIa quale definita dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenore a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen; b) “Mare del Nord”: la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri; c) “Skagerrak”: la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; d) “Manica orientale”: la divisione CIEM VIId; e) “Mare d’Irlanda”: la divisione CIEM VIIa; f) “ovest della Scozia”: la divisione CIEM VIa e la parte della divisione CIEM Vb che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri. g) “Mare Celtico”: le divisioni CIEM da VIIe a VIIk compresa. Articolo 2 ter Calcolo dello sforzo di pesca Ai fini del presente regolamento: a) la capacità di una nave è misurata in kilowatt; b) l’attività di una nave è misurata in giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui all’articolo 1. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all’interno della zona ed è fuori dal porto. Articolo 3 Obiettivo del piano 1. Il piano di cui all’articolo 1 deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile. 2. L’obiettivo definito al paragrafo 1 va conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco a 0,4 per le classi di età da due a quattro anni.” (2) Il capitolo II è soppresso. (3) Il capitolo III è sostituito dal seguente: “CAPITOLO III TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURA Articolo 5 Livelli minimi e di precauzione Il livello minimo e il livello di precauzione per ciascuno degli stock di merluzzo bianco depauperati sono fissati come segue: Stock | Livelli minimi in tonnellate | Livelli di precauzione in tonnellate | Merluzzo bianco nel Kattegat | 6 400 | 10 500 | Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale | 70 000 | 150 000 | Merluzzo bianco ad ovest della Scozia | 14 000 | 22 000 | Merluzzo bianco nel mare d’Irlanda | 6 000 | 10 000 | Merluzzo bianco nel Mare Celtico | 6 300 | 8 800 | Articolo 6 Procedimento per la fissazione dei TAC 1. Ogni anno il Consiglio fissa per l’anno successivo il TAC per ciascuno degli stock di merluzzo bianco depauperati. Sulla base del parere dello CSTEP, i TAC devono soddisfare i seguenti requisiti: a) se nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC la taglia dello stock è inferiore al livello minimo stabilito all’articolo 5, nell’anno di applicazione del TAC il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 25% rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente; b) se nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC la taglia dello stock è inferiore al livello di precauzione stabilito all’articolo 5 e superiore o pari al livello minimo stabilito nello stesso articolo, nell’anno di applicazione del TAC il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 15% rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente; e c) se nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC la taglia dello stock è superiore o pari al livello di precauzione stabilito all’articolo 5, nell’anno di applicazione del TAC il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 10% rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente. 2. Se lo CSTEP ritiene che l’applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), darebbe luogo a un tasso di mortalità per pesca inferiore a 0,4 per le classi di età 2, 3 e 4, il Consiglio fissa il TAC a un livello che produca un tasso di mortalità per pesca di 0,4 per tali classi di età. 3. Nel formulare il proprio parere in conformità ai paragrafi 1 e 2, lo CSTEP parte dal presupposto che, nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC, lo sfruttamento dello stock abbia registrato una riduzione della mortalità per pesca pari alla riduzione dello sforzo di pesca massimo ammissibile applicabile nell’anno in questione. 4. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15%, in più o in meno, dal TAC stabilito nell’anno precedente. 5. Il TAC è calcolato detraendo i quantitativi di seguito indicati dai prelievi totali di merluzzo bianco che corrispondono, in base alle stime dello CSTEP, ai tassi di mortalità per pesca di cui ai paragrafi 1 e 2: a) un quantitativo di pesce pari ai rigetti previsti di merluzzo bianco per lo stock considerato; b) ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti pertinenti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione. Articolo 6 bis Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere che consenta al Consiglio di fissare il TAC in conformità all’articolo 6, la decisione del Consiglio è adottata secondo le seguenti modalità: a) se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di merluzzo bianco al livello più basso possibile, il TAC è fissato applicando una riduzione del 25% rispetto al TAC dell’anno precedente; b) in tutti gli altri casi il TAC è fissato applicando una riduzione del 15% rispetto al TAC dell’anno precedente. Articolo 7 Valutazione delle misure di gestione 1. Ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati. 2. Se da un parere dello CSTEP risulta che la ricostituzione di uno qualsiasi degli stock di merluzzo bianco depauperati non procede in modo adeguato, il Consiglio adotta una decisione a) che fissa, per lo stock considerato, un TAC inferiore a quello previsto agli articoli 6 e 6 bis ; b) che fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile a un livello inferiore a quello previsto all’articolo 8 bis; c) che fissa eventuali condizioni associate. 3. Se da un parere dello CSTEP risulta che i livelli minimi e di precauzione di cui all’articolo 5 o il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento massimo sostenibile, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.” 4) Il capitolo IV è sostituito dal seguente: “CAPITOLO IV Limitazione dello sforzo di pesca Articolo 8 Regime di gestione dello sforzo di pesca I TAC definiti agli articoli 6 e 6 bis sono integrati da un regime di gestione dello sforzo di pesca che prevede l’assegnazione agli Stati membri, su base annuale, di possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca. Articolo 8 bis Assegnazioni dello sforzo di pesca 1. Ogni anno il Consiglio fissa lo sforzo massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro. 2. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato per mezzo di un valore di riferimento stabilito come segue: a) per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2005, 2006 e 2007, quale risulta dal parere dello CSTEP; b) per gli anni successivi di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento corrisponde allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell’anno precedente. 3. Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/2008[5], hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture totali, sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l’80% di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue: a) nei casi in cui si applica l’articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di riduzione prevista all’articolo 6 per la mortalità per pesca; b) nei casi in cui si applica l’articolo 6 bis , applicando al valore di riferimento una percentuale di riduzione dello sforzo di pesca pari alla riduzione del TAC. 4. Per gruppi di sforzo diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è mantenuto al livello del valore di riferimento. Articolo 8 ter Obblighi degli Stati membri 1. Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base dei criteri di seguito enunciati: a) promozione di buone pratiche di pesca, con particolare riguardo al miglioramento della raccolta dei dati, alla riduzione dei rigetti e alla minimizzazione dell’impatto sui giovanili; b) partecipazione a programmi di cooperazione intesi a evitare le catture accessorie indesiderate di merluzzo bianco; c) basso impatto sull’ambiente, anche in termini di consumo di carburante e di emissioni di gas serra; d) proporzionalità nell’assegnazione delle possibilità di pesca in termini di contingenti di cattura. 2. Ogni Stato membro rilascia permessi di pesca speciali in conformità al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio[6] per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nelle zone geografiche definite all’articolo 2 bis . 3. Per ciascun gruppo di sforzo, la capacità totale, espressa in GT e in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità al paragrafo 2 non supera la capacità delle navi che hanno praticato la pesca nel 2007 con l’attrezzo da pesca e nella zona geografica considerati. 4. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile, nel proprio sito internet, alla Commissione e agli altri Stati membri. Articolo 8 quater Regolamentazione dello sforzo di pesca Gli Stati membri controllano la capacità e l’attività delle rispettive flotte per gruppi di sforzo e, nel caso in cui lo sforzo di pesca massimo ammissibile stia per essere raggiunto, adottano misure atte a garantire che lo sforzo non superi i limiti fissati. Articolo 8 quinquies Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra Stati membri Gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all’articolo 8 bis in funzione: a) degli scambi di contingenti effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; e b) delle riassegnazioni e/o delle detrazioni effettuate a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 8 sexies Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra gruppi di sforzo 1. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può modificare, secondo la procedura prevista all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, le assegnazioni dello sforzo di pesca per tale Stato membro trasferendo la capacità di pesca da un gruppo di sforzo a un altro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 4. 2. Il trasferimento è autorizzato tra gruppi di attrezzi ma non tra zone geografiche. 3. Il trasferimento è autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento. 4. Il trasferimento è effettuato sulla base di 1 kW-giorno per 1 kW-giorno.” (5) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93 Le misure di controllo di cui al presente capitolo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 9 bis Controllo dei giornali di bordo 1. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. 2. Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura. Articolo 9 ter Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo di merluzzo bianco pescato nelle zone di cui all’articolo 2 bis e sbarcato in un porto comunitario sia pesato prima della vendita o prima di essere trasportato altrove dal porto di sbarco. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura va utilizzata per la dichiarazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 9 quater Parametri in materia di ispezione Ogni Stato membro le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato II. Articolo 9 quinquies Divieto di trasbordo Nelle zone geografiche indicate all’articolo 2 bis è vietato il trasbordo in mare di merluzzo bianco. Articolo 9 sexies Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. Articolo 9 septies Programmi nazionali di controllo 1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento elaborano un programma nazionale di controllo in conformità all’allegato III. 2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione. 3. La Commissione convoca almeno una volta all’anno una riunione del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma nazionale di controllo per gli stock di merluzzo bianco interessati dal presente regolamento.” (6) Il capitolo VI è sostituito dal seguente: “CAPITOLO VI Procedura decisionale e disposizioni finali Articolo 17 Procedura decisionale Nei casi per i quali il presente regolamento prevede l’adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione. Articolo 17 bis Modifiche dell’allegato I La Commissione, sulla scorta del parere dello CSTEP, può modificare l’allegato I del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 in base ai seguenti principi: a) i gruppi di sforzo sono definiti nel modo più omogeneo possibile per quanto riguarda gli stock biologici catturati, la taglia dei pesci prelevati come specie bersaglio o come cattura accessoria e l’impatto ambientale delle attività di pesca associate ai gruppi di sforzo; b) il numero e le dimensioni dei gruppi di sforzo presentano un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.” Articolo 2 Modifiche del regolamento (CEE) n. 2847/93 Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è così modificato: (1) L’articolo 19 undecies è sostituito dal seguente: “Articolo 19 undecies Ogni Stato membro notifica senza indugio agli altri Stati membri i dati che consentono di identificare i pescherecci battenti la sua bandiera per i quali siano stati sospesi o revocati l’autorizzazione ad esercitare attività di pesca in una o più delle zone di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 o il permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all’articolo 8 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2004.” (2) L’articolo 21 bis è sostituito dal seguente: “Articolo 21 bis Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che le navi o i gruppi di navi battenti la sua bandiera abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo in una determinata zona, quale stabilito dal regolamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003 e dall’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 423/2004. A decorrere da tale data, esso vieta in via provvisoria le attività di pesca delle navi o dei gruppi di navi suddetti nella zona considerata. Tale misura è notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.” (3) L’articolo 21 ter è sostituito dal seguente: “Articolo 21 ter Qualora si ritenga che le navi o un gruppo di navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano utilizzato il 70% dello sforzo di pesca massimo ad essi assegnato in conformità ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 423/2004, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 685/95.” (4) L’articolo 21 quater è sostituito dal seguente: “Articolo 21 quater 1. Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 19 decies , la Commissione provvede affinché i livelli massimi di sforzo fissati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 423/2004 siano rispettati. 2. A seguito di una notifica effettuata a norma dell’articolo 21 bis o di propria iniziativa, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili, la data alla quale si ritiene che il livello massimo dello sforzo di pesca per le navi o per un gruppo di navi battenti bandiera di uno Stato membro sia stato raggiunto per una determinata zona di pesca. A decorrere da tale data, le navi o un gruppo di navi battenti bandiera di detto Stato membro cessano l’esercizio della pesca nella zona considerata.” Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Nel regolamento (CE) n. 423/2004 è aggiunto il seguente allegato: “ ALLEGATO I Gruppi di sforzo 1. Gruppi di attrezzi (1) Reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi maglie di dimensione: TR.1 pari o superiore a 100 mm TR.2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm TR.3 inferiore a 70 mm (2) Sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione: BT.1 pari o superiore a 80 mm BT.2 inferiore a 80 mm (3) Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (ad eccezione dei tramagli) aventi maglie di dimensione: GN.1 pari o superiore a 150 mm GN.2 pari o superiore a 110 mm e inferiore a 150 mm GN.3 inferiore a 110 mm (4) Tramagli (TN.1) (5) Palangari (LL.1) 2. Gruppi di zone geografiche 2.1. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti gruppi di zone geografiche: a) Kattegat; b) i) Skagerrak; ii) la parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque CE della zona CIEM IIa; iii) zona CIEM VIId; c) zona CIEM VIIa; d) zona CIEM VIa; e) Mare Celtico (zone CIEM da VIIe a VIIk inclusa). 3. Gruppi di sforzo Ai fini della trasmissione dei dati di sforzo prevista all’articolo 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93 devono essere utilizzati i seguenti codici per ciascun gruppo di sforzo: Zone | Gruppi di attrezzi | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | TR1 | TR1a | TR1b | TR1c | TR1d | TR1e | TR2 | TR2a | TR2b | TR2c | TR2d | TR2e | TR3 | TR3a | TR3b | TR3c | TR3d | TR3e | BT1 | BT1a | BT1b | BT1c | BT1d | BT1e | BT2 | BT2a | BT2b | BT2c | BT2d | BT2e | GN1 | GN1a | GN1b | GN1c | GN1d | GN1e | GN2 | GN2a | GN2b | GN2c | GN2d | GN2e | GN3 | GN3a | GN3b | GN3c | GN3d | GN3e | TN1 | TN1a | TN1b | TN1c | TN1d | TN1e | LL1 | LL1a | LL1b | LL1c | LL1d | LL1e | ALLEGATO II PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE Obiettivo 1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità al presente allegato. Strategia 2. L’attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco. Priorità 3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche. Obiettivi di riferimento 4. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati. Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare. La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro. a) Livello di ispezione nei porti In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20% in peso degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro. b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione Ispezione del 5% dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste. c) Livello di ispezione in mare Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche. d) Livello di sorveglianza aerea Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. ALLEGATO III Contenuto dei programmi nazionali di controllo I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati. 1. MEZZI DI CONTROLLO Risorse umane 1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse tecniche 1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse finanziarie 1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza. 2. REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza degli articoli 9 bis, 10, 11 e 12. 3. PORTI DESIGNATI Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità all’articolo 9 sexies . 4. ENTRATA O USCITA DA ZONE SPECIFICHE Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza dell’articolo 11. 5. CONTROLLO DEGLI SBARCHI Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza degli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater e 15. 6. PROCEDURE DI ISPEZIONE I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire: a) per le ispezioni in mare e a terra; b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri; c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.” [1] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. [4] GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. [5] Inserire il riferimento al nuovo regolamento sulla raccolta dei dati. [6] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.