52008PC0101

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del […] che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen /* COM/2008/0101 def. - COD 2008/0041 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.2.2008

COM(2008) 101 def.

2008/0041 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

- Motivazioni e obiettivi della proposta

La presente proposta contempla le modifiche che occorre apportare al codice frontiere Schengen onde assicurare un uso efficiente del sistema di informazione visti (SIV) alle frontiere esterne. La proposta intende istituire norme comuni comportanti l'obbligo di avvalersi del SIV alle frontiere esterne al fine di sviluppare ulteriormente la gestione integrata delle frontiere dell’Unione europea.

- Contesto generale

Il 15 marzo 2006 è stato istituito il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) che stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare le verifiche ai valichi di frontiera esterna e la sorveglianza alle frontiere esterne. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, tutti i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite alle frontiere esterne.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. xx/2008, del ..., concernente il sistema di informazione visti (SIV) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento SIV)[1]. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto[2].

Laddove il regolamento SIV definisce il sistema in termini di scopi, funzionalità e responsabilità, la modifica dell’Istruzione consolare comune è intesa a creare la base giuridica affinché gli Stati membri possano rilevare gli identificatori biometrici obbligatori dai richiedenti il visto, spianando al tempo stesso la strada alla collaborazione tra Stati membri, ad esempio tramite l'istituzione di centri comuni per l’introduzione delle domande di visto.

Il SIV, che persegue l'obiettivo generale di migliorare l’attuazione della politica comune dei visti, mira anche a semplificare le verifiche ai valichi di frontiera esterna e ad agevolare la lotta antifrode.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento SIV, le guardie di frontiera possono, a fini di verifiche, eseguire interrogazioni del SIV utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto. Per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle operazioni del SIV, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero di vignetta visto. Tale periodo di tre anni può essere ridotto per le frontiere aeree.

L'uso del SIV è di vitale importanza per l'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne. Solo tramite un controllo biometrico è possibile confermare con certezza che la persona che intende valicare lo spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È pertanto auspicabile che le guardie di frontiera procedano a un'interrogazione sistematica del SIV, con annesso controllo biometrico, per ogni titolare di visto.

Tuttavia, il regolamento SIV non contiene né può contenere disposizioni relative all'uso obbligatorio del SIV alle frontiere esterne. Modificando il codice frontiere Schengen per garantire un uso efficiente e armonizzato del SIV alle frontiere esterne, la presente proposta intende pertanto completare il regolamento SIV e per questo istituisce norme comuni. In assenza di tale regime comune, i valichi di frontiera presso i quali il SIV non venisse sistematicamente consultato potrebbero diventare preda di immigrati illegali e criminali.

Una consultazione sistematica del SIV alle frontiere esterne è un prerequisito per un espletamento più flessibile delle domande di visto: la richiamata proposta di regolamento recante modifica dell’Istruzione consolare comune prevede che, nel caso di domande rinnovate su un arco di 48 mesi, i dati biometrici possono essere riutilizzati e copiati dalle precedenti domande archiviate nel SIV, il che consente di esentare i richiedenti in buona fede dall'obbligo di presentarsi di persona in consolato. Il presupposto di tale norma era che tutti i titolari di visto sarebbero stati controllati alle frontiere esterne in modo tale da identificare eventuali irregolarità. In assenza di un uso sistematico del SIV alle frontiere esterne, i consolati dovrebbero procedere ad un rilevamento dei dati biometrici ad ogni nuova domanda di visto.

L'avvio graduale su base regionale nei consolati

L'articolo 48 del regolamento SIV prevede il graduale avvio del SIV su base regionale nei consolati. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2005, il SIV dovrebbe essere varato dapprima negli uffici consolari del nord Africa e delle regioni mediorientali. Una volta avviato il sistema, i consolati della prima regione devono raccogliere e trasmettere alla banca dati SIV i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento SIV, riguardanti tutte le domande di visto nella regione interessata, comprese le impronte digitali dei richiedenti. La Commissione stabilirà la data a decorrere dalla quale la trasmissione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento SIV, comprendenti le impronte digitali dei richiedenti il visto, diventa obbligatoria in tutte le altre regioni.

Prima di tale data, in tutte le altre regioni, gli Stati membri possono iniziare a raccogliere e a trasmettere i dati al SIV conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento SIV, registrando almeno i dati alfanumerici e le fotografie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento medesimo.

Pertanto, tenuto conto dell'avvio graduale su base regionale e della possibilità contemplata dall'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento SIV, saranno in circolazione i seguenti tipi di visti:

(a) visti rilasciati in regioni in cui l'uso del SIV è obbligatorio e comprende di regola il rilevamento delle impronte digitali;

(b) visti rilasciati in regioni in cui non è stato dato ancora avvio al SIV ma uno o più Stati membri hanno cominciato a raccogliere e trasmettere dati al SIV, comprese le impronte digitali;

(c) visti rilasciati in regioni in cui non è stato dato ancora avvio al SIV ma uno o più Stati membri hanno cominciato a raccogliere e trasmettere dati al SIV, senza impronte digitali (quindi solo dati alfanumerici e fotografie);

(d) visti rilasciati in regioni in cui non è stato dato ancora avvio al SIV da Stati membri che non hanno cominciato a raccogliere e trasmettere dati al SIV;

(e) visti rilasciati prima che il regolamento SIV fosse d'applicazione.

Si noti che, anche dopo il varo definitivo del SIV, per un certo periodo circoleranno visti sprovvisti di dati biometrici, si pensi ai visti multipli rilasciati prima di tale data.

Uso del SIV alle frontiere esterne

Lo schema di seguito indica le informazioni che risulteranno alle guardie di frontiera nell'interrogare il SIV utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali, e le azioni richieste.

[pic] Uso del SIV alle frontiere esterne – periodo transitorio e chiavi di ricerca

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento SIV, il SIV può essere consultato in due modi: utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto oppure utilizzando solo il numero di vignetta visto. In entrambi i casi, l'interrogazione del SIV all'ingresso sarà comunque effettuata a partire dal numero di vignetta visto.

La ricerca tramite il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali non avrebbe senso se nel SIV non fossero presenti impronte digitali da mettere a confronto con quelle del titolare del visto. Durante il periodo transitorio è pertanto opportuno che, non appena interrogato attraverso il numero di vignetta visto, il SIV segnali non solo se la banca dati contiene informazioni sul visto in esame, ma anche le eventuali impronte digitali presenti nella domanda di visto in esame. Se il titolare del visto è esente dall'obbligo di fornire le impronte digitali, ad esempio nel caso del corpo diplomatico, di bambini piccoli o di persone che hanno perso le mani o per le quali non è fisicamente possibile rilevare le impronte, questi dati biometrici non figurano nel SIV, nel quale caso risulterà la dicitura "impronte digitali non disponibili nel SIV"[3].

Lo schema di seguito indica le informazioni di cui dispongono le guardie di frontiera che interrogano il SIV durante il periodo transitorio e le azioni richieste.

[pic]Affinché possano verificare se l'interessato soddisfa le condizioni per l'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera siano pienamente informate su quali Stati membri hanno dato avvio al SIV e quali hanno avviato unilateralmente le operazioni del SIV, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, seconda frase del regolamento SIV.

Di conseguenza, le guardie di frontiera devono avere accesso alle notifiche ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento SIV (pubblicate nella Gazzetta ufficiale) e alle informazioni sugli Stati membri che si avvalgono della possibilità contemplata all'articolo 48, paragrafo 3. Si propone pertanto di aggiungere queste informazioni in allegato al Manuale pratico per le guardie di frontiera (C(2006) 5186), disponibile in formato elettronico su CIRCA.

- Disposizioni in vigore nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Regolamento (CE) n. xx/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (SIV) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento SIV).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Gli Stati membri sono stati consultati (nell'ambito del gruppo di lavoro Frontiere del Consiglio) in merito a “SIV e frontiere” e all'uso obbligatorio del SIV alle frontiere esterne. Il responso è stato che il SIV dovrebbe essere utilizzato ai valichi di frontiera, i quali dovrebbero disporre di lettori biometrici, in modo da consultare il sistema tramite la vignetta visto in combinazione con le impronte digitali del titolare del visto.

Gli Stati membri hanno ritenuto che l'uso obbligatorio del SIV alle frontiere esterne sia fattibile e necessario in tutte le situazioni, anche avvalendosi di entrambi le chiavi di ricerca (numero di vignetta visto e impronte digitali). Tuttavia, alcuni Stati hanno espresso dubbi sulla possibilità di interrogare il SIV in modo veloce e attendibile, specie da dispositivi portatili (ad esempio nelle auto o nei treni). Secondo questa visione, l'uso obbligatorio del SIV sarà realizzabile solo quando gli sviluppi tecnologici consentiranno un uso affidabile dei dispositivi portatili, che garantisca il trasferimento veloce dei dati e verifiche sicure.

Sulla base delle discussioni sul regolamento SIV con il Consiglio e con il Parlamento e del testo di compromesso convenuto, la Commissione è del parere che il compromesso vada interpretato nel senso dell'uso obbligatorio del SIV alle frontiere esterne e dell'utilizzo di entrambe le chiavi di ricerca dopo il periodo transitorio. Occorre sottolineare che, conformemente all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento SIV, la Commissione dovrà riferire in merito ai progressi tecnici compiuti per quanto riguarda l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e le relative implicazioni per la durata delle interrogazioni effettuate utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, tra l'altro ai fini di valutare se la durata prevista di tale interrogazione comporta tempi di attesa eccessivi ai valichi di frontiera.

- Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto del regolamento SIV si fonda sulla constatazione che le inefficienze nella lotta al visa shopping e alle frodi e nell'esecuzione dei controlli si traducono in inefficienze sotto il profilo della sicurezza interna degli Stati membri. Persone incriminate o indagate potrebbero ottenere un visto o procurarsene uno falso per valicare lo spazio Schengen. Quanto ai soggetti coinvolti in attività terroristiche o affiliati della criminalità organizzata, questi viaggiano nella maggior parte dei casi sotto altra identità e alterano i propri segni particolari per rendersi più difficilmente identificabili. Per quanto riguarda le verifiche di frontiera, la valutazione d'impatto conclude che il SIV con dati biometrici prospetta notevoli progressi in termini di efficienza dei controlli alle frontiere. I dati biometrici consentirebbero di accertare che la persona in possesso del visto è la stessa cui è stato rilasciato il visto, permettendo pertanto di confermare l'identità del viaggiatore.

“Notevoli progressi in termini di efficienza dei controlli alle frontiere” presuppongono un uso sistematico del SIV per le verifiche di frontiera di prima linea alle frontiere esterne.

Un'interrogazione sistematica del SIV alle frontiere esterne è peraltro un prerequisito per un espletamento più flessibile delle domande di visto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle azioni proposte

Il SIV contiene informazioni rilevanti ai fini delle verifiche alle frontiere esterne. Occorre pertanto completare il regolamento SIV aggiungendo norme al codice frontiere Schengen, sull'uso del SIV alle frontiere esterne.

- Base giuridica

La base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, dal momento che la proposta intende: modificare il codice frontiere Schengen, basato su detto articolo; precisare ulteriormente le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; sviluppare standard e procedure applicabili agli Stati membri per i controlli sulle persone alle frontiere esterne.

- Principio di sussidiarità

Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, la Comunità è competente ad adottare misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Occorre modificare le disposizioni comunitarie attualmente in vigore in materia di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, il codice frontiere Schengen, onde tener conto dell'istituzione del SIV, essendo necessario un regime comune che definisca norme armonizzate sull'uso obbligatorio del SIV alle frontiere esterne.

Gli obiettivi della proposta non possono pertanto essere sufficientemente perseguiti dagli Stati membri.

- Principio di proporzionalità

L'articolo 5 del trattato CE stabilisce che l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. La forma prescelta per questa azione comunitaria deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L'iniziativa proposta – la modifica del codice frontiere Schengen – costituisce un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è il regolamento.

Uno strumento diverso non sarebbe adeguato per le seguenti ragioni.

La presente proposta modifica un regolamento. Inoltre è opportuno che l'uso del SIV all'ingresso alle frontiere esterne sia reso obbligatorio per tutti gli Stati membri e il regolamento è l'unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI

- Partecipazione

La presente proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze connesse ai vari protocolli, descritte qui di seguito.

Islanda e Norvegia

Le procedure previste nell’accordo di associazione concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’allegato A di quell'accordo.

Danimarca

Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento e pertanto non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Atteso che il regolamento è un atto volto a sviluppare l'acquis di Schengen conformemente alle disposizioni del titolo IV del trattato CE, trova applicazione l'articolo 5 del citato protocollo.

Regno Unito e Irlanda

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del protocollo sull’integrazione dell'acquis di Schengen nell’ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardanti rispettivamente la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e del regolamento (CE) n. xx/2008 (regolamento SIV). Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano pertanto all'adozione di questi regolamenti, non ne sono vincolati né sono soggetti alla loro applicazione.

Svizzera

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

Nuovi Stati membri

Dal momento che il SIV costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, anche il presente regolamento che contempla l'uso del SIV alle frontiere esterne si applica in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio in conformità di quella disposizione.

- Illustrazione dettagliata della proposta per articoli

Articolo 1

L'articolo 1 contempla l'uso del SIV: 1) per le verifiche all’ingresso; 2) per le verifiche all’uscita; 3) a fini di identificazione.

Il primo paragrafo dispone l'interrogazione obbligatoria del SIV ai fini delle verifiche all'ingresso, nel caso di cittadini di paesi terzi in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del codice frontiere Schengen.

Il secondo e il terzo paragrafo contemplano l'uso facoltativo del SIV ai fini degli accertamenti durante le verifiche all'uscita e dell'identificazione durante le verifiche all'ingresso e all'uscita. Detti accertamenti e identificazioni, cui si procede ove necessario, sono applicabili conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento SIV, in particolare ove sussistano dubbi circa l'autenticità o la validità del visto.

Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce la data da cui decorre l'obbligo di interrogare il SIV alle frontiere esterne.

2008/0041 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione[4],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[5], stabilisce condizioni, criteri e regole dettagliate per disciplinare le verifiche ai valichi di frontiera e la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d’informazione Schengen.

(2) Il regolamento (CE) n. xx/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], concernente il sistema di informazione visti (SIV) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento SIV )][6], mira a migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti. Tra gli obiettivi del SIV, figurano la semplificazione delle verifiche ai valichi di frontiera esterna e la facilitazione della lotta antifrode.

(3) Il regolamento (CE) n. xx/2008 [ regolamento SIV ] definisce i criteri e le condizioni per l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione dei controlli ai valichi di frontiera esterni, allo scopo di verificare l'identità dei titolari del visto e l'autenticità del visto, nonché il rispetto delle condizioni d'ingresso e per consentire l'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri.

(4) Soltanto un controllo biometrico consente di confermare con certezza che la persona che intende valicare lo spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione del SIV alle frontiere esterne.

(5) Per poter verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera devono avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compreso il SIV.

(6) Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il SIV e per garantire la piena efficienza del sistema, si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.

(7) Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate su un arco di [48] mesi, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel SIV, l'uso del sistema SIV per i controlli di ingresso alle frontiere esterne deve essere obbligatorio.

(8) Il regolamento (CE) n. 562/2006 deve pertanto essere modificato.

(9) Poiché l’obiettivo dell'azione proposta, definire cioè norme applicabili all'uso del SIV alle frontiere esterne, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarità sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[7], che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo[8].

(12) Quanto alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE[9] e 2004/860/CE[10] del Consiglio.

(13) In conformità con gli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, la Danimarca deve decidere, entro un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio ordinamento interno.

(14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11]. Il Regno unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[12]. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

(1) è inserita la seguente lettera a) bis:

“a bis) se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (SIV), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. xx/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

__________________

* GU L […] del […], pag.[…]”

(2) alla lettera c), alla fine del punto i) è aggiunta la seguente frase:

“tale accertamento può comprendere la consultazione del SIV, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. xx/2008;”

(3) è aggiunta la seguente lettera d):

“d) ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il SIV può essere consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. xx/2008.”

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal […] [indicare data esatta, giorno, mese, anno - ventesimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. xx/2008].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente […] […]

[1] GU […] del [...], pag. [...].

[2] COM (2006) 269 definitivo.

[3] Le virgolette indicano che la formulazione esatta della dicitura che apparirà sullo schermo non è ancora nota.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[9] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

[10] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

[11] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[12] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

USO DEL SIV ALLE FRONTIERE ESTERNE IN BASE AL NUMERO DI VIGNETTA VISTO IN COMBINAZIONE CON LA VERIFICA DELLE IMPRONTE DIGITALI

Nessuna informazione nel SIV

Informazioni nel SIV senza impronte digitali

Informazioni nel SIV più impronte digitali

Le guardie di frontiera avranno accesso integrale alle informazioni sull'avvio del SIV, compreso il suo inizio unilaterale

Informazioni disponibili sulla possibile corrispondenza delle impronte digitali con quelle contenute nel fascicolo di domanda di visto. Se le impronte digitali coincidono, controllo incrociato in base alle informazioni di cui all'art. 18, par. 4, del regolamento SIV a disposizione della guardia di frontiera

Controllo incrociato in base alle informazioni di cui all'art. 18, par. 4, del regolamento SIV a disposizione della guardia di frontiera

USO DEL SIV ALLE FRONTIERE ESTERNE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO IN BASE AL NUMERO DI VIGNETTA VISTO

Il SIV

Nessuna informazione nel SIV

Informazioni nel SIV

Le guardie di frontiera avranno accesso integrale alle informazioni sull'avvio del SIV, compreso il suo inizio unilaterale

Controllo incrociato in base alle informazioni di cui all'art. 18, par. 4, del regolamento SIV a disposizione della guardia di frontiera

Controllo incrociato in base alle informazioni di cui all'art. 18, par. 4, del regolamento SIV a disposizione della guardia di frontiera. Informazioni disponibili anche sulla possibile corrispondenza delle impronte digitali con quelle contenute nel fascicolo di domanda di visto

Valico di frontiera