52008PC0082

Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee{SEC(2008) 195} /* COM/2008/0082 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.2.2008

COM(2008) 82 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 195}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione fondata sulla relazione Eurostat, il Consiglio ha deciso in merito all’adeguamento, con effetto dal 1° luglio, delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Tuttavia, dopo la presentazione della proposta della Commissione al Consiglio, l'Italia, sulla base della normativa nazionale adottata nel dicembre 2007, ha comunicato i nuovi dati relativi all'incremento retroattivo delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali della sua amministrazione centrale con effetto al 1° febbraio 2007, data che rientra nel periodo di riferimento 1° luglio 2006–1° luglio 2007, e Eurostat ha modificato l'indicatore specifico per il periodo di riferimento. Pertanto, al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo di un esame supplementare. |

120 | Contesto generale Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto, l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall’andamento del potere di acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico), dall’andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat. L’indicatore specifico misura l’andamento, al netto dell’inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all’articolo 1, punto 4, dell’allegato XI dello statuto. Tuttavia, nel dicembre 2007, a seguito dell'adozione in Italia della nuova normativa con effetto retroattivo al 1° febbraio 2007, quindi entro il periodo di riferimento, Eurostat ha modificato l'indicatore specifico in base ai dati forniti dall'ufficio statistico italiano. L’indice internazionale di Bruxelles misura l’andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità europee. Eurostat ha determinato tale indice sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta è presentata ogni anno per provvedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell’impatto - La proposta è diretta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente. - La normativa vigente non consente alternative. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte In conformità dell’articolo 1 dell’allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles, sull’andamento del potere d’acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori. 3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO Per il periodo di riferimento, l’andamento medio del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato dall’indicatore specifico è pari allo 0,0%. Per il periodo di riferimento, l’andamento del costo della vita a Bruxelles misurato dall’indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari all'1,4%. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato XI dello statuto, il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles determinato da Eurostat. L’adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari all'1,4%. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato XI dello statuto, in Belgio e in Lussemburgo non si applica alcun coefficiente correttore. |

310 | Base giuridica Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’allegato XI. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: |

331 | - l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. |

332 | - l’onere finanziario deriva direttamente dall’applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni: - l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | L’impatto sulle spese amministrative e sulle entrate dell’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria di cui in allegato. |

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1], in particolare gli articoli 63, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. L'Italia, sulla base della normativa nazionale adottata nel dicembre 2007, ha comunicato i nuovi dati relativi all'incremento retroattivo delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali della sua amministrazione centrale con effetto al 1° febbraio 2007, data che rientra nel periodo di riferimento 1° luglio 2006–1° luglio 2007; pertanto Eurostat ha modificato l'indicatore specifico per il periodo di riferimento.

2. Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2007, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 852,74 euro e a 1 136,98 euro per le famiglie monoparentali.

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 159,49 euro.

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 348,50 euro.

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 236,46 euro.

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo dell’indennità di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 85,14 euro.

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 472,70 euro.

Articolo 4

Con effetto al 1° gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 euro/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3545 euro/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

0,5908 euro/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

0,3545 euro/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

0,1181 euro/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

0,0569 euro/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

0 euro/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

- 177,22 euro, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

- 354,41 euro, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2007, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

- 36,63 euro per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

- 29,53 euro per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 042,85 euro per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

- 620,08 euro per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 250,67 euro, il limite superiore a 2 501,35 euro e la riduzione forfettaria a 1 136,98 euro.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 784,40 euro per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

- 465,05 euro per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 938,01 euro, il limite superiore a 1 876,01 euro e la riduzione forfettaria a 852,74 euro.

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76[2] sono fissate a 357,45 euro, 539,51 euro, 589,88 euro e 804,20 euro.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2007, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68[3] si applica il coefficiente 5,159819.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2007, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

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Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2007, gli importi dell’indennità di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

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Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

- 123,31 euro al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

- 189,06 euro al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1º luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

Sono potenzialmente interessate tutte le politiche e attività.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee BA) e loro denominazione:

Spese: XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 Altre istituzioni

Entrate: 400 - Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione; 404 - Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio; 410 - Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Indefinita

3.3. Caratteristiche del bilancio (se del caso, aggiungere righe):

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

XX.01.01.01 e capitolo 11 | Spese non obbligatorie | SND[4] | NO | NO | NO | n. [5] |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa | Sezione n. | Anno n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n+5 e segg. | Totale |

Spese operative[5] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[6] |

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4 | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c |

Stanziamenti di pagamento | b+c |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[7] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 27,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | n.d. |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e |

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 27,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | n.d. |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 27,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | n.d. |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[8] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria legislativa devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Obbligo statutario

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione[10]:

( Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione: PMO

- ( indiretta, con delega a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

- ( con Stati membri

- ( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non pertinente

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Non pertinente

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Valutazione alla fine del quarto anno a partire da luglio 2004

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari o agenti temporanei[12] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[13] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale finanziato[14] con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

- ( Posti preassegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

- ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

- ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

- ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

Agenzie esecutive[15] |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 - Comitati[16] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. …. (GU L .. del …, pag. ..).

[2] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. … (GU … dell’1.1.2004, pag. 1).

[3] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. …. (GU L .. del …, pag. ..).

[4] Stanziamenti non dissociati.

[5] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[6] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del titolo xx.

[7] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[8] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[9] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[10] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione.

[11] Quale descritto nella sezione 5.3.

[12] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[13] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[14] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[15] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[16] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.