52008PC0080




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.2.2008

COM(2008) 80 definitivo

2008/0033 (COD)

P roposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

(presentata dalla Commissione){SEC(2008) 192}{SEC(2008) 193}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi stabilisce un quadro di norme armonizzate applicabili nell'Unione europea all'immissione in commercio e all'uso di sostanze e preparati pericolosi.

La direttiva 76/769/CEE è applicata ai fini della gestione dei rischi che le sostanze pericolose comportano per la salute umana e l'ambiente. Le sostanze e i preparati pericolosi elencati nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE possono essere immessi sul mercato e utilizzati soltanto a determinate condizioni.

La proposta ha per oggetto la gestione dei rischi del diclorometano (DCM) e l'inclusione a tal fine di questa sostanza nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

1.1. Diclorometano: proprietà chimiche e rischi per la salute umana

Il diclorometano (DCM) (numero CAS 75-09-2, numero EINECS 200-838-9) è un composto idrocarburico alifatico alogenato incolore, di odore penetrante simile all'etere o dolciastro. È principalmente utilizzato nella fabbricazione di medicinali, solventi e sostanze ausiliarie, svernicianti e adesivi.

Il DCM non figura negli elenchi prioritari di cui al regolamento (CEE) n. 793/93, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. I rischi che presenta l'uso del DCM negli svernicianti sono stati tuttavia valutati in vari studi[1], che sono giunti alla conclusione che nell'UE sono necessarie misure di riduzione dei rischi. Gli svernicianti sono utilizzati per rimuovere da vari supporti, in particolare metallo o legno, strati di pittura o vernice, specie quando presentano bolle o screpolature; sono impiegati sia da utenti industriali e professionali, sia da utenti domestici.

I principali rischi del DCM per la salute umana sono collegati ai suoi vapori e ai suoi effetti tossici sul sistema nervoso centrale. Tali effetti, associati a cattive condizioni di lavoro o di impiego (ad esempio ventilazione insufficiente, dispositivi di protezione individuale inadeguati), nel corso degli ultimi 18 anni sono stati nell'UE all'origine di vari infortuni dichiarati, anche mortali.

Secondo il comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali[2], l'esposizione alle emanazioni di DCM provenienti da svernicianti è dannosa per la salute umana, soprattutto per le popolazioni più vulnerabili, come i bambini, per le quali l'esposizione potenziale è più elevata. Le alte concentrazioni di DCM misurate durante operazioni di sverniciatura sono inaccettabili, dati i rischi che comportano per la salute umana.

Diverse alternative agli svernicianti a base di DCM sono già in commercio: sverniciatura fisico-meccanica, sverniciatura pirolitica/termica e sverniciatura chimica con sostanze diverse dal DCM. Gli svernicianti chimici alternativi costituiscono la soluzione più diffusa, ma non sono privi di pericoli e, secondo la concentrazione della loro formulazione, possono presentare altri rischi per l'utilizzatore.

Nel corso degli ultimi quattro anni discussioni sono state condotte tra la Commissione, gli Stati membri e altre parti interessate. Nonostante pareri fortemente divergenti sui rischi del DCM e sulla sicurezza delle soluzioni alternative, è stato raggiunto un accordo sulla necessità di limitare l'immissione sul mercato e l'uso del DCM nella Comunità, in applicazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, per ridurre i rischi che esso comporta.

1.2. Effetti previsti della legislazione UE

Poiché è necessario limitare i rischi connessi agli impieghi industriali, professionali e domestici degli svernicianti a base di DCM, occorre introdurre alcune restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso. La presente decisione modifica l'allegato I della direttiva 76/769/CEE aggiungendovi il diclorometano, il che permetterà l'applicazione di norme armonizzate su scala comunitaria.

Nella maggior parte dei casi, gli infortuni mortali imputabili all'uso di svernicianti a base di DCM verificatisi in Europa nel corso degli ultimi 18 anni sono da ricondurre a usi industriali e professionali in condizioni di ventilazione insufficiente e con impiego inappropriato dei dispositivi di protezione individuale.

Per le attività esercitate in impianti industriali, andrebbero applicate alcune prescrizioni obbligatorie, come l'uso di guanti protettivi adeguati, di apparecchiature di aerazione, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la modifica delle vasche di sverniciatura, in modo da ridurre l'esposizione dei lavoratori.

Gli usi professionali dovrebbero essere in generale vietati, ma gli Stati membri potrebbero scegliere di consentire l'uso sul loro territorio da parte di personale espressamente abilitato all'esercizio di queste attività, nel caso in cui ritengano che la sostituzione del DCM sia particolarmente difficile o inopportuna. L'abilitazione dovrebbe essere subordinata all'assolvimento di una specifica formazione.

Dovrebbe essere introdotto un divieto totale di immissione sul mercato di svernicianti contenenti DCM destinati a usi domestici, che è la sola misura efficace per eliminare i rischi.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazioni

Nel 2004 la Commissione ha iniziato discussioni nelle riunioni del gruppo di lavoro responsabile per l'attuazione della direttiva 76/769/CEE (qui di seguito "gruppo di lavoro limitazioni"). Nel novembre 2005 ha organizzato un forum sugli "agenti svernicianti", al quale hanno partecipato i fabbricanti di svernicianti a base di DCM e di prodotti alternativi al DCM. Dato il persistere di divergenze di opinione tra l'industria e le autorità, la Commissione ha affidato a una società esterna la realizzazione di un altro studio per raccogliere ulteriori informazioni che le permettessero di valutare le conseguenze di eventuali restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di svernicianti a base di DCM nella Comunità.

Le raccomandazioni di questo studio[3] sono state discusse nella riunione del gruppo di lavoro "limitazioni" svoltasi il 3 luglio 2007. Hanno partecipato a questa riunione o sono stati consultati i rappresentanti delle imprese favorevoli al mantenimento in uso del DCM e di quelle favorevoli alle alternative, dell'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC), della Federazione europea dei lavoratori delle miniere, della chimica e dell'energia (EMCEF) e della Confederazione europea dei sindacati (CES).

2.2. Valutazione dell'impatto

Una dettagliata valutazione dell'impatto è stata trasmessa il 5 ottobre 2007 al comitato per la valutazione dell'impatto, che ha espresso il suo parere il 9 novembre 2007. Tutti i commenti del comitato (elenco di controllo della qualità della valutazione dell'impatto e parere definitivo) sono stati inclusi nella versione finale della valutazione dell'impatto[4].

Sono state valutate diverse opzioni (nessuna azione, azioni volontarie da parte dell'industria, restrizioni legislative in vario grado) e quelle più appropriate per le tre categorie di usi sono risultate le seguenti

- Per gli usi industriali

Le attività che utilizzano svernicianti a base di DCM dovrebbero essere esercitate esclusivamente in impianti industriali che rispondono a requisiti in materia di protezione del personale, quali l'uso di guanti idonei, impianti di aerazione o apparecchi respiratori e controlli tecnici per le vasche di sverniciatura. Queste misure contribuiranno anche ad assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei lavoratori, riducendo efficacemente l'esposizione al DCM e quindi il numero di infortuni anche mortali.

- Per gli usi professionali

L'uso professionale di svernicianti a base di DCM in ambienti non industriali dovrebbe essere generalmente vietato, ma gli Stati membri potrebbero scegliere di consentire l'uso sul loro territorio da parte di personale espressamente abilitato all'esercizio di queste attività, nei casi in cui ritengano che la sostituzione del DCM sia particolarmente difficile o inopportuna. Questa misura darà agli Stati membri e alle imprese interessate la piena responsabilità e l'onere amministrativo dell'istituzione e del controllo di un sistema di formazione e di abilitazione con idonee misure. Il numero di infortuni anche mortali sarà ridotto.

- Per gli usi domestici

Un divieto dell'immissione sul mercato di svernicianti a base di DCM per usi domestici è la sola misura efficace per eliminare il rischio per i consumatori. È impossibile una sorveglianza completa del comportamento dei consumatori in attività di tipo 'fai da te' o garantire una formazione adeguata e l'uso dei necessari dispositivi di protezione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 95 del trattato.

La decisione intende disciplinare l'immissione sul mercato e l'uso di svernicianti a base di DCM destinati alle tre categorie di impieghi (industriali, professionali e domestici).

Essa intende anche stabilire norme uniformi per la circolazione degli svernicianti a base di DCM ed evitare ostacoli agli scambi dovuti alle diversità di legislazione tra gli Stati membri. La modifica proposta della direttiva 76/769/CEE migliorerebbe le condizioni di funzionamento del mercato interno e garantirebbe un livello elevato di tutela della salute umana.

3.2. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi è diretta a stabilire norme armonizzate nell'UE e ad evitare divergenze tra le legislazioni nazionali che possono causare ostacoli agli scambi intracomunitari. Questo obiettivo non può essere raggiunto lasciando ai soli Stati membri la responsabilità di agire.

Le misure previste dalla decisione sono anche proporzionate, considerando i costi e i benefici complessivi per tutte le categorie di impieghi in rapporto all'obiettivo finale di una migliore tutela della salute umana.

3.3. Scelta degli strumenti

La Commissione ha individuato nella direttiva 76/769/CEE del Consiglio lo strumento più adeguato per salvaguardare il mercato interno e nel contempo assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Questa scelta è quindi conforme all'articolo 95, paragrafo 3, del trattato.

La direttiva 76/769/CEE sarà abrogata con effetto dal 1° giugno 2009 dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. La modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE introdotta da questa decisione sarà applicata dopo il 1° giugno 2009 e inserita nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

È più appropriato modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE con una decisione che con una direttiva, dato che le restrizioni proposte sarebbero recepite nelle legislazioni nazionali solo pochi mesi prima dell'abrogazione della direttiva 76/769/CEE oppure soltanto dopo. La trasposizione non sarà quindi di alcuna utilità. Data la situazione, una decisione è più opportuna di una direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione proposta non ha incidenza sul bilancio.

2008/0033 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

(1) I rischi per la salute umana posti dalla presenza di diclorometano (DCM) negli svernicianti sono stati valutati in vari studi[8], che sono giunti alla conclusione che sono necessarie nell'UE misure dirette a ridurre tali rischi nell'ambito delle applicazioni industriali, professionali e domestiche del DCM. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (poi comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali) della Commissione, che ha confermato che l'esposizione alle emanazioni di DCM provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la salute umana[9].

(2) Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e domestici), è necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso di svernicianti a base di DCM.

(3) Gli svernicianti a base di DCM sono utilizzati dai consumatori per rimuovere strati di pitture, vernici e lacche in ambienti interni ed esterni. L'uso domestico del DCM in condizioni di sicurezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. La sola misura efficace e proporzionata che consente di eliminare i rischi per i consumatori è quindi il divieto dell'immissione sul mercato e dell'uso di svernicianti a base di DCM.

(4) Affinché la graduale messa fuori uso nella catena di produzione degli svernicianti contenenti DCM possa avvenire in modo proporzionato, occorre fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della vendita agli utilizzatori domestici e professionali.

(5) Poiché è possibile che i consumatori, nonostante il divieto, si procurino svernicianti a base di DCM per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori professionali e industriali, è opportuno che sul prodotto figuri un'avvertenza.

(6) Gli infortuni mortali registratisi in Europa nel corso degli ultimi 18 anni in occasione di impieghi industriali e professionali sono principalmente imputabili ad un'aerazione insufficiente, all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, all'uso di vasche di sverniciatura inadatte e all'esposizione prolungata al DCM. Sono quindi necessarie restrizioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi professionali ed industriali.

(7) Agli utilizzatori professionali si applicano in generale le norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori. Tuttavia, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre adottano le misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, le norme per la protezione dei lavoratori non si applicano ai lavoratori autonomi, che dovrebbero seguire un'adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti a base di DCM.

(8) È quindi necessario vietare l'immissione sul mercato di svernicianti a base di DCM e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di questi ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del DCM sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri devono poterne consentire l'uso sul loro territorio da parte di personale abilitato all'esercizio di queste attività. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di tali abilitazione, subordinate all'assolvimento di una specifica formazione.

(9) Il numero degli infortuni mortali e non mortali registratisi nell'ambito di attività industriali è indicativo di un'applicazione carente della normativa concernente il luogo di lavoro. L'esposizione al DCM rimane elevata e occorrono ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono necessarie misure preventive, come una buona aerazione del luogo di lavoro, dispositivi di protezione individuale appropriati e modifiche delle vasche di sverniciatura.

(10) I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale[10].

(11) La direttiva 76/769/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(12) La presente decisione lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[11] e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata)[12] e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[13],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto xx seguente:

“(xx) Diclorometano N. CAS: 75-09-2 N. Einecs: 200-838-9 | Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %, in massa, non sono immessi per la prima volta sul mercato dopo [12 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione] per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali e non sono venduti loro dopo [24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione]. In deroga al punto 1), gli Stati membri possono autorizzare la vendita di svernicianti contenenti diclorometano ad operatori professionali abilitati. L'abilitazione di cui al punto 2) è rilasciata agli operatori professionali che hanno seguito una formazione sull'impiego in condizioni di sicurezza degli svernicianti contenenti diclorometano. La formazione comprende gli aspetti seguenti: consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, uso di un'aerazione adeguata, uso di dispositivi di protezione individuale adeguati[14]. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione pari o superiore allo 0,1%, in massa, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: impianto efficace di aerazione per estrazione o apparecchi di protezione delle vie respiratorie con apporto d' aria indipendente[15], vasche di sverniciatura chiuse e coperte se non utilizzate, guanti protettivi adeguati per gli operatori[16]. Fatte salve le altre disposizioni della legislazione comunitaria riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione superiore allo 0,1%, in massa, recano dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione] la seguente dicitura leggibile e indelebile: "Solo per usi industriali e professionali"." |

1. [1] Metilene chloride: Advantages and drawback of possible market restrictions in the EU , TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm ; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm ; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm .

[2] Parere del comitato scientifico per i rischi sanitari ed ambientali sulla relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD dell'aprile 2004 Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain strippers containing dichloromethane , adottato dal CSRSA nella 4a riunione plenaria del 18 marzo 2005, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm .

[3] Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm .

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione: "Impact assessment report", disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/chemicals/studies_en.htm.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] Metilene chloride: Advantages and drawback of possible market restrictions in the EU , TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm ; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm ; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm .

[9] Parere del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali sulla relazione finale del gruppo di esperti Etvaread del 1o aprile 2004 intitolato "Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain strippers containing dichloromethane" , adottato dal CSRSA nella 4a riunione plenaria del 18 marzo 2005, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm .

[10] GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

[11] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[12] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

[13] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

[14] I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

[15] Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

[16] I guanti protettivi devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.