52008PC0053

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1 /* COM/2008/0053 def. - COD 2008/0030 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.2.2008

COM(2008) 53 definitivo

2008/0030 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

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(PRESENTATA DALLA COMMISSIONE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Riforma delle procedure di comitatologia

La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2].

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata introduce una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

1.2. Allineamento prioritario e allineamento generale

In una dichiarazione congiunta[3], il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato un elenco di atti di base che dovevano essere urgentemente adeguati alla decisione modificata per inglobare la nuova procedura di regolamentazione con controllo (allineamento prioritario). Affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli altri atti adottati in codecisione già in vigore al momento in cui è entrata in vigore la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta invita altresì ad adeguare tali atti, in conformità delle procedure applicabili (allineamento generale).

La Commissione si è impegnata a procedere a un esame di tutti questi atti, al fine di presentare entro la fine del 2007 le proposte legislative volte ad adeguarli, all'occorrenza, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo[4].

1.3. Metodo seguito

Come è stato indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del (…), la Commissione ha proceduto a un attento esame di tutti gli strumenti adottati in codecisione, al fine di identificare quelli che consentono alla Commissione di adottare misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base in questione. La Commissione ha potuto in tal modo identificare più di 200 atti che dovevano essere oggetto di un adeguamento.

Alcuni di questi atti figurano nel programma di codificazione della Commissione. È questo il caso del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'adeguamento alla nuova procedura dev'essere realizzato, in funzione dello stato d'avanzamento del processo di codificazione, mediante rifusione della proposta codificata, oppure, come nel presente caso, mediante modifica legislativa.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'adeguamento ha per oggetto di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo, così come disciplinata dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili si propone di fornire un quadro giuridico unico per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

Il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 instaura la procedura di regolamentazione con controllo solo per alcune misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire il resto delle competenze di esecuzione.

Poiché l'atto di base è un regolamento, l'adeguamento dev'essere realizzato da un atto equivalente.

2008/0030 (COD)

Proposta di

REG OLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

previa consultazione del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili[9] stabilisce che occorre adottare talune misure in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che istituisce una procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché tale nuova procedura sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio introduce la procedura di regolamentazione con controllo per un numero limitato di misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire le altre competenze di esecuzione.

(5) Deve in particolare essere conferito alla Commissione il potere di approvare i test diagnostici rapidi, di estendere talune disposizioni ad altri prodotti di origine animale, di adottare modalità di applicazione, compreso il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini, di modificare gli allegati e di adottare misure transitorie.

(6) Dal momento che tali misure hanno una portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dev'essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1) All'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è così modificato:

" I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4."

2) All'articolo 16, il paragrafo 7 è così modificato:

"7. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 possono essere estese ad altri prodotti di origine animale. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2."

3) All'articolo 20, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Ove ciò risulti necessario per consentire un'applicazione uniforme del presente articolo, le modalità di applicazione, compreso il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

4) All'articolo 23, il primo comma è così modificato:

"Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualunque questione suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e qualunque misura transitoria appropriata è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

5) L'articolo 23 bis è così modificato:

a) Il punto a) è sostituito dal testo seguente:

"a) approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2,"

b) Sono aggiunti i seguenti punti:

"k) estensione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 6, ad altri prodotti di origine animale,

l) adozione delle modalità di applicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, compreso il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini,

m) modifica o integrazione degli allegati, e adozione di qualunque misura transitoria appropriata di cui all'articolo 23."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[3] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione della Commissione allegata alla relazione del Parlamento).

[5] GU C xxx, xx.xx.xxxx, p. xx.

[6] GU C xxx, xx.xx.xxxx, p. xx.

[7] GU C xxx, xx.xx.xxxx, p. xx.

[8] GU C , , pag. .

[9] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).